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GUIDA AI PROVVEDIMENTI ESTIVI
Dott. Gian Paolo Ranocchi
IL CREDITO D’IMPOSTA
PER INVESTIMENTI IN
NUOVI BENI STRUMENTALI
IL CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN NUOVI BENI STRUMENTALI
I PRESUPPOSTI PER L’ACCESSO AL BONUS
Compete ai soli titolari reddito d’impresa.
Investimenti in beni strumentali nuovi div. 28 ATECO di importo
(idem Tremonti ter).
Unitario superiore a € 10.000 (no investimenti minori).
Destinati a strutture produttive in Italia (novità).
Realizzati nel periodo 25 giugno 2014 - 30 giugno 2015
(temporanea).
In presenza di un’eccedenza rispetto alla media degli investimenti
precedenti (approccio incrementale).
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IL CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN NUOVI BENI STRUMENTALI
IN COSA CONSISTE IL BONUS
Credito d’imposta del 15% dell’eccedenza (rileva la media
precedente e non detax reddito).
Fruibile in tre quote annuali.
A decorrere dal 2016 per gli investimenti 2014 e 2017 per gli
investimenti 2015.
Solo in compensazione ex art. 17 DLgs. 241/97 (no rimborso).
Senza limiti di utilizzo (700k per compensazioni orizzontali).
Fiscalmente irrilevante da un punto di vista reddituale.
Più tempo per gli uffici per effettuare i controlli
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IL CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN NUOVI BENI STRUMENTALI
CONSIDERAZIONI PRATICHE INIZIALI
Il periodo di fruizione “a cavallo” consiglia di concentrare gli
investimenti programmati se possibile: o tutti secondo semestre
2014 o tutti primo semestre 2015.
Bonus complicato. Nel conteggio e nelle modalità di utilizzo.
Indirizzo per gli investimenti? O “gadget” sugli investimenti già
programmati?
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IL CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN NUOVI BENI STRUMENTALI
AMBITO SOGGETTIVO TITOLARI REDDITO
D’IMPRESA
Tutte le imprese (persone fisiche, società, cooperative, enti
commerciali) esclusi i lavoratori autonomi.
Ininfluente il tipo di contabilità adottato (ordinari e semplificati).
Ok N.I.P. (art. 13 L. 388/2000), agriturismi in regime forfetario (art. 5
co. 1 L. 413/91) e imprese agricole che determinano il reddito
d’impresa ex art. 56 co. 5 e 56-bis TUIR o che superano i limiti ex
art. 32 TUIR (circ. 44/E/2009).
Ok per le società di comodo (non operative e perdita sistematica).
OK “minimi” (circ. n. 44/E/2009) con problema della fuoriuscita dal
regime per effetto dello sforamento del valore beni strumentali (il
limite previsto dalla norma è di € 15.000).
Fitto azienda artt. 2561 e 2562 c.c.: bonus a chi mantiene gli
impianti (affittuario di solito).
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IL CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN NUOVI BENI STRUMENTALI
AMBITO SOGGETTIVO TITOLARI REDDITO
D’IMPRESA
Soggetti di nuova costituzione:
ammessi al bonus;
media da assumere in base al periodo precedente (con
esclusione comunque del periodo con maggiori investimenti);
se costituite post decorrenza agevolazione bonus su tutti gli
investimenti
effettuati
(non
si
applica
l’approccio
incrementale).
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IL CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN NUOVI BENI STRUMENTALI
AMBITO OGGETTIVO “SPESE SOSTENUTE”
PER “INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI
NUOVI …….”
Soglia: gli investimenti devono essere di valore unitario non inferiore
a € 10.000 (singoli beni o investimento complessivo?).
Necessario il requisito della strumentalità (problemi per i beni
concessi in locazione o comodato).
Investimenti agevolabili e non:
acquisti in proprietà anche con patto di riservato dominio ex art.
1523 c.c. (es. sabatini);
acquisti in leasing (a prescindere dalla durata);
esclusi i leasing operativi (assimilabili ai noleggi);
compresi contratti di appalto e (?) costruzioni in economia
ultimazioni lavori per la quota di spese che ricadono nel periodo
agevolato.
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IL CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN NUOVI BENI STRUMENTALI
AMBITO OGGETTIVO “BENI STRUMENTALI
NUOVI COMPRESI NELLA DIVISIONE 28
TABELLA ATECO”
Codice che individua il soggetto cedente.
Chi investe deve verificare il bene e non le caratteristiche di chi
vende.
Bene deve essere NUOVO (mai utilizzato prima – da produttore o
rivenditore – se acquistato da altri dichiarazione che chi vende non
ha fruito di agevolazioni).
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IL CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN NUOVI BENI STRUMENTALI
AMBITO OGGETTIVO “BENI STRUMENTALI
NUOVI COMPRESI NELLA DIVISIONE 28
TABELLA ATECO”
Casi particolari agevolabili:
1) dotazione necessaria del bene non ATECO 28 (esempio i
software di funzionamento);
2) quota beni ATECO 28 compresa nel bene complesso
(fattura/certificazione del venditore);
3) agevolabile investimento ATECO 28 se destinato ad essere
compreso in impianti non ATECO 28 (anche se semplice
dotazione);
4) agevolabile
macchinario
showroom
utilizzato
scopo
dimostrativo dal venditore;
5) costruzione in economia prevalenza beni nuovi su usati.
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IL CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN NUOVI BENI STRUMENTALI
AMBITO OGGETTIVO “BENI STRUMENTALI
NUOVI COMPRESI NELLA DIVISIONE 28
TABELLA ATECO”
Sono esclusi:
1) immobili in generale;
2) automezzi e veicoli a motore (salvo macchine da trasporto per
cave/cantieri);
3) computer;
4) beni immateriali;
5) beni merce.
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IL CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN NUOVI BENI STRUMENTALI
AMBITO OGGETTIVO “BENI STRUMENTALI
NUOVI COMPRESI NELLA DIVISIONE 28
TABELLA ATECO”
FABBRICAZIONE DI MACCHINARI E APPARECCHIATURE N.C.A.
28.11.11 motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili)
28.11.12 pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili di motori a combustione interna
28.11.20 turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori)
28.12.00 apparecchiature fluidodinamiche
28.13.00 altre pompe e compressori
28.14.00 altri rubinetti e valvole
Sono rilevanti i beni
28.15. organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili e motocicli)
28.15.20 cuscinetti a sfere
elencati
28.21.10
forni, fornaci e bruciatori
Non rileva la circostanza
28.21.21 caldaie per riscaldamento
che cedente o acquirente
28.21. altri sistemi per riscaldamento
appartengano ai codici
28.22.01 ascensori, montacarichi e scale mobili
Indicati nella divisione
28.22.02 gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori, carrelli elevatori e piattaforme girevoli
28 (Cfr. circ. 44/09
28.22.03 carriole
§ 2.3)
28.22.09 altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
28.23.01 cartucce toner
28.23.09 macchine ed altre attrezzature per ufficio (esclusi computer e periferiche)
28.24.00 utensili portatili a motore
28.25.00 attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione;
fabbricazione di condizionatori domestici fissi
28.29.10 bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (incluse parti staccate e accessori)
28.29.20 macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (incluse parti e accessori)
28.29.30 macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (incluse parti e accessori)
28.29.91 apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico
28.29.92 macchine per la pulizia (incluse le lavastoviglie) per uso non domestico
28.29.93 livelle, metri doppi a nastro e utensili simili, strumenti di precisione per meccanica (esclusi quelli ottici)
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IL CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN NUOVI BENI STRUMENTALI
AMBITO OGGETTIVO “BENI STRUMENTALI
NUOVI COMPRESI NELLA DIVISIONE 28
TABELLA ATECO”
FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE N.C.A.
28.11.11 motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili)
28.11.12 pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili di motori a combustione interna
28.11.20 turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori)
28.12.00 apparecchiature fluidodinamiche
28.13.00 altre pompe e compressori
28.14.00 altri rubinetti e valvole
28.15. organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili e motocicli)
28.15.20 cuscinetti a sfere
28.21.10 forni, fornaci e bruciatori
28.21.21 caldaie per riscaldamento
28.21. altri sistemi per riscaldamento
28.22.01 ascensori, montacarichi e scale mobili
28.22.02 gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori, carrelli elevatori e piattaforme girevoli
28.22.03 carriole
28.22.09 altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
28.23.01 cartucce toner
28.23.09 macchine ed altre attrezzature per ufficio (esclusi computer e periferiche)
28.24.00 utensili portatili a motore
28.25.00 attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione;
fabbricazione di condizionatori domestici fissi
28.29.10Definizione:
bilance e di macchine
automatiche
per la vendita
e la
distribuzione (incluse
parti staccate e accessori)
macchinari e apparecchiature
che
intervengono
meccanicamente
28.29.20 macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (incluse parti e accessori)
o termicamente sui materiali o sui processi di produzione
28.29.30 macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (incluse parti e accessori)
Ma 28.29.91
attenzione:
non deve
trattarsie filtrare
di beni
indicati
divisione
apparecchi
per depurare
liquidi
e gasin
peraltra
uso non
domestico
Esempio saldatore
elettrico:
27.90
– Utile
leper
note
tab. Istat
28.29.92
macchine codice
per la pulizia
(incluse
le verificare
lavastoviglie)
usoesplicative
non domestico
28.29.93 livelle, metri doppi a nastro e utensili simili, strumenti di precisione per meccanica (esclusi quelli ottici)
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IL CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN NUOVI BENI STRUMENTALI
AMBITO OGGETTIVO “BENI STRUMENTALI
NUOVI COMPRESI NELLA DIVISIONE 28
TABELLA ATECO”
FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE N.C.A.
28.11.11 motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili)
28.11.12 pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili di motori a combustione interna
28.11.20 turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori)
28.12.00 apparecchiature fluidodinamiche
28.13.00 altre pompe e compressori
28.14.00 altri rubinetti e valvole
28.15. organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili e motocicli)
28.15.20 cuscinetti a sfere
28.21.10 forni, fornaci e bruciatori
28.21.21 caldaie per riscaldamento
28.21. altri sistemi per riscaldamento
28.22.01 ascensori, montacarichi e scale mobili
28.22.02 gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori, carrelli elevatori e piattaforme girevoli
28.22.03 carriole
28.22.09 altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
28.23.01 cartucce toner
28.23.09 macchine ed altre attrezzature per ufficio (esclusi computer e periferiche)
28.24.00 utensili portatili a motore
28.25.00 attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione;
fabbricazione di condizionatori domestici fissi
28.29.10 bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (incluse parti staccate e accessori)
28.29.20 macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (incluse parti e accessori)
28.29.30 macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (incluse parti e accessori)
28.29.91 apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico
28.29.92 macchine per la pulizia (incluse le lavastoviglie) per uso non domestico
28.29.93 livelle, metri doppi a nastro e utensili simili, strumenti di precisione per meccanica (esclusi quelli ottici)
La circ. 44/09 (2.3) ammette la detassazione di beni destinati
a impianti già esistenti
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IL CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN NUOVI BENI STRUMENTALI
AMBITO OGGETTIVO “BENI STRUMENTALI
NUOVI COMPRESI NELLA DIVISIONE 28
TABELLA ATECO”
FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE N.C.A.
28.11.11 motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili)
28.11.12 pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili di motori a combustione interna
28.11.20 turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori)
28.12.00 apparecchiature fluidodinamiche
28.13.00 altre pompe e compressori
28.14.00 altri rubinetti e valvole
28.15. organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili e motocicli)
28.15.20 cuscinetti a sfere
28.21.10 forni, fornaci e bruciatori
28.21.21 caldaie per riscaldamento
28.21. altri sistemi per riscaldamento
28.22.01 ascensori, montacarichi e scale mobili
28.22.02 gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori, carrelli elevatori e piattaforme girevoli
28.22.03 carriole
28.22.09 altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
28.23.01 cartucce toner
28.23.09 macchine ed altre attrezzature per ufficio (esclusi computer e periferiche)
28.24.00 utensili portatili a motore
28.25.00 attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione;
fabbricazione di condizionatori domestici fissi
28.29.10 bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (incluse parti staccate e accessori)
28.29.20 macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (incluse parti e accessori)
28.29.30 macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (incluse parti e accessori)
28.29.91 apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico
28.29.92 macchine per la pulizia (incluse le lavastoviglie) per uso non domestico
28.29.93 livelle, metri doppi a nastro e utensili simili, strumenti di precisione per meccanica (esclusi quelli ottici)
L’acquisto di un bene complesso non compreso tra quelli agevolabili
( es. immobile) permette comunque la detassazione limitatamente
Al costo dei beni ivi inseriti appartenenti alla divisione 28 (circ. 44 § 2.3)
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IL CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN NUOVI BENI STRUMENTALI
AMBITO OGGETTIVO “BENI STRUMENTALI
NUOVI COMPRESI NELLA DIVISIONE 28
TABELLA ATECO”
FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE N.C.A.
28.11.11 motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili)
28.11.12 pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili di motori a combustione interna
28.11.20 turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori)
28.12.00 apparecchiature fluidodinamiche
28.13.00 altre pompe e compressori
28.14.00 altri rubinetti e valvole
28.15. organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili e motocicli)
28.15.20 cuscinetti a sfere
28.21.10 forni, fornaci e bruciatori
28.21.21 caldaie per riscaldamento
28.21. altri sistemi per riscaldamento
28.22.01 ascensori, montacarichi e scale mobili
28.22.02 gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori, carrelli elevatori e piattaforme girevoli
28.22.03 carriole
28.22.09 altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
28.23.01 cartucce toner
28.23.09 macchine ed altre attrezzature per ufficio (esclusi computer e periferiche)
Taluni beni per essere installati
necessitano opere accessorie .
28.24.00 utensili portatili a motore
Ad esempio
i forni
necessitano
di basamento
in cemento,
pertanto
28.25.00
attrezzature
di uso non domestico
per la refrigerazione
e la ventilazione;
fabbricazione
di condizionatori
domestici
sarà detassabile il costo
complessivo
comprese
le fissi
opere accessorie.
28.29.10 bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (incluse parti staccate e accessori)
Circ. 44/2009:
sono compresi
anche
beni
esclusie dalla
divisione
28.29.20
macchine e apparecchi
per le industrie
chimiche,
petrolchimiche
petrolifere
(incluse parti28
e accessori)
28.29.30
macchine
automatiche
per
la
dosatura,
la
confezione
e
per
l'imballaggio
(incluse
parti
e
accessori)
purché necessari (non dotazione) al bene complesso inserito nella div. 28 (es.
28.29.91 apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico
computer connessi
con macchinari – piattaforma aerea su veicolo-betoniera)
28.29.92 macchine per la pulizia (incluse le lavastoviglie) per uso non domestico
28.29.93 livelle, metri doppi a nastro e utensili simili, strumenti di precisione per meccanica (esclusi quelli ottici)
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IL CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN NUOVI BENI STRUMENTALI
AMBITO OGGETTIVO “BENI STRUMENTALI
NUOVI COMPRESI NELLA DIVISIONE 28
TABELLA ATECO”
28.29.99 altro materiale meccanico e di altre macchine di impiego generale n.c.a.
28.30.10 trattori agricoli
28.30.90 altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia
28.41.00 macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse parti e accessori ed escluse le parti intercambiabili)
28.49.01 macchine per la galvanostegia
28.92.01 macchine per il trasporto a cassone ribaltabile per impiego specifico in 28.49.09 altre macchine utensili (incluse parti e
accessori) n.c.a.
28.91.00 macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori)
miniere, cave e cantieri
28.92.09 altre macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori)
28.93.00 macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e
28.94.10 macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili,
di macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e accessori)
28.94.20 macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (incluse parti e accessori)
28.94.30 apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e accessori)
Difficile correlazione con
28.95.00 macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
definizione generale
28.96.00 macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
28.99.10 macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori)
28.99.20 robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori)
28.99.30 apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere
28.99.91 apparecchiature per il lancio di aeromobili, catapulte per portaerei e
apparecchiature simili
28.99.92 giostre, altalene ed altre attrezzature per parchi di divertimento
28.99.93 apparecchiature per l'allineamento e il bilanciamento delle ruote; altre apparecchiature per il bilanciamento
28.99.99 Fabbricazione di altre macchine ed attrezzature per impieghi speciali n.c.a. (incluse parti e accessori)
17
la
IL CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN NUOVI BENI STRUMENTALI
AMBITO OGGETTIVO “BENI STRUMENTALI
NUOVI COMPRESI NELLA DIVISIONE 28
TABELLA ATECO”
Individuazione del costo agevolabile.
Più costi accessori di diretta imputazione:
1) spese trasporto e montaggio;
2) spese di progettazione;
3) dazi doganali;
4) oneri perizie e collaudi;
5) interessi passivi legittimamente capitalizzati;
6) IVA indetraibile oggettiva o pro rata 100% (se pro rata meno
100% no - Assonime circ. 30/2002).
Al netto di contributi in eventuali conto impianti.
DISINVESTIMENTI IRRILEVANTI O NO? Orientamento è no.
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IL CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN NUOVI BENI STRUMENTALI
VALORE INVESTIMENTO
COSTO DI ACQUISTO
ACQUISTO DIRETTO = corrispettivo
LEASING = costo acquisto concedente
APPALTO = corrispettivi liquidati alla consegna dell’opera
APPALTO CON SAL = corrispettivi liquidati per ultimazione SAL
ECONOMIA = materiali + manodopera + ammortamenti + costi
industriali imputabili secondo OIC
ONERI ACCESSORI
Spese di progettazione, trasporti, dazi su importazione, spese di
installazione, onorari per perizie e collaudi, spese di montaggio e
posa in opera, spese di messa a punto
IVA INDETRAIBILE
ONERI FINANZIARI
Se capitalizzabili e capitalizzati civilisticamente
CONTRIBUTI
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IL CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN NUOVI BENI STRUMENTALI
AMBITO OGGETTIVO: REQUISITO DELLA
“TERRITORIALITÀ”
Provenienza:
i beni oggetto d’investimento possono essere prodotti sia da
imprese italiane che estere.
Destinazione:
i beni oggetto d’investimento devono essere allocati in strutture
produttive ubicate nel territorio dello Stato (diritto comunitario
à legale?).
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IL CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN NUOVI BENI STRUMENTALI
MOMENTO DI EFFETTUAZIONE
DELL’INVESTIMENTO”
Investimenti effettuati nel periodo 25.6.2014 – 30.6.2015
Considerazioni “strategiche” su come ottimizzare l’agevolazione.
Annualità spezzata non aiuta. Meglio concentrare nel semestre.
Acquisti 2014 fanno media per il 2015.
Beni mobili: data consegna o spedizione.
Beni mobili: se successiva, data di effetto traslativo o costitutivo
della proprietà.
Vendita con posa in opera: consegna del bene (ininfluente il
completamento delle prestazioni).
Vendita in appalto: collaudo o accettazione (o per SAL).
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IL CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN NUOVI BENI STRUMENTALI
VERIFICA DI REALIZZO NEL PERIODO
QUANDO
L’INVESTIMENTO
SI CONSIDERA
FATTO
ACQUISTO DIRETTO
CONSEGNA,
SPEDIZIONE,
EFFETTO TRASLATIVO
ACQUISTO IN LEASING
CONSEGNA DA SOCIETÀ
DI LEASING
REALIZZATO IN APPALTO
ULTIMAZIONE LAVORI,
LIQUIDAZIONE DEFINITIVA
SAL
REALIZZATO IN ECONOMIA
ULTIMAZIONE LAVORI
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IL CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN NUOVI BENI STRUMENTALI
LA MEDIA DEGLI INVESTIMENTI DEGLI
ANNI PRECEDENTI
È agevolabile l’eccedenza degli investimenti effettuati nel periodo
25.6.2014 – 30.6.2015 rispetto alla media dei 5 periodi precedenti
tenendo conto che:
la media deve essere “omogenea”. Quindi solo beni Ateco 28, solo
beni di importo superiore a € 10.000, no disinvestimenti (?);
anomalia: semestre agevolato – media su periodi interi;
si può escludere periodo con media investimento maggiore (poi
diviso;
società con meno di 5 anni pregressi: stesse regole (periodo per
media più corto ed esclusione periodo con investimenti maggiori);
società costituite nel 2014 o 2015 tutti investimenti sono
“eccedenza”.
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IL CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN NUOVI BENI STRUMENTALI
EFFETTI FISCALI DEL CREDITO D’IMPOSTA
DA BONUS INVESTIMENTI
Va utilizzato solo in compensazione (non genera rimborsi).
Compensazione dal secondo periodo imposta successivo a quello di
investimento: bonus 2014 – 1/3 2016, 1/3 2017, 1/3 2018.
Non è soggetto al limite di compensazione annuo (€ 250.000).
Non concorre alla base imponibile IRAP.
Non concorre alla base imponibile IRES o IRPEF.
Non rileva ai fini del rapporto di deducibilità per spese generali e
interessi passivi (artt. 61 e 109 TUIR).
Cumulabile con altre agevolazioni: Sabatini, crediti imposta R&S,
ACE (no per spese di riqualificazione energetica).
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IL CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN NUOVI BENI STRUMENTALI
LA REVOCA DELL’AGEVOLAZIONE
Cessione a terzi o destinazione a finalità estranee beni agevolati
(prima del secondo periodo di imposta successivo all’acquisto
investimenti 2014 ok dal 2016; investimenti 2015 ok dal 2017).
Revocano:
conferimento, permuta e donazione;
assegnazione a soci o destinazione finalità estranee;
mancato riscatto leasing;
risoluzione contratto in caso di riserva di proprietà.
Non revocano: fusione, scissione, donazione e conferimento
azienda (cessione azienda?), lease-back, furto.
Trasferimento all’estero (tutto non solo extra UE) anche se ad
imprese appartenenti allo stesso fruitore (entro termine di accert. ex
art. 43 DPR 600/73).
25
IL CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN NUOVI BENI STRUMENTALI
LA REVOCA DELL’AGEVOLAZIONE
(CIRC. 44/E/2009)
NO
Revoca
agevolazione
Per fusioni, scissioni o trasformazioni no revoca a
meno che non si tratti di trasformazione verso
soggetto non impresa (avente causa subentra nel
monitoraggio).
Per cessioni d’azienda e conferimenti la non
applicazione della revoca è subordinata a:
1) dichiarazione del dante causa che nella
cessione sono compresi beni detax;
2) impegno dell’avente causa che manterrà il bene
fino a scadenza periodo di sorveglianza.
Nota bene: se gli adempimenti 1 e 2 non sono
osservati il recupero si manifesta sul
soggetto che si è reso inadempiente a
prescindere dalla circostanza che egli
abbia fruito o meno del bonus (circ. 44/2009)
26
IL CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN NUOVI BENI STRUMENTALI
IL CALCOLO DELL’AGEVOLAZIONE (1/4)
Una società effettua un investimento in beni nuovi (impianto, isole
robotiche ed altri beni) per un ammontare di € 860.000 (IVA esclusa)
come risulta dalla copia commissione datata 10.6.2014.
L’impianto viene installato e collaudato nello stabilimento ubicato in
provincia di Verona in data 20.7.2014.
Il 30.7.2014 vengono consegnati gli altri beni.
27
IL CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN NUOVI BENI STRUMENTALI
IL CALCOLO DELL’AGEVOLAZIONE (2/4)
Si verifica se l’investimento rientra nel perimetro dell’agevolazione.
Nel caso di specie:
i beni rientrano quelli strumentali compresi nella divisione 28 della
tabella ATECO 2007;
si tratta di beni nuovi e sono tutti di importo unitario superiore a €
10.000;
l’acquisto è stato effettuato nel periodo agevolato (è ininfluente
l’ordine effettuato a giugno in quanto rileva il collaudo e la consegna
dei beni);
i beni sono tutti destinati ad una struttura produttiva ubicata nel
territorio nazionale.
28
IL CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN NUOVI BENI STRUMENTALI
IL CALCOLO DELL’AGEVOLAZIONE (3/4)
Si determina la quota di investimento agevolato. Il bonus compete
limitatamente all’eccedenza del costo sostenuto nel periodo agevolato
rispetto alla media dei 5 esercizi precedenti escludendo quello con
importo più alto. In attesa di conferme si ritiene che nel conteggio
dell’agevolazione non rilevino i disinvestimenti effettuati.
Continua
29
IL CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN NUOVI BENI STRUMENTALI
IL CALCOLO DELL’AGEVOLAZIONE (3/4)
Periodo di osservazione 2009/2013.
Investimenti in analoghi beni nuovi pregressi.
2009
€ 250.000
2010
€ 70.000
2011
€ 100.000
2012
€ 50.000
2013
€ 20.000
Si elimina dal calcolo della media il periodo con l’investimento
maggiore (2009 – € 250.000).
Si determina la media pregressa che nel caso di specie è € 60.000
(€ 240.000/4).
30
IL CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN NUOVI BENI STRUMENTALI
IL CALCOLO DELL’AGEVOLAZIONE (4/4)
Si determina la quota di investimento agevolata che è di € 800.000
(investimento 2014 - € 860.000, meno media precedente € 60.000).
Si determina il credito d’imposta spettante del 15% sull’eccedenza
di investimenti: il bonus ammonta a € 120.000.
Il credito d’imposta potrà essere utilizzato solo in compensazione in
tre quote annuali a decorrere dal 1.1.2016.
31
BONUS DIGITALIZZAZIONE PER LE
ATTIVITÀ TURISTICO – RICETTIVE
BONUS DIGITALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ TURISTICO – RICETTIVE
ART. 9 DL 83/2014
Caratteristiche dell'intervento
Riguarda gli esercizi ricettivi, le agenzie di viaggi e i tour
operator (quelli che applicano lo studio di settore – cluster 10 o
11)
Credito d’imposta su alcune spese
Interessa le annualità 2014 – 2015 – 2016
Limiti all’erogazione (in termini di stanziamento e di spese
agevolabili)
Manca il decreto attuativo
Accesso con click day
33
BONUS DIGITALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ TURISTICO – RICETTIVE
ART. 9 DL 83/2014
Le spese agevolate
Impianti wi-fi
Siti web ottimizzati per sistema mobilie
Programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e
pernottamenti
Spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione
servizi e pernottamenti turistici su piattaforme informatiche
specializzate
Servizi di consulenza per la comunicazione e marketing digitale
Strumenti per la promozione digitale di proposte in tema di
ospitalità per persone con disabilità;
Servizi relativi alla formazione del titolare e dei dipendenti
ESCLUSI I COSTI PER L'INTERMEDIAZIONE COMMERCIALE
34
BONUS DIGITALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ TURISTICO – RICETTIVE
ART. 9 DL 83/2014
Spese massime ammesse € 41.667 (?)
Credito d’imposta 30%
Sconto fiscale massimo € 12.500 (?)
Dubbio: € 12.500 riguardano il monte spese sul triennio o si tratta di
un monte spese annuo?
35
BONUS DIGITALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ TURISTICO – RICETTIVE
ART. 9 DL 83/2014
1) Il credito d'imposta (nei limiti degli aiuti "de minimis“) per le spese
2014 è utilizzabile non prima dell'1.1.2015. Per le spese 2015?
2) Non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui
redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale
sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt.
61 e 109 co. 5 del TUIR.
3) È utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art.
17 del DLgs. 241/97 (F24 telematico).
36
BONUS DIGITALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ TURISTICO – RICETTIVE
ART. 9 DL 83/2014
Il provvedimento in corso di pubblicazione dovrà individuare
le tipologie di strutture ammesse al credito d'imposta;
le tipologie di spese ammissibili;
le procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene
secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative
domande, nel rispetto dei limiti di cui ai co. 1 e 7;
le soglie massime di spesa ammissibile per singola voce di
spesa sostenuta;
le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti
d'imposta.
37
BONUS DIGITALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ TURISTICO – RICETTIVE
ART. 10 DL 83/2014
Caratteristiche dell’intervento
riguarda le imprese alberghiere esistenti all'1.1.2012
si tratta di un credito d’imposta su alcune spese immobiliari e di
acquisto mobili/attrezzature
interessa le annualità 2014 – 2015 – 2016
limiti all’erogazione (in termini di stanziamento e di spese
agevolabili)
manca il decreto attuativo
accesso con click day
38
BONUS DIGITALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ TURISTICO – RICETTIVE
ART. 10 DL 83/2014
Spese massime ammesse € 200.000
Credito d’imposta 30%
Sconto fiscale massimo € 60.000
Dubbio: € 200.000 riguardano il monte spese sul triennio o si tratta
di un monte spese annuo?
39
BONUS DIGITALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ TURISTICO – RICETTIVE
ART. 10 DL 83/2014
Il provvedimento in corso di pubblicazione dovrà individuare
le tipologie di strutture alberghiere ammesse al credito
d'imposta;
le tipologie di interventi ammessi al beneficio
le procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene
secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative
domande, nel rispetto dei limiti di cui ai co. 1 e 7;
le soglie massime di spesa ammissibile per singola voce di
spesa sostenuta;
le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti
d'imposta.
40
BONUS DIGITALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ TURISTICO – RICETTIVE
ART. 10 DL 83/2014
Soggetti interessati
alberghi
motel
villaggi albergo
residence turistico alberghiero e strutture ricettive.
In attesa di chiarimenti per le altre strutture.
41
BONUS DIGITALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ TURISTICO – RICETTIVE
ART. 10 DL 83/2014
Le spese agevolate
interventi di ristrutturazione edilizia (art. 3 co. 1 lett. b), c) e d),
del TU 6.6.2001 n. 380) sostenuti dal 31.7. 2014. Manutenzione
straordinaria, restauro e risanamento conservativo (escluse le
manutenzioni ordinarie)
interventi di eliminazione delle barriere architettoniche
(dall'1.6.2014)
interventi di incremento dell'efficienza energetica
acquisto di mobili e componenti d’arredo (con alcuni limiti).
42
BONUS DIGITALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ TURISTICO – RICETTIVE
ART. 10 DL 83/2014
Le spese agevolate per acquisto di mobili e componenti d’arredi:
quota stanziata 10% del complessivo (2mln € per il 2014 e 5
mln € per il 2015/2016)
condizione è che gli immobili siano stati anche oggetto di
interventi edilizi agevolati
la definizione di “mobili e componenti d’arredi”.
43
BONUS DIGITALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ TURISTICO – RICETTIVE
ART. 10 DL 83/2014
Gli acquisti di mobili e componenti d’arredo agevolati (circ. Agenzia
Entrate 29/2013):
letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, poltrone,
divani ecc.
materassi, tende e tendaggi
apparecchi illuminazione
porte e pavimentazioni.
È da ritenersi debba trattarsi di beni nuovi.
Acquisti effettuati a lavori già avviati (comunicazioni edilizie o
sanitarie).
Revoca nel caso di cessione a terzi o destinazione a finalità
estranee dei beni entro il secondo periodo d’imposta successivo a
quello di investimento.
44
BONUS DIGITALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ TURISTICO – RICETTIVE
ART. 10 DL 83/2014
Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo
(nei limiti degli aiuti "de minimis"). Per le spese 2014 è
utilizzabile non prima dell'1.1.2015. Per le spese 2015?
Non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui
redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale
sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli
artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.
È utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art.
17 del DLgs. 241/97.
45
SCHEMA DLGS. “SEMPLIFICAZIONE”
SCHEMA DLGS. SEMPLIFICAZIONE
DICHIARAZIONE PRECOMPILATA.
PROSPETTIVE DI INTERVENTO
Decorrenza: anno 2015.
Agenzia delle Entrate, entro il 15 aprile, rende disponibile il modello
730 precompilato, a dipendenti, collaboratori, pensionati.
Dichiarazione compilata in proprio: possibilità di presentare il
modello 730 o UNICO, autonomamente compilato, secondo le
scadenze ordinarie.
Termini per presentare la precompilata: 7 luglio.
Si presenta a:
1) Agenzia delle Entrate, direttamente, in via telematica (novità);
2) sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale;
3) CAF o professionista abilitato (visto di conformità).
47
SCHEMA DLGS. SEMPLIFICAZIONE
DICHIARAZIONE PRECOMPILATA.
PROSPETTIVE DI INTERVENTO
Presentazione 730 precompilato senza modifiche (casi 1 e 2
precedenti):
Agenzia delle Entrate non effettua il controllo formale (art. 36-ter
DPR 600/73) sui dati:
1. forniti dai sostituti d’imposta, con le certificazioni;
2. relativi agli oneri deducibili e detraibili, indicati nella
dichiarazione precompilata, forniti da soggetti terzi.
Inoltre, sono esclusi i controlli preventivi sui rimborsi superiori a €
4.000, in presenza di detrazioni per carichi di famiglia e/o di
eccedenze relative alla precedente dichiarazione.
48
SCHEMA DLGS. SEMPLIFICAZIONE
DICHIARAZIONE PRECOMPILATA.
PROSPETTIVE DI INTERVENTO
Sanzioni pesanti per CAF e professionisti nel caso di rettifiche
alla dichiarazione precompilata (es. inserimento di detrazione non
spettante), con visto di conformità infedele. A loro carico:
1. importo dell’imposta dovuta dal contribuente assistito;
2. sanzione e interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente,
ai sensi dell’articolo 36-ter DPR 600/73.
Per evitare tali responsabilità e sanzioni, occorre provare che il visto
di conformità infedele è il frutto della condotta dolosa da parte del
contribuente, nel fornire i dati riguardanti la sua posizione fiscale.
49
OPERAZIONI STRAORDINARIE,
SOCIETÀ NON OPERATIVE E
ESTINZIONE DELLE SOCIETÀ
OPERAZIONI STRAORDINARIE, SOCIETÀ NON OPERATIVE E ESTINZIONE DELLE SOCIETÀ
OPERAZIONI STRAORDINARIE
Modifica adempimenti
dichiarativi
OPERAZIONI
STRAORDINARIE
SOCIETÀ DI PERSONE
Modifica termini di
versamento
51
OPERAZIONI STRAORDINARIE, SOCIETÀ NON OPERATIVE E ESTINZIONE DELLE SOCIETÀ
OPERAZIONI STRAORDINARIE
MODIFICA ADEMPIMENTI DICHIARATIVI
Nel caso di liquidazione,
trasformazione,
scissione e fusione: il
modello UNICO da
utilizzare è quello
relativo al periodo
d’imposta precedente
Esempio
snc trasformata in srl il
10.2.2014
UNICO da presentare
entro il 31.10.2014
Modello da utilizzare:
UNICO SP 2014
52
OPERAZIONI STRAORDINARIE, SOCIETÀ NON OPERATIVE E ESTINZIONE DELLE SOCIETÀ
OPERAZIONI STRAORDINARIE
MODIFICA TERMINI DI VERSAMENTO
Nel caso di liquidazione,
trasformazione, scissione e
fusione: le imposte sono
da pagare entro il giorno
16 del mese successivo a
quello di scadenza del
termine di presentazione
della dichiarazione
Esempio
snc trasformata in srl il
10.2.2014
UNICO da presentare
entro il 30.11.2014
le imposte sono dovute
entro il 16.11.2014
53
OPERAZIONI STRAORDINARIE, SOCIETÀ NON OPERATIVE E ESTINZIONE DELLE SOCIETÀ
SOCIETÀ NON OPERATIVE
REGOLA PRECEDENTE
La società non è operativa in presenza di tre periodi
d’imposta consecutivi in perdita ovvero di due in perdita e di
uno che seppur in utile non raggiunge il livello del reddito
minimo
NUOVA REGOLA
La società non è operativa in presenza di cinque periodi
d’imposta consecutivi in perdita ovvero di quattro in perdita
e di uno che seppur in utile non raggiunge il livello del
reddito minimo
54
OPERAZIONI STRAORDINARIE, SOCIETÀ NON OPERATIVE E ESTINZIONE DELLE SOCIETÀ
SOCIETÀ NON OPERATIVE
ENTRATA IN VIGORE
Sle disposizioni contenute nei commi 1 e 2 si applicano a
decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata
in vigore del presente decreto
Nel 2013 si è non operativi
se:
perdita 2010, 2011 e 2012
(o due perdite e un utile
inferiore al minimo)
Nel 2014 si è non operativi
se:
perdita 2009, 2010, 2011,
2012 e 2013 (o quattro
perdite e un utile inferiore
al minimo)
55
OPERAZIONI STRAORDINARIE, SOCIETÀ NON OPERATIVE E ESTINZIONE DELLE SOCIETÀ
ESTINZIONE SOCIETÀ
Art. 2495 c.c.
Cancellazione società =
estinzione società
TUTELA
INTERESSI
ERARIALI
Postergazione ai fini
fiscali
L’estinzione è postergata di 5
anni
56
OPERAZIONI STRAORDINARIE, SOCIETÀ NON OPERATIVE E ESTINZIONE DELLE SOCIETÀ
ESTINZIONE SOCIETÀ
Ai soli fini della liquidazione, accertamento, contenzioso e
riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi,
l’estinzione della società di cui all’art. 2495 c.c. ha effetto
trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del
Registro delle imprese
TUTELA INTERESSI
ERARIALI
NORME CORRELATE
57
SEMPLIFICAZIONI IVA
SEMPLIFICAZIONI IVA
LETTERE D’INTENTO
OGGI
Comunicazioni all’Agenzia in
capo al fornitore
Gli adempimenti
sono traslati in
capo a chi ha
vantaggio
DOMANI
Comunicazioni all’Agenzia in
capo all’esportatore abituale
59
SEMPLIFICAZIONI IVA
LETTERE D’INTENTO
• L’esportatore abituale comunica all’Agenzia e riceve
la risposta
FASE 1
• L’esportatore abituale consegna la lettera d’intenti e
la ricevuta della presentazione al fornitore
FASE 2
• Il fornitore previa verifica dei documenti effettua
FASE 3 l’operazione senza applicazione dell’imposta
60
SEMPLIFICAZIONI IVA
LETTERE D’INTENTO
Entrata
in vigore
Le novità si applicano alle dichiarazioni
d’intento relative ad operazioni da
effettuare a decorrere dall'1.1.2015
Necessità di predisporre
strumenti telematici
gli
Necessità di dare uniformità agli
adempimenti nei diversi anni
solari
61
SEMPLIFICAZIONI IVA
NOTE DI VARIAZIONE
Modifica
art. 26
DPR 633/72
ESTENSIONE A:
accordo di ristrutturazione dei debiti
omologato ai sensi dell'articolo 182-bis
del RD 16.3.1942 n. 267
piano attestato ai sensi dell'art. 67 co. 3
lett. d) del RD 6.3.1942 n. 267,
pubblicato nel Registro delle imprese
La modifica:
adegua DPR 633/72 al TUIR
adegua DPR 633/72 alla legge Fallimentare
62
SEMPLIFICAZIONI IVA
NOTE DI VARIAZIONE
Modifica
art. 26
DPR 633/72
I DUBBI:
non si è colta l’occasione per definire il
momento da cui è possibile operare la
variazione in diminuzione (in generale)
nelle due nuove ipotesi si potrebbe
ritenere rilevante l’omologa o la
pubblicazione
63
SEMPLIFICAZIONI IVA
IVA SPESE DI RAPPRESENTANZA
È innalzato da 50.000 lire a 50 € il limite entro cui è possibile
detrarre l’IVA sulle spese di rappresentanza
64
SCHEMA DLGS. “SEMPLIFICAZIONE”
SCHEMA DLGS. SEMPLIFICAZIONE
VITTO E ALLOGGIO DEL PROFESSIONISTA
PAGATI DAL COMMITTENTE. COSA
CAMBIA
La situazione attuale
Art. 54 co. 5 primo periodo del TUIR: le spese per prestazioni
alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande sono deducibili
nella misura del 75% del loro importo, per un ammontare non
superiore al 2% dei compensi.
Art. 54 co. 5 secondo periodo del TUIR: le spese in esame sono
integralmente deducibili, se sostenute dal committente per conto del
professionista e da questi addebitate in fattura.
I chiarimenti ministeriali: C.M. 28/E del 4.8.2006.
Il committente comunica al professionista la spesa sostenuta, con
copia della fattura, e il professionista emette fattura vs il committente,
includendo nel compenso le spese di vitto e alloggio anticipate dal
committente.
66
SCHEMA DLGS. SEMPLIFICAZIONE
VITTO E ALLOGGIO DEL PROFESSIONISTA
PAGATI DAL COMMITTENTE. COSA
CAMBIA
Le modifiche dello schema di decreto
La nuova norma dispone che le prestazioni alberghiere e di
somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal
committente non costituiscono compensi in natura per il professionista.
In termini operativi:
1. i professionisti non devono più addebitare, in fattura, le predette
spese al committente;
2. il servizio alberghiero o di ristorazione fruito non rileva, né ai fini
della registrazione nella contabilità IVA del lavoratore, né ai fini della
deduzione dal reddito di quest’ultimo;
3. l’esclusione dall’ambito dei compensi in natura elimina qualsiasi
obbligo di ritenuta d’acconto da parte del committente, mancando il
requisito oggettivo dell’art. 25 del DPR 600/73.
67
SCHEMA DLGS. SEMPLIFICAZIONE
VITTO E ALLOGGIO DEL PROFESSIONISTA
PAGATI DAL COMMITTENTE. COSA
CAMBIA
Le modifiche dello schema di decreto
Ambito oggettivo: alla lettera, solo le spese di vitto e alloggio sono
oggetto della modifica in esame, restando, invece, immutato il regime
precedente per le altre spese anticipate dal committente, compresi
viaggio e trasporto.
Decorrenza: periodo di imposta in corso al 31.12.2015.
68
SCHEMA DLGS. SEMPLIFICAZIONE
OPZIONI FISCALI: NUOVE PROCEDURE
PER TRASPARENZA CONSOLIDATO IRAP
La situazione attuale
1. Trasparenza fiscale: società di capitali = società di persone
L’opzione, irrevocabile per tre periodi di imposta, è esercitata entro la
chiusura del primo periodo d’imposta in cui si intende applicare il
regime con invio telematico all’AE. di comunicazione redatta su
apposito modello ministeriale.
2. Consolidato IRES = unica base imponibile controllante e
controllate
L’opzione, irrevocabile per un triennio, si esercita con la
presentazione all’Agenzia delle Entrate, da parte della controllante,
entro il 16°giorno del sesto mese successivo alla chiusura del
periodo d’imposta precedente al primo esercizio del triennio, di una
domanda redatta su apposito modello ministeriale.
69
SCHEMA DLGS. SEMPLIFICAZIONE
OPZIONI FISCALI: NUOVE PROCEDURE
PER TRASPARENZA CONSOLIDATO IRAP
Le modifiche dello schema di decreto
1. Trasparenza fiscale
Il provvedimento, modificando l’art. 115 co. 4 TUIR, prevede che la
scelta per la trasparenza fiscale possa essere esercitata con la
dichiarazione presentata nel periodo d’imposta, a decorrere dal
quale si intende esercitare l’opzione.
2. Consolidato IRES
Come nella tassazione per trasparenza, anche in questo caso lo
schema di decreto stabilisce che la scelta sia comunicata all’AE. con
la dichiarazione presentata nel periodo d’imposta, a decorrere dal
quale si intende esercitare l’opzione.
70
SCHEMA DLGS. SEMPLIFICAZIONE
DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE:
SEMPLIFICAZIONI PROCEDURALI
La situazione attuale
L’attuale disposto dell’art. 28 co. 7 DLgs. 346/90 prevede che la
dichiarazione di successione possa essere omessa se sussistono
contemporaneamente le seguenti condizioni:
1. l’eredità è devoluta al coniuge ed ai parenti in linea retta (figli,
genitori, nipoti) del defunto;
2. l’eredità non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari;
3. l’attivo ereditario ha un valore non superiore a € 25.822,84.
71
SCHEMA DLGS. SEMPLIFICAZIONE
DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE:
SEMPLIFICAZIONI PROCEDURALI
Le modifiche dello schema di decreto
Viene modificato l’art. 28 del DLgs. 346/90 per elevare la soglia di
esonero dall’obbligo dichiarativo, da € 25.822,84 a € 100.000.
In termini operativi: in presenza di successioni a favore di coniuge o
parenti in linea retta del defunto, che non contengano immobili, non
scatta l’obbligo di dichiarazione, se l’attivo ereditario non supera il
nuovo limite di € 100.000.
72
SCHEMA DLGS. SEMPLIFICAZIONE
DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE:
SEMPLIFICAZIONI PROCEDURALI
Le modifiche dello schema di decreto
Imposta di successione non dovuta: per le successioni per le quali
opera l’esonero dalla dichiarazione non è neppure dovuta l’imposta
sulle successioni.
Esiste, infatti, una franchigia di € 1.000.000 per ogni erede, a norma
dell’art. 2 co. 47 DL 262/2006.
Documentazione da allegare alla dichiarazione: viene modificato
l’art. 30 del DLgs. 346/90. In sostituzione di alcuni documenti da
allegare in originale o copia autentica (atti di ultima volontà, bilanci o
inventari, documenti di prova delle passività e degli oneri deducibili), gli
eredi possono allegare copie non autentiche, con dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà, di cui all’art. 47 del DPR 445/2000.
73
SCHEMA DLGS. SEMPLIFICAZIONE
COMUNICAZIONI BLACK LIST: NUOVI
LIMITI
La situazione attuale
I soggetti passivi IVA italiani hanno l’obbligo di comunicare
telematicamente all’Agenzia delle Entrate:
1. tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di importo
superiore a € 500 (limite così fissato dal DL 16/2012) effettuate e
ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza
o domicilio negli Stati o territori a fiscalità privilegiata;
2. con cadenza:
trimestrale, se hanno realizzato, nei quattro trimestri
precedenti, una o più operazioni per un ammontare non
superiore a € 50.000 per ciascun trimestre e per ciascuna delle
seguenti categorie: cessioni di beni; acquisti di beni; prestazioni
di servizi; acquisti di servizi;
mensile, in tutti gli altri casi.
74
SCHEMA DLGS. SEMPLIFICAZIONE
COMUNICAZIONI BLACK LIST: NUOVI
LIMITI
Le modifiche dello schema di decreto
Lo schema di decreto modifica modalità e termini per la presentazione
delle comunicazioni in esame:
1. l’obbligo di comunicazione assume esclusivamente cadenza
annuale, con eliminazione delle periodicità mensili e trimestrali;
2. aumenta il limite di esonero entro il quale non vi è l’obbligo di
comunicazione dell’operazione, che passa dagli attuali € 500 a €
10.000.
75
SCHEMA DLGS. SEMPLIFICAZIONE
COMUNICAZIONI BLACK LIST: NUOVI
LIMITI
Formulazione della norma, nella versione approvata dal Consiglio
dei Ministri, lo scorso 19.9.2014: la nuova disposizione chiarisce che
la soglia di € 10.000 deve essere computata su base annua, e non con
riferimento alla singola operazione (in questo senso, circolare
Assonime 11/2012, relativamente all’attuale limite di € 500).
Decorrenza: operazioni effettuate nell’anno solare in corso alla data di
entrata in vigore del decreto.
76
SCHEMA DLGS. SEMPLIFICAZIONE
COMUNICAZIONI PER LE RITENUTE
AGENTI
La situazione attuale
Art. 25-bis DPR. 600/73: i preponenti/committenti effettuano una
ritenuta a titolo di acconto (23%), ai fini IRPEF o IRES, sulle provvigioni
inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e
procacciamento di affari. La ritenuta è applicata al 50% delle
provvigioni, ma per i percipienti che dichiarino ai loro preponenti di
avvalersi in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, la
ritenuta è commisurata al 20% delle provvigioni.
In termini operativi: l'applicazione della ritenuta è subordinata alla
presentazione al committente, da parte del percipiente, di un'apposita
dichiarazione annuale.
Spedizione comunicazione entro il 31 dicembre di ciascun anno a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (unica forma
consentita), e ha effetto per l'intero anno solare successivo.
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SCHEMA DLGS. SEMPLIFICAZIONE
COMUNICAZIONI PER LE RITENUTE
AGENTI
Le modifiche dello schema di decreto
Nel regolare termini e modalità per la presentazione della dichiarazione
con cui i percipienti dichiarano ai loro preponenti di avvalersi in via
continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, al fine di godere
dell’abbattimento al 20% della base imponibile per la ritenuta
d’acconto, viene previsto che la dichiarazione stessa:
possa essere trasmessa anche tramite PEC;
non abbia limiti di tempo;
sia valida fino a revoca;
sia valida fino alla perdita dei requisiti da parte del contribuente.
In caso di omissione della comunicazione relativa alle variazioni che
comportino il venir meno delle condizioni per la riduzione della base su
cui operare la ritenuta, sono applicabili le sanzioni contemplate dall’art.
11 del DLgs. 471/97 (da € 258 a € 2.065).
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ALTRE NOVITÀ DEL DL 91/2014
ALTRE NOVITÀ DEL DL 91/2014
TRASFORMAZIONE ECCEDENZE ACE
L’eccedenza ACE risultante dallo scomputo del reddito d’impresa
“incapiente”, in alternativa al riporto al successivo periodo d’imposta,
può essere trasformata in un credito d’imposta IRAP, applicando le
aliquote IRPEF – per i titolari di reddito d’impresa in contabilità
ordinaria, distribuendo le eccedenze ACE secondo gli scaglioni di
reddito previsti ai fini del calcolo dell’imposta – ed IRES (27,50%) di
cui agli artt. 11 e 77 del DPR 917/86, da ripartirsi in 5 quote annuali
di pari importo (art. 1 co. 4 DL 201/2011).
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ALTRE NOVITÀ DEL DL 91/2014
TRASFORMAZIONE ECCEDENZE ACE
La trasformazione dell’eccedenza ACE “incapiente” comporta, pertanto,
la rinuncia all’ordinario diritto di riporto a nuovo della stessa.
La novità normativa ha effetto a partire dal periodo d’imposta in
corso al 31.12.2014 (modello UNICO 2015): rimangono, invece,
invariate tutte le altre disposizioni contenute nell’art. 1 del DL 201/2011
e nel DM 14.3.2012 (presupposti soggettivi, criteri di determinazione
della base di calcolo ACE, limite del patrimonio netto, ecc.).
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ALTRE NOVITÀ DEL DL 91/2014
TRASFORMAZIONE ECCEDENZE ACE
Si tratta, pertanto, di una norma di favore per le imprese in perdita
fiscale, che non possono utilizzare la deduzione ACE in tale
periodo d’imposta – potendo comunque riportare l’eccedenza nei
successivi periodi d’imposta, per l’utilizzo in futuro, a scomputo di
redditi d’impresa imponibili – e sono comunque tenute a versare
l’IRAP. La novità normativa consente, invece, di trasformare
immediatamente – applicando le relative aliquote IRES/IRPEF – in un
credito d’imposta IRAP, di cui 1/5 subito scomputabile
dall’eventuale debito relativo al tributo regionale.
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ALTRE NOVITÀ DEL DL 91/2014
TRASFORMAZIONE ECCEDENZE ACE
Periodo d’imposta 2013: perdita fiscale di € 50.000, deduzione
ACE incapiente di € 10.000 e debito IRAP di € 20.000.
La Alfa s.r.l. non ha potuto utilizzare l’ACE, e ha dovuto versare
interamente il debito IRAP.
Periodo d’imposta 2014: perdita fiscale di € 50.000 e IRAP da
versare pari ad € 19.450, ovvero € 20.000 al netto della quota di 1/5
(€ 550) dell’eccedenza pregressa di ACE trasformata in credito
d’imposta IRAP (€ 10.000*27,50% = € 2.750). L’impresa non
dispone, quindi, più dell’eccedenza ACE, avendola trasformata in
credito IRAP , di cui il primo 1/5 è stato utilizzato immediatamente a
scomputo del saldo Irap di competenza, e i restanti 4/5 saranno
utilizzabili – in quote costanti – nei successivi 4 periodi d’imposta.
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NOVITÀ SULLE LOCAZIONI
IMMOBILIARI: DL 133/2014
NOVITÀ SULLE LOCAZIONI IMMOBILIARI: DL 133/2014
DEDUZIONE PER ABITAZIONI DA LOCARE
L’art. 21 del DL 133/2014 stabilisce che per l’acquisto, effettuato dal
1.1.2014 al 31.12.2017, di unità immobiliari a destinazione
residenziale, che siano di nuova costruzione od oggetto di interventi
di ristrutturazione edilizia (art. 3 co. 1 lett. d) del DPR 380/2001),
cedute dall’impresa di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da
quella che ha eseguito i suddetti interventi, è riconosciuta all’acquirente
– persona fisica non esercente attività commerciale – una
deduzione dal reddito complessivo del 20% del prezzo di acquisto
dell’immobile risultante dall’atto di compravendita nel limite
massimo complessivo di spesa di € 300.000.
85
NOVITÀ SULLE LOCAZIONI IMMOBILIARI: DL 133/2014
DEDUZIONE PER ABITAZIONI DA LOCARE
La deduzione spetta a condizione che:
l’unità immobiliare acquistata, o costruita su aree edificabili già
possedute dal contribuente prima dell’inizio dei lavori o sulle quali
sono già riconosciuti diritti edificatori, sia destinata – entro 6 mesi
dall’acquisto o dal termine dei lavori di costruzione – alla
locazione per almeno 8 anni, e purchè tale periodo abbia carattere
continuativo. Il diritto alla deduzione non viene, tuttavia, meno se –
per motivi non imputabili al locatore – il contratto di locazione si
risolve prima della scadenza degli 8 anni, e ne viene stipulato un
altro entro un anno dalla data della della risoluzione del
precedente contratto;
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NOVITÀ SULLE LOCAZIONI IMMOBILIARI: DL 133/2014
DEDUZIONE PER ABITAZIONI DA LOCARE
l’unità immobiliare sia a destinazione residenziale, e non sia
classificata o classificabile nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9;
l’unità immobiliare consegua prestazioni energetiche certificate in
classe A o B;
il canone di locazione non sia superiore a quello “concordato”
definito ai sensi dell’art. 2 co. 3 della L. 431/98 o dell’art. 18 del DPR
380/2001 oppure dell’art. 3 co. 114 della L. 350/2003;
non sussistano rapporti di parentela entro il primo grado tra
locatore e locatario.
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NOVITÀ SULLE LOCAZIONI IMMOBILIARI: DL 133/2014
DEDUZIONE PER ABITAZIONI DA LOCARE
La deduzione spetta anche per l'acquisto o realizzazione di ulteriori
unità immobiliari da destinare alla locazione, fermo restando il limite
massimo complessivo di € 300.000.
La deduzione è ripartita in 8 quote annuali di pari importo, a partire
dal periodo d’imposta nel quale avviene la stipula del contratto di
locazione, e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste
da altre disposizioni di legge per le medesime spese.
Le ulteriori modalità attuative saranno definito con un apposito Decreto
Ministeriale.
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CAPITALE MINIMO DELLE SPA E
NOMINA DEI SINDACI DELLE SRL
CAPITALE MINIMO DELLE SPA E NOMINA DEI SINDACI DELLE SRL
RIDUZIONE CAPITALE MINIMO SPA
L’art. 20 co. 7 del DL 91/2014 ha modificato l’art. 2327 c.c., riducendo
da 120.000 euro a 50.000 euro il capitale sociale minimo delle spa, con
alcuni rilevanti effetti in materia di:
costituzione della società per azioni, ma anche di quella
cooperativa (art. 2519 c.c.) e della sapa (art. 2454 c.c.);
riduzione volontaria del capitale sociale (art. 2445 c.c.);
obblighi di ricapitalizzazione (art. 2446 c.c.), e relativi casi di
sospensione (art. 182-sexies RD 267/42).
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CAPITALE MINIMO DELLE SPA E NOMINA DEI SINDACI DELLE SRL
RIDUZIONE CAPITALE MINIMO SPA
L’eventuale deliberazione della riduzione del capitale sociale, e il
conseguente rimborso ai soci, comporta una diminuzione del costo
fiscale della partecipazione e – sin dall’inizio del periodo d’imposta
della decisione degli azionisti – della base di calcolo dell’ACE (art.
5 co. 3 del DM 14.3.2012).
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CAPITALE MINIMO DELLE SPA E NOMINA DEI SINDACI DELLE SRL
NOMINA “CONTROLLORI” DELLE SRL
L’art. 20 co. 8 del DL 91/2014 ha abrogato il co. 2 dell’art. 2477 c.c.,
contenente – quale ipotesi di nomina obbligatoria dell’organo
sindacale della srl – il riferimento ad un capitale sociale almeno pari a
quello minimo delle spa: è stato, inoltre, stabilito che la
sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di nomina dell’organo
di controllo o del revisore costituisce giusta causa di revoca.
La revoca non è, tuttavia, automatica, richiedendo il rispetto di una
specifica procedura.
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CAPITALE MINIMO DELLE SPA E NOMINA DEI SINDACI DELLE SRL
NOMINA “CONTROLLORI” DELLE SRL
L’art. 2400 co. 2 ultimo periodo c.c. stabilisce, infatti, che la revoca
del sindaco deve essere decisa dall’assemblea dei soci, con
deliberazione approvata, con decreto, dal tribunale, sentito
l’interessato.
Per il soggetto incaricato della sola revisore legale, trova, invece,
applicazione l’art. 13 co. 3 del DLgs. 39/2010, secondo cui
l’assemblea revoca l’incarico – senza dover ricorrere al tribunale,
a differenza dei sindaci – quando sussiste una giusta causa,
individuata, nel caso di specie, dall’art. 4 co. 1 lett. i) del DM
261/2012.
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CAPITALE MINIMO DELLE SPA E NOMINA DEI SINDACI DELLE SRL
NOMINA “CONTROLLORI” DELLE SRL
Rimangono, invece, confermati i previgenti casi di nomina obbligatoria
dell’organo di controllo o del revisore della srl, previsti dall’art. 2477
co. 3 c.c.:
superamento, per due esercizi consecutivi, dei limiti di cui all’art.
2435-bis c.c., ovvero obbligo di redazione del bilancio d’esercizio
in forma ordinaria;
obbligo di redazione del bilancio consolidato;
controllo di una società tenuta alla revisione legale dei conti.
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CAPITALE MINIMO DELLE SPA E NOMINA DEI SINDACI DELLE SRL
NOMINA “CONTROLLORI” DELLE SRL
Resta, inoltre, l’obbligo dell’organo di controllo o del revisore nel caso
particolare in cui lo statuto lo preveda espressamente nell’ipotesi in
cui la srl abbia un capitale sociale almeno pari a quello minimo delle
spa (Consiglio Notarile di Roma 23.7.2014).
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RIFORMA DELLA TASSAZIONE DELLE
RENDITE FINANZIARIE
RIFORMA DELLA TASSAZIONE DELLE RENDITE FINANZIARIE
INCREMENTO ALIQUOTA IMPOSTA
SOSTITUTIVA
Artt. 3 e 4 DL 66/2014 (convertito nella L. 89/2014)
C.M. Agenzia Entrate 19/E/2014
Con effetto dall'1.7.2014
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RIFORMA DELLA TASSAZIONE DELLE RENDITE FINANZIARIE
RILEVANZA OPERAZIONE
C.M. Agenzia Entrate 19/E/2014
DIVIDENDI: momento di erogazione
CESSIONI: data stipula atto
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RIFORMA DELLA TASSAZIONE DELLE RENDITE FINANZIARIE
DIVIDENDI: CASO PRATICO
Socio A (1)
Socio B (3)
Socio C (4)
Dividendo
1.000
1.000
1.000
Base imponibile
1.000
400
497
Imposta (2)
260
180
224
Netto percepito
740
820
776
(1) socio A – partecipazione non qualificata
(2) imposta 26% per partecipazione non qualificata, 45% per partecipazione
qualificata (aliquota marginale comprendendo addizionali)
(3) socio B – partecipazione qualificata, utili percepiti formati ante 2008,
imponibili al 40%, aliquota marginale IRPEF (con addizionali) pari al 45%
(4) socio C – partecipazione qualificata, utili percepiti formati dal 2009, imponibili
al 49,72%, aliquota marginale IRPEF (con addizionali) pari al 45%.
Nel caso dei soci B e C non si considerano eventuali oneri deducibili e detraibili,
in presenza dei quali i vantaggi fiscali possono aumentare.
Si evidenzia come la sproporzione risulti maggiore in presenza di aliquote
marginali IRPEF inferiori.
99
RIFORMA DELLA TASSAZIONE DELLE RENDITE FINANZIARIE
AFFRANCAMENTO - 1
Solo partecipazioni non qualificate detenute in regime di risparmio
dichiarativo o amministrato (escluso quello gestito)
Tutte le partecipazioni vanno affrancate al 30.6.2014
Imposta sostitutiva 20% sul saldo netto delle valorizzazioni
(compensazione minus/plus in formazione latenti)
100
RIFORMA DELLA TASSAZIONE DELLE RENDITE FINANZIARIE
AFFRANCAMENTO - 2
Dall'1.7.2014 varia anche la possibilità di compensare
minusvalenze già realizzate con plusvalenze da cessione di
partecipazioni non qualificate
Sino al 31.12.2011 compensabili nel limite del 62,05%
Dal 1.1.2012 (sino al 30.6.2014) compensabili nel limite del
48,08%
Dall'1.7.2014 compensabili nel limite del 76,92%
101
RIFORMA DELLA TASSAZIONE DELLE RENDITE FINANZIARIE
INTERESSI DA FINANZIAMENTI SOCI
Contratto di mutuo artt. 1813 ss. c.c.
Presunzione di fruttuosità delle somme erogate ai fini fiscali, al tasso
legale, salvo prova contraria (artt. 45, 46,89 TUIR; art. 1284 c.c.)
Ritenuta 26% a titolo acconto imposte
Tassazione in base al momento di esigibilità degli interessi
(presunzione ex lege a scadenza annuale)
102