Divorzio tra cinesi con norme italiane Divorzio tra cinesi con norme

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Divorzio tra cinesi con norme italiane Divorzio tra cinesi con norme
L’assenza dell’avvertimento
può fermare l’iter
132 del 2015, ha modificato l’artisolo se il debitore
ra civile e ha stabilito che, quan- non ha potuto usare
la ristrutturazione
l’avvertimento. Il tribunale ha
tenza 4347 del Tribunale di Mi-
visi imposti dalle norme proces-
marzo scorso che ha respinto
fondamentale di garanzia rap-
dell’avvertimento. Infatti l’avvi-
ra esecutiva, nel precetto deve
inserire «l’avvertimento che il
debitore può, con l’ausilio di un
Poiché questa procedura è
l’atto facoltà e situazioni che potrebbe non conoscere, la loro
omissione può essere causa di
guarda l’accesso alle procedure
di sovraindebitamento, che non
richiedono termini o forme par-
nella crisi o di un professionista
la scarsa conoscenza da parte di
prevista dalla legge o se comun-
medio alla situazione di sovraindebitamento, concludendo con i creditori un accordo di
re), la riforma dell’articolo 480
doveva conseguire non è stato
sono ostacolate dall’inizio dell’esecuzione forzata o dal compimento di atti esecutivi. Esso
mirava a informare il debitore e
dice di procedura civile prevede
formativa la cui omissione non
ponendo agli stessi un piano del
consumatore».
ma che la procedura esecutiva
entrasse nel vivo.
dicazione delle parti o della data
di notifica del titolo esecutivo,
pregiudizievoli per il debitore.
Secondo il tribunale, nel si-
L’articolo 13 del decreto legge 83
QUOTIDIANO DEL DIRITTO
Per l’albo avvocati Pec
e cinque affari l’anno
Il nuovo esame di Stato
Sull’edizione oggi online i due
nuovi decreti di attuazione
della riforma forense: il primo
fissa i requisiti per l’esercizio
continuativo della professione
e la permanenza nell’albo
mentre il secondo disciplina
l’esame di Stato.
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dura di sovraindebitamento.
Infine, il tribunale ha richiadata che esclude che il debitore
trà essere denunciato solo se si
E siccome il mancato avverti-
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Giurisdizione. Il regolamento Ue 1259/10 prevale sulla legge 218/95 che imporrebbe di applicare la disciplina nazionale dei coniugi
Divorzio tra cinesi con norme italiane
Selene Pascasi
pSpetta al giudice italiano de-
cidere, in base alla legge italiana,
sui rapporti economici e personali tra figlio e genitori, tutti extracomunitari, se almeno uno
dei due genitori risiede in Italia.
Lo afferma il Tribunale di Mantova (presidente Bernardi, relatore Pagliuca), con la sentenza
del 24 febbraio scorso.
Muove il caso il ricorso pro-
mosso da una cinese. La donna,
sposata in Italia con un connazionale e poi separata in via consen-
L’INDICAZIONE
Le disposizioni europee
si applicano
anche se in giudizio
ci sono cittadini di Stati
non appartenenti all’Unione
suale dinanzi al Tribunale di
Mantova, in sede di divorzio ha
chiesto l’affido condiviso del figlio (prima affidato solo al padre), la residenza presso di lei e
un assegno per mantenerlo.
Prima di entrare nel merito, però, i giudici si fermano a chiarire
quali siano giurisdizione e norme
applicabili. A “vincere” è la legge
italiana: il matrimonio è avvenuto
in Italia ed è un giudice italiano a
doverlo sciogliere. È quella italiana anche la legge applicabile al divorzio, poiché il regolamento Ue
1259/10 prevale sulla normativa
interna (articolo 31 della legge
218/95) che imporrebbe di applicare le norme cinesi, trattandosi
di coppia di quella nazionalità. Infatti il regolamento – precisa la
sentenza – ha carattere universale, tanto da permettere (in situazioni particolari) di designare leg-
gi anche di uno Stato extra Ue.
Quindi, il regolamento 1259/10
non si applica solo ai casi in cui ad
andare in giudizio siano cittadini
degli Stati membri, ma anche
quando il processo riguardi cittadini extra Ue. Così, nel caso esaminato dal tribunale mantovano,
a regolare la controversia sarà la
legge italiana, vale a dire la legge
del Paese di residenza abituale dei
coniugi. Non solo. Occorre seguire la normativa nazionale anche
per disciplinare i rapporti – sia
economici che personali – tra figlio e genitori quando, pur non
avendo il figlio cittadinanza italiana, uno dei genitori risieda in Italia
(in questo caso, entrambi). Si applicano, dunque, le norme italiane
che stabiliscono il dovere di entrambi i genitori di provvedere al
mantenimento del figlio e quelle
che consentono al giudice di limitare la responsabilità genitoriale
in presenza di condotte pregiudizievoli per il minore. Così il tribunale, appurata l’inadeguatezza
del papà – che ha impedito al figlio
di frequentare la madre - ha disposto l’affido esclusivo alla donna.
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