TESTO UNICO DELLA SICUREZZA – Decreto Legislativo 81/08
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TESTO UNICO DELLA SICUREZZA – Decreto Legislativo 81/08
TESTO UNICO DELLA SICUREZZA – Decreto Legislativo 81/08 Sintesi ragionata delle nuove regole per la gestione aziendale della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro Una premessa È in vigore dal 15 maggio 2008, il nuovo Testo Unico della sicurezza (D .Lgs. 81 del 09 aprile 2008) che sostituisce completamente il precedente e ormai famoso D. Lgs. 626/94 e gli altri provvedimenti degli ultimi 50 anni in materia di tutela della sicurezza e salute durante il lavoro. Per un imprenditore artigiano quali sono dunque le principali novità introdotte dal Testo Unico? La presente sintesi è realizzata pur sapendo che sono numerosi i punti oggetto di diversa interpretazione e che lo stesso testo potrebbe subire a breve alcune modifiche sostanziali (o addirittura una proroga, auspicabile vista la mole di provvedimenti e difficoltà applicative già messe in evidenza dal 15 maggio ad oggi). Sarà cura di Confartigianato Unione di Brescia programmare incontri formativi sul territorio quando obblighi e prescrizioni a carico del datore di lavoro saranno chiariti e condivisi da tutti gli enti e le istituzioni competenti. Testo Unico per titoli Il decreto legislativo n. 81 ha riordinato e coordinato numerose normative relative alla tutela della sicurezza del lavoro. Sono contenute ora in un testo unico che si compone di 13 titoli e 52 allegati, a partire dalle disposizioni generali (titolo I) sino all’apparato sanzionatorio e alle disposizioni transitorie finali (titoli XII e XIII). Più precisamente: titolo titolo titolo titolo titolo titolo titolo titolo titolo I II III IV V VI VII VIII IX titolo titolo titolo titolo X XI XII XIII Disposizioni generali Luoghi di lavoro Uso delle attrezzature di lavoro e dei DPI Cantieri temporanei o mobili Segnaletica di sicurezza Movimentazione manuale dei carichi Videoterminali Agenti fisici (rumore, vibrazioni…) Sostanze pericolose (agenti chimici, cancerogeni…) Agenti biologici Atmosfere esplosive Disposizioni penali Disposizioni finali Entrata in vigore del provvedimento Come già detto l’entrata in vigore del provvedimento è stata il 15 maggio 2008, ma entro il 29 luglio 2008 entreranno in vigore gli obblighi di aggiornamento della documentazione relativa alla sicurezza aziendale, ovvero per quanto riguarda le disposizioni relative alla valutazione dei rischi e all’aggiornamento di quelle esistenti ex D. Lgs. 626/94. Tale data sembra con ogni probabilità che possa slittare al 1 gennaio 2009. Campi di applicazione Il Testo Unico (che d’ora in poi abbrevieremo in TU) ha esteso, rispetto al precedente D. Lgs. 626/94, gli obblighi e i campi di applicazione. Si rivolge infatti a: • tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio; • tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati, autonomi e imprese familiari; • per i contratti di somministrazione (D .Lgs 276/03) tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico degli utilizzatori; • lavoratori a progetto ricompresi se il lavoro si svolge nel luogo del committente; • lavoratori a domicilio: solo formazione e utilizzo DPI conformi. Principali obblighi del datore di lavoro I principali obblighi del datore di lavoro (art. 17 e 18) sono: • valutazione di tutti i rischi e conseguente elaborazione del documento (non delegabile); • designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (non delegabile); • nominare il medico competente; • designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenza; • fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale; • richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti; • adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza; • informare il più presto possibile i lavoratori esposti a rischi gravi; • adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento; • consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi, copia del DVR e del DUVRI; • elaborare il DUVRI, e, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; • comunicare all’INAIL, o all’ISPEMA, in relazione alle rispettive competenze dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dl lavoro di almeno un giorno, e a fini previdenziali di almeno 3 giorni; • consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; • adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro; • nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro; • aggiornare le misura di prevenzione; • comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Obblighi delle imprese familiari Gli obblighi delle imprese familiari sono: • utilizzare attrezzature di lavoro conformi alle prescrizione del TU; • munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle prescrizioni del TU; • munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto; • redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS) (solo per le imprese familiari che operano in cantiere). Obblighi dei lavoratori autonomi Oltre a quanto previsto per le imprese familiari di cui al punto precedente (con esclusione del POS) e in occasione di contratti d’appalto, d’opera e somministrazione* i lavoratori autonomi devono: • cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività oggetto dell’appalto; • coordinare gli interventi di prevenzione, informandosi reciprocamente con il committente al fine di eliminare i rischi da interferenze. (*) Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione Principali figure che devono occuparsi di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro Il TU individua e indica con chiarezza le principali figure che devono occuparsi di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Esse sono: • datore di lavoro, lavoratori autonomi e imprese familiari; • responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (RSPP) - può essere interno o esterno alla azienda – ad esclusione di alcuni settori in cui è obbligatorio interno. Nelle imprese fino a 30 dipendenti può coincidere con il datore di lavoro; • rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (RLS) - per le aziende con meno di 15 dipendenti viene riconfermata la possibilità che venga eletto il Rappresentante Territoriale (RLST); • medico Competente; • addetti alle emergenze (prevenzione incendi, evacuazione e pronto soccorso). Il nuovo documento di valutazione dei rischi (art. 28 e 29) La prima scadenza è fissata per il 29 luglio 2008, tre mesi dopo la pubblicazione, giorno in cui entreranno in vigore le nuove norme sulla valutazione dei rischi e che obbligheranno tutti i datori di lavoro e committenti ad elaborare o rielaborare il documento di valutazione dei rischi (DVR) con le nuove misure di tutela. Ecco i principali contenuti del nuovo DVR: articolo 28: oggetto della valutazione dei rischi • La valutazione dei rischi anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli • • riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli allo stress lavoro-correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri paesi. Il DVR, redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere: a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione; c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; e) l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento. Il contenuto del documento deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del D. Lgs. 81/08. articolo 29: modalità di effettuazione della valutazione dei rischi L’art. 29 tratta delle modalità di effettuazione della valutazione dei rischi. Ecco i casi previsti. • Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il DVR in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente. • Le attività del punto precedente sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. • La valutazione ed il DVR devono essere rielaborati, nel rispetto delle modalità dei due punti precedenti, in occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenziano la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione devono essere aggiornate. • Il DVR ed il DUVRI devono essere custoditi presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi. • Autocertificazione (comma 5) - attenzione alla scadenza del 2012. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo all’entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f) e comunque, non oltre il 30 • giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi… Per le aziende fino a 50 lavoratori (con esclusione di quelle con rischi particolari) è prevista entro il 31 dicembre 2010, l’elaborazione di procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi che tengano conto dei profili di rischio e degli indici infortunistici di settore (a cura della Commissione consultiva permanente per salute e sicurezza sul lavoro). Formazione e informazione Le principali figure e i principali corsi previsti dal D. Lgs. 81/08 sono: Figura/ruolo R.S.P.P. = titolare (*) R.S.P.P. esterno R.L.S. Addetto prevenzione incendi Addetto primo soccorso (*) solo per aziende con meno di 30 dipendenti Corsi di formazione specifica Amianto Montaggio/smontaggio ponteggi Accesso con funi – lavoro in quota Informazione dipendenti Formazione dipendenti Addestramento dipendenti Movimentazione manuale dei carichi In attesa dei decreti ministeriali di prossima emanazione resta inteso che si deve fare riferimento alle regole introdotte dal precedente D. Lgs. 626/94 e dai decreti ad esso collegati. Istituzione del libretto formativo del cittadino Un’interessante novità è quella per cui le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione devono essere registrate nel libretto formativo del cittadino. Il cui contenuto, è considerato dal DL ai fini della programmazione della formazione e di esso tengono conto anche gli organi di vigilanza ai fini della verifica degli obblighi. Disposizioni particolari per lavori in cantiere Appalti L’articolo 26 del Testo Unico adotta misure più rigide ai fini della programmazione della sicurezza da parte delle imprese esecutrici, prevedendone il costo fin dal momento dell’appalto. Di conseguenza la mancata indicazione del costo della sicurezza è causa di nullità del contratto d’appalto. In base al comma 5 dell’art. 26, la nuova disposizione si applica ai contratti d’appalto, di subappalto e di somministrazione. Nei singoli contratti devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri legati all’appalto. Il costo della sicurezza non potrà, quindi, essere oggetto di trattativa a ribasso, pene la nullità del contratto d’appalto. Con l’articolo 26 del Testo Unico viene introdotta, inoltre, una disposizione transitoria secondo la quale, con riferimento ai contratti d’appalto, subappalto e somministrazione, stipulati prima dell’entrata in vigore della legge delega 123/07, i costi della sicurezza devono essere indicati (e quindi dovranno essere integrati nel contratto a suo tempo stipulato) entro il 31/12/08, qualora questi contratti siano ancora in corso a quest’ultima data. Tabella obblighi ex D. Lgs 494/1996 rivista dal titolo IV del TU Casi Adempimenti Coordinament Permesso Verifica idoneità N° imprese Rischi Notifica o PSC a tecnica esecutrici particolari preliminare * progettazione costruire professionale esecuzione POS ** 1 Sì No No Sì No No Sì 1 No No/Sì Sì Sì No No Sì >1 No No No Sì No No Sì >1 Sì No Sì Sì Sì Sì Sì >1 Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì * Piano di Sicurezza e Coordinamento ** Piano Operativo di Sicurezza Il nuovo quadro sanzionatorio Le principali sanzioni per il datore di lavoro sono: Illecito Omessa valutazione dei rischi Omessa redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) Incompleta redazione del DVR: omessa indicazione di quanto previsto dall’Art. 28 lettere: a) relazione con i criteri di valutazione, b) misure di prevenzione e protezione e DPI, d) procedure sulle misure da adottare e distribuzione dei compiti e delle responsabilità, f) indicazione delle mansioni esposte a rischi specifici e che richiedono una particolare competenza: riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento. Mancato aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della Sanzione Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 € Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 € Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 € Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 5.000 a sicurezza e della salute sul lavoro Mancata nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Mancata redazione/aggiornamento del DVR in collaborazione con il RSPP e del medico competente, senza consultazione del RLS, in occasione di modifiche del processo produttivo/organizzativo, infortuni significativi, o su richiesta del medico competente Redazione del DVR senza indicare: il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo del livello di sicurezza, il nominativo del RSPP, del RLS interno o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione dei rischi Violazione dei seguenti adempimenti previsti dall’articolo 18: • mancata nomina degli addetti alle emergenze, • mancata adozione di cautele per l’accesso a rischio grave e specifico, • mancata vigilanza sul comportamento del medico competente, • mancata informazione ai lavoratori esposti a rischio grave ed immediato, • adibire i lavoratori ad attività in caso di pericolo grave ed immediato, • ostruzionismo nei confronti del RLS, • mancata consegna al RLS del DVR, • mancata elaborazione del DUVRI, • mancata consegna al RLS del DUVRI. Violazione dei seguenti adempimenti previsti dall’articolo 18: • mancata fornitura dei DPI, sentito il RSPP e il medico competente, • omessa adozione delle misure di sicurezza, • mancata convocazione della riunione periodica nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori. Omessa informazione dei lavoratori Omessa formazione dei lavoratori, dei preposti e del RLS Omessa nomina del medico competente Omessa fornitura ai lavoratori del tesserino distintivo nell’appalto e nel subappalto Omessa denuncia all’INAIL degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a 3 giorni Omessa comunicazione all’INAIL degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno 1 giorno, escluso dell’evento, ai soli fini statistici e informativi Omessa comunicazione all’INAIL dei nominativi del RSL 15.000 € Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 € Ammenda da 3.000 a 9.000€ Ammenda da 3.000 a 9.000€ Ammenda da 3.000 a 9.000€ Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 2.000 a 5.000€ Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 800 a 3.000€ Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000€ Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.000 a 10.000€ Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000 € Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 7.500 € Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 3.000 € Sanzione amministrativa pecuniaria di 500 € Violazione delle disposizioni contenute nell’Articolo 26 in caso di affidamento dei lavori all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, per quanto riguarda: • la verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione, • la fornitura di dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, • la cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto • il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori delle diverse coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva. Omessa nomina di svolgimento diretto dei compiti di RSPP da parte del datore di lavoro e mancata frequenza al corso di formazione in materia di sicurezza sul lavoro Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 1.500 a 6.000€ Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 1.500 a 6.000€ Le principali sanzioni per le imprese familiari sono: Illecito Mancata redazione del Piano Operativo di Sicurezza presso cantieri Mancato utilizzo attrezzature in conformi ed utilizzo di idonei DPI Omesso utilizzo ed esposizione dell’apposita tessera di riconoscimento nei luoghi di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto Le principali sanzioni per i lavoratori autonomi sono: Illecito Sanzione Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 3.000 a 12.000€ Sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 2.000 € Sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 € Sanzione Mancato utilizzo attrezzature in conformi ed utilizzo di idonei DPI Sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 2.000 € Omesso utilizzo ed esposizione dell’apposita tessera di riconoscimento nei luoghi di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto Sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 € Sospensione dell’attività Secondo le disposizioni del TU gli ispettori possono disporre, in caso di gravi violazioni delle norme antinfortunistiche, la sospensione dell’attività imprenditoriale (art. 14). In particolare questo provvedimento scatterà nei seguenti casi: • impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro; • reiterate violazioni della disciplina dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale di cui agli articoli 4, 7 e 9 del D. Lgs. 66/2003, considerando le specifiche gravità di esposizione al rischio infortunio; • gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza, individuate con DM del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, sentita la conferenza Stato Regione. In attesa di decreto, le gravi violazioni che possono portare, in caso di reiterazione, alla sospensione dell’attività imprenditoriale, sono quelle indicate nell’allegato I al TU: • mancata elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi; • mancata elaborazione del Piano di Emergenza; • mancata formazione ed addestramento del personale dipendente e dei responsabili dei responsabili per la sicurezza e la prevenzione; • mancata elaborazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS); • mancata elaborazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento; • mancata nomina del Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione. Per ogni ulteriore informazione e approfondimento l’Area Servizi Tecnici di Confartigianato Imprese Unione di Brescia è a disposizione ai seguenti numeri: tel. 030/2745233 – 218; fax 0303745337 e-mail : [email protected]