Regolamento di deposito

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Regolamento di deposito
Regolamento di deposito
1.
DEPOSITO E AMMINISTRAZIONE DEI VALORI IN
GENERALE
1.1.
Campo d’applicazione
Il presente Regolamento definisce le norme che disciplinano il deposito,
la gestione e l’amministrazione dei valori (ai sensi delle definizioni
contenute al punto 1.2) depositati presso la Banque Cantonale
Vaudoise, (qui di seguito denominata «Banca»).
1.2.
Accettazione di valori in deposito
Se la custodia dei Valori per conto del Cliente esige che la Banca avvisi
l’emittente o un’autorità, essa ha il diritto di farlo o di rinunciarvi
totalmente o parzialmente; la Banca informa tuttavia il Cliente in merito
alla procedura adottata. La Banca non è tenuta
a far previamente osservare al Cliente gli obblighi di notifica che
derivano dalla detenzione di Valori.
Le azioni, i buoni di partecipazione o di godimento, le obbligazioni, i
buoni di cassa ed i libretti della Banca possono essere dematerializzati
e contabilizzati nel corso di tutta la durata del deposito.
La Banca s’incarica:
1.5.
a) della custodia in deposito aperto dei valori mobiliari di ogni genere
(carte-valori standard passibili d’essere diffuse in gran numero sul
mercato, carte-valori, azioni, obbligazioni, parti, buoni di cassa, titoli di
rendita, documenti giustificativi, valori provenienti da estrazioni e
sorteggi, titoli ipotecari, ecc.) e metalli preziosi;
b) dell'amministrazione di investimenti sul mercato monetario e sul
mercato dei capitali, i quali non sono incorporati in un titolo,
contabilizzati in deposito aperto;
c) della custodia in deposito chiuso (sigillato) di plichi, colli, oggetti di
valore e altri valori.
I titoli, valori, diritti e oggetti enumerati dalla lettera a) alla c) sono
denominati qui di seguito «Valori». Quando i valori sono registrati come
titoli contabili, si applica appieno la legge federale sui titoli contabili del
3 ottobre 2008, fatte salve eventuali deroghe contenute nel presente
Regolamento, e questo indipendentemente dall’indicazione o
dall’omissione del concetto di «titoli contabili» sulle distinte di deposito
della Banca. La Banca può rifiutare la custodia o l’amministrazione,
senza indicarne i motivi, di parte o della totalità dei Valori di cui il
Cliente, definito nelle Condizioni Generali della Banca (qui di seguito
chiamato «Cliente»), le ha affidato o intende affidarle. Il Cliente non ha
accesso al luogo del deposito.
Per i titoli la cui stampa è, o può essere differita o annullata, la Banca è
espressamente autorizzata a:
1.3.
Obbligo di diligenza
La Banca s'impegna a custodire ed amministrare, o incaricare terzi
dello svolgimento di tali funzioni, i Valori che essa ha accettato di
custodire o amministrare con la cura e diligenza che richiedono le
circostanze. La sua responsabilità è esclusa se il Cliente ha
espressamente designato un ente di subcustodia contro le
raccomandazioni della Banca.
1.4.
Forma della custodia
La Banca è autorizzata a custodire o a far custodire, presso un
depositario professionista di sua scelta o in una centrale per il deposito
collettivo, i titoli ed i metalli preziosi sotto forma di deposito collettivo,
per conto e a rischio e pericolo del Cliente. Qualora i Valori siano
custoditi in un deposito collettivo o sotto forma di certificato globale in
Svizzera, al Cliente spetta un diritto di comproprietà sull’ammontare del
deposito collettivo rispettivamente del certificato globale proporzionale
ai Valori che egli ha depositato.
I Valori negoziati esclusivamente o essenzialmente in paesi esteri sono
in via di principio depositati oltre i confini della Svizzera o vi sono
trasferiti a spese e a rischio del Cliente qualora essi siano stati versati
in un altro luogo. In caso di custodia all’estero, i Valori depositati
sono sottoposti alle leggi e alle usanze vigenti nel luogo di
custodia. Se il diritto applicabile del paese estero rende difficile o
impossibile la restituzione dei Valori depositati all’estero o il
trasferimento del prodotto della loro realizzazione, la Banca non è
tenuta a procurare al Cliente che il diritto di rimessa dei Valori o il
pagamento corrispondente, ammesso che tale diritto esista e che sia
trasmissibile.
Fanno eccezione a questa disposizione i Valori che per loro natura o
per tutt’altre ragioni devono essere custoditi separatamente; in questo
caso i Valori affidati alla Banca sono custoditi e classificati per genere e
per Cliente, separatamente dai Valori di proprietà della Banca. In
questa eventualità, e nella misura in cui il Cliente abbia espressamente
richiesto il numero dei Valori, egli riceve all’atto del prelievo dei Valori in
deposito gli stessi Valori che ha versato (resta riservata una
dematerializzazione dei Valori intervenuta nel frattempo).
Stampa differita o annullata dei titoli
a) richiedere la conversione dei titoli esistenti in diritti non emessi
materialmente;
b) procedere, nel corso della durata della contabilizzazione nel
deposito, agli atti amministrativi usuali (le disposizioni del punto 1.6
relative ai titoli sono applicabili per analogia), a dare all’emittente tutte le
istruzioni necessarie e a richiedere a quest’ultimo le informazioni
indispensabili;
c) eseguire ordini d’acquisto o di vendita alle condizioni previste al
punto 3 concernenti i titoli la cui stampa viene differita o annullata, a
sua discrezione in veste di contraente o di committente.
d) esigere in qualsiasi momento dall’emittente la stampa e la consegna
dei titoli la cui stampa è solo differita nella misura in cui ciò è previsto
dagli statuti dell’emittente o dalle condizioni di emissione
1.6.
Amministrazione.
Spetta al Cliente adottare le misure destinate a salvaguardare i diritti
riguardanti i Valori in deposito.
Salvo speciali istruzioni del Cliente fornite in tempo utile, la Banca
provvede, fin dal giorno dell’apertura del deposito, all’incasso o alla
realizzazione al meglio di interessi giunti a scadenza, dividendi e
capitali esigibili; essa inoltre procede al controllo di sorteggi, disdette,
ammortamenti di Valori così come all’incasso di valori rimborsabili, al
rinnovo di fogli cedola e alla compravendita di certificati provvisori
contro titoli definivi, alle operazioni di frazionamento di titoli (split) e
dividendi in azioni (stock dividend). In questo contesto la Banca si affida
alle informazioni generalmente disponibili nel suo settore d’attività,
senza tuttavia assumersi responsabilità al riguardo, e a condizione che
gli avvisi o i pagamenti relativi ai Valori nominativi siano notificati o
domiciliati alla Banca.
Dietro speciali istruzioni fornite dal Cliente in tempo utile, la Banca
s’incarica inoltre di acquistare, vendere o esercitare diritti di
sottoscrizione dei Valori alle condizioni previste al punto 3 e di
esercitare diritti di conversione o d’opzione; essa inoltre provvede ai
versamenti da effettuare sui titoli non interamente liberati, alla
riscossione di interessi e acconti sul capitale dei titoli ipotecari, nonché
della loro disdetta e incasso.
Se le istruzioni del Cliente non pervengono in tempo utile, la Banca è
autorizzato, ma non obbligata, ad agire a propria discrezione.
1.7.
Diritto di voto relativo ai Valori in deposito
La Banca può essere autorizzata ad esercitare il diritto di voto
riguardanti i Valori in deposito in rappresentanza del Cliente.
1.8.
Assicurazione del trasporto
Salvo ordine contrario, la Banca stipula a spese del Cliente
un’assicurazione per il trasporto dei Valori effettuato dalla Banca o
commissionato da quest’ultima. L’assicurazione decorre a cominciare
dal momento in cui i Valori vengono trasportati fuori dai locali della
Banca, ma a condizione che la suddetta assicurazione sia usuale e non
oltrepassi i limiti della garanzia della Banca presso una società di
assicurazioni svizzera.
1.9.
Ricevute
Le ricevute nominative rilasciate dalla Banca al Cliente non sono cartevalori; esse non possono essere cedute, date in pegno o negoziate.
1.10.
Pluralità di depositanti
I Valori nominativi possono essere iscritti a nome del Cliente. Questi
accetta che il suo nome sia reso noto a terzi depositari. Tuttavia la
Banca può farli iscrivere a suo nome o a nome d’un terzo, per conto e a
rischio del Cliente, in particolare se un’iscrizione a suo nome appare
inusuale o impossibile.
Salvo accordo contrario, il diritto di disporre di un deposito collettivo può
essere esercitato solo in comune. I titolari rispondono solidalmente
di tutti gli impegni risultanti dal deposito
I Valori soggetti a un sorteggio possono essere anch’essi custoditi in
funzione del loro genere in un deposito collettivo. La Banca ripartisce
tali Valori fra i Clienti interessati dal sorteggio, precisando che in caso di
sorteggio susseguente, essa utilizza un metodo che garantisce la parità
di trattamento fra tutti i Clienti in questione.
La Banca ha il diritto, ma non l’obbligo, di esigere dal Cliente o
dall’avente diritto di fornire una prova della sua identità.
06-031i/10.01
1.11.
Controllo
1/2
1.12.
Distinte di deposito
La Banca invia al Cliente, a cadenza annuale, una distinta dei Valori
contabilizzati in deposito; tale distinta viene emessa in via di principio
alla fine dell’anno. Salvo contestazione scritta del Cliente nel giro di un
mese susseguente l’invio della distinta, il contenuto della
comunicazione si ritiene approvato.
La valutazione dei Valori in deposito figuranti nelle distinte si basa su
quotazioni e corsi approssimativi rilevati dalle abituali fonti
d’informazione bancarie. Questa valutazione o qualsiasi altra
informazione relativa ai Valori contabilizzati è fornita solo a titolo
informativo e non mette pertanto in causa la responsabilità della
Banca.
1.13.
Realizzazione dei valori costituiti in pegno
Quando esercita il proprio diritto di realizzare i pegni, la Banca può, a
sua discrezione, procedere, previo avviso, a una realizzazione privata
(se possibile in borsa o su un mercato rappresentativo), nonostante le
formalità previste dalla legge federale sulla esecuzione e sul fallimento
e le relative ordinanze complementari di esecuzione, o procedere per
mezzo dell’esecuzione forzata; in materia di realizzazione privata dei
valori costituiti in pegno, la Banca può anche, previo avviso,
appropriarsene e attribuirne il valore – fondato su un mercato
rappresentativo – sulle pretese garantite; l’eventuale eccedenza di
realizzazione viene in ogni caso restituita al costituente; se il
costituente è un investitore cosiddetto qualificato ai sensi della legge
federale sui titoli contabili (ente di custodia, impresa di assicurazione
sottoposta a vigilanza, ente di diritto pubblico, istituto di previdenza o
impresa con tesoreria professionale), la Banca è esonerata da
qualsiasi avviso nei suoi confronti prima della realizzazione dei valori
costituiti in pegno.
1.14.
Durata
Di regola il contratto viene stipulato per una durata indeterminata. Nel
contratto si precisa che le relazioni contrattuali fra il Cliente e la Banca
non si interrompono in caso di decesso, d’incapacità ad esercitare i
diritti civili o di fallimento del Cliente, come è peraltro consuetudine
nelle relazioni intrattenute dalle banche in generale.
2.4.
Assicurazione
L’assicurazione degli oggetti depositati spetta esclusivamente al
Cliente.
3.
GESTIONE DEI VALORI
3.1.
Accettazione di ordini d’acquisto o di vendita
La Banca s’incarica, dietro speciale istruzione del Cliente, di eseguire
per conto e a rischio di quest’ultimo degli ordini di acquisto, vendita o
sottoscrizione relativi a Valori, trattati o meno su mercati organizzati, in
qualità di contraente o di committente. La Banca può rifiutare
totalmente o parzialmente, senza indicarne i motivi, di eseguire tali
ordini.
3.2.
Limiti di valore e di durata
Senza indicazione di limite di valore per gli acquisti o le vendite, gli
ordini d’acquisto o di vendita dei Valori del Cliente sono considerati fin
dalla loro ricezione come una richiesta di trattare gli ordini al miglior
prezzo su libero apprezzamento della Banca. Qualora per questi ordini
venga indicata dal Cliente una durata di validità, solo la durata
massima ammessa nel mercato in questione potrà essere considerata
dalla Banca (tuttavia al massimo fino all’ultimo giorno lavorativo del
mese in corso alla ricezione dell’ordine qualora il Cliente fissi un limite
di valore).
3.3.
Disposizioni legali e contrattuali
I Valori oggetto degli ordini del Cliente, siano essi negoziati o meno su
un mercato organizzato, sottostanno alle disposizioni legali e
contrattuali dei mercati sui quali sono negoziati, nonché a quelle
previste dall’emittente o alle quali quest’ultimo è soggetto. Tali
disposizioni vengono rimesse dalla Banca al Cliente che ne faccia
richiesta, dietro copertura delle spese della Banca, e sono opponibili al
Cliente. In caso di lite con il venditore, l’acquirente o altri debitori, la
Banca ha la facoltà di liberarsi dai suoi obblighi nei confronti del
Cliente cedendogli i suoi diritti verso il venditore, l’acquirente o altri
debitori.
3.4.
Iscrizione dei Valori in deposito
Fatti salvi i diritti conferiti alla Banca (quali il termine di disdetta, il
diritto di pegno o di ritenzione o di tutti gli altri diritti analoghi) e le
norme legali vincolanti, il Cliente può disdire il contratto in qualsiasi
momento e richiedere dalla Banca o attraverso la Banca la consegna o
il trasferimento dei Valori in deposito. I termini e le formalità usuali
devono essere in questo caso rispettati dalla Banca.
L’iscrizione da parte della Banca dei Valori nel deposito del Cliente è
effettuata sotto riserva dell’effettiva consegna dei Valori.
Nella stessa misura, la Banca si riserva il diritto di rescindere in
qualsiasi momento il contratto e di esigere dal Cliente il prelievo o il
trasferimento dei Valori affidati.
Le spese della Banca (comprendenti in particolare le commissioni, gli
onorari, le spese di terzi e altre remunerazioni) e le scadenze fissate
per l’addebito vengono determinate in base alla vigente tariffa della
Banca. Qualora il deposito richieda operazioni particolari o procuri
spese straordinarie, la Banca può prelevare un’indennità
supplementare che essa contabilizza conformemente a quanto
specificato al punto 4.2. Tutte le imposte ed i diritti inerenti la custodia,
l’amministrazione e la consegna fisica dei Valori sono addebitati al
Cliente in conformità a quanto specificato al punto 4.2, salvo contraria
disposizione vincolante della legge.
2.
DEPOSITI CHIUSI
2.1.
Rimessa
Il deposito chiuso deve essere provvisto di una dichiarazione di valore:
sulle buste deve figurare il nome e l’indirizzo esatto del Cliente; esse
devono essere rimesse alla Banca sigillate, in modo da renderne
impossibile l’apertura senza danneggiare il sigillo. La banca è
autorizzata a far custodire presso un ente di custodia professionale di
sua scelta qualsiasi deposito chiuso per conto e rischio del Cliente.
2.2.
Contenuto
I depositi chiusi non devono contenere oggetti, documenti, Valori o
materie infiammabili, pericolose, fragili o che per altre ragioni non
possono essere conservati in una Banca o la cui detenzione è illegale.
Il Cliente è responsabile di qualsiasi danno risultante dall’infrazione di
queste disposizioni. La Banca si riserva il diritto di esaminare il
contenuto del deposito in presenza del Cliente. Per ragioni di
sicurezza, essa ha altresì il diritto di aprire il deposito chiuso in
assenza del Cliente, nella misura del possibile in presenza di un
funzionario nell’esercizio delle sue funzioni.
2.3.
Responsabilità
La Banca risponde soltanto dei danni da lei causati e debitamente
provati dal Cliente. La responsabilità della Banca è, in tutti i casi,
limitata al massimo al valore dichiarato dal Cliente. La Banca declina
in particolare qualsiasi responsabilità per i danni derivanti da eventi
bellici, terroristici o gravi disordini interni, da fenomeni naturali quali
agenti atmosferici, radiazioni ionizzanti, terremoti o inondazioni. Se il
Cliente ha omesso di redigere una dichiarazione di valore come
richiesto dal capitolo 2.1 di cui sopra, la Banca non incorre in nessuna
responsabilità.
In caso di ritiro dal deposito chiuso, il Cliente deve contestare
immediatamente ogni danno al sigillo o all’imballaggio. La ricevuta
rilasciata dal Cliente libera la Banca da ogni responsabilità.
4.
DISPOSIZIONI COMUNI
4.1.
Spese, diritti e tasse
4.2.
Accrediti e addebiti
Gli accrediti e gli addebiti (capitale, proventi, diritti o spese della
Banca, tasse o imposte, ecc.) sono contabilizzati al Cliente su un
conto, in via di principio emesso in franchi svizzeri, a meno che il
Cliente non abbia impartito in tempo utile altre indicazioni.
4.3.
Disposizioni generali
Se determinate clausole del presente regolamento sono contrarie al
diritto vigente, solo tali clausole o una parte di esse sono invalidate,
mentre le altre restano valide. Le clausole in questione saranno
tuttavia sostituite da disposizioni che le due parti avrebbero convenuto
in buona fede se esse avessero avuto la consapevolezza della nullità
delle clausole previste inizialmente.
4.4.
Applicazione delle Condizioni Generali
Le Condizioni Generali della Banca vengono applicate in aggiunta
al presente regolamento, in particolare le clausole relative
all’applicazione del diritto svizzero e al foro di Losanna, sede
della Banca.
4.5.
Modifica del regolamento
La Banca si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento il
presente regolamento. Tali modifiche vengono comunicate al Cliente
per mezzo di una circolare o altri mezzi ritenuti appropriati. In
mancanza di contestazioni entro il termine di un mese, esse saranno
considerate approvate.
Questo documento è una traduzione, unicamente la versione francese (Règlement de dépôt – édition 2010) fa fede
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