abc diritti_dicembre 2016
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Dicembre 2016 https://www.facebook.com/AbcDeiDiritti/ www.abcdeidiritti.it www.fpcgil.it INDICE CIRCOLARI • • Ministero dell'Interno circolare n. 4725 del 24 novembre 2016. Ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi stagionali. INPS circolare n. 214, del 6 dicembre 2016. Stranieri accesso all'assegno di natalità Ministero del lavoro la circolare n. 37 del 16 dicembre 2016. Permessi di lavoro pluriennali • PARERI • • • Aran Part-Time e personale in convenzione Comparto Autonomie Locali. Per le «posizioni organizzative» niente compensi aggiuntivi se non sono previsti nei contratti collettivi. ARAN Comparto Autonomie Locali. Cumulo di permessi. Il calcolo delle ferie per i congedi retribuiti. ARAN Comparto Autonomie Locali PROVVEDIMENTI IN GAZZETTA UFFICIALE • • Caporalato. Gazzetta ufficiale n. 257 del 3 novembre 2016. Modifiche al Testo Unico sull’immigrazione. Decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 203. SENTENZE • • • • • Niente straordinario all'infermiere della Asl per il cambio di abiti da lavoro. Corte di Cassazione sentenza n. 23123 del 29 settembre 2016. Malattia irreperibilità alla visita di controllo. Corte di Cassazione Sentenza n. 24681 del 2 dicembre 2016 Abuso di contratti a termine il risarcimento è automatico. Corte di Cassazione Ordinanza n. 25276 9 dicembre 2016 Per chi assiste l’handicappato non grave trasferimento solo per insostituibili e urgenti esigenze aziendali. Corte di Cassazione sentenza n. 25379 del 12 dicembre 2016. Controllo dei lavoratori senza accordo sindacale, reato penale. Corte di Cassazione sentenza n. 51987 del 6 dicembre 2016 APPROFONDIMENTO Premi di produttività, Welfare aziendale, detassazione Comparti Privati CIRCOLARI Ministero dell'Interno circolare n. 4725 del 24 novembre 2016. Ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi stagionali. Nota Facendo seguito alla pubblicazione del Decreto Legislativo 29 ottobre 2016, n. 203, recante attuazione della direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali, ha illustrato le principali modifiche intervenute, che attengono alla competenza degli Sportelli Unici per l'Immigrazione, in particolare, quelle attinenti gli articoli 5 e 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. INPS circolare n. 214, del 6 dicembre 2016. Stranieri accesso all'assegno di natalità Nota Recependo un parere del Ministero del Lavoro che ha esteso l'assegno di natalità agli stranieri possessori della carta di soggiorno per familiare e della carta di soggiorno permanente per familiare, ha fornito ulteriori istruzioni sui titoli di soggiorno utili per ottenere il beneficio in oggetto. L’INPS fa presente che sono attualmente in corso con il Ministero dell’Interno alcune attività amministrative per la consultazione telematica dei titoli di soggiorno mediante accesso diretto da parte dell’Istituto alle banche dati del Ministero stesso. In attesa che si completi l’iter amministrativo per tali implementazioni procedurali, in via transitoria, è necessario che i soggetti in possesso del titolo di soggiorno rilascino una autodichiarazione attestante la titolarità dello stesso e l’indicazione degli estremi di tale documento. Ministero del lavoro la circolare n. 37 del 16 dicembre 2016. Permessi di lavoro pluriennali Nota. Il Ministero del lavoro affronta i temi più delicati legati ai permessi di lavoro pluriennali, alla conversione del permesso di soggiorno e al diniego o alla revoca del nulla osta o del permesso di soggiorno perché il datore di lavoro impiega lavoratori irregolari o non rispetta i contratti collettivi o si trova in stato d'insolvenza. Il datore di lavoro, quando richiede il nulla osta per lavoro stagionale, devi farsi carico di garantire che l'alloggio dove lo straniero dimorerà, sia adeguato in termini di condizioni abitative e igienico sanitarie. Qualora se ne facesse carico direttamente di procurarglielo, potrà trattenere una quota della paga a titolo di locazione, sempre che questa non superi un terzo della retribuzione netta e soprattutto, senza alcuna forma di decurtazione automatica. I contratti di lavoro stagionale pluriennale, si rendono possibili qualora lo straniero abbia svolto nel nostro Paese questo tipo di attività almeno una volta nei cinque anni precedenti, venendo a cadere il precedente obbligo di averla scolta nei due anni precedenti. Il nulla osta non avrà più una durata predeterminata, ma porterà l'indicazione del periodo massimo annuale, fissato in nove mesi. La collocazione temporale del permesso, sarà determinata sulla base del contratto di soggiorno effettivamente concluso in Italia. I permessi di soggiorno per lavoro stagionale, possono essere convertiti in permesso di soggiorno per lavoro non stagionale, in presenza della disponibilità della specifica quota. La conversione è possibile dopo tre mesi di regolare lavoro, che per il settore agricolo si può anche esprimere in 39 giornate lavorative, quale cumulo di una media di 13 giornate al mese. Non può ottenere il nulla osta al lavoro, e una volta ottenuto gli può essere revocato, il datore di lavoro che occupa irregolarmente i propri lavoratori, che non adempia agli obblighi previdenziali e fiscali e che non rispetta le disposizioni del contratto collettivo. È escluso anche chi versi in stato d'insolvenza. Le Direzione territoriali del lavoro verificheranno nelle proprie banche dati la presenza di tali infrazioni e le comunicheranno allo Sportello Unico ai fini de mancato rilascio del nulla osta o della successiva revoca. Ed è proprio la revoca che crea particolari problemi perché il lavoratore potrebbe essere già entrato in Italia e a volte anche non aver ancora firmato il contratto di soggiorno. In questo caso, è previsto anche a carico del datore l'obbligo di versare al lavoratore a cui non viene rilasciato il permesso di soggiorno, o gli viene ritirato, un'indennità in relazione alle retribuzioni che avrebbe dovuto percepire. La circolare qualifica questa indennità come il risarcimento di un danno e non come una sanzione, anche perché il contratto potrebbe anche non essere stato firmato. Si tratterebbe di una responsabilità precontrattuale del datore ( artt. 1337 e 1338 c.c.) per il risarcimento del c.d. "interesse negativo". Nei casi invece in cui il contratto fosse stato concluso, l'indennità sarà commisurata alle retribuzioni non corrisposte così come previste dal contratto collettivo applicato. PARERI AVVERTENZA PRECISIAMO CHE I PARERI PUBBLICATI RAPPRESENTANNO ESCLUSIVAMENTE L’OPINIONE DEGLI ENTI E DELLE ISTITUZIONI CHE LI EMANANO. PERTANTO, NON RAPPRESENTANTONO L’INTERPRETAZIONE E L’OPINIONE POLITICA DELLA FUNZIONE PUBBLICA CGIL. Aran Part-Time e personale in convenzione Comparto Autonomie Locali.. Sintesi La percentuale del 25%, prevista dall’articolo 4, comma 2, del Ccnl 14 settembre 2000, come limite massimo per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale, trova applicazione solo nel caso di trasformazione di rapporti di lavoro a tempo pieno a tempo parziale o anche nel caso di assunzione ex novo di un dipendente a tempo parziale, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni? In tale ultima ipotesi come deve essere calcolata la percentuale del 25% nel caso di assunzione nell’ambito della categoria B, la cui relativa dotazione organica prevede tre posti a tempo pieno, dei quali: - uno è coperto con contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale; - uno non è coperto, in quanto l’ente si avvale di un lavoratore di altro ente, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del Ccnl 22 gennaio 2004; - uno è quello vacante che l’ente intende ricoprire con l’assunzione di un nuovo dipendente a tempo parziale? (Comparto Regioni e autonomie locali) Relativamente alla particolare problematica esposta, si ritiene utile precisare quanto segue: a) in base all’articolo 4, comma 2, del Ccnl 14 settembre 2000, la possibilità di costituire rapporti di lavoro a tempo parziale è contenuta nel limite massimo quantitativo del 25% della dotazione organica complessiva del personale a tempo pieno di ciascuna categoria; b) la suddetta percentuale del 25%, come limite massimo, è unica e vincola l’ente con riferimento ad entrambe le possibili modalità di costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale e cioè sia nel caso di specifiche assunzioni con tale particolare tipologia di rapporto di lavoro, sia in quello della trasformazione (su richiesta del personale) a tempo parziale di precedenti rapporti di lavoro a tempo pieno; c) tale contingente quantitativo, in base alle previsioni contrattuali, è insuperabile, salva l’applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, delle previsioni del comma 11 dello stesso articolo; d) nella fattispecie in esame, come si evince dalle indicazioni fornite, nella dotazione organica della categoria B del vostro ente, sono previsti solo tre posti a tempo pieno; e) in base al citato articolo 4, comma 4, del Ccnl 14 settembre 2000, applicando la riportata percentuale del 25%, nell’ambito della categoria B, è possibile la costituzione di un solo rapporto di lavoro a tempo parziale (25% di 3, con arrotondamento per eccesso all’unità); f) poiché nella categoria B è già stato costituito un rapporto di lavoro a parziale, ad avviso della scrivente Agenzia, relativamente a tale categoria l’ente ha già utilizzato tutti gli spazi possibili per tale tipologia di rapporto di lavoro. Personale in convenzione Un ente regionale può avvalersi, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del Ccnl 22 gennaio 2004, di un dipendente di un’associazione riconosciuta dalla legge regionale ma che non rientra nel novero delle pubbliche amministrazioni, di cui all’elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015? (Comparto Regioni e autonomie locali) Relativamente alla particolare problematica esposta, l’avviso dell’Aran è nel senso che l’ente non possa avvalersi della disciplina dell’articolo 14, comma 1, del Ccnl del 22 gennaio 2004 in materia di personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione. Infatti, per espressa previsione delle parti negoziali (come si evince dalla formulazione della clausola negoziale: “1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare...”), possono avvalersi di questa disciplina esclusivamente ‘gli enti locali’”. Per l’esatta definizione degli enti rientranti in tale nozione occorre fare riferimento all’articolo 2 del Dlgs n. 267/2000. Conseguentemente, ad esempio, mentre un Comune può indubbiamente avvalersi del personale di altra amministrazione del comparto non rientrante nella nozione di “ente locale”, utilizzando le possibilità previste dall’articolo 14, comma 1, del Ccnl del 22 gennaio 2004, nel rispetto delle condizioni e dei limiti ivi previsti, un’amministrazione diversa dagli “enti locali” non può, invece, utilizzare personale di un Comune. Occorre, poi, considerare che un ulteriore ostacolo sarebbe rappresentato anche dalla circostanza che l’ente vorrebbe avvalersi di un lavoratore di un’associazione riconosciuta che, come evidenziato nel quesito, non rientra neppure nel novero delle pubbliche amministrazioni in senso stretto e non sarebbe, quindi, neppure destinatario delle previsioni della contrattazione collettiva nazionale del comparto Regioni e autonomie locali. Pertanto, mancherebbe anche l’ulteriore requisito richiesto dall’articolo 14 del Ccnl 22 gennaio 2004, per cui l’utilizzazione può riguardare solo “(…) personale assegnato da altri enti cui si applica il presente Ccnl (il Ccnl del 22 gennaio 2004)”. In ordine, poi, alla possibilità di avvalersi, al di là delle previsioni dell’articolo 14 del Ccnl 22 gennaio 2004, in posizione di comando, di personale non dipendente da una pubblica amministrazioni in senso stretto, si rinvia alle indicazioni che, eventualmente potranno essere fornite dal dipartimento della Funzione pubblica, istituzionalmente competente per l’interpretazione delle norme di legge concernenti il rapporto di lavoro pubblico. Infatti, la contrattazione collettiva non ha in alcun modo disciplinato l’istituto, che continua, quindi, a trovare la propria regolamentazione solo nella vigente legislazione in materia. Per le «posizioni organizzative» niente compensi aggiuntivi se non sono previsti nei contratti collettivi. ARAN Comparto Autonomie Locali. Sintesi I titolari di posizione organizzativa non possono essere erogati compensi ulteriori che non siano espressamente previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro come deroghe alle indennità di posizione e di risultato. Il conferimento a questi soggetti di incarichi ulteriori può essere remunerato, entro il tetto fissato dai contratti e nel rispetto dei vincoli procedurali dettati dal legislatore e dai contratti, solamente con la maggiorazione delle indennità di posizione e/o di risultato. Per l'attribuzione di incarichi ai dipendenti che non sono titolari di posizione organizzativa occorre rispettare il principio per cui il cumulo delle indennità è consentito solamente nel caso in cui esse si riferiscono a fattispecie tra loro nettamente diverse. Sono queste le indicazioni dettate in modo molto chiaro dal parere Aran Ral 1888per il personale del comparto regioni ed autonomie locali, ma che hanno indubbiamente una valenza di carattere generale per tutto il pubblico impiego. Non siamo in presenza di indicazioni che hanno un carattere radicalmente innovativo: l'importanza della risposta, oltre che nella chiarezza delle affermazioni e del filo logico, è data dal richiamo al principio della onnicomprensività del trattamento economico accessorio dei titolari di posizione organizzativa e delle modalità attraverso cui lo stesso deve essere applicato in presenza della assegnazione di compiti ulteriori, anche nel periodo in cui si applica il tetto alle risorse che le amministrazioni possono destinare al salario accessorio del proprio personale e dei propri dirigenti. Compensi ulteriori ai titolari di posizione organizzativa Veniamo alla prima indicazione: l'attribuzione di compensi ulteriori ai titolari di posizione organizzativa è possibile solamente nei casi fissati dai contratti nazionali nelle seguenti otto fattispecie. In primo luogo le incentivazioni dei tecnici per la realizzazione di opere pubbliche, incentivazione per la quale – ci ricorda il parere - «ora occorre fare riferimento alle previsioni dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016». Il che peraltro sgombra ogni dubbio sulla possibilità di continuare ad applicare questa deroga anche se con le nuove norme tale forma di incentivazione è stata estesa agli appalti di forniture e servizi e se le figure che possono esserne destinatarie sono molto diverse da quelle indicate precedentemente dal legislatore. La seconda deroga è dettata per le cosiddette propine degli avvocati dipendenti dell'ente, cioè per i compensi aggiuntivi in caso di successo nel contenzioso in cui hanno rappresentato la propria amministrazione. Direttamente speculare a questa ipotesi è la terza deroga: i compensi per i dipendenti che rappresentano l'ente con successo nel contenzioso tributario. La quarta deroga è dettata per i compensi per lo straordinario elettorale e per le risorse trasferite dall'Istat per lo svolgimento di attività di supporto ai censimenti ed alla gestione delle attribuzioni statistiche. La quinta deroga è dettata per l'indennità di vigilanza. La sesta deroga è dettata per i compensi per lavoro straordinario elettorale prestato nel giorno del riposo settimanale, ai sensi dell'articolo 16 del contratto nazionale del 5 ottobre 2001. Ricordiamo che anche lo straordinario elettorale per le consultazioni diverse dalle elezioni amministrative deve essere erogato ai titolari di posizione organizzativa. La settima deroga è dettata per i compensi per lavoro straordinario connesso a calamità naturali. L'ultima deroga è indicata per le attività svolte nell'ambito della istruzione delle domande di condono edilizio, a condizione che l'ente abbia deliberato una maggiorazione della oblazione finalizzata proprio alla remunerazione del proprio personale impegnato ed a condizione che le relative attività siano svolte al di fuori dell'orario di lavoro. Maggiorazione della indennità di posizione e/o di risultato La seconda indicazione del parere è che, a fronte della assegnazione di incarichi ulteriori ai titolari di posizione organizzativa, le amministrazioni possono riconoscere la maggiorazione della indennità di posizione e/o di risultato. Tale maggiorazione non deve fare superare il tetto fissato dai contratti nazionali per queste indennità. È necessario il rispetto dei vincoli procedurali previsti dai contratti nazionali e dalla legge di stabilità, per cui nelle amministrazioni prive di dirigenti in cui questi compensi non sono a carico del fondo, ma direttamente del bilancio, non si può spendere più di quanto destinato a questa forma di incentivazione nell'anno 2015. L'ultima, ma non certo per importanza, indicazione del parere Aran è il ribadire che i dipendenti che non sono titolari di posizione organizzativa possono cumulare più tipologie di indennità solamente se esse vengono corrisposte per fattispecie che risultano essere significativamente diversificate; in caso contrario la loro erogazione è da considerare come illegittima. Cumulo di permessi. Il calcolo delle ferie per i congedi retribuiti. ARAN Comparto Autonomie Locali Sintesi I dipendenti degli enti locali possono cumulare nella stessa giornata varie tipologie di permessi nei casi previsti dal contratto nazionale, anche arrivando ad assenze per l'intera giornata. Le ferie devono essere ridotte in misura proporzionale ai periodi di congedo retribuiti in cui esse non maturano; tali sono quelli fruiti per l'assistenza a congiunti disabili. Sono queste le più importanti indicazioni dettate da ultimo dall'Aran in risposta ai quesiti posti da amministrazioni del comparto regioni ed enti locali sulle cause che giustificano l'assenza dal lavoro. Cumulo dei permessi Sul cumulo dei permessi con l'Orientamento Applicativi RAL 1886/2016 ci viene detto come principio di carattere generale che essi possono sommarsi e dare luogo, compatibilmente con le esigenze di servizio, ad assenze per una intera giornata lavorativa. Con riferimento specifico a quelli per il diritto alla studio, le cosiddette 150 ore, essi possono sommarsi con i permessi orari di cui alla legge n. 104/1992; nonché con i riposi compensativi, con quelli giornalieri per il cosiddetto allattamento e ancora con gli accantonamenti della banca delle ore, compatibilmente con le esigenze organizzative dell'ente, e infine con i permessi brevi o a recupero nel rispetto dei vincoli dettati dall'articolo 20 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 6 luglio 1995, cioè non superiori alla metà della durata del giorno di lavoro, purché abbiano una durata non inferiore a 4 ore e rispettando la soglia massima delle 36 ore annue. Altra indicazione è che il dipendente che fruisce di riposi giornalieri ex Dlgs n. 151/2001 può usufruire nello stesso giorno di permessi brevi o a recupero fino a quattro ore. L'ultimo chiarimento in questa materia è il seguente: il dipendente che fruisce di congedi parentali a ore può fruire nello stesso giorno di permessi ex legge n. 104/1992, per il diritto allo studio, di quelli compensativi, della banca delle ore e dei permessi per lo svolgimento delle attività sindacali. Ferie durante congedo Con l'Orientamento Applicativi RAL 1889/2016 viene invece chiarito che le ferie non maturano durante la fruizione del congedo, di cui all'articolo 42, comma 5, del Dlgs n. 151/2001, fino a due anni remunerati con «una indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento», per l'assistenza a congiunti gravemente disabili. Sulla fissazione del numero di giorni di ferie spettanti ai dipendenti in caso di fruizione in modo frazionato di tale congedo, mancano espresse previsioni contrattuali, per cui a giudizio dell'Aran occorre fare ricorso ai principi di carattere generale che impongono il riproporzionamento delle ferie. Tale riproporzionamento deve essere effettuato ricordando che ai dipendenti spettano 2.66 giorni di ferie mensili in regime di settimana lunga (cioè 6 giornate lavorative) e 2.33 giorni di ferie mensili in regime di settimana corta (cioè 5 giornate lavorative). Per cui il numero di giorni di ferie che spettano va calcolato moltiplicando il numero di giorni spettanti mensilmente per la differenza tra 30 (numero di giorni medio mensile) e il numero di giorni di congedo o di altro istituto non retribuiti del mese, compresi quelli eventualmente cadenti di domenica, ove previsto nella disciplina dell'istituto; tale risultato viene diviso per 30. Il parere ricorda infine che possono essere sommati i resti maturati in base a questo metodo nel corso mensilità diverse, anche arrivando a giorni interi di ferie e riducendo il più possibile il ricorso agli arrotondamenti. PROVVEDIMENTI IN GAZZETTA UFFICIALE Caporalato. Gazzetta ufficiale n. 257 del 3 novembre 2016. Nota Il provvedimento entra in vigore il 4 novembre e tra le novità più rilevanti, sostituisce l'articolo 603-bis del codice penale separando le due condotte delittuose dell'intermediazione illecita e dello fruttamento del lavoro: da una parte, quindi chi recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori (il caporale); dall'altra chi utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui sopra, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno (il datore di lavoro). Modifiche al Testo Unico sull’immigrazione. Decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 203. Nota Con l'entrata in vigore, lo scorso 24 novembre, del, sono state introdotte importanti modifiche al Testo Unico in materia di immigrazione, con particolare riferimento alla disciplina degli ingressi per lavoro stagionale. Tra le principali novità, si segnalano quelle di maggior rilievo contenute nella circolare del ministero dell'Interno n. 4725 del 24 novembre 2016. Requisiti di ingresso Lo straniero in grado di dimostrare l'ingresso in Italia per lavoro stagionale almeno una volta nei 5 anni precedenti, può ottenere un permesso pluriennale in presenza di impieghi ripetitivi, con periodo di validità per ciascuna annualità; la norma previgente prevedeva l'ingresso per lavoro stagionale in ciascuno dei due anni immediatamente precedenti. Attività a carattere stagionale L'articolo 24 comma 1 del Testo Unico in materia di immigrazione qualifica ora come attività a carattere stagionale anche il settore agricolo e turistico/alberghiero. Sistemazione alloggiativa Per quanto riguarda la sistemazione alloggiativa, la norma prevede ora in modo più dettagliato le modalità con cui l'alloggio è assegnato, con particolare riferimento all'eventuale canone di locazione richiesto, che non può mai superare 1/3 della retribuzione erogata, nè essere decurtato automaticamente dalla retribuzione del lavoratore. Conversione del permesso stagionale È prevista la possibilità per il lavoratore stagionale che ha svolto almeno 3 mesi di regolare attività lavorativa, di convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato, nei limiti delle quote definite nei flussi con cadenza annuale. La norma prevede altresì l'elencazione delle motivazioni che possono causare un mancato rilascio o un rifiuto del rinnovo di un permesso di soggiorno. Le richieste di ingresso La modulistica telematica è stata aggiornata alle modifiche introdotte. A questo proposito, pare opportuno ricordare che è possibile presentare le domande per ingresso di lavoratori stagionali fino al 31 dicembre 2016, considerando che residuano ancora quote di ingressi per lavoro stagionale autorizzate ma non utilizzate. Il ministero dell'Interno fa comunque riserva di fornire nei prossimi giorni ulteriori indicazioni operative in merito. SENTENZE Niente straordinario all'infermiere della Asl per il cambio di abiti da lavoro. Corte di Cassazione sentenza n. 23123 del 29 settembre 2016. Nota La Corte di cassazione, con la sentenza n. 23123/2016, ha stabilito che l'infermiera di una Asl, in assenza di una specifica disposizione aziendale, non ha diritto al pagamento dello straordinario relativamente al tempo che impiega per indossare gli abiti da lavoro. Malattia irreperibilità alla visita di controllo. Corte di Cassazione Sentenza n. 24681 del 2 dicembre 2016 Nota Con sentenza la Corte di Cassazione ha affermato la legittimità del licenziamento irrogato ad un dipendente in malattia, irreperibile alle visite di controllo INPS nelle fasce di reperibilità, se non provvede a dimostrare adeguatamente la necessità di allontanarsi dal domicilio per improcrastinabili ed indifferibili esigenze. Non è sufficiente la produzione di un certificato medico attestante la presenza in quelle ore presso lo studio, ma va dimostrato che tale visita non poteva essere effettuata in altri momenti della giornata. Abuso di contratti a termine il risarcimento è automatico. Corte di Cassazione Ordinanza n. 25276 9 dicembre 2016 Nota. Precari, per l'abuso dei contratti a termine il risarcimento è automatico Nel rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato, in caso di reiterazione dei contratti di lavoro a termine, il dipendente che abbia subito l'illegittima precarizzazione ha diritto a un risarcimento automatico, che può variare dalle 2,5 alle 12 mensilità dell'ultima retribuzione percepita. Per chi assiste l’handicappato non grave trasferimento solo per insostituibili e urgenti esigenze aziendali. Corte di Cassazione sentenza n. 25379 del 12 dicembre 2016. Nota Il diritto del lavoratore, pubblico o privato, che assiste un familiare portatore di handicap a non essere trasferito senza il proprio consenso ad un'altra sede di lavoro non presuppone necessariamente che la disabilità del familiare abbia una connotazione di gravità. L'articolo 33, commi 3 e 5, della legge 104/1992, impedisce il trasferimento del lavoratore (in mancanza di suo consenso) se l'assistenza è resa a persona con “handicap in situazione di gravità”, deve essere interpretato alla luce dei principi costituzionali e comunitari di tutela della persona disabile. Osserva la Cassazione che, leggendo la norma nazionale nel più ampio contesto della Costituzione Italiana (articolo 3), della Carta di Nizza (articolo 26) e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dei disabili (ratificata con legge 18/2009), il concetto di gravità dell'handicap da cui è affetto il disabile va inteso in senso relativo. Ne consegue, ad avviso della Corte, che il trasferimento del lavoratore che assiste un familiare affetto da handicap è vietato anche quando la disabilità non presenta caratteristiche di gravità, a meno che il datore di lavoro possa contrapporre l'esistenza di insostituibili ed urgenti esigenze aziendali. Solo in quest'ultimo caso, conclude la Cassazione, il trasferimento del dipendente che assiste il familiare con handicap non in condizione di gravità può essere disposto anche in assenza di consenso del medesimo lavoratore. Controllo dei lavoratori senza accordo sindacale, reato penale. Corte di Cassazione sentenza n. 51987 del 6 dicembre 2016 Nota La Corte di Cassazione ha affermato che l’installazione ed il monitoraggio dell’attività dei lavoratori costituisce reato penale in caso di assenza dell’accordo sindacale o di autorizzazione degli ispettori della Direzione territoriale del Lavoro. Il reato sussiste anche in presenza delle modifiche apportate, all’art. 4 della Legge 300/1970 , dal c.d. Jobs Act (articolo 23 del Decreto legislativo n. 151/2015). APPROFONDIMENTO Premi di produttività, Welfare aziendale, detassazione Comparti Privati Premi di produttività e Welfare Aziendale La legge di Bilancio interviene potenziando le misure incentivanti già previste da quest’anno per i premi di produttività. In particolare, si interviene sull’attuale regime tributario speciale che prevede un’ imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali pari al 10%, innalzando i limiti dell’imponibile ammesso al beneficio e la soglia di reddito entro la quale esso è riconosciuto. In specie: 1) viene innalzato, da 50.000 a 80.000 euro, il tetto massimo di reddito di lavoro dipendente che consente l’accesso alla tassazione agevolata; 2) gli importi dei premi erogabili aumentano: – da 2.000 a 3.000 euro, nella generalità dei casi; – da 2.500 a 4.000 per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro. Un’altra previsione è quella di incentivare, ancor di più, il lavoratore a scegliere di convertire il premio di risultato detassato col welfare aziendale. La legge prevede alcune modifiche. La prima è la puntualizzazione (comma 160, lettera b) che ai fini della conversione del premio di risultato concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente anche le somme ed i valori di cui al comma 4 del medesimo articolo 51, secondo le regole ivi previste e non sono soggetti all’imposta sostitutiva. Pertanto, la novella di cui alla lettera b) specifica che i valori e servizi percepiti o goduti dal dipendente – relativi a uso promiscuo di veicoli, concessione di prestiti, fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, servizi gratuiti di trasporto ferroviario – e considerati, in base alle norme fiscali ivi richiamate, come reddito da lavoro dipendente ai fini IRPEF rientrano nell’imposizione IRPEF ordinaria anche qualora il dipendente fruisca dei medesimi valori o servizi in sostituzione (totale o parziale) delle somme oggetto del suddetto regime tributario agevolato. Rimane confermata la previsione per cui le somme e i valori di cui al comma 2 e all’ultimo periodo del comma 3, dell’articolo 51 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono, nel rispetto dei limiti ivi indicati, a formare il reddito di lavoro dipendente, ne’ sono soggetti all’imposta sostitutiva. A tal fine (art 51, comma 2, Tuir), il comma 160 della legge di Bilancio, lettera c/a, amplia il limite di esenzione. Infatti, è previsto che nel caso in cui il lavoratore opti per la conversione totale o parziale del premio detassato, in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali, – di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 ( Rif. comma 187 della Legge n. 208/2015) – , che disciplinano per l’appunto il premio di produttività e la sua possibile conversione in versamenti alla previdenza complementare ovvero alla contribuzione assistenza sanitaria ovvero in azionariato, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all’imposta sostitutiva del 10%, nella seguente misura: a) i contributi alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, versati anche se eccedenti i limiti indicati all’articolo 8, commi 4 e 6, del medesimo decreto. Sostanzialmente si considerano esenti anche se superano 5.164,65 euro; b) i contributi di assistenza sanitaria versati ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute anche se eccedenti i limiti previsti per la normale deducibilità. In questo caso, il limite che non va considerato è quello che limita la deducibilità ad euro 3.615,20; c) il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti, a condizione che non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione. Anche in questo caso non si tiene conto del limite di esenzione pari a 2.065,83 euro. Quindi, si incentiva l’azionariato, ove è possibile assegnare azioni ai lavoratori, in sostituzione del premio di risultato, senza che si rendano applicabili i vincoli sanciti dall’attuale normativa fiscale. Welfare Aziendale Per quanto riguarda il welfare aziendale, sono previsti ulteriori interventi nel testo unico delle imposte sui redditi finalizzati ad agevolare l’utilizzo. Il comma 162 pone una norma di interpretazione autentica – avente, quindi, effetto retroattivo – relativa alla nozione di contratto, ai fini dell’esenzione dall’IRPEF . Viene infatti previsto che le disposizioni di cui al comma 2, lettera f), dell’articolo 51 del Tuir, devono interpretarsi nel senso che le stesse si applicano anche alle opere e servizi riconosciuti dal datore di lavoro in conformità a disposizioni di contratto collettivo nazionale del lavoro, di accordo interconfederale, di contratto collettivo territoriale. Dunque viene puntualizzato che l’utilizzazione di opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti ed ai familiari per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, è in conformità a disposizioni di contratti di lavoro nazionali o territoriali (oltre che di contratti aziendali) ovvero di accordo interconfederale. A prescindere dal livello “collettivo”. Inoltre, l’esclusione dalla base imponibile si amplia, anche in un’ottica di welfare aziendale e di conversione del premio detassato. Dopo l’inserimento dalla lettera f-ter) al comma 2 dell’articolo 51 del TUIR che aveva previsto l’esenzione per le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per la fruizione di servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti, questa volta è previsto l’inserimento di altre ipotesi previste nelle lettere f-quater) In particolare vengono considerati esenti anche i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana come individuate dal decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 27 ottobre 2009, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie. Con riguardo alla prima tipologia di rischio, con il richiamo normativo posto dal comma 161, si fa riferimento alle seguenti prestazioni: prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, da garantire alle persone non autosufficienti, al fine di favorire l’autonomia e la permanenza a domicilio, con particolare riguardo all’assistenza tutelare, all’aiuto personale nello svolgimento delle attività quotidiane, all’aiuto domestico familiare, alla promozione di attività di socializzazione volta a favorire stili di vita attivi, nonché prestazioni della medesima natura da garantire presso le strutture residenziali e semi-residenziali per le persone non autosufficienti non assistibili a domicilio, incluse quelle di ospitalità alberghiera; prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, correlate alla natura del bisogno, da garantire alle persone non autosufficienti in ambito domiciliare, semi-residenziale e residenziale, articolate in base all’intensità, complessità e durata dell’assistenza. Esempio bonus-produttivita Supponiamo il pagamento del premio massimo de-tassabile di 4.000 euro (al netto dei contributi previdenziali); un dipendente con reddito pari a 80.000 euro. Stando alle regole presenti oggi, questo pagherebbe quasi 1.900 euro tra Irpef, addizionali regionali e comunali. Con la detassazione introdotta nella legge di stabilità e valevole per il 2017 si troverebbe a pagare soltanto 400 euro. Uno sconto di non poco conto, visto e considerato che l’effetto virtuoso scatta anche per tutti i soggetti che oggi beneficiano di sconti fiscale sui premi. Infatti, supponendo che lo stesso lavoratore, percepisca un premio, un bonus di 4.000 euro nel 2016, stando a quelle che sono le regole attuali, lo sconto si applica solo su 2.500 euro e se percepisce un reddito di 50.000 euro, con un’imposta totale pari a 870 euro. Ora, in base a quelle che sono le previsioni della legge di stabilità per il prossimo anno, tutti i 4.000 euro del premio sono soggetti ad un’imposta sostitutiva del 10% e quindi si potrebbe in questo modo ottenere un risparmio in termini economici di 470 euro rispetto al 2016. Sul welfare aziendale sono stati introdotte 2 novità molto importanti per i lavoratori che scelgono di sostituire il premio di produttività, o che scelgono di sostituirlo solo in parte con beni e servizi. Il carnet di benefit esclusi dal reddito di lavoro dipendente verrà dunque totalmente esentato dalla tassazione e si arricchisce con l’uso di un alloggio, o anche il solo utilizzo dell’auto a uso promiscuo, o anche la concessione di prestiti a tassi agevolati e i servizi di trasporto ferroviario gratuito. Con la legge di stabilità che si favorisce la previdenza complementare, assistenza sanitaria integrativa e azioni. Infatti dal 2017 chi decide di sostituire il premio di produttività con una di queste opzioni avrà la garanzia che il valore ricevuto, non è tassato ma sopratutto che questo non rientrerà nel calcolo del tetto massimo per le esenzioni. Premi di produttività: condizioni per la detassazione Una delle condizioni essenziali al fine di usufruire del premio di produttività detassato è che questo sia sottoscritto dalle OO.SS o dalle rappresentanze sindacali aziendali. Premio di produttività: regole da rispettare Al fine di accedere alla detassazione del premio, il beneficiario, dovrà rispettare determinate regole che sono contenute nel decreto attuativo. In questo caso, le imprese e i sindacati dovranno stabilire dei criteri di misurazione e di verifica degli incrementi di produttività grazie agli indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati. Dovranno essere anche inseriti i parametri che l’azienda utilizza al fine di raggiungere il premio. In definitiva, ogni lavoratore potrà scegliere tra 20 differenti criteri di valutazione stabiliti dal testo, e che sono: • volume della produzione rispetto ai dipendenti; • fatturato legato al dipendente; • MOL (margine operativo lordo); • indici di soddisfazione del cliente; • diminuzione di riparazioni e rilavorazioni; • riduzione degli scarti di lavorazione; • rispetto dei tempi di consegna; • rispetto delle previsioni di avanzamento lavori; • modifiche dell’organizzazione del lavoro; • lavoro agile; • modifiche dei regimi di orario; • rapporto tra costi effettivi e costi previsti; • diminuzione dell’assenteismo; • brevetti depositati; • diminuzione dei tempi di sviluppo di nuovi prodotti; • diminuzione dei consumi energetici; • diminuzione degli infortuni; • diminuzione dei tempi di lavorazione; • diminuzione dei tempi di commessa. Gli accordi vigenti Le nuove disposizioni potranno produrre, a certe condizioni, effetti sugli accordi di secondi livello già operativi nel periodo d’imposta 2016. Gli accordi potranno essere modificati o integrati tenendo conto delle seguenti novità: • estensione della platea dei beneficiari dell’imposta sostitutiva del 10% sui premi di produttività ai titolari di reddito annuo da lavoro dipendente inferiore ad 80.000 euro (anziché 50.000) • detassazione del premio fino ad massimo di 3.000 euro (era 2.000) o 4.000 euro (era 2.500) in caso di coinvolgimento del lavoratore nell’organizzazione del lavoro • sostituzione, per scelta del lavoratore, dei premi monetari con assistenza sanitaria, previdenza complementare e in azioni assegnate dal datore di lavoro Per gli accordi di secondo livello già firmati e depositati che prevedono l’erogazione di premi di produttività, le nuove regole fiscali troveranno applicazione solo alle somme corrisposte ai lavoratori nel 2017. Per recepire le novità si dovranno integrare gli accordi di secondo livello già esistenti. Stesso discorso vale per quanti pur avendo già sottoscritto un accordo sui premi di risultato, non abbiano previsto ancora la loro sostituibilità con welfare aziendale. L’accordo integrativo andrà depositato entro 30 giorni dalla sottoscrizione assieme alla dichiarazione di conformità. Le agevolazioni si applicheranno alle erogazioni effettuate nel 2017 anche se il deposito avviene nel periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2016. I Piani di welfare già adottati. Per i piani di welfare già adottati dalle aziende con accordi di secondo livello, le nuove disposizioni troveranno applicazione relativamente ai servizi erogati e alle spese sostenute dal lavoratore nel 2017. I premi versati dal datore di lavoro per le prestazioni relative a rischi extraprofessionali (polizze vita, invalidità, infortuni extraprofessionali) accederanno al nuovo regime di esenzione solo se il versamento è effettuato a partire dal 1° gennaio 2017. In sintesi Ai premi erogati nel 2016 applicheranno le Un accordo di secondo livello, firmato e vecchie regole e cioè, premio annuo non depositato, prevede la verifica del superiore a 2.000 – 2.500 euro per redditi non raggiungimento degli obiettivi per l’erogazione superiori a 50.000 euro. dei premi di risultato e la maturazione dei premi Al contrario, i nuovi limiti cioè premio non alla fine del 2016. L’intesa vale anche per il superiore a 3.000 – 4.000 euro e reddito 2017 annuo non superiore a 80.000 euro, si applicheranno ai soli premi erogati dal 1° gennaio 2017 Un accordo di secondo livello è stato firmato ma Le parti avranno la possibilità di apportare le non depositato. modifiche necessarie prima di procedere al Le parti ora vogliono adeguarlo alle novità deposito. introdotte dalla legge Le nuove norme si applicheranno alle erogazioni effettuate nel 2017 anche in caso di deposito entro 31 dicembre 2016 Un accordo di secondo livello è già stato firmato L’accordo di secondo livello già esistente e depositato. (firmato e depositato) deve essere integrato e Le parti lo vogliono integrare prevedendo la modificato entro 30 giorni dalla sottoscrizione. sostituzione del premio con welfare aziendale e Peraltro, anche se l’integrazione contrattuale l’erogazione di contributi per la copertura dei viene perfezionata solo nel 2017, l’erogazione rischi extraprofessionali dei premi già con la nuova modalità potrà avvenire in base agli obbiettivi raggiunti entro la fine del 2016 Una società eroga già nel periodo d’imposta La norma interpretativa introdotta dalla legge si 2016 servizi con una delle finalità dell’art.51, applicherà retroattivamente anche alle opere e comma 2, lettera f) del Tuir (ad esempio finalità servizi aventi finalità socio-assistenziale di educazione). erogati nel 2016, laddove previsti dal CCNL o L’erogazione avviene in assenza di contratto, accordo interconfederale o contratto ma sulla base del CCNL territoriale. I servizi di asilo noto messi a disposizione nel 2016 non saranno soggetti a tassazione per il periodo di imposta in corso Un’azienda priva di rappresentanze sindacali interne che vuole erogare premi di produttività La mancanza di una RSU/RSA non pregiudica l’erogazione di premi di produttività a tassazione ridotta. L’azienda deve comunque recepire l’accordo territoriale o l’accordo quadro firmato a livello nazionale Novità della legge di Bilancio 2017 in sintesi Tassazione agevolata Detassazione Dal 1° gennaio 2017 Dal 1° gennaio 2017 Periodo di applicazione Trattamenti di welfare aziendale, fruiti in alternativa ai premi aziendali: - prestazioni a sostegno di istruzione, educazione, assistenza sociale e sanitaria, servizi asili nido, borse di studio Premi di risultato legati a: a familiari); - incrementi di produttività, - cessione di prodotti dell’azienda redditività, qualità, efficienza ed al valore normale innovazione; - contributi ad enti o casse a fini - somme erogate sotto forma di assistenziali Causali di partecipazione agli utili - contributi versati al fondo di corresponsione dell’impresa. previdenza complementare In denaro, unitamente alla Erogazione di servizi e retribuzione. prestazioni Lavoratori dipendenti del settore Lavoratori dipendenti del settore privato: privato: - impiegati - impiegati - operai - operai - quadri - quadri - apprendisti - apprendisti salvo espressa rinuncia scritta. salvo espressa rinuncia scritta. 80.000 annui 80.000 annui Tipologia premio Beneficiari Limite di reddito conseguito nel 2016 - 3.000 - 4.000 se i lavoratori sono Importo coinvolti pariteticamente massimo nell’organizzazione aziendale - Imposta sostitutiva dell’IRPEF e Tassazione delle addizionali regionale e agevolata comunale: aliquota 10% Procedura Detassazione totale L’erogazione deve avvenire in L’erogazione deve avvenire in esecuzione di contratti aziendali o esecuzione di contratti aziendali territoriali sottoscritti dalle o territoriali sottoscritti dalle associazioni sindacali associazioni sindacali comparativamente più comparativamente più rappresentative sul piano rappresentative sul piano nazionale o dalle loro nazionale o dalle loro rappresentanze sindacali rappresentanze sindacali aziendali o dalle RSU aziendali o dalle RSU Legge di Stabilità 2016 e legge di Bilancio 2017: cosa cambia- Tabella comparativa Prima Dopo Periodo di applicazione 2016 Dal 2017 in poi Limite di reddito 50.000 80.000 2.0002.500 Importo massimo (coinvolgimento paritetico) 3.0004.000 (coinvolgimento paritetico) Trattamenti di welfare aziendale, fruiti in Ulteriori trattamenti di welfare aziendale, alternativa ai premi fruiti in alternativa ai premi aziendali: aziendali: - contributi alle forme pensionistiche - prestazioni a sostegno di complementari Redditi esenti e istruzione, educazione, - contributi di assistenza sanitaria non assistenza sociale e - assegnazione azioni in parola per computabilità nel sanitaria, servizi asili nido, scelta del lavoratore, in sostituzione dei calcolo del limite borse di studio a familiari); premi - cessione di prodotti dell’azienda al valore normale; - contributi ad enti o casse a fini assistenziali; - contributi versati al fondo di previdenza complementare. Possibilità di prevedere, nel contratto/accordo, l’estensione del beneficio a: - opere e servizi riconosciuti dal datore di lavoro;- benefit aziendaliStipula del contributi e premi versati dal datore di contratto/accordo con la lavoro a favore della generalità dei determinazione dei criteri dipendenti per prestazioni, anche in di valutazione degli forma assicurativa, aventi per oggetto il Contrattazione incrementi di produttività e rischio di non autosufficienza nel nazionale o le misure di welfare compimento degli atti della vita territoriale eventualmente concordate quotidiana o il rischio di gravi patologie. A cura di Antonio Marchini