Scarica - Collegio dei Geometri di Udine
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dimensione geometra 9 2010 Organo ufficiale del Comitato Regionale dei collegi dei Geometri e Geometri laureati del Friuli Venezia Giulia Mensile - Sped. in a.p. 70% - d.c.b. - ud - Direttore responsabile BRUNO RAZZA Editoriale 8 CATASTO 16 Estimo 26 FISCO 30 AGRICOLTURA 32 SICUREZZA 44 FORMAZIONE Geometra certificatore: una grande occasione di Bruno Razza Circolare n. 3/2010 Osservatorio del Mercato Immobiliare residenziale per l'anno 2009 di Pierdomenico Abrami Vogliamo chiamarlo notiziario di Antonio Tieghi geometra 4 dimensione Indice Piccola Proprietà Contadina di Renzo Fioritti Il Coordinatore deus ex machina della sicurezza cantieri? di Marco Grandi 9/2010 Calendario dei Corsi e Seminari per i Geometri in Regione Editoriale Geometra certificatore: una grande occasione Finalmente, a supporto dei contraenti e del notaio, siamo chiamati a certificare nell’atto, la corrispondenza tra edificato e planimetria catastale di Bruno Razza 9/2010 dimensione GEOMETRA Didascalia Il direttore di DG Bruno Razza L’articolo 19 (Aggiornamento del Cata- per la certificazione di cui sopra, tra sto) della legge n° 122 del 30 luglio coloro che possono e devono adem- 2010 (conversione in legge, con modi- piere a queste novità, c’è la figura del ficazioni, del decreto legge 31 maggio “tecnico abilitato”, che noi ovviamente 2010 n° 78, recante “misure urgenti in definiamo “Geometra” (per la eviden- materia di stabilizzazione finanziaria e te incontestata ed incontestabile com- di competitività economica”), acco- petenza). gliendo una nostra antica proposta, Per la precisione, il testo della norma prevede finalmente, che in occasione prevede che la certificazione di cui so- degli atti di trasferimento delle unità pra, possa essere sostituita da appo- immobiliari urbane, ci sia l’obbligatorie- sita certificazione redatta dal “tecnico tà di certificare la conformità tra edifi- abilitato”, ma nel principio e nella “ra- cato ed accatastato. tio” della legge, poco cambia. La prima versione della norma, appro- Questa opportunità, da noi tanto atte- vata dal Senato alla fine del mese di sa ed auspicata, arriva in un momento Maggio, prevedeva per tutti gli atti di cruciale per i trasferimenti immobiliari trasferimento di diritti inerenti i fab- e dell’intero sistema catastale, mentre bricati, che la parte venditrice ed inte- si sta cercando di ottenere una “nuo- stataria del bene, certificasse la corri- va civiltà dell’edilizia e dell’immobile”, spondenza di cui sopra, avvallata dal collegandola finalmente alla corretta notaio. inventariazione, alla puntuale rappre- Nella seconda versione invece, quella sentazione, al rispetto delle leggi e ad approvata alla Camera con voto di fi- alla massima equità fiscale. ducia e con gli emendamenti blindati A molti è parso che l’obbligatorietà di dal Governo, sono state inserite alcune certificare la corrispondenza tra lo stato paroline che, con grande soddisfazio- di fatto e la situazione catastale dell’im- ne, ci coinvolgono appieno in questa mobile per il quale vengono trasferiti i attività. diritti, sia soltanto un appesantimento Così come successo per il calcolo della burocratico ed un aumento degli oneri rendita presunta dei fabbricati nascosti per le parti contraenti. al catasto, ex rurali e modificati, anche Naturalmente non è così e noi siamo 4 che la doverosità di detta certificazio- qualunque cosa, anche se sconosciu- ne, costituisca un passo significativo ta. in direzione del raggiungimento della Il venditore non vede l’ora di realizzare famosa “civiltà dell’edilizia”, ora inesi- il suo corrispettivo, l’acquirente inten- stente in quanto pare che da troppe de procedere con l’acquisto dell’abita- parti l’edilizia sia ancora ritenuta una zione tanto agognata e spesso anche giungla inestricabile, sotto la quale pro- l’eventuale agente immobiliare, ha spera il malaffare, l’illegalità e l’evasio- l’interesse a chiudere l’atto prima pos- ne fiscale. sibile, senza rallentamenti od intoppi Evidentemente, il lavoro da fare è an- procedurali. cora lungo e le difficoltà si celano un Questi legittimi interessi però, si scon- po’ dappertutto, soprattutto nelle men- trano evidentemente con la civica ne- talità di chi non vuole adeguarsi alle cessità di trattare in quel momento nuove realtà, restando abbarbicato alle (che potremo definirlo con il famoso vecchie abitudini e consuetudini che “caso d’uso”) un bene correttamente risultano obsolete, se non addirittura edificato, puntualmente accatastato e illegali. certamente corrispondente alle pre- Ma chi come noi conosce l’edilizia ed scrizioni ed autorizzazioni edilizie, con il Catasto e vive di questo, non si può le effettive certificazioni esimere dall’impegnarsi nella ricerca che, strutturali, energetiche, ipoteca- di migliorare questo settore, che ne ha rie, di diritto e via dicendo. un grandissimo bisogno, sotto tutti gli A causa di tutti questi aspetti, la stipula aspetti. si rallenta, poiché si tratta di rispettare Questa necessità, è sempre più evi- garanzie di legge, per le quali è neces- dente in ogni trasferimento immobilia- sario assumere informazioni, docu- re, dove molto spesso, pur di conclu- menti, atti, certezze ed elementi tecni- dere l’affare, ognuno degli intervenuti ci che debbono accompagnare l’immo- geometra è pronto a dichiarare ed a sottoscrivere dimensione convinti del contrario. Riteniamo infatti 5 9/2010 impiantisti- Rubrica???????? certamente le carte, ma sicuramente non ha idea dello stato di fatto; alla stessa maniera il proprietario, il venditore e probabilmente anche gli intermediari, spesso non conoscendo la congruità della documentazione in loro possesso, possono troppo superficialmente certificare il falso, magari anche in buona fede. Ed il pericolo maggiore è insito nei trasferimenti dei fabbricati costruiti prima degli anni novanta, ante condoni edilizi, poiché sembra abbastanza evidente che gli immobili nuovi bile. Come noto, il mancato rispetto di queste indicazioni di legge, comporta una serie interminabile di problematiche, costose, seccanti, che conducono direttamente ai contenziosi ed ora, anche all’annullamento del contratto. Allora perché si deve lasciare questa Didascalia responsabilità al notaio, o peggio ancora, all’ignara parte? Nei nostri studi succede di vedere arrivare il nostro cliente il quale, convinto di essere perfettamente a posto, ci esibisce l’autorizzazione edilizia degli anni cinquanta, l’accatastamento degli anni sessanta e noi sappiamo bene che nessuna delle due situazioni corrisponde allo stato di fatto. Con la stessa convinzione e magari con l’ambizione di essere un cittadino modello e rispettoso delle leggi, il medesimo 9/2010 dimensione GEOMETRA cliente negli anni ottanta o anche dopo, non ha voluto fare il condono edilizio, ritenendosi perfettamente in regola, perché glielo aveva detto il geometra Pinco Pallino oppure perché il Sindaco in persona, passando in bicicletta davanti a casa sua, gli aveva concesso verbalmente il permesso a proseguire i lavori senza fastidi. Dunque questa è la realtà, molto pericolosa per il notaio, il quale conoscerà 6 abbiano tutti o quasi, gli atti a posto Quindi a tutti conviene incaricare il Geometra, il quale se appurerà che tutto è corrispondente certificherà con competenza la corrispondenza tra planimetria catastale e stato di fatto dell’immobile; se invece appurerà che la corrispondenza non c’è, potrà e dovrà regolarizzare la situazione, facendo gli atti tecnici necessari, con buona pace delle parti, del notaio e nel rispetto della norma. Coloro che (anche sui giornali) consigliano il contrario, cioè che la presenza del tecnico non è obbligatoria, farebbero meglio a ricredersi, valutando invece attentamente quanto poco incida il costo dell’intervento del Geometra nell’atto, rispetto ai vantaggi e soprattutto alla serenità ed alla certezza, che questo comporta. Ci sono già alcune province, nelle quali i Notai stanno prendendo accordi con i Geometri, per definire accordi reciprocamente convenienti al fine di una certificazione corretta a tutela di tutti. Certamente questa è la strada da seguire. A seguire si riporta la Circolare n°3/2010 emanata dall'Agenzia del Territorio come chiarimento in merito all'applicazione delle disposizioni dell'art.19 DL. 31.05.2010, n°78 convertito con modificazioni, dalla legge 30.07.2010, n°122. STUDIO TECNICO IMPIANTISTICO PROGETTAZIONE E CONSULENZA IMPIANTI TECNOLOGICI Progettazione di Impianti ELETTRICI e TERMOIDROSANITARI; Progettazione di impianti di condizionamento e trattamento aria. 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Come noto, l’articolo 19 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 2010 - Supplemento Ordinario n. 174/L - ha introdotto novità di rilievo in materia di aggiornamento del catasto. Sull’argomento, questa Agenzia ha già fornito alcune indicazioni con la circolare n. 2 del 9 luglio 2010, emanata al fine di consentire, in sede di prima attuazione, l’omogenea e corretta applicazione delle disposizioni di cui al comma 14 del citato articolo 19, disposizioni aventi effetto dal 1° luglio 2010. Considerata la rilevanza della materia, si ritiene opportuno fornire, di seguito, una panoramica sulle novità di maggiore rilievo, anche alla luce delle modificazioni apportate al testo normativo dalla citata legge di conversione. 1. Le nuove disposizioni in materia di aggiornamento del catasto: considerazioni generali. Le disposizioni dell’art. 19 in argomento realizzano un complesso intervento finalizzato, in un’ottica generale di contrasto all’evasione ed elusione fiscale nel settore immobiliare, all’aggiornamento e all’allineamento delle banche dati catastali con quelle di pubblicità immobiliare. 9/2010 dimensione GEOMETRA Quattro sono le principali linee direttrici dell’intervento normativo: a) attivazione, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dell’Anagrafe Immobiliare Integrata (commi 1 e 3); b) individuazione delle modalità attraverso le quali assicurare, relativamente ai dati catastali, l’accesso alle banche dati dell’Agenzia da parte dei Comuni e attuare il processo di decentramento di funzioni catastali (commi 2, 2-bis, 4, 5, 5-bis, 5-ter e 6); c) recupero di gettito fiscale, attraverso attività correlate, fra l’altro, all’identificazione degli immobili non dichiarati in catasto (commi da 7 a 13); d) obbligo di inserimento, negli atti e nelle richieste di registrazione dei contratti di locazione di determinati riferimenti e indicazioni di natura catastale (commi 14 e 15). 8 Finalità precipua dell’Anagrafe Immobiliare Integrata è quella di fornire un efficace supporto alla fiscalità immobiliare, allo scopo di individuare correttamente gli immobili, la relativa base imponibile, nonché il soggetto titolare di diritti reali, in quanto soggetto passivo d’imposta. geometra L’art. 19 del decreto legge n. 78 del 2010 in esame ne ha previsto l’effettivo avvio a decorrere dal 1° gennaio 2011 (comma 1), demandando ad appositi decreti di natura non regolamentare del Ministro dell’Economia e delle Finanze l’introduzione ai fini fiscali della “attestazione integrata ipotecario-catastale” (comma 3). dimensione 2. L’Anagrafe Immobiliare Integrata. L’attivazione dell’Anagrafe Immobiliare Integrata, la cui costituzione è già prevista dall’art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, consente all’Agenzia del Territorio di perseguire l’obiettivo della piena integrazione, ai fini fiscali, delle banche dati dell’Agenzia stessa. Con riferimento alla citata “attestazione”, detti provvedimenti dovranno prevedere, in particolare: a) le modalità di erogazione; b) gli effetti; c) la progressiva implementazione di ulteriori informazioni e servizi. Con tali decreti sono, inoltre, fissati i diritti dovuti per il rilascio della stessa. A norma del comma 2 del medesimo articolo 19, come modificato dalla legge di conversione, l’accesso all’Anagrafe Immobiliare Integrata è garantito in forma gratuita ai Comuni, sulla base di un sistema di regole tecnico-giuridiche, da emanare con decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che disciplineranno modalità e termini del servizio. La legge di conversione n. 122 del 2010 ha, inoltre, introdotto nel decreto legge n. 78 del 2010, con il comma 2-bis, una specifica disposizione che fissa, quale criterio cui la normazione secondaria dovrà attenersi, quello di assicurare ai Comuni la piena accessibilità e l’interoperabilità applicativa delle banche dati con l’Agenzia del Territorio, relativamente ai dati catastali, anche al fine di contribuire al miglioramento e all’aggiornamento della qualità dei dati stessi. Quanto sopra, peraltro, si pone in coerenza con la novellata formulazione del comma 1, che ha previsto, ai fini dell’avvio dell’Anagrafe Immobiliare Integrata, idonee forme di collaborazione con i suddetti Enti locali, in linea con le previsioni degli artt. 2 e 3 dello Statuto dell’Agenzia. Vengono in tal modo assicurate le condizioni per la completa operatività delle banche dati dell’Agenzia, attraverso un processo graduale di implementazione e di miglioramento dei livelli di correlazione fra i dati. 9 9/2010 Peraltro, nell’ottica di agevolare le Amministrazioni locali nella consultazione delle stesse, il novellato comma 4 prevede che l’accesso ai dati sia garantito ai Comuni, sempre a titolo gratuito, attraverso il Sistema telematico, il Portale per i Comuni ed il Sistema di interscambio. 3. Fabbricati non dichiarati in catasto. Come noto, l’art. 2, comma 36, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, come sostituito dall’art. 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, prevede - fra l’altro - che l’Agenzia del Territorio, anche sulla base delle informazioni fornite dall’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), proceda all’individuazione dei fabbricati non dichiarati in catasto. Sulla base di tali disposizioni, l’Agenzia ha condotto, una attività di indagine che, negli anni 2007, 2008 e 2009, ha interessato tutto il territorio nazionale, ad esclusione delle Province autonome di Trento e Bolzano ed ha consentito l’individuazione dei fabbricati non dichiarati in catasto, attraverso procedure avanzate di confronto tra le ortofoto digitali ad alta risoluzione e la cartografia catastale. Il comma 7 del decreto legge n. 78 del 2010 prevede la conclusione di detta attività entro il 30 settembre 2010, per quei Comuni per i quali le relative operazioni non sono state ancora completate. Il successivo comma 8, inoltre, ha differito al 31 dicembre 2010 il termine entro cui i titolari di diritti reali sugli immobili già oggetto di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sono tenuti a procedere alla presentazione, ai fini fiscali, della relativa dichiarazione di aggiornamento catastale. Per favorire i controlli di conformità urbanistico-edilizia, viene inoltre stabilito che, successivamente alla registrazione delle dichiarazioni di cui sopra, l’Agenzia provveda a renderle disponibili agli Enti locali attraverso il Portale per i Comuni. In caso di inadempimento da parte dei soggetti obbligati entro il nuovo termine previsto, l’Agenzia, nelle more dell’iscrizione definitiva in catasto attraverso la predisposizione delle dichiarazioni Docfa “... procede all’attribuzione ... di una rendita presunta, da iscrivere transitoriamente in catasto, anche sulla base degli elementi tecnici forniti dai Comuni.” La disposizione prevede, altresì, che, per tali operazioni, l’Agenzia possa stipulare apposite convenzioni con gli Organismi rappresentativi delle categorie professionali. 9/2010 dimensione GEOMETRA In questo contesto, il novellato comma 10 del decreto legge n. 78 del 2010 precisa che dette attività, se il soggetto obbligato non provveda nei termini prescritti, sono svolte d’ufficio dalle strutture territoriali dell’Agenzia, con oneri da determinare con apposito provvedimento direttoriale, a carico del soggetto medesimo. Analogamente a quanto disposto per gli immobili mai dichiarati in catasto, il comma 9 del decreto legge n. 78 del 2010 prevede l’obbligo della presentazione dei relativi atti di aggiornamento, entro lo stesso termine differito del 31 dicembre 2010, anche per gli immobili oggetto di interventi edilizi che abbiano determinato variazioni non dichiarate di consistenza o di destinazione. La legge di conversione n. 122 del 2010 ha inoltre aggiunto un ultimo periodo a detto comma 9, facendo espressamente “... salve le procedure previste dal comma 336 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché le attività da svolgere in surroga da parte dell’Agenzia del territorio per i fabbricati rurali per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali ... nonché quelle di accertamento relative agli immobili iscritti in catasto, come fabbricati o loro porzioni, in corso di costruzione o di definizione, che siano divenuti abitabili o servibili all’uso cui sono destinati”. 10 In tale contesto il legislatore dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, l’Agenzia attui un periodico e costante monitoraggio del territorio, sempre in collaborazione con gli Enti locali. Come previsto dall’art. 18, comma 3, le forme di collaborazione dei Comuni con l’Agenzia, ai fini del monitoraggio degli immobili non accatastati, sono deliberate dai Consigli Tributari, in occasione della loro prima seduta successiva alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 78 del 2010. Tale collaborazione è finalizzata, in particolare, all’individuazione di quei fabbricati che non risultino dichiarati in catasto, mediante l’utilizzazione delle procedure di cui all’art. 2, comma 36, del decreto legge n. 262 del 2006, richiamate dal comma 12 del decreto legge n. 78 del 2010. geometra Ai sensi del comma 11, qualora, nelle fattispecie richiamate dal comma 9, i soggetti obbligati non ottemperino agli adempimenti previsti, la scrivente procede agli accertamenti di competenza con la collaborazione dei Comuni e con facoltà di stipulare, anche per tali operazioni, apposite convenzioni con gli Ordini professionali. dimensione Pertanto gli Uffici devono garantire la regolare prosecuzione delle attività accertative relativamente alle fattispecie sopra indicate, fermo restando il prosieguo di quelle già previste ad “alta valenza fiscale”. Da ultimo si evidenzia che il novellato comma 12 fa salve le procedure previste dal comma 336, dell’art. 1 della legge n. 311 del 2004, anche per le attività di accertamento che verranno attivate dal 1° gennaio 2011. 4. Poteri istruttori degli Uffici. Fra le novità introdotte dall’art. 19 del decreto legge n. 78 del 2010, si segnalano, per il rilievo e l’incidenza delle stesse sull’attività degli Uffici Provinciali, le disposizioni del comma 13, il quale prevede che “gli Uffici dell’Agenzia del Territorio, per lo svolgimento delle attività istruttorie connesse all’accertamento catastale, si avvalgono delle attribuzioni e dei poteri di cui agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”. La norma estende pertanto agli Uffici, ai fini delle attività connesse all’accertamento catastale, i poteri istruttori previsti dall’articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, nonché quelli, in materia di accessi, ispezioni e verifiche, disciplinati dall’articolo 52 del medesimo decreto. Ciò, al fine di consentire di recuperare base imponibile nel settore fiscale immobiliare. Il ruolo sempre più centrale e incisivo del classamento catastale nell’ambito della fiscalità immobiliare rende infatti necessario attribuire agli uffici strumenti normativi idonei per rendere più efficaci le attività di accertamento catastale demandate all’Agenzia, nell’ottica del contrasto a fenomeni di evasione ed elusione fiscale. In materia, peraltro, mantengono persistente rilievo anche le previsioni dell’art. 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (ed. Statuto del contribuente), che detta peculiari disposizioni in tema di diritti e garanzie del contribuente. 11 9/2010 Per quanto concerne tali profili, in considerazione delle delicate problematiche ad essi connesse, si fa riserva di fornire specifici chiarimenti in ordine all’ambito e alla portata applicativa dei predetti istituti, nonché di diramare apposite indicazioni operative sulle regole per lo svolgimento delle correlate attività. 5. Le modifiche introdotte all’art. 19, comma 14, del decreto legge n. 78 del 2010 dalla legge di conversione n. 122 del 2010 -Adempimenti previsti. La legge di conversione n. 122 del 2010 ha apportato modificazioni anche al comma 14 dell’art. 19, con riferimento agli adempimenti da porre in essere in sede di stipula di atti pubblici e di scritture private autenticate tra vivi, aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti. Le novità si innestano nell’intervento normativo che ha introdotto il comma I-bis all’art. 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, sul cui ambito applicativo si richiamano le indicazioni di carattere generale già fornite con la citata circolare n. 2 del 2010. Per effetto della novella, la nuova formulazione del comma l-£>/s dell’art. 29 della legge n. 52 del 1985, è la seguente: “I-bis. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un’attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari.”. Come illustrato nella circolare n. 2 del 2010, il primo periodo del comma I-bis, di cui trattasi, prevede che “gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi...”, relativi alle unità immobiliari urbane, debbano contenere, a pena di nullità, oltre che i dati di identificazione catastale del bene, anche il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione della loro conformità allo stato di fatto. 9/2010 dimensione GEOMETRA Inoltre, anche al fine di consentire un più completo allineamento delle banche dati ipotecaria e catastale, il terzo periodo del suddetto comma dispone che, prima della stipula, il notaio deve individuare l’intestatario catastale e la relativa conformità con le risultanze dei registri immobiliari. E’ opportuno evidenziare, in proposito, che le disposizioni in esame sono riferite ad atti aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione di diritti reali di godimento o lo scioglimento di comunione di diritti reali, redatti con requisiti di forma idonei per la trascrizione. A tale proposito si rileva che, con le modifiche introdotte dalla legge di conversione, il legislatore ha chiarito espressamente che sono escluse dall’ambito applicativo della norma gli atti costitutivi di diritti reali di garanzia. Con tale opportuna precisazione, sono state risolte le incertezze interpretative, segnalate in sede di prima attuazione della disposizione in argomento, in merito all’inclusione o meno, nel relativo ambito applicativo, degli atti di concessione dell’ipoteca. 12 Generazione Breda. Da sempre il portone delle famiglie italiane. 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Nella consapevolezza che la corretta compilazione e redazione della documentazione grafica e descrittiva degli immobili in catasto riveste un ruolo determinante per la conoscenza del patrimonio immobiliare nazionale e per la costituzione dell’Anagrafe Immobiliare Integrata, si forniscono ulteriori criteri per l’individuazione dell’ambito di applicazione della disposizione, in ordine alle verifiche tecniche da espletare. In primo luogo, si osserva che la norma in commento fa espresso riferimento alle unità immobiliari; ne consegue che restano escluse dal relativo ambito di applicazione tutte quelle porzioni immobiliari che, in relazione alle finalità proprie dell’inventario catastale, necessitano di essere dichiarate per completare la conoscenza del patrimonio immobiliare. Si fa espresso riferimento, da una parte, a quegli immobili -o porzioni - elencati nelle categorie fittizie del gruppo “F”, menzionate nell’art. 3, comma 2, del decreto del Ministro delle Finanze 2 gennaio 1998, n. 28 (aree urbane, unità collabenti, unità in corso di costruzione, unità in corso di definizione, lastrici solari) e, dall’altra, ai cosiddetti “beni comuni non censibili” (cioè beni comuni a più unità immobiliari e privi di rendita), che vengono individuati, di massima, nelle seguenti tipologie: androni, scale, aree di passaggio, cortili e terrazzi condominiali, ecc.. Per i beni del primo gruppo, è prevista la descrizione della titolarità, ossia l’individuazione di soggetti intestatari dei beni da iscrivere negli atti del catasto, mentre per i “beni comuni non censibili” si provvede all’iscrizione nella apposita partita speciale di catasto edilizio urbano. Si rammenta che, secondo le attuali disposizioni, la rappresentazione grafica di tali porzioni immobiliari è riportata esclusivamente nell’elaborato planimetrico e per gli stessi non è dovuta la redazione della planimetria. 9/2010 dimensione GEOMETRA Con particolare riferimento agli immobili intestati alla partita “beni comuni censibili”1, quali l’alloggio del portiere, si ritiene che la dichiarazione di conformità allo stato di fatto non sia obbligatoria nel caso in cui il trasferimento “delle relative quote e diritti” avvenga unitamente al trasferimento dell’unità immobiliare oggetto di compravendita (quando, a titolo esemplificativo, nella vendita di un appartamento sono ricomprese quote e diritti connessi ai beni comuni censibili). Di contro, detta dichiarazione assume rilevanza nell’ipotesi in cui l’alloggio del portiere, o altro bene comune censibile, sia oggetto di autonomo trasferimento da parte dei condomini. In questa ultima ipotesi, infatti, l’unità immobiliare perde la sua funzione di bene condominiale e, pertanto, si rende necessaria anche la relativa registrazione con una specifica intestazione, in luogo della partita speciale, per tenere in debita evidenza i diritti e le quote vantati da ciascun soggetto. Devono ritenersi, ovviamente, ricompresi nell’ambito applicativo del comma 14 in esame, gli atti aventi ad oggetto le unità immobiliari ed. “afferenti”, relative all’edificazione di nuovi 14 Per converso, non ha rilevanza la modifica esterna del fabbricato, ampliato successivamente alla redazione della planimetria, qualora non incida sul perimetro dell’unità immobiliare ivi rappresentata, oggetto del trasferimento. Si ritiene, inoltre, utile richiamare l’attenzione sul tema della “conformità allo stato di fatto del dati catastali e delle planimetrie”, oggetto della dichiarazione da rendere in atti dall’intestatario catastale. Tale aspetto è stato ampiamente trattato nella menzionata circolare n. 2 del 2010, con la quale è stato precisato che assume rilievo ogni incoerenza che comporti una variazione della consistenza dell’immobile e quindi della rendita catastale. Sotto tale profilo, si sottolinea che non può considerarsi comunque coerente la planimetria sulla quale il funzionario dell’Ufficio provinciale, in fase di accertamento, abbia riportato attestazioni di ed. “non conformità”, anche mediante l’apposizione sulla planimetria stes- geometra Si ribadisce, inoltre, che hanno rilevanza, ai fini catastali, tutti gli interventi influenti sul classamento e sulla rendita, quali gli ampliamenti delle unità immobiliari esistenti effettuati successivamente alla redazione della planimetria, ovvero, le modifiche interne incidenti sulla consistenza. dimensione piani o nuovi corpi di fabbrica, realizzate su un lotto già edificato e censito al catasto edilizio urbano (ad esempio autorimesse, magazzini, ecc.). sa di annotazioni o di altre evidenze grafiche, che, come tali, possono costituire indizi di anomalie. A tale proposito, si ritiene opportuno evidenziare che la legge di conversione n. 122 del 2010, con l’introduzione del comma I-bis, dell’art. 29 della legge n. 52 del 1985, ha previsto che la dichiarazione di conformità, resa in atti dagli intestatari, possa essere sostituita da un’attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Al fine, peraltro, di agevolare la corretta esecuzione degli adempimenti previsti dalle novellate disposizioni, la scrivente ha avviato, in via sperimentale, il servizio di consultazione telematica delle planimetrie catastali, cui verranno abilitati successivamente, in correlazione al relativo incarico professionale, tutti i notai ed i tecnici, iscritti agli albi professionali, incaricati della presentazione degli atti di aggiornamento di cui all’art. 1, comma 374, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Si ritiene, da ultimo, opportuno rammentare che le modifiche introdotte nell’art. 19 del decreto legge n. 78 del 2010 dalla già citata legge di conversione n. 122 del 2010, si applicano dal 31 luglio 2010, data di entrata in vigore della stessa. Gli Uffici Provinciali sono invitati al puntuale rispetto delle indicazioni fornite con la presente circolare e le Direzioni Regionali a verificarne la corretta applicazione. 15 9/2010 1 Per quanto riguarda le nozioni di “bene comune non censibile” e “bene comune censibile” si fa riferimento a quanto stabilito con la circolare n. 2 del 20 gennaio 1984, emanata dalla Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali. Con tale documento di prassi è stato infatti precisato che si considerano “beni comuni censibili” quelle unità immobiliari urbane che, ancorché dotate di autonoma capacità reddituale, forniscono servizi comuni o sono fruibili da più unità immobiliari, e come tali vengono dichiarate. Per converso, sono considerati “beni comuni non censibili” quelle porzioni, comuni ad alcune unità immobiliari per destinazione ovvero per la loro specifica funzione di utilizzazione indivisa, che non possiedono autonoma capacità reddituale. Estimo Osservatorio del Mercato Immobiliare residenziale per l'anno 2009 La nota territoriale della Provincia di Udine di Pierdomenico Abrami 9/2010 dimensione GEOMETRA Pierdomenico Abrami Lo scorso 13 luglio, presso il prestigio- fini statistici e di conoscenza del mer- so palazzo Morpurgo in Udine, l’Ufficio cato immobiliare le banche dati dispo- provinciale dell’Agenzia del Territorio di nibili e più in generale, assicurando la Udine, diretto dall’Ing. Giuseppe Ro- realizzazione di studi e analisi. vedo, ha presentato per la prima volta I valori di mercato degli immobili la nota territoriale redatta dal suddetto dell’intero territorio nazionale sono Ufficio in collaborazione con la Direzio- quotati per le seguenti destinazioni: ne Centrale dell’ Osservatorio del Mer- • residenziale cato Immobiliare e Servizi Estimativi. • commerciale Molteplici erano gli Enti, Ordini e Col- • terziaria legi professionali invitati. • produttiva Il Sindaco di Udine prof. Furio Honsell, Per ogni destinazione vengono esposti accompagnato dall’ Assessore alla semestralmente i valori di mercato ed i Pianificazione Territoriale Mariagrazia canoni delle diverse tipologie edilizie. Santoro, ha portato i saluti della Am- Periodicamente l’Agenzia realizza e ministrazione che rappresenta. Pre- pubblica dei rapporti e studi di settore sente anche il Direttore dell’Agenzia sulla valorizzazione a fini statistici e co- del Territorio della Regione FVG Maria noscitivi, di tutte le informazioni dispo- Letizia Schillaci Ventura. nibili nelle banche dati proprie e, più in Come stabilito dal Decreto legislativo generale, dell’Amministrazione finan- del 30 luglio 1999, n. 300 (comma 3, ziaria, concernenti o attinenti al settore articolo 64) l’Agenzia del Territorio ge- immobiliare ed al suo mercato. stisce l’Osservatorio del Mercato Im- In particolare sono disponibili le se- mobiliare (OMI) con il duplice obiettivo guenti pubblicazioni: di concorrere alla trasparenza del mer- • Rapporti immobiliari cato immobiliare e di fornire elementi • Note trimestrali congiunturali informativi alle attività dell’Agenzia nel (riferite a tutto il territorio campo dei processi estimali. nazionale) Ciò avviene mediante la gestione di • Note territoriali semestrali (riferite una banca dati delle quotazioni immo- a singoli contesti provinciali e biliari e delle locazioni, valorizzando a comunali) 16 In caso di incendio o allagamento, Benpower è al vostro fianco Ricostruiamo il vostro mondo Prima Dopo Prima Come la Fenice, il mitico uccello, che la tradizione narra essere in grado di rinascere dalle proprie ceneri e annunciare l’arrivo di una nuova era, così per Benpower un danno che a prima vista appare irreversibile, se affrontato adeguatamente, può rivelarsi un’opportunità per riprendere il cammino esattamente dove si era interrotto, ma con energie nuove, consapevolezza accresciuta e prospettive più alte. Benpower è un’azienda internazionale con esperienza ventennale nel campo della bonifica e del ripristino di edifici industriali e abitazioni civili che hanno subito danni da fuoco o da acqua. La mission di Benpower è offrire ai propri interlocutori un servizio tempestivo, professionale e completo, in modo da permettere alle persone a cui è accaduto un sinistro di riprendere la propria vita o la propria attività come se nulla fosse accaduto. Per le aziende, questo significa una più rapida ripresa dell’attività abbattendo i costi di fermo produzione ed evitando gli oneri relativi alla sostituzione dei macchinari o all’istruzione del personale per l’uso di nuovi macchinari; per i privati, l’intervento di Benpower consente di limitare i profondi disagi conseguenti all’accadimento di un sinistro, che può rendere inagibili uno o più locali sino a richiedere l’abbandono dell’abitazione o del luogo di lavoro. In questi momenti, la certezza di poter contare su un intervento tempestivo e professionale è un elemento prezioso, perché significa risolvere il problema in tempi rapidi con la garanzia di affidarsi ad un’azienda specializzata e competente. Dopo Se state cercando... Esperienza e competenza tecnica Rapidità ed efficienza Prontezza operativa garantita dal numero verde attivo 24 h su 24 Attenzione ai bisogni e alle aspettative degli interlocutori Riduzione dei danni diretti e indiretti Disponibilità e servizio Copertura dell’intero territorio nazionale Unico interlocutore per tutte le attività di salvataggio e bonifica …la risposta è Benpower. Benpower Via Stiria, 36 – 33100 Udine ITALIA Tel. +39 0432 524348 Fax +39 0432 523644 - [email protected] - www.benpower.com Benpower Italia: Treviso – Milano – Alessandria - Ravenna Benpower Europa: Slovenia – Repubblica Ceca – Bulgaria Spagna - Portogallo – Turchia NTN (Numero di Transazioni Normalizzate) Indicatore della dinamica di mercato rappresenta il numero di transazioni, normalizzate rispetto alla quota di proprietà compravenduta, avvenute in un determinato periodo di tempo. Ciò significa che se di un’unità immobiliare è compravenduta una frazione di quota di proprietà, es. il 50%, essa è conteggiata come 0,50 transazioni. STOCK Numero di unità immobiliari presenti in un comune Il sindaco di Udine Prof. Furio Honsell e il direttore dell'Agenzia del Territorio di Udine Ing. Giuseppe Rovedo IMI (indice di Intensità del Mercato Immobiliare) Indicatore della dinamica di mercato – • Statistiche catastali rapporto tra NTN e stock di unità im- • Studi monografici di settore mobiliari • AT News (foglio trimestrale economia immobiliare in I dati relativi alle compravendite, allo collaborazione con Il Sole 24 Ore) stock e alle quotazioni estratti dalla Le Note Territoriali, a partire dal 2005, procedura web, vengono elaborati at- rappresentano un importante contri- traverso fogli di calcolo e agglomerati buto alla conoscenza del mercato im- per insiemi territoriali. 9/2010 dimensione GEOMETRA mobiliare in merito alle sue dimensioni ed alle differenze territoriali esistenti. La necessità di sintetizzare i dati rela- Sono redatte dagli Uffici Provinciali, in tivi alle singole realtà comunali, porta collaborazione con l’Ufficio Studi della ad individuare degli ambiti territoriali Direzione Centrale OMISE dell’Agen- omogenei per caratteristiche infra- zia del Territorio, hanno lo scopo di strutturali, geografiche e immobiliari. illustrare le dinamiche ed i livelli dei La zona OMI è una porzione continua valori di mercato delle abitazioni di 15 del territorio comunale, che riflette un Province campione. comparto omogeneo del mercato im- L’analisi viene condotta utilizzando mobiliare locale, nel quale si registra quei parametri rappresentativi e ca- uniformità di apprezzamento per condi- ratteristici della dinamica del mercato zioni economiche e socio-ambientali. immobiliare residenziale, tanto per la I valori minimo e massimo non sono provincia che per il capoluogo. quelli assoluti, bensì descrivono un in- Vengono evidenziati quei dati che ri- tervallo di valori riferito alle condizioni producono l’andamento del mercato di ordinarietà delle unità immobiliari. immobiliare: 18 Per ora non sono stati analizzati i dati cia di Udine nel 2009, anche raffrontati relativi ai comuni della provincia ove all’anno precedente. vige il sistema tavolare. Il territorio provinciale è stato suddivi- La geometra Francesca Tassotto, dell’ so in 9 macroaree secondo criteri di AdT di Udine, ha illustrato l’analisi dei omogeneità, basati su aspetti morfo- dati che bene descrivono le dinamiche logici, ambientali, demografici e socio- del mercato residenziale della Provin- economici. 9/2010 dimensione GEOMETRA Macroaree provincia di Udine Le Transazioni Normalizzate nel 2009 si sono registrate transazioni nell’an- nell’intera Provincia (esclusi comu- no 2009. La variazione percentuale ni tavolari) sono state 5.573 (-7,4% 2009/08 del NTN risultano in flessione rispetto 2008) delle quali 1.316 nel di - 22,6% per Cividale e Valli del Nati- solo Capoluogo (-0,2 rispetto il 2008). sone, di - 17,1% per la Pedemontana, Nei comuni di Ligosullo e Prepotto non di - 13,8% per la Conurbazione Udine- 20 stato suddiviso in 5 zone omogenee di per la Carnia grazie a quei comuni che cui una in fascia rurale, priva di quota- sono poli turistici estivi e invernali. Il zioni per i fabbricati. territorio del Capoluogo di Provincia è Nell’anno 2009 nel comune di Udine I valori medi più elevati si registrano in sono presenti 56.261 unità immobilia- zona del centro storico B2 seguitadalla ri pari a circa il 20% dello Stock resi- zona centrale B1, dalla zona semicen- denziale complessivo della Provincia. trale C1 e dalla periferica D1. Dall’ana- Il maggior numero delle transazioni si lisi dei dati emergono timidi segnali di rileva nella zona semicentrale C1 e a ripresa del mercato immobiliare resi- seguire la zona D1, B2 e B1. denziale. 21 9/2010 dimensione Suddivisione nelle zone OMI del territorio comunale del comune di Udine geometra se e, in controtendenza, di + 12,3% Numero indice del NTN semestrale e IMI annuo 9/2010 dimensione GEOMETRA per il comune di Udine e i comuni della provincia Pierdomenico Abrami La geometra Francesca Tassotto dell'AdT di Udine 22 Parte del pubblico in sala Fisco Vogliamo chiamarlo notiziario di Antonio Tieghi Siccome sono sempre di più le news che ci affliggono, riteniamo opportuno inserire nella nostra rivista anche una sintesi aggiornata delle stesse, in modo da informare i colleghi degli aspetti che anche se non sempre ci interessano in maniera diretta, sicuramente possono avere dei risvolti interessanti nell’esercizio della professione. Professionisti: aggiornate le metodologie di controllo della correttezza fiscale L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato le metodologie di controllo per Antonio Tieghi la verifica della correttezza fiscale relative ad Ingegneri, Architetti e Geometri, Servizi degli istituti di bellezza, Stabilimenti balneari e Panifici. Lo ha reso noto l'Agenzia delle Entrate con un comunicato, mediante il quale ha spiegato che tali metodologie sono state predisposte per verificare la correttezza fiscale degli operatori economici che intrattengono rapporti diretti con i consumatori finali ed hanno quindi, maggiori possibilità di occultare i ricavi. In particolare le metodologie si propongono di: uniformare i comportamenti operativi degli uffici al fine di assicurare ai controlli uno standard qualitativo più elevato; contribuire allo sviluppo di maggiori professionalità e capacità di controllo del personale; aumentare la proficuità dei risultati attraverso una sistematica utilizzazione delle indagini indirette (riscontri esterni, ecc.); indirizzare le indagini sugli aspetti sostanziali della posizione fiscale del contribuente, riducendo al minimo i controlli formali. Finora sono state predisposte 96 metodologie e sono in 9/2010 dimensione GEOMETRA corso i lavori per la realizzazione di ulteriori guide metodologiche e per la revisione, di quelle già diramate (Fonte: Newsletter Lavori Pubblici) INAL: riduzione del premio Inail data di inizio dell`attività, ha emanato L'Inail, in virtù delle difficoltà riscontrate la delibera n. 79/10, contenente le dalle imprese ad utilizzare lo sconto sul modifiche all`art. 24 del D.M. 12 tasso medio di tariffa, per gli interventi dicembre 2000. di miglioramento delle condizioni di Il documento propone una nuova sicurezza negli ambienti di lavoro, articolazione delle percentuali di sconto effettuati dopo i primi due anni dalla collegate alle diverse dimensioni 26 il seguente: delle esigenze delle PMI. Lavoratori anno Riduzione Fino a 10 30% Da 11 a 50 23% Da 51 a 100 18% Da 101 a 200 15% Da 201 a 500 12% Oltre 500 7% Tra le principali novità contenute nella gennaio dell`anno per il quale la riduzione delibera, si evidenzia quella riguardante è richiesta. il termine per la presentazione delle L'intervento migliorativo in materia di istanze, che risulta posticipato al 28 salute e sicurezza, oltre a dover essere febbraio di ogni anno. Le domande aggiuntivo rispetto a quelli previsti dalla devono essere inviate alla Sede normativa vigente, deve essere stato Territoriale dell'Inail, unitamente alla attuato nell`anno precedente a quello documentazione prescritta, entro il 31 di presentazione dell'istanza. Formazione per la Sicurezza : gli organismi paritetici” con quella obbligatorietà di avvalersi degli “può avvenire in collaborazione con Organismi Paritetici gli organismi paritetici”. Ora si ritiene Il Ministero del Lavoro ha pubblicato opportuno evidenziare che il comma un chiarimento in merito all’obbligo di 12 dell’art. 37, nella sua formulazione, formare i lavoratori e i loro rappresentanti imponga unicamente un obbligo di RLS in collaborazione con gli organismi collaborazione che, ragionevolmente, paritetici (si veda in proposito il sito del può intendersi ottemperato, previa Ministero sezione sicurezza lavoro). necessaria informazione all’organismo Nell’ambito del D. Lgs. n. 81/2008 non paritetico, che si sia in possesso dei è stata stabilita alcuna sanzione per requisiti sotto citati. la formazione dei rappresentanti dei Con tale affermazione “la formazione lavoratori per la sicurezza realizzata dei lavoratori e dei loro rappresentanti senza avvalersi della collaborazione degli deve avvenire in collaborazione con organismi paritetici. gli organismi paritetici” ai sensi Successivamente, le proposte di dell’art. 37, comma 12, del D.Lgs. n. modifica del D. Lgs. n. 81/20 08 81/2008, il legislatore utilizza la formula approvate dal Governo nella seduta “collaborazione” lasciando probabilmente del 27 marzo 2009, hanno previsto intendere che il datore di lavoro, possa tra l’altro, di sostituire l’espressione avvalersi dell’apporto di organismi “deve avvenire in collaborazione con specializzati in azioni relative alla salute ed 27 geometra percentuali aumentate rispetto al 10%, dimensione Il nuovo quadro prospettato dall'Inail è 9/2010 aziendali e tiene conto, con valori alla sicurezza sul lavoro (l’art. 37, comma del Comando Carabinieri per la tutela 12, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e del lavoro". s.m.i.) Questi sono rappresentati dagli Il decreto istituisce un nuovo Comando organismi paritetici, ossia organismi che per la tutela del lavoro, cui sono assolvono una funzione di orientamento attribuiti poteri ispettivi e di vigilanza e promozione in ordine alla formazione per l’applicazione delle disposizioni ed il cui parere non risulta essere legislative e regolamentari in materia vincolante, in relazione allo svolgimento di lavoro, previdenza e assistenza della formazione stessa, formazione sociale. che rimane pertanto, valida anche in Il nuovo Comando sarà composto da sua assenza, ma che devono essere una sede centrale, a Roma, e da quattro presenti nel settore e nel territorio in gruppi periferici a Milano, Roma, Napoli cui si svolge l’attività del datore di lavoro e Palermo. Tali gruppi coordinano a e che soprattutto, abbiano i requisiti di loro volta altri 101 nuclei carabinieri di cui all’art. 2, comma 1, lett.e) . "ispettorato del lavoro". Nel decreto si prevede di dare a questo Comando una dotazione organica complessiva di 506 nei luoghi di lavoro unità, da selezionare secondo criteri ben Nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 Marzo stabiliti dal comando generale dell’Arma 2010 è stato pubblicato il Decreto del dei Carabinieri d’intesa con il Ministero Ministero della Difesa del 12 novembre del lavoro, e da formare per l’attività 2009, riguardante la "Riorganizzazione ispettiva. 9/2010 dimensione GEOMETRA Carabinieri e Sicurezza 28 Agricoltura Piccola Proprieta’ Contadina Viene meno la certificazione dell’Ispettorato dell’agricoltura di Renzo Fioritti 9/2010 dimensione GEOMETRA Renzo Fioritti Per il riconoscimento del regime che: “Al fine di assicurare le agevolazioni agevolativo in materia di piccola per la piccola proprietà contadina, a proprietà contadina non è più necessaria decorrere dalla data di entrata in vigore la presentazione del certificato della legge di conversione del presente dell’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura decreto e fino al 31 dicembre 2010, gli (prevista dalla legge 604/1954), attestante atti di trasferimento a titolo oneroso di l’abitualità della lavorazione manuale della terreni e relative pertinenze, qualificati terra da parte dell’acquirente, nonché agricoli in base a strumenti urbanistici l’idoneità del fondo alla formazione e vigenti, posti in essere a favore di all’arrotondamento della piccola proprietà coltivatori diretti ed imprenditori agricoli contadina dello stesso. professionali, iscritti nella relativa gestione La precisazione è contenuta nella previdenziale ed assistenziale, nonché le risoluzione n. 36/E del 17 maggio 2010. operazioni fondiarie attraverso l’Istituto di In detta risoluzione viene affermato che servizi per il mercato agricolo alimentare esistono delle sostanziali divergenze tra (ISMEA), sono soggetti alle imposte di il sistema definito dal recente decreto registro ed ipotecaria nella misura fissa 194/2009 e quello originariamente ed all’imposta catastale nella misura dettato dalla legge 604/1954; divergenze dell’1 per cento”. I beneficiari “decadono tali da far desumere che la disposizione dalle agevolazioni se, prima che siano agevolativa, non costituisca una proroga trascorsi cinque anni dalla stipula degli del regime precedente, ma una vera atti, alienano volontariamente i terreni e propria norma innovativa, posta ovvero cessano di coltivarli o condurli anche la soluzione di continuità con direttamente”.- La disposizione in il precedente regime. Si riassumono commento stabilisce, inoltre, che “sono di seguito le principali interpretazioni fatte salve le disposizioni di cui all’art.11, fornite dall’Agenzia delle Entrate con la commi 2 e 3, del D.L. 18.05.2001, n.228, Risoluzione n. 36/E del 17 maggio 2010, nonché all’art.2 del D.L. 29.03.2004, che tratta in particolare l’art. 2, comma n.99, e successive modificazioni”. 4-bis, del decreto legge 30 dicembre 2009 La riportata disposizione, che trova n. 194, convertito, con modificazioni, dalla applicazione per gli atti stipulati tra il legge 26 febbraio 2010, n. 25, stabilisce 28.02.2010 ed il 31.12.2010, definisce, 30 3, del D.L. 18.05.2001, n. 228, operato dal dalla legge n. 604 del 1954, i presupposti citato D.L. n. 194/2009, non incorre nella soggettivi ed oggettivi necessari per decadenza dei benefici il contribuente l’accesso al regime agevolato della che, durante il quinquennio dall’acquisto, piccola proprietà contadina. Sotto ferma restando la disposizione agricola, il profilo soggettivo assume, infatti, alieni il fondo o lo conceda in godimento primaria rilevanza l’iscrizione nella relativa a favore del coniuge, dei parenti entro il gestione previdenziale ed assistenziale 3° grado e di affini entro il 2° grado, i quali tenuta presso l’INPS (conosciuta esercitino l’attività di imprenditore agricolo come SCAU, pertanto posizione attiva di cui all’art. 2135 del C.C.. Analogamente e non da pensionato) del beneficiario non decadono i benefici della piccola dell’agevolazione (coltivatore diretto ed proprietà contadina, in tutti i casi di imprenditore agricolo professionale), alienazione conseguente all’attuazione di mentre sotto il profilo oggettivo, risultano politiche comunitarie, nazionali e regionali interessati solo gli atti di trasferimento volte a favorire l’inserimento di giovani a titolo oneroso di terreni (e relative in agricoltura o tendenti a promuovere il pertinenze) qualificati agricoli in base prepensionamento nel settore. agli strumenti vigenti. L’individuazione Si precisa, quindi, che ai fini della fruizione dei soggetti che potevano fruire delle delle agevolazioni di cui trattasi, non è più disposizioni in materia di piccola proprietà richiesta la sussistenza delle condizioni contadina, veniva invece effettuata dalla di cui all’art. 2, nn. 1), 2) e 3), previste precedente disciplina (art.2 L. n.604/54), dalla citata legge n. 604 del 1954 (quali la in considerazione dell’attività manuale di qualità dell’acquirente che deve dedicare lavorazione della terra resa dal beneficiario, abitualmente la propria attività alla prescindendo quindi, dalla iscrizione nella lavorazione della terra, l’idoneità del fondo relativa gestione previdenziale. Anche per alla formazione e all’arrotondamento della quanto riguarda le cause di decadenza piccola proprietà contadina, la mancata dell’agevolazione, le stesse risultano alienazione nel biennio precedente di espressamente individuate dalla nuova fondi rustici di oltre un ettaro).- norma e consistono: Conseguentemente viene meno anche la - nell’alienazione volontaria dei terreni funzione della certificazione (prevista dai entro cinque anni dall’acquisto successivi articoli 3 e 4 della richiamata - nella cessazione della conduzione L. 604 del 1954), rilasciata dall’Ispettorato e/o della coltivazione diretta del terreno Provinciale dell’Agricoltura, che attesti la entro cinque anni dall’acquisto. sussistenza dei richiamati requisiti. geometra innovativa rispetto alla disciplina dettata dimensione Per effetto del richiamato art. 11, comma 9/2010 in maniera puntuale e per alcuni aspetti, Sicurezza “Il coordinatore deus ex machina della sicurezza nei cantieri?” di Marco Grandi Per questo numero di Dimensione Geometra, pensavo di scrivere un commento al nostro ruolo di coordinatore, riportando le ormai numerose sentenze della Cassazione in merito. Poi invece, ho deciso di utilizzare e proporre all’attenzione dei nostri lettori, questa “mail” che gira già da qualche tempo in rete. Si tratta di un articolo dell’Ing. Marco Grandi, che sintetizza in maniera efficace il percorso giurisprudenziale, ormai corposo ed è un testo che contiene osservazioni condivisibili completamente. Perciò ritengo si debba indubbiamente rendere merito all’Ing. Marco Grandi e noi lo facciamo, pubblicando interamente il suo scritto, già presente in rete, con a corollario alcune nostre immagini. (Antonio Tieghi) Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero degli autori e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza. 9/2010 dimensione GEOMETRA Ing. Marco Grandi Le recenti sentenze della cassazione dalla corte d’appello di Ancona per aver penale (Sez. 4, 08 aprile 2010, n. 13236 cagionato la morte del lavoratore, messo e Sez. 4, 31 marzo 2010, n. 12596) a lavorare, con pala e piccone, ad uno hanno confermato ancora una volta le scavo di 1,70 metri di profondità e di responsabilità dei coordinatori per la metri 1,60 di larghezza senza tener sicurezza, a seguito di infortuni mortali conto della natura del terreno di riporto, occorsi a lavoratori operanti nei cantieri privo di aderenza in quanto addossato edili. ad un muro di cemento armato, che La Cassazione Penale, Sez. 4, con non garantiva adeguata resistenza. sentenza n. 13236 del 08 aprile 2010, La circostanza dello scavo rendeva ha rigettato il ricorso del Coordinatore indispensabile provvedere all'esecuzione in fase di esecuzione dei lavori (CSE) di opere di sostegno nell'ambito di un per la realizzazione di uno scavo largo piano di sicurezza e coordinamento (PSC) circa 40-45 cm e profondo cm 120-130, che andava rinnovato in ragione della necessario per la posa in opera di una necessità, per la presenza di una condotta condotta idrica, che era stato condannato per lo smaltimento di acque fognarie, di 32 Protezione Passiva all’Incendio Promat, leader in Italia e nel mondo nella produzione e commercializzazione di prodotti e soluzioni per la protezione passiva all’incendio, ha da sempre posto la massima attenzione sulle normative che regolano i propri prodotti, al fine di fornire ai clienti soluzioni sicure, efficienti ed in linea con le prescrizioni vigenti. Secondo i recenti ordinamenti ed in particolare il DM 16/2/07, le prestazioni dei prodotti destinati alla protezione di strutture portanti devono essere valutate secondo la normativa Europea, pertanto non è più possibile utilizzare il sistema tabellare previsto dalla Circolare 91/61, abrogata ormai da più di un anno, e nemmeno le estensioni e gli abachi derivanti dai certificati ottenuti con la suddetta norma, se non in particolari casi specifici. Per questo sui prodotti Promat destinati alla protezione di strutture in acciaio e calcestruzzo, sono stati eseguiti i collaudi previsti dalle normative Europee della serie EN/ENV 13381, in conformità ai criteri prestazionali indicati dalla EN 13501. Ad esempio, nei mesi scorsi sono stati eseguiti nei forni dei laboratori già autorizzati in Francia e Spagna, i test ufficiali secondo le ENV 13381-4, al fine di valutare la resistenza al fuoco degli elementi strutturali in acciaio rivestiti con prodotti Promat e quelli secondo ENV 13381-3 per gli elementi in calcestruzzo. I risultati ottenuti sono stati molto soddisfacenti: in alcuni casi hanno confermato gli spessori attualmente utilizzati ed in altri casi le prestazioni si sono dimostrate migliori, fornendo un’ulteriore prova dell’efficacia dei prodotti Promat. A fronte dei nuovi test, i laboratori predisporranno degli abachi prestazionali, in funzione dello spessore e della massività dei profili in acciaio alle diverse temperature critiche, completi e di facile utilizzo per tutti gli operatori del settore. Per il calcestruzzo saranno forniti i fattori di equivalenza in funzione dell’esposizione al fuoco e dello spessore di protettivo. È importante sottolineare che gli abachi prestazionali ottenuti con le norme EN 13381 sono obbligatori per le pitture intumescenti già dal 25 settembre 2007 mentre saranno obbligatori per gli altri protettivi dal 25 settembre 2010. Attualmente sono disponibili numerosi test EN 13381 su lastre in silicato di calcio (calcestruzzo e acciaio), intonaci a base cementizia (calcestruzzo, acciaio e strutture miste), intonaci a base fibrosa (calcestruzzo e acciaio) e pitture intumescenti (calcestruzzo e acciaio). Per saperne di più sulle altre 150 CERTIFICAZIONI ITALIANE dei sistemi Promat, visita il nostro sito www.promat.it 9/2010 dimensione GEOMETRA I soliti “vecchi vizi” effettuare scavi più profondi rispetto a indicazioni ai lavoratori (la vittima, quelli originariamente previsti. In tale peraltro, era stata assunta solo il giorno condizione di rischio, il lavoratore era prima), e di prevedere interventi sul piano rimasto travolto dal terreno soprastante, della sicurezza in grado di evitare crolli, franatogli improvvisamente addosso e comunque di assicurare la regolare e mentre, dal fondo dello scavo, si stava sicura prosecuzione, oltre che dei lavori accingendo a salire in superficie, ed era dì scavo, anche di quelli, a scavo ultimato, deceduto per compressione della gabbia di posa in opera dei tubi. La condotta del toracica. CSE è stata ritenuta in rapporto causale Davanti all'evidente aumento del rispetto all'evento determinatosi, posto rischio, che nasceva dalla previsione che, se l'imputato avesse attentamente di un abbassamento di quota dello esaminato la nuova situazione venutasi a scavo, e quindi della sua profondità, creare per la presenza della rete fognaria e dalla necessaria, e non prevista, ed avesse modificato il piano di sicurezza originariamente, presenza di operai in coerenza rispetto al diverso e ben al fondo dello stesso, nella zona di più grave grado di rischio dovuto alla intersezione delle due condotte, oltre esigenza di eseguire una diversa tipologia che dalla natura del terreno sul quale di scavo, eventualmente imponendo si andava ad operare, rimaneggiato e la sospensione dei lavori in attesa dei di riempimento della vecchia trincea, necessari approfondimenti, l'infortunio il Coordinatore per l’esecuzione, sarebbe stato evitato. in violazione di precise norme Per questo motivo la Suprema Corte ha antinfortunistiche, aveva omesso di rigettato il ricorso ed ha condannato il predisporre un aggiornamento del piano coordinatore al pagamento delle spese di sicurezza e coordinamento, essendosi processuali. limitato a fornire verbali e generiche L’inidoneità del Piano di sicurezza e 34 a danno di due lavoratori che erano stati progettazione (CSP), chiamati ad colpiti da una balaustra in legno del peso elaborarne uno adeguato, comprendente di circa 70 kg che si era staccata dalla tra l’altro una concreta ed effettiva parete della cappella di una chiesa ove valutazione dei rischi specifici, e la erano in corso lavori di restauro “con previsione delle misure da adottare l’addebito di aver omesso di redigere per prevenire i diversi pericoli presenti un adeguato piano di sicurezza, nei cantieri, senza limitarsi a ripetere ricomprendente l’individuazione, l’analisi genericamente il contenuto delle norme e la valutazione del rischio specifico antinfortunistiche. relativo al distacco della balaustra e A questo proposito la Cass. Pen. Sez. degli altri elementi posti in alto nella IV – con sentenza n. 32683 dell’11 cappella (quadri, statue, lampadari)”, e agosto 2009, ha cassato la sentenza di per essere stato il CSE “in contrasto assoluzione del CSP e del Coordinatore con la congruità e ragionevolezza di una per l’esecuzione dei lavori (CSE) per il scelta tecnica intesa a non prendere in Situazione palesemente pericolosa 35 geometra di condanna a coordinatori per la dimensione reato di lesioni personali colpose gravi 9/2010 coordinamento era già stato motivo 9/2010 dimensione GEOMETRA Situazione non prevista dal piano di sicurezza considerazione dette situazioni di rischio che il controsoffitto dell’edificio... non e a non prevedere gli apprestamenti e le era calpestabile...”. attrezzature atti a garantire il rispetto delle Anche la Cass. Pen. Sez. III – con norme per la prevenzione degli infortuni sentenza n. 21002 del 26 maggio 2008, e la tutela della salute dei lavoratori”. confermando le suddette interpretazioni, Analogamente la Cass. Pen. Sez. IV – con ha ritenuto non adeguato il PSC redatto sentenza n. 43111 del 9 ottobre 2008, da un CSP osservando che “l'imputato relativamente ad un infortunio accaduto ha completamente eluso di corredare durante l’esecuzione di manutenzione il piano di sicurezza delle indicazioni straordinaria di un edificio scolastico, prescritte o per meglio dire ha proceduto, ha confermato la condanna del CSP ... al mero assemblamento informatico di osservando che “il profilo cardine di astratte previsioni legislative con nessuna responsabilità .... è stato individuato aderenza ai lavori svolti in concreto e nella redazione di un piano di sicurezza quindi di nessuna utilità in materia di e di coordinamento del tutto inadeguato, prevenzione infortuni, ... la relazione in quanto meramente riproduttivo della tecnica de qua è solo un sofisticato normativa antinfortunistica” e che “una stratagemma utile ad adempiere in formulazione corretta del predetto modo burocratico e formale agli obblighi documento avrebbe permesso di di legge però eludendoli in sostanza del evidenziare il rischio costituito dal fatto tutto". 36 segue a pag. 38 Da quarant’anni Paried è presente sul territorio regionale come azienda specializzata nella rivendita di ceramiche per pavimenti e rivestimenti, arredobagni, vasche e docce idromassaggio. Un’azienda dinamica e flessibile che opera con prodotti e materiali della più alta qualità, per poter risolvere qualsiasi esigenza. Un ampio e prestigioso showroom presenta con eleganza una vasta scelta di prodotti nelle più disparate disposizioni progettuali ed ambientazioni. le ceramiche Veste la tua casa le ceramiche CERAMICHE PA.RI.ED. srl - 33042 Buttrio (UD) - v. Nazionale - tel. 0432 674292 - fax 0432 673325 - [email protected] - www.paried.it La Cassazione Penale, Sez. 4, nella non protette si era limitato a dei richiami, sentenza n. 12596 del 31 marzo 2010, senza intervenire in modo più idoneo ha rigettato il ricorso di un Coordinatore a disporre la sospensione dei lavori, in fase di esecuzione e lo ha condannato posto che i richiami erano rimasti privi al pagamento delle spese processuali, di effetto. 9/2010 dimensione GEOMETRA nonchè alla rifusione delle spese a favore della parte civile, giudicato dalla Circa l’obbligo di verificare, con oppor- corte d’appello di Brescia responsabile tune azioni di coordinamento e control- dell’infortunio ad un lavoratore caduto lo, l’applicazione da parte delle imprese dalla soletta, per aver omesso di verificare esecutrici e dei lavoratori autonomi del- l'applicazione del piano di sicurezza e le disposizioni loro pertinenti contenute coordinamento e non aver adottato in nel piano di sicurezza e di coordinamen- caso di inottemperanza provvedimenti di to e la corretta applicazione delle relati- sospensione dei lavori pericolosi. ve procedure di lavoro, e ad intervenire Il procedimento aveva ad oggetto fatti in caso di pericolo grave ed imminente, avvenuti presso il cantiere di realizzazione si sono pronunciate tra le altre la Cassa- di una nuova unità produttiva di un zione Penale, Sez. IV con la sentenza n. mangimificio. 6219 del 12 febbraio 2009, la Cassazio- Un lavoratore dipendente, era caduto ne Penale, Sez. IV n. 38002 del 3 otto- dalla soletta superiore di un locale bre 2008, e la Cassazione Penale, Sez. situato a metri 6,40 dal suolo ove stava IV n. 27442 del 4 luglio 2008. posizionando con altri colleghi dei Nella sentenza n. 6219 del 12 febbraio pannelli a completamento delle pareti 2009, è stato dichiarato inammissibile dell'edificio. il ricorso contro la sentenza della corte La soletta presentava un'apertura per il d’appello proposto da un CSE condannato passaggio di un condotto e l'addebito al per il delitto di lesioni personali colpose coordinatore per la sicurezza del cantiere, ai danni di un lavoratore caduto dal tetto era stato di avere omesso di verificare di un edificio di proprietà comunale. Il l'applicazione del piano di sicurezza e CSE si era recato in cantiere il giorno di coordinare i piani di sicurezza delle stesso dell’infortunio prima che l’evento singole imprese. si verificasse, ed aveva consentito Poiché nel cantiere mancavano le che i lavori in elevazione fossero protezioni previste dal piano di sicurezza e svolti “senza che venisse adottata tale situazione era perdurante nel tempo alcuna opera provvisionale protettiva non poteva sfuggire al coordinatore il e senza che i lavoratori avessero a quale, rivestendo un'autonoma posizione disposizione agganci di sicurezza”: di garanzia che gli imponeva non solo “poichè la situazione del cantiere era un'accurata sorveglianza ma anche il palesemente in contrasto con le regole dovere di far rispettare le norme ed i piani di prevenzione”, al CSE fu attribuita la di sicurezza, avrebbe dovuto adottare in colpa “in relazione alla violazione dei caso di inottemperanza provvedimenti suoi obblighi perchè "verificare" significa, di sospensione dei lavori. appunto, controllare l'opera altrui e, nel Il ricorrente coordinatore, invece, caso di specie, obbligava ad intervenire nonostante la pericolosità delle aperture se venivano riscontrate violazioni delle 38 misure di prevenzione”. Non ha esonerato non in occasionali sopralluoghi, ma il coordinatore da responsabilità neppure nel corso di costanti controlli misurati la mancata conoscenza, da parte sua, di sulle fasi di lavorazione, in modo da un’inavvertita ripresa dei lavori sospesi evitare pericolosi vuoti di vigilanza, e da tempo, o il fatto che fosse entrata in da rendere effettiva, e non meramente cantiere una ditta senza che egli ne sia eventuale, la tutela dei lavoratori” e stato informato, in quanto il subordinare che la responsabilità del coordinatore la centrale posizione di garanzia del va individuata "nella duplice violazione coordinatore all’adempimento di oneri di della mancata verifica circa la sussistenza informazione nei suoi confronti da parte delle misure minime di sicurezza inerenti degli altri soggetti tenuti al rispetto delle lo specifico lavoro di posa in opera delle normative antinfortunistiche, avrebbe lastre di marmo sulla scala in questione, svuotato di contenuto gli obblighi e della mancata, immediata, sospensione incombenti sul coordinatore stesso. dei lavori per assicurare l'adempimento 9/2010 dimensione GEOMETRA delle previsioni del piano di sicurezza, A questo proposito la Sentenza della con riferimento a quanto imposto”. Cassazione Penale, Sez. IV n. 38002 La Sentenza della Cassazione Penale, del 3 ottobre 2008, ha ritenuto il CSE Sez. IV n. 27442 del 4 luglio 2008, ha ri- penalmente responsabile di omicidio gettato il ricorso di un CSE ritenuto col- colposo per un infortunio mortale pevole del reato di omicidio colposo per occorso in un cantiere edile ad un aver “cagionato, per colpa e per inosser- marmista che era scivolato al suolo da vanza degli obblighi connessi alla sua po- una scala priva di parapetti di protezione. sizione di garanzia, la morte dell'opera- Il CSE è stato giudicato colpevole per io …., avvenuta a seguito della caduta non aver esercitato le necessarie al suolo, nel momento in cui il predetto verifiche relativamente alle disposizioni si accingeva a scaricare dei vecchi infis- presenti nel PSC, e di non aver fatto si a mezzo dell'argano posizionato nella sospendere la pavimentazione della scala piattaforma del ponteggio”, provocato sia in considerazione dell’evidente pericolo dall’inidoneità della cintura di sicurezza dovuto all’assenza dei parapetti. L’ultimo avente una fune di trattenuta troppo cor- sopralluogo del CSE risaliva a circa 20 ta, sia dall'esistenza del varco non sbar- giorni prima dell’infortunio, quando gli era rato a dovere mediante l'installazione di stato comunicato dal committente che i un "corrente" aggiuntivo. lavori sarebbero stati interrotti per qualche Nonostante l’imputato ritenesse che tempo e, a sua insaputa, erano stati poi “non dovrebbe esigersi, ai fini dell'af- ripresi i lavori di pavimentazione della fermazione della sua responsabilità nel- scala eliminando i parapetti esistenti. la qualità di "coordinatore per l'esecuzio- La Corte d’Appello e poi la Cassazione ne di lavori", l'obbligo di vigilare quotidia- sono state unanimi nell’affermare che namente sulle singole attività eseguite “i compiti del coordinatore codificati dai dipendenti dell'impresa …, così co- dal legislatore dimostrano che il rispetto me non potrebbe esigersi, ai medesi- delle prescrizioni di sicurezza da parte mi fini, l'obbligo di controllare l'idoneità dei soggetti interessati è verificato dal e l'efficienza dei dispositivi di sicurezza coordinatore per l'esecuzione dei lavori, individuali e l'esazione del loro corret- 40 9/2010 dimensione GEOMETRA Quelli sì che erano bei tempi to uso quotidiano da parte degli operai”, ni ed integrazioni del D.Lgs. 106/2009 ha la sentenza della cassazione è stata pe- apportato alcune significative modifiche rentoria affermando che “la tesi ridutti- relative alla gestione, all’organizzazione va … che vorrebbe restringere l'ambito e di conseguenza alle responsabilità dei delle funzioni del "coordinatore" soltan- diversi soggetti della sicurezza nei can- to a compiti organizzativi e di raccordo o tieri temporanei e mobili, che potrebbero di collegamento tra le varie imprese che condurre a differenti orientamenti giuri- collaborano nella realizzazione dell'opus, sprudenziali rispetto a quelli attualmente urta… contro il preciso dettato della nor- prevalenti, fino ad oggi le Sentenze del- ma, la quale gli assegna anche il compito la Cassazione sono state quasi unanimi di vigilare la corretta osservanza da parte nell’attribuire al coordinatore per la sicu- delle imprese delle prescrizioni del piano rezza un’autonoma “posizione di garan- di sicurezza e la scrupolosa applicazione zia di ampio contenuto, che si estrinse- delle procedure di lavoro e ciò a maggio- cava (e continua ad estrinsecarsi), in ben re garanzia dell'incolumità dei lavoratori. delineati compiti anche di vigilanza e di …. gli obblighi derivanti dall'espletamen- controllo, e di connessi poteri impediti- to di tali funzioni di vigilanza e controllo vi …”(*), tanto da poterlo quasi definire, circa la concreta attuazione delle dovute come fece il Procuratore Generale della misure di sicurezza, non sono stati assol- Repubblica presso la Corte di Appello di ti, come di dovere, dall'imputato nel cor- Torino (*), un “vero e proprio deus ex ma- so delle sue visite periodiche effettuate china della sicurezza” dei cantieri. nel cantiere, tant'è vero che nessuna se- (*) Cass. Pen., Sez. 4, 24 aprile 2009, gnalazione venne mai da lui fatta alle im- n. 17631 prese circa le irregolarità nei dispositivi di protezione individuale e collettivi, che pur è stato accertato essere presenti.” Per concludere, si può rilevare come nonostante il D.Lgs. 81/2008 con le correzio- 42 Formazione Calendario dei Corsi e dei Seminari per i Geometri in Regione TIPO DESCRIZIONE DELL'EVENTO PERIODO ORE ORG. 1 C Formazione per coordinatori per la sicurezza (T.U. 81/2008) da 28 set. 2010 2 volte a settimana dimensione GEOMETRA N° CREDITI 3 4 S Progettazione senza barriere 30 set. 2010 C Predisposizione fascicolo dell'opera S 120+ 60+4 per GO ENAIP GO 40 4 GO Collegio Geometri GO o altra sede se > 25 unità s.l. 3 ott. 2010 8 PGUD Collegio Periti UD Collegio Geometri UD 35 4 Docfa 4 valutazioni nuove procedure ott. 2010 4 PN ITG Pertini Pordenone 40 3 S PEC e Firma Digitale ott. 2010 2 PN Saletta Banca BCC Pordenone 40 2 S Terra battuta stabilizzata ott. 2010 3 UD CEFS Udine 120 2 C Pubblicità e tariffe professionali ott. 2010 20 PN ITG Pertini Pordenone 40 10 S Pregeo 10 ott. 2010 4 PN ITG Pertini Pordenone 40 3 C Corso per coordinatori sicurezza inizio ott./nov. 2010 120 TS Enaip TS 35 60+4 per C Approfondimento informatica da 6 ott. 2010 1 volta a settimana 30 GO ENAIP GO 18 C Edilizia sostenibile e risparmio energetico 12-19-26 ott. 2010 12 TS Collegio Geometri TS 35 C 9/2010 LUOGO 2 Pregeo 10 esame esame esame 15+4 per esame 6+4 per esame Collegio Geometri TS 35 3+4 per UD CEFS Udine 120 4 35 8* 15 ott. 2010 6 TS 8 esame C Corso edifici in legno 15 ott. 2010 C Predisposizione piano di sicurezza e di coordinamento 21-28 ott. 2010 04-11 nov. 2010 16 PGUD Collegio Periti UD Collegio Geometri UD C Aggiornamento coordinatori sicurezza 21-28 ott. 2010 24 nov. 2010 2-9 dic. 2010 20 TS Collegio Geometri TS 35 C Corso energetica 22 ott. 2010 8 PN ITG Pertini Pordenone 40 C Termotecnica nov. 2010 8 PN ITG Pertini Pordenone 40 C La gestione di rifiuti – terre e rocce da scavo 4-5 nov. 2010 11-12 dic. 2010 20 TS Collegio Geometri TS 35 C Acustica nella progettazione edilizia e nella D.L. 15-16-22-23 nov. 2010 12 TS Collegio Geometri TS 35 C GEOVAL estimo immobiliare 17-18-19-29-30 nov. 2010 40 TS Collegio Geometri TS 35 40+4 per esame* C Topografia applicata 25-26 nov. 2010 16 TS Collegio Geometri TS 35 8+4 per S Seminario urbanistica 1 dic. 2010 4 TS Collegio Geometri TS s.l. 2 C Corso CTU 6-7-11 dic. 2010 24 C Corso CTU 27-28 gen. 2011 16 1 TIPOLOGIA: corsi 2 ORGANIZZAZIONE: Collegio di Gorizia Collegio di Udine Collegio di Pordenone Collegio di Trieste Collegio Periti e Geometri di Udine 44 =C seminari =S = GO = UD = PN = TS esame 4 4 10+4 per esame 6+4 per esame esame TS Collegio Geometri TS 35 12+4 per PN ITG Pertini Pordenone 50 8 esame 3 POSTI DISPONIBILI: s.l. = senza limiti 4 CREDITI IPOTIZZATI: in attesa di validazione da parte del CNG * = PGUD 10+4 per CREDITI GIA’ RICONOSCIUTI DAL CNG in incopertina copertina “I“Ipoggioli pozzi del delFriuli FriuliVenezia VeneziaGiulia” Giulia” Cassacco Fr. Cisterna (Ud) - Comune di Coseano (Ud) dimensione dimensione GEOMETRA GEOMETRA Organo Organoufficiale ufficialedel delComitato Comitato Regionale Regionaledei deicollegi collegidei deigeometri geometriee geometri geometrilaureati laureatidel delFriuli FriuliVenezia VeneziaGiulia Giulia DIRETTORE DIRETTORERESPONSABILE RESPONSABILE bruno brunorazza razza COMITATO COMITATODIDIREDAZIONE REDAZIONE PIER PIERGIUSEPPE GIUSEPPESERA SERA(Go) (Go) ANTONIO ANTONIOTIEGHI TIEGHI(Pn) (Pn) LIVIO LIVIOLACOSEGLIAZ LACOSEGLIAZ(Ts) (Ts) elio eliomiani miani(Ud) (Ud) COORDINATORE COORDINATOREDIDIREDAZIONE REDAZIONE Gloria GloriaGobetti Gobetti(Ud) (Ud) Proprietà Proprietà Organo Organoufficiale ufficialedel delComitato Comitato Regionale Regionaledei deicollegi collegidei deigeometri geometriee geometri geometrilaureati laureatidel delFriuli FriuliVenezia VeneziaGiulia Giulia Editore, Editore,DIREZIONE, DIREZIONE, REDAZIONE, REDAZIONE,AMMINISTRAZIONE AMMINISTRAZIONE ASSOCIAZIONE ASSOCIAZIONEDEI DEIGEOMETRI GEOMETRIEEGEOMETRI GEOMETRI LAUREATI LAUREATIDELLA DELLAPROVINCIA PROVINCIADIDIUDINE UDINE per perconto contodel delComitato ComitatoRegionale Regionaledei deiCollegi Collegi dei deiGeometri GeometrieeGeometri Geometrilaureati laureati del delFriuli FriuliVenezia VeneziaGiulia Giulia Via ViaGrazzano Grazzano5/b 5/b 33100 33100Udine Udine Tel Tel 0432 0432501503 501503 Fax Fax0432 0432504048 504048 e-mail: e-mail:[email protected] [email protected] IlIlpresente presentenumero numeroèèstato statochiuso chiusoper perlalastampa stampa ilil????????????. TiraturaTiratura ??????3000 copie copie 07 Settembre 2010. dimensione GEOMETRA STAMPA STAMPA La Tipografica srl Via Julia, 27 33030 Basaldella di Campoformido (Ud) Via Julia, 27 0432Basaldella 561302 di Campoformido (Ud) Tel 33030 Fax 0432561750 561302 Tel 0432 Per materiali: [email protected] Faxinvio 0432 561750 Per invio materiali: [email protected] Pubblicità Pubblicità SCRIPTAMANENT MANENTsrlsrl SCRIPTA Vialedella dellaVittoria, Vittoria,13 13 Viale 33100Udine Udine 33100 Tel.0432 0432505900 505900 Tel. e-mail:[email protected] [email protected] e-mail: 5/2010 AUTORIZZ.DEL DELTRIBUNALE TRIBUNALEDIDIUDINE UDINE AUTORIZZ. N.42/92 42/92DEL DEL21.11.92 21.11.92 N. PREZZODIDICOPERTINA COPERTINA€€2,00 2,00 PREZZO ARRETRATI€€3,00 3,00 ARRETRATI ABBONAMENTO12 12NUMERI NUMERI€€20,00 20,00 ABBONAMENTO ABBONAMENTOESTERO ESTERO(EUROPA) (EUROPA)€€27,00 27,00 ABBONAMENTO Questo periodico è associato Questo periodico è associato all’Unione Stampa Periodica Italiana all’Unione Stampa Periodica Italiana 46 scopri le porte del futuro by Edilizia Ceramiche Ferramenta EDILIZIA - CERAMICHE - FERRAMENTA www.ediliziazanello.com [email protected] SEDE FILIALE - SHOW ROOM TALMASSONS (UD) POZZUOLO DEL FRIULI (UD) via cesare battisti, 21 tel. 0432 76 60 29 fax 0432 76 60 41 via IV Genova, 30 tel. 0432 66 53 52 fax 0432 66 53 93