Capitolato notifiche internazionali

Transcript

Capitolato notifiche internazionali
COMUNE DI BRESCIA
SETTORE PROVVEDITORATO
Servizio Amministrativo
Via Marchetti, 3 - 25126 – BRESCIA
Tel. (030) 2977500 - telefax (030) 2977546.
P. I.V.A. 00761890177
CAPITOLATO SPECIALE
SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE INTERNAZIONALE DEI VERBALI
PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA.
PERIODO: 1 SETTEMBRE 2013 – 31 AGOSTO 2014
CIG N. 52485708F9
Pag.
1
SOMMARIO
CAPITOLATO SPECIALE...................................................................................................1
DISPOSIZIONI GENERALI .................................................................................................3
ARTICOLO
ARTICOLO
ARTICOLO
ARTICOLO
1
2
3
4
-
OGGETTO DEL CONTRATTO ............................................................................................ 3
DURATA DEL CONTRATTO............................................................................................... 3
IMPORTO DEL CONTRATTO ............................................................................................. 3
CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE ..................................................... 3
DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL CONTRATTO ..............................................................4
ARTICOLO
ARTICOLO
ARTICOLO
ARTICOLO
ARTICOLO
ARTICOLO
ARTICOLO
ARTICOLO
ARTICOLO
ARTICOLO
ARTICOLO
ARTICOLO
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 -
OBBLICHI RELATIVI ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO ..................................... 4
RECESSO DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE................................................ 5
DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELL'IMPRESA. ............................................ 5
FATTURAZIONE E PAGAMENTI........................................................................................ 5
PENALITA’........................................................................................................................... 6
RISOLUZIONE ..................................................................................................................... 7
ESECUZIONE IN DANNO.................................................................................................... 8
RIFUSIONE DANNI E RIMBORSI SPESE........................................................................... 8
CAMBIO DENOMINAZIONE SOCIALE / TRASFORMAZIONE/ FUSIONE........................ 8
FORO COMPETENTE ......................................................................................................... 8
RINVIO NORMATIVO .......................................................................................................... 8
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ............................................................................ 9
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE, SICUREZZA E CONTROLLO
DELL’EFFICACIA DEL SERVIZIO ...........................................................10
ARTICOLO 17 - NORME IN MATERIA DI SICUREZZA .............................................................................. 10
Allegati:
n. 1 Allegato Tecnico
Pag.
Servizio di notificazione internazionale verbali..
2
DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1 -
OGGETTO DEL CONTRATTO
Costituisce oggetto del contratto il servizio di supporto alla notificazione internazionale, mediante trasmissione telematica, della corrispondenza relativa a verbali per violazioni al Codice della strada, come meglio specificato nell’Allegato Tecnico.
ARTICOLO 2 -
DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto avrà una durata di 1 anno, dall’ 1 settembre 2013 al 31 agosto 2014, e comunque dalla data di
effettivo avvio per il periodo di un anno.
Se allo scadere del termine naturale previsto dal contratto, la Stazione appaltante non avesse ancora provveduto ad aggiudicare il servizio per il periodo successivo, l'aggiudicatario sarà obbligato a continuarlo per
un periodo non superiore a mesi 6 (sei), alle stesse condizioni contrattuali e operative vigenti alla data di
scadenza.
ARTICOLO 3 -
IMPORTO DEL CONTRATTO
Ai soli fini della determinazione del contratto il corrispettivo complessivo presunto è stimato in € 82.624,00
(IVA esclusa), con oneri da rischi di interferenze pari a zero.
Il corrispettivo a base d’asta è pari ad € 27,00 (IVA esclusa) per ogni verbale effettivamente pagato.
ARTICOLO 4 -
CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
S’informa che il Comune di Brescia procederà ad un controllo di quanto dichiarato ed autocertificato dai concorrenti per essere ammessi alla gara. In ogni caso prima dell’avvio dell’appalto, si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dall’aggiudicataria in sede di gara, anche con riferimento al possesso dei
requisiti minimi per la partecipazione.
Si precisa che, con riferimento ai servizi indicati per la capacità tecnica, la veridicità delle dichiarazioni sarà
controllata direttamente presso le pubbliche Amministrazioni indicate quali committenti. In caso di committenti privati al dichiarante potrà essere richiesto di comprovare la dichiarazione con quella del cliente o altri
documenti atti a dimostrare quanto dichiarato.
In ogni caso si rammenta che tali dichiarazioni (anche del privato) dovranno essere corrispondenti, a pena di
falso, con le relative scritture contabili e fiscali dell’impresa. Nel caso in cui anche una sola delle dichiarazioni rese non corrisponda al vero, il Comune di Brescia, fatta salva ogni eventuale azione penale, oltre che ad
eventuale diniego di partecipazione a gare future, disporrà immediatamente:
1)
in corso di gara, all’esclusione immediata del partecipante, con contestuale incameramento della cauzione provvisoria;
2)
a seguito dell’aggiudicazione, la decadenza della stessa e affiderà il servizio all’impresa che segue in
graduatoria, addebitando il maggiore costo del servizio all’impresa esclusa ed incamerando, contestualmente alla decadenza, la cauzione provvisoria/definitiva
Le previsioni di cui sopra si applicano ad ogni altro concorrente.
Pag.
Servizio di notificazione internazionale verbali..
3
DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL CONTRATTO
ARTICOLO 5 -
OBBLICHI RELATIVI ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Cauzione definitiva
L’impresa aggiudicataria, precedentemente alla formalizzazione del contratto, dovrà costituire cauzione definitiva di importo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo netto del contratto, per l'intero periodo contrattuale,
da costituire mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006.
L’aggiudicataria potrà, in alternativa, integrare la cauzione provvisoria già prestata, al fine di renderla di importo pari a quello stabilito.
La cauzione definitiva garantisce l’esatto adempimento delle obbligazioni inerenti e conseguenti al contratto.
La cauzione sarà trasmessa al Settore Bilancio e Ragioneria che ne curerà l'incasso.
Una volta scaduto il contratto, la cauzione definitiva, sarà svincolata previa acquisizione di Documento unico
di regolarità contributiva (DURC) aggiornato.
Tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 della Legge n. 136 del 13.8.2010)
La parte appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136 del
13.8.2010. In tutti i casi di cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società
Poste Italiane S.p.A. si procederà alla immediata risoluzione del rapporto contrattuale.
Ai sensi del medesimo art. 3 della L. 136/2010 la parte appaltatrice si impegna ad inserire nei contratti con i
subcontraenti un’apposita clausola con la quale ciascuno dei soggetti interessati assume, a pena di nullità
assoluta del contratto medesimo, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziaria di cui alla sopra citata
legge. Nelle transazioni tra appaltatore e subcontraente, il soggetto che ha notizia dell’inadempimento della
propria controparte contrattuale agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procederà all’immediata risoluzione
del rapporto contrattuale, informandone la Stazione Appaltante e la Prefettura competente per territorio.
Spese contrattuali
L’impresa aggiudicataria è tenuta al pagamento di tutte le spese contrattuali dovute secondo le leggi in vigore (imposta di bollo, diritti fissi di scritturazione, diritti di segreteria ed eventuali imposte di registro), senza
alcuna esclusione od eccezione.
Rimborso spese di pubblicazione
In adempimento alle previsioni di cui al D.L. 18.10.2012 n. 179 conv. L. 17.12.2012 n. 221, all’art. 34 comma
35, l'Impresa aggiudicataria è tenuta entro 60 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva al rimborso alla stazione appaltante delle spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Tali spese saranno analiticamente dettagliate dalla
stazione appaltante. A titolo meramente indicativo, si stima tale importo nell’ammontare di € 1.500,00.
Stipulazione del contratto
L'Impresa aggiudicataria si obbliga a stipulare il contratto alla data che sarà comunicata dal Comune di Brescia.
Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 163/2006, iI contratto sarà stipulato, con atto pubblico notarile informatico, ovvero
in
modalità
elettronica
in
forma
pubblica
amministrativa
a
cura
dell’Ufficiale
rogante
dell’amministrazione aggiudicatrice, o mediante scrittura privata. Il contraente dovrà, di conseguenza, dotarsi
di firma digitale per la stipulazione del contratto in formato elettronico.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere l’esecuzione del servizio prima della conclusione del
procedimento di formale stipulazione del contratto.
Pag.
Servizio di notificazione internazionale verbali..
4
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di revocare e annullare la procedura di gara per motivi di pubblico interesse, ed in particolare, in caso di intervenuta incompatibilità con le norme in materia di contratti o di
finanza pubblica.
Decadenza dall’aggiudicazione
Nel caso in cui l'Impresa aggiudicataria, senza giustificati motivi, non ottemperi:
-
all'obbligo della costituzione della cauzione definitiva nelle modalità richieste nel termine di dieci giorni
dalla data di ricezione della richiesta;
-
alla sottoscrizione del contratto nel termine di dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta;
-
nonché al pagamento di tutte le spese contrattuali.
la stessa potrà essere dichiarata decaduta automaticamente dall’aggiudicazione ed il rapporto obbligatorio
sarà scisso con semplice comunicazione scritta da parte della Stazione Appaltante. In tale caso sarà incamerata la cauzione provvisoria.
Nel caso in cui l'Impresa aggiudicataria non intenda stipulare il contratto e dia rinuncia espressa, la stessa è
dichiarata decaduta automaticamente dall’aggiudicazione. Anche in questo caso, la rinuncia alla sottoscrizione del contratto contemplerà l’incameramento automatico della cauzione provvisoria.
La decadenza fa sorgere a favore del Comune di Brescia il diritto di affidare l’appalto all’impresa che segue
immediatamente nella graduatoria, alle stesse condizioni offerte dall’impresa decaduta, o ad altra impresa.
Sono a carico dell’impresa inadempiente le maggiori spese che il Comune di Brescia dovesse affrontare per
la stipulazione con altro contraente tra quelli in gara o altrimenti scelto. L'esecuzione in danno non esime
l’impresa da eventuali responsabilità civili.
La decadenza potrà essere dichiarata anche qualora l’appalto avesse già avuto inizio, salva la ripetizione di
quanto dovuto.
ARTICOLO 6 -
RECESSO DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE.
Il Comune di Brescia, prima della firma e qualora ne abbia valido motivo, può recedere dal contratto ai sensi
dell’art. 1671 del codice civile, anche se è stata iniziata la prestazione, purché tenga indenne l’impresa delle
spese sostenute per la partecipazione alla gara debitamente giustificate e che siano saldate (secondo quanto offerto ed accettato) le prestazioni relative agli eventuali lavori sino a quel momento eseguiti.
ARTICOLO 7 -
DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELL'IMPRESA.
Qualora l'Impresa dovesse disdire il contratto prima della scadenza naturale, senza giustificato motivo o giusta causa, la Stazione appaltante si riserva di trattenere senz’altro, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale ed addebitare inoltre le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione del servizio ad altra ditta, a titolo di risarcimento danni.
In questo caso nulla è comunque dovuto all'Impresa per gli investimenti messi in atto per l'attivazione del
contratto.
ARTICOLO 8 -
FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Il corrispettivo a carico del Comune è determinato sulla base dell’offerta economica presentata dall’impresa
aggiudicataria che non può superare l’importo a base d’asta, in base ai verbali effettivamente pagati.
Pag.
Servizio di notificazione internazionale verbali..
5
Il pagamento del corrispettivo avrà luogo a seguito di presentazione di fatture trimestrali, entro 60 giorni dal
ricevimento delle stesse, previa verifica che le notifiche abbiano dato luogo al pagamento completo delle infrazioni stesse e alla regolarità di esecuzione del servizio in oggetto.
Le fatture dovranno essere intestate a “Comune di Brescia – Settore Polizia Locale – Via Donegani, 12 –
25126 Brescia”.
Eventuali ritardi dei pagamenti dovuti all'espletamento di formalità amministrative, non danno luogo ad alcuna maturazione d’interessi a favore della ditta aggiudicataria.
L'importo dovuto all'Appaltatrice sarà determinato compiendo le detrazioni per somme eventualmente dovute
dalla stessa all’Appaltante per penalità o a qualsiasi altro titolo, in dipendenza del contratto.
In caso di R.T.I. le fatture saranno liquidate a favore della capogruppo.
Sull’importo netto progressivo delle prestazioni, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, sarà
operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale, dopo
l’approvazione da parte della Stazione Appaltante della verifica di conformità, previo rilascio del documento
unico di regolarità contributiva.
ARTICOLO 9 -
PENALITA’
Ove si verifichino inadempienze dell'Impresa nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno applicate
dalla Stazione appaltante le seguenti penali in relazione alla gravità delle inadempienze:
1.
2.
mancato rispetto dei termini procedurali (di cui all’art. 5): € 200,00 per ogni inadempienza;
mancato adempimento dell’applicazione delle normative per le visure internazionali e “Notifica internazionale” vigenti: € 200 per ogni inadempienza;
3.
4.
5.
mancata documentazione (art. 3 lettera f): € 200,00 per ogni inadempienza;.
mancata acquisizione visure cartacee nei tempi previsti (art. 4): € 200,00 per ogni inadempienza;
mancato rispetto del corretto calcolo della somma da introitare dal cittadino (art. 6): € 200,00 per ogni inadempienza.
Inoltre, potranno essere applicate dal Comune, penali rapportate all’importo delle prestazioni non eseguite o
altre inadempienze, fino al massimo del 10% del premio annuo.
Le penalità verranno comminate mediante nota di addebito previa contestazione scritta da parte del Settore
Polizia Locale.
Decorsi 8 giorni dal ricevimento della contestazione, senza che l’impresa abbia opposto eventuali controdeduzioni debitamente motivate, le penalità si intenderanno accettate.
In caso d’inadempienza l’Amministrazione, inoltre, potrà provvedere ad assicurare il servizio in altro modo,
interpellando l’impresa che segue in graduatoria, o altra impresa; gli eventuali maggiori oneri subiti
dall’Amministrazione Comunale potranno essere posti a carico dell’impresa appaltatrice.
La Stazione appaltante può altresì procedere nei confronti dell’Impresa alla determinazione dei danni sofferti
rivalendosi con l’incameramento della cauzione e, ove se ciò non bastasse, agendo nel pieno risarcimento
dei danni subiti.
In ognuna delle ipotesi sopra previste, il Comune non compenserà le prestazioni non eseguite ovvero non
esattamente eseguite, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni.
L'applicazione delle penali non esclude qualsiasi altra azione legale che l’Amministrazione appaltante intenda eventualmente intraprendere a propria tutela.
Pag.
Servizio di notificazione internazionale verbali..
6
L’aver riportato più di tre penalità potrà costituire legittimo motivo per una risoluzione contrattuale ai
sensi del successivo articolo, oltre a costituire grave negligenza nell’esecuzione delle prestazioni affidate, ai sensi dell’art. 38, c. 1, lett. f) del D.Lgs. 163/2006.
ARTICOLO 10 -
RISOLUZIONE
Nel caso di inadempienze ripetute, ovvero gravi anche in difetto di preventiva applicazione di penalità, il Comune di Brescia avrà la facoltà di risolvere il contratto, previa diffida a adempiere, all'Impresa, ai sensi
dell’art. 1453 e 1454 c.c.
Ai sensi dell’art. 1454 c.c., quando, nel corso del contratto, il Comune accerta che la sua esecuzione non
procede secondo le condizioni stabilite, può fissare, mediante apposita diffida a adempiere, un congruo termine entro il quale l’impresa aggiudicataria si deve conformare alle prescrizioni richieste. La diffida contiene
la dichiarazione che: trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto.
In ogni caso, fatto salvo quanto sopra stabilito, costituiscono clausola risolutiva espressa, ai sensi dell’art.
1456 c.c., le seguenti fattispecie:
-
l’apertura di una procedura di fallimento a carico dell'Appaltatrice o coinvolgimento della stessa a procedure concorsuali;
-
la messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività dell’Impresa;
-
l’impiego di personale non dipendente dell'Appaltatrice o dell’eventuale subappaltatrice;
-
l’inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro ed agli integrativi locali (art. 2 comma a) D.M. n. 274/97);
-
l’interruzione non giustificata del servizio;
-
il subappalto di frazioni di servizio senza la preventiva e necessaria autorizzazione da parte della Stazione appaltante;
-
la revoca delle licenze o di qualsiasi tipo di autorizzazione;
-
il rifiuto di accesso presso i locali in cui viene effettuato il servizio ai responsabili del Controllo della
-
eventuali gravi e reiterate negligenze nella conduzione del servizio (art. 5 D.L. n. 274/97, comma 1 let-
conformità;
tere a), b), c);
-
il mancato rispetto di quanto previsto dal progetto tecnico presentato in sede di offerta dall'Impresa;
-
la sospensione o abbandono o mancata effettuazione da parte dell'Impresa di uno o più servizi oggetto del presente capitolato senza che sia stato concordato con l’Amministrazione;
-
gravi irregolarità nella conduzione ed organizzazione complessiva del servizio. Costituisce grave irregolarità anche l’inadeguatezza del personale che non offra garanzie di capacità o non risulti idoneo a
perseguire le finalità del servizio, perché segnalata dall’Amministrazione comunale, anche con riferimento a singoli lavoratori, attraverso contestazione scritta per almeno due volte;
-
diffusa e motivata insoddisfazione degli utenti. Il Comune si riserva di verificare anche presso gli utenti,
nei tempi e nei modi che riterrà più opportuni, la qualità del servizio offerto;
-
impiego di personale non dipendente dall’impresa (salvo che per brevi periodi di supplenza);
-
avvicendamento di personale in misura superiore al massimo consentito;
-
per motivi di pubblico interesse, in qualunque momento.
-
accertamento di transazioni finanziarie operate senza avvalersi del sistema bancario o postale come
disposto dalla legge n.136/2010.
Ai sensi del secondo comma dell’art. 1456 c.c., ricorrendo la fattispecie della clausola risolutiva espressa, la
risoluzione del contratto si verifica di diritto quando il Comune dichiara all’impresa che intende avvalersi della
clausola risolutiva stessa.
Pag.
Servizio di notificazione internazionale verbali..
7
ARTICOLO 11 -
ESECUZIONE IN DANNO
In caso di inadempienza parziale, ovvero nel caso di risoluzione, il Comune di Brescia provvederà ad assicurare l’esecuzione del servizio, interpellando l’impresa che segue in graduatoria, o altra impresa.
All’aggiudicataria saranno addebitati i costi diretti ed indiretti eventualmente derivati al Comune per
l’esecuzione parziale o totale di quanto omesso. Il Comune potrà altresì procedere nei confronti
dell’aggiudicataria, alla determinazione dei danni sofferti, rivalendosi, secondo quanto prescritto nel successivo articolo.
In caso di inadempienza, il Settore Polizia Locale non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non
correttamente eseguite, salvo il suo diritto dal risarcimento dei maggiori danni.
ARTICOLO 12 -
RIFUSIONE DANNI E RIMBORSI SPESE
Per ottenere la rifusione di eventuali danni subiti, il rimborso delle spese ed il pagamento delle penalità, il
Comune di Brescia potrà rivalersi, mediante trattenute, sui crediti della ditta stessa per servizi già eseguiti,
ovvero, in mancanza, sulla cauzione definitiva, che dovrà essere immediatamente integrata.
ARTICOLO 13 -
CAMBIO DENOMINAZIONE SOCIALE / TRASFORMAZIONE/ FUSIONE
Le imprese che nel corso dello svolgimento della gara o dell’esecuzione del contratto cambiassero denominazione sociale, ovvero fossero soggette a trasformazione, fusione o incorporazione, dovranno documentare
con copia autentica degli atti originali il cambiamento della ragione sociale dell'impresa, la trasformazione di
tipo societario, la fusione o l'incorporazione (art. 116 D.Lgs. 163/2006). Non si potrà dare corso ai pagamenti
delle fatture fino alla presa d’atto di tali variazioni da parte dell’Amministrazione.
ARTICOLO 14 -
FORO COMPETENTE
In caso di controversie sorte in fase di esecuzione del contratto, è competente il Foro di Brescia.
ARTICOLO 15 -
RINVIO NORMATIVO
Per tutto quanto non espressamente citato nel presente capitolato, sono applicabili le disposizioni contenute
nella seguente legislazione:
-
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163 e
successive modificazioni ed integrazioni);
-
Regolamento attuativo del Codice dei contratti pubblici (D.P.R. 5.10.2010 n. 207);
-
Direttiva Comunitaria 2004/18;
-
Legge e Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello stato (R.D.
18 novembre 1923 n. 2440, R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e successive modificazioni e integrazioni);
nonché le disposizioni contenute nel decreto ministero del Ministero del Tesoro 28 ottobre 1985, che qui si
intendono riportate e approvate per intero nonché le altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto
applicabili, oltre alle disposizioni contenute nei Codici Civile e di Procedura Civile.
Pag.
Servizio di notificazione internazionale verbali..
8
ARTICOLO 16 -
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 l’appaltatore è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che eventualmente saranno raccolti in relazione all’espletamento delle attività inerenti il presente contratto e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell’esecuzione dello stesso.
L’appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 e dai provvedimenti generali
ad esso correlati a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare
sull’operato degli incaricati del trattamento.
L’Amministrazione e il concessionario prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati
personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del contratto relativo alla presente concessione con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.
Responsabile del trattamento dei dati nella fase precedente la stipulazione del contratto è il Responsabile
del Settore Provveditorato, mentre Responsabile del trattamento dei dati raccolti durante l’esecuzione del
contratto è il Responsabile del Settore Polizia Locale.
Pag.
Servizio di notificazione internazionale verbali..
9
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE, SICUREZZA E CONTROLLO
DELL’EFFICACIA DEL SERVIZIO
ARTICOLO 17 -
NORME IN MATERIA DI SICUREZZA
E' fatto obbligo all’aggiudicataria, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia e specificamente dal D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 “Attuazione
dell’articolo 1 della legge 3.8.2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
L’impresa risponde direttamente dei danni alle persone o alle cose, provocati nell'esecuzione dell’appalto,
restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento. Essa è perciò, tenuta ad osservare tutte le disposizioni vigenti in materia di salute, sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro. Sono inoltre a
suo totale carico, gli obblighi e gli oneri dettati dalla normativa vigente, in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali, previdenziali.
L’impresa è altresì responsabile della rispondenza alle norme di legge delle proprie eventuali attrezzature
utilizzate presso i vari uffici, nonché dell’adozione delle misure e cautele antinfortunistiche necessarie durante il servizio.
L’impresa aggiudicataria deve dimostrare, prima dell’inizio del servizio, che il personale addetto al servizio
abbia seguito i corsi di addestramento previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza ed in particolare dal D.M. 10/3/1998 e Decreto 15/7/2003; in caso contrario, entro lo stesso termine, l’aggiudicataria è tenuta all’organizzazione di detti corsi per tutto il personale utilizzato.
L’impresa aggiudicataria specificherà, tramite presentazione dei relativi attestati, i contenuti dei corsi di cui
sopra, nonché di eventuali altri corsi di aggiornamento, corsi specifici per il personale nuovo assunto e di
addestramento dei lavoratori impiegati nel servizio sulla sicurezza e igiene del lavoro, sui rischi presenti, sulle misure e sulle procedure adottate per il loro contenimento nonché sulle misure da adottare in caso di emergenza.
Ai corsi organizzati dall’impresa, potrà partecipare anche la Stazione appaltante attraverso propri incaricati.
A tale scopo l’impresa informerà gli uffici preposti dalla Stazione appaltante circa i giorni e il luogo in cui si
terranno corsi e addestramento.
Il Responsabile del Settore Provveditorato
D.ssa Nora Antonini
Pag. 10
Servizio di notificazione internazionale verbali..