regolamento per il mercato ortofrutticolo all`ingrosso di pontedera
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regolamento per il mercato ortofrutticolo all`ingrosso di pontedera
REGOLAMENTO PER IL MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL’INGROSSO DI PONTEDERA __________________________________________________________________ 2 ART. 1 - DEFINIZIONE DI MERCATO ________________________________________________________ 2 ART. 2 - ISTITUZIONE E GESTIONE DEL MERCATO ___________________________________________ 2 ART. 3 - COMMISIIONE CONSULTIVA _______________________________________________________ 2 ART. 4 - LA GIUNTA DI MERCATO __________________________________________________________ 3 ART. 5 - PERSONALE ADDETTO AL MERCATO _______________________________________________ 4 ART. 6 - COMPITI DEL DIRETTORE DEL MERCATO ___________________________________________ 4 ART. 7 - SERVIZIO DI MERCATO ____________________________________________________________ 5 ART. 8 - SERVIZIO IGENICO-SANITARIO_____________________________________________________ 5 ART. 9 - SERVIZIO DI PESATURA E VERIFICA DEL PESO ______________________________________ 6 ART. 10 - SERVIZIO DI FACCHINAGGIO _____________________________________________________ 6 ART. 11 - SERVIZIO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA – ORDINE PUBBLICO _______________________ 7 ART. 12 - RILEVAZIONE STATISTICA E PREZZI_______________________________________________ 7 ART. 13 - TARIFFE_________________________________________________________________________ 7 ART. 14 - CASSA DI MERCATO______________________________________________________________ 8 ART. 15 - RESPONSABILITÀ ________________________________________________________________ 8 ART. 16 - VENDITORI ED ACQUIRENTI ______________________________________________________ 8 ART. 17 - ACCESSO AL MERCATO __________________________________________________________ 9 ART. 18 - DISCIPLINA DEGLI OPERATORI E DEL PERSONALE DA ESSI DIPENDENTE _____________ 9 ART. 19 - DESTINAZIONE ED ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI__________________________________ 9 ART. 20 - CARATTERE DELL’ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI _________________________________ 10 ART. 21 - GESTIONE DEI POSTEGGI ________________________________________________________ 10 ART. 22 - INDICAZIONI SUI POSTEGGI______________________________________________________ 11 ART. 23 - USO DEI POSTEGGI ______________________________________________________________ 11 ART. 24 - TERMINE DELLE ASSEGNAZIONI _________________________________________________ 11 ART. 25 - REVOCA DELLE CONCESSIONI ___________________________________________________ 11 ART. 26 - RICONSEGNA DEI POSTEGGI _____________________________________________________ 12 ART. 27 - CALENDARIO ED ORARI _________________________________________________________ 12 ART. 28 - DIVIETI E NORME DA OSSERVARSI ALL’INTERNO DEL MERCATO ___________________ 12 ART. 29 - NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE______________________________________________ 13 ART. 30 - OPERAZIONI E NORME DI VENDITA_______________________________________________ 13 ART. 31 - VENDITE ALL’ASTA _____________________________________________________________ 13 ART. 32 - VENDITE PER CONTO____________________________________________________________ 14 ART. 33 - CERTIFICAZIONE PER DERRATE NON AMMESSE ALLA VENDITA O DEPERITE ________ 14 ART. 34 - DERRATE AFFIDATE PER LA VENDITA ____________________________________________ 14 ART. 35 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ED AMMINISTRATIVI _____________________________ 15 ART. 36 - COMMERCIO ALL’INGROSSO FUORI MERCATO ____________________________________ 15 ART. 37 - ADOZIONE DEL REGOLAMENTO _________________________________________________ 15 Tabella allegata al presente regolamento _______________________________________________________ 15 1 | INDICE | COMUNE DI PONTEDERA Provincia di Pisa REGOLAMENTO PER IL MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL’INGROSSO DI PONTEDERA ART. 1 - DEFINIZIONE DI MERCATO 1. Il mercato è un pubblico servizio per la distribuzione all’ingrosso di prodotti di cui all’art.1 della legge regionale 21 Maggio 1975, n. 46, che ha per scopo l’avvicinamento della produzione al consumo, il contenimento dei costi di distribuzione e la vigilanza sull’applicazione delle norme di commercializzazione ed igenico sanitarie. ART. 2 - ISTITUZIONE E GESTIONE DEL MERCATO 1. Le attrezzature ed i servizi posti a disposizione degli operatori economici nel settore dei prodotti ortofrutticoli freschi, essiccati e comunque conservati o trasformati, site in Pontedera – Via Pacinotti n. 21 – costituiscono il MERCATO PER IL COMMERCIO ALL’INGROSSO dei prodotti stessi, ai sensi e per gli effetti delle norme contenute nella legge Regionale 21 maggio 1975, n. 46. 2. Nella suddetta area di mercato potranno essere istituiti reparti per la vendita dei fiori, sentito il parere della COMMISSIONE di cui al successivo art.3. 3. Il mercato è gestito dal COMUNE DI PONTEDERA. 4. I proventi della gestione debbono essere commisurati a sostenere le spese necessarie al funzionamento ed alla manutenzione del mercato e dei suoi servizi ed all’ammortamento, al miglioramento e adeguamento dei relativi impianti. ART. 3 - COMMISIIONE CONSULTIVA 1. Per l’esercizio dei compiti previsti dalla legge Regionale 21 Maggio 1975, n. 46 e dal presente Regolamento, è costituita una Commissione consultiva presieduta dal Sindaco del Comune di Pontedera o suo delegato. 2. La Commissione è composta, oltre che dal Presidente, dai seguenti altri membri, nominati dal Consiglio su terne di nominativi o proposte presentate dagli Enti, Associazioni, Organismi da rappresentare: a) rappresentanti del Comune eletti dal Consiglio Comunale tra i suoi componenti; b) un rappresentante della Camera di Commercio I.A.A indicato dalla Giunta Camerale; 2 c) un sanitario dell’U.S.L. n. 16 (ex Ufficiale sanitario) designato dall’Unità Sanitaria Locale medesima; d) tre produttori ortofrutticoli di cui almeno uno in rappresentanza delle organizzazioni cooperativistiche ove esistano, e) commercianti all’ingrosso di prodotti ortofrutticoli; f) commissionar di mercato; g) due commercianti al minuto di prodotti ortofrutticoli designati dalle organizzazioni più rappresentative; h) un consumatore indicato dalla Confederazione dei Sindacati dei Lavoratori; i) un rappresentante le Cooperative di Consumo; j) due rappresentanti dei venditori ambulanti designati dalle organizzazioni sindacali di categoria; k) un rappresentante dei facchini di mercato ove esistano, o di un rappresentante dei dipendenti delle ditte operanti all’interno del mercato indicato dalla Confederazione dei Sindacati dei Lavoratori. 3. La Commissione dura in carica 5 (cinque) anni e decade comunque con il decadere degli Organi del Comune. I suoi membri possono essere rieletti. 4. Alle sedute della Commissione partecipa con voto consultivo anche il Direttore del Mercato. 5. La Commissione è convocata dal Presidente ogni qual volta egli lo ritenga opportuno, oppure ne venga avanzata richiesta da almeno ¼ (un quarto) dei suoi componenti. 6. Gli inviti di convocazione, recanti l’ordine del giorno, devono prevedere la prima e la seconda convocazione e devono pervenire ai membri della Commissione almeno 3 (tre) giorni prima della data di convocazione. 7. Le sedute di prima convocazione sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti la Commissione; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. 8. La spesa per il funzionamento della Commissione è a carico del Comune di Pontedera. 9. Un dipendente del Comune esplicherà le mansioni di segretario della Commissione e spetta alla Giunta Municipale, dietro proposta del Segretario Generale, nominarlo. 10. La Commissione deve in ogni caso essere consultata: a) per stabilire il numero dei posteggi di cui il mercato è capace, in relazione allo spazio totale disponibile e/o a quello che può occupare ciascun posteggio, per stabilire la parte di superficie riservata ai produttori ed eventualmente quella destinata a venditori occasionali; b) per esprimere parere in merito alle tariffe dei servizi di mercato, proposte dal Comune e soggette all’approvazione del Comitato Provinciale dei Prezzi; c) per proporre al Comune le modifiche ed i miglioramenti da apportare alle attrezzature ed ai servizi del mercato, ai fini di assicurare la massima possibile efficienza funzionale anche sotto l’aspetto igenico-sanitario; d) per proporre al comune modifiche da apportare al presente Regolamento, in base alle necessità accertate, per un più aderente funzionamento del mercato alle esigenze delle attività commerciali che vi si svolgono; e) per esprimere parere circa i provvedimenti disciplinari ed amministrativi previsti dall’art.35 del presente Regolamento. ART. 4 - LA GIUNTA DI MERCATO 1. La Commissione di mercato elegge nel proprio seno una Giunta di mercato, presieduta dal Presidente della Commissione stessa o suo delegato e composta dai seguenti membri: a) un rappresentante del Comune nella persona del Direttore del Mercato; b) un rappresentante dei commercianti all’ingrosso o commissionari; 3 c) un rappresentante dei produttori; d) un rappresentante dei commercianti al minuto. 2. Quando occorre la Giunta può essere integrata dal Funzionario medico dell’U.S.L. locale nonché da un rappresentante la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato competente territorialmente. 3. La Giunta dura in carica per lo stesso periodo di tempo della Commissione di mercato dalla quale è stata eletta. 4. La Giunta si riunisce tutte le volte che il presidente lo riterrà opportuno, e rappresenterà la Commissione di mercato nell’intervallo delle sue riunioni, deliberando anche su argomenti di pertinenza della stessa Commissione quando l’urgenza lo imponga salvo ratifica del provvedimento/i adottato nella prima riunione successiva della Commissione stessa. 5. Un dipendente del Comune, nominato come per la Commissione di mercato e di cui al 9° comma dell’art.3 del presente regolamento, redige il verbale di ciascuna riunione che deve essere letto ed approvato nella seduta successiva, trascritto nell’apposito registro e firmato dal presidente e dallo stesso dipendente/segretario. 6. Copia delle deliberazioni adottate dalla Commissione e dalla Giunta con i verbali delle sedute, è trasmessa all’Amministrazione Comunale a cura del segretario verbalizzante. ART. 5 - PERSONALE ADDETTO AL MERCATO 1. Al mercato è preposto un Direttore responsabile del suo funzionamento e la sua nomina è di competenza dell’Amministrazione Comunale (art.4 comma primo – D.M. 10.04.1970). L’incarico di direttore del Mercato è conferito con provvedimento del Consiglio Comunale ad un dipendente di ruolo del Comune di Pontedera ritenuto idoneo a svolgere dette mansioni. 2. Il dipendente di ruolo dell’ente al quale è conferito il citato incarico non ha diritto ad alcun riconoscimento giuridico ed economico diverso da quello della qualifica funzionale posseduta e continua ad esplicare anche le mansioni proprie attribuitegli secondo la vigente pianta organica compatibilmente allo svolgimento delle funzioni di Direttore del Mercato ortofrutticolo all’ingrosso. 3. Il Direttore del Mercato è coadiuvato, nell’esercizio dei suoi compiti, da personale impiegatizio ed operaio del Comune che vi verrà destinato in relazione alle effettive necessità funzionali del mercato stesso. 4. Il Direttore del Mercato, e solo in questa veste, dipende gerarchicamente dal Segretario Generale del Comune. 5. Lo stato giuridico ed economico di tutto il personale assegnato al Mercato ortofrutticolo all’ingrosso, trattandosi esclusivamente di personale dipendente del Comune, è disciplinato dal regolamento generale organico del personale del Comune di Pontedera. ART. 6 - COMPITI DEL DIRETTORE DEL MERCATO 1. Il Direttore del mercato è responsabile del regolare funzionamento del mercato stesso e dei servizi, alla cui organizzazione egli deve provvedere, in ottemperanza alle disposizioni di legge e del presente regolamento, nonché a quelle impartite al riguardo dal comune. 2. Egli dirige il personale del mercato, del quale sovraintende all’impiego ed assegna i compiti a ciascun dipendente, fissa i turni e gli orari di lavoro. 3. Al Direttore del mercato, sono inoltre attribuiti i seguenti particolari compiti: a) accertare il possesso dei requisiti per l’ammissione alle vendite ed agli acquisti in base alla certificazione prevista dal presente Regolamento; 4 b) curare l’osservanza degli orari di apertura e di chiusura del mercato; c) vigilare perché non vengano intralciate le operazioni di riferimento del mercato; d) accertare che tutte le operazioni di compravendita si effettuino in armonia con le norme previste dal presente Regolamento; e) intervenire per dirimere equamente le eventuali divergenze sorte nell’ambito del mercato; f) autorizzare, in casi eccezionali, l’introduzione e l’uscita di derrate oltre l’orario prescritto; g) proporre al Comune, alla Commissione consultiva o alla Giunta di mercato, anche su segnalazione degli operatori, le iniziative atte a favorire l’approvvigionamento del mercato, l’ampliamento del raggio di vendita dei prodotti e l’aumento del volume degli affari, nonché il miglioramento della tecnica delle vendite e dei servizi; h) accertare, in base alle norme vigenti, che le merci, i veicoli e gli imballaggi, corrispondano ai requisiti richiesti; i) accertare, a richiesta degli operatori alle vendite assegnatari di posteggi fissi, rilasciandone certificazione, la specie, la qualità e, ove occorra, la varietà della merce; j) vigilare perché l’attività dei commissionari, dei mandatari, e degli astatori si svolga secondo le norme di legge e di regolamento; k) vigilare perché non vengano adoperati artifici tendenti ad aumentare fraudolentemente il peso delle derrate e perché vengano impedite eventuali frodi; l) eseguire e disporre saltuariamente ispezioni nelle ore di chiusura ed in particolare in quelle notturne; m) in casi particolari ed urgenti adottare i provvedimenti che si rendano necessari, riferendone al Comune di Pontedera, alla Commissione consultiva od alla Giunta di mercato; n) curare in modo particolare la regolare vendita dei prodotti affidati alla Direzione del Mercato; o) curare nel quadro delle attrezzature di mercato la buona conservazione dei prodotti; p) coordinare l’attività degli operatori di vigilanza distaccati presso il Mercato per l’esecuzione della Polizia Amministrativa; q) curare l’esecuzione di tutte le disposizioni impartite dagli organi sanitari; r) emanare ordini di servizio per il regolare svolgimento delle operazioni, in conformità e nei limiti delle proprie attribuzioni. 4. Il Direttore ha facoltà di allontanare dal mercato le persone che si rifiutano di sottostare alle norme della legge e del Regolamento o che comunque turbino con il loro comportamento il regolare funzionamento del mercato. ART. 7 - SERVIZIO DI MERCATO 1. Il Comune provvede, di regola, a dotare il mercato ed a gestire i vari servizi necessari ad assicurare un agevole svolgimento delle operazioni di commercializzazione, al fine di contenere i costi di distribuzione e di agevolare l’accesso diretto dei produttori al mercato. 2. I vari servizi, ad eccezione degli impianti di conservazione dei prodotti, potranno essere assegnati in concessione, con priorità, a parità di condizioni, per le organizzazioni cooperative. 3. Le concessioni sono regolate in apposita convenzione tra il Comune e la Ditta concessionaria, che non potrà cedere il servizio assunto, sotto pena di decadenza. ART. 8 - SERVIZIO IGENICO-SANITARIO 1. Al servizio di vigilanza igenico-sanitaria ed all’accertamento dei requisiti dei prodotti immessi nel mercato sia freschi che trasformati o comunque conservati, nonché alla verifica della loro commestibilità anche in relazione ai presidi sanitari con i quali fossero stati precedentemente trattati, provvedono, sulla base delle norme vigenti, i competenti Organi Sanitari. 5 2. Detti Organi possono dichiarare non idonee all’alimentazione determinate partite di prodotti e disporne la distribuzione o l’avviamento a particolari destinazioni sotto debito controllo, rilasciandone, a richiesta, certificazione al venditore. ART. 9 - SERVIZIO DI PESATURA E VERIFICA DEL PESO 1. Ogni venditore permanente provvede al peso delle derrate mediante una o più bilance automatiche di sua proprietà, installate nel posteggio di vendita. 2. Il Comune pone all’interno del mercato un servizio di pesatura a disposizione dei richiedenti. 3. Su iniziativa dell’Ente gestore o su richiesta di chi vi abbia interesse, possono essere eseguiti controlli sulla esattezza delle pesature anche presso i rivenditori. 4. Tali controlli sono effettuati prima o all’atto della consegna delle merci ed alla presenza degli stessi interessati. ART. 10 - SERVIZIO DI FACCHINAGGIO 1. Le operazioni di facchinaggio, intendendosi come tali il carico, lo scarico, il trasporto o lo spostamento delle merci all’interno del mercato, qualora non siano svolte direttamente dal Comune, sono eseguite da facchini singoli o associati in organismi cooperativi costituiti fra i lavoratori autorizzati a svolgere tale attività. 2. Gli operatori alle vendite, limitatamente alle merci di loro proprietà, possono svolgere le operazioni di facchinaggio personalmente o a mezzo di propri dipendenti regolarmente assunti per tale mansione. 3. Gli acquirenti possono anch’essi provvedere al carico e al trasporto delle merci personalmente o a mezzo propri dipendenti regolarmente assunti, limitatamente alle merci di loro proprietà. 4. Tutti gli operatori che intendono avvalersi del personale proprio debbono darne preventiva comunicazione scritta alla Direzione del mercato, entro il 31 ottobre di ogni anno, agli effetti della determinazione dell’organico occorrente per l’anno successivo. 5. I lavoratori facchini per essere ammessi ad esercitare il loro mestiere all’interno del mercato, debbono aver compiuto il 18° anno di età ed essere esenti da malattie od infermità che possano pregiudicare l’igiene e la salute pubblica, nonché lo svolgimento della propria attività. 6. A tal fine dovranno essere sempre in possesso di libretto sanitario aggiornato. 7. L’autorizzazione non potrà essere rinnovata oltre il 31 dicembre dell’anno in cui l’interessato avrà compito il 61° anno di età. 8. Alla determinazione annuale del numero dei facchini a disposizione degli operatori provvede il Comune, sentiti i rappresentanti sindacali degli stessi lavoratori e dell’organismo cooperativo ove esista, in modo da garantire un efficiente servizio ed assicurare a questi la continuità del lavoro ed il raggiungimento di una equa retribuzione media giornaliera, in riferimento al volume delle operazioni da essi effettivamente svolte ed alle tariffe relative. 9. I facchini sono responsabili delle merci loro affidate per lo scarico, il carico e la consegna e non possono imporre la loro opera ne possono rifiutarla quando ne siano richiesti. 10. E’ altresì vietato di farsi aiutare da altre persone non autorizzate nel disimpegno della loro attività. I facchini possono unirsi in cooperative, carovane o gruppi di lavoro, costituiti ed organizzati secondo le leggi vigenti, purché dimostrino di aver provveduto a regolare completamente la propria posizione assicurativa e previdenziale ad ogni effetto e dimostrino, altresì, di essere adeguatamente assicurati per danni eventualmente arrecati a terzi nell’esercizio della loro attività. 6 11. Durante la loro permanenza nel mercato all’ingrosso o nelle aree o nei magazzini ad esse pertinenti, i facchini, compresi quelli dipendenti dagli operatori fissi, debbono indossare l’uniforme prescritta sulla cui foggia o colore siano stati sentiti i rappresentanti sindacali degli stessi facchini. ART. 11 - SERVIZIO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA – ORDINE PUBBLICO 1. L’ordine pubblico, come pure il servizio di polizia Amministrativa, è assicurato attraverso gli Operatori di Vigilanza, secondo le norme regionali e comunali in materia di mercati all’ingrosso e di polizia urbana e locale. ART. 12 - RILEVAZIONE STATISTICA E PREZZI 1. La rilevazione statistica da effettuarsi in conformità alle disposizioni dell’Istituto centrale di statistica riguardano sia la qualità delle singole merci introdotte nel mercato, sia il prezzo di vendita delle medesime nelle contrattazioni realizzate in seno al mercato. 2. La rilevazione statistica delle quantità è basata sullo spoglio dei documenti di entrata delle merci o del foglio d’asta dei mercati in cui vige tale sistema di vendita. 3. Tali documenti devono essere completi degli elementi occorrenti ai fini statistici e cioè: indicazione esatta della specie merceologica (varietà, qualità ect.), della quantità della provenienza e dell’operatore destinatario della merce. 4. La rilevazione dei prezzi viene effettuata a mezzo di intervistatori scelti tra i dipendenti dell’Ente gestore all’uopo qualificati, i quali durante tutto il periodo delle vendite intervisteranno gli operatori per raccogliere dagli stessi i prezzi praticati. 5. Per ogni prezzo rilevato, l’intervistatore dovrà registrare, oltre al prezzo, anche la quantità e la varietà della merce cui i prezzi si riferiscono ed il nome dell’operatore che ha fornito l’indicazione. 6. L’Ente gestore ha la facoltà di effettuare controllo in analogia a quanto disposto, per altri fini, all’ultimo comma del presente articolo. 7. L’Istituto Centrale di Statistica può effettuare controlli sulla esattezza della rilevazione e, in caso di necessità, può disporre, d’intesa con l’Ente gestore, apposite rilevazioni in merito a particolari aspetti del movimento delle merci introdotte nel mercato. 8. I dati globali, unitamente ai prezzi rilevati, dovranno essere oggetto della massima divulgazione. 9. I dati di cui sopra sono trasmessi anche alla Giunta regionale che potrà promuovere ulteriori rilevazioni, direttamente o tramite Istituti od Organi all’uopo incaricati, secondo le disposizioni del presente articolo. ART. 13 - TARIFFE 1. Tutte le tariffe dei servizi di mercato, compresi quelli dati in concessione, le tariffe dei posteggi e quelle per l’occupazione delle aree destinate ai produttori, sono deliberate dall’Ente gestore ed approvate nei modi di legge. 2. Il pagamento delle tariffe relative ai posteggi ed alle occupazioni delle aree deve essere effettuato anticipatamente. 3. Per nessun motivo possono essere imposti o esatti , da chiunque, pagamenti in misura superiore a quella stabilita dalle tariffe o che non siano il corrispettivo di servizi effettivamente resi. 4. Le tariffe devono essere esposte in luoghi adatti e comunque in tutti i punti di vendita in modo che i vari frequentatori del mercato possano prenderne visione. 7 ART. 14 - CASSA DI MERCATO 1. Ai fini di agevolare lo svolgimento del servizio di tesoreria inerente la gestione del mercato e facilitare le operazioni bancarie e creditizie da parte degli operatori, l’Ente gestore può istituire la cassa di mercato, mettendo a disposizione di una Azienda di credito, abilitata dalla normativa vigente, idonei locali e regolando il servizio tramite apposita convenzione. 2. Ove se ne ravvisi l’opportunità, sentita la Commissione consultiva o la Giunta di mercato, potrà essere istituito apposito “fondo di garanzia” per agevolare le operazioni creditizie da parte della cassa di mercato in favore degli operatori del mercato stesso. ART. 15 - RESPONSABILITÀ 1. Salvo ed impregiudicate le responsabilità di legge, il Comune non assume responsabilità di qualsiasi natura per danni, mancanze o deperimenti di derrate, che dovessero, per qualunque titolo, derivare agli operatori ed ai frequentatori del mercato. 2. Gli operatori ed i frequentatori del mercato sono responsabili dei danni da essi o dai loro dipendenti causati al Comune. 3. A loro carico, l’Ente gestore, può adottare le sanzioni di cui al presente regolamento. ART. 16 - VENDITORI ED ACQUIRENTI 1. Sono ammessi ad operare nel mercato: A) VENDITORI 1. i produttori ortofrutticoli, singoli od associati, anche se non iscritti negli appositi albi; 2. i consorzi e le cooperative di produttori o di commercianti di prodotti ortofrutticoli; 3. le organizzazioni di produttori di cui alla legge 27 luglio 1967, n. 622; 4. i commercianti all’ingrosso, commissionari, astatori e mandatari iscritti negli appositi Albi; 5. le imprese che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli. ACQUIRENTI i commercianti all’ingrosso; i commissionari e i mandatari; i commercianti al minuto; le imprese che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli; 5. gli Enti comunali di consumo; 6. le comunità, le convivenze, i gestori di alberghi, di mense, di spacci aziendali e di altri pubblici esercizi, le cooperative di consumo ed i loro consorzi; 7. i gruppi di acquisto, i loro consorzi ed associazioni. 1. 2. 3. 4. 2. Sono ammessi inoltre agli acquisti i privati consumatori con le modalità e durante l’apposito orario stabilito dal Comune, sentito la Commissione consultiva o la Giunta di mercato; ad essi non si applica l’obbligo di cui al successivo art.17. 3. Avverso la mancata ammissione al mercato è ammesso il ricorso all’Ente gestore che decide entro 30 (trenta) giorni con provvedimento definitivo. 8 ART. 17 - ACCESSO AL MERCATO 1. Per l’accesso al mercato l’Ente gestore rilascia a tutti gli operatori, previo accertamento della loro appartenenza alle categorie di cui all’art.16 che precede, apposita tessera, munita di fotografia, da cui risulti: a) le generalità del titolare; b) il titolo di ammissione al mercato; c) il periodo di validità. 2. Per il rilascio della tessera è dovuto il pagamento di un diritto a titolo di rimborso spese. ART. 18 - DISCIPLINA DEGLI OPERATORI E DEL PERSONALE DA ESSI DIPENDENTE 1. I produttori, singoli od associati, i consorzi e le cooperative di produttori non iscritti negli appositi Albi, possono vendere soltanto i prodotti di provenienza propria e dei soci. 2. I commercianti grossisti, possono effettuare vendite anche per conto di terzi qualora incaricati dal proprietario della merce ed iscritti nell’apposito Albo dei commissionari. 3. I commissionari, i mandatari, gli astatori, non possono esercitare per conto proprio sia nel mercato che fuori mercato, il commercio dei prodotti oggetto dell’attività del mercato nel quale operano, né svolgere il commercio suddetto per interposta persona. 4. Tutti coloro che sono addetti alla preparazione, manipolazione e vendita dei prodotti alimentari, devono essere muniti dell’apposito libretto sanitario aggiornato e sottoporsi agli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni di legge. ART. 19 - DESTINAZIONE ED ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI 1. I posteggi per attività a carattere continuativo sono assegnati dal Comune, sentita la Commissione consultiva o la Giunta di mercato, mediante concessione agli operatori di cui al punto A) – dell’art.16 che precede, su domanda degli interessati presentata con le modalità stabilite nel bando di concorso e corredata dai prescritti documenti. 2. Il Comune, nell’assegnazione dei punti di vendita, ivi compresa la destinazione degli esistenti al momento del rinnovo delle assegnazioni, garantisce la priorità alle organizzazioni di produttori associati in forma cooperativa o consortile, alle cooperative e loro consorzi. 3. Il Comune determina, fra l’altro, i livelli di minima attività cui subordinare l’assegnazione dei magazzini e dei posteggi. 4. Nella assegnazione dei magazzini e dei posteggi, il Comune tiene conto, subordinatamente ai criteri di cui ai commi precedenti del presente articolo, della varietà dei prodotti posti in vendita dal richiedente rispetto alle esigenze di completezza della gamma merceologica trattata dal mercato. 5. Le concessioni non potranno avere una durata superiore a 4 (quattro) anni, salvo rinnovo, ed avranno comunque scadenza contemporanea, qualunque sia la loro data di inizio. 6. Ai prodotti singoli od associati che svolgono attività a carattere stagionale deve essere riservata dal Comune una parte adeguata dello spazio esistente. 7. Le aree destinate ai produttori singoli od associati sono assegnate ai richiedenti che dimostrino di appartenere alle corrispondenti categorie di cui al punto A) – dell’art.16 che precede. 8. A ciascuno di essi può essere assegnata un’area proporzionale all’entità della produzione dichiarata, sia a carattere fisso che saltuario. 9. L’assegnazione delle aree di cui sopra sono valide soltanto per ciascun anno solare o parte di esso. 9 10. Il canone per l’uso dei punti e delle aree di vendita o per i locali per attività complementari, unitamente alle quote relative al rimborso spese per servizi di mercato, sono stabiliti dal Comune, sentita la Commissione consultiva o la Giunta di mercato e potranno essere rivisti ogni 2 (due) anni. 11. Il canone per l’uso di ciascun posteggio deve essere pagato in rate anticipate entro il 15 (quindici) di ogni mese. ART. 20 - CARATTERE DELL’ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI 1. Qualora l’assegnazione di un posteggio sia fatta a persone fisiche, essa è strettamente personale e non può essere ceduta salvo che ai figli o al coniuge o ai partecipanti dell’impresa familiare di cui all’art.230/bis del Codice Civile, subordinatamente all’autorizzazione del Comune e sempre che i destinatari siano in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento. 2. In caso di morte dell’assegnatario, gli eredi legittimi hanno diritto a continuare nell’assegnazione, purché siano in possesso dei requisiti suddetti per l’ammissione alle vendite nel mercato. 3. In caso che gli eredi legittimi siano minori possono essere rappresentati da persona avente i requisiti suddetti. 4. Qualora la persona fisica assegnataria di un posteggio, intenda costituire una società per l’esercizio dell’attività commerciale, può chiedere che l’assegnazione del posteggio sia trasmessa alla società, rivolgendo regolare domanda al Comune il quale può autorizzare il trasferimento dell’assegnazione alla società purché questa assuma tutte le responsabilità e gli impegni, sia d’ordine fiscale sia d’ordine finanziario e commerciale, della persona fisica nella sua qualità di operatore fisso del mercato e purché non ostino motivi di pubblico interesse. 5. Il provvedimento di diniego deve essere motivato e non può produrre effetto di cessazione della ditta richiedente. 6. Qualora l’assegnazione del posteggio sia disposta a favore di una persona giuridica, essa viene intestata al legale rappresentante e decade con il cessare della persona in carica, salvo che la persona giuridica non richieda entro 30 (trenta) giorni la voltura della intestazione a favore del nuovo legale rappresentante. Tra la cessazione dell’incarico del legale rappresentante al quale il posteggio è intestato e la voltura al nuovo rappresentante, non può esserci soluzione di continuità nella gestione del posteggio. 7. Qualora l’assegnazione del posteggio sia disposta a favore di cooperative o di associazioni di produttori, essa viene intestata alle cooperative o alle associazioni di produttori stessi che sono tenute a comunicare all’Ente gestore i nominativi dei legali rappresentante tempestivamente le variazioni che possono intervenire nel corso dell’assegnazione. ART. 21 - GESTIONE DEI POSTEGGI 1. Il posteggio deve essere gestito dall’intestatario dell’assegnazione od alla persona di cui al secondo e terzo comma dell’articolo che precede. Qualora l’assegnatario sia persona fisica, questi, in caso di comprovato impedimento fisico, può farsi rappresentare nella gestione del coniuge o da un partente entro il terzo grado avente i requisiti di legge. 2. Nel caso di assegnazione a persone giuridiche che esercitano il commercio all’ingrosso, ad eccezione delle cooperative e delle associazioni di produttori, la gestione potrà essere affidata a persona della società, diversa dal rappresentante legale, purché abbia il mandato di rappresentanza. 3. E’ comunque vietata ogni forma di cessione della gestione dei posteggi. 10 4. Gli assegnatari, per i rapporti con l’Ente gestore, debbono eleggere domicilio, ad ogni effetto, presso il rispettivo posteggio. ART. 22 - INDICAZIONI SUI POSTEGGI 1. In conformità dell’atto di concessione, ogni assegnatario deve indicare chiaramente sulla testata dell’accesso al rispettivo posteggio, il proprio nome, cognome e indirizzo e la ditta con la relativa sede; le società debbono indicare la ragione e la denominazione sociale con l’indicazione del nome, cognome ed indirizzo dell’intestatario; le cooperative e le associazioni dei produttori devono indicare solo la ragione sociale e la sede. ART. 23 - USO DEI POSTEGGI 1. I posteggi ed i magazzini debbono essere usati solo per i depositi dei prodotti e delle attrezzature necessarie per la vendita. E’ vietato adibire i posteggi, i magazzini e tutte le altre aree a depositi di imballaggi vuoti. 2. Il comune può provvedere alla istituzione di un deposito di imballaggi adeguato alle necessità del mercato. 3. Durante le ore di chiusura del mercato nessuno deve rimanere nei posteggi e nei magazzini, salvo speciale autorizzazione scritta da rilasciarsi dal Direttore del mercato. 4. Non è consentito installare nei posteggi e nei magazzini avuti in concessione, impianti di qualsiasi natura od apportarvi modifiche di qualunque specie ed entità senza la preventiva autorizzazione del Comune. ART. 24 - TERMINE DELLE ASSEGNAZIONI a) b) c) d) 1. Le assegnazioni dei posteggi cessano: alla scadenza; per rinuncia dell’assegnatario; per fallimento dichiarato a carico dell’assegnatario; per scioglimento della società assegnataria. ART. 25 - REVOCA DELLE CONCESSIONI a) b) c) d) e) f) g) h) 1. L’assegnazione del posteggio è revocata nei seguenti casi: perdita dei requisiti prescritti per l’ammissione alle vendite nel mercato; concessione totale o parziale del posteggio a terzi; mancata introduzione dei quantitativi minimi annui di merce fissato dal Comune tenendo conto delle specie merceologiche e rapportate alle fluttuazioni del mercato; inattività completa nel posteggio per trenta giorni consecutivi o per sessanta giorni complessivi in un anno, non ritenuta giustificata dal Comune; accertate gravi scorrettezze commerciali nella gestione del posteggio; gravi infrazioni alle leggi, ai regolamenti ed alle norme disposte per il funzionamento e la disciplina del mercato; accertata morosità di oltre 30 (trenta) giorni nel pagamento della tariffa stabilita per il posteggio. La revoca è dichiarata dal Comune, sentita la Commissione consultiva o la Giunta di mercato, previa contestazione degli addebiti all’interessato, salva ogni altra azione civile o penale. 11 ART. 26 - RICONSEGNA DEI POSTEGGI 1. Cessata o revocata l’assegnazione, i posteggi ed annessi debbono essere riconsegnati al Comune, liberi di persone e cose, entro i 15 (quindici) giorni successivi alla cessazione o alla comunicazione di revoca. 1. In caso di inottemperanza si procede allo sgombro a cura del Comune e a spese dell’assegnatario che è tenuto a rimborsare i danni arrecati al posteggio stesso. ART. 27 - CALENDARIO ED ORARI 1. I giorni e gli orari per le contrattazioni sono stabiliti annualmente dal Comune, sentita la Commissione consultiva o la Giunta di mercato, ed indicati in apposito calendario. 2. L’orario riservato ai privati consumatori non dovrà comunque coincidere con l’orario di massima affluenza al mercato delle categorie di cui al punto B) del precedente art.16. 3. Nell’orario di vendita sarà prevista anche l’apertura pomeridiana, salvo nei casi in cui il Comune, sentita la Commissione consultiva o la Giunta di mercato, ritenga tale apertura non conveniente in relazione alle situazioni locali. 4. L’orario di mercato deve essere tale da consentire, oltre alle operazioni di vendita, anche quelle relative alla esportazione delle merci, sia quelle vendute sia quelle da trasferirsi fuori mercato, nonché le contabilizzazioni indispensabili. 5. L’inizio ed il termine delle contrattazioni, annunciati da apposito segnale, possono essere ritardati o anticipati, rispetto all’orario stabilito nel calendario di cui al primo comma del presente articolo, soltanto in particolari circostanze. ART. 28 - DIVIETI E NORME DA OSSERVARSI ALL’INTERNO DEL MERCATO 1. E’ vietato sia nel mercato sia nelle sue dipendenze: a) attirare compratori con grida e schiamazzi; b) introdurre cani; c) tutto ciò che possa turbare il normale svolgimento delle contrattazioni. 2. La circolazione, la sosta dei veicoli, il carico e lo scarico delle merci, nonché l’uso dei veicoli per il trasporto interno, in ausilio alle operazioni di facchinaggio, sono regolati con apposito provvedimento del Comune. 3. I veicoli portanti prodotti destinati alla vendita in mercato hanno libero ingresso a cominciare dall’apertura del mercato stesso. I veicoli dei compratori possono essere ammessi dall’inizio delle operazioni di vendita, quando le condizioni di viabilità del mercato lo consentono. 4. L’Ente gestore provvede a determinare il numero massimo dei veicoli adibiti ad uso di trasporto interno dei prodotti. 5. E’ vietato ingombrare i luoghi di passaggio ed ostacolare comunque la circolazione. 6. Gli assegnatari debbono curare che i posteggi e gli annessi siano tenuti puliti e sgombri da rifiuti. I rifiuti debbono essere raccolti, a cura degli intestatari dei posteggi, in appositi recipienti muniti di coperchio, per poi essere ritirati dal personale all’uopo incaricato. 7. E’ vietato gettare sui luoghi di passaggio derrate avariate od altro. 12 ART. 29 - NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE 1. La vendita dei prodotti si effettua a tara merce, oppure a peso netto, a numero o a collo. 2. E’ vietato rivendere o cedere all’interno del mercato i prodotti ivi acquistati o comunque acquisiti. 3. Per la classificazione, la calibratura, le tolleranze, l’imballaggio e la presentazione dei prodotti ortofrutticoli regolamentati in sede C.E.E. si applicano le norme comunitarie; per i prodotti ortofrutticoli non regolamentati, si applicano le disposizioni di commercializzazione stabilite dal D.M. 7.8.1959 e successive modifiche. 4. Per quanto non previsto nel presente articolo, la commercializzazione dei prodotti di cui all’art.1 della legge regionale 21.5.1975, n. 46 avviene nel rispetto delle vigenti disposizioni. ART. 30 - OPERAZIONI E NORME DI VENDITA 1. Le vendite avvengono, di regola, a libera contrattazione. 2. Il Comune provvede alla massima divulgazione dei dati relativi alle quantità dei prodotti introdotti nel mercato. 3. La merce esposta nei posteggi deve essere ripartita in distinte cataste, secondo la diversa specie, qualità e provenienza quando quest’ultima caratterizzi il prodotto. 4. Ai venditori è riconosciuto il diritto di ritirare dal mercato le merci introdotte, senza dovere per il ritiro stesso corrispondere all’ente gestore del mercato pagamenti di qualsiasi natura. 5. Esaurita la contrattazione della merce, il compratore ha la facoltà di verificare la merce acquistata, anche se normalizzata, e comunque presentata a strati in imballaggi idonei, purché la verifica avvenga contestualmente presso il posteggio del rivenditore. 6. Se dal controllo la merce non risulti conforme alla qualità contratta, il compratore può rifiutarla ed annullare l’acquisto. 7. Le vendite non effettuate a mezzo astatore debbono essere fatte personalmente dagli intestatari dei posteggi, delle persone di cui al secondo comma dell’art.21 del presente Regolamento, dai produttori o dai loro dipendenti. 8. Gli assegnatari dei posteggi provvedono alla installazione di propri idonei strumenti di pesatura e debbono curare che i medesimi siano sempre : a) mantenuti puliti ed in perfette condizioni di funzionamento; b) perfettamente regolati e verificati prima di essere adoperati; c) bene in vista ai compratori. 9. Nulla è dovuto dal compratore per le operazioni di pesatura effettuate all’atto di vendita dal venditore o dal personale da lui incaricato. ART. 31 - VENDITE ALL’ASTA 1. La vendita dei prodotti può effettuarsi anche mediante asta pubblica. 2. Le vendite all’asta si effettuano per lotti di prodotti omogenei, da parte di dipendenti dell’Ente gestore o di astatori iscritti nell’apposito Albo. Il venditore ha l’obbligo di comunicare, all’inizio di ciascuna operazione di vendita, il peso, la specie, la varietà la categoria di qualità ed il prezzo base della merce offerta. 3. La provvigione spettante all’astatore è stabilità dal Comune. 13 ART. 32 - VENDITE PER CONTO 1. I commissionari ed i mandatari ammessi ad operare nel mercato devono esplicare il loro mandato con le garanzie e le norme stabilite per essi dalle vigenti disposizioni in materia. 2. Ai commissionari ed ai mandatari spetta una provvigione da concordare tra le parti e che, in ogni caso, non può superare il 10% (dieci per cento) del prezzo di vendita. 3. La provvigione è comprensiva di tutte le spese di mercato, dal momento della consegna dei prodotti alla soglia del posteggio (scarico compreso), fino alla consegna dei prodotti stessi all’acquirente alla soglia del posteggio (escluso il carico), nonché allo “star per credere”. 4. Il commissionario potrà rivalersi delle spese sostenute per rendere i prodotti rispondenti alle norme vigenti in materia di commercializzazione, quando a tali operazioni non abbia provveduto il committente, che dovrà essere debitamente informato unitamente al Direttore del mercato. 5. I commissionari ed i mandatari debbono presentare ai loro committenti o mandanti regolare conto di vendita per i prodotti venduti. 6. In ogni conto di vendita deve risultare: a) la natura e la qualificazione del prodotto ed il numero dei colli; b) il prezzo di vendita; c) il peso di ciascuna partita o colli venduti; d) il netto ricavo da accreditare al committente o mandante. 7. I Commissionari ed i mandatari debbono tenere a disposizione, per qualsiasi controllo, tutti gli atti ed i documenti relativi alle transizioni effettuate per conto dei loro committenti o mandanti. ART. 33 - CERTIFICAZIONE PER DERRATE NON AMMESSE ALLA VENDITA O DEPERITE 1. Per la mancata ammissione alla vendita delle merci non aventi requisiti previsti dalle norme vigenti e per le merci guaste e non più commestibili è rilasciata apposita certificazione dai competenti Uffici (Direzione mercato e vigilanza sanitaria). 2. Per le merci rimaste invendute e che hanno subito deperimento, o sempre che il deterioramento non sia tale da impedire, agli effetti sanitari, la commerciabilità delle derrate, gli operatori possono chiedere apposito accertamento sull’esito del quale viene rilasciata regolare certificazione. 3. Gli organi sanitari possono stabilire il termine entro il quale si deve effettuare la vendita dei prodotti che non si presentino in condizioni di normale conservabilità. ART. 34 - DERRATE AFFIDATE PER LA VENDITA 1. L’Ente gestore del mercato provvede direttamente o avvalendosi di commissionari o mandatari, nonché alla cassa di mercato, alla vendita: a) delle derrate affidategli per la vendita; b) delle derrate pervenute nel mercato all’indirizzo dei commercianti, commissionari o mandatari sospesi, durante il periodo della sospensione, salvo diversa disposizione dello speditore, nonché di quelle pervenute a destinatari sconosciuti o irreperibili; c) alle derrate che su denuncia dell’Organismo sanitario addetto al mercato, risultino in via di deterioramento e che, nonostante la diffida, non vengano immesse alla vendita. 2. I commissionari, i mandatari e la cassa di mercato, sono tenuti a compiere tutte le operazioni e le funzioni delle quali vengano incaricati dall’ente gestore. 14 3. I commissionari e i mandatari debbono versare nello stesso giorno delle vendite alla cassa di mercato, per il successivo inoltro agli aventi diritto, il ricavo netto delle anzidette vendite. 4. Il Comune non assume alcuna responsabilità diretta o indiretta, sotto qualsiasi titolo, verso i produttori, speditori od altri, per pagamenti ad essi dovuti in dipendenza delle operazioni effettuate dagli operatori di cui al comma precedente del presente articolo. ART. 35 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ED AMMINISTRATIVI 1. Indipendentemente da ogni diversa azione civile o penale, le infrazioni alle norme del presente regolamento o alle disposizioni legislative danno luogo, a carico dei responsabili, all’azione disciplinare e amministrativa così graduata secondo la gravità dell’infrazione e della recidività: a) diffida verbale; b) diffida scritta; c) sospensione dei colpevoli da ogni attività nel mercato, da un minimo di tre giorni ad un massimo di tre mesi, deliberata dall’Ente gestore. 2. Oltre alle sanzioni disciplinari di cui sopra l’Ente gestore può stabilire sanzioni pecunarie di natura amministrativa. 3. Le sanzioni di cui alle lettere b) e c) sono comminate previa contestazione degli addebiti all’interessato il quale, entro 20(venti) giorni successivi, può presentare le proprie osservazioni scritte. ART. 36 - COMMERCIO ALL’INGROSSO FUORI MERCATO 1. L’esercizio del commercio all’ingrosso fuori mercato dei prodotti di cui all’art.1 della legge regionale 21.5.1975, n. 46, si svolge con il rispetto di tutte le norme del Regolamento del Mercato all’Ingrosso locale comprese quelle relative al calendario e all’orario delle operazioni mercantili ad eccezione di quelle che attengono al funzionamento interno di esso. ART. 37 - ADOZIONE DEL REGOLAMENTO 1. Il Regolamento di mercato e le sue modifiche sono deliberate dal Comune, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative dei lavoratori, le associazioni di categoria degli operatori economici e la cooperazione, nel rispetto di quanto previsto dall’art.5 della legge regionale 21 maggio 1975, n.46. Tabella allegata al presente regolamento Tabella n. 1. Per merce contenuta in colli Per merce che si rivende a numero n. 1 collo n. 50 15 Per merce che si rivende a mazzi Per merce che si rivende alla rinfusa Agli Cavolfiori od altro tipo di cavolo in ceste o gabbie Fragoline di montagna Fragole in cestelli o panierini Poponi o cocomeri cestati Frutta secca confezionata in cassettine, scatole, sacchetti ecc. n. 3 mazzi Kg. 5 n. 1 resta n. 6 Kg. 0,5 n. 3 n. 3 n. 5 Approvato con Del. C.C. n. 243 del 19.05.1983 Modificato con Del. C.C. n. 425 del 18.09.1984 Ripubblicata all’albo Pretorio del Comune dal 3.11.84 al 18.11.84 N.B.: le modifiche sono evidenziate in grassetto | INDICE | 16