Crocs_vs_Divisa_ICD 4166 (IT)
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Crocs_vs_Divisa_ICD 4166 (IT)
UFFICIO PER L’ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) DIPARTIMENTO DISEGNI E MODELLLI – DIVISIONE ANNULLAMENTO DECISIONE DELLA DIVISIONE ANNULLAMENTO DEL 31/03/08 NEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA DICHIARAZIONE DI NULLITÁ DI UN MODELLO COMUNITARIO REGISTRATO NUMERO DEL FASCICOLO MODELLO COMUNITARIO LINGUA DEL PROCEDIMENTO RICHIEDENTE RAPPRESENTANTE DELLA RICHIEDENTE ICD 000004166 000574462-0001 Spagnolo CROCS, INC. 6268 MONARCH PARK PLACE NIWOT, COLORADO 80503 STATI UNITI (D’AMERICA) FIELD FISHER WATERHOUSE 35 VINE STREET LONDON EC3N 2AA GRAN BRETAGNA TITOLARE DIVISA SISTEMAS GLOBALES, S.A. CIUDAD DE FRIAS, 11-13 CAPANNONE B E-28021 MADRID SPAGNA Avenida de Europa, 4 • E - 03008 Alicante • Spagna Tel. +34 96 513 9100 • Fax +34 96 513 1344 Internet: http://www.oami.europa.eu • LA DIVISIONE ANNULLAMENTO composta da José J. Izquierdo Peris (relatore), Eva Udovc (membro) e Martin Schlötelburg (membro), ha adottato in data 31 marzo 2008 la seguente decisione: 1. La registrazione del disegno o modello comunitario n. 000574462-0001 è dichiarata nulla. 2. La titolare sopporterà l’onere delle spese sostenute per il procedimento. I. FATTI, PROVE E ARGOMENTI DELLE PARTI (1) Il disegno o modello comunitario n. 000574462-0001 (in prosieguo: il “DMC”) è stato registrato a nome della titolare, Divisa Sistemas Globales, s.a., con la data di deposito del 9 agosto 2006 (senza rivendicazione di priorità). Nella domanda, il prodotto è indicato con il termine “zoccoli” e il DMC è riprodotto nelle seguenti vedute pubblicate nel Bollettino dei disegni o modelli comunitari in data 12 settembre 2006 (http://oami.europa.eu/bulletin/rcd/2006/2006_104/000574462_0001.htm): (2) In data 8 agosto 2007, la richiedente ha presentato una domanda di dichiarazione di nullità, con cui contesta la validità del DMC. Tale domanda è stata presentata in lingua inglese. In data 28 agosto 2007, ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 1 REDC 1 , l’Ufficio ha comunicato alla richiedente che la domanda di dichiarazione di nullità non era conforme a quanto disposto dall’articolo 98, paragrafo 4 RCD 2 , poiché non era stata presentata nella lingua del procedimento. La lingua del presente procedimento è lo spagnolo. É stato chiesto alla richiedente di sanare questa irregolarità entro la data del 29 ottobre 2007. Qualora non fosse stata fornita una traduzione nella lingua del procedimento, l’Ufficio avrebbe respinto la domanda di dichiarazione di nullità. (3) In data 24 ottobre 2007, la richiedente ha presentato una domanda di dichiarazione di nullità redatta in lingua spagnola, con cui contesta la validità del DMC. La richiedente chiede che il DMC sia dichiarato nullo ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b) RDC, in quanto non soddisfa i requisiti di cui agli articoli 5 e 6 RDC, essendo privo di novità e carattere individuale. La richiedente sostiene che la commercializzazione dello zoccolo modello Cayman sia avvenuta nel marzo del 2005, ovvero anteriormente alla data di deposito del DMC. Quale elemento di prova, ha presentato una serie di fotografie di zoccoli modello Cayman della richiedente: il documento n. D1, che racchiude quattro immagini di uno zoccolo, prive di alcun riferimento temporale, e il documento n. D2-B, contenente la prova dell’avvenuta divulgazione del DMC n. 000257001-0001 (riprodotto infra) mediante sua pubblicazione nel Bollettino dei disegni o modelli comunitari in data 8 febbraio 2005. La richiedente ha altresì apportato una serie di fotografie in cui il DMC viene messo a confronto con lo zoccolo Cayman (documenti n. D2 e D2-A). Infine, ha presentato un documento riportante la testimonianza diretta di Dick Wijsman (documento n. D3), direttore esecutivo di Cross Europe BV, anch’essa proprietà della richiedente. Secondo il dichiarante, l’importazione nell’Unione Europea (marzo 2005) 1 Regolamento (CE) n. 2245/2002 della Commissione, del 21 ottobre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio su disegni e modelli comunitari. 2 Regolamento (CE) N. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari. 2 degli zoccoli stile Cayman riprodotti in tale dichiarazione, è da attribuirsi alla richiedente. Quest’ultima dichiara che il DMC e lo zoccolo modello Cayman (il “modello anteriore”) sono identici: ciò significa che il DMC è privo di novità, nonché carattere individuale, poiché l’impressione generale che produce nell’utilizzatore informato non differisce da quella suscitata dal modello anteriore. Tale utilizzatore è una persona comune, abituata a comprare scarpe. Dal raffronto tra entrambi i modelli in conflitto, si nota che esistono quattro grandi buchi nella parte frontale superiore del DMC, che sembrano essere identici a quelli del modello anteriore; la parte superiore del DMC è uguale a quella del modello anteriore. L’impressione generale prodotta dal modello anteriore è indiscutibilmente identica all’impressione generale suscitata dal DMC. Infine, il DMC mostra una scarpa che possiede una parte laterale interna pressoché lineare e una parte laterale esterna incurvata nello spazio destinato all’alluce. Questo elemento è il punto forte del modello anteriore: ciò significa che il DMC produce un’impressione generale che è, se non del tutto identica, pressoché identica a quella suscitata dal modello anteriore. (4) In data 9 novembre 2007, l’Ufficio ha trasmesso alla titolare le osservazioni della richiedente. Da parte sua, la titolare, che è stata invitata a presentare le proprie considerazioni entro il 10 gennaio 2008, non si è manifestata né ha presentato alcuna osservazione. Non essendo pervenuta alcuna replica, in data 12 marzo 2008 l’Ufficio ha comunicato alle parti la conclusione del procedimento scritto. Per ulteriori dettagli in ordine ai fatti, alle prove e agli argomenti addotti dalle parti, si rinvia ai documenti del fascicolo di domanda di dichiarazione di nullità. II. MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE A. Sull’ammissibilità (5) La domanda di dichiarazione di nullità si fonda sulle cause di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), in relazione ai requisiti enunciati agli articoli 4 e 6 RDC. Le condizioni di cui all’articolo 28, paragrafo 1, lettera b) punto i e punto v, REDC 3 sono soddisfatte. L’irregolarità notificata dall’Ufficio in relazione alla lingua in cui è stata presentata la domanda di dichiarazione di nullità è stata sanata mediante presentazione della medesima domanda in versione castigliana il 24 ottobre 2007. (6) La tassa per la domanda di nullità è stata pagata. Gli altri requisiti di cui all’articolo 28, paragrafo 1, REDC sono del pari soddisfatti. La domanda è pertanto ammissibile. 3 Regolamento (CE) n. 2245/2002 della Commissione, del 21 ottobre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio su disegni e modelli comunitari. 3 B. Sul merito (7) La richiedente chiede che sia dichiarata la nullità del DMC per mancanza dei requisiti di novità e carattere individuale: il modello anteriore (nella fattispecie il modello di zoccolo Cayman) osterebbe al riconoscimento dei suddetti requisiti nel DMC. Occorre in primo luogo attestare l’avvenuta divulgazione di un disegno o modello anteriore ai sensi degli articoli 5 e 6 RDC. B.1. Sulla divulgazione del disegno o modello anteriore (8) La richiedente ha invocato altresì la divulgazione anteriore del DMC n. 000257001-0001 di cui al punto (3), come anteriorità che osterebbe al mantenimento del DMC impugnato. La divisione ritiene che la divulgazione del suddetto DMC mediante sua pubblicazione nel Bollettino dei disegni o modelli comunitari in data 8 febbraio 2005 costituisce un atto di divulgazione ai sensi dell’articolo 7 RDC, in quanto avvenuta posteriormente rispetto all’iscrizione del modello anteriore al Registro dei Disegni e Modelli Comunitari. La divulgazione del suddetto modello è anteriore alla data di deposito della domanda di registrazione del DMC impugnato (9 agosto 2006): si tratta, pertanto, di un modello la cui divulgazione è avvenuta anteriormente alla data di deposito del DMC impugnato ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 RDC. B.2. Novità (9) Provata la divulgazione di un disegno anteriore, occorre porre a confronto il DMC e il modello anteriore sulla base delle loro rispettive rappresentazioni grafiche. (10) Entrambi i modelli in conflitto condividono la forma di uno zoccolo strutturato in parti differenti quali una suola, un tacco e una parte superiore con una cinghia. In entrambi i modelli la parte superiore riveste il collo dello zoccolo, con un’apertura nella parte anteriore dello stesso. Entrambi i modelli presentano una suola, il cui profilo è il risultato di due parti, anteriore e posteriore o tacco, e una depressione, al centro della suola. In entrambi i disegni, la cinghia è attaccata allo zoccolo mediante una componente tondeggiante che permette la regolazione al piede. Entrambi i disegni presentano nella loro parte frontale superiore una serie di buchi rotondi, disposti in maniera ordinata. Anche nella parte laterale anteriore sono presenti una serie di buchi che, però, sono di forma trapezoidale. In entrambi i modelli, la parte posteriore dello zoccolo è leggermente rialzata, in modo tale da permettere un migliore adattamento della pianta del piede. Ciò nonostante, i due modelli in conflitto si differenziano per i seguenti elementi: (1º) gradazione di colore: la superficie del DMC possiede una tonalità uniforme; l’unico elemento con differente gradazione di colore è quello di connessione della parte superiore con la cinghia (di tonalità più scura); di contro, la superficie del modello anteriore non possiede alcuna tonalità specifica, neanche negli elementi che connettono la parte superiore con la cinghia; (2º) collo dello zoccolo: il DMC presenta sulla superficie dello zoccolo tredici buchi rotondi disposti lungo cinque linee immaginarie; il modello anteriore presenta, invece, sedici buchi disposti su quattro serie di linee parallele immaginarie; (3º) cinghia: nel DMC, la cinghia è configurata in modo da essere posizionata avanti e indietro e permettere al piede la regolazione con o senza cinghia, posizionata, in sua assenza, al di sopra della parte superiore del collo del piede (come si nota in due delle prospettive riprodotte graficamente); nel modello anteriore, la cinghia è invece posizionata indietro, in modo tale da non modificarne la posizione. (4º) suola: nel DMC, la superficie della suola è configurata in due parti visibilmente apprezzabili: un bordo sopraelevato che definisce la superficie della suola e che è a sua volta contraddistinto da una serie di forme geometriche simili a parallelogrammi; tale bordo è continuo e, sebbene nella parte centrale della suola si abbassi di livello 4 generando una depressione, è chiaramente percettibile nelle prospettive laterali riprodotte graficamente. All’interno della superficie, sono ravvisabili varie linee sopraelevate; due di queste presentano altrettante linee che si dirigono verso la parte anteriore della suola; le linee sopraelevate prendono forma lungo tutta la superficie. Nel modello anteriore, invece, la superficie della suola è costituita da tre parti, una anteriore, una centrale e una posteriore; nelle parti anteriore e posteriore, la superficie della suola è contraddistinta da elementi disposti in serie parallele lungo due colonne immaginarie. Questi elementi non sono sopraelevati, questo è il motivo per cui la superficie della suola sembra essere uniforme. Nella parte centrale della suola, non vi è alcun elemento apprezzabile; malgrado ciò, il bordo della suola presenta una serie di forme geometriche simili a parallelogrammi. (11) In definitiva, entrambi i modelli in conflitto hanno la forma di zoccolo, presentano una serie di differenze, nella fattispecie relative alla cinghia e alla superficie della suola. Tali differenze non possono essere considerate dettagli irrilevanti. Ne consegue che le caratteristiche di entrambi i modelli differiscono per elementi che non sono irrilevanti ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2 RDC. Non esiste, pertanto, identità tra i due modelli in conflitto. (12) Vista l’assenza di identità tra il DMC e il modello la cui divulgazione anteriore rimane accreditata, l’argomento della richiedente secondo cui il DMC sarebbe privo di novità è infondato. La domanda di nullità deve pertanto essere respinta ai sensi dell’articolo 5, RDC. B.3. Carattere individuale (13) Respinto il primo motivo e provata la divulgazione del modello anteriore di cui al punto (8), occorre valutare il carattere individuale del DMC. Nell’accertare il carattere individuale, si deve tener conto del margine di libertà dell’autore nel realizzare il disegno o modello. Per quanto riguarda gli zoccoli, il suddetto grado di libertà è unicamente limitato dal fatto che questo tipo di calzature deve essere costituito da una suola e da un collo, al fine di garantire protezione e stabilità al piede. Tali parti devono essere adattate alla forma del piede. (14) L’utilizzatore informato ha familiarità con le caratteristiche di base degli zoccoli. In particolare, è consapevole del patrimonio di disegni e modelli conosciuto nel corso della normale attività commerciale negli ambienti specializzati del settore considerato. Di conseguenza, sa che esiste un’ampia varietà di zoccoli (zoccoli di legno, per lavorare in campagna, zoccoli costituiti dai più svariati materiali in grado, per esempio, di proteggere il piede o correggerne i difetti, etc.) e che in ognuna di queste vi è una cospicua gamma di forme, strutture, composizione ed elementi decorativi; gli è pertanto noto che elementi diversi possono far sì che l’impressione generale di un modello differisca da quella di un altro, pur presentando entrambi le stesse caratteristiche. Di conseguenza, alla luce del grado di libertà di cui dispone l’autore, l’utilizzatore informato presterà maggiore attenzione alle componenti su cui l’autore disponeva di maggiore libertà, elementi quali la forma, la configurazione della suola o la decorazione del collo dello zoccolo. (15) Nella fattispecie, l’utilizzatore informato focalizza la propria attenzione sulla forma dello zoccolo nella sua totalità. L’impressione generale prodotta dal DMC non differisce dall’impressione generale suscitata dal modello anteriore. Il punto (10) ha riassunto identità e differenze riscontrate in entrambi i modelli. Il DMC e il modello anteriore hanno quasi la stessa forma avendo la stessa configurazione e proporzioni. Il DMC ha la forma di uno zoccolo costituito da due parti con una cinghia, nel cui collo sono ravvisabili alcuni buchi mentre il modello anteriore ha la forma di uno zoccolo composto da due parti con una cinghia, nel cui collo compaiono alcuni buchi. In realtà, le differenze si riducono alla cinghia e alla superficie della suola. Il modello anteriore sembra non permettere lo spostamento della cinghia mentre il DMC sembra permetterne la regolazione. La 5 superficie della suola è l’elemento che differenzia maggiormente entrambi i modelli ma che, proprio a causa della sua posizione generalmente nascosta agli occhi dell’utilizzatore informato, passa inosservato. Dal raffronto tra entrambi i modelli, l’utilizzatore informato arriverà alla seguente conclusione: le principali componenti visive del DMC sono state anticipate dalla suddetto modello anteriore senza che l’autore del DMC abbia in alcun modo tentato di discostarsene in maniera apprezzabile. Solo il numero di buchi utilizzati per il collo dello zoccolo, la forma della superficie della suola e la posizione della cinghia differenziano il DMC dal modello anteriore. Si può pertanto concludere che tali elementi non sono sufficienti a produrre nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa del DMC rispetto al modello anteriore. (16) Ne consegue che l’argomento della richiedente secondo cui il DMC sarebbe privo del requisito di carattere individuale di cui all’articolo 6, RDC, è fondato dal momento che l’impressione generale prodotta dal DMC non differisce dall’impressione generale suscitata dal modello anteriore. C. Conclusione (17) III. (18) IV. (19) Alla luce di quanto sopra rilevato, i fatti e le prove addotte dalla richiedente sono atti a corroborare i motivi invocati per l’ottenimento di una dichiarazione di nullità ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), in relazione all’articolo 6 RDC. Il DMC è privo del requisito di carattere individuale: la domanda di nullità deve, pertanto, essere accolta. SULLE SPESE Ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 1, RDC e dell’articolo 79, paragrafo 1, REDC, la parte soccombente deve sopportare l’onere delle tasse pagate dalla parte avversa nonché le spese da questa sostenute ai fini del procedimento. Ne consegue che, nel presente procedimento, la titolare deve sopportare l’onere delle spese DIRITTO DI RICORSO Il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi dalla data alla quale è stata notificata la presente decisione. Il ricorso non si considera presentato fino a quando non è stata pagata la relativa tassa. Entro quattro mesi dalla data alla quale è stata notificata la presente decisione, deve essere depositata una memoria scritta con i motivi del ricorso (articolo 55 e seguenti del RDC). LA DIVISIONE ANNULLAMENTO José J. Izquierdo Peris Eva Udovc 6 Martin Schlötelburg