Regolamento di Polizia locale - qual`è l`organo competente all
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Regolamento di Polizia locale - qual`è l`organo competente all
DIREZIONE GENERALE CENTRALE AFFARI ISTITUZIONALI E LEGISLATIVI TIPO ANNO NUMERO REG. PG / 2012 / DEL 28 05 / / Alla Dirigente della C.M. 131869 2012 OGGETTO: Parere relativo alla individuazione dell’organo competente ad adottare il Regolamento del Servizio associato di Polizia Municipale della Comunità montana (Vs. prot. n. 5688 del 8 maggio 2012). Gentile….., in relazione al quesito in oggetto pervenuto a questo Servizio il 9 maggio 2012, (Ns. prot. PG/2012/115364), nel quale si richiede se sia legittima l’approvazione del Regolamento del Servizio Associato di Polizia Municipale da parte della Giunta Comunitaria, nel presupposto che gli aspetti contenutistici di detto regolamento siano equiparabili a quelli del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, la cui adozione ai sensi dell’art.48, comma 3, del d.legs. n.267/2000 rientra tassativamente nella competenza della Giunta, si forniscono le seguenti osservazioni. In generale si osserva che la questione circa la competenza del Consiglio o della Giunta ad adottare il Regolamento di Polizia municipale è controversa; alcuni Enti considerano il regolamento di organizzazione del Corpo come una appendice del Regolamento di Organizzazione generale, quindi di competenza della Giunta, (ex art.48, comma 3, Tuel), altri lo inseriscono invece, per la sua natura regolamentare e per la valenza esterna delle decisioni politiche sull’assetto della Polizia Municipale, tra gli atti di tassativa competenza del Consiglio, (ex art.42, comma 2, lett. a), Tuel). La giurisprudenza amministrativa in una sentenza del 2002, TAR Campania, Napoli, Sez.V, sent. N.5869/2002, ha affermato nella parte relativa alla competenza dell’organo deliberante, che la delibera della Giunta che pone l’ufficio di polizia municipale all’interno del servizio affari generali (allocazione illegittima) ha contenuto di un regolamento di organizzazione degli uffici e servizi e pertanto non è viziata da incompetenza; l’atto di Giunta quindi rientra tra quelli di cui all’art48, comma 3, Tuel. Viale Aldo Moro 52 40127 Bologna Email: [email protected] Pec: [email protected] Tel.: 051.527.5202 Fax: 051.527.5764 INDICE LIV. 1 LIV. 2 LIV. 3 LIV. 4 LIV. 5 ANNO NUM SUB. a uso interno: DP/_______/__________ Classif.|_____| |________|________|_______|________|________| Fasc. |_______|_______|_______| Recentemente il TAR Lazio, Latina, Sez.I sent. N.706/2011, ha affermato che l’approvazione del regolamento disciplinante il Servizio di Polizia municipale non può che rientrare tra gli atti di competenza del Consiglio, in quanto trattasi di regolamento, e pertanto soggetto all’approvazione del Consiglio in virtù della sua competenza generale in materia di regolamenti, art.42, comma 2’, lett.a) Tuel. L’eccezione attiene al regolamento degli uffici e dei servizi che rientra invece nella competenza della Giunta, art.48, comma 3’, Tuel). La normativa regionale, (art.16 della l.r. n.24/2003, recante la “Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza”), nell’individuare gli elementi essenziali del corpo di polizia locale, anche con riferimento ai contenuti dell’art.14 l.r. citata, demanda la disciplina dello stesso al regolamento comunale o sovracomunale in virtù dell’autonomia statutaria e regolamentare riconosciuta agli Enti Locali dall’art117, comma 6, della Costituzione. In attuazione di tale previsione l’art.4, comma 3 della l. n. 131/2003, (“Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n.3”) stabilisce che “L’organizzazione degli Enti locali è disciplinata dai regolamenti nel rispetto delle norme statutarie”. La normativa nazionale dettata dal testo unico degli Enti locali, all’art.7 riconosce agli stessi la potestà regolamentare nelle materie di propria competenza da esercitarsi nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto; quindi i regolamenti locali devono rispettare le norme contenute nello Statuto dell’Ente locale. Lo Statuto della Comunità montana ……. ripartisce in maniera precisa l’esercizio delle competenza del Consiglio e della Giunta comunitaria: l’art.5, comma 2’, attribuisce al Consiglio, competenza esclusiva “…sui criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi, sui regolamenti, ad eccezione di quelli previsti dall’art.31, comma 2’, dello statuto…” che detta disposizioni relative alla competenza regolamentare della Giunta. L’eccezione per l’appunto riguarda quei regolamenti che attengono esclusivamente all’organizzazione degli uffici e che contengono disposizioni relative alla dotazione organica, alle procedure per l’accesso, alla dirigenza, al segretario, ai responsabili dei servizi, all’incompatibilità, agli organi collegiali etc… Tali regolamenti devono comunque essere adottati dalla Giunta nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio. Dalla disamina della documentazione depositata presso codesto Servizio a seguito dell’istruttoria per l’erogazione dei contributi regionali disciplinati dal Programma di riordino territoriale, (l.r. 10/2008), si evince che l’Ente associativo ha già approvato, nel gennaio del 2008, il Regolamento del Servizio associato di Polizia municipale con delibera n. 5/2008 del Consiglio comunitario; l’atto è molto articolato e le disposizioni ivi contenute rispettano i criteri e le condizioni di cui alla l.r. n. 24/2003; l’art.58 del regolamento adottato (“Rinvio ad altre norme di regolamento ed ai contratti collettivi di lavoro”), demanda l’applicazione agli appartenenti del Corpo, per tutto ciò che non è previsto, della normativa contenuta nel regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nonché nel CCNL vigente. Alla luce di quanto sopra considerato, se la modifica di cui in oggetto riguarda un intervento sulle norme contenute nel regolamento adottato dal Consiglio comunitario nel 2008, la competenza ad adottare l’atto non può che ricadere sull’organo che l’ha adottato in primis, quindi il Consiglio comunitario; se invece, l’atto de quo, intende intervenire e riorganizzare il servizio, modificando l’organizzazione, la denominazione e le funzioni di tutte le unità e dei servizi operativi, la competenza all’adozione ricade allora in capo alla Giunta comunitaria in quanto si raccorda con l’art.48, comma 3, del Tuel, dal momento che l’atto contiene “oggetti” omogenei a quelli contenuti nel regolamento degli uffici e servizi. In pratica rappresenta un’appendice del regolamento generale degli uffici e dei servizi relativo al Corpo di polizia locale associato. Cordialmente.