Proposte della Commissione Reclutamento dell`ADRUP

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Proposte della Commissione Reclutamento dell`ADRUP
Proposte della Commissione Reclutamento dell’ADRUP-CNU sul Dottorato e
sul Reclutamento dei docenti.
Pisa Febbraio 2009
Il presente documento si propone come contributo alla discussione in seno al CNU nazionale, in
vista di possibili prossime determinazioni del governo in materia, come attuazione delle Linee
Guida emanate dal Ministro Gelmini nel Dicembre scorso.
Dottorato di Ricerca.
Si premette che esiste un documento ufficiale in materia (Schema di Regolamento recante”criteri
generali per disciplina del dottorato di ricerca”), proposto dell’ex-Ministro Mussi alla fine 2007
ma non giunto all’approvazione finale del Governo, sul quale il CNU aveva espresso un parere
sostanzialmente positivo. Tale regolamento prevedeva la creazione di Scuole di Dottorato,
concepite come aggregati di singoli corsi di dottorato, con lo scopo di evitare eccessive
dispersioni nella offerta di quello che è definito il terzo livello della formazione universitaria, a
cui veniva associata una organizzazione didattica più coordinata. Le idee che seguono
riconoscono la validità di tale impostazione, tenendo altresì conto che essa comincia ad essere
attuata spontaneamente in diversi atenei, anche in assenza di un regolamento nazionale.
Il Modello. Si riconosce la validità di un modello che tenda a raggruppare corsi di dottorato affini,
costringendo i rispettivi corpi docenti al continuo confronto e alla realizzazione di attività
didattiche ufficiali comuni. Lo scopo principale dei corsi di dottorato resta ovviamente quello di
un tirocinio in un percorso di ricerca guidato da un tutor, durante il quale però si offrono
occasioni di confronto e collaborazione con ricercatori di campi affini, nell’ottica di favorire un
approccio interdisciplinare.
L’attività formativa di tipo didattico deve comunque occupare un tempo molto parziale rispetto a
quello dedicato alla ricerca. Una valutazione del numero globale dei crediti da acquisire
potrebbe andare da 15 a 30 complessivamente. Tali crediti sarebbero comunque da distribuire
opportunamente tra veri corsi di insegnamento strutturati (10-20 ore di lezione per corso, sia in
corsi di interesse diretto per il progetto di ricerca che di carattere culturale generale e quindi
anche a comune tra più corsi di dottorato), impegni seminariali, partecipazione a corsi
residenziali di specializzazione, corsi a piacere etc., sulla base delle indicazioni dell’organo
direttivo della Scuola.
Borse di studio. Onde favorire la mobilità si potrebbero aumentare le borse riservate agli esterni,
portandole al 30-50%, e prevedendo anche borse più alte per chi viene da fuori.
Esame di ingresso. Si riconosce l’utilità di affiancare ad una prova scritta, tendente ad accertare
la preparazione di base, una prova orale indirizzata a mettere in evidenza l’attitudine alla ricerca
del candidato, il suo interesse e spirito critico. A tale proposito sembrerebbe utile che il
candidato dichiarasse, nella domanda di partecipazione al concorso, quale progetto gli
piacerebbe portare avanti e in quale area si colloca.
Attività didattica. Si prende atto che esiste già una tendenza ad affidare ai dottorandi anche attività
didattica di supporto. Non esistono preclusioni di principio, ma preoccupa ovviamente il pericolo
che questa possa divenire pesante, anche quando non prevalente. Si potrebbe stabilire un limite
temporale (max.. 20 ore annue?) e la raccomandazione che queste siano quasi esclusivamente di
natura seminariale, cioè finalizzate principalmente ad abituare lo studente alla presentazione a
terzi del proprio lavoro.
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Valutazione in itinere. Sembrerebbe opportuno alla fine di ogni anno fare una valutazione formale
del rendimento dello studente, magari valutando separatamente autonomia, originalità e
produttività della ricerca, e l’impegno e la qualità della attività seminariale.
Giudizio finale. Appare utile corredare il giudizio positivo finale che certifica l’acquisizione del
titolo con un voto, o comunque con un giudizio a parziale valenza quantitativa. Una possibilità
sarebbe che la Commissione finale, sulla base anche delle valutazioni annuali del candidato fatte
dal corpo docente della Scuola, completa il giudizio con una valutazione del tipo: sufficiente,
buono, eccellente.
Reclutamento
Requisiti
Si ritiene giusto che i candidati all’ingresso in una posizione a tempo indeterminato della
docenza universitaria abbiano svolto una attività di ricerca per un periodo dai 3 ai 7 anni.
Requisito necessario: titolo di Dottorato, o altro titolo giudicato equivalente.
Figure pre-ruolo.
Unica tipologia di contratti di ricerca biennali, con tutte le garanzie previdenziali e assicurative,
rinnovabili al massimo una volta. La loro retribuzione deve essere, come minimo, pari a quella
degli assegni di ricerca
Favorire una loro attività di ricerca autonoma potenziando meccanismi di finanziamento del tipo
degli attuali FIRB, linea giovani.
Meccanismo di reclutamento
Prima fase: Giudizi di idoneità nazionale.
I giudizi vanno banditi con frequenza almeno biennale, cui il singolo può partecipare al massimo
due volte. Giudizi a numero aperto, con requisiti minimi per ottenere l’idoneità indicati
preliminarmente dalla comunità scientifica.
I giudizi, basati sulla valutazione della produzione scientifica e culturale, dovrebbero essere
espressi dalla Comunità Scientifica suddivisa in Aree più vaste degli attuali SSD. In caso di aree
non troppo estese, i giudizi potrebbero anche essere associati ad un voto, con conseguente
determinazione di una graduatoria. Il voto darà giusto rilievo all’esperienza di ricerca fatta in
altre sedi. Comunque è requisito necessario l’aver studiato e/o fatto ricerca per almeno un
biennio dopo la laurea triennale in una o più sedi diverse.
Il giudizio positivo di idoneità dovrebbe essere anche un titolo valido ai fini dell’inserimento
nella Scuola, nella Pubblica Amministrazione e negli Enti Pubblici di Ricerca.
Seconda fase: concorsi locali.
La Commissione di concorso locale fa una valutazione dei titoli complessivi, inclusi quelli non
presentati al giudizio di idoneità. Tale valutazione concorre con quella del giudizio di idoneità,
con pari peso, a determinare una graduatoria di candidati da ammettere alla presentazione di un
seminario. Il numero massimo di candidati da ammettere al seminario è fissato nel bando di
concorso.
Norme transitorie.
Per un tempo transitorio di 4 anni dall’entrata in vigore di queste norme potrebbe essere inserita
tra i criteri preferenziali l’attività didattica, certificata dalle Facoltà.
Al fine di mettere sullo stesso piano persone con periodi di attività molto diversi si potrebbe
anche introdurre un criterio di normalizzazione della produzione scientifica rispetto agli anni di
attività di ricerca, o anche alla semplice età anagrafica. Quest’ultimo criterio di normalizzazione
potrebbe anche valere a regime.
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