Regolamento di Polizia locale - qual`è l`organo competente all

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Regolamento di Polizia locale - qual`è l`organo competente all
DIREZIONE GENERALE CENTRALE
AFFARI ISTITUZIONALI E LEGISLATIVI
TIPO
ANNO
NUMERO
REG.
PG /
2012
/
DEL
28
05
/
/
Alla Dirigente della
C.M.
131869
2012
OGGETTO: Parere relativo alla individuazione dell’organo competente ad adottare il Regolamento del Servizio associato di Polizia Municipale della Comunità montana (Vs.
prot. n. 5688 del 8 maggio 2012).
Gentile…..,
in relazione al quesito in oggetto pervenuto a questo Servizio il 9 maggio 2012, (Ns. prot.
PG/2012/115364), nel quale si richiede se sia legittima l’approvazione del Regolamento del Servizio Associato di Polizia Municipale da parte della Giunta Comunitaria, nel presupposto che gli
aspetti contenutistici di detto regolamento siano equiparabili a quelli del Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, la cui adozione ai sensi dell’art.48, comma 3, del
d.legs. n.267/2000 rientra tassativamente nella competenza della Giunta, si forniscono le seguenti osservazioni.
In generale si osserva che la questione circa la competenza del Consiglio o della
Giunta ad adottare il Regolamento di Polizia municipale è controversa; alcuni Enti considerano il
regolamento di organizzazione del Corpo come una appendice del Regolamento di Organizzazione generale, quindi di competenza della Giunta, (ex art.48, comma 3, Tuel), altri lo inseriscono invece, per la sua natura regolamentare e per la valenza esterna delle decisioni politiche
sull’assetto della Polizia Municipale, tra gli atti di tassativa competenza del Consiglio, (ex art.42,
comma 2, lett. a), Tuel).
La giurisprudenza amministrativa in una sentenza del 2002, TAR Campania, Napoli, Sez.V, sent. N.5869/2002, ha affermato nella parte relativa alla competenza dell’organo deliberante, che la delibera della Giunta che pone l’ufficio di polizia municipale all’interno del servizio affari generali (allocazione illegittima) ha contenuto di un regolamento di organizzazione
degli uffici e servizi e pertanto non è viziata da incompetenza; l’atto di Giunta quindi rientra tra
quelli di cui all’art48, comma 3, Tuel.
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INDICE
LIV. 1
LIV. 2
LIV. 3
LIV. 4
LIV. 5
ANNO
NUM
SUB.
a uso interno: DP/_______/__________ Classif.|_____| |________|________|_______|________|________| Fasc. |_______|_______|_______|
Recentemente il TAR Lazio, Latina, Sez.I sent. N.706/2011, ha affermato che
l’approvazione del regolamento disciplinante il Servizio di Polizia municipale non può che rientrare tra gli atti di competenza del Consiglio, in quanto trattasi di regolamento, e pertanto soggetto all’approvazione del Consiglio in virtù della sua competenza generale in materia di regolamenti, art.42, comma 2’, lett.a) Tuel. L’eccezione attiene al regolamento degli uffici e dei servizi
che rientra invece nella competenza della Giunta, art.48, comma 3’, Tuel).
La normativa regionale, (art.16 della l.r. n.24/2003, recante la “Disciplina della
polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza”),
nell’individuare gli elementi essenziali del corpo di polizia locale, anche con riferimento ai contenuti dell’art.14 l.r. citata, demanda la disciplina dello stesso al regolamento comunale o sovracomunale in virtù dell’autonomia statutaria e regolamentare riconosciuta agli Enti Locali
dall’art117, comma 6, della Costituzione. In attuazione di tale previsione l’art.4, comma 3 della
l. n. 131/2003, (“Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla L.Cost.
18 ottobre 2001, n.3”) stabilisce che “L’organizzazione degli Enti locali è disciplinata dai regolamenti nel rispetto delle norme statutarie”. La normativa nazionale dettata dal testo unico degli
Enti locali, all’art.7 riconosce agli stessi la potestà regolamentare nelle materie di propria competenza da esercitarsi nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto; quindi i regolamenti
locali devono rispettare le norme contenute nello Statuto dell’Ente locale.
Lo Statuto della Comunità montana ……. ripartisce in maniera precisa l’esercizio
delle competenza del Consiglio e della Giunta comunitaria: l’art.5, comma 2’, attribuisce al Consiglio, competenza esclusiva “…sui criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei
servizi, sui regolamenti, ad eccezione di quelli previsti dall’art.31, comma 2’, dello statuto…”
che detta disposizioni relative alla competenza regolamentare della Giunta. L’eccezione per
l’appunto riguarda quei regolamenti che attengono esclusivamente all’organizzazione degli uffici
e che contengono disposizioni relative alla dotazione organica, alle procedure per l’accesso, alla
dirigenza, al segretario, ai responsabili dei servizi, all’incompatibilità, agli organi collegiali etc…
Tali regolamenti devono comunque essere adottati dalla Giunta nel rispetto dei criteri generali
stabiliti dal Consiglio.
Dalla disamina della documentazione depositata presso codesto Servizio a seguito
dell’istruttoria per l’erogazione dei contributi regionali disciplinati dal Programma di riordino
territoriale, (l.r. 10/2008), si evince che l’Ente associativo ha già approvato, nel gennaio del
2008, il Regolamento del Servizio associato di Polizia municipale con delibera n. 5/2008 del
Consiglio comunitario; l’atto è molto articolato e le disposizioni ivi contenute rispettano i criteri
e le condizioni di cui alla l.r. n. 24/2003; l’art.58 del regolamento adottato (“Rinvio ad altre norme di regolamento ed ai contratti collettivi di lavoro”), demanda l’applicazione agli appartenenti
del Corpo, per tutto ciò che non è previsto, della normativa contenuta nel regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nonché nel CCNL vigente.
Alla luce di quanto sopra considerato, se la modifica di cui in oggetto riguarda un
intervento sulle norme contenute nel regolamento adottato dal Consiglio comunitario nel 2008,
la competenza ad adottare l’atto non può che ricadere sull’organo che l’ha adottato in primis,
quindi il Consiglio comunitario; se invece, l’atto de quo, intende intervenire e riorganizzare il
servizio, modificando l’organizzazione, la denominazione e le funzioni di tutte le unità e dei servizi operativi, la competenza all’adozione ricade allora in capo alla Giunta comunitaria in quanto
si raccorda con l’art.48, comma 3, del Tuel, dal momento che l’atto contiene “oggetti” omogenei
a quelli contenuti nel regolamento degli uffici e servizi. In pratica rappresenta un’appendice del
regolamento generale degli uffici e dei servizi relativo al Corpo di polizia locale associato.
Cordialmente.