polizza infortuni

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polizza infortuni
POLIZZA INFORTUNI • POLIZZA INFORTUNI • POLIZZA INFORTUNI • POLIZZA INFORTUNI • POLIZZA INFORTUNI
POLIZZA INFORTUNI
CONDIZIONI CONTRATTUALI
IL
PRODOTTO
È R I S E R VA T O E S C L U S I VA M E N T E A I
P O L I Z Z A I N F O R T U N I , R E A L I Z Z A T O D A E U R I Z O N T U T E L A S . P. A . ,
C L I E N T I D E L L E B A N C H E D E L G R U P P O S A N PA O L O I M I , D I S T R I B U T R I C I
DEL PRODOTTO.
POLIZZA INFORTUNI
Gentile Cliente,
innanzitutto, complimenti: con un piccolo investimento si è assicurato un ottimo alleato
per garantire maggiore tranquillità alla Sua vita e a quella della Sua famiglia.
Le ricordiamo infatti che, da oggi, Polizza Infortuni Le offre una protezione
economica in caso di eventi che determinino un infortunio, anche di lieve entità.
In particolare mette a Sua disposizione:
un capitale in caso di invalidità permanente;
una diaria a seguito di infortunio.
Di seguito troverà le Condizioni Contrattuali che regolano la Sua Polizza.
Le ricordiamo inoltre che per ogni informazione sulle garanzie offerte dalla Sua
nuova Polizza Infortuni, o in caso di sinistro, è a Sua disposizione il seguente Numero Verde
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00:
800.124.124
oppure, per le chiamate dall’estero:
0039.011.7425600
Con le nostre più vive cordialità.
EurizonTutela S.p.A.
NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE
(Ai sensi dell’art. 123 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.175 e delle disposizioni ISVAP)
I - INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IMPRESA ASSICURATRICE
La Società EurizonTutela S.p.A. ha sede legale in Italia, Corso Cairoli 1, 10123-Torino ed è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimenti ISVAP N. 340 del 30/09/96 pubb. su G.U. N. 236 dell’8/10/96
e N. 2446 del 21/07/06 pubb. su G.U. N. 185 del 10/08/06. La Società ha come socio unico EurizonVita S.p.A.
ed è soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Eurizon Financial Group S.p.A..
II - INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE ALLA POLIZZA
LEGISLAZIONE
Alla polizza si applica la legge italiana.
RECLAMI
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per
iscritto a EurizonTutela S.p.A. - Relazioni clienti, Via E. Q. Visconti, 80 - 00193 Roma, fax 06.3571.4509,
posta elettronica: [email protected].
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine
massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 00187 Roma, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In
relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda
che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove
esistenti.
TERMINI DI PRESCRIZIONE
I diritti derivanti dalla polizza si prescrivono nel termine di un anno a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto
su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).
DURATA E RINNOVO
La polizza ha la durata annuale e prevede il tacito rinnovo.
DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO IN ORDINE ALL’ATTIVITÀ LAVORATIVA
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato sull’attività lavorativa svolta possono comportare la perdita
totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892,
1893 e 1894 Codice Civile.
Si richiama l’attenzione dell’Assicurato sulla necessità di leggere attentamente, prima della sottoscrizione della
polizza, le Condizioni Contrattuali, con particolare riguardo agli articoli concernenti i rischi assicurati, i rischi
esclusi, gli eventuali limiti di indennizzo, gli obblighi dell’assicurato in caso di sinistro.
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CONDIZIONI CONTRATTUALI
1.
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società assicura il pagamento degli indennizzi previsti dalle garanzie acquistate, riportate nell’art. 3
"Garanzie previste dall’assicurazione", a seguito di un infortunio occorso all’Assicurato nello svolgimento dell’attività professionale o nella vita di relazione e nel tempo libero, nonché in ogni altra attività che non abbia
carattere professionale.
L’assicurazione è operante anche per gli infortuni derivanti da:
a. Imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi
b. Atti di terrorismo o tumulti popolari, a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva (ferma
l’esclusione di cui all’art. 6)
c. Atti di temerarietà, se compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa
d. Stato di malore o incoscienza
e. Asfissia non dipendente da malattia
f. Avvelenamento acuto e lesioni derivanti da ingestione inconsapevole o assorbimento involontario di
sostanze tossiche
g. Annegamento, assideramento, congelamento, folgorazioni oppure colpi di sole, di calore o di freddo
h. Conseguenze obiettivamente constatabili di morsi o di punture di animali
i. Incidenti aerei che l’Assicurato subisca in qualità di passeggero, durante i viaggi aerei di trasporto pubblico
o privato passeggeri, su velivoli o elicotteri
j. Stato di guerra (dichiarata o di fatto) per il periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità in quanto
l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all’estero in un Paese sino ad
allora in pace.
Sia le garanzie acquistate che i relativi indennizzi-somme assicurate sono riportati nel modulo di polizza.
2.
VALIDITÀ TERRITORIALE
L’assicurazione vale in tutto il mondo, salvo quanto previsto all’art. 6 (Missioni ONU all’estero o Paesi in stato
di guerra) e le limitazioni riguardanti la prestazione per inabilità temporanea (art. 8 penultimo comma).
3.
GARANZIE PREVISTE DALL’ASSICURAZIONE
Le garanzie variano in base all’attività svolta dall’Assicurato.
Più precisamente, per i lavoratori autonomi, imprenditori e professionisti sono previste le seguenti garanzie:
•
Invalidità Permanente superiore al 4%
•
Inabilità Temporanea di durata superiore a 4 giorni
•
Assistenza
Per i lavoratori dipendenti, pensionati, studenti, casalinghe e non-lavoratori in genere, gli eventi cui si riferisce
l’assicurazione sono:
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POLIZZA INFORTUNI
4.
•
Invalidità Permanente superiore al 4%
•
Ricovero in istituto di cura
•
Assistenza
CONDIZIONI CONTRATTUALI
PRESTAZIONI E INDENNIZZI
In relazione alle garanzie acquistate, gli indennizzi, riportati nel modulo di polizza, sono riconosciuti secondo le
modalità sotto descritte.
Invalidità Permanente
L’indennizzo per Invalidità Permanente spetta se l’invalidità è accertata entro 2 anni dal giorno dell’infortunio e
risulti superiore al 4% (franchigia).
L’indennizzo è determinato applicando la percentuale di invalidità totale accertata, diminuita dei 4 punti di franchigia se compresa tra il 5% ed il 59%, alla somma assicurata per il caso di invalidità permanente indicata nel
modulo di Polizza.
Pertanto la Società non è tenuta a corrispondere alcun indennizzo se l’invalidità è pari o inferiore alla franchigia e liquida un indennizzo proporzionale al residuo grado di invalidità se il grado di invalidità è maggiore di detta franchigia.
Qualora l’invalidità accertata sia pari o maggiore del 60%, verrà liquidata l’intera somma assicurata per invalidità totale indicata nel modulo di polizza (senza applicare alcuna franchigia).
La valutazione del grado di invalidità è effettuata con riferimento alle percentuali stabilite nell’Allegato n.1 al
D.P.R. del 30/06/1965 n.1124 (cosiddetta Tabella INAIL) e in base ai criteri seguenti:
•
Per la valutazione delle menomazioni visive e uditive si procederà tenendo conto dell’eventuale possibilità di
applicazione di presidi correttivi
•
Relativamente alle menomazioni degli arti superiori le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno, in caso di mancinismo, per il lato sinistro
•
Qualora l’infortunio determini menomazione a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo
arto, si procederà alla valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere, al massimo, il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell’arto stesso
•
La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l’applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino al limite
massimo del 100%
•
Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l’indennizzo è stabilito in riferimento ai valori ed ai criteri sopra indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della generica capacità lavorativa dell’Assicurato, indipendentemente dalla professione da lui svolta.
Ricovero in Istituto di Cura
La Società assicura il pagamento della Diaria indicata nel modulo di polizza per ogni pernottamento in istituto di cura
reso necessario da infortunio, a partire dal primo pernottamento e per un massimo di 365 pernottamenti per sinistro.
Inabilità Temporanea
In caso di Inabilità Temporanea dell’Assicurato conseguente a infortunio la Società liquida la Diaria indicata nel
modulo di polizza a partire dal 5° giorno di inabilità (5° giorno incluso) e per tutto il tempo durante il quale
l’Assicurato non ha potuto svolgere la sua attività professionale, fino a un massimo di 180 giorni per infortunio.
L’inabilità deve risultare da certificazione medica attestante la lesione e la relativa prognosi.
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Assistenza
A seguito di infortunio occorso durante la validità della polizza la Società riconosce all’assicurato le prestazioni di Assistenza sottoindicate, che devono essere richieste preventivamente telefonando alla Centrale Operativa
Assistenza Clienti (la Società di avvale di Blue Assistance S.p.A., società di servizi specializzata nel settore sanitario), a disposizione tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24, ai seguenti numeri:
dall’ITALIA: numero verde 800-124124
dall’ESTERO: numero nero 0039117425600
Le prestazioni Assistenza sotto riportate sono attivabili solo a seguito di un infortunio indennizzabile a termini di polizza.
COLLEGAMENTO CON LA STRUTTURA SANITARIA PER INFORMAZIONI SULLA DEGENZA
Qualora l’Assicurato, mentre è in viaggio, debba essere ricoverato d’urgenza in una struttura sanitaria e i suoi
familiari richiedano d’essere informati sulle sue condizioni anche da casa, la Centrale Operativa effettua un collegamento telefonico diretto tra i propri medici e il medico curante sul posto.
Le notizie cliniche saranno poi comunicate telefonicamente alla famiglia dell’Assicurato.
TRASMISSIONE DI MESSAGGI URGENTI
Qualora l’Assicurato, mentre è in viaggio, abbia necessità di trasmettere a persone in Italia o all’estero messaggi urgenti che rivestano carattere oggettivo di necessità e non sia in grado di farlo, la Centrale Operativa, accertata l’oggettiva urgenza del messaggio, compatibilmente con la possibilità di contattare la persona indicata
dall’Assicurato, provvede a trasmetterlo.
La Centrale Operativa non è responsabile del contenuto dei messaggi trasmessi.
TRASFERIMENTO IN STRUTTURE SANITARIE IN AUTOAMBULANZA
Qualora l’Assicurato richieda un trasporto in autoambulanza dalla propria residenza in Italia a una struttura sanitaria della Regione di residenza e viceversa, la Centrale Operativa, nel caso che i propri medici lo valutino necessario, provvede all’invio di un’autoambulanza, ponendo il costo a carico della Società, con il limite di € 250,00
per infortunio.
TRASFERIMENTO IN STRUTTURE SANITARIE SPECIALIZZATE O RIENTRO SANITARIO
Qualora l’Assicurato, per un intervento resosi necessario dall’infortunio e non ritenuto oggettivamente praticabile in una struttura sanitaria della Regione di sua residenza, richieda il proprio trasferimento presso altre strutture sanitarie italiane o estere specializzate per terapie o interventi chirurgici solo là effettuabili, o che trovandosi in viaggio richieda il proprio trasferimento presso una struttura sanitaria prossima alla sua residenza idonea
a garantirgli le cure specifiche del suo caso o presso la sua stessa residenza, la Centrale Operativa, nel caso che
i propri medici, d’intesa con i medici curanti sul posto, lo valutino necessario, provvede:
•
a organizzare il trasferimento dell’Assicurato nei tempi e con il mezzo di trasporto che i propri medici ritengano più idonei alle sue condizioni tra aereo sanitario, aereo di linea (eventualmente barellato),treno/vagone
letto (prima classe), autoambulanza, altri mezzi adatti alla circostanza. Il trasferimento dell’Assicurato con
aereo sanitario può avere luogo da tutti i Paesi europei; per tutti gli altri Paesi esso avviene esclusivamente
con aereo di linea, eventualmente barellato;
•
assistere l’Assicurato durante il trasferimento, se dai propri medici di guardia giudicato necessario, con personale medico e/o infermieristico.
Tutti i costi di organizzazione e di trasporto, compresi gli onorari del personale medico e/o infermieristico inviato
sul posto che accompagna l’Assicurato, sono a carico della Società fino a un massimo di € 1.500,00 per infortunio.
Non danno luogo al trasferimento gli infortuni che non impediscano all’Assicurato di proseguire il viaggio o che
possano essere curati sul posto.
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POLIZZA INFORTUNI
CONDIZIONI CONTRATTUALI
RIENTRO CON UN FAMILIARE
Qualora l’Assicurato in viaggio necessiti delle prestazioni "Trasferimento in strutture sanitarie in autoambulanza" e nel caso che non occorra l’assistenza medica o infermieristica, la Centrale Operativa provvede a fare rientrare un familiare in viaggio con lui, con il mezzo utilizzato per il trasferimento dell’Assicurato. L’eventuale
costo del trasporto è a carico della Società senza limiti per trasferimenti sul territorio nazionale e con il limite di
€ 500,00 dall’estero.
ASSISTENZA A MINORENNI
Qualora l’Assicurato in viaggio sia nell’impossibilità, a seguito di infortunio, d’occuparsi di figli minorenni che
viaggiano con lui, la Centrale Operativa provvede a mettere a disposizione una persona indicata dall’Assicurato
o dagli stessi figli minorenni per prendersi cura di loro, un biglietto d’andata e ritorno, in treno (prima classe),
in aereo (classe economica) o con altro mezzo di trasporto. Il costo del trasporto è a carico della Società senza
limiti per trasferimenti sul territorio nazionale e con il limite di € 1.500,00 dall’estero per sinistro.
PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO
Qualora l’Assicurato, in un viaggio organizzato, sia costretto, a seguito di infortunio, come certificato dal medico curante, a prolungare la sua permanenza oltre la data prevista per il ritorno, la Centrale Operativa provvede a
prenotargli un albergo ponendo a carico della Società esclusivamente il costo relativo alla camera e alla prima
colazione per un massimo di tre giorni e con il limite giornaliero di € 55,00.
L’Assicurato è tenuto a fornire, a richiesta della Centrale Operativa, il certificato medico rilasciato sul posto dal
medico curante.
5.
GARANZIE AGGIUNTIVE
La Società riconosce le seguenti Garanzie Aggiuntive:
Protezione del nucleo familiare
Qualora l’Assicurato, al quale è stata riconosciuta un’invalidità permanente pari o superiore al 60%, sia l’unico
percettore di reddito all’interno del nucleo familiare, essendo gli altri componenti del nucleo risultanti dallo stato
di famiglia tutti fiscalmente a suo carico, la Società liquida un indennizzo pari al 150% della somma assicurata
per invalidità permanente totale.
Ai fini del "fiscalmente a carico", si fa riferimento all’anno solare precedente a quello nel quale si è verificato
l’infortunio.
Infortuni in filiale
Qualora a seguito di un infortunio avvenuto all’interno di una filiale della banche collocatrici del prodotto, sia
accertata un’invalidità permanente superiore al 4%, la Società liquida all’Assicurato un indennizzo maggiorato
del 50% comunque con il limite del 100% della somma assicurata.
6.
ESCLUSIONI
Persone non assicurabili
Non sono assicurabili le persone:
•
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che al momento della stipula della polizza abbiano compiuto il 75° anno di età;
•
affette da alcolismo, tossicodipendenza, AIDS o sindromi correlate, schizofrenia, psicosi in genere o da
infermità mentali determinate da sindromi organiche cerebrali; qualora tali patologie si manifestino in corso
di contratto la polizza potrà essere annullata; i premi incassati a partire dalla prima rata successiva al manifestarsi delle condizioni sopra indicate verranno restituiti al Contraente;
•
che svolgano le seguenti attività: palombaro, sommozzatore, stuntman, attività circense, collaudatore o
pilota di veicoli a motore-mezzi subacquei, speleologo, lavori in miniera o pozzi, attività sportiva a titolo
professionale, attività a contatto con esplosivi o materiale pirotecnico, piloti e personale di volo, piloti di
deltaplano, paracadutisti, Forze Armate e coloro che non svolgono attività amministrativa nelle Forze
dell’Ordine.
Qualora venga stipulata una polizza per un Assicurato rientrante nell’elenco sopra descritto, la polizza verrà
annullata e i premi al netto delle imposte saranno restituiti al Contraente; parimenti al verificarsi di un cambio
di attività in corso di contratto verso professioni sopra elencate, i premi eventualmente incassati successivamente
a tale cambio saranno restituiti al Contraente.
Infortuni esclusi
L’assicurazione non è operante per gli infortuni derivanti:
•
da uso e guida di mezzi subacquei o aerei (fatta eccezione per quanto previsto all’art. 1/i), dalla partecipazione a gare automobilistiche/motoristiche e alle relative prove, dalla guida di veicoli a motore senza essere
in possesso della relativa abilitazione;
•
da stato di ubriachezza alla guida di veicoli, da uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni o psicofarmaci;
•
contaminazione biologica o chimica connessa ad atti di terrorismo;
•
da atti di temerarietà (fatta eccezione per quanto stabilito all’art.1/c), dalla partecipazione a imprese di carattere eccezionale quali ad esempio: spedizioni esplorative o artiche o himalayane/andine, regate oceaniche, sci
estremo;
•
da trasformazioni o assestamenti dell’atomo e da accelerazioni di particelle atomiche (salvo quelle subite
come paziente durante applicazioni radioterapiche);
•
da terremoti e alluvioni.
Sono anche esclusi dall’assicurazione gli infortuni occorsi in occasione di:
•
atti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato;
•
atti di guerra, di guerra civile, di insurrezione, di occupazione militare, di invasioni e simili (fatta eccezione
per quanto stabilito all’art. 1/j).
Inoltre nei confronti del personale amministrativo delle Forze dell’Ordine l’assicurazione non vale per gli infortuni occorsi durante gli interventi di ordine pubblico e durante la partecipazione a missioni dell’ONU.
7.
DENUNCIA E LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
Per la liquidazione dei sinistri la Società si avvale del servizio di Blue Assistance S.p.A., Società di servizi specializzata nel settore sanitario, con sede in Torino, 10149, C.so Svizzera n.185.
L’Assicurato entro 3 giorni dalla data del sinistro, deve darne avviso a Blue Assistance utilizzando l’apposito
"Modulo di denuncia sinistro" reperibile presso qualsiasi Filiale di una delle banche, distributrici del prodotto,
appartenente al Gruppo Bancario Sanpaolo IMI (di seguito “Filiale”), allegando la documentazione elencata nel
successivo articolo.
L’inoltro della documentazione a Blue Assistance verrà effettuato a cura della Filiale.
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CONDIZIONI CONTRATTUALI
POLIZZA INFORTUNI
La denuncia deve contenere:
•
la descrizione dell’infortunio: luogo, giorno, ora, cause che lo hanno determinato;
•
la documentazione specifica, come riportato nell’articolo seguente.
La Società si riserva la facoltà di richiedere la documentazione attestante l’attività professionale svolta al
momento del sinistro.
Per informazioni sulla stato del sinistro è possibile telefonare alla Centrale Operativa Assistenza Clienti:
Numero Verde 800-124124
8.
DOCUMENTAZIONE
La documentazione specifica che deve essere fornita varia in funzione della garanzia.
Invalidità Permanente
L’Assicurato deve fornire la relazione del proprio medico curante contenente la valutazione dell’invalidità permanente e sarà invitato a sottoporsi alla visita medico - legale di controllo disposta dalla Società. La valutazione dell’invalidità deve essere fatta in Italia.
Ricovero in Istituto di Cura
In caso di ricovero in istituto di cura l’Assicurato deve fornire copia della cartella clinica completa.
Inabilità Temporanea
L’inabilità deve risultare da certificazione medica attestante la lesione e la relativa prognosi; l’Assicurato deve
pertanto fornire un certificato medico contenente la prognosi circa la ripresa dell’attività lavorativa ed eventuale certificato di ricovero in istituto di cura. Dopo il primo certificato, se alla sua scadenza l’inabilità permane, la
certificazione del medico deve essere rinnovata; in mancanza, la liquidazione dell’indennizzo viene fatta considerando come data di guarigione quella pronosticata dall’ultimo certificato regolarmente inviato, salvo che la
Società possa stabilire una data anteriore, come verificato a seguito di accertamenti.
L’inabilità decorre dal giorno successivo a quello in cui si è verificato l’infortunio se questo è stato regolarmente denunciato oppure dal giorno successivo a quello della denuncia se questa è fatta in ritardo.
Se l’inabilità temporanea si verifica quando l’Assicurato si trovi in territorio extra-europeo, l’indennizzo spetta soltanto
per il periodo di degenza, documentata, in istituto di cura; permanendo lo stato di inabilità al rientro in Europa, questo
deve essere comunicato alla Società entro tre giorni lavorativi, pena la decadenza del diritto all’indennizzo corrispondente.
In tutti i casi (Invalidità Permanente, Ricovero in istituto di cura, Inabilità Temporanea) la spesa relativa alla
documentazione medica che l’Assicurato deve produrre resta a suo carico.
9.
OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
L’Assicurato deve sottoporsi agli eventuali accertamenti e controlli medici disposti dalla Società, fornire alla
stessa ogni informazione attinente e produrre la documentazione medica del caso; inoltre l’Assicurato e, se del
caso, i suoi familiari e gli aventi diritto devono consentire la visita dei medici di Blue Assistance incaricati dalla
Società e a qualsiasi indagine o accertamento che siano ritenuti necessari, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato o curato l’Assicurato stesso.
Qualora per lo stesso rischio siano stipulate altre assicurazioni, l’Assicurato deve dare avviso del sinistro a tutti
gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.
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10. CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ
La Società corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio. Se al momento dell’infortunio l’Assicurato è affetto da menomazioni preesistenti, di qualsiasi origine e tipologia, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già
menomati, nella valutazione del grado di invalidità permanente le percentuali sono diminuite tenendo conto del
grado di invalidità preesistente.
11. CONTROVERSIE - ARBITRATO IRRITUALE
In caso di divergenza sull’indennizzabilità del sinistro, sulla misura degli indennizzi, sul nesso causale tra evento e
lesione, sulla natura o conseguenza delle lesioni o sul grado dell’invalidità permanente, si potrà procedere, su accordo tra le Parti, in alternativa al ricorso all’Autorità Giudiziaria, mediante arbitrato di un Collegio di tre medici.
I due primi componenti del Collegio saranno designati dalle Parti e il terzo d’accordo dai primi due o, in caso di
disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove si riunisce
il Collegio Medico.
Il Collegio Medico risiede nel comune, che sia sede di Istituto Universitario di Medicina Legale e delle
Assicurazioni, più vicino alla residenza dell’Assicurato.
Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da esso designato, contribuendo per la metà
delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti,
con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare
il verbale.
12. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
La Società, ricevuta la documentazione completa, effettuata la necessaria valutazione secondo quanto riportato
negli articoli precedenti, provvederà al pagamento dell’indennizzo con accredito sul conto corrente di riferimento.
L’Assicurato, qualora non siano sorte contestazioni sull’operatività della garanzia, può richiedere un anticipo sul
pagamento dell’indennizzo nei seguenti casi:
•
Invalidità Permanente - trascorsi 90 giorni dalla guarigione clinica e se la presunta percentuale di invalidità
stimata dalla Società in base alla documentazione acquisita sia superiore al 25%, viene corrisposto
all’Assicurato un anticipo pari al 50% di quello che spetterebbe in base al presumibile indennizzo definitivo.
•
Inabilità Temporanea - a guarigione clinica avvenuta la Società, in base alla documentazione acquisita, corrisponde all’Assicurato l’indennizzo maturato fino al momento della richiesta.
Relativamente all’Invalidità Permanente il diritto all’indennizzo è di carattere personale. Tuttavia, qualora
successivamente all’infortunio, sia sopravvenuta la morte dell’Assicurato, dopo che l’indennizzo per invalidità
sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, la Società pagherà agli eredi o aventi causa il
suddetto importo.
La Società rinuncia al diritto di rivalsa di cui all’art. 1916 Codice Civile verso i terzi responsabili dell’infortunio.
13. PAGAMENTO DEL PREMIO
Il versamento del premio avviene mediante autorizzazione irrevocabile, per tutta la durata della polizza, all’addebito su conto corrente intrattenuto presso la propria Filiale.
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POLIZZA INFORTUNI
CONDIZIONI CONTRATTUALI
Il premio verrà addebitato con cadenza mensile, senza applicazione di alcun interesse; è comunque data facoltà
al Contraente di provvedere al pagamento del premio annuo in un’unica soluzione. Il pagamento effettuato
secondo le modalità sopra indicate costituisce a tutti gli effetti regolare quietanza.
In caso di mancato pagamento dei premi, l’assicurazione si intende sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno posteriore alla scadenza di rata non pagata e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le
successive scadenze.
14. SOSTITUZIONE DI POLIZZA
La sostituzione della polizza è prevista per i seguenti motivi:
•
Cambio di residenza
•
Cambio dell’attività professionale
•
Variazione degli indennizzi
In tutti i casi la sostituzione dovrà essere fatta per il tramite della Filiale che ha in gestione la polizza, mantenendo ferma la scadenza originaria e applicando la tariffa in vigore sulla polizza sostituita, oppure aggiornando
il premio in base agli indennizzi prescelti o alla nuova attività svolta.
L’applicazione dei nuovi indennizzi - in caso di aumento delle somme assicurate - avverrà con un periodo di
carenza di 30 giorni, durante i quali rimarranno in vigore quelli riportati sulla polizza sostituita.
15. ESTINZIONE DEL CONTO E RISOLUZIONE DELLA POLIZZA
In caso di estinzione del conto corrente sul quale vengono addebitati i premi, la polizza viene annullata con effetto dalla prima scadenza anniversaria successiva alla chiusura del conto, senza necessità di disdetta. Al momento della chiusura del conto saranno addebitate le residue rate successive di premio fino alla scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.
16. DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE
Premesso che il contratto e il relativo premio di polizza sono determinati in base alle informazioni e dichiarazioni fornite dal Contraente, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, le dichiarazioni inesatte o
reticenti possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo dovuto a seguito di sinistro.
17. VARIAZIONI DI RISCHIO - CAMBIO ATTIVITÀ
L’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio, con particolare riferimento al cambiamento dell’attività professionale dichiarata o relative condizioni di esercizio, ovvero con riferimento alla delimitazione del rischio assicurato.
La mancata comunicazione del cambio di attività o di aggravamento delle condizioni di esercizio può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo; tale perdita è determinata in base alla classificazione
dei rischi adottata dalla Società e riportata nell’Allegato A.
Pertanto qualora in sede di liquidazione del sinistro risulti una discrepanza tra attività dichiarata nel modulo di
polizza e attività svolta al momento del sinistro si darà applicazione alla sottostante tabella per la definizione
degli indennizzi.
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La percentuale indicata in tabella verrà applicata all’indennizzo determinato in base alla condizioni originali di
polizza; a titolo di esempio, in presenza di un indennizzo di 10.000 euro di un’attività dichiarata al momento della
sottoscrizione della polizza appartenente alla classe III, di un’attività esercitata (e non comunicata) al momento del
sinistro appartenente alla classe I, l’indennizzo effettivamente liquidato sarà pari a 6.000 euro.
In caso di diminuzione del rischio (*), la Società provvederà a determinare, in base alla tariffa in corso sulla polizza,
il nuovo premio; inoltre procederà al rimborso del maggior premio pagato, al netto delle imposte, dalla data di
modifica dell’attività professionale (documentata dall’Assicurato) fino alla data in cui è avvenuta la variazione
di polizza.
PERCENTUALE DI INDENNIZZO (leggere la casella di incrocio)
CLASSE III
ATTIVITÀ DICHIARATA IN POLIZZA
CLASSE II
CLASSE I
ATTIVITÀ AL MOMENTO DEL SINISTRO
Classe III
100
100 (*)
100 (*)
Classe II
80
100
100 (*)
Classe I
60
60
100
Attività non assicurabile
0
0
0
(*) Casi di diminuzione del rischio
18. DECORRENZA E DURATA DELL’ASSICURAZIONE
L’assicurazione ha durata annuale e decorre dalle ore 24 del giorno indicato nel modulo di polizza se il premio
o le rate di premio sono state pagate, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.
In mancanza di disdetta, comunicata alla Filiale presso la quale è stata sottoscritta la polizza, almeno 30 giorni
prima della scadenza, l’assicurazione è prorogata per un’altra annualità.
19. ALTRE ASSICURAZIONI
La polizza opera indipendentemente da altre assicurazioni, fermo l’obbligo dell’Assicurato, in caso di sinistro, di
darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno le altre compagnie, ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile.
20. LEGGE APPLICABILE
Alla polizza viene applicata la Legge Italiana.
21. FORO COMPETENTE
Il Foro competente è la residenza o il domicilio eletto dal Contraente.
22. IMPOSTE E TASSE
Gli oneri fiscali e gli altri oneri stabiliti per Legge, presenti e futuri, sono a carico del Contraente.
13
CONDIZIONI CONTRATTUALI
POLIZZA INFORTUNI
GLOSSARIO
Nel testo si intende per:
ASSICURATO
Il soggetto residente in Italia il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
ATTIVITÀ (PROFESSIONALE)
Si tratta dell’attività lavorativa svolta dall’Assicurato in modo continuativo e abituale con la quale produce un reddito
o percepisce una retribuzione. Per lavoratore autonomo si intende una persona fisica che debba presentare ai fini
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) una dichiarazione che escluda la percezione di reddito da
lavoro dipendente o nella quale i redditi da lavoro autonomo siano maggiori di quelli da lavoro dipendente e che comporti denuncia di almeno uno dei redditi definiti agli articoli 29 (reddito agrario), 49 (redditi di lavoro autonomo),
51 (redditi di impresa), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche, e/o redditi derivanti dalla
partecipazione in società di persone.
CONTRAENTE
Chi stipula l’assicurazione (nella presente polizza Assicurato e Contraente sono la stessa persona).
DIARIA
La somma assicurata per ogni giorno di inabilità temporanea o di ricovero in istituto di cura.
FRANCHIGIA
Parte del danno che rimane a carico dell’Assicurato.
INABILITÀ TEMPORANEA
Temporanea incapacità fisica dell’Assicurato ad attendere all’attività lavorativa dichiarata in polizza.
INDENNIZZO
La somma dovuta dalla Società all’Assicurato in caso di sinistro.
INFORTUNIO
Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che provoca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, le quali
abbiano per conseguenza una invalidità permanente o una inabilità temporanea.
INVALIDITÀ PERMANENTE
Diminuzione o perdita definitiva ed irrimediabile della generica capacità dell’Assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro, indipendentemente dall’attività esercitata.
ISTITUTO DI CURA
Istituto universitario, ospedale, casa di cura, day hospital, pubblici o privati, regolarmente autorizzati all’erogazione
dell’assistenza ospedaliera. Non sono convenzionalmente considerati istituti di cura gli stabilimenti termali, le strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche e riabilitative, case di cura per convalescenza o
lungodegenza o per soggiorni, le strutture per anziani.
MODULO DI POLIZZA
Documento sottoscritto dalle Parti che riporta i dati anagrafici dell’Assicurato, le garanzie acquistate e i relativi indennizzi, il premio pagato e la durata della copertura assicurativa.
PARTI
Il Contraente e la Società.
POLIZZA
I documenti che provano il contratto di assicurazione.
PREMIO
La somma dovuta dal Contraente alla Società.
RICOVERO
Permanenza in istituto di cura con almeno un pernottamento.
SINISTRO
Il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
SOCIETÀ
La Società EurizonTutela S.p.A. ha sede legale in Italia, Corso Cairoli 1, 10123-Torino ed è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimenti ISVAP N. 340 del 30/09/96 pubb. su G.U. N. 236 dell’8/10/96 e
N. 2446 del 21/07/06 pubb. su G.U. N. 185 del 10/08/06. La Società ha come socio unico EurizonVita S.p.A. ed
è soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Eurizon Financial Group S.p.A..
14
ALLEGATO A - CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ
NON AUTONOMI (A)
CLASSE DI RISCHIO
Insegnanti, Appartenenti al settore ecclesiastico
3
Studenti
2
Casalinghe, lavoratori domestici
2
Non lavoratori (pensionati, disoccupati e benestanti)
3
Commessi, impiegati, quadri, funzionari, dirigenti (settori pubblici e privati)
3
Personale amministrativo delle Forze dell’Ordine
3
Operai imprese settore edilizia
1
Operai imprese settore lavorazione vetro, legno
1
Operai imprese settore marittimo (pesca, costruzione navi,...), marinai
1
Operai imprese settore agricolo (agricoltura, allevamenti,...)
1
Operai imprese settore trasporti (autisti, corrieri, pony express,...)
1
Operai altri settori industriali, addetti alle cooperative, assistenti sociali, guardie giurate e metronotte
2
AUTONOMI (B)
CLASSE DI RISCHIO
Commercianti - Negozianti
2
Rappresentanti, consulenti, agenti di commercio, promotori finanziari, mediatori creditizi
2
Libero professionista (avvocato, commercialista, dentista, medico, architetto, attore,...)
2
Agricoltori, allevatori, boscaioli, pescatori
1
Imprenditore o artigiano settore edile, decoratori
1
Idraulici, elettricisti, falegnami, vetrai
1
Autotrasportatori, pony express, corrieri
1
Fabbri, tornitori
1
Altri artigiani o altri imprenditori rispetto alle voci precedenti, altro
2
Note:
(A) Nella voce rientrano i lavoratori dipendenti, pensionati, studenti, casalinghe e i "non-lavoratori" in genere.
(B) Nella voce rientrano i lavoratori autonomi, imprenditori e professionisti.
15
POLIZZA INFORTUNI
CONDIZIONI CONTRATTUALI
TABELLA INAIL INDUSTRIA DELLE VALUTAZIONI DEL GRADO DI INVALIDITÀ PERCENTUALE
DESCRIZIONE
S
1
Sordità completa di un orecchio
15
2
Sordità completa bilaterale
60
3
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio
35
4
Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi
40
5
Altre menomazioni della facoltà visiva
6
Stenosi nasale assoluta unilaterale
8
7
Stenosi nasale assoluta bilaterale
18
8
Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticataria:
9
10
16
D
Tabella 2
a) con possibilità di applicazione di protesi efficace
11
b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace
30
11
Perdita di un rene con integrità del rene superstite
25
12
Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica
15
13
Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità
14
Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei movimenti del braccio
15
Anchilosi completa dell’articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole
quando coesista immobilità della scapola
50
40
16
Anchilosi completa dell’articolazione scapolo-omerale con arto in posizione con normale mobilità della scapola
40
30
17
Perdita del braccio:
Nessuna
5
18
a) per disarticolazione scapolo-omerale
85
75
19
b) per amputazione al terzo superiore
80
70
20
Perdita del braccio destro al terzo medio o totale dell’avambraccio
75
65
21
Perdita di tutte le dita della mano
65
55
22
Perdita del pollice e del primo metacarpo
35
30
23
Perdita totale del pollice
28
23
24
Perdita totale dell’indice
15
13
25
Perdita totale del medio
12
26
Perdita totale dell’anulare
8
27
Perdita totale del mignolo
12
28
Perdita della falange ungueale del pollice
15
12
29
Perdita della falange ungueale dell’indice
7
6
30
Perdita della falange ungueale del medio
5
31
Perdita della falange ungueale dell’anulare
3
32
Perdita della falange ungueale del mignolo
5
33
Perdita delle ultime due falangi dell’indice
34
Perdita delle ultime due falangi del medio
8
35
Perdita delle ultime due falangi dell’anulare
6
36
Perdita delle ultime due falangi del mignolo
8
11
9
DESCRIZIONE
37
D
S
Anchilosi totale dell’articolazione del gomito con angolazione tra 110 - 75:
38
a) in semipronazione
30
25
39
b) in pronazione
35
30
40
c) in supinazione
45
40
41
d) quando l’anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione
25
20
55
50
42
Anchilosi totale del gomito in flessione massima o quasi
43
Anchilosi totale dell’articolazione del gomito in estensione completa o quasi:
44
a) in semipronazione
40
25
45
b) in pronazione
45
40
46
c) in supinazione
55
50
47
d) quando l’anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione
35
30
18
15
48
Anchilosi completa dell’articolazione radio carpica in estensione rettilinea
49
Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione:
50
a) in semipronazione
22
18
51
b) in pronazione
25
22
52
c) in supinazione
35
30
53
Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole
45
54
Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta,
che non renda possibile l’applicazione di una protesi
80
55
Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto
70
56
Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile
l’applicazione di un apparecchio articolato
65
57
Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l’applicazione di un apparecchio articolato
55
58
Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede
50
59
Perdita dell’avampiede alla linea tarso-metatarso
30
60
Perdita dell’alluce e corrispondente metatarso
16
61
Perdita totale del solo alluce
7
62
Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcuna indennità,
ma ove concorra di più ogni altro dito perduto è valutato il
3
63
Anchilosi completa rettilinea del ginocchio
35
64
Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto
20
65
Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri
11
Note:
La tabella riporta l’allegato 1 al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 che costituisce il riferimento contrattuale della polizza.
In caso di constatato mancinismo le percentuali di riduzione della attitudine al lavoro stabilite per l’arto superiore destro si intendono applicate
all’arto sinistro e quelle del sinistro al destro.
17
CONDIZIONI CONTRATTUALI
POLIZZA INFORTUNI
TABELLA 2 DI VALUTAZIONE DELLE MENOMAZIONI DELL’ACUTEZZA VISIVA
(INAIL INDUSTRIA)
VISUS PERDUTO
VISUS RESIDUO
INDENNIZZO DELL’OCCHIO
INDENNIZZO DELL’OCCHIO
CON ACUTEZZA VISIVA MINORE
CON ACUTEZZA VISIVA MAGGIORE
(OCCHIO PEGGIORE)
(OCCHIO MIGLIORE)
1/10
9/10
1%
2%
2/10
8/10
3%
6%
3/10
7/10
6%
12%
4/10
6/10
10%
19%
5/10
5/10
14%
26%
6/10
4/10
18%
34%
7/10
3/10
23%
42%
8/10
2/10
27%
50%
9/10
1/10
31%
58%
10/10
0
35%
65%
Note:
(1) In caso di menomazione binoculare, si procede a conglobamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio.
(2) La valutazione è riferita all’acutezza visiva quale risulta dopo la correzione ottica, sempre che la correzione stessa sia tollerata; in caso diverso la valutazione è riferita al visus naturale.
(3) Nei casi in cui la valutazione è riferita all’acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di inabilità permanente, calcolato secondo le norme
che precedono, viene aumentato in misura variabile da 2 a 10 punti a seconda dell’entità del vizio di refrazione.
(4) Le perdita di 5/10 di visus in un occhio, essendo l’altro normale, è valutata il 16% se si tratta di infortunio agricolo.
(5) In caso di afachia monolaterale:
con visus corretto di 10/10, 9/10, 8/10
15%
con visus corretto di 7/10
18%
con visus corretto di 6/10
21%
con visus corretto di 5/10
24%
con visus corretto di 4/10
28%
con visus corretto di 3/10
32%
con visus corretto inferiore a 3/10
35%
(6) In caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica è pressoché uguale e pertanto tollerata, si applica la tabella di valutazione delle menomazioni dell’acutezza visiva, aggiungendo il 15% per la correzione ottica e per la mancanza del potere accomodativo.
Ulteriore nota esplicativa
La presente tabella si applica esclusivamente in caso di danno binoculare; la perdita totale della facoltà visiva di un occhio comporta un’invalidità
permanente del 35%, indipendentemente dalla circostanza che l’occhio lesionato sia l’occhio migliore.
18
TR
AT E - U F
F
I TOR
I
EURIZON
TUTELA
S.p.A.
TORINO
IOD
N
O
ZI
N
IC
1 - AGEN
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Via E. Q. Visconti, 80 - 00193 Roma - Tel. +39 06 3571 1 - Fax +39 06 3571 4509
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delle assicurazioni con provvedimenti ISVAP N. 340 del 30/09/96 pubb. su G.U. N.
236 dell’8/10/96 e N. 2446 del 21/07/06 pubb. su G.U. N. 185 del 10/08/06 •
Codice Fiscale, Partita IVA e N. Iscrizione Registro Imprese di Torino 06995220016 •
R.E.A. Torino N. 827841 • Socio unico: EurizonVita S.p.A. • Società soggetta
all’attività di direzione e coordinamento di Eurizon Financial Group S.p.A.
ELLE
AD
E
EurizonTutela
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F
I
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TR
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Mod. 185808 - ed. 09/2006
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