INFORMA - Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia

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INFORMA - Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia
febbraio 2015
INFORMA
Inserto a L’Artigianato, mensile dell’Associazione Artigiani
e Piccole Imprese della Provincia di Trento
spedizione in a.p. - 45% art. 2 comma 20/B Legge 662/96
art. 1 e art. 2 DPCM 294/02 - DCI Trento
AREA LAVORO
Edilizia Artigianato
E.V.R.
Verbale di Accordo
Addì, 15 gennaio 2015
Tra l’Associazione Artigiani e Piccole Imprese della
Provincia di Trento, rappresentata dal suo Presidente
Roberto De Laurentis, dal Presidente dell’Edilizia Aldo
Montibeller, assistiti dal responsabile dell’Area Politiche
del lavoro e Contrattazione Ennio Bordato e:
• la FeNEAL UIL del Trentino rappresentata dal Segretario Generale Gianni Tomasi
• la FILCA CISL del Trentino rappresentata dal Segretario Generale Fabrizio Bignotti
• la FILLEA CGIL del Trentino rappresentata dal Segretario Generale Maurizio Zabbeni
Premesso che:
• in data 24 gennaio 2014 è stato sottoscritto l’Accordo
per il rinnovo del CCNL 23 luglio 2008;
• in data 16 ottobre 2014 è stato sottoscritto un Accordo nazionale di omogeneizzazione delle retribuzioni
del settore edile così come previsto dall’Accordo del
24 gennaio 2014;
• storicamente il sistema edile dell’Artigianato trentino
ha armonizzato la parte economica retributiva, nonché le aliquote di contribuzione alla Cassa Edile di
Trento agli altri CCNL del settore.
Premesso altresì che:
• le Parti hanno sottoscritto in data 9 novembre 2012
l’accordo di istituzione dell’Elemento Variabile della
Retribuzione E.V.R. con decorrenza ottobre 2012 settembre 2014;
• nel corso del 2014 le stesse Parti hanno sottoscritto
due accordi ad integrazione e modifica dell’accordo
E.V.R. del 9 novembre 2012, che prevedevano un di-
verso sistema di erogazione del medesimo elemento,
nonché la proroga del termine al 31 dicembre 2014.
Per tutto quanto in premessa, parte integrante del presente Accordo, la Parti concordano quanto segue:
1. Contributo Paritetico Cassa Edile
L’aliquota contributiva relativa al “Contributo Paritetico Cassa Edile”, attualmente stabilita nella misura del
2,95%, a far data dal 1° gennaio 2015 verrà portata a
2,50%, armonizzandola agli altri CCNL del settore.
2. Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.)
Le Parti concordano di rinnovare l’Accordo E.V.R. del
9 novembre 2012 prorogandolo per gli anni 2015 e
2016. A tal fine, dando attuazione a quanto in esso
previsto, le Parti rilevano che dalla comparazione tra
medie triennali riferite agli indicatori/parametri provinciali fissati nel contratto provinciale richiamato, ai
fini della determinazione dell’E.V.R., risulta che gli indicatori/parametri provinciali stessi sono:
1. Numero lavoratori iscritti alla Cassa Edile della
Provincia di Trento > Negativo
2. Monte salari denunciati alla Cassa Edile > Negativo
3. Ore dichiarate alla Cassa Edile con incidenza delle
ore di Cig > Negativo
4. Redditività del sistema edile artigiano (media anni
2010, 2011, 2012) > 22,88%
% Redditività
% E.V.R.
< 0 = 21%
1%
21,50%
3,40%
22,50%
3,50%
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
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
% Redditività
% E.V.R.
24%
3,80%
25,50%
3,90%
27%
4,00%
28%
4,20%
Dalla tabella sopra riportata si evince che la misura
dell’E.V.R. individuata a livello provinciale è pari al
3,50% della misura massima individuata con l’Accordo provinciale di data 9 novembre 2012, calcolata sui
minimi di paga base in essere al 1° gennaio 2015.
Per i lavoratori apprendisti la quota relativa all’E.V.R.
verrà calcolata in base al Gruppo e al semestre di anzianità.
Pertanto, le quote di E.V.R. da erogarsi per l’anno 2015
sono indicate dalla tabella sottoriportata:
Valori orari E.V.R. per i lavoratori
con qualifica operaia per l’anno 2015
Livello
Minimi paga
base orari
Valore orario
E.V.R.
4°
€ 6,68
€ 0,23
3°
€ 6,20
€ 0,22
2°
€ 5,58
€ 0,20
1°
€ 4,77
€ 0,17
Valori E.V.R. per i lavoratori
con qualifica impiegatizia per l’anno 2015
Livello
Minimi paga
base mensili
Valore mensile
E.V.R.
7°
€ 1.652,75
€ 57,85
6°
€ 1.486,32
€ 52,02
5°
€ 1.238,60
€ 43,35
4°
€ 1.155,79
€ 40,45
3°
€ 1.073,46
€ 37,57
2°
€ 965,61
€ 33,80
1°
€ 825,74
€ 28,90
Le parti si danno atto che le quote di E.V.R. come determinate sono relative a indicatori di produttività variabili che intercettano l’andamento del settore nel
suo complesso, e che, pertanto, il presente Accordo
ottempera alle norme di legge in materia di agevolazioni fiscali e previdenziali.
Si specifica di seguito il calcolo dei contributi e delle
ritenute fiscali sugli importi di E.V.R. accantonati Criterio convenzionale per l’accantonamento presso
Cassa Edile:
a) L’impresa, secondo i modi in cui vengono accantonati gli importi riferibili al trattamento economico
per ferie e gratifica natalizia, provvede a calcolare
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l’ammontare dei contributi e delle ritenute fiscali
vigenti a carico dell’operaio sull’intera retribuzione
lorda afferente ciascun mese comprensiva dell’importo di accantonamento dell’E.V.R. nella misura
individuata dal presente Accordo.
b) In via convenzionale l’impresa provvede ad accantonare mensilmente presso la Cassa Edile a titolo
di E.V.R., in un unico versamento unitamente agli
altri contributi contrattuali da accantonare mensilmente in Cassa Edile, la seguente percentuale
sulla retribuzione lorda costituita dai minimi di paga base, che provvederà a indicare nella periodica
denuncia mensile:
• il 3,50% lordo dei minimi di paga base oraria in
vigore alla data del 1° gennaio 2015 per ogni ora
lavorata.
Si chiarisce che, uniformemente alla prassi relativa
agli accantonamenti obbligatori presso la Cassa
Edile di Trento, verrà accantonata presso lo stesso
Ente la quota pari al 76,75% del 3,50% [2,68%].
c) La retribuzione netta erogata direttamente all’operaio da parte dell’impresa è costituita dalla
retribuzione lorda detratti i contributi, le ritenute
fiscali, l’accantonamento netto per ferie e gratifica
natalizia nonché l’accantonamento a titolo di E.V.R.
nelle percentuali di cui alla lettera b).
d) La Cassa Edile accrediterà sul conto del singolo lavoratore le percentuali individuate alla lettera b) e
provvederà a erogare gli importi accantonati al lavoratore alle scadenze previste nel contratto provinciale del 9 novembre 2012.
Per gli operai il presente Accordo ha validità a partire dall’accantonamento mensile in Cassa Edile
riferito al mese di gennaio 2015 da effettuarsi entro il 25 febbraio 2015 e fino all’accantonamento
mensile in Cassa Edile riferito al mese di dicembre
2015 da effettuarsi entro il 25 gennaio 2016.
Per gli impiegati il presente Accordo ha validità a
partire dalla retribuzione di competenza del mese
di gennaio 2015 fino alla retribuzione di competenza del mese di dicembre 2015.
3. Una tantum
In riferimento all’Accordo 26 febbraio 2014, relativamente alla considerazione delle tre mensilità (luglio,
agosto e settembre 2014) non erogate, le Parti concordano di riconoscere una cifra “una tantum” pari
ad euro 50,00 da corrispondere con il cedolino paga
della mensilità di aprile 2015.
4. Contributo Prevedi
Le Parti, entro il corrente mese di gennaio 2015, definiranno in uno specifico accordo la destinazione del
contributo mensile “Prevedi” di cui al CCNL vigente.
5. Cassa integrazione apprendisti
Le Parti, in considerazione dello squilibrio gestionale 

del capitolo “Cassa Integrazione Apprendisti”, concordano di addivenire quanto prima a un accordo per
Qui di seguito riportiamo la prima stesura dell’Accordo
per la corresponsione dell’E.V.R. sostituito, sempre in
data 15 gennaio 2015, dal precedente sottoscritto.
In relazione a quanto definito nell’Accordo di data 15
gennaio 2015 le Parti hanno concordato quanto segue:
1) L’aliquota contributiva relativa al “Contributo Paritetico Cassa Edile”, attualmente stabilita nella
misura del 2,95%, a far data del 1° gennaio c.a.,
verrà ammortizzata al 2,50%.
2) E.V.R.: è stato prorogato l’Accordo E.V.R. di data
9 novembre 2012 per gli anni 2015 e 2016. A tal fine, in riferimento agli indicatori di cui all’accordo
sopracitato per l’anno 2015 la quota di E.V.R. erogata corrisponderà alla fascia +22,5%.
Pertanto le quote E.V.R. mensili da erogare per
l’anno 2015 saranno come quelle di seguito riportate:
Livello 7
Livello 6
Livello 5
Livello 4
Livello 3
Livello 2
Livello 1
Redditività
€ 56,02
€ 50,42
€ 42,01
€ 39,21
€ 36,41
€ 32,77
€ 28,01
3,5%
Calcolo dei contributi e delle ritenute fiscali sugli importi di E.V.R. accantonati - Criterio convenzionale per
l’accantonamento presso Cassa Edile:
a) L’impresa, secondo i modi in cui vengono accantonati gli importi riferibili al trattamento economico per ferie e gratifica natalizia, provvede a calcolare l’ammontare dei contributi e delle ritenute
la ridefinizione dello strumento e del suo finanziamento.
fiscali vigenti a carico dell’operaio sull’intera retribuzione lorda afferente ciascun mese comprensiva dell’importo di accantonamento dell’E.V.R. nella misura individuata dall’Accordo.
b) In via convenzionale l’impresa provvede ad accantonare mensilmente presso la Cassa Edile a titolo di E.V.R., in un unico versamento unitamente
agli altri contributi contrattuali da accantonare
mensilmente in Cassa Edile, la seguente percentuale lorda costituita dai minimi di paga base, che
provvederà a indicare nella periodica denuncia
mensile:
- il 3,50% lordo dei minimi di paga base oraria in
vigore alla data del 1° gennaio 2013 per ogni ora
lavorata.
Si chiarisce che, uniformemente alla prassi relativa
agli accantonamenti obbligatori presso Cassa Edile
di Trento, verrà accantonata presso lo stesso Ente la
quota pari al 76,75% del 3,50% (2,68%).
La retribuzione netta erogata direttamente all’operaio da parte dell’impresa è costituita dalla retribuzione lorda detratti i contributi, le ritenute fiscali, l’accantonamento netto per ferie e gratifica natalizia
nonché l’accantonamento a titolo di E.V.R. nelle percentuali di cui sopra.
La Cassa Edile accrediterà sul conto del singolo lavoratore le percentuali sopra indicate e provvederà a
erogare gli importi accantonati al lavoratore alle scadenza previste nel contratto provinciale del 9 novembre 2012.
Una tantum: relativamente alle 3 mensilità (luglio,
agosto e settembre 2014) non erogate, le Parti hanno
riconosciuto un importo pari ad euro 50 da corrispondere nella mensilità di aprile 2015 a titolo di una
tantum.
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Etichettatura degli alimenti. Cartello unico
degli ingredienti e nuovi obblighi
Interpretazioni disposizioni Reg. 1169/2011
Vi informiamo che, a seguito di quanto emerso nella ultima riunione svoltasi al Ministero dello Sviluppo economico in merito alla possibilità, messa in dubbio da parte
di alcune associazioni e da parte del Ministero della Sanità, di poter ancora utilizzare il cartello unico per i prodotti di pasticceria, panificazione, gelateria e gastronomia di cui al D. Lgs. 109/92 art. 16 comma 3 in quanto
idoneo per adempiere a quanto previsto dall’art. 44
comma 1 lett. a) del Reg. UE 1169/2011 ovvero l’indicazione delle sostanze allergeniche, abbiamo ritenuto di
intervenire nuovamente sul MISE a riconfermare il nostro orientamento sul mantenimento di tale strumento.
Abbiamo motivato la richiesta anche alla luce di quanto
segnalato dalle strutture territoriali circa il diffuso utilizzo che ne fanno ancora le categorie interessate, avendo di fatto contribuito a facilitare in questi venti anni di
applicazione i rapporti con gli organi di vigilanza e sostenendo la necessità della sussistenza del DM 20 Dicembre 1994 in quanto contenente schemi di compilazione del cartello stesso che costituiscono una valida
guida per l’operatore a realizzare il proprio cartello.
A detta nostra il cartello unico rappresenta pertanto
uno strumento di adempimento di facile compilazione
per l’operatore e di veloce accessibilità per il consumatore, che, pur essendo strutturato per gruppi omogenei
di prodotti, può contenere anche le informazioni relative
alla presenza delle sostanze allergeniche indicate per
singolo prodotto.
Nel caso in cui queste sostanze fossero scarsamente
presenti nei prodotti il cartello unico potrebbe riportare
le loro indicazioni, evitando all’operatore di dover redigere un apposito registro degli ingredienti e allergeni.
Mentre nel caso in cui le stesse fossero più diffuse si potrebbe ricorrere per maggiore chiarezza a un altro strumento (es. allegato, schema, registro ecc.) richiamato
nello stesso cartello unico e quindi correttamente segnalato al consumatore.
In attesa di conoscere la risposta alla nostra proposta,
segnaliamo che è già stato introdotto nella ultima versione del provvedimento quanto da noi richiesto sulla
possibilità che le informazioni sulla presenza delle so-
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stanze allergeniche possano essere rese disponibili anche attraverso impiego di supporti digitali o tecnologie
equipollenti purché direttamente consultabili dal consumatore.
Nelle more dell’emanazione del DPCM di modifica del
D.Lgs. 109/92 in adeguamento al Regolamento sopra
citato, la cui bozza è ancora in fase di definizione, in base all’art. 44 comma 1 lett. a) dello stesso regolamento
e stante la vigenza del D.Lgs. 109/92, nel cartello unico
degli ingredienti all’interno dei gruppi omogenei di prodotti le sostanze allergeniche di cui all’Allegato II del regolamento eventualmente presenti devono essere evidenziate rispetto agli altri ingredienti con le modalità
previste dall’art. 21 dello stesso regolamento ovvero tramite una diversa dimensione o stile del carattere o colore di sfondo con una indicazione sempre sul cartello,
ove possibile, o su altro strumento richiamato, delle sostanze allergeniche presenti per singolo prodotto. Tale
indicazione non è richiesta solo quando la denominazione dell’alimento fa chiaramente riferimento alla sostanza o al prodotto in questione (es. latte).
N.B. La presenza in un alimento di sostanze o prodotti
che provocano allergie o intolleranze deve sempre essere segnalata, anche quando essa sia solo residuale o in
tracce o in forma trasformata, come ad esempio quando l’ingrediente allergenico è contenuto nei coadiuvanti
tecnologici utilizzati per preparare l’alimento o negli additivi.
Riteniamo che al fine di assicurare la congruità tra quanto dichiarato in fase di redazione del cartello unico circa
la presenza delle sostanze allergeniche esclusivamente
sui prodotti indicati e l’effettiva assenza delle stesse nei
prodotti non indicati dovrebbe essere aggiornato il piano
di autocontrollo. Occorrerebbe indicare in fase di produzione il rischio del verificarsi di una contaminazione crociata di sostanze allergeniche tra prodotti che le annoverano tra gli ingredienti e altri che ne dovrebbero risultare
privi, descrivendo le misure appropriate da assumere atte a evitare che tale rischio si concretizzi. Questa proce- 
 dura, insieme alla comunicazione di cui sopra, fungerebbe da garanzia dell’adempimento dell’obbligo, in mancanza di una certezza giuridica della modalità assunta,
anche nei confronti dell’organo di vigilanza.
Riassumiamo in sintesi i principali nuovi obblighi in adempimento a partire dal 13 dicembre u. s. sempre nelle more dell’emanazione del DPCM di cui sopra.
Alimenti non preconfezionati
• Il legislatore comunitario ha delegato agli Stati membri la facoltà di decidere quali informazioni debbano
accompagnare la vendita di alimenti sfusi, alimenti
confezionati nel punto vendita su richiesta del consumatore o venduti previo frazionamento e c.d. preincartati e con quali modalità esse debbano venire fornite.
• È fatto salvo l’inderogabile obbligo di indicare oltre a
quanto già previsto dal D.Lgs. 109/92 art. 16 comma
2 la presenza di “allergeni” negli ingredienti e/o nei
coadiuvanti tecnologici con evidenziazione, tramite
dimensione o stile del carattere o colore di sfondo, rispetto agli altri ingredienti su un apposito cartello apposto sui recipienti che li contengono o nei comparti
di esposizione.
• L’obbligo dell’indicazione degli allergeni, oltre a quanto già disposto dal D.Lgs. 109/92 art. 16 comma 8, è
previsto anche per i prodotti non preconfezionati nelle fasi precedenti la vendita al consumatore. Tali indicazioni possono essere riportate in via alternativa su
un documento commerciale relativo a detti prodotti
accompagnatorio degli stessi.
• Per i prodotti preconfezionati sui luoghi di vendita ai
fini della vendita a libero servizio, definiti “preincartati”, vi è l’obbligo di riportare sul cartello applicato al
comparto oltre a quanto previsto dal D.Lgs. 109/92
comma 6 l’indicazione degli allergeni presenti.
N. B. Nella bozza di DPCM in versione non definitiva
tale obbligo è esteso anche all’etichetta da apporre
sul preincartato e contenente ulteriori informazioni
sulla data di preincarto e su quella di scadenza o di
TMC (termine minimo di conservazione).
Alimenti somministrati
• Per gli alimenti forniti dalle c.d. “collettività” (pubblici
esercizi, mense, catering) l’obbligo dell’informazione
è limitato all’indicazione delle sostanze o prodotti
allergenici.
N.B. Nella bozza di DPCM in versione non definitiva è
previsto che l’indicazione deve essere apposta sul
menù o sul registro o su apposito cartello o altro sistema equivalente, ben visibile dal consumatore, prima che allo stesso venga servito l’alimento. Si segnala
che la semplice indicazione della eventuale presenza
nei prodotti somministrati di sostanze allergeniche
con rinvio a una comunicazione verbale sulla denominazione delle stesse e sulle pietanze che le conterreb-
bero, oltre a non adempiere all’obbligo prescritto, non
tutela l’operatore nel caso in cui sia citato in giudizio
in quanto il tipo di comunicazione adottato non sarebbe probante della effettiva trasmissione delle informazioni.
• Le acque idonee al consumo umano non preconfezionate, somministrate nelle collettività, devono riportare, ove trattate, la specifica denominazione di vendita
“acqua potabile trattata” o “acqua potabile trattata e
gassata” se è stata addizionata di anidride carbonica.
Alimenti preconfezionati destinati alle collettività
Nel caso di alimenti preconfezionati destinati alle collettività in vista della loro successiva preparazione, trasformazione, frazionamento o taglio gli operatori del
settore alimentare devono trasferire le informazioni obbligatorie, tra le quali quelle relative alla presenza delle
sostanze allergeniche con le modalità indicate all’art.
21 del Regolamento citato, sulla confezione o in etichetta o sui documenti commerciali accompagnatori.
Alimenti destinati ad altri operatori
• Nel caso di alimenti preconfezionati destinati alle collettività in vista della loro successiva preparazione, trasformazione, frazionamento o taglio gli operatori del
settore alimentare devono trasferire le informazioni obbligatorie, quelle previste dall’art. 17 comma 1 del D.Lgs.
109/92 nonché quelle relative alla presenza delle sostanze allergeniche con le modalità indicate all’art. 21
del Regolamento citato sulla confezione o in etichetta
o sui documenti commerciali accompagnatori.
Distributori automatici
• Nel caso di alimenti non preconfezionati o di bevande
a preparazione estemporanea o a erogazione istantanea sui distributori e per ciascun prodotto deve essere riportata l’indicazione delle sostanze allergeniche
presenti.
N. B. Nella bozza di DPCM in versione non definitiva è
previsto anche l’obbligo di riportare la denominazione
di vendita del prodotto, l’elenco degli ingredienti, nonché il nome o ragione sociale e l’indirizzo delle impresa responsabile della gestione dell’impianto che è anche il responsabile delle informazioni.
Vendite a distanza
• L’operatore è tenuto a fornire le informazioni obbligatorie sul materiale a sostegno della vendita a distanza
(es. sito web per le vendite online, depliant per quelle
telefoniche) o con altri mezzi appropriati in modo da
consentire al consumatore di poter decidere consapevolmente.
Tutte le informazioni obbligatorie devono poi venire
offerte in fase di consegna (art. 14.1).
• Nel caso di vendita e consegna a domicilio di prodotti
preconfezionati le informazioni obbligatorie preventive sono quelle previste per questa tipologia (vedi suc- 
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
cessivo punto specifico) tranne l’indicazione del TMC
o data di scadenza, mentre per quelli non preconfezionati (ad es. pizza e/o prodotti di gastronomia) l’informazione obbligatoria è rappresentata dall’indicazione, oltre a quanto già previsto dal D.Lgs. 109/92
art. 16 comma 2, delle sostanze allergeniche presenti
nel prodotto con le modalità sopra ricordate.
Prodotti preconfezionati
• Sono aggiunte, rispetto alle informazioni obbligatorie
vigenti, presenti direttamente sull’imballaggio o su
un’etichetta a esso apposta e previste dall’art. 3 del
D.Lgs. 109/92, le indicazioni sulla presenza di “allergeni” negli ingredienti e/o nei coadiuvanti tecnologici
con evidenziazione, tramite dimensione o stile del carattere o colore di sfondo, rispetto agli altri ingredienti,
le indicazioni nutrizionali e quelle relative all’origine.
N. B. Non è più obbligatoria l’indicazione della sede
dello stabilimento di produzione.
• Devono essere collocate nello stesso campo visivo la
denominazione di vendita, la quantità netta e ove del
caso il titolo alcolometrico (art. 13.5).
• Oltre alle indicazioni elencate all’articolo 9, paragrafo
1, indicazioni obbligatorie complementari sono previste all’allegato III per tipi o categorie specifici di alimenti.
• Rispetto alla disciplina attuale viene meno l’obbligo di
riportare nel suddetto campo visivo il termine di durabilità del prodotto la cui indicazione può richiamare
ad altra parte dell’etichetta ove esso sia stampato.
Dichiarazione nutrizionale
• Sarà obbligatoria a partire dal 13 dicembre 2016 per
i prodotti preconfezionati ed è volontaria per i prodotti non preconfezionati. Dovrà contenere le informazioni sul contenuto energetico e le percentuali di grassi acidi, grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e
sale, espresse per 100 g o per 100 ml di prodotto ed
eventualmente in casi specifici, su base volontaria, per
porzione e/o per unità di consumo, tramite una Tabella nutrizionale da riportare in un unico campo visivo
dell’etichetta.
N.B. Tra il 13 dicembre 2014 e il 13 dicembre 2016 la
dichiarazione nutrizionale, se è fornita su base volontaria, deve essere conforme a quanto prevede il regolamento agli articoli da 30 a 35.
• Per quanto riguarda gli alimenti non preconfezionati
la dichiarazione nutrizionale – volontaria in linea di
principio, fatte salve le disposizioni nazionali applicabili – «può limitarsi: a) al valore energetico; oppure al
valore energetico accompagnato dalla quantità di grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale». Non è richiesto
l’utilizzo del formato tabellare.
N. B. Consigliamo in ogni caso di consultare gli artt.
da 30 a 35 insieme agli all. I, V, XIII, XIV e XV del regolamento per conoscere le modalità da utilizzare per
adempiere correttamente agli obblighi.
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Paese di origine o luogo di provenienza
• Il regolamento introduce alcune novità in merito all’obbligo di designare l’origine e/o la provenienza degli
alimenti. In linea di massima, l’indicazione dell’origine
dei prodotti alimentari (che coincide con il luogo di loro ultima trasformazione) rimane facoltativa, fatti salvi:
1) I requisiti di etichettatura stabiliti per determinati
prodotti o loro categorie da specifiche disposizioni
UE.
2) Quanto previsto nella legislazione relativa a DOP,
IGP STG.
3) I casi «in cui l’omissione di tale indicazione possa
indurre in errore il consumatore in merito al Paese
di origine o al luogo di provenienza reali dell’alimento, in particolare se le informazioni che accompagnano l’alimento o contenute nell’etichetta nel loro
insieme potrebbero altrimenti far pensare che l’alimento abbia un differente Paese di origine o luogo
di provenienza» (art. 26.2.a) (ad es. una mozzarella
prodotta in Germania e venduta in italia).
• Viene introdotto l’obbligo a partire dal 1° aprile 2015
di indicare la provenienza delle carni fresche e congelate della specie suina, ovina, caprina e di pollame
vendute tal quali, con le modalità che la Commissione
andrà a precisare entro due anni dall’entrata in vigore
del regolamento relativamente ai seguenti momenti
di vita dell’animale:
1) Luogo di nascita
2) Luogo di allevamento
3) Luogo di macellazione.
Denominazione dell’alimento
• Il consumatore deve anzitutto venire messo nelle condizioni di distinguere la natura del prodotto offertogli,
attraverso la c.d. denominazione di vendita. Il nuovo
regolamento distingue tra
1) Denominazione legale (Reg. art. 2.1.n)
2) Denominazione usuale (Reg. art. 2.1.o).
• Ci si riferisce in primo luogo alla denominazione legale. Ove questa non sia disponibile, si può utilizzare la
denominazione usuale. In assenza anche di quest’ultima bisognerà ricorrere a una denominazione descrittiva (Reg. art. 17.1).
• In ogni caso, «la denominazione dell’alimento non è
sostituita con una denominazione protetta come proprietà intellettuale, marchio di fabbrica o denominazione di fantasia» (Reg. art. 17.4.).
• Come già previsto nella legislazione attuale la denominazione di vendita deve essere accompagnata dalla
precisazione delle condizioni fisiche o del trattamento subito dal prodotto (es. in polvere, congelato, concentrato ecc.), qualora l’omissione di tale indicazione
possa indurre in errore il consumatore. Tra le novità
segnaliamo: «Scongelato». Se l’alimento è stato congelato o surgelato prima della vendita e viene venduto
scongelato, la denominazione di vendita deve venire 

accompagnata dalla dicitura «scongelato». Sono fatti
salvi i casi di scongelamento di singoli ingredienti, di
prodotti nei quali l’abbattimento di temperatura costituisca una fase di processo necessaria, di alimenti
per i quali lo scongelamento non comporta conseguenze negative in termini di sicurezza e qualità.
N. B. Consigliamo di prendere visione degli all. VI, VII
e VIII per indicare correttamente le denominazioni
dell’alimento, gli ingredienti, gli ingredienti composti
e gli aromi.
Leggibilità delle informazioni
• Secondo quanto prevede l’art. 13 comma 1 del Regolamento «le informazioni obbligatorie sugli alimenti
sono apposte in un punto evidente in modo da essere
facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili. Nessun’altra indicazione o immagine
o nessun altro elemento suscettibile di interferire deve
nascondere, oscurare o separare tali informazioni o distogliere da esse l’attenzione».
• Alla leggibilità delle informazioni in etichetta contribuiscono «le dimensioni del carattere, la spaziatura
tra lettere e righe, lo spessore, il tipo di colore, la pro-
porzione tra larghezza e altezza delle lettere, la superficie del materiale nonché il contrasto significativo tra
scritta e fondo» (Reg. art. 2.2.m).
• L’altezza minima dei caratteri delle informazioni obbligatorie è fissata in 1,2 mm. (altezza media, riferita
alla lettera ‘x’ minuscola) (art. 13.2). Per le confezioni
la cui superficie più ampia è inferiore a 80 cmq l’altezza minima dei caratteri sarà invece di 0,9 mm (Reg.
art. 13.3).
Responsabilità degli operatori
• In linea con i criteri stabiliti dal Reg. (CE) 178/2002
l’operatore che appone il proprio nome o ragione sociale sull’alimento destinato al consumatore finale
– sia esso il produttore o il venditore – è responsabile
della completezza e della veridicità delle informazioni
riportate in etichetta.
• Per i prodotti che provengono da Paesi extra UE, il responsabile è l’importatore.
Consigliamo comunque, data la non esaustività delle
informazioni date, di prendere visione dell’intero Regolamento UE 1169/2011 e dei suoi allegati.
Approvata la certificazione unica 2015
e il modello 770/2015 semplificato
Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento n. prot. 4790/2015 del 15 gennaio 2015, ha approvato
la nuova Certificazione Unica “CU 2015” dei redditi di lavoro dipendente equiparati e assimilati, dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché dei
contributi previdenziali e assistenziali, con le relative
istruzioni di compilazione e con il Provvedimento n. prot.
4793/2015 del 15 gennaio 2015, ha approvato il modello
770/2015 Semplificato, relativo all’anno 2014, con le
istruzioni per la compilazione, concernente le comunica-
zioni da parte dei sostituti d’imposta dei dati delle certificazioni rilasciate, dell’assistenza fiscale prestata, dei
versamenti, dei crediti e delle compensazioni effettuati.
Si ricorda che la Certificazione Unica 2015 (redditi 2014):
• deve essere consegnata ai lavoratori entro il 28 febbraio 2015;
• deve essere trasmessa telematicamente all’Agenzia
delle Entrate entro il 9 marzo 2015 (in quanto il 7, termine di scadenza dell’obbligo, cade di sabato).
Cassa integrazione in Deroga
Anno 2015
La Cassa integrazione in Deroga a decorrere dall’anno
scorso ha subito delle importanti modifiche rispetto alla
gestione degli anni precedenti, determinate sia dalla
modifica della normativa nazionale che dall’Accordo provinciale dello scorso dicembre.
Novità:
• Nel 2015 la cigd potrà essere richiesta per un periodo
massimo di 5 mesi nell’arco dell’anno e la richiesta
potrà essere fatta per periodi distinti di almeno un
mese.
• La fruizione è aziendale e quindi il periodo richiesto
consumerà la possibilità di richiedere periodi diversi
per lavoratori che non sono stati coinvolti dalla cigd.
• L’Agenzia del Lavoro richiede, inoltre, che la firma degli 
Anno LXVI
N. 2
7
Febbraio 2015
INFORMA

accordi sindacali sia precedente alla presentazione della richiesta e alla fruizione della prima giornata di cigd.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, la cassa in deroga,
da quest’anno, decorrerà dalla data successiva alla sottoscrizione dell’Accordo sindacale.
Le aziende interessate ad avere informazioni o chiarimenti in relazione a quanto sopra esposto sono invitate
a contattare l’Area Paghe e Consulenza del Lavoro:
• Tiziana Facchini tel. 0461 803708
mail: [email protected]
• Franca Devigili tel. 0461 803710
mail: [email protected]
• Deborah Battisti tel. 0461 803729
mail: [email protected]
Licenziamenti
Aumentato, dal 1° gennaio 2015,
il contributo Inps
(c.d. Ticket Licenziamento)
Dal 1° gennaio 2015 è stato aumentato il contributo all’ASpI, ossia il c.d. ticket di licenziamento, a carico del datore di lavoro per ogni caso di interruzione del rapporto
di lavoro che determini il teorico diritto all’Aspi da parte
del lavoratore.
Il contributo, proprio per la rivalutazione del massimale
Aspi, prevista dalla circolare Inps n. 12 del 29 gennaio
2015, passa da 483,12 euro a 490,10 euro per ogni anno
di anzianità aziendale (fino a un massimo di 3 anni).
A questo punto il massimale previsto per 3 anni di anzianità sarà di euro 1.470,30.
Restano escluse dal versamento del contributo all’ASpI
le seguenti cessazioni del rapporto di lavoro:
8
Anno LXVI
INFORMA
N. 2
Febbraio 2015
• dimissioni volontarie (ad eccezione di quelle intervenute durante il periodo di maternità);
• risoluzioni consensuali (ad eccezioni di quelle intervenute durante la conciliazione obbligatoria per licenziamento per giustificato motivo oggettivo);
• decesso del lavoratore;
• licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri
datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che
garantiscano la continuità occupazionale prevista dai
CCNL (l’esclusione è fino al 31 dicembre c.a.);
• interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere (l’esclusione è fino al 31 dicembre c.a.).
INPS
Circolare n. 11 del 23 gennaio 2015
Gestione Separata
Le aliquote contributive
In forza della disposizione di legge che ha previsto l’aumento delle aliquote contributive dovute alla Gestione
Separata per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre
2015, si riporta di seguito, oltre alla relativa tabella, l’importo del massimale di reddito per l’anno 2015.
Gestione Separata - Aliquote contributive - anno 2015
categorie
I.V.S.
Malattia, maternità e ANF
Totale aliquota
Iscritti che NON risultino assicurati presso
altre forme pensionistiche obbligatorie
30%
0,72%
30,72%
23,5%
0%
23,5%
Pensionati o Iscritti ad altra forma
pensionistica obbligatoria
Massimale annuo di reddito
Le predette aliquote, del 23,50% e del 30,72%, sono applicabili facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli
iscritti alla Gestione Separata fino al raggiungimento del
massimale di reddito previsto dall’art. 2, comma 18, della Legge n. 335/1995, che per l’anno 2015 è pari a euro
100.324,00.
Circolare n. 11/15
Comunicati i minimali per l’anno 2015
Con la Circolare n. 11 del 23 gennaio 2015, l’Inps comunica il limite di retribuzione giornaliera per l’anno 2015 aggiornando inoltre gli altri valori necessari per il calcolo di
tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e
assistenza sociale.
In particolare, il minimale di retribuzione giornaliera, per
la generalità dei lavoratori, relativo all’anno 2015 risulta
essere pari a 47,68 euro; conseguentemente il minimale
di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi per i
rapporti di lavoro a tempo parziale è pari a 7,15 euro.
L’Istituto previdenziale, inoltre, rende noti i valori relativi a:
• retribuzioni convenzionali in genere;
• quota di retribuzione soggetta all’aliquota aggiuntiva
dell’1%;
• massimale annuo della base contributiva e pensionabile;
• importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria;
• aliquote contributive e minimali/massimali applicabili
ai lavoratori dello spettacolo.
Si allega alla presente tabella riepilogativa dei minimali
per l’anno 2015.
Minimali 2015
Indice ISTAT 1,1% (Circ. 11 del 23 gennaio 2015)
euro
Minimo per accredito contr. settimanale (40% min. pensione)
200,76
Limite annuo per accredito dei contributi (200,76x52)
10.440
Minimale giornaliero (9,5% minimo pensione 501,89)
47,68
Minimale giornaliero x6/40
7,15
Minimale mensile
1.240
Minimale orario (per 40 ore)
Anno LXVI
N. 2

9
Febbraio 2015
INFORMA

Minimali 2015
Indice ISTAT 1,1% (Circ. 11 del 23 gennaio 2015)
euro
Massimale annuo della base contributiva
100.324
Aliquota contributo IVS 1% aggiuntiva per retribuzioni superiori a
cod. M950 (1% a carico lavoratori)
annua
46.123
mensile
3.844
Massimali Cig e Mobilità
Anno 2015
Con la Circolare Inps n. 19 del 30 gennaio 2015, l’Istituto
ha comunicato gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariala, di mobilità, disoccupazione ASpI e
mini-ASpI e l’importo dell’assegno per attività socialmente utili, relativi all’anno 2015.
Gli importi sono indicati, come di consueto, rispettivamente al lordo e al netto della riduzione prevista dall’art.
26 della Legge n. 41/1986, attualmente pari al 5,84%.
Si riporta di seguito la tabella relativa ai trattamenti di integrazione salariale per l’anno 2015.
Massimali C.I.G. e C.I.G.S. 2015
Circ. 19 del 30 gennaio 2015
edilizia/lapidei
importo lordo (euro)
- 5,84% importo netto (euro)
1°
971,71
914,96
2°
1.167,91
1.099,70
1°
1.166,05
1.097,95
2°
1.401,49
1.319,64
Importo superiore a euro 2.102,24
10
Anno LXVI
INFORMA
N. 2
Febbraio 2015
CCNL
Comunicazione Aziende Artigiane
Una tantum
A copertura del periodo di carenza contrattuale ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell’Accordo 13
maggio 2014, verrà corrisposto un importo forfetario
una tantum pari a € 160, suddivisibile in quote mensili,
o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.
L’importo verrà erogato in 2 tranches:
• € 80 con la retribuzione di luglio 2014;
• € 80 con la retribuzione di gennaio 2015.
Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione dell’Accordo 13 maggio 2014, l’una tantum sarà erogata nella misura del 70%, con le medesime decorrenze.
L’importo forfetario sarà ridotto proporzionalmente nei
casi di servizio militare, assenza facoltativa “post-par-
tum”, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro
concordate.
L’una tantum è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r. ed è
stata quantificata considerando in essa anche i riflessi
sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine
legale o contrattuale, ed è quindi comprensiva degli stessi.
Gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri
miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli
effetti anticipazioni degli importi di una tantum, pertanto dovranno essere detratti da questa fino a concorrenza. In considerazione di ciò, tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione di maggio 2014.
L’una tantum verrà riconosciuta anche in caso di dimissioni o licenziamento.
Autotrasporto Merci
Indennità di Trasferta
Al personale viaggiante in servizio extraurbano viene
corrisposta un’indennità di trasferta nelle seguenti misure giornaliere:
Dal 1° gennaio 2015
Durata
della trasferta
Servizio in
territorio
nazionale
Servizio in
territorio
estero
da 6 a 12 ore
€ 21,80
€ 29,94
da 12 a 18 ore
€ 33,02
€ 43,05
da 18 a 24 ore
€ 41,16
€ 60,49
Per le imprese beneficiarie delle norme di premialità introdotte dall’Accordo 1° agosto 2013, gli incrementi delle
misure dell’indennità di trasferta dal 1° gennaio 2014 si
considerano automaticamente assorbiti nei valori delle
forfettizzazioni delle trasferte contenute negli accordi
aziendali.
Le misure dell’indennità di trasferta per l’estero si applicano per le sole ore di servizio trascorse fuori del territorio nazionale.
Nell’ipotesi di più servizi extraurbani di durata inferiore
alle 6 ore il diritto all’indennità di trasferta viene determinato con riferimento alla durata complessiva dei servizi, tranne nel caso che al lavoratore sia concessa un’ora
di libertà in sede per consumare il pasto nelle seguenti
fasce orarie: dalle 11.30 alle 14.30 per il pasto meridiano
e dalle 18.30 alle 21.30 per il pasto serale.
Area Meccanica
Accordo di data 15 gennaio 2015
In data 15 gennaio 2015 tra le associazioni datoriali Confartigianato Autoriparazione, Confartigianato Metalmeccanica di Produzione, Confartigianato impianti, Confartigianato Orafi, Confartigianato Odontotecnici, CNA
Produzione, CNA Installazione Impianti, CNA Servizi alla
comunità/autoriparazione, CNA Artistico e tradizionale,
CNA Benessere e Sanità, Casartigiani, CLAAI e le organizzazioni sindacali dei lavoratori FIOM-CGIL, FIM-CISL,
UILM-UIL, è stato siglato un accordo-ponte per il contratto collettivo nazionale di lavoro dei settori dell’area
meccanica (metalmeccanica, installazione impianti, orafi, argentieri e affini, odontotecnici), che regolamenta la 
Anno LXVI
N. 2
11
Febbraio 2015
INFORMA
 disciplina dell’apprendistato professionalizzante di cui
all’art. 27 del CCNL, nonché l’allegato 1 relativo alla una
tantum.
Si riportano di seguito i punti principali della disciplina
relativa all’apprendistato professionalizzante:
• decorrenza. A decorrere dal 1° gennaio 2015. Ai contratti stipulati prima della sottoscrizione del presente
Accordo continua ad applicarsi la previgente normativa fino alla loro naturale scadenza;
• età di assunzione. Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante giovani di
età compresa da i 18 e i 29 anni (overo fino a 29 anni e
364 giorni). Per i soggetti in possesso di qualifica professionale il contratto può essere stipulato a partire
dal 17° anno di età;
• periodo di prova. Può essere convenuto un periodo di
prova, da indicare nella lettera di assunzione, non superiore a 3 mesi. Durante il periodo di prova ciascuna
delle parti contraenti potrà recedere dal rapporto di lavoro senza obbligo del preavviso o della relativa indennità sostitutiva e saranno retribuite le giornate di lavoro effettivamente prestate. In caso di malattia insorta
durante il periodo di prova l’apprendista ha diritto alla
conservazione del posto per un periodo massimo di
1 mese decorso il quale il rapporto di lavoro potrà essere risolto con le modalità del comma precedente;
• durata dell’apprendistato:
- Durata minima: 6 mesi.
- Durata massima: è fissata sulla base delle seguenti
qualifiche da raggiungere:
> Settore metalmeccanico e installazione impianti
Gruppo
1°
2°
Livello
1, 2, 2 bis, 3
4, 5
Durata
5 anni
5 anni
> Settore odontotecnico
Gruppo
1°
2°
> Settore orafo
Gruppo
1°
2°
Livello
1S, 1, 2, 3
4, 5
Durata
5 anni
5 anni
Livello
1, 2, 3
4, 5
Durata
5 anni
5 anni
- Impiegati:
> Per gli impiegati amministrativi di tutti i livelli di inquadramento la durata massima dell’apprendistato è di 3 anni.
> Per gli impiegati tecnici la durata massima è quella prevista dai rispettivi gruppi.
> Per gli impiegati addetti al centralino la durata massima è di 2 anni.
Per i contratti di apprendistato professionalizzante
stipulati a decorrere dalla data di sottoscrizione del
presente Accordo la durata del rapporto, nella parte
finale del periodo, è così ridotta:
12
Anno LXVI
INFORMA
N. 2
Febbraio 2015
> di 6 mesi se in possesso di titolo di studio post obbligo attinente alla qualifica da raggiungere;
> di 12 mesi se in possesso di laurea attinente alla
qualifica da raggiungere.
La riduzione dei 6 mesi del periodo di apprendistato
professionalizzante è riconosciuta anche ai lavoratori che abbiano svolto presso la stessa azienda un
periodo di stage o tirocinio di formazione e orientamento di almeno 6 mesi;
• retribuzione. Il trattamento economico è determinato
dall’applicazione delle percentuali riportate di seguito
sulla retribuzione corrispondente al livello di inquadramento finale dell’apprendista:
Gruppi
I
sem
II
sem
III
sem
IV
sem
V
sem
1°
70%
70%
75%
78%
80%
2°
70%
70%
75%
78%
80%
Impiegati
amministr.
70%
70%
75%
80%
85%
Impiegati
centralin.
70%
70%
75%
80%
Gruppi
VI
sem
VII
sem
VIII
sem
IX
sem
X
sem
1°
85%
88%
92%
100%
100%
2°
85%
88%
92%
100%
100%
Impiegati
amministr.
90%
Impiegati
centralin.
• ferie. All’apprendista viene riconosciuto un periodo di
ferie pari a quello rispettivamente per gli operai e gli
impiegati dal presente CCNL;
• Gratifica natalizia - Tredicesima mensilità. In occasione della ricorrenza natalizia, l’impresa deve corrispondere all’apprendista considerato in servizio una
gratifica pari a 173 ore;
• Malattia e infortunio. Trova applicazione quanto previsto rispettivamente per gli operai e impiegati dal presente CCNL.
Allegato 1 Una tantum
A integrale copertura del periodo di carenza contrattuale
1° gennaio 2013 - 31 dicembre 2014, ai soli lavoratori in
forza alla data di sottoscrizione del presente Accordo
verrà corrisposto un importo forfettario una tantum pari
ad euro 420 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto interessato.
L’importo una tantum di cui sopra sarà erogato in n. 4 soluzioni:
• la prima pari ad euro 105 con la retribuzione di gennaio 2015;
• la seconda pari ad euro 105 con la retribuzione di apri
le 2015;
 • la terza pari a euro 105 con la retribuzione di luglio
2015;
• la quarta pari a euro 105 con la retribuzione di ottobre
2015.
Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del
presente Accordo sarà erogato a titolo di una tantum
l’importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime ricorrenze sopra stabilite.
Servizi di Pulizia
Tabelle retributive in vigore dal mese di gennaio 2015
L’ipotesi di accordo di data 18 settembre 2014 per il rinnovo del CCNL per i dipendenti dalle imprese artigiane
esercenti attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione,
derattizzazione e sanificazione ha previsto, a far data dal
1° gennaio 2015, degli incrementi retributivi. Si riportano,
di seguito, le tabelle retributive in vigore dal 1° gennaio
2015.
CCNL SERVIZI DI PULIZIA ARTIGIANATO
Divisore orario 173 - Tabella retributiva in vigore dall’1.1.2015
Livello
Descrizione
Retribuzione
tabellare
1/1/2015
Indennità
speciale
1/1/2015
Indennità
funzione
Totale
mese
25,82
0,15
1.484,60
Q
Quadro
1.337,23
7,73
121,55
0,70
1
Impiegato con mansioni direttive
1.337,23
7,73
121,55
0,70
1.458,78
2
Impiegato concetto
1.225,82
7,08
103,58
0,60
1.329,40
Operaio specializzato provetto
1.188,12
6,87
99,86
0,58
1.287,98
3
Impiegato tecnico e d’ordine
Operaio specializzato
1.147,42
6,63
91,81
0,53
1.239,23
4
Impiegato d’ordine
Operaio qualificato
1.084,68
6,27
83,73
0,48
1.168,41
5
Addetto ai lavori comuni
di pulizia
1.049,97
6,07
78,17
0,45
1.128,14
6
Operaio 1ª assunzione
(dopo 9 mesi passa al 5° livello)
1.011,42
5,85
71,97
0,42
1.083,39
3S
Totale
ora
8,58
8,43
7,68
7,44
7,16
6,75
6,52
6,26
APPRENDISTATO OPERAI
3° gruppo - durata 18 mesi
retribuzione % sul livello 5
Mesi
%
Paga base
Idennità speciale
Totale ora
6
6
6
65%
80%
90%
3,94
4,85
5,46
0,29
0,36
0,40
4,24
5,22
5,87
APPRENDISTATO OPERAI
3° gruppo - durata 18 mesi
retribuzione % sul livello 4
Mesi
%
Paga base
Idennità speciale
Totale mese
6
6
6
65%
80%
90%
705,04
867,74
976,21
54,42
66,98
75,36
759,47
934,73
1.051,57
Anno LXVI
N. 2

13
Febbraio 2015
INFORMA
 APPRENDISTATO OPERAI
2° gruppo - durata 36 mesi
retribuzione % sul livello 3°S
Mesi
6
6
6
%
70%
80%
90%
Paga base
831,68
950,50
1.069,31
Idennità speciale
69,90
79,89
89,87
Totale mese
901,59
1.030,38
1.159,18
APPRENDISTATO OPERAI
2° gruppo - durata 36 mesi
retribuzione % sul livello 3°
Mesi
%
6
70%
6
80%
6
90%
Paga base
803,19
917,94
1.032,68
Idennità speciale
64,27
73,45
82,63
Totale mese
867,46
991,38
1.115,31
APPRENDISTATO OPERAI
2° gruppo - durata 36 mesi
retribuzione % sul livello 4°
Mesi
%
12
70%
12
80%
12
90%
12
100%
Paga base
759,28
867,74
976,21
1.084,68
Idennità speciale
58,61
66,98
75,36
83,73
Totale mese
817,89
934,73
1.051,57
1.168,41
Paga base
803,19
917,94
1.032,68
1.147,42
Idennità speciale
64,27
73,45
82,63
91,81
Totale mese
867,46
991,38
1.115,31
1.239,23
Paga base
759,28
867,74
976,21
Idennità speciale
58,61
66,98
75,36
Totale mese
817,89
934,73
1.051,57
Paga base
803,19
917,94
1.032,68
Idennità speciale
64,27
73,45
82,63
Totale mese
867,46
991,38
1.115,31
Paga base
858,07
980,66
1.103,24
Idennità speciale
72,51
82,86
93,22
Totale mese
930,58
1.063,52
1.196,46
APPRENDISTATO OPERAI
2° gruppo - durata 36 mesi
retribuzione % sul livello 3°
Mesi
12
12
12
12
%
70%
80%
90%
100%
APPRENDISTATO IMPIEGATI
4° gruppo - durata 30 mesi
retribuzione % sul livello 4°
Mesi
12
12
6
%
70%
80%
90%
APPRENDISTATO IMPIEGATI
4° gruppo - durata 30 mesi
retribuzione % sul livello 3°
Mesi
12
12
6
%
70%
80%
90%
APPRENDISTATO IMPIEGATI
4° gruppo - durata 30 mesi
retribuzione % sul livello 2°
Mesi
12
12
6
14
%
70%
80%
90%
Anno LXVI
INFORMA
N. 2
Febbraio 2015

Anno LXVI
N. 2
15
Febbraio 2015
INFORMA

Inserto a L’Artigianato mensile
dell’Associazione Artigiani e Piccole Imprese
della Provincia di Trento / Confartigianato
In redazione
Marzia Albasini, Deborah Battisti, Andrea Ferrari,
Piergiuseppe Gasperetti, Andrea De Matthaeis
anno LXVI - n. 2 - febbraio 2015
Comitato di redazione
Paolo Aldi, Giancarlo Berardi, Alberto Dalla Pellegrina,
Stefano Frigo, Samantha Lira, Guido Radoani
Autorizzazione del Tribunale di Trento
n. 20 del 19.7.1949
Direttore responsabile
Stefano Frigo
Impaginazione e stampa
Publistampa Arti grafiche Pergine Valsugana (TN)
Carta proveniente da foreste
gestite responsabilmente.