Periti Agrari News - Collegio Nazionale Periti Agrari

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Periti Agrari News - Collegio Nazionale Periti Agrari
Periti Agrari News
Numero 9 – Ottobre 2015
Numero 9 - Ottobre 2015
Sommario
PERITI AGRARI: CHI SIAMO
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NEWS
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RASSEGNA DI NORMATIVA
Leggi, decreti, circolari
RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA
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APPROFONDIMENTI
AGRICOLTURA E LEGGE DI STABILITA’
L'AGRICOLTURA INCASSA 800 MILIONI
Un pacchetto ricco per l'agricoltura. Complessivamente la «manovra» in chiave agricola
vale infatti, secondo quanto ha affermato il ministro delle Politiche agricole, Maurizio
Martina, 800 milioni
(Annamaria Capparelli, Agrisole tabloid, Edizione del 23 ottobre – 29 ottobre - n. 40 - p.
3)
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AGRICOLTURA E LEGGE DI STABILITA’ - 2
IVA: IN PENSIONE DAL 2017 L'ESONERO SOTTO I 7MILA EURO
Provvedimento in controtendenza in una manovra tutta positiva.
(Gianpaolo Tosoni, Agrisole tabloid, Edizione del 23 ottobre – 29 ottobre - n. 40 - p. 9)
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L’ESPERTO RISPONDE
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Chiuso in redazione il 22 ottobre 2015
Periti Agrari News – Ottobre 2015 n. 9
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Proprietario ed Editore: Il Sole 24 Ore S.p.A.
Sede legale e amministrazione: Via Monte Rosa 91- 20149 Milano
Redazione: Redazioni Editoriali Professionisti e Aziende - Roma
Comitato scientifico e Coordinamento Editoriale Collegio Nazionale dei Periti Agrari e
Periti Agrari Laureati: Lorenzo Benanti
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Legge 28 marzo 1968, n. 434, così come modificato dalla L. 21.01.1991, n. 54, dal D.lgs.
26 marzo 2010, n. 59 ed integrata dal D.P.R. 05.06.2001, n. 328
Titolo di perito agrario - Art. 1
1. Il titolo di perito agrario, al fine dell'esercizio delle attività di cui all'art. 2, spetta a coloro che
abbiano conseguito il diploma di perito agrario in un istituto tecnico agrario statale o parificato e la
abilitazione all'esercizio della professione, con tutte le relative specializzazioni, e siano iscritti
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nell'albo professionale a norma dell'articolo 4.
Agli iscritti con il titolo di laurea spetta il titolo professionale di perito agrario laureato (D.P.R.
05.06.2001, n. 328, art. 55)
Attività professionale - Art. 2
1. Formano oggetto della professione di perito agrario:
a) la direzione, l'amministrazione e la gestione di aziende agrarie e zootecniche e di aziende di
lavorazione e commercializzazione di prodotti agrari e zootecnici limitatamente alle piccole e medie
aziende, ivi comprese le funzioni contabili, quelle di assistenza e rappresentanza tributaria e quelle
relative all'amministrazione del personale dipendente dalle medesime aziende;
b) la progettazione, la direzione ed il collaudo di opere di miglioramento fondiario e di
trasformazione di prodotti agrari e relative costruzioni, limitatamente alle medie aziende, il tutto in
struttura ordinaria, secondo la tecnologia del momento, anche se ubicate fuori dai fondi;
c) la misura, la stima, la divisione di fondi rustici, delle costruzioni e delle aziende agrarie e
zootecniche, anche ai fini di mutui fondiari;
d) i lavori catastali, topografici, cartografici e tipi di frazionamento, inerenti le piccole e medie
aziende e relativi sia al catasto terreni sia al catasto urbano;
e) la stima dei tabacchi e lavori nelle tecniche dei tabacchi;
f) la stima delle colture erbacee ed arboree e loro prodotti e la valutazione degli interventi
fitosanitari;
g) la valutazione dei danni alle colture, la stima di scorte e dei miglioramenti fondiari agrari e
zootecnici, nonché le operazioni di consegna e riconsegna dei beni rurali e relativi bilanci e
liquidazioni;
h) la direzione e manutenzione di parchi e la progettazione, la direzione e la manutenzione di
giardini, anche localizzati, gli uni e gli altri, in aree urbane;
i) le rotazioni agrarie;
l) la curatela di aziende agrarie e zootecniche;
m) la consulenza, le stime di consegna e riconsegna, i controlli analitici per i settori di
specializzazione enotecnici, caseari, elaiotecnici ed altri;
n) le funzioni di perito e di arbitratore in ordine alle attribuzioni sopra menzionate;
o) la progettazione e la direzione di piani aziendali ed interaziendali di sviluppo agricolo
limitatamente alle medie aziende;
p) le attività tecniche connesse agli accertamenti, alla valutazione ed alla liquidazione degli usi
civici;
q) l'assistenza tecnica ai produttori agricoli singoli ed associati;
r) le attribuzioni derivanti da altre leggi;
s) l'esercizio delle competenze connesse al titolo di specializzazione ottenuto a seguito di regolare
corso istituito dallo Stato o dalle regioni.
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Art. 31.
Requisiti per l'iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale. Abilitazione.
1. Per essere iscritto nell'albo o nell'elenco speciale e' necessario:
a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero italiano
appartenente a territori non uniti politicamente allo Stato italiano, oppure cittadino di uno Stato
con il quale esista trattamento di reciprocita';
b) godere dei diritti civili;
c) avere la residenza anagrafica o il domicilio professionale, nella circoscrizione del collegio nel cui
albo o elenco speciale si chiede di essere iscritti;
d) essere in possesso del diploma di perito agrario;
e) avere conseguito l'abilitazione professionale.
2. L'abilitazione all'esercizio della libera professione e' subordinata al compimento di un periodo
di pratica biennale presso un perito agrario o un dottore in scienze agrarie o forestali iscritti ai
rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio ovvero allo svolgimento per almeno tre
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anni di attivita' tecnico agricola subordinata, anche al di fuori di uno studio professionale, ed
al superamento al termine del biennio o del triennio di un apposito esame di Stato, disciplinato
dalle norme della legge 8 dicembre 1956,n. 1378, e successive modificazioni. (1)
2-bis. Il decreto di riconoscimento del titolo professionale ai sensi del Titolo III, del decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.
-----------(1) La L. 21 febbraio 1991, n. 54 ha disposto (con l'art. 10, 2 comma) che "Le disposizioni relative
all'abilitazione si applicano a partire dall'anno scolastico in corso alla data dell'entrata in vigore
della presente legge. Sono valide a tutti gli effetti le iscrizioni all'albo professionale effettuate dai
collegi prima di tale data, secondo le norme precedentemente in vigore."
Possono altresì partecipare agli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di
Perito Agrario coloro i quali, in possesso del diploma di perito agrario, abbiano frequentato con
esito positivo, corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, a norma del decreto 31 ottobre
2000, n. 436 del Ministero della Pubblica Istruzione, recante norme di attuazione dell’articolo 69
della legge 17 maggio 1999, n. 144, della durata di quattro semestri, comprensivi di tirocini non
inferiori a sei mesi coerenti con le attività libero professionali previste dall’albo chi si chiede di
accedere (così integrato dal D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, art. 55), oppure aver conseguito una
laurea comprensiva di un tirocinio di sei mesi di una delle seguenti classi: 1,7,8,17,20,27,40.
Il perito Agrario è un Tecnico polivalente la cui figura professionale si è molto evoluta ed ampliata
nel corso degli ultimi decenni.
Questo è dovuto soprattutto alla necessità di adeguare la pratica agricola e renderla compatibile
con le crescenti esigenze di protezione e difesa dell’ambiente, nell’ottica che l’esercizio
dell’agricoltura sia comunque legato alla tutela dell’ambiente e del territorio, visti i rapporti diretti
e le interazioni che questa pratica ha sul territorio stesso.
Le moderne linee guida dell’agricoltura europea e mondiale, mirate ad ottenere agroecosistemi
ecocompatibili ed ecologicamente sostenibili, le impellenti problematiche di salvaguardia delle
risorse primarie ambientali, di tutela del territorio e della biodiversità, ed infine la riscoperta del
ruolo positivo del settore paesaggistico e della progettazione di spazi verdi e boschivi, hanno
permesso di aprire nuove ed interessanti prospettive di lavoro libero professionale per il Perito
Agrario.
Accanto ai tradizionali ambiti professionale, di cui all’art. 2 – l. 438/68 e s.m.i., il Perito Agrario
oggi espleta la sua attività anche:
Come certificatore di sistemi di qualità, ambiente, sicurezza e prodotto in campo agroalimentare
e nell’industria di trasformazione dei prodotti agricoli;
Come addetto al controllo della qualità dei prodotti ai diversi livelli nella filiera produttiva sia
agricola che zootecnica;
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Come Tecnico:
-Esperto addetto al controllo produttivo e assistenza tecnica delle aziende che seguono linee
produttive dell’agricoltura integrata e biologica;
-Addetto alla progettazione, allestimento e manutenzione di spazi verdi pubblici e privati;
-Addetto al settore ambientale nella valutazione di impatto ambientale e progetti di mitigazione;
-Negli studi di pianificazione urbana e territoriale;
-Progettista di interventi di restauro ambientale e paesaggistico;
-Direttore di Parchi e di Aree Protette.
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 Agricoltura e zootecnia
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Banca e agricoltura, dialogo difficile
Attualmente in Italia sono in attività circa 1,5 milioni di aziende agricole per un valore medio alla 7
produzione di 44 miliardi. Un settore importante per l’economia del Paese - basti guardare
all’accresciuta attenzione sulla scia di Expo - verso il quale, tuttavia, il mondo bancario si rivolge
con non particolare attenzione. Nonostante il testo unico bancario del 2001 equipari le aziende
agricole a quelle degli altri settori produttivi. Il capitolo “Agricoltura, silvicoltura e pesca” - secondo
i dati Bankitalia del 2013 - presentano il livello più basso di sofferenza creditizia: 11,8% rispetto al
15,3% di altri settori. Sempre nel 2013, i prestiti bancari erogati agli agricoltori ammontavano a 44
miliardi, numero più basso se confrontato con industria e servizi. È su questa linea che le imprese
agricole chiedono al mondo bancario una maggiore attenzione, in particolare per quei programmi di
investimento non sempre coperti da fondi europei, statali o regionali. Le aziende chiedono una
linea specifica, che vada in parallelo con la normale attività di assistenza bancaria (dalla tenuta
conto alla proposizione di servizi assicurativi o di gestione patrimoniale).
Queste sono le conclusioni a cui giunge il rapporto che verrà presentato oggi a Milano, realizzato in
occasione della nona edizione del Green Global Banking “Innovare in banca per innovare
nell’agroalimentare e nel made in Italy”.
L’analisi mette in luce una prima sostanziale differenziazione: le piccole e medie aziende lamentano
maggiori difficoltà delle grandi nei rapporti con le banche «che approcciano in maniera differente le
aziende agricole in funzione delle loro dimensioni, in un certo qual modo penalizzando le piccole e
favorendo le grandi aziende». Ma è sulla qualità dei servizi che, secondo gli imprenditori agricoli, le
banche devono e possono recuperare aree di intervento. «Risulta infatti - scrive il rapporto - che i
servizi e i prodotti che la banca offre e che effettivamente vengono utilizzati dagli agricoltori, sono
decisamente inferiori rispetto ai servizi e ai prodotti non offerti che sarebbero, invece, utilizzati se
proposti. Tale evidenza fa supporre che la banca avrebbe l’opportunità di allargare la propria
offerta e raggiungere clienti che attualmente non trovano corrispondenza tra le proprie esigenze e
l’offerta bancaria».
Secondo gli imprenditori agricoli tre sono i “driver” su cui poter costruire una collaborazione più
significativa con le banche: innovazione tecnologica, prospettive nuove di mercato e, infine,
sostenibilità di ambiente e produzione. Non per nulla, negli ultimi cinque anni, c’è stato un vero e
proprio boom (+48%) delle aziende che hanno scelto la strada della multifunzionalità, cioè non
sono solo semplici produttori di derrate, ma anche primi trasformatori, operatori turisticoterritoriale, difensori ambientali e produttori di energia da fonti rinnovabili. Progetti, questi, che
chiedono più collaborazione con il credito. Ma anche un rating migliore delle aziende, cosa che
sembra scoraggiare le banche.
(Roberto Iotti, Il Sole 24 ORE – Impresa & Territori, 22 ottobre 2015)

L’agricoltore professionista fa il pieno di tagli
Un imprenditore agricolo professionale ha un terreno di dieci ettari in cui esercita la sua attività e
ha una casa di proprietà con una rendita catastale pari a 750 euro. Versa un’Irap di 250 euro e
paga il canone Rai
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I calcoli
Sul terreno agricolo in pianura su un valore di circa 90 euro a ettaro, l’Imu versata nel 2015
ammonta a 1.150 euro. Inoltre l’agricoltore versa una Tasi con aliquota all’1 per mille
sull'abitazione principale pari a 128 euro. Il canone Rai versato nel 2015 ammonta a 113 euro. Il
prossimo anno l’agricoltore non dovrà più pagare l’Irap, l'Imu sul terreno né la Tasi sull'abitazione
principale, a questo si aggiunge anche la riduzione del canone Rai.
Il risparmio
L’agricoltore fa il pieno di tagli fiscali e riduce le sue imposte dovute di 1.541 euro.
(Il Sole 24 ORE – Primo Piano, 21 ottobre 2015)

Piccola proprietà contadina, il ritardo della Pa salva il bonus
Non spettano le agevolazioni fiscali previste per l’acquisto di fondi agricoli diretti alla formazione o 8
all’arrotondamento della piccola proprietà contadina all’acquirente che non presenta - nei termini il certificato attestante la sua qualifica di coltivatore diretto. Il diritto ai vantaggi fiscali non si perde
solo nel caso in cui l’omessa certificazione sia imputabile all’ufficio competente a rilasciare il
certificato e il contribuente dimostri di essersi attivato con diligenza per il suo rilascio. Ad
affermarlo è la sentenza 2996/64/2015 della Ctr Lombardia (presidente Oldi, relatore Dell’Anna).
La vicenda riguarda l’acquisto di un appezzamento di terreno effettuato con le agevolazioni fiscali,
previste dall’articolo 1 della legge 604/1954, per la formazione e l’arrotondamento della piccola
proprietà contadina. Il contribuente nel termine di tre anni dalla registrazione del contratto di
compravendita non aveva presentato il certificato che attestava la sua qualifica di coltivatore
diretto. Così l’amministrazione aveva provveduto a revocare le relative agevolazioni fiscali
rideterminando le imposte di registro e ipotecaria dovute.
Il contribuente provvedeva al pagamento di quanto richiesto e contestualmente presentava istanza
di rimborso contro il cui diniego ricorreva in commissione tributaria. L’interessato, in primo grado,
faceva presente che il certificato non era stato presentato per causa imputabile al notaio che aveva
redatto l’atto di compravendita il quale lo aveva consegnato all’agenzia delle Entrate solo nel 2010
a fronte dell’acquisto avvenuto nel 2005.
L’ufficio, che si costituiva in giudizio, contestava le richieste del contribuente evidenziando che non
era stato precedentemente impugnato l’avviso di liquidazione e che il diritto alle agevolazioni fiscali
era subordinato alla produzione del certificato.
I giudici di primo grado riconoscevano le ragioni del contribuente, così l’ufficio proponeva appello e
la Ctr accoglie le sue richieste. Richiamando l’orientamento della Cassazione (sentenza
8052/2013), il collegio rileva come l’omessa presentazione del certificato non deve in alcun modo
dipendere da cause imputabili al contribuente. È ammessa solo per omissione o ritardo colpevole
dell’ufficio competente a rilasciarlo. Il contribuente deve, inoltre, dimostrare di aver operato con
adeguata diligenza allo scopo di conseguire nei tempi utili la certificazione.
Nel caso specifico, l’ufficio aveva rilasciato tempestivamente il certificato al notaio che aveva
redatto l’atto di compravendita il quale, però, lo aveva presentato in ritardo. E benché il certificato
sia stato consegnato a un soggetto diverso dal contribuente, quest’ultimo, però, non ha fatto nulla
per sollecitare il notaio affinché provvedesse a depositarlo, con la conseguenza della decadenza dal
diritto a fruire delle relative agevolazioni.
Anche secondo la circolare 32/E del 2007 l’inosservanza dell’obbligo di certificare la qualifica di
coltivatore diretto non comporta la decadenza automatica dal diritto all’agevolazione se il
contribuente prova che il ritardo nell’adempimento non deriva da una sua negligenza.
(Andrea Barison, Il Sole 24 ORE – Norme & Tributi, 19 ottobre 2015)
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
Niente Ici sull’area coltivata da alcuni comproprietari
Un terreno potenzialmente edificabile, appartenente in comproprietà a più soggetti e sul quale è
effettivamente svolta attività agricola da alcuni dei cointeressati, deve essere considerato, ai fini
Ici, agricolo nella sua interezza. Pertanto, anche gli altri comproprietari, privi della qualifica di
coltivatore diretto o imprenditore agricolo, godranno del beneficio dell’esenzione dall’imposta. A
precisarlo è la Ctr Lombardia, sezione staccata di Brescia, con la sentenza 4358 depositata il 7
ottobre 2015 (presidente Montanari, relatore Moliterni).
Un ente comunale notificava ad alcuni contribuenti, comproprietari di un terreno edificabile
utilizzato a scopi agricoli, un avviso di accertamento ai fini Ici. In particolare, il Comune riteneva
che l’imposta dovesse essere pagata sul valore venale in comune commercio del terreno
edificabile, anche se detenuto da agricoltori e società agricole, poiché in realtà non tutti i
comproprietari avevano la qualifica.
I contribuenti proponevano ricorso in Ctp sostenendo che, pur essendo il terreno potenzialmente
edificabile, in realtà era utilizzato a scopi agricoli e, dunque, doveva essere tassato non sul valore
venale ma sul reddito fondiario.
La Ctp respingeva il ricorso i contribuenti proponevano appello. La Ctr Lombardia, a sua volta, lo
ha accolto, annullando l’accertamento impugnato.
Il collegio bresciano, in particolare, richiamando una pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza
15566/2010), ricorda che non sono considerati “fabbricati” i terreni posseduti e condotti dai
soggetti indicati nell’articolo 9, comma 1, del medesimo decreto 504/92 (coltivatori diretti o
imprenditori agricoli), sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di
attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di
animali (ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 504/92). Questi terreni,
pertanto, vanno considerati agricoli con il beneficio di esenzione da Ici, anche nei confronti di quei
proprietari senza alcuna qualifica agricola. Infatti, essendo la proprietà immobiliare comune e
indivisa e nell’esclusivo possesso delle persone munite della qualifica di coltivatore diretto, sussiste
il requisito oggettivo per il riconoscimento del trattamento Ici più favorevole anche nei confronti
degli altri comproprietari.
Nel caso specifico, il terreno era condotto e coltivato da una società semplice che vi svolgeva
attività di allevamento di bovini da latte, coltivazione di fondi agricoli. I soci, per i due terzi, erano i
proprietari del lotto e coltivatori diretti iscritti nell’apposita gestione separata Inps. Queste
circostanze non sono state contestate dal Comune che si è limitato a richiedere l’imposta sulla sola
presunzione di suscettibilità edificatoria del terreno, senza provare però il non utilizzo ai fini agricoli
dell’area.
Pertanto, la Ctr ha ritenuto che, in presenza di tali requisiti, le agevolazioni tributarie previste dalla
normativa a favore dei comproprietari coltivatori diretti dovessero estendersi anche agli altri. Ne
consegue l’annullamento dell’atto impositivo del Comune.
(Laura Ambrosi, Sara Mecca, Il Sole 24 ORE – Norme & Tributi, 19 ottobre 2015)

Fotovoltaico a doppio regime
La Srl agricola che produce energia da fonti fotovoltaiche non può applicare il regime forfettario di
determinazione del reddito, di cui all’articolo 22 del Dl 66/2014, se tale attività non è considerata
connessa ai fini fiscali. Lo precisa la risoluzione n.86, emanata ieri dall’Agenzia delle Entrate, in
merito al caso di una Srl agricola (ma la regola vale anche per le Snc e Sas) che produce una
quantità importante di energia (quasi 1 Mw) in connessione con una superficie modesta di terreno.
Il comma 423 della legge 266/2005, considera la produzione di energia da fonte fotovoltaica
un’attività agricola connessa; tuttavia essa è «atipica» in quanto alimentata dalla luce del sole e
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non dalle risorse dell’azienda agricola. Con la circolare 32E/2009, l’Agenzia ha fissato i requisiti
necessari per poter qualificare come agricola tale attività; viene stabilito che la produzione e la
cessione di energia fino a 200 Kw se esercitata da un’impresa agricola, si considera sempre attività
agricola connessa, mentre le produzioni superiori si considerano agricole solo se, alternativamente,
derivano da impianti integrati sui tetti dei fabbricati rurali, se il volume d’affari che generano è
inferiore a quello dell’attività agricola o se l’impresa dispone di almeno 10 ettari per ogni 100 Kwdi
energia prodotta.
Sulla materia è intervenuta di recente la Corte costituzionale dichiarando infondata la questione di
legittimità del comma 423 della legge 266/2005 sollevata dalla Ctr di Agrigento, la quale riteneva
illegittima la norma nella parte in cui non prevede espressamente un limite oltre il quale l’attività
connessa di produzione di energia cessa di essere agricola e diventa industriale.
Quindi la Corte costituzionale ha stabilito che sotto il profilo civilistico la produzione di energia
elettrica da fonti fotovoltaiche ha natura di attività agricola connessa anche con una superficie 10
minima di terreno. Tale principio è fondamentale in quanto significa che una società che produce
energia con impianti fotovoltaici unitamente ad una attività agricola anche modesta, può assumere
la natura di società agricola ai sensi dell’articolo 2 del Dl n. 99/2004 in quanto comunque rispetta il
requisito dell’esercizio esclusivo di una attività agricola.
La questione affrontata ora dall’Agenzia verte sulla possibilità, per la società agricola in esame, di
applicare il regime forfettario di cui all’articolo 22 del Dl 66/2014 e, quindi, di determinare il reddito
da tassare applicando un coefficiente del 25% all’ammontare dei corrispettivi registrati ai fini Iva,
pur non rispettando i parametri di cui alla circolare 32/2009 (superficie di terreno insignificante).
Tale ultima norma prevede per gli anni 2014 e 2015 una disciplina transitoria che prevede anche
una franchigia di 260mila kwh al di sotto della quale l’attività si considera sempre agricola.
Secondo l’Agenzia occorre comunque salvaguardare la connessione della produzione di energia con
l’attività agricola e che, pertanto, in ogni caso devono essere rispettati i requisiti di cui alla circolare
32.
Quindi non avendo la società raggiunto i parametri di cui alla predetta circolare, ne consegue che la
produzione di energia pur essendo attività agricola connessa ai fini civilistici, non può esserlo ai fini
fiscali. In conclusione l’Agenzia ha confermato la tassazione con il reddito agrario per l’attività di
produzione di cereali e per l’energia elettrica entro il limite di 260mila kwh, mentre rientra nel
reddito di impresa la produzione di energia eccedente, compresa la tariffa incentivante.
(Gian Paolo Tosoni, Il Sole 24 ORE – Norme & Tributi, 16 ottobre 2015)

La «rete» in agricoltura? Un’opportunità da aiutare
Il contratto di rete in agricoltura è uno strumento molto valido per favorire le aggregazioni e creare
efficaci sinergie tenuto conto che l’articolo 1 bis del decreto legge n. 91/2014 ha disposto che la
produzione agricola derivante dall’esercizio di attività agricole in rete, si considera ottenuta a titolo
originario.
Gli effetti fiscali e amministrativi derivanti da questa apertura legislativa sono sostanziali: si pensi
alla necessità di ripartizione del reddito agrario fra i soggetti aderenti alla rete oppure all’impatto
fiscale delle attività agricole connesse svolte in comune. Per questo è necessario che l’agenzia delle
Entrate fornisca al riguardo interpretazioni ufficiali. Nel frattempo sono, infatti, le sedi regionali
dell’Agenzia che vengono chiamate a fornire risposte agli interpelli presentati dai contribuenti
mentre sarebbe opportuno che in futuro vi fossero delle interpretazioni univoche.
Una prima risposta è contenuta nella nota n. 913-427/2015 fornita dalla Direzione generale Lazio,
nella quale è stato affermato che i costi e i proventi derivanti dalla commercializzazione dei prodotti
agricoli effettuati dall’impresa capofila nell’interesse delle imprese aderenti al contratto di rete, non
concorrono a formare il reddito della predetta impresa. Il principio ha valenza generale e, quindi,
anche per le imprese commerciali che aderiscono al contratto di rete.
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Va ricordato che il contratto di rete è stato introdotto nel nostro ordinamento giuridico dall’articolo
3, commi 4 ter e seguenti del Dl 5/2009, convertito nella legge 78/2010; successivamente il
comma 3, dell’articolo 1 bis del Dl 91/2014 lo ha valorizzato per il settore agricolo. In ordine ai
risvolti fiscali del contratto di rete l’Agenzia ha fornito chiarimenti con la circolare n. 20/2013,
prima delle modifiche per l’agricoltura. Il caso proposto nell’interpello riguardava proprio un
contratto di rete che aveva per oggetto un accordo a carattere continuativo per la produzione e la
trasformazione di prodotti ortofrutticoli, oltre alla relativa commercializzazione e attività di
marketing. Siccome la vendita dei prodotti ortofrutticoli era rivolta alla grande distribuzione,
situazione in cui le imprese agricole cedenti devono essere accreditate, ne conseguiva che la
produzione ottenuta da più imprese veniva ceduta al cliente finale solo dall’impresa capofila che
possedeva l’accreditamento. Ovviamente il ricavato della cessione veniva suddiviso tra le imprese
aderenti in ragione della quota di produzione di loro spettanza secondo gli accordi di rete.
L’Agenzia con la circolare n. 20/2013 ha chiarito poi che nell’ambito della rete contratto, come nel
caso esaminato, i rapporti tra gli imprenditori partecipanti possono essere ricondotti al mandato 11
senza rappresentanza, nel quale il mandatario agisce per conto del mandante, ma in nome proprio,
con la conseguenza che i terzi non hanno alcun rapporto con il mandante; quindi l’impresa capofila
nel contratto di rete, vende i prodotti delle altre imprese aderenti al contratto e successivamente
trasferisce alle stesse il ricavato della vendita di loro competenza.
Nel caso proposto alla Dre del Lazio l’impresa agricola capofila aveva espresso la preoccupazione
che i prodotti ceduti per conto delle imprese agricole aderenti alla rete si traducessero in un’attività
commerciale al punto da compromettere la determinazione del reddito in base al reddito agrario
(articolo 32 del Tuir). L’Agenzia ha confermato correttamente che la quota di prodotti non propri
della impresa mandataria e fatturati, non rilevano ai fini delle imposte dirette.
(Gian Paolo Tosoni, Il Sole 24 ORE – Norme & Tributi, 14 ottobre 2015)
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Le mense scolastiche piatto ricco (1,3 miliardi) per le agromafie
Le contromosse sono state attivate, ma la criminalità organizzata continua a fare affari d'oro con
l'agroalimentare. Il fatturato degli illeciti che ruotano intorno al cibo è valutato in circa 14,5
miliardi. Tra i capitoli forti su cui si allungano le mani delle agromafie ci sono le mense scolastiche.
Un piatto ricco che vale 1,3 miliardi di appalti. E in gioco c'è la salute di due milioni di bambini. Ad
accendere i riflettori sul fenomeno, rilanciato dall'inchiesta di questi giorni sulla fornitura dei pasti
in provincia di Napoli, Salerno e Avellino che ha portato anche ad arresti, è stata, ancora una volta,
la Coldiretti. Di sicurezza e legalità nella ristorazione, compresa dunque quella scolastica e dei
pranzi distribuiti negli ospedali, si è parlato nel corso dell'incontro «Corruzione e Agromafie»
promosso dal presidente dell'organizzazione agricola, Roberto Moncalvo e dal presidente del
comitato scientifico della Fondazione «Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e nel sistema
agroalimentare» al quale hanno preso parte anche il presidente dell'Autorità nazionale
anticorruzione, Raffaele Cantone, il vicepresidente del Consiglio superiore della Magistratura,
Giovanni Legnini e il ministro delle Politiche agricole, Maurizio Martina.
Moncalvo: crimine odioso perché pregiudica la salute
«Si tratta di un crimine particolarmente odioso - ha
sistema economico e all'occupazione si aggiungono i
crescita». E una ricerca realizzata da Coldiretti/Ixè
scolastici.
dei bambini
detto Moncalvo - poichè ai danni provocati al
pericoli per la salute in una fase delicata della
ha rilevato una sonora bocciatura dei menù
Il 20% degli intervistati ritiene i pasti insufficienti, mentre per il 42% si arriva appena alla
sufficienza. E la maggioranza (83%) chiede prodotti più sani. La Coldiretti ha denunciato i ritardi
degli «appalti verdi» introdotti quattro anni fa per le mense scolastiche e degli ospedali, gestite
dalla pubblica amministrazione. A distanza di 4 anni restano così al palo le fornitura di frutta e
verdura rigorosamente di stagione, di prodotti Igp e Dop e biologici.
Cantone: da qualità e certificabilità premi aggiuntivi nei bandi
Il numero uno dell'Autorità anticorruzione, da parte sua, ha rilevato come non possa valere solo la
logica del «risparmio fine a se stesso». Per Cantone, infatti, al risparmio si deve affiancare il
Periti Agrari News – Ottobre 2015 n. 9
requisito della qualità, si deve sapere da dove arrivano i prodotti «da dove vengono le materie
prime - ha sottolineato - per fare la pasta al pomodoro, perchè non mi sento tranquillo se il
pomodoro arriva da un paese dell'Asia». La qualità dunque, secondo Cantone, deve diventare «un
criterio per attribuire gli appalti». Certificabilità e provenienza pertanto dovrebbero diventare
punteggi aggiuntivi nell'individuazione dei criteri per formulare i bandi. Da qui l'impegno assunto
davanti alla platea Coldiretti di lavorare a un bando tipo per le mense per individuare snodi
pericolosi per la corruzione. Legnini ha sostenuto la necessità di un'attività preventiva per
contrastare le agromafie e mettere così al riparo «Il settore agroalimentare cruciale per il futuro del
paese».
Per tutti è comunque necessario puntare su trasparenza e semplificazione amministrativa. Intanto
Legnini ha annunciato l'avvio del primo corso di formazione sulle specifiche materie agroalimentari
che coinvolgerà 400 magistrati. Caselli ha annunciato la presentazione al ministro della Giustizia di
un progetto di riforma normativa per i reati agroalimentari.
Martina: dopo la Stabilità il decreto per la lotta al caporalato
Il ministro Martina ha sottolineato la necessità di ammodernare il codice relativo all'agroalimentare
per una maggiore efficacia delle azioni di contrasto. Il ministero per quanto riguarda le norme di
sua competenza ha già messo numerosi tasselli, dal registro unico che semplifica i controlli in
azienda alla sensibilizzazione dei provider esteri per il controllo sul web. Un'operazione quest'ultima
che- ha detto Martina - è considerata un modello anche all'estero. «La chiave per dissodare il
terreno dai fenomeni malavitosi - ha aggiunto il ministro - è lavorare sulla semplificazione dei
meccanismi burocratici e amministrativi, più si semplifica, più si evita che qualcuno ci provi».
Quanto al provvedimento sul caporalato annunciato a fine agosto con il ministro della Giustizia
Orlando (e che secondo voci sarebbe dovuto andare al Consiglio del ministri del 12 ottobre)
Martina ha confermato che si sta lavorando, cercando di individuare anche il veicolo legislativo, ma
trattandosi di norme penali occorre cautela. E comunque se ne parlerà dopo la Stabilità. Intanto si
stanno serrando le fila sui controlli e su questo fronte - ha garantito- si stanno facendo ogni giorno
controlli straordinari. Mentre cresce la richiesta delle aziende di essere valutate per entrare nella
rete del lavoro agricolo di qualità.
Immancabile l'accenno alle misure agricole che dovranno entrare nella Legge di Stabilità.
Sembrerebbe ormai definitivamente acquisito il pacchetto fiscale da un miliardo che prevede la
cancellazione definitiva dell'Irap e dell'Imu su tutti i terreni agricoli, ma Martina ha fatto capire che
ci saranno altre interessanti novità «una legge di stabilità positiva per l'agricoltura che lascerà il
segno nell'anno dell'Expo».
(Annamaria Capparelli, Il Sole 24 ORE online, 13 ottobre 2015)

OGM: l'Italia sceglie il bando delle coltivazioni
L’Italia ha notificato ufficialmente alla Commissione dell’Unione Europea la richiesta di esclusione
dell’intero territorio del Paese dalla coltivazione di tutti gli OGM autorizzati a livello europeo, come
previsto dalla nuova Direttiva 2015/412/UE dell'11 marzo 2015, che consente agli Stati membri di
limitare o vietare integralmente al proprio interno la coltivazione degli organismi geneticamente
modificati autorizzati dall’Unione.
La notifica
Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, con una nota ufficiale del 1 ottobre 2015, ha
annunciato di aver inviato le formali richieste, di concerto con il Ministri dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare e il Ministro della Salute, nell’ottica della preservazione e promozione della
qualità e della peculiarità del modello agricolo italiano e della salvaguardia del patrimonio di
biodiversità del territorio italiano.
La scelta operata dal Governo italiano si aggiunge a quelle notificata, entro il termine previsto del 3
ottobre 2015, dal altri Stati Membri dell’Unione Europea, quali Austria, Bulgaria, Cipro, Croazia,
Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia,
Slovenia, e Ungheria, nonché la Scozia, il Galles e l’Irlanda del nord per la Gran Bretagna, oltre alla
Regione della Vallonia per il Belgio.
Periti Agrari News – Ottobre 2015 n. 9
12
L’area dei paesi contrari, in tutto in o parte, alla coltivazione di organismi geneticamente
modificati, rappresenta quindi quasi i due terzi del territorio dell’Unione Europea, riguardando più
della metà dei cittadini europei.
La Direttiva
La recente Direttiva (UE) 2015/412 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 marzo 2015 ,
“che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di
limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio”,
mira a garantire agli Stati membri, conformemente al principio di sussidiarietà, una maggiore
flessibilità nel decidere se desiderino oppure no coltivare OGM nel loro territorio, senza
conseguenze per la valutazione del rischio prevista dal sistema dell'Unione di autorizzazione degli
OGM e indipendentemente dalle misure che gli Stati membri che coltivano OGM sono autorizzati o
tenuti a prendere per evitare la presenza involontaria di OGM in altri prodotti o il pericolo di
contaminazioni transfrontaliere.
Ai sensi del nuovo articolo 26-quarter della Direttiva 2001/18/CE, recante “Misure transitorie”, dal
13
2 aprile 2015 al 3 ottobre 2015, ciascuno Stato membro ha potuto richiedere di adottare misure
motivate che limitano o vietano in tutto il loro territorio o in parte di esso la coltivazione di un OGM
o di un gruppo di OGM, adeguando l'ambito geografico di una notifica/domanda presentata, o di
un'autorizzazione concessa, a norma della Direttiva o del Regolamento sugli OGM anteriormente al
2 aprile 2015.
Tenuto conto che la legislazione europea adotta un livello di protezione della salute umana o
animale e dell'ambiente che consente una valutazione scientifica uniforme in tutta l'Unione, ai sensi
della Direttiva sugli OGM, come di recente modifica, gli Stati Membri dovrebbero motivare le
proprie richieste di divieto di coltivazione di OGM in base a: “a) obiettivi di politica ambientale; b)
pianificazione urbana e territoriale; c) uso del suolo; d) impatti socio-economici; e) esigenza di
evitare la presenza di OGM in altri prodotti, fatto salvo l'articolo 26 bis; f) obiettivi di politica
agricola; g) ordine pubblico”.
La normativa europea
Il quadro legislativo europeo in materia, è dettato dalla Direttiva 2001/18/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio e dal Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio che disciplinano l'autorizzazione degli organismi geneticamente modificati (OGM),
pienamente applicabile agli OGM da utilizzare nell'Unione ai fini della coltivazione come sementi o
altri materiali di moltiplicazione delle piante («OGM destinati alla coltivazione»).
Gli OGM
Ai sensi di tale quadro normativo, per ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio
dell'Unione, ciascun OGM destinato alla coltivazione deve essere sottoposto a una valutazione del
rischio ai sensi dell'allegato che tenga conto degli effetti diretti e indiretti, immediati e differiti,
nonché degli effetti cumulativi a lungo termine, sulla salute umana e l'ambiente, attraverso pareri
scientifici che possano orientare il processo decisionale da parte delle istituzioni europee preposte.
La procedura di autorizzazione a livello UE è tesa a garantire un elevato livello di tutela della vita e
della salute umana, della salute e del benessere degli animali, dell'ambiente e degli interessi dei
consumatori, assicurando al contempo l'efficace funzionamento del mercato interno, attraverso il
raggiungimento di un livello uniforme ed elevato di protezione della salute, dell'ambiente e dei
consumatori su tutto il territorio dell'Unione, in applicazione del “principio di precauzione”.
Una volta ottenuta la formale autorizzazione di ogni singolo OGM alla coltivazione, conformemente
al quadro normativo dell'Unione e purché soddisfi, per quanto concerne la varietà da immettere in
commercio, le prescrizioni del diritto dell'Unione sulla commercializzazione delle sementi e dei
materiali di moltiplicazione delle piante, gli Stati membri non sono autorizzati a vietarne, limitare o
ostacolare la sua libera circolazione nel loro territorio, salvo che alle citate condizioni definite dalla
medesima Direttiva OGM.
(Mauro Calabrese, Il Sole 24 ORE – Tecnici24, 8 ottobre 2015)

Vino, Italia primo produttore al mondo
L’Italia sorpassa la Francia e diventa il primo produttore mondiale di vino con un quantitativo di
produzione stimato a 48,9 milioni di ettolitri. È quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla
base dei dati della Commissione europea che attesta un calo dell’1% dei raccolti in Francia, dove la
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produzione si dovrebbe fermare a 46,6 milioni di ettolitri; al terzo posto la Spagna con 36,6 milioni
di ettolitri, in calo del 5%.
Secondo Coldiretti, il primato è stato sostenuto da condizioni climatiche favorevoli che hanno
garantito un’ottima maturazione delle uve, tanto che in diversi territori si parla di annata storica
per quantità e qualità. In Francia invece sono risultati particolarmente pesanti i cali nelle zone del
Beaujolais (-25%) e della Bourgogne (-11%) a causa del caldo eccessivo.
«Un risultato eccezionale che premia il lavoro dei nostri produttori - commenta Paolo De Castro,
coordinatore della commissione Agricoltura del Parlamento europeo -. Le condizioni climatiche
favorevoli di quest’anno hanno fatto sì che le produzioni di uve nostrane aumentassero del 13%,
incremento che ci ha permesso di superare la Francia. Un successo che deve però essere tradotto a
valore: basti pensare che proprio i vini francesi hanno un prezzo medio all’esportazione che è circa
il doppio di quelli italiani».
In Italia, aggiunge Coldiretti, si produce oltre un quarto (28%) del vino europeo che quest’anno
dovrebbe raggiungere 163,8 milioni di ettolitri, in leggero aumento rispetto allo scorso anno. Se
non ci saranno sconvolgimenti, si prevede che la produzione made in Italy sarà destinata per oltre
il 45% ai 332 vini a denominazione di origine controllata (Doc) e ai 73 vini a denominazione di
origine controllata e garantita (Docg), quasi il 30% ai 118 vini a indicazione geografica tipica (Igt)
riconosciuti in Italia e il restante a vini da tavola.
Quest’anno, grazie all’euro debole, accelera anche l’export: nei primi 5 mesi del 2015 è stato del 6
per cento a valore. In Italia il business del vino genera quasi 9,5 miliardi di fatturato solo dalla
vendita del vino e occupa 1,25 milioni di persone.
A proposito di export del vino, ieri, Domenico Zonin, presidente dell’Unione italiana vini, ha
sollecitato una rapida conclusione dell’accordo di libero scambio con gli Stati Uniti, il Ttip, dopo la
chiusura di quello con il Pacifico, il Ttp. «Il negoziato – sostiene Zonin - deve concludersi con un
accordo che elimini i dazi doganali, attenui le barriere non-tariffarie, tuteli le nostre Ig» (semigeneriche come Chianti, Marsala). E aggiunge: «Rispetto all’accordo bilaterale con il Giappone è
indispensabile che le barriere tariffarie, per i nostri vini sono al 15-20%, vengano eliminate senza
periodi transitori; inoltre la protezione delle indicazioni geografiche deve avvenire attraverso una
lista aperta delle principali Ig italiane ed europee; infine il riconoscimento delle pratiche enologiche
dovranno essere in conformità con gli standard Ue e Oiv».
(Emanuele Scarci, Il Sole 24 ORE – Impresa & Territori, 8 ottobre 2015)

L’impresa agricola sempre più giovane
Il lavoro in campagna attrae sempre più l’interesse dei giovani, a cominciare dalla scelta della
scuola secondaria per poi proseguire come sbocco occupazionale. Scende invece l’appeal per gli
indirizzi tecnici e umanistici.
Nell’anno scolastico appena cominciato, 15mila ragazzi si sono iscritti a istituti tecnici agrari, altri
46mila hanno invece deciso di frequentare istituti ad indirizzo enogastronomico o alberghiero per la
gestione di agriturismi. La crescita delle iscrizioni per questi profili è di oltre il 20% rispetto al
2014-15, secondo i dati diffusi ieri dalla Coldiretti in occasione della consegna dei premi “Oscar
Green” a idee e progetti più innovativi nel mondo agricolo, ovviamente proposti da giovani
agricoltori. E che il settore stia interessando sempre più le fasce giovanili lo dimostrano anche i dati
sugli occupati: quest’anno i giovani lavoratori agricoli indipendenti fanno registrare un aumento del
35% rispetto a un anno fa mentre sono oltre 70mila le persone sotto i 34 anni che lavorano a
tempo pieno in aziende di famiglia.
Elevato anche il profilo professionale dei nuovi giovani imprenditori: la metà di essi è laureata, il
57% è impegnato in programmi di innovazione per migliorare la gestione aziendale o per nuove
produzioni.
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Non per nulla gli Oscar Green consegnati ieri all’Expo di Milano dal ministro delle Politiche agricole,
Maurizio Martina, da quello dell’Ambiente Gian Luca Galletti, dal presidente Coldiretti Roberto
Moncalvo e dalla presidente dei giovani Coldiretti Maria Letizia Gardoni, hanno riconosciuto la
validità di prodotti totalmente nuovi nei segmenti della gastronomia, della tecnologia, del
monitoraggio e salvaguardia dell’ambiente e del tessile.
A sostenere l’interesse dei giovani per il settore agroalimentare, dato quasi per spacciato fino a
pochi anni fa, una serie di misure varate dal Governo che hanno incentivato e favorito la nascita di
nuove aziende, il primo insediamento di neo-imprenditori, il ricambio generazionale. Dalla loro, i
giovani, hanno saputo tradurre in azioni concrete l’innovazione dei processi di produzione e quindi
anche i prodotti. Merito dell’Expo - come è stato sottolineato ieri - l’aver messo in luce questo
percorso evolutivo che ha anche saputo coniugare la tradizionale attività agricola con i moderni
principi di salvaguardia di territorio e ambiente, aumentando il valore aggiunto delle produzioni con
campagne di marketing di interesse. Il risultato è che le produzioni made in Italy hanno registrato
un forte salto di qualità e interesse da parte degli operatori esteri, mentre in questi anni di crisi e 15
recessione occupazionale, l’agroalimentare ha saputo catturare i giovani offrendo più possibilità di
sbocco professionale.
I dieci punti del pacchetto giovani varato da Martina nell’agosto 2014, il decreto competitività con
le misure di Campolibero e quindi la legge di stabilità hanno fatto il resto.
(Il Sole 24 ORE – Impresa & Territori, 3 ottobre 2015)

L’impresa agricola diventa «sociale»
L’impresa agricola sociale (legge 141/2015, entrata in vigore lo scorso 23 settembre) non è un
nuovo soggetto giuridico ma una funzione. Infatti, per <b>agricoltura sociale</b> si intendono le
attività di cui all’articolo 2135 del Codice civile dirette a realizzare interventi e servizi sociali, socio
sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo.
Sotto il profilo soggettivo, quindi, l’impresa agricola sociale può avere qualsiasi forma giuridica:
dalla persona fisica, alla società semplice, società di persone, di capitali o cooperativa.
Limitatamente alle cooperative sociali di cui alla legge 381/1991, che per natura non sono imprese
agricole, la norma prevede che questi enti, per potersi definire operatori della agricoltura sociale,
devono realizzare la prevalenza del fatturato in agricoltura; qualora non raggiungano la prevalenza,
ma superano la percentuale del 30% del volume d’affari complessivo, sono imprese agricole sociali
in misura corrispondente al fatturato agricolo.
Sotto il profilo oggettivo la norma non è chiara nello stabilire se l’impresa agricola debba avere
esclusivamente le funzioni sociali previste dalla legge o se invece si possa trattare di una normale
impresa agricola che già svolge la propria attività e che secondo il principio della multifunzionalità
ponga in essere anche servizi sociali. Di questo dovrà occuparsi il decreto del ministero delle
Politiche agricole, che dovrà essere emanato entro il 22 novembre 2015 con il quale saranno
definiti i requisiti minimi e le modalità di effettuazione delle attività di natura sociale.
In realtà vi dovrebbe rientrare qualsiasi impresa agricola esistente o di nuova costituzione la quale
potrà aggiungere alla attività agricola tradizionale anche le prestazioni di servizi sociali. Lo si
capisce dalla classificazione quali attività agricole connesse delle prestazioni sociali sancita dal
comma 3 dell’articolo 1, della legge n. 141; le <b>attività connesse </b> sono per natura
accessorie e complementari alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura ed allevamento che
devono essere principali.
L’articolo 1 della legge prevede le seguenti quattro categorie di operazioni che qualificano
l’agricoltura sociale:
L’inserimento socio lavorativo di lavoratori con disabilità e lavoratori svantaggiati (articolo 2,
numeri 3 e 4 del Regolamento Ue 651/2014) e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di
riabilitazione e sostegno sociale. Questi lavorati sono destinati allo svolgimento delle attività
agricole tradizionali e questo confermerebbe l’interpretazione che l’impresa agricola sociale deve
Periti Agrari News – Ottobre 2015 n. 9
essere in primo luogo una impresa attiva nel settore agricolo; la norma non prevede che questa
categoria di lavoratori deve essere esclusiva.
Prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l’utilizzo delle risorse della
impresa agricola per sviluppare la abilità e capacità di inserimento lavorativo e ricreativo, nonché di
servizi utili per la vita quotidiana.
Servizi di affiancamento alle terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate al
miglioramento delle condizioni di salute e le funzioni sociali anche con l’ausilio di animali e
coltivazione di vegetali.
Progetti finalizzati all’educazione ambientale e alimentare e della salvaguardia delle biodiversità
nonché alla diffusione e conoscenza del territorio attraverso l’organizzazione di fattorie didattiche
con l’accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e
psichica. Questo tema è stato molto sviluppato in occasione di Expo 2015 a Milano.
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Le prestazioni di servizi sociali (precedenti punti 2,3 e 4) sono definite attività connesse; pertanto,
se sono svolte dal persone fisiche e società semplici, possono usufruire del regime forfetario di cui
all’articolo 56 bis del Tuir (reddito pari al 25% dei corrispettivi annotati a fini Iva) e Iva con la
detrazione forfetaria pari al 50% ai sensi dell’articolo 34 bis del Dpr 633/72.
Ai fini Iva le prestazioni socio sanitarie sono esenti da Iva solo se fornite da istituzioni sanitarie o
da enti aventi finalità di assistenza sociale e da Onlus (articolo 10, punto 27 ter del decreto Iva).
Occorrerebbe quindi che le imprese agricole sociali ottenessero in tal senso il riconoscimento legale
(articolo 3 della legge 141/2015). Se tali prestazioni sono svolte da cooperative l’Iva è prevista con
la aliquota del 4% (punto 41 bis tabella A parte 2°).
L’articolo 5 della legge dispone che i fabbricati rurali già esistenti destinati alle attività agricole
sociali mantengono il riconoscimento della ruralità.
(Gian Paolo Tosoni, Il Sole 24 ORE – Norme & Tributi, 30 settembre 2015)
 Ambiente

Consorzi di bonifica: le risorse utilizzate sono pubbliche
Con la sentenza n. 54/2015, la Sezione giur. Basilicata della Corte dei conti ha ribadito che sulla
base dei principi autorevolmente posti dalla suprema Corte di Cassazione, la magistratura contabile
ha costantemente affermato la propria provvista di giurisdizione nei confronti dei Consorzi di
Bonifica (Sez. Abruzzo n. 729/2005, Sez. Basilicata n. 239/2009 e n. 72/2010, Sez. Puglia n.
1259/2011, Sez. Umbria n. 43/2015).
Del resto, quanto alle risorse economiche utilizzate dai Consorzi, la Corte di Cassazione ha da
tempo evidenziata la natura tributaria dei “contributi” dei singoli consorziati in favore dei Consorzi
di Bonifica “che, ai sensi del R.D. 13 febbraio 1933 n. 215 e successive modificazioni configurano
prestazioni patrimoniali di natura pubblicistica, rientranti nella categoria generale dei tributi”
(Cassazione SS.UU. n. 496/1999).
Pertanto, le risorse utilizzate dai Consorzi di bonifica costituiscono risorse pubbliche destinate a fini
di pubblico interesse, la cui mala gestio rientra nella giurisdizione del Giudice contabile.
Corte dei conti, Sez. giur. Basilicata, Sentenza 23.9.2015, n. 54
Consorzi di bonifica – Giurisdizione per danno erariale della Corte dei conti – Sussiste
Le risorse utilizzate dai Consorzi di bonifica costituiscono risorse pubbliche destinate a fini di
pubblico interesse, la cui mala gestio rientra nella giurisdizione del Giudice contabile.
(Massimiliano Atelli, Il Sole 24 ORE – Tecnici24, 2 ottobre 2015)
Periti Agrari News – Ottobre 2015 n. 9

In vigore le Linee guida per la regolamentazione dei consumi delle reti idriche
agricole
In vigore dal 15 settembre 2015 le Linee Guida per la regolamentazione da parte delle Regioni e
Province Autonome della corretta quantificazione dei volumi e dei consumi idrici in agricoltura, in
linea con il Quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, consentendo così l’accesso ai 300
milioni di risorse messe a disposizione dal Programma Nazionale sullo Sviluppo Rurale.
Il Decreto Ministeriale
Sulla Gazzetta Ufficiale n.213 del 14 settembre 2015, è stato pubblicato il Decreto del Ministero
delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, recante “Approvazione delle linee guida per la
regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso
irriguo”, firmato lo scorso 31 luglio 2015, dopo aver ricevuto il parere favorevole della Conferenza
permanente per i rapporti Stato-Regioni e Province Autonome.
Il Decreto contiene, in Allegato, le Linee Guida cui dovranno attenersi le Regioni nell’emanare o 17
adeguare, dove esistenti, i propri Regolamenti in materia di metodologie di misurazione e controllo
dei consumi idrici per usi irrigui, fornendo i criteri e gli indirizzi tecnici per il monitoraggio
quantitativo dei volumi irrigui anche per una corretta redazione dei bilanci idrici, necessari per la
realizzazione degli investimenti irrigui e per il sostegno dello sviluppo rurale, oltre che per finalità
di risparmio delle risorse e ammodernamento, efficientamento o riconversione delle reti e
infrastrutture esistenti.
L’Accordo di Partenariato 2014-2020
Con l’entrata in vigore del Decreto, unitamente alle disposizioni del Decreto del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 24 febbraio 2015, n. 39, “Regolamento
recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori
d'impiego dell'acqua”, l’Italia si conforma agli impegni assunti con l’Accordo di Partenariato 20142020, che prevede, al più tardi entro luglio 2015, la “emanazione di Linee guida statali applicabili al
FEASR, per la definizione di criteri omogenei in base ai quali le Regioni regolamenteranno le
modalità di quantificazione dei volumi idrici impiegati dagli utilizzatori finali per l’uso irriguo al fine
di promuovere l’impiego di misuratori e l’applicazione di prezzi dell’acqua in base ai volumi
utilizzati, sia per gli utenti associati, sia per l’autoconsumo”.
Con l’adozione delle Linee Guida e la conseguente regolamentazione regionale, si potrà dare
attuazione agli investimenti irrigui previsti dall’art. 46 del Regolamento per lo sviluppo rurale n.
1305/2013/UE oltre a coprire gli oneri di acquisto, installazione e manutenzione dei misuratori,
rendendo disponibili, oltre ai già citati 300 milioni di euro di risorse del Programma Nazionale sullo
Sviluppo Rurale (PNSR), anche i fondi messi a disposizione dalle singole Regioni attraverso i propri
Programmi di Sviluppo Rurale (PSR), ma soprattutto le risorse, pari a circa 400 milioni, di cui il
Governo ha chiesto l’assegnazione per gli interventi e investimenti idrici in agricoltura all’interno
del Fondo per lo Sviluppo e Coesione.
Le Linee Guida
Le metodologie, i criteri e gli strumenti previsti dalle Linee Guida nazionali per la regolamentazione
da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici a uso irriguo, sono stati
sviluppati dall’apposito Gruppo di lavoro istituito presso il Ministero delle Politiche Agricole, con
rappresentanti del Ministero dell’Ambiente, delle Regioni e Province autonome, delle Autorità di
Distretto Idrografico, del Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria
(CREA), dell’Associazione Nazionale Bonifiche e Irrigazioni (ANBI) e dell’ISTAT.
Sono state, quindi, sviluppate seguendo tre principi chiave:
1) costruire un quadro conoscitivo aggiornato circa le esigenze irrigue del contesto agricolo
italiano, l’attuale diffusione della quantificazione dei volumi idrici a fini irrigui e le relative
disposizioni normative già in atto a livello regionale;
2) proporre strumenti e metodologie per la quantificazione dei volumi prelevati/utilizzati a scopo
irriguo, con diverso livello di dettaglio in relazione ai differenti contesti territoriali, diverse modalità
di prelievo e di rilascio e strutture organizzative;
3) avviare la predisposizione di una piattaforma di riferimento unica e condivisa per la raccolta e
l’elaborazione delle informazioni relative all’uso irriguo, a servizio di tutte le amministrazioni ed enti
competenti.
Periti Agrari News – Ottobre 2015 n. 9
Il monitoraggio
In particolare, le Linee Guida dettano le modalità tecniche per la quantificazione dei volumi
prelevati o utilizzati a scopo irriguo, identificando la piattaforma informatica scelta come strumento
di riferimento per il monitoraggio dei volumi idrici, cosiddetto “SIGRIAN” (“Sistema Informativo
Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura”), finalizzato alla raccolta ed
elaborazione delle informazioni relative all’uso dell’acqua, a servizio di tutte le amministrazioni e gli
enti competenti.
Inoltre, vengono definiti i criteri, sia per l’irrigazione collettiva, sia per l’auto-approvvigionamento,
secondo cui le Regioni dovranno indicare:
a) le modalità di misurazione dei volumi irrigui prelevati e restituiti;
b) le modalità di quantificazione dei volumi irrigui, in base al particolare il riferimento rispetto al
quale valutare i volumi (singolo utente o testa del distretto irriguo);
c) le modalità di misurazione dei volumi, tenendo conto della presenza di misuratori o della
possibilità di inserimento di misuratori, anche in funzione del contesto territoriale e del beneficio
atteso (analisi costi/efficacia);
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d) le modalità di stima degli utilizzi attraverso una metodologia condivisa da individuare
(alternativa o nelle more dell’installazione dei misuratori);
e) le modalità di raccolta e trasmissione dei dati al SIGRIAN, che costituisce la banca dati di
riferimento ai fini del monitoraggio;
f) le modalità di aggiornamento periodico dei dati, al fine di monitorare nel tempo l’impiego
dell’acqua a scopo irriguo.
Le Regioni
Nel contesto della Politica Agricola Comune, le Linee Guida dovranno essere recepite dalle Regioni
e Province Autonome entro il 31 dicembre 2016, con l’adozione di un regolamento comune tra le
strutture competenti in materia di ambiente e territorio, agricoltura e sviluppo rurale, previo parere
favorevole delle competenti Autorità distrettuali e in coordinamento tecnico preventivo, compresa
l’acquisizione di pareri tecnici, da parte degli Enti irrigui competenti per la gestione delle risorse
idriche e della ANBI.
Inoltre, viene istituito presso il Ministero delle Politiche Agricole un apposito tavolo permanente, cui
parteciperanno il Ministero dell’Ambiente, le Regioni e Province Autonome, le Autorità di Distretto
Idrografico, il CREA, l’ANBI, l’ISTAT e le Associazioni di categoria agricole, con l’incarico di
monitorare le attività indicate nelle Linee Guida anche con riferimento alla raccolta e gestione dei
dati sui volumi irrigui, nonché di proporre ulteriori documenti tesi a uniformare i metodi di stima.
(Mauro Calabrese, Il Sole 24 ORE – Ambiente24, 1 ottobre 2015)


Catasto
Il cambio di classamento deve essere motivato
È nullo per difetto di motivazione l’atto con cui l'agenzia del Territorio (oggi agenzia delle Entrate)
modifica il classamento di un immobile senza indicare in maniera specifica le ragioni della rettifica.
Lo ricorda la Ctp Cosenza (presidente Gaetani, relatore Lento) nella sentenza 4850/2/2015,
depositata lo scorso 22 settembre.
La controversia scaturisce da un avviso di accertamento, con cui l’allora agenzia del Territorio
variava il classamento di un immobile. Secondo il ricorrente, la modifica era inammissibile per “ne
bis in idem”, giacché sulla questione la Ctp si era già pronunciata nel 1998; l’avviso si doveva
comunque ritenere nullo perché carente di motivazione.
Dal canto suo, l’Agenzia ha dedotto che l’obbligo di specificare le ragioni del provvedimento era
stato assolto con l’indicazione di categoria e classe dell’immobile. Inoltre ha precisato che
l’appartamento del contribuente era inserito in un fabbricato di 29 unità abitative, uguali per
tipologia e anno di costruzione; sicché anche al bene del ricorrente, registrato in A/3, si doveva
assegnare la categoria A/2 attribuita alle altre unità.
Nell’accogliere il ricorso, la Ctp osserva, innanzitutto, che un precedente giudicato non impedisce
Periti Agrari News – Ottobre 2015 n. 9
all’amministrazione di effettuare un nuovo classamento in caso di trasformazione del bene. Nel
merito, i giudici affermano che l’Agenzia, quando modifica d’ufficio il classamento di un immobile,
deve specificare («a pena di nullità del provvedimento per difetto di motivazione») se il mutamento
è dovuto a:
-trasformazioni specifiche dell’unità;
-una risistemazione dei parametri della microzona in cui si trova il bene.
Nel primo caso si devono specificare - prosegue la Ctp, richiamando l’ordinanza 16643/2013 della
Cassazione - «le trasformazioni edilizie intervenute». Nella seconda ipotesi va indicato «l’atto con
cui si è provveduto alla revisione dei parametri relativi alla microzona, a seguito di significativi e
concreti miglioramenti del contesto urbano».
Ciò per consentire al contribuente di valutare se fare ricorso o prestare acquiescenza al
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provvedimento, ma anche per impedire all’amministrazione di addurre, in un eventuale successivo
contenzioso, «ragioni diverse rispetto a quelle enunciate». In ogni caso, la motivazione del
provvedimento - si legge ancora nella sentenza - non si può limitare «a contenere l’indicazione
della consistenza, della categoria e della classe attribuita dall’agenzia del Territorio».
Nel caso in esame, l’atto non solo non richiama le norme di legge su cui l’amministrazione ha
fondato la modifica, ma soprattutto è «privo di approfondita motivazione», giacché è stata omessa
la descrizione «delle specifiche e concrete differenze riscontrate».
La Ctp, inoltre, osserva che l’Agenzia, nel costituirsi in giudizio, aveva sostenuto di aver disposto il
nuovo classamento per ragioni di uniformità con gli altri immobili dello stabile e con i fabbricati
esistenti nel raggio di 200 metri. Tuttavia, questi chiarimenti non sono presi in considerazione, dal
momento che - sostiene ancora la Commissione, citando la sentenza 23248/2014 della Corte
suprema - l’amministrazione non può «sopperire con integrazioni in sede processuale alle lacune
dell’atto di classamento impugnato».
L'avviso è quindi annullato, con condanna dell’Agenzia al pagamento delle spese processuali.
(Antonino Porracciolo, Il Sole 24ORE – Norme & Tributi, 12 ottobre 2015)
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Orlandi: sul Catasto occasione persa
Controlli e banche dati, c’è ancora molto da fare. Nell’audizione svoltasi ieri davanti alla
commissione parlamentare sull’Anagrafe tributaria il direttore delle Entrate, Rossella Orlandi, ha
presentato un quadro nel quale i risultati positivi sono legati, in prospettiva, a un deciso intervento
sulle banche dati a disposizione del fisco.
I dati presentati sono comunque incoraggianti. A partire dalle istanze di adesione alla voluntary
disclosure: ne sono arrivate finora circa 70mila, con emersione di 28 miliardi di euro. Ma anche sui
controlli catastali le cose stanno andando bene: gli accertamenti effettuati sino a fine agosto hanno
portato ad aumenti di rendita catastale per 81 milioni, il che vuol dire, in soldoni, almeno
altrettanto in termini di Imu e Tasi. Ancora meglio per i dati consuntivi dell’operazione di recupero
delle “case fantasma” non risultanti al catasto: 1,2 milioni di unità immobiliari e 825 milioni di
rendite in più. Meno positivo il bilancio dei commi 334 e 335 della Finanziaria 2005, che metteva
l’Agenzia a disposizione dei Comuni (i quali, però, dovevano farsi parte attiva) per l’aggiornamento
delle rendite di immobili dove erano state effettuate migliorie non segnalate al catasto. In dieci
anni, circa 365 milioni di rendite in più.
Proprio sul catasto il direttore dell’agenzia, a margine dell’audizione, ha dichiarato che la mancata
riforma (cancellata dai decreti attuativi della delega fiscale) «è stata un’occasione persa». Anche se
l’operazione è stata «accantonata», osserva il direttore, «non è un lavoro perduto» perché sono
state acquisite informazioni per l’allineamento delle banche dati.
Rilevate anche, nell’audizione, le planimetrie ancora mancanti (indispensabili per il passaggio dai
vecchi “vani” ai metri quadrati): sono 3 milioni, più altre 300mila con planimetri senza scala.
Periti Agrari News – Ottobre 2015 n. 9
L’Agenzia suggerisce di usare parametri di conversione vano/metro quadro generale, categoria per
categoria, che il contribuente potrebbe poi correggere presentando la planimetria (a questo punto
sarebbe costretto, per evitare di vedersi attribuire superfici più ampie del vero).
Buoni risultati sull’archivio degli stradari e dei numeri civici: a oggi 5.350 Comuni hanno
completato le verifiche sui dati Istat. Mentre l’Anagrafe immobiliare integrata è ancora da
completare.
Quanto al recupero complessivo dell’evasione, sempre a margine dell’audizione, il 2014 «è stato
straordinario» ha detto Rossella Orlandi. «Per ora reggiamo» il confronto, ma per capire se sarà
possibile arrivare ai 14,2 miliardi dello scorso anno occorre aspettare la fine dell’anno. In ogni caso,
confrontando il dato con l’evasione media annuale (solo fiscale), si tratta del 6-7 per cento: il tax
gap misurato dall’ultima versione del rapporto sull’evasione fiscale allegata alla nota di
aggiornamento al Def parla infatti di 91,4 miliardi. Certo, le percentuali aumentano
progressivamente ma è evidente che ogni anno un importo non inferiore a 75-76 miliardi resta in
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tasca agli evasori.
Quanto alla complessa vicenda dei dirigenti il direttore ha così commentato la decisione di alcuni
dirigenti dell’Agenzia di dimettersi, dopo essere stati retrocessi al ruolo di funzionari per effetto
della sentenza della Corte Costituzionale, che ha dichiarato illegittimi 767 cariche dirigenziali
perché non assegnate per concorso: «È chiaro che c’è una difficoltà organizzativa inevitabile, alcuni
colleghi hanno deciso di cambiare e tantissimi altri, altrettanto bravi, hanno deciso di restare».
(Saverio Fossati, Il Sole 24ORE – Norme & Tributi, 8 ottobre 2015)

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Fisco
La svolta della fattura elettronica
La competitività del sistema Paese passa soprattutto per la digitalizzazione dei servizi il primo dei
quali, nella logica commerciale, è quello relativo ai pagamenti. Un servizio tanto più importante in
Italia, dove l’intreccio dell’impresa privata con il committente pubblico ha, da sempre, un valore non solo di mercato - notevole.
Non è un caso che una delle prime manovre di rilancio dell’economia, dopo anni di caduta libera del
Pil in un contesto internazionale di profonda crisi, sia stata l’adozione della fattura elettronica nella
Pa. Il 31 marzo scorso è entrato in vigore l’obbligo di fatturazione elettronica verso tutte le
pubbliche amministrazioni: a partire da questa data, così come già avveniva per ministeri, agenzie
fiscali ed enti nazionali di previdenza e assistenza dal 6 giugno 2014, anche le restanti
amministrazioni pubbliche centrali e gli Enti locali non possono più accettare fatture emesse o
trasmesse dalle imprese fornitrici in forma cartacea.
In 14 mesi sono stati più di 14 milioni i file fattura inviati dalle imprese e gestiti dal Sistema di
interscambio, con un afflusso medio di 60 mila file/giorno per le oltre 22.700 pubbliche
amministrazioni centrali e locali soggette a fatturazione elettronica. Nonostante la mole dei numeri,
e la difficoltà nel districarsi tra codici e riferimenti dei committenti, la percentuale di errore è poco
superiore al 10%, considerato che l’89,1% (13.030.181) dei file sono stati inoltrati alla Pa di
riferimento e solo il 10,6% (1.548.859) sono stati scartati dal sistema per errori;
Dall’avvio del sistema ad oggi, inoltre, sono 451.898 le partite Iva che hanno inviato almeno un file
fattura al Sistema di Interscambio. Analizzando il periodo che va dal 1 gennaio al 31 agosto 2015,
solo nove soggetti hanno inviato oltre 50.000 file fattura cadauno. A seguire, nello stesso periodo
temporale, sono 98 le partite Iva che hanno inviato tra 10.001 e 50.000 file fattura. In totale sono
432.572 le partite Iva che hanno inviato almeno una fattura elettronica dal 1 gennaio al 31 agosto
2015.
Per accompagnare la transizione dalla carta al digitale, il Consiglio nazionale dei dottori
Periti Agrari News – Ottobre 2015 n. 9
commercialisti e degli esperti contabili ha messo a disposizione degli Ordini territoriali e di tutti gli
iscritti all’Ordine un servizio che consente di gestire automaticamente e gratuitamente il processo
di fatturazione elettronica. Attraverso il portale <i>www.espando.it</i> realizzato da
BluenextGroup, gli iscritti possono creare, controllare, firmare digitalmente, inviare, monitorare e
conservare le parcelle/fatture secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Il servizio, inoltre,
acquisisce automaticamente le anagrafiche aggiornate e i codici degli uffici di fatturazione
elettronica collegandosi direttamente all’IndicaPA eliminando così le casistiche di errore causate da
digitazioni errate o dalla mancata conoscenza dei codici ufficio. Al 31 agosto, si sono iscritti al
servizio oltre 9.000 professionisti, di cui 7.769, pari circa all'86%, sono attivi al servizio (hanno
cioè inviato almeno una fattura tramite il portale).
FATTURE INVIATE
14,6 MILIONI
I documenti spediti online dal 6 giugno 2014 al 31 agosto 2015
UFFICI COMUNALI
22.021
Gli uffici dei Comuni assoggettati a fatturazione elettronica
UFFICI DI FATTURAZIONE
54.401
Le sedi registrate a fine agosto di quest’anno
GLI UFFICI DELLE REGIONI
1.661
Le sedi di fatturazione elettronica attivate dalle Regioni
(Il Sole 24ORE – Focus professionisti, 15 ottobre 2015)
Periti Agrari News – Ottobre 2015 n. 9
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Legge e prassi

(G.U. 21 ottobre 2015, n. 245)

 Agricoltura
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 6 agosto 2015
Modifica del decreto 2 marzo 2010 in materia di emissione dei certificati verdi per le verifiche dei
controlli delle biomasse.
(G.U. 22 settembre 2015, n 220)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 6 luglio 2015
Modifica del decreto 29 febbraio 2012 recante misure di emergenza per la prevenzione, il controllo
e l'eradicazione del cancro colorato del platano causato da Ceratocystis fimbriata.
(G.U. 24 settembre 2015, n 222)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 10 settembre 2015
Iscrizione di una varietà di soia al relativo registro nazionale.
(G.U. 24 settembre 2015, n 222)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 11 agosto 2015
Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di abamectina, sulla base del dossier Abamectin
1.8% EC Adama di allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione
dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.
(G.U. 25 settembre 2015, n 223)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 11 settembre 2015
Revoca del prodotto fitosanitario Dicumba a seguito del ritiro della lettera di accesso (LoA) agli
studi di allegato III.
(G.U. 25 settembre 2015, n 223)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 10 settembre 2015
Variazione di denominazione di varietà di avena strigosa iscritta al registro nazionale.
(G.U. 25 settembre 2015, n 223)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 10 settembre 2015
Iscrizione di varietà di mais e cereali a paglia al registro nazionale.
(G.U. 25 settembre 2015, n 223)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 18 settembre 2015
Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare il rischio fitosanitario connesso alla
diffusione della Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio della Regione Puglia. (Ordinanza n.
286).
(G.U. 25 settembre 2015, n 223)
Periti Agrari News – Ottobre 2015 n. 9
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 11 agosto 2015
Ri-registrazione del prodotto fitosanitario, a base di folpet, sulla base del dossier Folpet 500 g/L SC
di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti
fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.
(G.U. 26 settembre 2015, n 224)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 11 settembre 2015
Variazione della denominazione dell'acqua minerale e del relativo pozzo da cui sgorga l'acqua
minerale «Cutolo Rionero Fonte Blues», in Rionero in Vulture.
(G.U. 26 settembre 2015, n 224)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 11 settembre 2015
Variazione della denominazione dell'acqua minerale e del relativo pozzo da cui sgorga l'acqua
minerale «Santa Maria degli Angeli», in Rionero in Vulture.
(G.U. 26 settembre 2015, n 224)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 11 settembre 2015
Ri-registrazione del prodotto fitosanitario, a base di pirimetanil, sulla base del dossier BAS 60504 F
di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti
fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.
(G.U. 26 settembre 2015, n 224)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 11 settembre 2015
Revoca del prodotto fitosanitario Top Agan n. a seguito del ritiro della lettera di accesso (LoA) agli
studi di allegato III. (15A07149)
(G.U. 26 settembre 2015, n 224)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 11 settembre 2015
Ri-registrazione del prodotto fitosanitario, a base di folpet, sulla base del dossier Fopet 800g/Kg
WG di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti
fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011. (15A07150)
(G.U. 26 settembre 2015, n 224)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 1 settembre 2015
Modifica dell'articolo 4 del decreto 14 ottobre 2013 recante «Attuazione della misura di arresto
definitivo mediante demolizione, ai sensi degli artt. 21 e 23 del regolamento (CE) n. 1198 del
Consiglio del 27 luglio 2006, nelle Regioni Fuori Convergenza».
(G.U. 28 settembre 2015, n 225)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 1 settembre 2015
Modifica dell'articolo 4 del decreto 14 ottobre 2013 recante «Attuazione della misura di arresto
definitivo mediante demolizione, ai sensi degli artt. 21 e 23 del regolamento (CE) n. 1198 del
Consiglio del 27 luglio 2006, nelle Regioni Obiettivo Convergenza».
(G.U. 28 settembre 2015, n 225)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 11 agosto 2015
Determinazione dell'indennità di abbattimento di bovini e bufalini infetti da tubercolosi e da
brucellosi, di ovini e caprini infetti da brucellosi e di bovini e bufalini infetti da leucosi bovina
enzootica, per l'anno 2015.
(G.U. 29 settembre 2015, n 226)
Periti Agrari News – Ottobre 2015 n. 9
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 11 settembre 2015
Integrazione del decreto di riconoscimento del Consorzio vini Mantovani del 7 agosto 2013 e
conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione
del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 17, comma 1 e 4, del decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per le IGT «Provincia di Mantova» e «Quistello».
(G.U. 1 ottobre 2015, n 228)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 11 settembre 2015
Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Velum Prime», rilasciata in
seguito alla procedura di valutazione zonale.
(G.U. 1 ottobre 2015, n 228)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 17 settembre 2015
Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Border», rilasciata in seguito
alla procedura di valutazione zonale.
(G.U. 1 ottobre 2015, n 228)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 16 settembre 2015
Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di dimetomorf e mancozeb, sulla base del dossier
Feudo MZ dimetomorf 9 g/Kg + mancozeb 60 g/Kg di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per
la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n.
546/2011.
(G.U. 2 ottobre 2015, n 229)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 7 settembre 2015
Modifica del riconoscimento del Consorzio volontario per la tutela dei vini Arcole DOC concesso con
il decreto 22 marzo 2012 e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione,
valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17,
comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per la DOC «Arcole».
(G.U. 6 ottobre 2015, n 232)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 7 settembre 2015
Conferma dell'incarico al Consorzio Vini di Romagna a svolgere le funzioni di tutela, promozione,
valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17,
comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per la DOCG «Romagna Albana», per le
DOC «Colli di Faenza», «Colli d'Imola», «Romagna» e conferimento dell'incarico al Consorzio Vini di
Romagna a svolgere le funzioni di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile
2010, n. 61 per le IGT «Forlì», «Ravenna» e «Rubicone».
(G.U. 6 ottobre 2015, n 232)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 7 settembre 2015
Autorizzazione all'immissione in commercio, secondo la procedura di riconoscimento reciproco, del
prodotto fitosanitario «Polysect Ultra SL» contenente la sostanza attiva acetamiprid.
(G.U. 7 ottobre 2015, n 233)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 7 settembre 2015
Autorizzazione all'immissione in commercio, secondo la procedura di riconoscimento reciproco, del
prodotto fitosanitario «Polysect Ultra AL» contenente la sostanza attiva acetamiprid.
(G.U. 7 ottobre 2015, n 233)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Periti Agrari News – Ottobre 2015 n. 9
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DECRETO 7 settembre 2015
Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio tutela vini DOC Colli Piacentini.
(G.U. 7 ottobre 2015, n 233)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 7 settembre 2015
Conferma dell'incarico al Consorzio volontario per la tutela dei vini Montecucco DOC e Montecucco
Sangiovese DOCG, in Arcidosso, a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione,
informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 17, comma 1 e 4,
del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, per la DOC Montecucco e la DOCG Montecucco
Sangiovese.
(G.U. 7 ottobre 2015, n 233)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 7 settembre 2015
Conferma dell'incarico al Consorzio volontario per la tutela dei vini a denominazione di origine
controllata Torgiano e Torgiano Rosso Riserva DOCG, in Torgiano a svolgere le funzioni di tutela,
promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui
all'articolo 17, comma 1 e 4, del d.lgs. 8 aprile 2010, n. 61 per la DOC Torgiano e la DOCG
Torgiano Rosso Riserva.
(G.U. 8 ottobre 2015, n 234)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 7 settembre 2015
Conferma dell'incarico al Consorzio Zampone Modena Cotechino Modena, in Rozzano a svolgere le
funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP
«Zampone Modena» e la IGP «Cotechino Modena».
(G.U. 8 ottobre 2015, n 234)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 16 settembre 2015
Variazione di denominazione di varietà di specie agrarie iscritte al registro nazionale delle varietà
vegetali.
(G.U. 8 ottobre 2015, n 234)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 16 settembre 2015
Variazione di denominazione di varietà di specie agrarie iscritte al registro nazionale delle varietà
vegetali.
(G.U. 8 ottobre 2015, n 234)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO
Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Garda».
(G.U. 9 ottobre 2015, n 235)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO
Proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Pane di
Matera».
(G.U. 9 ottobre 2015, n 235)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO
Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta
«Strachitunt»
(G.U. 10 ottobre 2015, n 236)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 25 settembre 2015
Periti Agrari News – Ottobre 2015 n. 9
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Ri-registrazione del prodotto fitosanitario, a base di phosmet, sulla base del dossier Phosmet 200
g/L EC di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti
fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.
(G.U. 12 ottobre 2015, n 237)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 25 settembre 2015
Ri-registrazione del prodotto fitosanitario, a base di phosmet, sulla base del dossier Phosmet 50%
WP di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti
fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.
(G.U. 12 ottobre 2015, n 237)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 25 settembre 2015
Ri-registrazione del prodotto fitosanitario, a base di phosmet, sulla base del dossier Phosmet
23.5% WDG di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei
prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.
(G.U. 12 ottobre 2015, n 237)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 17 settembre 2015
Conferma dell'incarico al Consorzio volontario per la tutela dei vini dei colli di Parma, in Parma a
svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura
generale degli interessi di cui all'articolo 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n.
61 per la DOC «Colli di Parma».
(G.U. 13 ottobre 2015, n 238)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 17 settembre 2015
Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela vini del Reno DOC, in Castelfranco Emilia a svolgere le
funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli
interessi di cui all'articolo 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per la DOC
«Reno» e conferimento dell'incarico al Consorzio di tutela vini del Reno DOC a svolgere le funzioni
di cui all'articolo 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per la IGT
«Castelfranco Emilia».
(G.U. 13 ottobre 2015, n 238)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 24 settembre 2015
Conferma dell'incarico al Consorzio Volontario vini D.O.C. San Colombano o San Colombano al
Lambro, in San Colombano al Lambro a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione,
informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 17, comma 1 e 4,
del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per la DOC «San Colombano» o «San Colombano al
Lambro».
(G.U. 13 ottobre 2015, n 238)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 29 settembre 2015
Modifica del decreto 28 luglio 2015, relativo alla determinazione dei criteri e delle modalità per la
concessione di contributi, concernenti la valorizzazione e la salvaguardia delle caratteristiche di
qualità dei prodotti agricoli ed alimentari, contraddistinti da riconoscimento U.E., ai sensi dei
regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013, (CE) n. 607/2009.
(G.U. 13 ottobre 2015, n 238)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 17 settembre 2015
Conferma dell'incarico al Consorzio Tutela del Lambrusco di Modena, in Modena, a svolgere le
funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli
interessi di cui all'articolo 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per le DOC
«Lambrusco di Sorbara», «Lambrusco Salamino di Santa Croce», «Lambrusco Grasparossa di
Periti Agrari News – Ottobre 2015 n. 9
26
Castelvetro» e «Modena o di Modena».
(G.U. 14 ottobre 2015, n 239)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 24 settembre 2015
Modifica al decreto 5 maggio 2015 con il quale il laboratorio ISVEA S.r.l., in Poggibonsi, è stato
autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.
(G.U. 14 ottobre 2015, n 239)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 24 settembre 2015
Riconoscimento del Consorzio Tutela Vini Doc Friuli Grave e attribuzione dell'incarico a svolgere le
funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli
interessi di cui all'art. 17, comma 1 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per la DOC Friuli
Grave.
(G.U. 14 ottobre 2015, n 239)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 24 settembre 2015
Conferma dell'incarico al Consorzio tutela Vini Colline Teramane a svolgere le funzioni di tutela,
promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui
all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per la DOCG «Montepulciano
d'Abruzzo Colline Teramane» e conferimento dell'incarico al Consorzio tutela Vini Colline Teramane
a svolgere le funzioni di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per
la DOC «Controguerra».
(G.U. 14 ottobre 2015, n 239)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO
Attuazione dell'art. 14, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.
(G.U. 14 ottobre 2015, n 239)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 18 settembre 2015
Iscrizione di una varietà ortiva nel relativo Registro nazionale.
(G.U. 15 ottobre 2015, n 240)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 24 settembre 2015
Modifica al decreto 18 marzo 2015 con il quale al laboratorio ISVEA S.r.l., in Poggibonsi, è stata
rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.
(G.U. 15 ottobre 2015, n 240)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
PROVVEDIMENTO 24 settembre 2015
Iscrizione della denominazione «Patata Novella di Galatina» nel registro delle denominazioni di
origine protette e delle indicazioni geografiche protette.
(G.U. 15 ottobre 2015, n 240)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
PROVVEDIMENTO 30 settembre 2015
Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Aprutino Pescarese» registrata in
qualità di denominazione di origine protetta in forza al Regolamento (CE) n. 1263 della
Commissione del 1º luglio 1996.
(G.U. 15 ottobre 2015, n 240)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 7 ottobre 2015
Variazione dei responsabili della conservazione in purezza di varietà di specie agrarie.
(G.U. 19 ottobre 2015, n 243)
Periti Agrari News – Ottobre 2015 n. 9
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 7 ottobre 2015
Cancellazione di varietà di mais e sorgo dal registro nazionale.
(G.U. 19 ottobre 2015, n 243)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 7 ottobre 2015
Variazione della responsabilità della conservazione in purezza di varietà di cereali a paglia, iscritte
nel registro nazionale.
(G.U. 19 ottobre 2015, n 243)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 7 ottobre 2015
Iscrizione di varietà di cereali a paglia al relativo registro nazionale.
(G.U. 19 ottobre 2015, n 243)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 7 ottobre 2015
Cancellazione di varietà dal registro nazionale delle varietà di specie di piante agrarie su richiesta
dei responsabili della conservazione in purezza.
(G.U. 19 ottobre 2015, n 243)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 28 settembre 2015
Iscrizione di una varietà di soia al relativo registro nazionale.
(G.U. 20 ottobre 2015, n 244)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 28 settembre 2015
Riconoscimento dell'idoneità al Centro «BASF Italia S.p.A.», in Cesano Maderno, ad effettuare
prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia.
(G.U. 20 ottobre 2015, n 244)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 7 ottobre 2015
Cancellazione di varietà di specie foraggere dal relativo registro nazionale.
(G.U. 20 ottobre 2015, n 244)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 8 ottobre 2015
Iscrizione di varietà di barbabietola da zucchero al relativo registro nazionale.
(G.U. 20 ottobre 2015, n 244)
 Ambiente
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 6 agosto 2015
Modifica del decreto 2 marzo 2010 in materia di emissione dei certificati verdi per le verifiche dei
controlli delle biomasse.
(G.U. 22 settembre 2015, n 220)
DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 settembre 2015
Proroga dello stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversita' atmosferiche che
hanno colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna nei giorni dal 4 al 7 febbraio 2015.
(G.U. 23 settembre 2015, n 221)
Periti Agrari News – Ottobre 2015 n. 9
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 16 settembre 2015
Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici ed
idrologici avvenuti in data 12 agosto 2015 nei territori dei comuni di Rossano Calabro e Corigliano
Calabro, in provincia di Cosenza. (Ordinanza n. 285).
(G.U. 23 settembre 2015, n 221)
DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 settembre 2015
Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che
nei giorni dal 29 gennaio al 2 febbraio 2015 hanno colpito il territorio delle province di Cosenza,
Catanzaro e Crotone e che nel periodo dal 22 febbraio al 26 marzo 2015 hanno colpito il territorio
dei comuni di Petilia Policastro in provincia di Crotone, di Scala Coeli e Oriolo Calabro in provincia di
Cosenza e di Canolo e Antonimina in provincia di Reggio Calabria.
(G.U. 24 settembre 2015, n 222)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 16 settembre 2015
Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento della situazione di criticità
determinatasi nel territorio della Regione Basilicata a seguito dell'evento sismico che il 26 ottobre
2012 ha colpito alcuni comuni del territorio della provincia di Potenza. Proroga della contabilità
speciale n. 5741.
(G.U. 24 settembre 2015, n 222)
DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 settembre 2015
Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che
nei giorni 13 e 14 settembre 2015 hanno colpito il territorio di Parma e Piacenza.
(G.U. 1 ottobre 2015, n 228)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE
CIVILE, ORDINANZA 23 settembre 2015
Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento della situazione di criticità
determinatasi nel territorio della Regione Calabria a seguito dell'evento sismico che il 26 ottobre
2012 ha colpito alcuni comuni del territorio della provincia di Cosenza. Proroga della contabilità
speciale n. 5732. (Ordinanza n. 287).
(G.U. 2 ottobre 2015, n 229)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE
CIVILE, ORDINANZA 29 settembre 2015
Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici
che nei giorni dal 29 gennaio al 2 febbraio 2015 hanno colpito il territorio delle province di
Cosenza, Catanzaro e Crotone e che nel periodo dal 22 febbraio al 26 marzo 2015 hanno colpito il
territorio dei comuni di Petilia Policastro in provincia di Crotone, di Scala Coeli e Oriolo Calabro in
provincia di Cosenza e di Canolo e Antonimina in provincia di Reggio Calabria. (Ordinanza n. 289).
(G.U. 6 ottobre 2015, n 232)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE
CIVILE, ORDINANZA 5 ottobre 2015
Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento della situazione di criticità
conseguente agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio dell'isola d'Elba il
giorno 7 novembre 2011. (Ordinanza n. 290).
(G.U. 12 ottobre 2015, n 237)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
COMUNICATO
Comunicato relativo al decreto 17 luglio 2015, concernente modifiche al decreto 13 novembre
2014, recante "Modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all'art. 5, comma 1,
lett. v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.".
(G.U. 13 ottobre 2015, n 237)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Periti Agrari News – Ottobre 2015 n. 9
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DECRETO 7 ottobre 2015
Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatesi nelle
province di Cremona e Mantova.
(G.U. 19 ottobre 2015, n 243)

Appalti
MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO
Comunicato relativo al decreto 14 marzo 2003 recante «Istituzione, ai sensi dell'articolo 15,
comma 5, del decreto legislativo n 190 del 2002, del Comitato di coordinamento per l'Alta
sorveglianza delle grandi opere».
(G.U. 22 settembre 2015, n 220)
AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
DETERMINA 23 settembre 2015
Ulteriori indirizzi interpretativi sugli adempimenti ex art. 33, comma 3-bis, decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. (Determina n. 11).
(G.U. 14 ottobre 2015, n 239)
AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
DETERMINA 23 settembre 2015
Linee guida per l'affidamento delle concessioni di lavori pubblici e di servizi, ai sensi dell'articolo
153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. (Determina n. 10/2015).
(G.U. 16 ottobre 2015, n 241)
 Economia e Fisco
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 24 luglio 2015
Condizioni per l'attivazione degli interventi in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo di cui ai
decreti 15 ottobre 2014 a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli
investimenti in ricerca.
(G.U. 24 settembre 2015, n 222)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 3 luglio 2015
Regime di aiuto per progetti di ricerca e sviluppo nel settore aerospaziale, ai sensi della legge 24
dicembre 1985, n. 808.
(G.U. 25 settembre 2015, n 223)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 29 luglio 2015
Assegnazione allo strumento dei contratti di sviluppo di risorse del PON Imprese e competitività
2014-2020 FESR per il finanziamento di programmi di sviluppo localizzati nei territori delle regioni
meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia).
(G.U. 25 settembre 2015, n 223)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 6 agosto 2015
Istituzione dello strumento di garanzia per la copertura del rischio legato alla mancata restituzione
delle somme erogate a titolo di anticipazione nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile,
previsto dai decreti 20 giugno 2013 e 15 ottobre 2014.
(G.U. 28 settembre 2015, n 225)
Periti Agrari News – Ottobre 2015 n. 9
30
DECRETO-LEGGE 30 settembre 2015, n. 153
Misure urgenti per la finanza pubblica
(G.U. 30 settembre 2015, n 227)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 24 settembre 2015
Proroga del termine finale per la presentazione delle domande ai fini dell'accesso alle agevolazioni
per lo sviluppo dell'artigianato digitale e della manifattura sostenibile.
(G.U. 2 ottobre 2015, n 229)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 30 settembre 2015
Modalità di individuazione del maggior gettito da riservare all'erario ai sensi dell'articolo 1, comma
508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l'anno 2015.
(G.U. 5 ottobre 2015, n 231
DECRETO LEGISLATIVO 24 settembre 2015, n. 156
Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione
degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, n. 23.
(G.U. 7 ottobre 2015, n 233, S.O., n. 55)
DECRETO LEGISLATIVO 24 settembre 2015, n. 157
Misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle agenzie fiscali, in attuazione
dell'articolo 9, comma 1, lettera h), della legge 11 marzo 2014, n. 23. (15G00168)
(G.U. 7 ottobre 2015, n 233, S.O., n. 55)
DECRETO LEGISLATIVO 24 settembre 2015, n. 158
Revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge 11 marzo
2014, n. 23. (15G00169)
(G.U. 7 ottobre 2015, n 233, S.O., n. 55)
DECRETO LEGISLATIVO 24 settembre 2015, n. 159
Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione, in
attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23. (15G00170)
(G.U. 7 ottobre 2015, n 233, S.O., n. 55)
DECRETO LEGISLATIVO 24 settembre 2015, n. 160
Stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di
erosione fiscale, in attuazione degli articoli 3 e 4 della legge 11 marzo 2014, n. 23. (15G00171)
(G.U. 7 ottobre 2015, n 233, S.O., n. 55)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
CIRCOLARE 9 settembre 2015, n. 26/RGS
Istruzioni per il rinnovo degli inventari dei beni mobili di proprietà dello Stato, con riferimento al 31
dicembre 2015 - Articolo 17, comma 5, del regolamento emanato con il d.P.R. 4 settembre 2002,
n. 254.
(G.U. 13 ottobre 2015, n 237)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
COMUNICATO
Decreto «Patent box» recante un regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di
opere dell'ingegno, di brevetti industriali, marchi, disegni e modelli, nonché di processi, formule e
informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico
giuridicamente tutelabili.
(G.U. 20 ottobre 2015, n 244)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Conto riassuntivo del Tesoro al 31 agosto 2015. Situazione del bilancio dello Stato.
Periti Agrari News – Ottobre 2015 n. 9
31
(G.U. 20 ottobre 2015, n 244, S.O., n. 13)
 Immobili/Edilizia
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
COMUNICATO
Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di area fronte lago nel comune di
Bellagio.
(G.U. 24 settembre 2015, n 222)
MINISTERO DELLA DIFESA
DECRETO 30 giugno 2015
Trasferimento dal patrimonio indisponibile al patrimonio disponibile dello Stato, di alcuni immobili.
(G.U. 26 settembre 2015, n 224)
MINISTERO DELLA DIFESA
COMUNICATO
Dismissione definitiva, previa sclassifica di alcune opere ubicate in Malborghetto - Valbruna
(G.U. 26 settembre 2015, n 224)
MINISTERO DELLA DIFESA
COMUNICATO
Espunzione di un cespite immobiliare ubicato in Concordia Sagittaria
(G.U. 26 settembre 2015, n 224)
MINISTERO DELLA DIFESA
COMUNICATO
Dismissione definitiva, previa sclassifica di un'opera ubicata in Monfalcone e Ronchi dei Legionari
(15A07146)
(G.U. 26 settembre 2015, n 224)
MINISTERO DELLA DIFESA
COMUNICATO
Radiazione definitiva di alcune strade ubicate in Ligosullo e Treppo Carnico
(G.U. 26 settembre 2015, n 224)
MINISTERO DELLA DIFESA
DECRETO 28 luglio 2015
Individuazione degli immobili da consegnare all'Agenzia del demanio per le finalità dell'art. 33,
comma 8-quater del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111.
(G.U. 28 settembre 2015, n 225)
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
COMUNICATO
Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi al mese di
agosto 2015, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina
delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449
(Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).
(G.U. 28 settembre 2015, n 225)
MINISTERO DELLA DIFESA
COMUNICATO
Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un'aliquota demaniale, in San Francesco al
Campo.
(G.U. 28 settembre 2015, n 225)
MINISTERO DELLA DIFESA
Periti Agrari News – Ottobre 2015 n. 9
32
COMUNICATO
Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un'area, in Pontebba.
(G.U. 28 settembre 2015, n 225)
MINISTERO DELLA DIFESA
COMUNICATO
Dismissione definitiva, previa sclassifica di alcune particelle demaniali, in San Daniele del Friuli.
(G.U. 28 settembre 2015, n 225)
MINISTERO DELLA DIFESA
COMUNICATO
Dismissione definitiva, previa sclassifica di alcune aree in Travesio.
(G.U. 28 settembre 2015, n 225)
MINISTERO DELLA DIFESA
COMUNICATO
Dismissione definitiva, previa sclassifica di un'area in Napoli.
(G.U. 28 settembre 2015, n 225)
MINISTERO DELLA DIFESA
DECRETO 30 giugno 2015
Trasferimento dal demanio pubblico al patrimonio disponibile dello Stato di alcuni alloggi.
(G.U. 29 settembre 2015, n 226)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
COMUNICATO
Trasferimento dal demanio marittimo al patrimonio dello Stato di un'area ubicata nel comune di
Rimini.
(G.U. 30 settembre 2015, n 227)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
COMUNICATO
Trasferimento dal demanio marittimo al patrimonio dello Stato di un'area ubicata nel Comune di
Monte Argentario.
(G.U. 30 settembre 2015, n 227)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 30 luglio 2015, n. 154
Regolamento recante norme di individuazione dei criteri e delle procedure di assegnazione degli
alloggi di servizio connessi all'incarico, senza canone a carico dell'assegnatario.
(G.U. 2 ottobre 2015, n 229)
MINISTERO DELLA DIFESA
DECRETO 30 luglio 2015
Trasferimento di alcuni alloggi dal patrimonio indisponibile dello Stato al patrimonio disponibile.
(G.U. 5 ottobre 2015, n 231)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 29 settembre 2015
Compensazione dei minori gettiti IMU in favore dei comuni nei quali ricadono terreni ad immutabile
destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile e per l'esenzione
IMU dei terreni agricoli, nonché quelli non coltivati ubicati nei comuni delle isole minori, individuate
nell'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
(G.U. 10 ottobre 2015, n 236)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 7 agosto 2015
Ripartizione delle risorse e definizione dei criteri per la costruzione di scuole innovative.
(G.U. 14 ottobre 2015, n 239)
Periti Agrari News – Ottobre 2015 n. 9
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COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERA 6 agosto 2015
Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: misure di riqualificazione e decoro degli edifici scolastici
statali. (Delibera n. 73/2015).
(G.U. 19 ottobre 2015, n 243)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
COMUNICATO
Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di alcuni immobili siti nel Comune di Rodi
Garganico.
(G.U. 19 ottobre 2015, n 243)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
COMUNICATO
Espropriazione definitiva in favore del Ministero dello sviluppo economico degli immobili siti nel
Comune di Calitri nell'ambito del progetto n. 39/40/6060 «Opere di infrastrutturazione del nucleo
industriale di Calitri».
(G.U. 19 ottobre 2015, n 243)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
COMUNICATO
Espropriazione definitiva in favore del Ministero dello sviluppo economico degli immobili siti nel
Comune di Calitri nell'ambito del progetto n. 39/40/6006 «opere di infrastrutture del nucleo
industriale di Calitri».
(G.U. 19 ottobre 2015, n 243)
 Pubblica Amministrazione
DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 147
Disposizioni recanti misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese.
(G.U. 22 settembre 2015, n 220)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 14 settembre 2015
Determinazione dell'importo delle spese a carico dei soggetti richiedenti il nuovo documento di
viaggio elettronico per apolidi, rifugiati e stranieri.
(G.U. 22 settembre 2015, n 220)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 30 giugno 2015
Ammissione al finanziamento del progetto di cooperazione internazionale Programma «Jpi Eranet
plus Facce Progetto GreenRice». (Decreto n. 1379).
(G.U. 22 settembre 2015, n 220)
AGENZIA DEL DEMANIO
COMUNICATO
Regolamento di amministrazione e contabilità
(G.U. 22 settembre 2015, n 220)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 30 luglio 2015
Differimento del termine per lo scorrimento della graduatoria per la valutazione di merito relativa ai
programmi di investimento finalizzati al rilancio industriale delle aree di crisi della Campania e alla
riqualificazione del suo sistema produttivo.
(G.U. 23 settembre 2015, n 221)
DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 148
Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di
Periti Agrari News – Ottobre 2015 n. 9
34
rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
(G.U. 23 settembre 2015, n 221, S.O. n. 53)
DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 149
Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attivita' ispettiva in materia di lavoro e
legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
(G.U. 23 settembre 2015, n 221, S.O. n. 53)
DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 150
Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai
sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
(G.U. 23 settembre 2015, n 221, S.O. n. 53)
DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 151
Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di
cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunita', in
attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
(G.U. 23 settembre 2015, n 221, S.O. n. 53)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 28 luglio 2015
Revoca e riassegnazione alla Regione Emilia Romagna delle risorse ripartite dal decreto 28
dicembre 2012, in materia di realizzazione di strutture sanitarie ospedaliere per il superamento
degli ospedali psichiatrici giudiziari.
(G.U. 24 settembre 2015, n 222)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 20 gennaio 2015
Modifiche al decreto 29 luglio 2003, concernente i programmi dei corsi per il recupero dei punti
della patente di guida.
(G.U. 24 settembre 2015, n 222)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 10 giugno 2015
Criteri e modalità di concessione dei contributi relativi al finanziamento di progetti nel campo
navale.
(G.U. 24 settembre 2015, n 222)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 25 agosto 2015
Modifiche al decreto 10 giugno 2015, recante criteri e modalità di concessione dei contributi relativi
al finanziamento dei progetti nel campo navale.
(G.U. 24 settembre 2015, n 222)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 4 agosto 2015
Attuazione della direttiva 2011/82/UE intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di
informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale.
(G.U. 24 settembre 2015, n 222)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 30 giugno 2015
Ammissione al finanziamento del progetto di cooperazione internazionale «RiMod-FTD». (Decreto
n. 1381).
(G.U. 26 settembre 2015, n 224)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 30 giugno 2015
Ammissione al finanziamento del progetto di cooperazione internazionale «Courage». (Decreto n.
1382).
Periti Agrari News – Ottobre 2015 n. 9
35
(G.U. 26 settembre 2015, n 224)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 30 giugno 2015
Ammissione al finanziamento del progetto di cooperazione internazionale «Strenght». (Decreto n.
1383).
(G.U. 26 settembre 2015, n 224)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 3 luglio 2015
Agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dell'economia sociale.
(G.U. 26 settembre 2015, n 224)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 luglio 2015
Riparto del Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione di
borse di studio, per l'anno 2014.
(G.U. 28 settembre 2015, n 225)
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 7 agosto 2015
Criteri, tempi e modalità per la concessione e la restituzione di anticipazioni di liquidità agli enti
locali.
(G.U. 28 settembre 2015, n 225)
DECRETO-LEGGE 1 ottobre 2015, n. 154
Disposizioni urgenti in materia economico-sociale.
(G.U. 1 ottobre 2015, n 228)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 settembre 2015
Scioglimento del consiglio comunale di Assisi.
(G.U. 1 ottobre 2015, n 228)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 settembre 2015
Scioglimento del consiglio comunale di Mondavio.
(G.U. 1 ottobre 2015, n 228)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 23 settembre 2015
Certificazioni di bilancio di previsione 2015 delle amministrazioni provinciali, delle città
metropolitane, dei comuni, delle comunità montane e delle unioni di comuni.
(G.U. 1 ottobre 2015, n 228)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 settembre 2015
Scioglimento del consiglio comunale di Beverino.
(G.U. 2 ottobre 2015, n 229)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 settembre 2015
Scioglimento del consiglio comunale di Casarza Ligure.
(G.U. 2 ottobre 2015, n 229)
MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO
Comunicato relativo al decreto concernente la determinazione della sanzione alle province e alle
città metropolitane per il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2014.
(G.U. 2 ottobre 2015, n 229)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 settembre 2015
Scioglimento del consiglio comunale di Oderzo.
(G.U. 5 ottobre 2015, n 231)
Periti Agrari News – Ottobre 2015 n. 9
36
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 settembre 2015
Scioglimento del consiglio comunale di Sanarica e nomina del commissario liquidatore.
(G.U. 5 ottobre 2015, n 231)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 settembre 2015
Fondo di solidarietà comunale. Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2015.
(G.U. 5 ottobre 2015, n 231, S.O. n. 54)
MINISTERO DELLA DIFESA
DECRETO 24 settembre 2015
Individuazione delle acque internazionali soggette al rischio di pirateria nell'ambito delle quali è
consentito l'impiego di guardie giurate a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana.
(G.U. 6 ottobre 2015, n 232)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 29 settembre 2015
Disposizioni concernenti l'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di
imprese stabilite nel territorio delle province nelle quali non sono stati istituiti Uffici della
motorizzazione civile o loro sezioni.
(G.U. 6 ottobre 2015, n 232)
COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI
SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI, DELIBERA 14 settembre 2015
Valutazione di idoneità del «Codice di autoregolamentazione delle astensioni collettive dalle
funzioni e/o dalle attività svolte dai notai», adottato, in data 8 luglio 2015, dal Collegio notarile dei
Distretti riuniti di Cagliari, Lanusei e Oristano, dal Comitato dei Collegi notarili della Sardegna,
dall'Associazione Italiana notai cattolici, dall'Associazione Italiana giovani notai, dalla Federnotai,
dal Notaract e dal Sindacato sociale notarile. (Poss. 426 e 695/15). (Delibera n. 15/254)
(G.U. 7 ottobre 2015, n 233)
MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO
Comunicato relativo al decreto 23 giugno 2015 concernente: «Determinazione degli importi della
maggiore riduzione di risorse per i comuni delle Regioni a statuto ordinario e dei comuni delle
regioni Siciliana e Sardegna, di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n.
78, per l'importo di 100 milioni di euro in proporzione alle riduzioni già effettuate per l'anno 2014».
(G.U. 7 ottobre 2015, n 233)
MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO
Sistema di Protezione per richiedenti asilo e rifugiati - SPRAR. Presentazione delle domande di
contributo da parte degli enti locali che prestano servizi finalizzati all'accoglienza di richiedenti e di
titolari di protezione internazionale ed umanitaria, a valere sul Fondo nazionale per le politiche e i
servizi dell'asilo, biennio 2016 - 2017.
(G.U. 7 ottobre 2015, n 233)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 25 settembre 2015
Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni
sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica
amministrazione.
(G.U. 7 ottobre 2015, n 233)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 29 settembre 2015
Ripartizione e attribuzione del Fondo sperimentale di riequilibrio per le città metropolitane e le
province delle regioni a statuto ordinario, per l'anno 2015.
(G.U. 8 ottobre 2015, n 234)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Periti Agrari News – Ottobre 2015 n. 9
37
DECRETO 6 agosto 2015
Benefici previsti dal decreto 5 novembre 2004, n. 292 relativo al regolamento recante nuove
norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici ex art. 45, legge 448/1998,
annualità 2015.
(G.U. 9 ottobre 2015, n 235)
LEGGE 29 settembre 2015, n. 162
Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di
apolidia, fatta a New York il 30 agosto 1961.
(G.U. 12 ottobre 2015, n 237)
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
DELIBERA 17 settembre 2015
Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di
informazione commerciale. (Delibera n. 479).
(G.U. 13 ottobre 2015, n 237)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
COMUNICATO
Linee di indirizzo per la presentazione ed il sostegno di iniziative formative e di informatizzazione e
di progetti sperimentali ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettere d) e f), della legge 7 dicembre
2000, n. 383, da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'articolo
7 della medesima legge - Anno 2015.
(G.U. 13 ottobre 2015, n 237)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERA 6 agosto 2015
Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: piano di investimenti per la diffusione della banda ultra
larga. (Delibera n. 65/2015).
(G.U. 14 ottobre 2015, n 239)
AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
COMUNICATO
Comunicato relativo alla circolare n. 2/2015 del 23 settembre 2015
(G.U. 14 ottobre 2015, n 239)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 settembre 2015
Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione
del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
(G.U. 19 ottobre 2015, n 243)
MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO
Determinazione delle riduzioni del Fondo sperimentale di riequilibrio 2015.
(G.U. 20 ottobre 2015, n 244)
 Sicurezza
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 9 luglio 2015
Determinazione, per l'esercizio finanziario 2015, degli importi dei benefici del Fondo di sostegno
per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro.
(G.U. 23 settembre 2015, n 221)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 11 settembre 2015
Modifiche al decreto 9 luglio 2013 recante: «Disposizioni di applicazione del decreto 2 agosto 2005
n. 198 in materia di autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada».
Periti Agrari News – Ottobre 2015 n. 9
38
(G.U. 25 settembre 2015, n 223)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
COMUNICATO
Elenco, di cui al punto 3.7 dell'allegato III del decreto 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per
l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni.
(G.U. 29 settembre 2015, n 226)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 6 agosto 2015
Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea 2015/573/UE, 2015/574/UE del 30
gennaio 2015 e 2015/863 del 31 marzo 2015 di modifica degli allegati del decreto legislativo 4
marzo 2014 n. 27 sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature
elettriche ed elettroniche.
(G.U. 1 ottobre 2015, n 228)
MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO
Riconoscimento e classificazione di un manufatto esplodente.
(G.U. 2 ottobre 2015, n 229)
MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO
Riconoscimento e classificazione di un manufatto esplodente.
(G.U. 2 ottobre 2015, n 229)
MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO
Riconoscimento e classificazione di un manufatto esplodente.
(G.U. 2 ottobre 2015, n 229)
MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO
Riconoscimento e classificazione di un manufatto esplodente.
(G.U. 2 ottobre 2015, n 229)
MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO
Riconoscimento e classificazione di un manufatto esplodente.
(G.U. 2 ottobre 2015, n 229)
MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO
Riconoscimento e classificazione di un manufatto esplosivo.
(G.U. 2 ottobre 2015, n 229)
MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO
Riconoscimento e classificazione di un manufatto esplosivo.
(G.U. 2 ottobre 2015, n 229)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 10 agosto 2015, n. 163
Regolamento recante parziale modificazione del comma 2 dell'articolo 33 del decreto 15 aprile
2003, n. 130, in materia di regola tecnica per la costruzione e la sistemazione degli impianti
radioelettrici da installare a bordo delle navi soggette ai requisiti previsti dal GMDSS (Sistema
globale di soccorso e sicurezza in mare).
(G.U. 14 ottobre 2015, n 239)
Periti Agrari News – Ottobre 2015 n. 9
39
Circolari
INPS
Circolare n. 170 del 13-10-2015
Oggetto: Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Compatibilità e cumulabilità del lavoro
accessorio con le prestazioni di sostegno al reddito.
Circolare n. 167 del 07-10-2015
Oggetto: Modifiche ai criteri di determinazione del coefficiente di capitalizzazione del montante
contributivo. Articolo 5 del decreto legge 21 maggio 2015, n. 65.
40
Circolare n. 158 del 06-10-2015
Oggetto: Convenzione tra l’INPS e il Sindacato Italiano Lavoratori Pensionati e Agricoli (S.I.L.P.A.)
ai sensi dell’art. 2 della legge 27 dicembre 1973 n. 852, per la riscossione dei contributi associativi
sull’indennità ordinaria e di trattamento speciale di disoccupazione di cui sono beneficiari i
lavoratori agricoli. Istruzioni procedurali e contabili. Variazioni al piano dei conti.
Circolare n. 156 del 29-09-2015
Oggetto: Convenzione fra l’INPS e l’Unione Nazionale Contoterzisti Agromeccanici e Industriali
(UNCAI) per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale, ai sensi della legge 4 giugno
1973, n.311. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti.
Periti Agrari News – Ottobre 2015 n. 9
Giurisprudenza

Agricoltura
 Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia - 296/02/15
 NOTA
Chi vende vino sfuso non paga la tassa sui rifiuti
Poiché la principale o esclusiva attività esercitata in un negozio di acquisto da fornitori e vendita al
minuto di vino sfuso non produce alcun rifiuto, nessuna tassa (Tares/Tari) è dovuta.
Lo ha stabilito recentemente la Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia che, con
sentenza n. 296/02/15, ha accolto il ricorso di un contribuente che era stato destinatario di una
cartella di pagamento della tassa sui rifiuti (Tari) per l'anno 2014, dopo aver già corrisposto il
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares) per il periodo precedente. La decisione merita di
essere segnalata non tanto per la particolare attività economica (vendita al dettaglio di vino sfuso),
esercitata anche direttamente dalle imprese o coop agricole nelle proprie cantine, quanto per il
nucleo argomentativo svolto dal ricorrente e totalmente condiviso dal Collegio giudicante sulla
determinazione e applicazione delle tariffe che di fatto non rispettano il fondamentale principio
comunitario «chi inquina paga». Dopo aver ricevuto per l'anno 2014 una cartella di pagamento
della Tari (articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge 147/2013) ed esperito invano un tentativo
di conciliazione, inviando all'ente impositore una richiesta al fine di rivedere l'attribuzione della
categoria tariffaria in funzione dell'effettiva attività svolta e della relativa propensione alla
produzione di rifiuti, un contribuente emiliano si è rivolto alla Commissione tributaria con apposito
ricorso introduttivo.
Nel prospettare la propria tesi difensiva, il contribuente ha innanzitutto ricordato di svolgere nel
proprio negozio principalmente l'attività di acquisto e vendita al dettaglio di vino sfuso.
Più precisamente il vino sfuso viene immesso dal fornitore in cisterne tramite pompe o consegnato
in fusti d'acciaio per la vendita alla spina, che poi vengono resi vuoti alla cantina fornitrice.
Il vino viene poi venduto ai clienti mediante l'uso di contenitori di loro proprietà, in negozio e poi
riutilizzare.
Ben si comprende – puntualizza il ricorrente – come l'attività in questione comporti una produzione
di rifiuti pressoché nulla, mentre è sicuramente rilevante il contributo che viene dato al sistema in
termini di minor produzione di rifiuti da parte dei consumatori. Ne discende che l'ente impositore,
nel determinare e applicare la tariffa alla citata attività, ha commesso diversi errori che confliggono
sia con il principio costituzionale dell'effettiva capacità contributiva (articolo 53 della Costituzione),
sia soprattutto con la direttiva Cee n. 98 del 19 novembre 2008. Sicché, conclude il ricorrente, nel
caso di specie (prodotti alimentari) la tassa sui rifiuti è notevolmente sproporzionata rispetto ai
rifiuti effettivi o potenziali dell'attività. In altre parole non è ragionevole sostenere che un prodotto
alimentare, come quello oggetto di pagamento, possa inquinare di più di un prodotto non
alimentare.
Periti Agrari News – Ottobre 2015 n. 9
41
Pertanto il regolamento comunale sulla Tari sarebbe affetto da diversi errori in ordine alla
commisurazione delle tariffe, dato che nella definizione delle categorie di attività i relativi
coefficienti stravolgerebbero i criteri ispiratori delle tabelle ministeriali, provocando conseguenze e
sperequazioni macroscopiche. Ad esempio facendo un confronto di alcune tabelle si ricava che la
vendita di beni alimentari sia suscettibile di produrre rifiuti al pari di un'attività ortofrutticola, una
pescheria e una pizzeria al taglio. Perciò, conclude il ricorrente, poiché non vi è una categoria che
comprenda la vendita di prodotti sfusi, nè tantomeno di vino, l'esercizio in esame avrebbe dovuto
essere associato ad altra attività, avendo riguardo non già alla categoria merceologica del prodotto
(alimentare o non alimentare) quanto alla potenzialità a produrre rifiuti. Naturalmente l'ente
impositore, nel costituirsi in giudizio, ha sostenuto la correttezza del proprio operato contestando la
tesi del contribuente. I primi giudici tributari emiliani, nell'apprezzare il contenuto del ricorso, lo
hanno accolto perché fondato. Secondo il Collegio, che ha dichiarato l'inapplicabilità al caso di
specie del regolamento comunale della Tari, non è possibile infatti considerare inquinante e fonte di
rifiuti l'attività di acquisto di vino sfuso, che viene immesso dal fornitore in cisterne tramite pompe
42
o consegnato in fusti d'acciaio per la vendita alla spina, che poi vengono resi vuoti alla cantina
fornitrice. Il vino viene poi venduto ai clienti mediante l'uso di contenitori riutilizzabili. L'esercizio di
tale attività non produce alcun rifiuto e quindi non v'è ragione di corrispondere il relativo tributo.
(Antonio Piccolo, Il Sole 24 ORE - Agrisole tabloid, Edizione del 9 – 15 ottobre n. 38, Pag.
9)
 Corte di Cassazione – Terza sezione civile – Sentenza 29 settembre 2015, n. 19250
 NOTA
Riscatto agrario, non «conta» il lavoro prestato da figli minori
Ai fini dell'esercizio del riscatto agrario non è giuridicamente rilevante l'apporto lavorativo dei figli
minori d'età del confinante coltivatore diretto. Lo ha riaffermato la terza sezione civile della Corte di
Cassazione con sentenza n. 19250 del 2 luglio 2015, depositata il 29 settembre 2015.
In estrema sintesi, un coltivatore diretto propose domanda di riscatto agrario in relazione a un
terreno confinante e oggetto di compravendita con una società agricola. Il giudizio venne promosso
anche nei confronti della banca che aveva iscritto ipoteca sul terreno venduto a garanzia del
prestito concesso agli acquirenti.
Il tribunale di Rovigo accolse la domanda, disponendo il trasferimento della proprietà del terreno e
dichiarando l'inefficacia dell'ipoteca iscritta sullo stesso, mentre la Corte d'appello di Venezia ha
riformato la decisione dei primi giudici rigettando quindi la domanda di retratto.
In buona sostanza, secondo i giudici del riesame, il confinante non possedeva la forza lavorativa
necessaria per coltivare il fondo di sua proprietà e quello oggetto del riscatto. Inoltre i medesimi
giudici hanno ritenuto provato che il fondo rustico, al momento della vendita, fosse condotto in
affitto e che pertanto sussistesse la condizione ostativa all'esercizio del riscatto da parte del
confinante (articolo 7 della legge 817/1971).
Il coltivatore diretto si è rivolto ai giudici di legittimità che, con la pronuncia in rassegna, hanno
respinto il ricorso perché non fondato.
In particolare il ricorrente si è lamentato della mancata considerazione e quantificazione
dell'apporto lavorativo offerto dai propri figli che, per quanto minori d'età, hanno contribuito
effettivamente all'attività agricola durante il periodo delle vacanze scolastiche.
Gli «Ermellini» hanno respinto per infondatezza tutte le doglianze sollevate dal ricorrente,
compresa quindi quella relativa all'apporto lavorativo dei propri figli minori d'età. Al riguardo,
infatti, i giudici del Palazzaccio, hanno escluso che si dovesse tener conto dell'apporto dei due
minori d'età, dato che il loro contributo lavorativo, essendo prospettato come del tutto occasionale
e non stabile, è risultato giuridicamente irrilevante ai sensi dell'articolo 31 della legge 590/1965.
Disposizione, questa, che riconduce la qualità di coltivatore diretto all'esercizio diretto ed abituale
dell'attività di coltivazione dei fondi e di allevamento di animali e che richiede che la forza
Periti Agrari News – Ottobre 2015 n. 9
lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore a un terzo di quella occorrente per la «normale
necessità» di coltivazione e di allevamento.
In altre parole detta disposizione, che equipara il lavoro eseguito dalla donna a quello dell'uomo,
presuppone che anche il contributo dei componenti del nucleo familiare debba presentare quelle
stesse caratteristiche di abitualità di svolgimento che sono richieste al coltivatore diretto.
In questo senso la sesta sezione civile della medesima suprema Corte, con ordinanza n. 2019 del
27 gennaio 2011, ha già affermato come il requisito dell'abitualità debba intendersi quale normale
ed usuale svolgimento di lavori agricoli, in maniera tale che l'attività agricola venga realizzata in
modo stabile e continuativo prevalentemente con lavoro proprio o dei componenti della propria
famiglia. Infine, nell'economia del discorso, è opportuno segnalare la sentenza n. 19235 depositata
il 29 settembre 2015 con la quale la stessa terza sezione civile della Corte di Cassazione, nel
rinverdire il proprio consolidato orientamento, ha sottolineato che il diritto di prelazione e riscatto
del coltivatore diretto, proprietario del terreno confinante, costituisce una limitazione della
43
circolazione della proprietà agricola (oltre che dell'autonomia negoziale) e spetta soltanto nel caso
di fondi confinanti in senso giuridicamente proprio, cioè caratterizzati da contiguità fisica e
materiale, per contatto reciproco lungo la comune linea di demarcazione (sia essa meramente
ideale, ovvero esteriorizzata mediante muri, recinzioni o altri segnali), senza poter essere esteso
alla diversa ipotesi della cosiddetta «contiguità funzionale », ossia di fondi separati ma idonei ad
essere accorpati in un'unica azienda agraria. Ne discende che, per detti fini, devono considerarsi
non confinanti i fondi posti ai lati di una strada vicinale non aperta al pubblico transito o di una
strada agraria privata, dato che il terreno che costituisce la sede stradale, anche se può risultare
dall'unione di porzioni distaccate dai fondi confinanti, non resta nella proprietà individuale di
ciascuno dei conferenti, così da risultare soggetto a servitù di passaggio a favore degli altri, ma dà
luogo alla formazione di un nuovo bene oggetto di comunione e goduto da tutti in base a un
comune diritto di proprietà (conforme, per tutte, sentenza n. 19747 del 27 settembre 2011)
(Antonio Piccolo, Il Sole 24 ORE - Agrisole tabloid, Edizione del 16 – 22 ottobre n. 39,
Pag. 9)

Professione
 Tar Sardegna - Sezione 2 - Sentenza 4 settembre 2015, n. 1012
 NOTA
Periti agrari e agronomi. Nei concorsi pubblici il titolo di studio superiore non sempre
assorbe quello inferiore
La Pa è tenuta ad applicare rigidamente le regole fissate nel bando atteso che questo costituisce
disposizione vincolante per il concorso, che non può essere disapplicata nel corso del procedimento,
neppure nel caso in cui talune delle regole in essa contenute risultino non più conformi allo jus
superveniens, salvo naturalmente l'esercizio del potere di autotutela.
Ciò anche in ragione del principio di tutela dell'affidamento dei concorrenti, dal quale deriva che
anche i concorsi devono essere svolti in base alla normativa vigente alla data di emanazione del
bando, ossia al momento di indizione della relativa procedura (Tar Sardegna, sezione 2, sentenza 4
settembre 2015, n. 1012).
Il caso
Si bandiva una procedura selettiva pubblica per esami per il conferimento di un posto nel profilo
professionale di istruttore tecnico “perito agrario”, a tempo pieno ed indeterminato.
Nello specifico, la lex specialis della procedura prescriveva, quale requisito che doveva essere
posseduto dai partecipanti al concorso, il seguente titolo: Diploma di perito agrario ed abilitazione
all'esercizio della professione con iscrizione all'Albo.
La problematica nasce a seguito del possesso, da parte del concorrente finito primo in graduatoria,
solo dell’iscrizione all’albo professionale degli agrotecnici e agrotecnici laureati.
Periti Agrari News – Ottobre 2015 n. 9
Il fondamentale rilievo della lex specialis
L’articolo 1 del bando, contenente i requisiti di ammissione, aveva infatti previsto la necessità del
possesso da parte dei candidati, quale titolo di studio, del diploma di perito agrario e
dell’abilitazione all’esercizio della relativa professione con l’iscrizione all’Albo.
Nell’ultima parte dello stesso articolo era stabilito che l’eventuale possesso del titolo di studio
superiore non avrebbe potuto assorbire il titolo inferiore specificamente richiesto per la prova
selettiva.
La richiesta del titolo di studio di perito agrario non può essere disgiunta dalla conseguente
abilitazione ed iscrizione al relativo Albo professionale.
Sotto un profilo meramente letterale, assume un peso fondamentale la rilevanza della connessione
letterale complessiva del requisito richiesto, né potendo sottacersi il significato lessicale dei termini
è utile per distinguere realtà diverse.
La fissazione di tale requisito, che notoriamente rientra nell’ambito della discrezionalità propria
44
dell’amministrazione, non è manifestamente illogica, arbitraria, irragionevole o irrazionale,
oltretutto da considerarsi come un requisito complessivo unico, il cui mancato possesso impediva la
stessa partecipazione alla procedura concorsuale.
Inoltre, le prescrizioni contenute nella "lex specialis" della gara vincolano non solo i concorrenti, ma
la stessa amministrazione che non conserva, perciò, alcun margine di discrezionalità nella loro
concreta attuazione, non potendo disapplicarle, neppure nel caso in cui talune di esse risultino
inopportunamente o incongruamente formulate, salva la possibilità di far luogo, nell'esercizio del
potere di autotutela, all'annullamento del bando della procedura concorsuale.
La Pa è tenuta ad applicare rigidamente le regole fissate nel bando atteso che questo costituisce
disposizione vincolante per il concorso, che non può essere disapplicata nel corso del procedimento,
neppure nel caso in cui talune delle regole in essa contenute risultino non più conformi allo jus
superveniens, salvo naturalmente l'esercizio del potere di autotutela.
Ciò anche in ragione del principio di tutela dell'affidamento dei concorrenti, dal quale deriva che
anche i concorsi devono essere svolti in base alla normativa vigente alla data di emanazione del
bando, ossia al momento di indizione della relativa procedura.
La ratio della disposizione
Invero, vi è una specifica motivazione per la quale non può applicarsi il principio plus semper in se
continet quod est minus.
Da un lato, infatti, l’agronomo è un soggetto che si occupa di agronomia, studiandola come scienza
pura o applicandola.
Come figura professionale è in possesso di laurea in scienze agrarie o similari, può essere
impiegato nelle aziende, nell’industria agraria, in ambito ambientale o agroalimentare.
Opera prevalentemente nell’ambiente rurale con particolari applicazioni anche in ambiti urbani e
più, in particolare, l’agronomo applica le proprie competenze tecniche per guidare gli interventi
dell'uomo sui fattori che determinano qualità e quantità della produzione agricola e zootecnica
oppure può interessarsi anche degli aspetti economici ed ecologici legati all'ambiente urbano ed
extra-urbano.
Dall’altro, il perito agrario si occupa tendenzialmente di gestione di aziende agrarie o zootecniche,
si occupa dell’assistenza della stipulazione dei contratti agrari e dei costi di produzione in materia,
può progettare, dirigere o collaudare opere di miglioramento fondiario, adoperarsi nelle divisioni di
fondi rustici, di aziende agricole o di vari tipi di frazionamento catastali o topografici (cfr. legge 21
febbraio 1991 n. 54)
Sono evidentemente due professionalità diverse nelle quali la prima può contenere la seconda che
ne è fondamentalmente una delle specializzazioni e del resto la partecipazione all’esame per
l’iscrizione all’Albo dei periti agrari non è possibile se non si è in possesso del diploma di perito
agrario e la laurea in Dottore agronomo non è considerata succedanea.
Anche il Dpr 5 giugno 2001 n. 328, il quale da ultimo ha ridisegnato le singole figure professionali,
ha tracciato profili diversi delle due tipologie e comunque solo l’iscrizione all’Albo costituisce quella
certificazione necessaria che definisce la competenza professionale di un determinato soggetto.
(Giovanni La Banca, Il Sole 24 ORE – Tecnici24, 12 ottobre 2015)
Periti Agrari News – Ottobre 2015 n. 9
AGRICOLTURA
E LEGGE DI
STABILITA’

L'agricoltura incassa 800 milioni
(Annamaria Capparelli, Agrisole tabloid, Edizione del 23 ottobre – 29 ottobre - n. 40 - p. 3)
Un pacchetto ricco per l'agricoltura. La Legge di Stabilità 2016 accanto alle misure già annunciate
dal Presidente del Consiglio Matteo Renzi sulla cancellazione dell'Irap agricola e dell'Imu sui terreni
agricoli ha riservato molte altre sorprese. Complessivamente la «manovra» in chiave agricola vale
infatti, secondo quanto ha affermato il ministro delle Politiche agricole, Maurizio Martina, 800
milioni. Tutti finalizzati a investimenti, senza oneri per le imprese. Impegni rispettati dunque.
Dai primi numeri resi noti emergono 140 milioni destinati al Fondo per le agevolazioni assicurative
in agricoltura contro le calamità naturali. Altri 45 milioni sono destinati al rinnovo del parco delle
macchine agricole. Sarà un fondo che verrà gestito dall'Inail legato quindi al capitolo (molto
sensibile) della sicurezza del lavoro in agricoltura.
Piatto forte poi l'intervento (annunciato dal ministro con il pacchetto latte) che riguarda, le
percentuali di compensazione Iva: si passa dall'8,8% al 10%. Dal gennaio dunque gli allevatori,
colpiti dal crollo dei prezzi che ha messo in ginocchio molte aziende, non verseranno più l'imposta
sul latte venduto e questo significa un incremento di mezzo centesimo su ogni litro di latte per un
guadagno complessivo di 32 milioni.
Come dicevamo le due misure che segnano questa legge di Stabilità per il settore restano la
cancellazione dell'Irap e dell'Imu. Con l'eliminazione Irap (che per l'agricoltura era applicata con
aliquota ridotta all'1,9%) il risparmio è di circa 200 milioni. Dall'eliminazione dell'Imu deriva un
ulteriore risparmio per le casse degli agricoltori di 400 milioni.
L'Imu sparisce per tutti nelle aree svantaggiate, montane e parzialmente montane, mentre in
quelle di pianura a pagare saranno solo i non professionali, per coltivatori diretti e imprenditori
agricoli professionali la tassa scompare per sempre. «È un'ottima legge di stabilità, nel segno
dell'agricoltura italiana – ha commentato Martina - A partire dalla scelta di eliminare Imu e Irap
tuteliamo il reddito degli agricoltori, tagliamo le tasse sui fattori produttivi e favoriamo il rilancio
immediato degli investimenti.
Le misure messe a punto ci consentono di investire oltre 800 milioni di euro segnando così una
delle azioni più forti che si siano mai fatte negli anni a sostegno del settore primario».
Per trovare le coperture è stata introdotto l'aumento della tassa di registro sull'acquisto di terreni
agricoli che passa dal 12 al 15 per cento ma non riguarda coltivatori diretti e Iap. Così come la
rivalutazione del reddito dominicale che resta al 30%, ma è zero per i professionali.
Non c'è stato invece il temuto taglio delle assegnazioni di gasolio agevolato. Lo scorso anno c'era
stato infatti un taglio che aveva portato dal 2012 a una riduzione delle assegnazione del 23 per
cento. Se come sembrava alla viglia, si fosse usata ancora una volta la forbice, la riduzione con la
nuova Stabilità sarebbe stata del 28 per cento. La situazione del gasolio resta critica anche per
effetto della confusione che regna nelle regioni. Poche infatti, secondo quanto sostengono i
produttori, avrebbero utilizzato quel plafond aggiuntivo autorizzato dalla legge per compensare la
cura dimagrante in ambito nazionale. Le regioni potrebbero infatti raddoppiare la quota di
Periti Agrari News – Ottobre 2015 n. 9
45
carburante agevolato, ma sono in pochissime a sfruttare questa opzione.
È invece stata eliminata l'esenzione dagli adempimenti Iva per i produttori con un fatturato
inferiore ai 7mila euro. Fino a ora (la norma entra in vigore nel 2017) questa palea di agricoltori
doveva comunque predisporre l'elenco clienti fornitori ma solo per garantire la trasparenza delle
movimentazioni dei prodotti.
Ora invece anche questi produttori sono chiamati agli adempimenti Iva. C'era stato già con il
governo Monti un tentativo in questa direzione poi rientrato nel passaggio parlamentare della
Stabilità.
LA MANOVRA IN PILLOLE
FISCO Cancellate l'Imu sui terreni agricoli (pagano solo i non professionali nelle aree di pianura) e
46
l'Irap con un risparmio di 600 milioni - Aumentata dal 12 al 15% l'imposta di registro sugli acquisti
dei terreni, ma solo per i non professionali
INVESTIMENTI Destinati 140 milioni alle assicurazioni contro i danni da calamità naturali.
Stanziamento di 45 milioni per rinnovare il parco delle macchine agricole
LATTE Confermato l'impegno del pacchetto latte. Aumento della compensazione Iva che passa
dall'8,8% al 10% con un risparmio complessivo per gli allevatori di 32 milioni
ENTI Prosegue il processo di razionalizzazione con l'incorporazione di Isa (Istituto Sviluppo
agroalimentare) in Ismea che acquisirà anche Sgfa (gestione fondi per l'agroalimentare)
Periti Agrari News – Ottobre 2015 n. 9
AGRICOLTURA
E LEGGE DI
STABILITA’ 2

Iva: in pensione dal 2017 l'esonero sotto i 7mila euro
(Gianpaolo Tosoni, Agrisole tabloid, Edizione del 23 ottobre – 29 ottobre - n. 40 - p. 3)
Il disegno di legge di stabilità approvato dal Governo per l'anno 2016 contiene molte modifiche
fiscali riguardanti il settore agricolo e tutte estremante favorevoli. Si temeva il contrario per effetto
del provvedimento denominato «tax expenditure» che avrebbe dovuto tagliare alcune agevolazioni 47
ai settori agricolo e dei trasporti come peraltro più volte preannunciato da esponenti del Governo,
invece per fortuna la legge di stabilità è andata in senso contrario prevedendo l'esclusione da Imu
e da Irap valutati circa 800 milioni.
Imu - L'imposta municipale non sarà dovuta dal 2016 nei territori montani e di collina per i quali si
torna alla esenzione sulla base dell'elenco allegato alla circolare n. 9 del 14 giugno 1993 (G.U. n.
141 del 18 giugno 1993). Si ricorda che negli anni 2014 e 2015 l'esenzione nei territori
parzialmente montani era riservata ai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (iap),
mentre dal 2016 l'esenzione riguarderà tutti i proprietari e titolari di diritti reali. Quindi dal 2016
occorre operare con l'elenco allegato alla citata circolare ministeriale n. 9/1993 e quindi si ritorna al
regime vigente fino al 2013.
In tali zone le aree edificabili se sono possedute da coltivatori diretti i Iap sono esenti da Imu in
quanto considerate terreni agricoli. Viene inoltre introdotta l'esenzione totale dall'imposta
municipale dei terreni agricoli, anche di pianura, per i soggetti aventi le qualifiche professionali di
coltivatore diretto o Iap, iscritti nella previdenza agricola; tale esenzione è di grande portata tenuto
conto che tali immobili fin dal 1993 erano soggetti alla imposta comunale. A nostro parere
l'esenzione riguarda anche i terreni posseduti da società agricole comprese quelle per azioni in
quanto contemplate nell'articolo 1 del D.Lgs n. 99/2004. In questi casi l'iscrizione Inps riguarda un
socio per le società di persone ovvero un amministratore per quelle di capitali (ministero delle
Finanze circolare n. 3/ DF/2012). L'esenzione comprende anche le aree edificabili possedute e
condotte dai medesimi soggetti in quanto ai sensi dell'articolo 2, del D.lgs n. 504/1992 sono
assimilate ai terreni agricoli.
Sono altresì esenti i terreni da chiunque posseduti situati nelle isole minori e quelli a proprietà
collettiva indivisibile ed inusucapibile. Per i terreni che dal 2016 saranno esclusi da Imu ritorna la
tassazione Irpef sul reddito dominicale. Quindi dal prossimo anno l'Imu sui terreni agricoli di
pianura sarà dovuta dai proprietari non conduttori che hanno affittato i terreni, oppure per i terreni
posseduti e coltivati da soggetti privi delle predette qualifiche professionali e quindi non iscritti alla
gestione previdenziale agricola.
Irap - Viene abolita l'imposta regionale sulle attività produttive per le attività agricole (art. 32 del
D.P.R. n. 917/1986); anche questa modifica è di sostanza in quanto viene soppressa un'imposta
che le imprese agricole hanno assolto fin dalla sua istituzione. Il riferimento normativo per
individuare i soggetti esclusi da Irap è alle attività agricole rientranti nel reddito agrario e vengono
conseguentemente soppresse tutte le norme che nel D.Lgs n. 446/1997 richiamano le attività
agricole compresa la previsione della aliquota ridotta del 1,9%. Il riferimento alle attività di cui
all'articolo 32 del Tuir dovrebbe comprendere tutti i soggetti che svolgono le attività agricole
potenzialmente rientranti nel reddito agrario, come è tuttora per l'applicazione della aliquota
ridotta (Agenzia delle Entrate circolare n. 141 del 4 giugno 1998). Per esempio una S.p.A. che
svolge una attività agricola rientrante nel citato articolo 32, anche se non può optare per la
applicazione del reddito agrario, dovrebbe essere esclusa da Irap dal periodo di imposta successivo
a quello in corso al 31 dicembre 2015. L'esclusione da Irap comprende oltre ai soggetti che
esercitano attività agricole anche le coop forestali e della piccola pesca. Continuano ad applicare
l'Irap con la aliquota del 3,9% le attività agricole non rientranti nel reddito agrario (per esempio le
attività di allevamento con terreno insufficiente, limitatamente ai capi eccedenti e la produzione di
energia elettrica per la quota non rientrante nel reddito agrario). In base al dato letterale della
Periti Agrari News – Ottobre 2015 n. 9
norma sembrano non comprese nella esclusione da Irap le coop agricole (esempio cantine e
latteria sociali), che trasformano e cedono prodotti conferiti prevalentemente dai soci che invece
attualmente usufruiscono della aliquota Irap ridotta (circolare n. 141/1998).
Iva - Dal 2017 verrà abolito il regime di esonero Iva per le imprese agricole con volume d'affari
non superiore a 7.000 euro le quali pertanto dovranno osservare i normali obblighi contabili.
Questo provvedimento va in contro tendenza nell'ambito di una legge di Stabilità di favore per il
settore agricolo.
Con successivo decreto ministeriale verrà aumentata la percentuale di compensazione Iva per
taluni prodotti del settore lattiero caseario in misura non superiore al 10%. Si tratta con ogni
probabilità della percentuale di compensazione relativa al latte fresco che attualmente usufruisce di
una percentuale di compensazione dell'8,8% e quindi i produttori agricoli versano la differenza con
la aliquota ordinaria del 10%; l'aumento della percentuale di compensazione consentirà la
riduzione o l'azzeramento del versamento dell'Iva che attualmente è pari all'1,2%.
Energie da fonti agroforestali e fotovoltaiche - Viene stabilizzato il regime di tassazione
parziale del reddito delle imprese agricole che producono energia elettrica e calorica da fonti
agroforestali e fotovoltaiche, come introdotto dal D.L. n. 66/104 convertito nella legge n.89/2014,
che diviene definitivo. Quindi le predette attività continuano a essere considerate agricole connesse
e rientranti nel reddito agrario ad eccezione della parte eccedente la franchigia e la tariffa
incentivante; il reddito viene determinato con la percentuale del 25% dei corrispettivi registrati ai
fini Iva.
La franchigia viene confermata in 2.400.000 kwh per la produzione di energia da biogas e 260.000
kwh per il fotovoltaico.
Questo regime si applica alle imprese agricole individuali e società semplici nonché alle altre
società agricole che hanno optato per il reddito agrario.
Quindi i produttori di energia da fonti agroforestali sono sollevati dal pericolo di tassare tutto il
ricavato della energia derivante dalla applicazione della tariffa omnicomprensiva come sarebbe
accaduto dal 2016 in assenza di modifica della norma.
Altre novità fiscali - I redditi dominicale ed agrario già rivalutati rispettivamente del 80% e 70%
manterranno l'attuale ulteriore rivalutazione del 30% che dal 2016 doveva scendere al 7%. La
rivalutazione non si applicherà per i coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali (Iap)
iscritti all'Inps.
L'imposta di registro dovuta in presenza di acquisto di terreni agricoli si applicherà con la aliquota
del 15% in luogo del 12% per i soggetti diversi da i coltivatori diretti ed Iap iscritti all'Inps.
Periti Agrari News – Ottobre 2015 n. 9
48
Casi pratici


Agricoltura
COMMERCIANTE-COLTIVATORE, I RUOLI SONO INCOMPATIBILI
49
D. Nel 1993 ho iniziato l'attività di agente di commercio di materiale per l'agricoltura iscrivendomi
alla gestione commercianti Inps, oltre che all'Enasarco. Nel 1999 ho iniziato anche l'attività agricola
senza presentare alcuna richiesta di iscrizione alla gestione Inps ex-Scau, ritenendola non
necessaria, in quanto l'attività principale era quella di agente di commercio. Dal 2008, invece,
l'attività prevalente ai fini Iva è diventata quella agricola, ma non ho fatto nessuna modifica alla
gestione Inps, rimanendo commerciante. Posso rimanere iscritto solo alla gestione commercianti?
In caso contrario, quali adempimenti sono necessari per regolarizzare la mia posizione
previdenziale, tenendo conto che intendo cedere l'attività agricola e che, ai fini fiscali, è prevista
l'esenzione delle plusvalenze solo per l'imprenditore agricolo "regolarmente iscritto alla gestione
previdenziale agricola"?
----R. Va notato che l'iscrizione contemporanea alla gestione dei commercianti e dei coltivatori diretti è
incompatibile, valendo al riguardo l'attività abituale e prevalente. Il lettore, quindi, non può restare
iscritto alla gestione dei commercianti svolgendo anche l'attività agricola come coltivatore diretto
con prevalenza in tale attività agricola. Questa situazione va regolarizzata presso l'Inps.).
(Giuseppe Rodà, Il Sole 24 ORE – Esperto Risponde, 19 ottobre 2015)

PRELAZIONE AGRARIA SOLO PER I COLTIVATORI DIRETTI
D. Il proprietario di un fondo agricolo mi ha offerto in vendita il suo terreno. Sono intenzionato ad
acquistarlo per fare l'investimento, pur non essendo io un imprenditore agricolo. Il terreno in
questione, però, confina con la proprietà di un coltivatore diretto, in pensione da molti anni, in
quanto ha compiuto 86 anni, il quale vive da solo, e non ha moglie né figli. Costui, in qualità di ex
coltivatore diretto, può ancora esercitare il diritto di prelazione sul terreno che vorrei acquistare?
----R. L’articolo 8 della legge 590/1965 prevede il diritto di prelazione, in caso di vendita di fondi
rustici a favore dei coltivatori diretti conduttori del fondo oggetto di cessione. L’articolo 7 della
successiva legge 817/1971 amplia la platea degli aventi diritto alla prelazione anche ai coltivatori
diretti proprietari di terreni confinanti con il fondo offerto in vendita. Nulla dice la norma in merito
all’età massima che il conduttore diretto deve avere per poter esercitare il proprio diritto. Si ritiene
quindi che, se il coltivatore diretto risulta ancora in possesso di questa qualifica e risulta
proprietario del fondo confinante, egli possa esercitare il proprio diritto di prelazione. Se, invece, il
confinante non è più in possesso della qualifica di coltivatore diretto, perché ha cessato l’attività o
ha interrotto i versamenti dei contributi agricoli, allora non potrà in alcun modo far valere la
prelazione agraria.
(Gian Paolo Tosoni e Marcello Valenti, Il Sole 24 ORE – Esperto Risponde, 12 ottobre
2015)
Periti Agrari News – Ottobre 2015 n. 9

I VOUCHER IN AGRICOLTURA E IL TETTO DEI 7MILA EURO
D. Per quanto riguarda il lavoro accessorio, i voucher nel settore agricolo sono ammessi
limitatamente a favore di attività agricole con un volume d'affari inferiore a 7mila euro. Nel caso di
imprese agricole le quali, oltre all'agricoltura, svolgono anche attività di agriturismo, con disciplina
fiscale a parte, il volume d'affari è la somma di entrambe le attività, oppure quello proveniente
soltanto dall'attività agricola, e non da quella agrituristica?
----R. L’articolo 48, comma 3, lettera b, del Dlgs 81/2015 fa riferimento ai soggetti di cui all’articolo
34, comma 6, del Dpr 633/1972. Si tratta dei produttori agricoli che, nell'anno solare precedente,
hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d'affari non
superiore a 7mila euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli, che sono
esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la 50
dichiarazione annuale, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette
doganali. L’attività di agriturismo è comunque considerata agricola, a norma dell’articolo 2135 del
Codice civile, se accessoria all’attività principale. Si ritiene, dunque, che il limite dei 7mila euro sia
riferito all’attività nel suo complesso.
(Alberto Bosco e Angelo Pompei, Il Sole 24 ORE – Esperto Risponde, 12 ottobre 2015)

L'AFFITTUARIO NON PUÒ COSTRUIRE SUL FONDO
D. Avrei intenzione di dare in affitto un terreno agricolo, che da qualche anno è diventato area
edificabile, ma probabilmente ci vorranno molti anni prima che sia possibile realizzare delle
costruzioni edili. Vorrei sapere se ci sono motivi ostativi a dare in locazione un terreno nelle
condizioni indicate, e se, anziché a un contratto di locazione, sia meglio ricorrere ad altre formule
contrattuali, al fine di evitare che il locatario acquisisca dei diritti sulle future realizzazioni edili.
----R. La destinazione urbanistica del fondo rustico come area edificabile non inficia la possibilità che
questo sia oggetto di affitto ai soli fini dello svolgimento dell'attività agricola.In questa ottica, la
normativa di riferimento in materia di contratti di affitto agrari è dettata dalla legge 203/1982, la
quale, all’articolo 16, prevede anche che «ciascuna delle parti può eseguire opere di miglioramento
fondiario, addizioni e trasformazioni degli ordinamenti produttivi e dei fabbricati rurali, purché le
medesime non modifichino la destinazione agricola del fondo». In questo modo la legge intende
tutelare la possibilità dei contraenti di migliorare il fondo rustico e gli annessi agricoli che su di esso
sorgono, a condizione che gli interventi stessi non modifichino la destinazione agricola e siano
rispettosi della «vocazione colturale della zona in cui il fondo è ubicato».A queste condizioni, il
contratto d’affitto di fondo rustico non consente al conduttore alcun utilizzo del fondo diverso
rispetto alle attività elencate nell’articolo 2135 del Codice civile, e, dunque, non sarà possibile per
questo effettuare costruzioni, né vantare diritti edificatori sulle future costruzioni edili. Si fa
presente, infine, che l’articolo 936 del Codice civile, in materia di accessione, prevede che il
proprietario del fondo su cui sono realizzate opere da parte di un terzo ha diritto di chiedere che le
stesse vengano levate (se realizzate senza il suo consenso), o di ritenerle come proprie,
acquisendone la proprietà e riconoscendo, a colui che le ha realizzate, «a sua scelta il valore dei
materiali e il prezzo della mano d'opera oppure l'aumento di valore recato al fondo». In sostanza, il
conduttore, che coltiva il fondo in forza di un contratto di affitto agrario, non vanta alcun diritto in
materia di costruzione presente o futura sul fondo stesso. Inoltre, se decidesse di realizzare
comunque delle costruzioni in base allo strumento urbanistico vigente, potrebbe essere chiamato a
levarle, a risarcire il danno arrecato o a lasciare le costruzioni al proprietario del fondo, solo se
questo lo vuole, ricevendone in cambio il costo di realizzazione o l’aumento del valore recato al
fondo stesso.
(Gian Paolo Tosoni e Marcello Valenti, Il Sole 24 ORE – Esperto Risponde, 12 ottobre
2015
Periti Agrari News – Ottobre 2015 n. 9

IL CALCOLO DELLE IMPOSTE DOPO IL SÌ ALLA VARIANTE
D. Sono proprietario di una serie di fabbricati abitativi, commerciali e rurali (per un totale di 8.000
mc) in area agricola. Sulla stessa è in corso la domanda per la trasformazione ad area edificabile.
Dal momento dell'approvazione della variante allo strumento urbanistico, e fino alla presentazione
del titolo abilitativo (permesso di costruire) necessario per le nuove opere, i fabbricati sconteranno
le imposte comunali sulle consistenze attuali o su quelle derivate dalla nuova potenzialità
edificatoria (18.000 mc)? In quest'ultimo caso, il valore di mercato si applica solo ai metri cubi
aggiuntivi (10.000) o sull'intero?
----R. Sulla base della breve descrizione fatta dal lettore si è portati a ritenere che l’area agricola sia
costituita da più particelle, su alcune delle quali insistono i diversi fabbricati. Sulla base di questa 51
rappresentazione, allo stato attuale, prima cioè che venga approvata la variante allo strumento
urbanistico, le imposte comunali saranno versate applicando, per i terreni agricoli le specifiche
aliquote e le eventuali esenzioni, laddove il proprietario rivesta la qualifica di coltivatore diretto e/o
imprenditore agricolo professionale, iscritto alla previdenza agricola, mentre, per i fabbricati e le
relative aree pertinenziali, le aliquote deliberate per ciascuna fattispecie di immobili. Nel momento
in cui viene deliberata la variante al piano regolatore, l’area acquisirà la capacità edificatoria, si
presume nella misura indicata dal lettore. A quel punto e fino alla presentazione del titolo
abilitativo necessario per utilizzare la nuova potenzialità edificatoria, cambierà il calcolo relativo alle
imposte comunali riferite alle sole particelle libere da insediamenti preesistenti: l’articolo 5, comma
5, del Dlgs 504/1992 istitutivo dell’Ici ed espressamente richiamato dal decreto “Salva Italia”,
definisce che la base imponibile dell’area fabbricabile, alla quale applicare l’aliquota d’imposta, è
costituita dal «valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo
riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso
consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione,
ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche». I
fabbricati esistenti, unitamente alle aree ad essi pertinenziali, continueranno però a pagare le
imposte comunali sulla base delle rendite catastali già assegnate, a prescindere dal fatto che, nel
frattempo, l’area sulla quale insistono sia stata dichiarata edificabile. A seguito dell’effettivo utilizzo
della nuova potenzialità edificatoria dell’area si potranno determinare due situazioni: nel caso in cui
venga utilizzata per realizzare nuovi fabbricati, a ciascuno di essi verrà attribuita la relativa rendita
catastale, mentre quelli preesistenti continueranno a versare le imposte comunali sulla base delle
rendite già assegnate. Nel caso in cui, invece, tutta o parte della nuova potenzialità edificatoria
venga utilizzata per ampliare i fabbricati preesistenti, agli stessi, al termine dei lavori, andrà
assegnata la nuova rendita che diventerà perciò la base per la determinazione delle imposte
comunali.
(Alberto Bonino e Gianni Marchetti, Il Sole 24 ORE – Esperto Risponde, 28 settembre
2015)

LA PRELAZIONE NOTIFICATA TRAMITE RACCOMANDATA
D. Nel caso di atto di compravendita di un appezzamento di terreno agricolo, libero da conduzioni o
affittanze agrarie, ma confinante con 2 proprietari coltivatori diretti, è stata inviata la prescritta
lettera informativa con allegato il preliminare registrato; uno dei confinanti non ha ritirato la
raccomandata e le Poste, dopo i 30 giorni di deposito previsti, hanno reso la raccomandata al
mittente. Si chiede se è regolare perfezionare l'atto di compravendita comunque evidenziando il
non ritiro della raccomandata. Nel caso poi, entro un anno dal rogito, il confinante rivendicasse il
suo diritto al riscatto, oltre ovviamente al rimborso del corrispettivo, che fine farà la somma pagata
dal 1° acquirente non coltivatore diretto quale imposta di registro?
----R. L’articolo 8 della legge 590/1965, che ha inizialmente introdotto il diritto di prelazione in materia
di trasferimento di fondi rustici, prevedeva che questo spettasse unicamente ai conduttori agricoli
Periti Agrari News – Ottobre 2015 n. 9
del fondo oggetto di trasferimento. In seguito, tale diritto è stato ampliato dall’articolo 7 della
legge 817/1971 anche ai coltivatori diretti confinanti con il fondo oggetto di trasferimento. In
particolare, il citato articolo 8 prevede che il proprietario del fondo «debba notificare con lettera
raccomandata al coltivatore la proposta di alienazione trasmettendo il preliminare di compravendita
in cui devono essere indicati il nome dell'acquirente, il prezzo di vendita e le altre norme pattuite
compresa la clausola per l'eventualità della prelazione». Al contempo, la norma prevede che il
soggetto in possesso del diritto di prelazione debba esercitare «il suo diritto entro il termine di 30
giorni». La notifica attraverso lettera raccomandata è dunque il mezzo previsto dalla legge stessa
per rendere edotti gli aventi diritto dell’intenzione di trasferire la proprietà del fondo rustico.
Qualora la spedizione sia avvenuta correttamente al domicilio del confinante avente diritto, a nulla
vale il fatto che questa non sia stata ritirata: trascorsi infatti i 30 giorni di compiuta giacenza, salvo
che il confinante possa dimostrare di non aver mai ricevuto la comunicazione di deposito, la notifica
si considera eseguita. Considerato che la norma prevede che il diritto di prelazione possa essere
esercitato entro il termine di 30 giorni, in via prudenziale si consiglia di determinare tale termine
dal momento in cui la raccomandata è stata resa al mittente per compiuta giacenza. Ipotizzando
52
comunque che entro un anno dal trasferimento il confinante chieda di riscattare il fondo, questi
dovrà agire nei confronti dell’acquirente, riconoscendo a questi l’importo indicato nel contratto
preliminare. Il cedente difenderà efficacemente la cessione posta in essere attraverso la prova che
la raccomandata, inviata al corretto indirizzo, sia rimasta in giacenza per il periodo di competenza
e non sia stata ritirata. Nel caso l'acquirente risulti soccombente in giudizio, l'imposta versata potrà
essere chiesta a rimborso, ai sensi dell'articolo 77 del Dpr 131/1986, entro 3 anni dal momento in
cui è sorto il diritto alla restituzione.
(Gian Paolo Tosoni e Marcello Valenti, Il Sole 24 ORE – Il Sole 24 ORE – Esperto
Risponde, 28 settembre 2015)

AIUTI DE MINIMIS
D. Una cooperativa sociale onlus (ATECORI 81.3 cura e manutenzione del paesaggio) esercita
attività prevalente di servizi di impianto manutenzione allestimento aree verdi. Iscritta anche alla
gestione Inps aziende agricole. Richiede beneficio contributivo di €12.000 ex d.m. 12.10.12
precisando di aver ricevuto aiuti de minimis nel triennio pari a €35.000, richiamando il Reg.CE
1998/2006 (limite agevolazioni €200 mila nel triennio). L’Inps rigettava l’istanza assumendo che
all’azienda si applica il Reg.CE 1535/2007 sugli aiuti de minimis nel settore della produzione dei
prodotti agricoli con limite €7.500. E’ corretta l’obiezione Inps quando afferma che la società è
un’impresa agricola attiva nel settore della produzione dei prodotti agricoli?
----R. Circa gli aiuti de minimis nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, si segnala
che dal 1 gennaio 2014 è in vigore il Regolamento (UE) n. 1408/2013 in sostituzione del
precedente Regolamento (UE) n. 1535/2007. Peraltro, ai sensi dell’articolo 6 paragrafo 3 del
Regolamento n. 1535/2007, continua ad applicarsi il regolamento previgente agli incentivi per i
quali - alla data del 30 giugno 2014 - sia stato adottato – dalla sede Inps competente - il relativo
provvedimento di concessione (per le istanze ancora da definire a tale data si applica il nuovo
regolamento). Sulla base del vecchio regolamento 1535, il limite massimo degli aiuti de minimis
concessi a una medesima impresa non può superare 7 500 € nell’arco di tre esercizi fiscali (tale
limite è stato elevato a 15.000 € dal successivo regolamento). Avuto riguardo al quesito
rappresentato dal gentile lettore, è opportuno ricordare che il (vecchio) regolamento 1535 si
applica, tra l’altro, alle imprese del settore della produzione dei prodotti agricoli, ossia alle imprese
attive nella produzione primaria di prodotti agricoli (articolo 2). In proposito si può osservare che,
se l’attività di manutenzione delle aree verdi di cui al codice ATECO 81.3 (sezione N) rientra
nell’attività agricola (conferma circolare Inps 30/1995), a parere di chi scrive la medesima attività
non rientra nel campo di applicazione del (vecchio) regolamento (UE) n. 1535/2007 ed è
compatibile con il regolamento 1998/2006 (sostituito dal regolamento (UE) 1407/2013). L’attività
in questione, infatti, non rientra nello specifico campo di attività della “produzione dei prodotti
agricoli” (cui avrebbe corrisposto, ad esempio, una classificazione ATECO riconducibile alla sezione
A, divisione 01). Tale interpretazione è confermata dai numerosi bandi regionali aventi ad oggetto
agevolazioni a favore delle imprese: a solo titolo di esempio si veda l’allegato 8 al Decreto
Periti Agrari News – Ottobre 2015 n. 9
dirigenziale n. 2715 del 25 giugno 2014 Regione Toscana, recante “regole comunitarie che
disciplinano l’ammissibilità agli aiuti di Stato da parte delle imprese”. L’obiezione dell’Inps,
pertanto, non appare giustificata.
(Antonio Carlo Scacco, Il Sole 24 ORE – Quotidiano Lavoro, 1 settembre 2015
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Periti Agrari News – Ottobre 2015 n. 9