Crediti documentari e Certificati di Origine

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Crediti documentari e Certificati di Origine
Crediti documentari: come preparare il Certificato di origine
Nel preparare il Certificato di origine bisogna rispettare le disposizioni previste dal credito,
dalle UCP 600 ICC e dalla prassi bancaria internazionale uniforme parzialmente codificata
nella pubblicazione ISBP 681 ICC.
I Certificati di origine sono documenti destinati a provare l'origine non preferenziale
delle merci per esigenze commerciali e doganali nei rapporti tra la Comunità Europea
e i Paesi terzi, in applicazione di quanto disposto dai Regolamenti CEE n. 2913/92 e n.
2454/93.
Si presentano come formulari ufficiali numerati in distribuzione presso le Camere di
Commercio.
Le Camere di Commercio possono rilasciare un solo originale per spedizione e più copie
in base a quanto previsto dall'art. 49 del Reg. CEE 2454/93; è opportuno, pertanto, che il
richiedente specifichi il numero esatto di documenti che intende ottenere vistati.
I Certificati di origine possono essere richiesti per merce di origine comunitaria e non. In
quest'ultimo caso va necessariamente specificato il paese.
Certificato di origine e UCP 600 ICC
Le UCP 600 non disciplinano i contenuti del Certificato di origine, ma pare opportuno
analizzare l'Art. 14 che, al punto e) recita quanto segue: Nei documenti diversi dalla
fattura commerciale, la descrizione delle merci, dei servizi o di altre prestazioni, se
riportata, può essere fatta utilizzando espressioni generiche che non siano incompatibili
con la descrizione del credito.
Alla luce di ciò, dunque, si può affermare che la descrizione della merce riportata nel
Certificato di origine può non essere identica a quella del credito, a patto che non
sia incompatibile con essa (anche se, riportare la descrizione della merce nel Certificato di
origine non è strettamente necessario; può essere sufficiente anche un riferimento a un
documento richiesto dal credito riportante la descrizione della merce, come il numero della
fattura o di un documento di trasporto).
Lo stesso articolo, al punto f) recita quanto segue:
Se il credito prevede la presentazione di un documento diverso dal documento di
trasporto, dal documento di assicurazione o dalla fattura, senza prescrivere da chi deve
essere emesso il documento o i dati che deve contenere, le banche accetteranno tale
documento cosi come presentato se il suo contenuto appare adempiere alla funzione del
documento richiesto.
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Si può dunque affermare che, qualora nel credito non sia indicato il soggetto tenuto ad
emettere il documento, lo stesso può essere prodotto dal beneficiario che riporterà i
contenuti per adempiere alla funzione del documento.
Viene inoltre precisato, al punto j) che non è necessaria l'esatta corrispondenza degli
indirizzi del beneficiario o dell'ordinante tra i documenti presentati e ciò che è riportato nel
credito documentario, ma devono indicare lo stesso Paese che appare nei rispettivi
indirizzi presenti nel credito. Tutti gli elementi di contatto (numeri di telefono, telefax ecc.)
quando fanno parte dell'indirizzo del beneficiario o dell'ordinante non saranno presi in
considerazione.
L'art. 14 al punto k), infine, segnala che il caricatore o mittente delle merci indicato su un
qualunque documento può non essere il beneficiario del credito e ciò, evidentemente, vale
anche per i Certificati di origine.
Certificato di origine e ISBP 681 ICC
Di seguito si riportano ulteriori indicazioni in merito alla corretta impostazione del
Certificato di origine:
* La richiesta di un Certificato di origine è soddisfatta con la presentazione di un
documento firmato e datato che certifica l'origine della merce
* Il Certificato di origine deve essere emesso dal soggetto stabilito nel credito, ma sarà
accettabile un documento emesso da una Camera di Commercio anche se il credito
chiede che il Certificato sia emesso dal beneficiario, dall'esportatore o dal produttore
* Se il credito non indica chi deve emettere il certificato, un documento emesso da un
qualunque soggetto, incluso il beneficiario, è accettabile
* La descrizione delle merci deve apparire riferito alla merci fatturate, e la descrizione
della merce può essere fatta con espressioni generiche che non siano incompatibili con
quanto dichiarato nel credito
* I dati del destinatario non devono essere incompatibili con quelli del destinatario
riportato nel documento di trasporto. Se il credito richiede che il documento di
trasporto sia emesso all'ordine (to order), all'ordine dello speditore (to shipper's
order), all'ordine della banca emittente (to the order of issuing bank) o destinato alla
banca emittente (consigned to issuing bank), il Certificato di Origine può indicare,
come destinatario, l'ordinante del credito
* Se il credito è stato trasferito, è accettabile come destinatario il nome del primo
beneficiario
* Il Certificato di Origine può indicare il mittente o l'esportatore in luogo del beneficiario
del credito o dello speditore (shipper) indicato nel documento di trasporto.
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Oltre alle indicazioni delle UCP 600 ICC e della Prassi Bancaria Internazionale Uniforme,
pare opportuno ricordare infine che non è legittimo l'uso di espressioni quali io certifico o
we certify da parte di soggetti diversi dalle Pubbliche Amministrazioni e quindi anche delle
Camere di Commercio. Qualsiasi attestazione o dichiarazione che l'impresa intendesse
rendere in fattura o in altri documenti di cui si richiede il visto camerale dovrà essere
definita come dichiarazione (declaration) con esclusivo utilizzo della dizione io dichiaro
o we declare.
Inoltre non sono ammesse, né sul Certificato d'origine né sulla fattura commerciale né su
altri documenti per i quali si richieda il visto camerale, menzioni discriminatorie o negative
verso alcuni paesi, menzioni di esclusione o restrizione che siano incompatibili con
Convenzioni internazionali e/o leggi nazionali, o menzioni difficilmente verificabili
come ad es: dichiarazioni di Pura Origine dei beni (pure/exclusively origin), dichiarazioni
sull'origine delle materia prime (raw materials) utilizzate per la produzione di impianti,
macchinari accessori e parti di ricambio, menzioni sulla percentuale di elementi esteri nella
composizione del prodotto finito.
La Camera di Commercio deve certificare soltanto ciò che essa è in grado di accertare e
secondo le competenze ad essa attribuite, non potendosi assumere l'onere di certificare
tutti i contenuti presenti nei documenti ad essa sottoposti.
Si segnala, infine, che, in caso di triangolazioni per merce destinata ad un paese
diverso da quello della prima destinazione, è possibile indicare:
* solo l'intestatario della fattura
* entrambi i nomi ed indirizzi: il primo nominativo deve essere l'intestatario della fattura
* all'ordine(to order) seguita dalla dicitura per ulteriore riesportazione (to be
reexported)
* l'indirizzo del primo acquirente seguito dalla dicitura per ulteriore riesportazione (to be
reexported) oppure dopo il primo indirizzo la dicitura destinazione finale (final
destination) seguita dal Paese (extra UE) a cui la merce è inviata.
Conclusioni
In conclusione appare opportuno sottolineare che i documenti da presentare in utilizzo di
un credito debbano essere preparati nel rispetto delle condizioni del credito, delle
disposizioni previste dalle UCP 600 ICC e della prassi bancaria internazionale uniforme,
seguendo la relativa gerarchia.
La preparazione del Certificato di origine - ancorchè emesso dal beneficiario - richiede
puntuale attenzione degli operatori definendo precisamente, magari in sede di accordo
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contrattuale con la controparte, la struttura e il contenuto del documento evitando
l'inserimento di clausole o indicazioni non congrue.
Domenico Del Sorbo
Newsletter n. 142 - 11 ottobre 2012
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