Diapositiva 1 - Proteo Formazione 2.0
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Diapositiva 1 - Proteo Formazione 2.0
La complessità organizzativa che caratterizza oggi tutte le strutture sanitarie e socio assistenziali, richiede inderogabilmente di integrare ed ottimizzare tutti i processi e i percorsi clinico-assistenziali. L’ottimizzazione è possibile solo attuando una consapevole e concreta interazione delle diverse competenze professionali. Solo conoscendo in modo approfondito ruoli e responsabilità di tutti gli attori coinvolti nel processo di “cure” si garantiranno livelli assistenziali qualitativamente appropriati. 1 L’introduzione di nuovi modelli organizzativi e assistenziali focalizzati sulla centralità della persona, sulla continuità assistenziale, su progetti di cura e assistenza multidisciplinare, devono prevedere percorsi di valorizzazione delle competenze e delle funzioni di tutti gli operatori coinvolti. Occorre conoscere in modo approfondito chi siamo come professionisti ma anche conoscere e riconoscere tutte le altre figure professionali. 2 Il ruolo dei medici è certamente quello maggiormente riconosciuto e non assoggettato a difficoltà di status. Il medico è, in sintesi, il responsabile dell’inquadramento diagnostico-terapeutico. Platone ci rammenta che come sanitari, al di la del nostro specifico ruolo, dobbiamo sempre ricordare che assistiamo “persone” e non parti di un corpo, pertanto il nostro operato deve essere attento alla globalità della persona e fortemente condiviso tra tutti i professionisti della cura. Il Decreto del Ministero Sanità del 14 settembre 1994 n. 739 “regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’Infermiere” identifica all’articolo 1 comma primo chi è questo professionista e quale è il cuore del suo agire. Precisamente identifica l’Infermiere come l’operatore sanitario che in possesso del diploma universitario abilitante (oggi laurea in infermieristica) e dell’iscrizione all’albo professionale è responsabile dell’assistenza generale infermieristica. Per aiutarci nel definire più puntualmente che cosa è l’assistenza generale infermieristica nel secondo comma dell’articolo uno si da evidenza che l’assistenza infermieristica preventiva, curativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l’assistenza dei malati e dei disabiliti di tutte le età e l’educazione sanitaria. Il profilo dell’Infermiere al comma tre dell’articolo uno va ulteriormente ad esplicitare le competenze del professionista. Di interesse i verbi utilizzati per declinare le prime tre categorie di attività. Partecipa, identifica,formula, pianifica, gestisce e valuta. Viene riconosciuta la massima autonomia all’Infermiere nell’identificare i bisogni di assistenza infermieristica e nel formulare i relativi obbiettivi, così come nel pianificare, gestire e valutare l’intervento assistenziale infermieristico, lo si vincola, invece, a partecipare, con altri professionisti, all’identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività. E’ pertanto indispensabile, anche per questo professionista, che nella pur grande autonomia di azione declinata dal profilo, conoscere il più possibile le competenze degli altri operatori per rispondere correttamente all’identificazione dei bisogni della persona e della collettività in un ottica olistica. Sempre al comma tre dell’articolo uno il profilo dell’infermiere pone in evidenza altre attività che il professionista svolge in rapporto con altre figure. L’attenzione va posta sul comma che recita “per l’espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell’opera del personale di supporto”. In questa affermazione troviamo esplicitato l’innovativo ruolo dell’infermiere che, durante l’esercizio della sua attività deve essere in grado di discernere quando e se avvalersi di altri operatori. Discriminante che implica una profonda conoscenza del proprio agire per poter avvalersi dell’agire di altri. L’infermiere che sulla base di ciò che ha appreso nel suo percorso di studio, sulle conoscenze acquisite nel contesto operativo, avvalendosi delle indispensabili guide del proprio profilo e del proprio codice di comportamento può certamente essere un professionista che si inserisce pienamente in un contesto multidisciplinare. Il Decreto del Ministero della Sanità 14 settembre 1994, n. 741 regolamenta la figura e il relativo profilo del fisioterapista. Egli è l’operatore sanitario, in possesso del diploma universitario abilitante, che svolge in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie, gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione, nelle aree della motricità, delle funzioni corticali superiori e di quelle viscerali conseguenti a eventi patologici, a varia eziologia, congenita od acquisita. L’ambito di questo professionista è di più facile imputazione, rispetto all’infermiere, in quanto molto più tecnico e specialistico. Sempre all’articolo 1 comma 2 si specificano le competenze attuabili dal fisioterapista sia in autonomia sia in collaborazione. Il comma ha però un inizio un poco restrittivo in merito all’agire di questo professionista in quanto esordisce con “in riferimento alla diagnosi ed alle prescrizioni del medico, nell’ambito delle proprie competenze, il fisioterapista…..”. Il ruolo del medico, con la diagnosi e le prescrizioni circoscrive notevolmente l’ambito di questo professionista. Anche questo operatore si avvale dei quattro fondamenti (formazione, conoscenza, profilo e codice)per agire il proprio ruolo. Anche la figura dell’educatore professionale viene regolamentata dal Decreto del Ministero della Sanità dell’otto ottobre 1998 n. 520. Il profilo identificato all’articolo uno cita “è l’operatore sociale e sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, attua specifici progetti educativi e riabilitativi, nell’ambito di un progetto terapeutico elaborato da un’equipe multidisciplinare…..”. Viene riconosciuta a questo operatore una valenza sia sociale sia sanitaria e una progettualità terapeutica svolta in collaborazione con una equipe multidisciplinare. Nel riconoscere anche a questo professionista il ruolo dei quattro fondamenti quali guida all’agire professionale sembra essere di interesse riportare quanto evidenziato dall’associazione nazionale educatori professionali nella premessa al proprio codice deontologico. “ La riflessione che ha spinto l’associazione ad impegnarsi in questo percorso, parte dalla considerazione che la nostra professione ci pone più volte e quotidianamente in contatto con situazioni-limite, al confine fra legalità e supporto alle persone in difficoltà, in cui solo una saldezza di principi e valori, una forte adesione all’etica professionale nonché una formazione di base specifica e adeguata, possono impedire che nella relazione educativa con persone fragili e/o svantaggiate si possa scivolare in casi di abuso, manipolazione o maltrattamento”. Grande rilevanza, assumono negli anni, le cosiddette figure di supporto. Ogni Regione ha identificato e normato, negli anni, figure diverse (ASA, OSA, OTA,OTAA..) In verità l’Ausiliario Socio Assistenziale in Regione Lombardia ( è un operatore sociale che possiede un profilo risalente al 1989. Profilo che non si discosta in termini netti da quanto poi enunciato dalla DGR (Lombardia)VIII/7693 del 24 luglio 2008. La necessità principe che ha guidato il legislatore nel rimodernare il profilo di questo operatore e il conseguente percorso formativo viene chiaramente espresso nella DGR citata quando si da evidenza che: “è necessario definire i requisiti di accesso al profilo che garantiscano più elevati standard formativi di base garantendo altresì l’accesso ai percorsi di riqualifica OSS nell’ottica di una costruzione della filiera delle figure di assistenza alla persona”. Non è stata abrogata la formazione dell’ASA come accaduto per l’OTA ma, si permette, un’integrazione tramite percorso di riqualifica. L’ASA è quindi un operatore di supporto che svolge la sua attività in base a criteri di bassa discrezionalità e alta riproducibilità ed è affiancabile a diverse figure professionali sia sociali sia sanitarie. Tali attività sono svolte in servizi di tipo socioassistenziale e socio-sanitario. Negli ambiti delle attività e delle competenze individuate l’ASA opera in quanto agisce in autonomia rispetto a precisi e circoscritti interventi, coopera in quanto svolge solo parte dell’attività alle quali concorre con altri professionisti (infermieri, terapisti, educatori, ecc.), collabora in quanto svolge attività su precise indicazioni dei professionisti. Figura di supporto riconosciuta su tutto il territorio nazionale è l’Operatore Socio Sanitario (OSS). Il profilo di questo operatore nasce a seguito dell’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2001, a cui fa seguito, in Regione Lombardia, la DGR n. 5428 del 6 luglio 2001 che individua la figura e il profilo professionale di questo operatore. La giunta regionale con deliberazione n. VIII/005101 del 18 luglio 2007 va a regolamentare i percorsi OSS. L’OSS è un operatore di interesse sanitario che va a sostituire completamente la figura dell’OTA, di cui la formazione è stata soppressa, in ambito ospedaliero e che è il naturale sbocco di riqualifica del personale ASA. La Regione con la nuova regolamentazione del percorso formativo dichiara di voler rispondere all’esigenza di mantenere un alto standard di eccellenza del sistema sanitario e socio sanitario lombardo. Anche per l’OSS, come per l’ASA, il profilo introduce i concetti di opera, coopera, collabora. In tutte le abilità implicate riportate dal profilo vengono diversificate tutte le attività con questa terminologia. Ad esempio nella competenza “assistenza diretta alla persona” opera nell’espletamento delle funzioni fisiologiche, collabora nell’utilizzare tecniche per la realizzazione di semplici attività di supporto diagnostico-terapeutico e coopera a seconda della tipologia dell’utenza nel soddisfacimento di bisogni primari. Certamente l’OSS è da ritenersi l’operatore di supporto che gode di maggiori spazi di autonomia e di competenze tecniche più allargate che spaziano dall’assistenza di base, alla collaborazione in semplici attività di supporto diagnostiche e terapeutiche, alla rilevazioni dei parametri vitali fino alla collaborazione nella somministrazione delle terapie e all’effettuazione di medicazioni semplici. Va comunque sottolineato che questo operatore di supporto è da ritenersi esclusivamente responsabile della esecuzione corretta delle mansioni direttamente svolte e/o attribuite. Le competenze dell’OSS non si esauriscono nell’ambito tecnico infatti, grande rilevanza viene attribuita anche alla componente relazionale soprattutto per quanto concerne il lavoro di equipe. Modalità operativa, quest’ultima, universalmente riconosciuta come prassi strategica per offrire davvero risposte appropriate ai bisogni dell’utenza. Completano le competenze dell’OSS tutta una serie di conoscenze inerenti l’educare alla salute e a corretti stili di vita gli assistiti, la tutela della privacy, la conoscenza di tutta la rete territoriale di servizi e la tutela della propria salute anche in ambito lavorativo. Il Collegio IPASVI di Bergamo, in una lettera inviata a tutti i responsabili di struttura socio-sanitaria, ribadisce alcune attività che non possono essere assoggettate a criteri di bassa discrezionalità e alta riproducibilità, attività che peraltro non sono contemplate nel profilo dell’OSS. Accento particolare viene posto sull’attività di coordinamento professionale. Il profilo dell’OSS non prevede competenze inerenti il coordinamento di altri operatori di supporto ne tantomeno quello di professionisti. Gli obiettivi di interazione e cooperazione non si possono raggiungere con la sola conoscenza, anche se approfondita, dei vari profili professionali. Se il lavoro di equipe è stato considerato prassi strategica per rispondere adeguatamente ai bisogni dell’utenza, diviene indispensabile ricorrere a strumenti assistenziali, organizzativi e relazionali che permettano a tutti gli operatori di offrire le proprie conoscenze, competenze e abilità al processo di integrazione. Solo se l’equipe riesce a definire obiettivi comuni e condivisi, modalità operative integrate, reciproco riconoscimento nel rispetto di ruoli e competenze differenti, si potrà essere certi di offrire risposte professionali, appropriate, pertinenti ed anche etiche. Risposte che vanno oltre logiche puramente corporativistiche e personalistiche. Un aspetto particolare che va continuamente perseguito è quello di rendere evidente e rintracciabile tutto quanto il percorso assistenziale. Le logiche personalistiche e autoreferenziali, tanto dannose ad un serio lavoro di equipe, trovano dissuasione anche con la tracciabilità di ciò che viene fatto. Un lavoro realizzato alcuni anni fa dal coordinamento regionale dei collegi IPASVI della Lombardia identificava specifiche check list per favorire l’integrazione operativa tra infermieri e OSS. Pur essendo, queste check, datate, si ritiene che possano aiutare nel comprendere come procedere nel processo di interazione e cooperazione. Di seguito se ne riportano tre che trattano argomenti sempre di interesse. Assistenza diretta alla persona. L’infermiere rileva i problemi infermieristici reali o potenziali dell’utente, in questa rilevazione l’OSS contribuisce fornendo tutti i dati e le informazioni in suo possesso. L’infermiere dopo la valutazione decide quali interventi mettere in atto e se provvedervi direttamente o attribuirne l’attuazione. La scelta deve basarsi sulle valutazione di alcune variabili che sinteticamente si posono raggruppare in organizzative, legate alle condizioni dell’utente, alle competenze dell'infermiere, alle competenze e alla specificità delle prestazioni. Il percorso si chiude con la valutazione sui risultati raggiunti effettuata dall’infermiere a cui contribuisce anche l’OSS con le proprie informazioni. Pertanto l’infermiere deve a volte intervenire direttamente, ad esempio nell’esecuzione dell’igiene, se le condizioni dell’utente lo richiedono o in altre condizioni demandare all’operatore di supporto tale attività. 25 Somministrazione farmaci per via orale. All’infermiere sempre il compito di valutare, decidere se attuare o demandare l'attuazione e infine di valutare raccogliendo tutti i dati. 26 Esecuzione medicazioni. Il procedimento è sempre quello descritto per le attività presentate nelle check list precedenti. 27 Prendersi cura di una persona è un concetto molto più elevato del curare. Se vogliamo prenderci veramente cura dei nostri utenti non possiamo prescindere dal mettere in campo tutte le nostre professionalità e competenze in modo integrato ricordando che le trasformazioni demografiche in corso, hanno determinato un cambiamento nella richiesta di cure (dalle cure intensive necessarie nelle fasi acute delle patologie, alle cure continuative nelle diverse condizioni di fragilità), e richiedono una profonda trasformazione del sistema d’offerta sanitaria, socio sanitaria assistenziale e sociale e della stessa organizzazione dei servizi, a supporto della non autosufficienza, così come una maggiore attenzione a realizzare una presa in carico complessiva della persona, di diversa età, in condizioni anche di disabilità. Una macchina è in grado di lavorare come cinquanta uomini comuni, ma nessuna macchina può svolgere il lavoro di un uomo straordinario. Elbert Hubbard 29 Ruoli e responsabilità degli Operatori (Adriana Belotti) Bibliografia di riferimento • D.G.R. lombardia VIII/7693 del 24 luglio 2008 "regolamento dei percorsi ASA". • D.G.R. lombardia VIII/005101 del 18 luglio 2007 "regolamentazione dei percorsi OSS". • Proposta di documento del "tavolo Ministero-Regioni su ruolo, funzioni, formazione e programmazione del fabbisogno dell'Operatore Socio-Sanitario" del 4 luglio 2012. • D.M. Sanità 14 settembre 1994 n.739 "Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'Infermiere". • Consiglio Nazionale dei Collegi IPASVI del 17 gennaio 2009 "Codice deontologico dell'Infermiere" in vigore dal 1 marzo 2009. • D.M. Sanità 14 settembre 1994 n.741 "Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale del Fisioterapista". • Congresso Nazionale A.I.T.R. Del 25 ottobre 1998 "Il Codice Deontologico dei Fisioterapisti". • D.M. Sanità 8 ottobre 1998 n. 520 "Regolamento recante norme per l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'Educatore Professionale, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502". • Associazione Nazionale Educatori Professionali "Il Codice Deontologico ANEP per gli Educatori Professionali anno 2002.