Movimentazione animali da compagnia: vaccinazione
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Movimentazione animali da compagnia: vaccinazione
Oggetto: Movimentazione animali da compagnia: vaccinazione antirabbica. Si fa riferimento a: Regolamento (CE) 998/2003 ed ultime precisazioni: 1. Nota Min. Salute DGVA-III/4588 del febbraio 2005; 2. Nota Min. Salute DGVA-III/32719 del 27 ottobre 2004; 3. Decisione Commissione Europea del 2 febbraio 2005 (2005/91/CE). 4. Mail Ministero della Salute e U.O. Veterinaria Regione Lombardia nostro prot. 536/g/SA/05 del 28.02.05 Premessa Il Regolamento (CE) 998/2003 dispone che gli animali da compagnia (cani, gatti, furetti) siano accompagnati da un passaporto che attesti: 1. VALIDITA’ DELLA VACCINAZIONE ANTIRABBICA 2. VALIDITA’ DELLA EVENTUALE RIVACCINAZIONE, CONFORME ALLE RACCOMANDAZIONI DEL PRODUTTORE DEL VACCINO (le raccomandazioni del fabbricante indicano: scadenza del periodo di immunità e data entro la quale e’ necessario effettuare il richiamo). Lo stesso Regolamento 998/2003 però non specifica dopo quanto tempo interviene l’immunità contro la rabbia: con la Decisione 2005/91/CE, ritenendo di dover prevedere un termine oltre il quale la vaccinazione o la rivaccinazione debbano essere considerate valide, stabilisce, all’art. 1, che: 1. LA VACCINAZIONE ANTIRABBICA E’ CONSIDERATA VALIDA 21 GIORNI DOPO LA PRIMA VACCINAZIONE. 2. Nel caso di richiami vaccinali, il vaccino VA CONSIDERATO VALIDO A PARTIRE DALLA DATA STESSA DEL RICHIAMO, LADDOVE QUESTO SIA EFFETTUATO NEL CORSO DEL PERIODO DI VALIDITA’ DEL VACCINO PRECEDENTE. 3. In assenza di certificazioni che attestino una eventuale precedente vaccinazione, l’ultima vaccinazione certificata va considerata, ai fini della validità del vaccino, come VACCINAZIONE PRIMARIA. La nota Min. Salute DGVA-III/4588 del febbraio 2005 specifica inoltre che: 1. La Commissione Europea ha stabilito che, in base alle istruzioni fornite dalle case produttrici, l’ETA’ MINIMA PER SOTTOPORRE GLI ANIMALI ALLA VACCINAZIONE E’ (IN GENERALE) DI 3 MESI. Tuttavia: se per un determinato vaccino registrato, la ditta produttrice precisa espressamente, nelle indicazioni di utilizzo, che lo stesso può essere utilizzato per gli animali di età inferiore a tre mesi, allora la vaccinazione di un cucciolo sotto i tre mesi è da ritenersi valida, fermo restando che il periodo di validità del vaccino parte dal 21° giorno dopo la somministrazione dello stesso. 2. Gli animali di età inferiore a 3 mesi, vaccinati con vaccini per i quali è consentito l’utilizzo, appunto, sotto i tre mesi, trascorsi 21 giorni dalla vaccinazione, POSSONO ESSERE MOVIMENTATI E INTRODOTTI SUL TERRITORIO NAZIONALE. 3. Viene infine rilevato che le Autorità competenti, all’atto del rilascio del passaporto comunitario, devono tenere conto di quanto sopra esposto, in relazione ai tempi del rilascio del Responsabile del procedimento: Dr Claudio Maderna – Servizio Sanità Animale – Viale Molise 66/B - tel 0285789110 passaporto: come a dire, se un cucciolo è vaccinato da meno di 21 giorni, il passaporto non può essere rilasciato. 4. Animali di età inferiore a 3 mesi, non vaccinati, provenienti da Paesi Terzi, NON POSSONO ESSERE INTRODOTTI SUL TERRITORIO NAZIONALE. La nota Min. Salute DGVA-III/32719 del 27 ottobre 2004 (quindi precedente a quella sopra) ribadisce il DIVIETO DI INTRODUZIONE IN ITALIA DI CANI, GATTI E FURETTI DI ETA’ INFERIORE A TRE MESI, SIA SE SPEDITI PER FINI COMMERCIALI, SIA AL SEGUITO DEI RISPETTIVI PROPRIETARI O RESPONSABILI, provenienti dagli Stati Membri. Indicazioni operative. Alla luce di quanto sopra, in risposta a quesiti posti in merito all’oggetto dai Colleghi di Sanità Animale, si ritiene corretto operare secondo le seguenti indicazioni: 1. Il passaporto di cui al Regolamento 998/2003/CEE viene rilasciato ai fini di consentire la movimentazione in ambito comunitario degli animali (cani, gatti e furetti); l’art. 5 punto 1 lettera b) di detto Regolamento specifica che tale documento viene rilasciato “dall’autorità competente, attestante l’esecuzione di una vaccinazione (…) antirabbica in corso di validità”. Ne consegue che non può essere rilasciato il passaporto qualora risulti, dalle certificazioni fornite dal proprietario, che la vaccinazione antirabbica sia stata effettuata da meno di 21 giorni (nel caso di vaccinazione primaria). 2. Va in ogni caso ricordato che cuccioli sotto i tre mesi di età, non vaccinati, non possono essere introdotti sul territorio nazionale. Ciò vale anche nel caso di reintroduzione di animali al seguito dei rispettivi proprietari, i quali, una volta espatriati, non potranno rientrare con i propri animali se non vaccinati, con vaccinazione in corso di validità. Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si coglie l’occasione per porgere i più cordiali saluti. Il Direttore del Servizio Veterinario Sanità Animale (Dott. Diana Levi) Responsabile del procedimento: Dr Claudio Maderna – Servizio Sanità Animale – Viale Molise 66/B - tel 0285789110