Regolamento di deposito
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Regolamento di deposito
Regolamento di deposito 1. DEPOSITO E AMMINISTRAZIONE DEI VALORI IN GENERALE 1.1. Campo d’applicazione Il presente Regolamento definisce le norme che disciplinano il deposito, la gestione e l’amministrazione dei valori (ai sensi delle definizioni contenute al punto 1.2) depositati presso la Banque Cantonale Vaudoise, (qui di seguito denominata «Banca»). 1.2. Accettazione di valori in deposito Se la custodia dei Valori per conto del Cliente esige che la Banca avvisi l’emittente o un’autorità, essa ha il diritto di farlo o di rinunciarvi totalmente o parzialmente; la Banca informa tuttavia il Cliente in merito alla procedura adottata. La Banca non è tenuta a far previamente osservare al Cliente gli obblighi di notifica che derivano dalla detenzione di Valori. Le azioni, i buoni di partecipazione o di godimento, le obbligazioni, i buoni di cassa ed i libretti della Banca possono essere dematerializzati e contabilizzati nel corso di tutta la durata del deposito. La Banca s’incarica: 1.5. a) della custodia in deposito aperto dei valori mobiliari di ogni genere (carte-valori standard passibili d’essere diffuse in gran numero sul mercato, carte-valori, azioni, obbligazioni, parti, buoni di cassa, titoli di rendita, documenti giustificativi, valori provenienti da estrazioni e sorteggi, titoli ipotecari, ecc.) e metalli preziosi; b) dell'amministrazione di investimenti sul mercato monetario e sul mercato dei capitali, i quali non sono incorporati in un titolo, contabilizzati in deposito aperto; c) della custodia in deposito chiuso (sigillato) di plichi, colli, oggetti di valore e altri valori. I titoli, valori, diritti e oggetti enumerati dalla lettera a) alla c) sono denominati qui di seguito «Valori». Quando i valori sono registrati come titoli contabili, si applica appieno la legge federale sui titoli contabili del 3 ottobre 2008, fatte salve eventuali deroghe contenute nel presente Regolamento, e questo indipendentemente dall’indicazione o dall’omissione del concetto di «titoli contabili» sulle distinte di deposito della Banca. La Banca può rifiutare la custodia o l’amministrazione, senza indicarne i motivi, di parte o della totalità dei Valori di cui il Cliente, definito nelle Condizioni Generali della Banca (qui di seguito chiamato «Cliente»), le ha affidato o intende affidarle. Il Cliente non ha accesso al luogo del deposito. Per i titoli la cui stampa è, o può essere differita o annullata, la Banca è espressamente autorizzata a: 1.3. Obbligo di diligenza La Banca s'impegna a custodire ed amministrare, o incaricare terzi dello svolgimento di tali funzioni, i Valori che essa ha accettato di custodire o amministrare con la cura e diligenza che richiedono le circostanze. La sua responsabilità è esclusa se il Cliente ha espressamente designato un ente di subcustodia contro le raccomandazioni della Banca. 1.4. Forma della custodia La Banca è autorizzata a custodire o a far custodire, presso un depositario professionista di sua scelta o in una centrale per il deposito collettivo, i titoli ed i metalli preziosi sotto forma di deposito collettivo, per conto e a rischio e pericolo del Cliente. Qualora i Valori siano custoditi in un deposito collettivo o sotto forma di certificato globale in Svizzera, al Cliente spetta un diritto di comproprietà sull’ammontare del deposito collettivo rispettivamente del certificato globale proporzionale ai Valori che egli ha depositato. I Valori negoziati esclusivamente o essenzialmente in paesi esteri sono in via di principio depositati oltre i confini della Svizzera o vi sono trasferiti a spese e a rischio del Cliente qualora essi siano stati versati in un altro luogo. In caso di custodia all’estero, i Valori depositati sono sottoposti alle leggi e alle usanze vigenti nel luogo di custodia. Se il diritto applicabile del paese estero rende difficile o impossibile la restituzione dei Valori depositati all’estero o il trasferimento del prodotto della loro realizzazione, la Banca non è tenuta a procurare al Cliente che il diritto di rimessa dei Valori o il pagamento corrispondente, ammesso che tale diritto esista e che sia trasmissibile. Fanno eccezione a questa disposizione i Valori che per loro natura o per tutt’altre ragioni devono essere custoditi separatamente; in questo caso i Valori affidati alla Banca sono custoditi e classificati per genere e per Cliente, separatamente dai Valori di proprietà della Banca. In questa eventualità, e nella misura in cui il Cliente abbia espressamente richiesto il numero dei Valori, egli riceve all’atto del prelievo dei Valori in deposito gli stessi Valori che ha versato (resta riservata una dematerializzazione dei Valori intervenuta nel frattempo). Stampa differita o annullata dei titoli a) richiedere la conversione dei titoli esistenti in diritti non emessi materialmente; b) procedere, nel corso della durata della contabilizzazione nel deposito, agli atti amministrativi usuali (le disposizioni del punto 1.6 relative ai titoli sono applicabili per analogia), a dare all’emittente tutte le istruzioni necessarie e a richiedere a quest’ultimo le informazioni indispensabili; c) eseguire ordini d’acquisto o di vendita alle condizioni previste al punto 3 concernenti i titoli la cui stampa viene differita o annullata, a sua discrezione in veste di contraente o di committente. d) esigere in qualsiasi momento dall’emittente la stampa e la consegna dei titoli la cui stampa è solo differita nella misura in cui ciò è previsto dagli statuti dell’emittente o dalle condizioni di emissione 1.6. Amministrazione. Spetta al Cliente adottare le misure destinate a salvaguardare i diritti riguardanti i Valori in deposito. Salvo speciali istruzioni del Cliente fornite in tempo utile, la Banca provvede, fin dal giorno dell’apertura del deposito, all’incasso o alla realizzazione al meglio di interessi giunti a scadenza, dividendi e capitali esigibili; essa inoltre procede al controllo di sorteggi, disdette, ammortamenti di Valori così come all’incasso di valori rimborsabili, al rinnovo di fogli cedola e alla compravendita di certificati provvisori contro titoli definivi, alle operazioni di frazionamento di titoli (split) e dividendi in azioni (stock dividend). In questo contesto la Banca si affida alle informazioni generalmente disponibili nel suo settore d’attività, senza tuttavia assumersi responsabilità al riguardo, e a condizione che gli avvisi o i pagamenti relativi ai Valori nominativi siano notificati o domiciliati alla Banca. Dietro speciali istruzioni fornite dal Cliente in tempo utile, la Banca s’incarica inoltre di acquistare, vendere o esercitare diritti di sottoscrizione dei Valori alle condizioni previste al punto 3 e di esercitare diritti di conversione o d’opzione; essa inoltre provvede ai versamenti da effettuare sui titoli non interamente liberati, alla riscossione di interessi e acconti sul capitale dei titoli ipotecari, nonché della loro disdetta e incasso. Se le istruzioni del Cliente non pervengono in tempo utile, la Banca è autorizzato, ma non obbligata, ad agire a propria discrezione. 1.7. Diritto di voto relativo ai Valori in deposito La Banca può essere autorizzata ad esercitare il diritto di voto riguardanti i Valori in deposito in rappresentanza del Cliente. 1.8. Assicurazione del trasporto Salvo ordine contrario, la Banca stipula a spese del Cliente un’assicurazione per il trasporto dei Valori effettuato dalla Banca o commissionato da quest’ultima. L’assicurazione decorre a cominciare dal momento in cui i Valori vengono trasportati fuori dai locali della Banca, ma a condizione che la suddetta assicurazione sia usuale e non oltrepassi i limiti della garanzia della Banca presso una società di assicurazioni svizzera. 1.9. Ricevute Le ricevute nominative rilasciate dalla Banca al Cliente non sono cartevalori; esse non possono essere cedute, date in pegno o negoziate. 1.10. Pluralità di depositanti I Valori nominativi possono essere iscritti a nome del Cliente. Questi accetta che il suo nome sia reso noto a terzi depositari. Tuttavia la Banca può farli iscrivere a suo nome o a nome d’un terzo, per conto e a rischio del Cliente, in particolare se un’iscrizione a suo nome appare inusuale o impossibile. Salvo accordo contrario, il diritto di disporre di un deposito collettivo può essere esercitato solo in comune. I titolari rispondono solidalmente di tutti gli impegni risultanti dal deposito I Valori soggetti a un sorteggio possono essere anch’essi custoditi in funzione del loro genere in un deposito collettivo. La Banca ripartisce tali Valori fra i Clienti interessati dal sorteggio, precisando che in caso di sorteggio susseguente, essa utilizza un metodo che garantisce la parità di trattamento fra tutti i Clienti in questione. La Banca ha il diritto, ma non l’obbligo, di esigere dal Cliente o dall’avente diritto di fornire una prova della sua identità. 06-031i/10.01 1.11. Controllo 1/2 1.12. Distinte di deposito La Banca invia al Cliente, a cadenza annuale, una distinta dei Valori contabilizzati in deposito; tale distinta viene emessa in via di principio alla fine dell’anno. Salvo contestazione scritta del Cliente nel giro di un mese susseguente l’invio della distinta, il contenuto della comunicazione si ritiene approvato. La valutazione dei Valori in deposito figuranti nelle distinte si basa su quotazioni e corsi approssimativi rilevati dalle abituali fonti d’informazione bancarie. Questa valutazione o qualsiasi altra informazione relativa ai Valori contabilizzati è fornita solo a titolo informativo e non mette pertanto in causa la responsabilità della Banca. 1.13. Realizzazione dei valori costituiti in pegno Quando esercita il proprio diritto di realizzare i pegni, la Banca può, a sua discrezione, procedere, previo avviso, a una realizzazione privata (se possibile in borsa o su un mercato rappresentativo), nonostante le formalità previste dalla legge federale sulla esecuzione e sul fallimento e le relative ordinanze complementari di esecuzione, o procedere per mezzo dell’esecuzione forzata; in materia di realizzazione privata dei valori costituiti in pegno, la Banca può anche, previo avviso, appropriarsene e attribuirne il valore – fondato su un mercato rappresentativo – sulle pretese garantite; l’eventuale eccedenza di realizzazione viene in ogni caso restituita al costituente; se il costituente è un investitore cosiddetto qualificato ai sensi della legge federale sui titoli contabili (ente di custodia, impresa di assicurazione sottoposta a vigilanza, ente di diritto pubblico, istituto di previdenza o impresa con tesoreria professionale), la Banca è esonerata da qualsiasi avviso nei suoi confronti prima della realizzazione dei valori costituiti in pegno. 1.14. Durata Di regola il contratto viene stipulato per una durata indeterminata. Nel contratto si precisa che le relazioni contrattuali fra il Cliente e la Banca non si interrompono in caso di decesso, d’incapacità ad esercitare i diritti civili o di fallimento del Cliente, come è peraltro consuetudine nelle relazioni intrattenute dalle banche in generale. 2.4. Assicurazione L’assicurazione degli oggetti depositati spetta esclusivamente al Cliente. 3. GESTIONE DEI VALORI 3.1. Accettazione di ordini d’acquisto o di vendita La Banca s’incarica, dietro speciale istruzione del Cliente, di eseguire per conto e a rischio di quest’ultimo degli ordini di acquisto, vendita o sottoscrizione relativi a Valori, trattati o meno su mercati organizzati, in qualità di contraente o di committente. La Banca può rifiutare totalmente o parzialmente, senza indicarne i motivi, di eseguire tali ordini. 3.2. Limiti di valore e di durata Senza indicazione di limite di valore per gli acquisti o le vendite, gli ordini d’acquisto o di vendita dei Valori del Cliente sono considerati fin dalla loro ricezione come una richiesta di trattare gli ordini al miglior prezzo su libero apprezzamento della Banca. Qualora per questi ordini venga indicata dal Cliente una durata di validità, solo la durata massima ammessa nel mercato in questione potrà essere considerata dalla Banca (tuttavia al massimo fino all’ultimo giorno lavorativo del mese in corso alla ricezione dell’ordine qualora il Cliente fissi un limite di valore). 3.3. Disposizioni legali e contrattuali I Valori oggetto degli ordini del Cliente, siano essi negoziati o meno su un mercato organizzato, sottostanno alle disposizioni legali e contrattuali dei mercati sui quali sono negoziati, nonché a quelle previste dall’emittente o alle quali quest’ultimo è soggetto. Tali disposizioni vengono rimesse dalla Banca al Cliente che ne faccia richiesta, dietro copertura delle spese della Banca, e sono opponibili al Cliente. In caso di lite con il venditore, l’acquirente o altri debitori, la Banca ha la facoltà di liberarsi dai suoi obblighi nei confronti del Cliente cedendogli i suoi diritti verso il venditore, l’acquirente o altri debitori. 3.4. Iscrizione dei Valori in deposito Fatti salvi i diritti conferiti alla Banca (quali il termine di disdetta, il diritto di pegno o di ritenzione o di tutti gli altri diritti analoghi) e le norme legali vincolanti, il Cliente può disdire il contratto in qualsiasi momento e richiedere dalla Banca o attraverso la Banca la consegna o il trasferimento dei Valori in deposito. I termini e le formalità usuali devono essere in questo caso rispettati dalla Banca. L’iscrizione da parte della Banca dei Valori nel deposito del Cliente è effettuata sotto riserva dell’effettiva consegna dei Valori. Nella stessa misura, la Banca si riserva il diritto di rescindere in qualsiasi momento il contratto e di esigere dal Cliente il prelievo o il trasferimento dei Valori affidati. Le spese della Banca (comprendenti in particolare le commissioni, gli onorari, le spese di terzi e altre remunerazioni) e le scadenze fissate per l’addebito vengono determinate in base alla vigente tariffa della Banca. Qualora il deposito richieda operazioni particolari o procuri spese straordinarie, la Banca può prelevare un’indennità supplementare che essa contabilizza conformemente a quanto specificato al punto 4.2. Tutte le imposte ed i diritti inerenti la custodia, l’amministrazione e la consegna fisica dei Valori sono addebitati al Cliente in conformità a quanto specificato al punto 4.2, salvo contraria disposizione vincolante della legge. 2. DEPOSITI CHIUSI 2.1. Rimessa Il deposito chiuso deve essere provvisto di una dichiarazione di valore: sulle buste deve figurare il nome e l’indirizzo esatto del Cliente; esse devono essere rimesse alla Banca sigillate, in modo da renderne impossibile l’apertura senza danneggiare il sigillo. La banca è autorizzata a far custodire presso un ente di custodia professionale di sua scelta qualsiasi deposito chiuso per conto e rischio del Cliente. 2.2. Contenuto I depositi chiusi non devono contenere oggetti, documenti, Valori o materie infiammabili, pericolose, fragili o che per altre ragioni non possono essere conservati in una Banca o la cui detenzione è illegale. Il Cliente è responsabile di qualsiasi danno risultante dall’infrazione di queste disposizioni. La Banca si riserva il diritto di esaminare il contenuto del deposito in presenza del Cliente. Per ragioni di sicurezza, essa ha altresì il diritto di aprire il deposito chiuso in assenza del Cliente, nella misura del possibile in presenza di un funzionario nell’esercizio delle sue funzioni. 2.3. Responsabilità La Banca risponde soltanto dei danni da lei causati e debitamente provati dal Cliente. La responsabilità della Banca è, in tutti i casi, limitata al massimo al valore dichiarato dal Cliente. La Banca declina in particolare qualsiasi responsabilità per i danni derivanti da eventi bellici, terroristici o gravi disordini interni, da fenomeni naturali quali agenti atmosferici, radiazioni ionizzanti, terremoti o inondazioni. Se il Cliente ha omesso di redigere una dichiarazione di valore come richiesto dal capitolo 2.1 di cui sopra, la Banca non incorre in nessuna responsabilità. In caso di ritiro dal deposito chiuso, il Cliente deve contestare immediatamente ogni danno al sigillo o all’imballaggio. La ricevuta rilasciata dal Cliente libera la Banca da ogni responsabilità. 4. DISPOSIZIONI COMUNI 4.1. Spese, diritti e tasse 4.2. Accrediti e addebiti Gli accrediti e gli addebiti (capitale, proventi, diritti o spese della Banca, tasse o imposte, ecc.) sono contabilizzati al Cliente su un conto, in via di principio emesso in franchi svizzeri, a meno che il Cliente non abbia impartito in tempo utile altre indicazioni. 4.3. Disposizioni generali Se determinate clausole del presente regolamento sono contrarie al diritto vigente, solo tali clausole o una parte di esse sono invalidate, mentre le altre restano valide. Le clausole in questione saranno tuttavia sostituite da disposizioni che le due parti avrebbero convenuto in buona fede se esse avessero avuto la consapevolezza della nullità delle clausole previste inizialmente. 4.4. Applicazione delle Condizioni Generali Le Condizioni Generali della Banca vengono applicate in aggiunta al presente regolamento, in particolare le clausole relative all’applicazione del diritto svizzero e al foro di Losanna, sede della Banca. 4.5. Modifica del regolamento La Banca si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento il presente regolamento. Tali modifiche vengono comunicate al Cliente per mezzo di una circolare o altri mezzi ritenuti appropriati. In mancanza di contestazioni entro il termine di un mese, esse saranno considerate approvate. Questo documento è una traduzione, unicamente la versione francese (Règlement de dépôt – édition 2010) fa fede 2/2