newsletter nr 1 - Coldiretti Umbria
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COLDIRETTI Informa La Newsletter di Coldiretti Umbria Gennaio 2017 NR. 1 INFORMATIVA FISCALE LEGGE DI BILANCIO 2017 PRIMA PARTE Nuovi adempimenti 2017 per le aziende con Partita IVA e Contabilità Nuova scadenza presentazione DICHIARAZIONE IVA ANNUALE La dichiarazione annuale IVA, modello IVA 2017, relativa ai dati contabili del 2016 potrà essere presentata dal 1° al 28 febbraio 2017 in forma autonoma e quindi non più insieme al modello Unico il 30 settembre di ogni anno. Le dichiarazioni, presentate entro 90 giorni dal termine, sono valide salvo l’applicazione delle sanzioni di legge. Quelle presentate, invece, oltre questo termine, si considerano omesse ma costituiscono titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulta dovuta. Rimane invariato, al 16 marzo 2017, il termine per il versamento del saldo annuale dell’imposta a debito, ed è stata mantenuta la possibilità di versare entro il termine previsto il saldo delle imposte di Unico, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al termine di scadenza ordinario fissato al 16 marzo. TUTTE LE FATTURE E DOCUMENTI CONTABILI DEL 2016, DOVRANNO ESSERE CONSEGNATI AGLI UFFICI ENTRO FINE GENNAIO-INIZI FEBBRAIO. Norme in materia di comunicazioni IVA e fatturazioni Nuovi obblighi per i titolari di partite IVA. Abolito lo spesometro, ma dovranno essere inviate due nuove comunicazioni trimestrali. Si tratta di: • comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute/registrate; • comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche. Nel primo caso oggetto di comunicazione sono i dati delle fatture emesse nel trimestre di riferimento e di quelle ricevute e registrate nel medesimo periodo, comprese le bollette doganali e le note di variazione. Un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, dovrà rendere operative le norme. Nel secondo caso si tratta di comunicare la liquidazione dell’imposta di ogni trimestre sia essa a credito o a debito. In caso di svolgimento di più attività deve essere inviata una sola comunicazione. I nuovi obblighi scatteranno dal 1° gennaio 2017 in relazione all’anno d’imposta 2017. Queste le scadenze a regime: • 31 maggio per i dati relativi al 1° trimestre; • 16 settembre per i dati relativi al 2° trimestre; • 30 novembre per i dati relativi al 3° trimestre; • 28 febbraio dell'anno successivo per i dati relativi all’ultimo trimestre. Per il primo anno di applicazione si prevede una comunicazione semestrale iniziale da effettuare entro il 25 luglio 2017. I dati da inviare e gli obblighi cancellati Le comunicazioni, da inviare solo in via telematica, dovranno comprendere le seguenti informazioni: a) i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni; b) la data ed il numero della fattura; c) la base imponibile; d) l’aliquota applicata; e) l’imposta; f) la tipologia dell’operazione. Il nuovo obbligo di invio delle comunicazioni trimestrali è accompagnato, dall’abrogazione di una serie di altri adempimenti in materia: • comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio; • comunicazioni INTRASTAT relative agli acquisti di beni e di servizi; • comunicazione delle operazioni con soggetti di Paesi a fiscalità privilegiata (BlackList). La conservazione dei dati In generale viene inoltre previsto che gli obblighi di conservazione relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto, si intendono soddisfatti per tutte le FATTURE ELETTRONICHE e per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il sistema di interscambio SDI e memorizzati dall’Agenzia delle Entrate. La comunicazione liquidazione IVA periodica La comunicazione liquidazione IVA periodica ha l’obiettivo di adeguare la normativa interna ai livelli europei nell’ambito dell’IVA e di contrastare il fenomeno della cosiddetta «evasione da riscossione». Dal 1° gennaio 2017 arriva dunque un nuovo obbligo per consentire il monitoraggio, nel corso dell’anno, dell’entità del credito e del pagamento del debito IVA in riferimento a ciascun soggetto passivo. La comunicazione - il cui contenuto sarà disciplinato con successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate deve essere presentata con le stesse modalità ed entro i medesimi termini previsti per la comunicazione relativa ai dati delle fatture emesse e ricevute. La nuova comunicazione non influirà sui versamenti in quanto sono fatti salvi i termini attuali, per cui per i contribuenti mensili resta il termine del giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento, mentre per i contribuenti trimestrali il termine è quello del giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento. I soggetti esonerati Diversamente dalle comunicazioni trimestrali sulle fatture emesse e ricevute, la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche non dovrà essere trasmessa da tutti i titolari di partita IVA. Le norme prevedono infatti l’esclusione da questo nuovo obbligo solo per alcuni dei contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale. Si tratta, ad esempio, • dei contribuenti forfettari; • dei produttori agricoli esonerati, solo se situati nelle zone montane; • dei contribuenti esonerati dall’effettuazione della liquidazione periodica anche se tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale. Controlli e verifiche È stabilito che l’amministrazione finanziaria metta a disposizione del contribuente o del suo intermediario le risultanze dell’esame incrociato tra questi dati e quelli delle fatture nonché dei versamenti dell’imposta effettuati. Se dal controllo eseguito emerge un risultato diverso l’Agenzia delle Entrate informa il contribuente. Una volta ricevuta la comunicazione, quindi si potrà: • fornire all’amministrazione finanziaria i chiarimenti necessari, o segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente; • versare le somme dovute, beneficiando delle riduzioni delle sanzioni. È infine previsto che l’Agenzia delle Entrate possa provvedere a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti dell’imposta. Crediti d’imposta per l’adeguamento tecnologico Queste nuove procedure comporteranno un costo per l’adeguamento tecnologico, e per questo motivo viene istituito un credito d’imposta una tantum di 100 euro per l’anno 2017. Il credito: • spetta ai soggetti che, nell’anno precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 50.000 euro; • potrà essere utilizzato solo in compensazione a decorrere dal 1° gennaio 2018 e dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi. Le sanzioni In caso di mancato rispetto dei nuovi obblighi di trasmissione, o in caso di errata trasmissione dei dati delle comunicazioni trimestrali si applica una sanzione di 2 euro per ciascuna fattura, con un massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, con un massimo di 500 euro, in caso di correzione della trasmissione entro quindici giorni dalla scadenza. Nel caso invece di omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, la sanzione amministrativa varia da euro 500 a euro 2.000. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Rimborsi IVA fino a 30.000 euro senza garanzia Si riducono gli adempimenti in riferimento ai rimborsi IVA. Viene infatti raddoppiato da 15.000 a 30.000 euro l’ammontare dei rimborsi IVA subordinati a prestazione di apposita garanzia da parte del beneficiario. Ottenere il rimborso diventa quindi più semplice e con meno obblighi burocratici. Aliquota compensazione IVA animali vivi della specie bovina e suina Innalzate le percentuali di compensazione IVA per le cessioni di animali vivi della specie bovina e suina effettuate dai produttori agricoli in regime speciale, dal 7,7 % all’8 %, ai sensi dell’articolo 34, comma l, del D.P.R. n. 633 del 1972. La norma proroga le agevolazioni della Stabilità 2016, resta al 10 % l’aliquota di compensazione del latte. Agevolazioni acquisto fondi rustici zone montane Ripristinate le agevolazioni di cui all’art. 9 comma 2 del D.P.R. n. 601 del 1973 per l’acquisto di fondi rustici collocati in aree montane (sono tra quelli situati ad una altitudine non inferiore a 700 metri sul livello del mare e quelli rappresentati da particelle catastali che si trovano soltanto in parte alla predetta altitudine, compresi nell’elenco dei territori montani compilato dalla commissione censuaria centrale e facenti parte di comprensori di bonifica montana). L’agevolazione si applica ai trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici, fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà diretto coltivatrici e consiste nell’applicazione delle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa, mentre l’agevolazione è esente da imposta catastale. Detassazione Irpef redditi dominicali e agrari I redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini Irpef dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (CD e IAP) iscritti nella previdenza agricola INPS ex SCAU. Agevolazione prevista per gli anni di imposta 2017, 2018 e 2019 e destinata esclusivamente ai soggetti passivi IRPEF, ditte individuali e società semplici, che determinano il reddito su base catastale. L’agevolazione si applica alle ditte individuali e alle società semplici a condizione che i soci di quest’ultime siano iscritti con qualifica CD o IAP. Esonero contributi previdenziali giovani imprenditori È previsto l’esonero contributivo totale 100% per coltivatori diretti CD ed imprenditori agricoli professionali IAP per il triennio (2017-2019) ed uno parziale per il biennio successivo, pari al 66% per il 2020 e al 50% per il 2021. Il nuovo imprenditore dovrà avere un’età inferiore ai 40 anni ed iscrizione per la prima volta nella previdenza agricola INPS nel periodo 1° gennaio 2017 - 31 dicembre 2017. Un emendamento presentato da Coldiretti prevede l’esenzione anche per gli iscritti nel 2016 se l’azienda è ubicata in zone montane o svantaggiate. Super-ammortamento e iper-ammortamento beni strumentali Proroga dell’agevolazione riguardante gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi per i quali è previsto l’ammortamento maggiorato del 40%. Sono però esclusi veicoli e mezzi di trasporto diversi da quelli utilizzati come beni strumentali nell’attività di impresa. Ammortamento al 150% per i beni destinati a favore di processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello «Industria 4.0». I beni in questo caso debbono essere quelli compresi negli elenchi allegati alla Legge. Super ammortamento anche per il software riservato a chi ha acquistato i beni per l’innovazione indicati nell’Allegato A alla Legge. Credito d’imposta per la ristrutturazione delle strutture agrituristiche Nell’ambito degli interventi di riqualificazione del patrimonio immobiliare è previsto anche un bonus ristrutturazione per gli alberghi e altre strutture ricettive a scopo turistico (agriturismi). Fino al 2018 si può ottenere un credito d’imposta per la ristrutturazione delle “strutture” già esistenti al 1° gennaio 2012, intese come strutture aperte al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati, che forniscono alloggio, eventualmente vitto e altri servizi accessori, in camere (devono essere almeno sette quelle per il pernottamento degli ospiti) situate in uno o più edifici. In base alla legge per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali. Riduzione Aliquota Gestione Separata Inps Dal 2017 è ridotta al 25% l’aliquota applicabile ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA iscritti alla Gestione separata INPS, non iscritti ad altra gestione obbligatoria e non pensionati. Tassazione Premi Produttività Aziendale È riconfermata l’agevolazione relativa all’assoggettamento all’imposta sostitutiva del 10% delle somme erogate a titolo di premi di produttività o sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa: • su un importo massimo complessivo lordo di € 3.000,00 (in precedenza € 2.000,00); • tale limite è aumentato fino a € 4.000,00 (in precedenza € 2.500,00) per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro; • con esclusivo riferimento ai lavoratori dipendenti del settore privato che nel 2016 hanno conseguito un reddito di lavoro dipendente non superiore ad € 80.000,00 (in precedenza € 50.000,00). Nuova IRI Imposta sul Reddito Imprenditoriale È in vigore dal 1.1.2017 l’Imposta sul reddito d’impresa (IRI) nella misura fissa del 24% così come previsto per l’IRES in capo alle società di capitali. L’imposta disciplinata dal nuovo art. 55-bis TUIR, è applicabile alle imprese individuali e società di persone che hanno optato per la contabilità ordinaria. In particolare: • il reddito prodotto dall’impresa non concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF dell’imprenditore ma viene assoggettato a tassazione “separata” con l’aliquota del 24%; • le somme che l’imprenditore/collaboratore familiare/socio preleva dall’impresa sono tassate in capo agli stessi con le regole ordinarie IRPEF, con la possibilità di dedurre le stesse dal reddito d’impresa; • l’opzione ha durata quinquennale ed è rinnovabile e va esercitata nella dichiarazione dei redditi con effetto dal periodo d’imposta cui è riferita la dichiarazione. Va evidenziato che: • le eventuali perdite maturate in regime IRI (dovute, ad esempio, ad eccessivi prelievi da parte dell’imprenditore) sono computate in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi per l’intero importo che trova capienza in essi; • le perdite non ancora utilizzate al momento di fuoriuscita dal regime IRI sono computabili in diminuzione dei redditi considerando l’ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse. Il regime IRI non ha rilevanza ai fini previdenziali per i soggetti iscritti all’IVS. Regime per cassa Regime di cassa per tutte le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata. La novità entra in vigore dall’anno d’imposta 2017, grazie alla riscrittura del comma 1 dell’art. 66 del TUIR. In particolare si stabilisce che il reddito di impresa è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi e proventi percepiti/incassati e le spese sostenute/pagate nel periodo di imposta nell’esercizio dell’attività di impresa. La differenza è aumentata del valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore, dei proventi derivanti dagli immobili che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’impresa nonché, come peraltro già previsto dalle vigenti regole, delle plusvalenze e delle sopravvenienze. Non rilevano invece le rimanenze iniziali e finali. Vengono portate a diminuzione, come già previsto dalla legislazione vigente le minusvalenze, le sopravvenienze passive, gli ammortamenti e gli accantonamenti. Si dovrà tenere conto quindi degli effetti incassi e pagamenti, annotando in contabilità anche queste informazioni prima non obbligatorie per i soggetti in contabilità semplificata. Le disposizioni comportano anche modifiche alla disciplina di determinazione della base imponibile dell’IRAP introducendo anche in questo caso il criterio di cassa come per le imposte sui redditi. SECONDA PARTE Altre disposizioni tributarie per tutti i contribuenti Slitta a fine giugno il saldo IRPEF In tema di scadenze di pagamento, è stato posticipato dal 16 al 30 giugno, a partire dal 2017, il termine per il versamento a saldo dell’IRPEF e dell’IRAP e spostati dal giorno 16 all’ultimo giorno del mese di riferimento i versamenti IRES e IRAP. Anche per il saldo IVA slittamento a fine mese dei termini di pagamento. Avvisi e cartelle esattoriali via pec Arrivano nuove disposizioni per la validità della notifica mediante posta certificata alle imprese individuali, alle società o ai professionisti degli avvisi di accertamento, degli altri atti e delle cartelle esattoriali. Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notificazione si intende comunque perfezionata per il notificante nel momento in cui il suo gestore della casella di posta elettronica certificata gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l’avvenuta spedizione del messaggio. Le disposizioni si applicano a partire dal 1° luglio 2017. Dichiarazione integrativa a favore Più tempo per correggere e integrare le dichiarazioni obbligatorie (IRPEF, IRAP, sostituti d’imposta e IVA). Sia nel caso di dichiarazioni integrative a favore del contribuente, quindi con indicazione di un minor debito o di un maggiore credito d’imposta, sia in caso di dichiarazioni in favore dell’amministrazione, quindi con un maggior debito o un minor credito d’imposta, il termine di presentazione è quello del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, ossia il termine ultimo per gli accertamenti. Con le nuove norme è messa nero su bianco la possibilità di presentare la dichiarazione integrativa a favore anche oltre il termine dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione ordinaria. Ristrutturazione edilizia e bonus mobili, Risparmio energetico Conferma dell’aliquota al 50% per le ristrutturazioni per il 2017. Bonus mobili solo per chi ha effettuato lavori nel 2016. Riqualificazione energetica al 65% con super bonus per i condomini e maxi detrazione per gli interventi antisismici. Oltre le proroghe, le novità principali riguardano: 1) le norme sul bonus mobili che si potrà ottenere, nel 2017, solo in riferimento agli immobili per i quali gli interventi di ristrutturazione siano iniziati nel 2016; 2) agevolazione al 31 dicembre 2021 per le opere di risparmio energetico dei condomini. La detrazione sarà: • del 70%, se gli interventi riguardano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda; • del 75%, se sono finalizzate a migliorarne la prestazione energetica invernale ed estiva. 3) agevolazioni per interventi antisismici: • l’agevolazione fiscale è estesa agli interventi effettuati negli edifici che si trovano nelle zone 1-2-3; ossia anche quelli con un più basso rischio sismico; • la detrazione per privati e condomini è ripartita in cinque anni e non in dieci; • per gli immobili privati, compresi quelli per attività produttive la detrazione varia tra il 65% e il 75% a seconda della riduzione del rischio sismico; • per i condomini la detrazione varia tra il 65% e l’80% a seconda della riduzione del rischio sismico. No tax area per i pensionati Estese a tutti i pensionati le stesse detrazioni senza limiti di età. Gli importi: • 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro; • 1.297 euro, aumentata del prodotto fra 583 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro; • 1.297 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 40.000 euro. Riduzione tasse universitarie e Detrazioni per spese scolastiche Sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale gli studenti che soddisfano contemporaneamente i seguenti requisiti: • appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE sia inferiore o eguale a 13.000 euro; • sono iscritti all’università di appartenenza da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio oppure sono al primo anno fuori corso; • nel caso d’iscrizione al secondo anno accademico hanno conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari e nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo hanno conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi. Nel caso di ISEE superiore a 13.000 ma inferiore a 30.000 euro in presenza degli stessi requisiti, la tassa non può superare il 7% della quota di ISEE eccedente i 13.000 euro. Per gli iscritti fuori corso che rientrano nella stessa fascia di reddito, l’importo è incrementato fino a un massimo del 50% con un valore minimo di 200 euro. Sale la detrazione IRPEF per chi ha i figli iscritti alle scuole paritarie a partire dal 2016. L’importo sale da 400 a 640 euro per il 2016, a 750 euro per il 2017 e a 800 euro a decorrere dal 2018. Il tetto di spesa è previsto per ciascuno studente per l’intero sistema scolastico, dall’asilo alle superiori. Buono nido e voucher asili La norma attribuisce per i nati a decorrere dal 1° gennaio 2016 un buono una tantum di 1.000 euro per il pagamento di rette relative agli asili nido nonché di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche. Il buono, parametrato a undici mensilità, è corrisposto al genitore richiedente dall’INPS, ma non cumulabile con il voucher e asili nido. Quest’ultimo bonus, è stato rifinanziato per ciascuno degli anni 2017 e 2018, e prevede il riconoscimento di un importo di 600 euro mensili per massimo sei mesi in alternativa al congedo di maternità dopo la nascita del bambino. Il beneficio è riconosciuto sia alle lavoratrici dipendenti che alle autonome. Rivalutazione di terreni e partecipazioni Confermata anche per il 2017 la possibilità di far ricorso alla rivalutazione per i terreni edificabili e le partecipazioni in società non quotate. Resta fissa l’aliquota dell’imposta sostitutiva applicabile che è pari all’8% per la rivalutazione di terreni e di partecipazioni qualificate e non. L’imposta può essere pagata in un’unica soluzione oppure in tre rate annuali. Il 30 giugno 2017 rappresenta il nuovo termine entro il quale redigere e giurare la perizia di stima, e anche il termine di versamento se si decide per la rata unica, oppure quello per il pagamento della prima delle tre rate annuali di pari importo. Riduzione Canone Rai Per il 2017 è prevista la riduzione del canone di abbonamento RAI per uso privato a € 90,00 (in precedenza € 100,00). Ricognizione fabbricati rurali irregolari L’Agenzia del territorio sta inviando una comunicazione ai proprietari di immobili rurali che a seguito dell’accertamento dell’Agenzia stessa, non risultano ancora accatastati al Catasto dei fabbricati. I destinatari della comunicazione, dovranno verificare tramite professionista tecnico abilitato la propria posizione, per poi procedere all’eventuale accatastamento e beneficiare così dell’istituto del ravvedimento operoso, con un notevole risparmio delle sanzioni. Rottamazione delle cartelle esattoriali È prevista la definizione agevolata dei ruoli con l’abbuono delle sanzioni e degli interessi: la definizione è stata riconosciuta ai carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2016, con la possibilità di estinguere il debito, senza sanzioni e interessi, effettuando il pagamento integrale, o in rate. Modalità di adesione: il soggetto interessato deve presentare un’apposita dichiarazione modello “DA1 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata”, disponibile sul sito Internet www.gruppoequitalia.it entro il 31.3.2017. Nella dichiarazione va indicato, tra l’altro, il numero di rate scelto e i ruoli da “rottamare”. Modalità di pagamento: il 70% di quanto dovuto va versato nel 2017 e il restante 30% va versato nel 2018. Scadenza rate (anno): 2017 - Luglio, settembre, novembre; 2018 Aprile, settembre. PER ULTERIORI INFORMAZIONI E RELATIVI ADEMPIMENTI, È POSSIBILE RIVOLGERSI AGLI UFFICI FISCALI DI IMPRESA VERDE UMBRIA AL VIA LE ATTIVITÀ FORMATIVE IN AMBITO AGRICOLO Sono aperte le iscrizioni per varie tipologie di corsi di formazione, finanziati dal Programma di Sviluppo Rurale dell’Umbria 2014/2020, progettati da Impresa Verde Umbria srl, ente formativo accreditato di Coldiretti Umbria. Le nuove adesioni devono pervenire entro e non oltre il 10 febbraio 2017, utilizzando la modulistica presente su www.umbria.coldiretti.it corsi di formazione e aggiornamento (a sinistra della pagina, fra le attività). Si ricorda che possono iscriversi ai corsi i seguenti soggetti: - Titolari o soci di impresa agricola; - Coadiuvanti e dipendenti iscritti all’Inps; - Altre figure legittimate da specifiche disposizioni regionali agroambientali. per le misure Questi i corsi previsti per la prossima scadenza: - HACCP (12 ore) - Fattoria Didattica (9 ore) - Misure Agroambientali (Mis. 10; Mis. 11; Mis. 14) (Da 15 a 20 ore) - Insediamento giovani agricoltori (Mis. 6) (80 ore) - Corso IAP (80 ore) - Corso Apicoltura (70 ore) - Corso Lavorazione delle carni (60 ore) - Erbe Officinali (I° e II° livello: 60 ore ciascuno) - Manutenzione aree verdi (60 ore) - Orto sostenibile (60 ore) - Tecniche di potatura ordinaria (60 ore) - Lingua inglese e marketing (80 ore) - Vitivinicolo: normativa e gestione registri (25 ore) Inoltre, al di fuori del finanziamento del P.S.R., si stanno attivando su tutto il territorio regionale, I CORSI OBBLIGATORI sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (RSPP, Antincendio e Pronto Soccorso); sulla guida in sicurezza delle attrezzature e i corsi per il conseguimento o aggiornamento patentino fitofarmaci. Le iscrizioni si possono effettuare presso tutti gli uffici zona Coldiretti e attraverso il sito dell’Organizzazione agricola, scaricando il modulo e inviandolo per fax o e-mail. INFO: [email protected] 075/5067677 075/5067648 CAMPAGNA ASSICURATIVA AGEVOLATA 2017 Si comunica che presso gli Uffici Zona Coldiretti, è possibile assicurare le colture interessate per le seguenti avversità: Grandine, Vento Forte, Eccesso di Pioggia, Eccesso di Neve; Gelo, Brina, Siccità, Alluvione; Sbalzo Termico, Colpo di Sole, Vento Caldo.