quadro rw - ODCEC di Vasto
Transcript
quadro rw - ODCEC di Vasto
UNICO 2012 QUADRO RW Obbligo: solo persone fisiche (anche se imprenditori in contabilità ordinaria) Sez Causa Caratteristiche I A L T R O FLUSSI: IT.-ESTERO e ESTERO-IT (escluso Estero su estero) - di denaro e titoli - non “canalizzate” per ragioni diverse dagli “investimenti” (es: per operazioni commerciali – cd. “mercantili”) II III I N V E S T I M. CONSISTENZA ALL’ESTERO al 31.12 - di “investimenti” all’estero - con/senza tramite di Banche italiane/estere - che producono redditi imponibili in Italia FLUSSI: IT.-EST.; EST.-IT.; e ESTERO SU ESTERO - degli investimenti anche se “canalizzati” (può avvenire per il contante e le attività finanziarie) - inclusa trasformazione da un tipo di investimento (es.: C/C) ad un altro (es.: immobile) MINIMO Esonero da RW Redditi in Unico a) TITOLI: se in gest. o ammin. a Banche o da queste mediati b) C/C: se disposiz. permanente accredito interessi in Italia a e b) Interessi, dividendi e plusvalenze se non gestiti o amministrati da banche italiane GLI “INVESTIMENTI”: a) TITOLI: emessi 10.000 - all’estero: sempre (incl. C/C) - in Italia: nell’anno in cui non danno reddito da dich. (rimborsi, plusv., interessi, ecc.) a) Interessi, dividendi e plusvalenze se non gestiti o amministrati da banche italiane b) IMMOBILI: nell’anno in cui producono non reddito (catastale, da affitto o da cessione) b) se tassati catastalmente nello Stato estero o se affittati c) PREZIONI/OPERE D’ARTE: se non impiegati c) se producono redditi imponibili in Italia in attività produttive in Italia Sez. I: i SINGOLI spostamenti di denaro/titoli “al seguito” inferiori a 10.000 sono esonerati da dichiarazione in Dogana (cd. “Comunicazione Valutaria Statistica”); vanno tuttavia dichiarati se in un anno eccedono COMPLESSIVAMENTE € 10.000. Sono inoltre esonerati Sez. II e III: l’esonero da compilazione sezione II implica l’esonero sezione III Obbligo di dichiarazione: obbligo anche per dipendenti o amministratori di società delegati al trasferimento, persona fisica con firma sul conto all'estero di altro soggetto italiano o straniero, coniuge in comunione di beni dell’altro soggetto, ecc. REDAZIONE FISCALE 16 UNICO 2012 APERTURA DI C/C ALL’ESTERO – ASSENZA DI INTERESSI ATTIVI Il sig. Rossi apre al 29/12/2011 un C/C in Francia effettuando un bonifico internazionale di €. 15.000 (nei 2 giorni del 2011 non ha di fatto generato interessi). SEZ. II: la consistenza al 31/12/2011 eccede €. 10.000 e pertanto va indicato SEZ. III: il flusso complessivo annuale eccede €. 10.000 e pertanto va indicato Da barrare se non ha prodotto reddito nell’anno (perché infruttifero o perché il reddito sarà incassato solo in in futuro) 029 1 15.000 X C/C e depositi Dall’Italia verso l’estero 029 2 1 0 2 0 0 8 2 0 8 0 2 000100976280 29 12 2011 15.000 C/C italiano: va indicato per le operazioni da e verso l’Italia C/C estero: va indicato per le sole operazioni estero su estero APERTURA DI C/C ALL’ESTERO – PRESENZA DI INTERESSI ATTIVI Nel caso precedente il bonifico sia stato effettuato al 30/06/2011; il C/C ha generato interessi per €. 100. SEZ. II: la consistenza al 31/12/2011 è pari a €. 15.100 SEZ. III: il flusso complessivo annuale eccede €. 10.000 e pertanto va indicato. 029 1 15.100 Sez. III – Flussi - dubbio: non è chiaro se debba riferirsi: al solo al trasferimento Italia su estero per €. 15.000 o anche al movimento estero su estero per l’incremento del C/C per interessi capitalizzati di €. 100 La CM 45/2011 non è del tutto esaustiva, ma pare deporre per la sola indicazione a Sez. II. Reddito: gli interessi attivi vanno indicati alternativamente: a quadro RM (tassazione con l’imposta sostitutiva pari a quella che sarebbe gravata in Italia - 27% - senza credito d’imposta per le ritenute d’imposta francesi su tali interessi) G 029 100 27% 27 con possibilità di optare per la tassazione ordinaria (e conseguente riporto a quadro RN1), fruendo in tal caso del credito d’imposta (da indicare nel quadro CR e successivamente a RN31 per l’importo deducibile) REDAZIONE FISCALE 17 UNICO 2012 C/C ALL’ESTERO OGGETTO DI MOVIMENTAZIONE Nel caso precedente, vengano successivamente effettuati 2 bonifici in uscita per €. 10.000 ciascuno ed un bonifico a rientro per €. 8.000. . SEZ. II: la consistenza al 31/12/2011 è pari a €. 15.000 + 20.000 – 8.000 + 100 = 27.100 SEZ. III: il flusso complessivo annuale eccede €. 10.000 (è pari a €. 28.000) e pertanto va indicato. … … 1 2 1 0 2 0 0 8 2 0 8 0 2 000100976280 … 1 1 27.100 .. .. I 2 bonifici si possono indicare unitariamente se il C/C italiano utilizzato è il medesimo (sennò si usano 2 righi) 2011 20.000 0 2 0 0 8 2 0 8 0 2 000100976280 .. .. 2011 8.000 ESTINZIONE DEL C/C ALL’ESTERO C/C pari a €. 15.100; il sig. Rossi abbia proceduto a fine anno ad estinguere il conto con 2 bonifici di €. 8.000 e di €. 7.100, su 2 C/C diversi. . SEZ. II: la consistenza al 31/12/2011 è < €. 10.000 (è a zero) e pertanto non si compila la Sez. II SEZ. III: il flusso complessivo annuale eccede €. 10.000 e pertanto la sezione va compilata (anche se la sezione II è a zero per il disinvestimento). … 1 1 000100976280 … 1 1 000105482311 0 2 0 0 8 2 0 8 0 2 .. .. 2011 8.000 0 2 0 0 8 2 0 8 0 2 .. .. 2011 7.100 Movimentazione con trasporto “al seguito”: in presenza di trasferimento mediante trasporto al seguito: - nulla cambierebbe ai fini del quadro RW (la Sez. II e III vanno comunque compilate, a differenza della Sez. I per la quale tale situazione comporta l’esonero) - sarebbe scattato l’obbligo di “comunicazione valutaria” ove il trasporto per singolo viaggio e per singolo trasportatore fosse stato > €. 10.000; nell’esempio se si fosse recato all’estero da solo con un singolo viaggio portando con sé €. 20.000 (si noti che il versamento ad una Banca non comporta il limite di €. 5.000 disposto per l’antiriciclaggio) Nei casi precedenti nulla sarebbe dunque cambiato. UTILIZZO DEL C/C ESTERO PER SPESE DIVERSE DA “INVESTIMENTO” REDAZIONE FISCALE 18 UNICO 2012 In presenza di un saldo iniziale del C/C pari a €. 30.000) il sig. Rossi abbia proceduto ad utilizzare per €. 16.000 il C/C per delle spese correnti (e cioè non “per investimenti”): spese per vitto e alloggio, per affitto, vestiario, ecc. Indipendentemente dalle modalità di pagamento (non solo bonifici, ma anche a mezzo assegni, bancomat o carta di credito, prelievi in contanti, ecc.), il quadro RW sarà compilato come segue: SEZ. II: il saldo del C/C al 31/12/2011 è pari a €. 14.000 e pertanto la sezione va compilata SEZ. III: il flusso complessivo annuale (estero su estero) non riguarda movimenti “per investimenti” ed è pertanto escluso da segnalazione in tale sezione. SEZ. I E NON SEZ. III: La CM 45/2010 ha chiarito che le spese diverse da investimenti sono da indicare nella Sez. I e non nella Sez. III. A tal fine si noti che: ⇒ la compilazione della Sez. I rimane esclusa per i movimenti estero su estero (es: l’utilizzo del C/C in Francia per pagare le spese condominiali non sarà da indicare) ⇒ e comunque scatta in situazioni del tutto particolari. N.B.: le risultanze nei vari anni della Sez. II non deve trovare riscontro nelle movimentazioni indicate a Sez. III (analogamente a quanto accade alle rimanenze di magazzino; pertanto non vale l’uguaglianza: Sez. II dell’anno n+1 = Sez. II dell’anno n + variazioni da Sez. III dell’anno n+1). ACQUISTO DI TITOLI TRAMITE C/C ALL’ESTERO C/C pari a €. 15.100; il sig. Rossi abbia proceduto ad acquistare dei titoli per €. 11.000 con utilizzo delle disponibilità del C/C. . SEZ. II: la consistenza complessiva al 31/12/2011 (C/C + titoli) rimane pari a €. 15.100 e pertanto la sezione va compilata (non rileva che il C/C sia finito a €. 4.100 e pertanto al di sotto del limite di €. 10.000) SEZ. III: il flusso complessivo annuale (estero su estero) è pari a €. 11.000; eccede dunque il limite di €. 10.000 e la sezione va compilata. … Codici operazione: C/C: codice 1 Titoli: codice 3 1 4.100 3 11.000 Codice 3: trasferimento estero su estero di titoli … 3 3 080054297620 0 3 1 4 4 5 1 0 0 45 .. .. 2011 11.000 Per trasferimenti estero su estero va indicato il C/C estero Estinzione del mutuo: gli anni successivi nulla si dovrà indicare per l’estinzione del mutuo. REDAZIONE FISCALE 19