Le novità della Legge di Stabilità
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Le novità della Legge di Stabilità
Legge di Stabilità 2015, alcune novità La Legge 23 dicembre 2014 n. 190 ha convertito, con una serie di modifiche, il disegno di legge di stabilità 2015, ex Legge Finanziaria. Oltre a novità di maggior interesse, già oggetto di specifiche circolare (regime forfettario, reverse charge, split payment, ravvedimento), riprendiamo ora le altre modifiche, sostanzialmente conformi a quelle contenute e già commentate sulla base del disegno di legge. DETRAZIONI PER RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA La Legge di Stabilità proroga le maxi detrazioni in scadenza previste per gli interventi di recupero edilizio, nonché del correlato bonus mobili, e di risparmio energetico. Precisando che sono rimasti sostanzialmente inalterati gli interventi oggetto delle agevolazioni, vediamo le nuove misure ed i termini temporali. Interventi su Immobili Residenziali La Legge di stabilità 2015 dispone (confermando la misura ed i limiti di spesa maggiorati già in vigore dal 26 giugno 2012) l’aumento della percentuale di detrazione al 50% e il limite massimo di spesa agevolabile pari a 96.000 euro per unità immobiliare fino al 31 dicembre 2015; quindi, salvo ulteriori interventi normativi, dal 1° gennaio 2016 la detrazione torna ad essere riconosciuta nella ordinaria misura del 36% per un ammontare massimo di spesa pari ad euro 48.000 per unità immobiliare. E’ stato oggetto di modifica, in sede di conversione in legge, il limite temporale previsto per gli acquisti di immobili residenziali interamente ristrutturati o risanati ai sensi delle lette c) e d) del comma 1 dell’art. 3 DPR 380/2001 da parte di imprese di costruzione o di ristrutturazione che possono ora procedere alla vendita o assegnazione entro 18 mesi (in precedenza il termine era di sei mesi). In sede di iter parlamentare, è stata prorogata anche la misura maggiorata prevista per gli interventi antisismici (detrazione del 65% delle spese sostenute per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche eseguiti su immobili adibiti ad abitazione principale o ad attività produttive situati nelle zone sismiche ad alta pericolosità). Detrazione per l’acquisto di Mobili I contribuenti che hanno effettuato, dopo il 26 giugno 2012, interventi su immobili residenziali che beneficiano dell’agevolazione di cui al punto precedente, possono fruire anche di una ulteriore agevolazione consistente nella detrazione ai fini IRPEF del 50% delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2015 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Non possono, infatti, beneficiare dell’agevolazione coloro che rinnovano i mobili senza aver effettuato interventi di ristrutturazione sull’immobile. La spesa massima agevolabile per l’acquisto di mobili è fissata in euro 10.000 e dovrà essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo tra gli aventi diritto. Interventi di Risparmio Energetico 1 E’ disposta la proroga al 31 dicembre 2015 della misura del 65% per la detrazione delle spese di riqualificazione energetica di edifici già esistenti. La misura del 65% ed il termine del 31 dicembre 2015 si applicano sia agli interventi su singoli immobili che agli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio. L’agevolazione è stata estesa anche ai seguenti interventi: - schermature solari, fino a un valore massimo di detrazione di euro 60.000 su spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015; - l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo di detrazione di euro 30.000 su spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015. Dal 1° gennaio 2016 la detrazione scenderà al 36%, cioè la medesima misura prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia. Restano invariati i limiti massimi di spesa agevolabili e la ripartizione della detrazione in 10 quote annuali di pari importo, così come resta invariata la procedura di accesso al beneficio. Si ricorda che il DLgs 175/2014 ha soppresso l’obbligo di effettuare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate quando i lavori proseguono oltre il 31 dicembre dell’anno in cui sono iniziati. 2 RITENUTA SU BONIFICI A decorrere dal 1° gennaio 2015 è stata aumentata dal 4% all’8% la misura della ritenuta d’acconto operata da banche e Poste Italiane SPA all'atto dell'accredito degli incassi relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta (bonifici per interventi edilizi e per acquisto mobili, bonifici per interventi di risparmio energetico). Restano invariate le altre modalità come la determinazione dell’imponibile della ritenuta che è costituito dall’importo bonificato decurtato dell’IVA considerata in misura pari all’aliquota massima (22%). IRAP L’art. 1 comma 20 e ss introduce dal 1° gennaio 2015 una deduzione dalla base imponibile IRAP determinata dai seguenti soggetti: - società di capitali ed enti commerciali - società di persone e imprese individuali - banche ed altri enti e società finanziari - imprese di assicurazione; - artisti e professionisti - produttori agricoli pari alla differenza fra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le vigenti deduzioni spettanti a titolo analitico o forfettario riferibili al costo del lavoro, se spettanti. Possono fruire della deduzione anche gli enti non commerciali soltanto per i dipendenti impiegati nello svolgimento di attività commerciali. Per accedere all’agevolazione è necessario che il contratto di lavoro abbia una durata minima di tre anni e nel periodo d’imposta siano svolte almeno 150 giornate di lavoro. L’applicazione della disposizione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea. Per effetto della modifica introdotta, se il totale delle deduzioni è inferiore al costo del lavoro dipendente a tempo indeterminato, spetta un’ulteriore deduzione fino a concorrenza di questo. Viene a determinarsi, in tal modo (assai complicato), l’integrale deduzione, ai fini IRAP, del costo complessivamente sostenuto per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato. La nuova deduzione è accompagnata dall’abrogazione della disposizione, contenuta nel Decreto Legge 66/2014, che prevedeva la riduzione delle aliquote IRAP dal 3,9% al 3,5% dal periodo d’imposta 2014 per imprese e lavoratori autonomi. In pratica, tale riduzione non troverà mai applicazione, restando in vigore le seguenti vecchie aliquote: - 3,9% imprese e lavoratori autonomi; 3 - 4,65% banche e altre società finanziarie; - 5,90% imprese di assicurazione; - 1,9% Soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi. Al contrario, restano utilizzabili le aliquote ridotte (3,75% per la generalità delle imprese) previste dallo stesso D.L. 66/2014 solo in fase di calcolo dell’acconto 2014 determinato in via presuntiva. In sede di conversione in legge, è stato introdotto un credito d’imposta spettante alle imprese (anche in forma di società) o professionisti che non si avvalgono della collaborazione di dipendenti; il credito, da utilizzare esclusivamente in compensazione in F24, è fissato nella misura del 10% dell’imposta IRAP lorda. Stante il testo della norma, le imprese che si avvalgono esclusivamente di dipendenti a tempo determinato non possono fruire né della deduzione né del credito del 10%. Il credito d’imposta potrà essere compensato a decorrere dall’anno di presentazione della corrispondente dichiarazione, pertanto potrà essere utilizzato per la prima volta dal 2016. Alla luce di risposte fornite ufficiosamente dall’Agenzia delle Entrate e stante l’assenza di una disposizione contraria, questo credito assume natura di sopravvenienza attiva che concorre integralmente alla determinazione del reddito d’impresa. RIVALUTAZIONE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI E’ confermata dalla legge di conversione (art. 1 comma 626 e ss.) l’ennesima riapertura dei termini per rideterminare in modo agevolato il valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni edificabili o con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2015, non in regime di impresa; tuttavia, durante l’iter parlamentare, è stato reso più oneroso l’accesso alla rivalutazione con l’aumento delle aliquote d’imposta, come già anticipato nella nostra circolare di gennaio. L’agevolazione consente di ridurre o azzerare la plusvalenza, che deriverebbe dalla successiva cessione, in quanto permette di considerare il nuovo valore risultante dalla rivalutazione (in luogo del costo di acquisto) per il raffronto con il corrispettivo di vendita, ai fini della determinazione della plusvalenza (reddito diverso) da dichiarare. La norma riserva questa opportunità solo alle persone fisiche "private", alle società semplici e agli enti non commerciali limitatamente a beni che non rientrano nell'esercizio di un'attività commerciale; non possono, quindi, essere oggetto di rivalutazione le partecipazioni o i terreni posseduti nell'esercizio di impresa, cioè presenti nel patrimonio aziendale. Possono essere oggetto di rivalutazione: - le partecipazioni societarie non negoziate in mercati regolamentati; - i terreni edificabili; - i terreni con destinazione agricola. 4 La rivalutazione del costo di acquisto della partecipazione o del terreno comporta: - il pagamento dell'imposta sostitutiva, che può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2015; la redazione di una perizia di stima redatta a cura di professionisti iscritti ad albi (per i terreni redatta da: ingegneri, architetti, geometri, agronomi, periti agrari e industriali edili; per le partecipazioni redatta da dottori e ragionieri commercialisti, periti commerciali, revisori contabili) e giurata entro il 30 giugno 2015. Le nuove misure dell'imposta sostitutiva sono le seguenti: - 8% per le partecipazioni che al 1° gennaio 2015 risultano qualificate, cioè che rappresentano nelle società di capitali una percentuale superiore al 20 per cento o nelle società di persone una partecipazione al capitale superiore al 25 per cento; - 2% per le partecipazioni che al 1° gennaio 2015 risultano non qualificate cioè che rappresentano percentuali inferiori a quelle sopra riportate; - 4% per i terreni che al 1° gennaio 2015 sono edificabili o a destinazione agricola. Si precisa che l'imposta sostitutiva si applica sull'intero valore della partecipazione o del terreno, così come definito dalla perizia di stima, alla data del 1° gennaio 2015 e non al maggior valore (plusvalenza) rispetto al costo di acquisto o al costo fiscalmente rilevante a tale data. CREDITO D’IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO E’ previsto un nuovo credito d’imposta a favore delle imprese che investono in ricerca e sviluppo in sostituzione di quello previsto dal Decreto destinazione Italia per il triennio 2014-2016. La nuova misura introdotta dalla Legge di Stabilità modifica la misura, il periodo di vigenza ed i soggetti interessati all’agevolazione. Il beneficio si applica con riferimento alle spese sostenute a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, quindi generalmente il quinquennio 2015-2019. Rientrano nell’attività di ricerca e sviluppo: - i lavori sperimentali o teorici svolti con la finalità di acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili; - la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento di quelli esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi; - l’acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; - la produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità` commerciali. 5 Le condizioni per fruire del beneficio sono le seguenti: a) le spese in ricerca e sviluppo devono risultare incrementali rispetto a quelle mediamente sostenute dalla medesima impresa nel triennio 2012-2014; b) le spese per le attività di ricerca e sviluppo devono essere non inferiori a 30.000 euro; c) il beneficio è riconosciuto per un importo massimo di 5 milioni di euro annui. Il diritto al credito d’imposta matura con riferimento alle seguenti spese: 1) per il personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, in possesso di titoli di dottore di ricerca o iscritto ad un ciclo di dottorato o in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico; 2) le quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell'IVA; 3) spese relative a contratti di ricerca stipulati con università o enti di ricerca e con altre imprese comprese le start-up innovative; 4) spese per competenze tecniche e privative industriali relative ad un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne. Per i costi di cui ai punti 1 e 3, il credito d’imposta matura nella misura del 50% delle spese, mentre per le restanti ipotesi il credito d’imposta matura nella misura del 25%. Destinatari dell’agevolazione sono tutte le imprese indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico e dal regime contabile adottato. Il credito d’imposta: - deve essere indicato in Dichiarazione dei redditi; - non concorre a formare il reddito, né la base imponibile IRAP; - non rileva ai fini del rapporto di deducibilità di interessi passivi e costi di cui agli artt. 61 e 109,c.5 del TUIR; - è utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24; - è escluso dai limiti annui di euro 250.000 (previsto per i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU) e di euro 700.000 (limite generale di compensazione). In caso di indebita fruizione, totale o parziale, del credito d’imposta, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero dell’importo, oltre a interessi e sanzioni. Le disposizioni e modalità attuative relative al credito d’imposta in commento saranno indicate in un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, emanato di concerto al Ministro dello sviluppo economico. Il monitoraggio delle fruizioni del credito d’imposta spetterà al Ministro dell’economia e delle finanze. MARCHI E BREVETTI: NUOVO REGIME DI TASSAZIONE I soggetti titolari di reddito d’impresa, a prescindere dalla forma giuridica, dalle dimensioni e dal regime contabile, hanno la facoltà di optare per un regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dallo sfruttamento di beni immateriali risultanti da attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, quindi generalmente dal 2015. 6 Il regime opzionale consente di escludere dal reddito complessivo il 50% del reddito derivante dall’utilizzazione dei suddetti beni immateriali (royalties). Tuttavia, per i primi due periodi opzionali tale percentuale di esclusione è inferiore essendo, rispettivamente, del 30% per il primo periodo d’imposta e del 40% per il secondo. L’opzione, della durata di 5 esercizi sociali, è irrevocabile e riguarda i redditi derivanti dall’utilizzo delle opere dell’ingegno, di brevetti industriali, di marchi d’impresa, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico, giuridicamente tutelabili. La scelta del regime opzionale è tuttavia possibile solo per i soggetti che svolgono attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con Università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate alla produzione dei beni immateriali sopra indicati. E’, inoltre, prevista l’esclusione dalla formazione del reddito delle plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni immateriali a condizione che almeno il 90% del corrispettivo derivante dalla cessione (e non della plusvalenza) sia reinvestito nello sviluppo o nella manutenzione di altri beni immateriali. L’opzione rileva anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP. Le disposizioni attuative sono demandate ad un decreto. CREDITO D’IMPOSTA PER ESERCIZI RICETTIVI L’art.1 comma 149 interviene ad apportare una modifica al credito d’imposta riconosciuto agli esercizi ricettivi dalla Legge 29 luglio 2014, n. 106, che ha introdotto agevolazioni fiscali per sostenere la cultura e rilanciare il turismo. La modifica, che ha effetto dal 1° gennaio 2015, concerne un requisito ulteriore richiesto per le spese relative agli impianti wi-fi, che possono beneficiare del credito solo a condizione che siano messi a disposizione dei clienti gratuitamente e con una velocità di connessione definita. La misura di sostegno alla digitalizzazione del settore turistico è riconosciuta, per i periodi di imposta 2014, 2015 e 2016, in forma di credito d’imposta - agli esercizi ricettivi singoli o aggregati (alberghi, hotel, campeggi, residence, ecc.) con servizi extra-ricettivi o ancillari; - alle agenzie di viaggi e ai tour operator (che applicano gli studi di settore e che risultano appartenenti al cluster 10-Agenzie intermediarie specializzate in turismo incoming, o al cluster 11- Agenzie specializzate in turismo incoming); Il credito d'imposta viene riconosciuto esclusivamente per spese relative a: a) impianti wi-fi, a condizione, per le spese sostenute dal 2015, che l'esercizio ricettivo metta a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno “1 Megabit/s in download»; b) siti web ottimizzati per il sistema mobile; 7 c) programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti e la distribuzione sui canali digitali, purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all'integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l'integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi; d) spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio; e) servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale; f) strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità; g) servizi relativi alla formazione "digitale" del titolare o del personale dipendente. Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 30 per cento dei costi agevolabili, fino all’importo massimo complessivo di euro 12.500 nei periodi di imposta 2014 - 2015 – 2016 e, comunque, fino ad esaurimento degli stanziamenti riconosciuti. Il credito deve essere ripartito in tre quote annuali di pari importo. La prima quota di credito relativa alle spese sostenute nel 2014 sarà utilizzabile dal 1° gennaio 2015. INCENTIVI PER VEICOLI ECOLOGICI Dal 1° gennaio 2015 gli incentivi per l’acquisto di veicoli ecologici (di cui all’art. 17-undecies, D.L. 83/2012) sono soppressi. ART BONUS L’art. 1 comma 11 ha esteso l’applicazione del credito d'imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura, introdotto dalla legge 29 luglio 2014 n.106, anche a quelle destinate a sostenere le fondazioni lirico-sinfoniche e le attività dei teatri di tradizione. Pertanto, le erogazioni liberali che rientrano nell’agevolazione devono essere volte a: - finanziare interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici; - sostenere gli Istituti e i luoghi di cultura di appartenenza pubblica (musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali, le fondazioni lirico-sinfoniche ed i teatri di tradizione; - realizzare nuove strutture e restaurare-potenziare quelle esistenti di Enti o Istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo. Rientrano nell’agevolazione anche le liberalità effettuate per finanziare interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici destinate a soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto dei suddetti interventi. Sono agevolate dalla presente misura le erogazioni effettuate negli anni 2014, 2015 e 2016. 8 Le erogazioni liberali devono essere versate mediante bonifici, assegni, bollettini postali, carte di credito, di debito (bancomat) e carte prepagate. Il credito d’imposta è pari al: - 65% delle erogazioni liberali versate nel 2014 e 2015; - 50% delle erogazioni liberali versate nel 2016. Limitatamente a tali erogazioni liberali non si applicano nel periodo di vigenza dell’agevolazione le disposizioni del TUIR che riconoscono la detrazione IRPEF del 19% per le persone fisiche e che prevedono la deducibilità dal reddito d'impresa. Il credito d’imposta è fruibile nel rispetto di limiti previsti in modo differenziato in relazione alla natura giuridica del beneficiario: - nel limite del 15 per cento del reddito imponibile per le persone fisiche private, gli enti non commerciali e le società semplici; - nel limite del 5 per mille dei ricavi annui per i soggetti titolari di reddito d’impresa e le stabili organizzazioni. Per tutti i soggetti il credito d’imposta deve essere ripartito in 3 quote annuali di pari importo. RENDITA CATASTALE IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO La Legge di Stabilità rende norma di legge, confermandone l’interpretazione, la metodologia di calcolo, contenuta nella circolare dall’Agenzia del territorio n. 6/2012 del 30 novembre 2012, per la determinazione ai fini fiscali della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare (gruppo catastale D ed E). Non devono, quindi, essere prese in considerazione dagli Uffici dell’Agenzia delle Entrate le segnalazioni dei comuni relative alla rendita catastale difformi dalle istruzioni della richiamata circolare. Nella circolare si ribadisce che le unità censite nelle categorie dei gruppi D ed E sono costituite da immobili «non ordinari», non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, circostanza della quale occorre tener conto al momento del classamento. In particolare, al fine di chiarire quali impianti, fra quelli presenti nell'unità immobiliare, abbiano rilevanza catastale, sono fornite specifiche linee guida per lo svolgimento delle attività di accertamento catastale. La necessità di fornire chiarimenti è causata dal fatto che, mentre per le parti strutturali (fabbricati e manufatti edilizi), da computare ai fini della stima catastale, non sussistono particolari criticità, l'individuazione delle tipologie di componenti impiantistiche da includere o meno in detta stima risulta incerta. A questo proposito, la circolare prevede l’inclusione nel calcolo della rendita anche delle installazioni connesse o incorporate ai fabbricati, che siano stabilmente infisse ad essi. In merito a ciò viene chiarito che, in linea generale e fatte salve alcune eccezioni, nella stima della rendita: devono essere considerate solo quelle componenti che ricadono all'interno del perimetro delle unità immobiliari, rappresentato nelle planimetrie rese disponibili al catasto e redatte 9 nel rispetto delle disposizioni regolanti la materia. A titolo esemplificativo, sono inclusi in questa tipologia: gli altiforni, le pese, i grandi impianti di produzione di vapore, i binari, le dighe, le gallerie e le reti di trasmissione e distribuzione di merci e servizi, i montacarichi, i carri ponte, gli ascensori, i tappeti mobili, le rampe, i grandi trasformatori, ecc.; non devono essere prese in considerazione le apparecchiature mobili (robot, macchine utensili, vagoni liberamente circolanti su reti aperte all'esterno dell'unità immobiliare e relativi a sistemi di automazione e propulsione) e gli impianti che, pur funzionali alle attività dell'opificio (o di altra destinazione catastale), non rappresentano per la stessa destinazione componenti essenziali (ad esempio, le apparecchiature per la gestione delle reti informatiche e le apparecchiature elettroniche per la gestione delle trasmissioni telefoniche, radiotelevisive, ecc.). EROGAZIONI LIBERALI Le erogazioni liberali alle ONLUS dal 1° gennaio 2015 saranno rispettivamente, detraibili ai fini IRPEF e deducibili ai fini IRES per un importo non superiore a euro 30.000. IVA E-BOOK Le cessioni di libri in formato elettronico (ebook) sono soggette dal 1° gennaio 2015 all’aliquota IVA agevolata del 4% (Tab A. parte II, num. 18), DPR 633/1972). L’aliquota ridotta si applica, quindi, a tutti i libri pubblicati e identificati da un codice ISBN indipendentemente dal tipo di supporto utilizzato per la distribuzione (cartaceo o elettronico). IVA PELLETS Dal 1° gennaio 2015, le cessioni di pellet di legno sono soggette ad aliquota IVA ordinaria, attualmente del 22%, al posto dell’aliquota agevolata del 10%. I pellet, infatti, sono stati espressamente esclusi tra i beni legnosi e simili soggetti ad aliquota del 10%. DIVIDENDI PERCEPITI DA ENTI NON COMMERCIALI Viene elevata, dal 1° gennaio 2014, la quota di imponibilità dei dividendi percepiti da enti non commerciali: dal 5% al 77,74%. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la nuova soglia di imponibilità dei dividendi opera per tutti gli utili percepiti dagli enti non commerciali, anche se prodotti in regime d’impresa; quindi sia quelli indicati nel quadro RL che quelli indicati nel quadro RF. La nuova soglia di imponibilità opera per i dividendi percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2014. Per compensare l’effetto retroattivo, viene introdotto un credito d’imposta pari alla maggiore IRES. TASSAZIONE FONDI PENSIONI E’ previsto dal 1° gennaio 2015 l’aumento dall’11% al 20% dell’aliquota fiscale dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi gravante sul risultato maturato in ciascun periodo d’imposta dai fondi pensione complementari. La nuova aliquota del 20% si applica dal periodo d’imposta 2015, conseguentemente colpisce i risultati maturati nel periodo d’imposta 2014. Segnaliamo che è probabile l’approvazione nel passaggio al Senato di un emendamento che preveda un aumento più graduale. Viene inoltre elevata dall’11% al 17% l’imposta sostitutiva dovuta sulle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto. Tale disposizione si applica alle rivalutazioni decorrenti dal prossimo 1° gennaio 2015. 10 DICHIARAZIONE IVA Nella prosecuzione dell’opera di semplificazione, viene disposta l’eliminazione dell’obbligo della dichiarazione unificata prevedendo che l’invio della dichiarazione annuale IVA avvenga entro il mese di febbraio. Questa modifica consente l’eliminazione dell’obbligo di presentazione, entro febbraio, della comunicazione dati IVA prevista per ottemperare al calcolo delle risorse che ogni Paese membro deve versare alla UE. La disposizione, in vigore dal 1° gennaio 2015, comporterà la modifica a partire dall’adempimento dichiarativo relativo all’anno 2015 cioè dalle dichiarazioni da presentare nel 2016. TASSAZIONE PROVENTI ASSICURATIVI Viene previsto che l’esenzione da IRPEF dei proventi finanziari corrisposti in caso di morte siano commisurati al premio effettivamente destinato a copertura del rischio. In presenza di polizze miste (morte e altro), l’eventuale rimborso per il caso morte sarà esente solo per la parte corrispondente a quanto versato per il caso morte, la restante parte sarà invece assoggettata ad IRPEF secondo il disposto del comma 4, dell’art. 45 del Tuir. La nuova disposizione trova applicazione per i proventi percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2015 SISMA EMILIA 2012 L’esenzione IMU, già concessa per i fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, è ora riconosciuta fino alla definitiva ricostruzione e agibilità e comunque non oltre il 30 giugno 2015. La Regione Emilia Romagna provvederà entro il 30 marzo 2015 al monitoraggio degli aventi diritto all’esenzione, finalizzato alla verifica della effettiva platea dei beneficiari. Sempre in relazione alla disciplina relativa al sisma del 2012, viene soppressa la disposizione che vincolava gli aiuti concernenti i finanziamenti per il pagamento di tributi e contributi al rispetto dei limiti e alle condizioni delle decisioni della Commissione Europea del 19 dicembre 2012 - C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final. Si dispone ora che detti aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni del Regolamento CE n.1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, sugli aiuti de minimis. L’efficacia della modifica è retroattiva. 11