normativa auto al seguito
Transcript
normativa auto al seguito
NORMATIVA AUTO AL SEGUITO CAPO I GENERALITA’ Le spedizioni di auto al seguito del viaggiatore sono ammesse esclusivamente tra le località indicate nell’Orario Ufficiale. Non sono ammesse operazioni di carico e scarico lungo il percorso. Il contratto di trasporto di auto al seguito ha ad oggetto esclusivamente l’auto ed il suo eventuale rimorchio (comprese le roulottes e le piccole imbarcazioni caricate su carrello). In ogni caso Trenitalia non prende in consegna e non assume la custodia dei bagagli o delle cose che il viaggiatore abbia lasciato all’interno dell’auto - o all’esterno di essa, ove consentito – o del suo eventuale rimorchio. E’ comunque fatto assoluto divieto di trasportare all’interno dell’autovettura bagagli contenenti cose pericolose e nocive nonché animali vivi. Possono essere accettate al trasporto le autovetture (e rimorchi al seguito delle stesse), che non eccedano le seguenti misure : − − − altezza: minima libera da terra: metri 0,10; massima della sagoma di ingombro da terra: metri 1,58; larghezza massima della sagoma di ingombro: metri 1,80; lunghezza: metri 7,00. Nelle relazioni in cui è possibile utilizzare i carri chiusi le dimensioni sopra indicate possono essere superate. Le autovetture aventi portapacchi o bagagli sul tetto non sono ammesse, tuttavia Trenitalia si riserva la facoltà di ammettere al trasporto, nei limiti della possibilità, sui carri chiusi e sul piano inferiore dei carri a doppio piano, autovetture con portapacchi sul tetto, con o senza bagagli, con sci o imbarcazioni leggere, a condizione che l’altezza non superi quella massima consentita. Le imbarcazioni leggere (canoe e simili) superanti la predetta altezza possono essere sistemate a lato del veicolo, quando possibile. In caso contrario deve essere richiesto l’uso del carro speciale. CAPO II AMMISSIONE AL TRASPORTO Gli autoveicoli ammessi al trasporto devono essere immatricolati e non devono comportare più di 8 posti a sedere, oltre quello del guidatore. I trasporti di auto, con o senza rimorchio, sono accettati ed effettuati sino alla concorrenza del numero dei posti disponibili negli appositi carri. L’ammissione al trasporto è subordinata alle dimensioni d’ingombro del mezzo. I rimorchi, le roulottes e le piccole imbarcazioni caricate su carrello sono accettati soltanto se spediti insieme all’autovettura e sono tassati distintamente dalle auto con le quali sono trainati. Le autovetture devono essere consegnate in efficiente stato di marcia e nelle condizioni prescritte ai fini del trasporto (antenne radio retratte o smontate, vetri e deflettori chiusi, luci spente, congegni antifurto di tipo acustico disinseriti, capote bloccata, nessuna copertura o altro materiale svolazzante sugli eventuali bagagli posti sul portapacchi, ecc.). Le persone che accompagnano le auto non possono, durante il viaggio, prendere posto sull’autovettura, né accedere al carro su cui essa è stata caricata. Le operazioni di carico e scarico dell’autovettura vengono effettuate da Trenitalia, anche attraverso personale di Società appaltatrici; gli incaricati del servizio provvedono anche all’ancoraggio dei veicoli al carro. Le operazioni di riconsegna dell’auto hanno inizio dopo 60 minuti circa dall’arrivo effettivo del treno. Ove non provveda in proprio, il viaggiatore può autorizzare al ritiro altra persona munita di apposita delega scritta, di un valido documento di identificazione e di copia sia del bollettino auto acquistato sia del documento di identificazione del viaggiatore che ha effettuato la spedizione. Nel caso di ritardo nel ritiro, l’auto, una volta scaricata, viene messa a disposizione nell’area destinata al parcheggio.Trascorse tre ore dalla messa a disposizione senza che l’auto sia stata ritirata, il viaggiatore deve corrispondere per la sosta una somma di 10,00 euro per ogni 24 ore o frazione, per un periodo massimo di trenta giorni, esclusi i festivi. Tale importo è dovuto anche nel caso in cui il viaggiatore sia stato autorizzato a prendere un treno diverso da quello su cui sia stato effettuato il trasporto dell’auto. CAPO III RILASCIO DEL BOLLETTINO AUTO E PRENOTAZIONE Per accedere al servizio di auto al seguito occorre acquistare presso le biglietterie ferroviarie e le agenzie di viaggio abilitate al sistema di prenotazione il bollettino auto al seguito. La prenotazione è contestuale all’emissione del bollettino auto e si accetta a partire da due mesi fino a sette ore prima della partenza del treno. Compatibilmente con i posti disponibili, possono essere accettati trasporti non prenotati presentati alla stazione d’imbarco da sette ore prima della partenza del treno e fino all’ora prevista per il termine del carico delle auto. Nel caso di acquisto contemporaneo del viaggio per l’andata e per il ritorno il viaggio di ritorno è prenotabile fino ai tre mesi successivi alla data della richiesta. In tal caso i biglietti per i viaggiatori che siano acquistati contemporaneamente assumono la medesima validità del bollettino auto. Quando in composizione al treno scelto dal viaggiatore vi sono posti a sedere prenotabili, la riservazione è gratuita per gli utilizzatori di tale servizio. E’ data facoltà di utilizzare un treno diverso da quello della spedizione dell’auto. In tal caso restano a carico del viaggiatore le adempienze legate all’accettazione al carico ed al ritiro della vettura, per le quali può autorizzare una diversa persona munita di apposita delega scritta con le modalità dicui al precedente Capo II. CAPO IV CAMBIO DEL BOLLETTINO AUTO E DELLA PRENOTAZIONE Il viaggiatore può richiedere, ai sensi dell’art. 8 delle Condizioni e Tariffe, presso qualsiasi biglietteria ed agenzia abilitata al servizio di prenotazione, fino a cinque giorni prima della partenza del treno prenotato, la sostituzione del bollettino auto al seguito e/o dei biglietti viaggio emessi in appoggio con altro titolo di viaggio oppure il cambio della data di partenza o del numero di targa e di veicolo da trasportare, corrispondendo l’eventuale differenza di prezzo dovuta senza alcun sovrapprezzo Nel caso in cui l'importo dovuto sia inferiore a quello già corrisposto si ha titolo al rimborso secondo quanto previsto al successivo § 8. Nel caso di acquisto contemporaneo del viaggio di andata e di quello di ritorno il cambio del bollettino con biglietto di altra tipologia deve riguardare entrambi i percorsi. E’ comunque consentito per un solo percorso richiedere il cambio della prenotazione o della targa o della tipologia di veicolo. CAPO V PREZZI I prezzi, computati in base alla distanza percorsa ed alla stagionalità del traffico (periodo standard e periodo di alta stagione), sono riportati nel “Prontuario dei prezzi per i trasporti nazionali delle persone su Trenitalia”. CAPO VI Per memoria CAPO VII INTERRUZIONE DEL SERVIZIO E SOPPRESSIONE DEL TRENO Le interruzioni di linea e le soppressioni di treni che effettuano il trasporto delle auto al seguito sono portati a conoscenza della clientela, nei limiti del possibile, indicandone la presumibile durata. I viaggiatori che si trovassero in viaggio al momento dell’interruzione sono trasportati a destinazione insieme alla loro auto, per altra via rimasta libera, senza aumento di prezzo. Qualora non vi sia altra via per giungere a destinazione i viaggiatori vengono riportati gratuitamente alla stazione di partenza o ad altra intermedia a loro scelta in cui sia consentito lo scarico dell’auto, fermo restando il rimborso del prezzo di trasporto dell’auto e dei viaggiatori. Per i viaggi intrapresi dopo che l’interruzione sia portata a conoscenza della clientela e che si effettuino per altra via rimasta libera, il prezzo del trasporto, di norma, è determinato sulla base delle percorrenze effettive. CAPO VIII RIMBORSO Il rimborso del bollettino auto al seguito viene effettuato: a) per intero se il viaggiatore non ha potuto intraprendere il viaggio per una delle cause indicate nell’art. 12 delle “Condizioni e Tariffe per i trasporti delle persone sulle FS”; b) con una trattenuta del 20% quando il viaggiatore rinuncia al viaggio per fatto proprio e richiede il rimborso entro le ore 24 del 5° giorno precedente la partenza del treno; c) con una trattenuta del 50% quando la richiesta è avanzata oltre tale termine e fino all’orario di partenza del treno. Nel caso di inutilizzazione parziale del bollettino per disdetta di parte del viaggio, viene rimborsata la differenza di prezzo tra quanto pagato e quanto dovuto per la parte di percorso confermata, con applicazione delle trattenute del 20% e del 50% a seconda di quando viene avanzata la disdetta. Nel caso in cui fra la data di effettuazione del viaggio di andata e quello di ritorno intercorra un periodo superiore a due mesi la disdetta del viaggio di andata comporta anche quella del ritorno. Nel caso in cui l’intervallo di tempo sia invece pari o inferiore a due mesi è ammesso il rimborso di un solo percorso. I biglietti di viaggio in appoggio al trasporto dell’auto al seguito sono rimborsabili solo in caso di contemporanea rinuncia anche alla spedizione dell’autovettura. In alternativa al rimborso del biglietto con applicazione della trattenuta del 20%, il viaggiatore può optare per l’emissione di un bonus di importo pari a quello del bollettino auto se la richiesta è presentata fino alle ore 24 del 5° giorno precedente la partenza del treno. Il Bonus è utilizzabile per l’acquisto, entro 6 mesi dal giorno di emissione, questo compreso (es. un bonus emesso il 22 gennaio deve essere utilizzato entro il 21 luglio), di altri titoli di viaggio Trenitalia, senza diritto al resto. I biglietti per la parte acquistata con bonus non sono rimborsabili. Non si dà corso all’emissione del bonus nel caso di parziale utilizzazione del bollettino auto al seguito.