Presentazione standard di PowerPoint
Transcript
Presentazione standard di PowerPoint
Camera Amministrativa Salernitana preparazione alla gestione del Processo Amministrativo Telematico (PAT) gruppo di studio e preparazione degli incontri avv. Francesco Accarino avv. Maria Grazia Garofalo avv. Nicola Comunale 1 luglio 2016 Giudizi pendenti Giudizi nuovi Deposito classico Deposito telematico Deposito classico fino ad esaurimento del grado di giudizio fino ad esaurimento del grado di giudizio Normativa di riferimento Codice del Processo Amministrativo (artt. 39, 52 e 136 e 13 alleg. 2 al CPA) DPCM: "Regolamento recante le regole tecnico operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico" L. n. 53/1994 Codice dell'Amministrazione Digitale d. lgs 7.3.2005, n. 82 Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221 (in particolare gli artt. 16 decies et undecies) DPCM 13 novembre 2014 DM 28 dicembre 2015 Strumenti occorrenti per il PAT Le Credenziali per accedere al SIGA Il Kit di Firma digitale La P.E.C. registrata nei pubblici registri Software di trasformazione testo in pdf (consigliato) Sistema Informativo Giustizia Amministrativa SIGA la formazione del fascicolo le operazioni di individuazione del procedimento giurisdizionale la tenuta dei registri il deposito la conservazione la visualizzazione l'estrazione di copie degli atti del fascicolo la pubblicazione dei provvedimenti giurisdizionali le comunicazioni di segreteria la trasmissione dei fascicoli ed ogni altra attività inerente al processo amministrativo telematico Firma Digitale E’ l’equivalente informatico della tradizionale firma autografa È un particolare tipo di firma elettronica avanzata Garantisce l’identità del sottoscrittore Assicura che il documento non è stato modificato dopo la sottoscrizione Attribuisce piena validità legale al documento Firma digitale Formati : CAdES PAdES Formato richiesto: PAdES-Bes XAdES Digitale gruppo di studio e preparazione degli incontri avv. Francesco Accarino avv. Maria Grazia Garofalo avv. Nicola Comunale Casella P.E.C. Posta elettronica certificata ● Medesimo valore legale di una raccomandata con ricevuta di ritorno ● Certezza ed immodificabilità del contenuto ● Attestazione dell’orario esatto di spedizione e consegna ● Opponibilità a terzi gruppo di studio e preparazione degli incontri avv. Francesco Accarino avv. Maria Grazia Garofalo avv. Nicola Comunale Casella P.E.C. Art.15 del Regolamento Il DIFENSORE E GLI ALTRI SOGGETTI ABILITATI all'utilizzo della PEC a fini processuali, sono tenuti ad utilizzare servizi di gestori che: a) utilizzano software antispam idonei a prevenire la trasmissione di messaggi di posta elettronica indesiderati; b) sono dotati di terminale informatico provvisto di software idoneo a verificare l'assenza di virus informatici per ogni messaggio in arrivo e in partenza; c) conservano, con ogni mezzo idoneo, le ricevute di avvenuta consegna dei messaggi trasmessi al dominio della giustizia amministrativa; d) dispongono di uno spazio-disco minimo, definito nelle specifiche tecniche di cui all'art.19 REG PAT (1 gigabyte). e) sono dotati di un servizio automatico per la verifica della effettiva disponibilità dello spazio della casella PEC a disposizione e di un avviso sull'imminente saturazione della casella stessa. L'Art. 9 del Regolamento Salvo diversa espressa previsione, il RICORSO INTRODUTTIVO, LE MEMORIE, IL RICORSO INCIDENTALE, I MOTIVI AGGIUNTI E QUALSIASI ALTRO ATTO DEL PROCESSO, anche proveniente dagli ausiliari del giudice, sono redatti in formato di documento informatico sottoscritto con firma digitale conforme ai requisiti di cui all'art. 24 del CAD. L’Art. 11 del Regolamento I FORMATI DEGLI ATTI, DEI DOCUMENTI INFORMATICI INFORMATICHE PROCESSO, DEI DOCUMENTI E DELLE COPIE ANALOGICI ALLEGATI AGLI ATTI DEL nonché le modalità di DEPOSITO DI ATTI, DOCUMENTI sono stabiliti dalle specifiche tecniche di cui all’art. 19 (rimanda all’Art.12 dell’Allegato A) E VERBALI a) PDF ottenuto da trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia parti; b) testo piano senza formattazione (estensione TXT); c) testo formattato (estensione RTF); d) archivio compresso WinZip( estensione zip) o WinRAR (estensione rar), nei formati di cui alle lettere precedenti. Non è ammessa la scansione di copia per immagine a) PDF ottenuto da trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia parti; b) Testo piano senza formattazione (estensione TXT); c) Extended Markup Language (estensione xml); d) Immagini (estensioni: jpg, jpeg, gif, tiff, tif); e) Messaggi di posta (estensioni: eml, msg) , purché contenenti file nei formati di cui alle lettere precedenti; f) Archivio compresso WinZip (estensione zip) o WinRAR (estensione rar) , nei formati di cui alle lettere da a) a f) del presente comma. E’ ammesso un formato diverso solo se previsto per legge Formato atti e documenti Non è ammessa la scansione di copia per immagine o pdf immagine, fatta eccezione per : • La procura • I documenti di cui all’Art.12 co. 3 All. • Documenti originali solo cartacei gruppo di studio e preparazione degli incontri avv. Francesco Accarino avv. Maria Grazia Garofalo avv. Nicola Comunale Non è ammessa la scansione di copia per immagine o pdf immagine. eccezione per : • • • La procura I documenti di cui all’Art.12 co. 3 All. Documenti originali solo cartacei Procura digitale Procura cartacea Firmata digitalmente dal cliente Firmata dal cliente Certificata con firma autografa dell’Avvocato? Autenticata con firma digitale dall’Avvocato Copia digitale con Certificazione di Conformità Firmata digitalmente dall’Avvocato gruppo di studio e preparazione degli incontri avv. Francesco Accarino avv. Maria Grazia Garofalo avv. Nicola Comunale Un applauso a Maria Grazia Facciamo una pausa