Inquinamento elettromagnetico a bassa frequenza

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Inquinamento elettromagnetico a bassa frequenza
Allegato K al Regolamento Edilizio del Comune di Prato
Area 1 - Scheda 1.3 (Inquinamento elettromagnetico a bassa frequenza)
Norme per la compilazione
SCHEDA 1.3
Area di valutazione:
Categoria di requisito:
1 - Qualità ambientale esterna
Inquinamento elettromagnetico a bassa frequenza
Esigenza:
Indicatore di prestazione:
Minimizzare negli spazi esterni il livello dei campi Livello di induzione magnetica e di intensità di
elettrici e magnetici in bassa frequenza (50 Hz), campo elettrico.
generati da sorgenti localizzate.
Unità di misura:
livello di campo magnetico: microTesla (μT); livello
di campo elettrico: Volt/metro (V/m).
Metodo e strumenti di verifica:
a) Nel caso siano presenti, in zone adiacenti e/o entro 50 mt (considerando la distanza tra la
proiezione sul piano orizzontale della mezzeria della linea e il fabbricato), 30 mt e 20 mt
rispettivamente per tensioni pari a 380 kV, 220 Kv e 132 kV, dalla costruzione, linee in alta e
media tensione aeree o interrate, la verifica verrà effettuata secondo il protocollo ASL e ARPAT
di Prato relativa a valutazioni previsionali di impatto elettromagnetico di elettrodotti ad alta
tensione:
• Specificare il n° della linea e la tensione dell’elettrodotto;
• Specificare la distanza minima del conduttore in tensione più vicino alle aree o agli ambienti di
cui agli artt. 3 e 4 del D.P.C.M. 08/07/2003, producendo specifico elaborato grafico;
• Specificare se vi sono altri elettrodotti ad alta tensione nel raggio di 100 mt dal fabbricato, in
caso positivo indicare il n° della linea e la tensione dell’elettrodotto;
• Produrre relativamente ai punti maggiormente esposti dell’edificio, una valutazione previsionale
del campo elettrico e dell’induzione magnetica.
b) Nel caso siano presenti, in zone adiacenti e/o entro 50 mt dalla costruzione, cabine di
trasformazione o sottostazioni elettriche, e/o elettrodotti a media tensione entro 10 mt dalla
costruzione, la verifica verrà effettuata attraverso la misura in loco del livello di campo
magnetico e di campo elettrico.
• Indicazione dettagliata delle sorgenti (cabina, linea, sottostazione) e delle loro caratteristiche;
• Specificare la distanza minima della sorgente dalla costruzione, producendo specifico
elaborato grafico;
• Produrre relativamente ai punti maggiormente esposti dell’edificio, i valori misurati del campo
elettrico e dell’induzione magnetica.
Il valore di campo magnetico inferiore a 0,2 μT dovrà essere dimostrato mediante misurazione
strumentale oppure mediante dichiarazione dell’ente gestore della rete.
Strategie di riferimento:
Le strategie progettuali che si possono adottare per minimizzare l’esposizione degli individui ai campi
elettrici e magnetici a 50 Hz sono riassumibili come segue:
• nella scelta della collocazione degli edifici, verificare preventivamente, tramite misurazione e
simulazione, il livello dei campi elettrici e magnetici a 50 Hz che saranno presenti;
• evitare la localizzazione di stazioni e cabine primarie in aree adiacenti o all’interno al sito di
progetto e delle cabine secondarie (MT/BT) in spazi esterni in cui è prevedibile la presenza di
individui per un significativo periodo di tempo;
• mantenere una fascia di sicurezza dagli elettrodotti realizzati con conduttori nudi in modo da
ottenere esposizioni trascurabili (0,2 μT) ai campi magnetici a bassa frequenza in luoghi di
permanenza prolungata;
Scala di prestazione:
Prestazione quantitativa
Rispetto dei valori limite di cui al D.P.C.M. 08/07/2003
Rispetto dei valori limite di cui al D.P.C.M. 08/07/2003 e ubicazione della
totalità dei locali zona notte per la residenza e dei locali con usi prolungati
nel tempo da parte delle persone per le altre destinazioni, sul lato
dell’edificio opposto alla sorgente
Campo magnetico <= 0,2 μT
Punteggio
0
2
Punteggio
Raggiunto
(*)
3
Riferimenti normativi:
DM Lavori Pubblici 16 gennaio 1991 “Aggiornamento delle norme tecniche per la disciplina della
costruzione e dell’esercizio di linee elettriche aeree esterne”; DPCM 23 aprile 1992 “Limiti massimi di
esposizione ai campi elettrico e magnetico generati dalla frequenza industriale nominale (50 Hz) negli
ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”; DPCM 28 settembre 1995 “Norme tecniche procedurali di
attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 1992 relativamente agli
elettrodotti”; Risoluzione del Parlamento Europeo sulla lotta contro gli inconvenienti provocati dalle
radiazioni non ionizzanti del 5 maggio 1995 (Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. C 205/439);
Raccomandazione UE 1999/519/CE “Raccomandazione del Consiglio del 12 luglio 1999 relativa alla
limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz”;
Legge 22 febbraio 2001, n. 36 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici”.
DPCM 8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori e degli obiettivi di qualità per la
protezione della popolazione dalle eposizioni ai campi elettricie e magnetici alla frequenza di rete (50
Hz) generati dagli elettrodi”.
Legge Regionale n.51 del 11/08/1999, “Disposizioni in materia linee elettriche ed impianti elettrici”.
Regolamento Regionale n.9 del 20/12/2000, “Regolamento di attuazione della LR 11/08/1999 n.51 in
materia di linee elettriche ed impianti elettrici”.
Riferimenti tecnici:
CEI 211-6 “Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell'intervallo di
frequenza 0 Hz-10 kHz, con riferimento all'esposizione umana”.