Periti Agrari News - Collegio Nazionale Periti Agrari
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Periti Agrari News Numero 9 – Ottobre 2015 Numero 9 - Ottobre 2015 Sommario PERITI AGRARI: CHI SIAMO 4 NEWS 7 RASSEGNA DI NORMATIVA Leggi, decreti, circolari RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA 22 41 APPROFONDIMENTI AGRICOLTURA E LEGGE DI STABILITA’ L'AGRICOLTURA INCASSA 800 MILIONI Un pacchetto ricco per l'agricoltura. Complessivamente la «manovra» in chiave agricola vale infatti, secondo quanto ha affermato il ministro delle Politiche agricole, Maurizio Martina, 800 milioni (Annamaria Capparelli, Agrisole tabloid, Edizione del 23 ottobre – 29 ottobre - n. 40 - p. 3) 45 AGRICOLTURA E LEGGE DI STABILITA’ - 2 IVA: IN PENSIONE DAL 2017 L'ESONERO SOTTO I 7MILA EURO Provvedimento in controtendenza in una manovra tutta positiva. (Gianpaolo Tosoni, Agrisole tabloid, Edizione del 23 ottobre – 29 ottobre - n. 40 - p. 9) 47 L’ESPERTO RISPONDE 49 Chiuso in redazione il 22 ottobre 2015 Periti Agrari News – Ottobre 2015 n. 9 2 3 Proprietario ed Editore: Il Sole 24 Ore S.p.A. Sede legale e amministrazione: Via Monte Rosa 91- 20149 Milano Redazione: Redazioni Editoriali Professionisti e Aziende - Roma Comitato scientifico e Coordinamento Editoriale Collegio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati: Lorenzo Benanti © 2015 Il Sole 24 ORE S.p.a. Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento. I testi e l’elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze. Periti Agrari News – Ottobre 2015 n. 9 Legge 28 marzo 1968, n. 434, così come modificato dalla L. 21.01.1991, n. 54, dal D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 ed integrata dal D.P.R. 05.06.2001, n. 328 Titolo di perito agrario - Art. 1 1. Il titolo di perito agrario, al fine dell'esercizio delle attività di cui all'art. 2, spetta a coloro che abbiano conseguito il diploma di perito agrario in un istituto tecnico agrario statale o parificato e la abilitazione all'esercizio della professione, con tutte le relative specializzazioni, e siano iscritti 4 nell'albo professionale a norma dell'articolo 4. Agli iscritti con il titolo di laurea spetta il titolo professionale di perito agrario laureato (D.P.R. 05.06.2001, n. 328, art. 55) Attività professionale - Art. 2 1. Formano oggetto della professione di perito agrario: a) la direzione, l'amministrazione e la gestione di aziende agrarie e zootecniche e di aziende di lavorazione e commercializzazione di prodotti agrari e zootecnici limitatamente alle piccole e medie aziende, ivi comprese le funzioni contabili, quelle di assistenza e rappresentanza tributaria e quelle relative all'amministrazione del personale dipendente dalle medesime aziende; b) la progettazione, la direzione ed il collaudo di opere di miglioramento fondiario e di trasformazione di prodotti agrari e relative costruzioni, limitatamente alle medie aziende, il tutto in struttura ordinaria, secondo la tecnologia del momento, anche se ubicate fuori dai fondi; c) la misura, la stima, la divisione di fondi rustici, delle costruzioni e delle aziende agrarie e zootecniche, anche ai fini di mutui fondiari; d) i lavori catastali, topografici, cartografici e tipi di frazionamento, inerenti le piccole e medie aziende e relativi sia al catasto terreni sia al catasto urbano; e) la stima dei tabacchi e lavori nelle tecniche dei tabacchi; f) la stima delle colture erbacee ed arboree e loro prodotti e la valutazione degli interventi fitosanitari; g) la valutazione dei danni alle colture, la stima di scorte e dei miglioramenti fondiari agrari e zootecnici, nonché le operazioni di consegna e riconsegna dei beni rurali e relativi bilanci e liquidazioni; h) la direzione e manutenzione di parchi e la progettazione, la direzione e la manutenzione di giardini, anche localizzati, gli uni e gli altri, in aree urbane; i) le rotazioni agrarie; l) la curatela di aziende agrarie e zootecniche; m) la consulenza, le stime di consegna e riconsegna, i controlli analitici per i settori di specializzazione enotecnici, caseari, elaiotecnici ed altri; n) le funzioni di perito e di arbitratore in ordine alle attribuzioni sopra menzionate; o) la progettazione e la direzione di piani aziendali ed interaziendali di sviluppo agricolo limitatamente alle medie aziende; p) le attività tecniche connesse agli accertamenti, alla valutazione ed alla liquidazione degli usi civici; q) l'assistenza tecnica ai produttori agricoli singoli ed associati; r) le attribuzioni derivanti da altre leggi; s) l'esercizio delle competenze connesse al titolo di specializzazione ottenuto a seguito di regolare corso istituito dallo Stato o dalle regioni. Periti Agrari News – Ottobre 2015 n. 9 Art. 31. Requisiti per l'iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale. Abilitazione. 1. Per essere iscritto nell'albo o nell'elenco speciale e' necessario: a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero italiano appartenente a territori non uniti politicamente allo Stato italiano, oppure cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocita'; b) godere dei diritti civili; c) avere la residenza anagrafica o il domicilio professionale, nella circoscrizione del collegio nel cui albo o elenco speciale si chiede di essere iscritti; d) essere in possesso del diploma di perito agrario; e) avere conseguito l'abilitazione professionale. 2. L'abilitazione all'esercizio della libera professione e' subordinata al compimento di un periodo di pratica biennale presso un perito agrario o un dottore in scienze agrarie o forestali iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio ovvero allo svolgimento per almeno tre 5 anni di attivita' tecnico agricola subordinata, anche al di fuori di uno studio professionale, ed al superamento al termine del biennio o del triennio di un apposito esame di Stato, disciplinato dalle norme della legge 8 dicembre 1956,n. 1378, e successive modificazioni. (1) 2-bis. Il decreto di riconoscimento del titolo professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo. -----------(1) La L. 21 febbraio 1991, n. 54 ha disposto (con l'art. 10, 2 comma) che "Le disposizioni relative all'abilitazione si applicano a partire dall'anno scolastico in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge. Sono valide a tutti gli effetti le iscrizioni all'albo professionale effettuate dai collegi prima di tale data, secondo le norme precedentemente in vigore." Possono altresì partecipare agli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Perito Agrario coloro i quali, in possesso del diploma di perito agrario, abbiano frequentato con esito positivo, corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, a norma del decreto 31 ottobre 2000, n. 436 del Ministero della Pubblica Istruzione, recante norme di attuazione dell’articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, della durata di quattro semestri, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attività libero professionali previste dall’albo chi si chiede di accedere (così integrato dal D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, art. 55), oppure aver conseguito una laurea comprensiva di un tirocinio di sei mesi di una delle seguenti classi: 1,7,8,17,20,27,40. Il perito Agrario è un Tecnico polivalente la cui figura professionale si è molto evoluta ed ampliata nel corso degli ultimi decenni. Questo è dovuto soprattutto alla necessità di adeguare la pratica agricola e renderla compatibile con le crescenti esigenze di protezione e difesa dell’ambiente, nell’ottica che l’esercizio dell’agricoltura sia comunque legato alla tutela dell’ambiente e del territorio, visti i rapporti diretti e le interazioni che questa pratica ha sul territorio stesso. Le moderne linee guida dell’agricoltura europea e mondiale, mirate ad ottenere agroecosistemi ecocompatibili ed ecologicamente sostenibili, le impellenti problematiche di salvaguardia delle risorse primarie ambientali, di tutela del territorio e della biodiversità, ed infine la riscoperta del ruolo positivo del settore paesaggistico e della progettazione di spazi verdi e boschivi, hanno permesso di aprire nuove ed interessanti prospettive di lavoro libero professionale per il Perito Agrario. Accanto ai tradizionali ambiti professionale, di cui all’art. 2 – l. 438/68 e s.m.i., il Perito Agrario oggi espleta la sua attività anche: Come certificatore di sistemi di qualità, ambiente, sicurezza e prodotto in campo agroalimentare e nell’industria di trasformazione dei prodotti agricoli; Come addetto al controllo della qualità dei prodotti ai diversi livelli nella filiera produttiva sia agricola che zootecnica; Periti Agrari News – Ottobre 2015 n. 9 Come Tecnico: -Esperto addetto al controllo produttivo e assistenza tecnica delle aziende che seguono linee produttive dell’agricoltura integrata e biologica; -Addetto alla progettazione, allestimento e manutenzione di spazi verdi pubblici e privati; -Addetto al settore ambientale nella valutazione di impatto ambientale e progetti di mitigazione; -Negli studi di pianificazione urbana e territoriale; -Progettista di interventi di restauro ambientale e paesaggistico; -Direttore di Parchi e di Aree Protette. 6 Periti Agrari News – Ottobre 2015 n. 9 Agricoltura e zootecnia Banca e agricoltura, dialogo difficile Attualmente in Italia sono in attività circa 1,5 milioni di aziende agricole per un valore medio alla 7 produzione di 44 miliardi. Un settore importante per l’economia del Paese - basti guardare all’accresciuta attenzione sulla scia di Expo - verso il quale, tuttavia, il mondo bancario si rivolge con non particolare attenzione. Nonostante il testo unico bancario del 2001 equipari le aziende agricole a quelle degli altri settori produttivi. Il capitolo “Agricoltura, silvicoltura e pesca” - secondo i dati Bankitalia del 2013 - presentano il livello più basso di sofferenza creditizia: 11,8% rispetto al 15,3% di altri settori. Sempre nel 2013, i prestiti bancari erogati agli agricoltori ammontavano a 44 miliardi, numero più basso se confrontato con industria e servizi. È su questa linea che le imprese agricole chiedono al mondo bancario una maggiore attenzione, in particolare per quei programmi di investimento non sempre coperti da fondi europei, statali o regionali. Le aziende chiedono una linea specifica, che vada in parallelo con la normale attività di assistenza bancaria (dalla tenuta conto alla proposizione di servizi assicurativi o di gestione patrimoniale). Queste sono le conclusioni a cui giunge il rapporto che verrà presentato oggi a Milano, realizzato in occasione della nona edizione del Green Global Banking “Innovare in banca per innovare nell’agroalimentare e nel made in Italy”. L’analisi mette in luce una prima sostanziale differenziazione: le piccole e medie aziende lamentano maggiori difficoltà delle grandi nei rapporti con le banche «che approcciano in maniera differente le aziende agricole in funzione delle loro dimensioni, in un certo qual modo penalizzando le piccole e favorendo le grandi aziende». Ma è sulla qualità dei servizi che, secondo gli imprenditori agricoli, le banche devono e possono recuperare aree di intervento. «Risulta infatti - scrive il rapporto - che i servizi e i prodotti che la banca offre e che effettivamente vengono utilizzati dagli agricoltori, sono decisamente inferiori rispetto ai servizi e ai prodotti non offerti che sarebbero, invece, utilizzati se proposti. Tale evidenza fa supporre che la banca avrebbe l’opportunità di allargare la propria offerta e raggiungere clienti che attualmente non trovano corrispondenza tra le proprie esigenze e l’offerta bancaria». Secondo gli imprenditori agricoli tre sono i “driver” su cui poter costruire una collaborazione più significativa con le banche: innovazione tecnologica, prospettive nuove di mercato e, infine, sostenibilità di ambiente e produzione. Non per nulla, negli ultimi cinque anni, c’è stato un vero e proprio boom (+48%) delle aziende che hanno scelto la strada della multifunzionalità, cioè non sono solo semplici produttori di derrate, ma anche primi trasformatori, operatori turisticoterritoriale, difensori ambientali e produttori di energia da fonti rinnovabili. Progetti, questi, che chiedono più collaborazione con il credito. Ma anche un rating migliore delle aziende, cosa che sembra scoraggiare le banche. (Roberto Iotti, Il Sole 24 ORE – Impresa & Territori, 22 ottobre 2015) L’agricoltore professionista fa il pieno di tagli Un imprenditore agricolo professionale ha un terreno di dieci ettari in cui esercita la sua attività e ha una casa di proprietà con una rendita catastale pari a 750 euro. Versa un’Irap di 250 euro e paga il canone Rai Periti Agrari News – Ottobre 2015 n. 9 I calcoli Sul terreno agricolo in pianura su un valore di circa 90 euro a ettaro, l’Imu versata nel 2015 ammonta a 1.150 euro. Inoltre l’agricoltore versa una Tasi con aliquota all’1 per mille sull'abitazione principale pari a 128 euro. Il canone Rai versato nel 2015 ammonta a 113 euro. Il prossimo anno l’agricoltore non dovrà più pagare l’Irap, l'Imu sul terreno né la Tasi sull'abitazione principale, a questo si aggiunge anche la riduzione del canone Rai. Il risparmio L’agricoltore fa il pieno di tagli fiscali e riduce le sue imposte dovute di 1.541 euro. (Il Sole 24 ORE – Primo Piano, 21 ottobre 2015) Piccola proprietà contadina, il ritardo della Pa salva il bonus Non spettano le agevolazioni fiscali previste per l’acquisto di fondi agricoli diretti alla formazione o 8 all’arrotondamento della piccola proprietà contadina all’acquirente che non presenta - nei termini il certificato attestante la sua qualifica di coltivatore diretto. Il diritto ai vantaggi fiscali non si perde solo nel caso in cui l’omessa certificazione sia imputabile all’ufficio competente a rilasciare il certificato e il contribuente dimostri di essersi attivato con diligenza per il suo rilascio. Ad affermarlo è la sentenza 2996/64/2015 della Ctr Lombardia (presidente Oldi, relatore Dell’Anna). La vicenda riguarda l’acquisto di un appezzamento di terreno effettuato con le agevolazioni fiscali, previste dall’articolo 1 della legge 604/1954, per la formazione e l’arrotondamento della piccola proprietà contadina. Il contribuente nel termine di tre anni dalla registrazione del contratto di compravendita non aveva presentato il certificato che attestava la sua qualifica di coltivatore diretto. Così l’amministrazione aveva provveduto a revocare le relative agevolazioni fiscali rideterminando le imposte di registro e ipotecaria dovute. Il contribuente provvedeva al pagamento di quanto richiesto e contestualmente presentava istanza di rimborso contro il cui diniego ricorreva in commissione tributaria. L’interessato, in primo grado, faceva presente che il certificato non era stato presentato per causa imputabile al notaio che aveva redatto l’atto di compravendita il quale lo aveva consegnato all’agenzia delle Entrate solo nel 2010 a fronte dell’acquisto avvenuto nel 2005. L’ufficio, che si costituiva in giudizio, contestava le richieste del contribuente evidenziando che non era stato precedentemente impugnato l’avviso di liquidazione e che il diritto alle agevolazioni fiscali era subordinato alla produzione del certificato. I giudici di primo grado riconoscevano le ragioni del contribuente, così l’ufficio proponeva appello e la Ctr accoglie le sue richieste. Richiamando l’orientamento della Cassazione (sentenza 8052/2013), il collegio rileva come l’omessa presentazione del certificato non deve in alcun modo dipendere da cause imputabili al contribuente. È ammessa solo per omissione o ritardo colpevole dell’ufficio competente a rilasciarlo. Il contribuente deve, inoltre, dimostrare di aver operato con adeguata diligenza allo scopo di conseguire nei tempi utili la certificazione. Nel caso specifico, l’ufficio aveva rilasciato tempestivamente il certificato al notaio che aveva redatto l’atto di compravendita il quale, però, lo aveva presentato in ritardo. E benché il certificato sia stato consegnato a un soggetto diverso dal contribuente, quest’ultimo, però, non ha fatto nulla per sollecitare il notaio affinché provvedesse a depositarlo, con la conseguenza della decadenza dal diritto a fruire delle relative agevolazioni. Anche secondo la circolare 32/E del 2007 l’inosservanza dell’obbligo di certificare la qualifica di coltivatore diretto non comporta la decadenza automatica dal diritto all’agevolazione se il contribuente prova che il ritardo nell’adempimento non deriva da una sua negligenza. (Andrea Barison, Il Sole 24 ORE – Norme & Tributi, 19 ottobre 2015) Periti Agrari News – Ottobre 2015 n. 9 Niente Ici sull’area coltivata da alcuni comproprietari Un terreno potenzialmente edificabile, appartenente in comproprietà a più soggetti e sul quale è effettivamente svolta attività agricola da alcuni dei cointeressati, deve essere considerato, ai fini Ici, agricolo nella sua interezza. Pertanto, anche gli altri comproprietari, privi della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo, godranno del beneficio dell’esenzione dall’imposta. A precisarlo è la Ctr Lombardia, sezione staccata di Brescia, con la sentenza 4358 depositata il 7 ottobre 2015 (presidente Montanari, relatore Moliterni). Un ente comunale notificava ad alcuni contribuenti, comproprietari di un terreno edificabile utilizzato a scopi agricoli, un avviso di accertamento ai fini Ici. In particolare, il Comune riteneva che l’imposta dovesse essere pagata sul valore venale in comune commercio del terreno edificabile, anche se detenuto da agricoltori e società agricole, poiché in realtà non tutti i comproprietari avevano la qualifica. I contribuenti proponevano ricorso in Ctp sostenendo che, pur essendo il terreno potenzialmente edificabile, in realtà era utilizzato a scopi agricoli e, dunque, doveva essere tassato non sul valore venale ma sul reddito fondiario. La Ctp respingeva il ricorso i contribuenti proponevano appello. La Ctr Lombardia, a sua volta, lo ha accolto, annullando l’accertamento impugnato. Il collegio bresciano, in particolare, richiamando una pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza 15566/2010), ricorda che non sono considerati “fabbricati” i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nell’articolo 9, comma 1, del medesimo decreto 504/92 (coltivatori diretti o imprenditori agricoli), sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali (ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 504/92). Questi terreni, pertanto, vanno considerati agricoli con il beneficio di esenzione da Ici, anche nei confronti di quei proprietari senza alcuna qualifica agricola. Infatti, essendo la proprietà immobiliare comune e indivisa e nell’esclusivo possesso delle persone munite della qualifica di coltivatore diretto, sussiste il requisito oggettivo per il riconoscimento del trattamento Ici più favorevole anche nei confronti degli altri comproprietari. Nel caso specifico, il terreno era condotto e coltivato da una società semplice che vi svolgeva attività di allevamento di bovini da latte, coltivazione di fondi agricoli. I soci, per i due terzi, erano i proprietari del lotto e coltivatori diretti iscritti nell’apposita gestione separata Inps. Queste circostanze non sono state contestate dal Comune che si è limitato a richiedere l’imposta sulla sola presunzione di suscettibilità edificatoria del terreno, senza provare però il non utilizzo ai fini agricoli dell’area. Pertanto, la Ctr ha ritenuto che, in presenza di tali requisiti, le agevolazioni tributarie previste dalla normativa a favore dei comproprietari coltivatori diretti dovessero estendersi anche agli altri. Ne consegue l’annullamento dell’atto impositivo del Comune. (Laura Ambrosi, Sara Mecca, Il Sole 24 ORE – Norme & Tributi, 19 ottobre 2015) Fotovoltaico a doppio regime La Srl agricola che produce energia da fonti fotovoltaiche non può applicare il regime forfettario di determinazione del reddito, di cui all’articolo 22 del Dl 66/2014, se tale attività non è considerata connessa ai fini fiscali. Lo precisa la risoluzione n.86, emanata ieri dall’Agenzia delle Entrate, in merito al caso di una Srl agricola (ma la regola vale anche per le Snc e Sas) che produce una quantità importante di energia (quasi 1 Mw) in connessione con una superficie modesta di terreno. Il comma 423 della legge 266/2005, considera la produzione di energia da fonte fotovoltaica un’attività agricola connessa; tuttavia essa è «atipica» in quanto alimentata dalla luce del sole e Periti Agrari News – Ottobre 2015 n. 9 9 non dalle risorse dell’azienda agricola. Con la circolare 32E/2009, l’Agenzia ha fissato i requisiti necessari per poter qualificare come agricola tale attività; viene stabilito che la produzione e la cessione di energia fino a 200 Kw se esercitata da un’impresa agricola, si considera sempre attività agricola connessa, mentre le produzioni superiori si considerano agricole solo se, alternativamente, derivano da impianti integrati sui tetti dei fabbricati rurali, se il volume d’affari che generano è inferiore a quello dell’attività agricola o se l’impresa dispone di almeno 10 ettari per ogni 100 Kwdi energia prodotta. Sulla materia è intervenuta di recente la Corte costituzionale dichiarando infondata la questione di legittimità del comma 423 della legge 266/2005 sollevata dalla Ctr di Agrigento, la quale riteneva illegittima la norma nella parte in cui non prevede espressamente un limite oltre il quale l’attività connessa di produzione di energia cessa di essere agricola e diventa industriale. Quindi la Corte costituzionale ha stabilito che sotto il profilo civilistico la produzione di energia elettrica da fonti fotovoltaiche ha natura di attività agricola connessa anche con una superficie 10 minima di terreno. Tale principio è fondamentale in quanto significa che una società che produce energia con impianti fotovoltaici unitamente ad una attività agricola anche modesta, può assumere la natura di società agricola ai sensi dell’articolo 2 del Dl n. 99/2004 in quanto comunque rispetta il requisito dell’esercizio esclusivo di una attività agricola. La questione affrontata ora dall’Agenzia verte sulla possibilità, per la società agricola in esame, di applicare il regime forfettario di cui all’articolo 22 del Dl 66/2014 e, quindi, di determinare il reddito da tassare applicando un coefficiente del 25% all’ammontare dei corrispettivi registrati ai fini Iva, pur non rispettando i parametri di cui alla circolare 32/2009 (superficie di terreno insignificante). Tale ultima norma prevede per gli anni 2014 e 2015 una disciplina transitoria che prevede anche una franchigia di 260mila kwh al di sotto della quale l’attività si considera sempre agricola. Secondo l’Agenzia occorre comunque salvaguardare la connessione della produzione di energia con l’attività agricola e che, pertanto, in ogni caso devono essere rispettati i requisiti di cui alla circolare 32. Quindi non avendo la società raggiunto i parametri di cui alla predetta circolare, ne consegue che la produzione di energia pur essendo attività agricola connessa ai fini civilistici, non può esserlo ai fini fiscali. In conclusione l’Agenzia ha confermato la tassazione con il reddito agrario per l’attività di produzione di cereali e per l’energia elettrica entro il limite di 260mila kwh, mentre rientra nel reddito di impresa la produzione di energia eccedente, compresa la tariffa incentivante. (Gian Paolo Tosoni, Il Sole 24 ORE – Norme & Tributi, 16 ottobre 2015) La «rete» in agricoltura? Un’opportunità da aiutare Il contratto di rete in agricoltura è uno strumento molto valido per favorire le aggregazioni e creare efficaci sinergie tenuto conto che l’articolo 1 bis del decreto legge n. 91/2014 ha disposto che la produzione agricola derivante dall’esercizio di attività agricole in rete, si considera ottenuta a titolo originario. Gli effetti fiscali e amministrativi derivanti da questa apertura legislativa sono sostanziali: si pensi alla necessità di ripartizione del reddito agrario fra i soggetti aderenti alla rete oppure all’impatto fiscale delle attività agricole connesse svolte in comune. Per questo è necessario che l’agenzia delle Entrate fornisca al riguardo interpretazioni ufficiali. Nel frattempo sono, infatti, le sedi regionali dell’Agenzia che vengono chiamate a fornire risposte agli interpelli presentati dai contribuenti mentre sarebbe opportuno che in futuro vi fossero delle interpretazioni univoche. Una prima risposta è contenuta nella nota n. 913-427/2015 fornita dalla Direzione generale Lazio, nella quale è stato affermato che i costi e i proventi derivanti dalla commercializzazione dei prodotti agricoli effettuati dall’impresa capofila nell’interesse delle imprese aderenti al contratto di rete, non concorrono a formare il reddito della predetta impresa. Il principio ha valenza generale e, quindi, anche per le imprese commerciali che aderiscono al contratto di rete. Periti Agrari News – Ottobre 2015 n. 9 Va ricordato che il contratto di rete è stato introdotto nel nostro ordinamento giuridico dall’articolo 3, commi 4 ter e seguenti del Dl 5/2009, convertito nella legge 78/2010; successivamente il comma 3, dell’articolo 1 bis del Dl 91/2014 lo ha valorizzato per il settore agricolo. In ordine ai risvolti fiscali del contratto di rete l’Agenzia ha fornito chiarimenti con la circolare n. 20/2013, prima delle modifiche per l’agricoltura. Il caso proposto nell’interpello riguardava proprio un contratto di rete che aveva per oggetto un accordo a carattere continuativo per la produzione e la trasformazione di prodotti ortofrutticoli, oltre alla relativa commercializzazione e attività di marketing. Siccome la vendita dei prodotti ortofrutticoli era rivolta alla grande distribuzione, situazione in cui le imprese agricole cedenti devono essere accreditate, ne conseguiva che la produzione ottenuta da più imprese veniva ceduta al cliente finale solo dall’impresa capofila che possedeva l’accreditamento. Ovviamente il ricavato della cessione veniva suddiviso tra le imprese aderenti in ragione della quota di produzione di loro spettanza secondo gli accordi di rete. L’Agenzia con la circolare n. 20/2013 ha chiarito poi che nell’ambito della rete contratto, come nel caso esaminato, i rapporti tra gli imprenditori partecipanti possono essere ricondotti al mandato 11 senza rappresentanza, nel quale il mandatario agisce per conto del mandante, ma in nome proprio, con la conseguenza che i terzi non hanno alcun rapporto con il mandante; quindi l’impresa capofila nel contratto di rete, vende i prodotti delle altre imprese aderenti al contratto e successivamente trasferisce alle stesse il ricavato della vendita di loro competenza. Nel caso proposto alla Dre del Lazio l’impresa agricola capofila aveva espresso la preoccupazione che i prodotti ceduti per conto delle imprese agricole aderenti alla rete si traducessero in un’attività commerciale al punto da compromettere la determinazione del reddito in base al reddito agrario (articolo 32 del Tuir). L’Agenzia ha confermato correttamente che la quota di prodotti non propri della impresa mandataria e fatturati, non rilevano ai fini delle imposte dirette. (Gian Paolo Tosoni, Il Sole 24 ORE – Norme & Tributi, 14 ottobre 2015) Le mense scolastiche piatto ricco (1,3 miliardi) per le agromafie Le contromosse sono state attivate, ma la criminalità organizzata continua a fare affari d'oro con l'agroalimentare. Il fatturato degli illeciti che ruotano intorno al cibo è valutato in circa 14,5 miliardi. Tra i capitoli forti su cui si allungano le mani delle agromafie ci sono le mense scolastiche. Un piatto ricco che vale 1,3 miliardi di appalti. E in gioco c'è la salute di due milioni di bambini. Ad accendere i riflettori sul fenomeno, rilanciato dall'inchiesta di questi giorni sulla fornitura dei pasti in provincia di Napoli, Salerno e Avellino che ha portato anche ad arresti, è stata, ancora una volta, la Coldiretti. Di sicurezza e legalità nella ristorazione, compresa dunque quella scolastica e dei pranzi distribuiti negli ospedali, si è parlato nel corso dell'incontro «Corruzione e Agromafie» promosso dal presidente dell'organizzazione agricola, Roberto Moncalvo e dal presidente del comitato scientifico della Fondazione «Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e nel sistema agroalimentare» al quale hanno preso parte anche il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, Raffaele Cantone, il vicepresidente del Consiglio superiore della Magistratura, Giovanni Legnini e il ministro delle Politiche agricole, Maurizio Martina. Moncalvo: crimine odioso perché pregiudica la salute «Si tratta di un crimine particolarmente odioso - ha sistema economico e all'occupazione si aggiungono i crescita». E una ricerca realizzata da Coldiretti/Ixè scolastici. dei bambini detto Moncalvo - poichè ai danni provocati al pericoli per la salute in una fase delicata della ha rilevato una sonora bocciatura dei menù Il 20% degli intervistati ritiene i pasti insufficienti, mentre per il 42% si arriva appena alla sufficienza. E la maggioranza (83%) chiede prodotti più sani. La Coldiretti ha denunciato i ritardi degli «appalti verdi» introdotti quattro anni fa per le mense scolastiche e degli ospedali, gestite dalla pubblica amministrazione. A distanza di 4 anni restano così al palo le fornitura di frutta e verdura rigorosamente di stagione, di prodotti Igp e Dop e biologici. Cantone: da qualità e certificabilità premi aggiuntivi nei bandi Il numero uno dell'Autorità anticorruzione, da parte sua, ha rilevato come non possa valere solo la logica del «risparmio fine a se stesso». Per Cantone, infatti, al risparmio si deve affiancare il Periti Agrari News – Ottobre 2015 n. 9 requisito della qualità, si deve sapere da dove arrivano i prodotti «da dove vengono le materie prime - ha sottolineato - per fare la pasta al pomodoro, perchè non mi sento tranquillo se il pomodoro arriva da un paese dell'Asia». La qualità dunque, secondo Cantone, deve diventare «un criterio per attribuire gli appalti». Certificabilità e provenienza pertanto dovrebbero diventare punteggi aggiuntivi nell'individuazione dei criteri per formulare i bandi. Da qui l'impegno assunto davanti alla platea Coldiretti di lavorare a un bando tipo per le mense per individuare snodi pericolosi per la corruzione. Legnini ha sostenuto la necessità di un'attività preventiva per contrastare le agromafie e mettere così al riparo «Il settore agroalimentare cruciale per il futuro del paese». Per tutti è comunque necessario puntare su trasparenza e semplificazione amministrativa. Intanto Legnini ha annunciato l'avvio del primo corso di formazione sulle specifiche materie agroalimentari che coinvolgerà 400 magistrati. Caselli ha annunciato la presentazione al ministro della Giustizia di un progetto di riforma normativa per i reati agroalimentari. Martina: dopo la Stabilità il decreto per la lotta al caporalato Il ministro Martina ha sottolineato la necessità di ammodernare il codice relativo all'agroalimentare per una maggiore efficacia delle azioni di contrasto. Il ministero per quanto riguarda le norme di sua competenza ha già messo numerosi tasselli, dal registro unico che semplifica i controlli in azienda alla sensibilizzazione dei provider esteri per il controllo sul web. Un'operazione quest'ultima che- ha detto Martina - è considerata un modello anche all'estero. «La chiave per dissodare il terreno dai fenomeni malavitosi - ha aggiunto il ministro - è lavorare sulla semplificazione dei meccanismi burocratici e amministrativi, più si semplifica, più si evita che qualcuno ci provi». Quanto al provvedimento sul caporalato annunciato a fine agosto con il ministro della Giustizia Orlando (e che secondo voci sarebbe dovuto andare al Consiglio del ministri del 12 ottobre) Martina ha confermato che si sta lavorando, cercando di individuare anche il veicolo legislativo, ma trattandosi di norme penali occorre cautela. E comunque se ne parlerà dopo la Stabilità. Intanto si stanno serrando le fila sui controlli e su questo fronte - ha garantito- si stanno facendo ogni giorno controlli straordinari. Mentre cresce la richiesta delle aziende di essere valutate per entrare nella rete del lavoro agricolo di qualità. Immancabile l'accenno alle misure agricole che dovranno entrare nella Legge di Stabilità. Sembrerebbe ormai definitivamente acquisito il pacchetto fiscale da un miliardo che prevede la cancellazione definitiva dell'Irap e dell'Imu su tutti i terreni agricoli, ma Martina ha fatto capire che ci saranno altre interessanti novità «una legge di stabilità positiva per l'agricoltura che lascerà il segno nell'anno dell'Expo». (Annamaria Capparelli, Il Sole 24 ORE online, 13 ottobre 2015) OGM: l'Italia sceglie il bando delle coltivazioni L’Italia ha notificato ufficialmente alla Commissione dell’Unione Europea la richiesta di esclusione dell’intero territorio del Paese dalla coltivazione di tutti gli OGM autorizzati a livello europeo, come previsto dalla nuova Direttiva 2015/412/UE dell'11 marzo 2015, che consente agli Stati membri di limitare o vietare integralmente al proprio interno la coltivazione degli organismi geneticamente modificati autorizzati dall’Unione. La notifica Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, con una nota ufficiale del 1 ottobre 2015, ha annunciato di aver inviato le formali richieste, di concerto con il Ministri dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Ministro della Salute, nell’ottica della preservazione e promozione della qualità e della peculiarità del modello agricolo italiano e della salvaguardia del patrimonio di biodiversità del territorio italiano. La scelta operata dal Governo italiano si aggiunge a quelle notificata, entro il termine previsto del 3 ottobre 2015, dal altri Stati Membri dell’Unione Europea, quali Austria, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Slovenia, e Ungheria, nonché la Scozia, il Galles e l’Irlanda del nord per la Gran Bretagna, oltre alla Regione della Vallonia per il Belgio. Periti Agrari News – Ottobre 2015 n. 9 12 L’area dei paesi contrari, in tutto in o parte, alla coltivazione di organismi geneticamente modificati, rappresenta quindi quasi i due terzi del territorio dell’Unione Europea, riguardando più della metà dei cittadini europei. La Direttiva La recente Direttiva (UE) 2015/412 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 marzo 2015 , “che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio”, mira a garantire agli Stati membri, conformemente al principio di sussidiarietà, una maggiore flessibilità nel decidere se desiderino oppure no coltivare OGM nel loro territorio, senza conseguenze per la valutazione del rischio prevista dal sistema dell'Unione di autorizzazione degli OGM e indipendentemente dalle misure che gli Stati membri che coltivano OGM sono autorizzati o tenuti a prendere per evitare la presenza involontaria di OGM in altri prodotti o il pericolo di contaminazioni transfrontaliere. Ai sensi del nuovo articolo 26-quarter della Direttiva 2001/18/CE, recante “Misure transitorie”, dal 13 2 aprile 2015 al 3 ottobre 2015, ciascuno Stato membro ha potuto richiedere di adottare misure motivate che limitano o vietano in tutto il loro territorio o in parte di esso la coltivazione di un OGM o di un gruppo di OGM, adeguando l'ambito geografico di una notifica/domanda presentata, o di un'autorizzazione concessa, a norma della Direttiva o del Regolamento sugli OGM anteriormente al 2 aprile 2015. Tenuto conto che la legislazione europea adotta un livello di protezione della salute umana o animale e dell'ambiente che consente una valutazione scientifica uniforme in tutta l'Unione, ai sensi della Direttiva sugli OGM, come di recente modifica, gli Stati Membri dovrebbero motivare le proprie richieste di divieto di coltivazione di OGM in base a: “a) obiettivi di politica ambientale; b) pianificazione urbana e territoriale; c) uso del suolo; d) impatti socio-economici; e) esigenza di evitare la presenza di OGM in altri prodotti, fatto salvo l'articolo 26 bis; f) obiettivi di politica agricola; g) ordine pubblico”. La normativa europea Il quadro legislativo europeo in materia, è dettato dalla Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e dal Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio che disciplinano l'autorizzazione degli organismi geneticamente modificati (OGM), pienamente applicabile agli OGM da utilizzare nell'Unione ai fini della coltivazione come sementi o altri materiali di moltiplicazione delle piante («OGM destinati alla coltivazione»). Gli OGM Ai sensi di tale quadro normativo, per ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio dell'Unione, ciascun OGM destinato alla coltivazione deve essere sottoposto a una valutazione del rischio ai sensi dell'allegato che tenga conto degli effetti diretti e indiretti, immediati e differiti, nonché degli effetti cumulativi a lungo termine, sulla salute umana e l'ambiente, attraverso pareri scientifici che possano orientare il processo decisionale da parte delle istituzioni europee preposte. La procedura di autorizzazione a livello UE è tesa a garantire un elevato livello di tutela della vita e della salute umana, della salute e del benessere degli animali, dell'ambiente e degli interessi dei consumatori, assicurando al contempo l'efficace funzionamento del mercato interno, attraverso il raggiungimento di un livello uniforme ed elevato di protezione della salute, dell'ambiente e dei consumatori su tutto il territorio dell'Unione, in applicazione del “principio di precauzione”. Una volta ottenuta la formale autorizzazione di ogni singolo OGM alla coltivazione, conformemente al quadro normativo dell'Unione e purché soddisfi, per quanto concerne la varietà da immettere in commercio, le prescrizioni del diritto dell'Unione sulla commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione delle piante, gli Stati membri non sono autorizzati a vietarne, limitare o ostacolare la sua libera circolazione nel loro territorio, salvo che alle citate condizioni definite dalla medesima Direttiva OGM. (Mauro Calabrese, Il Sole 24 ORE – Tecnici24, 8 ottobre 2015) Vino, Italia primo produttore al mondo L’Italia sorpassa la Francia e diventa il primo produttore mondiale di vino con un quantitativo di produzione stimato a 48,9 milioni di ettolitri. È quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati della Commissione europea che attesta un calo dell’1% dei raccolti in Francia, dove la Periti Agrari News – Ottobre 2015 n. 9 produzione si dovrebbe fermare a 46,6 milioni di ettolitri; al terzo posto la Spagna con 36,6 milioni di ettolitri, in calo del 5%. Secondo Coldiretti, il primato è stato sostenuto da condizioni climatiche favorevoli che hanno garantito un’ottima maturazione delle uve, tanto che in diversi territori si parla di annata storica per quantità e qualità. In Francia invece sono risultati particolarmente pesanti i cali nelle zone del Beaujolais (-25%) e della Bourgogne (-11%) a causa del caldo eccessivo. «Un risultato eccezionale che premia il lavoro dei nostri produttori - commenta Paolo De Castro, coordinatore della commissione Agricoltura del Parlamento europeo -. Le condizioni climatiche favorevoli di quest’anno hanno fatto sì che le produzioni di uve nostrane aumentassero del 13%, incremento che ci ha permesso di superare la Francia. Un successo che deve però essere tradotto a valore: basti pensare che proprio i vini francesi hanno un prezzo medio all’esportazione che è circa il doppio di quelli italiani». In Italia, aggiunge Coldiretti, si produce oltre un quarto (28%) del vino europeo che quest’anno dovrebbe raggiungere 163,8 milioni di ettolitri, in leggero aumento rispetto allo scorso anno. Se non ci saranno sconvolgimenti, si prevede che la produzione made in Italy sarà destinata per oltre il 45% ai 332 vini a denominazione di origine controllata (Doc) e ai 73 vini a denominazione di origine controllata e garantita (Docg), quasi il 30% ai 118 vini a indicazione geografica tipica (Igt) riconosciuti in Italia e il restante a vini da tavola. Quest’anno, grazie all’euro debole, accelera anche l’export: nei primi 5 mesi del 2015 è stato del 6 per cento a valore. In Italia il business del vino genera quasi 9,5 miliardi di fatturato solo dalla vendita del vino e occupa 1,25 milioni di persone. A proposito di export del vino, ieri, Domenico Zonin, presidente dell’Unione italiana vini, ha sollecitato una rapida conclusione dell’accordo di libero scambio con gli Stati Uniti, il Ttip, dopo la chiusura di quello con il Pacifico, il Ttp. «Il negoziato – sostiene Zonin - deve concludersi con un accordo che elimini i dazi doganali, attenui le barriere non-tariffarie, tuteli le nostre Ig» (semigeneriche come Chianti, Marsala). E aggiunge: «Rispetto all’accordo bilaterale con il Giappone è indispensabile che le barriere tariffarie, per i nostri vini sono al 15-20%, vengano eliminate senza periodi transitori; inoltre la protezione delle indicazioni geografiche deve avvenire attraverso una lista aperta delle principali Ig italiane ed europee; infine il riconoscimento delle pratiche enologiche dovranno essere in conformità con gli standard Ue e Oiv». (Emanuele Scarci, Il Sole 24 ORE – Impresa & Territori, 8 ottobre 2015) L’impresa agricola sempre più giovane Il lavoro in campagna attrae sempre più l’interesse dei giovani, a cominciare dalla scelta della scuola secondaria per poi proseguire come sbocco occupazionale. Scende invece l’appeal per gli indirizzi tecnici e umanistici. Nell’anno scolastico appena cominciato, 15mila ragazzi si sono iscritti a istituti tecnici agrari, altri 46mila hanno invece deciso di frequentare istituti ad indirizzo enogastronomico o alberghiero per la gestione di agriturismi. La crescita delle iscrizioni per questi profili è di oltre il 20% rispetto al 2014-15, secondo i dati diffusi ieri dalla Coldiretti in occasione della consegna dei premi “Oscar Green” a idee e progetti più innovativi nel mondo agricolo, ovviamente proposti da giovani agricoltori. E che il settore stia interessando sempre più le fasce giovanili lo dimostrano anche i dati sugli occupati: quest’anno i giovani lavoratori agricoli indipendenti fanno registrare un aumento del 35% rispetto a un anno fa mentre sono oltre 70mila le persone sotto i 34 anni che lavorano a tempo pieno in aziende di famiglia. Elevato anche il profilo professionale dei nuovi giovani imprenditori: la metà di essi è laureata, il 57% è impegnato in programmi di innovazione per migliorare la gestione aziendale o per nuove produzioni. Periti Agrari News – Ottobre 2015 n. 9 14 Non per nulla gli Oscar Green consegnati ieri all’Expo di Milano dal ministro delle Politiche agricole, Maurizio Martina, da quello dell’Ambiente Gian Luca Galletti, dal presidente Coldiretti Roberto Moncalvo e dalla presidente dei giovani Coldiretti Maria Letizia Gardoni, hanno riconosciuto la validità di prodotti totalmente nuovi nei segmenti della gastronomia, della tecnologia, del monitoraggio e salvaguardia dell’ambiente e del tessile. A sostenere l’interesse dei giovani per il settore agroalimentare, dato quasi per spacciato fino a pochi anni fa, una serie di misure varate dal Governo che hanno incentivato e favorito la nascita di nuove aziende, il primo insediamento di neo-imprenditori, il ricambio generazionale. Dalla loro, i giovani, hanno saputo tradurre in azioni concrete l’innovazione dei processi di produzione e quindi anche i prodotti. Merito dell’Expo - come è stato sottolineato ieri - l’aver messo in luce questo percorso evolutivo che ha anche saputo coniugare la tradizionale attività agricola con i moderni principi di salvaguardia di territorio e ambiente, aumentando il valore aggiunto delle produzioni con campagne di marketing di interesse. Il risultato è che le produzioni made in Italy hanno registrato un forte salto di qualità e interesse da parte degli operatori esteri, mentre in questi anni di crisi e 15 recessione occupazionale, l’agroalimentare ha saputo catturare i giovani offrendo più possibilità di sbocco professionale. I dieci punti del pacchetto giovani varato da Martina nell’agosto 2014, il decreto competitività con le misure di Campolibero e quindi la legge di stabilità hanno fatto il resto. (Il Sole 24 ORE – Impresa & Territori, 3 ottobre 2015) L’impresa agricola diventa «sociale» L’impresa agricola sociale (legge 141/2015, entrata in vigore lo scorso 23 settembre) non è un nuovo soggetto giuridico ma una funzione. Infatti, per <b>agricoltura sociale</b> si intendono le attività di cui all’articolo 2135 del Codice civile dirette a realizzare interventi e servizi sociali, socio sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo. Sotto il profilo soggettivo, quindi, l’impresa agricola sociale può avere qualsiasi forma giuridica: dalla persona fisica, alla società semplice, società di persone, di capitali o cooperativa. Limitatamente alle cooperative sociali di cui alla legge 381/1991, che per natura non sono imprese agricole, la norma prevede che questi enti, per potersi definire operatori della agricoltura sociale, devono realizzare la prevalenza del fatturato in agricoltura; qualora non raggiungano la prevalenza, ma superano la percentuale del 30% del volume d’affari complessivo, sono imprese agricole sociali in misura corrispondente al fatturato agricolo. Sotto il profilo oggettivo la norma non è chiara nello stabilire se l’impresa agricola debba avere esclusivamente le funzioni sociali previste dalla legge o se invece si possa trattare di una normale impresa agricola che già svolge la propria attività e che secondo il principio della multifunzionalità ponga in essere anche servizi sociali. Di questo dovrà occuparsi il decreto del ministero delle Politiche agricole, che dovrà essere emanato entro il 22 novembre 2015 con il quale saranno definiti i requisiti minimi e le modalità di effettuazione delle attività di natura sociale. In realtà vi dovrebbe rientrare qualsiasi impresa agricola esistente o di nuova costituzione la quale potrà aggiungere alla attività agricola tradizionale anche le prestazioni di servizi sociali. Lo si capisce dalla classificazione quali attività agricole connesse delle prestazioni sociali sancita dal comma 3 dell’articolo 1, della legge n. 141; le <b>attività connesse </b> sono per natura accessorie e complementari alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura ed allevamento che devono essere principali. L’articolo 1 della legge prevede le seguenti quattro categorie di operazioni che qualificano l’agricoltura sociale: L’inserimento socio lavorativo di lavoratori con disabilità e lavoratori svantaggiati (articolo 2, numeri 3 e 4 del Regolamento Ue 651/2014) e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale. Questi lavorati sono destinati allo svolgimento delle attività agricole tradizionali e questo confermerebbe l’interpretazione che l’impresa agricola sociale deve Periti Agrari News – Ottobre 2015 n. 9 essere in primo luogo una impresa attiva nel settore agricolo; la norma non prevede che questa categoria di lavoratori deve essere esclusiva. Prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l’utilizzo delle risorse della impresa agricola per sviluppare la abilità e capacità di inserimento lavorativo e ricreativo, nonché di servizi utili per la vita quotidiana. Servizi di affiancamento alle terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate al miglioramento delle condizioni di salute e le funzioni sociali anche con l’ausilio di animali e coltivazione di vegetali. Progetti finalizzati all’educazione ambientale e alimentare e della salvaguardia delle biodiversità nonché alla diffusione e conoscenza del territorio attraverso l’organizzazione di fattorie didattiche con l’accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica. Questo tema è stato molto sviluppato in occasione di Expo 2015 a Milano. 16 Le prestazioni di servizi sociali (precedenti punti 2,3 e 4) sono definite attività connesse; pertanto, se sono svolte dal persone fisiche e società semplici, possono usufruire del regime forfetario di cui all’articolo 56 bis del Tuir (reddito pari al 25% dei corrispettivi annotati a fini Iva) e Iva con la detrazione forfetaria pari al 50% ai sensi dell’articolo 34 bis del Dpr 633/72. Ai fini Iva le prestazioni socio sanitarie sono esenti da Iva solo se fornite da istituzioni sanitarie o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da Onlus (articolo 10, punto 27 ter del decreto Iva). Occorrerebbe quindi che le imprese agricole sociali ottenessero in tal senso il riconoscimento legale (articolo 3 della legge 141/2015). Se tali prestazioni sono svolte da cooperative l’Iva è prevista con la aliquota del 4% (punto 41 bis tabella A parte 2°). L’articolo 5 della legge dispone che i fabbricati rurali già esistenti destinati alle attività agricole sociali mantengono il riconoscimento della ruralità. (Gian Paolo Tosoni, Il Sole 24 ORE – Norme & Tributi, 30 settembre 2015) Ambiente Consorzi di bonifica: le risorse utilizzate sono pubbliche Con la sentenza n. 54/2015, la Sezione giur. Basilicata della Corte dei conti ha ribadito che sulla base dei principi autorevolmente posti dalla suprema Corte di Cassazione, la magistratura contabile ha costantemente affermato la propria provvista di giurisdizione nei confronti dei Consorzi di Bonifica (Sez. Abruzzo n. 729/2005, Sez. Basilicata n. 239/2009 e n. 72/2010, Sez. Puglia n. 1259/2011, Sez. Umbria n. 43/2015). Del resto, quanto alle risorse economiche utilizzate dai Consorzi, la Corte di Cassazione ha da tempo evidenziata la natura tributaria dei “contributi” dei singoli consorziati in favore dei Consorzi di Bonifica “che, ai sensi del R.D. 13 febbraio 1933 n. 215 e successive modificazioni configurano prestazioni patrimoniali di natura pubblicistica, rientranti nella categoria generale dei tributi” (Cassazione SS.UU. n. 496/1999). Pertanto, le risorse utilizzate dai Consorzi di bonifica costituiscono risorse pubbliche destinate a fini di pubblico interesse, la cui mala gestio rientra nella giurisdizione del Giudice contabile. Corte dei conti, Sez. giur. Basilicata, Sentenza 23.9.2015, n. 54 Consorzi di bonifica – Giurisdizione per danno erariale della Corte dei conti – Sussiste Le risorse utilizzate dai Consorzi di bonifica costituiscono risorse pubbliche destinate a fini di pubblico interesse, la cui mala gestio rientra nella giurisdizione del Giudice contabile. (Massimiliano Atelli, Il Sole 24 ORE – Tecnici24, 2 ottobre 2015) Periti Agrari News – Ottobre 2015 n. 9 In vigore le Linee guida per la regolamentazione dei consumi delle reti idriche agricole In vigore dal 15 settembre 2015 le Linee Guida per la regolamentazione da parte delle Regioni e Province Autonome della corretta quantificazione dei volumi e dei consumi idrici in agricoltura, in linea con il Quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, consentendo così l’accesso ai 300 milioni di risorse messe a disposizione dal Programma Nazionale sullo Sviluppo Rurale. Il Decreto Ministeriale Sulla Gazzetta Ufficiale n.213 del 14 settembre 2015, è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, recante “Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo”, firmato lo scorso 31 luglio 2015, dopo aver ricevuto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti Stato-Regioni e Province Autonome. Il Decreto contiene, in Allegato, le Linee Guida cui dovranno attenersi le Regioni nell’emanare o 17 adeguare, dove esistenti, i propri Regolamenti in materia di metodologie di misurazione e controllo dei consumi idrici per usi irrigui, fornendo i criteri e gli indirizzi tecnici per il monitoraggio quantitativo dei volumi irrigui anche per una corretta redazione dei bilanci idrici, necessari per la realizzazione degli investimenti irrigui e per il sostegno dello sviluppo rurale, oltre che per finalità di risparmio delle risorse e ammodernamento, efficientamento o riconversione delle reti e infrastrutture esistenti. L’Accordo di Partenariato 2014-2020 Con l’entrata in vigore del Decreto, unitamente alle disposizioni del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 24 febbraio 2015, n. 39, “Regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d'impiego dell'acqua”, l’Italia si conforma agli impegni assunti con l’Accordo di Partenariato 20142020, che prevede, al più tardi entro luglio 2015, la “emanazione di Linee guida statali applicabili al FEASR, per la definizione di criteri omogenei in base ai quali le Regioni regolamenteranno le modalità di quantificazione dei volumi idrici impiegati dagli utilizzatori finali per l’uso irriguo al fine di promuovere l’impiego di misuratori e l’applicazione di prezzi dell’acqua in base ai volumi utilizzati, sia per gli utenti associati, sia per l’autoconsumo”. Con l’adozione delle Linee Guida e la conseguente regolamentazione regionale, si potrà dare attuazione agli investimenti irrigui previsti dall’art. 46 del Regolamento per lo sviluppo rurale n. 1305/2013/UE oltre a coprire gli oneri di acquisto, installazione e manutenzione dei misuratori, rendendo disponibili, oltre ai già citati 300 milioni di euro di risorse del Programma Nazionale sullo Sviluppo Rurale (PNSR), anche i fondi messi a disposizione dalle singole Regioni attraverso i propri Programmi di Sviluppo Rurale (PSR), ma soprattutto le risorse, pari a circa 400 milioni, di cui il Governo ha chiesto l’assegnazione per gli interventi e investimenti idrici in agricoltura all’interno del Fondo per lo Sviluppo e Coesione. Le Linee Guida Le metodologie, i criteri e gli strumenti previsti dalle Linee Guida nazionali per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici a uso irriguo, sono stati sviluppati dall’apposito Gruppo di lavoro istituito presso il Ministero delle Politiche Agricole, con rappresentanti del Ministero dell’Ambiente, delle Regioni e Province autonome, delle Autorità di Distretto Idrografico, del Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria (CREA), dell’Associazione Nazionale Bonifiche e Irrigazioni (ANBI) e dell’ISTAT. Sono state, quindi, sviluppate seguendo tre principi chiave: 1) costruire un quadro conoscitivo aggiornato circa le esigenze irrigue del contesto agricolo italiano, l’attuale diffusione della quantificazione dei volumi idrici a fini irrigui e le relative disposizioni normative già in atto a livello regionale; 2) proporre strumenti e metodologie per la quantificazione dei volumi prelevati/utilizzati a scopo irriguo, con diverso livello di dettaglio in relazione ai differenti contesti territoriali, diverse modalità di prelievo e di rilascio e strutture organizzative; 3) avviare la predisposizione di una piattaforma di riferimento unica e condivisa per la raccolta e l’elaborazione delle informazioni relative all’uso irriguo, a servizio di tutte le amministrazioni ed enti competenti. Periti Agrari News – Ottobre 2015 n. 9 Il monitoraggio In particolare, le Linee Guida dettano le modalità tecniche per la quantificazione dei volumi prelevati o utilizzati a scopo irriguo, identificando la piattaforma informatica scelta come strumento di riferimento per il monitoraggio dei volumi idrici, cosiddetto “SIGRIAN” (“Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura”), finalizzato alla raccolta ed elaborazione delle informazioni relative all’uso dell’acqua, a servizio di tutte le amministrazioni e gli enti competenti. Inoltre, vengono definiti i criteri, sia per l’irrigazione collettiva, sia per l’auto-approvvigionamento, secondo cui le Regioni dovranno indicare: a) le modalità di misurazione dei volumi irrigui prelevati e restituiti; b) le modalità di quantificazione dei volumi irrigui, in base al particolare il riferimento rispetto al quale valutare i volumi (singolo utente o testa del distretto irriguo); c) le modalità di misurazione dei volumi, tenendo conto della presenza di misuratori o della possibilità di inserimento di misuratori, anche in funzione del contesto territoriale e del beneficio atteso (analisi costi/efficacia); 18 d) le modalità di stima degli utilizzi attraverso una metodologia condivisa da individuare (alternativa o nelle more dell’installazione dei misuratori); e) le modalità di raccolta e trasmissione dei dati al SIGRIAN, che costituisce la banca dati di riferimento ai fini del monitoraggio; f) le modalità di aggiornamento periodico dei dati, al fine di monitorare nel tempo l’impiego dell’acqua a scopo irriguo. Le Regioni Nel contesto della Politica Agricola Comune, le Linee Guida dovranno essere recepite dalle Regioni e Province Autonome entro il 31 dicembre 2016, con l’adozione di un regolamento comune tra le strutture competenti in materia di ambiente e territorio, agricoltura e sviluppo rurale, previo parere favorevole delle competenti Autorità distrettuali e in coordinamento tecnico preventivo, compresa l’acquisizione di pareri tecnici, da parte degli Enti irrigui competenti per la gestione delle risorse idriche e della ANBI. Inoltre, viene istituito presso il Ministero delle Politiche Agricole un apposito tavolo permanente, cui parteciperanno il Ministero dell’Ambiente, le Regioni e Province Autonome, le Autorità di Distretto Idrografico, il CREA, l’ANBI, l’ISTAT e le Associazioni di categoria agricole, con l’incarico di monitorare le attività indicate nelle Linee Guida anche con riferimento alla raccolta e gestione dei dati sui volumi irrigui, nonché di proporre ulteriori documenti tesi a uniformare i metodi di stima. (Mauro Calabrese, Il Sole 24 ORE – Ambiente24, 1 ottobre 2015) Catasto Il cambio di classamento deve essere motivato È nullo per difetto di motivazione l’atto con cui l'agenzia del Territorio (oggi agenzia delle Entrate) modifica il classamento di un immobile senza indicare in maniera specifica le ragioni della rettifica. Lo ricorda la Ctp Cosenza (presidente Gaetani, relatore Lento) nella sentenza 4850/2/2015, depositata lo scorso 22 settembre. La controversia scaturisce da un avviso di accertamento, con cui l’allora agenzia del Territorio variava il classamento di un immobile. Secondo il ricorrente, la modifica era inammissibile per “ne bis in idem”, giacché sulla questione la Ctp si era già pronunciata nel 1998; l’avviso si doveva comunque ritenere nullo perché carente di motivazione. Dal canto suo, l’Agenzia ha dedotto che l’obbligo di specificare le ragioni del provvedimento era stato assolto con l’indicazione di categoria e classe dell’immobile. Inoltre ha precisato che l’appartamento del contribuente era inserito in un fabbricato di 29 unità abitative, uguali per tipologia e anno di costruzione; sicché anche al bene del ricorrente, registrato in A/3, si doveva assegnare la categoria A/2 attribuita alle altre unità. Nell’accogliere il ricorso, la Ctp osserva, innanzitutto, che un precedente giudicato non impedisce Periti Agrari News – Ottobre 2015 n. 9 all’amministrazione di effettuare un nuovo classamento in caso di trasformazione del bene. Nel merito, i giudici affermano che l’Agenzia, quando modifica d’ufficio il classamento di un immobile, deve specificare («a pena di nullità del provvedimento per difetto di motivazione») se il mutamento è dovuto a: -trasformazioni specifiche dell’unità; -una risistemazione dei parametri della microzona in cui si trova il bene. Nel primo caso si devono specificare - prosegue la Ctp, richiamando l’ordinanza 16643/2013 della Cassazione - «le trasformazioni edilizie intervenute». Nella seconda ipotesi va indicato «l’atto con cui si è provveduto alla revisione dei parametri relativi alla microzona, a seguito di significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano». Ciò per consentire al contribuente di valutare se fare ricorso o prestare acquiescenza al 19 provvedimento, ma anche per impedire all’amministrazione di addurre, in un eventuale successivo contenzioso, «ragioni diverse rispetto a quelle enunciate». In ogni caso, la motivazione del provvedimento - si legge ancora nella sentenza - non si può limitare «a contenere l’indicazione della consistenza, della categoria e della classe attribuita dall’agenzia del Territorio». Nel caso in esame, l’atto non solo non richiama le norme di legge su cui l’amministrazione ha fondato la modifica, ma soprattutto è «privo di approfondita motivazione», giacché è stata omessa la descrizione «delle specifiche e concrete differenze riscontrate». La Ctp, inoltre, osserva che l’Agenzia, nel costituirsi in giudizio, aveva sostenuto di aver disposto il nuovo classamento per ragioni di uniformità con gli altri immobili dello stabile e con i fabbricati esistenti nel raggio di 200 metri. Tuttavia, questi chiarimenti non sono presi in considerazione, dal momento che - sostiene ancora la Commissione, citando la sentenza 23248/2014 della Corte suprema - l’amministrazione non può «sopperire con integrazioni in sede processuale alle lacune dell’atto di classamento impugnato». L'avviso è quindi annullato, con condanna dell’Agenzia al pagamento delle spese processuali. (Antonino Porracciolo, Il Sole 24ORE – Norme & Tributi, 12 ottobre 2015) Orlandi: sul Catasto occasione persa Controlli e banche dati, c’è ancora molto da fare. Nell’audizione svoltasi ieri davanti alla commissione parlamentare sull’Anagrafe tributaria il direttore delle Entrate, Rossella Orlandi, ha presentato un quadro nel quale i risultati positivi sono legati, in prospettiva, a un deciso intervento sulle banche dati a disposizione del fisco. I dati presentati sono comunque incoraggianti. A partire dalle istanze di adesione alla voluntary disclosure: ne sono arrivate finora circa 70mila, con emersione di 28 miliardi di euro. Ma anche sui controlli catastali le cose stanno andando bene: gli accertamenti effettuati sino a fine agosto hanno portato ad aumenti di rendita catastale per 81 milioni, il che vuol dire, in soldoni, almeno altrettanto in termini di Imu e Tasi. Ancora meglio per i dati consuntivi dell’operazione di recupero delle “case fantasma” non risultanti al catasto: 1,2 milioni di unità immobiliari e 825 milioni di rendite in più. Meno positivo il bilancio dei commi 334 e 335 della Finanziaria 2005, che metteva l’Agenzia a disposizione dei Comuni (i quali, però, dovevano farsi parte attiva) per l’aggiornamento delle rendite di immobili dove erano state effettuate migliorie non segnalate al catasto. In dieci anni, circa 365 milioni di rendite in più. Proprio sul catasto il direttore dell’agenzia, a margine dell’audizione, ha dichiarato che la mancata riforma (cancellata dai decreti attuativi della delega fiscale) «è stata un’occasione persa». Anche se l’operazione è stata «accantonata», osserva il direttore, «non è un lavoro perduto» perché sono state acquisite informazioni per l’allineamento delle banche dati. Rilevate anche, nell’audizione, le planimetrie ancora mancanti (indispensabili per il passaggio dai vecchi “vani” ai metri quadrati): sono 3 milioni, più altre 300mila con planimetri senza scala. Periti Agrari News – Ottobre 2015 n. 9 L’Agenzia suggerisce di usare parametri di conversione vano/metro quadro generale, categoria per categoria, che il contribuente potrebbe poi correggere presentando la planimetria (a questo punto sarebbe costretto, per evitare di vedersi attribuire superfici più ampie del vero). Buoni risultati sull’archivio degli stradari e dei numeri civici: a oggi 5.350 Comuni hanno completato le verifiche sui dati Istat. Mentre l’Anagrafe immobiliare integrata è ancora da completare. Quanto al recupero complessivo dell’evasione, sempre a margine dell’audizione, il 2014 «è stato straordinario» ha detto Rossella Orlandi. «Per ora reggiamo» il confronto, ma per capire se sarà possibile arrivare ai 14,2 miliardi dello scorso anno occorre aspettare la fine dell’anno. In ogni caso, confrontando il dato con l’evasione media annuale (solo fiscale), si tratta del 6-7 per cento: il tax gap misurato dall’ultima versione del rapporto sull’evasione fiscale allegata alla nota di aggiornamento al Def parla infatti di 91,4 miliardi. Certo, le percentuali aumentano progressivamente ma è evidente che ogni anno un importo non inferiore a 75-76 miliardi resta in 20 tasca agli evasori. Quanto alla complessa vicenda dei dirigenti il direttore ha così commentato la decisione di alcuni dirigenti dell’Agenzia di dimettersi, dopo essere stati retrocessi al ruolo di funzionari per effetto della sentenza della Corte Costituzionale, che ha dichiarato illegittimi 767 cariche dirigenziali perché non assegnate per concorso: «È chiaro che c’è una difficoltà organizzativa inevitabile, alcuni colleghi hanno deciso di cambiare e tantissimi altri, altrettanto bravi, hanno deciso di restare». (Saverio Fossati, Il Sole 24ORE – Norme & Tributi, 8 ottobre 2015) Fisco La svolta della fattura elettronica La competitività del sistema Paese passa soprattutto per la digitalizzazione dei servizi il primo dei quali, nella logica commerciale, è quello relativo ai pagamenti. Un servizio tanto più importante in Italia, dove l’intreccio dell’impresa privata con il committente pubblico ha, da sempre, un valore non solo di mercato - notevole. Non è un caso che una delle prime manovre di rilancio dell’economia, dopo anni di caduta libera del Pil in un contesto internazionale di profonda crisi, sia stata l’adozione della fattura elettronica nella Pa. Il 31 marzo scorso è entrato in vigore l’obbligo di fatturazione elettronica verso tutte le pubbliche amministrazioni: a partire da questa data, così come già avveniva per ministeri, agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza e assistenza dal 6 giugno 2014, anche le restanti amministrazioni pubbliche centrali e gli Enti locali non possono più accettare fatture emesse o trasmesse dalle imprese fornitrici in forma cartacea. In 14 mesi sono stati più di 14 milioni i file fattura inviati dalle imprese e gestiti dal Sistema di interscambio, con un afflusso medio di 60 mila file/giorno per le oltre 22.700 pubbliche amministrazioni centrali e locali soggette a fatturazione elettronica. Nonostante la mole dei numeri, e la difficoltà nel districarsi tra codici e riferimenti dei committenti, la percentuale di errore è poco superiore al 10%, considerato che l’89,1% (13.030.181) dei file sono stati inoltrati alla Pa di riferimento e solo il 10,6% (1.548.859) sono stati scartati dal sistema per errori; Dall’avvio del sistema ad oggi, inoltre, sono 451.898 le partite Iva che hanno inviato almeno un file fattura al Sistema di Interscambio. Analizzando il periodo che va dal 1 gennaio al 31 agosto 2015, solo nove soggetti hanno inviato oltre 50.000 file fattura cadauno. A seguire, nello stesso periodo temporale, sono 98 le partite Iva che hanno inviato tra 10.001 e 50.000 file fattura. In totale sono 432.572 le partite Iva che hanno inviato almeno una fattura elettronica dal 1 gennaio al 31 agosto 2015. Per accompagnare la transizione dalla carta al digitale, il Consiglio nazionale dei dottori Periti Agrari News – Ottobre 2015 n. 9 commercialisti e degli esperti contabili ha messo a disposizione degli Ordini territoriali e di tutti gli iscritti all’Ordine un servizio che consente di gestire automaticamente e gratuitamente il processo di fatturazione elettronica. Attraverso il portale <i>www.espando.it</i> realizzato da BluenextGroup, gli iscritti possono creare, controllare, firmare digitalmente, inviare, monitorare e conservare le parcelle/fatture secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Il servizio, inoltre, acquisisce automaticamente le anagrafiche aggiornate e i codici degli uffici di fatturazione elettronica collegandosi direttamente all’IndicaPA eliminando così le casistiche di errore causate da digitazioni errate o dalla mancata conoscenza dei codici ufficio. Al 31 agosto, si sono iscritti al servizio oltre 9.000 professionisti, di cui 7.769, pari circa all'86%, sono attivi al servizio (hanno cioè inviato almeno una fattura tramite il portale). FATTURE INVIATE 14,6 MILIONI I documenti spediti online dal 6 giugno 2014 al 31 agosto 2015 UFFICI COMUNALI 22.021 Gli uffici dei Comuni assoggettati a fatturazione elettronica UFFICI DI FATTURAZIONE 54.401 Le sedi registrate a fine agosto di quest’anno GLI UFFICI DELLE REGIONI 1.661 Le sedi di fatturazione elettronica attivate dalle Regioni (Il Sole 24ORE – Focus professionisti, 15 ottobre 2015) Periti Agrari News – Ottobre 2015 n. 9 21 Legge e prassi (G.U. 21 ottobre 2015, n. 245) Agricoltura 22 MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 6 agosto 2015 Modifica del decreto 2 marzo 2010 in materia di emissione dei certificati verdi per le verifiche dei controlli delle biomasse. (G.U. 22 settembre 2015, n 220) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 6 luglio 2015 Modifica del decreto 29 febbraio 2012 recante misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione del cancro colorato del platano causato da Ceratocystis fimbriata. (G.U. 24 settembre 2015, n 222) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 10 settembre 2015 Iscrizione di una varietà di soia al relativo registro nazionale. (G.U. 24 settembre 2015, n 222) MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 11 agosto 2015 Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di abamectina, sulla base del dossier Abamectin 1.8% EC Adama di allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011. (G.U. 25 settembre 2015, n 223) MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 11 settembre 2015 Revoca del prodotto fitosanitario Dicumba a seguito del ritiro della lettera di accesso (LoA) agli studi di allegato III. (G.U. 25 settembre 2015, n 223) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 10 settembre 2015 Variazione di denominazione di varietà di avena strigosa iscritta al registro nazionale. (G.U. 25 settembre 2015, n 223) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 10 settembre 2015 Iscrizione di varietà di mais e cereali a paglia al registro nazionale. (G.U. 25 settembre 2015, n 223) PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ORDINANZA 18 settembre 2015 Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare il rischio fitosanitario connesso alla diffusione della Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio della Regione Puglia. (Ordinanza n. 286). (G.U. 25 settembre 2015, n 223) Periti Agrari News – Ottobre 2015 n. 9 MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 11 agosto 2015 Ri-registrazione del prodotto fitosanitario, a base di folpet, sulla base del dossier Folpet 500 g/L SC di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011. (G.U. 26 settembre 2015, n 224) MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 11 settembre 2015 Variazione della denominazione dell'acqua minerale e del relativo pozzo da cui sgorga l'acqua minerale «Cutolo Rionero Fonte Blues», in Rionero in Vulture. (G.U. 26 settembre 2015, n 224) MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 11 settembre 2015 Variazione della denominazione dell'acqua minerale e del relativo pozzo da cui sgorga l'acqua minerale «Santa Maria degli Angeli», in Rionero in Vulture. (G.U. 26 settembre 2015, n 224) MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 11 settembre 2015 Ri-registrazione del prodotto fitosanitario, a base di pirimetanil, sulla base del dossier BAS 60504 F di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011. (G.U. 26 settembre 2015, n 224) MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 11 settembre 2015 Revoca del prodotto fitosanitario Top Agan n. a seguito del ritiro della lettera di accesso (LoA) agli studi di allegato III. (15A07149) (G.U. 26 settembre 2015, n 224) MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 11 settembre 2015 Ri-registrazione del prodotto fitosanitario, a base di folpet, sulla base del dossier Fopet 800g/Kg WG di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011. (15A07150) (G.U. 26 settembre 2015, n 224) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 1 settembre 2015 Modifica dell'articolo 4 del decreto 14 ottobre 2013 recante «Attuazione della misura di arresto definitivo mediante demolizione, ai sensi degli artt. 21 e 23 del regolamento (CE) n. 1198 del Consiglio del 27 luglio 2006, nelle Regioni Fuori Convergenza». (G.U. 28 settembre 2015, n 225) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 1 settembre 2015 Modifica dell'articolo 4 del decreto 14 ottobre 2013 recante «Attuazione della misura di arresto definitivo mediante demolizione, ai sensi degli artt. 21 e 23 del regolamento (CE) n. 1198 del Consiglio del 27 luglio 2006, nelle Regioni Obiettivo Convergenza». (G.U. 28 settembre 2015, n 225) MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 11 agosto 2015 Determinazione dell'indennità di abbattimento di bovini e bufalini infetti da tubercolosi e da brucellosi, di ovini e caprini infetti da brucellosi e di bovini e bufalini infetti da leucosi bovina enzootica, per l'anno 2015. (G.U. 29 settembre 2015, n 226) Periti Agrari News – Ottobre 2015 n. 9 23 MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 11 settembre 2015 Integrazione del decreto di riconoscimento del Consorzio vini Mantovani del 7 agosto 2013 e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per le IGT «Provincia di Mantova» e «Quistello». (G.U. 1 ottobre 2015, n 228) MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 11 settembre 2015 Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Velum Prime», rilasciata in seguito alla procedura di valutazione zonale. (G.U. 1 ottobre 2015, n 228) MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 17 settembre 2015 Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Border», rilasciata in seguito alla procedura di valutazione zonale. (G.U. 1 ottobre 2015, n 228) MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 16 settembre 2015 Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di dimetomorf e mancozeb, sulla base del dossier Feudo MZ dimetomorf 9 g/Kg + mancozeb 60 g/Kg di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011. (G.U. 2 ottobre 2015, n 229) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 7 settembre 2015 Modifica del riconoscimento del Consorzio volontario per la tutela dei vini Arcole DOC concesso con il decreto 22 marzo 2012 e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per la DOC «Arcole». (G.U. 6 ottobre 2015, n 232) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 7 settembre 2015 Conferma dell'incarico al Consorzio Vini di Romagna a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per la DOCG «Romagna Albana», per le DOC «Colli di Faenza», «Colli d'Imola», «Romagna» e conferimento dell'incarico al Consorzio Vini di Romagna a svolgere le funzioni di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per le IGT «Forlì», «Ravenna» e «Rubicone». (G.U. 6 ottobre 2015, n 232) MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 7 settembre 2015 Autorizzazione all'immissione in commercio, secondo la procedura di riconoscimento reciproco, del prodotto fitosanitario «Polysect Ultra SL» contenente la sostanza attiva acetamiprid. (G.U. 7 ottobre 2015, n 233) MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 7 settembre 2015 Autorizzazione all'immissione in commercio, secondo la procedura di riconoscimento reciproco, del prodotto fitosanitario «Polysect Ultra AL» contenente la sostanza attiva acetamiprid. (G.U. 7 ottobre 2015, n 233) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Periti Agrari News – Ottobre 2015 n. 9 24 DECRETO 7 settembre 2015 Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio tutela vini DOC Colli Piacentini. (G.U. 7 ottobre 2015, n 233) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 7 settembre 2015 Conferma dell'incarico al Consorzio volontario per la tutela dei vini Montecucco DOC e Montecucco Sangiovese DOCG, in Arcidosso, a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, per la DOC Montecucco e la DOCG Montecucco Sangiovese. (G.U. 7 ottobre 2015, n 233) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 7 settembre 2015 Conferma dell'incarico al Consorzio volontario per la tutela dei vini a denominazione di origine controllata Torgiano e Torgiano Rosso Riserva DOCG, in Torgiano a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 17, comma 1 e 4, del d.lgs. 8 aprile 2010, n. 61 per la DOC Torgiano e la DOCG Torgiano Rosso Riserva. (G.U. 8 ottobre 2015, n 234) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 7 settembre 2015 Conferma dell'incarico al Consorzio Zampone Modena Cotechino Modena, in Rozzano a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Zampone Modena» e la IGP «Cotechino Modena». (G.U. 8 ottobre 2015, n 234) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 16 settembre 2015 Variazione di denominazione di varietà di specie agrarie iscritte al registro nazionale delle varietà vegetali. (G.U. 8 ottobre 2015, n 234) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 16 settembre 2015 Variazione di denominazione di varietà di specie agrarie iscritte al registro nazionale delle varietà vegetali. (G.U. 8 ottobre 2015, n 234) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI COMUNICATO Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Garda». (G.U. 9 ottobre 2015, n 235) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI COMUNICATO Proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Pane di Matera». (G.U. 9 ottobre 2015, n 235) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI COMUNICATO Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Strachitunt» (G.U. 10 ottobre 2015, n 236) MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 25 settembre 2015 Periti Agrari News – Ottobre 2015 n. 9 25 Ri-registrazione del prodotto fitosanitario, a base di phosmet, sulla base del dossier Phosmet 200 g/L EC di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011. (G.U. 12 ottobre 2015, n 237) MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 25 settembre 2015 Ri-registrazione del prodotto fitosanitario, a base di phosmet, sulla base del dossier Phosmet 50% WP di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011. (G.U. 12 ottobre 2015, n 237) MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 25 settembre 2015 Ri-registrazione del prodotto fitosanitario, a base di phosmet, sulla base del dossier Phosmet 23.5% WDG di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011. (G.U. 12 ottobre 2015, n 237) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 17 settembre 2015 Conferma dell'incarico al Consorzio volontario per la tutela dei vini dei colli di Parma, in Parma a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per la DOC «Colli di Parma». (G.U. 13 ottobre 2015, n 238) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 17 settembre 2015 Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela vini del Reno DOC, in Castelfranco Emilia a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per la DOC «Reno» e conferimento dell'incarico al Consorzio di tutela vini del Reno DOC a svolgere le funzioni di cui all'articolo 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per la IGT «Castelfranco Emilia». (G.U. 13 ottobre 2015, n 238) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 24 settembre 2015 Conferma dell'incarico al Consorzio Volontario vini D.O.C. San Colombano o San Colombano al Lambro, in San Colombano al Lambro a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per la DOC «San Colombano» o «San Colombano al Lambro». (G.U. 13 ottobre 2015, n 238) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 29 settembre 2015 Modifica del decreto 28 luglio 2015, relativo alla determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi, concernenti la valorizzazione e la salvaguardia delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari, contraddistinti da riconoscimento U.E., ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013, (CE) n. 607/2009. (G.U. 13 ottobre 2015, n 238) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 17 settembre 2015 Conferma dell'incarico al Consorzio Tutela del Lambrusco di Modena, in Modena, a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per le DOC «Lambrusco di Sorbara», «Lambrusco Salamino di Santa Croce», «Lambrusco Grasparossa di Periti Agrari News – Ottobre 2015 n. 9 26 Castelvetro» e «Modena o di Modena». (G.U. 14 ottobre 2015, n 239) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 24 settembre 2015 Modifica al decreto 5 maggio 2015 con il quale il laboratorio ISVEA S.r.l., in Poggibonsi, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo. (G.U. 14 ottobre 2015, n 239) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 24 settembre 2015 Riconoscimento del Consorzio Tutela Vini Doc Friuli Grave e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per la DOC Friuli Grave. (G.U. 14 ottobre 2015, n 239) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 24 settembre 2015 Conferma dell'incarico al Consorzio tutela Vini Colline Teramane a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per la DOCG «Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane» e conferimento dell'incarico al Consorzio tutela Vini Colline Teramane a svolgere le funzioni di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per la DOC «Controguerra». (G.U. 14 ottobre 2015, n 239) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI COMUNICATO Attuazione dell'art. 14, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189. (G.U. 14 ottobre 2015, n 239) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 18 settembre 2015 Iscrizione di una varietà ortiva nel relativo Registro nazionale. (G.U. 15 ottobre 2015, n 240) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 24 settembre 2015 Modifica al decreto 18 marzo 2015 con il quale al laboratorio ISVEA S.r.l., in Poggibonsi, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo. (G.U. 15 ottobre 2015, n 240) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI PROVVEDIMENTO 24 settembre 2015 Iscrizione della denominazione «Patata Novella di Galatina» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. (G.U. 15 ottobre 2015, n 240) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI PROVVEDIMENTO 30 settembre 2015 Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Aprutino Pescarese» registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza al Regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1º luglio 1996. (G.U. 15 ottobre 2015, n 240) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 7 ottobre 2015 Variazione dei responsabili della conservazione in purezza di varietà di specie agrarie. (G.U. 19 ottobre 2015, n 243) Periti Agrari News – Ottobre 2015 n. 9 27 MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 7 ottobre 2015 Cancellazione di varietà di mais e sorgo dal registro nazionale. (G.U. 19 ottobre 2015, n 243) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 7 ottobre 2015 Variazione della responsabilità della conservazione in purezza di varietà di cereali a paglia, iscritte nel registro nazionale. (G.U. 19 ottobre 2015, n 243) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 7 ottobre 2015 Iscrizione di varietà di cereali a paglia al relativo registro nazionale. (G.U. 19 ottobre 2015, n 243) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 7 ottobre 2015 Cancellazione di varietà dal registro nazionale delle varietà di specie di piante agrarie su richiesta dei responsabili della conservazione in purezza. (G.U. 19 ottobre 2015, n 243) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 28 settembre 2015 Iscrizione di una varietà di soia al relativo registro nazionale. (G.U. 20 ottobre 2015, n 244) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 28 settembre 2015 Riconoscimento dell'idoneità al Centro «BASF Italia S.p.A.», in Cesano Maderno, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia. (G.U. 20 ottobre 2015, n 244) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 7 ottobre 2015 Cancellazione di varietà di specie foraggere dal relativo registro nazionale. (G.U. 20 ottobre 2015, n 244) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 8 ottobre 2015 Iscrizione di varietà di barbabietola da zucchero al relativo registro nazionale. (G.U. 20 ottobre 2015, n 244) Ambiente MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 6 agosto 2015 Modifica del decreto 2 marzo 2010 in materia di emissione dei certificati verdi per le verifiche dei controlli delle biomasse. (G.U. 22 settembre 2015, n 220) DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 settembre 2015 Proroga dello stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversita' atmosferiche che hanno colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna nei giorni dal 4 al 7 febbraio 2015. (G.U. 23 settembre 2015, n 221) Periti Agrari News – Ottobre 2015 n. 9 28 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ORDINANZA 16 settembre 2015 Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici ed idrologici avvenuti in data 12 agosto 2015 nei territori dei comuni di Rossano Calabro e Corigliano Calabro, in provincia di Cosenza. (Ordinanza n. 285). (G.U. 23 settembre 2015, n 221) DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 settembre 2015 Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 29 gennaio al 2 febbraio 2015 hanno colpito il territorio delle province di Cosenza, Catanzaro e Crotone e che nel periodo dal 22 febbraio al 26 marzo 2015 hanno colpito il territorio dei comuni di Petilia Policastro in provincia di Crotone, di Scala Coeli e Oriolo Calabro in provincia di Cosenza e di Canolo e Antonimina in provincia di Reggio Calabria. (G.U. 24 settembre 2015, n 222) PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ORDINANZA 16 settembre 2015 Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi nel territorio della Regione Basilicata a seguito dell'evento sismico che il 26 ottobre 2012 ha colpito alcuni comuni del territorio della provincia di Potenza. Proroga della contabilità speciale n. 5741. (G.U. 24 settembre 2015, n 222) DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 settembre 2015 Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 13 e 14 settembre 2015 hanno colpito il territorio di Parma e Piacenza. (G.U. 1 ottobre 2015, n 228) PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE, ORDINANZA 23 settembre 2015 Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi nel territorio della Regione Calabria a seguito dell'evento sismico che il 26 ottobre 2012 ha colpito alcuni comuni del territorio della provincia di Cosenza. Proroga della contabilità speciale n. 5732. (Ordinanza n. 287). (G.U. 2 ottobre 2015, n 229) PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE, ORDINANZA 29 settembre 2015 Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 29 gennaio al 2 febbraio 2015 hanno colpito il territorio delle province di Cosenza, Catanzaro e Crotone e che nel periodo dal 22 febbraio al 26 marzo 2015 hanno colpito il territorio dei comuni di Petilia Policastro in provincia di Crotone, di Scala Coeli e Oriolo Calabro in provincia di Cosenza e di Canolo e Antonimina in provincia di Reggio Calabria. (Ordinanza n. 289). (G.U. 6 ottobre 2015, n 232) PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE, ORDINANZA 5 ottobre 2015 Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento della situazione di criticità conseguente agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio dell'isola d'Elba il giorno 7 novembre 2011. (Ordinanza n. 290). (G.U. 12 ottobre 2015, n 237) MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE COMUNICATO Comunicato relativo al decreto 17 luglio 2015, concernente modifiche al decreto 13 novembre 2014, recante "Modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all'art. 5, comma 1, lett. v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.". (G.U. 13 ottobre 2015, n 237) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Periti Agrari News – Ottobre 2015 n. 9 29 DECRETO 7 ottobre 2015 Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatesi nelle province di Cremona e Mantova. (G.U. 19 ottobre 2015, n 243) Appalti MINISTERO DELL'INTERNO COMUNICATO Comunicato relativo al decreto 14 marzo 2003 recante «Istituzione, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo n 190 del 2002, del Comitato di coordinamento per l'Alta sorveglianza delle grandi opere». (G.U. 22 settembre 2015, n 220) AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE DETERMINA 23 settembre 2015 Ulteriori indirizzi interpretativi sugli adempimenti ex art. 33, comma 3-bis, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. (Determina n. 11). (G.U. 14 ottobre 2015, n 239) AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE DETERMINA 23 settembre 2015 Linee guida per l'affidamento delle concessioni di lavori pubblici e di servizi, ai sensi dell'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. (Determina n. 10/2015). (G.U. 16 ottobre 2015, n 241) Economia e Fisco MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 24 luglio 2015 Condizioni per l'attivazione degli interventi in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo di cui ai decreti 15 ottobre 2014 a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca. (G.U. 24 settembre 2015, n 222) MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 3 luglio 2015 Regime di aiuto per progetti di ricerca e sviluppo nel settore aerospaziale, ai sensi della legge 24 dicembre 1985, n. 808. (G.U. 25 settembre 2015, n 223) MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 29 luglio 2015 Assegnazione allo strumento dei contratti di sviluppo di risorse del PON Imprese e competitività 2014-2020 FESR per il finanziamento di programmi di sviluppo localizzati nei territori delle regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia). (G.U. 25 settembre 2015, n 223) MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 6 agosto 2015 Istituzione dello strumento di garanzia per la copertura del rischio legato alla mancata restituzione delle somme erogate a titolo di anticipazione nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile, previsto dai decreti 20 giugno 2013 e 15 ottobre 2014. (G.U. 28 settembre 2015, n 225) Periti Agrari News – Ottobre 2015 n. 9 30 DECRETO-LEGGE 30 settembre 2015, n. 153 Misure urgenti per la finanza pubblica (G.U. 30 settembre 2015, n 227) MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 24 settembre 2015 Proroga del termine finale per la presentazione delle domande ai fini dell'accesso alle agevolazioni per lo sviluppo dell'artigianato digitale e della manifattura sostenibile. (G.U. 2 ottobre 2015, n 229) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 30 settembre 2015 Modalità di individuazione del maggior gettito da riservare all'erario ai sensi dell'articolo 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l'anno 2015. (G.U. 5 ottobre 2015, n 231 DECRETO LEGISLATIVO 24 settembre 2015, n. 156 Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, n. 23. (G.U. 7 ottobre 2015, n 233, S.O., n. 55) DECRETO LEGISLATIVO 24 settembre 2015, n. 157 Misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle agenzie fiscali, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettera h), della legge 11 marzo 2014, n. 23. (15G00168) (G.U. 7 ottobre 2015, n 233, S.O., n. 55) DECRETO LEGISLATIVO 24 settembre 2015, n. 158 Revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23. (15G00169) (G.U. 7 ottobre 2015, n 233, S.O., n. 55) DECRETO LEGISLATIVO 24 settembre 2015, n. 159 Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23. (15G00170) (G.U. 7 ottobre 2015, n 233, S.O., n. 55) DECRETO LEGISLATIVO 24 settembre 2015, n. 160 Stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale, in attuazione degli articoli 3 e 4 della legge 11 marzo 2014, n. 23. (15G00171) (G.U. 7 ottobre 2015, n 233, S.O., n. 55) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE CIRCOLARE 9 settembre 2015, n. 26/RGS Istruzioni per il rinnovo degli inventari dei beni mobili di proprietà dello Stato, con riferimento al 31 dicembre 2015 - Articolo 17, comma 5, del regolamento emanato con il d.P.R. 4 settembre 2002, n. 254. (G.U. 13 ottobre 2015, n 237) MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO COMUNICATO Decreto «Patent box» recante un regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, marchi, disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili. (G.U. 20 ottobre 2015, n 244) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE COMUNICATO Conto riassuntivo del Tesoro al 31 agosto 2015. Situazione del bilancio dello Stato. Periti Agrari News – Ottobre 2015 n. 9 31 (G.U. 20 ottobre 2015, n 244, S.O., n. 13) Immobili/Edilizia MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE COMUNICATO Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di area fronte lago nel comune di Bellagio. (G.U. 24 settembre 2015, n 222) MINISTERO DELLA DIFESA DECRETO 30 giugno 2015 Trasferimento dal patrimonio indisponibile al patrimonio disponibile dello Stato, di alcuni immobili. (G.U. 26 settembre 2015, n 224) MINISTERO DELLA DIFESA COMUNICATO Dismissione definitiva, previa sclassifica di alcune opere ubicate in Malborghetto - Valbruna (G.U. 26 settembre 2015, n 224) MINISTERO DELLA DIFESA COMUNICATO Espunzione di un cespite immobiliare ubicato in Concordia Sagittaria (G.U. 26 settembre 2015, n 224) MINISTERO DELLA DIFESA COMUNICATO Dismissione definitiva, previa sclassifica di un'opera ubicata in Monfalcone e Ronchi dei Legionari (15A07146) (G.U. 26 settembre 2015, n 224) MINISTERO DELLA DIFESA COMUNICATO Radiazione definitiva di alcune strade ubicate in Ligosullo e Treppo Carnico (G.U. 26 settembre 2015, n 224) MINISTERO DELLA DIFESA DECRETO 28 luglio 2015 Individuazione degli immobili da consegnare all'Agenzia del demanio per le finalità dell'art. 33, comma 8-quater del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. (G.U. 28 settembre 2015, n 225) ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA COMUNICATO Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi al mese di agosto 2015, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). (G.U. 28 settembre 2015, n 225) MINISTERO DELLA DIFESA COMUNICATO Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un'aliquota demaniale, in San Francesco al Campo. (G.U. 28 settembre 2015, n 225) MINISTERO DELLA DIFESA Periti Agrari News – Ottobre 2015 n. 9 32 COMUNICATO Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un'area, in Pontebba. (G.U. 28 settembre 2015, n 225) MINISTERO DELLA DIFESA COMUNICATO Dismissione definitiva, previa sclassifica di alcune particelle demaniali, in San Daniele del Friuli. (G.U. 28 settembre 2015, n 225) MINISTERO DELLA DIFESA COMUNICATO Dismissione definitiva, previa sclassifica di alcune aree in Travesio. (G.U. 28 settembre 2015, n 225) MINISTERO DELLA DIFESA COMUNICATO Dismissione definitiva, previa sclassifica di un'area in Napoli. (G.U. 28 settembre 2015, n 225) MINISTERO DELLA DIFESA DECRETO 30 giugno 2015 Trasferimento dal demanio pubblico al patrimonio disponibile dello Stato di alcuni alloggi. (G.U. 29 settembre 2015, n 226) MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI COMUNICATO Trasferimento dal demanio marittimo al patrimonio dello Stato di un'area ubicata nel comune di Rimini. (G.U. 30 settembre 2015, n 227) MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI COMUNICATO Trasferimento dal demanio marittimo al patrimonio dello Stato di un'area ubicata nel Comune di Monte Argentario. (G.U. 30 settembre 2015, n 227) MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 30 luglio 2015, n. 154 Regolamento recante norme di individuazione dei criteri e delle procedure di assegnazione degli alloggi di servizio connessi all'incarico, senza canone a carico dell'assegnatario. (G.U. 2 ottobre 2015, n 229) MINISTERO DELLA DIFESA DECRETO 30 luglio 2015 Trasferimento di alcuni alloggi dal patrimonio indisponibile dello Stato al patrimonio disponibile. (G.U. 5 ottobre 2015, n 231) MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 29 settembre 2015 Compensazione dei minori gettiti IMU in favore dei comuni nei quali ricadono terreni ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile e per l'esenzione IMU dei terreni agricoli, nonché quelli non coltivati ubicati nei comuni delle isole minori, individuate nell'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448. (G.U. 10 ottobre 2015, n 236) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA DECRETO 7 agosto 2015 Ripartizione delle risorse e definizione dei criteri per la costruzione di scuole innovative. (G.U. 14 ottobre 2015, n 239) Periti Agrari News – Ottobre 2015 n. 9 33 COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DELIBERA 6 agosto 2015 Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: misure di riqualificazione e decoro degli edifici scolastici statali. (Delibera n. 73/2015). (G.U. 19 ottobre 2015, n 243) MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI COMUNICATO Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di alcuni immobili siti nel Comune di Rodi Garganico. (G.U. 19 ottobre 2015, n 243) MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO COMUNICATO Espropriazione definitiva in favore del Ministero dello sviluppo economico degli immobili siti nel Comune di Calitri nell'ambito del progetto n. 39/40/6060 «Opere di infrastrutturazione del nucleo industriale di Calitri». (G.U. 19 ottobre 2015, n 243) MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO COMUNICATO Espropriazione definitiva in favore del Ministero dello sviluppo economico degli immobili siti nel Comune di Calitri nell'ambito del progetto n. 39/40/6006 «opere di infrastrutture del nucleo industriale di Calitri». (G.U. 19 ottobre 2015, n 243) Pubblica Amministrazione DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 147 Disposizioni recanti misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese. (G.U. 22 settembre 2015, n 220) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 14 settembre 2015 Determinazione dell'importo delle spese a carico dei soggetti richiedenti il nuovo documento di viaggio elettronico per apolidi, rifugiati e stranieri. (G.U. 22 settembre 2015, n 220) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA DECRETO 30 giugno 2015 Ammissione al finanziamento del progetto di cooperazione internazionale Programma «Jpi Eranet plus Facce Progetto GreenRice». (Decreto n. 1379). (G.U. 22 settembre 2015, n 220) AGENZIA DEL DEMANIO COMUNICATO Regolamento di amministrazione e contabilità (G.U. 22 settembre 2015, n 220) MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 30 luglio 2015 Differimento del termine per lo scorrimento della graduatoria per la valutazione di merito relativa ai programmi di investimento finalizzati al rilancio industriale delle aree di crisi della Campania e alla riqualificazione del suo sistema produttivo. (G.U. 23 settembre 2015, n 221) DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 148 Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di Periti Agrari News – Ottobre 2015 n. 9 34 rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (G.U. 23 settembre 2015, n 221, S.O. n. 53) DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 149 Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attivita' ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (G.U. 23 settembre 2015, n 221, S.O. n. 53) DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 150 Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (G.U. 23 settembre 2015, n 221, S.O. n. 53) DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 151 Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunita', in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (G.U. 23 settembre 2015, n 221, S.O. n. 53) MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 28 luglio 2015 Revoca e riassegnazione alla Regione Emilia Romagna delle risorse ripartite dal decreto 28 dicembre 2012, in materia di realizzazione di strutture sanitarie ospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. (G.U. 24 settembre 2015, n 222) MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 20 gennaio 2015 Modifiche al decreto 29 luglio 2003, concernente i programmi dei corsi per il recupero dei punti della patente di guida. (G.U. 24 settembre 2015, n 222) MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 10 giugno 2015 Criteri e modalità di concessione dei contributi relativi al finanziamento di progetti nel campo navale. (G.U. 24 settembre 2015, n 222) MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 25 agosto 2015 Modifiche al decreto 10 giugno 2015, recante criteri e modalità di concessione dei contributi relativi al finanziamento dei progetti nel campo navale. (G.U. 24 settembre 2015, n 222) MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 4 agosto 2015 Attuazione della direttiva 2011/82/UE intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale. (G.U. 24 settembre 2015, n 222) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA DECRETO 30 giugno 2015 Ammissione al finanziamento del progetto di cooperazione internazionale «RiMod-FTD». (Decreto n. 1381). (G.U. 26 settembre 2015, n 224) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA DECRETO 30 giugno 2015 Ammissione al finanziamento del progetto di cooperazione internazionale «Courage». (Decreto n. 1382). Periti Agrari News – Ottobre 2015 n. 9 35 (G.U. 26 settembre 2015, n 224) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA DECRETO 30 giugno 2015 Ammissione al finanziamento del progetto di cooperazione internazionale «Strenght». (Decreto n. 1383). (G.U. 26 settembre 2015, n 224) MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 3 luglio 2015 Agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dell'economia sociale. (G.U. 26 settembre 2015, n 224) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 luglio 2015 Riparto del Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione di borse di studio, per l'anno 2014. (G.U. 28 settembre 2015, n 225) MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 7 agosto 2015 Criteri, tempi e modalità per la concessione e la restituzione di anticipazioni di liquidità agli enti locali. (G.U. 28 settembre 2015, n 225) DECRETO-LEGGE 1 ottobre 2015, n. 154 Disposizioni urgenti in materia economico-sociale. (G.U. 1 ottobre 2015, n 228) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 settembre 2015 Scioglimento del consiglio comunale di Assisi. (G.U. 1 ottobre 2015, n 228) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 settembre 2015 Scioglimento del consiglio comunale di Mondavio. (G.U. 1 ottobre 2015, n 228) MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 23 settembre 2015 Certificazioni di bilancio di previsione 2015 delle amministrazioni provinciali, delle città metropolitane, dei comuni, delle comunità montane e delle unioni di comuni. (G.U. 1 ottobre 2015, n 228) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 settembre 2015 Scioglimento del consiglio comunale di Beverino. (G.U. 2 ottobre 2015, n 229) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 settembre 2015 Scioglimento del consiglio comunale di Casarza Ligure. (G.U. 2 ottobre 2015, n 229) MINISTERO DELL'INTERNO COMUNICATO Comunicato relativo al decreto concernente la determinazione della sanzione alle province e alle città metropolitane per il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2014. (G.U. 2 ottobre 2015, n 229) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 settembre 2015 Scioglimento del consiglio comunale di Oderzo. (G.U. 5 ottobre 2015, n 231) Periti Agrari News – Ottobre 2015 n. 9 36 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 settembre 2015 Scioglimento del consiglio comunale di Sanarica e nomina del commissario liquidatore. (G.U. 5 ottobre 2015, n 231) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 settembre 2015 Fondo di solidarietà comunale. Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2015. (G.U. 5 ottobre 2015, n 231, S.O. n. 54) MINISTERO DELLA DIFESA DECRETO 24 settembre 2015 Individuazione delle acque internazionali soggette al rischio di pirateria nell'ambito delle quali è consentito l'impiego di guardie giurate a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana. (G.U. 6 ottobre 2015, n 232) MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 29 settembre 2015 Disposizioni concernenti l'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di imprese stabilite nel territorio delle province nelle quali non sono stati istituiti Uffici della motorizzazione civile o loro sezioni. (G.U. 6 ottobre 2015, n 232) COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI, DELIBERA 14 settembre 2015 Valutazione di idoneità del «Codice di autoregolamentazione delle astensioni collettive dalle funzioni e/o dalle attività svolte dai notai», adottato, in data 8 luglio 2015, dal Collegio notarile dei Distretti riuniti di Cagliari, Lanusei e Oristano, dal Comitato dei Collegi notarili della Sardegna, dall'Associazione Italiana notai cattolici, dall'Associazione Italiana giovani notai, dalla Federnotai, dal Notaract e dal Sindacato sociale notarile. (Poss. 426 e 695/15). (Delibera n. 15/254) (G.U. 7 ottobre 2015, n 233) MINISTERO DELL'INTERNO COMUNICATO Comunicato relativo al decreto 23 giugno 2015 concernente: «Determinazione degli importi della maggiore riduzione di risorse per i comuni delle Regioni a statuto ordinario e dei comuni delle regioni Siciliana e Sardegna, di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, per l'importo di 100 milioni di euro in proporzione alle riduzioni già effettuate per l'anno 2014». (G.U. 7 ottobre 2015, n 233) MINISTERO DELL'INTERNO COMUNICATO Sistema di Protezione per richiedenti asilo e rifugiati - SPRAR. Presentazione delle domande di contributo da parte degli enti locali che prestano servizi finalizzati all'accoglienza di richiedenti e di titolari di protezione internazionale ed umanitaria, a valere sul Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, biennio 2016 - 2017. (G.U. 7 ottobre 2015, n 233) MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 25 settembre 2015 Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione. (G.U. 7 ottobre 2015, n 233) MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 29 settembre 2015 Ripartizione e attribuzione del Fondo sperimentale di riequilibrio per le città metropolitane e le province delle regioni a statuto ordinario, per l'anno 2015. (G.U. 8 ottobre 2015, n 234) MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Periti Agrari News – Ottobre 2015 n. 9 37 DECRETO 6 agosto 2015 Benefici previsti dal decreto 5 novembre 2004, n. 292 relativo al regolamento recante nuove norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici ex art. 45, legge 448/1998, annualità 2015. (G.U. 9 ottobre 2015, n 235) LEGGE 29 settembre 2015, n. 162 Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia, fatta a New York il 30 agosto 1961. (G.U. 12 ottobre 2015, n 237) GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DELIBERA 17 settembre 2015 Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale. (Delibera n. 479). (G.U. 13 ottobre 2015, n 237) MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI COMUNICATO Linee di indirizzo per la presentazione ed il sostegno di iniziative formative e di informatizzazione e di progetti sperimentali ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettere d) e f), della legge 7 dicembre 2000, n. 383, da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'articolo 7 della medesima legge - Anno 2015. (G.U. 13 ottobre 2015, n 237) COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DELIBERA 6 agosto 2015 Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: piano di investimenti per la diffusione della banda ultra larga. (Delibera n. 65/2015). (G.U. 14 ottobre 2015, n 239) AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE COMUNICATO Comunicato relativo alla circolare n. 2/2015 del 23 settembre 2015 (G.U. 14 ottobre 2015, n 239) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 settembre 2015 Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. (G.U. 19 ottobre 2015, n 243) MINISTERO DELL'INTERNO COMUNICATO Determinazione delle riduzioni del Fondo sperimentale di riequilibrio 2015. (G.U. 20 ottobre 2015, n 244) Sicurezza MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 9 luglio 2015 Determinazione, per l'esercizio finanziario 2015, degli importi dei benefici del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro. (G.U. 23 settembre 2015, n 221) MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 11 settembre 2015 Modifiche al decreto 9 luglio 2013 recante: «Disposizioni di applicazione del decreto 2 agosto 2005 n. 198 in materia di autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada». Periti Agrari News – Ottobre 2015 n. 9 38 (G.U. 25 settembre 2015, n 223) MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI COMUNICATO Elenco, di cui al punto 3.7 dell'allegato III del decreto 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni. (G.U. 29 settembre 2015, n 226) MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 6 agosto 2015 Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea 2015/573/UE, 2015/574/UE del 30 gennaio 2015 e 2015/863 del 31 marzo 2015 di modifica degli allegati del decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 27 sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. (G.U. 1 ottobre 2015, n 228) MINISTERO DELL'INTERNO COMUNICATO Riconoscimento e classificazione di un manufatto esplodente. (G.U. 2 ottobre 2015, n 229) MINISTERO DELL'INTERNO COMUNICATO Riconoscimento e classificazione di un manufatto esplodente. (G.U. 2 ottobre 2015, n 229) MINISTERO DELL'INTERNO COMUNICATO Riconoscimento e classificazione di un manufatto esplodente. (G.U. 2 ottobre 2015, n 229) MINISTERO DELL'INTERNO COMUNICATO Riconoscimento e classificazione di un manufatto esplodente. (G.U. 2 ottobre 2015, n 229) MINISTERO DELL'INTERNO COMUNICATO Riconoscimento e classificazione di un manufatto esplodente. (G.U. 2 ottobre 2015, n 229) MINISTERO DELL'INTERNO COMUNICATO Riconoscimento e classificazione di un manufatto esplosivo. (G.U. 2 ottobre 2015, n 229) MINISTERO DELL'INTERNO COMUNICATO Riconoscimento e classificazione di un manufatto esplosivo. (G.U. 2 ottobre 2015, n 229) MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 10 agosto 2015, n. 163 Regolamento recante parziale modificazione del comma 2 dell'articolo 33 del decreto 15 aprile 2003, n. 130, in materia di regola tecnica per la costruzione e la sistemazione degli impianti radioelettrici da installare a bordo delle navi soggette ai requisiti previsti dal GMDSS (Sistema globale di soccorso e sicurezza in mare). (G.U. 14 ottobre 2015, n 239) Periti Agrari News – Ottobre 2015 n. 9 39 Circolari INPS Circolare n. 170 del 13-10-2015 Oggetto: Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con le prestazioni di sostegno al reddito. Circolare n. 167 del 07-10-2015 Oggetto: Modifiche ai criteri di determinazione del coefficiente di capitalizzazione del montante contributivo. Articolo 5 del decreto legge 21 maggio 2015, n. 65. 40 Circolare n. 158 del 06-10-2015 Oggetto: Convenzione tra l’INPS e il Sindacato Italiano Lavoratori Pensionati e Agricoli (S.I.L.P.A.) ai sensi dell’art. 2 della legge 27 dicembre 1973 n. 852, per la riscossione dei contributi associativi sull’indennità ordinaria e di trattamento speciale di disoccupazione di cui sono beneficiari i lavoratori agricoli. Istruzioni procedurali e contabili. Variazioni al piano dei conti. Circolare n. 156 del 29-09-2015 Oggetto: Convenzione fra l’INPS e l’Unione Nazionale Contoterzisti Agromeccanici e Industriali (UNCAI) per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n.311. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti. Periti Agrari News – Ottobre 2015 n. 9 Giurisprudenza Agricoltura Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia - 296/02/15 NOTA Chi vende vino sfuso non paga la tassa sui rifiuti Poiché la principale o esclusiva attività esercitata in un negozio di acquisto da fornitori e vendita al minuto di vino sfuso non produce alcun rifiuto, nessuna tassa (Tares/Tari) è dovuta. Lo ha stabilito recentemente la Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia che, con sentenza n. 296/02/15, ha accolto il ricorso di un contribuente che era stato destinatario di una cartella di pagamento della tassa sui rifiuti (Tari) per l'anno 2014, dopo aver già corrisposto il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares) per il periodo precedente. La decisione merita di essere segnalata non tanto per la particolare attività economica (vendita al dettaglio di vino sfuso), esercitata anche direttamente dalle imprese o coop agricole nelle proprie cantine, quanto per il nucleo argomentativo svolto dal ricorrente e totalmente condiviso dal Collegio giudicante sulla determinazione e applicazione delle tariffe che di fatto non rispettano il fondamentale principio comunitario «chi inquina paga». Dopo aver ricevuto per l'anno 2014 una cartella di pagamento della Tari (articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge 147/2013) ed esperito invano un tentativo di conciliazione, inviando all'ente impositore una richiesta al fine di rivedere l'attribuzione della categoria tariffaria in funzione dell'effettiva attività svolta e della relativa propensione alla produzione di rifiuti, un contribuente emiliano si è rivolto alla Commissione tributaria con apposito ricorso introduttivo. Nel prospettare la propria tesi difensiva, il contribuente ha innanzitutto ricordato di svolgere nel proprio negozio principalmente l'attività di acquisto e vendita al dettaglio di vino sfuso. Più precisamente il vino sfuso viene immesso dal fornitore in cisterne tramite pompe o consegnato in fusti d'acciaio per la vendita alla spina, che poi vengono resi vuoti alla cantina fornitrice. Il vino viene poi venduto ai clienti mediante l'uso di contenitori di loro proprietà, in negozio e poi riutilizzare. Ben si comprende – puntualizza il ricorrente – come l'attività in questione comporti una produzione di rifiuti pressoché nulla, mentre è sicuramente rilevante il contributo che viene dato al sistema in termini di minor produzione di rifiuti da parte dei consumatori. Ne discende che l'ente impositore, nel determinare e applicare la tariffa alla citata attività, ha commesso diversi errori che confliggono sia con il principio costituzionale dell'effettiva capacità contributiva (articolo 53 della Costituzione), sia soprattutto con la direttiva Cee n. 98 del 19 novembre 2008. Sicché, conclude il ricorrente, nel caso di specie (prodotti alimentari) la tassa sui rifiuti è notevolmente sproporzionata rispetto ai rifiuti effettivi o potenziali dell'attività. In altre parole non è ragionevole sostenere che un prodotto alimentare, come quello oggetto di pagamento, possa inquinare di più di un prodotto non alimentare. Periti Agrari News – Ottobre 2015 n. 9 41 Pertanto il regolamento comunale sulla Tari sarebbe affetto da diversi errori in ordine alla commisurazione delle tariffe, dato che nella definizione delle categorie di attività i relativi coefficienti stravolgerebbero i criteri ispiratori delle tabelle ministeriali, provocando conseguenze e sperequazioni macroscopiche. Ad esempio facendo un confronto di alcune tabelle si ricava che la vendita di beni alimentari sia suscettibile di produrre rifiuti al pari di un'attività ortofrutticola, una pescheria e una pizzeria al taglio. Perciò, conclude il ricorrente, poiché non vi è una categoria che comprenda la vendita di prodotti sfusi, nè tantomeno di vino, l'esercizio in esame avrebbe dovuto essere associato ad altra attività, avendo riguardo non già alla categoria merceologica del prodotto (alimentare o non alimentare) quanto alla potenzialità a produrre rifiuti. Naturalmente l'ente impositore, nel costituirsi in giudizio, ha sostenuto la correttezza del proprio operato contestando la tesi del contribuente. I primi giudici tributari emiliani, nell'apprezzare il contenuto del ricorso, lo hanno accolto perché fondato. Secondo il Collegio, che ha dichiarato l'inapplicabilità al caso di specie del regolamento comunale della Tari, non è possibile infatti considerare inquinante e fonte di rifiuti l'attività di acquisto di vino sfuso, che viene immesso dal fornitore in cisterne tramite pompe 42 o consegnato in fusti d'acciaio per la vendita alla spina, che poi vengono resi vuoti alla cantina fornitrice. Il vino viene poi venduto ai clienti mediante l'uso di contenitori riutilizzabili. L'esercizio di tale attività non produce alcun rifiuto e quindi non v'è ragione di corrispondere il relativo tributo. (Antonio Piccolo, Il Sole 24 ORE - Agrisole tabloid, Edizione del 9 – 15 ottobre n. 38, Pag. 9) Corte di Cassazione – Terza sezione civile – Sentenza 29 settembre 2015, n. 19250 NOTA Riscatto agrario, non «conta» il lavoro prestato da figli minori Ai fini dell'esercizio del riscatto agrario non è giuridicamente rilevante l'apporto lavorativo dei figli minori d'età del confinante coltivatore diretto. Lo ha riaffermato la terza sezione civile della Corte di Cassazione con sentenza n. 19250 del 2 luglio 2015, depositata il 29 settembre 2015. In estrema sintesi, un coltivatore diretto propose domanda di riscatto agrario in relazione a un terreno confinante e oggetto di compravendita con una società agricola. Il giudizio venne promosso anche nei confronti della banca che aveva iscritto ipoteca sul terreno venduto a garanzia del prestito concesso agli acquirenti. Il tribunale di Rovigo accolse la domanda, disponendo il trasferimento della proprietà del terreno e dichiarando l'inefficacia dell'ipoteca iscritta sullo stesso, mentre la Corte d'appello di Venezia ha riformato la decisione dei primi giudici rigettando quindi la domanda di retratto. In buona sostanza, secondo i giudici del riesame, il confinante non possedeva la forza lavorativa necessaria per coltivare il fondo di sua proprietà e quello oggetto del riscatto. Inoltre i medesimi giudici hanno ritenuto provato che il fondo rustico, al momento della vendita, fosse condotto in affitto e che pertanto sussistesse la condizione ostativa all'esercizio del riscatto da parte del confinante (articolo 7 della legge 817/1971). Il coltivatore diretto si è rivolto ai giudici di legittimità che, con la pronuncia in rassegna, hanno respinto il ricorso perché non fondato. In particolare il ricorrente si è lamentato della mancata considerazione e quantificazione dell'apporto lavorativo offerto dai propri figli che, per quanto minori d'età, hanno contribuito effettivamente all'attività agricola durante il periodo delle vacanze scolastiche. Gli «Ermellini» hanno respinto per infondatezza tutte le doglianze sollevate dal ricorrente, compresa quindi quella relativa all'apporto lavorativo dei propri figli minori d'età. Al riguardo, infatti, i giudici del Palazzaccio, hanno escluso che si dovesse tener conto dell'apporto dei due minori d'età, dato che il loro contributo lavorativo, essendo prospettato come del tutto occasionale e non stabile, è risultato giuridicamente irrilevante ai sensi dell'articolo 31 della legge 590/1965. Disposizione, questa, che riconduce la qualità di coltivatore diretto all'esercizio diretto ed abituale dell'attività di coltivazione dei fondi e di allevamento di animali e che richiede che la forza Periti Agrari News – Ottobre 2015 n. 9 lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore a un terzo di quella occorrente per la «normale necessità» di coltivazione e di allevamento. In altre parole detta disposizione, che equipara il lavoro eseguito dalla donna a quello dell'uomo, presuppone che anche il contributo dei componenti del nucleo familiare debba presentare quelle stesse caratteristiche di abitualità di svolgimento che sono richieste al coltivatore diretto. In questo senso la sesta sezione civile della medesima suprema Corte, con ordinanza n. 2019 del 27 gennaio 2011, ha già affermato come il requisito dell'abitualità debba intendersi quale normale ed usuale svolgimento di lavori agricoli, in maniera tale che l'attività agricola venga realizzata in modo stabile e continuativo prevalentemente con lavoro proprio o dei componenti della propria famiglia. Infine, nell'economia del discorso, è opportuno segnalare la sentenza n. 19235 depositata il 29 settembre 2015 con la quale la stessa terza sezione civile della Corte di Cassazione, nel rinverdire il proprio consolidato orientamento, ha sottolineato che il diritto di prelazione e riscatto del coltivatore diretto, proprietario del terreno confinante, costituisce una limitazione della 43 circolazione della proprietà agricola (oltre che dell'autonomia negoziale) e spetta soltanto nel caso di fondi confinanti in senso giuridicamente proprio, cioè caratterizzati da contiguità fisica e materiale, per contatto reciproco lungo la comune linea di demarcazione (sia essa meramente ideale, ovvero esteriorizzata mediante muri, recinzioni o altri segnali), senza poter essere esteso alla diversa ipotesi della cosiddetta «contiguità funzionale », ossia di fondi separati ma idonei ad essere accorpati in un'unica azienda agraria. Ne discende che, per detti fini, devono considerarsi non confinanti i fondi posti ai lati di una strada vicinale non aperta al pubblico transito o di una strada agraria privata, dato che il terreno che costituisce la sede stradale, anche se può risultare dall'unione di porzioni distaccate dai fondi confinanti, non resta nella proprietà individuale di ciascuno dei conferenti, così da risultare soggetto a servitù di passaggio a favore degli altri, ma dà luogo alla formazione di un nuovo bene oggetto di comunione e goduto da tutti in base a un comune diritto di proprietà (conforme, per tutte, sentenza n. 19747 del 27 settembre 2011) (Antonio Piccolo, Il Sole 24 ORE - Agrisole tabloid, Edizione del 16 – 22 ottobre n. 39, Pag. 9) Professione Tar Sardegna - Sezione 2 - Sentenza 4 settembre 2015, n. 1012 NOTA Periti agrari e agronomi. Nei concorsi pubblici il titolo di studio superiore non sempre assorbe quello inferiore La Pa è tenuta ad applicare rigidamente le regole fissate nel bando atteso che questo costituisce disposizione vincolante per il concorso, che non può essere disapplicata nel corso del procedimento, neppure nel caso in cui talune delle regole in essa contenute risultino non più conformi allo jus superveniens, salvo naturalmente l'esercizio del potere di autotutela. Ciò anche in ragione del principio di tutela dell'affidamento dei concorrenti, dal quale deriva che anche i concorsi devono essere svolti in base alla normativa vigente alla data di emanazione del bando, ossia al momento di indizione della relativa procedura (Tar Sardegna, sezione 2, sentenza 4 settembre 2015, n. 1012). Il caso Si bandiva una procedura selettiva pubblica per esami per il conferimento di un posto nel profilo professionale di istruttore tecnico “perito agrario”, a tempo pieno ed indeterminato. Nello specifico, la lex specialis della procedura prescriveva, quale requisito che doveva essere posseduto dai partecipanti al concorso, il seguente titolo: Diploma di perito agrario ed abilitazione all'esercizio della professione con iscrizione all'Albo. La problematica nasce a seguito del possesso, da parte del concorrente finito primo in graduatoria, solo dell’iscrizione all’albo professionale degli agrotecnici e agrotecnici laureati. Periti Agrari News – Ottobre 2015 n. 9 Il fondamentale rilievo della lex specialis L’articolo 1 del bando, contenente i requisiti di ammissione, aveva infatti previsto la necessità del possesso da parte dei candidati, quale titolo di studio, del diploma di perito agrario e dell’abilitazione all’esercizio della relativa professione con l’iscrizione all’Albo. Nell’ultima parte dello stesso articolo era stabilito che l’eventuale possesso del titolo di studio superiore non avrebbe potuto assorbire il titolo inferiore specificamente richiesto per la prova selettiva. La richiesta del titolo di studio di perito agrario non può essere disgiunta dalla conseguente abilitazione ed iscrizione al relativo Albo professionale. Sotto un profilo meramente letterale, assume un peso fondamentale la rilevanza della connessione letterale complessiva del requisito richiesto, né potendo sottacersi il significato lessicale dei termini è utile per distinguere realtà diverse. La fissazione di tale requisito, che notoriamente rientra nell’ambito della discrezionalità propria 44 dell’amministrazione, non è manifestamente illogica, arbitraria, irragionevole o irrazionale, oltretutto da considerarsi come un requisito complessivo unico, il cui mancato possesso impediva la stessa partecipazione alla procedura concorsuale. Inoltre, le prescrizioni contenute nella "lex specialis" della gara vincolano non solo i concorrenti, ma la stessa amministrazione che non conserva, perciò, alcun margine di discrezionalità nella loro concreta attuazione, non potendo disapplicarle, neppure nel caso in cui talune di esse risultino inopportunamente o incongruamente formulate, salva la possibilità di far luogo, nell'esercizio del potere di autotutela, all'annullamento del bando della procedura concorsuale. La Pa è tenuta ad applicare rigidamente le regole fissate nel bando atteso che questo costituisce disposizione vincolante per il concorso, che non può essere disapplicata nel corso del procedimento, neppure nel caso in cui talune delle regole in essa contenute risultino non più conformi allo jus superveniens, salvo naturalmente l'esercizio del potere di autotutela. Ciò anche in ragione del principio di tutela dell'affidamento dei concorrenti, dal quale deriva che anche i concorsi devono essere svolti in base alla normativa vigente alla data di emanazione del bando, ossia al momento di indizione della relativa procedura. La ratio della disposizione Invero, vi è una specifica motivazione per la quale non può applicarsi il principio plus semper in se continet quod est minus. Da un lato, infatti, l’agronomo è un soggetto che si occupa di agronomia, studiandola come scienza pura o applicandola. Come figura professionale è in possesso di laurea in scienze agrarie o similari, può essere impiegato nelle aziende, nell’industria agraria, in ambito ambientale o agroalimentare. Opera prevalentemente nell’ambiente rurale con particolari applicazioni anche in ambiti urbani e più, in particolare, l’agronomo applica le proprie competenze tecniche per guidare gli interventi dell'uomo sui fattori che determinano qualità e quantità della produzione agricola e zootecnica oppure può interessarsi anche degli aspetti economici ed ecologici legati all'ambiente urbano ed extra-urbano. Dall’altro, il perito agrario si occupa tendenzialmente di gestione di aziende agrarie o zootecniche, si occupa dell’assistenza della stipulazione dei contratti agrari e dei costi di produzione in materia, può progettare, dirigere o collaudare opere di miglioramento fondiario, adoperarsi nelle divisioni di fondi rustici, di aziende agricole o di vari tipi di frazionamento catastali o topografici (cfr. legge 21 febbraio 1991 n. 54) Sono evidentemente due professionalità diverse nelle quali la prima può contenere la seconda che ne è fondamentalmente una delle specializzazioni e del resto la partecipazione all’esame per l’iscrizione all’Albo dei periti agrari non è possibile se non si è in possesso del diploma di perito agrario e la laurea in Dottore agronomo non è considerata succedanea. Anche il Dpr 5 giugno 2001 n. 328, il quale da ultimo ha ridisegnato le singole figure professionali, ha tracciato profili diversi delle due tipologie e comunque solo l’iscrizione all’Albo costituisce quella certificazione necessaria che definisce la competenza professionale di un determinato soggetto. (Giovanni La Banca, Il Sole 24 ORE – Tecnici24, 12 ottobre 2015) Periti Agrari News – Ottobre 2015 n. 9 AGRICOLTURA E LEGGE DI STABILITA’ L'agricoltura incassa 800 milioni (Annamaria Capparelli, Agrisole tabloid, Edizione del 23 ottobre – 29 ottobre - n. 40 - p. 3) Un pacchetto ricco per l'agricoltura. La Legge di Stabilità 2016 accanto alle misure già annunciate dal Presidente del Consiglio Matteo Renzi sulla cancellazione dell'Irap agricola e dell'Imu sui terreni agricoli ha riservato molte altre sorprese. Complessivamente la «manovra» in chiave agricola vale infatti, secondo quanto ha affermato il ministro delle Politiche agricole, Maurizio Martina, 800 milioni. Tutti finalizzati a investimenti, senza oneri per le imprese. Impegni rispettati dunque. Dai primi numeri resi noti emergono 140 milioni destinati al Fondo per le agevolazioni assicurative in agricoltura contro le calamità naturali. Altri 45 milioni sono destinati al rinnovo del parco delle macchine agricole. Sarà un fondo che verrà gestito dall'Inail legato quindi al capitolo (molto sensibile) della sicurezza del lavoro in agricoltura. Piatto forte poi l'intervento (annunciato dal ministro con il pacchetto latte) che riguarda, le percentuali di compensazione Iva: si passa dall'8,8% al 10%. Dal gennaio dunque gli allevatori, colpiti dal crollo dei prezzi che ha messo in ginocchio molte aziende, non verseranno più l'imposta sul latte venduto e questo significa un incremento di mezzo centesimo su ogni litro di latte per un guadagno complessivo di 32 milioni. Come dicevamo le due misure che segnano questa legge di Stabilità per il settore restano la cancellazione dell'Irap e dell'Imu. Con l'eliminazione Irap (che per l'agricoltura era applicata con aliquota ridotta all'1,9%) il risparmio è di circa 200 milioni. Dall'eliminazione dell'Imu deriva un ulteriore risparmio per le casse degli agricoltori di 400 milioni. L'Imu sparisce per tutti nelle aree svantaggiate, montane e parzialmente montane, mentre in quelle di pianura a pagare saranno solo i non professionali, per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali la tassa scompare per sempre. «È un'ottima legge di stabilità, nel segno dell'agricoltura italiana – ha commentato Martina - A partire dalla scelta di eliminare Imu e Irap tuteliamo il reddito degli agricoltori, tagliamo le tasse sui fattori produttivi e favoriamo il rilancio immediato degli investimenti. Le misure messe a punto ci consentono di investire oltre 800 milioni di euro segnando così una delle azioni più forti che si siano mai fatte negli anni a sostegno del settore primario». Per trovare le coperture è stata introdotto l'aumento della tassa di registro sull'acquisto di terreni agricoli che passa dal 12 al 15 per cento ma non riguarda coltivatori diretti e Iap. Così come la rivalutazione del reddito dominicale che resta al 30%, ma è zero per i professionali. Non c'è stato invece il temuto taglio delle assegnazioni di gasolio agevolato. Lo scorso anno c'era stato infatti un taglio che aveva portato dal 2012 a una riduzione delle assegnazione del 23 per cento. Se come sembrava alla viglia, si fosse usata ancora una volta la forbice, la riduzione con la nuova Stabilità sarebbe stata del 28 per cento. La situazione del gasolio resta critica anche per effetto della confusione che regna nelle regioni. Poche infatti, secondo quanto sostengono i produttori, avrebbero utilizzato quel plafond aggiuntivo autorizzato dalla legge per compensare la cura dimagrante in ambito nazionale. Le regioni potrebbero infatti raddoppiare la quota di Periti Agrari News – Ottobre 2015 n. 9 45 carburante agevolato, ma sono in pochissime a sfruttare questa opzione. È invece stata eliminata l'esenzione dagli adempimenti Iva per i produttori con un fatturato inferiore ai 7mila euro. Fino a ora (la norma entra in vigore nel 2017) questa palea di agricoltori doveva comunque predisporre l'elenco clienti fornitori ma solo per garantire la trasparenza delle movimentazioni dei prodotti. Ora invece anche questi produttori sono chiamati agli adempimenti Iva. C'era stato già con il governo Monti un tentativo in questa direzione poi rientrato nel passaggio parlamentare della Stabilità. LA MANOVRA IN PILLOLE FISCO Cancellate l'Imu sui terreni agricoli (pagano solo i non professionali nelle aree di pianura) e 46 l'Irap con un risparmio di 600 milioni - Aumentata dal 12 al 15% l'imposta di registro sugli acquisti dei terreni, ma solo per i non professionali INVESTIMENTI Destinati 140 milioni alle assicurazioni contro i danni da calamità naturali. Stanziamento di 45 milioni per rinnovare il parco delle macchine agricole LATTE Confermato l'impegno del pacchetto latte. Aumento della compensazione Iva che passa dall'8,8% al 10% con un risparmio complessivo per gli allevatori di 32 milioni ENTI Prosegue il processo di razionalizzazione con l'incorporazione di Isa (Istituto Sviluppo agroalimentare) in Ismea che acquisirà anche Sgfa (gestione fondi per l'agroalimentare) Periti Agrari News – Ottobre 2015 n. 9 AGRICOLTURA E LEGGE DI STABILITA’ 2 Iva: in pensione dal 2017 l'esonero sotto i 7mila euro (Gianpaolo Tosoni, Agrisole tabloid, Edizione del 23 ottobre – 29 ottobre - n. 40 - p. 3) Il disegno di legge di stabilità approvato dal Governo per l'anno 2016 contiene molte modifiche fiscali riguardanti il settore agricolo e tutte estremante favorevoli. Si temeva il contrario per effetto del provvedimento denominato «tax expenditure» che avrebbe dovuto tagliare alcune agevolazioni 47 ai settori agricolo e dei trasporti come peraltro più volte preannunciato da esponenti del Governo, invece per fortuna la legge di stabilità è andata in senso contrario prevedendo l'esclusione da Imu e da Irap valutati circa 800 milioni. Imu - L'imposta municipale non sarà dovuta dal 2016 nei territori montani e di collina per i quali si torna alla esenzione sulla base dell'elenco allegato alla circolare n. 9 del 14 giugno 1993 (G.U. n. 141 del 18 giugno 1993). Si ricorda che negli anni 2014 e 2015 l'esenzione nei territori parzialmente montani era riservata ai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (iap), mentre dal 2016 l'esenzione riguarderà tutti i proprietari e titolari di diritti reali. Quindi dal 2016 occorre operare con l'elenco allegato alla citata circolare ministeriale n. 9/1993 e quindi si ritorna al regime vigente fino al 2013. In tali zone le aree edificabili se sono possedute da coltivatori diretti i Iap sono esenti da Imu in quanto considerate terreni agricoli. Viene inoltre introdotta l'esenzione totale dall'imposta municipale dei terreni agricoli, anche di pianura, per i soggetti aventi le qualifiche professionali di coltivatore diretto o Iap, iscritti nella previdenza agricola; tale esenzione è di grande portata tenuto conto che tali immobili fin dal 1993 erano soggetti alla imposta comunale. A nostro parere l'esenzione riguarda anche i terreni posseduti da società agricole comprese quelle per azioni in quanto contemplate nell'articolo 1 del D.Lgs n. 99/2004. In questi casi l'iscrizione Inps riguarda un socio per le società di persone ovvero un amministratore per quelle di capitali (ministero delle Finanze circolare n. 3/ DF/2012). L'esenzione comprende anche le aree edificabili possedute e condotte dai medesimi soggetti in quanto ai sensi dell'articolo 2, del D.lgs n. 504/1992 sono assimilate ai terreni agricoli. Sono altresì esenti i terreni da chiunque posseduti situati nelle isole minori e quelli a proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile. Per i terreni che dal 2016 saranno esclusi da Imu ritorna la tassazione Irpef sul reddito dominicale. Quindi dal prossimo anno l'Imu sui terreni agricoli di pianura sarà dovuta dai proprietari non conduttori che hanno affittato i terreni, oppure per i terreni posseduti e coltivati da soggetti privi delle predette qualifiche professionali e quindi non iscritti alla gestione previdenziale agricola. Irap - Viene abolita l'imposta regionale sulle attività produttive per le attività agricole (art. 32 del D.P.R. n. 917/1986); anche questa modifica è di sostanza in quanto viene soppressa un'imposta che le imprese agricole hanno assolto fin dalla sua istituzione. Il riferimento normativo per individuare i soggetti esclusi da Irap è alle attività agricole rientranti nel reddito agrario e vengono conseguentemente soppresse tutte le norme che nel D.Lgs n. 446/1997 richiamano le attività agricole compresa la previsione della aliquota ridotta del 1,9%. Il riferimento alle attività di cui all'articolo 32 del Tuir dovrebbe comprendere tutti i soggetti che svolgono le attività agricole potenzialmente rientranti nel reddito agrario, come è tuttora per l'applicazione della aliquota ridotta (Agenzia delle Entrate circolare n. 141 del 4 giugno 1998). Per esempio una S.p.A. che svolge una attività agricola rientrante nel citato articolo 32, anche se non può optare per la applicazione del reddito agrario, dovrebbe essere esclusa da Irap dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. L'esclusione da Irap comprende oltre ai soggetti che esercitano attività agricole anche le coop forestali e della piccola pesca. Continuano ad applicare l'Irap con la aliquota del 3,9% le attività agricole non rientranti nel reddito agrario (per esempio le attività di allevamento con terreno insufficiente, limitatamente ai capi eccedenti e la produzione di energia elettrica per la quota non rientrante nel reddito agrario). In base al dato letterale della Periti Agrari News – Ottobre 2015 n. 9 norma sembrano non comprese nella esclusione da Irap le coop agricole (esempio cantine e latteria sociali), che trasformano e cedono prodotti conferiti prevalentemente dai soci che invece attualmente usufruiscono della aliquota Irap ridotta (circolare n. 141/1998). Iva - Dal 2017 verrà abolito il regime di esonero Iva per le imprese agricole con volume d'affari non superiore a 7.000 euro le quali pertanto dovranno osservare i normali obblighi contabili. Questo provvedimento va in contro tendenza nell'ambito di una legge di Stabilità di favore per il settore agricolo. Con successivo decreto ministeriale verrà aumentata la percentuale di compensazione Iva per taluni prodotti del settore lattiero caseario in misura non superiore al 10%. Si tratta con ogni probabilità della percentuale di compensazione relativa al latte fresco che attualmente usufruisce di una percentuale di compensazione dell'8,8% e quindi i produttori agricoli versano la differenza con la aliquota ordinaria del 10%; l'aumento della percentuale di compensazione consentirà la riduzione o l'azzeramento del versamento dell'Iva che attualmente è pari all'1,2%. Energie da fonti agroforestali e fotovoltaiche - Viene stabilizzato il regime di tassazione parziale del reddito delle imprese agricole che producono energia elettrica e calorica da fonti agroforestali e fotovoltaiche, come introdotto dal D.L. n. 66/104 convertito nella legge n.89/2014, che diviene definitivo. Quindi le predette attività continuano a essere considerate agricole connesse e rientranti nel reddito agrario ad eccezione della parte eccedente la franchigia e la tariffa incentivante; il reddito viene determinato con la percentuale del 25% dei corrispettivi registrati ai fini Iva. La franchigia viene confermata in 2.400.000 kwh per la produzione di energia da biogas e 260.000 kwh per il fotovoltaico. Questo regime si applica alle imprese agricole individuali e società semplici nonché alle altre società agricole che hanno optato per il reddito agrario. Quindi i produttori di energia da fonti agroforestali sono sollevati dal pericolo di tassare tutto il ricavato della energia derivante dalla applicazione della tariffa omnicomprensiva come sarebbe accaduto dal 2016 in assenza di modifica della norma. Altre novità fiscali - I redditi dominicale ed agrario già rivalutati rispettivamente del 80% e 70% manterranno l'attuale ulteriore rivalutazione del 30% che dal 2016 doveva scendere al 7%. La rivalutazione non si applicherà per i coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali (Iap) iscritti all'Inps. L'imposta di registro dovuta in presenza di acquisto di terreni agricoli si applicherà con la aliquota del 15% in luogo del 12% per i soggetti diversi da i coltivatori diretti ed Iap iscritti all'Inps. Periti Agrari News – Ottobre 2015 n. 9 48 Casi pratici Agricoltura COMMERCIANTE-COLTIVATORE, I RUOLI SONO INCOMPATIBILI 49 D. Nel 1993 ho iniziato l'attività di agente di commercio di materiale per l'agricoltura iscrivendomi alla gestione commercianti Inps, oltre che all'Enasarco. Nel 1999 ho iniziato anche l'attività agricola senza presentare alcuna richiesta di iscrizione alla gestione Inps ex-Scau, ritenendola non necessaria, in quanto l'attività principale era quella di agente di commercio. Dal 2008, invece, l'attività prevalente ai fini Iva è diventata quella agricola, ma non ho fatto nessuna modifica alla gestione Inps, rimanendo commerciante. Posso rimanere iscritto solo alla gestione commercianti? In caso contrario, quali adempimenti sono necessari per regolarizzare la mia posizione previdenziale, tenendo conto che intendo cedere l'attività agricola e che, ai fini fiscali, è prevista l'esenzione delle plusvalenze solo per l'imprenditore agricolo "regolarmente iscritto alla gestione previdenziale agricola"? ----R. Va notato che l'iscrizione contemporanea alla gestione dei commercianti e dei coltivatori diretti è incompatibile, valendo al riguardo l'attività abituale e prevalente. Il lettore, quindi, non può restare iscritto alla gestione dei commercianti svolgendo anche l'attività agricola come coltivatore diretto con prevalenza in tale attività agricola. Questa situazione va regolarizzata presso l'Inps.). (Giuseppe Rodà, Il Sole 24 ORE – Esperto Risponde, 19 ottobre 2015) PRELAZIONE AGRARIA SOLO PER I COLTIVATORI DIRETTI D. Il proprietario di un fondo agricolo mi ha offerto in vendita il suo terreno. Sono intenzionato ad acquistarlo per fare l'investimento, pur non essendo io un imprenditore agricolo. Il terreno in questione, però, confina con la proprietà di un coltivatore diretto, in pensione da molti anni, in quanto ha compiuto 86 anni, il quale vive da solo, e non ha moglie né figli. Costui, in qualità di ex coltivatore diretto, può ancora esercitare il diritto di prelazione sul terreno che vorrei acquistare? ----R. L’articolo 8 della legge 590/1965 prevede il diritto di prelazione, in caso di vendita di fondi rustici a favore dei coltivatori diretti conduttori del fondo oggetto di cessione. L’articolo 7 della successiva legge 817/1971 amplia la platea degli aventi diritto alla prelazione anche ai coltivatori diretti proprietari di terreni confinanti con il fondo offerto in vendita. Nulla dice la norma in merito all’età massima che il conduttore diretto deve avere per poter esercitare il proprio diritto. Si ritiene quindi che, se il coltivatore diretto risulta ancora in possesso di questa qualifica e risulta proprietario del fondo confinante, egli possa esercitare il proprio diritto di prelazione. Se, invece, il confinante non è più in possesso della qualifica di coltivatore diretto, perché ha cessato l’attività o ha interrotto i versamenti dei contributi agricoli, allora non potrà in alcun modo far valere la prelazione agraria. (Gian Paolo Tosoni e Marcello Valenti, Il Sole 24 ORE – Esperto Risponde, 12 ottobre 2015) Periti Agrari News – Ottobre 2015 n. 9 I VOUCHER IN AGRICOLTURA E IL TETTO DEI 7MILA EURO D. Per quanto riguarda il lavoro accessorio, i voucher nel settore agricolo sono ammessi limitatamente a favore di attività agricole con un volume d'affari inferiore a 7mila euro. Nel caso di imprese agricole le quali, oltre all'agricoltura, svolgono anche attività di agriturismo, con disciplina fiscale a parte, il volume d'affari è la somma di entrambe le attività, oppure quello proveniente soltanto dall'attività agricola, e non da quella agrituristica? ----R. L’articolo 48, comma 3, lettera b, del Dlgs 81/2015 fa riferimento ai soggetti di cui all’articolo 34, comma 6, del Dpr 633/1972. Si tratta dei produttori agricoli che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a 7mila euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli, che sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la 50 dichiarazione annuale, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali. L’attività di agriturismo è comunque considerata agricola, a norma dell’articolo 2135 del Codice civile, se accessoria all’attività principale. Si ritiene, dunque, che il limite dei 7mila euro sia riferito all’attività nel suo complesso. (Alberto Bosco e Angelo Pompei, Il Sole 24 ORE – Esperto Risponde, 12 ottobre 2015) L'AFFITTUARIO NON PUÒ COSTRUIRE SUL FONDO D. Avrei intenzione di dare in affitto un terreno agricolo, che da qualche anno è diventato area edificabile, ma probabilmente ci vorranno molti anni prima che sia possibile realizzare delle costruzioni edili. Vorrei sapere se ci sono motivi ostativi a dare in locazione un terreno nelle condizioni indicate, e se, anziché a un contratto di locazione, sia meglio ricorrere ad altre formule contrattuali, al fine di evitare che il locatario acquisisca dei diritti sulle future realizzazioni edili. ----R. La destinazione urbanistica del fondo rustico come area edificabile non inficia la possibilità che questo sia oggetto di affitto ai soli fini dello svolgimento dell'attività agricola.In questa ottica, la normativa di riferimento in materia di contratti di affitto agrari è dettata dalla legge 203/1982, la quale, all’articolo 16, prevede anche che «ciascuna delle parti può eseguire opere di miglioramento fondiario, addizioni e trasformazioni degli ordinamenti produttivi e dei fabbricati rurali, purché le medesime non modifichino la destinazione agricola del fondo». In questo modo la legge intende tutelare la possibilità dei contraenti di migliorare il fondo rustico e gli annessi agricoli che su di esso sorgono, a condizione che gli interventi stessi non modifichino la destinazione agricola e siano rispettosi della «vocazione colturale della zona in cui il fondo è ubicato».A queste condizioni, il contratto d’affitto di fondo rustico non consente al conduttore alcun utilizzo del fondo diverso rispetto alle attività elencate nell’articolo 2135 del Codice civile, e, dunque, non sarà possibile per questo effettuare costruzioni, né vantare diritti edificatori sulle future costruzioni edili. Si fa presente, infine, che l’articolo 936 del Codice civile, in materia di accessione, prevede che il proprietario del fondo su cui sono realizzate opere da parte di un terzo ha diritto di chiedere che le stesse vengano levate (se realizzate senza il suo consenso), o di ritenerle come proprie, acquisendone la proprietà e riconoscendo, a colui che le ha realizzate, «a sua scelta il valore dei materiali e il prezzo della mano d'opera oppure l'aumento di valore recato al fondo». In sostanza, il conduttore, che coltiva il fondo in forza di un contratto di affitto agrario, non vanta alcun diritto in materia di costruzione presente o futura sul fondo stesso. Inoltre, se decidesse di realizzare comunque delle costruzioni in base allo strumento urbanistico vigente, potrebbe essere chiamato a levarle, a risarcire il danno arrecato o a lasciare le costruzioni al proprietario del fondo, solo se questo lo vuole, ricevendone in cambio il costo di realizzazione o l’aumento del valore recato al fondo stesso. (Gian Paolo Tosoni e Marcello Valenti, Il Sole 24 ORE – Esperto Risponde, 12 ottobre 2015 Periti Agrari News – Ottobre 2015 n. 9 IL CALCOLO DELLE IMPOSTE DOPO IL SÌ ALLA VARIANTE D. Sono proprietario di una serie di fabbricati abitativi, commerciali e rurali (per un totale di 8.000 mc) in area agricola. Sulla stessa è in corso la domanda per la trasformazione ad area edificabile. Dal momento dell'approvazione della variante allo strumento urbanistico, e fino alla presentazione del titolo abilitativo (permesso di costruire) necessario per le nuove opere, i fabbricati sconteranno le imposte comunali sulle consistenze attuali o su quelle derivate dalla nuova potenzialità edificatoria (18.000 mc)? In quest'ultimo caso, il valore di mercato si applica solo ai metri cubi aggiuntivi (10.000) o sull'intero? ----R. Sulla base della breve descrizione fatta dal lettore si è portati a ritenere che l’area agricola sia costituita da più particelle, su alcune delle quali insistono i diversi fabbricati. Sulla base di questa 51 rappresentazione, allo stato attuale, prima cioè che venga approvata la variante allo strumento urbanistico, le imposte comunali saranno versate applicando, per i terreni agricoli le specifiche aliquote e le eventuali esenzioni, laddove il proprietario rivesta la qualifica di coltivatore diretto e/o imprenditore agricolo professionale, iscritto alla previdenza agricola, mentre, per i fabbricati e le relative aree pertinenziali, le aliquote deliberate per ciascuna fattispecie di immobili. Nel momento in cui viene deliberata la variante al piano regolatore, l’area acquisirà la capacità edificatoria, si presume nella misura indicata dal lettore. A quel punto e fino alla presentazione del titolo abilitativo necessario per utilizzare la nuova potenzialità edificatoria, cambierà il calcolo relativo alle imposte comunali riferite alle sole particelle libere da insediamenti preesistenti: l’articolo 5, comma 5, del Dlgs 504/1992 istitutivo dell’Ici ed espressamente richiamato dal decreto “Salva Italia”, definisce che la base imponibile dell’area fabbricabile, alla quale applicare l’aliquota d’imposta, è costituita dal «valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche». I fabbricati esistenti, unitamente alle aree ad essi pertinenziali, continueranno però a pagare le imposte comunali sulla base delle rendite catastali già assegnate, a prescindere dal fatto che, nel frattempo, l’area sulla quale insistono sia stata dichiarata edificabile. A seguito dell’effettivo utilizzo della nuova potenzialità edificatoria dell’area si potranno determinare due situazioni: nel caso in cui venga utilizzata per realizzare nuovi fabbricati, a ciascuno di essi verrà attribuita la relativa rendita catastale, mentre quelli preesistenti continueranno a versare le imposte comunali sulla base delle rendite già assegnate. Nel caso in cui, invece, tutta o parte della nuova potenzialità edificatoria venga utilizzata per ampliare i fabbricati preesistenti, agli stessi, al termine dei lavori, andrà assegnata la nuova rendita che diventerà perciò la base per la determinazione delle imposte comunali. (Alberto Bonino e Gianni Marchetti, Il Sole 24 ORE – Esperto Risponde, 28 settembre 2015) LA PRELAZIONE NOTIFICATA TRAMITE RACCOMANDATA D. Nel caso di atto di compravendita di un appezzamento di terreno agricolo, libero da conduzioni o affittanze agrarie, ma confinante con 2 proprietari coltivatori diretti, è stata inviata la prescritta lettera informativa con allegato il preliminare registrato; uno dei confinanti non ha ritirato la raccomandata e le Poste, dopo i 30 giorni di deposito previsti, hanno reso la raccomandata al mittente. Si chiede se è regolare perfezionare l'atto di compravendita comunque evidenziando il non ritiro della raccomandata. Nel caso poi, entro un anno dal rogito, il confinante rivendicasse il suo diritto al riscatto, oltre ovviamente al rimborso del corrispettivo, che fine farà la somma pagata dal 1° acquirente non coltivatore diretto quale imposta di registro? ----R. L’articolo 8 della legge 590/1965, che ha inizialmente introdotto il diritto di prelazione in materia di trasferimento di fondi rustici, prevedeva che questo spettasse unicamente ai conduttori agricoli Periti Agrari News – Ottobre 2015 n. 9 del fondo oggetto di trasferimento. In seguito, tale diritto è stato ampliato dall’articolo 7 della legge 817/1971 anche ai coltivatori diretti confinanti con il fondo oggetto di trasferimento. In particolare, il citato articolo 8 prevede che il proprietario del fondo «debba notificare con lettera raccomandata al coltivatore la proposta di alienazione trasmettendo il preliminare di compravendita in cui devono essere indicati il nome dell'acquirente, il prezzo di vendita e le altre norme pattuite compresa la clausola per l'eventualità della prelazione». Al contempo, la norma prevede che il soggetto in possesso del diritto di prelazione debba esercitare «il suo diritto entro il termine di 30 giorni». La notifica attraverso lettera raccomandata è dunque il mezzo previsto dalla legge stessa per rendere edotti gli aventi diritto dell’intenzione di trasferire la proprietà del fondo rustico. Qualora la spedizione sia avvenuta correttamente al domicilio del confinante avente diritto, a nulla vale il fatto che questa non sia stata ritirata: trascorsi infatti i 30 giorni di compiuta giacenza, salvo che il confinante possa dimostrare di non aver mai ricevuto la comunicazione di deposito, la notifica si considera eseguita. Considerato che la norma prevede che il diritto di prelazione possa essere esercitato entro il termine di 30 giorni, in via prudenziale si consiglia di determinare tale termine dal momento in cui la raccomandata è stata resa al mittente per compiuta giacenza. Ipotizzando 52 comunque che entro un anno dal trasferimento il confinante chieda di riscattare il fondo, questi dovrà agire nei confronti dell’acquirente, riconoscendo a questi l’importo indicato nel contratto preliminare. Il cedente difenderà efficacemente la cessione posta in essere attraverso la prova che la raccomandata, inviata al corretto indirizzo, sia rimasta in giacenza per il periodo di competenza e non sia stata ritirata. Nel caso l'acquirente risulti soccombente in giudizio, l'imposta versata potrà essere chiesta a rimborso, ai sensi dell'articolo 77 del Dpr 131/1986, entro 3 anni dal momento in cui è sorto il diritto alla restituzione. (Gian Paolo Tosoni e Marcello Valenti, Il Sole 24 ORE – Il Sole 24 ORE – Esperto Risponde, 28 settembre 2015) AIUTI DE MINIMIS D. Una cooperativa sociale onlus (ATECORI 81.3 cura e manutenzione del paesaggio) esercita attività prevalente di servizi di impianto manutenzione allestimento aree verdi. Iscritta anche alla gestione Inps aziende agricole. Richiede beneficio contributivo di €12.000 ex d.m. 12.10.12 precisando di aver ricevuto aiuti de minimis nel triennio pari a €35.000, richiamando il Reg.CE 1998/2006 (limite agevolazioni €200 mila nel triennio). L’Inps rigettava l’istanza assumendo che all’azienda si applica il Reg.CE 1535/2007 sugli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli con limite €7.500. E’ corretta l’obiezione Inps quando afferma che la società è un’impresa agricola attiva nel settore della produzione dei prodotti agricoli? ----R. Circa gli aiuti de minimis nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, si segnala che dal 1 gennaio 2014 è in vigore il Regolamento (UE) n. 1408/2013 in sostituzione del precedente Regolamento (UE) n. 1535/2007. Peraltro, ai sensi dell’articolo 6 paragrafo 3 del Regolamento n. 1535/2007, continua ad applicarsi il regolamento previgente agli incentivi per i quali - alla data del 30 giugno 2014 - sia stato adottato – dalla sede Inps competente - il relativo provvedimento di concessione (per le istanze ancora da definire a tale data si applica il nuovo regolamento). Sulla base del vecchio regolamento 1535, il limite massimo degli aiuti de minimis concessi a una medesima impresa non può superare 7 500 € nell’arco di tre esercizi fiscali (tale limite è stato elevato a 15.000 € dal successivo regolamento). Avuto riguardo al quesito rappresentato dal gentile lettore, è opportuno ricordare che il (vecchio) regolamento 1535 si applica, tra l’altro, alle imprese del settore della produzione dei prodotti agricoli, ossia alle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli (articolo 2). In proposito si può osservare che, se l’attività di manutenzione delle aree verdi di cui al codice ATECO 81.3 (sezione N) rientra nell’attività agricola (conferma circolare Inps 30/1995), a parere di chi scrive la medesima attività non rientra nel campo di applicazione del (vecchio) regolamento (UE) n. 1535/2007 ed è compatibile con il regolamento 1998/2006 (sostituito dal regolamento (UE) 1407/2013). L’attività in questione, infatti, non rientra nello specifico campo di attività della “produzione dei prodotti agricoli” (cui avrebbe corrisposto, ad esempio, una classificazione ATECO riconducibile alla sezione A, divisione 01). Tale interpretazione è confermata dai numerosi bandi regionali aventi ad oggetto agevolazioni a favore delle imprese: a solo titolo di esempio si veda l’allegato 8 al Decreto Periti Agrari News – Ottobre 2015 n. 9 dirigenziale n. 2715 del 25 giugno 2014 Regione Toscana, recante “regole comunitarie che disciplinano l’ammissibilità agli aiuti di Stato da parte delle imprese”. L’obiezione dell’Inps, pertanto, non appare giustificata. (Antonio Carlo Scacco, Il Sole 24 ORE – Quotidiano Lavoro, 1 settembre 2015 53 Periti Agrari News – Ottobre 2015 n. 9