Presentazione standard di PowerPoint

Transcript

Presentazione standard di PowerPoint
Camera Amministrativa Salernitana
preparazione alla gestione del
Processo Amministrativo Telematico
(PAT)
gruppo di studio e preparazione degli incontri
avv. Francesco Accarino avv. Maria Grazia Garofalo avv. Nicola Comunale
1 luglio 2016
Giudizi pendenti
Giudizi nuovi
Deposito classico
Deposito
telematico
Deposito classico
fino ad esaurimento del grado
di giudizio
fino ad
esaurimento del
grado di giudizio
Normativa di riferimento
Codice del Processo Amministrativo (artt. 39, 52 e 136 e 13
alleg. 2 al CPA)
DPCM: "Regolamento recante le regole tecnico operative per
l'attuazione del processo amministrativo telematico"
L. n. 53/1994
Codice dell'Amministrazione Digitale d. lgs 7.3.2005, n. 82
Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221 (in
particolare gli artt. 16 decies et undecies)
DPCM 13 novembre 2014
DM 28 dicembre 2015
Strumenti occorrenti per il PAT
Le Credenziali per accedere al SIGA
Il Kit di Firma digitale
La P.E.C. registrata nei pubblici registri
Software di trasformazione testo in pdf
(consigliato)
Sistema Informativo Giustizia Amministrativa
SIGA
la formazione del fascicolo
le operazioni di individuazione del procedimento giurisdizionale
la tenuta dei registri
il deposito
la conservazione
la visualizzazione
l'estrazione di copie degli atti del fascicolo
la pubblicazione dei provvedimenti giurisdizionali
le comunicazioni di segreteria
la trasmissione dei fascicoli
ed ogni altra attività inerente al processo amministrativo telematico
Firma Digitale
E’ l’equivalente informatico della tradizionale firma autografa
È un particolare tipo di firma elettronica avanzata
Garantisce l’identità del sottoscrittore
Assicura che il documento non è stato modificato dopo la
sottoscrizione
Attribuisce piena validità legale al documento
Firma digitale
Formati :
CAdES
PAdES
Formato richiesto:
PAdES-Bes
XAdES
Digitale
gruppo di studio e preparazione degli incontri
avv. Francesco Accarino avv. Maria Grazia Garofalo avv. Nicola Comunale
Casella P.E.C.
Posta elettronica certificata
●
Medesimo valore legale di una raccomandata con ricevuta di
ritorno
●
Certezza ed immodificabilità del contenuto
●
Attestazione dell’orario esatto di spedizione e consegna
●
Opponibilità a terzi
gruppo di studio e preparazione degli incontri
avv. Francesco Accarino avv. Maria Grazia Garofalo avv. Nicola Comunale
Casella P.E.C.
Art.15 del Regolamento
Il DIFENSORE E GLI ALTRI SOGGETTI ABILITATI all'utilizzo della PEC a fini
processuali, sono tenuti ad utilizzare servizi di gestori che:
a) utilizzano software antispam idonei a prevenire la trasmissione di messaggi di
posta elettronica indesiderati;
b) sono dotati di terminale informatico provvisto di software idoneo a verificare
l'assenza di virus informatici per ogni messaggio in arrivo e in partenza;
c) conservano, con ogni mezzo idoneo, le ricevute di avvenuta consegna dei messaggi
trasmessi al dominio della giustizia amministrativa;
d) dispongono di uno spazio-disco minimo, definito nelle specifiche tecniche di cui
all'art.19 REG PAT (1 gigabyte).
e) sono dotati di un servizio automatico per la verifica della effettiva disponibilità
dello spazio della casella PEC a disposizione e di un avviso sull'imminente
saturazione della casella stessa.
L'Art. 9 del Regolamento
Salvo diversa espressa previsione, il RICORSO INTRODUTTIVO, LE MEMORIE, IL
RICORSO INCIDENTALE, I MOTIVI AGGIUNTI E QUALSIASI ALTRO ATTO DEL
PROCESSO, anche proveniente dagli ausiliari del giudice, sono redatti in
formato di documento informatico sottoscritto con firma digitale conforme
ai requisiti di cui all'art. 24 del CAD.
L’Art. 11 del Regolamento
I
FORMATI DEGLI ATTI, DEI DOCUMENTI INFORMATICI
INFORMATICHE
PROCESSO,
DEI
DOCUMENTI
E
DELLE
COPIE
ANALOGICI ALLEGATI AGLI ATTI DEL
nonché le modalità di DEPOSITO DI ATTI, DOCUMENTI
sono stabiliti dalle specifiche tecniche di cui all’art. 19
(rimanda all’Art.12 dell’Allegato A)
E VERBALI
a) PDF ottenuto da trasformazione di un documento
testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione
e copia parti;
b) testo piano senza formattazione (estensione TXT);
c) testo formattato (estensione RTF);
d) archivio compresso WinZip( estensione zip) o
WinRAR (estensione rar), nei formati di cui alle lettere
precedenti.
Non è ammessa la scansione di copia per immagine
a) PDF ottenuto da trasformazione di un documento testuale, senza
restrizioni per le operazioni di selezione e copia parti;
b) Testo piano senza formattazione (estensione TXT);
c) Extended Markup Language (estensione xml);
d) Immagini (estensioni: jpg, jpeg, gif, tiff, tif);
e) Messaggi di posta (estensioni: eml, msg) , purché contenenti file nei
formati di cui alle lettere precedenti;
f) Archivio compresso WinZip (estensione zip) o WinRAR
(estensione rar) , nei formati di cui alle lettere da a) a f) del
presente comma.
E’ ammesso un formato diverso solo se previsto per legge
Formato atti e documenti
Non è ammessa la scansione di copia per
immagine o pdf immagine, fatta eccezione per :
• La procura
• I documenti di cui all’Art.12 co. 3 All.
• Documenti originali solo cartacei
gruppo di studio e preparazione degli incontri
avv. Francesco Accarino avv. Maria Grazia Garofalo avv. Nicola Comunale
Non è ammessa la scansione di copia per
immagine o pdf immagine.
eccezione per :
•
•
•
La procura
I documenti di cui all’Art.12 co. 3 All.
Documenti originali solo cartacei
Procura digitale
Procura cartacea
Firmata digitalmente dal
cliente
Firmata dal cliente
Certificata con firma autografa dell’Avvocato?
Autenticata con firma
digitale dall’Avvocato
Copia digitale con Certificazione di Conformità
Firmata digitalmente dall’Avvocato
gruppo di studio e preparazione degli incontri
avv. Francesco Accarino avv. Maria Grazia Garofalo avv. Nicola Comunale
Un applauso a Maria Grazia
Facciamo una pausa