regolamento per la gestione dei mini alloggi protetti per anziani

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regolamento per la gestione dei mini alloggi protetti per anziani
CITTÀ DI ALZANO LOMBARDO
PROVINCIA DI BERGAMO
ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE
DEI MINI ALLOGGI PROTETTI PER
ANZIANI
Articolo 1: Oggetto
Il presente regolamento disciplina la gestione degli otto mini alloggi protetti
per anziani siti nell’ex foresteria di Villa Paglia.
Utenti di tale servizio sono gli anziani autosufficienti o parzialmente
autosufficienti residenti in Alzano Lombardo che abbiano compiuto o che
compiano i sessantacinque anni di età nell’anno di presentazione della
domanda.
Gli alloggi sono concessi in locazione. E’ vietata la sub locazione totale o
parziale, anche a titolo gratuito.
Articolo 2 : Struttura dei mini alloggi
Gli alloggi sono destinati a nuclei familiari composti da un massimo di due
persone.
Ciascun mini alloggio consiste in un appartamento indipendente composto da
tre locali (cucina, bagno e camera), dotato a cura dell’Amministrazione
Comunale del gruppo cucina. Ogni ulteriore arredo è a completo carico
dell’assegnatario.
I costi dell’eventuale attivazione di utenze sono a completo carico
dell’assegnatario.
Tali
attivazioni
devono
essere
comunicate
tempestivamente per scritto all’Ufficio Servizi Sociali.
Le spese condominiali vengono ripartite secondo le disposizioni di legge e dei
patti contrattuali.
Articolo 3: Assegnazione degli alloggi
L’assegnazione degli otto mini alloggi è effettuata con apposito bando di
concorso da emanarsi indicativamente con cadenza annuale e conseguente
aggiornamento della graduatoria.
La domanda di assegnazione deve essere presentata in Comune secondo le
modalità e i termini stabiliti nel bando di concorso su apposito modello
predisposto dall’Ufficio Servizi Sociali. Alla domanda deve essere allegata
dichiarazione ISEE presentata ai sensi del Decreto Legislativo n. 109 del
31/03/1998 come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo n. 130 del
03/05/2000.
La stesura della graduatoria definitiva per l’assegnazione in locazione degli
otto mini alloggi è effettuata da apposita Commissione costituita da:
- il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona con funzioni di
Presidente,
- l’Assistente Sociale,
- un impiegato dell’Ufficio Servizi Sociali.
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La graduatoria sarà affissa all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
Durante l’affissione la graduatoria potrà essere impugnata, con apposito atto
scritto, da coloro che hanno presentato domanda di ammissione. Le
impugnazioni saranno analizzate dalla Commissione nei quindici giorni
successivi e la nuova graduatoria verrà affissa nei termini di cui sopra. Dopo
la pubblicazione all’Albo Pretorio la graduatoria potrà essere visionata dagli
interessati presso l’Ufficio Servizi Sociali.
La graduatoria resterà in vigore fino all’approvazione della nuova graduatoria.
Articolo 4: Requisiti per l’ammissione e assegnazione del punteggio
Per l’ammissione in graduatoria è necessario:
1. risiedere in Alzano Lombardo al momento della presentazione della
domanda e successivamente al momento dell’assegnazione.
2. essere dichiarato dal proprio medico curante autosufficiente o
parzialmente autosufficiente al momento della presentazione della
domanda e conservare tale stato fino al momento dell’assegnazione.
3. compiere i sessantacinque anni di età entro l’anno di presentazione
della domanda.
In caso un nucleo familiare sia composto da più persone, i requisiti di cui ai
punti 1 e 2 devono essere posseduti da tutti i componenti.
Il requisito di cui al punto 3 deve essere posseduto da tutti i componenti il
nucleo familiare ovvero, esclusivamente in caso di coniugi, da almeno uno
dei due componenti.
I punteggi verranno così assegnati:
-
nessuna abitazione di proprietà
punti 2
- abitazione in situazione non adeguata alle esigenze della persona,
previa presentazione di idonea documentazione medica e/o tecnica in
tal senso
punti 1
-
abitazione di proprietà o diritti reali di godimento su immobili
punti 0
- presenza del Servizio di Assistenza Domiciliare già attivato
alla data di apertura del bando
punti 1
- presenza del Servizio di Telesoccorso già attivato
alla data di apertura del bando
punti 1
- presenza di due persone nel nucleo familiare
punti 1
3
- anziano autosufficiente
punti 1
- anziano parzialmente autosufficiente
punti 3
- occupanti di alloggi ERP comunali
punti 2
- residente ad Alzano L.do fino a 5 anni alla data di apertura del bando
punti 1
- residente ad Alzano L.do da 5 anni e 1 giorno a 10 anni alla data di apertura del
bando
punti 3
- residente ad Alzano L.do oltre i 10 anni e un 1 alla data di apertura del
bando
punti 5
- appartenente alla fascia ISEE da 0 a 5.165,00 Euro
punti 2
- appartenente alla fascia ISEE da 5.165,01 a 9.200,00 Euro
punti 1
- appartenente alla fascia ISEE superiore a 9.200,01 Euro
punti 0
- anziano senza figli
punti 1
Se il nucleo familiare è composto da due persone con caratteristiche che
determinano l’attribuzione di punteggi diversi, verrà considerato il punteggio
più alto.
In caso di parità di punteggio sarà data precedenza all’utente più anziano. Se
il nucleo familiare è composto da due persone verrà considerata l’età del più
anziano.
Coloro che risultano inseriti in una precedente graduatoria per l’assegnazione
dei mini alloggi protetti per anziani avranno la precedenza, a parità di
punteggio, sui nuovi richiedenti.
Articolo 5: Convocazione utenti
Gli utenti in graduatoria verranno convocati dall’Ufficio Servizi Sociali, non
appena un appartamento si renderà disponibile all’assegnazione, secondo
l’ordine della stessa. Ogni richiedente potrà rifiutare una sola volta
l’assegnazione per gravi e documentati motivi; in tal caso verrà rimesso in
graduatoria all’ultimo posto, previa valutazione della Commissione. In caso
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non sussistano gravi e documentati motivi il richiedente verrà
automaticamente escluso dalla graduatoria.
L’Ufficio si preoccuperà di far visionare l’appartamento all’interessato e di
confermare l’assegnazione con apposito atto del Responsabile dell’Area
Servizi alla Persona, dopo la verifica della permanenza dei requisiti di cui
all’articolo 4.
Successivamente la pratica sarà trasmessa all’amministratore per il calcolo
del canone e per la gestione amministrativa.
Articolo 6: Durata della locazione e importo del canone
L’inquilino dovrà sottoscrivere apposito contratto di locazione presentandosi il
giorno stabilito presso la sede comunale. In caso di mancata presentazione la
domanda verrà automaticamente eliminata dalla graduatoria, salvo gravi e
documentati motivi da presentare con atto scritto e valutati dalla
Commissione. Le spese per la registrazione di tale contratto saranno ripartite
secondo le disposizioni di legge.
L’inquilino dovrà occupare l’alloggio entro trenta giorni dalla sottoscrizione del
contratto pena la decadenza dall’assegnazione.
Il contratto di locazione avrà la durata di quattro anni e potrà essere rinnovato
per altri quattro anni salvo l’esercizio del diritto di recesso dell’inquilino come
da disposizioni di legge.
Il canone di locazione è determinato dalla Giunta Comunale.
Articolo 7: Servizi integrati
Il Comune fornisce, a chi ne fa richiesta ed in base alla disponibilità, i
seguenti servizi:
- SAD,
- trasporto,
- telesoccorso,
secondo le tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.
I servizi verranno erogati a seguito di valutazione dell’Assistente Sociale e
potranno essere richiesti durante tutta la durata del contratto di locazione.
Gli inquilini potranno inoltre usufruire dei servizi previsti nella “Convenzione
tra il Comune di Alzano Lombardo e la Fondazione “Martino Zanchi” per la
gestione dei mini alloggi protetti per Anziani”.
Articolo 8: Norme comportamentali
Gli inquilini devono tenere un comportamento adeguato alla vita comunitaria,
nella stretta osservanza delle norme in materia di ordine pubblico. In
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particolare all’interno dell’alloggio è proibito introdurre sostanze stupefacenti,
armi proprie e improprie.
Gli inquilini sono tenuti a mantenere l’alloggio nelle condizioni igienicosanitarie in cui è stato consegnato.
E’ fatto divieto esplicito di:
- introdurre materiale infiammabile e usare fornelli a combustibile,
- gettare oggetti dalle finestre,
- fare abuso di alcol,
- giocare d’azzardo,
- introdurre animali non domestici senza il consenso scritto
dell’amministratore,
- danneggiare mobilia e attrezzature dell’Amministrazione Comunale,
- lasciare oggetti fuori dall’alloggio,
- produrre rumori molesti,
- apportare modifiche strutturali e murarie all’alloggio.
Eventuali spese derivanti dalla violazione di quanto sopra indicato saranno
addebitate agli inquilini, comprese quelle derivanti dai danni dovuti al cattivo
uso di quanto in dotazione sia come alloggio sia come struttura in genere.
L’amministratore interviene qualora il comportamento dell’inquilino risulti
scorretto o pericoloso, assumendo eventuali iniziative urgenti e
improcrastinabili e relazionando sulle circostanze l’Ufficio Servizi Sociali del
Comune per l’adozione di eventuali provvedimenti di revoca del contratto.
Articolo 9: Manutenzioni
La manutenzione straordinaria dei locali e degli impianti compete
all’Amministrazione Comunale.
La manutenzione ordinaria dei locali, degli impianti e arredi, incluso la cucina,
spetta agli inquilini.
Gli inquilini arredano autonomamente l’alloggio; si impegnano a rimuovere il
proprio arredamento in caso di chiusura, per qualsiasi motivo, del contratto
entro trenta giorni decorrenti dalla non occupazione dell’alloggio e
autorizzano l’Amministrazione Comunale ad asportare, alienare e/o
distruggere tale arredamento una volta scaduto senza esito il termine di cui
sopra, fermo restando l’imputazione delle relative spese a proprio carico o
carico dei propri eredi.
Articolo 10: Cauzione
L’inquilino deve versare, secondo le modalità stabilite dal contratto di
locazione, un deposito cauzionale che sarà utilizzato per la copertura delle
spese per danni e/o lavori che si rendessero necessari in conseguenza
dell’incuria degli ospiti nella gestione dell’alloggio o degli spazi comuni.
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Il versamento della cauzione deve avvenire contestualmente alla
sottoscrizione del contratto di locazione.
L’amministratore può chiedere il reintegro del deposito cauzionale nel caso in
cui sia stato utilizzato per i motivi sopra precisati.
Il deposito cauzionale viene restituito all’inquilino o ai suoi eredi al momento
della risoluzione o scadenza del contratto e solo dopo il definitivo
allontanamento dell’inquilino dall’alloggio, previa verifica dello stato
dell’appartamento.
Articolo 11: Compiti dell’amministratore
L’amministratore, oltre a quanto previsto dai singoli articoli di questo
regolamento, ha il compito di soprintendere ai rapporti tra gli inquilini e
l’Amministrazione Comunale.
Può effettuare in ogni momento controlli relativi alla gestione.
Deve redigere apposito regolamento condominiale da sottoporre
all’assemblea ed alla Giunta Comunale per conoscenza, ad integrazione del
presente regolamento e del contratto di locazione.
Articolo 12: Tutela della salute e dell’igiene
L’assistenza sanitaria viene erogata dai medici di fiducia degli inquilini e dai
presidi sanitari territoriali.
Gli inquilini devono attenersi, a livello di igiene personale e di pulizia dei
locali, al rispetto del presente regolamento e delle norme sanitarie previste
nel contesto di vita comunitaria.
Articolo 13: Decadenza e revoca del contratto
La morte dell’inquilino determina la decadenza dal contratto. L’alloggio non
potrà essere concesso in locazione ad eventuali eredi, se non già conviventi
ed aventi i requisiti di cui all’articolo 4. La decadenza è automatica e non
necessita di alcun atto da parte dell’Amministrazione Comunale.
Sono motivo di risoluzione del contratto:
- l’abbandono dell’alloggio,
- gravi violazioni alle norme comportamentali,
- il venir meno dei requisiti per la concessione dell’alloggio ad esclusione
delle condizioni di autosufficienza e dell’età,
- la morosità per due mensilità consecutive,
- il mancato reintegro del deposito cauzionale.
Le segnalazioni in merito alle sopra elencate circostanze vengono trasmesse
alla Commissione per l’assegnazione che valuterà l’eventuale risoluzione del
contratto.
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La risoluzione viene disposta con determinazione del Responsabile di Area.
Articolo 14: Utilizzo spazi comuni
Gli spazi comuni devono essere utilizzati secondo le indicazioni
dell’assemblea dei condomini, da convocarsi a cura dell’amministratore.
Articolo 15: Norma finale
Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda
alle norme di legge in materia.
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