THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO
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THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO - SÉNAT Parte I – Profili storici Conquistata l’indipendenza il 30 giugno 1960, il Congo si è dotato di una Costituzione (12 maggio 1960) redatta sulla falsa riga di quella belga che istituiva un Parlamento bicamerale composto dalla Camera dei Rappresentanti e dal Senato che ha svolto le sue funzioni sino al 1967. Dopo il colpo di stato del 24 novembre 1965 che pose fine alla prima Repubblica, il senato e le assemblee legislative provinciali furono ufficialmente sciolte e la nuova Costituzione fu promulgata il 24 giugno 1967. Il 4 aprile 2004 il Presidente della Repubblica Democratica del Congo ha promulgato una Constitution de la Transition il cui testo era stato approvato il 3 aprile 2003 a Sun City (Sudafrica) dai 362 delegati delle «Componenti ed Entità» del dialogo intercongolese (cioè delle parti al negoziato; d’ora in poi ICD). La Costituzione di transizione si conforma ai contenuti dell’Accord global et inclusif, sottoscritto a Pretoria il 17 dicembre 2002 dai rappresentanti del Governo congolese, dei principali gruppi ribelli armati e dell’opposizione politica. La Costituzione ha reintrodotto un Parlamento bicamerale (benché si tratti di un bicameralismo differenziato), composto dalla Assemblea Nazionale e dal Senato. Il Senato è incaricato di redigere la nuova Costituzione il cui testo, in un secondo momento, sarà sottoposto a referendum (art. 104 Cost.). Il Senato ricopre anche il ruolo di mediatore nei conflitti politici tra le istituzioni (art. 104 Cost.). Entrambe le camere hanno aperto i loro lavori il 6 ottobre 2003. Parte II – La struttura e il funzionamento • Fonti: artt. 104-109 Cost. (il senato); artt. 110-136 (rapporti legislativo-esecutivo); artt.137145 Cost. (immunità e incompatibilità); Accord global et inclusif firmato il 17 dicembre 2002; Regolamento interno del senato del 5 dicembre 1962 (fonte irreperibile). • Componenti (art. 105 Cost.; Annex I B dell’Accord global et inclusif). Il senato è composto da 120 membri (età minima 40 anni. 500 sono, invece, i componenti della camera bassa e l’età minima di eleggibilità è di 25 anni) nominati, sulla base di quanto stabilito dall’Accord global et inclusif del 17 dicembre 2002, dall’ICD (composto da: le Gouvernement de la République Démocratique du Congo, le Rassemblement Congolais pour la Démocratie (RCD), le Mouvement de Libération du Congo (MLC), l'Opposition politique, les Forces vives, le Rassemblement Congolais pour la Démocratie/Mouvement de Libération (RCD/ML), le Rassemblement Congolais pour la Démocratie/ National (RCD/N), les MaiMai) al fine di assicurare la rappresentanza equilibrata delle Province e di un significativo numero di donne nella seconda camera (v. Tab. 1). Il senato è uno dei simboli dell’unità nazionale (anche i membri della camera bassa sono nominati dall’ICD). Durata in carica (art. 106 Cost.; art. 4 Accord global et inclusif): i senatori rimangono in carica per tutta la durata del periodo di transizione (periodo di 2 anni prorogabile per due volte, ciascuna della durata di 6 mesi, su proposta della Commission électorale indépendante e su deliberazione motivata del Parlamento in seduta comune) e possono essere revocati dall’incarico a causa di decesso, dimissioni, impeachment, incompatibilità e condanna penale. - Nessun senatore può essere perseguito per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle sue funzioni, né può essere arrestato, salvo che nel caso di flagranza di reato, durante le sessioni di lavoro, senza il consenso della camera di appartenenza (art. 145 Cost.). - Fuori sessione un senatore non può essere arrestato senza l’autorizzazione del senato salvo che nel caso di flagranza di reato o in esecuzione di sentenza irrevocabile di condanna; la detenzione o il giudizio penale nei confronti di un senatore sono sospesi qualora il senato lo richieda, ma la durata della sospensione non eccede la durata della sessione in corso (art. 145 Cost.). Ineleggibilità e incompatibilità. Non possono ricoprire la carica di senatori: i deputati; i membri delle institutions d'appui à la démocratie, i membri delle forze armate, i magistrati, i dipendenti degli enti pubblici, i funzionari politico-amministrativo, i componenti degli Uffici di Presidenza delle due camere o del Governo, i dipendenti di imprese parzialmente privatizzate, tutti coloro che lavorino per governi esteri o per un’organizzazione internazionale (art. 140 Cost.). • La struttura della seconda camera è articolata in: - Assemblea plenaria - Ufficio di Presidenza (Bureau) - gruppi parlamentari - Commissioni permanenti. L’Assemblea plenaria svolge le seguenti funzioni: - adotta il regolamento interno; - adotta il calendario dei lavori e fissa l’ordine del giorno delle sedute; - istituisce le commissioni e i gruppi parlamentari; - vota le leggi nelle materie di sua competenza; - adotta il progetto di Costituzione da sottoporre a referendum; - revoca l’immunità ai senatori; - esercita tutte le altre prerogative che le riconoscono la Costituzione o le leggi della Repubblica. L’Ufficio di Presidenza è composto da (art. 108 Cost.): Presidente, 3 Vice-Presidenti, 4 relatori (1 per ciascun Vice-Presidente e 1 per il Presidente). Ciascun componente del Bureau rappresenta una delle parti all’ICD, secondo quanto stabilito dall’Annex I B dell’ Accord global et inclusif. Il Presidente provvisorio è nominato da una delle Componenti o Entità dell’ICD per tutta la durata del periodo di transizione (art. 107 Cost.). Organizzazione amministrativa (pressocchè identica per le due camere salvo che per le commissioni che ricoprono ruoli fissati direttamente dalla Costituzione). Il senato è dotato di un apparato amministrativo diviso in due branche : - i servizi amministrativi propriamente detti (nell’ambito dei quali il settore legislativo, che partecipa all’attività di controllo e all’attività legislativa del senato, denominato greffe, e il settore amministrativo, che gestisce le risorse umane e finanziarie messe a disposizione del senato, denominato questure; - i servizi tecnici, i cosiddetti Bureau d’Etudes che hanno la funzione di assistere il senato nello svolgimento della sua attività. - Il regolamento interno del senato (che disciplina il funzionamento interno della camera, l’istituzione delle commissioni, l’organizzazione dei servizi amministrativi, le sanzioni disciplinari nei confronti dei senatori) non può entrare in vigore se la Corte suprema, obbligatoriamente adita dal Presidente della Repubblica, non lo dichiari conforme a Costituzione. La Corte suprema si pronuncia entro 15 giorni trascorsi i quali il regolamento è considerato conforme a Costituzione (art. 109 Cost.). • Principi di funzionamento. - La camera si riunisce in due sessioni annuali, ciascuna della durata massima di 3 mesi: la prima sessione inizia il primo lunedì di aprile; la seconda, il primo lunedì di ottobre (art. 113 Cost.). La camera può essere convocata in via straordinaria (art. 115 Cost.): dal Presidente della Repubblica su richiesta del Governo deliberata dal Consiglio dei Ministri; dal Presidente del senato su decisione del Bureau o su richiesta scritta della maggioranza assoluta dei senatori (nell’ambito delle materie stabilite all’art. 104 Cost.); dal Presidente della camera bassa su decisione del Bureau o su richiesta scritta della maggioranza assoluta dei deputati. Parte III – Le funzioni • Revisione costituzionale. L’iniziativa spetta al Presidente della Repubblica su proposta del Governo e alla metà di deputati e senatori (art. 201 Cost.). Il progetto di legge di revisione deve essere approvato in identico testo dalle due camere e promulgato dal Presidente della Repubblica (art. 129 Cost.). • Procedimento legislativo ordinario (art. 104 Cost.). Tutti i progetti di legge riguardanti à la nationalité; à la décentralisation, aux finances publiques, au processus électoral, aux Institutions d'appui à la démocratie devono essere presentati in primo luogo al senato (art. 104 Cost.). L’iniziativa legislativa spetta a ciascun senatore nelle materie di competenza del senato elencate all’art. 104 Cost. (così come al Governo e a ciascun membro della camera bassa). Il potere di iniziativa legislativa è limitato (per il senato art. 104 Cost., per la camera bassa art. 98 Cost.). I private bills, prima del loro esame, devono essere notificati al Governo che entro 10 giorni riferisce al bureau dell’Assemblea Nazionale e a quello del senato (in relazione alle materie elencate all’art. 104 Cost.) eventuali osservazioni (art. 125 Cost.). Il diritto di emendamento spetta a senatori, deputati e Governo (art. 126 Cost.). Nelle materie di competenza del senato i progetti di legge devono essere adottati in identico testo dalle due camere. Qualora permanga disaccordo tra le due o in caso di stato di emergenza dichiarato dal Governo, una commissione mista è incaricata di elaborare un testo di conciliazione tra le camere. Qualora però l’obiettivo non sia raggiunto, la decisione ultima spetta alla National Assembly (art. 104 Cost.). Approvata in Parlamento, la legge è trasmessa al Presidente della Repubblica per la promulgazione il quale può, con messaggio motivato, rinviare nuovamente il progetto alle camere per una nuova deliberazione. Il testo deve essere approvato dalla maggioranza dei 2/3 dei presenti delle due camere, sia nella forma iniziale sia nel testo modificato (art. 130 Cost.). La Corte suprema procede al controllo di costituzionalità del progetto di legge, pronunciandosi entro 15 giorni dalla trasmissione, in tre casi (art. 131 Cost.): - qualora adita dal Presidente della Repubblica entro 6 giorni dalla notifica del progetto definitivamente adottato dalle due camere; - qualora adita da 1/10 dei deputati entro 6 giorni dall’adozione finale; qualora adita da 1/10 dei senatori entro 6 giorni dall’adozione finale del progetto di legge riguardante le materie elencate all’art. 104 Cost.. Le leggi organiche devono essere approvate dalla maggioranza assoluta dei membri che compongono le due camere e devono essere sottoposte al controllo di costituzionalità della Corte suprema (art. 121 Cost.). Decretazione d’urgenza: il Governo può chiedere all’Assemblea Nazionale di adottare, in condizioni di urgenza, con decreto legge i provvedimenti, che normalmente sono di dominio della legge, necessari per l’attuazione del suo programma (art. 119 Cost. Questo articolo non è applicabile per tutte quelle materie disciplinate con leggi organiche). • Potere di controllo: - Il Presidente della Repubblica comunica con le due camere mediante messaggi direttamente letti in quelle sedi e che non danno luogo a dibattito (art. 110 Cost.). - I membri del Governo hanno libero accesso alle due camere e alle loro commissioni (art. 111 Cost.). - Qualora gli sia richiesto, i membri del Governo hanno l’obbligo di assistere alle sedute delle due camere, di prendere la parola e di fornire ai parlamentari tutte le spiegazioni richieste sulle loro attività (art. 111 Cost.). - Nell’ambito delle proprie competenze gli strumenti di controllo del senato sul Governo, sulle istituzioni e sugli enti pubblici sono (art. 112 Cost.): - interrogazioni orali o scritte e interpellanze, con o senza dibattito a seguire, che non sono suscettibili di essere votate; - commissioni di inchiesta (art. 117 Cost.); - audizioni da parte di commissioni. In ogni caso questi strumenti di controllo non possono dar luogo ad una mozione di censura del Governo (art. 112 Cost.). La Corte dei Conti controlla, secondo le condizioni fissate dalla legge, la gestione delle finanze e dei conti di tutti gli organi e le imprese pubbliche (art. 165 Cost.). • Poteri di nomina. I poteri di elezione e di nomina variano al ritmo dell’evoluzione politica del paese. L’elezione del Presidente della Repubblica e dei deputati avviene a suffragio universale. Tuttavia la situazione attuale è abbastanza particolare e si presume che la Costituzione della terza Repubblica attualmente in cantiere si ispirerà alle classiche modalità di elezione e di nomina degli alti funzionari. Nella seconda Repubblica il potere di nomina degli alti funzionari dello Stato e dei ministri apparteneva al Capo dello Stato. La Costituzione provvisoria stabilisce, inoltre, che la Corte dei Conti sia composta da membri nominati e revocabili dal Capo dello Stato su proposta della camera bassa (art. 166 Cost.). • I poteri giurisdizionali. I senatori non possono né mettere in stato d’accusa gli alti funzionari dello Stato né giudicarli. • Accesso alla giustizia costituzionale. Nella Repubblica Democratica del Congo non esiste una Corte costituzionale, ma il suo ruolo è esercitato dalla Corte suprema che ha il compito di giudicare la costituzionalità di alcune leggi, come le leggi organiche, e il regolamento interno del senato. • I poteri consultivi. Qualora la Corte suprema, adita dal Governo o dalle due camere, dichiari che un trattato o un accordo internazionale siano suscettibili di porsi in contrasto con il disposto costituzionale, la loro ratifica necessiterà della previa revisione della Costituzione (art. 194 Cost.). Parte V – La collocazione della seconda camera nel sistema La Repubblica Democratica del Congo è uno Stato unitario decentrato (art. 5 Cost.). Il senato è attualmente incaricato di elaborare il testo costituzionale della terza Repubblica che sarà sottoposto a referendum popolare. Secondo la Costituzione transitoria (art. 10) la sovranità appartiene al popolo che la esercita mediante il referendum o le elezioni o, indirettamente, mediante i suoi rappresentanti. Nessuna minoranza e nessun individuo singolo possono esercitare la sovranità. La Costituzione transitoria riconosce il pluralismo politico: tutti i cittadini possono istituire o iscriversi a un partito politico. Tuttavia l’istituzione del partito unico è considerato reato di alto tradimento ed è punito dalla legge (art. 11 Cost.). I principi dello Stato di diritto sono espressi all’art. 49 della Costituzione transitoria: la Repubblica Democratica del Congo è uno Stato liberale che garantisce l’esercizio dei diritti e delle libertà individuali e collettive (art. 16 Cost.). La camera alta è una delle istituzioni che compongono il Parlamento e ricopre un ruolo importante di mediatore nei conflitti tra le istituzioni. Per quanto riguarda la forma di governo, la sua definizione attualmente comporta notevoli difficoltà in considerazione del fatto che l’Accordo governativo e la Costituzione transitoria, che rappresentano le uniche due fonti di disciplina dell’assetto istituzionale della Repubblica, non ne hanno fornita una definizione chiara. Il Presidente, Capo dell’Esecutivo e Capo dello Stato (art. 68 Cost.), è politicamente irresponsabile ed è tenuto ad agire di concerto con la Presidenza della Repubblica (di cui fanno parte anche i 4 Vice-Presidenti, espressione delle principali forze politiche presenti nel paese (artt. 80 e 83 Cost.: 2 in rappresentanza dei movimenti di opposizione armata, RCD e MLC; 1 in rappresentanza dell’opposizione politica non armata; 1 in rappresentanza della società civile). Il Presidente convoca e presiede il Consiglio dei ministri (art. 69 Cost.) e dispone del potere di veto sospensivo nei riguardi delle delibere legislative approvate dalle camere. Secondo l’art. 95 Cost. il Governo è pienamente responsabile della gestione dello Stato davanti alla camera bassa secondo le condizioni definite dalla Costituzione stessa. Tuttavia, durante il periodo di transizione, la camera bassa non può sfiduciare il Governo né con il rigetto della questione di fiducia né con l’approvazione di una mozione di sfiducia. Non si può parlare, perciò, di forma di governo parlamentare (mancando il rapporto di fiducia), ma forse di forma di governo presidenziale che, però, implicherebbe la concentrazione del potere esecutivo nelle mani del Presidente della Repubblica: apparentemente confermata dal testo costituzionale, questa impostazione è delusa dalla scarsa influenza presidenziale, dopo la nomina dei ministri, sulla loro carriera. Gli organi giudiziari – con, al centro, la Corte suprema, cui è affidato anche il sindacato di legittimità costituzionale di tipo preventivo e successivo, e una serie di Institutions d'appui à la démocratie, quali la Commission électorale indépendante, l’Observatoire national des droits de l’homme, la Haute autorité des médias, la Commission vérité et réconciliation, la Commission de l’éthique et de la lutte contre la corruption – sono indipendenti dall’esecutivo e dal legislativo (art. 147 Cost.) e il Presidente della Repubblica è il garante della loro indipendenza. I giudici sono soggetti solo alla legge. Tab. 1 Annex I B Accord global et inclusif Sénat 1. La participation des Composantes et Entités du DIC au Sénat est fondée sur le mode de leur participation au DIC de Sun-City. Le Sénat est composé de la manière ci-après : Composantes/Entités Nbre/sénateurs RCD 22 MLC 22 Gouvernement 22 Opposition politique 22 Forces vives 22 RCD-ML 4 RCD-N 3 Maï-Maï 3 Total 120 2. - Le Bureau du Sénat est composé de la manière ci-après: Président : Forces vives Premier Vice-Président : RCD; Premier Vice-Président :Opposition Politique Troisième vice-Président: Gouvernement Rapporteur : RCD-ML Premier rapporteur adjoint:RCD-N Deuxième rapporteur adjoint: MLC Troisième Rapporteur adjoint: Mai Mai. FONTI http://www.presidentrdc.cd/index.html http://www.politique-africaine.com/numeros/liste.html (Numeri monografici del periodico Numéros Parus: nn. 84, 72, 41). http://www.ipu.org/cntr-e/dr-congo.htm http://www.digitalcongo.net/ http://www.senat.fr/senatsdumonde/english/congo-rdc.html BIBLIOGRAFIA BONYEKA B., Le Parlement congolaise sous le régime de la loi fondamentale, Kinshasa, Presses universitaires du Zaïre, 1992. 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