Delibera del 9 giugno 2003 per gli Uffici Stampa pubblici e privati
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Delibera del 9 giugno 2003 per gli Uffici Stampa pubblici e privati
Delibera del 9 giugno 2003 emanata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti sugli Uffici Stampa Pubblici e Privati Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, riunito a Roma il 9 Giugno 2003, considerato che l'attività giornalistica svolta all'interno degli uffici stampa, sia del settore pubblico che privato, è stata sempre ritenuta dall'Ordine professionale una delle tipologie in cui si estrinseca la professione ed è pertanto da tutelare come tutte le altre; ricordato che l'Ordine ha sempre sostenuto la necessità di un provvedimento legislativo che riconoscesse la natura giornalistic a del lavoro degli uffici stampa, affermata peraltro dallo Statuto della Fnsi che lo definisce di competenza esclusiva degli iscritti all'Albo professionale; considerato che, in applicazione dell'art.41 della legge 3 febbraio 1963 n.69, l'attività professionale in seno agli uffici stampa è stata ritenuta, ai fini del mantenimento del titolo di giornalista, equivalente a quella svolta nei quotidiani, nelle agenzie di informazione, nei periodici e nel servizio giornalistico radiotelevisivo; vista la legge 150/2000 sulle "Attività di informazione e di comunicazione della Pubblica amministrazione", e in particolare l'art.9 per il quale l'attività di ufficio stampa della Pubblica Amministrazione deve essere affidata a iscritti all'Albo professionale e l'art.5 che fissa i principi in base ai quali il Regolamento attuativo debba definire gli interventi formativi e di aggiornamento per i non iscritti all'Albo che già svolgono attività di ufficio stampa; visto il Regolamento attuativo del Ministero della Funzione Pubblica, ed in particolare l'art.6 che in fase di prima applicazione consente di svolgere l'attività di ufficio stampa anche al personale dei ruoli organici che già esercita tale funzione; visto l'art.34 del Regolamento di esecuzione della legge 3.2.1963 n.69 che consente a chi non è in grado di allegare i giornali e periodici previsti dall'art.35 della legge istitutiva di comprovare con "idonea documentazione … la concreta ed effettiva attività svolta"; rilevato che tale norma può essere applicata agli strume nti tipici dell'attività giornalistica di ufficio stampa delibera Per gli uffici stampa pubblici Negli enti pubblici gli addetti all'ufficio stampa che svolgono tale funzione alla data dell'entrata in vigore della legge 150/2000 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e non sono iscritti all'albo dei giornalisti possono chiedere l'iscrizione all'elenco dei pubblicisti, allegando alla domanda la seguente documentazione: - press book (press kit, dossier stampa, cartella stampa) - comunicati stampa - schede informative - articoli di presentazione - lavoro preparatorio redazionale, redazione comunicati, gestione della sala stampa e/o dei rapporti con la stampa - redazione testi per conto di un ufficio stampa - redazione testi per giornali e riviste - redazione e/o controllo contenuti per siti internet, cd-rom, dvd e altri supporti - redazione testi a vario titolo (collaborazioni con giornali e riviste, anche on-line, etc.) Tale documentazione deve attestare il carattere giornalistico e, dunque, non promozionale o pubblicitario dell'attività svolta. I richiedenti l'iscrizione devono documentare di aver frequentato i corsi di formazione e di aggiornamento previsti dal regolamento attuativo della legge 150/2000 e promossi dall'Ordine dei Giornalisti o organizzati d'intesa con esso. La documentazione deve essere accompagnata da una dichiarazione di un iscritto all'albo che certifichi l'attribuzione dei testi presentati. In assenza di un iscritto all'albo dei giornalisti la certificazione può essere fatta d'ufficio dall'Ordine regionale sulla base di prove documentali e testimoniali. Per gli uffici stampa privati Considerato che le opportunità offerte agli addetti agli uffici stampa pubblici è giusto siano garantite anche agli addetti agli uffici stampa privati, coloro che svolgono tale funzione da data antecedente all'entrata in vigore della legge 150/2000, sia come dipendenti sia sotto forma di collaborazione libero-professionale, possono chiedere l'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti allegando la seguente documentazione: - press book (press kit, dossier stampa, cartella stampa) comunicati stampa - schede informative - articoli di presentazione - lavoro preparatorio redazionale, redazione comunicati, gestione della sala stampa e/o dei rapporti con la stampa in occasione di manifestazioni come festival, fiere, congressi, convegni, convention aziendali, presentazioni, etc. - redazione testi per conto di un ufficio stampa - redazione testi per giornali e riviste aziendali - redazione e/o controllo contenuti per siti internet, cd-rom, dvd e altri supporti - redazione testi a vario titolo (collaborazioni con giornali e riviste, anche on-line, etc.) Tale documentazione deve attestare il carattere giornalistico e, dunque, non promozionale o pubblicitario dell'attività svolta. Deve essere corredata anche da documentazione che comprovi l'attività di ufficio stampa regolarmente retribuita da almeno due anni (busta paga o fatture). I richiedenti l'iscrizione devono documentare di aver frequentato corsi di formazione e di aggiornamento promossi dall'Ordine dei Giornalisti o organizzati d'intesa con esso. La documentazione deve essere accompagnata da una dichiarazione di un giornalista iscritto all'albo che certifichi l'attribuzione dei testi presentati. In assenza di un iscritto all'albo dei giornalisti la certificazione può essere fatta d'ufficio dall'Ordine regionale, sulla base di prove documentali e testimoniali. Roma, 9 giugno 2003