Gli effetti della sentenza di fallimento per la società
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Gli effetti della sentenza di fallimento per la società
Gli effetti della sentenza di fallimento per la società. Avv. G. Fino – Dott. P. Fino Facendo seguito al nostro precedente intervento con il quale abbiamo analizzato gli effetti della sentenza di fallimento sul patrimonio del fallito, prendiamo ora in rassegna quelli che tale declaratoria spiega nei confronti delle società e dei soci. Il fallimento di una società comporta una serie di conseguenze riguardo sia ai beni sociali, sia alla vita della società sia, infine, ai soci della stessa. Con riferimento ai beni sociali, questi, in considerazione della declaratoria di fallimento, soggiacciono alle medesime regole vigenti riguardo ai beni del fallito; in buona sostanza, interviene l’indisponibilità del patrimonio societario che comporta de facto una limitazione dei poteri esercitati dagli organi sociali su detti beni. La seconda conseguenza riguarda l’organigramma societario, posto che quando a fallire è una società, si modifica inevitabilmente il rapporto tra questa e i soci. Sul punto occorre, tuttavia, operare una distinzione tra società a responsabilità limitata e illimitata. Infatti, mentre i soci della società a responsabilità limitata non sono personalmente coinvolti nella procedura concorsuale, rimanendone, salvo casi particolari, estranei, rischiando esclusivamente la perdita del conferimento elargito al momento della costituzione della stessa, i soci di una società a responsabilità limitata falliscono personalmente. Infatti, la sentenza che dichiara il fallimento della società spiega i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili comportando il fallimento anche di questi ultimi, purché non sia decorso oltre un anno dalla cessazione della responsabilità illimitata. Tuttavia il Tribunale prima di dichiarare il fallimento dei soci illimitatamente responsabili, deve disporne la convocazione dinanzi il giudice delegato ai sensi dell’art. 147 L. Fall.. Tale differenza riveste notevole importanza in considerazione degli effetti invasivi discendenti dal fallimento di un soggetto (tra cui l’indisponibilità dei propri beni sia mobili che immobili, la perdita della capacità di stare in giudizio con conseguente sostituzione processuale del curatore, le limitazioni relative alla corrispondenza, gli obblighi di presentazione e di fornire informazioni agli organi fallimentari etc.). Ai sensi dell’art. 2308 c.c., inoltre, nelle società di persone commerciali (quali quelle in nome collettivo e in accomandita semplice) la dichiarazione di fallimento è una causa di scioglimento della società la quale, tuttavia, non si estingue. Ciò non accade per le società di capitali che potrebbero perfino riprendere l’attività qualora la procedura fallimentare si chiudesse con l’integrale pagamento dei debiti. Con riferimento agli organi sociali, infine, il Legislatore ha stabilito che tutte le cariche rimangono in vita, tuttavia gli amministratori, i sindaci e i membri dell’organismo di controllo, potranno agire nei limiti delle prerogative proprie del curatore fallimentare. Infine, ove ne ricorrano i presupposti, il curatore, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, può promuovere: (a) le azioni di responsabilità contro gli amministratori, i membri degli organi di controllo, i direttori generali e i liquidatori in ipotesi di mala gestio e (b) l’azione di responsabilità contro i soci della società a responsabilità limitata che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi. L’azione di responsabilità soggiace al termine prescrizionale di cinque anni decorrenti dal momento della cessazione della carica sociale o, se il soggetto è ancora in carica, dalla declaratoria di fallimento.