INFORMA - Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia
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INFORMA - Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia
febbraio 2015 INFORMA Inserto a L’Artigianato, mensile dell’Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento spedizione in a.p. - 45% art. 2 comma 20/B Legge 662/96 art. 1 e art. 2 DPCM 294/02 - DCI Trento AREA LAVORO Edilizia Artigianato E.V.R. Verbale di Accordo Addì, 15 gennaio 2015 Tra l’Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento, rappresentata dal suo Presidente Roberto De Laurentis, dal Presidente dell’Edilizia Aldo Montibeller, assistiti dal responsabile dell’Area Politiche del lavoro e Contrattazione Ennio Bordato e: • la FeNEAL UIL del Trentino rappresentata dal Segretario Generale Gianni Tomasi • la FILCA CISL del Trentino rappresentata dal Segretario Generale Fabrizio Bignotti • la FILLEA CGIL del Trentino rappresentata dal Segretario Generale Maurizio Zabbeni Premesso che: • in data 24 gennaio 2014 è stato sottoscritto l’Accordo per il rinnovo del CCNL 23 luglio 2008; • in data 16 ottobre 2014 è stato sottoscritto un Accordo nazionale di omogeneizzazione delle retribuzioni del settore edile così come previsto dall’Accordo del 24 gennaio 2014; • storicamente il sistema edile dell’Artigianato trentino ha armonizzato la parte economica retributiva, nonché le aliquote di contribuzione alla Cassa Edile di Trento agli altri CCNL del settore. Premesso altresì che: • le Parti hanno sottoscritto in data 9 novembre 2012 l’accordo di istituzione dell’Elemento Variabile della Retribuzione E.V.R. con decorrenza ottobre 2012 settembre 2014; • nel corso del 2014 le stesse Parti hanno sottoscritto due accordi ad integrazione e modifica dell’accordo E.V.R. del 9 novembre 2012, che prevedevano un di- verso sistema di erogazione del medesimo elemento, nonché la proroga del termine al 31 dicembre 2014. Per tutto quanto in premessa, parte integrante del presente Accordo, la Parti concordano quanto segue: 1. Contributo Paritetico Cassa Edile L’aliquota contributiva relativa al “Contributo Paritetico Cassa Edile”, attualmente stabilita nella misura del 2,95%, a far data dal 1° gennaio 2015 verrà portata a 2,50%, armonizzandola agli altri CCNL del settore. 2. Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) Le Parti concordano di rinnovare l’Accordo E.V.R. del 9 novembre 2012 prorogandolo per gli anni 2015 e 2016. A tal fine, dando attuazione a quanto in esso previsto, le Parti rilevano che dalla comparazione tra medie triennali riferite agli indicatori/parametri provinciali fissati nel contratto provinciale richiamato, ai fini della determinazione dell’E.V.R., risulta che gli indicatori/parametri provinciali stessi sono: 1. Numero lavoratori iscritti alla Cassa Edile della Provincia di Trento > Negativo 2. Monte salari denunciati alla Cassa Edile > Negativo 3. Ore dichiarate alla Cassa Edile con incidenza delle ore di Cig > Negativo 4. Redditività del sistema edile artigiano (media anni 2010, 2011, 2012) > 22,88% % Redditività % E.V.R. < 0 = 21% 1% 21,50% 3,40% 22,50% 3,50% Anno LXVI N. 2 1 Febbraio 2015 INFORMA % Redditività % E.V.R. 24% 3,80% 25,50% 3,90% 27% 4,00% 28% 4,20% Dalla tabella sopra riportata si evince che la misura dell’E.V.R. individuata a livello provinciale è pari al 3,50% della misura massima individuata con l’Accordo provinciale di data 9 novembre 2012, calcolata sui minimi di paga base in essere al 1° gennaio 2015. Per i lavoratori apprendisti la quota relativa all’E.V.R. verrà calcolata in base al Gruppo e al semestre di anzianità. Pertanto, le quote di E.V.R. da erogarsi per l’anno 2015 sono indicate dalla tabella sottoriportata: Valori orari E.V.R. per i lavoratori con qualifica operaia per l’anno 2015 Livello Minimi paga base orari Valore orario E.V.R. 4° € 6,68 € 0,23 3° € 6,20 € 0,22 2° € 5,58 € 0,20 1° € 4,77 € 0,17 Valori E.V.R. per i lavoratori con qualifica impiegatizia per l’anno 2015 Livello Minimi paga base mensili Valore mensile E.V.R. 7° € 1.652,75 € 57,85 6° € 1.486,32 € 52,02 5° € 1.238,60 € 43,35 4° € 1.155,79 € 40,45 3° € 1.073,46 € 37,57 2° € 965,61 € 33,80 1° € 825,74 € 28,90 Le parti si danno atto che le quote di E.V.R. come determinate sono relative a indicatori di produttività variabili che intercettano l’andamento del settore nel suo complesso, e che, pertanto, il presente Accordo ottempera alle norme di legge in materia di agevolazioni fiscali e previdenziali. Si specifica di seguito il calcolo dei contributi e delle ritenute fiscali sugli importi di E.V.R. accantonati Criterio convenzionale per l’accantonamento presso Cassa Edile: a) L’impresa, secondo i modi in cui vengono accantonati gli importi riferibili al trattamento economico per ferie e gratifica natalizia, provvede a calcolare 2 Anno LXVI INFORMA N. 2 Febbraio 2015 l’ammontare dei contributi e delle ritenute fiscali vigenti a carico dell’operaio sull’intera retribuzione lorda afferente ciascun mese comprensiva dell’importo di accantonamento dell’E.V.R. nella misura individuata dal presente Accordo. b) In via convenzionale l’impresa provvede ad accantonare mensilmente presso la Cassa Edile a titolo di E.V.R., in un unico versamento unitamente agli altri contributi contrattuali da accantonare mensilmente in Cassa Edile, la seguente percentuale sulla retribuzione lorda costituita dai minimi di paga base, che provvederà a indicare nella periodica denuncia mensile: • il 3,50% lordo dei minimi di paga base oraria in vigore alla data del 1° gennaio 2015 per ogni ora lavorata. Si chiarisce che, uniformemente alla prassi relativa agli accantonamenti obbligatori presso la Cassa Edile di Trento, verrà accantonata presso lo stesso Ente la quota pari al 76,75% del 3,50% [2,68%]. c) La retribuzione netta erogata direttamente all’operaio da parte dell’impresa è costituita dalla retribuzione lorda detratti i contributi, le ritenute fiscali, l’accantonamento netto per ferie e gratifica natalizia nonché l’accantonamento a titolo di E.V.R. nelle percentuali di cui alla lettera b). d) La Cassa Edile accrediterà sul conto del singolo lavoratore le percentuali individuate alla lettera b) e provvederà a erogare gli importi accantonati al lavoratore alle scadenze previste nel contratto provinciale del 9 novembre 2012. Per gli operai il presente Accordo ha validità a partire dall’accantonamento mensile in Cassa Edile riferito al mese di gennaio 2015 da effettuarsi entro il 25 febbraio 2015 e fino all’accantonamento mensile in Cassa Edile riferito al mese di dicembre 2015 da effettuarsi entro il 25 gennaio 2016. Per gli impiegati il presente Accordo ha validità a partire dalla retribuzione di competenza del mese di gennaio 2015 fino alla retribuzione di competenza del mese di dicembre 2015. 3. Una tantum In riferimento all’Accordo 26 febbraio 2014, relativamente alla considerazione delle tre mensilità (luglio, agosto e settembre 2014) non erogate, le Parti concordano di riconoscere una cifra “una tantum” pari ad euro 50,00 da corrispondere con il cedolino paga della mensilità di aprile 2015. 4. Contributo Prevedi Le Parti, entro il corrente mese di gennaio 2015, definiranno in uno specifico accordo la destinazione del contributo mensile “Prevedi” di cui al CCNL vigente. 5. Cassa integrazione apprendisti Le Parti, in considerazione dello squilibrio gestionale del capitolo “Cassa Integrazione Apprendisti”, concordano di addivenire quanto prima a un accordo per Qui di seguito riportiamo la prima stesura dell’Accordo per la corresponsione dell’E.V.R. sostituito, sempre in data 15 gennaio 2015, dal precedente sottoscritto. In relazione a quanto definito nell’Accordo di data 15 gennaio 2015 le Parti hanno concordato quanto segue: 1) L’aliquota contributiva relativa al “Contributo Paritetico Cassa Edile”, attualmente stabilita nella misura del 2,95%, a far data del 1° gennaio c.a., verrà ammortizzata al 2,50%. 2) E.V.R.: è stato prorogato l’Accordo E.V.R. di data 9 novembre 2012 per gli anni 2015 e 2016. A tal fine, in riferimento agli indicatori di cui all’accordo sopracitato per l’anno 2015 la quota di E.V.R. erogata corrisponderà alla fascia +22,5%. Pertanto le quote E.V.R. mensili da erogare per l’anno 2015 saranno come quelle di seguito riportate: Livello 7 Livello 6 Livello 5 Livello 4 Livello 3 Livello 2 Livello 1 Redditività € 56,02 € 50,42 € 42,01 € 39,21 € 36,41 € 32,77 € 28,01 3,5% Calcolo dei contributi e delle ritenute fiscali sugli importi di E.V.R. accantonati - Criterio convenzionale per l’accantonamento presso Cassa Edile: a) L’impresa, secondo i modi in cui vengono accantonati gli importi riferibili al trattamento economico per ferie e gratifica natalizia, provvede a calcolare l’ammontare dei contributi e delle ritenute la ridefinizione dello strumento e del suo finanziamento. fiscali vigenti a carico dell’operaio sull’intera retribuzione lorda afferente ciascun mese comprensiva dell’importo di accantonamento dell’E.V.R. nella misura individuata dall’Accordo. b) In via convenzionale l’impresa provvede ad accantonare mensilmente presso la Cassa Edile a titolo di E.V.R., in un unico versamento unitamente agli altri contributi contrattuali da accantonare mensilmente in Cassa Edile, la seguente percentuale lorda costituita dai minimi di paga base, che provvederà a indicare nella periodica denuncia mensile: - il 3,50% lordo dei minimi di paga base oraria in vigore alla data del 1° gennaio 2013 per ogni ora lavorata. Si chiarisce che, uniformemente alla prassi relativa agli accantonamenti obbligatori presso Cassa Edile di Trento, verrà accantonata presso lo stesso Ente la quota pari al 76,75% del 3,50% (2,68%). La retribuzione netta erogata direttamente all’operaio da parte dell’impresa è costituita dalla retribuzione lorda detratti i contributi, le ritenute fiscali, l’accantonamento netto per ferie e gratifica natalizia nonché l’accantonamento a titolo di E.V.R. nelle percentuali di cui sopra. La Cassa Edile accrediterà sul conto del singolo lavoratore le percentuali sopra indicate e provvederà a erogare gli importi accantonati al lavoratore alle scadenza previste nel contratto provinciale del 9 novembre 2012. Una tantum: relativamente alle 3 mensilità (luglio, agosto e settembre 2014) non erogate, le Parti hanno riconosciuto un importo pari ad euro 50 da corrispondere nella mensilità di aprile 2015 a titolo di una tantum. Anno LXVI N. 2 3 Febbraio 2015 INFORMA Etichettatura degli alimenti. Cartello unico degli ingredienti e nuovi obblighi Interpretazioni disposizioni Reg. 1169/2011 Vi informiamo che, a seguito di quanto emerso nella ultima riunione svoltasi al Ministero dello Sviluppo economico in merito alla possibilità, messa in dubbio da parte di alcune associazioni e da parte del Ministero della Sanità, di poter ancora utilizzare il cartello unico per i prodotti di pasticceria, panificazione, gelateria e gastronomia di cui al D. Lgs. 109/92 art. 16 comma 3 in quanto idoneo per adempiere a quanto previsto dall’art. 44 comma 1 lett. a) del Reg. UE 1169/2011 ovvero l’indicazione delle sostanze allergeniche, abbiamo ritenuto di intervenire nuovamente sul MISE a riconfermare il nostro orientamento sul mantenimento di tale strumento. Abbiamo motivato la richiesta anche alla luce di quanto segnalato dalle strutture territoriali circa il diffuso utilizzo che ne fanno ancora le categorie interessate, avendo di fatto contribuito a facilitare in questi venti anni di applicazione i rapporti con gli organi di vigilanza e sostenendo la necessità della sussistenza del DM 20 Dicembre 1994 in quanto contenente schemi di compilazione del cartello stesso che costituiscono una valida guida per l’operatore a realizzare il proprio cartello. A detta nostra il cartello unico rappresenta pertanto uno strumento di adempimento di facile compilazione per l’operatore e di veloce accessibilità per il consumatore, che, pur essendo strutturato per gruppi omogenei di prodotti, può contenere anche le informazioni relative alla presenza delle sostanze allergeniche indicate per singolo prodotto. Nel caso in cui queste sostanze fossero scarsamente presenti nei prodotti il cartello unico potrebbe riportare le loro indicazioni, evitando all’operatore di dover redigere un apposito registro degli ingredienti e allergeni. Mentre nel caso in cui le stesse fossero più diffuse si potrebbe ricorrere per maggiore chiarezza a un altro strumento (es. allegato, schema, registro ecc.) richiamato nello stesso cartello unico e quindi correttamente segnalato al consumatore. In attesa di conoscere la risposta alla nostra proposta, segnaliamo che è già stato introdotto nella ultima versione del provvedimento quanto da noi richiesto sulla possibilità che le informazioni sulla presenza delle so- 4 Anno LXVI INFORMA N. 2 Febbraio 2015 stanze allergeniche possano essere rese disponibili anche attraverso impiego di supporti digitali o tecnologie equipollenti purché direttamente consultabili dal consumatore. Nelle more dell’emanazione del DPCM di modifica del D.Lgs. 109/92 in adeguamento al Regolamento sopra citato, la cui bozza è ancora in fase di definizione, in base all’art. 44 comma 1 lett. a) dello stesso regolamento e stante la vigenza del D.Lgs. 109/92, nel cartello unico degli ingredienti all’interno dei gruppi omogenei di prodotti le sostanze allergeniche di cui all’Allegato II del regolamento eventualmente presenti devono essere evidenziate rispetto agli altri ingredienti con le modalità previste dall’art. 21 dello stesso regolamento ovvero tramite una diversa dimensione o stile del carattere o colore di sfondo con una indicazione sempre sul cartello, ove possibile, o su altro strumento richiamato, delle sostanze allergeniche presenti per singolo prodotto. Tale indicazione non è richiesta solo quando la denominazione dell’alimento fa chiaramente riferimento alla sostanza o al prodotto in questione (es. latte). N.B. La presenza in un alimento di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze deve sempre essere segnalata, anche quando essa sia solo residuale o in tracce o in forma trasformata, come ad esempio quando l’ingrediente allergenico è contenuto nei coadiuvanti tecnologici utilizzati per preparare l’alimento o negli additivi. Riteniamo che al fine di assicurare la congruità tra quanto dichiarato in fase di redazione del cartello unico circa la presenza delle sostanze allergeniche esclusivamente sui prodotti indicati e l’effettiva assenza delle stesse nei prodotti non indicati dovrebbe essere aggiornato il piano di autocontrollo. Occorrerebbe indicare in fase di produzione il rischio del verificarsi di una contaminazione crociata di sostanze allergeniche tra prodotti che le annoverano tra gli ingredienti e altri che ne dovrebbero risultare privi, descrivendo le misure appropriate da assumere atte a evitare che tale rischio si concretizzi. Questa proce- dura, insieme alla comunicazione di cui sopra, fungerebbe da garanzia dell’adempimento dell’obbligo, in mancanza di una certezza giuridica della modalità assunta, anche nei confronti dell’organo di vigilanza. Riassumiamo in sintesi i principali nuovi obblighi in adempimento a partire dal 13 dicembre u. s. sempre nelle more dell’emanazione del DPCM di cui sopra. Alimenti non preconfezionati • Il legislatore comunitario ha delegato agli Stati membri la facoltà di decidere quali informazioni debbano accompagnare la vendita di alimenti sfusi, alimenti confezionati nel punto vendita su richiesta del consumatore o venduti previo frazionamento e c.d. preincartati e con quali modalità esse debbano venire fornite. • È fatto salvo l’inderogabile obbligo di indicare oltre a quanto già previsto dal D.Lgs. 109/92 art. 16 comma 2 la presenza di “allergeni” negli ingredienti e/o nei coadiuvanti tecnologici con evidenziazione, tramite dimensione o stile del carattere o colore di sfondo, rispetto agli altri ingredienti su un apposito cartello apposto sui recipienti che li contengono o nei comparti di esposizione. • L’obbligo dell’indicazione degli allergeni, oltre a quanto già disposto dal D.Lgs. 109/92 art. 16 comma 8, è previsto anche per i prodotti non preconfezionati nelle fasi precedenti la vendita al consumatore. Tali indicazioni possono essere riportate in via alternativa su un documento commerciale relativo a detti prodotti accompagnatorio degli stessi. • Per i prodotti preconfezionati sui luoghi di vendita ai fini della vendita a libero servizio, definiti “preincartati”, vi è l’obbligo di riportare sul cartello applicato al comparto oltre a quanto previsto dal D.Lgs. 109/92 comma 6 l’indicazione degli allergeni presenti. N. B. Nella bozza di DPCM in versione non definitiva tale obbligo è esteso anche all’etichetta da apporre sul preincartato e contenente ulteriori informazioni sulla data di preincarto e su quella di scadenza o di TMC (termine minimo di conservazione). Alimenti somministrati • Per gli alimenti forniti dalle c.d. “collettività” (pubblici esercizi, mense, catering) l’obbligo dell’informazione è limitato all’indicazione delle sostanze o prodotti allergenici. N.B. Nella bozza di DPCM in versione non definitiva è previsto che l’indicazione deve essere apposta sul menù o sul registro o su apposito cartello o altro sistema equivalente, ben visibile dal consumatore, prima che allo stesso venga servito l’alimento. Si segnala che la semplice indicazione della eventuale presenza nei prodotti somministrati di sostanze allergeniche con rinvio a una comunicazione verbale sulla denominazione delle stesse e sulle pietanze che le conterreb- bero, oltre a non adempiere all’obbligo prescritto, non tutela l’operatore nel caso in cui sia citato in giudizio in quanto il tipo di comunicazione adottato non sarebbe probante della effettiva trasmissione delle informazioni. • Le acque idonee al consumo umano non preconfezionate, somministrate nelle collettività, devono riportare, ove trattate, la specifica denominazione di vendita “acqua potabile trattata” o “acqua potabile trattata e gassata” se è stata addizionata di anidride carbonica. Alimenti preconfezionati destinati alle collettività Nel caso di alimenti preconfezionati destinati alle collettività in vista della loro successiva preparazione, trasformazione, frazionamento o taglio gli operatori del settore alimentare devono trasferire le informazioni obbligatorie, tra le quali quelle relative alla presenza delle sostanze allergeniche con le modalità indicate all’art. 21 del Regolamento citato, sulla confezione o in etichetta o sui documenti commerciali accompagnatori. Alimenti destinati ad altri operatori • Nel caso di alimenti preconfezionati destinati alle collettività in vista della loro successiva preparazione, trasformazione, frazionamento o taglio gli operatori del settore alimentare devono trasferire le informazioni obbligatorie, quelle previste dall’art. 17 comma 1 del D.Lgs. 109/92 nonché quelle relative alla presenza delle sostanze allergeniche con le modalità indicate all’art. 21 del Regolamento citato sulla confezione o in etichetta o sui documenti commerciali accompagnatori. Distributori automatici • Nel caso di alimenti non preconfezionati o di bevande a preparazione estemporanea o a erogazione istantanea sui distributori e per ciascun prodotto deve essere riportata l’indicazione delle sostanze allergeniche presenti. N. B. Nella bozza di DPCM in versione non definitiva è previsto anche l’obbligo di riportare la denominazione di vendita del prodotto, l’elenco degli ingredienti, nonché il nome o ragione sociale e l’indirizzo delle impresa responsabile della gestione dell’impianto che è anche il responsabile delle informazioni. Vendite a distanza • L’operatore è tenuto a fornire le informazioni obbligatorie sul materiale a sostegno della vendita a distanza (es. sito web per le vendite online, depliant per quelle telefoniche) o con altri mezzi appropriati in modo da consentire al consumatore di poter decidere consapevolmente. Tutte le informazioni obbligatorie devono poi venire offerte in fase di consegna (art. 14.1). • Nel caso di vendita e consegna a domicilio di prodotti preconfezionati le informazioni obbligatorie preventive sono quelle previste per questa tipologia (vedi suc- Anno LXVI N. 2 5 Febbraio 2015 INFORMA cessivo punto specifico) tranne l’indicazione del TMC o data di scadenza, mentre per quelli non preconfezionati (ad es. pizza e/o prodotti di gastronomia) l’informazione obbligatoria è rappresentata dall’indicazione, oltre a quanto già previsto dal D.Lgs. 109/92 art. 16 comma 2, delle sostanze allergeniche presenti nel prodotto con le modalità sopra ricordate. Prodotti preconfezionati • Sono aggiunte, rispetto alle informazioni obbligatorie vigenti, presenti direttamente sull’imballaggio o su un’etichetta a esso apposta e previste dall’art. 3 del D.Lgs. 109/92, le indicazioni sulla presenza di “allergeni” negli ingredienti e/o nei coadiuvanti tecnologici con evidenziazione, tramite dimensione o stile del carattere o colore di sfondo, rispetto agli altri ingredienti, le indicazioni nutrizionali e quelle relative all’origine. N. B. Non è più obbligatoria l’indicazione della sede dello stabilimento di produzione. • Devono essere collocate nello stesso campo visivo la denominazione di vendita, la quantità netta e ove del caso il titolo alcolometrico (art. 13.5). • Oltre alle indicazioni elencate all’articolo 9, paragrafo 1, indicazioni obbligatorie complementari sono previste all’allegato III per tipi o categorie specifici di alimenti. • Rispetto alla disciplina attuale viene meno l’obbligo di riportare nel suddetto campo visivo il termine di durabilità del prodotto la cui indicazione può richiamare ad altra parte dell’etichetta ove esso sia stampato. Dichiarazione nutrizionale • Sarà obbligatoria a partire dal 13 dicembre 2016 per i prodotti preconfezionati ed è volontaria per i prodotti non preconfezionati. Dovrà contenere le informazioni sul contenuto energetico e le percentuali di grassi acidi, grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale, espresse per 100 g o per 100 ml di prodotto ed eventualmente in casi specifici, su base volontaria, per porzione e/o per unità di consumo, tramite una Tabella nutrizionale da riportare in un unico campo visivo dell’etichetta. N.B. Tra il 13 dicembre 2014 e il 13 dicembre 2016 la dichiarazione nutrizionale, se è fornita su base volontaria, deve essere conforme a quanto prevede il regolamento agli articoli da 30 a 35. • Per quanto riguarda gli alimenti non preconfezionati la dichiarazione nutrizionale – volontaria in linea di principio, fatte salve le disposizioni nazionali applicabili – «può limitarsi: a) al valore energetico; oppure al valore energetico accompagnato dalla quantità di grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale». Non è richiesto l’utilizzo del formato tabellare. N. B. Consigliamo in ogni caso di consultare gli artt. da 30 a 35 insieme agli all. I, V, XIII, XIV e XV del regolamento per conoscere le modalità da utilizzare per adempiere correttamente agli obblighi. 6 Anno LXVI INFORMA N. 2 Febbraio 2015 Paese di origine o luogo di provenienza • Il regolamento introduce alcune novità in merito all’obbligo di designare l’origine e/o la provenienza degli alimenti. In linea di massima, l’indicazione dell’origine dei prodotti alimentari (che coincide con il luogo di loro ultima trasformazione) rimane facoltativa, fatti salvi: 1) I requisiti di etichettatura stabiliti per determinati prodotti o loro categorie da specifiche disposizioni UE. 2) Quanto previsto nella legislazione relativa a DOP, IGP STG. 3) I casi «in cui l’omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al Paese di origine o al luogo di provenienza reali dell’alimento, in particolare se le informazioni che accompagnano l’alimento o contenute nell’etichetta nel loro insieme potrebbero altrimenti far pensare che l’alimento abbia un differente Paese di origine o luogo di provenienza» (art. 26.2.a) (ad es. una mozzarella prodotta in Germania e venduta in italia). • Viene introdotto l’obbligo a partire dal 1° aprile 2015 di indicare la provenienza delle carni fresche e congelate della specie suina, ovina, caprina e di pollame vendute tal quali, con le modalità che la Commissione andrà a precisare entro due anni dall’entrata in vigore del regolamento relativamente ai seguenti momenti di vita dell’animale: 1) Luogo di nascita 2) Luogo di allevamento 3) Luogo di macellazione. Denominazione dell’alimento • Il consumatore deve anzitutto venire messo nelle condizioni di distinguere la natura del prodotto offertogli, attraverso la c.d. denominazione di vendita. Il nuovo regolamento distingue tra 1) Denominazione legale (Reg. art. 2.1.n) 2) Denominazione usuale (Reg. art. 2.1.o). • Ci si riferisce in primo luogo alla denominazione legale. Ove questa non sia disponibile, si può utilizzare la denominazione usuale. In assenza anche di quest’ultima bisognerà ricorrere a una denominazione descrittiva (Reg. art. 17.1). • In ogni caso, «la denominazione dell’alimento non è sostituita con una denominazione protetta come proprietà intellettuale, marchio di fabbrica o denominazione di fantasia» (Reg. art. 17.4.). • Come già previsto nella legislazione attuale la denominazione di vendita deve essere accompagnata dalla precisazione delle condizioni fisiche o del trattamento subito dal prodotto (es. in polvere, congelato, concentrato ecc.), qualora l’omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore. Tra le novità segnaliamo: «Scongelato». Se l’alimento è stato congelato o surgelato prima della vendita e viene venduto scongelato, la denominazione di vendita deve venire accompagnata dalla dicitura «scongelato». Sono fatti salvi i casi di scongelamento di singoli ingredienti, di prodotti nei quali l’abbattimento di temperatura costituisca una fase di processo necessaria, di alimenti per i quali lo scongelamento non comporta conseguenze negative in termini di sicurezza e qualità. N. B. Consigliamo di prendere visione degli all. VI, VII e VIII per indicare correttamente le denominazioni dell’alimento, gli ingredienti, gli ingredienti composti e gli aromi. Leggibilità delle informazioni • Secondo quanto prevede l’art. 13 comma 1 del Regolamento «le informazioni obbligatorie sugli alimenti sono apposte in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili. Nessun’altra indicazione o immagine o nessun altro elemento suscettibile di interferire deve nascondere, oscurare o separare tali informazioni o distogliere da esse l’attenzione». • Alla leggibilità delle informazioni in etichetta contribuiscono «le dimensioni del carattere, la spaziatura tra lettere e righe, lo spessore, il tipo di colore, la pro- porzione tra larghezza e altezza delle lettere, la superficie del materiale nonché il contrasto significativo tra scritta e fondo» (Reg. art. 2.2.m). • L’altezza minima dei caratteri delle informazioni obbligatorie è fissata in 1,2 mm. (altezza media, riferita alla lettera ‘x’ minuscola) (art. 13.2). Per le confezioni la cui superficie più ampia è inferiore a 80 cmq l’altezza minima dei caratteri sarà invece di 0,9 mm (Reg. art. 13.3). Responsabilità degli operatori • In linea con i criteri stabiliti dal Reg. (CE) 178/2002 l’operatore che appone il proprio nome o ragione sociale sull’alimento destinato al consumatore finale – sia esso il produttore o il venditore – è responsabile della completezza e della veridicità delle informazioni riportate in etichetta. • Per i prodotti che provengono da Paesi extra UE, il responsabile è l’importatore. Consigliamo comunque, data la non esaustività delle informazioni date, di prendere visione dell’intero Regolamento UE 1169/2011 e dei suoi allegati. Approvata la certificazione unica 2015 e il modello 770/2015 semplificato Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento n. prot. 4790/2015 del 15 gennaio 2015, ha approvato la nuova Certificazione Unica “CU 2015” dei redditi di lavoro dipendente equiparati e assimilati, dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché dei contributi previdenziali e assistenziali, con le relative istruzioni di compilazione e con il Provvedimento n. prot. 4793/2015 del 15 gennaio 2015, ha approvato il modello 770/2015 Semplificato, relativo all’anno 2014, con le istruzioni per la compilazione, concernente le comunica- zioni da parte dei sostituti d’imposta dei dati delle certificazioni rilasciate, dell’assistenza fiscale prestata, dei versamenti, dei crediti e delle compensazioni effettuati. Si ricorda che la Certificazione Unica 2015 (redditi 2014): • deve essere consegnata ai lavoratori entro il 28 febbraio 2015; • deve essere trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 9 marzo 2015 (in quanto il 7, termine di scadenza dell’obbligo, cade di sabato). Cassa integrazione in Deroga Anno 2015 La Cassa integrazione in Deroga a decorrere dall’anno scorso ha subito delle importanti modifiche rispetto alla gestione degli anni precedenti, determinate sia dalla modifica della normativa nazionale che dall’Accordo provinciale dello scorso dicembre. Novità: • Nel 2015 la cigd potrà essere richiesta per un periodo massimo di 5 mesi nell’arco dell’anno e la richiesta potrà essere fatta per periodi distinti di almeno un mese. • La fruizione è aziendale e quindi il periodo richiesto consumerà la possibilità di richiedere periodi diversi per lavoratori che non sono stati coinvolti dalla cigd. • L’Agenzia del Lavoro richiede, inoltre, che la firma degli Anno LXVI N. 2 7 Febbraio 2015 INFORMA accordi sindacali sia precedente alla presentazione della richiesta e alla fruizione della prima giornata di cigd. Pertanto, alla luce di quanto sopra, la cassa in deroga, da quest’anno, decorrerà dalla data successiva alla sottoscrizione dell’Accordo sindacale. Le aziende interessate ad avere informazioni o chiarimenti in relazione a quanto sopra esposto sono invitate a contattare l’Area Paghe e Consulenza del Lavoro: • Tiziana Facchini tel. 0461 803708 mail: [email protected] • Franca Devigili tel. 0461 803710 mail: [email protected] • Deborah Battisti tel. 0461 803729 mail: [email protected] Licenziamenti Aumentato, dal 1° gennaio 2015, il contributo Inps (c.d. Ticket Licenziamento) Dal 1° gennaio 2015 è stato aumentato il contributo all’ASpI, ossia il c.d. ticket di licenziamento, a carico del datore di lavoro per ogni caso di interruzione del rapporto di lavoro che determini il teorico diritto all’Aspi da parte del lavoratore. Il contributo, proprio per la rivalutazione del massimale Aspi, prevista dalla circolare Inps n. 12 del 29 gennaio 2015, passa da 483,12 euro a 490,10 euro per ogni anno di anzianità aziendale (fino a un massimo di 3 anni). A questo punto il massimale previsto per 3 anni di anzianità sarà di euro 1.470,30. Restano escluse dal versamento del contributo all’ASpI le seguenti cessazioni del rapporto di lavoro: 8 Anno LXVI INFORMA N. 2 Febbraio 2015 • dimissioni volontarie (ad eccezione di quelle intervenute durante il periodo di maternità); • risoluzioni consensuali (ad eccezioni di quelle intervenute durante la conciliazione obbligatoria per licenziamento per giustificato motivo oggettivo); • decesso del lavoratore; • licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai CCNL (l’esclusione è fino al 31 dicembre c.a.); • interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere (l’esclusione è fino al 31 dicembre c.a.). INPS Circolare n. 11 del 23 gennaio 2015 Gestione Separata Le aliquote contributive In forza della disposizione di legge che ha previsto l’aumento delle aliquote contributive dovute alla Gestione Separata per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015, si riporta di seguito, oltre alla relativa tabella, l’importo del massimale di reddito per l’anno 2015. Gestione Separata - Aliquote contributive - anno 2015 categorie I.V.S. Malattia, maternità e ANF Totale aliquota Iscritti che NON risultino assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie 30% 0,72% 30,72% 23,5% 0% 23,5% Pensionati o Iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria Massimale annuo di reddito Le predette aliquote, del 23,50% e del 30,72%, sono applicabili facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione Separata fino al raggiungimento del massimale di reddito previsto dall’art. 2, comma 18, della Legge n. 335/1995, che per l’anno 2015 è pari a euro 100.324,00. Circolare n. 11/15 Comunicati i minimali per l’anno 2015 Con la Circolare n. 11 del 23 gennaio 2015, l’Inps comunica il limite di retribuzione giornaliera per l’anno 2015 aggiornando inoltre gli altri valori necessari per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale. In particolare, il minimale di retribuzione giornaliera, per la generalità dei lavoratori, relativo all’anno 2015 risulta essere pari a 47,68 euro; conseguentemente il minimale di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro a tempo parziale è pari a 7,15 euro. L’Istituto previdenziale, inoltre, rende noti i valori relativi a: • retribuzioni convenzionali in genere; • quota di retribuzione soggetta all’aliquota aggiuntiva dell’1%; • massimale annuo della base contributiva e pensionabile; • importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria; • aliquote contributive e minimali/massimali applicabili ai lavoratori dello spettacolo. Si allega alla presente tabella riepilogativa dei minimali per l’anno 2015. Minimali 2015 Indice ISTAT 1,1% (Circ. 11 del 23 gennaio 2015) euro Minimo per accredito contr. settimanale (40% min. pensione) 200,76 Limite annuo per accredito dei contributi (200,76x52) 10.440 Minimale giornaliero (9,5% minimo pensione 501,89) 47,68 Minimale giornaliero x6/40 7,15 Minimale mensile 1.240 Minimale orario (per 40 ore) Anno LXVI N. 2 9 Febbraio 2015 INFORMA Minimali 2015 Indice ISTAT 1,1% (Circ. 11 del 23 gennaio 2015) euro Massimale annuo della base contributiva 100.324 Aliquota contributo IVS 1% aggiuntiva per retribuzioni superiori a cod. M950 (1% a carico lavoratori) annua 46.123 mensile 3.844 Massimali Cig e Mobilità Anno 2015 Con la Circolare Inps n. 19 del 30 gennaio 2015, l’Istituto ha comunicato gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariala, di mobilità, disoccupazione ASpI e mini-ASpI e l’importo dell’assegno per attività socialmente utili, relativi all’anno 2015. Gli importi sono indicati, come di consueto, rispettivamente al lordo e al netto della riduzione prevista dall’art. 26 della Legge n. 41/1986, attualmente pari al 5,84%. Si riporta di seguito la tabella relativa ai trattamenti di integrazione salariale per l’anno 2015. Massimali C.I.G. e C.I.G.S. 2015 Circ. 19 del 30 gennaio 2015 edilizia/lapidei importo lordo (euro) - 5,84% importo netto (euro) 1° 971,71 914,96 2° 1.167,91 1.099,70 1° 1.166,05 1.097,95 2° 1.401,49 1.319,64 Importo superiore a euro 2.102,24 10 Anno LXVI INFORMA N. 2 Febbraio 2015 CCNL Comunicazione Aziende Artigiane Una tantum A copertura del periodo di carenza contrattuale ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell’Accordo 13 maggio 2014, verrà corrisposto un importo forfetario una tantum pari a € 160, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato. L’importo verrà erogato in 2 tranches: • € 80 con la retribuzione di luglio 2014; • € 80 con la retribuzione di gennaio 2015. Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione dell’Accordo 13 maggio 2014, l’una tantum sarà erogata nella misura del 70%, con le medesime decorrenze. L’importo forfetario sarà ridotto proporzionalmente nei casi di servizio militare, assenza facoltativa “post-par- tum”, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate. L’una tantum è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r. ed è stata quantificata considerando in essa anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensiva degli stessi. Gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di una tantum, pertanto dovranno essere detratti da questa fino a concorrenza. In considerazione di ciò, tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione di maggio 2014. L’una tantum verrà riconosciuta anche in caso di dimissioni o licenziamento. Autotrasporto Merci Indennità di Trasferta Al personale viaggiante in servizio extraurbano viene corrisposta un’indennità di trasferta nelle seguenti misure giornaliere: Dal 1° gennaio 2015 Durata della trasferta Servizio in territorio nazionale Servizio in territorio estero da 6 a 12 ore € 21,80 € 29,94 da 12 a 18 ore € 33,02 € 43,05 da 18 a 24 ore € 41,16 € 60,49 Per le imprese beneficiarie delle norme di premialità introdotte dall’Accordo 1° agosto 2013, gli incrementi delle misure dell’indennità di trasferta dal 1° gennaio 2014 si considerano automaticamente assorbiti nei valori delle forfettizzazioni delle trasferte contenute negli accordi aziendali. Le misure dell’indennità di trasferta per l’estero si applicano per le sole ore di servizio trascorse fuori del territorio nazionale. Nell’ipotesi di più servizi extraurbani di durata inferiore alle 6 ore il diritto all’indennità di trasferta viene determinato con riferimento alla durata complessiva dei servizi, tranne nel caso che al lavoratore sia concessa un’ora di libertà in sede per consumare il pasto nelle seguenti fasce orarie: dalle 11.30 alle 14.30 per il pasto meridiano e dalle 18.30 alle 21.30 per il pasto serale. Area Meccanica Accordo di data 15 gennaio 2015 In data 15 gennaio 2015 tra le associazioni datoriali Confartigianato Autoriparazione, Confartigianato Metalmeccanica di Produzione, Confartigianato impianti, Confartigianato Orafi, Confartigianato Odontotecnici, CNA Produzione, CNA Installazione Impianti, CNA Servizi alla comunità/autoriparazione, CNA Artistico e tradizionale, CNA Benessere e Sanità, Casartigiani, CLAAI e le organizzazioni sindacali dei lavoratori FIOM-CGIL, FIM-CISL, UILM-UIL, è stato siglato un accordo-ponte per il contratto collettivo nazionale di lavoro dei settori dell’area meccanica (metalmeccanica, installazione impianti, orafi, argentieri e affini, odontotecnici), che regolamenta la Anno LXVI N. 2 11 Febbraio 2015 INFORMA disciplina dell’apprendistato professionalizzante di cui all’art. 27 del CCNL, nonché l’allegato 1 relativo alla una tantum. Si riportano di seguito i punti principali della disciplina relativa all’apprendistato professionalizzante: • decorrenza. A decorrere dal 1° gennaio 2015. Ai contratti stipulati prima della sottoscrizione del presente Accordo continua ad applicarsi la previgente normativa fino alla loro naturale scadenza; • età di assunzione. Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante giovani di età compresa da i 18 e i 29 anni (overo fino a 29 anni e 364 giorni). Per i soggetti in possesso di qualifica professionale il contratto può essere stipulato a partire dal 17° anno di età; • periodo di prova. Può essere convenuto un periodo di prova, da indicare nella lettera di assunzione, non superiore a 3 mesi. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti contraenti potrà recedere dal rapporto di lavoro senza obbligo del preavviso o della relativa indennità sostitutiva e saranno retribuite le giornate di lavoro effettivamente prestate. In caso di malattia insorta durante il periodo di prova l’apprendista ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 1 mese decorso il quale il rapporto di lavoro potrà essere risolto con le modalità del comma precedente; • durata dell’apprendistato: - Durata minima: 6 mesi. - Durata massima: è fissata sulla base delle seguenti qualifiche da raggiungere: > Settore metalmeccanico e installazione impianti Gruppo 1° 2° Livello 1, 2, 2 bis, 3 4, 5 Durata 5 anni 5 anni > Settore odontotecnico Gruppo 1° 2° > Settore orafo Gruppo 1° 2° Livello 1S, 1, 2, 3 4, 5 Durata 5 anni 5 anni Livello 1, 2, 3 4, 5 Durata 5 anni 5 anni - Impiegati: > Per gli impiegati amministrativi di tutti i livelli di inquadramento la durata massima dell’apprendistato è di 3 anni. > Per gli impiegati tecnici la durata massima è quella prevista dai rispettivi gruppi. > Per gli impiegati addetti al centralino la durata massima è di 2 anni. Per i contratti di apprendistato professionalizzante stipulati a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente Accordo la durata del rapporto, nella parte finale del periodo, è così ridotta: 12 Anno LXVI INFORMA N. 2 Febbraio 2015 > di 6 mesi se in possesso di titolo di studio post obbligo attinente alla qualifica da raggiungere; > di 12 mesi se in possesso di laurea attinente alla qualifica da raggiungere. La riduzione dei 6 mesi del periodo di apprendistato professionalizzante è riconosciuta anche ai lavoratori che abbiano svolto presso la stessa azienda un periodo di stage o tirocinio di formazione e orientamento di almeno 6 mesi; • retribuzione. Il trattamento economico è determinato dall’applicazione delle percentuali riportate di seguito sulla retribuzione corrispondente al livello di inquadramento finale dell’apprendista: Gruppi I sem II sem III sem IV sem V sem 1° 70% 70% 75% 78% 80% 2° 70% 70% 75% 78% 80% Impiegati amministr. 70% 70% 75% 80% 85% Impiegati centralin. 70% 70% 75% 80% Gruppi VI sem VII sem VIII sem IX sem X sem 1° 85% 88% 92% 100% 100% 2° 85% 88% 92% 100% 100% Impiegati amministr. 90% Impiegati centralin. • ferie. All’apprendista viene riconosciuto un periodo di ferie pari a quello rispettivamente per gli operai e gli impiegati dal presente CCNL; • Gratifica natalizia - Tredicesima mensilità. In occasione della ricorrenza natalizia, l’impresa deve corrispondere all’apprendista considerato in servizio una gratifica pari a 173 ore; • Malattia e infortunio. Trova applicazione quanto previsto rispettivamente per gli operai e impiegati dal presente CCNL. Allegato 1 Una tantum A integrale copertura del periodo di carenza contrattuale 1° gennaio 2013 - 31 dicembre 2014, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente Accordo verrà corrisposto un importo forfettario una tantum pari ad euro 420 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto interessato. L’importo una tantum di cui sopra sarà erogato in n. 4 soluzioni: • la prima pari ad euro 105 con la retribuzione di gennaio 2015; • la seconda pari ad euro 105 con la retribuzione di apri le 2015; • la terza pari a euro 105 con la retribuzione di luglio 2015; • la quarta pari a euro 105 con la retribuzione di ottobre 2015. Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente Accordo sarà erogato a titolo di una tantum l’importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime ricorrenze sopra stabilite. Servizi di Pulizia Tabelle retributive in vigore dal mese di gennaio 2015 L’ipotesi di accordo di data 18 settembre 2014 per il rinnovo del CCNL per i dipendenti dalle imprese artigiane esercenti attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione ha previsto, a far data dal 1° gennaio 2015, degli incrementi retributivi. Si riportano, di seguito, le tabelle retributive in vigore dal 1° gennaio 2015. CCNL SERVIZI DI PULIZIA ARTIGIANATO Divisore orario 173 - Tabella retributiva in vigore dall’1.1.2015 Livello Descrizione Retribuzione tabellare 1/1/2015 Indennità speciale 1/1/2015 Indennità funzione Totale mese 25,82 0,15 1.484,60 Q Quadro 1.337,23 7,73 121,55 0,70 1 Impiegato con mansioni direttive 1.337,23 7,73 121,55 0,70 1.458,78 2 Impiegato concetto 1.225,82 7,08 103,58 0,60 1.329,40 Operaio specializzato provetto 1.188,12 6,87 99,86 0,58 1.287,98 3 Impiegato tecnico e d’ordine Operaio specializzato 1.147,42 6,63 91,81 0,53 1.239,23 4 Impiegato d’ordine Operaio qualificato 1.084,68 6,27 83,73 0,48 1.168,41 5 Addetto ai lavori comuni di pulizia 1.049,97 6,07 78,17 0,45 1.128,14 6 Operaio 1ª assunzione (dopo 9 mesi passa al 5° livello) 1.011,42 5,85 71,97 0,42 1.083,39 3S Totale ora 8,58 8,43 7,68 7,44 7,16 6,75 6,52 6,26 APPRENDISTATO OPERAI 3° gruppo - durata 18 mesi retribuzione % sul livello 5 Mesi % Paga base Idennità speciale Totale ora 6 6 6 65% 80% 90% 3,94 4,85 5,46 0,29 0,36 0,40 4,24 5,22 5,87 APPRENDISTATO OPERAI 3° gruppo - durata 18 mesi retribuzione % sul livello 4 Mesi % Paga base Idennità speciale Totale mese 6 6 6 65% 80% 90% 705,04 867,74 976,21 54,42 66,98 75,36 759,47 934,73 1.051,57 Anno LXVI N. 2 13 Febbraio 2015 INFORMA APPRENDISTATO OPERAI 2° gruppo - durata 36 mesi retribuzione % sul livello 3°S Mesi 6 6 6 % 70% 80% 90% Paga base 831,68 950,50 1.069,31 Idennità speciale 69,90 79,89 89,87 Totale mese 901,59 1.030,38 1.159,18 APPRENDISTATO OPERAI 2° gruppo - durata 36 mesi retribuzione % sul livello 3° Mesi % 6 70% 6 80% 6 90% Paga base 803,19 917,94 1.032,68 Idennità speciale 64,27 73,45 82,63 Totale mese 867,46 991,38 1.115,31 APPRENDISTATO OPERAI 2° gruppo - durata 36 mesi retribuzione % sul livello 4° Mesi % 12 70% 12 80% 12 90% 12 100% Paga base 759,28 867,74 976,21 1.084,68 Idennità speciale 58,61 66,98 75,36 83,73 Totale mese 817,89 934,73 1.051,57 1.168,41 Paga base 803,19 917,94 1.032,68 1.147,42 Idennità speciale 64,27 73,45 82,63 91,81 Totale mese 867,46 991,38 1.115,31 1.239,23 Paga base 759,28 867,74 976,21 Idennità speciale 58,61 66,98 75,36 Totale mese 817,89 934,73 1.051,57 Paga base 803,19 917,94 1.032,68 Idennità speciale 64,27 73,45 82,63 Totale mese 867,46 991,38 1.115,31 Paga base 858,07 980,66 1.103,24 Idennità speciale 72,51 82,86 93,22 Totale mese 930,58 1.063,52 1.196,46 APPRENDISTATO OPERAI 2° gruppo - durata 36 mesi retribuzione % sul livello 3° Mesi 12 12 12 12 % 70% 80% 90% 100% APPRENDISTATO IMPIEGATI 4° gruppo - durata 30 mesi retribuzione % sul livello 4° Mesi 12 12 6 % 70% 80% 90% APPRENDISTATO IMPIEGATI 4° gruppo - durata 30 mesi retribuzione % sul livello 3° Mesi 12 12 6 % 70% 80% 90% APPRENDISTATO IMPIEGATI 4° gruppo - durata 30 mesi retribuzione % sul livello 2° Mesi 12 12 6 14 % 70% 80% 90% Anno LXVI INFORMA N. 2 Febbraio 2015 Anno LXVI N. 2 15 Febbraio 2015 INFORMA Inserto a L’Artigianato mensile dell’Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento / Confartigianato In redazione Marzia Albasini, Deborah Battisti, Andrea Ferrari, Piergiuseppe Gasperetti, Andrea De Matthaeis anno LXVI - n. 2 - febbraio 2015 Comitato di redazione Paolo Aldi, Giancarlo Berardi, Alberto Dalla Pellegrina, Stefano Frigo, Samantha Lira, Guido Radoani Autorizzazione del Tribunale di Trento n. 20 del 19.7.1949 Direttore responsabile Stefano Frigo Impaginazione e stampa Publistampa Arti grafiche Pergine Valsugana (TN) Carta proveniente da foreste gestite responsabilmente.