Scarica - Collegio dei Geometri di Udine

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Scarica - Collegio dei Geometri di Udine
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geometra
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2010
Organo ufficiale del
Comitato Regionale
dei collegi
dei Geometri e
Geometri laureati del
Friuli Venezia Giulia
Mensile - Sped. in a.p. 70% - d.c.b. - ud - Direttore responsabile BRUNO RAZZA
Editoriale
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CATASTO
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Estimo
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FISCO
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AGRICOLTURA
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SICUREZZA
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FORMAZIONE
Geometra certificatore: una grande occasione
di Bruno Razza
Circolare n. 3/2010
Osservatorio del Mercato Immobiliare residenziale per l'anno 2009
di Pierdomenico Abrami
Vogliamo chiamarlo notiziario
di Antonio Tieghi
geometra
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Indice
Piccola Proprietà Contadina
di Renzo Fioritti
Il Coordinatore deus ex machina della sicurezza cantieri?
di Marco Grandi
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Calendario dei Corsi e Seminari per i Geometri in Regione
Editoriale
Geometra certificatore:
una grande occasione
Finalmente, a supporto dei contraenti e del notaio, siamo chiamati a
certificare nell’atto, la corrispondenza tra edificato e planimetria catastale
di Bruno Razza
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Didascalia
Il direttore di DG
Bruno Razza
L’articolo 19 (Aggiornamento del Cata-
per la certificazione di cui sopra, tra
sto) della legge n° 122 del 30 luglio
coloro che possono e devono adem-
2010 (conversione in legge, con modi-
piere a queste novità, c’è la figura del
ficazioni, del decreto legge 31 maggio
“tecnico abilitato”, che noi ovviamente
2010 n° 78, recante “misure urgenti in
definiamo “Geometra” (per la eviden-
materia di stabilizzazione finanziaria e
te incontestata ed incontestabile com-
di competitività economica”), acco-
petenza).
gliendo una nostra antica proposta,
Per la precisione, il testo della norma
prevede finalmente, che in occasione
prevede che la certificazione di cui so-
degli atti di trasferimento delle unità
pra, possa essere sostituita da appo-
immobiliari urbane, ci sia l’obbligatorie-
sita certificazione redatta dal “tecnico
tà di certificare la conformità tra edifi-
abilitato”, ma nel principio e nella “ra-
cato ed accatastato.
tio” della legge, poco cambia.
La prima versione della norma, appro-
Questa opportunità, da noi tanto atte-
vata dal Senato alla fine del mese di
sa ed auspicata, arriva in un momento
Maggio, prevedeva per tutti gli atti di
cruciale per i trasferimenti immobiliari
trasferimento di diritti inerenti i fab-
e dell’intero sistema catastale, mentre
bricati, che la parte venditrice ed inte-
si sta cercando di ottenere una “nuo-
stataria del bene, certificasse la corri-
va civiltà dell’edilizia e dell’immobile”,
spondenza di cui sopra, avvallata dal
collegandola finalmente alla corretta
notaio.
inventariazione, alla puntuale rappre-
Nella seconda versione invece, quella
sentazione, al rispetto delle leggi e ad
approvata alla Camera con voto di fi-
alla massima equità fiscale.
ducia e con gli emendamenti blindati
A molti è parso che l’obbligatorietà di
dal Governo, sono state inserite alcune
certificare la corrispondenza tra lo stato
paroline che, con grande soddisfazio-
di fatto e la situazione catastale dell’im-
ne, ci coinvolgono appieno in questa
mobile per il quale vengono trasferiti i
attività.
diritti, sia soltanto un appesantimento
Così come successo per il calcolo della
burocratico ed un aumento degli oneri
rendita presunta dei fabbricati nascosti
per le parti contraenti.
al catasto, ex rurali e modificati, anche
Naturalmente non è così e noi siamo
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che la doverosità di detta certificazio-
qualunque cosa, anche se sconosciu-
ne, costituisca un passo significativo
ta.
in direzione del raggiungimento della
Il venditore non vede l’ora di realizzare
famosa “civiltà dell’edilizia”, ora inesi-
il suo corrispettivo, l’acquirente inten-
stente in quanto pare che da troppe
de procedere con l’acquisto dell’abita-
parti l’edilizia sia ancora ritenuta una
zione tanto agognata e spesso anche
giungla inestricabile, sotto la quale pro-
l’eventuale agente immobiliare, ha
spera il malaffare, l’illegalità e l’evasio-
l’interesse a chiudere l’atto prima pos-
ne fiscale.
sibile, senza rallentamenti od intoppi
Evidentemente, il lavoro da fare è an-
procedurali.
cora lungo e le difficoltà si celano un
Questi legittimi interessi però, si scon-
po’ dappertutto, soprattutto nelle men-
trano evidentemente con la civica ne-
talità di chi non vuole adeguarsi alle
cessità di trattare in quel momento
nuove realtà, restando abbarbicato alle
(che potremo definirlo con il famoso
vecchie abitudini e consuetudini che
“caso d’uso”) un bene correttamente
risultano obsolete, se non addirittura
edificato, puntualmente accatastato e
illegali.
certamente corrispondente alle pre-
Ma chi come noi conosce l’edilizia ed
scrizioni ed autorizzazioni edilizie, con
il Catasto e vive di questo, non si può
le effettive certificazioni
esimere dall’impegnarsi nella ricerca
che, strutturali, energetiche, ipoteca-
di migliorare questo settore, che ne ha
rie, di diritto e via dicendo.
un grandissimo bisogno, sotto tutti gli
A causa di tutti questi aspetti, la stipula
aspetti.
si rallenta, poiché si tratta di rispettare
Questa necessità, è sempre più evi-
garanzie di legge, per le quali è neces-
dente in ogni trasferimento immobilia-
sario assumere informazioni, docu-
re, dove molto spesso, pur di conclu-
menti, atti, certezze ed elementi tecni-
dere l’affare, ognuno degli intervenuti
ci che debbono accompagnare l’immo-
geometra
è pronto a dichiarare ed a sottoscrivere
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convinti del contrario. Riteniamo infatti
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impiantisti-
Rubrica????????
certamente le carte, ma sicuramente
non ha idea dello stato di fatto; alla
stessa maniera il proprietario, il venditore e probabilmente anche gli intermediari, spesso non conoscendo la
congruità della documentazione in loro
possesso, possono troppo superficialmente certificare il falso, magari anche
in buona fede. Ed il pericolo maggiore
è insito nei trasferimenti dei fabbricati
costruiti prima degli anni novanta, ante
condoni edilizi, poiché sembra abbastanza evidente che gli immobili nuovi
bile. Come noto, il mancato rispetto di
queste indicazioni di legge, comporta
una serie interminabile di problematiche, costose, seccanti, che conducono
direttamente ai contenziosi ed ora, anche all’annullamento del contratto.
Allora perché si deve lasciare questa
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responsabilità al notaio, o peggio ancora, all’ignara parte?
Nei nostri studi succede di vedere
arrivare il nostro cliente il quale, convinto di essere perfettamente a posto,
ci esibisce l’autorizzazione edilizia degli anni cinquanta, l’accatastamento
degli anni sessanta e noi sappiamo
bene che nessuna delle due situazioni
corrisponde allo stato di fatto. Con la
stessa convinzione e magari con l’ambizione di essere un cittadino modello
e rispettoso delle leggi, il medesimo
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cliente negli anni ottanta o anche dopo,
non ha voluto fare il condono edilizio,
ritenendosi perfettamente in regola,
perché glielo aveva detto il geometra
Pinco Pallino oppure perché il Sindaco
in persona, passando in bicicletta davanti a casa sua, gli aveva concesso
verbalmente il permesso a proseguire
i lavori senza fastidi.
Dunque questa è la realtà, molto pericolosa per il notaio, il quale conoscerà
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abbiano tutti o quasi, gli atti a posto
Quindi a tutti conviene incaricare il
Geometra, il quale se appurerà che
tutto è corrispondente certificherà
con competenza la corrispondenza tra
planimetria catastale e stato di fatto
dell’immobile; se invece appurerà che
la corrispondenza non c’è, potrà e dovrà regolarizzare la situazione, facendo
gli atti tecnici necessari, con buona
pace delle parti, del notaio e nel rispetto della norma. Coloro che (anche sui
giornali) consigliano il contrario, cioè
che la presenza del tecnico non è obbligatoria, farebbero meglio a ricredersi, valutando invece attentamente
quanto poco incida il costo dell’intervento del Geometra nell’atto, rispetto
ai vantaggi e soprattutto alla serenità
ed alla certezza, che questo comporta.
Ci sono già alcune province, nelle quali
i Notai stanno prendendo accordi con
i Geometri, per definire accordi reciprocamente convenienti al fine di una
certificazione corretta a tutela di tutti.
Certamente questa è la strada da seguire.
A seguire si riporta la Circolare n°3/2010
emanata dall'Agenzia del Territorio
come chiarimento in merito all'applicazione
delle disposizioni dell'art.19 DL. 31.05.2010,
n°78 convertito con modificazioni, dalla legge
30.07.2010, n°122.
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Catasto
Circolare N. 3/2010
OGGETTO: Art. 19 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 - Aggiornamento del catasto.
Come noto, l’articolo 19 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30
luglio 2010 - Supplemento Ordinario n. 174/L - ha introdotto novità di rilievo in materia di
aggiornamento del catasto.
Sull’argomento, questa Agenzia ha già fornito alcune indicazioni con la circolare n. 2 del 9
luglio 2010, emanata al fine di consentire, in sede di prima attuazione, l’omogenea e corretta applicazione delle disposizioni di cui al comma 14 del citato articolo 19, disposizioni
aventi effetto dal 1° luglio 2010.
Considerata la rilevanza della materia, si ritiene opportuno fornire, di seguito, una panoramica sulle novità di maggiore rilievo, anche alla luce delle modificazioni apportate al testo
normativo dalla citata legge di conversione.
1. Le nuove disposizioni in materia di aggiornamento del catasto:
considerazioni generali.
Le disposizioni dell’art. 19 in argomento realizzano un complesso intervento finalizzato,
in un’ottica generale di contrasto all’evasione ed elusione fiscale nel settore immobiliare,
all’aggiornamento e all’allineamento delle banche dati catastali con quelle di pubblicità
immobiliare.
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Quattro sono le principali linee direttrici dell’intervento normativo:
a) attivazione, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dell’Anagrafe Immobiliare Integrata (commi 1 e 3);
b) individuazione delle modalità attraverso le quali assicurare, relativamente ai dati
catastali, l’accesso alle banche dati dell’Agenzia da parte dei Comuni e attuare il processo di decentramento di funzioni catastali (commi 2, 2-bis, 4, 5, 5-bis, 5-ter e 6);
c) recupero di gettito fiscale, attraverso attività correlate, fra l’altro, all’identificazione
degli immobili non dichiarati in catasto (commi da 7 a 13);
d) obbligo di inserimento, negli atti e nelle richieste di registrazione dei contratti di locazione di determinati riferimenti e indicazioni di natura catastale (commi 14 e 15).
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Finalità precipua dell’Anagrafe Immobiliare Integrata è quella di fornire un efficace supporto alla fiscalità immobiliare, allo scopo di individuare correttamente gli immobili, la relativa
base imponibile, nonché il soggetto titolare di diritti reali, in quanto soggetto passivo d’imposta.
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L’art. 19 del decreto legge n. 78 del 2010 in esame ne ha previsto l’effettivo avvio a decorrere dal 1° gennaio 2011 (comma 1), demandando ad appositi decreti di natura non
regolamentare del Ministro dell’Economia e delle Finanze l’introduzione ai fini fiscali della
“attestazione integrata ipotecario-catastale” (comma 3).
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2. L’Anagrafe Immobiliare Integrata.
L’attivazione dell’Anagrafe Immobiliare Integrata, la cui costituzione è già prevista dall’art.
64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, consente all’Agenzia del Territorio di perseguire l’obiettivo della piena integrazione, ai fini fiscali, delle banche dati dell’Agenzia
stessa.
Con riferimento alla citata “attestazione”, detti provvedimenti dovranno prevedere, in particolare:
a) le modalità di erogazione;
b) gli effetti;
c) la progressiva implementazione di ulteriori informazioni e servizi.
Con tali decreti sono, inoltre, fissati i diritti dovuti per il rilascio della stessa.
A norma del comma 2 del medesimo articolo 19, come modificato dalla legge di conversione, l’accesso all’Anagrafe Immobiliare Integrata è garantito in forma gratuita ai Comuni,
sulla base di un sistema di regole tecnico-giuridiche, da emanare con decreti del Ministro
dell’Economia e delle Finanze, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie
locali, che disciplineranno modalità e termini del servizio.
La legge di conversione n. 122 del 2010 ha, inoltre, introdotto nel decreto legge n. 78 del
2010, con il comma 2-bis, una specifica disposizione che fissa, quale criterio cui la normazione secondaria dovrà attenersi, quello di assicurare ai Comuni la piena accessibilità e
l’interoperabilità applicativa delle banche dati con l’Agenzia del Territorio, relativamente ai
dati catastali, anche al fine di contribuire al miglioramento e all’aggiornamento della qualità
dei dati stessi.
Quanto sopra, peraltro, si pone in coerenza con la novellata formulazione del comma 1,
che ha previsto, ai fini dell’avvio dell’Anagrafe Immobiliare Integrata, idonee forme di collaborazione con i suddetti Enti locali, in linea con le previsioni degli artt. 2 e 3 dello Statuto
dell’Agenzia.
Vengono in tal modo assicurate le condizioni per la completa operatività delle banche dati
dell’Agenzia, attraverso un processo graduale di implementazione e di miglioramento dei
livelli di correlazione fra i dati.
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Peraltro, nell’ottica di agevolare le Amministrazioni locali nella consultazione delle stesse, il novellato comma 4 prevede che l’accesso ai dati sia garantito ai Comuni, sempre
a titolo gratuito, attraverso il Sistema telematico, il Portale per i Comuni ed il Sistema di
interscambio.
3. Fabbricati non dichiarati in catasto.
Come noto, l’art. 2, comma 36, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, come sostituito dall’art. 1, comma
339, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, prevede - fra l’altro
- che l’Agenzia del Territorio, anche sulla base delle informazioni fornite dall’Agenzia per le
Erogazioni in Agricoltura (AGEA), proceda all’individuazione dei fabbricati non dichiarati in
catasto.
Sulla base di tali disposizioni, l’Agenzia ha condotto, una attività di indagine che, negli anni
2007, 2008 e 2009, ha interessato tutto il territorio nazionale, ad esclusione delle Province
autonome di Trento e Bolzano ed ha consentito l’individuazione dei fabbricati non dichiarati
in catasto, attraverso procedure avanzate di confronto tra le ortofoto digitali ad alta risoluzione e la cartografia catastale.
Il comma 7 del decreto legge n. 78 del 2010 prevede la conclusione di detta attività entro il
30 settembre 2010, per quei Comuni per i quali le relative operazioni non sono state ancora
completate.
Il successivo comma 8, inoltre, ha differito al 31 dicembre 2010 il termine entro cui i titolari
di diritti reali sugli immobili già oggetto di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sono tenuti
a procedere alla presentazione, ai fini fiscali, della relativa dichiarazione di aggiornamento
catastale. Per favorire i controlli di conformità urbanistico-edilizia, viene inoltre stabilito
che, successivamente alla registrazione delle dichiarazioni di cui sopra, l’Agenzia provveda
a renderle disponibili agli Enti locali attraverso il Portale per i Comuni.
In caso di inadempimento da parte dei soggetti obbligati entro il nuovo termine previsto,
l’Agenzia, nelle more dell’iscrizione definitiva in catasto attraverso la predisposizione delle dichiarazioni Docfa “... procede all’attribuzione ... di una rendita presunta, da iscrivere
transitoriamente in catasto, anche sulla base degli elementi tecnici forniti dai Comuni.” La
disposizione prevede, altresì, che, per tali operazioni, l’Agenzia possa stipulare apposite
convenzioni con gli Organismi rappresentativi delle categorie professionali.
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In questo contesto, il novellato comma 10 del decreto legge n. 78 del 2010 precisa che dette attività, se il soggetto obbligato non provveda nei termini prescritti, sono svolte d’ufficio
dalle strutture territoriali dell’Agenzia, con oneri da determinare con apposito provvedimento direttoriale, a carico del soggetto medesimo.
Analogamente a quanto disposto per gli immobili mai dichiarati in catasto, il comma 9 del
decreto legge n. 78 del 2010 prevede l’obbligo della presentazione dei relativi atti di aggiornamento, entro lo stesso termine differito del 31 dicembre 2010, anche per gli immobili
oggetto di interventi edilizi che abbiano determinato variazioni non dichiarate di consistenza o di destinazione.
La legge di conversione n. 122 del 2010 ha inoltre aggiunto un ultimo periodo a detto
comma 9, facendo espressamente “... salve le procedure previste dal comma 336 dell’art.
1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché le attività da svolgere in surroga da parte
dell’Agenzia del territorio per i fabbricati rurali per i quali siano venuti meno i requisiti per
il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali ... nonché quelle di accertamento relative agli
immobili iscritti in catasto, come fabbricati o loro porzioni, in corso di costruzione o di definizione, che siano divenuti abitabili o servibili all’uso cui sono destinati”.
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In tale contesto il legislatore dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, l’Agenzia attui
un periodico e costante monitoraggio del territorio, sempre in collaborazione con gli Enti
locali.
Come previsto dall’art. 18, comma 3, le forme di collaborazione dei Comuni con l’Agenzia, ai fini del monitoraggio degli immobili non accatastati, sono deliberate dai Consigli
Tributari, in occasione della loro prima seduta successiva alla data di entrata in vigore del
decreto legge n. 78 del 2010.
Tale collaborazione è finalizzata, in particolare, all’individuazione di quei fabbricati che
non risultino dichiarati in catasto, mediante l’utilizzazione delle procedure di cui all’art.
2, comma 36, del decreto legge n. 262 del 2006, richiamate dal comma 12 del decreto
legge n. 78 del 2010.
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Ai sensi del comma 11, qualora, nelle fattispecie richiamate dal comma 9, i soggetti obbligati non ottemperino agli adempimenti previsti, la scrivente procede agli accertamenti
di competenza con la collaborazione dei Comuni e con facoltà di stipulare, anche per tali
operazioni, apposite convenzioni con gli Ordini professionali.
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Pertanto gli Uffici devono garantire la regolare prosecuzione delle attività accertative relativamente alle fattispecie sopra indicate, fermo restando il prosieguo di quelle già previste
ad “alta valenza fiscale”.
Da ultimo si evidenzia che il novellato comma 12 fa salve le procedure previste dal comma 336, dell’art. 1 della legge n. 311 del 2004, anche per le attività di accertamento che
verranno attivate dal 1° gennaio 2011.
4. Poteri istruttori degli Uffici.
Fra le novità introdotte dall’art. 19 del decreto legge n. 78 del 2010, si segnalano, per il
rilievo e l’incidenza delle stesse sull’attività degli Uffici Provinciali, le disposizioni del comma 13, il quale prevede che “gli Uffici dell’Agenzia del Territorio, per lo svolgimento delle
attività istruttorie connesse all’accertamento catastale, si avvalgono delle attribuzioni e
dei poteri di cui agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633”.
La norma estende pertanto agli Uffici, ai fini delle attività connesse all’accertamento catastale, i poteri istruttori previsti dall’articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 633 del 1972, nonché quelli, in materia di accessi, ispezioni e verifiche, disciplinati
dall’articolo 52 del medesimo decreto. Ciò, al fine di consentire di recuperare base imponibile nel settore fiscale immobiliare.
Il ruolo sempre più centrale e incisivo del classamento catastale nell’ambito della fiscalità
immobiliare rende infatti necessario attribuire agli uffici strumenti normativi idonei per
rendere più efficaci le attività di accertamento catastale demandate all’Agenzia, nell’ottica
del contrasto a fenomeni di evasione ed elusione fiscale.
In materia, peraltro, mantengono persistente rilievo anche le previsioni dell’art. 12 della
legge 27 luglio 2000, n. 212 (ed. Statuto del contribuente), che detta peculiari disposizioni
in tema di diritti e garanzie del contribuente.
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Per quanto concerne tali profili, in considerazione delle delicate problematiche ad essi
connesse, si fa riserva di fornire specifici chiarimenti in ordine all’ambito e alla portata applicativa dei predetti istituti, nonché di diramare apposite indicazioni operative sulle regole
per lo svolgimento delle correlate attività.
5. Le modifiche introdotte all’art. 19, comma 14, del decreto legge n. 78 del 2010
dalla legge di conversione n. 122 del 2010 -Adempimenti previsti.
La legge di conversione n. 122 del 2010 ha apportato modificazioni anche al comma 14
dell’art. 19, con riferimento agli adempimenti da porre in essere in sede di stipula di atti
pubblici e di scritture private autenticate tra vivi, aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti.
Le novità si innestano nell’intervento normativo che ha introdotto il comma I-bis all’art. 29
della legge 27 febbraio 1985, n. 52, sul cui ambito applicativo si richiamano le indicazioni
di carattere generale già fornite con la citata circolare n. 2 del 2010.
Per effetto della novella, la nuova formulazione del comma l-£>/s dell’art. 29 della legge n.
52 del 1985, è la seguente:
“I-bis. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari
urbane, a pena di nullità, oltre all’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie
depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo
stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in
materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un’attestazione di
conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento
catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e
verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari.”.
Come illustrato nella circolare n. 2 del 2010, il primo periodo del comma I-bis, di cui trattasi, prevede che “gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi...”, relativi alle unità
immobiliari urbane, debbano contenere, a pena di nullità, oltre che i dati di identificazione
catastale del bene, anche il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione della loro conformità allo stato di fatto.
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Inoltre, anche al fine di consentire un più completo allineamento delle banche dati ipotecaria e catastale, il terzo periodo del suddetto comma dispone che, prima della stipula, il
notaio deve individuare l’intestatario catastale e la relativa conformità con le risultanze dei
registri immobiliari.
E’ opportuno evidenziare, in proposito, che le disposizioni in esame sono riferite ad atti
aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione di diritti reali di godimento o lo scioglimento di comunione di diritti reali, redatti con requisiti di forma idonei per la trascrizione.
A tale proposito si rileva che, con le modifiche introdotte dalla legge di conversione, il legislatore ha chiarito espressamente che sono escluse dall’ambito applicativo della norma
gli atti costitutivi di diritti reali di garanzia.
Con tale opportuna precisazione, sono state risolte le incertezze interpretative, segnalate in sede di prima attuazione della disposizione in argomento, in merito all’inclusione o
meno, nel relativo ambito applicativo, degli atti di concessione dell’ipoteca.
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Ulteriore precisazione, introdotta dalla legge di conversione, è quella relativa al parametro
di riferimento per la dichiarazione di conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle
planimetrie, conformità da valutarsi sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.
Sotto tale profilo, si deve intendere che la predetta disposizione è in correlazione con le
norme catastali che individuano le fattispecie per le quali sussiste l’obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione nello stato dei beni, con l’allegazione delle planimetrie
catastali.
Nella consapevolezza che la corretta compilazione e redazione della documentazione grafica e descrittiva degli immobili in catasto riveste un ruolo determinante per la conoscenza
del patrimonio immobiliare nazionale e per la costituzione dell’Anagrafe Immobiliare Integrata, si forniscono ulteriori criteri per l’individuazione dell’ambito di applicazione della
disposizione, in ordine alle verifiche tecniche da espletare.
In primo luogo, si osserva che la norma in commento fa espresso riferimento alle unità
immobiliari; ne consegue che restano escluse dal relativo ambito di applicazione tutte
quelle porzioni immobiliari che, in relazione alle finalità proprie dell’inventario catastale,
necessitano di essere dichiarate per completare la conoscenza del patrimonio immobiliare. Si fa espresso riferimento, da una parte, a quegli immobili -o porzioni - elencati nelle
categorie fittizie del gruppo “F”, menzionate nell’art. 3, comma 2, del decreto del Ministro
delle Finanze 2 gennaio 1998, n. 28 (aree urbane, unità collabenti, unità in corso di costruzione, unità in corso di definizione, lastrici solari) e, dall’altra, ai cosiddetti “beni comuni
non censibili” (cioè beni comuni a più unità immobiliari e privi di rendita), che vengono
individuati, di massima, nelle seguenti tipologie: androni, scale, aree di passaggio, cortili
e terrazzi condominiali, ecc..
Per i beni del primo gruppo, è prevista la descrizione della titolarità, ossia l’individuazione
di soggetti intestatari dei beni da iscrivere negli atti del catasto, mentre per i “beni comuni
non censibili” si provvede all’iscrizione nella apposita partita speciale di catasto edilizio
urbano. Si rammenta che, secondo le attuali disposizioni, la rappresentazione grafica di tali
porzioni immobiliari è riportata esclusivamente nell’elaborato planimetrico e per gli stessi
non è dovuta la redazione della planimetria.
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Con particolare riferimento agli immobili intestati alla partita “beni comuni censibili”1,
quali l’alloggio del portiere, si ritiene che la dichiarazione di conformità allo stato di fatto
non sia obbligatoria nel caso in cui il trasferimento “delle relative quote e diritti” avvenga
unitamente al trasferimento dell’unità immobiliare oggetto di compravendita (quando, a
titolo esemplificativo, nella vendita di un appartamento sono ricomprese quote e diritti
connessi ai beni comuni censibili).
Di contro, detta dichiarazione assume rilevanza nell’ipotesi in cui l’alloggio del portiere,
o altro bene comune censibile, sia oggetto di autonomo trasferimento da parte dei condomini. In questa ultima ipotesi, infatti, l’unità immobiliare perde la sua funzione di bene
condominiale e, pertanto, si rende necessaria anche la relativa registrazione con una specifica intestazione, in luogo della partita speciale, per tenere in debita evidenza i diritti e le
quote vantati da ciascun soggetto.
Devono ritenersi, ovviamente, ricompresi nell’ambito applicativo del comma 14 in esame,
gli atti aventi ad oggetto le unità immobiliari ed. “afferenti”, relative all’edificazione di nuovi
14
Per converso, non ha rilevanza la modifica esterna del fabbricato, ampliato successivamente alla redazione della planimetria, qualora non incida sul perimetro dell’unità immobiliare ivi rappresentata, oggetto del trasferimento.
Si ritiene, inoltre, utile richiamare l’attenzione sul tema della “conformità allo stato di fatto
del dati catastali e delle planimetrie”, oggetto della dichiarazione da rendere in atti dall’intestatario catastale. Tale aspetto è stato ampiamente trattato nella menzionata circolare n. 2
del 2010, con la quale è stato precisato che assume rilievo ogni incoerenza che comporti
una variazione della consistenza dell’immobile e quindi della rendita catastale.
Sotto tale profilo, si sottolinea che non può considerarsi comunque coerente la planimetria
sulla quale il funzionario dell’Ufficio provinciale, in fase di accertamento, abbia riportato
attestazioni di ed. “non conformità”, anche mediante l’apposizione sulla planimetria stes-
geometra
Si ribadisce, inoltre, che hanno rilevanza, ai fini catastali, tutti gli interventi influenti sul
classamento e sulla rendita, quali gli ampliamenti delle unità immobiliari esistenti effettuati successivamente alla redazione della planimetria, ovvero, le modifiche interne incidenti
sulla consistenza.
dimensione
piani o nuovi corpi di fabbrica, realizzate su un lotto già edificato e censito al catasto edilizio urbano (ad esempio autorimesse, magazzini, ecc.).
sa di annotazioni o di altre evidenze grafiche, che, come tali, possono costituire indizi di
anomalie.
A tale proposito, si ritiene opportuno evidenziare che la legge di conversione n. 122 del
2010, con l’introduzione del comma I-bis, dell’art. 29 della legge n. 52 del 1985, ha previsto che la dichiarazione di conformità, resa in atti dagli intestatari, possa essere sostituita
da un’attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli
atti di aggiornamento catastale.
Al fine, peraltro, di agevolare la corretta esecuzione degli adempimenti previsti dalle novellate disposizioni, la scrivente ha avviato, in via sperimentale, il servizio di consultazione
telematica delle planimetrie catastali, cui verranno abilitati successivamente, in correlazione al relativo incarico professionale, tutti i notai ed i tecnici, iscritti agli albi professionali,
incaricati della presentazione degli atti di aggiornamento di cui all’art. 1, comma 374, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Si ritiene, da ultimo, opportuno rammentare che le modifiche introdotte nell’art. 19 del decreto legge n. 78 del 2010 dalla già citata legge di conversione n. 122 del 2010, si applicano
dal 31 luglio 2010, data di entrata in vigore della stessa.
Gli Uffici Provinciali sono invitati al puntuale rispetto delle indicazioni fornite con la presente circolare e le Direzioni Regionali a verificarne la corretta applicazione.
15
9/2010
1 Per quanto riguarda le nozioni di “bene comune non censibile” e “bene comune censibile” si fa
riferimento a quanto stabilito con la circolare n. 2 del 20 gennaio 1984, emanata dalla Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali. Con tale documento di prassi è stato infatti precisato
che si considerano “beni comuni censibili” quelle unità immobiliari urbane che, ancorché dotate di
autonoma capacità reddituale, forniscono servizi comuni o sono fruibili da più unità immobiliari, e
come tali vengono dichiarate. Per converso, sono considerati “beni comuni non censibili” quelle
porzioni, comuni ad alcune unità immobiliari per destinazione ovvero per la loro specifica funzione
di utilizzazione indivisa, che non possiedono autonoma capacità reddituale.
Estimo
Osservatorio del Mercato Immobiliare
residenziale per l'anno 2009
La nota territoriale della Provincia di Udine
di Pierdomenico Abrami
9/2010
dimensione GEOMETRA
Pierdomenico Abrami
Lo scorso 13 luglio, presso il prestigio-
fini statistici e di conoscenza del mer-
so palazzo Morpurgo in Udine, l’Ufficio
cato immobiliare le banche dati dispo-
provinciale dell’Agenzia del Territorio di
nibili e più in generale, assicurando la
Udine, diretto dall’Ing. Giuseppe Ro-
realizzazione di studi e analisi.
vedo, ha presentato per la prima volta
I valori di mercato degli immobili
la nota territoriale redatta dal suddetto
dell’intero territorio nazionale sono
Ufficio in collaborazione con la Direzio-
quotati per le seguenti destinazioni:
ne Centrale dell’ Osservatorio del Mer-
•
residenziale
cato Immobiliare e Servizi Estimativi.
•
commerciale
Molteplici erano gli Enti, Ordini e Col-
•
terziaria
legi professionali invitati.
•
produttiva
Il Sindaco di Udine prof. Furio Honsell,
Per ogni destinazione vengono esposti
accompagnato dall’ Assessore alla
semestralmente i valori di mercato ed i
Pianificazione Territoriale Mariagrazia
canoni delle diverse tipologie edilizie.
Santoro, ha portato i saluti della Am-
Periodicamente l’Agenzia realizza e
ministrazione che rappresenta. Pre-
pubblica dei rapporti e studi di settore
sente anche il Direttore dell’Agenzia
sulla valorizzazione a fini statistici e co-
del Territorio della Regione FVG Maria
noscitivi, di tutte le informazioni dispo-
Letizia Schillaci Ventura.
nibili nelle banche dati proprie e, più in
Come stabilito dal Decreto legislativo
generale, dell’Amministrazione finan-
del 30 luglio 1999, n. 300 (comma 3,
ziaria, concernenti o attinenti al settore
articolo 64) l’Agenzia del Territorio ge-
immobiliare ed al suo mercato.
stisce l’Osservatorio del Mercato Im-
In particolare sono disponibili le se-
mobiliare (OMI) con il duplice obiettivo
guenti pubblicazioni:
di concorrere alla trasparenza del mer-
•
Rapporti immobiliari
cato immobiliare e di fornire elementi
•
Note trimestrali congiunturali
informativi alle attività dell’Agenzia nel
(riferite a tutto il territorio
campo dei processi estimali.
nazionale)
Ciò avviene mediante la gestione di
•
Note territoriali semestrali (riferite
una banca dati delle quotazioni immo-
a singoli contesti provinciali e
biliari e delle locazioni, valorizzando a
comunali)
16
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NTN (Numero di Transazioni Normalizzate)
Indicatore della dinamica di mercato rappresenta il numero di transazioni,
normalizzate rispetto alla quota di proprietà compravenduta, avvenute in un
determinato periodo di tempo.
Ciò significa che se di un’unità immobiliare è compravenduta una frazione
di quota di proprietà, es. il 50%, essa
è conteggiata come 0,50 transazioni.
STOCK
Numero di unità immobiliari presenti
in un comune
Il sindaco di Udine Prof. Furio Honsell e il direttore dell'Agenzia del Territorio di Udine
Ing. Giuseppe Rovedo
IMI (indice di Intensità del Mercato
Immobiliare)
Indicatore della dinamica di mercato –
•
Statistiche catastali
rapporto tra NTN e stock di unità im-
•
Studi monografici di settore
mobiliari
•
AT News (foglio trimestrale
economia immobiliare in
I dati relativi alle compravendite, allo
collaborazione con Il Sole 24 Ore)
stock e alle quotazioni estratti dalla
Le Note Territoriali, a partire dal 2005,
procedura web, vengono elaborati at-
rappresentano un importante contri-
traverso fogli di calcolo e agglomerati
buto alla conoscenza del mercato im-
per insiemi territoriali.
9/2010
dimensione GEOMETRA
mobiliare in merito alle sue dimensioni
ed alle differenze territoriali esistenti.
La necessità di sintetizzare i dati rela-
Sono redatte dagli Uffici Provinciali, in
tivi alle singole realtà comunali, porta
collaborazione con l’Ufficio Studi della
ad individuare degli ambiti territoriali
Direzione Centrale OMISE dell’Agen-
omogenei per caratteristiche infra-
zia del Territorio, hanno lo scopo di
strutturali, geografiche e immobiliari.
illustrare le dinamiche ed i livelli dei
La zona OMI è una porzione continua
valori di mercato delle abitazioni di 15
del territorio comunale, che riflette un
Province campione.
comparto omogeneo del mercato im-
L’analisi viene condotta utilizzando
mobiliare locale, nel quale si registra
quei parametri rappresentativi e ca-
uniformità di apprezzamento per condi-
ratteristici della dinamica del mercato
zioni economiche e socio-ambientali.
immobiliare residenziale, tanto per la
I valori minimo e massimo non sono
provincia che per il capoluogo.
quelli assoluti, bensì descrivono un in-
Vengono evidenziati quei dati che ri-
tervallo di valori riferito alle condizioni
producono l’andamento del mercato
di ordinarietà delle unità immobiliari.
immobiliare:
18
Per ora non sono stati analizzati i dati
cia di Udine nel 2009, anche raffrontati
relativi ai comuni della provincia ove
all’anno precedente.
vige il sistema tavolare.
Il territorio provinciale è stato suddivi-
La geometra Francesca Tassotto, dell’
so in 9 macroaree secondo criteri di
AdT di Udine, ha illustrato l’analisi dei
omogeneità, basati su aspetti morfo-
dati che bene descrivono le dinamiche
logici, ambientali, demografici e socio-
del mercato residenziale della Provin-
economici.
9/2010
dimensione GEOMETRA
Macroaree provincia di Udine
Le Transazioni Normalizzate nel 2009
si sono registrate transazioni nell’an-
nell’intera Provincia (esclusi comu-
no 2009. La variazione percentuale
ni tavolari) sono state 5.573 (-7,4%
2009/08 del NTN risultano in flessione
rispetto 2008) delle quali 1.316 nel
di - 22,6% per Cividale e Valli del Nati-
solo Capoluogo (-0,2 rispetto il 2008).
sone, di - 17,1% per la Pedemontana,
Nei comuni di Ligosullo e Prepotto non
di - 13,8% per la Conurbazione Udine-
20
stato suddiviso in 5 zone omogenee di
per la Carnia grazie a quei comuni che
cui una in fascia rurale, priva di quota-
sono poli turistici estivi e invernali. Il
zioni per i fabbricati.
territorio del Capoluogo di Provincia è
Nell’anno 2009 nel comune di Udine
I valori medi più elevati si registrano in
sono presenti 56.261 unità immobilia-
zona del centro storico B2 seguitadalla
ri pari a circa il 20% dello Stock resi-
zona centrale B1, dalla zona semicen-
denziale complessivo della Provincia.
trale C1 e dalla periferica D1. Dall’ana-
Il maggior numero delle transazioni si
lisi dei dati emergono timidi segnali di
rileva nella zona semicentrale C1 e a
ripresa del mercato immobiliare resi-
seguire la zona D1, B2 e B1.
denziale.
21
9/2010
dimensione
Suddivisione nelle zone OMI del territorio comunale del comune di Udine
geometra
se e, in controtendenza, di + 12,3%
Numero indice del NTN semestrale e IMI annuo
9/2010
dimensione GEOMETRA
per il comune di Udine e i comuni della provincia
Pierdomenico Abrami
La geometra Francesca Tassotto
dell'AdT di Udine
22
Parte del pubblico in sala
Fisco
Vogliamo chiamarlo notiziario
di Antonio Tieghi
Siccome sono sempre di più le news che ci affliggono, riteniamo opportuno inserire
nella nostra rivista anche una sintesi aggiornata delle stesse, in modo da informare
i colleghi degli aspetti che anche se non sempre ci interessano in maniera diretta,
sicuramente possono avere dei risvolti interessanti nell’esercizio della professione.
Professionisti: aggiornate le metodologie di controllo della
correttezza fiscale
L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato le metodologie di controllo per
Antonio Tieghi
la verifica della correttezza fiscale relative ad Ingegneri, Architetti e
Geometri, Servizi degli istituti di bellezza, Stabilimenti balneari e Panifici. Lo ha reso
noto l'Agenzia delle Entrate con un comunicato, mediante il quale ha spiegato che tali
metodologie sono state predisposte per verificare la correttezza fiscale degli operatori
economici che intrattengono rapporti diretti con i consumatori finali ed hanno quindi,
maggiori possibilità di occultare i ricavi. In particolare le metodologie si propongono
di: uniformare i comportamenti operativi degli uffici al fine di assicurare ai controlli uno
standard qualitativo più elevato; contribuire allo sviluppo di maggiori professionalità e
capacità di controllo del personale; aumentare la proficuità dei risultati attraverso una
sistematica utilizzazione delle indagini indirette (riscontri esterni, ecc.); indirizzare le
indagini sugli aspetti sostanziali della posizione fiscale del contribuente, riducendo al
minimo i controlli formali. Finora sono state predisposte 96 metodologie e sono in
9/2010
dimensione GEOMETRA
corso i lavori per la realizzazione di ulteriori guide metodologiche e per la revisione,
di quelle già diramate (Fonte: Newsletter Lavori Pubblici)
INAL: riduzione del premio Inail
data di inizio dell`attività, ha emanato
L'Inail, in virtù delle difficoltà riscontrate
la delibera n. 79/10, contenente le
dalle imprese ad utilizzare lo sconto sul
modifiche all`art. 24 del D.M. 12
tasso medio di tariffa, per gli interventi
dicembre 2000.
di miglioramento delle condizioni di
Il documento propone una nuova
sicurezza negli ambienti di lavoro,
articolazione delle percentuali di sconto
effettuati dopo i primi due anni dalla
collegate alle diverse dimensioni
26
il seguente:
delle esigenze delle PMI.
Lavoratori anno
Riduzione
Fino a 10
30%
Da 11 a 50
23%
Da 51 a 100
18%
Da 101 a 200
15%
Da 201 a 500
12%
Oltre 500
7%
Tra le principali novità contenute nella
gennaio dell`anno per il quale la riduzione
delibera, si evidenzia quella riguardante
è richiesta.
il termine per la presentazione delle
L'intervento migliorativo in materia di
istanze, che risulta posticipato al 28
salute e sicurezza, oltre a dover essere
febbraio di ogni anno. Le domande
aggiuntivo rispetto a quelli previsti dalla
devono essere inviate alla Sede
normativa vigente, deve essere stato
Territoriale dell'Inail, unitamente alla
attuato nell`anno precedente a quello
documentazione prescritta, entro il 31
di presentazione dell'istanza.
Formazione per la Sicurezza :
gli organismi paritetici” con quella
obbligatorietà di avvalersi degli
“può avvenire in collaborazione con
Organismi Paritetici
gli organismi paritetici”. Ora si ritiene
Il Ministero del Lavoro ha pubblicato
opportuno evidenziare che il comma
un chiarimento in merito all’obbligo di
12 dell’art. 37, nella sua formulazione,
formare i lavoratori e i loro rappresentanti
imponga unicamente un obbligo di
RLS in collaborazione con gli organismi
collaborazione che, ragionevolmente,
paritetici (si veda in proposito il sito del
può intendersi ottemperato, previa
Ministero sezione sicurezza lavoro).
necessaria informazione all’organismo
Nell’ambito del D. Lgs. n. 81/2008 non
paritetico, che si sia in possesso dei
è stata stabilita alcuna sanzione per
requisiti sotto citati.
la formazione dei rappresentanti dei
Con tale affermazione “la formazione
lavoratori per la sicurezza realizzata
dei lavoratori e dei loro rappresentanti
senza avvalersi della collaborazione degli
deve avvenire in collaborazione con
organismi paritetici.
gli organismi paritetici” ai sensi
Successivamente, le proposte di
dell’art. 37, comma 12, del D.Lgs. n.
modifica del D. Lgs. n. 81/20 08
81/2008, il legislatore utilizza la formula
approvate dal Governo nella seduta
“collaborazione” lasciando probabilmente
del 27 marzo 2009, hanno previsto
intendere che il datore di lavoro, possa
tra l’altro, di sostituire l’espressione
avvalersi dell’apporto di organismi
“deve avvenire in collaborazione con
specializzati in azioni relative alla salute ed
27
geometra
percentuali aumentate rispetto al 10%,
dimensione
Il nuovo quadro prospettato dall'Inail è
9/2010
aziendali e tiene conto, con valori
alla sicurezza sul lavoro (l’art. 37, comma
del Comando Carabinieri per la tutela
12, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e
del lavoro".
s.m.i.) Questi sono rappresentati dagli
Il decreto istituisce un nuovo Comando
organismi paritetici, ossia organismi che
per la tutela del lavoro, cui sono
assolvono una funzione di orientamento
attribuiti poteri ispettivi e di vigilanza
e promozione in ordine alla formazione
per l’applicazione delle disposizioni
ed il cui parere non risulta essere
legislative e regolamentari in materia
vincolante, in relazione allo svolgimento
di lavoro, previdenza e assistenza
della formazione stessa, formazione
sociale.
che rimane pertanto, valida anche in
Il nuovo Comando sarà composto da
sua assenza, ma che devono essere
una sede centrale, a Roma, e da quattro
presenti nel settore e nel territorio in
gruppi periferici a Milano, Roma, Napoli
cui si svolge l’attività del datore di lavoro
e Palermo. Tali gruppi coordinano a
e che soprattutto, abbiano i requisiti di
loro volta altri 101 nuclei carabinieri di
cui all’art. 2, comma 1, lett.e) .
"ispettorato del lavoro". Nel decreto si
prevede di dare a questo Comando una
dotazione organica complessiva di 506
nei luoghi di lavoro
unità, da selezionare secondo criteri ben
Nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 Marzo
stabiliti dal comando generale dell’Arma
2010 è stato pubblicato il Decreto del
dei Carabinieri d’intesa con il Ministero
Ministero della Difesa del 12 novembre
del lavoro, e da formare per l’attività
2009, riguardante la "Riorganizzazione
ispettiva.
9/2010
dimensione GEOMETRA
Carabinieri e Sicurezza
28
Agricoltura
Piccola Proprieta’ Contadina
Viene meno la certificazione dell’Ispettorato dell’agricoltura
di Renzo Fioritti
9/2010
dimensione GEOMETRA
Renzo Fioritti
Per il riconoscimento del regime
che: “Al fine di assicurare le agevolazioni
agevolativo in materia di piccola
per la piccola proprietà contadina, a
proprietà contadina non è più necessaria
decorrere dalla data di entrata in vigore
la presentazione del certificato
della legge di conversione del presente
dell’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura
decreto e fino al 31 dicembre 2010, gli
(prevista dalla legge 604/1954), attestante
atti di trasferimento a titolo oneroso di
l’abitualità della lavorazione manuale della
terreni e relative pertinenze, qualificati
terra da parte dell’acquirente, nonché
agricoli in base a strumenti urbanistici
l’idoneità del fondo alla formazione e
vigenti, posti in essere a favore di
all’arrotondamento della piccola proprietà
coltivatori diretti ed imprenditori agricoli
contadina dello stesso.
professionali, iscritti nella relativa gestione
La precisazione è contenuta nella
previdenziale ed assistenziale, nonché le
risoluzione n. 36/E del 17 maggio 2010.
operazioni fondiarie attraverso l’Istituto di
In detta risoluzione viene affermato che
servizi per il mercato agricolo alimentare
esistono delle sostanziali divergenze tra
(ISMEA), sono soggetti alle imposte di
il sistema definito dal recente decreto
registro ed ipotecaria nella misura fissa
194/2009 e quello originariamente
ed all’imposta catastale nella misura
dettato dalla legge 604/1954; divergenze
dell’1 per cento”. I beneficiari “decadono
tali da far desumere che la disposizione
dalle agevolazioni se, prima che siano
agevolativa, non costituisca una proroga
trascorsi cinque anni dalla stipula degli
del regime precedente, ma una vera
atti, alienano volontariamente i terreni
e propria norma innovativa, posta
ovvero cessano di coltivarli o condurli
anche la soluzione di continuità con
direttamente”.- La disposizione in
il precedente regime. Si riassumono
commento stabilisce, inoltre, che “sono
di seguito le principali interpretazioni
fatte salve le disposizioni di cui all’art.11,
fornite dall’Agenzia delle Entrate con la
commi 2 e 3, del D.L. 18.05.2001, n.228,
Risoluzione n. 36/E del 17 maggio 2010,
nonché all’art.2 del D.L. 29.03.2004,
che tratta in particolare l’art. 2, comma
n.99, e successive modificazioni”.
4-bis, del decreto legge 30 dicembre 2009
La riportata disposizione, che trova
n. 194, convertito, con modificazioni, dalla
applicazione per gli atti stipulati tra il
legge 26 febbraio 2010, n. 25, stabilisce
28.02.2010 ed il 31.12.2010, definisce,
30
3, del D.L. 18.05.2001, n. 228, operato dal
dalla legge n. 604 del 1954, i presupposti
citato D.L. n. 194/2009, non incorre nella
soggettivi ed oggettivi necessari per
decadenza dei benefici il contribuente
l’accesso al regime agevolato della
che, durante il quinquennio dall’acquisto,
piccola proprietà contadina. Sotto
ferma restando la disposizione agricola,
il profilo soggettivo assume, infatti,
alieni il fondo o lo conceda in godimento
primaria rilevanza l’iscrizione nella relativa
a favore del coniuge, dei parenti entro il
gestione previdenziale ed assistenziale
3° grado e di affini entro il 2° grado, i quali
tenuta presso l’INPS (conosciuta
esercitino l’attività di imprenditore agricolo
come SCAU, pertanto posizione attiva
di cui all’art. 2135 del C.C.. Analogamente
e non da pensionato) del beneficiario
non decadono i benefici della piccola
dell’agevolazione (coltivatore diretto ed
proprietà contadina, in tutti i casi di
imprenditore agricolo professionale),
alienazione conseguente all’attuazione di
mentre sotto il profilo oggettivo, risultano
politiche comunitarie, nazionali e regionali
interessati solo gli atti di trasferimento
volte a favorire l’inserimento di giovani
a titolo oneroso di terreni (e relative
in agricoltura o tendenti a promuovere il
pertinenze) qualificati agricoli in base
prepensionamento nel settore.
agli strumenti vigenti. L’individuazione
Si precisa, quindi, che ai fini della fruizione
dei soggetti che potevano fruire delle
delle agevolazioni di cui trattasi, non è più
disposizioni in materia di piccola proprietà
richiesta la sussistenza delle condizioni
contadina, veniva invece effettuata dalla
di cui all’art. 2, nn. 1), 2) e 3), previste
precedente disciplina (art.2 L. n.604/54),
dalla citata legge n. 604 del 1954 (quali la
in considerazione dell’attività manuale di
qualità dell’acquirente che deve dedicare
lavorazione della terra resa dal beneficiario,
abitualmente la propria attività alla
prescindendo quindi, dalla iscrizione nella
lavorazione della terra, l’idoneità del fondo
relativa gestione previdenziale. Anche per
alla formazione e all’arrotondamento della
quanto riguarda le cause di decadenza
piccola proprietà contadina, la mancata
dell’agevolazione, le stesse risultano
alienazione nel biennio precedente di
espressamente individuate dalla nuova
fondi rustici di oltre un ettaro).-
norma e consistono:
Conseguentemente viene meno anche la
- nell’alienazione volontaria dei terreni
funzione della certificazione (prevista dai
entro cinque anni dall’acquisto
successivi articoli 3 e 4 della richiamata
- nella cessazione della conduzione
L. 604 del 1954), rilasciata dall’Ispettorato
e/o della coltivazione diretta del terreno
Provinciale dell’Agricoltura, che attesti la
entro cinque anni dall’acquisto.
sussistenza dei richiamati requisiti.
geometra
innovativa rispetto alla disciplina dettata
dimensione
Per effetto del richiamato art. 11, comma
9/2010
in maniera puntuale e per alcuni aspetti,
Sicurezza
“Il coordinatore deus ex machina
della sicurezza nei cantieri?”
di Marco Grandi
Per questo numero di Dimensione Geometra, pensavo di scrivere un commento al
nostro ruolo di coordinatore, riportando le ormai numerose sentenze della Cassazione
in merito. Poi invece, ho deciso di utilizzare e proporre all’attenzione dei nostri lettori,
questa “mail” che gira già da qualche tempo in rete. Si tratta di un articolo dell’Ing.
Marco Grandi, che sintetizza in maniera efficace il percorso giurisprudenziale, ormai
corposo ed è un testo che contiene osservazioni condivisibili completamente.
Perciò ritengo si debba indubbiamente rendere merito all’Ing. Marco Grandi e noi lo
facciamo, pubblicando interamente il suo scritto, già presente in rete, con a corollario
alcune nostre immagini.
(Antonio Tieghi)
Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero degli autori e non hanno
carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza.
9/2010
dimensione GEOMETRA
Ing. Marco Grandi
Le recenti sentenze della cassazione
dalla corte d’appello di Ancona per aver
penale (Sez. 4, 08 aprile 2010, n. 13236
cagionato la morte del lavoratore, messo
e Sez. 4, 31 marzo 2010, n. 12596)
a lavorare, con pala e piccone, ad uno
hanno confermato ancora una volta le
scavo di 1,70 metri di profondità e di
responsabilità dei coordinatori per la
metri 1,60 di larghezza senza tener
sicurezza, a seguito di infortuni mortali
conto della natura del terreno di riporto,
occorsi a lavoratori operanti nei cantieri
privo di aderenza in quanto addossato
edili.
ad un muro di cemento armato, che
La Cassazione Penale, Sez. 4, con
non garantiva adeguata resistenza.
sentenza n. 13236 del 08 aprile 2010,
La circostanza dello scavo rendeva
ha rigettato il ricorso del Coordinatore
indispensabile provvedere all'esecuzione
in fase di esecuzione dei lavori (CSE)
di opere di sostegno nell'ambito di un
per la realizzazione di uno scavo largo
piano di sicurezza e coordinamento (PSC)
circa 40-45 cm e profondo cm 120-130,
che andava rinnovato in ragione della
necessario per la posa in opera di una
necessità, per la presenza di una condotta
condotta idrica, che era stato condannato
per lo smaltimento di acque fognarie, di
32
Protezione Passiva all’Incendio
Promat, leader in Italia e nel mondo nella produzione e commercializzazione di prodotti e soluzioni per la
protezione passiva all’incendio, ha da sempre posto la massima attenzione sulle normative che regolano i
propri prodotti, al fine di fornire ai clienti soluzioni sicure, efficienti ed in linea con le prescrizioni vigenti.
Secondo i recenti ordinamenti ed in particolare il DM 16/2/07, le prestazioni dei prodotti destinati alla
protezione di strutture portanti devono essere valutate secondo la normativa Europea, pertanto non è più
possibile utilizzare il sistema tabellare previsto dalla Circolare 91/61, abrogata ormai da più di un anno, e
nemmeno le estensioni e gli abachi derivanti dai certificati ottenuti con la suddetta norma, se non in
particolari casi specifici.
Per questo sui prodotti Promat destinati alla protezione di strutture in acciaio e calcestruzzo, sono stati
eseguiti i collaudi previsti dalle normative Europee della serie EN/ENV 13381, in conformità ai criteri
prestazionali indicati dalla EN 13501.
Ad esempio, nei mesi scorsi sono stati eseguiti nei forni dei laboratori già autorizzati in Francia e Spagna, i
test ufficiali secondo le ENV 13381-4, al fine di valutare la resistenza al fuoco degli elementi strutturali in
acciaio rivestiti con prodotti Promat e quelli secondo ENV 13381-3 per gli elementi in calcestruzzo.
I risultati ottenuti sono stati molto soddisfacenti: in alcuni casi hanno confermato gli spessori attualmente
utilizzati ed in altri casi le prestazioni si sono dimostrate migliori, fornendo un’ulteriore prova dell’efficacia dei
prodotti Promat.
A fronte dei nuovi test, i laboratori predisporranno degli abachi prestazionali, in funzione dello spessore e
della massività dei profili in acciaio alle diverse temperature critiche, completi e di facile utilizzo per tutti gli
operatori del settore. Per il calcestruzzo saranno forniti i fattori di equivalenza in funzione dell’esposizione al
fuoco e dello spessore di protettivo.
È importante sottolineare che gli abachi prestazionali ottenuti con le norme EN 13381 sono obbligatori per le
pitture intumescenti già dal 25 settembre 2007 mentre saranno obbligatori per gli altri protettivi dal 25
settembre 2010.
Attualmente sono disponibili numerosi test EN 13381 su lastre in silicato di calcio (calcestruzzo e acciaio),
intonaci a base cementizia (calcestruzzo, acciaio e strutture miste), intonaci a base fibrosa (calcestruzzo e
acciaio) e pitture intumescenti (calcestruzzo e acciaio).
Per saperne di più sulle altre 150 CERTIFICAZIONI ITALIANE dei sistemi Promat,
visita il nostro sito www.promat.it
9/2010
dimensione GEOMETRA
I soliti “vecchi vizi”
effettuare scavi più profondi rispetto a
indicazioni ai lavoratori (la vittima,
quelli originariamente previsti. In tale
peraltro, era stata assunta solo il giorno
condizione di rischio, il lavoratore era
prima), e di prevedere interventi sul piano
rimasto travolto dal terreno soprastante,
della sicurezza in grado di evitare crolli,
franatogli improvvisamente addosso
e comunque di assicurare la regolare e
mentre, dal fondo dello scavo, si stava
sicura prosecuzione, oltre che dei lavori
accingendo a salire in superficie, ed era
dì scavo, anche di quelli, a scavo ultimato,
deceduto per compressione della gabbia
di posa in opera dei tubi. La condotta del
toracica.
CSE è stata ritenuta in rapporto causale
Davanti all'evidente aumento del
rispetto all'evento determinatosi, posto
rischio, che nasceva dalla previsione
che, se l'imputato avesse attentamente
di un abbassamento di quota dello
esaminato la nuova situazione venutasi a
scavo, e quindi della sua profondità,
creare per la presenza della rete fognaria
e dalla necessaria, e non prevista,
ed avesse modificato il piano di sicurezza
originariamente, presenza di operai
in coerenza rispetto al diverso e ben
al fondo dello stesso, nella zona di
più grave grado di rischio dovuto alla
intersezione delle due condotte, oltre
esigenza di eseguire una diversa tipologia
che dalla natura del terreno sul quale
di scavo, eventualmente imponendo
si andava ad operare, rimaneggiato e
la sospensione dei lavori in attesa dei
di riempimento della vecchia trincea,
necessari approfondimenti, l'infortunio
il Coordinatore per l’esecuzione,
sarebbe stato evitato.
in violazione di precise norme
Per questo motivo la Suprema Corte ha
antinfortunistiche, aveva omesso di
rigettato il ricorso ed ha condannato il
predisporre un aggiornamento del piano
coordinatore al pagamento delle spese
di sicurezza e coordinamento, essendosi
processuali.
limitato a fornire verbali e generiche
L’inidoneità del Piano di sicurezza e
34
a danno di due lavoratori che erano stati
progettazione (CSP), chiamati ad
colpiti da una balaustra in legno del peso
elaborarne uno adeguato, comprendente
di circa 70 kg che si era staccata dalla
tra l’altro una concreta ed effettiva
parete della cappella di una chiesa ove
valutazione dei rischi specifici, e la
erano in corso lavori di restauro “con
previsione delle misure da adottare
l’addebito di aver omesso di redigere
per prevenire i diversi pericoli presenti
un adeguato piano di sicurezza,
nei cantieri, senza limitarsi a ripetere
ricomprendente l’individuazione, l’analisi
genericamente il contenuto delle norme
e la valutazione del rischio specifico
antinfortunistiche.
relativo al distacco della balaustra e
A questo proposito la Cass. Pen. Sez.
degli altri elementi posti in alto nella
IV – con sentenza n. 32683 dell’11
cappella (quadri, statue, lampadari)”, e
agosto 2009, ha cassato la sentenza di
per essere stato il CSE “in contrasto
assoluzione del CSP e del Coordinatore
con la congruità e ragionevolezza di una
per l’esecuzione dei lavori (CSE) per il
scelta tecnica intesa a non prendere in
Situazione palesemente pericolosa
35
geometra
di condanna a coordinatori per la
dimensione
reato di lesioni personali colpose gravi
9/2010
coordinamento era già stato motivo
9/2010
dimensione GEOMETRA
Situazione non prevista dal piano di sicurezza
considerazione dette situazioni di rischio
che il controsoffitto dell’edificio... non
e a non prevedere gli apprestamenti e le
era calpestabile...”.
attrezzature atti a garantire il rispetto delle
Anche la Cass. Pen. Sez. III – con
norme per la prevenzione degli infortuni
sentenza n. 21002 del 26 maggio 2008,
e la tutela della salute dei lavoratori”.
confermando le suddette interpretazioni,
Analogamente la Cass. Pen. Sez. IV – con
ha ritenuto non adeguato il PSC redatto
sentenza n. 43111 del 9 ottobre 2008,
da un CSP osservando che “l'imputato
relativamente ad un infortunio accaduto
ha completamente eluso di corredare
durante l’esecuzione di manutenzione
il piano di sicurezza delle indicazioni
straordinaria di un edificio scolastico,
prescritte o per meglio dire ha proceduto,
ha confermato la condanna del CSP
... al mero assemblamento informatico di
osservando che “il profilo cardine di
astratte previsioni legislative con nessuna
responsabilità .... è stato individuato
aderenza ai lavori svolti in concreto e
nella redazione di un piano di sicurezza
quindi di nessuna utilità in materia di
e di coordinamento del tutto inadeguato,
prevenzione infortuni, ... la relazione
in quanto meramente riproduttivo della
tecnica de qua è solo un sofisticato
normativa antinfortunistica” e che “una
stratagemma utile ad adempiere in
formulazione corretta del predetto
modo burocratico e formale agli obblighi
documento avrebbe permesso di
di legge però eludendoli in sostanza del
evidenziare il rischio costituito dal fatto
tutto".
36
segue a pag. 38
Da quarant’anni Paried è presente sul territorio
regionale come azienda specializzata nella
rivendita di ceramiche per pavimenti e
rivestimenti, arredobagni, vasche e docce
idromassaggio.
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La Cassazione Penale, Sez. 4, nella
non protette si era limitato a dei richiami,
sentenza n. 12596 del 31 marzo 2010,
senza intervenire in modo più idoneo
ha rigettato il ricorso di un Coordinatore
a disporre la sospensione dei lavori,
in fase di esecuzione e lo ha condannato
posto che i richiami erano rimasti privi
al pagamento delle spese processuali,
di effetto.
9/2010
dimensione GEOMETRA
nonchè alla rifusione delle spese a
favore della parte civile, giudicato dalla
Circa l’obbligo di verificare, con oppor-
corte d’appello di Brescia responsabile
tune azioni di coordinamento e control-
dell’infortunio ad un lavoratore caduto
lo, l’applicazione da parte delle imprese
dalla soletta, per aver omesso di verificare
esecutrici e dei lavoratori autonomi del-
l'applicazione del piano di sicurezza e
le disposizioni loro pertinenti contenute
coordinamento e non aver adottato in
nel piano di sicurezza e di coordinamen-
caso di inottemperanza provvedimenti di
to e la corretta applicazione delle relati-
sospensione dei lavori pericolosi.
ve procedure di lavoro, e ad intervenire
Il procedimento aveva ad oggetto fatti
in caso di pericolo grave ed imminente,
avvenuti presso il cantiere di realizzazione
si sono pronunciate tra le altre la Cassa-
di una nuova unità produttiva di un
zione Penale, Sez. IV con la sentenza n.
mangimificio.
6219 del 12 febbraio 2009, la Cassazio-
Un lavoratore dipendente, era caduto
ne Penale, Sez. IV n. 38002 del 3 otto-
dalla soletta superiore di un locale
bre 2008, e la Cassazione Penale, Sez.
situato a metri 6,40 dal suolo ove stava
IV n. 27442 del 4 luglio 2008.
posizionando con altri colleghi dei
Nella sentenza n. 6219 del 12 febbraio
pannelli a completamento delle pareti
2009, è stato dichiarato inammissibile
dell'edificio.
il ricorso contro la sentenza della corte
La soletta presentava un'apertura per il
d’appello proposto da un CSE condannato
passaggio di un condotto e l'addebito al
per il delitto di lesioni personali colpose
coordinatore per la sicurezza del cantiere,
ai danni di un lavoratore caduto dal tetto
era stato di avere omesso di verificare
di un edificio di proprietà comunale. Il
l'applicazione del piano di sicurezza e
CSE si era recato in cantiere il giorno
di coordinare i piani di sicurezza delle
stesso dell’infortunio prima che l’evento
singole imprese.
si verificasse, ed aveva consentito
Poiché nel cantiere mancavano le
che i lavori in elevazione fossero
protezioni previste dal piano di sicurezza e
svolti “senza che venisse adottata
tale situazione era perdurante nel tempo
alcuna opera provvisionale protettiva
non poteva sfuggire al coordinatore il
e senza che i lavoratori avessero a
quale, rivestendo un'autonoma posizione
disposizione agganci di sicurezza”:
di garanzia che gli imponeva non solo
“poichè la situazione del cantiere era
un'accurata sorveglianza ma anche il
palesemente in contrasto con le regole
dovere di far rispettare le norme ed i piani
di prevenzione”, al CSE fu attribuita la
di sicurezza, avrebbe dovuto adottare in
colpa “in relazione alla violazione dei
caso di inottemperanza provvedimenti
suoi obblighi perchè "verificare" significa,
di sospensione dei lavori.
appunto, controllare l'opera altrui e, nel
Il ricorrente coordinatore, invece,
caso di specie, obbligava ad intervenire
nonostante la pericolosità delle aperture
se venivano riscontrate violazioni delle
38
misure di prevenzione”. Non ha esonerato
non in occasionali sopralluoghi, ma
il coordinatore da responsabilità neppure
nel corso di costanti controlli misurati
la mancata conoscenza, da parte sua, di
sulle fasi di lavorazione, in modo da
un’inavvertita ripresa dei lavori sospesi
evitare pericolosi vuoti di vigilanza, e
da tempo, o il fatto che fosse entrata in
da rendere effettiva, e non meramente
cantiere una ditta senza che egli ne sia
eventuale, la tutela dei lavoratori” e
stato informato, in quanto il subordinare
che la responsabilità del coordinatore
la centrale posizione di garanzia del
va individuata "nella duplice violazione
coordinatore all’adempimento di oneri di
della mancata verifica circa la sussistenza
informazione nei suoi confronti da parte
delle misure minime di sicurezza inerenti
degli altri soggetti tenuti al rispetto delle
lo specifico lavoro di posa in opera delle
normative antinfortunistiche, avrebbe
lastre di marmo sulla scala in questione,
svuotato di contenuto gli obblighi
e della mancata, immediata, sospensione
incombenti sul coordinatore stesso.
dei lavori per assicurare l'adempimento
9/2010
dimensione GEOMETRA
delle previsioni del piano di sicurezza,
A questo proposito la Sentenza della
con riferimento a quanto imposto”.
Cassazione Penale, Sez. IV n. 38002
La Sentenza della Cassazione Penale,
del 3 ottobre 2008, ha ritenuto il CSE
Sez. IV n. 27442 del 4 luglio 2008, ha ri-
penalmente responsabile di omicidio
gettato il ricorso di un CSE ritenuto col-
colposo per un infortunio mortale
pevole del reato di omicidio colposo per
occorso in un cantiere edile ad un
aver “cagionato, per colpa e per inosser-
marmista che era scivolato al suolo da
vanza degli obblighi connessi alla sua po-
una scala priva di parapetti di protezione.
sizione di garanzia, la morte dell'opera-
Il CSE è stato giudicato colpevole per
io …., avvenuta a seguito della caduta
non aver esercitato le necessarie
al suolo, nel momento in cui il predetto
verifiche relativamente alle disposizioni
si accingeva a scaricare dei vecchi infis-
presenti nel PSC, e di non aver fatto
si a mezzo dell'argano posizionato nella
sospendere la pavimentazione della scala
piattaforma del ponteggio”, provocato sia
in considerazione dell’evidente pericolo
dall’inidoneità della cintura di sicurezza
dovuto all’assenza dei parapetti. L’ultimo
avente una fune di trattenuta troppo cor-
sopralluogo del CSE risaliva a circa 20
ta, sia dall'esistenza del varco non sbar-
giorni prima dell’infortunio, quando gli era
rato a dovere mediante l'installazione di
stato comunicato dal committente che i
un "corrente" aggiuntivo.
lavori sarebbero stati interrotti per qualche
Nonostante l’imputato ritenesse che
tempo e, a sua insaputa, erano stati poi
“non dovrebbe esigersi, ai fini dell'af-
ripresi i lavori di pavimentazione della
fermazione della sua responsabilità nel-
scala eliminando i parapetti esistenti.
la qualità di "coordinatore per l'esecuzio-
La Corte d’Appello e poi la Cassazione
ne di lavori", l'obbligo di vigilare quotidia-
sono state unanimi nell’affermare che
namente sulle singole attività eseguite
“i compiti del coordinatore codificati
dai dipendenti dell'impresa …, così co-
dal legislatore dimostrano che il rispetto
me non potrebbe esigersi, ai medesi-
delle prescrizioni di sicurezza da parte
mi fini, l'obbligo di controllare l'idoneità
dei soggetti interessati è verificato dal
e l'efficienza dei dispositivi di sicurezza
coordinatore per l'esecuzione dei lavori,
individuali e l'esazione del loro corret-
40
9/2010
dimensione GEOMETRA
Quelli sì che erano bei tempi
to uso quotidiano da parte degli operai”,
ni ed integrazioni del D.Lgs. 106/2009 ha
la sentenza della cassazione è stata pe-
apportato alcune significative modifiche
rentoria affermando che “la tesi ridutti-
relative alla gestione, all’organizzazione
va … che vorrebbe restringere l'ambito
e di conseguenza alle responsabilità dei
delle funzioni del "coordinatore" soltan-
diversi soggetti della sicurezza nei can-
to a compiti organizzativi e di raccordo o
tieri temporanei e mobili, che potrebbero
di collegamento tra le varie imprese che
condurre a differenti orientamenti giuri-
collaborano nella realizzazione dell'opus,
sprudenziali rispetto a quelli attualmente
urta… contro il preciso dettato della nor-
prevalenti, fino ad oggi le Sentenze del-
ma, la quale gli assegna anche il compito
la Cassazione sono state quasi unanimi
di vigilare la corretta osservanza da parte
nell’attribuire al coordinatore per la sicu-
delle imprese delle prescrizioni del piano
rezza un’autonoma “posizione di garan-
di sicurezza e la scrupolosa applicazione
zia di ampio contenuto, che si estrinse-
delle procedure di lavoro e ciò a maggio-
cava (e continua ad estrinsecarsi), in ben
re garanzia dell'incolumità dei lavoratori.
delineati compiti anche di vigilanza e di
…. gli obblighi derivanti dall'espletamen-
controllo, e di connessi poteri impediti-
to di tali funzioni di vigilanza e controllo
vi …”(*), tanto da poterlo quasi definire,
circa la concreta attuazione delle dovute
come fece il Procuratore Generale della
misure di sicurezza, non sono stati assol-
Repubblica presso la Corte di Appello di
ti, come di dovere, dall'imputato nel cor-
Torino (*), un “vero e proprio deus ex ma-
so delle sue visite periodiche effettuate
china della sicurezza” dei cantieri.
nel cantiere, tant'è vero che nessuna se-
(*) Cass. Pen., Sez. 4, 24 aprile 2009,
gnalazione venne mai da lui fatta alle im-
n. 17631
prese circa le irregolarità nei dispositivi di
protezione individuale e collettivi, che pur
è stato accertato essere presenti.” Per
concludere, si può rilevare come nonostante il D.Lgs. 81/2008 con le correzio-
42
Formazione
Calendario dei Corsi e dei Seminari
per i Geometri in Regione
TIPO
DESCRIZIONE DELL'EVENTO
PERIODO
ORE
ORG.
1
C
Formazione per coordinatori per la
sicurezza (T.U. 81/2008)
da 28 set. 2010
2 volte a
settimana
dimensione GEOMETRA
N°
CREDITI
3
4
S
Progettazione senza barriere
30 set. 2010
C
Predisposizione fascicolo dell'opera
S
120+
60+4 per
GO
ENAIP GO
40
4
GO
Collegio Geometri GO o
altra sede se > 25 unità
s.l.
3
ott. 2010
8
PGUD
Collegio Periti UD
Collegio Geometri UD
35
4
Docfa 4 valutazioni nuove procedure
ott. 2010
4
PN
ITG Pertini Pordenone
40
3
S
PEC e Firma Digitale
ott. 2010
2
PN
Saletta Banca BCC
Pordenone
40
2
S
Terra battuta stabilizzata
ott. 2010
3
UD
CEFS Udine
120
2
C
Pubblicità e tariffe professionali
ott. 2010
20
PN
ITG Pertini Pordenone
40
10
S
Pregeo 10
ott. 2010
4
PN
ITG Pertini Pordenone
40
3
C
Corso per coordinatori sicurezza
inizio ott./nov.
2010
120
TS
Enaip TS
35
60+4 per
C
Approfondimento informatica
da 6 ott. 2010
1 volta a
settimana
30
GO
ENAIP GO
18
C
Edilizia sostenibile e risparmio
energetico
12-19-26
ott. 2010
12
TS
Collegio Geometri TS
35
C
9/2010
LUOGO
2
Pregeo 10
esame
esame
esame
15+4 per
esame
6+4 per
esame
Collegio Geometri TS
35
3+4 per
UD
CEFS Udine
120
4
35
8*
15 ott. 2010
6
TS
8
esame
C
Corso edifici in legno
15 ott. 2010
C
Predisposizione piano di sicurezza e di
coordinamento
21-28 ott. 2010
04-11 nov. 2010
16
PGUD
Collegio Periti UD
Collegio Geometri UD
C
Aggiornamento coordinatori sicurezza
21-28 ott. 2010
24 nov. 2010
2-9 dic. 2010
20
TS
Collegio Geometri TS
35
C
Corso energetica
22 ott. 2010
8
PN
ITG Pertini Pordenone
40
C
Termotecnica
nov. 2010
8
PN
ITG Pertini Pordenone
40
C
La gestione di rifiuti –
terre e rocce da scavo
4-5 nov. 2010
11-12 dic. 2010
20
TS
Collegio Geometri TS
35
C
Acustica nella progettazione edilizia e
nella D.L.
15-16-22-23
nov. 2010
12
TS
Collegio Geometri TS
35
C
GEOVAL estimo immobiliare
17-18-19-29-30
nov. 2010
40
TS
Collegio Geometri TS
35
40+4 per
esame*
C
Topografia applicata
25-26 nov. 2010
16
TS
Collegio Geometri TS
35
8+4 per
S
Seminario urbanistica
1 dic. 2010
4
TS
Collegio Geometri TS
s.l.
2
C
Corso CTU
6-7-11 dic. 2010
24
C
Corso CTU
27-28 gen. 2011
16
1 TIPOLOGIA:
corsi
2 ORGANIZZAZIONE:
Collegio di Gorizia
Collegio di Udine
Collegio di Pordenone
Collegio di Trieste
Collegio Periti e
Geometri di Udine
44
=C
seminari
=S
= GO
= UD
= PN
= TS
esame
4
4
10+4 per
esame
6+4 per
esame
esame
TS
Collegio Geometri TS
35
12+4 per
PN
ITG Pertini Pordenone
50
8
esame
3 POSTI DISPONIBILI:
s.l. = senza limiti
4 CREDITI IPOTIZZATI:
in attesa di validazione
da parte del CNG
*
= PGUD
10+4 per
CREDITI GIA’ RICONOSCIUTI DAL CNG
in
incopertina
copertina
“I“Ipoggioli
pozzi del
delFriuli
FriuliVenezia
VeneziaGiulia”
Giulia”
Cassacco
Fr. Cisterna
(Ud)
- Comune di Coseano (Ud)
dimensione
dimensione
GEOMETRA
GEOMETRA
Organo
Organoufficiale
ufficialedel
delComitato
Comitato
Regionale
Regionaledei
deicollegi
collegidei
deigeometri
geometriee
geometri
geometrilaureati
laureatidel
delFriuli
FriuliVenezia
VeneziaGiulia
Giulia
DIRETTORE
DIRETTORERESPONSABILE
RESPONSABILE
bruno
brunorazza
razza
COMITATO
COMITATODIDIREDAZIONE
REDAZIONE
PIER
PIERGIUSEPPE
GIUSEPPESERA
SERA(Go)
(Go)
ANTONIO
ANTONIOTIEGHI
TIEGHI(Pn)
(Pn)
LIVIO
LIVIOLACOSEGLIAZ
LACOSEGLIAZ(Ts)
(Ts)
elio
eliomiani
miani(Ud)
(Ud)
COORDINATORE
COORDINATOREDIDIREDAZIONE
REDAZIONE
Gloria
GloriaGobetti
Gobetti(Ud)
(Ud)
Proprietà
Proprietà
Organo
Organoufficiale
ufficialedel
delComitato
Comitato
Regionale
Regionaledei
deicollegi
collegidei
deigeometri
geometriee
geometri
geometrilaureati
laureatidel
delFriuli
FriuliVenezia
VeneziaGiulia
Giulia
Editore,
Editore,DIREZIONE,
DIREZIONE,
REDAZIONE,
REDAZIONE,AMMINISTRAZIONE
AMMINISTRAZIONE
ASSOCIAZIONE
ASSOCIAZIONEDEI
DEIGEOMETRI
GEOMETRIEEGEOMETRI
GEOMETRI
LAUREATI
LAUREATIDELLA
DELLAPROVINCIA
PROVINCIADIDIUDINE
UDINE
per
perconto
contodel
delComitato
ComitatoRegionale
Regionaledei
deiCollegi
Collegi
dei
deiGeometri
GeometrieeGeometri
Geometrilaureati
laureati
del
delFriuli
FriuliVenezia
VeneziaGiulia
Giulia
Via
ViaGrazzano
Grazzano5/b
5/b
33100
33100Udine
Udine
Tel
Tel 0432
0432501503
501503
Fax
Fax0432
0432504048
504048
e-mail:
e-mail:[email protected]
[email protected]
IlIlpresente
presentenumero
numeroèèstato
statochiuso
chiusoper
perlalastampa
stampa
ilil????????????.
TiraturaTiratura
??????3000
copie copie
07 Settembre 2010.
dimensione GEOMETRA
STAMPA
STAMPA
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Via Julia, 27
33030
Basaldella
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27
0432Basaldella
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33030
Fax
0432561750
561302
Tel 0432
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materiali:
[email protected]
Faxinvio
0432
561750
Per invio materiali: [email protected]
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SCRIPTA
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dellaVittoria,
Vittoria,13
13
Viale
33100Udine
Udine
33100
Tel.0432
0432505900
505900
Tel.
e-mail:[email protected]
[email protected]
e-mail:
5/2010
AUTORIZZ.DEL
DELTRIBUNALE
TRIBUNALEDIDIUDINE
UDINE
AUTORIZZ.
N.42/92
42/92DEL
DEL21.11.92
21.11.92
N.
PREZZODIDICOPERTINA
COPERTINA€€2,00
2,00
PREZZO
ARRETRATI€€3,00
3,00
ARRETRATI
ABBONAMENTO12
12NUMERI
NUMERI€€20,00
20,00
ABBONAMENTO
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