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GUIDA AI PROVVEDIMENTI ESTIVI Dott. Gian Paolo Ranocchi IL CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN NUOVI BENI STRUMENTALI IL CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN NUOVI BENI STRUMENTALI I PRESUPPOSTI PER L’ACCESSO AL BONUS Compete ai soli titolari reddito d’impresa. Investimenti in beni strumentali nuovi div. 28 ATECO di importo (idem Tremonti ter). Unitario superiore a € 10.000 (no investimenti minori). Destinati a strutture produttive in Italia (novità). Realizzati nel periodo 25 giugno 2014 - 30 giugno 2015 (temporanea). In presenza di un’eccedenza rispetto alla media degli investimenti precedenti (approccio incrementale). 3 IL CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN NUOVI BENI STRUMENTALI IN COSA CONSISTE IL BONUS Credito d’imposta del 15% dell’eccedenza (rileva la media precedente e non detax reddito). Fruibile in tre quote annuali. A decorrere dal 2016 per gli investimenti 2014 e 2017 per gli investimenti 2015. Solo in compensazione ex art. 17 DLgs. 241/97 (no rimborso). Senza limiti di utilizzo (700k per compensazioni orizzontali). Fiscalmente irrilevante da un punto di vista reddituale. Più tempo per gli uffici per effettuare i controlli 4 IL CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN NUOVI BENI STRUMENTALI CONSIDERAZIONI PRATICHE INIZIALI Il periodo di fruizione “a cavallo” consiglia di concentrare gli investimenti programmati se possibile: o tutti secondo semestre 2014 o tutti primo semestre 2015. Bonus complicato. Nel conteggio e nelle modalità di utilizzo. Indirizzo per gli investimenti? O “gadget” sugli investimenti già programmati? 5 IL CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN NUOVI BENI STRUMENTALI AMBITO SOGGETTIVO TITOLARI REDDITO D’IMPRESA Tutte le imprese (persone fisiche, società, cooperative, enti commerciali) esclusi i lavoratori autonomi. Ininfluente il tipo di contabilità adottato (ordinari e semplificati). Ok N.I.P. (art. 13 L. 388/2000), agriturismi in regime forfetario (art. 5 co. 1 L. 413/91) e imprese agricole che determinano il reddito d’impresa ex art. 56 co. 5 e 56-bis TUIR o che superano i limiti ex art. 32 TUIR (circ. 44/E/2009). Ok per le società di comodo (non operative e perdita sistematica). OK “minimi” (circ. n. 44/E/2009) con problema della fuoriuscita dal regime per effetto dello sforamento del valore beni strumentali (il limite previsto dalla norma è di € 15.000). Fitto azienda artt. 2561 e 2562 c.c.: bonus a chi mantiene gli impianti (affittuario di solito). 6 IL CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN NUOVI BENI STRUMENTALI AMBITO SOGGETTIVO TITOLARI REDDITO D’IMPRESA Soggetti di nuova costituzione: ammessi al bonus; media da assumere in base al periodo precedente (con esclusione comunque del periodo con maggiori investimenti); se costituite post decorrenza agevolazione bonus su tutti gli investimenti effettuati (non si applica l’approccio incrementale). 7 IL CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN NUOVI BENI STRUMENTALI AMBITO OGGETTIVO “SPESE SOSTENUTE” PER “INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI …….” Soglia: gli investimenti devono essere di valore unitario non inferiore a € 10.000 (singoli beni o investimento complessivo?). Necessario il requisito della strumentalità (problemi per i beni concessi in locazione o comodato). Investimenti agevolabili e non: acquisti in proprietà anche con patto di riservato dominio ex art. 1523 c.c. (es. sabatini); acquisti in leasing (a prescindere dalla durata); esclusi i leasing operativi (assimilabili ai noleggi); compresi contratti di appalto e (?) costruzioni in economia ultimazioni lavori per la quota di spese che ricadono nel periodo agevolato. 8 IL CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN NUOVI BENI STRUMENTALI AMBITO OGGETTIVO “BENI STRUMENTALI NUOVI COMPRESI NELLA DIVISIONE 28 TABELLA ATECO” Codice che individua il soggetto cedente. Chi investe deve verificare il bene e non le caratteristiche di chi vende. Bene deve essere NUOVO (mai utilizzato prima – da produttore o rivenditore – se acquistato da altri dichiarazione che chi vende non ha fruito di agevolazioni). 9 IL CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN NUOVI BENI STRUMENTALI AMBITO OGGETTIVO “BENI STRUMENTALI NUOVI COMPRESI NELLA DIVISIONE 28 TABELLA ATECO” Casi particolari agevolabili: 1) dotazione necessaria del bene non ATECO 28 (esempio i software di funzionamento); 2) quota beni ATECO 28 compresa nel bene complesso (fattura/certificazione del venditore); 3) agevolabile investimento ATECO 28 se destinato ad essere compreso in impianti non ATECO 28 (anche se semplice dotazione); 4) agevolabile macchinario showroom utilizzato scopo dimostrativo dal venditore; 5) costruzione in economia prevalenza beni nuovi su usati. 10 IL CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN NUOVI BENI STRUMENTALI AMBITO OGGETTIVO “BENI STRUMENTALI NUOVI COMPRESI NELLA DIVISIONE 28 TABELLA ATECO” Sono esclusi: 1) immobili in generale; 2) automezzi e veicoli a motore (salvo macchine da trasporto per cave/cantieri); 3) computer; 4) beni immateriali; 5) beni merce. 11 IL CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN NUOVI BENI STRUMENTALI AMBITO OGGETTIVO “BENI STRUMENTALI NUOVI COMPRESI NELLA DIVISIONE 28 TABELLA ATECO” FABBRICAZIONE DI MACCHINARI E APPARECCHIATURE N.C.A. 28.11.11 motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili) 28.11.12 pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili di motori a combustione interna 28.11.20 turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori) 28.12.00 apparecchiature fluidodinamiche 28.13.00 altre pompe e compressori 28.14.00 altri rubinetti e valvole Sono rilevanti i beni 28.15. organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili e motocicli) 28.15.20 cuscinetti a sfere elencati 28.21.10 forni, fornaci e bruciatori Non rileva la circostanza 28.21.21 caldaie per riscaldamento che cedente o acquirente 28.21. altri sistemi per riscaldamento appartengano ai codici 28.22.01 ascensori, montacarichi e scale mobili Indicati nella divisione 28.22.02 gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori, carrelli elevatori e piattaforme girevoli 28 (Cfr. circ. 44/09 28.22.03 carriole § 2.3) 28.22.09 altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione 28.23.01 cartucce toner 28.23.09 macchine ed altre attrezzature per ufficio (esclusi computer e periferiche) 28.24.00 utensili portatili a motore 28.25.00 attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi 28.29.10 bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (incluse parti staccate e accessori) 28.29.20 macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (incluse parti e accessori) 28.29.30 macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (incluse parti e accessori) 28.29.91 apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico 28.29.92 macchine per la pulizia (incluse le lavastoviglie) per uso non domestico 28.29.93 livelle, metri doppi a nastro e utensili simili, strumenti di precisione per meccanica (esclusi quelli ottici) 12 IL CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN NUOVI BENI STRUMENTALI AMBITO OGGETTIVO “BENI STRUMENTALI NUOVI COMPRESI NELLA DIVISIONE 28 TABELLA ATECO” FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE N.C.A. 28.11.11 motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili) 28.11.12 pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili di motori a combustione interna 28.11.20 turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori) 28.12.00 apparecchiature fluidodinamiche 28.13.00 altre pompe e compressori 28.14.00 altri rubinetti e valvole 28.15. organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili e motocicli) 28.15.20 cuscinetti a sfere 28.21.10 forni, fornaci e bruciatori 28.21.21 caldaie per riscaldamento 28.21. altri sistemi per riscaldamento 28.22.01 ascensori, montacarichi e scale mobili 28.22.02 gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori, carrelli elevatori e piattaforme girevoli 28.22.03 carriole 28.22.09 altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione 28.23.01 cartucce toner 28.23.09 macchine ed altre attrezzature per ufficio (esclusi computer e periferiche) 28.24.00 utensili portatili a motore 28.25.00 attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi 28.29.10Definizione: bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (incluse parti staccate e accessori) macchinari e apparecchiature che intervengono meccanicamente 28.29.20 macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (incluse parti e accessori) o termicamente sui materiali o sui processi di produzione 28.29.30 macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (incluse parti e accessori) Ma 28.29.91 attenzione: non deve trattarsie filtrare di beni indicati divisione apparecchi per depurare liquidi e gasin peraltra uso non domestico Esempio saldatore elettrico: 27.90 – Utile leper note tab. Istat 28.29.92 macchine codice per la pulizia (incluse le verificare lavastoviglie) usoesplicative non domestico 28.29.93 livelle, metri doppi a nastro e utensili simili, strumenti di precisione per meccanica (esclusi quelli ottici) 13 IL CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN NUOVI BENI STRUMENTALI AMBITO OGGETTIVO “BENI STRUMENTALI NUOVI COMPRESI NELLA DIVISIONE 28 TABELLA ATECO” FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE N.C.A. 28.11.11 motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili) 28.11.12 pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili di motori a combustione interna 28.11.20 turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori) 28.12.00 apparecchiature fluidodinamiche 28.13.00 altre pompe e compressori 28.14.00 altri rubinetti e valvole 28.15. organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili e motocicli) 28.15.20 cuscinetti a sfere 28.21.10 forni, fornaci e bruciatori 28.21.21 caldaie per riscaldamento 28.21. altri sistemi per riscaldamento 28.22.01 ascensori, montacarichi e scale mobili 28.22.02 gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori, carrelli elevatori e piattaforme girevoli 28.22.03 carriole 28.22.09 altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione 28.23.01 cartucce toner 28.23.09 macchine ed altre attrezzature per ufficio (esclusi computer e periferiche) 28.24.00 utensili portatili a motore 28.25.00 attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi 28.29.10 bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (incluse parti staccate e accessori) 28.29.20 macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (incluse parti e accessori) 28.29.30 macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (incluse parti e accessori) 28.29.91 apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico 28.29.92 macchine per la pulizia (incluse le lavastoviglie) per uso non domestico 28.29.93 livelle, metri doppi a nastro e utensili simili, strumenti di precisione per meccanica (esclusi quelli ottici) La circ. 44/09 (2.3) ammette la detassazione di beni destinati a impianti già esistenti 14 IL CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN NUOVI BENI STRUMENTALI AMBITO OGGETTIVO “BENI STRUMENTALI NUOVI COMPRESI NELLA DIVISIONE 28 TABELLA ATECO” FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE N.C.A. 28.11.11 motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili) 28.11.12 pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili di motori a combustione interna 28.11.20 turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori) 28.12.00 apparecchiature fluidodinamiche 28.13.00 altre pompe e compressori 28.14.00 altri rubinetti e valvole 28.15. organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili e motocicli) 28.15.20 cuscinetti a sfere 28.21.10 forni, fornaci e bruciatori 28.21.21 caldaie per riscaldamento 28.21. altri sistemi per riscaldamento 28.22.01 ascensori, montacarichi e scale mobili 28.22.02 gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori, carrelli elevatori e piattaforme girevoli 28.22.03 carriole 28.22.09 altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione 28.23.01 cartucce toner 28.23.09 macchine ed altre attrezzature per ufficio (esclusi computer e periferiche) 28.24.00 utensili portatili a motore 28.25.00 attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi 28.29.10 bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (incluse parti staccate e accessori) 28.29.20 macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (incluse parti e accessori) 28.29.30 macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (incluse parti e accessori) 28.29.91 apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico 28.29.92 macchine per la pulizia (incluse le lavastoviglie) per uso non domestico 28.29.93 livelle, metri doppi a nastro e utensili simili, strumenti di precisione per meccanica (esclusi quelli ottici) L’acquisto di un bene complesso non compreso tra quelli agevolabili ( es. immobile) permette comunque la detassazione limitatamente Al costo dei beni ivi inseriti appartenenti alla divisione 28 (circ. 44 § 2.3) 15 IL CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN NUOVI BENI STRUMENTALI AMBITO OGGETTIVO “BENI STRUMENTALI NUOVI COMPRESI NELLA DIVISIONE 28 TABELLA ATECO” FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE N.C.A. 28.11.11 motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili) 28.11.12 pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili di motori a combustione interna 28.11.20 turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori) 28.12.00 apparecchiature fluidodinamiche 28.13.00 altre pompe e compressori 28.14.00 altri rubinetti e valvole 28.15. organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili e motocicli) 28.15.20 cuscinetti a sfere 28.21.10 forni, fornaci e bruciatori 28.21.21 caldaie per riscaldamento 28.21. altri sistemi per riscaldamento 28.22.01 ascensori, montacarichi e scale mobili 28.22.02 gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori, carrelli elevatori e piattaforme girevoli 28.22.03 carriole 28.22.09 altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione 28.23.01 cartucce toner 28.23.09 macchine ed altre attrezzature per ufficio (esclusi computer e periferiche) Taluni beni per essere installati necessitano opere accessorie . 28.24.00 utensili portatili a motore Ad esempio i forni necessitano di basamento in cemento, pertanto 28.25.00 attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici sarà detassabile il costo complessivo comprese le fissi opere accessorie. 28.29.10 bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (incluse parti staccate e accessori) Circ. 44/2009: sono compresi anche beni esclusie dalla divisione 28.29.20 macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche petrolifere (incluse parti28 e accessori) 28.29.30 macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (incluse parti e accessori) purché necessari (non dotazione) al bene complesso inserito nella div. 28 (es. 28.29.91 apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico computer connessi con macchinari – piattaforma aerea su veicolo-betoniera) 28.29.92 macchine per la pulizia (incluse le lavastoviglie) per uso non domestico 28.29.93 livelle, metri doppi a nastro e utensili simili, strumenti di precisione per meccanica (esclusi quelli ottici) 16 IL CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN NUOVI BENI STRUMENTALI AMBITO OGGETTIVO “BENI STRUMENTALI NUOVI COMPRESI NELLA DIVISIONE 28 TABELLA ATECO” 28.29.99 altro materiale meccanico e di altre macchine di impiego generale n.c.a. 28.30.10 trattori agricoli 28.30.90 altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia 28.41.00 macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse parti e accessori ed escluse le parti intercambiabili) 28.49.01 macchine per la galvanostegia 28.92.01 macchine per il trasporto a cassone ribaltabile per impiego specifico in 28.49.09 altre macchine utensili (incluse parti e accessori) n.c.a. 28.91.00 macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori) miniere, cave e cantieri 28.92.09 altre macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori) 28.93.00 macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e 28.94.10 macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili, di macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e accessori) 28.94.20 macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (incluse parti e accessori) 28.94.30 apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e accessori) Difficile correlazione con 28.95.00 macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori) definizione generale 28.96.00 macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori) 28.99.10 macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori) 28.99.20 robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori) 28.99.30 apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere 28.99.91 apparecchiature per il lancio di aeromobili, catapulte per portaerei e apparecchiature simili 28.99.92 giostre, altalene ed altre attrezzature per parchi di divertimento 28.99.93 apparecchiature per l'allineamento e il bilanciamento delle ruote; altre apparecchiature per il bilanciamento 28.99.99 Fabbricazione di altre macchine ed attrezzature per impieghi speciali n.c.a. (incluse parti e accessori) 17 la IL CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN NUOVI BENI STRUMENTALI AMBITO OGGETTIVO “BENI STRUMENTALI NUOVI COMPRESI NELLA DIVISIONE 28 TABELLA ATECO” Individuazione del costo agevolabile. Più costi accessori di diretta imputazione: 1) spese trasporto e montaggio; 2) spese di progettazione; 3) dazi doganali; 4) oneri perizie e collaudi; 5) interessi passivi legittimamente capitalizzati; 6) IVA indetraibile oggettiva o pro rata 100% (se pro rata meno 100% no - Assonime circ. 30/2002). Al netto di contributi in eventuali conto impianti. DISINVESTIMENTI IRRILEVANTI O NO? Orientamento è no. 18 IL CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN NUOVI BENI STRUMENTALI VALORE INVESTIMENTO COSTO DI ACQUISTO ACQUISTO DIRETTO = corrispettivo LEASING = costo acquisto concedente APPALTO = corrispettivi liquidati alla consegna dell’opera APPALTO CON SAL = corrispettivi liquidati per ultimazione SAL ECONOMIA = materiali + manodopera + ammortamenti + costi industriali imputabili secondo OIC ONERI ACCESSORI Spese di progettazione, trasporti, dazi su importazione, spese di installazione, onorari per perizie e collaudi, spese di montaggio e posa in opera, spese di messa a punto IVA INDETRAIBILE ONERI FINANZIARI Se capitalizzabili e capitalizzati civilisticamente CONTRIBUTI 19 IL CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN NUOVI BENI STRUMENTALI AMBITO OGGETTIVO: REQUISITO DELLA “TERRITORIALITÀ” Provenienza: i beni oggetto d’investimento possono essere prodotti sia da imprese italiane che estere. Destinazione: i beni oggetto d’investimento devono essere allocati in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato (diritto comunitario à legale?). 20 IL CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN NUOVI BENI STRUMENTALI MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL’INVESTIMENTO” Investimenti effettuati nel periodo 25.6.2014 – 30.6.2015 Considerazioni “strategiche” su come ottimizzare l’agevolazione. Annualità spezzata non aiuta. Meglio concentrare nel semestre. Acquisti 2014 fanno media per il 2015. Beni mobili: data consegna o spedizione. Beni mobili: se successiva, data di effetto traslativo o costitutivo della proprietà. Vendita con posa in opera: consegna del bene (ininfluente il completamento delle prestazioni). Vendita in appalto: collaudo o accettazione (o per SAL). 21 IL CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN NUOVI BENI STRUMENTALI VERIFICA DI REALIZZO NEL PERIODO QUANDO L’INVESTIMENTO SI CONSIDERA FATTO ACQUISTO DIRETTO CONSEGNA, SPEDIZIONE, EFFETTO TRASLATIVO ACQUISTO IN LEASING CONSEGNA DA SOCIETÀ DI LEASING REALIZZATO IN APPALTO ULTIMAZIONE LAVORI, LIQUIDAZIONE DEFINITIVA SAL REALIZZATO IN ECONOMIA ULTIMAZIONE LAVORI 22 IL CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN NUOVI BENI STRUMENTALI LA MEDIA DEGLI INVESTIMENTI DEGLI ANNI PRECEDENTI È agevolabile l’eccedenza degli investimenti effettuati nel periodo 25.6.2014 – 30.6.2015 rispetto alla media dei 5 periodi precedenti tenendo conto che: la media deve essere “omogenea”. Quindi solo beni Ateco 28, solo beni di importo superiore a € 10.000, no disinvestimenti (?); anomalia: semestre agevolato – media su periodi interi; si può escludere periodo con media investimento maggiore (poi diviso; società con meno di 5 anni pregressi: stesse regole (periodo per media più corto ed esclusione periodo con investimenti maggiori); società costituite nel 2014 o 2015 tutti investimenti sono “eccedenza”. 23 IL CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN NUOVI BENI STRUMENTALI EFFETTI FISCALI DEL CREDITO D’IMPOSTA DA BONUS INVESTIMENTI Va utilizzato solo in compensazione (non genera rimborsi). Compensazione dal secondo periodo imposta successivo a quello di investimento: bonus 2014 – 1/3 2016, 1/3 2017, 1/3 2018. Non è soggetto al limite di compensazione annuo (€ 250.000). Non concorre alla base imponibile IRAP. Non concorre alla base imponibile IRES o IRPEF. Non rileva ai fini del rapporto di deducibilità per spese generali e interessi passivi (artt. 61 e 109 TUIR). Cumulabile con altre agevolazioni: Sabatini, crediti imposta R&S, ACE (no per spese di riqualificazione energetica). 24 IL CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN NUOVI BENI STRUMENTALI LA REVOCA DELL’AGEVOLAZIONE Cessione a terzi o destinazione a finalità estranee beni agevolati (prima del secondo periodo di imposta successivo all’acquisto investimenti 2014 ok dal 2016; investimenti 2015 ok dal 2017). Revocano: conferimento, permuta e donazione; assegnazione a soci o destinazione finalità estranee; mancato riscatto leasing; risoluzione contratto in caso di riserva di proprietà. Non revocano: fusione, scissione, donazione e conferimento azienda (cessione azienda?), lease-back, furto. Trasferimento all’estero (tutto non solo extra UE) anche se ad imprese appartenenti allo stesso fruitore (entro termine di accert. ex art. 43 DPR 600/73). 25 IL CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN NUOVI BENI STRUMENTALI LA REVOCA DELL’AGEVOLAZIONE (CIRC. 44/E/2009) NO Revoca agevolazione Per fusioni, scissioni o trasformazioni no revoca a meno che non si tratti di trasformazione verso soggetto non impresa (avente causa subentra nel monitoraggio). Per cessioni d’azienda e conferimenti la non applicazione della revoca è subordinata a: 1) dichiarazione del dante causa che nella cessione sono compresi beni detax; 2) impegno dell’avente causa che manterrà il bene fino a scadenza periodo di sorveglianza. Nota bene: se gli adempimenti 1 e 2 non sono osservati il recupero si manifesta sul soggetto che si è reso inadempiente a prescindere dalla circostanza che egli abbia fruito o meno del bonus (circ. 44/2009) 26 IL CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN NUOVI BENI STRUMENTALI IL CALCOLO DELL’AGEVOLAZIONE (1/4) Una società effettua un investimento in beni nuovi (impianto, isole robotiche ed altri beni) per un ammontare di € 860.000 (IVA esclusa) come risulta dalla copia commissione datata 10.6.2014. L’impianto viene installato e collaudato nello stabilimento ubicato in provincia di Verona in data 20.7.2014. Il 30.7.2014 vengono consegnati gli altri beni. 27 IL CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN NUOVI BENI STRUMENTALI IL CALCOLO DELL’AGEVOLAZIONE (2/4) Si verifica se l’investimento rientra nel perimetro dell’agevolazione. Nel caso di specie: i beni rientrano quelli strumentali compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007; si tratta di beni nuovi e sono tutti di importo unitario superiore a € 10.000; l’acquisto è stato effettuato nel periodo agevolato (è ininfluente l’ordine effettuato a giugno in quanto rileva il collaudo e la consegna dei beni); i beni sono tutti destinati ad una struttura produttiva ubicata nel territorio nazionale. 28 IL CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN NUOVI BENI STRUMENTALI IL CALCOLO DELL’AGEVOLAZIONE (3/4) Si determina la quota di investimento agevolato. Il bonus compete limitatamente all’eccedenza del costo sostenuto nel periodo agevolato rispetto alla media dei 5 esercizi precedenti escludendo quello con importo più alto. In attesa di conferme si ritiene che nel conteggio dell’agevolazione non rilevino i disinvestimenti effettuati. Continua 29 IL CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN NUOVI BENI STRUMENTALI IL CALCOLO DELL’AGEVOLAZIONE (3/4) Periodo di osservazione 2009/2013. Investimenti in analoghi beni nuovi pregressi. 2009 € 250.000 2010 € 70.000 2011 € 100.000 2012 € 50.000 2013 € 20.000 Si elimina dal calcolo della media il periodo con l’investimento maggiore (2009 – € 250.000). Si determina la media pregressa che nel caso di specie è € 60.000 (€ 240.000/4). 30 IL CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN NUOVI BENI STRUMENTALI IL CALCOLO DELL’AGEVOLAZIONE (4/4) Si determina la quota di investimento agevolata che è di € 800.000 (investimento 2014 - € 860.000, meno media precedente € 60.000). Si determina il credito d’imposta spettante del 15% sull’eccedenza di investimenti: il bonus ammonta a € 120.000. Il credito d’imposta potrà essere utilizzato solo in compensazione in tre quote annuali a decorrere dal 1.1.2016. 31 BONUS DIGITALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ TURISTICO – RICETTIVE BONUS DIGITALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ TURISTICO – RICETTIVE ART. 9 DL 83/2014 Caratteristiche dell'intervento Riguarda gli esercizi ricettivi, le agenzie di viaggi e i tour operator (quelli che applicano lo studio di settore – cluster 10 o 11) Credito d’imposta su alcune spese Interessa le annualità 2014 – 2015 – 2016 Limiti all’erogazione (in termini di stanziamento e di spese agevolabili) Manca il decreto attuativo Accesso con click day 33 BONUS DIGITALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ TURISTICO – RICETTIVE ART. 9 DL 83/2014 Le spese agevolate Impianti wi-fi Siti web ottimizzati per sistema mobilie Programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti Spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione servizi e pernottamenti turistici su piattaforme informatiche specializzate Servizi di consulenza per la comunicazione e marketing digitale Strumenti per la promozione digitale di proposte in tema di ospitalità per persone con disabilità; Servizi relativi alla formazione del titolare e dei dipendenti ESCLUSI I COSTI PER L'INTERMEDIAZIONE COMMERCIALE 34 BONUS DIGITALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ TURISTICO – RICETTIVE ART. 9 DL 83/2014 Spese massime ammesse € 41.667 (?) Credito d’imposta 30% Sconto fiscale massimo € 12.500 (?) Dubbio: € 12.500 riguardano il monte spese sul triennio o si tratta di un monte spese annuo? 35 BONUS DIGITALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ TURISTICO – RICETTIVE ART. 9 DL 83/2014 1) Il credito d'imposta (nei limiti degli aiuti "de minimis“) per le spese 2014 è utilizzabile non prima dell'1.1.2015. Per le spese 2015? 2) Non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR. 3) È utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97 (F24 telematico). 36 BONUS DIGITALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ TURISTICO – RICETTIVE ART. 9 DL 83/2014 Il provvedimento in corso di pubblicazione dovrà individuare le tipologie di strutture ammesse al credito d'imposta; le tipologie di spese ammissibili; le procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti di cui ai co. 1 e 7; le soglie massime di spesa ammissibile per singola voce di spesa sostenuta; le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta. 37 BONUS DIGITALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ TURISTICO – RICETTIVE ART. 10 DL 83/2014 Caratteristiche dell’intervento riguarda le imprese alberghiere esistenti all'1.1.2012 si tratta di un credito d’imposta su alcune spese immobiliari e di acquisto mobili/attrezzature interessa le annualità 2014 – 2015 – 2016 limiti all’erogazione (in termini di stanziamento e di spese agevolabili) manca il decreto attuativo accesso con click day 38 BONUS DIGITALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ TURISTICO – RICETTIVE ART. 10 DL 83/2014 Spese massime ammesse € 200.000 Credito d’imposta 30% Sconto fiscale massimo € 60.000 Dubbio: € 200.000 riguardano il monte spese sul triennio o si tratta di un monte spese annuo? 39 BONUS DIGITALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ TURISTICO – RICETTIVE ART. 10 DL 83/2014 Il provvedimento in corso di pubblicazione dovrà individuare le tipologie di strutture alberghiere ammesse al credito d'imposta; le tipologie di interventi ammessi al beneficio le procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti di cui ai co. 1 e 7; le soglie massime di spesa ammissibile per singola voce di spesa sostenuta; le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta. 40 BONUS DIGITALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ TURISTICO – RICETTIVE ART. 10 DL 83/2014 Soggetti interessati alberghi motel villaggi albergo residence turistico alberghiero e strutture ricettive. In attesa di chiarimenti per le altre strutture. 41 BONUS DIGITALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ TURISTICO – RICETTIVE ART. 10 DL 83/2014 Le spese agevolate interventi di ristrutturazione edilizia (art. 3 co. 1 lett. b), c) e d), del TU 6.6.2001 n. 380) sostenuti dal 31.7. 2014. Manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo (escluse le manutenzioni ordinarie) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (dall'1.6.2014) interventi di incremento dell'efficienza energetica acquisto di mobili e componenti d’arredo (con alcuni limiti). 42 BONUS DIGITALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ TURISTICO – RICETTIVE ART. 10 DL 83/2014 Le spese agevolate per acquisto di mobili e componenti d’arredi: quota stanziata 10% del complessivo (2mln € per il 2014 e 5 mln € per il 2015/2016) condizione è che gli immobili siano stati anche oggetto di interventi edilizi agevolati la definizione di “mobili e componenti d’arredi”. 43 BONUS DIGITALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ TURISTICO – RICETTIVE ART. 10 DL 83/2014 Gli acquisti di mobili e componenti d’arredo agevolati (circ. Agenzia Entrate 29/2013): letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, poltrone, divani ecc. materassi, tende e tendaggi apparecchi illuminazione porte e pavimentazioni. È da ritenersi debba trattarsi di beni nuovi. Acquisti effettuati a lavori già avviati (comunicazioni edilizie o sanitarie). Revoca nel caso di cessione a terzi o destinazione a finalità estranee dei beni entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello di investimento. 44 BONUS DIGITALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ TURISTICO – RICETTIVE ART. 10 DL 83/2014 Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo (nei limiti degli aiuti "de minimis"). Per le spese 2014 è utilizzabile non prima dell'1.1.2015. Per le spese 2015? Non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR. È utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97. 45 SCHEMA DLGS. “SEMPLIFICAZIONE” SCHEMA DLGS. SEMPLIFICAZIONE DICHIARAZIONE PRECOMPILATA. PROSPETTIVE DI INTERVENTO Decorrenza: anno 2015. Agenzia delle Entrate, entro il 15 aprile, rende disponibile il modello 730 precompilato, a dipendenti, collaboratori, pensionati. Dichiarazione compilata in proprio: possibilità di presentare il modello 730 o UNICO, autonomamente compilato, secondo le scadenze ordinarie. Termini per presentare la precompilata: 7 luglio. Si presenta a: 1) Agenzia delle Entrate, direttamente, in via telematica (novità); 2) sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale; 3) CAF o professionista abilitato (visto di conformità). 47 SCHEMA DLGS. SEMPLIFICAZIONE DICHIARAZIONE PRECOMPILATA. PROSPETTIVE DI INTERVENTO Presentazione 730 precompilato senza modifiche (casi 1 e 2 precedenti): Agenzia delle Entrate non effettua il controllo formale (art. 36-ter DPR 600/73) sui dati: 1. forniti dai sostituti d’imposta, con le certificazioni; 2. relativi agli oneri deducibili e detraibili, indicati nella dichiarazione precompilata, forniti da soggetti terzi. Inoltre, sono esclusi i controlli preventivi sui rimborsi superiori a € 4.000, in presenza di detrazioni per carichi di famiglia e/o di eccedenze relative alla precedente dichiarazione. 48 SCHEMA DLGS. SEMPLIFICAZIONE DICHIARAZIONE PRECOMPILATA. PROSPETTIVE DI INTERVENTO Sanzioni pesanti per CAF e professionisti nel caso di rettifiche alla dichiarazione precompilata (es. inserimento di detrazione non spettante), con visto di conformità infedele. A loro carico: 1. importo dell’imposta dovuta dal contribuente assistito; 2. sanzione e interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente, ai sensi dell’articolo 36-ter DPR 600/73. Per evitare tali responsabilità e sanzioni, occorre provare che il visto di conformità infedele è il frutto della condotta dolosa da parte del contribuente, nel fornire i dati riguardanti la sua posizione fiscale. 49 OPERAZIONI STRAORDINARIE, SOCIETÀ NON OPERATIVE E ESTINZIONE DELLE SOCIETÀ OPERAZIONI STRAORDINARIE, SOCIETÀ NON OPERATIVE E ESTINZIONE DELLE SOCIETÀ OPERAZIONI STRAORDINARIE Modifica adempimenti dichiarativi OPERAZIONI STRAORDINARIE SOCIETÀ DI PERSONE Modifica termini di versamento 51 OPERAZIONI STRAORDINARIE, SOCIETÀ NON OPERATIVE E ESTINZIONE DELLE SOCIETÀ OPERAZIONI STRAORDINARIE MODIFICA ADEMPIMENTI DICHIARATIVI Nel caso di liquidazione, trasformazione, scissione e fusione: il modello UNICO da utilizzare è quello relativo al periodo d’imposta precedente Esempio snc trasformata in srl il 10.2.2014 UNICO da presentare entro il 31.10.2014 Modello da utilizzare: UNICO SP 2014 52 OPERAZIONI STRAORDINARIE, SOCIETÀ NON OPERATIVE E ESTINZIONE DELLE SOCIETÀ OPERAZIONI STRAORDINARIE MODIFICA TERMINI DI VERSAMENTO Nel caso di liquidazione, trasformazione, scissione e fusione: le imposte sono da pagare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione Esempio snc trasformata in srl il 10.2.2014 UNICO da presentare entro il 30.11.2014 le imposte sono dovute entro il 16.11.2014 53 OPERAZIONI STRAORDINARIE, SOCIETÀ NON OPERATIVE E ESTINZIONE DELLE SOCIETÀ SOCIETÀ NON OPERATIVE REGOLA PRECEDENTE La società non è operativa in presenza di tre periodi d’imposta consecutivi in perdita ovvero di due in perdita e di uno che seppur in utile non raggiunge il livello del reddito minimo NUOVA REGOLA La società non è operativa in presenza di cinque periodi d’imposta consecutivi in perdita ovvero di quattro in perdita e di uno che seppur in utile non raggiunge il livello del reddito minimo 54 OPERAZIONI STRAORDINARIE, SOCIETÀ NON OPERATIVE E ESTINZIONE DELLE SOCIETÀ SOCIETÀ NON OPERATIVE ENTRATA IN VIGORE Sle disposizioni contenute nei commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto Nel 2013 si è non operativi se: perdita 2010, 2011 e 2012 (o due perdite e un utile inferiore al minimo) Nel 2014 si è non operativi se: perdita 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 (o quattro perdite e un utile inferiore al minimo) 55 OPERAZIONI STRAORDINARIE, SOCIETÀ NON OPERATIVE E ESTINZIONE DELLE SOCIETÀ ESTINZIONE SOCIETÀ Art. 2495 c.c. Cancellazione società = estinzione società TUTELA INTERESSI ERARIALI Postergazione ai fini fiscali L’estinzione è postergata di 5 anni 56 OPERAZIONI STRAORDINARIE, SOCIETÀ NON OPERATIVE E ESTINZIONE DELLE SOCIETÀ ESTINZIONE SOCIETÀ Ai soli fini della liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società di cui all’art. 2495 c.c. ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese TUTELA INTERESSI ERARIALI NORME CORRELATE 57 SEMPLIFICAZIONI IVA SEMPLIFICAZIONI IVA LETTERE D’INTENTO OGGI Comunicazioni all’Agenzia in capo al fornitore Gli adempimenti sono traslati in capo a chi ha vantaggio DOMANI Comunicazioni all’Agenzia in capo all’esportatore abituale 59 SEMPLIFICAZIONI IVA LETTERE D’INTENTO • L’esportatore abituale comunica all’Agenzia e riceve la risposta FASE 1 • L’esportatore abituale consegna la lettera d’intenti e la ricevuta della presentazione al fornitore FASE 2 • Il fornitore previa verifica dei documenti effettua FASE 3 l’operazione senza applicazione dell’imposta 60 SEMPLIFICAZIONI IVA LETTERE D’INTENTO Entrata in vigore Le novità si applicano alle dichiarazioni d’intento relative ad operazioni da effettuare a decorrere dall'1.1.2015 Necessità di predisporre strumenti telematici gli Necessità di dare uniformità agli adempimenti nei diversi anni solari 61 SEMPLIFICAZIONI IVA NOTE DI VARIAZIONE Modifica art. 26 DPR 633/72 ESTENSIONE A: accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del RD 16.3.1942 n. 267 piano attestato ai sensi dell'art. 67 co. 3 lett. d) del RD 6.3.1942 n. 267, pubblicato nel Registro delle imprese La modifica: adegua DPR 633/72 al TUIR adegua DPR 633/72 alla legge Fallimentare 62 SEMPLIFICAZIONI IVA NOTE DI VARIAZIONE Modifica art. 26 DPR 633/72 I DUBBI: non si è colta l’occasione per definire il momento da cui è possibile operare la variazione in diminuzione (in generale) nelle due nuove ipotesi si potrebbe ritenere rilevante l’omologa o la pubblicazione 63 SEMPLIFICAZIONI IVA IVA SPESE DI RAPPRESENTANZA È innalzato da 50.000 lire a 50 € il limite entro cui è possibile detrarre l’IVA sulle spese di rappresentanza 64 SCHEMA DLGS. “SEMPLIFICAZIONE” SCHEMA DLGS. SEMPLIFICAZIONE VITTO E ALLOGGIO DEL PROFESSIONISTA PAGATI DAL COMMITTENTE. COSA CAMBIA La situazione attuale Art. 54 co. 5 primo periodo del TUIR: le spese per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75% del loro importo, per un ammontare non superiore al 2% dei compensi. Art. 54 co. 5 secondo periodo del TUIR: le spese in esame sono integralmente deducibili, se sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate in fattura. I chiarimenti ministeriali: C.M. 28/E del 4.8.2006. Il committente comunica al professionista la spesa sostenuta, con copia della fattura, e il professionista emette fattura vs il committente, includendo nel compenso le spese di vitto e alloggio anticipate dal committente. 66 SCHEMA DLGS. SEMPLIFICAZIONE VITTO E ALLOGGIO DEL PROFESSIONISTA PAGATI DAL COMMITTENTE. COSA CAMBIA Le modifiche dello schema di decreto La nuova norma dispone che le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista. In termini operativi: 1. i professionisti non devono più addebitare, in fattura, le predette spese al committente; 2. il servizio alberghiero o di ristorazione fruito non rileva, né ai fini della registrazione nella contabilità IVA del lavoratore, né ai fini della deduzione dal reddito di quest’ultimo; 3. l’esclusione dall’ambito dei compensi in natura elimina qualsiasi obbligo di ritenuta d’acconto da parte del committente, mancando il requisito oggettivo dell’art. 25 del DPR 600/73. 67 SCHEMA DLGS. SEMPLIFICAZIONE VITTO E ALLOGGIO DEL PROFESSIONISTA PAGATI DAL COMMITTENTE. COSA CAMBIA Le modifiche dello schema di decreto Ambito oggettivo: alla lettera, solo le spese di vitto e alloggio sono oggetto della modifica in esame, restando, invece, immutato il regime precedente per le altre spese anticipate dal committente, compresi viaggio e trasporto. Decorrenza: periodo di imposta in corso al 31.12.2015. 68 SCHEMA DLGS. SEMPLIFICAZIONE OPZIONI FISCALI: NUOVE PROCEDURE PER TRASPARENZA CONSOLIDATO IRAP La situazione attuale 1. Trasparenza fiscale: società di capitali = società di persone L’opzione, irrevocabile per tre periodi di imposta, è esercitata entro la chiusura del primo periodo d’imposta in cui si intende applicare il regime con invio telematico all’AE. di comunicazione redatta su apposito modello ministeriale. 2. Consolidato IRES = unica base imponibile controllante e controllate L’opzione, irrevocabile per un triennio, si esercita con la presentazione all’Agenzia delle Entrate, da parte della controllante, entro il 16°giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta precedente al primo esercizio del triennio, di una domanda redatta su apposito modello ministeriale. 69 SCHEMA DLGS. SEMPLIFICAZIONE OPZIONI FISCALI: NUOVE PROCEDURE PER TRASPARENZA CONSOLIDATO IRAP Le modifiche dello schema di decreto 1. Trasparenza fiscale Il provvedimento, modificando l’art. 115 co. 4 TUIR, prevede che la scelta per la trasparenza fiscale possa essere esercitata con la dichiarazione presentata nel periodo d’imposta, a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione. 2. Consolidato IRES Come nella tassazione per trasparenza, anche in questo caso lo schema di decreto stabilisce che la scelta sia comunicata all’AE. con la dichiarazione presentata nel periodo d’imposta, a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione. 70 SCHEMA DLGS. SEMPLIFICAZIONE DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE: SEMPLIFICAZIONI PROCEDURALI La situazione attuale L’attuale disposto dell’art. 28 co. 7 DLgs. 346/90 prevede che la dichiarazione di successione possa essere omessa se sussistono contemporaneamente le seguenti condizioni: 1. l’eredità è devoluta al coniuge ed ai parenti in linea retta (figli, genitori, nipoti) del defunto; 2. l’eredità non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari; 3. l’attivo ereditario ha un valore non superiore a € 25.822,84. 71 SCHEMA DLGS. SEMPLIFICAZIONE DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE: SEMPLIFICAZIONI PROCEDURALI Le modifiche dello schema di decreto Viene modificato l’art. 28 del DLgs. 346/90 per elevare la soglia di esonero dall’obbligo dichiarativo, da € 25.822,84 a € 100.000. In termini operativi: in presenza di successioni a favore di coniuge o parenti in linea retta del defunto, che non contengano immobili, non scatta l’obbligo di dichiarazione, se l’attivo ereditario non supera il nuovo limite di € 100.000. 72 SCHEMA DLGS. SEMPLIFICAZIONE DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE: SEMPLIFICAZIONI PROCEDURALI Le modifiche dello schema di decreto Imposta di successione non dovuta: per le successioni per le quali opera l’esonero dalla dichiarazione non è neppure dovuta l’imposta sulle successioni. Esiste, infatti, una franchigia di € 1.000.000 per ogni erede, a norma dell’art. 2 co. 47 DL 262/2006. Documentazione da allegare alla dichiarazione: viene modificato l’art. 30 del DLgs. 346/90. In sostituzione di alcuni documenti da allegare in originale o copia autentica (atti di ultima volontà, bilanci o inventari, documenti di prova delle passività e degli oneri deducibili), gli eredi possono allegare copie non autentiche, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui all’art. 47 del DPR 445/2000. 73 SCHEMA DLGS. SEMPLIFICAZIONE COMUNICAZIONI BLACK LIST: NUOVI LIMITI La situazione attuale I soggetti passivi IVA italiani hanno l’obbligo di comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate: 1. tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di importo superiore a € 500 (limite così fissato dal DL 16/2012) effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a fiscalità privilegiata; 2. con cadenza: trimestrale, se hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti, una o più operazioni per un ammontare non superiore a € 50.000 per ciascun trimestre e per ciascuna delle seguenti categorie: cessioni di beni; acquisti di beni; prestazioni di servizi; acquisti di servizi; mensile, in tutti gli altri casi. 74 SCHEMA DLGS. SEMPLIFICAZIONE COMUNICAZIONI BLACK LIST: NUOVI LIMITI Le modifiche dello schema di decreto Lo schema di decreto modifica modalità e termini per la presentazione delle comunicazioni in esame: 1. l’obbligo di comunicazione assume esclusivamente cadenza annuale, con eliminazione delle periodicità mensili e trimestrali; 2. aumenta il limite di esonero entro il quale non vi è l’obbligo di comunicazione dell’operazione, che passa dagli attuali € 500 a € 10.000. 75 SCHEMA DLGS. SEMPLIFICAZIONE COMUNICAZIONI BLACK LIST: NUOVI LIMITI Formulazione della norma, nella versione approvata dal Consiglio dei Ministri, lo scorso 19.9.2014: la nuova disposizione chiarisce che la soglia di € 10.000 deve essere computata su base annua, e non con riferimento alla singola operazione (in questo senso, circolare Assonime 11/2012, relativamente all’attuale limite di € 500). Decorrenza: operazioni effettuate nell’anno solare in corso alla data di entrata in vigore del decreto. 76 SCHEMA DLGS. SEMPLIFICAZIONE COMUNICAZIONI PER LE RITENUTE AGENTI La situazione attuale Art. 25-bis DPR. 600/73: i preponenti/committenti effettuano una ritenuta a titolo di acconto (23%), ai fini IRPEF o IRES, sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e procacciamento di affari. La ritenuta è applicata al 50% delle provvigioni, ma per i percipienti che dichiarino ai loro preponenti di avvalersi in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta è commisurata al 20% delle provvigioni. In termini operativi: l'applicazione della ritenuta è subordinata alla presentazione al committente, da parte del percipiente, di un'apposita dichiarazione annuale. Spedizione comunicazione entro il 31 dicembre di ciascun anno a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (unica forma consentita), e ha effetto per l'intero anno solare successivo. 77 SCHEMA DLGS. SEMPLIFICAZIONE COMUNICAZIONI PER LE RITENUTE AGENTI Le modifiche dello schema di decreto Nel regolare termini e modalità per la presentazione della dichiarazione con cui i percipienti dichiarano ai loro preponenti di avvalersi in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, al fine di godere dell’abbattimento al 20% della base imponibile per la ritenuta d’acconto, viene previsto che la dichiarazione stessa: possa essere trasmessa anche tramite PEC; non abbia limiti di tempo; sia valida fino a revoca; sia valida fino alla perdita dei requisiti da parte del contribuente. In caso di omissione della comunicazione relativa alle variazioni che comportino il venir meno delle condizioni per la riduzione della base su cui operare la ritenuta, sono applicabili le sanzioni contemplate dall’art. 11 del DLgs. 471/97 (da € 258 a € 2.065). 78 ALTRE NOVITÀ DEL DL 91/2014 ALTRE NOVITÀ DEL DL 91/2014 TRASFORMAZIONE ECCEDENZE ACE L’eccedenza ACE risultante dallo scomputo del reddito d’impresa “incapiente”, in alternativa al riporto al successivo periodo d’imposta, può essere trasformata in un credito d’imposta IRAP, applicando le aliquote IRPEF – per i titolari di reddito d’impresa in contabilità ordinaria, distribuendo le eccedenze ACE secondo gli scaglioni di reddito previsti ai fini del calcolo dell’imposta – ed IRES (27,50%) di cui agli artt. 11 e 77 del DPR 917/86, da ripartirsi in 5 quote annuali di pari importo (art. 1 co. 4 DL 201/2011). 80 ALTRE NOVITÀ DEL DL 91/2014 TRASFORMAZIONE ECCEDENZE ACE La trasformazione dell’eccedenza ACE “incapiente” comporta, pertanto, la rinuncia all’ordinario diritto di riporto a nuovo della stessa. La novità normativa ha effetto a partire dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2014 (modello UNICO 2015): rimangono, invece, invariate tutte le altre disposizioni contenute nell’art. 1 del DL 201/2011 e nel DM 14.3.2012 (presupposti soggettivi, criteri di determinazione della base di calcolo ACE, limite del patrimonio netto, ecc.). 81 ALTRE NOVITÀ DEL DL 91/2014 TRASFORMAZIONE ECCEDENZE ACE Si tratta, pertanto, di una norma di favore per le imprese in perdita fiscale, che non possono utilizzare la deduzione ACE in tale periodo d’imposta – potendo comunque riportare l’eccedenza nei successivi periodi d’imposta, per l’utilizzo in futuro, a scomputo di redditi d’impresa imponibili – e sono comunque tenute a versare l’IRAP. La novità normativa consente, invece, di trasformare immediatamente – applicando le relative aliquote IRES/IRPEF – in un credito d’imposta IRAP, di cui 1/5 subito scomputabile dall’eventuale debito relativo al tributo regionale. 82 ALTRE NOVITÀ DEL DL 91/2014 TRASFORMAZIONE ECCEDENZE ACE Periodo d’imposta 2013: perdita fiscale di € 50.000, deduzione ACE incapiente di € 10.000 e debito IRAP di € 20.000. La Alfa s.r.l. non ha potuto utilizzare l’ACE, e ha dovuto versare interamente il debito IRAP. Periodo d’imposta 2014: perdita fiscale di € 50.000 e IRAP da versare pari ad € 19.450, ovvero € 20.000 al netto della quota di 1/5 (€ 550) dell’eccedenza pregressa di ACE trasformata in credito d’imposta IRAP (€ 10.000*27,50% = € 2.750). L’impresa non dispone, quindi, più dell’eccedenza ACE, avendola trasformata in credito IRAP , di cui il primo 1/5 è stato utilizzato immediatamente a scomputo del saldo Irap di competenza, e i restanti 4/5 saranno utilizzabili – in quote costanti – nei successivi 4 periodi d’imposta. 83 NOVITÀ SULLE LOCAZIONI IMMOBILIARI: DL 133/2014 NOVITÀ SULLE LOCAZIONI IMMOBILIARI: DL 133/2014 DEDUZIONE PER ABITAZIONI DA LOCARE L’art. 21 del DL 133/2014 stabilisce che per l’acquisto, effettuato dal 1.1.2014 al 31.12.2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale, che siano di nuova costruzione od oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia (art. 3 co. 1 lett. d) del DPR 380/2001), cedute dall’impresa di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da quella che ha eseguito i suddetti interventi, è riconosciuta all’acquirente – persona fisica non esercente attività commerciale – una deduzione dal reddito complessivo del 20% del prezzo di acquisto dell’immobile risultante dall’atto di compravendita nel limite massimo complessivo di spesa di € 300.000. 85 NOVITÀ SULLE LOCAZIONI IMMOBILIARI: DL 133/2014 DEDUZIONE PER ABITAZIONI DA LOCARE La deduzione spetta a condizione che: l’unità immobiliare acquistata, o costruita su aree edificabili già possedute dal contribuente prima dell’inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori, sia destinata – entro 6 mesi dall’acquisto o dal termine dei lavori di costruzione – alla locazione per almeno 8 anni, e purchè tale periodo abbia carattere continuativo. Il diritto alla deduzione non viene, tuttavia, meno se – per motivi non imputabili al locatore – il contratto di locazione si risolve prima della scadenza degli 8 anni, e ne viene stipulato un altro entro un anno dalla data della della risoluzione del precedente contratto; 86 NOVITÀ SULLE LOCAZIONI IMMOBILIARI: DL 133/2014 DEDUZIONE PER ABITAZIONI DA LOCARE l’unità immobiliare sia a destinazione residenziale, e non sia classificata o classificabile nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; l’unità immobiliare consegua prestazioni energetiche certificate in classe A o B; il canone di locazione non sia superiore a quello “concordato” definito ai sensi dell’art. 2 co. 3 della L. 431/98 o dell’art. 18 del DPR 380/2001 oppure dell’art. 3 co. 114 della L. 350/2003; non sussistano rapporti di parentela entro il primo grado tra locatore e locatario. 87 NOVITÀ SULLE LOCAZIONI IMMOBILIARI: DL 133/2014 DEDUZIONE PER ABITAZIONI DA LOCARE La deduzione spetta anche per l'acquisto o realizzazione di ulteriori unità immobiliari da destinare alla locazione, fermo restando il limite massimo complessivo di € 300.000. La deduzione è ripartita in 8 quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d’imposta nel quale avviene la stipula del contratto di locazione, e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medesime spese. Le ulteriori modalità attuative saranno definito con un apposito Decreto Ministeriale. 88 CAPITALE MINIMO DELLE SPA E NOMINA DEI SINDACI DELLE SRL CAPITALE MINIMO DELLE SPA E NOMINA DEI SINDACI DELLE SRL RIDUZIONE CAPITALE MINIMO SPA L’art. 20 co. 7 del DL 91/2014 ha modificato l’art. 2327 c.c., riducendo da 120.000 euro a 50.000 euro il capitale sociale minimo delle spa, con alcuni rilevanti effetti in materia di: costituzione della società per azioni, ma anche di quella cooperativa (art. 2519 c.c.) e della sapa (art. 2454 c.c.); riduzione volontaria del capitale sociale (art. 2445 c.c.); obblighi di ricapitalizzazione (art. 2446 c.c.), e relativi casi di sospensione (art. 182-sexies RD 267/42). 90 CAPITALE MINIMO DELLE SPA E NOMINA DEI SINDACI DELLE SRL RIDUZIONE CAPITALE MINIMO SPA L’eventuale deliberazione della riduzione del capitale sociale, e il conseguente rimborso ai soci, comporta una diminuzione del costo fiscale della partecipazione e – sin dall’inizio del periodo d’imposta della decisione degli azionisti – della base di calcolo dell’ACE (art. 5 co. 3 del DM 14.3.2012). 91 CAPITALE MINIMO DELLE SPA E NOMINA DEI SINDACI DELLE SRL NOMINA “CONTROLLORI” DELLE SRL L’art. 20 co. 8 del DL 91/2014 ha abrogato il co. 2 dell’art. 2477 c.c., contenente – quale ipotesi di nomina obbligatoria dell’organo sindacale della srl – il riferimento ad un capitale sociale almeno pari a quello minimo delle spa: è stato, inoltre, stabilito che la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore costituisce giusta causa di revoca. La revoca non è, tuttavia, automatica, richiedendo il rispetto di una specifica procedura. 92 CAPITALE MINIMO DELLE SPA E NOMINA DEI SINDACI DELLE SRL NOMINA “CONTROLLORI” DELLE SRL L’art. 2400 co. 2 ultimo periodo c.c. stabilisce, infatti, che la revoca del sindaco deve essere decisa dall’assemblea dei soci, con deliberazione approvata, con decreto, dal tribunale, sentito l’interessato. Per il soggetto incaricato della sola revisore legale, trova, invece, applicazione l’art. 13 co. 3 del DLgs. 39/2010, secondo cui l’assemblea revoca l’incarico – senza dover ricorrere al tribunale, a differenza dei sindaci – quando sussiste una giusta causa, individuata, nel caso di specie, dall’art. 4 co. 1 lett. i) del DM 261/2012. 93 CAPITALE MINIMO DELLE SPA E NOMINA DEI SINDACI DELLE SRL NOMINA “CONTROLLORI” DELLE SRL Rimangono, invece, confermati i previgenti casi di nomina obbligatoria dell’organo di controllo o del revisore della srl, previsti dall’art. 2477 co. 3 c.c.: superamento, per due esercizi consecutivi, dei limiti di cui all’art. 2435-bis c.c., ovvero obbligo di redazione del bilancio d’esercizio in forma ordinaria; obbligo di redazione del bilancio consolidato; controllo di una società tenuta alla revisione legale dei conti. 94 CAPITALE MINIMO DELLE SPA E NOMINA DEI SINDACI DELLE SRL NOMINA “CONTROLLORI” DELLE SRL Resta, inoltre, l’obbligo dell’organo di controllo o del revisore nel caso particolare in cui lo statuto lo preveda espressamente nell’ipotesi in cui la srl abbia un capitale sociale almeno pari a quello minimo delle spa (Consiglio Notarile di Roma 23.7.2014). 95 RIFORMA DELLA TASSAZIONE DELLE RENDITE FINANZIARIE RIFORMA DELLA TASSAZIONE DELLE RENDITE FINANZIARIE INCREMENTO ALIQUOTA IMPOSTA SOSTITUTIVA Artt. 3 e 4 DL 66/2014 (convertito nella L. 89/2014) C.M. Agenzia Entrate 19/E/2014 Con effetto dall'1.7.2014 97 RIFORMA DELLA TASSAZIONE DELLE RENDITE FINANZIARIE RILEVANZA OPERAZIONE C.M. Agenzia Entrate 19/E/2014 DIVIDENDI: momento di erogazione CESSIONI: data stipula atto 98 RIFORMA DELLA TASSAZIONE DELLE RENDITE FINANZIARIE DIVIDENDI: CASO PRATICO Socio A (1) Socio B (3) Socio C (4) Dividendo 1.000 1.000 1.000 Base imponibile 1.000 400 497 Imposta (2) 260 180 224 Netto percepito 740 820 776 (1) socio A – partecipazione non qualificata (2) imposta 26% per partecipazione non qualificata, 45% per partecipazione qualificata (aliquota marginale comprendendo addizionali) (3) socio B – partecipazione qualificata, utili percepiti formati ante 2008, imponibili al 40%, aliquota marginale IRPEF (con addizionali) pari al 45% (4) socio C – partecipazione qualificata, utili percepiti formati dal 2009, imponibili al 49,72%, aliquota marginale IRPEF (con addizionali) pari al 45%. Nel caso dei soci B e C non si considerano eventuali oneri deducibili e detraibili, in presenza dei quali i vantaggi fiscali possono aumentare. Si evidenzia come la sproporzione risulti maggiore in presenza di aliquote marginali IRPEF inferiori. 99 RIFORMA DELLA TASSAZIONE DELLE RENDITE FINANZIARIE AFFRANCAMENTO - 1 Solo partecipazioni non qualificate detenute in regime di risparmio dichiarativo o amministrato (escluso quello gestito) Tutte le partecipazioni vanno affrancate al 30.6.2014 Imposta sostitutiva 20% sul saldo netto delle valorizzazioni (compensazione minus/plus in formazione latenti) 100 RIFORMA DELLA TASSAZIONE DELLE RENDITE FINANZIARIE AFFRANCAMENTO - 2 Dall'1.7.2014 varia anche la possibilità di compensare minusvalenze già realizzate con plusvalenze da cessione di partecipazioni non qualificate Sino al 31.12.2011 compensabili nel limite del 62,05% Dal 1.1.2012 (sino al 30.6.2014) compensabili nel limite del 48,08% Dall'1.7.2014 compensabili nel limite del 76,92% 101 RIFORMA DELLA TASSAZIONE DELLE RENDITE FINANZIARIE INTERESSI DA FINANZIAMENTI SOCI Contratto di mutuo artt. 1813 ss. c.c. Presunzione di fruttuosità delle somme erogate ai fini fiscali, al tasso legale, salvo prova contraria (artt. 45, 46,89 TUIR; art. 1284 c.c.) Ritenuta 26% a titolo acconto imposte Tassazione in base al momento di esigibilità degli interessi (presunzione ex lege a scadenza annuale) 102