La sicurezza nell`uso delle macchine e delle attrezzature di lavoro

Transcript

La sicurezza nell`uso delle macchine e delle attrezzature di lavoro
Nicola D’Angelo - Massimino Grasso
La sicurezza nell’uso
delle macchine
e delle attrezzature
di lavoro
Sicurezza meccanica,
elettrica, antincendio
e acustica
Direttive macchine
Schede tecniche per
la valutazione dei rischi
Se
sistemi editoriali
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Professionisti, tecnici e imprese
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disposizione degli aventi diritto. L’editore provvederà, altresì, alle opportune correzioni nel
caso di errori e/o omissioni a seguito della segnalazione degli interessati.
Prima edizione: settembre 2004
SL9 - La sicurezza nell’uso delle macchine e delle attrezzature di lavoro
ISBN 88-513-0239-1
Ristampe
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Questo volume è stato stampato presso:
MultiMedia
Viale Ferrovie dello Stato Zona ASI - Giugliano (NA)
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Premessa
L’utilizzo delle macchine e delle attrezzature di lavoro più diffuse e di più frequente
necessità può rappresentare un rischio per i lavoratori ad esse applicati. Questo testo
intende dare indicazioni generali sulla normativa vigente più aggiornata e fornire
dettagli e schede illustrative delle misure di prevenzione e protezione da adottare.
Una normativa ricca e articolata, una delle più severe in Europa, non sempre viene
osservata, con la conseguenza, come si vede, di incidenti quotidiani di gravità
spesso letale.
La norma stessa, arricchita di circolari indispensabili per il raggiungimento degli
standard di sicurezza, coordina l’attività dei fabbricanti delle macchine stesse, dei
datori di lavoro e dei lavoratori, rendendo obbligatori certi parametri internazionali.
Il testo intende guidare il lettore attraverso un percorso non facile ma obbligatorio.
In ogni caso come qui espresso le conseguenze amministrative e penali che derivano
dalla mancata applicazione delle norme sono di una certa entità. Ed anche se il
discorso non possa essere legato unicamente al potere coercitivo della legge questo
può mettere al riparo la filiera lavorativa da negligenze più o meno volontarie.
Gli autori e l’editore si augurano che questo strumento possa servire a trasformare
la consapevolezza di un potenziale rischio in un procedimento virtuoso, nell’ottica
della sicurezza individuale e collettiva dell’ambiente di lavoro.
V
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Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
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1. L’evoluzione della normativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1 Premessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2 I D.P.R.degli anni ‘50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.1 Le caratteristiche del D.P.R.547/55 . . . . . . . . . . . .
1.3 I requisiti essenziali di sicurezza delle macchine
nel D.P.R.547/55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4 Il rischio meccanico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4.1 Le protezioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4.2 Caratteristiche strutturali . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.5 Il rischio elettrico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.6 Rischio incendio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.7 Direttive CE e legislazione di recepimento. . . . . . . . . . . .
1.7.1 Direttive prodotto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.7.2 Direttive sociali. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.8 Norme Armonizzate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.8.1 Norme ISO, EN, UNI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.8.2 Procedura per l’elaborazione delle norme armonizzate
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2. La responsabilità penale e civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »
2.1 Il fatto illecito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »
2.2 L’illecito penale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »
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Indice
I
Indice
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VI
2.3 Omicidio colposo e lesioni colpose . . . . . . . . . . . . .
2.4 Il procedimento penale . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.5 Il d.lgs.758/94 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.5.1 Verbale di accertamento di violazioni in materia
di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro . .
2.5.2 Comunicazione di notizia di reato . . . . . . . . .
2.5.3 Verbale di rivisita in materia di tutela della salute
e della sicurezza sul lavoro. . . . . . . . . . . . . .
2.5.4 Ammissione al pagamento . . . . . . . . . . . . .
2.5.5 Rapporto conclusivo all’Autorità Giudiziaria. . . .
2.6 L’oblazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.7 Il procedimento per decreto . . . . . . . . . . . . . . . .
2.8 L’illecito civile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.8.1 L’articolo 2087 del codice civile . . . . . . . . . . .
2.9 L’infortunio sul lavoro e la malattia professionale . . . . .
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3. Il Decreto Legislativo 626/94. . . . . . . . . . . .
3.1 Principi generali . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 La valutazione dei rischi . . . . . . . . . . . . . .
3.3 Il datore di lavoro . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.4 Servizio di Prevenzione e Protezione (S.P.P.) . . .
3.5 Il medico competente . . . . . . . . . . . . . . .
3.6 Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza .
3.7 I lavoratori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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4. Le attrezzature di lavoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1 Premessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2 Definizioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3 Obblighi del datore di lavoro nell’uso delle macchine
e delle attrezzature di lavoro . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4 Disposizioni concernenti le attrezzature di lavoro . . . . .
4.5 Verifiche e controlli sulle attrezzature di lavoro . . . . . . .
4.6 Gru a torre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.7 Ponteggi mobili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.7.1 Ponteggi autosollevanti . . . . . . . . . . . . . . . .
4.7.2 Ponteggi sospesi motorizzati . . . . . . . . . . . . .
4.8 Ponteggi fissi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.9 Carrelli elevatori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.10 Ascensori e montacarichi . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.11 Informazione, formazione e addestramento dei lavoratori .
4.12 Obblighi dei lavoratori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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5. La “direttiva macchine”: il D.P.R. 459/96 . . . . . . . . . .
5.1 Premessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Campo di applicazione e definizioni . . . . . . . . . . . .
5.2.1 Macchine usate . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2.2 Macchine nuove . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2.3 Applicabilità del D.P.R.27 aprile 1955, nº 547 . . . .
5.2.4 Macchine particolarmente pericolose . . . . . . .
5.2.5 Esclusioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2.6 Sovrapposizioni di più direttive . . . . . . . . . . .
5.3 I soggetti e le responsabilità . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3.1 Il costruttore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3.2 Colui che immette sul mercato la macchina
o il componente di sicurezza . . . . . . . . . . . .
5.3.3 Colui che mette in servizio la macchina
o il componente di sicurezza . . . . . . . . . . . .
5.3.4 Altri soggetti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3.5 Gli organi di vigilanza . . . . . . . . . . . . . . . .
5.4 I requisiti essenziali di sicurezza . . . . . . . . . . . . . .
5.4.1 Premessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.4.2 Comandi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.4.3 Misure di prevenzione contro i rischi meccanici . .
5.4.4 Caratteristiche richieste per protezioni
e dispositivi di protezione . . . . . . . . . . . . . .
5.4.5 Misure di prevenzione contro altri rischi . . . . . .
5.4.6 Manutenzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.4.7 Segnalazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.5 I requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute
per talune categorie di macchine . . . . . . . . . . . . .
5.5.1 Macchine agroalimentari . . . . . . . . . . . . . .
5.5.2 Macchine portatili tenute e/o condotte a mano . .
5.5.3 Macchine per la lavorazione del legno
e di materie assimilate . . . . . . . . . . . . . . . .
5.6 I requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute
per ovviare ai rischi particolari dovuti
alla mobilità delle macchine . . . . . . . . . . . . . . . .
5.6.1 Premessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.6.2 Posto di lavoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.6.3 Comandi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.6.4 Misure di protezione dai rischi meccanici . . . . .
5.6.5 Misure di protezione contro altri rischi . . . . . . .
5.6.6 Indicazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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VIII
5.7 I requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute
per prevenire i rischi particolari dovuti a un’operazione
di sollevamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.7.1 Premessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.7.2 Requisiti particolari per gli apparecchi mossi
da energia diversa da quella umana . . . . . . . . . . .
5.7.3 Marcatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.7.4 Istruzioni per l’uso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.8 I requisiti essenziali di sicurezza e di salute per le macchine
destinate a essere utilizzate nei lavori sotterranei. . . . . . . .
5.8.1 Rischi dovuti alla mancanza di stabilità. . . . . . . . . .
5.8.2 Circolazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.8.3 Illuminazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.8.4 Dispositivi di comando . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.8.5 Arresto dello spostamento . . . . . . . . . . . . . . . .
5.8.6 Rischi di incendio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.8.7 Rischi dovuti alle emissioni di polveri, gas ecc. . . . . . .
5.9 I requisiti essenziali di sicurezza e di salute per evitare
i rischi particolari connessi al sollevamento
o allo spostamento delle persone . . . . . . . . . . . . . . . .
5.9.1 Premessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.9.2 Dispositivi di comando . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.9.3 Rischi di caduta delle persone al di fuori dell’abitacolo .
5.9.4 Rischi di caduta o di capovolgimento dell’abitacolo . .
5.9.5 Indicazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.10 Procedura di certificazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.11 Dichiarazione di conformità e marcatura CE. . . . . . . . . . .
5.12 Il fascicolo tecnico della costruzione (o file tecnico) . . . . . .
5.13 Organismi di certificazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.13.1 Requisiti minimi per la notifica degli organismi . . . . .
5.13.2 Procedura per la notificazione degli organismi . . . . .
5.14 Il libretto di istruzioni d’uso e manutenzione . . . . . . . . . .
5.15 Ritiro dal mercato e clausola di salvaguardia . . . . . . . . . .
5.15.1 Aspetti sanzionatori e modalità applicative
del d.lgs.758/94 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.15.2 Orientamenti giurisprudenziali . . . . . . . . . . . . . .
Indice
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6. Macchine e rumore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »
6.1 Il rumore: principi fisici, definizioni e unità di misura . . . . . . . . »
6.2 Aspetti normativi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »
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IX
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7. Schede tecniche di macchine e attrezzature
del settore edile . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.1 Betoniera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.2 Molazza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.3 Sega circolare . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.4 Piegaferri combinata . . . . . . . . . . . . .
7.5 Impastatrice . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.6 Puntelli telescopici regolabili in acciaio . . .
7.7 Andatoie e passerelle . . . . . . . . . . . . .
7.8 Scale a mano . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.9 Ponti su cavalletti . . . . . . . . . . . . . . .
7.10 Trabattello (o ponte su ruote) . . . . . . . . .
7.11 Intonacatrice . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.12 Pala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.13 Escavatore . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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8. Schede tecniche di macchine e attrezzature industriali
8.1 Presse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.2 Cesoie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.3 Fresatrici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.4 Pialle a filo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.5 Tornio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.6 Calandre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.7 Trapano a colonna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.8 Macchina per cucire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.9 Carrello elevatore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Indice
6.3 Valutazione del rischio rumore
negli ambienti di lavoro: il d.lgs.277/91 . . . . . . . . . . . . .
6.3.1 Datori di lavoro, dirigenti e preposti . . . . . . . . . . .
6.3.2 Medico competente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3.3 Controllo sanitario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3.4 Lavoratori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3.5 Deroghe per situazioni lavorative particolari . . . . . .
6.4 Emissione acustica ambientale delle macchine: il d.lgs.262/02
6.4.1 Macchine soggette all’obbligo del d.lgs.262/02. . . . .
6.4.2 Definizioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.4.3 Obblighi del fabbricante. . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.4.4 Dichiarazione CE di conformità e marcatura CE . . . . .
6.4.5 Metodo di misurazione del rumore aereo
delle macchine e attrezzature utilizzate all’aperto . . .
6.4.6 Attività di controllo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indice
X
■
9. Schede tecniche di macchine del settore alimentare .
9.1 Tritacarne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.2 Apriscatole elettrico . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.3 Sega a nastro alimentare . . . . . . . . . . . . . . . .
9.4 Impastatrice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.5 Planetaria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.6 Spezzatrice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.7 Confezionatrice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.8 Forno da pane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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10. Schede tecniche di macchine del settore agricolo.
10.1 Trattore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.2 Giroandanatore (raccoglifieno). . . . . . . . . . . .
10.3 Falciatrice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.4 Motozappa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Norme armonizzate relative alle macchine. . . . . . . . . . . . . . . »
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Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »
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XI
Il volume, partendo dall’esperienza degli autori, rispettivamente di magistrato e di
ingegnere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si prefigge di ridisegnare i
compiti e le responsabilità di progettisti, costruttori, venditori, datori di lavoro, lavoratori o, più in generale, dei soggetti che, a vario titolo, con la loro corretta condotta,
garantiscono la sicurezza nell’uso delle macchine negli ambienti di lavoro.
Il testo esamina le leggi più recenti in rapporto alla normativa preesistente evidenziandone gli aspetti di integrazione e quelli di contrasto. Pur trattando ampiamente
dei decreti di derivazione europea, il volume non trascura i principali atti normativi
italiani (in primis il D.P.R. 547/55) che dal legislatore stesso sono considerati validi
strumenti per specificare i requisiti di sicurezza delle macchine. Infatti, il D.P.R. 547/55
costituisce la normativa di riferimento per le macchine già in uso alla data di entrata
in vigore del D.P.R. 459/96 (21.09.96) e diventa, invece, un mero strumento di progettazione per le macchine immesse sul mercato dopo tale data.
Le definizioni delle responsabilità, penali e civili, dei vari soggetti coinvolti nel settore e
i possibili percorsi giudiziari che si delineano a valle di comportamenti dolosi o colposi, possono servire a orientare i lettori rispetto ai risvolti processuali.
Gli aspetti tecnici, trattati nel volume, illustrano le problematiche connesse al rischio meccanico, nel quale confluiscono altri fattori di rischio quali quello elettrico,
il rischio incendio e quello connesso al rumore. Sono poi indicate, attraverso le
schede tecniche delle macchine più importanti, le misure da adottare per prevenire
o ridurre il rischio di eventi incidentali. Le responsabilità dei vari soggetti sono state
definite anche prendendo in considerazione i disposti del D.lgs. 626/94 al quale sarà
Introduzione
Introduzione
XII
Introduzione
dedicato un intero capitolo. Per questo motivo il volume costituisce un valido supporto per i progettisti, attraverso l’indicazione di specifiche norme tecniche, per i
costruttori e i venditori, nella definizione dei compiti derivanti dal D.P.R. 459/96, per
i datori di lavoro, per i lavoratori e per tutti gli altri soggetti (responsabile del servizio di prevenzione e protezione, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ecc.) a
vario titolo e a vari livelli coinvolti nel rispetto delle norme di sicurezza e salute nei
luoghi di lavoro.
Sebbene gli argomenti trattati sono presentati in modo discorsivo, le schede tecniche delle macchine, le circolari esplicative, alcune sentenze di maggiore interesse
e i richiami ai testi di legge, fanno del presente lavoro un efficace strumento di consultazione.
Vengono forniti i mezzi tecnici e giuridici per la risoluzione delle varie problematiche
che incontrano gli operatori del settore, nelle fasi di progettazione, costruzione e utilizzazione delle macchine. A tal fine si è tenuto conto dei quesiti più frequenti formulati agli autori quali: il significato della marcatura CE; la procedura per la clausola di salvaguardia; le tipologie di organismi di normalizzazione; le caratteristiche delle norme
armonizzate; la compatibilità tra D.P.R. 547/55 e D.P.R. 459/96; l’applicabilità del D.lgs.
758/94 ecc.
Nei capitoli 7, 8, 9 e 10 si riportano schede tecniche delle macchine più comuni in uso
nei luoghi di lavoro divise per settori di attività. In tali schede, utile strumento di riferimento per i lavoratori e datori di lavoro, sono presi in considerazione i rischi specifici
più importanti, quelli cioè che frequentemente provocano gravi infortuni sul lavoro e
le principali misure di prevenzione e protezione.
Il testo può soddisfare le esigenze degli studenti universitari dei corsi di laurea in
ingegneria della sicurezza e protezione, scienze della sicurezza e tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro; può altresì costituire un valido supporto
didattico nei corsi di formazione per:
• Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione;
• Coordinatori per la sicurezza nei cantieri;
• Datori di lavoro.
1
1.1
Premessa
Garantire la sicurezza dei lavoratori e ridurre sempre di più il numero degli infortuni
sul lavoro, è uno degli obiettivi più importanti di qualsiasi stato moderno e anche dello
Stato italiano. Tale scopo risponde a principi morali, etici ed economici, ravvisabili, in
forma scritta, principalmente nella Costituzione italiana e, in forma non scritta, nel senso di responsabilità dei vari soggetti, attori della sicurezza, verso se stessi e verso gli
altri. Per tali ragioni l’Italia, sin dalla fine dell’Ottocento, ha costruito un apparato complesso, composto da atti normativi, organi giudiziari ed enti di vigilanza, finalizzato a
garantire condizioni di massima sicurezza nei luoghi di lavoro. Solo attraverso la rigida
osservanza delle norme può assicurarsi che un lavoratore svolga le sue mansioni in
condizioni di sicurezza. In tale sistema potrà residuare il rischio dovuto a eventi accidentali e non prevedibili e, cioè, non riconducibili a condotte omissive o comunque
colpose dei vari operatori (costruttori, venditori, datori di lavoro, lavoratori ecc.).
Dal punto di vista cronologico le leggi più importanti in materia sono divisibili in tre
gruppi: le leggi precedenti gli anni ’50, i D.P.R. degli anni ’50 e infine gli atti legislativi
che vanno dai primi anni ’90 ai giorni nostri.
Prima dell’unità d’Italia la situazione dei lavoratori e del rischio infortunio non era
oggetto di una specifica attenzione da parte del legislatore; non esistevano norme a
garanzia del lavoratore e di prevenzione dai rischi connessi all’attività lavorativa. L’in-
L’evoluzione della normativa
1
L’evoluzione della normativa
2
fortunio era un evento nefasto rispetto al quale gli strumenti di tutela erano totalmente inadeguati. A fine Ottocento si iniziò a porre maggiore attenzione alle esigenze della classe lavoratrice creando le basi dell’attuale sistema. Questo avvenne seguendo
due linee di tendenza: da un lato assicurando una tutela (previdenziale) al lavoratore
infortunato, dall’altro a mezzo di norme di prevenzione atte a imporre specifici presidi
e misure (organizzative e tecniche) per l’espletamento dell’attività lavorativa affinché
la stessa venisse svolta in condizioni tali da escludere o ridurre il pericolo di infortunio.
La prima linea di tendenza venne soddisfatta creando un sistema previdenziale che
passò, inizialmente, attraverso forme di assicurazione volontaria dei lavoratori e, successivamente, portò all’istituzione di un ente pubblico, l’INAIL, per l’assicurazione obbligatoria dei lavoratori operanti in attività ritenute a maggior rischio.
Contemporaneamente si andava creando un sistema normativo prevenzionale con
le sue basi nel Regio Decreto nº 232 del 18.05.1899 che prevedeva norme generali
in tema di prevenzione degli infortuni, seguito a breve da alcuni decreti relativi a spe1
cifici settori e nel Regio Decreto nº 824 del 21.05.1927 .
Dopo un periodo di minore sensibilità rispetto a queste tematiche, dovuto in parte
anche agli eventi bellici, in piena fase di ricostruzione videro la luce alcuni D.P.R. la cui
importanza è dimostrata dal fatto che costituiscono ancora oggi norme fondamentali per la sicurezza sui luoghi di lavoro.
Nei primi anni ’90 la produzione normativa, dopo un ulteriore periodo di stasi, riprese
compulsata dalla necessità di recepire numerose direttive europee essendo queste
vincolanti per lo Stato italiano in quanto membro della Comunità Europea. L’Italia,
come ogni altro paese membro, è tenuta a emanare propri atti normativi sviluppati in
conformità ai contenuti e a quant’altro risultante nella direttiva comunitaria di riferimento. Va qui anticipato che, a seguito degli atti di recepimento di direttive europee, i
D.P.R. degli anni ’50 non sono stati stravolti nella loro struttura originaria, ma solo
modificati o adattati alle disposizioni del legislatore europeo.
Premessa
La sicurezza dei lavoratori passa, sicuramente, anche attraverso l’utilizzazione di macchine sicure. Le normative sulle macchine si articolano intorno ai seguenti provvedimenti legislativi: il D.P.R. 547/55, il più importante fra quelli degli anni 50, il d.lgs. 626/94
e il D.P.R. 459/96. Questi ultimi due, a differenza del primo, sono dettati da direttive
europee che esamineremo in dettaglio nei paragrafi successivi. A queste tre principali
fonti normative, possono aggiungersi altre disposizioni di legge e una serie di norme
qualificabili con l’espressione di “norme armonizzate”.
Il D.P.R. 547 è stato pensato per garantire la sicurezza dei lavoratori in tutti i luoghi di
lavoro e durante l’uso di macchine e attrezzature in genere. La 626 si preoccupa della
gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro sia in ordine agli aspetti di dettaglio sia
1 Tale R.D. recava il regolamento per l’esecuzione del Regio Decreto nº 1331 del 1926; quest’ultimo, costituiva l’ANCC
(Associazione Nazionale per il Controllo della Combustione), per la costruzione, l’installazione e l’esercizio degli apparecchi a pressione di gas o vapori e dei generatori di vapore d’acqua.
3
per quanto riguarda l’organizzazione dell’attività lavorativa. Il D.P.R. 459 è un regolamento per l’attuazione delle direttive CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni dei vari stati in tema di sicurezza delle macchine; esso non prevede alcuna sanzione a carico dei soggetti cui fa riferimento in quanto le condotte violate sono punibili ai sensi del d.lgs. 626/94.
Le tipologie di sanzioni, previste dalla normativa sulle macchine, sono essenzialmente
di natura penale, con pochi casi di violazioni amministrative in conformità a quanto
avviene generalmente in tutta la normativa di settore. Per le macchine disciplinate dal
D.P.R.459 non sono riscontrabili sanzioni di tipo amministrativo,che,invece sono previste
per alcune tipologie di macchine,espressamente escluse dalla disciplina di tale decreto3.
Il quadro normativo, in tema di sicurezza delle macchine, è composto dai vari provve2
Data di entrata in vigore del D.P.R. 459/96.
Per esempio il d.lgs. 27.09.91 nº 311, emanato in attuazione di direttive CEE in materia di recipienti semplici a pressione, prevede, all’art. 15 comma 2, che chiunque apponga sui recipienti marchi o iscrizioni che possano creare confusione con il marchio CE è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una
somma da 2.582 a 10.329 EURO, salvo che il fatto costituisca reato.
3
L’evoluzione della normativa
Le macchine oggi in commercio e in uso sono soggette a vari regimi normativi. Una
macchina nuova, o comunque una macchina immessa sul mercato dopo il 21 settembre 19962, è soggetta al D.P.R. 459/96 ed è identificabile con la marcatura CE; ne
consegue che tale macchina non è tenuta al rispetto dei requisiti del DPR 547 anche se
ciò, in realtà, per come spiegheremo meglio in seguito, dovrebbe comunque verificarsi. Una macchina usata, che cioè era stata già immessa sul mercato prima del 21 settembre 1996, non recante la marcatura CE, può continuare a essere utilizzata se rispondente alle norme di sicurezza in vigore prima del D.P.R. 459/96 (circolare del Ministero del Lavoro e delle P.S. 30 settembre 1999). In particolare, nell’ambito delle macchine usate quelle assoggettate a importanti modifiche, per essere utilizzate, devono
essere accompagnate da una dichiarazione CE di conformità o dalla dichiarazione del
fabbricante, quelle usate e non assoggettate a importanti modifiche, per essere vendute, noleggiate concesse in uso o in locazione finanziaria, devono essere corredate
da una dichiarazione, rilasciata dal venditore, dal noleggiatore o dal concessionario, di
conformità della macchina alle leggi previgenti quali, per esempio, il D.P.R. 547/55, la
legge 791/77 in materia di sicurezza del materiale elettrico utilizzato ecc.
Nell’evoluzione della normativa sulle macchine il momento più importante è rappresentato dall’emanazione del D.P.R. 459/96 che, senza abrogare alcuna norma preesistente, da una parte si integra totalmente con la legislazione precedente e dall’altra
costituisce un momento innovativo introducendo nuovi soggetti obbligati al rispetto
di determinati obblighi; tale decreto individua, altresì, nuove procedure per garantire
l’uso di macchine sicure e nuove forme sanzionatorie (il ritiro dal mercato e la c.d.clausola di salvaguardia); le violazioni al D.P.R. 459/96 sono sancite dal d.lgs. 626/94.
4
dimenti sopra citati, ciascuno con specificità propria, ma tutti concorrendo a formare
un quadro unitario. Il D.P.R. 547 contiene i requisiti specifici che le macchine devono
4
possedere per garantire la sicurezza dei lavoratori . Il d.lgs. 626/94 organizza la sicurezza da un punto di vista generale senza entrare nei dettagli tecnici delle macchine,
istituisce il Servizio di Prevenzione e Protezione, prevede la nomina del medico competente, impone la formazione e l’informazione dei lavoratori ecc. Il D.P.R. 459 regolamenta le procedure che costruttori e altri soggetti devono attuare per realizzare e
mettere in uso macchine sicure. In tale quadro si innestano una serie di norme non
obbligatorie, ma fondamentali per i progettisti e i costruttori, costituite dall’insieme di
tutte le norme tecniche, armonizzate e non, che specificano nei dettagli (materiali di
costruzione, dimensioni, prove di verifiche ecc..) le caratteristiche delle macchine.
I D.P.R. degli anni ‘50
1.2
I D.P.R. degli anni ‘50
Gli anni ’50 rappresentano, dal punto di vista delle emanazioni di leggi in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro,un periodo particolarmente intenso della legislazione
italiana; all’epoca furono emanate leggi che ancora oggi costituiscono un punto di riferimento per gli operatori della sicurezza. Le condizioni storiche che hanno determinato
questa intensa attività del legislatore, sono da ricercare nella identificazione degli anni
’50 con la ricostruzione del dopoguerra. L’aumento dei cantieri edili, delle aziende industriali a essi collegati e il notevole incremento degli infortuni, avevano indotto lo Stato
italiano ad adottare opportuni provvedimenti legislativi; è per questo che intervennero
alcuni decreti presidenziali oggi comunemente chiamati i “D.P.R. degli anni ’50”. Essi
contengono precetti relativi sia alle caratteristiche intrinseche di sicurezza dei prodotti e
delle attrezzature, sia ai comportamenti che i lavoratori e, soprattutto, i datori di lavoro,
dovevano mettere in atto per evitare incidenti sui luoghi di lavoro.
I principali decreti sono:
• D.P.R. 27 aprile 1955, nº 547: “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”.
(Gazzetta ufficiale 12 luglio 1955, nº 158).
• D.P.R. 7 gennaio 1956, nº 164: “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
nelle costruzioni”. (Gazzetta ufficiale 31 marzo 1956, nº 78).
• D.P.R. 19 marzo 1956, nº 303: “Norme generali per l’igiene del lavoro”. (Gazzetta
ufficiale 30 aprile 1956, nº 105).
• D.P.R. 20 marzo 1956, nº 320: “Norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene
del lavoro in sotterraneo”. (Gazzetta ufficiale 5 maggio 1956, nº 109).
• D.P.R. 19 marzo 1956, nº 302: “Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro
integrative di quelle generali emanate con decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1955, nº 547”. (Gazzetta ufficiale 30 aprile 1956, nº 105).
4 Definisce, per esempio, come deve essere caratterizzato un carter di protezione, un sistema di bloccaggio dei componenti in moto ecc...
5
• D.P.R. 19 marzo 1956, nº 303: “Norme generali per l’igiene del lavoro”. (Gazzetta
ufficiale 30 aprile 1956, nº 105).
• D.P.R. 20 marzo 1956, nº 321: “Norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene
del lavoro nei cassoni ad aria compressa”.(Gazzetta ufficiale 5 maggio 1956,nº 109).
• D.P.R. 20 marzo 1956, nº 322: “Norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene
del lavoro nell’industria della cinematografia e della televisione”. (Gazzetta ufficiale 5
maggio 1956, nº 109).
• D.P.R. 20 marzo 1956, nº 323: “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
negli impianti telefonici”. (Gazzetta ufficiale 5 maggio 1956, nº 109).
Le suddette modifiche dimostrano, a parere di chi scrive, la volontà del legislatore di
perfezionare e adattare alle esigenze dei tempi un atto legislativo pensato così bene
tanto da essere ancora oggi un ottimo strumento di prevenzione. Nel D.P.R. 547/55
sono definiti i comportamenti dei seguenti soggetti: datori di lavoro, dirigenti, preposti,
lavoratori, costruttori, noleggiatori, commercianti e installatori. È la norma più importante per la sicurezza in ambiente di lavoro antecedente l’innovazione in materia seguita agli atti legislativi della comunità europea e presenta tuttora la sua valenza anche
dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 626/94. Va comunque evidenziato che in caso di
sovrapposizione di disposizioni regolatrici della stessa materia il d.lgs. 626/94 prevale
sul 547 in quanto emanato successivamente.
Per esempio, in merito all’istituzione del registro infortuni sui luoghi di lavoro, l’art.
403 del D.P.R. in questione e l’articolo 4 lettera o) della 626, prescrivono un identico
obbligo, a carico dei datori di lavoro, circa l’istituzione di tale registro.Le due normative
citate fanno discendere, dall’eventuale violazione, conseguenze diverse e in particola-
L’evoluzione della normativa
Il D.P.R. più importante è il 547/55 che, a decorrere dal 1º gennaio 1956, ha sostituito e abrogato il R.D. 18 giugno 1899, nº 232, riguardante norme sulla prevenzione
degli infortuni nelle imprese e nelle industrie. Strutturato in nº 12 Titoli, suddivisi in
Capi, consta di nº 406 articoli ed è stato modificato più volte dai seguenti atti
normativi:
• D.P.R. 19 marzo 1956, nº 302;
• Legge 2 maggio 1983, nº 178;
• Legge 5 novembre 1990, nº 320;
• d.lgs. 19 settembre 1994, nº 626;
• d.lgs. 19 dicembre 1994, nº 758;
• d.lgs. 19 marzo 1996, nº 242;
• d.lgs. 14 agosto 1996, nº 493;
• d.lgs. 4 agosto 1999, nº 359;
• D.P.R. 22 ottobre 2001, nº 462;
• d.lgs. 12 giugno 2003, nº 233.
6
re il D.P.R.del 1955 prevede sanzioni penali mentre la 626 solo sanzioni amministrative;
5
quale norma più recente è il d.lgs. 626/94 a dover essere attuato.
Il D.P.R. 547/55 è suddiviso in 12 titoli ognuno dei quali raggruppa i principali argomenti:
• Titolo I: Disposizioni generali;
• Titolo II: Ambienti, posti di lavoro e di passaggio;
• Titolo III: Norme generali di protezione delle macchine;
• Titolo IV: Norme particolari di protezione per determinate macchine;
• Titolo V: Mezzi e apparecchi di sollevamento, di trasporto e di immagazzinamento;
• Titolo VI: Impianti e apparecchi vari;
• Titolo VII: Impianti, macchine e apparecchi elettrici;
• Titolo VIII: Materie prime e prodotti pericolosi o nocivi;
• Titolo IX: Manutenzione e riparazione;
• Titolo X: Mezzi personali di protezione e soccorsi d’urgenza;
• Titolo XI: Norme penali;
• Titolo XII: Disposizioni transitorie e finali.
1.2.1
Le caratteristiche del D.P.R. 547/55
I D.P.R. degli anni ‘50
Il D.P.R. 547/55 è applicabile a tutte le attività alle quali siano addetti lavoratori subordinati o a essi equiparati; tale condizione è tuttora indispensabile per l’applicazione
dell’intera normativa di settore.
La definizione di lavoratore subordinato si ricava, oggi, dall’art. 2 lettera a) del d.lgs.
626/94 che individua il “lavoratore” nel soggetto che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con
rapporto di lavoro subordinato anche speciale. Sono equiparati ai lavoratori:
a) i soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, che prestano la loro attività per conto delle società e degli enti stessi;
b) gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro
scelte professionali;
c) gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi e attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici.
Mentre il precedente Regio Decreto 232/1899 era composto da soli 39 articoli, il
D.P.R. 547/55 è costituito da un elevato numero di articoli (406) già di per sé rappresentativi della volontà del legislatore di prevedere e, quindi, prevenire quante più
5 Tale meccanismo deriva dal principio applicabile nella successione di leggi nel tempo, secondo cui una legge successiva “abroga implicitamente” tutte le leggi precedenti che regolamentano in modo diverso una stessa materia (articolo 15 codice civile e articolo 2 codice penale).
7
possibili situazioni di rischio. I settori di intervento sono molteplici in sintonia con le
sue caratteristiche di regolamento generale. Infatti, il decreto in questione regolamenta le zone di passaggio nei luoghi di lavoro, i requisiti di sicurezza delle macchine e attrezzature di lavoro, gli impianti elettrici, la tenuta della documentazione, i
comportamenti dei lavoratori in date situazioni, la prevenzione incendi ecc.
Se oggi il d.lgs. 626/94 incentra la sua attenzione sulla “valutazione dei rischi”, nel
547, come in tutti i D.P.R. degli anni ’50, la disciplina è talmente dettagliata (nel prendere in considerazione ogni possibile rischio connesso all’attività lavorativa) come se
la valutazione dei rischi fosse stata effettuata a priori dal legislatore stesso.
A titolo di esempio, l’articolo 115, in riferimento alle macchine utensili, prescrive che i
6
dispositivi di protezione devono avere determinati caratteristiche; tale disciplina dimostra come il rischio connesso all’utilizzo di tali macchine sia stato attentamente
valutato e sono state individuate idonee misure di prevenzione e/o protezione atte a
eliminarlo o ridurlo.
Ogni prescrizione del D.P.R. 547 deve essere rispettata, pena l’applicazione di una sanzione penale. Infatti, l’articolo 389 prevede, a carico di datori di lavoro e dirigenti, sanzioni alle lettere a), b) e c) secondo un ordine di gravità decrescente.
Alle lettere a) e b) sono previste una serie di condotte tassativamente individuate,
punite rispettivamente con:
a) arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da euro 1549 a euro 4131;
b) arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da euro 516 a euro 2582;
la lettera c) prevede l’applicazione della pena dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda da 258 a 1.032 euro, per l’inosservanza di tutte le altre norme contenute nel decreto e non sanzionate espressamente dai commi a) e b).
Non esiste nella 547 una sola condotta la cui violazione non comporti una sanzione
penale.
Una disciplina così dettagliata non trova riscontro neppure nelle ultime normative di
settore, nel senso che queste, imponendo al datore di lavoro di valutare tutti i rischi
Il Titolo IV, Capo VI, articolo 115 del DPR 547/55: “Le presse, le trance e le macchine simili debbono essere munite di
ripari o dispositivi atti a evitare che le mani o altre parti del corpo dei lavoratori siano offese dal punzone o da altri organi
mobili lavoratori. Tali ripari o dispositivi, a seconda del tipo della macchina o delle esigenze della lavorazione, possono essere
costituiti da:
a) schermi fissi che permettano il passaggio dei materiali nella zona di lavoro pericolosa, ma non quello delle mani del lavoratore;
b) schermi mobili di completa protezione della zona pericolosa, che non consentano il movimento del punzone se non quando sono nella posizione di chiusura;
c) apparecchi scansamano comandati automaticamente dagli organi mobili della macchina;
d) dispositivi che impediscano la discesa del punzone quando le mani o altre parti del corpo dei lavoratori si trovino in posizione di pericolo.
I dispositivi di sicurezza consistenti nel comando obbligato della macchina per mezzo di due organi da manovrarsi contemporaneamente con ambo le mani, possono essere ritenuti sufficienti soltanto nel caso che alla macchina sia addetto un solo
lavoratore. I suddetti ripari e dispositivi di sicurezza possono essere omessi quando la macchina sia provvista di apparecchi
automatici o semiautomatici di alimentazione”.
L’evoluzione della normativa
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della sua azienda, finiscono con l’essere più generali e meno specifiche. Sarà il datore
di lavoro, nel documento di valutazione dei rischi, che dovrà descrivere i processi produttivi e le regole di condotta per operare in sicurezza.
Un altro aspetto del decreto in questione è dato dal fatto che esso può essere applicabile anche rispetto a macchine non esplicitamente definite. Consideriamo, per
esempio, gli articoli relativi alle presse (Titolo IV Capo VI) e in particolare l’articolo
115 sui Dispositivi per le presse in genere, (di cui alla nota 7) per rilevare che esso è
applicabile a tutte le macchine per le quali non esistono norme specifiche e che
sono assimilabili a presse. In vari settori industriali riscontriamo il verificarsi di queste
condizioni; basti pensare alle macchine “attaccabottoni” dell’industria tessile o a tante altre macchine simili che funzionano con lo stesso principio meccanico. Discorso
analogo vale per le macchine del settore alimentare come le mescolatrici che sono
assimilate ai bottali o impastatrici o gramolatici, a seconda delle caratteristiche proprie, e di cui al Capo II del Titolo IV.
I requisiti essenziali di sicurezza delle macchine nel D.P.R. 547/55
1.3
I requisiti essenziali di sicurezza delle macchine nel D.P.R.
547/55
Il problema della sicurezza nelle macchine non può essere risolto senza prendere in
considerazione le prescrizioni dettate dal D.P.R. 547/55.
Non deve sembrare eccessiva l’affermazione secondo cui tale decreto potrebbe, da
solo, garantire un buon livello di sicurezza negli ambienti di lavoro; in effetti ciò è
quanto avviene relativamente alle macchine usate, presenti sul mercato prima dei
decreti di recepimento di direttive europee.
Esso contiene, infatti, tutti i principi tecnici fondamentali che entrano in gioco nella
valutazione del rischio e la determinazione delle misure di prevenzione e protezione
da adottare per prevenire o limitare i danni da infortuni; non solo disposizioni tecniche, ma anche norme comportamentali relative ai datori di lavoro, dirigenti, preposti
e lavoratori.
In questo decreto sono presenti le valutazioni del rischio incendio, del rischio elettrico
e del rischio meccanico. Il rischio elettrico e il rischio incendio sono spesso molto collegati tra loro nel senso che frequentemente un incendio può essere provocato da un problema di tipo elettrico;basti pensare a un incendio che si sviluppa a seguito di un corto circuito. Il Capo VI del Titolo II “difesa contro gli incendi e le scariche atmosferiche”, detta le basi
della disciplina della prevenzione incendi che troverà specificazioni più dettagliate nel
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D.P.R. 577/82 e nei successivi atti normativi.
In tutte le aziende o lavorazioni soggette al 547 devono essere adottate idonee misure
per prevenire gli incendi e per tutelare la incolumità dei lavoratori in caso di incendio;
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D.P.R. 29 luglio 1982, nº 577: “Approvazione del regolamento concernente l’espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi”.
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in particolare, sono soggette (ai fini della prevenzione degli incendi) al controllo del
Comando del Corpo dei Vigili del Fuoco competente per territorio, le aziende con
lavorazioni aventi le seguenti caratteristiche:
a) quelle nelle quali si producono, si impiegano, si sviluppano o si detengono prodotti
infiammabili, incendiabili o esplodenti;
b) quelle che, per dimensioni, ubicazione e altre ragioni presentano, in caso di incendio, gravi pericoli per la incolumità dei lavoratori.
Il Titolo VII: “impianti, macchine e apparecchi elettrici”, valuta le situazioni caratteristiche
del rischio elettrico presente nelle macchine.
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Art. 56. Alberi, cinghie e funi di trasmissione – Gli alberi, i contralberi, le cinghie e le funi di trasmissione, nonché le
relative pulegge motrici e mosse, che si trovano in tutto o in parte ad altezza non superiore a 2 m dal pavimento o dalla piattaforma del posto di lavoro, a meno che non siano già in posizione inaccessibile, devono essere protetti sin a tale altezza.
La protezione di tali organi ed elementi può essere anche costituita da una barriera distanziatrice, della altezza di almeno
1 m, purché:
a) disti, in senso orizzontale, almeno 0,50 m dalle parti più sporgenti degli organi ed elementi di trasmissione, riducibili a 0,30 m
se gli organi in movimento da proteggere non superano l’altezza della barriera;
b) sia costruita in maniera da rendere impossibile, senza speciali manovre, l’accesso nello spazio compreso fra il riparo e gli
organi ed elementi in moto.
Per le cinghie di trasmissione azionate da motore di potenza non superiore a 2 cavalli-vapore o che abbiano meno di 8 cm di
larghezza o una velocità inferiore ai 2 m al minuto secondo, l’obbligo della protezione sussiste solo quando la cinghia, in relazione alle condizioni di impianto e di uso, può costituire pericolo.
Per gli alberi e i contralberi, la protezione può omettersi quando, in relazione alla velocità e alla loro coppia motrice, sia da
escludersi ogni pericolo.
L’evoluzione della normativa
Per quanto riguarda il rischio meccanico, il 547 prende in esame buona parte delle
macchine che possono essere presenti sui luoghi di lavoro; fornisce i principi generali
di sicurezza e definisce specifiche tecniche più dettagliate.
L’articolo 41, per esempio, in tema di disposizioni di carattere generale per la protezione delle macchine impone, genericamente e semplicemente, che gli elementi delle
macchine, quando costituiscono un pericolo, devono essere protetti o segregati o provvisti di dispositivi di sicurezza.
È un precetto così generico ed efficace che risulta difficile pensare a macchine o a
situazioni lavorative cui esso non sia applicabile.
Analogamente è a dirsi per l’articolo 49 che prescrive il divieto di compiere, su organi in
moto, qualsiasi operazione di riparazione o registrazione; ove sia assolutamente necessario eseguire tali operazioni su organi in moto, si dovranno adottare adeguate cautele a difesa dell’incolumità del lavoratore che, di tale divieto, deve essere reso edotto
mediante avvisi.
Altri articoli, invece, forniscono una disciplina specifica e di dettaglio estremamente
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minuziosa; si consideri, per esempio, l’art. 56 in cui, in riferimento alle cinghie di trasmissione, le caratteristiche delle protezioni sono specificate in relazione alle dimensioni delle stesse o alla potenza del motore cui sono collegate; queste prescrizioni così
tanto dettagliate fanno del D.P.R. un valido strumento di progettazione.
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Il rischio meccanico
1.4
Il rischio meccanico
Definiamo rischio meccanico, il rischio che un lavoratore, per effetto di un’azione
meccanica (per esempio, azione di taglio, schiacciamento, urto...) subisca un infortunio
nel compiere un qualunque atto lavorativo. Il rischio meccanico dipende, quindi, da
vari fattori legati al comportamento del lavoratore, alle caratteristiche della struttura
delle macchine, ai dispositivi di protezione. L’insieme di tutti i rischi meccanici connessi all'uso di una macchina, non è sempre facilmente circoscrivibile in quanto, oltre alla
varietà dei parametri in gioco, lo sviluppo della tecnologia, se da un lato risolve specifiche problematiche, dall’altro introduce sempre nuove situazioni lavorative caratterizzate da altri rischi specifici. La norma UNI EN 292/I, fornisce un elenco non esaustivo
dei pericoli che possono caratterizzare l’utilizzo di una macchina.
Le macchine possono costituire pericolo per i lavoratori in ogni momento della loro
utilizzazione ma, statisticamente, sono più pericolose nella fase di regolazione, di
riavvio e di manutenzione. Per prevenire incidenti in queste fasi, il D.P.R. 547 impone
varie prescrizione formulate con estrema chiarezza come, per esempio, l’articolo 52 in
tema di “messa in moto e arresto dei motori”. In base a tale norma i dispositivi per la
messa in moto e l’arresto dei motori debbono essere facilmente manovrabili e disposti in modo da non poter essere azionati accidentalmente. Per l’avviamento dei motori
a combustione interna devono adottarsi dispositivi che impediscano al lavoratore di
agire direttamente sul volano e le manovelle di avviamento diretto devono essere
costruite in maniera da potersi disinnestare automaticamente per evitare il contraccolpo. Come principio generale è poi stabilito che, ove possibile, un’attrezzatura di
lavoro deve sempre essere munita di un dispositivo di arresto di emergenza.
A causa della natura del lavoro, gli operai talvolta sono portati a intervenire su meccanismi in movimento o che possono riavviarsi. Qualora sia necessario eseguire le
operazioni di riparazione o registrazione su un organo in moto, si devono adottare
adeguate cautele a difesa dell’incolumità del lavoratore.
Il livello di protezione delle parti in movimento dei macchinari (utensili da taglio,elementi mobili delle presse ecc.) durante le fasi della lavorazione, dipende dal grado di esposizione al rischio da parte degli operatori. L’articolo 50 prescrive che quando un motore,
per le sue caratteristiche di costruzione, costituisce un pericolo per chi lo avvicina, deve
essere o installato in apposito locale o recintato o comunque protetto. In ogni caso gli
organi di trasmissione, quali alberi, pulegge, cinghie e simili, devono essere protetti. L’accesso ai locali o ai recinti di motori deve essere vietato a coloro che non vi sono addetti e
il divieto deve essere richiamato mediante apposito avviso. Tale misura di prevenzione è
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ripresa, per la sicurezza dell’uso delle macchine operatrici, dall’articolo 68.
In via generale, per ridurre la probabilità di infortunio, il D.P.R. 547 prevede che le
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Art. 68. La protezione degli organi lavoratori e delle zone di operazione delle macchine, gli organi lavoratori delle macchine e le relative zone di operazione, quando possono costituire un pericolo per i lavoratori, devono, per quanto possibile,
essere protetti o segregati oppure provvisti di dispositivo di sicurezza.
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macchine debbano possedere taluni requisiti ed essere utilizzate secondo i seguenti principi:
• l’utilizzatore della macchina deve essere reso edotto sui rischi specifici cui è esposto
e deve conoscere le norme essenziali di protezione;
• il lavoratore deve osservare le misure disposte dal datore di lavoro ai fini della sicurezza individuale e collettiva;
• le varie fasi lavorative, nell’uso di una macchina (trasporto, installazione, riparazione...) devono avvenire conformemente alle indicazioni presenti nel libretto delle
istruzioni a corredo della stessa;
• la manutenzione e la riparazione devono essere effettuate a macchine e impianti
fermi;
• gli organi in moto non devono essere puliti manualmente;
• gli elementi delle macchine, quando costituiscono pericolo, devono essere protetti
o segregati o provvisti di dispositivi di sicurezza.
1.4.1
Le protezioni
Ai fini della sicurezza delle macchine, rispetto al rischio meccanico, un ruolo importante è rivestito dalle protezioni. Gli elementi delle macchine, quando costituiscono
un pericolo, devono essere protetti o segregati o provvisti di dispositivi di sicurezza. Le
protezioni e i dispositivi di sicurezza delle macchine non devono essere rimossi se non
per necessità di lavoro.
Qualora essi debbano essere rimossi dovranno essere immediatamente adottate misure atte a mettere in evidenza e a ridurre al minimo possibile il pericolo che ne deriva. La ricollocazione della protezione, o del dispositivo di sicurezza, deve avvenire
non appena sono cessate le ragioni che hanno reso necessaria la loro temporanea
rimozione.
Le protezioni possono essere fisse, mobili o regolabili, ciascuna con particolari caratteristiche.
Sono fisse quelle installate solidamente agli elementi di una macchina; il loro fissaggio e la loro apertura, deve essere ottenuto con sistemi che richiedono l’uso di utensili.
Esse devono impedire l’accesso a organi mobili se non in caso di manutenzione o
sostituzione di elementi che, comunque, devono avvenire adottando le massime cautele. La distanza dagli organi in movimento deve essere tale da evitare il contatto di
parti del corpo del lavoratore con le parti in moto della macchina.
Protezioni mobili
Sono mobili quando possono essere posizionate in modo da non essere solidamente
attaccate alla macchina (protezioni aperte) senza far uso di opportuni utensili. Esse
L’evoluzione della normativa
Protezioni fisse