STUDIO DI CONSULENZA DEL LAVORO

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STUDIO DI CONSULENZA DEL LAVORO
S T U D I O
D I
C O N S U L E N Z A
D E L
L A V O R O
Dott. Maurizio Rossi
Consulente del Lavoro
CIRCOLARE 04/2016
LUGLIO 2016
OGGETTO: A) MODELLI 730/4 – INOLTRO TELEMATICO DIRETTAMENTE ALLO STUDIO
B) SCADENZE LUGLIO E AGOSTO 2016
C) INFORTUNIO OCCORSO DURANTE LA CHIUSURA ESTIVA
D) LAVORO ACCESSORIO
A) Anche per il 2016 i dati delle liquidazioni del modello 730 perverranno allo Studio tramite l’Agenzia delle
Entrate. Trattenute e/o competenze verranno liquidate con i fogli paga di luglio ed agosto 2016. In passato si
sono verificati casi di ritardo nel trasferimento dei dati dai CAF all’Agenzia delle Entrate. Pertanto, se il
lavoratore non dovesse trovare nel foglio paga di luglio o agosto la liquidazione del 730, può far avere allo
Studio copia del proprio modello 730 per l’inserimento manuale nel foglio paga, in seguito ad opportuni
controlli.
B) Lo Studio rimarrà chiuso per le ferie estive dal 08.08.2016 al 26.08.2016 (ripresa attività lavorativa il
29.08.2016). Per i datori di lavoro che pagano le retribuzioni sul mese effettivo (in genere attorno al giorno 10
del mese successivo rispetto allo svolgimento della prestazione): le retribuzioni del mese di luglio saranno
elaborate sulla base dell’orario di lavoro normalmente effettuato, salvo eventuali comunicazioni di variazione
(assenze per malattia, maternità, infortunio, trasferte, straordinari, ecc.), che dovranno pervenire allo Studio
entro il 22.07.2016; gli elaborati saranno disponibili dal 29.07.2016.
Ricordiamo a tutti i Clienti di fornire le presenze ed i dati utili per le elaborazioni secondo le scadenze già
comunicate, al fine di permettere una corretta organizzazione del lavoro.
C) Dal 22 marzo 2016 l’obbligo di inviare il certificato medico del dipendente, vittima di infortunio, non ricade
più sul datore di lavoro, ma sul medico o sulla struttura sanitaria che per prima presta assistenza, secondo le
modalità previste dalla circolare INAIL n. 10 del 21 marzo 2016.
Resta a carico del Datore di lavoro l’obbligo di inoltrare all’INAIL la denuncia di infortunio, entro due giorni
da quando il Datore di lavoro viene a conoscenza del fatto. Nella denuncia di infortunio, da inviare a mezzo
PEC all’INAIL, il Datore di lavoro deve inserire i dati relativi all’infortunio (giorno, ora, luogo, modalità,
persone presenti, ecc.). Il Datore di lavoro può venire a conoscenza dell’infortunio se è presente al fatto oppure
perché il lavoratore infortunato fa pervenire in azienda copia del certificato di infortunio. L’obbligo di invio
della denuncia decorre dalla data in cui il datore di lavoro viene a conoscenza del fatto. Ai Clienti, che durante
il periodo di chiusura dello Studio preferiscono non occuparsi autonomamente della denuncia, suggeriamo di
non ritirare certificati di infortunio inviati dai lavoratori via posta o via PEC, o consegnati a mano; dovranno,
pertanto, contattare tempestivamente lo Studio alla ripresa dell’attività per gli adempimenti di legge.
Ricordiamo che il ritardato invio della denuncia di infortunio, anche di un solo giorno, comporta una sanzione
amministrativa minima pari a 1.290,00 euro.
D) Il Consiglio dei Ministri n.119 del 10 giugno 2016 ha approvato, al momento solo in via preliminare, un
decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive ai decreti del Jobs Act.
Per quanto riguarda il D.lgs. n. 81/2015, le modifiche apportate riguardano il lavoro accessorio (i cosiddetti
voucher) e sono volte essenzialmente a garantire la piena tracciabilità dei voucher, prevedendo che i
committenti imprenditori non agricoli o professionisti, che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio
debbano, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, comunicare alla sede territoriale dell'Ispettorato
nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il
luogo e la durata della prestazione. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione si applicherà la
sanzione amministrativa da euro 400 a 2.400 euro in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la
comunicazione.
Informeremo i Clienti non appena saranno rese disponibili le specifiche tecniche ed operative relative a tale
adempimento.
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