Statuto e Regolamento di Attuazione SLP-CISL

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Statuto e Regolamento di Attuazione SLP-CISL
Statuto del S.L.P.-CISL
STATUTO DEL S.L.P.-CISL
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Statuto del S.L.P.-CISL
INDICE
Preambolo . . . . . . . . . . . .
Costituzione . . . . . . . . . . .
Principi e scopi . . . . . . . . . .
Diritti e doveri dei soci . . . . . . .
Compiti . . . . . . . . . . . . .
Organi . . . . . . . . . . . . .
Il Consiglio Nazionale . . . . . . . .
Il Consiglio Generale . . . . . . . .
Il Comitato Esecutivo . . . . . . . .
La Segreteria Nazionale . . . . . . .
Il Collegio dei Sindaci . . . . . . .
Il Consiglio dei Probiviri . . . . . . .
Le strutture periferiche . . . . . . .
La Regione . . . . . . . . . . .
Il Congresso Regionale . . . . . . .
Il Consiglio Direttivo Regionale . . . .
La segreteria Regionale . . . . . . .
Organismo Consultivo Regionale . . . .
La Struttura Territoriale . . . . . . .
Congresso Territoriale . . . . . . .
Consiglio Territoriale . . . . . . . .
La Segreteri Territoriale . . . . . . .
Il Coordinamento Territoriale . . . . .
Il Comitato di Coordinamento Territoriale .
Coordinamento tra Sezioni Territoriali . .
Strutture di Base . . . . . . . . .
Coordinamento di Specificità . . . . .
Coordinamento Quadri . . . . . . .
Coordinamento Donne . . . . . . .
Coordinamento Giovani . . . . . . .
Rotazione e sostituzione negli incarichi . .
Incompatibilità . . . . . . . . . .
Accesso alle cariche . . . . . . . .
Servizio agli iscritti . . . . . . . .
Gestione straordinaria . . . . . . .
Il Coordinamento con le strutture della CISL
Finanza e Patrimonio . . . . . . . .
Regolamento di attuazione dello Statuto .
Modifiche dello Statuto . . . . . . .
Disposizioni finali . . . . . . . . .
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Statuto del S.L.P.-CISL
PREAMBOLO
Il Sindacato Lavoratori Postelegrafonici è costituito dalla
fusione del Sindacato Lavoratori Uffici Locali ed Agenzie
Postali (ex Silulap), del Sindacato Italiano Lavoratori Postelegrafonici (ex Silp) e del Sindacato Italiano Lavoratori
Imprese Appalti Postali (ex Siliapt).
SLP organizza e rappresenta i lavoratori del Gruppo Poste,
del settore della comunicazione e della logistica postale,
degli appalti e dei recapiti postali.
COSTITUZIONE
Art. 1
È costituito, con sede in Roma il Sindacato Lavoratori Postelegrafonici SLP-CISL.
Esso aderisce quale Federazione alla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL) ed a Union Network International (UNI).
Principi e scopi
Art. 2
Il SLP si ispira ai valori e alla concezione della CISL e in
particolare:
a) all’autonomia del sindacato dallo Stato, dalle forze politiche e da qualsiasi organizzazione che interferisca con
gli interessi dei lavoratori;
b) al primato del modello associativo, fondato sulle adesioni volontarie dei lavoratori e l’autogoverno del sindacato sulla base dei principi della democrazia rappresentativa;
c) all’identità delle categorie nel quadro della solidarietà
confederale e degli interessi generali del Paese;
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Statuto del S.L.P.-CISL
d) al primato del lavoro sul capitale attraverso la politica di tutti i redditi, la partecipazione dei lavoratori alle
scelte, all’andamento dell’impresa e forme contrattate
del risparmio dei lavoratori in funzione del controllo dei
processi di accumulazione;
e) alla difesa dei valori costituzionali cui devono ispirarsi le riforme istituzionali e l’evoluzione del sistema politico, economico e sociale nella salvaguardia del sistema democratico;
f) alla scelta europeista per l’unificazione politica dei popoli, nel cui ambito trovi riconoscimento la politica sociale comunitaria, i diritti dei cittadini d’Europa e la
contrattazione a livello europeo.
Art. 3
Sviluppando la sua azione di difesa e rappresentanza degli
interessi generali del lavoro, Il sindacato Lavoratori Postelegrafonici (SLP) assume la piena responsabilità di questa
azione che esso determina nella totale indipendenza da
ogni raggruppamento.
Nello svolgimento della propria azione di tutela dei lavoratori rappresentati il SLP si ispira ai valori morali, ai principi democratici e alle norme statutarie della CISL.
Esso pertanto si propone:
a) di realizzare un sempre più elevato tenore di vita dei
lavoratori;
b) la partecipazione dei lavoratori alla programmazione ed
al controllo degli investimenti nel settore;
c) di promuovere riforme atte a realizzare, nell’interesse
dei dipendenti e della collettività, adeguati livelli di professionalità e la creazione di concrete prospettive di lavoro nel settore;
d) di promuovere e produrre direttamente o tramite le proprie strutture l’edizione di pubblicazioni, giornali, riviste, periodici o quant’altro al fine di informare i propri
iscritti e la pubblica opinione sulle iniziative e le attività
sindacali o culturali, anche in compartecipazione con
altri soggetti aventi le stesse finalità;
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Statuto del S.L.P.-CISL
e) di promuovere e potenziare le istituzioni aventi per fine
la elevazione culturale e sociale dei lavoratori;
f) di offrire ai propri iscritti la consulenza e l’assistenza
relativa al proprio rapporto di lavoro ed alla condizione
di cittadino lavoratore;
g) di rappresentare i propri iscritti presso le Aziende del
Gruppo Poste, degli appalti e dei recapiti postali e di
quelle del settore della comunicazione e della logistica
postale;
h) di rappresentare i lavoratori iscritti presso le strutture
Confederali a tutti i livelli.
Diritti e doveri dei soci
Art. 4
L’iscrizione al S.L.P. CISL deve costituire espressione di
una scelta libera ed individuale di ciascun lavoratore che
di esso condivida principi e finalità.
Gli iscritti al SLP CISL hanno diritto a partecipare alla
elaborazione delle linee di politica sindacale, ad eleggere i
propri rappresentanti nei luoghi di lavoro ed i propri delegati alle successive istanze congressuali.
Essi hanno inoltre diritto a ricevere all’atto della sottoscrizione della delega la tessera di iscrizione al Sindacato, ad
essere tutelati nei propri diritti contrattuali e ad usufruire, in modo privilegiato rispetto ai non iscritti, dei servizi
dell’Organizzazione.
Gli iscritti hanno diritto ad essere adeguatamente informati delle decisioni che li riguardano e possono esercitare
il diritto alla critica nei confronti dei dirigenti sindacali, nei
limiti previsti dal presente Statuto ed in termini democraticamente e civilmente corretti.
Ogni iscritto ha il dovere di essere coerente con i valori
richiamati nel presente Statuto, di operare nell’attività sindacale in coerenza con le decisioni assunte dagli organi
statutari e di partecipare all’attività sindacale.
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Statuto del S.L.P.-CISL
Ogni iscritto ha l’obbligo di pagare i contributi di iscrizione
al Sindacato con le modalità e nell’ammontare definiti dagli Organi Statutari del SLP.
È prevista l’intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione del trasferimento a causa di morte e la
non rivalutabilità della stessa.
Compiti
Art. 5
Il Sindacato Lavoratori Postelegrafonici (SLP) ha la titolarità del tesseramento e della contrattazione; esso persegue
l’unità organizzativa, programmatica e di azione dei lavoratori e provvede a:
a) stabilire gli indirizzi della politica sindacale, economica,
salariale organizzativa e di autofinanziamento;
b) realizzare il massimo di omogeneità nelle condizioni di
lavoro, normative e salariali dei lavoratori tutelandone la professionalità e predisponendo la relativa azione
contrattuale;
c) stipulare contratti e accordi;
d) rappresentare gli iscritti innanzi ai pubblici poteri, alle
controparti, alle istituzioni nazionali;
e) organizzare l’informazione e la stampa interna ed il
rapporto con i mezzi di informazione esterni;
f) promuovere e coordinare le attività di studio e di ricerca;
g) curare la formazione degli iscritti e dei quadri;
h) promuovere e curare l’attuazione e gli indirizzi confederali ai vari livelli dell’Organizzazione e realizzare i necessari interventi verso eventuali politiche o comportamenti difformi, violazioni statutarie, inadempienze
organizzative.
i) promuovere e perseguire una politica di pari opportunità tra uomini e donne al fine di garantire una piena partecipazione alla vita democratica dell’organizzazione con
particolare attenzione alla parte sotto rappresentata.
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Statuto del S.L.P.-CISL
Tale obiettivo dovrà concretizzarsi attraverso una equilibrata presenza organizzativa di entrambi i sessi a tutti i
livelli.
Art. 6
Il Sindacato Lavoratori Postelegrafonici (SLP) si articola
sul territorio con la propria struttura nazionale, regionale,
territoriale, di Azienda e di posto di lavoro.
Le strutture territoriali esplicano, per quanto di competenza, le stesse funzioni del sindacato Nazionale, e costituiscono istanza congressuale.
Art. 7
Sono compiti specifici delle strutture periferiche:
a) organizzare il Sindacato Lavoratori Postelegrafonici
(SLP) nei luoghi di lavoro, curare il rapporto con i lavoratori e la loro adesione al Sindacato Lavoratori Postelegrafonici;
b) promuovere l’attività formativa di primo accostamento;
c) attuare gli indirizzi e le decisioni di politica economica
- sindacale ed organizzativa degli organismi nazionali;
d) organizzare l’informazione e la stampa nell’ambito della
propria giurisdizione;
e) organizzare, a livello locale, le riunioni, le manifestazioni, le azioni necessarie ed ogni idonea iniziativa a sostegno delle decisioni assunte dai propri organi direttivi e
dagli Organi statutari nazionali;
f) gestire, nell’ambito della competenza locale, la contrattazione decentrata, per i contenuti negoziali riguardanti la parte di applicazione locale, prevista dagli accordi stipulati dal Sindacato Lavoratori Postelegrafonici
(SLP), nonché la realizzazione ai livelli periferici, degli
istituti inclusi negli accordi;
g) promuovere e gestire ogni iniziativa idonea a sostegno
delle deliberazioni dei propri organi direttivi.
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Eventuali azioni di lotta devono essere proclamate dagli
organi direttivi, raccordate comunque con le strutture di
livello superiore, orizzontale e di intesa con la Segreteria
Nazionale.
Art. 8
Le strutture regionali del Sindacato Lavoratori Postelegrafonici (SLP), fanno parte delle Unioni Sindacali Regionali
(USR). Quelle territoriali fanno parte delle strutture unionali corrispondenti (UST), secondo criteri stabiliti dagli
statuti e dai regolamenti delle Unioni Regionali (USR) e
Territoriali (UST).
Organi
Art. 9
Sono organi del Sindacato Lavoratori Postelegrafonici
(SLP):
1) il Congresso Nazionale;
2) il Consiglio Generale;
3) il Comitato Esecutivo;
4) la Segreteria Nazionale;
5) il Collegio dei Sindaci;
6) Il Collegio dei Probiviri.
Il Congresso Nazionale
Art.10
Il Congresso Nazionale è l’organo massimo deliberante del
Sindacato Lavoratori Postelegrafonici (SLP).
Esso si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni, salvo le
convocazioni straordinarie.
La convocazione straordinaria del congresso può essere richiesta:
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a) dal Consiglio Generale, a maggioranza dei 2/3 dei suoi
componenti;
b) da 1/3 degli iscritti, i quali firmano la richiesta a mezzo
dei sindacati territoriali.
Le strutture regionali sono responsabili della autenticità
delle firme.
Le richieste di convocazione straordinaria devono essere
motivate.
Art.11
L’ordine del giorno del Congresso Nazionale è fissato dal
Consiglio Generale su proposta della Segreteria Nazionale
e deve essere noto almeno un mese prima della data di
convocazione del Congresso.
Art.12
Il Congresso Nazionale fissa l’indirizzo generale del Sindacato Lavoratori Postelegrafonici (SLP) in particolare si
pronuncia sulla relazione programmatica e finanziaria,
elegge i membri elettivi del Consiglio Generale, il Collegio
dei Sindaci Revisori, il Collegio dei Probiviri ed i delegati al
Congresso Confederale.
Le decisioni del Congresso sono prese a maggioranza semplice ad eccezione di quelle per le quali si prevede una
maggioranza qualificata.
Il Consiglio Generale
Art.13
Il Consiglio Generale è l’organo deliberante del Sindacato
Lavoratori Postelegrafonici (S.L.P.) tra un congresso e l’altro; esso si riunisce almeno due volte l’anno ed ha il compito
di definire gli indirizzi di massima dell’attività sindacale ed
organizzativa sulla base delle deliberazioni del congresso.
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Statuto del S.L.P.-CISL
Il Consiglio Generale è formato da componenti eletti dal
Congresso e da componenti di diritto.
Il regolamento di attuazione dello Statuto definisce il numero complessivo dei componenti, il numero dei componenti da eleggere in sede congressuale, il numero e le modalità di definizione dei componenti di diritto.
La componente elettiva dovrà essere almeno pari al 50%
del numero complessivo dei componenti del Consiglio Generale.
Il Consiglio Generale elegge nell’ordine, al suo interno e
con successive votazioni, il Segretario Generale, il Segretario Generale Aggiunto, la Segreteria Nazionale ed il Comitato Esecutivo.
Elegge, inoltre, il Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori e dei Probiviri.
Ad esso, spetta inoltre il compito di convocare il Congresso
in sessione ordinaria allo scadere del quadriennio ed in
sessione straordinaria.
Il Consiglio Generale sulla base delle esigenze funzionali
fissa il numero dei Segretari Nazionali.
Esamina ed approva le proposte contenute nella relazione
programmatica che la Segreteria Nazionale sottoporrà al
Congresso, nonché la relazione finanziaria.
Il Comitato Esecutivo
Art. 14
Il Comitato Esecutivo è l’Organo competente per l’attuazione degli indirizzi definiti dal Consiglio Generale.
Il Comitato Esecutivo designa su proposta della Segreteria
Generale i rappresentanti dell’Organizzazione in Enti ed in
organismi esterni ove è prevista per legge o per regolamento la rappresentanza sindacale, avuta presente l’esigenza
di assicurare:
a) la massima funzionalità degli organi sindacali;
b) il più alto grado di rappresentatività e di competenza;
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c) la piena autonomia del sindacato;
d) l’applicazione del codice etico confederale.
Approva il bilancio preventivo e consuntivo della Segreteria Nazionale ed il regolamento dei trattamenti economici
e dei rimborsi.
Il Comitato Esecutivo delibera sulle gestioni straordinarie
delle strutture regionali e territoriali.
È competente a concedere ai dirigenti sindacali l’autorizzazione ad assumere o a conservare incarichi non derivanti
da designazione sindacale.
Il Comitato Esecutivo per quanto attiene alle problematiche della condizione delle donne e dei giovani si avvale del
contributo di studio, elaborazione e proposta dei rispettivi
Coordinamenti.
Il Comitato Esecutivo è composto:
a) dalla Segreteria Nazionale;
b) dai membri di diritto;
c) dai membri eletti secondo le norme stabilite dal regolamento.
La Segreteria Nazionale
Art. 15
La Segreteria Nazionale rappresenta il Sindacato nei confronti dei terzi e delle Pubbliche Autorità, prende tutte le
misure atte ad assicurare il normale funzionamento del
Sindacato, attuando le decisioni dei superiori organi deliberanti.
In caso di urgenza esercita i poteri del Comitato Esecutivo
con l’obbligo di sottoporre le decisioni alla ratifica del Comitato Esecutivo stesso.
La Segreteria Nazionale predispone per il Congresso la relazione generale del Sindacato e il bilancio, secondo quanto previsto dall’art.13.
Il Segretario Generale ha la rappresentanza ufficiale e legale del Sindacato.
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Il Segretario Generale Aggiunto lo sostituisce a tutti gli effetti in caso di assenza o impedimento.
Ai Segretari Nazionali vengono affidati particolari settori
di attività nell’ambito della responsabilità collegiale della
Segreteria Nazionale, anche attraverso l’articolazione in dipartimenti operativi.
La Segreteria inoltre prende le necessarie iniziative verso le
strutture periferiche intese a realizzare la corretta osservanza
delle norme statutarie ed il razionale utilizzo delle risorse.
Essa risponde collegialmente di fronte agli Organi deliberanti della gestione del patrimonio finanziario del SLP.
Costituisce un settore specifico di attività del SLP, da attribuire alla responsabilità di un Segretario Nazionale, relativo all’amministrazione del patrimonio ed ogni altra attività
finanziaria o gestita nell’interesse della Organizzazione.
Il Collegio dei Sindaci
Art.16
Il Collegio dei Sindaci provvede a tutti i livelli al controllo
amministrativo e adempie alle sue funzioni a norma degli
articoli del presente Statuto e relativo Regolamento.
Esso partecipa alle sedute del Consiglio Generale con voto
consultivo.
L’attività del collegio dei sindaci deve essere improntata ai
principi di autonomia e indipendenza
Il Presidente riferisce periodicamente all’Esecutivo, al Consiglio Generale ed ai Direttivi Regionali e Territoriali e risponde della sua azione dinanzi al Congresso.
I Collegi dei Sindaci sono composti da cinque componenti
di cui tre effettivi e due supplenti. Essi sono eletti dal Congresso e non sono revocabili nel corso del mandato congressuale. Nelle votazioni si esprimono tre preferenze.
Risultano eletti membri effettivi del Collegio dei Sindaci i
tre candidati che hanno riportato in sede congressuale il
maggior numero di voti.
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I due candidati che seguono immediatamente nella graduatoria dei suffragi fanno parte del Collegio quali membri
supplenti.
Qualora venisse a mancare, per dimissioni o altra causa, uno dei membri effettivi, subentra il candidato che ha
riportato il maggior numero di voti e il posto di membro
supplente sarà conferito al candidato non eletto che ha
riportato il maggior numero di suffragi.
Allorquando non sussistano candidati non eletti il Consiglio Generale provvede alla integrazione del Collegio e nel
caso di più candidature, risulterà eletto chi ha riportato
più voti.
Il Consiglio Generale ed i Direttivi Regionali e Territoriali nella prima riunione dopo il Congresso, nominano il
Presidente, scegliendo tra i componenti effettivi e tenuto
conto dei requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.
Allorquando la vacanza riguarda il presidente del Collegio
dei Sindaci il Consiglio Generale ha facoltà di nominarne
uno ex novo, scegliendo tra soggetti iscritti o non iscritti
alla organizzazione che abbiano requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.
Qualora a livello territoriale non venga realizzata la costituzione del Collegio dei Sindaci, il controllo amministrativo
sarà esercitato dal Collegio regionale di categoria.
I componenti del Collegio dei Sindaci non possono far parte di organi deliberanti di pari livello.
La carica di Sindaco di un organismo è incompatibile con
quello di Sindaco di altro organismo e con qualsiasi altro
incarico sindacale, a tutti i livelli, di pertinenza sindacale.
Il Collegio dei Probiviri
Art.17
Il Collegio dei probiviri è l’organo di garanzia statutaria e di
giurisdizione interna.
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L’attività del Collegio dei Probiviri deve essere improntata
ai principi di autonomia e indipendenza; a tal fine le norme statutarie stabiliscono le incompatibilità.
Esso ha il compito di decidere in prima istanza, previe adeguate istruttorie per l’accertamento dei fatti e relative contestazioni, sui ricorsi contro presunte violazioni dello Statuto e del Regolamento e sulle vertenze elettorali, oltreché
di dirimere le controversie, i conflitti tra i soci e gli organismi ai vari livelli, nei limiti stabiliti dal presente Statuto e
dal Regolamento di attuazione.
Il Collegio dei probiviri è inoltre competente a pronunciare,
entro il termine. perentorio di 15 giorni, la ratifica di legittimità dei provvedimenti relativi alle gestioni commissariali.
Il Collegio confederale dei probiviri è competente a decidere, in unica e definitiva istanza, sulle sanzioni disciplinari
che riguardano i componenti della Segreteria confederale,
i segretari generali delle USR e delle Federazioni nazionali
di categoria integrato di volta in volta da n° 6 componenti.,
di cui 3 sorteggiati tra i Presidenti dei Collegi dei Probiviri
delle Federazioni Nazionali di Categoria e 3 sorteggiati tra
i Presidenti dei Collegi dei Probiviri delle Unioni Sindacali
Regionali.
Art. 18
Il Collegio dei probiviri è composto da cinque componenti
eletti dal Congresso e non revocabili nell’arco del mandato
congressuale. Nelle votazioni si esprimono tre preferenze.
Risultano eletti i componenti i Collegi dei probiviri i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
Qualora si determini una vacanza, per dimissioni o altra
causa, subentrano, fino a concorrenza, i candidati non
eletti che hanno riportato il maggior numero di voti.
Qualora non sussistano candidati non eletti il Consiglio
generale provvede alla integrazione del Collegio e, nel caso
di più candidature, risulteranno eletti coloro che hanno
riportato più voti.
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Il Consiglio generale nella prima riunione dopo il Congresso nomina il presidente del Collegio scegliendo tra i componenti e tenuto conto dei requisiti e/o titoli di specifica
competenza professionale.
Se la vacanza riguarda il presidente del Collegio il Consiglio generale ha l’obbligo di eleggerlo ex novo, anche al di
fuori dei componenti in carica, tra soggetti, iscritti o non
iscritti all’Organizzazione, in possesso di particolari titoli
e/o requisiti professionali, entro 30 giorni dal verificarsi
della vacanza stessa. Durante la vacanza del Presidente, il
Collegio sospende la propria attività: non sono consentite
funzioni vicarie e i termini di scadenza dei procedimenti in
corso sono sospesi fino ad insediamento del nuovo Presidente.
I probiviri non possono far parte di organi deliberanti. È
incompatibile anche la carica di proboviro di un organismo
con quella di proboviro di un altro.
Art. 19
Il Collegio dei Probiviri emette:
a) ordinanze allo scopo di regolare l’attività istruttoria e
raccogliere le prove;
b) lodi decisori del merito delle controversie.
I lodi del Collegio debbono essere motivati.
Il Presidente ha l’obbligo di notificarli alle parti e hanno
immediato valore esecutivo per le strutture e i soci cui essi
si riferiscono.
Il Collegio, su motivato ricorso avverso provvedimenti formali, qualora ravveda sulle questioni da decidere esigenze di urgenza e contemporaneamente il pericolo che, nelle
more del normale procedimento statutario si determinino
danni irreparabili può assumere, con ordinanza, i provvedimenti cautelari del caso, nel termine di 15 giorni dal
ricevimento del ricorso.
Tali ordinanze non pregiudicano il merito e possono essere
revocate dallo stesso Collegio, previa adeguata motivazione.
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Statuto del S.L.P.-CISL
Possono essere, tuttavia, reclamate davanti al Collegio
confederale che decide in via definitiva nel termine di 15
giorni dal ricevimento del ricorso.
Le stesse ordinanze, sulla base delle esigenze di cui
sopra, possono essere anche assunte dal Collegio confederale.
Nel caso di emissione delle ordinanze di cui al 1° comma, il motivato lodo del Collegio sul ricorso dovrà essere
emesso entro 30 giorni dalla decorrenza dell’ordinanza.
Art. 20
Il Collegio dei probiviri è competente ad irrogare sanzioni
di natura disciplinare ai soci.
Nella decisione dei lodi il Collegio dei probiviri si attiene ai
rispetto del principio generale della proporzionalità e gradualità della sanzione.
L’eventuale annullamento definitivo del lodo di primo grado comporta la caducazione di tutti gli effetti conseguenti
alla pronuncia annullata.
Il Collegio dei Probiviri può comminare le seguenti sanzioni di natura disciplinare:
• il richiamo scritto;
• la deplorazione con diffida;
• la destituzione dalle eventuali cariche;
• la sospensione da tre a dodici mesi, con la destituzione
da eventuali cariche;
• l’espulsione.
In presenza di fatti nuovi e rilevanti debitamente provati, il
Collegio dei Probiviri può riaprire il procedimento disciplinare per una eventuale riforma del lodo emesso.
I soci sospesi sono automaticamente riammessi nella Organizzazione, al cessare dei periodi di sospensione.
Il ripristino nelle cariche elettive potrà avvenire solo in seguito ad una nuova elezione e non per cooptazione.
I soci espulsi dall’Organizzazione potranno essere riammessi non prima di cinque anni dal provvedimento.
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Art. 21
Per misura cautelativa il socio sottoposto a procedimento
penale può essere, quando la natura del reato sia particolarmente grave, sospeso a tempo indeterminato.
Competente a decidere la sospensione cautelativa da affermarsi con procedura d’urgenza, è la Segreteria Nazionale,
sentite le strutture Territoriale e Regionale dove è avvenuta l’iscrizione.
Questi provvedimenti, immediatamente esecutivi, dovranno essere ratificati dal Collegio dei Probiviri entro 30 giorni, pena la nullità.
La revoca della sospensione cautelativa è disposta immediatamente, al cessare delle cause che l’ hanno determinata, dalla Segreteria Nazionale.
Quando invece si rendessero necessari ulteriori provvedimenti si dovrà seguire la normale procedura prevista dal
presente Statuto.
Art.22
Quando le Segreterie SLP a tutti i livelli sono a conoscenza
di violazioni statutarie hanno l’obbligo di intervenire per
fare cessare tali violazioni e, qualora tale intervento fosse
inefficace hanno l’obbligo di denunciare tali comportamenti al Collegio dei Probiviri.
Strutture Periferiche
Art.23
Il Sindacato Lavoratori Postelegrafonici (SLP) oltre che
sul piano nazionale si struttura anche a livello regionale,
territoriale, zonale e comunale (in corrispondenza di norma di referenti CISL), nonché nelle aziende e sul posto di
lavoro.
L’istanza congressuale resta a livello Nazionale, Regionale
e Territoriale.
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La composizione di tali organi è demandata al Regolamento di attuazione del presente Statuto.
La Regione
Art. 24
In ogni Regione o Provincia a statuto autonomo è costituito
il Sindacato Regionale (SLP) che avrà i seguenti organi:
a) Congresso Regionale;
b) Consiglio Regionale;
c) Segreteria Regionale;
d) Collegio dei Sindaci;
e) Organismo Consultivo Regionale.
Congresso Regionale
Art. 25
Il Congresso Regionale è composto dai delegati eletti nei
Congressi Territoriali come fissato da Regolamento.
Partecipano, inoltre col solo diritto di parola, se non delegati, i membri uscenti del Direttivo.
Il Congresso Regionale elegge il Consiglio Regionale,
il Collegio dei Sindaci, i Delegati al Congresso della
USR e i delegati al Congresso Nazionale nella misura
prevista.
Consiglio Direttivo Regionale
Art. 26
Il Consiglio Regionale è l’organo che elabora e definisce
le linee di politica sindacale ed organizzativa nell’ambito
degli indirizzi fissati dal Congresso Regionale e nel quadro
delle politiche generali nazionali, ed approva i bilanci preventivi e consuntivi.
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Statuto del S.L.P.-CISL
Elegge al suo interno con votazioni successive e separate il
Segretario Regionale, il Segretario Regionale Aggiunto ed i
Membri di Segreteria.
Il numero dei componenti la Segreteria è stabilito dal Regolamento.
La Segreteria Regionale
Art. 27
La Segreteria Regionale rappresenta il Sindacato Lavoratori Postelegrafonici (SLP) nei confronti delle controparti,
nonché delle Pubbliche Autorità, Enti e Associazioni per
quanto di propria competenza. Assicura la osservanza delle decisioni assunte dagli organismi regionali, interviene
a dirimere i conflitti insorgenti fra le strutture territoriali;
predispone il proprio bilancio preventivo e consuntivo.
Esercita azione di vigilanza sulle strutture territoriali in
materia di osservanza statutaria.
Organismo Consultivo Regionale
Art. 28
A livello regionale è costituito l’Organismo Consultivo Regionale (OCR) con il compito di coadiuvare la Segreteria
Regionale nell’ambito delle attività.
È convocato dalla Segreteria Regionale, ogni qual volta ne
ravvisi la necessità e, comunque, almeno ogni due mesi.
Art. 29
Nei casi in cui i territori delle controparti non coincidano
con le strutture regionali dell’Organizzazione e comprendano più regioni, allo scopo di rendere omogenei gli indirizzi politici di contrattazione decentrata, si dovrà costituire un Coordinamento interregionale di cui faranno parte i
Segretari Regionali delle strutture interessate.
19
Statuto del S.L.P.-CISL
Qualora, in fase decisionale, sorgessero posizioni differenziate, l’argomento oggetto della discussione sarà affidato in
via risolutiva alla Segreteria Generale.
La Struttura Territoriale
Art. 30
Nell’ambito di ciascuna regione sono costituiti i Sindacati
Lavoratori Postelegrafonici (SLP) Territoriali.
Sono organi del Sindacato Territoriale:
a) il Congresso Territoriale;
b) il Consiglio Direttivo Territoriale;
c) la Segreteria Territoriale;
d) il Collegio dei Sindaci;
e) le SAS – Sezioni Sindacali Aziendali;
f) l’Assemblea dei Soci.
Congresso Territoriale
Art. 31
Il Congresso Territoriale del Sindacato Lavoratori Postelegrafonici (SLP) è composto dai delegati eletti nei posti di
lavoro.
Il consiglio generale approvando il regolamento per la elezione dei delegati fissa la soglia minima di iscritti necessaria a svolgere il congresso territoriale per delegati; le sezioni con un nr di iscritti inferiore svolgeranno il congresso in
assemblea generale dei soci.
Partecipano, inoltre, col solo diritto di parola, se non delegati, i membri uscenti del Consiglio Direttivo.
Il Congresso Territoriale elegge il Consiglio Direttivo,
il Collegio dei Sindaci, i delegati al Congresso della
UST, ed i delegati al Congresso Regionale nella misura
prevista.
20
Statuto del S.L.P.-CISL
Consiglio Territoriale
Art. 32
Il Consiglio Direttivo Territoriale promuove l’azione sindacale ed organizzativa nel territorio di propria competenza, in armonia con gli orientamenti generali fissati
dal Congresso Nazionale e deve collaborare attivamente
alla esecuzione delle decisioni del Consiglio Regionale e
Nazionale.
Stabilisce gli ambienti di lavoro dove devono essere costituite le strutture di base; esse possono comprendere più
uffici aventi omogeneità di lavoro.
Approva il proprio bilancio preventivo e consuntivo.
Coordina e sostiene gli eletti SLP nelle RSU/RLS.
La Segreteria Territoriale
Art. 33
La Segreteria Territoriale è composta dal Segretario Territoriale, dal Segretario Territoriale Aggiunto e da membri
di Segreteria che sono eletti dal Consiglio Direttivo Territoriale al suo interno, nella prima riunione, con votazioni
successive e separate.
Il numero dei Componenti la Segreteria è stabilito dal Regolamento.
Il Coordinamento Territoriale
Art. 34
Nei territori ove sia stata superata l’istanza congressuale
Cisl si può costituire il Coordinamento territoriale. Il Coordinamento territoriale viene eletto dall’Assemblea Congressuale.
Il numero dei componenti del Coordinamento è stabilito
dal Regolamento.
21
Statuto del S.L.P.-CISL
Il Comitato di Coordinamento Territoriale
Art. 35
Il Comitato di coordinamento territoriale è composto dal
Coordinatore territoriale e da due/quattro componenti,
viene eletto dal Coordinamento territoriale nella prima riunione, con votazioni successive e separate.
Coordinamento tra Sezioni Territoriali
Art.36
Nelle realtà ove esistono più strutture territoriali, ovvero
qualora più sezioni territoriali SLP abbiano stessi referenti
aziendali, al fine di omogeneizzare le politiche categoriali
è costituito il Coordinamento tra sezioni territoriali di cui
fanno parte i titolari delle strutture interessate.
Qualora, in fase decisionale, sorgessero posizioni differenziate, l’argomento oggetto della discussione sarà affidato in
via risolutiva alla Segreteria Regionale competente.
Strutture di Base
Art. 37
Allo scopo di conseguire una sempre maggiore e più efficiente presenza del S.L.P. in tutti i luoghi di lavoro, le
Sezioni Territoriali costituiscono le S.A.S., ognuna delle
quali comprende un numero determinato di uffici o di
personale.
Esse hanno il compito di curare il proselitismo, tutelare
gli interessi dei lavoratori in rapporto ai problemi esistenti
sui posti di lavoro, realizzare la massima convergenza dei
lavoratori sugli indirizzi e le scelte politiche del SLP e della CISL attraverso una intensa attività di informazione e
discussione.
Per ogni S.A.S. è preposto un responsabile.
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Statuto del S.L.P.-CISL
I criteri di individuazione delle S.A.S. e le norme per la elezione del responsabile sono rinviati al Regolamento.
Coordinamenti di Specificità
Art. 38
Nell’ambito delle articolazioni funzionali della Organizzazione, è prevista la costituzione di appositi Coordinamenti
allo scopo di ampliare gli spazi di approfondimento delle
specificità riconducibili agli indirizzi ed alle scelte politiche
del Sindacato Lavoratori Postelegrafonici, nonché ai valori
costitutivi della Confederazione.
I Coordinamenti per specificità sono:
a) Coordinamento Quadri;
b) Coordinamento Donne;
c) Coordinamento Giovani;
d) Coordinamento sindacale nelle aziende del Gruppo Poste;
e) Coordinamento sindacale delle aziende private di appalto, recapito e logistica postale.
Coordinamento Quadri
Art. 39
Il Coordinamento Quadri è costituito a livello Nazionale e Regionale; ad ogni coordinamento è preposto un coordinatore.
Il Coordinamento Quadri ha il compito di rappresentanza dell’Area Quadri ed esprime orientamenti ed indicazioni
sulla propria specificità che saranno vagliate negli organismi statutari.
Ha una propria autonomia operativa che dovrà comunque
complementarsi all’interno della linea politica decisa dal
Congresso e dal Consiglio Generale.
Le regole che sovrintendono alla funzionalità, all’operatività ed ai comportamenti del Coordinamento Quadri sono
23
Statuto del S.L.P.-CISL
quelle previste dallo Statuto del S.L.P. e dalle norme di
attuazione dello stesso.
Coordinamento Donne
Art. 40
A livello Nazionale, Regionale e Territoriale è costituito il
Coordinamento Donne.
Il coordinamento deve operare per coinvolgere le donne nel
sindacato e favorire la loro partecipazione alla vita dell’organizzazione.
Il Coordinamento Donne ha il compito di affiancare le attività e le iniziative delle Segreterie e contribuisce con proposte, elaborazioni e studi relativi alle tematiche contrattuali di genere con particolare riferimento a quelle legate al
lavoro delle donne e della conciliazione lavoro-famiglia.
Le regole che sovrintendono composizione, funzionalità e
comportamenti sono quelle previste dal presente Statuto e
dal Regolamento di attuazione.
Coordinamento Giovani
Art. 41
A livello Nazionale, Regionale e Territoriale è costituito il
Coordinamento Giovani.
I membri del coordinamento devono essere di età anagrafica non superiore a 38 anni. Il coordinamento deve operare
per favorire e rafforzare la presenza dei giovani
nell’organizzazione. Il coordinamento ha il compito di affiancare
l’attiva delle segreterie con proposte, elaborazioni e studi
e sviluppa progetti mirati per avvicinare e coinvolgere nel
sindacato i nuovi occupati.
Le norme a riferimento per quanto attengono le composizioni, la funzionalità ed i comportamenti sono quelle previste dal presente Statuto e dal Regolamento di attuazione.
24
Statuto del S.L.P.-CISL
Rotazione e sostituzione negli incarichi
Art. 42
Al fine di favorire la rotazione nelle responsabilità dirigenziali – Segretari Generali e Segreterie a tutti i livelli – il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la medesima
carica è di tre mandati (12 anni).
Il raggiungimento del 65° anno di età rappresenta causa
di cessazione della carica di componente di segreteria ad
ogni livello.
I componenti delle Segreterie SLP possono mantenere la
carica sino al 65° anno di età, a condizione che non siano
titolari di pensione e indipendentemente dalla erogazione
effettiva della stessa a seguito di rapporti di collaborazione
o di lavoro subordinato attivati dallo interessato.
I dirigenti eletti in difformità alle norme del presente
articolo sono automaticamente decaduti dalle relative
cariche.
In caso di vacanza verificatasi fra membri del Consiglio
Territoriale, Regionale, Nazionale, questa sarà coperta da
colui che ha riportato il maggior numero di voti dopo l’ultimo eletto.
Incompatibilità
Art. 43
Per affermare l’assoluta autonomia della CISL nei confronti dei partiti dei movimenti e delle formazioni politiche, delle associazioni che svolgono attività interferenti e che si
pongano in conflitto con quelle istituzionali proprie della
CISL, delle assemblee elettive e dei poteri esecutivi a tutti
i livelli, sono stabilite con le cariche direttive, esecutive, di
sindaco, di proboviro, di dirigenti responsabili di Enti CISL
(in quanto membri dei Consigli Generali) a qualsiasi livello
le seguenti incompatibilità:
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Statuto del S.L.P.-CISL
a) Incarichi di governo, giunta regionale provinciale, associazioni di comuni e consorzio intercomunale, comunale, circoscrizionale, di quartiere e simili comunque
denominati;
b) Candidature alle assemblee legislative nazionali, regionali, provinciali, associazioni di comuni e consorzio intercomunale, ( per i livelli istituzionali sub comunali i
vincoli di incompatibilità con le cariche sindacali sono
definiti nel Regolamento di attuazione allo Statuto confederale);
c) Incarichi esecutivi e direttivi nazionali, regionali, provinciali, associazioni di comuni e consorzio intercomunale, comunali, circoscrizionali, sezionali, e simili comunque denominati in partiti, movimenti e formazioni
politiche ed associazioni che svolgono attività interferenti con quella sindacale.
d) Sono da considerarsi incompatibili con ogni carica sindacale, ad ogni livello, gli incarichi gestionali, amministrativi o esecutivi non di designazione sindacale presso
organismi esterni (siano essi enti, aziende, cooperative,
istituti) e in particolare per le attività imprenditoriali o
istituzionali.
Accesso alle cariche
Art. 44
I soci con requisiti previsti dallo statuto e dal regolamento,
possono accedere alle cariche direttive della Confederazione, delle Unioni Sindacali Regionali, Territoriali, e del Sindacato Lavoratori Postelegrafonici (SLP) alla sola condizione di avere una anzianità di iscrizione alla CISL di almeno
due anni.
Tale anzianità è ridotta a 6 mesi per le strutture SLP regionali ed a 3 mesi per quelle territoriali.
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Statuto del S.L.P.-CISL
Art. 45
Il Consiglio Generale ha la facoltà di cooptare al suo interno con deliberazione adottata a maggioranza dei 2/3 degli
aventi diritto al voto, nuovi membri nel limite massimo del
5% dei componenti l’organismo stesso.
Per quanto riguarda gli organismi delle strutture regionali
e territoriali la percentuale del 5% di cui al comma precedente può essere estesa fino al tetto del 10% con le stesse
modalità di votazione.
Nel caso in cui le decadenze degli organismi espressi dai
congressi regionali e territoriali ne determinassero la riduzione dei componenti in misura superiore ad un terzo del totale la percentuale del 10% può essere estesa fino al 20%.
Servizi agli iscritti
Art. 46
Il S.L.P. intende assicurare agli iscritti ed ai lavoratori una
tutela individuale e sociale più efficace ed estesa attraverso la fornitura di propri servizi e di quelli organizzati dalle
strutture polivalenti ed integrati dalla Confederazione a livello territoriale.
Gestione straordinaria
Art. 47
Nel caso di gravi violazioni del presente Statuto, di mancato
rispetto di decisioni degli organi nazionali su scelte fondamentali di politica economica e contrattuale, di violazione
delle norme contributive, da parte degli organi periferici,
il Comitato Esecutivo a maggioranza di 2/3 dei presenti,
può con provvedimento motivato e su adeguata istruttoria
e contestazione, disporre lo scioglimento di tutti gli organi
e la nomina di un Commissario.
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Statuto del S.L.P.-CISL
Analoghi provvedimenti motivati possono essere adottati
con identica procedura dal Comitato Esecutivo Nazionale
nei confronti delle sezioni territoriali e regionali sia per i
motivi di cui al precedente comma sia nel caso di grave
inefficienza della struttura stessa.
Negli stessi casi di cui al comma 1 il Comitato Esecutivo
può con la stessa procedura disporre la sospensione delle
rappresentanze di strutture regionali e territoriali dal diritto di partecipare ai vari organismi di cui facciano parte. La
durata massima della sospensione è di 4 mesi.
I provvedimenti sono immediatamente esecutivi e vanno
contemporaneamente trasmessi al Collegio dei Probiviri, il
quale deve provvedere entro il termine perentorio di quindici giorni, alla ratifica di legittimità. La mancata pronuncia entro il termine equivale a ratifica.
Art. 48
Negli stessi casi e con le medesime procedure di cui all’art.
47 può essere nominato un Commissario “ad acta” per lo
svolgimento di funzioni specifiche, munito dei poteri necessari senza ricorrere allo scioglimento degli organi.
Art. 49
I provvedimenti di cui ai precedenti articoli 47 e 48 possono essere decisi dal Sindacato Nazionale con l’osservanza
delle norme contenute negli articoli medesimi e nell’art.15
del presente Statuto.
È ammesso il ricorso, nel termine perentorio di quindici
giorni, al Collegio dei Probiviri per la verifica di legittimità.
Art. 50
Nei casi in cui vengono a mancare i presupposti statutari
di una normale gestione della struttura o allorché un organismo risulti carente di uno o più dirigenti e gli organismi
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Statuto del S.L.P.-CISL
stessi ritengano di non essere in grado, temporaneamente,
di dar luogo alla loro sostituzione secondo le procedure
statutarie loro proprie, gli stessi possono chiedere al Sindacato Nazionale che venga loro inviato un Reggente che
può essere estraneo all’organismo o anche alla categoria.
La Reggenza cessa al Congresso ordinario e può cessare
precedentemente allorché l’organismo sia nelle condizioni
di procedere alla elezione dei dirigenti secondo le procedure statutarie e d’ intesa con la Segreteria Nazionale.
Il coordinamento con le strutture della cisl
Art. 51
Gli organismi orizzontali ai rispettivi livelli (Confederali, Regionali e Territoriali) sono competenti a coordinare l’azione
organizzativa e sindacale della struttura categoriale.
A tale scopo essi solleciteranno il più ampio scambio di
informazioni tra le varie strutture e favoriranno il loro incontro promuovendo riunioni intercategoriali al fine di armonizzare le singole posizioni.
Di ogni azione sindacale categoriale deve essere data informazione ai competenti organismi territoriali.
Agli stessi spetta in via esclusiva il potere di deliberare
azioni di sciopero, intercategoriale, settoriale o generale.
Art. 52
Per le azioni sindacali che riguardino anche singole categorie di settori pubblici, di servizi essenziali, di servizi
previdenziali e che debbano culminare in scioperi a livello
nazionale, regionale, territoriale il cui svolgimento sia tale
da pregiudicare il funzionamento dei servizi stessi ai fini
delle necessità collettive, deve essere sentito il preventivo
parere della rispettiva Segreteria Confederale, Unione Sindacale Regionale, Unione Sindacale Territoriale competente per territorio.
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Statuto del S.L.P.-CISL
In caso di parere difforme la decisione in materia spetta
al Comitato Esecutivo competente territorialmente che si
riunirà congiuntamente alla Segreteria categoriale.
Art. 53
Le strutture orizzontali possono assumere d’intesa con gli
organismi nazionali competenti e solo in caso di carenza
locale, le necessarie iniziative di pertinenza verticale per
promuovere la costituzione o ricostituzione degli organismi
categoriali del corrispondente livello territoriale e devono
assistenza diretta là dove manchi l’apporto categoriale.
Gli organi delle strutture orizzontali di vari livelli, inoltre,
possono procedere alla convocazione degli organi delle
strutture verticali del corrispondente livello con diritto di
parola alle riunioni medesime.
Finanza e patrimonio
Art.54
La Finanza e il Patrimonio del Sindacato dei Lavoratori
Postelegrafonici (S.L.P.) sono incrementati dai contributi
versati dagli iscritti e dalle contribuzioni varie versate sia
dai soci che da persone fisiche o giuridiche con finalità
corrispondenti agli scopi del sindacato.
Per tutte le strutture vi è l’obbligo statutario di redigere
e di approvare annualmente un rendiconto economico e
finanziario.
Vi è inoltre il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale
durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione
o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
I contributi degli iscritti sono versati dalle aziende su conti
intestati al Sindacato Lavoratori Postelegrafonici ed i prelievi avvengono con firma congiunta dei responsabili.
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Statuto del S.L.P.-CISL
Regolamento di attuazione dello Statuto
Art. 55
Il Regolamento di attuazione del presente Statuto deve essere deliberato in prima istanza, e può essere successivamente modificato dal Consiglio Generale.
Per esigenze di carattere eccezionale e motivate, il Consiglio Generale, a maggioranza qualificata, può introdurre
modifiche funzionali alle strutture e organismi dell’Organizzazione.
Il Consiglio Generale a tale scopo sarà regolarmente convocato con uno specifico punto all’ordine del giorno, con
un preavviso di almeno quindici giorni e con allegate alla
convocazione le proposte di modifica del Regolamento.
Le delibere di modifica dovranno essere assunte con il voto
favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto.
Modifica dello Statuto
Art. 56
Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte
in occasione del Congresso Nazionale:
a) dal Congresso dietro presentazione corredata dal 50%
più uno dei delegati;
b) dal Consiglio Generale a maggioranza dei 2/3;
c) dalle strutture regionali e territoriali.
Il Consiglio Generale nella riunione in cui procede alla convocazione del Congresso nomina una Commissione Consiliare delegata con l’incarico di esaminare e coordinare le
proposte di modifica.
Le proposte di modifica devono essere inviate alla Commissione tre mesi prima della data di effettuazione del
Congresso.
La Commissione, raccolte le proposte di modifica, le porta
a conoscenza di tutte le strutture dell’organizzazione due
mesi prima della data di effettuazione del Congresso.
31
Statuto del S.L.P.-CISL
Tenuto conto delle osservazioni e dei giudizi provenienti
dalle strutture, il Consiglio Generale - convocato almeno
15 giorni prima della effettuazione del Congresso - proporrà al Congresso le modifiche che avranno ricevuto la
maggioranza dei 2/3; su quelle che riceveranno soltanto
la maggioranza semplice, il Consiglio Generale porterà il
proprio parere al Congresso.
Il Congresso Nazionale si pronuncia sulle proposte di modifica dello Statuto a maggioranza dei 2/3 dei votanti.
Non è ammessa altra procedura di modifica.
Disposizioni finali
Art. 57
Il presente Statuto si adegua di diritto alle norme dello
Statuto della CISL, e qualsiasi norma in contrasto con lo
Statuto Confederale è nulla.
Art. 58
Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le
norme dello Statuto Confederale.
Scioglimento del Sindacato Postelegrafonici
Art. 59
Lo scioglimento del Sindacato Lavoratori Postelegrafonici (SLP) può essere pronunciato solamente dal Congresso
Nazionale a maggioranza dei ¾ dei voti rappresentati.
In caso di scioglimento il Congresso delibererà la destinazione e l’impiego del patrimonio.
In ogni caso vi è obbligo di devolvere il patrimonio del SLP
in caso di suo scioglimento per qualunque causa ad altra
associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
32
Statuto del S.L.P.-CISL
Il presente Statuto
è stato approvato all’unanimità
dal VI Congresso Nazionale S.L.P.-CISL.
Milano Marittima (RA), 11 maggio 2013.
33
Statuto del S.L.P.-CISL
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
DELLO STATUTO SLP-CISL
34
Statuto del S.L.P.-CISL
INDICE REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
DELLO STATUTO SLP-CISL
Capitolo I
I Soci.
. . . . . . . . . . . . pag. 36
Capitolo II
Le incompatibilità funzionali e le designazioni »
37
Capitolo III
Azione sindacale e sciopero . . . . . . . »
42
Capitolo IV
Funzionalità degli organi . . . . . . . . »
43
Capitolo V
Il Collegio dei Probiviri . . . . . . . . . »
46
Capitolo VI
Gli Organi
»
52
Capitolo VII
Gestione straordinaria e Commissariamento. »
72
Capitolo VIII
Servizi
»
73
Capitolo IX
Finanze e Patrimoni . . . . . . . . . . »
73
NORME GENERALI DEL PROCEDIMENTO
DINANZI AI COLLEGI DEI PROBIVIRI .
76
.
.
. .
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35
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Statuto del S.L.P.-CISL
CAPITOLO I
I Soci
Art. 1 - Soci
Possono essere iscritti tutti i lavoratori dipendenti delle
aziende del gruppo Poste, del settore degli appalti e dei recapiti nonché della comunicazione e della logistica postale,
anche con contratto a tempo determinato.
L’atto di delega al SLP-CISL deve essere sottoscritto dall’interessato ed indirizzato alla Segreteria Territoriale competente.
Qualora fossero noti orientamenti o comportamenti
dell’aspirante socio che contrastino con le finalità e le regole contenute nello Statuto, la Segreteria Territoriale competente può respingere la domanda di iscrizione, dandone
comunicazione all’interessato.
Contro la delibera di non accettazione dell’atto di delega,
l’aspirante socio, entro 15 giorni dalla relativa comunicazione, può ricorrere alla Segreteria Nazionale, che decide
in via definitiva entro 20 giorni dalla ricezione del ricorso.
L’iscrizione al SLP decorre dal momento della sottoscrizione della delega; le sezioni territoriali devono trasmettere la
delega stessa non oltre il mese di sottoscrizione alle competenti direzioni aziendali.
Il socio è tenuto a corrispondere il contributo mensile fissato a decorrere dal 1° giorno del mese successivo dalla
sottoscrizione dell’adesione alla Organizzazione.
Art. 2 - Iscrizione soci espulsi
Ai sensi dell’art. 20 dello Statuto e dell’art. 18 del presente
Regolamento i soci espulsi dalla Organizzazione devono,
per essere riammessi, inoltrare domanda di iscrizione alla
Segreteria Territoriale, ove l’ex socio era iscritto al momento della espulsione.
36
Statuto del S.L.P.-CISL
L’accettazione della domanda di iscrizione è di competenza del Consiglio Direttivo Territoriale che esprimerà il suo
giudizio nella prima riunione successiva alla presentazione della domanda a maggioranza dei 2/3 e deve essere
ratificata, anche a maggioranza semplice, dal Consiglio
Generale della corrispondente UST.
Art. 3 - Rilascio tessere
All’inizio di ciascun anno e comunque entro il 30 Aprile,
per gli iscritti al 31 dicembre dell’anno precedente e che
non siano cessati alla data della distribuzione delle tessere
, va consegnata la tessera per l’anno in corso.
A coloro i quali sottoscrivono l’atto di delega nel corso
dell’anno, la tessera deve essere rilasciata al momento
dell’accettazione della domanda di iscrizione.
CAPITOLO II
Le incompatibilità funzionali e le designazioni
Art. 4 - Incompatibilità
Le cariche di componente della Segreteria Confederale, della Segreteria Nazionale SLP, delle Segreterie di Unione Sindacale Regionale e Territoriale, sono incompatibili tra loro.
Le cariche di Segreteria di Unione sindacale Regionale e di
Unione Sindacale Territoriale sono incompatibili con le cariche di Segreteria del SLP- CISL Regionale e Territoriale.
Sono inoltre incompatibili tra loro le cariche di Segretario
e Segretario Aggiunto a tutti i livelli e la carica di Segretario Nazionale con qualsiasi incarico a livello territoriale e
regionale.
Gli incarichi in enti di origine contrattuale, ivi compresi gli
enti bilaterali, e in enti o società pubbliche dove sia previsto per legge la presenza di una rappresentanza sindacale
sono compatibili con gli incarichi di segreteria.
37
Statuto del S.L.P.-CISL
Sono compatibili gli incarichi assunti nelle giunte delle camere di commercio e nelle Fondazioni con finalità culturali,
sociali e benefiche. Resta ferma l’incompatibilità per ogni
altro tipo di Fondazione, inclusa la Fondazione di origine
bancaria. Sono altresì compatibili gli incarichi assunti in
seno a comitati consultivi e comitati di indirizzo e vigilanza
di enti. Non sono incompatibili gli incarichi assunti all’interno di associazioni di volontariato collaterali alla Cisl
L’assunzione di incarichi in Associazioni di volontariato
non collaterali alla Cisl, Forum del Terzo Settore ed altre
forme associative diverse da quelle contemplate nel precedente comma, deve esser preceduta dal giudizio di non
conflittualità con le finalità della Cisl espresso dal Consiglio Generale ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento di
attuazione allo Statuto della Cisl.
Rientrano nella fattispecie di incompatibilità gli incarichi
assunti in Agenzie di Viaggio, Consorzi edili, cooperative,
anche edilizie, agenzie di collocamento, agenzie di intermediazione, Cral, associazioni ed enti del dopolavoro.
Ai sensi dei commi precedenti relativi alle fattispecie di deroga alla disciplina delle incompatibilità stabilita dal presente articolo, è consentito cumulare un solo incarico oltre
a quello di segreteria.
Infine sono incompatibili gli incarichi di componente di Segreteria a tutti i livelli con le funzioni di Quadro di 1° livello
(A1 nel CCNL Poste o mansione equivalente in altri CCNL)
all’interno delle Aziende.
Le decadenze nei casi contemplati nell’art. 42 dello Statuto
e nel presente articolo sono automatiche e l’iniziativa per la
sostituzione dei dirigenti decaduti va assunta subito dopo
i 15 giorni dall’evento o dalla notifica (art. 6 Regolamento),
dall’organismo competente per territorio.
Art. 5 – Definizione Incompatibilità
Ai fini della corretta applicazione dello Statuto s’intende
per incompatibilità la condizione dell’appartenente ad Or38
Statuto del S.L.P.-CISL
gani che, per aver assunto qualsiasi degli incarichi indicati
dagli artt. 43 dello Statuto e 4-6 del presente Regolamento, viene a trovarsi in contrasto con le finalità istituzionali
proprie della CISL.
Tale situazione può essere rappresentata da qualsiasi
iscritto mediante ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri che decide ai sensi della procedura ordinaria stabilita
dall’art. 18 del presente Regolamento.
Art. 6 - Adempimenti - Applicazione Incompatibilità
Chi viene eletto a cariche sindacali tra loro incompatibili
deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta
da comunicarsi entro 15 giorni dalla elezione alla carica
successiva, pena la decadenza da quest’ultima.
Fermo restando la disciplina delle incompatibilità a norma
dello Statuto e del presente Regolamento, ove il dirigente abbia assunto incarichi in associazioni le cui attività
siano state dichiarate in conflitto con quelle istituzionali
proprie della CISL deve optare per una sola carica con
dichiarazione scritta da comunicare entro 15 giorni dalla
delibera del Consiglio Generale Confederale di cui all’articolo 10 del Regolamento CISL, pena la decadenza dalla
carica sindacale.
Chi viene eletto o assuma incarichi di cui all’art. 43 dello
Statuto, comma 1 lettera a e c, deve optare per una sola
carica con dichiarazione scritta da farsi entro 15 giorni
dalla elezione, pena la decadenza dalla carica sindacale.
Fino all’esercizio dell’opzione il dirigente può svolgere solo
funzioni di ordinaria amministrazione.
Il dirigente sindacale che incorra in uno dei casi di incompatibilità previsti dall’articolo 4 del presente Regolamento
deve optare per un sola carica con dichiarazione scritta
da farsi entro 15 giorni dall’assunzione del nuovo incarico
pena la decadenza dalla carica sindacale.
Il candidato alle assemblee e consigli di cui alla lettera b)
dell’art. 43 dello Statuto dovrà presentare per iscritto le
39
Statuto del S.L.P.-CISL
proprie dimissioni dalle cariche sindacali all’atto dell’accettazione della candidatura. In mancanza delle suddette
dimissioni le segreterie competenti a tutti i livelli al momento della scadenza del 15° giorno della pubblicità della
candidatura, devono dichiarare la decadenza e procedere
in conformità dell’ultimo comma dell’art. 4 del presente
Regolamento.
Fuori dai casi espressamente disciplinati dallo Statuto e
presente Regolamento, i dirigenti che abbiano assunto incarichi senza l’autorizzazione degli organi statutari previsti, decadono dalle cariche sindacali.
I soci dimissionari o decaduti dalle cariche sindacali di cui
alle lettere a), b), c), d) dell’art. 43 dello Statuto e dell’art. 4
del presente Regolamento possono essere eletti a cariche sindacali alla scadenza dei periodi di tempo appresso indicati:
a) dopo un anno dalla candidatura o dalla cessazione del
mandato se questo è stato esercitato ad un livello non
superiore a quello comprensoriale o provinciale;
b) dopo due anni dalla candidatura o dalla cessazione del
mandato se questo è stato esercitato a livello regionale;
c) dopo tre anni dalla candidatura o dalla cessazione del
mandato se questo è stato esercitato ad un livello superiore al regionale.
Le decadenze, nei casi contemplati dal presente articolo,
sono dichiarate dalle Segreterie competenti per territorio
ed in caso di inadempienza, dalle Segreterie Regionali o
Nazionale che provvedono entro il termine di 30 giorni
dall’accertamento della decadenza.
A tal fine le Segreterie competenti comunicano tempestivamente all’interessato l’avvenuta decadenza, diffidandolo
dal compiere atti in nome e per conto della SLP.
Spetta alla Segreteria Nazionale il controllo circa il corretto adempimento di quanto stabilito nei commi precedenti
nonché il potere di sostituirsi temporaneamente alle Segreterie inadempienti, negligenti o tardive, sino a completa
ricostituzione dell’organo decaduto, da regolarizzarsi entro
60 giorni dall’avvenuta decadenza.
40
Statuto del S.L.P.-CISL
Art. 7- Cariche e numero mandati
Ai fini dell’applicazione dell’art. 42 comma 1 dello Statuto
il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la medesima carica, specificatamente di Segretario Generale,
Segretario Generale Aggiunto e componente di Segreteria,
nell’ambito di una stessa struttura dell’organizzazione, è
di tre mandati (12 anni).
Nei processi di scorporo, fusione o accorpamento, il mandato
ricoperto al verificarsi di uno dei predetti processi non concorre a determinare il periodo massimo di cui al comma 1
con i mandati precedentemente e successivamente ricoperti.
Gli effetti di cui sopra operano nei confronti del medesimo
dirigente esclusivamente per un solo mandato.
Art. 8 – La designazione dei rappresentanti SLP
I Consigli Direttivi Regionali e Territoriali ed il Comitato
Esecutivo Nazionale sono competenti a designare i rappresentanti della Organizzazione presso organismi sindacali,
aziendali, Enti, Associazioni e/o Società tenendo presenti
le norme sulla incompatibilità e l’esigenza di assicurare:
• La piena autonomia del sindacato;
• Il più alto grado di competenza e professionalità;
• La massima funzionalità degli organi sindacali.
Le designazioni possono essere deliberate previa istruttoria atta a verificare la piena idoneità e compatibilità del
designando anche alla stregua dei parametri fissati dal
comma precedente.
L’accertata sussistenza di incompatibilità comporta la caducazione automatica degli effetti dell’atto di designazione.
Coloro i quali sono investiti di rappresentanza sindacale relazionano periodicamente alle Segreterie competenti
in ordine alla natura della attività svolta; ricevono dalle
stesse le relative istruzioni; segnalano tempestivamente i
problemi interessanti l’Organizzazione Sindacale.
Le Segreterie territoriali e regionali relazionano ai consigli
competenti; la Segreteria Nazionale relaziona all’Esecutivo.
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Statuto del S.L.P.-CISL
Il mancato adempimento di tali impegni viene segnalato ai
Consigli Direttivi competenti o al comitato Esecutivo Nazionale, anche ai fini dell’eventuale revoca del mandato.
CAPITOLO III
Azione sindacale e sciopero
Art. 9 - Azione sindacale
Per azione sindacale si intende ogni e qualsiasi interessamento da parte del Sindacato, nei confronti di qualunque problema a carattere organizzativo o rivendicativo sul
piano locale, regionale o nazionale, nell’interesse dei soci
rappresentati in seno al Sindacato.
Qualunque azione intrapresa dai territori che investa un
problema riguardante più territori deve essere coordinata
e diretta dal rispettivo Organo Centrale o Regionale, mentre se l’azione riguarda più regioni, l’Organo di Coordinamento è la Segreteria Nazionale.
In tal caso quindi al territorio è riconosciuto soltanto il
compito di promuovere e stimolare l’azione degli organi
competenti.
Le iniziative presso il Parlamento per la presentazione di
particolari proposte di legge spettano agli Organi Centrali
del SLP.
La divulgazione dei principi sindacali, degli indirizzi da seguire, nonché dell’azione sindacale deliberata, spetta agli
Organi Nazionali di SLP.
La Regione ed i Territori contribuiscono alla divulgazione
locale di quanto sopra, tramite i propri mezzi di stampa.
Art. 10 - Sciopero
La proclamazione dello sciopero per problemi di carattere
locale, limitato alla Regione o al Territorio deve essere partecipata alla Segreteria Nazionale e Regionale SLP e rispettivamente alle USR e UST.
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Statuto del S.L.P.-CISL
CAPITOLO IV
Funzionalità degli organi
Art. 11 - Validità sedute e votazioni
Per la validità delle sedute e delle deliberazioni degli organi
è necessario che all’inizio dei lavori ed al momento della
votazione siano presenti la metà più uno dei componenti.
Le votazioni negli organi avvengono per alzata di mano, oppure su richiesta scritta di almeno il 5% dei componenti,
per appello nominale.
La votazione per la elezione delle cariche avviene a scrutinio segreto.
Nelle votazioni non congressuali per la elezione delle cariche (segreterie, esecutivo, ecc) o per la designazione dei
rappresentanti (componenti di diritto, incarichi in commissioni, ecc) ogni elettore può esprimere al massimo tanti
voti quanti sono gli eleggendi.
Tutti gli iscritti sono eleggibili, salvo i limiti generali previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento senza presentazione di formali candidature.
Il Segretario Generale ed i componenti l’organo che esercita l’elettorato passivo possono fare proposte sulla composizione degli Organi da eleggere.
Le elezioni di norma avvengono su scheda bianca.
Per l’elezione del Comitato Esecutivo od organismi similari
con il voto favorevole dei 2/3 dei votanti si può procedere
ad una semplificazione procedurale indicando sulla scheda elettorale le proposte del Segretario Generale in carica,
fermo restando la possibilità di aggiungere o sostituire i
nomi indicati da parte degli elettori.
Art. 12 - Modalità
La durata degli interventi è limitata solo per specifica decisione degli Organismi annunciata di volta in volta e su
ogni singolo argomento all’o.d.g.
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Statuto del S.L.P.-CISL
Per l’illustrazione delle mozioni d’ordine e delle pregiudiziali sono ammessi soltanto un intervento a favore e uno
contro. Per questi interventi e per le dichiarazioni di voto
sono concessi cinque minuti.
La Segreteria Nazionale e le Segreterie Regionali hanno facoltà di far intervenire alle riunioni degli organi, dirigenti
di strutture che non ne siano componenti, nonché esperti
per le particolari materie di discussione.
I singoli membri degli organi hanno la facoltà di promuovere o di depositare in forma scritta alla Presidenza emendamenti ai documenti conclusivi.
Art. 13 - Dimissioni dagli organi
Le dimissioni dagli organi non derivanti dall’applicazione
di norme di incompatibilità o decadenza statutaria o regolamentare, vanno presentate per iscritto all’organo che
ha conferito l’incarico e per conoscenza alla Segreteria Nazionale e vanno discusse dall’organismo che ha eletto il
dimissionario, convocato a tale scopo previo accordo con
la Segreteria Nazionale, entro 30 giorni dalle dimissioni;
le stesse possono essere accettate o respinte e sino a tale
data non sono esecutive.
Nei casi in cui la struttura non provvede a convocare l’organismo preposto entro 15 giorni successivi all’evento,
l’iniziativa sarà assunta dalla Segreteria Nazionale. Le dimissioni del Segretario Generale a tutti i livelli comportano
le dimissioni della Segreteria.
Per la elezione degli incarichi resisi vacanti a seguito della
accettazione delle dimissioni, il Consiglio Direttivo competente ha facoltà di procedere alla sostituzione nel corso
della stessa riunione.
Art. 14 - Decadenza e revoca degli incarichi
I componenti del Consiglio Generale che vengono collocati
a riposo e quelli di cui alle lettere b), c) d) e) ed f) dell’art. 23
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Statuto del S.L.P.-CISL
del Regolamento, nel momento in cui non rivestono più
tali incarichi, decadono da tale organismo e dall’Esecutivo
Nazionale, se ne fanno parte.
Nei casi di trasferimento in altro territorio per chi riveste incarichi a livello territoriale, o in altra Regione per
chi riveste incarichi a livello regionale, gli stessi decadono
dall’incarico rivestito; non sono compresi in questa fattispecie i casi nei quali il trasferimento disposto dall’Azienda
riguardi solo la partita contabile stipendiale del socio il
quale continui a svolgere l’attività lavorativa nello stesso
ambito territoriale.
Parimenti decadono dall’incarico coloro i quali risultino
assenti nelle riunioni di Organi senza giustificato motivo,
per almeno tre volte consecutive.
Art. 15 - Composizione organi
Su richiesta motivata dei 2/3 dei Consigli Direttivi Regionali e Territoriali, la Segreteria Nazionale può concedere la
deroga per la elevazione dei componenti dei direttivi stessi
nella misura di 2. Mentre per quanto riguarda la elevazione dei componenti le Segreterie Regionali e Territoriali, la
Segreteria Nazionale può concedere la deroga per l’aumento dei componenti.
A livello territoriale, regionale e nazionale la FNP designa,
previo accordo con la struttura interessata, in ogni corrispondente Consiglio Direttivo e Consiglio Generale, un
proprio rappresentante, proveniente dalla stessa categoria, con voto consultivo.
La composizione delle Segreterie dovrà prevedere una presenza femminile.
Art. 16 - Integrazione Consigli Direttivi
Qualora la lista dei candidati per la elezione del Consiglio
Direttivo a tutti i livelli sia esaurita o il numero dei candidati risulti pari al numero degli eleggibili, la Segreteria
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Statuto del S.L.P.-CISL
competente per territorio propone al proprio Consiglio Direttivo, che ratifica, il nominativo del nuovo componente il
Consiglio Direttivo stesso.
La relativa delibera va assunta a maggioranza qualificata.
Art. 17 – Partecipazione alle riunioni
dei Coordinamenti Quadri
Il Segretario Generale o un suo rappresentante partecipa
di diritto alle riunione del Coordinamento Nazionale Quadri e della consulta.
Il Segretario Regionale, o un suo rappresentante, partecipa di diritto alle riunioni del Coordinamento Regionale
Quadri.
CAPITOLO V
Il Collegio dei Probiviri
Art. 18 - Modalità ricorsi
Il potere di iniziativa per le sanzioni disciplinari spetta a
tutti i soci ed alle strutture del SLP CISL.
La relativa denuncia va presentata entro 60 giorni dall’evento al Collegio Nazionale dei Probiviri.
La presentazione del ricorso avviene a cura del ricorrente mediante raccomandata A/R oppure deposito dell’atto
presso l’ufficio del Collegio presso la Segreteria Nazionale.
L’Ufficio rilascia al ricorrente la ricevuta dell’atto indicando la data di presentazione del ricorso.
Qualora il ricorso presentato al Collegio non rientri nella
sua competenza a norma dell’art. 28 del Regolamento di
Attuazione allo Statuto confederale, il Collegio stesso rileva il difetto di competenza ed invia gli atti del ricorso all’organismo competente, dandone notizia al ricorrente ed agli
eventuali controinteressati. In questo caso tutti i termini
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Statuto del S.L.P.-CISL
decorrono dalla data di ricevimento degli atti.
La presentazione del ricorso va inoltre notificata, sempre
mediante raccomandata A/R, a cura del ricorrente a tutte
le parti, ivi compresa la Segreteria Nazionale SLP, pena la
improcedibilità.
L’improcedibilità viene rilevata dal Collegio mediante
ordinanza emessa nella prima seduta utile ed è notificata al ricorrente per l’integrazione del contraddittorio.
L’ordinanza individua i controinteressati a cui il ricorso
deve essere notificato e sospende i termini previsti per
la pronuncia della decisione. Il ricorrente ha l’obbligo di
integrare il contraddittorio entro 10 giorni dalla notifica dell’ordinanza, decorsi inutilmente i quali il Collegio
emette ordinanza di archiviazione dichiarando l’estinzione del procedimento.
I ricorsi debbono essere definiti entro il termine perentorio
di 90 giorni dalla presentazione.
I limiti di cui sopra ai fini della decorrenza dei termini
(60 gg.) non valgono per violazioni in atto al momento del
ricorso.
I ricorsi relativi alla gestione delle risorse e del patrimonio
dell’Organizzazione devono pervenire entro 30 giorni dalla
rilevazione dell’evento.
Il termine di 15 giorni, fissato dall’art.45 dello Statuto per
la ratifica di legittimità dei provvedimenti relativi alle gestioni commissariali, decorre dalla data di ricezione degli
atti al Collegio.
Avverso il provvedimento sancito dal Collegio Nazionale dei
Probiviri il socio può ricorrere, entro 60 giorni dalla comunicazione, al Collegio Confederale dei Probiviri che decide
in ultima e definitiva istanza entro 180 giorni dalla data in
cui gli atti sono pervenuti al Collegio.
Nel caso in cui il Collegio dei Probiviri non si pronunci
entro il termine stabilito, decide in unica istanza il Collegio Confederale dei Probiviri, previo inoltro del ricorso da parte dell’interessato o della struttura ricorrente
entro il termine perentorio di 30 giorni dalla mancata
pronuncia.
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Statuto del S.L.P.-CISL
Entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data in cui
gli atti sono pervenuti al Collegio, il Collegio Confederale
dei Probiviri deve decidere in merito.
In caso di mancata decisione entro il termine, rimane in
vigore a tutti gli effetti il pronunciamento del Collegio dei
Probiviri.
I termini per la definizione delle decisione sui ricorsi da
parte del Collegio restano sospesi dal 1 agosto al 15 settembre di ciascun anno; nonché dalla data di celebrazione
del Congresso Nazionale del SLP alla data di insediamento
del nuovo Collegio.
Art. 19 - Sanzioni
Il Collegio Nazionale dei Probiviri se ritiene la denuncia
manifestamente infondata, la archivia dandone adeguata
motivazione. In caso contrario, apre l’istruttoria.
Al socio che:
a) non abbia osservato le norme dello Statuto;
b) abbia commesso atti indegni contro la Società;
c) abbia commesso coscientemente atti che abbiano creato danni morali e materiali alla Organizzazione;
d) abbia infranto la disciplina sindacale.
Dovrà essere comminata, dal Collegio Nazionale dei Probiviri, una delle seguenti sanzioni:
a) il richiamo scritto;
b) la deplorazione con diffida;
c) la destituzione dalle eventuali cariche;
d) la sospensione da 3 a 12 mesi, con destituzione da
eventuali cariche;
e) la espulsione.
A) Il richiamo scritto, è inflitto:
• per inosservanza lieve delle norme regolamentari;
• per infrazione lieve alla disciplina sindacale.
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Statuto del S.L.P.-CISL
B) La deplorazione con diffida è inflitta:
• per chi abbia commesso coscientemente atti che abbiano arrecato lievi danni morali e materiali all’Organizzazione;
• per recidiva nell’infrazione lieve della disciplina sindacale o per una infrazione ancora più grave alla
medesima;
• per inosservanza lieve delle norme statutarie.
C) La destituzione dalle eventuali cariche è inflitta:
• per recidiva nei fatti che abbiano dato luogo precedentemente alla diffida;
• per inosservanza grave alle norme statutarie.
D) La sospensione da 3 a 12 mesi, con destituzione dalle
eventuali cariche, è inflitta:
• per mancata partecipazione a scioperi di categoria
proclamati secondo le procedure previste;
• per comportamento che riveli mancanza del senso di
responsabilità derivante dall’appartenenza all’Organo cui si è stati eletti;
• per atteggiamenti assunti in occasione di azioni sindacali di carattere rivendicativo e vertenziale che arrechino danni morali e materiali o si rivelino contrari agli interessi contingenti dell’Organizzazione;
• per recidiva nei fatti che abbiano dato luogo precedentemente alla destituzione dalle cariche, o per gravi
danni morali e materiali arrecati alla Organizzazione.
Durante il periodo di sospensione, non è accettato il pagamento delle quote sociali da parte del socio punito con tale
sanzione.
E) Il socio incorre nella espulsione:
• per recidiva nei fatti che in precedenza hanno dato
luogo alla sospensione;
• per violazione dolosa delle norme statutarie e regolamentari;
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Statuto del S.L.P.-CISL
• per illecito uso o distrazione delle somme di proprietà dell’Organizzazione, amministrate o tenute in deposito o per connivente tolleranza di tali abusi commessi da Dirigenti o Organizzati;
• per richiesta o accettazione, a titolo personale, di
compensi di qualsiasi specie o per qualsiasi partecipazione a benefici ottenuti o sperati dal socio, in
conseguenza della attività sindacale prestata a favore del socio medesimo;
• per violazione dolosa dei doveri sindacali relativi alla
segretezza degli atti e dei documenti non ancora resi
ufficiali dagli Organi Direttivi Nazionali, Regionali e
Territoriali, le cui conseguenze arrechino danni morali e materiali all’Organizzazione;
• per qualsiasi condanna passata in giudicato, riportata per delitti gravi contro il buoncostume, ovvero
per delitti di peculato, concussione, corruzione, falsità, furto, truffa e appropriazione indebita, o per
qualsiasi condanna che comporti l’interdizione perpetua dai pubblici uffici;
• per fatti che rivelino mancanza di senso dell’onore o
del senso morale;
• per gravi danni, dolosi, morali e materiali arrecati
all’Organizzazione.
In caso di deferimento al Collegio Nazionale dei Probiviri, per atti che abbiano arrecato danni morali e materiali
all’Organizzazione, l’onere della prova è a carico dell’Organo o del socio denunciante.
Art. 20 - Procedimento disciplinare
Gli Organi del Territorio, avuta conoscenza direttamente o
indirettamente, di atti compiuti dal socio che diano luogo
all’applicazione delle sanzioni previste dallo Statuto e dal
Regolamento, tramite la Segreteria Nazionale e mettendone a conoscenza gli Organi Regionali, li deve denunciare
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Statuto del S.L.P.-CISL
entro 60 giorni per iscritto al Collegio Nazionale dei Probiviri, il quale è tenuto all’istruttoria e alla sentenza entro e
non oltre 90 giorni dal ricevimento della denuncia.
Della denuncia fatta, il Territorio deve darne comunicazione al socio interessato.
Il socio a cui sono state fatte le contestazioni, ha 10 giorni
di tempo, dalla data di ricevimento della comunicazione,
per presentare le proprie deduzioni.
Egli inoltre può richiedere di essere ascoltato anche verbalmente dal Collegio Nazionale dei Probiviri. La sanzione
inflitta, debitamente motivata, deve essere comunicata al
socio interessato per iscritto, a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento o con altro mezzo che garantisca e
documenti il ricevimento del lodo stesso, entro 5 giorni
dalla decisione adottata, a cura del Presidente del Collegio
nazionale dei Probiviri.
Tutti gli atti relativi al procedimento disciplinare, sono custoditi nell’archivio del Collegio Nazionale dei Probiviri; copia della sentenza deve essere inviata a cura del Collegio
stesso, al Territorio, alla Regione e alla Segreteria Nazionale SLP.
Avverso la sentenza , il socio può ricorrere al Collegio Confederale dei Probiviri entro 60 giorni dalla comunicazione
della sentenza stessa, a mezzo lettera raccomandata con
avviso di ricevimento.
Il Presidente dei Probiviri, dando comunicazione della sanzione al socio interessato, deve anche indicargli il diritto
che egli ha del ricorso al Collegio Confederale dei Probiviri
ed i termini di scadenza del diritto stesso.
Ai fini del calcolo dei termini perentori sono da ritenersi validi i ricorsi presentati agli uffici postali entro il
termine di 60 giorni dall’evento o dalla comunicazione
della pronuncia, purché la data di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno risulti dalla ricevuta
postale.
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Statuto del S.L.P.-CISL
Art. 21 - Ricorsi
Le vertenze elettorali relative alle elezioni agli organi sono
di competenza del Collegio dei Probiviri. Il Collegio Confederale dei Probiviri decide in seconda ed ultima istanza gli
eventuali ricorsi contro la pronuncia del predetto Collegio
dei Probiviri.
Le vertenze riguardanti elezioni ai Congressi di qualunque
ordine e grado sono portate direttamente all’esame della
Commissione Verifica Poteri dell’istanza congressuale di
grado superiore.
Tutti i ricorsi e le eventuali irregolarità verbalizzate durante le operazioni elettorali, ad eccezione di quelle previste
dal 1 comma del presente articolo, sono esaminate e risolte dalla Commissione Elettorale, prima della proclamazione degli eletti.
CAPITOLO VI
Gli organi
Art. 22 - Congresso Nazionale
Il Congresso Nazionale è composto dai delegati eletti nei
Congressi Regionali a scrutinio diretto e segreto.
I Regolamenti congressuali fisseranno una percentuale
minima di delegati di entrambi i sessi da inserire nelle liste e da eleggere.
Partecipano inoltre, con il solo diritto di parola, se non delegati, i membri uscenti e subentrati a qualsiasi titolo del
Consiglio Generale.
Art. 23 - Consiglio Generale
Il Consiglio Generale è composto:
a) da 75 componenti eletti dal Congresso;
b) dai Segretari Regionali;
c) dal Coordinatore Nazionale Quadri;
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Statuto del S.L.P.-CISL
d)
e)
f)
g)
dalla Coordinatrice Nazionale Donne;
dal Coordinatore Nazionale Giovani;
dal coordinatore nazionale delle aziende del Gruppo Poste;
dal coordinatore nazionale delle aziende private di appalto, recapito e logistica postale;
h) dal Presidente dell’A.D.P.I.
Per quanto riguarda il punto a), va garantita una presenza
di entrambi i sessi in attuazione di quanto previsto dall’articolo 22 del presente Regolamento.
Partecipano con il solo diritto di parola i componenti effettivi del Collegio dei Sindaci Revisori e dei Probiviri.
Art. 24 - Accesso alle cariche
Qualora un membro di diritto del Consiglio Generale di
cui alla lettera b) dell’art. 23 del Regolamento venga eletto
componente la Segreteria Nazionale ed opti per questa ultima carica, resterà membro del Consiglio Generale stesso
anche nel caso in cui cessi per qualsiasi motivo dalla carica di Segretario Nazionale.
Art. 25 - Convocazione Consigli Direttivi
Il Consiglio Generale ed i Consigli Direttivi Regionali e Territoriali sono convocati in prima sessione per la elezione delle
cariche, di regola dopo la proclamazione degli eletti, comunque entro 20 giorni da quello della chiusura del Congresso,
a cura dell’Ufficio di Presidenza del Congresso stesso.
Il componente più anziano di età dell’ufficio di Presidenza
presiede il Consiglio Generale.
Art. 26 - Elezione Organi
Il Consiglio Generale, con successive votazioni, elegge,
nell’ordine, al suo interno: il Segretario Generale, il Segretario Generale Aggiunto e i Segretari Nazionali ; quindi il
Comitato Esecutivo.
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Statuto del S.L.P.-CISL
Il Consiglio Generale:
a) su proposta della Segreteria Nazionale nomina il Coordinamento Nazionale Femminile e la responsabile del
Coordinamento sentito il Coordinamento stesso;
b) su proposta della Segreteria Nazionale nomina il Coordinamento Nazionale Giovani e il Responsabile del Coordinamento, sentito il Coordinamento stesso.
Il Consiglio Generale delibera sulle proposte di modifiche
allo Statuto da sottoporre all’approvazione del Congresso;
approva il Regolamento allo Statuto ed eventuali successive modifiche; approva il Regolamento per la elezione dei
Delegati ai Congressi ai vari livelli e approva le modalità di
svolgimento del Congresso Nazionale.
Inoltre approva il regolamento per l’elezione dei Coordinamenti Nazionale e Regionali dei Quadri.
Il Consiglio Generale è l’organo competente a fissare la
quota contributiva di iscrizione nonché le modalità di riscossione.
Le decisioni del Consiglio Generale sono prese a maggioranza semplice, salvo quelle previste nel presente Statuto
da prendere a maggioranza qualificata.
I lavori del Consiglio Generale possono articolarsi in Commissioni per materie specifiche o gruppi di materie, con
funzioni istruttorie e di preparazione di proposte.
Il Consiglio Generale nomina al suo interno, su proposta
della Segreteria Nazionale, le Commissioni.
Le Commissioni sono convocate dalla Segreteria Nazionale.
Per la Presidenza e le modalità di lavoro, valgono le stesse
norme che regolano l’attività del Consiglio Generale.
Le Commissioni hanno funzioni deliberative sulle materie
che il Consiglio Generale delega alla loro competenza.
Art. 27 - Convocazione Consiglio Generale
Il Consiglio Generale si riunisce almeno due volte ogni
anno.
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Statuto del S.L.P.-CISL
Il Consiglio Generale è convocato dall’Esecutivo su proposta della Segreteria. In via straordinaria può essere convocato a richiesta motivata di 1/3 dei Consiglieri Nazionali o
su deliberazione presa a maggioranza semplice dal Comitato Esecutivo.
In via eccezionale ed in casi di particolare urgenza, il Consiglio Generale può essere convocato dalla Segreteria Nazionale.
Art. 28 - Tempi convocazione
La convocazione ordinaria del Consiglio Generale e dei Direttivi, a tutti i livelli, e la conseguente indicazione dell’ordine del giorno, debbono essere effettuate almeno 15 giorni
prima della data fissata, salvo che la convocazione stessa
contenga esplicita motivazione d’urgenza.
La convocazione straordinaria del Consiglio Generale, debitamente motivata, è effettuata dalla Segreteria Nazionale
che è tenuta a provvedervi entro un mese dalla data della
richiesta.
Art. 29 - Proposta Presidenza e Segreteria
In apertura dei lavori di ogni sessione si elegge la Presidenza e la Segreteria su proposta della Segreteria Nazionale.
Art. 30 - Competenze Segreteria Generale
durante i lavori Consiglio Generale
La Segreteria Nazionale può, nel corso dei lavori del Consiglio Generale, svolgere comunicazioni concernenti l’attività dell’Organizzazione. Su tali comunicazioni si possono
chiedere chiarimenti.
Qualora un componente del Consiglio chieda di discutere
un argomento, oggetto delle comunicazioni, tale richiesta
deve essere sottoposta all’approvazione del Consiglio Generale.
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Statuto del S.L.P.-CISL
La Segreteria Nazionale, ha facoltà in questo caso di far
discutere tale argomento esaurito l’ordine del giorno della
sessione in corso o di iscriverlo al primo punto dell’ordine
del giorno della sessione successiva.
Inoltre la stessa può proporre la modifica o l’integrazione
dell’o.d.g.
Art. 31 - Mozione di sfiducia
La proposta di deliberare la sfiducia agli organi esecutivi eletti dal Consiglio Generale deve essere presentata da
almeno 1/3 dei componenti, singolarmente e per iscritto,
che richiede la convocazione straordinaria del Consiglio
Generale a norma dell’art. 27 del Regolamento.
Alla convocazione provvede il Segretario Generale improrogabilmente entro 30 giorni dal pervenimento della richiesta, pena la decadenza dalla carica sindacale.
Decorso inutilmente il termine di cui sopra, alla convocazione stessa provvede il Segretario Generale della struttura di livello superiore entro e non oltre il termine tassativo
di 15 giorni.
La decisione sulla sfiducia va assunta dal Consiglio Generale da convocarsi entro 30 giorni dalla data in cui è stata
avanzata la richiesta.
Art. 32 - Comitato Esecutivo
Il Comitato Esecutivo è composto:
a) dai componenti la Segreteria Nazionale;
b) dal Presidente dell’A.D.P.I.;
c) dal Responsabile del Coordinamento Quadri;
d) dalla Responsabile del Coordinamento Donne;
e) dal Responsabile del Coordinamento Giovani;
f) da 32 componenti eletti dal Consiglio Generale, a suffragio universale;
g) dal coordinatore nazionale delle aziende del Gruppo Poste;
h) dal coordinatore nazionale delle aziende private di appalto, recapito e logistica postale.
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Statuto del S.L.P.-CISL
Art.33 - Ruolo e competenze dell’Esecutivo
Il Comitato Esecutivo si riunisce almeno ogni quattro
mesi ed è convocato dalla Segreteria Nazionale almeno
8 giorni prima della data fissata che indica l’ordine del
giorno.
È convocato, inoltre, su richiesta motivata di almeno 1/3
dei componenti dell’Esecutivo stesso, comunque dalla
Segreteria Nazionale entro un mese dalla data della richiesta.
Il comitato Esecutivo convoca, con deliberazione a maggioranza semplice, il consiglio Generale, fissandone l’ordine del giorno.
Il comitato Esecutivo è presieduto dal Segretario Generale
ed in caso di assenza, dal Segretario Generale Aggiunto e
decide, oltre ai compiti attribuitigli dall’art. 14 dello Statuto:
a) il riparto della contribuzione ai vari livelli dell’Organizzazione;
b) le quote di libertà, aspettative e permessi sindacali da
ripartire nell’ambito delle strutture.
L’Esecutivo nazionale è inoltre competente a deliberare, su
proposta della Segreteria nazionale, l’attribuzione di specifiche risorse ai coordinamenti regionali quadri per incentivarne l’attività sindacale sul territorio.
Le decisioni del comitato Esecutivo, salvo quelle previste
nello Statuto a maggioranza qualificata, sono prese a maggioranza semplice. La Segreteria Generale ha facoltà di far
intervenire al Comitato Esecutivo operatori ed esperti per
le particolari materie in discussione.
Art. 34 - La Segreteria Nazionale
La Segreteria Nazionale è composta:
a) dal Segretario Generale;
b) dal Segretario Generale Aggiunto;
c) dai Segretari Nazionali.
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Statuto del S.L.P.-CISL
Art. 35 - Competenze della Segreteria Nazionale
La Segreteria Nazionale nomina il Coordinatore Nazionale
dell’Attività Formativa.
Propone il Coordinamento Nazionale dei Quadri.
Designa:
a) il Coordinatore Nazionale dei Quadri
b) il Coordinamento Nazionale Femminile e la Rappresentante Nazionale;
c) il Coordinamento Nazionale Giovani e il Rappresentante Nazionale;
d) i rappresentanti del Sindacato presso organismi sindacali, aziendali, enti, associazioni;
e) il coordinatore nazionale delle aziende del Gruppo Poste;
f) il coordinatore nazionale delle aziende di appalto, recapito e logistica postale.
Predispone:
• il bilancio consuntivo e preventivo;
• la ripartizione delle quote e delle libertà, aspettative e
permessi sindacali.
Le designazioni negli enti e le predisposizioni sono da sottoporre alla approvazione dell’Esecutivo Nazionale.
Art. 36 - Il Coordinamento Nazionale dei Quadri
Il Coordinamento Nazionale Quadri è composto da tre
membri; due componenti vengono eletti dall’Assemblea
Nazionale dei delegati votati nelle assemblee regionali,su
proposta della Segreteria Nazionale, in rappresentanza dei
settori di produzione e staff.
Un componente è designato dalla Segreteria Nazionale ed
assume il ruolo di Coordinatore Nazionale; tale designazione sarà sottoposta a ratifica da parte della stessa Assemblea Nazionale dei delegati.
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Statuto del S.L.P.-CISL
Art. 37 – Sostituzione di membri decaduti
dal Coordinamento Nazionale Quadri
Qualora un componente il Coordinamento Nazionale Quadri decada per un qualunque motivo dall’incarico, per la
sua sostituzione si provvederà attraverso l’indicazione da
parte della Segreteria Nazionale da sottoporre alla approvazione della Consulta Nazionale Quadri che si riunisce a
tale scopo.
Tale sostituzione verrà ratificata nella successiva riunione
del Consiglio Generale.
Art 38 - La Consulta Nazionale dei Quadri
La Consulta Nazionale dei Quadri è composta:
a) dal Coordinamento Nazionale Quadri;
b) dai responsabili regionali dei Coordinamenti Quadri.
È presieduta dal Responsabile del Coordinamento Nazionale.
Si riunisce due volte l’anno.
Ha il compito di coadiuvare il Coordinamento Nazionale
Quadri nel definire orientamenti e indirizzi per le proprie
peculiarità.
Art. 39 - Coordinamento Nazionale Donne
Il Coordinamento Nazionale Donne è composto da 4 componenti, 3 designati dalla Segreteria Nazionale mentre entra di diritto la componente effettiva del CPO nazionale.
Si riunisce, di norma ogni 15 giorni.
In linea con gli obiettivi di cui all’art. 40 dello Statuto i
compiti del coordinamento, affiancando la Segreteria Generale, devono mirare:
1. all’elaborazione di iniziative che aggreghino le lavoratrici
al Sindacato e rafforzino la partecipazione delle donne
alla vita del SLP;
2. all’approfondimento delle tematiche contrattuali che riguardano le donne, la famiglia le nuove flessibilità ed il
malessere, i disagi e le prevaricazioni sui posti di lavoro;
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Statuto del S.L.P.-CISL
3. al maggior utilizzo del CPO, organismo previsto per promuovere azioni positive e di formazione e per raccogliere denunce di discriminazioni nei confronti delle donne
e dei soggetti deboli per attuare una concreata politica
di pari opportunità.
Art. 40 - Consulta Nazionale Donne
La Consulta Nazionale Donne è composta:
- dal Coordinamento Nazionale;
- dalle Responsabili Regionali Donne.
È presieduta dalla Responsabile Nazionale.
La stessa si riunisce almeno due volte l’anno ed ha il compito di coadiuvare il Coordinamento Nazionale e sostenere
nei territori le iniziative ed i programmi specifici.
Art. 41 -Coordinamento Nazionale Giovani
Il Coordinamento Nazionale Giovani è composto da 3 membri.
Si riunisce, di norma, ogni 15 giorni.
Per realizzare gli obiettivi di cui all’art. 41 dello Statuto
SLP, i compiti del coordinamento devono mirare:
1. all’elaborazione di iniziative che rafforzino la presenza nel SLP dei lavoratori più giovani e diano luogo ad
un migliore utilizzo e ad un maggiore coinvolgimento di
quelli già presenti negli organismi;
2. all’approfondimento delle tematiche riguardanti le
aspettative dei giovani e le problematiche legate alle
nuove flessibilità del lavoro.
Art. 42 - La Consulta Nazionale Giovani
La Consulta Nazionale Giovani è composta:
- dal Coordinamento Nazionale Giovani;
- dai Responsabili Regionali Giovani.
Si riunisce almeno due volte l’anno e coadiuva il Coordinamento nella progettazione e nelle iniziative specifiche.
60
Statuto del S.L.P.-CISL
Art. 43 – Azioni comuni tra
Coordinamenti Giovani e Donne
Possono prevedersi azioni comuni tra i due coordinamenti
donne e giovani ad ogni livello (nazionale, regionale, territoriale).
Art. 44 - Consiglio Direttivo Regionale
Il Consiglio Direttivo Regionale è composto da un minimo
di 11 ad un massimo di 17 membri, secondo le seguenti
consistenze di iscritti:
1) fino a 2000 iscritti 11;
2) da 2001 a 6000 15;
3) oltre 6000 17.
Fanno parte di diritto altresì del Consiglio Direttivo Regionale, se non siano già membri eletti:
- i Segretari Territoriali;
- i Coordinatori Territoriali;
- la Coordinatrice regionale femminile;
- il Coordinatore regionale quadri;
- il Responsabile regionale del coordinamento giovani.
Art. 45 - Convocazione Consiglio Direttivo Regionale
Il Consiglio Direttivo Regionale si riunisce normalmente
ogni quattro mesi ed in via straordinaria su richiesta scritta e motivata di almeno 1/3 dei componenti o su richiesta
della Segreteria Nazionale.
La Segreteria Regionale provvede alla sua convocazione
che dovrà essere effettuata almeno 10 giorni prima e ne
fissa l’ordine del giorno.
Le convocazioni straordinarie devono essere motivate e la
Segreteria Regionale dovrà provvedere entro 10 giorni dalla richiesta.
Per esigenze di coordinamento ed allo scopo di favorire la
eventuale presenza della Segreteria Nazionale, la Segreteria
Regionale informerà in tempo utile la stessa, comunicando
61
Statuto del S.L.P.-CISL
la data delle riunioni ed i relativi argomenti all’ordine del
giorno, provvedendo, comunque, ad inviare successivamente le delibere assunte.
Art. 46 - Compiti Consiglio Direttivo Regionale
Il Consiglio Direttivo Regionale elegge:
a) il Segretario Regionale;
b) il Segretario Regionale Aggiunto;
c) il componente la Segreteria.
Su proposta della Segreteria Regionale approva il bilancio
preventivo e consuntivo.
Nomina:
a) i propri rappresentanti negli organismi sindacali, aziendali, enti, associazioni;
b) il Coordinamento Regionale Femminile e la rappresentante regionale;
c) il Coordinamento Regionale Giovani ed il rappresentante regionale.
Infine ratifica la nomina del Responsabile Regionale del
Coordinamento Quadri.
Art. 47- Segreteria Regionale
La Segreteria Regionale è composta:
a) dal Segretario Regionale;
b) dal Segretario Regionale Aggiunto;
c) dal membro di Segretaria Regionale.
La Segreteria Regionale può articolarsi in Dipartimenti attraverso la costituzione di staff, avvalendosi di supporti e
collaborazioni , coinvolgendo anche i componenti del Direttivo Regionale.
La Segreteria Regionale designa:
a) il Coordinamento Regionale Femminile;
b) il Coordinamento Regionale Giovani;
c) i rappresentanti del Sindacato presso organismi sindacali, aziendali, associazioni ed enti.
62
Statuto del S.L.P.-CISL
Predispone il bilancio preventivo e consuntivo.
Le designazioni ed i bilanci sono da sottoporre all’approvazione del Direttivo Regionale.
Art. 48 - Organo Consultivo Regionale
L’O.C.R. è composto:
- dai componenti la Segreteria Regionale;
- dai Segretari Territoriali;
- i Coordinatori Territoriali;
- dal Responsabile del Coordinamento Quadri;
- dalla Responsabile del Coordinamento Donne;
- dal Responsabile del Coordinamento Giovani.
Lo presiede il Segretario Regionale.
Art. 49 - Coordinamento Regionale Quadri
Il Coordinamento Regionale Quadri è composto di 3
membri di cui preferibilmente una donna, in rappresentanza della produzione e dello staff.
Il Coordinamento propone al suo interno la nomina
del Responsabile ed il Consiglio Direttivo Regionale lo
ratifica.
Ha il compito di rappresentanza dell’area Quadri a livello regionale.
Art. 50 – Sostituzione di Membri decaduti
dal Coordinamento Regionale Quadri
Qualora un componente il Coordinamento Regionale Quadri decada per un qualunque motivo dall’incarico, per la
sua sostituzione si provvederà attraverso l’indicazione da
parte della Segreteria Regionale da sottoporre alla approvazione della Assemblea dei Coordinatori provinciali Quadri che si riunisce a tale scopo.
Tale sostituzione verrà ratificata nella successiva riunione
del Direttivo Regionale.
63
Statuto del S.L.P.-CISL
Art. 51 - Il Coordinamento Regionale Donne
Il Coordinamento Regionale Donne è composto da 4 componenti; 3 saranno designate dalla Segreteria Regionale,
mentre entra a farne parte di diritto la componente effettiva il CPO Regionale.
Il Coordinamento si riunisce di norma ogni 15 giorni.
Il Coordinamento, nell’ambito degli obiettivi fissati dall’articolo 40 dello Statuto, affiancano l’attività della Segreteria
Regionale:
• Attraverso l’elaborazione di iniziative mirate a sostegno
dell’azione politica;
• Organizzando iniziative contro il mobbing e gli atti discriminatori;
• Integrando la propria attività con quella del CPO
Regionale.
Art. 52 - Consulta Regionale Donne
A livello regionale è costituita la Consulta Regionale Donne
composta dal Coordinamento Regionale e dalle Responsabili territoriali dei rispettivi Coordinamenti.
La presiede la Responsabile Regionale.
Ha il compito di coadiuvare il coordinamento Regionale
donne nello studio e nell’approfondimento delle iniziative
specifiche.
Possono prevedersi iniziative comuni con la Consulta Regionale Giovani.
La Consulta si riunisce almeno due volte l’anno.
Art. 53 Il Coordinamento Regionale Giovani
Il Coordinamento Regionale Giovani è composto da 3 membri.
Si riunisce di norma ogni 15 giorni.
Il coordinamento, nell’ambito degli obiettivi fissati dall’art.
41 dello statuto, affianca la Segreteria Regionale:
• Elaborando iniziative mirate a far avvicinare al sindacato i giovani nuovi occupati;
64
Statuto del S.L.P.-CISL
• Organizzando monitoraggi e ricerche a sostegno dello
sviluppo occupazionale nell’ambito del settore postale.
Art. 54 -Consulta Regionale Giovani
A livello regionale è costituita la Consulta Regionale Giovani composta dal Coordinamento Regionale Giovani e dai
responsabili Territoriali dei Giovani.
La presiede il Responsabile Regionale Giovani.
Ha il compito di coadiuvare il Coordinamento Regionale
nello studio, nell’approfondimento e nella realizzazione
delle iniziative specifiche.
Possono prevedersi iniziative comuni con la Consulta Regionale Donne.
La Consulta si riunisce almeno due volte l’anno.
Art. 55 - Consiglio Direttivo Territoriale
Il Consiglio Direttivo Territoriale è composto da un minimo
di 11 membri ad un massimo di 15, secondo le seguenti
consistenze di iscritti:
1) fino a 1000 iscritti 11 membri;
2) da 1001 a 2000 iscritti 13 membri;
3) oltre 2000 iscritti 15 membri.
Del Consiglio Direttivo Territoriale fanno parte di diritto:
• la Responsabile del Coordinamento Terr.le Donne;
• il Responsabile del Coordinamento Terr.le Giovani;
• il Responsabile dei Quadri;
e, con voto consultivo:
• i Responsabili delle SAS.
Si riunisce normalmente almeno ogni tre mesi, con delibera della Segreteria che ne fissa l’ordine del giorno. In via
straordinaria, si riunisce, su richiesta scritta e motivata di
almeno 1/3 dei suoi componenti, o su richiesta della Segreteria Regionale o della Segreteria Nazionale.
65
Statuto del S.L.P.-CISL
Nei casi di riunione straordinaria i richiedenti dovranno
anche fissare gli argomenti da mettere nell’ordine del giorno e la Segreteria Territoriale dovrà provvedere entro il termine massimo di 10 giorni dalla richiesta.
Per esigenze di coordinamento ed al fine di favorire la eventuale presenza, della Segreteria Nazionale e Regionale, la
Segreteria Territoriale informerà in tempo utile le stesse,
comunicando la data delle riunioni ed i relativi argomenti
all’ordine del giorno, provvedendo, comunque, ad inviare
successivamente le delibere assunte.
Art. 56 - Compiti Consiglio Direttivo Territoriale
Il Consiglio Direttivo Territoriale, nella sua prima riunione
,che dovrà essere convocata entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti dal Presidente del Congresso, elegge
nel suo interno, con votazioni successive e separate:
a) il Segretario Territoriale;
b) il Segretario Territoriale Aggiunto;
c) un componente la Segreteria.
Le Segreterie Territoriali potranno articolare le attività in
Dipartimenti, attraverso la costituzione di staff avvalendosi di supporti e collaborazioni coinvolgendo anche i componenti del Direttivo Territoriale; dovrà essere previsto in
ogni staff il Responsabile dei Servizi all’iscritto e il Responsabile della Comunicazione e della Stampa.
Approva il bilancio preventivo e consuntivo.
Su proposta della Segreteria Territoriale nomina:
a) i propri rappresentanti negli organismi sindacali, aziendali, enti, associazioni;
b) il Coordinamento territoriale femminile e la rappresentante territoriale;
c) il Coordinamento territoriale giovani ed il rappresentante territoriale.
Inoltre definisce su proposta della Segreteria l’articolazione
del sindacato nel territorio e l’attribuzione delle risorse.
66
Statuto del S.L.P.-CISL
Art. 57 - Compiti Segreteria Territoriale
La Segreteria Territoriale designa:
• i coordinamenti Territoriali Femminile e Giovani composti da:
- per le sezioni fino a 2000 iscritti 5 componenti;
- per le sezioni oltre 2000 iscritti 7 componenti;
e nomina i rispettivi responsabili;
• i rappresentanti del Sindacato presso organismi sindacali, aziendali, enti ed associazioni .
Predispone:
- il bilancio preventivo e consuntivo;
- la proposta di articolazione del sindacato nel territorio
e relativa attribuzione di risorse.
Le designazioni e le predisposizioni sono da sottoporre
all’approvazione del Direttivo territoriale.
La
•
•
•
•
Art. 58 – Articolazione funzionale del
Coordinamento Territoriale Slp
nuova articolazione funzionale è composta da:
l’assemblea congressuale;
il Coordinamento territoriale;
il Coordinatore territoriale;
il Comitato di coordinamento.
Art. 59 - L’assemblea congressuale
Si riunisce in via ordinaria ogni 4 anni, è composta dai
delegati eletti nel posto di lavoro.
Elegge i delegati al congresso di federazione territoriale e il
coordinamento territoriale.
Art. 60 - Il Coordinamento territoriale
Il Coordinamento territoriale si può costituire in ciascun
territorio dove viene superata l’istanza congressuale Cisl,
dietro autorizzazione della Segreteria Nazionale su richie67
Statuto del S.L.P.-CISL
sta della Segreteria Regionale. Laddove venissero meno le
condizioni per le quali viene costituito il Coordinamento,
su decisione dell’Esecutivo Nazionale, l’autorizzazione è
revocabile.
Viene eletto dall’assemblea congressuale.
È composto da un minimo di 7 membri a un massimo di 15.
Ne fanno parte di diritto:
• la Responsabile Donne
• il Responsabile Giovani
• il Responsabile Quadri.
Si riunisce di norma 4 volte l’anno.
Compiti:
• il coordinamento territoriale svolge attività di proselitismo e di assistenza agli iscritti;
• promuove l’azione sindacale ed organizzativa nel territorio di propria competenza, in armonia con gli orientamenti generali fissati dal Congresso Nazionale e collabora attivamente alla esecuzione delle decisioni del
Consiglio Territoriale, Regionale e Nazionale;
• stabilisce gli ambienti di lavoro dove devono essere costituite le strutture di base; esse possono comprendere
più uffici aventi omogeneità di lavoro;
• approva il proprio documento di previsione e il proprio
rendiconto consuntivo che confluisce nel bilancio consolidato della Federazione Territoriale;
• coordina e sostiene gli eletti SLP nelle RSU/RLS.
Elegge al suo interno, con votazioni successive e separate:
a) il Coordinatore Territoriale;
b) i componenti del comitato di coordinamento, 2 componenti nelle strutture fino a 2.000 iscritti e massimo 4
componenti nelle strutture oltre i 2.000 iscritti.
Su proposta del Comitato di Coordinamento nomina:
a) i propri rappresentanti negli organismi sindacali, aziendali,
enti, associazioni nell’ambito del territorio di pertinenza;
68
Statuto del S.L.P.-CISL
b) la Responsabile Donne;
c) il Responsabile Giovani.
Al Coordinamento territoriale si applicano per quanto
compatibili le norme previste da Statuto e Regolamento di
attuazione per le Segreterie Territoriali.
Art. 61- Il Comitato di Coordinamento
Il comitato di coordinamento è composto da 3 a 5 membri,
di cui almeno una donna.
Il comitato di coordinamento:
• designa i rappresentanti del Sindacato presso organismi sindacali, aziendali, enti ed associazioni;
• predispone il documento di previsione e il rendiconto consuntivo che andranno entrambi consolidati rispettivamente nel bilancio preventivo e nel bilancio
consuntivo della segreteria territoriale o regionale di
appartenenza;
• predispone la proposta di articolazione del sindacato
nel territorio (Sas) e relativa eventuale attribuzione di
risorse.
Le designazioni e le predisposizioni sono da sottoporre
all’approvazione del Coordinamento Territoriale.
Art. 62- Il Coordinamento Territoriale Donne
Il Coordinamento Territoriale Donne ha il compito, nell’ambito degli obiettivi di cui all’articolo 40 dello Statuto, di affiancare la segreteria promovendo iniziative che migliorino
la qualità della vita delle donne nei luoghi di lavoro.
Art. 63- Il Coordinamento Territoriale Giovani
Il Coordinamento Territoriale Giovani ha il compito,
nell’ambito degli obiettivi di cui all’articolo 41 dello statuto, di affiancare la segreteria promovendo iniziative di
proselitismo, assistenza e tutela rivolti particolarmente ai
lavoratori più giovani.
69
Statuto del S.L.P.-CISL
Art. 64 -Elezione delle SAS
Negli uffici, reparti o bacini territoriali più significativi di
ciascuna azienda è costituita la SAS composta:
* Nelle unità fino a 200 addetti è composta da 3 membri;
* nelle unità da 201 a 1000 addetti è composta da 5 membri;
* nelle unita da 1001 a 2000 addetti è composta da 7 membri;
* nelle unità oltre 2000 addetti è composta da 9 membri.
Sono elettori ed eleggibili i soli iscritti.
Decisa la suddivisione nel territorio per la costituzione delle SAS nei posti di lavoro dovranno essere convocate le
assemblee degli iscritti per la elezione dei delegati.
Possono prevedersi più assemblee nell’ambito delle stesse
unità o area di delimitazione delle SAS.
* Le votazioni per la elezione dei delegati si effettuano nel
corso dell’assemblea e su scheda bianca tra i candidati
che si propongono per tale incarico.
Nei casi in cui si rende necessaria l’integrazione nella struttura per decadenza, dimissioni o altro motivo di uno o più
componenti, si procede alla elezione, nelle forme consuete,
entro 15 giorni con le modalità previste dalle norme.
I delegati eletti in ogni unità costituiscono la SAS ed eleggono al loro interno il responsabile.
Le SAS vengono rinnovate ogni tre anni in coincidenza con
le elezioni per le RSU.
Fanno parte di diritto della SAS in aggiunta al numero previsto le RSU/RLS elette/designate nelle liste SLP se iscritti.
Art. 65 - Compiti delle SAS
I delegati ed i responsabili delle SAS operano in stretto
collegamento con la Segreteria Territoriale.
I delegati componenti le SAS svolgono compiti di rappresentanza dell’Organizzazione sul posto di lavoro in coerenza con i deliberati degli organi statutari e gli indirizzi politici della Segreteria Territoriale.
Hanno la competenza per gli ambienti di lavoro, l’assistenza ai soci e curano il proselitismo.
70
Statuto del S.L.P.-CISL
Art. 66 - Coordinamento degli eletti nei luoghi di lavoro
Gli eletti SAS e RSU/RLS (se iscritti) di ogni Unità Produttiva di ciascuna azienda costituiscono il Coordinamento degli eletti SLP nei luoghi di lavoro, composto da
3 membri.
Questi nominano al loro interno un coordinatore che partecipa alle riunione del consiglio direttivo territoriale insieme ai responsabili di SAS nonché alle riunioni della segreteria, con il solo diritto di intervento.
La segreteria territoriale può delegare a questo organismo,
con apposita delibera, alcuni dei suoi compiti di rappresentanza politica e contrattuale nei confronti della controparte aziendale della U.P.
Art. 67 - Strutture Regionali Monocomposte
Le Strutture Regionali articolate su unico bacino territoriale (BZ, TN, AO) applicano, in quanto compatibile, il modello organizzativo delle strutture territoriali.
Art. 68 - Norma di salvaguardia
delle componenti linguistiche
Al fine di salvaguardare la presenza delle diverse componenti linguistiche negli organismi della struttura regionale dell’Alto Adige, gli stessi (Consiglio Direttivo, Coordinamento Giovani e Donne, Segreteria) saranno composti nel
rispetto della pariteticità degli appartenenti al gruppo linguistico italiano e tedesco; ove possibile dovrà essere assicurata anche la presenza di un appartenente al gruppo
linguistico ladino.
Il regolamento congressuale dovrà prevedere norme idonee
a garantire il raggiungimento di questo obiettivo.
Le Segreteria Regionale dell’Alto Adige è composta da 4
membri.
71
Statuto del S.L.P.-CISL
CAPITOLO VII
Gestione straordinaria e Commissariamento
Art. 69 - Gestione straordinaria
Il Commissario, di cui all’art. 47 dello Statuto, deve
provvedere al suo mandato ed a promuovere i procedimenti per la ricostituzione degli organi democratici entro il termine fissato dal comitato Esecutivo, che non
può comunque superare un anno.
Quando non siano venute meno le cause o non sia stato possibile provvedere alla ricostituzione degli organi,
il Commissario può chiedere una proroga del mandato,
che non potrà comunque protrarsi per oltre sei mesi.
La proroga è concessa qualora il Commissario dimostri
di aver compiuto gli atti necessari alla ricostituzione degli organi.
Al termine del mandato, ove gli organi non siano stati
costituiti, il Commissario decade dall’incarico.
Gli atti eventualmente posti in essere dal Commissario
decaduto sono nulli e gli effetti a lui imputabili.
Il Comitato Esecutivo Nazionale preso atto dell’avvenuta decadenza provvede a nominare un commissario ad
acta con il compito di compiere tutti gli atti utili alla
ricostituzione degli organi nel termine improrogabile di
giorni 90 dalla nomina ed alla gestione temporanea delle
attività.
Art. 70 - Commissariamento
Il Commissario previsto dall’art.47 dello Statuto compie,
durante il proprio mandato, tutti gli atti necessari al funzionamento della struttura, fatta eccezione degli atti di disposizione patrimoniale.
Il Collegio Nazionale dei Probiviri provvede alla ratifica di
legittimità entro 15 giorni dalla ricezione degli atti dispositivi del commissariamento.
72
Statuto del S.L.P.-CISL
Con il medesimo atto, il Collegio Nazionale dei Probiviri è
competente a pronunciarsi circa la mera legittimità degli
atti di scioglimento di organi.
CAPITOLO VIII
Servizi
Art. 71 - Il CSAP
Il CSAP - Comitato sindacale Assicurazione Postelegrafonici – è l’organismo unitario di assistenza assicurativa a
favore dei lavoratori postelegrafonici.
Il CSAP promuove formule assicurative contro gli infortuni
sul lavoro e durante il tempo libero, i ricoveri ospedalieri
per malattie e infortuni, la responsabilità amministrativa,
la RCVT ed altre formule di copertura assicurativa.
Svolge la sua attività senza finalità di lucro e con bilancio
autonomo.
Art. 72 - La società di servizi
Il SLP fornisce, attraverso la costituzione di una società, servizi ai propri soci, riguardanti i campi dell’assistenza legale,
delle assicurazioni, del credito, della grande rete distributiva.
I servizi saranno forniti gratuitamente o con parziali contributi da parte dei soci.
CAPITOLO IX
Finanze e patrimoni
Art. 73 - Patrimonio
I beni mobili ed immobili, a qualsiasi titolo acquisiti e costituenti il patrimonio del SLP - CISL, dallo stesso promossi, devono essere, a seconda della loro natura, registrati ed
inventariati.
73
Statuto del S.L.P.-CISL
Di tali beni, il SLP CISL disporrà per il perseguimento delle
proprie finalità statutarie, procedendo all’uopo alla costituzione degli strumenti necessari per una buona gestione
del patrimonio stesso.
Art. 74 - Bilanci
La elaborazione dei bilanci preventivi e consuntivi deve
essere fatta dalle strutture a tutti i livelli in conformità
del programma di contabilità definito esclusivamente dalla
Confederazione nonché dalle norme da questa diramate.
Essi devono essere verificati dai Collegi sindacali, approvati dai competenti organi delle strutture e inviati:
* Entro il 10 marzo dell’anno successivo dalle Segreterie
Territoriali alle UST ed alla Segreteria Nazionale e Regionale;
* Entro il 20 marzo dell’anno successivo dalle Segreterie
Regionali alle USR ed alla Segreteria Nazionale;
* Entro il 31 marzo dell’anno successivo dalla Segreteria
Nazionale alla Confederazione, Servizio Ispettivo.
Ove sia presente il Coordinamento Territoriale devono essere predisposti:
• Un documento di previsione di spesa che deve essere
consolidato nel bilancio preventivo della Segreteria Territoriale o Regionale di appartenenza;
• Un rendiconto consuntivo che deve essere consolidato
nel bilancio consuntivo della Segreteria Territoriale o
Regionale di appartenenza.
Ogni anno la Segreteria Nazionale predispone il bilancio
preventivo e quello consuntivo, che sottopone alla approvazione del Comitato Esecutivo Nazionale , entro la data
del 31 Marzo.
Le strutture che non provvedono agli adempimenti nei
tempi e modalità di cui sopra sono sottoposte ad ispezione
amministrativa secondo le procedure stabilite dallo Statuto e dal presente Regolamento.
74
Statuto del S.L.P.-CISL
Art. 75 - Quote alle strutture
Le quote contributive alle strutture periferiche vengono
versate su conto corrente postale intestato al SLP-CISL.
Le firme di traenza del Segretario Regionale e Territoriale e dei Segretari Amministrativi (nonché dei Coordinatori
Territoriali e dei Coordinatori amministrativi, laddove siano presenti i Coordinamenti Territoriali) da apporre congiuntamente sul conto, sono autorizzate dalla Segreteria
Nazionale SLP.
In caso di assenza del Segretario Regionale e Territoriale,
lo stesso può delegare il Segretario Aggiunto ad effettuare
operazioni sul conto corrente postale congiuntamente al
Segretario Amministrativo.
Art. 76 – Trattamento dei dati del personale e degli iscritti
Le strutture ad ogni livello dovranno identificare il Responsabile del trattamento dei dati personali degli iscritti a norma di quanto previsto dalla legge 675/96 (privacy).
75
Statuto del S.L.P.-CISL
NORME GENERALI DEL PROCEDIMENTO DINANZI
AI COLLEGI DEI PROBIVIRI
Art. 1
Ai sensi dell’art. 12, comma 7, dello Statuto confederale,
il funzionamento dei Collegi dei probiviri, oltre da quanto
previsto dalle nonne dello Statuto e del Regolamento di
attuazione, è disciplinato dalle seguenti norme.
Art. 2
I Collegi dei probiviri, esercitando le funzioni loro attribuite
e ispirandosi ai principi sanciti dallo Statuto, provvedono
a garantire il rispetto dei diritti e dei doveri degli iscritti. I Collegi provvedono, altresì, alla corretta applicazione
delle disposizioni regolanti il funzionamento degli organi
e il comportamento di iscritti e dirigenti, nella prospettiva
di rafforzamento del vincolo associativo diretto ad evitare formalismi, valorizzando l’autonoma composizione dei
conflitti rimessi alla competenza dei Collegi.
Art. 3
1. Sono legittimati a proporre ricorso ai Collegi dei probiviri della Confederazione, delle Federazioni nazionali
di categoria e delle Unioni sindacali regionali, ai sensi
delle norme di cui agli artt. 10 e ss dello Statuto confederale e degli artt. 25 e ss. del Regolamento, le strutture e i soci che, ritenendo lesi i propri diritti, abbiano
interesse diretto al ricorso stesso.
2. Tutti i ricorsi devono essere motivati e, corredati dalla
necessaria documentazione, a norma degli artt. 25-2627-28-29-31-32 del regolamento confederale, ritualmente notificati ai Collegi dei probiviri competenti per
materia e territorio.
3. I ricorsi redatti senza indicazione di nome, cognome, o
denominazione, residenza, sede o domicilio eletto del
76
Statuto del S.L.P.-CISL
ricorrente, nonché della controparte, così come risultanti dagli atti sociali, e senza determinazione dell’oggetto del ricorso ed esposizione dei fatti e delle ragioni
di diritto su cui esso si basa sono inammissibili.
4. L’inammissibilità è dichiarata con ordinanza irrevocabile.
Art. 4
1. Le istanze di parte concernenti l’ammissione di testimoni devono indicare, a pena di inammissibilità, i dati
di individuazione personale e di recapito dei medesimi,
e in forma sommaria, i capitoli di prova. Il Collegio ha
facoltà di ridurre le liste testimoniali e può con motivata delibera assumere le deposizioni testimoniali, richiedendole per iscritto ai testimoni designati. I testimoni
ammessi sono convocati a cura e spese delle parti che
ne fanno istanza.
2. I convenuti hanno diritto di depositare controdeduzioni
notificandone contestualmente copia conforme al ricorrente.
3. Le parti hanno facoltà di rinunciare al contenzioso prima che il Collegio sì sia pronunciato in merito.
Art. 5
I. Il Presidente, accertata l’avvenuta notificazione del ricorso alla controparte, dispone, tramite raccomandata con
avviso di ricevimento, la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione della controversia, con l’avvertimento che gli atti rimangono depositati fino a 5 giorni
prima della data fissata per trattazione e che, entro tale
termine, le parti possono prenderne visione, richiederne
copia, presentare memorie, istanze e quant’altro ritengano
utile ai fini della difesa.
77
Statuto del S.L.P.-CISL
2. Il termine per comparire dinanzi al Collegio non può essere
inferiore a 15 giorni, decorrenti dalla data di ricezione dell’avviso di convocazione.
3. La trattazione della controversia si svolge in contraddittorio
tra le parti.
Art. 6
1. È diritto delle parti richiedere di essere ascoltate dal Collegio
in ogni grado dei procedimenti.
2. Il Presidente dirige la riunione e regola la discussione; in
caso di temporaneo impedimento è sostituito dal componente più anziano nella carica e, nel caso di pari anzianità, da
quello più anziano di età, fermo restando quanto previsto
dall’art. 12, comma 8 dello Statuto Confederale.
3. Ai Collegi dei probiviri sono demandati i più ampi poteri di
indagine e di accertamento, nonché effettuare specifici atti
istruttori, anche con accesso ai luoghi ove insorga la controversia.
4. I Collegi provvedono sulle questioni che si presentano nel
corso del procedimento con ordinanza revocabile, salvo
espressa diversa disposizione.
5. Nell’aula in cui si svolgono i procedimenti dinanzi ai Collegi
dei probiviri possono essere presenti soltanto le parti ritualmente costituite.
6. Le deliberazioni dei Collegi devono essere prese a maggioranza dei componenti, redatte per iscritto, inviate nella loro
integrità entro 15 giorni dalla loro adozione a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Restano salve le
disposizioni di cui alle norme statutarie e regolamentari.
Art. 7
1. Ove nel corso del procedimento insorgano questioni che
esorbitano dalle competenze dei Collegi, questi, ove ritengano che la soluzione del giudizio dipenda dalla definizione di
tali questioni, sospendono il procedimento e chiedono l’intervento delle corrispondenti Segreterie politiche.
78
Statuto del S.L.P.-CISL
2. Ove vengano proposte questioni incidentali i termini per la
definizione dei ricorsi stabiliti dallo Statuto confederale e dal
Regolamento restano sospesi fino al giorno in cui una delle
parti notifichi al Collegio la sentenza passata in giudicato.
Art. 8
1. Le decisioni dei Collegi saranno oggetto di riflessione e approfondimento nel corso della giornata di studio annuale che
il Collegio Confederale dedica, con la partecipazione dei collegi periferici e alla presenza della Segreteria confederale, dei
Segretari generali delle Federazioni nazionali e delle USR.
L’obiettivo di tale incontro sarà, altresì, un momento collegiale per un esame delle tendenze interpretative emerse nella
giurisprudenza stessa e alla ricerca di indirizzi che assicurino omogeneità e certezza alla stessa.
2. Ai fini di quanto previsto dal primo comma, i Collegi dei probiviri delle Federazioni nazionali di categoria e delle Unioni
sindacali regionali trasmettono i loro lodi decisori definitivi
al Collegio confederale dei probiviri.
79
Statuto del S.L.P.-CISL
Il presente Regolamento di attuazione
è stato approvato all’unanimità
dal VI Congresso Nazionale S.L.P.-CISL.
Milano Marittima (RA), 11 maggio 2013.
80
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Via dell’ Enopolio, 37
San Cesareo (Roma)