newsletter nr 1 - Coldiretti Umbria

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newsletter nr 1 - Coldiretti Umbria
COLDIRETTI Informa
La Newsletter di Coldiretti Umbria
Gennaio 2017 NR. 1
INFORMATIVA FISCALE
LEGGE DI BILANCIO 2017
PRIMA PARTE
Nuovi adempimenti 2017 per le aziende con Partita IVA e Contabilità
Nuova scadenza presentazione DICHIARAZIONE IVA ANNUALE
La dichiarazione annuale IVA, modello IVA 2017, relativa ai dati contabili del 2016
potrà essere presentata dal 1° al 28 febbraio 2017 in forma autonoma e quindi non più
insieme al modello Unico il 30 settembre di ogni anno. Le dichiarazioni, presentate entro
90 giorni dal termine, sono valide salvo l’applicazione delle sanzioni di legge. Quelle
presentate, invece, oltre questo termine, si considerano omesse ma costituiscono titolo
per la riscossione dell’imposta che ne risulta dovuta. Rimane invariato, al 16 marzo
2017, il termine per il versamento del saldo annuale dell’imposta a debito, ed è stata
mantenuta la possibilità di versare entro il termine previsto il saldo delle imposte di
Unico, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di
mese successivo al termine di scadenza ordinario fissato al 16 marzo.
TUTTE LE FATTURE E DOCUMENTI CONTABILI DEL 2016, DOVRANNO ESSERE
CONSEGNATI AGLI UFFICI ENTRO FINE GENNAIO-INIZI FEBBRAIO.
Norme in materia di comunicazioni IVA e fatturazioni
Nuovi obblighi per i titolari di partite IVA. Abolito lo spesometro, ma dovranno essere
inviate due nuove comunicazioni trimestrali. Si tratta di:
• comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute/registrate;
• comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche.
Nel primo caso oggetto di comunicazione sono i dati delle fatture emesse nel trimestre di
riferimento e di quelle ricevute e registrate nel medesimo periodo, comprese le bollette
doganali e le note di variazione. Un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle
Entrate, dovrà rendere operative le norme. Nel secondo caso si tratta di comunicare la
liquidazione dell’imposta di ogni trimestre sia essa a credito o a debito. In caso di
svolgimento di più attività deve essere inviata una sola comunicazione. I nuovi obblighi
scatteranno dal 1° gennaio 2017 in relazione all’anno d’imposta 2017. Queste le scadenze
a regime:
• 31 maggio per i dati relativi al 1° trimestre;
• 16 settembre per i dati relativi al 2° trimestre;
• 30 novembre per i dati relativi al 3° trimestre;
• 28 febbraio dell'anno successivo per i dati relativi all’ultimo trimestre.
Per il primo anno di applicazione si prevede una comunicazione semestrale iniziale da
effettuare entro il 25 luglio 2017.
I dati da inviare e gli obblighi cancellati
Le comunicazioni, da inviare solo in via telematica, dovranno comprendere le seguenti
informazioni:
a) i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
b) la data ed il numero della fattura;
c) la base imponibile;
d) l’aliquota applicata;
e) l’imposta;
f) la tipologia dell’operazione.
Il nuovo obbligo di invio delle comunicazioni trimestrali è accompagnato,
dall’abrogazione di una serie di altri adempimenti in materia:
• comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing e dagli
operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio;
• comunicazioni INTRASTAT relative agli acquisti di beni e di servizi;
• comunicazione delle operazioni con soggetti di Paesi a fiscalità privilegiata (BlackList).
La conservazione dei dati
In generale viene inoltre previsto che gli obblighi di conservazione relativi ai documenti
informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto, si intendono soddisfatti per
tutte le FATTURE ELETTRONICHE e per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso
il sistema di interscambio SDI e memorizzati dall’Agenzia delle Entrate.
La comunicazione liquidazione IVA periodica
La comunicazione liquidazione IVA periodica ha l’obiettivo di adeguare la normativa
interna ai livelli europei nell’ambito dell’IVA e di contrastare il fenomeno della cosiddetta
«evasione da riscossione». Dal 1° gennaio 2017 arriva dunque un nuovo obbligo per
consentire il monitoraggio, nel corso dell’anno, dell’entità del credito e del pagamento del
debito IVA in riferimento a ciascun soggetto passivo. La comunicazione - il cui contenuto
sarà disciplinato con successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate deve essere presentata con le stesse modalità ed entro i medesimi termini previsti per la
comunicazione relativa ai dati delle fatture emesse e ricevute. La nuova comunicazione
non influirà sui versamenti in quanto sono fatti salvi i termini attuali, per cui per i
contribuenti mensili resta il termine del giorno 16 del mese successivo a quello di
riferimento, mentre per i contribuenti trimestrali il termine è quello del giorno 16 del
secondo mese successivo al trimestre di riferimento.
I soggetti esonerati
Diversamente dalle comunicazioni trimestrali sulle fatture emesse e ricevute, la
comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche non dovrà essere trasmessa da tutti i
titolari di partita IVA. Le norme prevedono infatti l’esclusione da questo nuovo obbligo
solo per alcuni dei contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA
annuale.
Si tratta, ad esempio,
• dei contribuenti forfettari;
• dei produttori agricoli esonerati, solo se situati nelle zone montane;
• dei contribuenti esonerati dall’effettuazione della liquidazione periodica anche se
tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale.
Controlli e verifiche
È stabilito che l’amministrazione finanziaria metta a disposizione del contribuente o del
suo intermediario le risultanze dell’esame incrociato tra questi dati e quelli delle fatture
nonché dei versamenti dell’imposta effettuati. Se dal controllo eseguito emerge un
risultato diverso l’Agenzia delle Entrate informa il contribuente. Una volta ricevuta la
comunicazione, quindi si potrà:
• fornire all’amministrazione finanziaria i chiarimenti necessari, o segnalare eventuali
dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente;
• versare le somme dovute, beneficiando delle riduzioni delle sanzioni.
È infine previsto che l’Agenzia delle Entrate possa provvedere a controllare la tempestiva
effettuazione dei versamenti dell’imposta.
Crediti d’imposta per l’adeguamento tecnologico
Queste nuove procedure comporteranno un costo per l’adeguamento tecnologico, e per
questo motivo viene istituito un credito d’imposta una tantum di 100 euro per l’anno
2017. Il credito:
• spetta ai soggetti che, nell’anno precedente hanno realizzato un volume d’affari
non superiore a 50.000 euro;
• potrà essere utilizzato solo in compensazione a decorrere dal 1° gennaio 2018 e
dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi.
Le sanzioni
In caso di mancato rispetto dei nuovi obblighi di trasmissione, o in caso di errata
trasmissione dei dati delle comunicazioni trimestrali si applica una sanzione di 2 euro
per ciascuna fattura, con un massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre. La sanzione è
ridotta alla metà, con un massimo di 500 euro, in caso di correzione della trasmissione
entro quindici giorni dalla scadenza. Nel caso invece di omessa, incompleta o infedele
comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, la sanzione amministrativa
varia da euro 500 a euro 2.000. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è
effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ovvero se, nel
medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
Rimborsi IVA fino a 30.000 euro senza garanzia
Si riducono gli adempimenti in riferimento ai rimborsi IVA. Viene infatti raddoppiato da
15.000 a 30.000 euro l’ammontare dei rimborsi IVA subordinati a prestazione di apposita
garanzia da parte del beneficiario. Ottenere il rimborso diventa quindi più semplice e con
meno obblighi burocratici.
Aliquota compensazione IVA animali vivi della specie bovina e suina
Innalzate le percentuali di compensazione IVA per le cessioni di animali vivi della specie
bovina e suina effettuate dai produttori agricoli in regime speciale, dal 7,7 % all’8 %,
ai sensi dell’articolo 34, comma l, del D.P.R. n. 633 del 1972. La norma proroga le
agevolazioni della Stabilità 2016, resta al 10 % l’aliquota di compensazione del latte.
Agevolazioni acquisto fondi rustici zone montane
Ripristinate le agevolazioni di cui all’art. 9 comma 2 del D.P.R. n. 601 del 1973 per
l’acquisto di fondi rustici collocati in aree montane (sono tra quelli situati ad una
altitudine non inferiore a 700 metri sul livello del mare e quelli rappresentati da particelle
catastali che si trovano soltanto in parte alla predetta altitudine, compresi nell’elenco dei
territori montani compilato dalla commissione censuaria centrale e facenti parte di
comprensori di bonifica montana). L’agevolazione si applica ai trasferimenti di proprietà a
qualsiasi titolo di fondi rustici, fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di
proprietà diretto coltivatrici e consiste nell’applicazione delle imposte di registro e
ipotecaria nella misura fissa, mentre l’agevolazione è esente da imposta
catastale.
Detassazione Irpef redditi dominicali e agrari
I redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini
Irpef dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (CD e IAP) iscritti
nella previdenza agricola INPS ex SCAU. Agevolazione prevista per gli anni di imposta
2017, 2018 e 2019 e destinata esclusivamente ai soggetti passivi IRPEF, ditte
individuali e società semplici, che determinano il reddito su base catastale.
L’agevolazione si applica alle ditte individuali e alle società semplici a condizione che i soci
di quest’ultime siano iscritti con qualifica CD o IAP.
Esonero contributi previdenziali giovani imprenditori
È previsto l’esonero contributivo totale 100% per coltivatori diretti CD ed imprenditori
agricoli professionali IAP per il triennio (2017-2019) ed uno parziale per il biennio
successivo, pari al 66% per il 2020 e al 50% per il 2021. Il nuovo imprenditore dovrà
avere un’età inferiore ai 40 anni ed iscrizione per la prima volta nella previdenza agricola
INPS nel periodo 1° gennaio 2017 - 31 dicembre 2017. Un emendamento presentato da
Coldiretti prevede l’esenzione anche per gli iscritti nel 2016 se l’azienda è ubicata in zone
montane o svantaggiate.
Super-ammortamento e iper-ammortamento beni strumentali
Proroga dell’agevolazione riguardante gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi
per i quali è previsto l’ammortamento maggiorato del 40%. Sono però esclusi veicoli e
mezzi di trasporto diversi da quelli utilizzati come beni strumentali nell’attività di impresa.
Ammortamento al 150% per i beni destinati a favore di processi di trasformazione
tecnologica e digitale secondo il modello «Industria 4.0». I beni in questo caso debbono
essere quelli compresi negli elenchi allegati alla Legge. Super ammortamento anche per il
software riservato a chi ha acquistato i beni per l’innovazione indicati nell’Allegato A alla
Legge.
Credito d’imposta per la ristrutturazione delle strutture agrituristiche
Nell’ambito degli interventi di riqualificazione del patrimonio immobiliare è previsto anche
un bonus ristrutturazione per gli alberghi e altre strutture ricettive a scopo turistico
(agriturismi). Fino al 2018 si può ottenere un credito d’imposta per la ristrutturazione
delle “strutture” già esistenti al 1° gennaio 2012, intese come strutture aperte al
pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati, che forniscono alloggio,
eventualmente vitto e altri servizi accessori, in camere (devono essere almeno sette
quelle per il pernottamento degli ospiti) situate in uno o più edifici. In base alla legge per
attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli
imprenditori agricoli, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure
associati fra loro, attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di
connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di
animali.
Riduzione Aliquota Gestione Separata Inps
Dal 2017 è ridotta al 25% l’aliquota applicabile ai lavoratori autonomi titolari di partita
IVA iscritti alla Gestione separata INPS, non iscritti ad altra gestione obbligatoria e non
pensionati.
Tassazione Premi Produttività Aziendale
È riconfermata l’agevolazione relativa all’assoggettamento all’imposta sostitutiva del 10%
delle somme erogate a titolo di premi di produttività o sotto forma di partecipazione agli
utili dell’impresa:
• su un importo massimo complessivo lordo di € 3.000,00 (in precedenza €
2.000,00);
• tale limite è aumentato fino a € 4.000,00 (in precedenza € 2.500,00) per le aziende
che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro;
• con esclusivo riferimento ai lavoratori dipendenti del settore privato che nel 2016
hanno conseguito un reddito di lavoro dipendente non superiore ad € 80.000,00 (in
precedenza € 50.000,00).
Nuova IRI Imposta sul Reddito Imprenditoriale
È in vigore dal 1.1.2017 l’Imposta sul reddito d’impresa (IRI) nella misura fissa del 24%
così come previsto per l’IRES in capo alle società di capitali. L’imposta disciplinata dal
nuovo art. 55-bis TUIR, è applicabile alle imprese individuali e società di persone che
hanno optato per la contabilità ordinaria. In particolare:
• il reddito prodotto dall’impresa non concorre alla formazione del reddito
complessivo IRPEF dell’imprenditore ma viene assoggettato a tassazione “separata”
con l’aliquota del 24%;
• le somme che l’imprenditore/collaboratore familiare/socio preleva dall’impresa sono
tassate in capo agli stessi con le regole ordinarie IRPEF, con la possibilità di dedurre
le stesse dal reddito d’impresa;
•
l’opzione ha durata quinquennale ed è rinnovabile e va esercitata nella
dichiarazione dei redditi con effetto dal periodo d’imposta cui è riferita la
dichiarazione.
Va evidenziato che:
• le eventuali perdite maturate in regime IRI (dovute, ad esempio, ad eccessivi
prelievi da parte dell’imprenditore) sono computate in diminuzione del reddito dei
periodi d’imposta successivi per l’intero importo che trova capienza in essi;
• le perdite non ancora utilizzate al momento di fuoriuscita dal regime IRI sono
computabili in diminuzione dei redditi considerando l’ultimo anno di permanenza nel
regime come anno di maturazione delle stesse.
Il regime IRI non ha rilevanza ai fini previdenziali per i soggetti iscritti all’IVS.
Regime per cassa
Regime di cassa per tutte le imprese individuali e le società di persone in regime di
contabilità semplificata. La novità entra in vigore dall’anno d’imposta 2017, grazie alla
riscrittura del comma 1 dell’art. 66 del TUIR. In particolare si stabilisce che il reddito di
impresa è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi e proventi
percepiti/incassati e le spese sostenute/pagate nel periodo di imposta nell’esercizio
dell’attività di impresa. La differenza è aumentata del valore normale dei beni destinati al
consumo personale o familiare dell’imprenditore, dei proventi derivanti dagli immobili che
non costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’impresa nonché, come peraltro già
previsto dalle vigenti regole, delle plusvalenze e delle sopravvenienze. Non rilevano
invece le rimanenze iniziali e finali. Vengono portate a diminuzione, come già previsto
dalla legislazione vigente le minusvalenze, le sopravvenienze passive, gli ammortamenti e
gli accantonamenti. Si dovrà tenere conto quindi degli effetti incassi e pagamenti,
annotando in contabilità anche queste informazioni prima non obbligatorie per i soggetti
in contabilità semplificata. Le disposizioni comportano anche modifiche alla disciplina di
determinazione della base imponibile dell’IRAP introducendo anche in questo caso il
criterio di cassa come per le imposte sui redditi.
SECONDA PARTE
Altre disposizioni tributarie per tutti i contribuenti
Slitta a fine giugno il saldo IRPEF
In tema di scadenze di pagamento, è stato posticipato dal 16 al 30 giugno, a partire dal
2017, il termine per il versamento a saldo dell’IRPEF e dell’IRAP e spostati dal giorno 16
all’ultimo giorno del mese di riferimento i versamenti IRES e IRAP. Anche per il saldo IVA
slittamento a fine mese dei termini di pagamento.
Avvisi e cartelle esattoriali via pec
Arrivano nuove disposizioni per la validità della notifica mediante posta certificata alle
imprese individuali, alle società o ai professionisti degli avvisi di accertamento, degli altri
atti e delle cartelle esattoriali. Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza,
la notificazione si intende comunque perfezionata per il notificante nel momento in cui il
suo gestore della casella di posta elettronica certificata gli trasmette la ricevuta di
accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l’avvenuta spedizione del
messaggio. Le disposizioni si applicano a partire dal 1° luglio 2017.
Dichiarazione integrativa a favore
Più tempo per correggere e integrare le dichiarazioni obbligatorie (IRPEF, IRAP, sostituti
d’imposta e IVA). Sia nel caso di dichiarazioni integrative a favore del contribuente,
quindi con indicazione di un minor debito o di un maggiore credito d’imposta, sia in caso
di dichiarazioni in favore dell’amministrazione, quindi con un maggior debito o un minor
credito d’imposta, il termine di presentazione è quello del 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, ossia il termine ultimo per
gli accertamenti. Con le nuove norme è messa nero su bianco la possibilità di presentare
la dichiarazione integrativa a favore anche oltre il termine dell’anno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione ordinaria.
Ristrutturazione edilizia e bonus mobili, Risparmio energetico
Conferma dell’aliquota al 50% per le ristrutturazioni per il 2017. Bonus mobili solo per chi
ha effettuato lavori nel 2016. Riqualificazione energetica al 65% con super bonus per i
condomini e maxi detrazione per gli interventi antisismici. Oltre le proroghe, le novità
principali riguardano:
1) le norme sul bonus mobili che si potrà ottenere, nel 2017, solo in riferimento agli
immobili per i quali gli interventi di ristrutturazione siano iniziati nel 2016;
2) agevolazione al 31 dicembre 2021 per le opere di risparmio energetico dei condomini.
La detrazione sarà:
• del 70%, se gli interventi riguardano l’involucro dell’edificio con un’incidenza
superiore al 25% della superficie disperdente lorda;
• del 75%, se sono finalizzate a migliorarne la prestazione energetica invernale ed
estiva.
3) agevolazioni per interventi antisismici:
• l’agevolazione fiscale è estesa agli interventi effettuati negli edifici che si trovano
nelle zone 1-2-3; ossia anche quelli con un più basso rischio sismico;
• la detrazione per privati e condomini è ripartita in cinque anni e non in dieci;
• per gli immobili privati, compresi quelli per attività produttive la detrazione varia tra
il 65% e il 75% a seconda della riduzione del rischio sismico;
• per i condomini la detrazione varia tra il 65% e l’80% a seconda della riduzione del
rischio sismico.
No tax area per i pensionati
Estese a tutti i pensionati le stesse detrazioni senza limiti di età. Gli importi:
• 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L’ammontare della
detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;
• 1.297 euro, aumentata del prodotto fra 583 euro e l’importo corrispondente al
rapporto fra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se
l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000
euro;
• 1.297 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000
euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di
55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 40.000 euro.
Riduzione tasse universitarie e Detrazioni per spese scolastiche
Sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale gli studenti che
soddisfano contemporaneamente i seguenti requisiti:
• appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE sia inferiore o eguale a 13.000
euro;
• sono iscritti all’università di appartenenza da un numero di anni accademici
inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio oppure sono al primo anno
fuori corso;
• nel caso d’iscrizione al secondo anno accademico hanno conseguito, entro la data
del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari e nel caso di
iscrizione ad anni accademici successivi al secondo hanno conseguito, nei dodici
mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25
crediti formativi.
Nel caso di ISEE superiore a 13.000 ma inferiore a 30.000 euro in presenza degli stessi
requisiti, la tassa non può superare il 7% della quota di ISEE eccedente i 13.000 euro.
Per gli iscritti fuori corso che rientrano nella stessa fascia di reddito, l’importo è
incrementato fino a un massimo del 50% con un valore minimo di 200 euro. Sale la
detrazione IRPEF per chi ha i figli iscritti alle scuole paritarie a partire dal 2016. L’importo
sale da 400 a 640 euro per il 2016, a 750 euro per il 2017 e a 800 euro a decorrere dal
2018. Il tetto di spesa è previsto per ciascuno studente per l’intero sistema scolastico,
dall’asilo alle superiori.
Buono nido e voucher asili
La norma attribuisce per i nati a decorrere dal 1° gennaio 2016 un buono una tantum di
1.000 euro per il pagamento di rette relative agli asili nido nonché di forme di supporto
presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi
patologie croniche. Il buono, parametrato a undici mensilità, è corrisposto al genitore
richiedente dall’INPS, ma non cumulabile con il voucher e asili nido. Quest’ultimo bonus,
è stato rifinanziato per ciascuno degli anni 2017 e 2018, e prevede il riconoscimento di un
importo di 600 euro mensili per massimo sei mesi in alternativa al congedo di maternità
dopo la nascita del bambino. Il beneficio è riconosciuto sia alle lavoratrici dipendenti che
alle autonome.
Rivalutazione di terreni e partecipazioni
Confermata anche per il 2017 la possibilità di far ricorso alla rivalutazione per i terreni
edificabili e le partecipazioni in società non quotate. Resta fissa l’aliquota dell’imposta
sostitutiva applicabile che è pari all’8% per la rivalutazione di terreni e di partecipazioni
qualificate e non. L’imposta può essere pagata in un’unica soluzione oppure in tre rate
annuali. Il 30 giugno 2017 rappresenta il nuovo termine entro il quale redigere e giurare
la perizia di stima, e anche il termine di versamento se si decide per la rata unica, oppure
quello per il pagamento della prima delle tre rate annuali di pari importo.
Riduzione Canone Rai
Per il 2017 è prevista la riduzione del canone di abbonamento RAI per uso privato a €
90,00 (in precedenza € 100,00).
Ricognizione fabbricati rurali irregolari
L’Agenzia del territorio sta inviando una comunicazione ai proprietari di immobili rurali
che a seguito dell’accertamento dell’Agenzia stessa, non risultano ancora accatastati al
Catasto dei fabbricati. I destinatari della comunicazione, dovranno verificare tramite
professionista tecnico abilitato la propria posizione, per poi procedere all’eventuale
accatastamento e beneficiare così dell’istituto del ravvedimento operoso, con un notevole
risparmio delle sanzioni.
Rottamazione delle cartelle esattoriali
È prevista la definizione agevolata dei ruoli con l’abbuono delle sanzioni e degli
interessi: la definizione è stata riconosciuta ai carichi affidati agli Agenti della riscossione
dal 2000 al 2016, con la possibilità di estinguere il debito, senza sanzioni e interessi,
effettuando il pagamento integrale, o in rate.
Modalità di adesione: il soggetto interessato deve presentare un’apposita dichiarazione
modello “DA1 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata”, disponibile sul sito
Internet www.gruppoequitalia.it entro il 31.3.2017. Nella dichiarazione va indicato, tra
l’altro, il numero di rate scelto e i ruoli da “rottamare”.
Modalità di pagamento: il 70% di quanto dovuto va versato nel 2017 e il restante 30% va
versato nel 2018. Scadenza rate (anno): 2017 - Luglio, settembre, novembre; 2018 Aprile, settembre.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI E RELATIVI ADEMPIMENTI,
È POSSIBILE RIVOLGERSI AGLI UFFICI FISCALI DI IMPRESA VERDE UMBRIA
AL VIA LE ATTIVITÀ FORMATIVE
IN AMBITO AGRICOLO
Sono aperte le iscrizioni per varie tipologie di corsi di formazione, finanziati dal
Programma di Sviluppo Rurale dell’Umbria 2014/2020, progettati da Impresa Verde
Umbria srl, ente formativo accreditato di Coldiretti Umbria.
Le nuove adesioni devono pervenire entro e non oltre il 10 febbraio 2017,
utilizzando la modulistica presente su www.umbria.coldiretti.it corsi di formazione e
aggiornamento (a sinistra della pagina, fra le attività).
Si ricorda che possono iscriversi ai corsi i seguenti soggetti:
- Titolari o soci di impresa agricola;
- Coadiuvanti e dipendenti iscritti all’Inps;
- Altre figure legittimate da specifiche disposizioni regionali
agroambientali.
per
le
misure
Questi i corsi previsti per la prossima scadenza:
- HACCP (12 ore)
- Fattoria Didattica (9 ore)
- Misure Agroambientali (Mis. 10; Mis. 11; Mis. 14) (Da 15 a 20 ore)
- Insediamento giovani agricoltori (Mis. 6) (80 ore)
- Corso IAP (80 ore)
- Corso Apicoltura (70 ore)
- Corso Lavorazione delle carni (60 ore)
- Erbe Officinali (I° e II° livello: 60 ore ciascuno)
- Manutenzione aree verdi (60 ore)
- Orto sostenibile (60 ore)
- Tecniche di potatura ordinaria (60 ore)
- Lingua inglese e marketing (80 ore)
- Vitivinicolo: normativa e gestione registri (25 ore)
Inoltre, al di fuori del finanziamento del P.S.R., si stanno attivando su tutto il territorio
regionale, I CORSI OBBLIGATORI sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (RSPP,
Antincendio e Pronto Soccorso); sulla guida in sicurezza delle attrezzature e i
corsi per il conseguimento o aggiornamento patentino fitofarmaci. Le iscrizioni si
possono effettuare presso tutti gli uffici zona Coldiretti e attraverso il sito
dell’Organizzazione agricola, scaricando il modulo e inviandolo per fax o e-mail.
INFO: [email protected] 075/5067677 075/5067648
CAMPAGNA ASSICURATIVA AGEVOLATA 2017
Si comunica che presso gli Uffici Zona Coldiretti, è possibile
assicurare le colture interessate per le seguenti avversità:
Grandine, Vento Forte, Eccesso di Pioggia, Eccesso di Neve;
Gelo, Brina, Siccità, Alluvione;
Sbalzo Termico, Colpo di Sole, Vento Caldo.