COMUNE DI MONTEBELLO JONICO

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COMUNE DI MONTEBELLO JONICO
IMPOSTA COMUNALE sugli IMMOBILI
TABELLE DEI VALORI DEI TERRENI
IDONEI ALLA EDIFICAZIONE O SOGGETTI AD ESPROPRIO
Ai fini del calcolo dell’Imposta Comunale sugli Immobili
zone di destinazione urbanistica di Piano Regolatore Generale e, con
riferimento alla ubicazione territoriale e catastale.
Suddivise in
Terreni inseriti nella Zona Omogenea "B" del Piano Regolatore Generale
ZONA
Saline
Riace
Tegani
S.Elia
Rocca
Mantineo - Fucidà
Caracciolino
Lianò - Stinò
Acone
Zuccalà
Masella
Montebello
Fossato
Serro
San Luca -Marcelluzzo
Calamaci
FOGLI CATASTALI COMPRESI NELLA ZONA
55 - 56– 61 – 62 - 63
47 – 54 – 60
65 – 66
68
54
57
59
43 - 50
47 – 48
41 – 48
44 – 46 - 52
38 – 39
12 – 16 – 17 – 18 – 19 - 25
24
15 - 24
16
VALORI
65
65
52
52
52
52
45
39
32
32
39
26
45
39
32
26
Terreni inseriti nella Zona Omogenea "C" del Piano Regolatore Generale
ZONA
Saline
Riace
Tegani
S.Elia
Rocca
Mantineo - Fucidà
Caracciolino
Lianò - Stinò
Acone
Zuccalà
FOGLI CATASTALI COMPRESI NELLA ZONA
VALORI
55 – 61 – 62 – 63
52
65 – 66
41
57
41
47 - 48
26
1
Masella
Montebello
Fossato
Serro
San Luca Marcelluzzo
Calamaci
44 – 46 - 52
39
16 – 19 - 25
31
20
36
15
26
Terreni inseriti nella Zona Omogenea "D" del Piano Regolatore Generale
ZONA
Saline
Riace
Tegani
S.Elia
Rocca
Mantineo - Fucidà
Caracciolino
Lianò - Stinò
Acone
Zuccalà
Masella
Montebello
Fossato
Serro
San Luca Marcelluzzo
Calamaci
FOGLI CATASTALI COMPRESI NELLA ZONA
VALORI
61 - 63
60 - 54
39
32
38
25
26
26
Terreni inseriti nella Zona Omogenea "F" del Piano Regolatore Generale
ZONA
Saline
Riace
Tegani
S.Elia
Rocca
Mantineo - Fucidà
Caracciolino
Lianò - Stinò
Acone
Zuccalà
Masella
Montebello
Fossato
Serro
San Luca Marcelluzzo
FOGLI CATASTALI COMPRESI NELLA ZONA
VALORI
55 – 61 – 62
60 – 54
66
16
16
16
59
43 - 50
16
16
44 – 46 - 52
38
16 – 17 – 18 - 25
16
16
16
Calamaci
2
Terreni inseriti nella Zona Omogenea "T" del Piano Regolatore Generale
ZONA
FOGLI CATASTALI COMPRESI NELLA ZONA
Riace
Riace 2
Prestarà
S. Antonio
Embrisi
47 - 54
47: Particelle nn.:62, 64, 65, 78, 84 e114.
58
4
5-6
VALORI
50
5
10
1,5
1,5
QUADRO SINTETICO DELLE AREE EDIFICABILI
1. Aree edificabili in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi.
Le aree fabbricabili sono quelle specificatamente individuate nelle tavole del Piano Regolatore Generale con
le lettere: “B0”, ”B1”, “B2”, “B3”, “C”, “D”, “F1”, “F2”, “F3”, “T1”, “T2”, “T3” e “T4”.
Le aree fabbricabili, inoltre, si dividono in due tipi: le aree inedificate e le aree parzialmente edificate.
Le aree parzialmente edificate sono una pertinenza degli edifici esistenti cosi come sono state individuate ai
fini catastali e costituiscono oggetto di autonoma imposizione quando in relazione alle stesse si verifica
l’esistenza di una potenzialità edificatoria residua risultante dal Piano Regolatore Generale e dagli atti del
Comune.
2. Aree edificabili per interventi edilizi di cui alle lettere c, d ed e dell’art. 31 della
legge n. 457/78.
Per tale fattispecie va effettuata la somma tra la superficie su cui insiste l’edificio e l’area pertinenziale.
3. Aree edificabili conseguenti alla realizzazione di edifici abusivi.
L’area va considerata edificabile per tutto il periodo intercorrente dall’inizio, anche presunto, di inizio dei
lavori fino alla data di ultimazione dei lavori o dell’uso se antecedente.
4. Aree
il
cui
suolo
è
interessato
a
effettiva
utilizzazione
edificatoria,
indipendentemente dal fatto che sia tale o meno in base agli strumenti urbanistici.
Ciò, in forza della “finzione” giuridica contemplata nel sesto comma dell’art. 5 del D. lgs.
n.504/92 ed alla
Risoluzione n. 209/E del 17 ottobre 1997 Ministero delle Finanze.
DETERMINAZIONE DELLE MICROZONE O ZONE OMOGENEE
1.
Ai sensi dell’art. 59, comma 1, lett. g) del D. lgs. n. 449/97, vengono determinate le microzone o zone
omogenee per il calcolo dei valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili
2.
Il territorio comunale è stato diviso in 20 microzone composte dai seguenti fogli catastali:
Microzona 1 “Saline” – Nn. 55, 56, 61, 62 e 63.
Microzona 2 “Riace” – Nn. 47, 54 e 60.
Microzona 2B “Riace 2” – N. 47. *
Microzona 3 “Tegani” – Nn. 65 e 66.
Microzona 4 “S. Elia” – N. 68.
3
Microzona 5 “Rocca” – N. 54.
Microzona 6 “Mantineo-Fucidà” – N. 57.
Microzona 7 “Caracciolino” – N. 59.
Microzona 8 “Lianò - Stinò” – Nn. 43 e 50.
Microzona 9 “Acone” – Nn. 47 e 48.
Microzona 10 “Zuccalà” – Nn. 41, e 48.
Microzona 11 “Masella” – Nn. 44, 46 e 52.
Microzona 12 “Montebello” – Nn. 38 e 39.
Microzona 13 “Fossato” – Nn. 12, 16, 17, 18, 19 e 25.
Microzona 14 “Serro” – N. 24.
Microzona 15 “San Luca – Marcelluzzo” – Nn. 15 e 24.
Microzona 16 “Calamaci” – N. 16.
Microzona 17 “Prestarà” – N. 58.
Microzona 18 “S. Antonio” – N. 14. **
Microzona 19 “Embrisi” – Nn. 5 e 6. **
* La microzona 2B, di cui fanno parte le particelle 62, 64, 65, 78, 84 e114 del foglio 47, è stata creata poiché la
conformazione morfologica del territorio in oggetto è completamente diversa da quella della zona 2. Infatti trattasi di
zone collinari/montuose con pendenze molto elevate. In tali zone, pur essendo individuate nel piano regolatore generale
del comune come zone T ovvero zone per insediamenti turistici, le condizioni di accessibilità territoriale sono basse e le
condizioni geomorfologiche rendono molto oneroso l’insediamento di attrezzature e residenze turistiche.
**Per quanto riguarda le Microzone 18 “S. Antonio” e 19 “Embrisi”, entrambe ricadono nel piano regolatore del
comune in zone T ovvero zone per insediamenti turistici. Anche in questo caso i valori attribuiti tengono conto dei
seguenti fattori: le zone sono difficilmente accessibili e poco appetibili dal punto di vista edilizio, sino ad oggi non è
stato effettuato alcun intervento urbanistico preventivo come regolamentato dalle norme tecniche del piano regolatore
generale, non sono dotate di impianti di urbanizzazione (strade-illuminazione-fognatura), non sono state effettuati studi
di dettaglio geomorfologico come dettato dal piano regolatore generale.
DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI
L’art. 5, comma 5, del D. lgs. n. 504 del 1992 disciplina le modalità di determinazione del valore delle aree edificabili.
A tal fine il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, al fine di
delineare un percorso amministrativo razionale di rilevazione oggettiva delle aree edificabili delle varie zone,
omogenee, si è proceduto ad analizzare:
Indice di edificabilità e destinazione d’uso previste dal P.R.G.
Valori di mercato desunti da indagini conoscitive presso l’Agenzia delle Entrate, agenzie immobiliari o
imprese edili, ivi compresi i valori delle permute;
Atti di compravendita, relativi a terreni edificabili, depositati presso il comune ai sensi dell’art. 18, comma 6,
della legge n. 407/85;
Rilevazione, nel caso di espropri, del valore venale utilizzato dal Comune per il calcolo della relativa
indennità;
4
COEFFICIENTI RIDUTTIVI DEL VALORE DELL’AREA EDIFICABILE
Nel calcolo del valore del terreno edificabile si terrà conto delle seguenti riduzioni:
1) Particelle per cui siano necessarie sistemazioni idrauliche, opere di contenimento del terreno, opere di
stabilizzazione del terreno, sbancamento o splateamento di terreni rocciosi, frane, realizzazione di muri di
sostegno, opere di canalizzazione, ecc… – Riduzione del 10 per cento.
2) Particelle su cui sia presente un elettrodotto – Riduzione del 15 per cento.
3) Particelle che non abbiano il lotto minimo di intervento – Riduzione del 30 per cento.
4) In presenza di servitù la superficie su cui verrà effettuato il calcolo, verrà ridotta in rapporto alla servitù stessa.
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