Regolamento Fiere

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Regolamento Fiere
COMUNE di LIONI
Provincia di Avellino
ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
Numero
Oggetto:
11 Del 22-03-2001
REGOLAMENTO AREE PUBBLICHE E DELOCALIZZAZIONE MER=
CATO SETTIMANALE - APPROVAZIONE
REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ ESERCIZIO DELLE ATTIVITA
COMMERCIALI SULLE AREE PUBBLICHE
Art.1 Oggetto del regolamento
1) Il presente regolamento disciplina l’esercizio per il commercio sulle aree pubbliche in
conformità a quanto previsto dalla Legge Regionale n. 1 del 10/01/2000 art.26, e del D.Lgs
114/98 art. 28, nonché alle disposizioni di legge vigenti nel territorio del Comune di Lioni (AV) ,
al fine di assicurare lo svolgimento ordinato delle attività nel pubblico interesse.
Art.2 Ambito di applicazione
1) Il presente regolamento trova applicazione per le aree destinate a pubblico
commercio, individuate nell’ambito del territorio comunale.
2) Esso è disciplinato conformemente a quanto previsto :
a ) dal D.Lgs 114/98, recante “ Riforma della disciplina, valida nel settore commercio, a norma
dell’art: 4, comma 4 della legge 15 marzo 1997 n. 59;
b) dalla legge Regionale n. 1 del 10 gennaio 2000 art. 26 e successivi.
3) L’esercizio dell’ attività, di cui al comma 1 , è
soggetto ad apposita
autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone, regolar mente costituite secondo le norme vigenti .
Art.3 Definizioni
Ai fini del presente Regolamento si intendono :
Per aree pubbliche: le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata con
servitù di pubblico passaggio, ed in ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso
pubblico;
Per posteggio: la parte di area pubblica o privata, della quale il Comune abbia la
disponibilità, che viene data in concessione all’operatore autorizzato
all’esercizio
dell’attività commerciale;
Per mercato: l’area pubblica o privata, attrezzata, della quale il Comune abbia la
disponibilità, composta da più posteggi, destinata all’esercizio dell’ attività per uno, più o
tutti i giorni della settimana o del mese, per l’offerta integrata di merci al dettaglio, la
somministrazione di generi alimentari, la vendita di generi non alimentari, l’erogazione di
pubblici servizi ;
Per fiera: la manifestazione caratterizzata dall’afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree
pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori, abilitati ad
esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o
festività;
Per presenza in un mercato: il numero di volte in cui l’operatore si è presentato in tale
mercato, a prescindere dal fatto se vi abbia potuto o meno esercitare l’attività;
Per presenza effettiva in fiera: il numero di volte in cui l’operatore ha effettivamente
esercitato l’attività in fiera.
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Art.4 Disponibilità dei posteggi
1- L’Ufficio commercio, ha sempre la disponibilità della cartografia planimetrica e degli elenchi di
chi occupa i posteggi, debitamente aggiornati, relativamente alle aree pubbliche dove vengono
esercitate le attività;
2- Al fine di esercitare l’attività di controllo, verifica e trasparenza, le cartografie e gli elenchi,
continuamente aggiornati su supporto cartaceo e magnetico, saranno inviati agli Enti, d’ambito
superiormente competenti, secondo quanto previsto dalla L.R. n. 01 del 10/01/2000 e trasmessi
alle associazioni di categoria nonché allo sportello unico per le attività produttive .
3- L’Ufficio competente provvederà a dare esaurienti indicazioni al pubblico, provvedendo, inoltre,
a pubblicarne la disponibilità anche su sito Web.
Art.5 Individuazione delle aree destinate a mercato e fiere
1- L’area destinata a mercato, individuata nella planimetria “ALLEGATO A”, ha una superficie
totale di mq. 10.000.
Il mercato ha un numero complessivo di posteggi pari a 84, di cui il 15 % destinati ai
produttori agricoli 2- L’ area destinata a fiere è individuata nella planimetria “ ALLEGATO B “
La fiera del 20 Maggio ha una superficie massima complessiva di mq. 15.000. ( come da
relazione e planimetrie allegate..).
Le fiere del 25 Marzo, 16 Luglio, 16 Agosto, seconda domenica di Novembre e
prima domenica di Dicembre hanno una superficie massima di
di mq . 20.000- ( come da relazione e planimetrie allegate..)
Art.6 Suddivisione delle aree destinate a mercato e fiere
1 – Nel presente articolo è riportata la suddivisione delle aree per singoli settori :
MERCATO E FIERE
AMPLIAMENTO FIERE
Settori
Descrizione dei prodotti
A
B
C
Alimentari
Non alimentari
Produttori agricoli
D
Foro Boario
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SETTORE
E
F
Descrizione dei prodotti
ALIMENTARI
NON ALIMENTARI
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Art.7 - Delimitazione dei posteggi e caratteristiche dei banchi di vendita
1 – L’identificazione dei posteggi, di ciascun settore del mercato e della fiera, è
riportata nella planimetria, allegata al presente regolamento.
2 – I posteggi saranno intervallati tra loro da un passaggio minimo di mt 0.50,
detto spazio dovrà essere lasciato libero da cose ed attrezzature.
3 – E’ fatto obbligo, a ciascun operatore, di esporre le merci sui banchi di vendita
ad un’ altezza minima dal suolo pari a metri 0.50. Il tendone di copertura del
banco deve essere situato ad un’ altezza minima dal suolo di metri 2.00,
misurata nella parte più bassa dello stand.Detto tendone non deve sporgere
oltre il proprio confine.
4 - I venditori di PRODOTTI NON ALIMENTARI possono esporre i propri
prodotti a terra e comunque, nell’ambito del posteggio loro assegnato.
5 - I concessionari dei posteggi devono contenere il banco di vendita, il tendone
la merce e gli accessori nell’ambito della sagoma assegnata sul piano
stradale.
Art.8 Calendario mercato. Orario e modalità di svolgimento del mercato e delle
fiere.
1 – L’esercizio del commercio ambulante, in sede fissa, nel mercato e nelle fiere
individuati all’art. 5 del presente regolamento si svolge, salvo deroghe, secondo il
seguente orario :
Mercato settimanale: Domenica, dalle ore 08.00 alle ore 13.30
Fiere di cui all’art. 5 : dalle ore 08.00 alle ore 13.30
2 - Entro un’ora dal termine delle operazioni commerciali, i posteggi dovranno
essere liberi da oggetti di vendita nonché da imballaggi e rifiuti in genere.
Questi ultimi dovranno essere depositati negli appositi contenitori messi a
disposizione dall’Amministrazione. E’ fatto obbligo, per i venditori,
effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti, nonché di affidare gli imballaggi società e/o
consorzi autorizzati alla raccolta e riciclaggio degli stessi (CONAI), D.Lgs 22/97 Titolo II art. 34
e successivi.
3 – Limitazioni all’uso delle aree di cui all’art.5 del presente regolamento possono
essere stabilite nei casi e per i periodi in cui l’area non sia disponibile per l’uso
commerciale per motivi di polizia stradale, igienico- sanitario o intervenuti
altri motivi di pubblico interesse.
4 – Il Sindaco ha l’obbligo di far osservare l’orario stabilito ai sensi dell’art. 28
comma 12 del D. Lgs 114/98. Gli operatori al dettaglio, diversi dai
commercianti su aree pubbliche possono tenere aperto il loro esercizio per
tutta la durata del mercato o della fiera .
5 – Gli operatori hanno facoltà di accesso al mercato dalle ore 7.00 alle ore 8.00.
Detto accesso sarà consentito ai soli operatori in regola con le tasse di
occupazione suolo e i pagamenti dei tributi previsti per legge.Il controllo di
quanto innanzi è affidato all’ufficio di Polizia Urbana il quale, una volta
accertato il mancato pagamento dei tributi,provvederà per quanto di
competenza nel rispetto delle leggi e dei regolamenti di ambito comunale.
Art.9 – Spostamento della giornata di fiera e/o mercato – trasferimento
1 – Per ragioni di pubblico interesse, è consentito, previo Decreto Sindacale , lo
spostamento della data di svolgimento della fiera e/o mercato, in conformità
agli indirizzi stabiliti dalla Legge Regionale n. 1 del 10/01/2000.
2 – Lo spostamento o la cancellazione della data di svolgimento del mercato e/o
fiera, in seguito ad Ordinanza Sindacale, dovrà essere comunicato agli
operatori mediante avviso, da affiggere all’Albo Pretorio,con una settimana di
anticipo .
3 – L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, sentite le organizzazioni di
categoria, di trasferire l’intero mercato o fiera in altre zone idonee
urbanisticamente, per esigenza di viabilità o di forza maggiore.
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Art.10 – Autorizzazione al commercio su aree pubbliche
1 – Il rilascio dell’autorizzazione al commercio, su aree pubbliche, di cui all’art.28
comma 1 lettera A del D. Lgs 114/98, autorizza il concessionario
all’ottenimento del posteggio, previo bando di assegnazione emanato dal
Comune, ai sensi della Legge Regionale n. 1 del 10/01/2000 .
2 – L’istanza per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, del presente
articolo, va presentata al Sindaco in carta legale ,entro e non oltre il termine
fissato dal bando. Le domande devono essere inoltrate con le stesse modalità
di cui all’art. 41 comma 3 della Legge Regionale n. 1 del 10/01/2000.
3 – E’ facoltà ,di chi è già titolare di autorizzazione, di ottenere altri posteggi
con un numero massimo di due (2 ) per ogni area mercato .
Art.11 - Assegnazione dei posteggi e formazione delle graduatorie
1 – Per effetto di quanto disposto dall’ art. 27 della L.R. n.1\2000 il Comune dovrà
far pervenire alla Regione , Settore Sviluppo e Promozione delle Attività
Commerciali, entro il 30 luglio di ogni anno, il numero dei posteggi resisi
disponibili nei mercati periodici specificandone la periodicità, il numero
identificativo, la superficie e l’ appartenenza al settore alimentare o
extralimentare o la specifica tipologia se trattasi di mercato specialistico.
2 – Entro 45 giorni la Regione rende pubblico sul BURC l’elenco dei posteggi
disponibili, nonché il modello del bando a cui il Comune deve uniformarsi .
3- Entro 20 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC dello specifico Bando
Comunale, gli operatori devono trasmettere per raccomandata le domande di
partecipazione allo stesso, indirizzando il tutto al Comune sede del posteggio.
Il Comune sede del posteggio espleterà il bando in conformità ai criteri di
assegnazione provvedendo alla pubblicazione sul BURC della relativa graduatoria
contenente l’elenco degli aventi diritto e delle eventuali riserve agli idonei .
4 - Il bando dovrà indicare :
a) gli elementi identificativi del mercato;
b) la suddivisione dell’ area di mercato nei settori merceologici omogenei;
c) il numero dei posteggi per ogni settore;
d) i criteri per la formazione della graduatoria disposti dall’ art. 41 comma 4 della
L. R. n. 1/2000 .
5 - La graduatoria, stilata dal Responsabile dell’ Ufficio Comunale competente,
sarà formulata per settori omogenei e sarà sottoposta successivamente alla
approvazione della G.M.
Contro le graduatorie gli interessati potranno produrre ricorso in carta legale al Sindaco il quale
deciderà entro i successivi trenta giorni . Qualora il ricorso dovesse essere accolto , con nuova
deliberazione, sarà formulata una nuova graduatoria .La deliberazione sarà notificata entro dieci
giorni al ricorrente affinché prenda atto di quanto innanzi .
6 – La concessione del posteggio ha durata decennale (art 27 comma 2 L.R.
10/01/2000) e può essere rinnovata. L’Amministrazione Comunale revoca
detta autorizzazione, nel caso in cui l’operatore non dimostri di avere requisiti di cui al titolo II
art. 5 comma 2 del D. Lgs 114 del 31 marzo 1998.
7 – E’ fatto obbligo all’assegnatario del posteggio, o dei posteggi, di comunicare,
all’Amministrazione Comunale , a mezzo di dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà redatta nei termini di Legge, la sussistenza dei requisiti di cui al
comma 6 del presente articolo, entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno
solare. In mancanza, l’Amministrazione Comunale, procederà d’ufficio, previa diffida alla
revoca del posteggio e/o posteggi comunicando alla Regione Campania, ed al Comune di
residenza dell’operatore quanto disposto nel presente comma.
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8 – I moduli per l’assegnazione dei posteggi saranno forniti dall’ufficio
Commercio.
Art.12 – Assegnazione del posteggio temporaneo non occupato
1 – La Pubblica Amministrazione si riserva la possibilità di autorizzare lo scambio di posteggi tra
operatori nell’ambito dello stesso mercato ed esclusivamente per
posteggi localizzati nello stesso settore merceologico , inoltre può consentire il
cambio di posteggio con uno disponibile non ancora comunicato alla Regione Campania al fine della
pubblicazione dei Bandi di concorso .
2 –I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni sono assegnati
giornalmente dalla Polizia Municipale durante il periodo di non utilizzazione del titolare ai soggetti
legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche i quali vantino il più alto numero di presenze
sul mercato , risultanti dall’apposito registro di cui al comma 3 del successivo articolo .
Art.13 Istituzione del registro delle presenze
1 – E’ istituito presso l’ufficio attività produttive del Comune di Lioni il registro delle presenze
presso i mercati , debitamente compilato dal competente ufficio di Polizia Municipale .
2 – Esso deve contenere, oltre all’elenco dei presenti aventi posto fisso anche la lista dei posteggi
assegnati in via temporanea con le relative dichiarazioni da parte degli operatori ai quali è stato
assegnato il posteggio in via temporanea della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 5 comma 2 del
D. Lgs 114/98.
3 –Tale registro , a cura dell’ ufficio di Polizia Municipale, è aggiornato ogni domenica e servirà a
stilare anche la graduatoria annuale degli spuntisti.
4 –Qualora i Vigili Urbani dovessero verificare l’esistenza di posteggi assegnati e non occupati
secondo i termini stabiliti dalla L.R. n. 1 del 10/01/2000 provvederà a comunicare al Sindaco la
immediata richiesta di revoca dell’assegnazione del
posteggio .
5 –Presso l’ufficio Commercio è istituito lo schedario delle imprese che
esercitano il commercio sulle aree pubbliche sia in forma fissa, che in forma
itinerante, detto schedario deve contenere quanto stabilito dall’art. 43 della
L.R. n. 1 del 10/01/2000.
Art.14 Concessione dei posteggi
1- In esecuzione della graduatoria di cui al precedente articolo 11, gli interessati saranno convocati
nell’ufficio comunale per la scelta del posteggio.
2- Non aderendo alla richiesta nei termini fissati, il Sindaco previa diffida, accertatosi della
effettiva e puntuale convocazione alla quale l’interessato non ha dato giustificazione per la non
adesione, assegnerà il posteggio secondo la graduatoria degli aventi diritto , nel rispetto del
settore merceologico di appartenenza.
Art.15 Subingresso nella concessione del posteggio 1
La concessione dei posteggi è strettamente personale . Il trasferimento
dell’autorizzazione è consentito solo se avviene con la cessione dell’ azienda
in proprietà e comporta anche il passaggio della concessione dei posteggi al
al subentrante .
2 Il subentrante in possesso dei requisiti di qui all’art.5 del D.Lgs. 114/98 deve
comunicare l’ avvenuto subingresso entro sei mesi , pena la decadenza del
diritto di esercitare l’ attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori
trenta giorni in caso di comprovata necessità .
3 Il subentrante per causa di morte ha comunque la facoltà di continuare
provvisoriamente l’attività fino alla regolarizzazione prescritta al comma
precedente , nel rispetto dei termini indicati da detto comma .
4
Il trasferimento dell’azienda non determina lo slittamento del termine di
scadenza della precedente autorizzazione .
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Art.16 Assegnazione dei posteggi in occasione di fiere
1- Nel Comune di Lioni si svolgono fiere nei giorni: 25 Marzo, 20 Maggio, 16
Luglio,
16 Agosto, seconda Domenica di Novembre, prima Domenica di dicembre.
a)
b)
La superficie complessiva massima autorizzabile sarà :
Fiera del 20 Maggio: mq. 15.000
Fiere di: 25 Marzo 16 Luglio 16 Agosto seconda domenica di Novembre
prima domenica di Dicembre: mq 20.000
Le richieste di partecipazione alle fiere sopra citate, dovranno
pervenire al
3-
4-
5-
Sindaco entro il trentesimo giorno antecedente quello dello svolgimento della fiera,
esclusivamente a mezzo raccomandata .
La richiesta dovrà contenere :
a ) generalità e dati anagrafici del richiedente ;
b ) qualifica posseduta ai sensi dell’ art. 41 della L. R. n.1/2000 comma 13 ;
c ) individuazione della fiera per la quale si chiede il posteggio ;
d ) dichiarazione del possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. 114/98 art. 5
comma 2 e 5 ;
La graduatoria per l’assegnazione dei posteggi è formulata in base all’ordine
Cronologico delle richieste pervenute . Per la definizione della stessa farà fede
la data del
timbro postale .
La graduatoria definitiva sarà affissa all’Albo Comunale 10 giorni prima dello
svolgimento della fiera . Gli assegnatari dei posteggi potranno ritirare il
permesso a partire dal giorno successivo la affissione della graduatoria previa
esibizione del versamento della tassa di occupazione del suolo .
L’ operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia
presente nel posteggio entro 30 minuti dall’ orario prefissato , sarà
considerato assente e si procederà all’ assegnazione del posteggio ad altro
operatore , proseguendo nella graduatoria , a partire dal primo avente
diritto e non rientrato in precedenza nella stessa per il numero di posteggi
disponibili , sempre che presente .
6 – Al controllo e alla messa in atto di quanto previsto dal presente articolo
provvederà l’ ufficio di Polizia urbana in accordo con l’ufficio attività
produttiveTutti gli operatori già assegnatari di posteggio nel mercato domenicale conservano il posteggio già
in assegnazione, anche in occasione delle fiere tenute nell’area consueta del mercato stesso.
E’ consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l’attività
di vendita, a condizione che sostino entro lo spazio a loro assegnato . E’ vietato indicare i
posteggi da occupare con scritte sui muri o a terra,
non
con ogni mezzo o segnaletica.
Ai contravventori sarà applicata la sanzione amministrativa da L.300.000 (trecentomila) a
L.3.000.000 (tremilioni).
Art.17 Sagre, mostre-mercato o altre riunioni straordinarie
12345-
In occasione di sagre o di altre riunioni straordinarie di persone (feste, ricorrenze, fiere o
mostre-mercato, esposizioni etc.) il Sindaco può concedere autorizzazioni temporanee per
l’esercizio al commercio su aree pubbliche.
. Dette autorizzazioni sono valide solo per il giorno stabilito nel disposto provvedimento.
Le domande per l’occupazione del suolo pubblico devono essere presentate al Sindaco non
oltre il settimo giorno precedente la data della manifestazione.
Coloro che non hanno presentato domanda nei termini previsti pagheranno il doppio della
tassa di occupazione.
Ai sensi dell’ art. 41 comma 13 della L.R.n.1/2000, alle fiere-mercato di cui alla lettera a) dell’
art. 35 comma 2 della suddetta legge ,possono parteciparvi soggetti che non esercitano
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l’attività commerciale professionalmente ,ma vendono i beni ai consumatori in modo del tutto
sporadico ed occasionale .
Art.18 Commercio itinerante su aree pubbliche
1- Il rilascio di nuove autorizzazioni è regolamentato dalla L. R. n. 1 del 10/01/2000.
2- Gli operatori possono esercitare l’attività sul territorio Comunale dalle ore 08,00 alle ore 15,00.
L’orario sarà indicato su apposita segnaletica, posta agli ingressi del paese.
3- Gli operatori non possono sostare, nello stesso punto, per più di un’ora.
Per punto s’intende la superficie occupata durante la sosta. Le soste devono
essere fatte in punti che distino tra loro almeno 200 metri.
4- E’ consentito, tenendo il volume entro i limiti di moderazione tali da non recare disturbo, fare
uso degli apparecchi di amplificazione e diffusione dei suoni, per il tempo strettamente
necessario alla vendita.
5- E’ vietato lo svolgimento dell’attività itinerante nei giorni di mercato, fiere e festivi, per i quali,
non è prevista nessuna deroga.
6- Per tale forma di commercio sono escluse le zone rientranti nel centro storico, inteso come zona
A del piano di recupero .
7- La vendita deve essere in ogni caso effettuata compatibilmente con le disposizioni che
disciplinano la circolazione stradale .
Art.19 Posteggi degli operatori agricoli.
1- Il 15% dell’intera area adibita a mercato sarà riservata ai coltivatori diretti,
mezzadri e coloni che esercitano l’attività di cui alla legge n. 59/1963 , modificata
dalla legge n.477/1964 e dalla legge n. 976/1965 .
2- La qualifica di agricoltore è provata mediante un certificato in carta libera
rilasciata dal Sindaco del Comune in cui si trova il terreno destinato
all’allevamento e/o alla coltivazione dei prodotti posti in vendita.
3- E’ fatto obbligo al coltivatore diretto di rinnovare annualmente la concessione del
posteggio previo rinnovo del certificato attestante la qualifica di agricoltore,
quest’ultimo deve attestare l’ampiezza della superficie utilizzata e i prodotti messi
in vendita.
4- E’ consentita in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l’
assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell’interessato, potrà
essere : a) decennale, con validità estesa all’intero anno solare; b) decennale , con
validità limitata ad un periodo dell’anno, complessivamente non inferiore a 60
giorni e non superiore a 180 .
Art.20 Canone di posteggio
1- Il canone per la concessione dei posteggi è deliberato dal Consiglio Comunale, in conformità a
quanto previsto dall’art. 46 della L.R. n. 1 del 10/01/2000.
2- Il pagamento del canone dovrà essere effettuato anticipatamente, entro e non oltre il 31 dicembre
dell’anno precedente, oppure, versato al momento del rilascio della concessione.
Art.21Tassa occupazione suolo pubblico
1- Per l’occupazione di suolo pubblico, dovrà essere corrisposta la relativa tassa,
secondo le tariffe stabilite ai sensi del D.lgs.507/93 e del Regolamento Comunale
vigente.
Art.22 Affissione del documento identificativo
1- Per tutta la durata del mercato, o della fiera, nonché nell’attività di
commercio in forma itinerante, è fatto obbligo, al titolare, di esporre, bene
in vista, l’apposito documento relativo alla concessione del posteggio,
contenente i dati identificativi del concessionario, gli estremi
dell’autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, con la
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specificazione del settore merceologico di appartenenza, nonchè del numero
distintivo del posteggio.
2- In qualsiasi momento dovranno essere esibiti, su richiesta del personale
preposto alla vigilanza, l’autorizzazione per il commercio ed il libretto
sanitario.
Art.23 Controllo igienico-sanitario
1- L’esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto alle norme che tutelano
le esigenze igienico-sanitarie in materia sia di vendita al dettaglio dei prodotti
alimentari e non alimentari, sia di somministrazione di alimenti e bevande.
3- La vendita dei generi alimentari è soggetta alla vigilanza ed al controllo
dell’Autorità sanitaria.
3- Gli esercenti tale commercio, i loro collaboratori, nonché i dipendenti, devono essere muniti di
tessera sanitaria, rilasciata dalla competente Autorità.
4- Sullo stesso banco, non è ammessa l’esposizione e la vendita promiscua di generi alimentari e
non alimentari, ad eccezione di giocattoli abbinati a dolciumi.
5- Il commercio su aree pubbliche, di prodotti alimentari, deve essere esercitato con le modalità e le
attrezzature necessarie a garantire che siano protetti da contaminazioni esterne e siano
conservati, in maniera adeguata, in rapporto alla loro natura e alle loro caratteristiche. Tali
modalità ed attrezzature sono stabilite dal Ministero della Sanità.
6- Il commercio su aree pubbliche, di prodotti alimentari deperibili, da mantenere in regime di
temperatura controllata, quali i prodotti surgelati, congelati o refrigerati, è consentito solo nelle
aree provviste di allacciamento alla rete elettrica, o se garantito dal funzionamento autonomo di
idonee attrezzature.
7- Il commercio su aree pubbliche, sia in forma fissa che itinerante, di carni fresche, di ogni specie
animale, ittiche comprese, è consentito solo nelle aree provviste di allacciamento alla rete idrica,
fognaria ed elettrica, salvo il caso in cui l’attività venga svolta utilizzando veicoli aventi le
caratteristiche stabilite dal Ministero della Sanità, con propria ordinanza.
Art.24 Pubblicità dei prezzi e notizie sull’area di mercato.
1- Ogni esercente l’attività commerciale su area pubblica, sia in forma fissa che
itinerante, è obbligato ad indicare i prezzi di vendita della merce esposta, in
modo ben visibile.
2- L’amministrazione Comunale provvederà, nell’area di mercato, a collocare un tabellone, per
l’affissione di tutti gli atti e le notizie relativi al mercato stesso.
Art.25 Divieto di pubblicità sonora.
1- Nell’ambito del mercato è vietata sia la pubblicità sonora che il richiamo per
mezzo di impianti di amplificazione, di qualsiasi tipo.
2- I venditori di CD, musicassette, radio, etc., per lo svolgimento della loro attività
devono munirsi di apposite attrezzature per l’ascolto (es.:cuffie o similari).
Art.26 Sanzioni
1- Le violazioni delle norme, contenute nel presente regolamento, sono punite con
il pagamento di una sanzione amministrativa da £. 1.000.000 (unmilione) a
£.6.000.000 (seimilioni), ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 114/98.
2- In caso di particolare gravità, o di recidiva, il Sindaco può disporre la
sospensione dell’attività di vendita, per un periodo non superiore a venti giorni.
La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due
volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione.
Art.27 Revoca, decadenza e sospensione del posteggio
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1- Le concessioni sono revocabili, in qualsiasi momento e senza oneri per il
Comune, qualora sussistano motivi di pubblico interesse o utilità ,sentite le
associazioni di categoria.
2- Qualora sia revocata la concessione del posteggio, per i motivi di cui al comma
1, l’interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio, nell’ambito delle aree
destinate a tale scopo,in conformità con le esigenze dell’operatore
3- Il mancato utilizzo del posteggio, in ciascun anno solare, per periodi di tempo
superiori a sei mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio
militare, comporta la decadenza della concessione del posteggio. Qualora il
posteggio venga utilizzato per l’esercizio di un’attività stagionale, il numero dei
giorni di mancato utilizzo, considerati ai fini della decadenza della concessione,
è ridotto in proporzione alla durata dell’attività. Nel calcolo delle assenze, non si
considerano i mercati che non hanno, effettivamente, avuto luogo.
4- Accertato il mancato utilizzo del posteggio, nei termini di cui al comma 3, la
decadenza è automatica e va, immediatamente, comunicata all’interessato ed al
Comune di residenza dello stesso, da parte del responsabile dell’Ufficio
Commercio.
5- La concessione del posteggio decade nel caso in cui il titolare non risulti più in
possesso dei requisiti previsti dall’art. 5, comma 2 del D.Lgs. 114/98 e per il
mancato pagamento del canone di posteggio e della tassa di occupazione di
suolo pubblico, di cui ai precedenti articoli n. 20 e n.21.
6- Il Sindaco può, con atto motivato e previo accertamento da parte delle Autorità
competenti, sospendere la concessione fino ad un massimo di sei mesi, nei casi
seguenti:
a) ripetute violazioni, anche di diversa natura, al presente regolamento, alle Leggi
ed alle ordinanze Sindacali emesse;
b) particolare comportamento scorretto, da parte dell’esercente, nei confronti
del cliente, dei funzionari addetti alla vigilanza o per turbativa all’interno del
mercato;
c) per non aver adeguatamente provveduto alla pulizia e del suolo occupato.
Art.28 Commercio di animali vivi
1- Il commercio su area pubblica di animali vivi deve essere esercitata solo in
apposite aree e strutture, debitamente attrezzate e soggette ad autorizzazione
sanitaria.
2- Esso deve essere esercitato nel rispetto delle norme di Polizia Veterinaria, a
tutela e nel rispetto del benessere degli animali e a salvaguardia della salute
di tutti i cittadini .
Art.29 Pubblicità del regolamento
1- Copia del presente regolamento, a norma dell’art. 22 della L. n. 241/90, sarà
tenuta a disposizione del pubblico, affinché ne possa prendere visione in
qualsiasi momento.
Art.30 Entrata in vigore del regolamento
1- Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l’approvazione da parte del
DELIBERA DI CONSIGLIO n.
11 del 22-03-2001 COMUNE DI LIONI
Consiglio Comunale, ai sensi del vigente Statuto Comunale e da parte degli
Organi Regionali competenti.
2- Sono abolite tutte le precedenti disposizioni Comunali in materia.
3- Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento Al
D.lgs.114/98 , alla L.R. n.1/2000 e alle norme vigenti .
Allegati:
TAV. n.
TAV. n.
TAV. n.
TAV. n.
1
2
3
4
-
RELAZIONE TECNICA
ALLEGATO A : mercato domenicale 1:500
ALLEGATO B : FIERE 1:1.000
ALLEGATO C : COROGRAFIA 1:5.000
IL SINDACO
dott.ssa Rosa D’AMELIO
L’Ufficio Tecnico
Ing. Gerardo Antoniello
Ufficio Commercio
Antonio Alifano
L’ASSESSORE DELEGATO AL Com.Art. Tur.
Andrea Pezzella
DELIBERA DI CONSIGLIO n.
11 del 22-03-2001 COMUNE DI LIONI
Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
D'AMELIO ROSA
IL SEGRETARIO COMUNALE
NAZIANZENO ROSA
Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi
dell'art. 49, comma 1 D.Lgs 267 del 18.08.2000.
IL RESP.LE DEL SERV. FINANZIARIO
RECCE VINCENZO
Il sottoscritto Messo Comunale
ATTESTA
- Che la presente deliberazione:
( ) E' stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal
come previsto dall' art. 124 ,D.Lgs n. 267/2000;
26-03-01
Lì, …………………
IL MESSO COMUNALE
CASTAGNO GERARDINA
_____________________________________________________________________________
- La presente deliberazione é divenuta esecutiva il
30-03-01;
( ) Perché dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (art.134,comma 4);
( ) Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art.134, comma 3);
Lì, ……………..
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ROMANO CONCETTINA
DELIBERA DI CONSIGLIO n.
11 del 22-03-2001 COMUNE DI LIONI
DELIBERA DI CONSIGLIO n.
11 del 22-03-2001 COMUNE DI LIONI