Il Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro

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Il Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro
Il Contratto Collettivo
Integrativo di Lavoro
Comparto Sanità
per il personale A.USL BA/5
in applicazione dei :
C.C.N.L. del 20 aprile 2004
C.C.N.L. del 05 giugno 2006
parte normativa 2002 – 2005
parte economica 2002 – 2005
firmato in data 27 Dicembre 2006
Sommario
Art. 1
Campo di applicazione
pag.
7
Art. 2
Art. 3
Durata,decorrenza,
tempi
applicazione del contratto
Servizi pubblici essenziali
pag.
7
pag.
8
Art. 4
Art. 5
Comitato paritetico sul fenomeno del Mobbing
pag.
8
Tempo parziale
pag.
10
Art. 6
Formazione ed aggiornamento professionale
pag.
13
Art. 7
Costituzione fondi aziendali
pag.
17
Art. 8
Criteri per l’incentivazione della produttività
Art. 9
Art. 10
Indennità per particolari
pericolo o danno
Nuovi profili professionali
Art. 11
e
procedure
di
pag.
18
pag.
20
pag.
21
Valorizzazione del personale
pag.
23
Art. 12
Comitato per le Pari Opportunità
pag.
24
Art. 13
Criteri generali per le politiche dell’orario di lavoro
pag.
25
Art. 14
Pausa
pag.
27
Art. 15
Mensa
pag.
27
Art. 16
Lavoro straordinario
pag.
27
Art. 17
Pronta disponibilità
pag.
29
Art. 18
Indennità di profilassi antitubercolare
pag.
31
Art. 19
pag.
31
Art. 20
Istituzione in dotazione organica del profilo di
Operatore Socio Sanitario
Mutamento di profilo per inidoneità fisica all’impiego
pag.
31
Art. 21
Banca delle Ore
pag.
31
Art. 22
Norme transitorie e finali
pag.
31
condizioni
di
disagio,
Allegato A
Regolamento per i Servizi Pubblici Essenziali
pag.
33
Allegato B
Costituzione Fondi contrattuali
pag.
37
Dichiarazione congiunta -
pag.
47
Circolare esplicativa orario di lavoro, pausa e mensa
pag.
47
Applicazione art. 19 c. 1 lett. a) CCNL 2002 – 2003
– passaggi verticali
Applicazione art. 17, c. 3 CCNL 7.4.99 – passaggi
orizzontali
pag.
49
pag.
50
Allegato C
Allegato D
2
Premessa
Con il presente contratto integrativo ci si prefigge, nella
compiuta osservanza dei principi e delle clausole contrattuali, nonché
delle disposizioni normative che disciplinano le materie e gli istituti
oggetto di negoziazione, di procedere ad una piena applicazione degli
istituti destinati alla promozione e sviluppo delle politiche di
valorizzazione delle risorse umane della produttività in armonia agli
obiettivi e alle esigenze poste dall’Azienda Sanitaria al fine di dare un
impulso maggiore al già avviato processo di riordino e di
riorganizzazione dell’Azienda.
Le disposizioni contrattuali introdotte, ad iniziare dalle
riconversioni professionali, agli incentivi la produttività e ad una
revisione dell’articolazione dell’orario di lavoro, sono dirette,
principalmente, a stimolare la capacità di tutti i dipendenti a rendersi
parte attiva dell’Azienda Sanitaria al fine di valorizzare tutte le
Strutture Operative e le Aree.
In concreto gli istituti contrattuali definiti tendono, in
prevalenza, ad adeguare le esigenze organizzative aziendali alle
caratteristiche del servizio offerto accelerando, i processi di
umanizzazione in atto al fine di dare un assetto organizzativo conforme
alle esigenze dell’Azienda per promuovere l’efficienza, l’efficacia e la
qualità dell’assistenza erogata
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Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente contratto collettivo di lavoro integrativo si applica a tutto il
personale dipendente in servizio presso la ASL BA/5 con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato e determinato del comparto, esclusi i dirigenti, ivi compreso il
personale comandato o distaccato o utilizzato a tempo parziale.
2. Nel testo del presente contratto il riferimento alla ASL BA/5 è riportato nel
testo del presente Contratto integrativo come “ Azienda “.
Art. 2
Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
1. Il presente contratto integrativo ha validità per il periodo 1 gennaio 2002 –
31 dicembre 2005 per la parte normativa ed economica per i bienni 2002/2003 e
2004/2005. L’ individuazione e l’utilizzo delle risorse finanziarie contrattuali sono
determinate in sede di contrattazione integrativa con cadenza annuale. A tal
riguardo le parti concordano che alla fine di ogni anno entro il mese di aprile
dell’anno successivo, l’ Amministrazione certificherà, a consuntivo, alle OO.SS. ed
alle RSU del comparto i residui dei fondi contrattuali.
2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di
stipulazione, salvo diversa prescrizione prevista nel CCNL 19 aprile 2004 e nel
presente contratto. Il Direttore Generale, a seguito del perfezionamento della
procedura prevista dall’art. 4 del CCNL 19 aprile 2004, dà comunicazione alle
strutture e servizi dell’azienda della sottoscrizione del presente contratto in quanto
destinatari dell’attuazione degli istituti a contenuto economico e normativo, nei
termini prescritti dallo stesso.
3. Alla scadenza, il presente contratto si rinnova tacitamente di anno in anno
qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno
tre mesi prima di ogni singola scadenza: In caso di disdetta, le disposizioni
contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo
contratto collettivo integrativo o da accordi sottoscritti da tutte le Parti, nessuna
esclusa, che modifichi il presente contratto integrativo.
4. Le parti convengono che ogni quattro mesi ed entro e non oltre il 30 aprile,
il 31 agosto ed il 31 dicembre di ciascun anno, si proceda alla verifica
dell’attuazione del presente contratto, ed in particolare :
a) Sistema di classificazione del personale;
b) Produttività;
c) Andamento dei processi occupazionali;
d) Andamento dei tre fondi previsti e loro utilizzo;
e) Andamento processo di formazione ed aggiornamento del personale;
f) Andamento dell’organizzazione del lavoro ed orario di lavoro - almeno una
volta all’anno e comunque entro il 31 marzo di ciascun anno- verificando il
piano di ristrutturazione aziendale in atto.
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5. Le Parti concordano che tutte le retribuzioni accessorie al personale, a
qualsiasi titolo attribuite, debbono essere di norma liquidate con la busta paga del
mese successivo.
6. Le Parti concordano che annualmente sarà consegnata certificazione
attestante la quantificazione della spesa attribuita a ciascun fondo.
Art. 3
Servizi pubblici essenziali
1. In caso di sciopero, sono garantiti i servizi pubblici essenziali, in ossequio
delle norme vigenti. A tal fine si approva l’allegato Regolamento (Allegato A).
Art. 4
Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing.
1. Il mobbing è una delle violenze più gravi che affligge il mondo del lavoro
colpendolo e frustando la dignità dei lavoratori vittime di questo devastante
fenomeno. E’ un’arma subdola nelle mani di coloro che hanno potere contrattuale,
caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti o comportamenti, diversi e ripetuti
nel tempo, aventi connotazioni aggressive, vessatorie e di violenza psicologica
perpetrati con l’unico obiettivo di intimidire, indebolire, annientare la personalità
del lavoratore.
2. Le parti concordano che il fenomeno del mobbing va prevenuto, rilevato e
contrastato efficacemente all’interno dell’Azienda, anche con riguardo alla
risoluzione del Parlamento Europeo del 20 settembre 2001; si riconosce la
necessità di avviare adeguate ed opportune iniziative al fine di contrastare la
diffusione di tali situazioni, che assumono rilevanza sociale, nonché prevenire il
verificarsi di possibili conseguenze pericolose per la salute fisica e mentale del
lavoratore interessato e, più in generale, migliorare la qualità e la sicurezza
dell’ambiente di lavoro.
3. Nell’ambito delle forme di partecipazione previste dall’art. 6, comma 2 del
CCNL 7/4/1999 viene pertanto istituito un Comitato Paritetico con i seguenti
compiti:
a) raccolta dei dati relativi all’aspetto quantitativo del fenomeno del mobbing in
relazione alle materie di propria competenza;
b) individuazione delle possibili cause del fenomeno, con particolare riferimento
alla verifica dell’esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e
gestionali che possano determinare l’insorgere di situazioni persecutorie o di
violenza morale;
c) formulazione di proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione e alla
repressione delle situazioni di criticità, anche al fine di realizzare misure di tutela
del dipendente interessato;
d) formulazione di proposte per la definizione dei codici di condotta;
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e) valutazione sull’opportunità di attuare, nell’ambito dei piani generali per la
formazione, previsti dall’art. 29 del CCNL 7/4/1999, idonei interventi formativi di
aggiornamento del personale.
4. Le proposte formulate dal Comitato vengono presentate alla Direzione
Generale per i conseguenti adempimenti.
5. La Direzione Generale nomina, di concerto con le OO.SS., entro 60 giorni
dalla sottoscrizione del presente contratto, uno sportello di ascolto così come
previsto dal regolamento formulato dal Comitato paritetico.
6. La Direzione Generale nomina, di concerto con le OO.SS., entro 60 giorni
dalla sottoscrizione del presente contratto, il Consigliere di Fiducia, di cui all’art. 5
comma 4 del CCNL 19/4/2004, a cui affidare i seguenti compiti:
a) recepimento della denuncia di fenomeno di mobbing, con conseguente
predisposizione degli atti relativi alla trattazione del caso;
b) avvio del procedimento disciplinare ove ne sussistano i presupposti;
c) vigilare sul rispetto delle norme da parte di tutti i dipendenti, individuate dal
Codice di Comportamento;
d) definire azioni opportune, specifiche o generali, attraverso iniziative di
formazione ed informazione volte a prevenire e/o ridurre il fenomeno del
mobbing per :
• affermare una cultura organizzativa che comporti una maggiore
consapevolezza della gravità del fenomeno e delle sue conseguenze
individuali e sociali;
• favorire la coesione e la solidarietà dei dipendenti, attraverso una più
specifica conoscenza dei ruoli e delle dinamiche interpersonali all’interno
degli ufficio/servizi, anche al fine di incentivare il recupero della
motivazione e dell’affezione all’ambiente lavorativo da parte del personale;
• assistere e/o consigliare il dipendente che denuncia all’Autorità Giudiziaria
casi di mobbing.
7. Per le finalità dell’art 5 del CCNL 19/4/2004 si costituisce il Comitato
Paritetico sul fenomeno del mobbing, ne fanno parte:
• un componente designato da ciascuna Organizzazione Sindacale firmataria del
CCNL;
• da due componenti designati dalla RSU Aziendale;
• da un componente designato dal Comitato per le pari opportunità;
• da un numero di componenti, designati dall’Azienda, sufficienti a garantire la
composizione paritetica del Comitato.
8. Per ogni componente effettivo è prevista la designazione di un componente
supplente.
9. Le funzioni di Presidente del Comitato vengono svolte da un componente
designato dall’Azienda, le funzioni di Vice Presidente da un componente di parte
sindacale.
10. Il comitato paritetico, entro 30 giorni dall’insediamento, adotta un
regolamento per la disciplina dei propri lavori; è tenuto ad effettuare una relazione
annuale sull’attività svolta.
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11. L’Azienda si impegna a garantire l’operatività del Comitato mettendo a
disposizione tutti gli strumenti idonei al suo funzionamento ed a valorizzare e
pubblicizzare con ogni mezzo, nell’ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto
dalla stessa.
12. Il Comitato paritetico, di cui al presente articolo, rimane in carica per la
durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi. I componenti
dei Comitati possono essere rinnovati nell’incarico. Per la partecipazione alle
riunioni non è previsto alcun compenso; si conviene, altresì, che la partecipazione
ai lavori del Comitato in coincidenza con il turno di servizio, non comporta debito
orario.
Art. 5
Tempo parziale
1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale viene regolamentato nei modi previsti
e definito dall’art. 23 e seguenti del CCNL 7/4/1999, dall’art. 34 comma 1 del
CCNL 20/9/2001 e dall’art. 22 del CCNL del 19/4/2004.
2. Il limite massimo di dipendenti a tempo parziale è fissato nella percentuale
del 25% del contingente di personale a tempo pieno previsto dalla vigente
dotazione organica per ogni categoria e profilo professionale; tale limite può essere
arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all’unità per ciascun profilo, negli
altri casi valgono le regole generali sull’arrotondamento delle frazioni di unità
(tabella 1).
3. Il contingente di cui sopra può essere aumentato, tenuto conto delle
esigenze organizzative dell’Azienda Sanitaria, di un ulteriore 10% in presenza di
“gravi e documentate situazioni familiari”, secondo i criteri e le modalità previsti
nell’articolo.
4. Per “gravi situazioni familiari” si intendono quelle che danno titolo alla
fruizione dei congedi non retribuiti previsti dall’art. 4 della L .53/2000 e del
relativo regolamento attuativo approvato con Decreto Ministeriale n°278 del 2000
e precisamente:
a) necessità familiari derivanti dal decesso dei componenti della propria famiglia
anagrafica, dei soggetti di cui all’art. 433 del codice civile anche se non
convive3nti, nonché dei portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado,
anche se non conviventi;
b) situazioni, riferite ai soggetti di cui alla lettera a) ad esclusione del richiedente,
derivanti dalle seguenti tipologie:
• patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione
o perdita dell’autonomia personale, ivi escluse le affezioni croniche di natura
congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, metabolica, post-traumatica,
neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere
evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;
• patologie acute o croniche che richiedono assistenza sanitaria continuativa o
frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
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• patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare
nel trattamento sanitario;
• patologie dell’infanzia e dell’età evolutiva aventi le caratteristiche di cui alle
precedenti situazioni o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo
richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà.
5. Per poter accedere all’ulteriore contingente – 10% - le domande di
trasformazione del rapporto devono essere integrate con la documentazione
attestante la sussistenza delle gravi situazioni familiari di cui al precedente comma.
6. Il rapporto di lavoro a tempo parziale per “ gravi situazioni familiari” verrà
concesso per un anno dalla data di effettiva decorrenza, al termine del quale, ai fini
del conferimento di un ulteriore periodo, verrà verificato il permanere delle
condizioni che hanno determinato la concessione.
7. La spesa complessiva del personale a tempo pieno e a tempo parziale non
può superare l’onere annualmente previsto dal piano annuale di attività per la
dotazione organica complessiva dei profili professionali interessati.
8. Il part - time può essere :
a) orizzontale quando l’articolazione dell’orario di lavoro si svolge in
maniera continuativa per tutte le giornate dell’anno;
b) verticale quando l’orario di lavoro prevede una prestazione ridotta, svolta
solamente in alcuni giorni della settimana;
c) ciclico quando il lavoro viene svolto per alcune settimane o per alcuni
mesi dell’anno.
9. Per quanto attiene alla durata della prestazione lavorativa del rapporto di
lavoro a tempo parziale, le parti concordano che potranno essere attivati
esclusivamente rapporti di 50%, 60% e 70% delle ore settimanali previste, al fine
di garantire il loro ottimale utilizzo nell’ambito dell’organizzazione del lavoro.
10. Le richieste dei dipendenti già a rapporto di lavoro a tempo parziale volte a
ridurre ulteriormente l’orario di lavoro non saranno prese in considerazione qualora
non siano trascorsi almeno 2 anni dalla trasformazione del rapporto o dell’ultima
riduzione.
11. Le varie tipologie di part-time consentite, in ordine alle diverse percentuali
di prestazioni rapportate al tempo pieno, sono le seguenti: 50%,60%;70%.
12. Per il ruolo Amministrativo, Tecnico e Professionale, i contingenti di
personale da destinare al tempo parziale non possono superare il 25% della
dotazione organica complessiva del personale a tempo pieno, di ciascuna posizione
funzionale, con i seguenti scaglioni:
5% con tipologia P.T. al 50%
10% con tipologia P.T. al 60%
10% con tipologia P.T. al 70%.
13. Per il ruolo Sanitario e gli Assistenti Sociali, i contingenti di personale da
destinare al tempo parziale non possono superare il 20% della dotazione organica
complessiva del personale a tempo pieno, di ciascuna posizione funzionale, con i
seguenti scaglioni:
5% con tipologia P.T. 50%
10% con tipologia P.T. 60%
8
10% con tipologia P.T. 70%.
14. Il personale a tempo parziale orizzontale non può essere utilizzato nelle
seguenti aree:
•
utic - cardiologia;
•
emergenza 118;
•
anestesia e rianimazione;
•
sale operatorie - terapia intensiva;
•
dialisi;
•
pronto soccorso.
15. I dipendenti addetti alle aree e servizi sopraindicati che chiedono la
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale saranno
assegnati in una diversa unità operativa nell’ambito della medesima Struttura.
16. Nelle Unità operative operanti in turno sulle 24 ore, il numero di part –
time orizzontali ammessi non può superare la quota del 25%, i restanti saranno part
– time verticali.
17. Al fine di evitare disservizi e pregiudizio al regolare funzionamento delle
strutture aziendali, di norma in ogni Unità Operativa il numero di dipendenti a
tempo parziale non può essere superiore al 25% del personale in servizio con il
medesimo profilo professionale. Qualora i part – time richiesti superino la predetta
percentuale, si darà luogo alla mobilità del personale interessato nell’ambito della
medesima Struttura Operativa.
18. L’articolazione della prestazione lavorativa dei dipendenti a tempo
parziale è proposta dal dipendente interessato e viene concordata con il
Responsabile della propria Unità Operativa tenuto conto delle esigenze
organizzative del servizio stesso.
19. La presenza in servizio nell’ambito dell’orario massimo prescelto può
essere programmata sia di mattina, sia di pomeriggio, sia nei giorni festivi e sia di
notte.
20. Nella domanda di trasformazione del proprio rapporto di lavoro, da
presentare all’Area Gestione del Personale, il dipendente dovrà indicare i seguenti
elementi:
a) la quantità oraria del tempo parziale richiesto;
b) la tipologia del part – time ( orizzontale, verticale o ciclico);
c) la modulazione del part – time;
d) le motivazioni della richiesta specificando le eventuali situazioni familiari o
personale che diano titolo di precedenza ed, inoltre, specificando l’eventuale
attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere.
21. La data di presentazione della domanda è desumibile dalla ricevuta di
ritorno, in caso di invio tramite lettera raccomandata, o dalla data del protocollo.
22. La trasformazione del rapporto di lavoro, da parte del dipendente, avviene
automaticamente entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, che può essere
presentata in qualunque momento.
23. La trasformazione, corredata da atto scritto qualora fosse adottata oltre il
limite dei 60 giorni, produce i suoi effetti a decorrere dal 61° giorno.
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24. Le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a
tempo parziale presentate dai dipendenti che si trovino nelle condizioni previste
dall’art. 1, comma 64, della L. 662/96, hanno la precedenza nell’ambito dei posti
trasformabili quali determinati nella allegata tabella 1.
25. I titoli di precedenza, da valutarsi anche in relazione all’articolazione
richiesta, riguardano:
• coloro che assistono handicappati gravi;
• coloro che assistono malati di mente;
• coloro che assistono anziani non autosufficienti;
• i genitori di figli minori in relazione al numero, all’età e alla situazione
familiare;
• coloro che hanno compiuto i 60 anni di età e superato i 25 anni di effettivo
servizio;
• coloro per i quali sussistono motivate esigenze di studio.
26. Qualora l’orario richiesto per il part – time non superi il 50% di quello a
tempo pieno, è consentito al dipendente di svolgere anche altra attività lavorativa, a
condizione che l’ulteriore attività non sia in conflitto con gli interessi dell’Azienda
e con le specifiche mansioni svolte, nei limiti e alle condizioni previste dalla
vigente normativa. In tal caso l’Azienda, entro il termine di cui sopra, può negare
per iscritto la trasformazione del rapporto.
27. Il dipendente può svolgere sia attività di lavoro autonomo che subordinato,
purché non alle dipendenze di Enti Pubblici o di soggetti in qualche modo
convenzionati con l’Azienda o dalla stessa accreditati.
28. Il dipendente è tenuto, inoltre, a comunicare, entro 15 giorni, all’Azienda
l’eventuale successivo inizio o la variazione dell’attività lavorativa esterna.
29. Al fine di consentire a tutto il personale dipendente la possibilità di
accedere al part – time, in particolare nei casi di esaurimento del contingente, i
dipendenti per i quali sia scaduto il biennio dalla trasformazione del rapporto di
lavoro dovranno ripresentare domanda per la eventuale conferma del rapporto.
30. Tutti i rapporti a part – time per i quali è scaduto il biennio dovranno
essere rivisti al fine di renderli congruenti con le disposizioni del presente articolo.
31.L’orario di lavoro, il trattamento economico e normativo del personale a
tempo parziale, sono disciplinati dal vigente contratto di lavoro e dal D.L.vo
61/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 6
Formazione ed aggiornamento professionale
1. Le parti ritengono che l’obiettivo principale delle iniziative di formazione e
aggiornamento professionale rivolte al personale dipendente, inteso
complessivamente, sia quello di conseguire il continuo miglioramento di tutti i
servizi aziendali ed in modo particolare di quelli socio – sanitari.
2. Una formazione multidisciplinare che coinvolga gli operatori nella presa in
carico dei problemi di salute della popolazione, nell’effettivo riconoscimento dei
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diritti dei cittadini fin dal momento in cui si ricolgono alle strutture dell’Azienda,
nonché la realizzazione di avanzati programmi aziendali, orientati allo sviluppo dei
servizi e degli interventi assistenziali sanitari e sociali erogati, anche attraverso
l’utilizzo di tecniche gestionali, metodi e processi di lavoro sempre più innovati ed
efficienti.
3. Il coinvolgimento e la partecipazione degli operatori, secondo i diversi
livelli di responsabilità, sono il requisito per il successo di questa azione di
miglioramento e per conseguire gli obiettivi di cambiamento richiesti dalla
normativa e dalla programmazione regionale. E’, infatti, a partire dalle persone, dal
loro apporto collaborativo e dal continuo adeguamento delle loro professionalità di
successo, realizzando un salto di qualità nell’erogazione di tutti i servizi.
4. In tale ottica assume un ruolo di fondamentale azione strategica e di
supporto al cambiamento la formazione permanente, in particolare se volta a :
• suscitare forti motivazioni negli operatori del S.S.N.;
• promuovere effettiva cultura di servizio;
• valorizzare l’apporto positivo che le persone possono dare;
• promuovere
la
razionalizzazione,
l’integrazione
e
modificazioni
nell’organizzazione dei servizi e delle prestazioni;
• raggiungere una più elevata efficacia e produttività del sistema dei servizi
socio-sanitari,migliorando la qualità dei servizi resi e l’uso delle risorse;
• sviluppare l’umanizzazione dei servizi basata su una visione integrale della
persona.
5. Pertanto l’attività formativa, coerente con la necessità di implementare
l’attività in ambito aziendale ed interaziendale, si realizza mediante corsi teoricopratici da svolgersi attraverso i seguenti percorsi:
a) addestramento professionale;
b) aggiornamento e qualificazione professionale;
c) riqualificazione professionale;
d) corsi di formazione per l’inserimento lavorativo dei neo-assunti.
6. La formazione può essere :
A) Obbligatoria, con un fondo pari al 90% del rispettivo fondo;
B) Facoltativa, con un fondo pari al 10%. del rispettivo fondo.
7. Il fondo sarà pari all’1% del monte salari annuo.
8. La formazione obbligatoria riguarda tutto il personale a tempo
indeterminato, compreso il personale collocato in distacco sindacale.
Essa si conclude con una certificazione finale attestante lo stato di acquisizione del
percorso formativo. Il personale che partecipa alle attività di formazione
obbligatoria organizzate dall’Azienda, è considerato in servizio a tutti gli effetti. I
relativi oneri sono a carico dell’azienda. I richiamati corsi sono, di norma, tenuti
durante l’orario di lavoro. Se svolti fuori della sede lavorativa, ai partecipanti è
riconosciuto un rimborso spese di € 5,00= per ogni giornata di effettiva presenza,
finanziato dal fondo della formazione.
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9. L’aggiornamento obbligatoria, da svolgersi sulla base delle linee generali di
indirizzo dei programmi annuali e pluriennali individuati dalle Regioni e
concordati in appositi progetti formativi stabiliti dall’azienda, riguarda anche:
a) L’uso di testi, riviste tecniche ed altro materiale biografico messo a
disposizione dal SSN;
b) L’uso di tecnologie audiovisive ed informatiche;
c) La ricerca finalizzata in base a programmi definiti dall’azienda, anche in
relazione agli indirizzi regionali;
d) Il comando finalizzato previsto dall’art. 45 del DPR 20/12/79, n. 761, con la
precisazione che esso è disposto dall’azienda , cui compete di stabilire se ed in
quale misura e per quale durata al dipendente competono gli assegni inerenti al
rapporto di lavoro.
10. All’interno della formazione obbligatoria rientra la formazione continua (
ECM ) di cui all’art. 16 bis e segg. del D.lgt. n. 502/1992.
11. L’azienda garantisce l’acquisizione dei crediti formativi secondo quanto
indicato dall’art. 20 CCNL 19/4/2001, previsti dalle vigenti disposizioni, a tutto il
personale sanitario del comparto. Il personale che vi partecipa è considerato in
servizio a tutti gli effetti ed i relativi oneri sono a carico dell’azienda.
12. Le parti concordano che – nel caso in cui l’azienda è impossibilitata a far
acquisire nel triennio i crediti formativi al personale interessato, così come previsti
dalla normativa vigente, non trova applicazione la specifica disciplina prevista
dall’art. 16 quater del d.lgs 502 del 1992. L’azienda, di conseguenza, non assumerà
iniziative unilaterali per la durata del presente contratto integrativo.
13. Ove, viceversa la garanzia del comma precedente venga rispettata, il
dipendente che senza giustificato motivo non partecipi alla formazione ECM e non
acquisisca i crediti previsti dal triennio, non potrà partecipare per il triennio
successivo alle selezioni interne a qualsiasi titolo previste
14. Sono considerate cause di sospensione dell’obbligo di acquisizione dei
crediti formativi il periodo di gravidanza e puerperio, le aspettative a qualsiasi
titolo usufruite, ivi compresi i distacchi per motivi sindacali. Il triennio riprende a
decorrere dal rientro in servizio del dipendente.
15. L’aggiornamento facoltativo, richiesto a domanda del dipendente, è svolto
fuori dell’orario di lavoro. L’azienda, qualora ritenga la partecipazione del
dipendente al corso d’aggiornamento facoltativo, utili ed in linea ai rispettivi
programmi d’aggiornamento, può prevedere in via preventiva di concorrere nella
misura del 25% delle spese sostenute dal dipendente per partecipare al corso
medesimo, limitatamente alle spese di viaggio e di iscrizione.
16. L’opportunità di partecipazione a programmi d’aggiornamento facoltativo
deve essere garantita, a rotazione, a tutti i dipendenti e di norma deve favorire i
dipendenti non inclusi, nel periodo riferito, nell’aggiornamento obbligatorio.
17. Per l’attuazione dei programmi di formazione, aggiornamento obbligatorio
e facoltativo, nonché di riqualificazione del personale di comparto, l’azienda con
apposito atto deliberativo, annualmente, esaminerà l’apposito fondo di riferimento.
18. La partecipazione del personale all’attività didattica, anche come tutor, si
realizza nelle seguenti tipologie di corso:
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a)
corsi d’insegnamento previsti dall’art. 6 d.lgs. n. 502/92 e sue
modificazioni ed integrazioni;
b) corsi
d’aggiornamento
professionale
obbligatorio
organizzati
dall’Azienda tra cui anche i corsi ECM;
c) corsi di formazione di base e riqualificazione.
19. L’attività di cui al comma precedente sono riservate, prioritariamente, ai
dipendenti dell’azienda. Per l’individuazione di tale personale l’azienda da
massima pubblicità con idonei avvisi, da emanarsi entro il mese di Novembre di
ogni anno, in modo da consentire la partecipazione di tutti i dipendenti, in possesso
dei requisiti culturali e professionali richiesti ed attinenti le attività di didattica. Per
il conferimento dell’incarico all’insegnamento è necessario altresì tenere conto:
I) dei titoli culturali, professionali ed anzianità di servizio;
II) delle precedenti esperienze acquisite in campo didattico;
III) di eventuali pubblicazioni prodotte;
IV) del grado di autonomia e responsabilità delle funzioni che svolge in servizio:
20. L’attività didattica è remunerativa in via forfetaria che comprende, oltre
alla partecipazione alle lezioni, la correzione degli elaborati e la partecipazione alle
attività degli Organi di didattica. Qualora tale attività dovesse essere svolta fuori
dall’orario di lavoro, la remunerazione lorda sarà pari a € 50,00 /ora. Mentre, se
svolta durante l’orario di lavoro, la remunerazione lorda sarà pari a € 25,00 /ora.
21. Gli ambiti e programmi formativi annuali sono quelli definiti dalla
contrattazione integrativa aziendale e regionale, su proposta del Comitato Tecnico
Scientifico sentiti i Responsabili di Struttura e portati a conoscenza, con idonei
avvisi, a tutti gli operatori entro il mese di Ottobre di ciascun anno.
22. Considerato il numero degli operatori interessati, di tutta evidenza elevato,
il piano formativo, così come contrattato, deve avere una valenza annuale. Per
l’accesso a detti corsi, sulla base dei posti programmati ed in coerenza con le
risorse definite, si renderà necessario procedere alla selezione degli aspiranti, sulla
base dei seguenti criteri:
• priorità ( con il principio della rotazione ) dei dipendenti appartenenti ad aree
interessate dai progetti specifici o da aree ritenute critiche nell’ambito
dell’attuazione dei piani strategici;
• crediti acquisiti nell’ambito dell’Azienda.
23. Per favorire con ogni possibile strumento il diritto alla formazione e
all’aggiornamento professionale del personale, sono utilizzati anche gli istituti di
cui agli artt. 22 e 23 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001.
24. Le parti concordano il potenziamento di personale nell’ambito dell’ attuale
ufficio di formazione al fine di rendere più agevole il percorso dei corsi di
formazione attraverso avviso interno.
25. Il Comitato Tecnico Scientifico, Coordinato dal Dirigente Responsabile
dell’Ufficio di Formazione, è composto da sette nominativi del comparto:
• n. 1 in rappresentanza del personale infermieristico;
• n. 1 in rappresentanza del personale tecnico sanitario;
• n. 1 in rappresentanza del personale della riabilitazione;
13
•
•
•
n. 1 in rappresentanza del personale della prevenzione;
n. 1 in rappresentanza del personale assistenti sociali;
n. 1 in rappresentanza del personale del ruolo tecnico con esclusione degli
Assistenti Sociali;
• n. 1 in rappresentanza del personale amministrativo;
indicati dalla delegazione sindacale.
26. Il Comitato Tecnico Scientifico, è convocato dal Dirigente Responsabile
della Formazione e si avvale di un proprio regolamento.
Art. 7
Costituzione fondi aziendali
1. Per il finanziamento degli istituti economici previsti dal vigente CCNL,
sono costituiti i fondi così come previsto dal CCNL 19 aprile 2004, e riportati in
calce al presente Contratto Integrativo Aziendale – Allegato “B”.
2. In attuazione di quanto previsto dall’art. 6 comma 1, CCNL 05/06/2006, le
parti destinano la percentuale del 60% dell’importo di € 244.700,67 pari a €
146.820,40 sul fondo dell’art. 4 CCNL 05/06/2006, mentre il restante 40% pari a €
97.880,27 sul fondo dell’art. 5 CCNL 05/06/2006.
3. Le parti concordano che il residuo della produttività dell’anno 2004 di
competenza della Direzione Generale e quello relativo all’anno 2006 di trasferirlo
sul fondo della produttività a partire dal 01/01/2007. Il fondo complessivo della
produttività (fondo consolidato al 31/12/2006 e residui anno 2004 e 2006 verrà
ripartito al 50% come fondo di mantenimento da corrispondere in quote mensili
come da vigente C.I.A. e l’altro 50% sul fondo di produttività di competenza della
Direzione Generale.
4. Le parti, vista la disponibilità del fondo anno 2004 per il finanziamento
delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune dell’ex
indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionali specifica,
concordano l’erogazione della fascia retributiva, a decorrere dal 01/01/2004, a tutto
il personale in servizio a tale data.
5. Le parti, concordano di riconoscere al restante personale fino al 31/12/2006,
come produttività, l’importo dell’ultima fascia in godimento. Al personale
reinquadrato a seguito dell’espletamento delle procedure relative alla progressione
verticale (art. 12 e 5) viene garantita, dalla data del passaggio verticale, la fascia
retributiva successiva alla categoria e fascia in godimento alla stessa data fermo
restando, per il periodo antecedente, la produttività.
6. Le parti, concordano, che a tutti i dipendenti che al 31/12/2005 hanno
usufruito degli incentivi la produttività pari alla ulteriore fascia retributiva per
effetto del passaggio di fascia dal 01/01/2003, anche per l’anno 2006, dai relativi
residui sarà corrisposta una ulteriore somma come produttività collettiva pari a
quella corrisposta per l’anno 2005.
14
Art. 8
Criteri per l’incentivazione della produttività
1. Il sistema della produttività è lo strumento per migliorare i servizi e le
prestazioni sanitarie che l’Azienda è chiamata ad offrire al cittadino utente nel
quadro di un più efficiente utilizzo di tutte le risorse.
2. L’istituto della produttività dovrà essere applicato sulla base dei principi
dell’equità e dell’uguaglianza fra tutti i dipendenti e nel rispetto delle
professionalità e del lavoro d’equipe per il miglioramento reale dell’efficacia e
dell’efficienza dei servizi.
3. Sulla scorta di tali elementi, le parti concordano che, a far tempo
dall’01.01.2007, l’istituto della produttività consta di due elementi strutturali:
a) produttività di mantenimento: finanziata con un fondo pari al 50% del fondo
totale e destinata a promuovere il miglioramento organizzativo e l’erogazione
dei servizi;
b) produttività per progetti finalizzati finanziata con un fondo pari al 50% del
fondo totale e destinata, prioritariamente :
™ al finanziamento di progetti finalizzati all’incremento della produttività
quali quantitativa di specifiche aree di attività lavorative considerate critiche
nell’ambito della valutazione gestionale dell’azienda. Alla delegazione
sindacale verranno comunicati i progetti nella loro interezza. I dirigenti delle
unità operative interessate, successivamente alla realizzazione del progetto
finalizzato e, comunque non oltre 15 giorni dal termine dell’effettuazione,,
sono tenuti ad inviare alla Direzione generale dettagliata relazione.
La Direzione generale, previa verifica del progetto finalizzato e realizzato, è
tenuta entro e non oltre due mesi dalla presentazione della relazione finale,
previa comunicazione alla delegazione sindacale, a corrispondere ai dipendenti
quanto dovuto in rapporto alla percentuale di realizzazione del medesimo
progetto.
™ al personale trasferito nell’ambito dei processi di centralizzazione delle
attività delle Aree verrà assegnato un progetto finalizzato relativamente ai
disagi della mobilità .
™ nell’ambito del finanziamento dei progetti finalizzati viene definita una
parametrazione economica superiore a quella del proprio profilo per il
personale che effettuava, in via sperimentale, le 35 ore settimanali
4. Per favorire la produttività del fondo di mantenimento, le Parti concordano i
seguenti obiettivi e criteri:
a) accelerare la definizione del processo di aziendalizzazione, per poter garantire:
• agli assistiti quella sanità pubblica che deve restare momento di primario
riferimento della richiesta di salute;
• agli operatori quella crescita professionale sostenuta dal sistema premiante
aziendale;
b) conseguire come obiettivo di carattere generale la Qualità e l’Umanizzazione
dell’assistenza;
15
c) dare inizio ed attuazione al processo delle procedure di Qualità inerenti le
attività lavorative, con l’acquisizione degli elementi finalizzati al
conseguimento degli accreditamenti istituzionali e dell’ Umanizzazione
dell’assistenza;
d) al fine di qualificare i livelli di assistenza e di operatività delle varie
articolazioni aziendali, gli obiettivi della Qualità e della Umanizzazione
vengono declinati in un unico pensiero progettuale per dare contenuto alla
produttività del personale del comparto;
e) i due obiettivi ( Qualità e Umanizzazione ) devono essere conseguiti con
interventi di informazione/formazione che vedranno coinvolti oltre al personale
del comparto interessato al progetto anche la Dirigenza, in quanto il
raggiungimento dell’obiettivo di carattere aziendale sarà elemento di
valutazione dell’attività dirigenziale; oltre al presupposto, che il processo di
Qualità (procedure documentali ) deve essere non solo condiviso integralmente,
ma il Dirigente responsabile ne rappresenta l’elemento trainante e motivante.
5. L’attività di formazione e di informazione sulle problematiche connesse al
raggiungimento degli obiettivi sarà effettuata dal delegato aziendale della Qualità,
che coinvolgerà il personale del comparto e i Dirigenti Responsabili delle strutture.
6. A tal fine per sostenere e garantire il conseguimento degli obiettivi, secondo
le indicazioni fornite dal delegato aziendale della Qualità, l’Azienda, su proposta
del Responsabile dell’articolazione, previa informazione alla delegazione
sindacale, individuerà i Responsabili Interni della Qualità e Formazione che
coordineranno il personale del comparto alla realizzazione dell’obiettivo.
7. Mensilmente, ad ogni singolo dipendente, verrà corrisposta la propria quota
di produttività del fondo di mantenimento in base alla categoria di appartenenza e
alla seguente pesatura:
Categoria
Peso Specifico
A
B
1,00
1.40
B livello economico BS
C
D
1,70
2,00
2,40
D livello economico Ds
2,80
8. Le quote di produttività, non verranno attribuite ai dipendenti che si
assentano dal servizio per più di gg. 15 nel semestre per le seguenti cause:
• astensione obbligatoria ante e post- partum ;
• fruizione benefici legge 104;
• assenze per malattia a qualsiasi titolo;
• diritto allo studio;
• permessi retribuiti;
16
• altre assenze obbligatorie per legge.
9. Agli stessi nel semestre successivo non verranno attribuite quote di
produttività. Tali quote non corrisposte confluiscono totalmente nel fondo della
produttività per progetti finalizzati.
10. Le quote di produttività verranno ridotte in caso di tempo parziale in
misura pari alla percentuale di tempo di riduzione del lavoro;
11. In applicazione dell’art. 23, comma 9, del CCNL 19/4/2004, al personale
in distacco sindacale verrà garantita la sola quota di pesatura in base alla categoria
di appartenenza.
12. Per favorire la produttività per progetti finalizzati, sarà cura della
Direzione Generale, previa informativa alla delegazione sindacale, di stabilire,
entro il mese di Ottobre di ciascun anno, gli obiettivi aziendali a cui ogni Dirigente
di U.O. deve fare riferimento per la presentazione del progetto previa intesa con il
personale del comparto e della dirigenza della medesima Unità Operativa.
13. Ogni Dirigente Responsabile di Unità Operativa è tenuto a presentare,
entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno, un progetto finalizzato.
14. In caso contrario, previa informativa al personale della medesima Unità
Operativa, il Dirigente è tenuto a fornire dettagliata relazione, relativamente alle
motivazioni, alla Direzione Generale.
15. Il dipendente di Unità Operativa priva di presentazione di progetto
finalizzato può comunicare alla Direzione Generale, entro e non oltre il giorno 10
dicembre di ciascun anno la propria disponibilità all’effettuazione di progetti
finalizzati presso altra Unità Operativa.
16. Il Dirigente di Unità Operativa, successivamente alla realizzazione del
progetto finalizzato e comunque non oltre 15 giorni dal termine dell’effettuazione,
è tenuto ad inviare alla Direzione Generale dettagliata relazione.
17. La Direzione Generale previa verifica del progetto finalizzato e realizzato,
è tenuta entro e non oltre due mesi dalla presentazione della relazione finale, previa
informativa alla delegazione sindacale, a corrispondere ai dipendenti quanto
convenuto ed in rapporto alla percentuale di realizzazione del medesimo progetto.
Art. 9
Indennità per particolari condizioni di disagio, pericolo o danno
1. In applicazione dell’art. 26 del CCNL 19/4/2004, con decorrenza
dall’1/1/2003, al personale del ruolo sanitario, nonché agli ausiliari specializzati
addetti ai servizi socio assistenziali, agli operatori tecnici addetti all’assistenza e/o
agli operatori socio sanitari che espletano in via diretta le prestazioni di assistenza
domiciliare presso l’utente compete una indennità giornaliera, denominata
indennità per l’assistenza domiciliare nella misura sottoindicata, per ogni giorno di
servizio prestato:
• € 2,58 alla categoria A o B iniziale;
• € 5,16 alla categoria B, livello economico Bs, C e D, ivi compreso il livello
economico Ds.
17
2. I Dirigenti delle Unità Operative, che erogano l’assistenza domiciliare,
dovranno far pervenire, all’area gestione del personale, prospetto riepilogativo
mensile nel quale si attesti l’espletamento in via diretta delle prestazioni di
assistenza domiciliare presso l’utente, contenente i nominativi di tutti gli operatori
che hanno espletato tale attività e le ore giornaliere espletate.
3. L’indennità di assistenza domiciliare verrà corrisposta esclusivamente al
personale che presta servizio ogni giorno e con un orario di non meno di ore tre
giornaliere di assistenza.
4. Dall’1 Gennaio 2003 viene erogata l’indennità di SERT, prevista dall’art.
27 CCNL 19/4/2004, a tutti i dipendenti assegnati al servizio per le dipendenze
patologiche per ogni giorno di effettiva presenza in servizio, nella misura di :
• 1,03 lordi per il personale della categoria A e B iniziale;
• 5,16 lordi per il personale appartenente alle categorie B, livello economico Bs,
C e D, ivi compreso il livello economico Ds.
5. I Dirigenti delle Unità Operative, che erogano attività di SERT, dovranno
far pervenire, all’area gestione del personale, prospetto riepilogativo mensile nel
quale si attesti l’espletamento in via diretta delle prestazioni nel servizio per le
dipendenze patologiche, contenente i nominativi di tutti gli operatori che hanno
espletato tale attività.
Art 10
Nuovi Profili Professionali
1. Con decorrenza dal 20/4/2004, data di entrata in vigore del CCNL
19/4/2004, sono istituiti i seguenti profili professionali ascrivibili alla categoria
“C”:
• Puericultrice Esperta;
• Infermiere Generico Esperto;
• Massofisioterapista Esperto;
• Operatore Specializzato Esperto;
2. I passaggi alla categoria “C” avvengono previo superamento di una
selezione interna, ai sensi dell’art. 16 del CCNL 7/4/1999, riservata al personale
della categoria B, livello economico Bs, del corrispondente profilo e mestiere, e
precisamente della Puericultrice ; dell’Infermiere Generico; del Massofisioterapista
e dell’Operatore Tecnico Specializzato (Operatore Tecnico Coordinatore.;
Elettricista; Operatore .Tecnico .Coordinatore. di Cucina; Operatore Tecnico
.Specializzato Elettricista; Operatore Tecnico Specializzato Cuoco; Operatore
Tecnico Specializzato Conduttore di caldaie; Operatore Tecnico Specializzato
Autista di ambulanze; Operatore Tecnico Specializzato Idraulico; Operatore
Tecnico Specializzato Elettromedicali ).
3. Il passaggio alla categoria C del personale del ruolo sanitario (Puericultrice;
Infermiere Generico e Massofisioterapista) comporta la contestuale soppressione e
trasformazione del corrispondente posto della categoria B, livello economico Bs.
dalla dotazione organica.
18
4. L’azienda avvierà, entro il 31/12/2006 le selezioni per la trasformazione dei
suddetti posti d’organico. Le selezioni si concluderanno entro e non oltre 30 gg
dalla data della stipula del presente contratto integrativo. E l’inquadramento nella
Cat. C avverrà a far data 31/12/2005.
5. I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti culturali e
professionali previsti dall’allegato 1 del CCNL, e Tab. 5 del CCIL 4/10/2000.
6. Per le modalità di svolgimento delle selezioni interne, di cui al presente
articolo, le parti concordano di applicare i criteri di cui alle tabelle n. 6 e 7 del
CCIL 4/10/2000.
7. Per una completa visione di quanto innanzi evidenziato, le parti prendo atto
che il numero del personale in dotazione organica, distinto per ruolo è il seguente :
Ruolo Sanitario e Profilo
Infermieri Generici
Puericultrici
Massofisioterapista
Totale
N°
91
31
1
123
Ruolo Tecnico e Profilo
Operatore Tecn. Coord. Elettricista
Operatore Tecn. Coordinatore Cucina
Operatore
Tecnico
Specializzato
Conduttore Caldaie a Vapore
Operatore
Tecnico
Specializzato
Autista/Autoambulanza
Operatore
Tecnico
Specializzato
Cuoco
Operatore Tecnico Specializzato
Operatore
Tecnico
Specializzato
Elettrom/Tubista
Totale
N°
=
2
8
43
4
6
2
65
8. Si conviene che il mutamento del profilo professionale da Bs a C interesserà
i seguenti profili professionali nelle quantità numeriche sotto indicate:
RUOLO SANITARIO:
Profilo
Infermieri Generici
Collocazione nella fascia
economica
• n° 91 collocati in fascia BS 5
Puericultrici
Massofisioterapista
• BS 5
• BS3
31
1
Totale
19
Numero
Dipendenti
91
123
RUOLO TECNICO:
Profilo
Operatore Tecnico Coordinatore
Elettricista
Operatore Tecnico Coordinatore
Cucina
Operatore Tecnico
Specializzato Conduttore
Caldaie a Vapore
Operatore Tecnico
Specializzato
Autista/Autoambulanza
Operatore Tecnico
Specializzato Cuoco
Operatore Tecnico
Specializzato
Operatore Tecnico
Specializzato Elettrom/Tubista
•
Collocazione nella fascia
economica
Bs5
•
Bs5
Numero
Dipendenti
=
2
• n° 7 collocati in fascia Bs 5;
• n° 3 collocati in fascia Bs 4
8
• n° 42 collocati in fascia Bs
5;
• n° 1 collocati in fascia Bs 4
• n° 4collocati in fascia Bs 5;
• n° 1 collocati in fascia Bs 4
• collocati in fascia Bs 5;
43
• collocati in fascia Bs 5;
Totale
4
6
2
65
Art. 11
Valorizzazione del Personale
1. A decorrere dal 01/09/2003, i collaboratoti professionali sanitari caposala e
capo tecnici con reali funzioni di coordinamento riconosciute al 31.08.2001 - ex
art. 10 del CCNL 20/9/2001, 2° biennio economico – tenuto conto dell’effettivo
svolgimento delle funzioni stesse, viene inquadrato nella categoria D livello
economico Ds, con mantenimento del coordinamento e della relativa indennità.
2. Al personale della categoria D con profilo di collaboratore professionale
sanitario e collaboratore professionale Assistente Sociale che, successivamente
all’entrata in vigore del CCNL del 19.04.2004, viene conferita la funzione di
coordinamento e lo abbia svolto per un periodo di un anno con valutazione
positiva, in presenza di posto vacante nel livello economico Ds, partecipa alla
selezione interna dell’art. 17 del CCNL del 07.04.1999, con precedenza nel
passaggio. Le parti, inoltre, concordano che, per l’applicazione di tutto quanto
previsto dal presente comma, i passaggi avverranno in modo verticale e le modalità
di inquadramento avvengono nel rispetto dell’art. 31,comma10 CCNL 7/4/1999,
come modificato dall’art. 23,comma 6 del CCNL 19/4/2004.
3. Il conferimento della funzione di coordinamenti di cui al comma
precedente, avviene secondo le modalità previste dal comma 5 dell’art. 5 del
20
Contratto Integrativo Aziendale del 16.03.2004, in ossequio al bando già emesso
dall’azienda e da espletarsi entro il 31/03/2007.
4. Le parti concordano di consentire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19,
lettera d) del CCNL 19.04.2004, i processi di sviluppo verticale per il personale
appartenente ai ruoli amministrativi e tecnici destinando le quote di risorse di cui
all’art. 31, comma 4, lettera a), seconda alinea, pari a complessivi € 4,05 mensili,
per tredici mensilità, per tutti i dipendenti in servizio, contribuendo, anche, il
valore delle fasce attribuite a ciascun dipendente interessato.
5. Tale sviluppo avviene, a seguito della trasformazione dei posti del relativo
organico, mediante i passaggi di livello economico o di categoria nel rispetto delle
procedure degli ex artt. 16 e 17 del CCNL 07.04.1999, nonché in possesso dei
requisiti di accesso dall’interno come previste dalla declaratoria del CCNL del
20.09.2001. L’inquadramento economico sarà disposto ai sensi dell’art. 31 c. 10
del CCNL 07.04.1999.
6. Le Parti concordano che i profili interessati del ruolo amministrativo e
tecnico alle citate selezioni interne sono quelli riportati nell’allegato “C”, parte
integrante al presente contratto.
7. L’ azienda avvierà, entro e non oltre 30 giorni dalla data di stipula del
presente accordo, le procedure per le selezioni interne. Le stesse saranno definite
entro e non oltre 90 giorni dalla stipula del presente contratto integrativo.
8. Nell’ambito del processo di sviluppo professionale, si concorda lo
scorrimento delle graduatorie di cui alle selezioni interne ex art. 12, c. 2 del CCNL
20.09.2001- 2° biennio economico, nell’ambito del numero dei posti disponibili in
organico, per tale procedura, approvati dalla Regione Puglia.
9. Si concorda, altresì, di procedere all’applicazione dell’art. 17 CCNL 07-041999 così come da allegato “D”.
Art. 12
Comitato per le Pari Opportunità
1. Viene istituito, presso questa Azienda, a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente contratto, il Comitato per le pari opportunità, per le finalità
previste dall’art. 7 del CCNL 7 aprile 1999, ovvero con i seguenti compiti :
• raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che
l’amministrazione è tenuta a fornire;
• formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della
contrattazione integrativa di cui all’art. 4, comma 2 punto X del CCNL 7 aprile
1999;
• promozione di iniziative volte ad attuare le direttive dell’Unione Europea per
l’affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone, nonché azioni
positive ai sensi della legge n. 125/1991.
2. Il Comitato di cui al precedente comma, presieduto da un rappresentante
dell’azienda, è costituito come segue:
• da 5 componenti nominati dall’Azienda;
21
• da 5 componenti nominati dalle OO.SS: firmatarie del presente contratto.
3. Per ogni componente effettivo è prevista la nomina di un componente
supplente.
4. Il Presidente del Comitato di cui al precedente comma 1, designa un
vicepresidente.
5. Nell’ambito dei vari livelli di relazioni sindacali previsti per ciascuna delle
materie sottoindicate, sentite le proposte formulate dal Comitato per le pari
opportunità, sono previste misure per favorire effettive parità nelle condizioni di
lavoro e di sviluppo professionale, che tengano conto anche della posizione delle
lavoratrici in seno alla famiglia:
• accesso ai corsi di formazione professionale e modalità di svolgimento degli
stessi anche ai fini del perseguimento di un effettivo equilibrio, a parità di
requisiti professionali, nei passaggi interni e nel conferimento degli incarichi di
posizioni organizzative del sistema classificatorio;
• flessibilità degli orari di lavoro in rapporto agli orari dei servizi sociali nella
fruizione del part-time;
• processi di mobilità.
6. L’Azienda è tenuta a fornire ogni opportuno strumento inidoneo, necessario
a garantire l’operatività del Comitato di cui al precedente comma 1
7. Il prescritto Comitato deve svolgere una relazione annuale sulle condizioni
delle lavoratrici all’interno dell’Azienda fornendo, in particolare, informazioni
sulla situazione occupazionale in relazione alla presenza nelle varie categorie e nei
vari profili nonché sulla partecipazione ai processi formativi.
8. Il Comitato per le pari opportunità rimane in carica per la durata di un
quadriennio e comunque fino alla costituzione del nuovo. I componenti del
Comitato possono essere rinnovati nell’incarico per un solo mandato.
ART 13
Criteri generali per le politiche dell’orario di lavoro
1. Le Parti concordano di articolare le politiche dell’orario di lavoro, del
congedo ordinario, delle pause, del lavoro straordinario, del riposo giornaliero, del
riposo settimanale e del lavoro notturno nell’Azienda, in armonia a quanto dettato
in materia dal decreto legislativo n°66 dell’08.04.2003, integrato e modificato dal
decreto legislativo n°213 del 19.07.2004 e per le parti riguardanti anche il
personale della pubblica amministrazione della Circolare n. 8 del 03.03.2005 del
Ministero del Lavoro d’intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica.
2.. Nel programmare l’orario di lavoro le Parti si pongono l’obiettivo di
armonizzarlo e renderlo funzionale all’orario di servizio di tutte le Unità Operative
all’interno dei Dipartimenti, Distretti, Strutture Ospedaliere, Aree dell’Azienda.
3. L’orario normale di lavoro è di 36 ore nell’arco della settimana, da
intendersi non necessariamente come settimana di calendario ma riferibile ad un
periodo non superiore a 4 mesi con la possibilità, quindi, di eseguire orari
22
settimanali superiori o inferiori all’orario normale a condizione che la media
corrisponda alle 36 ore settimanali.
4. Le eventuali ore di incremento prestate e non recuperate nell’arco dei 4
mesi assumono la natura di lavoro straordinario e devono essere retribuite nel mese
successivo o a richiesta del dipendente recuperate con riposi compensativi.
5. La durata massima settimanale di lavoro, comprensiva sia del lavoro
ordinario sia di quello straordinario non può superare le 48 ore per ogni periodo di
sette giorni calcolate, come media, su un periodo di riferimento non superiore a 4
mesi.
6. Nella settimana lavorativa si potrà superare il limite delle 48 ore settimanali
purché vi siano settimane lavorative di meno di 48 ore in modo da effettuare una
compensazione e non superare il limite delle 48 ore medie nei 4 mesi di
riferimento.
7. La violazione di tale previsione è punita, a carico di chi ha permesso tale
situazione, con la sanzione amministrativa da € 130,00 a € 780,00 per ogni
dipendente e per ciascun periodo di riferimento cui si riferisca la violazione.
8. I periodi di ferie, quelli di assenza per malattia, infortunio e gravidanza e
quelli che comunque si collegano allo stato di salute del dipendente, non sono presi
in considerazione ai fini del computo della media.
9. Tutti i restanti periodi di assenza con diritto alla conservazione del posto
restano pertanto ricompresi nell’arco temporale di riferimento, sia pure con
indicazione delle ore pari a zero.
10. L’arco temporale può superare il quadrimestre in considerazione che non
vanno computate le assenze dovute a ferie e malattie o periodi equiparabili alla
malattia (ad esempio nel considerare il quadrimestre gennaio/aprile, tale periodo, in
considerazione delle assenze dovute a malattia, potrebbe scorrere nel mese di
maggio).
11. In caso di superamento delle 48 ore di lavoro settimanale, attraverso
prestazioni di lavoro straordinario, nel computo della media dei quattro mesi a base
del riferimento, l’Azienda è tenuta ad informare entro 30 giorni dalla scadenza del
periodo di riferimento, la Direzione Provinciale del Lavoro e la delegazione
Sindacale.
12. La violazione della disposizione, in relazione a ciascun quadrimestre è
punita con la sanzione amministrativa da € 103,00 a € 200,00.
13. Ai fini della configurazione della fattispecie è necessario che il
superamento delle 48 ore settimanali ricompresa prestazioni di lavoro
straordinario, giacché se il superamento avviene sulla base di un orario normale di
lavoro di media nel quadrimestre preso in considerazione, l’adempimento non è
dovuto.
14. L’orario di lavoro - personale amministrativo -.
Orario normale : dalle ore 7,45 alle ore 14,57 e massimo sino alle ore 17,57 su
cinque giorni con flessibilità di un’ora in entrata ed in uscita. L’eventuale debito
orario va recuperato nei giorni da concordarsi.
15. orario di servizio Cup -Ticket :
23
Dalle ore 7,15 alle ore 13,45 dal lunedì al sabato, con due rientri settimanali nei
giorni di Martedì e Giovedì. L’ orario di lavoro verrà definito dal Dirigente in
rapporto all’orario di servizio, correlato con gli ambulatori. (Radiologia, Lab.
Analisi, Dialisi, ecc.).
Art 14
Pausa
1. Il dipendente ha diritto ad un intervallo di pausa, non inferiore a 30 minuti,
dall’esecuzione della prestazione lavorativa quando la stessa ecceda le 6 ore
nell’ambito dell’orario di lavoro.
2. Le funzioni per le quali è previsto il diritto alla pausa sono individuate
nell’esigenza di consentire il recupero delle energie e per la consumazione del
pasto – diritto alla mensa di cui al successivo art. 15 - e nell’attenuazione del
lavoro ripetitivo.
3. Il periodo di pausa deve essere fruito consecutivamente e non vanno
computati come lavoro ai fini del superamento dei limiti di durata.
4. I dipendenti che utilizzano un’attrezzatura munita di videoterminali in modo
sistematico o abituale, per venti ore settimanali, hanno diritto, qualora svolgono
tale attività per almeno 4 ore consecutive, ad una pausa di 15 minuti ogni 120
minuti di applicazione continuativa al videoterminale, senza possibilità di cumulo
all’inizio ed al termine dell’orario di lavoro. Il tempo di pausa è considerato orario
di lavoro.
Art 15
Mensa
1. Il diritto alla mensa viene riconosciuto a tutti i dipendenti, come da articolo
14 commi 1 e 2 del presente contratto integrativo, è sancito dall’art. 29 CCNL del
20-09-2001.
2. L’Azienda riconoscerà a far data dal 01/01/2007 il diritto alla mensa
sottoforma di indennità sostitutiva nella misura prevista dal CCNL.
Art. 16
Lavoro Straordinario
1. Il lavoro straordinario non è strumento di gestione ordinaria delle attività
facenti capo alle singole UU.OO, pertanto il ricorso a tale istituto deve, comunque,
essere ridotto al minimo indispensabile per far fronte alle esigenze, contingenti,
effettivamente indilazionabili, imprevedibili e non programmabili, quali il richiamo
in servizio per pronta disponibilità, unicamente, per turno notturno e/o festivo.
2. Tutte le prestazioni di lavoro straordinario devono essere, preventivamente,
autorizzate per iscritto dal Dirigente Responsabile dell'Unità Operativa di
appartenenza nell’ambito del budget assegnato e controfirmate dal dipendente ed
inviate all’Area Gestione del Personale.
24
3. Il lavoro straordinario, fermo restando i criteri di flessibilità sull’orario di
lavoro di cui al presente contratto, deve essere obbligatoriamente monetizzato
entro il mese successivo ai 4 mesi presi a riferimento e solo su richiesta del
personale interessato, potrà essere immesso nella banca delle ore.
4. Il Dirigente dell’Unità Operativa che obbliga il dipendente ad effettuare
prestazioni di lavoro straordinario superiore alle ore di budget assegnate, alla stessa
Unità Operativa, dal Dirigente di Struttura, ne risponde in prima persona del
relativo pagamento.
5. Fermo restando quanto innanzi enunciato, tenuto conto:
a) degli obiettivi del piano programmatico aziendale;
b) dell'attuale organizzazione dei servizi e risorse umane nelle UU.OO. ai diversi
livelli ;
c) dell’impegno dell’Azienda a nuove assunzioni di personale da definire con la
nuova dotazione organica e con il relativo piano annuale sull'occupazione;
si concorda di continuare ad assegnare a ciascuna Struttura un budget di ore
annuali di lavoro straordinario corrispondente a:
• 18 ore annuali per il numero del personale in dotazione organica operante nei
Presidi Ospedalieri di Monopoli e Conversano e quello di Putignano, Gioia del
Colle e Noci.;
• 15 ore annuali moltiplicato per il numero del personale in dotazione organica
operante nelle altre Strutture.
6. Le percentuali di quote di lavoro straordinario assegnate a livello di singolo
Presidio, Distretto, Dipartimento, Area e Direzione Generale, che comprendono
anche quelle riservate per far fronte alle esigenze di pronta disponibilità, seguono
la gestione a budget anche con il riparto, a cura dei rispettivi dirigenti, nelle varie
unità operative in rapporto ai principi generali enunciati.
7. Ogni Dirigente di Unità Operativa, così come ogni dirigente di Struttura, di
Area, di Presidio, Distretto, Dipartimento, ecc., ai sensi e per gli effetti dell'art. 49,
comma 4 del D.Lgs 29/93, è responsabile dell'attribuzione dei trattamenti accessori
e ne risponde personalmente del maggior onere conseguente a variazione del
budget e dei limiti assegnati.
8. L'Azienda, comunque, si impegna a fornire informativa alla rappresentanza
sindacale, alla fine di ogni quadrimestre, entro e non oltre il giorno 15 del mese
successivo, relativa all'utilizzo del lavoro straordinario ed in particolare a quello
fruito in pronta disponibilità, suddiviso per servizi, indicando quante ore :
a) siano state effettuate per esigenze di servizio ;
b) siano state liquidate e/o siano state recuperate da parte del personale
dipendente .
9. Sulla base dei dati forniti, una delle Parti potrà richiedere l'esame congiunto
dell'utilizzo di questo istituto contrattuale, giusto quanto previsto dal presente
contratto.
10. Si concorda che nei limiti del budget assegnato ad ogni Unità Operativa
dal Dirigente di Struttura Operativa e di Area, le prestazioni di lavoro straordinario
in pronta disponibilità notturna e/o festiva potranno essere monetizzate fino ad un
massimo di 180 ore annue e di 250 ore annue come definito dal C.I.A. precedente.
25
Art. 17
Pronta disponibilità
1. L’andamento crescente dell’utilizzo dell’istituto della pronta disponibilità e
delle relative prestazioni in lavoro straordinario, impediscono e compromettono :
a) forme di efficienza di organizzazione del lavoro tese a rendere, agli utenti e ai
ricoverati, servizi più diretti, immediati ed efficaci, specie nelle UU.OO. di
emergenza sia ospedaliere che territoriali;
b) la gestione più flessibile e mirata delle risorse economiche accessorie a livello
di contrattazione integrativa ai fini della nuova classificazione e degli incentivi
la produttività.
2. Le Parti, al fine di tenere, stabilmente, sotto controllo sia l’andamento della
spesa che l’uso del servizio di pronta disponibilità, stabiliscono di disciplinare tale
istituto nel modo seguente:
a) il servizio di pronta disponibilità potrà continuare ad essere effettuato,
esclusivamente, nei servizi articolati nelle 12 o 24 ore e, comunque, solo nel
turno notturno e/o festivo e nel limite delle 6 ( sei ) pronte disponibilità
mensili pro – capite;
b) i Dirigenti Responsabili delle Unità Operative interessate devono adeguare la
loro organizzazione di lavoro e l’articolazione dell’orario di lavoro e di
servizio a quanto previsto dalla precedente lettera a);
c) continuano ad essere esclusi dall’effettuare turni di pronta disponibilità i
seguenti operatori :
• tutti i profili professionali della Categoria A (ausiliari specializzati ;
commessi) ed il profilo professionale O.T.A. della categoria B;
• tutti i profili professionali, che pur operando in servizi articolati nelle 12 o 24
ore, effettuano, esclusivamente, turno unico e non rotatorio ;
• tutti i profili professionali del personale amministrativo;
• tutti i profili professionali, anche quelli del ruolo tecnico, che operano in
UU.OO. o Aree con attività di servizio ed orario di lavoro non continuativo
nelle 12 o 24 ore;
• tutto il personale in part – time;
d) le disposizioni di chiamata in servizio in pronta disponibilità, per il personale del
comparto interessato, sono di competenza del Dirigente Responsabile della
medesima Unità Operativa o su ordine dello stesso;
e) il “registro delle pronte disponibilità” in ogni Unità Operativa con ogni singolo
foglio, preventivamente, numerato, timbrato e siglato dal Dirigente della stessa
Unità operativa;
f) ogni dipendente, autorizzato e chiamato in pronta disponibilità è tenuto ad
annotare sul proprio registro di pronta disponibilità :
• l’ora di chiamata;
• l’Unità operativa dalla quale è pervenuta la chiamata;
• l’ora di arrivo alla sede di servizio e l’ora di inizio delle prestazioni richieste;
26
•
•
•
•
g)
h)
i)
j)
k)
l)
•
•
•
m)
il tipo delle prestazioni richieste ed effettuate e per quale U.O.;
l’indicazione se paziente interno od esterno (per le UU.OO sanitarie);
il tempo impiegato per effettuare le stesse prestazioni;
l’ora di uscita dalla sede di lavoro.
il Dirigente Responsabile di ogni singola UU.OO, ove si effettua il servizio di
pronta disponibilità, è tenuto a controfirmare le dichiarazioni certificate del
proprio dipendente sul Registro delle pronte disponibilità, assumendosi,
direttamente tutte le responsabilità di tipo economico ed organizzativo ed è
tenuto, anche, a porre le eventuali proprie annotazioni sullo stesso Registro
successivamente alle opportune verifiche.
non saranno ammesse a retribuzione le prestazioni di pronta disponibilità e di
lavoro straordinario nella stessa pronta disponibilità prive di firma sul Registro
del Dirigente dell’Unità Operativa.
il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa, è tenuto entro e non oltre il
giorno 3 dell’inizio di ciascun mese alla compilazione, per quanto di propria
competenza, ed invio all’Ufficio del Personale, dell’apposita scheda riportante
i nominativi dei dipendenti che hanno effettuato le prestazioni in pronta
disponibilità con i relativi orari di lavoro straordinario effettuato in pronta
disponibilità notturna e/o festiva.
é fatto diritto al dipendente, comunque, di ricorrere all’Area Gestione del
Personale, per eventuali prestazioni in pronta disponibilità o lavoro
straordinario, sempre in pronta disponibilità, non certificate dal proprio
Dirigente responsabile.
la stessa Area Gestione del Personale, entro e non oltre 10 gg. dalla ricezione
del ricorso di cui al comma precedente, è tenuto a prendere le proprie
determinazioni vincolanti, e a trasmetterle, per iscritto, al dipendente stesso
che ha prodotto il ricorso e al Dirigente responsabile dell’Unità Operativa
interessata;
l’Area Gestione del Personale è tenuta, ogni 3 mesi:
a verificare se le singole UU.OO. si attengono, strettamente, a quanto
disciplinato nel presente articolato;
ad effettuare, a campione, controlli incrociati sui Registri di Pronta
disponibilità;
a relazionare alla Direzione Generale l’andamento del servizio di pronta
disponibilità e le situazioni sulle verifiche effettuate;
la Direzione Generale, entro 5 gg. dalla ricezione della relazione trimestrale
dell’Ufficio di Controllo Interno, invia, copia della stessa, alla Rappresentanza
Sindacale per la eventuale concertazione.
27
Art. 18
Indennità di Profilassi Antitubercolare
1. Tale indennità nella misura di € 0,15 giornaliere per il personale che opera
nelle unità operative di pneumologia ai sensi e per gli effetti della legge 310/1953,
è dovuta in misura intera:
• per le giornate di effettiva presenza in servizio;
• per le giornate di godimento delle ferie;
• per le giornate di congedo matrimoniale e di congedo straordinario retribuito.
Art. 19
Istituzione in dotazione organica del profilo di
Operatore Socio Sanitario
1. L’Azienda, con oneri a proprio carico, provvederà ad istituire nella propria
dotazione organica posti con profilo di Operatore Socio Sanitario – categ. B livello
economico Bs – pari al numero di quelli autorizzati dalla Regione Puglia alla ASL
BA/5 per i corsi di formazione di tale profilo;
2. Il profilo attuale di OTA verrà considerato ad esaurimento con l’istituzione
nella dotazione organica del profilo di Operatore Socio sanitario.
Art. 20
Mutamento di profilo per inidoneità fisica all’impiego
1. L’Azienda sull’applicazione dell’istituto relativo al mutamento di profilo
per inidoneità fisica all’impiego fornirà informazione preventiva e successiva alla
delegazione sindacale.
Art. 21
Banca delle Ore (Art. 40 CCNL 20.09.2001)
1. Entro due mesi dalla sottoscrizione del presente contratto integrativo
aziendale, l’Azienda attiverà la banca delle ore secondo la disciplina dell’art. 40
del CCNL 20.09.2001.
2. Il numero massimo individuale annuo di ore di straordinario destinabili alla
predetta banca delle ore è stabilito in 50.
Art 22
Norme Transitorie e Finali
1. Per tutte le materie e gli istituti contrattuali non disciplinati dal presente
contratto, ai sensi dell’art. 72 del D.Lgs. 29/93, continuano ad applicarsi così come
definiti dal CCNL 7/4/1999, dal CCNL 20/6/2001, CCNL 20/9/2001 e CCNL
19/4/2004 e relativi CIA già sottoscritti.
28
2. Il presente contratto non può contrastare limiti o vincoli posti dalla
normativa dei CCNL. Pertanto qualunque proposizione in contrasto con la suddetta
normativa si intende come non sottoscritta.
3. Gli importi dei fondi di cui agli artt. 13-14 e 15 del presente CCIL sono
quelli consolidati al 31/12/2003 e ciò in attesa che il II° biennio economico
confermi o meno il finanziamento e la relativa destinazione.
4. Le parti concordano che l’erogazione della fascia retributiva a decorrere dal
01/01/2004 venga corrisposta integralmente con la busta paga di Gennaio 2007.
5. Le parti concordano, che con lo stipendio mese di Febbraio 2007 sarà
corrisposto in base alle pesature previste dal C.I.A. del 16/03/2004, il residuo del
fondo fasce relativo all’anno 2004 e 2005 come produttività.
6. Le parti concordano che sarà corrisposta una quota come risarcimento del
mancato riconoscimento della mensa dall’anno 2002 fino all’anno 2006; la somma
per tale risarcimento da ripartire pro quota-annua fra tutti i dipendenti in servizio
alla data di stipula del presente C.I.A., compreso i dipendenti in distacco sindacale
e in quiescenza tra gli anni 2002/2006 e’ pari a € 3.000.000 (tremilioni). La
ripartizione pro quota-annua a tutti i dipendenti avverrà entro e non oltre il mese di
Febbraio 2007.
7. Le parti concordano la necessità di completare l’organizzazione di cui alla
delibera n. 999/06, nonché dell’area sanitaria e tecnica (area sociale) attivando
laddove necessario e funzionale le posizioni organizzative dei settori e definendo,
contestualmente le dotazioni organiche degli stessi, che saranno inviate alle
OO.SS. per doverosa informativa. A tal fine si conferma che il finanziamento di
dette posizioni sarà correlato allo specifico fondo di competenza indicato dalla
normativa contrattuale (art. 5 CCNL del 05/06/2006). Inoltre si evidenzia la
necessità di integrare il contratto integrativo con la regolamentazione delle attività
in capo alle posizioni organizzative e ai coordinamenti.
29
Allegato A
Regolamento per i Servizi Pubblici Essenziali
Ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge 12 Giugno 1990, n. 146 si considerano servizi
pubblici essenziali i seguenti :
- assistenza sanitaria;
- igiene e sanità pubblica;
- veterinaria;
- protezione civile;
- distribuzione di energia, gestione e manutenzione di impianti tecnologici;
- erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento;
- prevenzione e protezione negli ambienti di lavoro.
Le direzioni dei servizi predispongono e comunicano, almeno 5 giorni prima dello
sciopero l’elenco nominativo dei dipendenti tenuti alle prestazioni indispensabili
ed esonerati dallo stesso, sulla scorta dei nominativi del personale previsto in turno
o in servizio nella giornata in cui cade lo sciopero, apportandovi eventuali
riduzioni con il criterio della rotazione.
La comunicazione agli interessati in servizio dell’esonero dallo sciopero viene
effettuata mediante affissione degli elenchi suddetti a tutti gli orologi marcatempo
attivati nel servizio.
La comunicazione al personale in congedo ordinario, straordinario o aspettativa
che cessi in data successiva a quella prevista dagli elenchi, va effettuata in forma
individuale e diretta.
La richiesta di sostituzione, all’interno dei contingenti di personale esonerato dallo
sciopero può essere posto in sostituzione del personale individuato negli elenchi
che ne ha fatto richiesta nei limiti dei contingenti fissati. Il restante personale è
posto a disposizione delle direzioni dei servizi di appartenenza per qualsiasi
necessità ivi compresa la sostituzione seduta stante del personale esonerato che
vuole esercitare il diritto allo sciopero, fermo restando il divieto, anche alla luce
del disposto dell’art. 2 della legge 20/5/70, n.300, di utilizzare detto personale in
servizi diversi da quello di appartenenza, qualora questi siano compresi fra quelli
non ritenuti essenziali dal presente accordo.
ASSISTENZA SANITARIA
Vanno considerati urgenti le prestazioni diagnostico terapeutiche indifferibili anche
in relazione alla durata dello sciopero.
a) Pronto Soccorso:
Il servizio deve funzionare ad organico intero: altrettanto dicasi per l’astanteriaaccettazione d’urgenza.
Laboratorio di analisi e radiologie devono garantire presenze di personale laureato
e tecnico-sanitario in contingenti conformi a quelli festivi e comunque adeguati a
far fronte alle prestazioni di urgenza che si svolgono nel presidio.
30
Attività di sala operatoria e altre specialistiche- diagnostiche, anche in relazione
alla complessità e tipologia dei trattamenti di urgenza che si svolgono nel periodo (
es. neuro/radiologia,fisiopatologia respiratoria, ecc. ) va garantita la presenza,
adeguata alle esigenze delle prestazioni di urgenza, di personale tecnico-sanitario
ed infermieristico per le emergenze. Va prevista la presenza di un medico
anestesista.
b) Anestesia :
Va prevista comunque la presenza di un medico anestesista.
c) Rianimazione, terapie intensive ed assimilate, neonatologie, emodialisi,
presidi psichiatrici ospedalieri per trattamenti sanitari obbligatori, unità
coronariche.
Va garantito un contingente di personale non inferiore a quello previsto nelle
giornate festive. In particolare per le attività emodialitiche va garantito un
contingente che assicuri i trattamenti sanitari ordinari agli utenti dializzati.
d) Presidi Psichiatrici:
Va garantita la presenza di almeno un turno di personale laureato ed
infermieristico. Per i presidi residenziali va garantito un contingente dio personale
non inferiore a quello in servizio nelle giornate festive.
e) Servizio per le tossicodipendenze:
Va comunque garantita la presenza continua di almeno un terno di personale
laureato, infermieristico ed ausiliario conforme a quello delle giornate festive.
f) Servizio Trasfusionale:
Va garantita la presenza di personale laureato, tecnico e/o infermieristico conforme
a quello delle giornate festive per assicurare il supporto per tutte le attività
funzionali nel presidio, nonché per le altre attività terapeutiche urgenti.
g) Assistenza farmaceutica anche integrativa:
Va garantita la presenza diurna nelle farmacie ospedaliere di un farmacista e di un
operatore tecnico.
i) Servizio Ambulanze:
Il servizio deve essere conforme a quello dei giorni festivi.
l) Altre prestazioni indifferibili:
Va garantita la continuità di tutti i trattamenti terapeutici e l’avvio di quelli non
differibili. In questo ambito devono essere garantite, in particolare, le prestazioni di
radioterapie e chemioterapie ai pazienti oncologi.
m) Attività connesse all’assistenza sanitaria:
1)Servizio di disinfezione e disinfestazione.
31
Vanno garantiti i servizi d’urgenza sia nell’ambito ospedaliero che sul territorio.
2) Raccolta e smaltimento dei rifiuti ospedalieri.
Va garantita, secondo le normali scadenze, l’allontanamento dai reparti.
Ai fini del presente accordo la degenza a ciclo diurno è assimilata alla degenza a
ciclo continuo.
Per tutte le attività sopra individuate vanno garantite presenze di personale
conforme a quelle dei girini festivi.
IGIENE SANITA’ PUBBLICA E PREVENZIONE
Nei servizi di Igiene, Sanità Pubblica e Prevenzione nonché per le attività di polizia
mortuaria, deve essere assicurata la presenza di personale come nei giorni festivi.
VETERINARIA
Per le seguenti attività vanno garantite presenze minime di personale veterinario, di
vigilanza e di ispezione, ausiliario ed Amm/vo non inferiore a quello previsto per i
giorni festivi:
a) vigilanza nei casi di urgenza sugli alimenti di origine animale.
b) vigilanza sui focolai di malattie infettive del bestiame.
c) controllo degli animali morsicatori ai fini della profilassi antirabbica.
d) macellazione di urgenza degli animali di pericolo di vita.
e) approvvigionamento carne degli ospedali.
f) accertamenti, referti, denuncie, certificazioni e provvedimenti con tingibili ed
urgenti.
g) prestazioni urgenti svolte dal S.S.N. per la protezione civile.
h) in relazione anche alla popolazione animale esistente, le presenze minime del
personale su menzionato vanno garantite per ogni area funzionale.
PROTEZIONE CIVILE
Vanno assicurate le funzioni relative alle attività richieste nei casi di emergenza
delle autorità di protezione civile.
DISTRIBUZIONE DI ENERGIA, GESTIONE E MANUTENZIONE DI
IMPIANTI TECNOLOGICI.
In riferimento alle attività che vanno garantite per le prestazioni essenziali di
assistenza sanitaria,di igiene pubblica, prevenzione e di veterinaria, va mantenuta
l’organizzazione minima volta a garantire il funzionamento dell’attività di
approvvigionamento, produzione e distribuzione di beni e servizi, nonché di
manutenzione degli impianti con la presenza di personale non inferiore a quella
prevista nelle giornate festive ed in particolare:
a) Centrali termiche
Va garantita la presenza dell’operatore sulle 24 ore.
b) Impianti tecnologici
32
Va garantita la presenza diurna di un contingente minimo di elettricisti e/o
manutentori.
EROGAZIONE DI ASSEGNI E DI INDENNITA’ DI FUNZIONI DI
SOSTENTAMENTO.
Va garantito il pagamento degli assegni e dei sussidi con carattere di
sostentamento. Il servizio del personale, limitatamente all’erogazione degli
emolumenti retributivi ed alla compilazione delle distinte per il versamento dei
contributi previdenziali durante le scadenze di legge; tale servizio deve essere
garantito solo nel caso che lo sciopero sia proclamato per i soli dipendenti dei
servizi del personale per l’intera giornata lavorativa e nei giorni compresi tra il 10
ed il 20 di ogni mese.
PREVENZIONE E PROTEZIONE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
Garantire le prestazioni d’urgenza.
33
Allegato B
CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO DEL COMPARTO
PERSONALE DEL SERVIZIO NAZIONALE PARTE ECONOMICA 2°
BIENNIO ECONOMICO 2004-2005.
COSTITUZIONE FONDI DI CUI AGLI ARTT. 3- 4 – 5
CCNL 5/6/2006
Con la sottoscrizione del CCNL – Comparto Sanità – parte economica 2°
biennio economico 2004-2005 – avvenuta in data 5/6/2006 tra l’agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni ( ARAN ) e le OO.SS. :
CGIL FP; CISL FPS ; UIL FPL ; FSI E FIALS si è portata a termine la trattativa
per il rinnovo del 2° biennio economico 2004/2005 e riguarda unicamente aspetti
economici.
Gli artt. 3, 4 e 5 – CCNL 5/6/2006 – confermano, nella loro
denominazione, i fondi previsti dagli artt. 29, 30 e 31 del CCNL 19/4/2004.
Dettano le linee guida per la loro costituzione da valere per gli anni 2004 e
2005.
Entrando nel merito si evidenzia che il loro ammontare è quello
determinato e consolidato al 31/12/2003 e, pertanto, si ha :
• Dal 1° Gennaio 2004 al 31/12/2005 per il fondo “ Compensi di lavoro per lo
straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio,
pericolo o danno “, non ci sono norme che prevedono aumenti e come tale viene
confermato lo stesso importo del consolidato al 31/12/2003, per l’anno 2004 e
2005;
•
Dal 1° Gennaio 2004 al 31/12/2005 per il fondo “ della Produttività
Collettiva per miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle
prestazioni individuali “, sono confermate le norme contenute nell’art. 30,
comma 3, lettera a),b),c) e d del CCNL 19/4/2004 e riguardano:
a) l’art. 43 della Legge 449 del 1997 concernente i contratti di sponsorizzazione e i
risparmi ottenuti , negli anni 2003 e 2004, dalle economie conseguenti al PartTime, ai sensi e nei limiti previsti dalla Legge 662 del 1996 ( 5% del risparmio ).
b) sulla base di disposizioni di Legge che destinano una parte di proventi delle
aziende ad incentivi del personale ovvero da vigenti disposizioni, anche regionali,
che destinano una parte delle risorse ad incentivi al personale.
c) l’1%, aziendale, come tetto massimo del monte salari 2001 in presenza di avanzi
di amministrazione o pareggio di bilancio, secondo quanto stabilito dalla Regione
negli atti di indirizzo per la formazione dei bilanci di previsione., sulla base del
bilancio consuntivo degli anni 2003 e 2004.
d) somme derivanti da economie di gestione accertate a consuntivo dai servizi di
controllo interno o dai nuclei di valutazione e corrispondente ad effettivi
incrementi di produttività o di miglioramento dei servizi o di ottimizzazione delle
risorse.
34
Mentre i commi 5 e 6 dell’art. 30 confermano la possibilità ( al verificarsi )
dell’utilizzazione dei residui dei fondi degli artt. 29 e 31 ( comma 5 ), mentre per il
comma 6 viene sì confermato , ma in base alla circolare della Regione Puglia del
22/5/2005, prot. n. 1050 tale vincolo è stato eliminato è riguardava l’1% regionale;
● In ultimo per il fondo “ delle fasce retributive, delle posizioni organizzative,
del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e
dell’indennità professionale specifica “ sono confermati gli incrementi previsti al
comma 2 dell’art. 31 CCNL 19/4/2004, che sono :
a) quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della
dotazione organica. Su questo si sottolinea che la “ Regione Puglia – Assessorato
alle Politiche della Salute” con circolare del 9/1/2006, prot. n. 24/97/AO5/1, su
questo punto ha precisato : “ la riduzione da prendere in considerazione è quella
derivante da modifiche stabili dell’assetto organizzativo, la quale dovrà risultare
dagli atti aziendali di determinazione del fabbisogno del personale, e non la
temporanea diminuzione del personale in servizio conseguente a limitazioni
transitorie delle assunzioni.
Nel quantificare gli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della
dotazione organica, le Aziende devono tener conto dell’andamento complessivo
della spesa per il personale, in relazione alle diverse tipologie di lavoro.
b) risorse derivanti dal fondo relativo alle condizioni di lavoro dell’art. 29 – CCNL
19/4/2004- in presenza di stabile modifica e razionalizzazione dell’organizzazione
dei servizi, anche a parità d’organico.
c) Dall’importo delle risorse pari all’importo dei risparmi sulla retribuzione
individuale di anzianità ( RIA ) in godimento del personale comunque cessato dal
servizio negli anni 2003 e 2004.
La parte più consistente dell’aumento del presente fondo è dato , a
decorrere dal 1° gennaio 2004, dal 1° febbraio 2005 e dal 31/12/2005, dalla
rivalutazione in base al nuovo valore delle fasce attribuite ai dipendenti, così come
indicate nella tabella “ A “ e in base al numero complessivo del personale in
servizio ( sia a tempo indeterminato che determinato ) alle suddette date.
Inoltre, con decorrenza dal 31/12/2005 a valere per l’anno 2006, l’art. 6
CCNL 5/6/2006 mette a disposizione risorse pari allo 0,51% calcolato sul monte
salari 2003 (€ 134,29 in ragione d’anno per dipendenti).
L’ammontare di tale risorse sono destinate alla contrattazione integrativa
che provvederà a ripartirle tra i fondi degli artt. 30 ( fondi produttività ) e 31 (
fondo fasce, ecc. ) garantendo prevalentemente il fondo della produttività.
Inoltre viene ripresa la somma di € 86.541,64 relativa al finanziamento
dell’ex art. 12 , comma 2, CCNL 20/9/2001 così come individuata dalla
contrattazione decentrata del 13/3/2004, art. 3. Detta somma è destinata
esclusivamente al finanziamento dei passaggi di livello o di categoria, giusta
quanto riportato nella circolare del Presidente della Giunta Regionale del
24/1/2003, prot. n. 356/GAB/ARES.
Si fa presente, altresì, che gli inquadramenti sono stati effettuati a partire dal 1°
Maggio 2006.
35
RIFERIMENTI :
MONTE SALARI ANNO 2001 :
€ 44.529.085,00
MONTE SALARI ANNO 2003 :
€ 47.980.523,66
Personale in servizio alle date sottoindicate, distinto per categoria e posizione
economica, così come segue :
All’ 1/1/2004 - n. 1.780
Categoria
N°
A4
B4
Bs3
Bs4
C3
C4
D
D1
D2
Categoria
207
214
1
221
1
101
2
5
3
N°
D3
D4
D5
Ds1
Ds2
Ds3
Ds4
Ds5
43
439
487
2
8
5
19
22
All’ 1/2/2005 - n. 1.714
Categoria
N°
A4
A5
B5
Bs3
Bs4
Bs5
C3
C4
C5
D
D1
Categoria
4
188
206
1
6
205
1
11
84
3
5
N°
D2
D3
D4
D5
D6
Ds1
Ds2
Ds3
Ds4
Ds5
Ds6
36
3
42
430
155
317
2
8
5
18
5
15
AL 31/12/2005 - n. 1.709
Categoria
N°
A4
A5
B5
Bs3
Bs4
Bs5
C3
C4
C5
D
D1
Categoria
4
178
201
1
6
198
1
11
83
6
9
N°
D2
D3
D4
D5
D6
Ds1
Ds2
Ds3
Ds4
Ds5
Ds6
13
53
439
146
310
2
7
5
18
4
14
A seguito di quanto innanzi descritto si passa alla fase della costituzione dei
fondi per gli anni 2004 e 2005, nonché all’anno 2006 relativamente alle risorse
destinate alla contrattazione decentrata per stabilirne la sua ripartizione.
La somma pari allo 0,51% del monte salari ammonta ad € 244.700,67.
In data 12/12/2206 le parti decidono di ripartire la suddetta somma, così come
segue:
• 60% pari ad € 146.820,40 su fondo produttività;
• 40% pari ad € 97.880,27 su fondo fasce.
37
COSTITUZIONE FONDI
ART. 3
Fondo per i compensi per il lavoro straordinario e per la remunerazione di
particolari condizioni di disagio, pericolo o danno
ANNO 2004
Fondo consolidato al 31/12/2003……………………… €. 3. 395. 648, 55
INCREMENTI:
Nessun incremento previsto dal CCNL 5/6/2006.
€. _________
Spostamento somma da fondo Fasce retributive art. 5
€ 50. 000, 00
Totale fondo spendibile per l’anno 2004………………..
€ 3. 445. 648, 55=
Totale fondo consolidato al 31/12/200……. …………….
€ 3. 445. 648, 55=
ANNO 2005
Fondo consolidato al 31/12/2004………………………………..€ 3.445.648,55=
INCREMENTI:
Nessun incremento previsto dal CCNL 5/6/2006.
Totale fondo spendibile al 31/12/2005
Totale fondo consolidato al 31/12/2005
Totale fondo consolidato al 31/12/2006
Totale fondo consolidato al 31/12/2007
€
€
€
€
€
______
3.445.648,55=
3.445.648,55=
3.445.648,55=
3.445.648,55=
Gli importi riferiti agli anni 2006 e 2007 sono indicativi in attesa che il 1° biennio
economico – 2006-2007 - confermi o meno il finanziamento e la relativa
destinazione.
38
ART. 4
Fondo per la produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il
premio della qualità delle prestazioni individuali
ANNO 2004
Fondo consolidato al 31/12/12003……………………..
€ 1.165.717,04=
CONFERME:
Eventuali economie di gestione attuate sulla base di quanto
previsto dall’art. 43 della Legge 449/97.
Eventuali economie derivanti dalla trasformazione del rapporto
di lavoro da tempo pieno a part-time ( economie anno 2003 )
Art. 30, comma 3, lettera a.
Quote derivanti dall’applicazione di Leggi che destinano una
parte dei proventi delle Aziende ed Enti ad incentivi per il
personale.
Art. 30, comma 3, lettera b.
Quota fino ad un massimo dell’1%, come tetto massimo, del
monte salari 2001, in presenza di avanzi di amm/ne o pareggio
di bilancio, sulla base del consuntivo anno 2003. La
percentuale viene individuata nello 0,84%.
Art. 30, comma 3, lettera c.
Economie di gestione accertate a consuntivo dai servizi di
controllo interno o dai nuclei di valutazione, corrispondenti ad
effettivi incrementi di produttività o di miglioramento dei
servizi o di ottimizzazione delle risorse.
Art. 30, comma 3, lettera d.
Quota parte delle risorse pari all’1,6% del monte salari 2001.
Nel precedente CCIL le parti hanno stabilito che tali risorse
siano destinate all’ex art. 39 e , pertanto, destinata all’art. 31.
Art.30, comma 4 e art.33, comma 1.
€.__________
€. 14. 957, 59
€ __________
€ 374. 044, 31
€ ___________
€ __________
DECURTAZIONI:
Le stesse previste dall’art. 38, comma 7 CCNL 7/4/99.
Decurtazione da un minimo del 10% ad un massimo del 15%
del fondo. Disposizione ampiamente attuata, ex contrattazione
decentrata.
Totale fondo spendibile per l’anno 2004
Totale fondo consolidato al 31/12/2004
39
€
€
€. __________
1. 554. 718, 94=
1. 165. 717, 04=
ANNO 2005
TOTALE FONDO CONSOLIDATO AL 31/12/2004.. …… € 1. 165. 717, 04=
CONFERME:
Eventuali economie di gestione attuate sulla base di quanto
previsto dall’art. 43 della Legge 449/97.
Eventuali economie derivanti dalla trasformazione del rapporto
di lavoro da tempo pieno a part-time ( economie anno 2004 )
Art. 30, comma 3, lettera a.
Quote derivanti dall’applicazione di Leggi che destinano una
parte dei proventi delle Aziende ed Enti ad incentivi per il
personale.
Art. 30, comma 3, lettera b.
Quota fino ad un massimo dell’1%, come tetto massimo, del
monte salari 2002, in presenza di avanzi di amm/ne o pareggio
di bilancio, sulla base del consuntivo anno 2004.
Art. 30, comma 3, lettera c.
Economie di gestione accertate a consuntivo dai servizi di
controllo interno o dai nuclei di valutazione, corrispondenti ad
effettivi incrementi di produttività o di miglioramento dei
servizi o di ottimizzazione delle risorse.
Art. 30, comma 3, lettera d.
Quota parte delle risorse pari all’1,6 % del monte salari 2001.
Quota già destinata all’art. 31, comma 4 e art. 33, comma 1.
Art.30, comma 4 e art.33, comma 1.
€. ________
€. 19. 217, 91
€ _________
€ _________
€ _________
€ _________
DECURTAZIONI
Le stesse previste dall’art. 38, comma 7 CCNL 7/4/99.
Decurtazione da un minimo del 10% ad un massimo del 15%
del fondo. Disposizione ampiamente attuata, ex contrattazione
decentrata.
totale fondo spendibile per l’anno 2004
totale fondo consolidato al 31/12/ 2005
€
€
€. _______
1. 184. 934, 95=
1. 165. 717, 04=
In attuazione di quanto previsto dall’art. 6, comma 1, CCNL 5/6/2006, e
di quanto deciso contrattazione decentrata del 12/12/2006, relativamente alle
risorse pari allo 0,51% del monte salari 2003 destinate alla contrattazione
decentrata ed a valere per l’anno 2006, viene determinato il fondo spendibile per
l’anno 2006, così come segue:
totale fondo consolidato al 31/12/ 2005………..
€ 1. 165. 717, 04=
40
A seguito di quanto concordato tra la parte pubblica, le OO.SS.
ed RSU, il presente fondo viene incrementato del 60% della
somma di € 244.700, 67. Art. 6, comma 1.
totale fondo spendibile per l’anno 2006 …….
totale fondo consolidato anno 2006 ……
totale fondo consolidato anno 2007……
€
€
€
€ 146. 820, 40
1. 312. 537, 44=
1. 312. 537, 44=
1. 312. 537, 44=
L’ importo riferito all’anno 2007 è indicativo in attesa che il 1° biennio economico
– 2006-2007 - confermi o meno il finanziamento e la relativa destinazione.
ART. 5
Fondo per le Fasce Retributive, le Posizioni Organizzative,
l’ indennità professionale specifica
ANNO 2004
Fondo consolidato al 31/12/2003………………….
€ 7. 505. 741, 81=
CONFERME :
Risorse derivanti da riduzione stabile della dotazione organica. Ex
art. 31, comma 2, lettera a) CCNL 19/4/2004. Risorse già
individuate ex contrattazione decentrata del 15/12/2005.
Risorse derivanti dal fondo relativo alle condizioni di disagio,
pericolo o danno, in presenza di stabile modifica o
razionalizzazione dei servizi, anche a parità d’organico. Art. 31,
comma 2, lettera b). ccnl 19/4/2004.
Risorse derivanti dalla retribuzione individuale di anzianità ( RIA )
del personale cessato dal servizio a qualsiasi titolo. Personale
cessato nell’anno 2003. Art. 31, comma 2, lettera c). CCNL
19/4/2004.
Risorse derivanti da incrementi dovuti a modifiche in aumento
della dotazione organica del personale o dei servizi ad invarianza
del numero complessivo di essa., secondo gli indirizzi Regionali.
Art. 31, comma 8. Vincolo eliminato dal Governo Regionale,
giusta circolare ARES del 22/2/2005, prot. n. 1050.
Risorse derivanti dal valore corrispondente all’importo necessario
per i passaggi dalla categoria D (livello economico iniziale) alla
categoria D (livello economico Ds) a decorrere dall’ 1/9/2003 del
personale con reali funzioni di Coordinamento riconosciute al
31/8/2001. L ‘ importo si riferisce a 13 mensilità. € 1.481,02 : 12 X
13 X 43 =
Risorse aggiuntive Regionali 1,2% monte salari anno 2001.
41
€._ _________
€. __________
€. 34. 862, 47
€. __ ________
€ 68. 991, 78
Risorse già individuate e confermate nel presente fondo, ex
contrattazione decentrata. Art. 31, comma 5, lettera a) e art. 31,
comma 1. CCNL 19/4/2004, nonché art. 6, comma 2, CCNL
5/6/2006.
Risorse aggiuntive Regionali 0,4% monte salari anno 2001.
Risorse già individuate e confermate nel presente fondo, ex
contrattazione decentrata. Art. 31, comma 5, lettera a) e art. 31,
comma 1. CCNL 19/4/2004, nonché art. 6, comma 2, CCNL
5/6/2006.
€ __________
€ __________
NUOVI INCREMENTI :
Incremento nuovo valore fasce economiche attribuite ai dipendenti
dall’1/1/2004 . Art. 5 CCNL 5/6/2006.
€. 997. 537, 06
DECURTAZIONI:
Spostamento somma su fondo compenso lavoro straordinario e per
la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o
danno
Totale fondo spendibile per l’anno 2004………….
Totale fondo consolidato al 31/12/2004…………..
€. 50. 000, 00
€ 8. 557. 133, 12=
€ 8. 557. 133, 12=
ANNO 2005
Fondo consolidato al 31/12/2004 ……..
€ 8. 557. 133, 12=
CONFERME
Risorse derivanti da riduzione stabile della dotazione organica.
Spendibile su indicazione Regionale. Art. 31, comma 2, lettera a).
CCNL 19/4/2004. Risorse già individuate ex contrattazione
decentrata del 15/12/2005.
Risorse derivanti dal fondo relativo alle condizioni di disagio,
pericolo o danno, in presenza di stabile modifica o
razionalizzazione dei servizi, anche a parità d’organico. Art. 31,
comma 2, lettera b). CCNL 19/4/2004.
Risorse derivanti dalla retribuzione individuale di anzianità ( RIA )
del personale cessato dal servizio a qualsiasi titolo. Personale
cessato nell’anno 2004. Art. 31, comma 2, lettera c).CCNL
19/4/2004.
Risorse derivanti da incrementi dovuti a modifiche in aumento
della dotazione organica del personale o dei servizi ad invarianza
del numero complessivo di essa., secondo gli indirizzi Regionali.
Art. 31, comma 8. Vincolo eliminato dal Governo Regionale,
giusta circolare ARES del 22/2/2005, prot. n. 1050.
Risorse aggiuntive Regionali 1,2% monte salari anno 2001.
42
€ ________
€ _______
€ 22. 489, 19
€ _______
Risorse già individuate e confermate nel presente fondo, ex
contrattazione decentrata. Art. 31, comma 5, lettera a) e art. 31,
comma 1. CCNL 19/4/2004, nonché art. 6, comma 2, CCNL
5/6/2006.
Risorse aggiuntive Regionali 1,2% monte salari anno 2001.
Risorse già individuate e confermate nel presente fondo, ex
contrattazione decentrata. Art. 31, comma 5, lettera a) e art. 31,
comma 1. CCNL 19/4/2004, nonché art. 6, comma 2, CCNL
5/6/2006.
€ _______
€ _______
NUOVI INCREMENTI :
Incremento nuovo valore fasce economiche attribuite ai dipendenti
nel mese di Gennaio 2005. Art. 5, comma 2.
Incremento nuovo valore fasce economiche attribuite ai dipendenti
con decorrenza dall’ 1/2/2005. L’ importo si riferisce a n. 11
mensilità + 13^. Art. 5, comma 2, CCNL 5/6/2005.
Incremento nuovo valore fasce economiche attribuite ai dipendenti
a decorrere dal 31 dicembre 2005. L ‘ importo di riferisce a un
giorno. Art. 5, comam2, CCNL 5/6/2005.
totale fondo spendibile per l’anno 2005……
totale fondo consolidato anno 2005………
€ 75. 713, 45
€ 908. 561, 40
€ 208, 08
€ 9. 564. 105, 24=
€ 9. 564. 105, 24=
In attuazione di quanto previsto dall’art. 6, comma 1, CCNL 5/6/2006, e di quanto
deciso contrattazione decentrata del 12/12/2006, relativamente alle risorse pari allo
0,51% del monte salari 2003 destinate alla contrattazione decentrata ed a valere per
l’anno 2006, viene determinato il fondo spendibile per l’anno 2006.
Inoltre viene ripresa la somma di € 86.541,64 relativa al finanziamento
dell’ex art. 12, comma 2, CCNL 20/9/2001 così come individuata dalla
contrattazione decentrata e riportata nel CCIL del 13/3/2004, art. 3. Detta somma è
destinata esclusivamente al finanziamento dei passaggi di livello o di categoria,
giusta quanto riportato nella circolare del Presidente della Giunta Regionale del
24/1/2003, prot. n. 356/GAB/ARES.
Si fa presente, altresì, che gli inquadramenti sono stati effettuati a partire
dal 1° Maggio 2006.
Pertanto si ha :
Totale fondo consolidato anno 2005
€
9. 564. 105, 24=
A seguito di quanto concordato tra la parte pubblica, le
OO.SS. ed RSU, il presente fondo viene incrementato del 40%
della somma di € 244.700, 67. Art. 6, comma 1.
Somma prevista per il finanziamento dell’ex art. 12, comma,
CCNL 20/9/2001.
43
€. 97. 880, 27
€ 86. 541, 64
totale fondo spendibile per l’anno 2006
totale fondo consolidato anno 2006
totale fondo consolidato anno 2007
€
€
€
9. 748. 527, 15=
9. 748. 527, 15=
9. 748. 527, 15=
l’ importo riferito all’anno 2007 è indicativo in attesa che il 1° biennio economico
– 2006-2007 - confermi o meno il finanziamento e la relativa destinazione.
Dichiarazione a verbale congiunta
Le Parti concordano che in merito alle norme transitorie di cui all’art. 22, comma
6, relativo all’indennità di risarcimento della mensa, anno 2002/2006, con la stipula del
presente contratto integrativo cessa il contenzioso in atto presso l’Ufficio Provinciale del
Lavoro ed il Tribunale di Lavoro di Bari dei singoli dipendenti per il tramite delle OO.SS.
ed i loro legali.
Circolare esplicativa
IL SUB COMMISSARIO
Ex Azienda U.S.L. BA/5
Putignano 19.01.2007
Premesso che:
ƒ
in data 28 dicembre 2006 è stato firmato il Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro per il
personale del Comparto Sanità in applicazione dei CC.NN.LL. 2002-2005;
ƒ
l’art. 13 del predetto contratto integrativo, al 2° comma, prevede che i Dirigenti di Aree,
Strutture ed UU.OO., nel programmare l’orario di lavoro dei dipendenti sono tenuti a renderlo
funzionale all’orario di attività di ciascun servizio;
ƒ
il successivo art. 14 ha previsto un intervallo di pausa, non inferiore a trenta minuti, per tutto il
personale in servizio con orario di lavoro superiore a 6,00 ore giornaliere con il conseguente
diritto alla mensa come riconosciuto dall’art. 15 del predetto contratto;
ƒ
sono pervenute a questa Direzione numerosi quesiti in ordine all’applicazione dell’art. 14 per la
giusta interpretazione dello stesso, attesa la carenza di diverse figure professionali nelle
articolazioni aziendali.
Sentite in data 19 gennaio 2007 le OO. SS. che hanno espresso parere in merito
D I S P O N E
a)
b)
c)
che nelle articolazioni h 24 (6/14, 14/22, 22/6) tutto il personale che effettua orario di lavoro
superiore alle 6 ore giornaliere non ha obbligatorietà della pausa fermo restando quanto
sancito dall’art. 15 del C.I.A.;
che nelle articolazioni h 12 tutto il personale che effettua orario di lavoro superiore alle 6 ore
giornaliere non ha obbligatorietà della pausa fermo restando quanto sancito dall’art. 15 del
C.I.A.;
che nelle Aree Amministrative e Tecniche il personale osserverà l’orario di lavoro dal lunedì
al venerdì con entrata alle 7,45 ed uscita alle 14,15, fermo restando l’ora di flessibilità in
entrata ed uscita e senza alcuna obbligatorietà della pausa fermo restando quanto sancito
dall’art. 15 del C.I.A, con rientro il martedì con entrata alle 14,45 e uscita alle 18,15 con
massimo mezz’ora di flessibilità, con le rispettive quattro timbrature obbligatorie. Si precisa
che l’ora di flessibilità è da intendersi orario di entrata di seguito alle ore 7,45 e non
viceversa;
44
d)
e)
f)
che il personale che presta la propria attività, esclusivamente, all’interno degli uffici delle
Direzioni Sanitarie ed Amministrative degli Stabilimenti Ospedalieri, osserverà l’orario di
lavoro dal lunedì al venerdì con entrata alle 7,45 ed uscita alle 14,15, fermo restando l’ora di
flessibilità in entrata e uscita e senza alcuna obbligatorietà della pausa fermo restando quanto
sancito dall’art. 15 del C.I.A, con rientro il martedì
in entrata alle 14,45 ed uscita alle
18,15, ed un massimo di mezz’ora di flessibilità, con le rispettive quattro timbrature
obbligatorie;
che nei Distretti e Dipartimenti il personale osserverà l’orario di lavoro programmato dai
rispettivi Direttori in rapporto all’orario di servizio delle articolazioni interessate senza
escludere una programmazione oraria uguale a quella delle Aree amministrative e degli
Stabilimenti Ospedalieri, senza alcuna obbligatorietà della pausa fermo restando quanto
sancito dall’art. 15 del C.I.A,
nei CUP e TICKET, nel ribadire che l’orario di attività di ciascun servizio è dalle ore 7,15
alle ore 13,45 dal lunedì al sabato con due aperture settimanali nei giorni di martedì e
giovedì, il personale osserverà l’orario di lavoro definito dai rispettivi Direttori in rapporto
all’attività di servizio correlata anche all’orario di attività degli ambulatori di radiologia,
laboratorio di analisi cliniche, dialisi, ecc., senza alcuna obbligatorietà della pausa fermo
restando quanto sancito dall’art. 15 del C.I.A,.
45
ALLEGATO "C" del Contratto Integrativo Aziendale USL BA/5 2002/2005
APPLICAZIONE ART. 19, comma 1 lettera a, C.C.N.L. BIENNIO 2002-2003 - Passaggi Verticali
RUOLO TECNICO
N° Posti nuovi
per profilo
Categoria di
assegnazione a
seguito di art. 19
Operatore Tecnico Autista Spec.
2
Bs
Tecnico
Operatore Tecnico Autista Autoambulanza
2
Bs
Tecnico
Tecnico
Operatore Tecnico Terminalista
7
B
Tecnico
Tecnico
Operatore Tecnico Centralinista
4
B
Tecnico
Tecnico
Operatore Tecnico Servizi Generali
3
B
Tecnico
Tecnico
Operatore Tecnico Elettricista
2
B
Tecnico
Operatore Tecnico Spec. Autista Autoambulanza
5
Bs
Tecnico
Tecnico
Operatore Tecnico Spec. Cuoco
2
Bs
Tecnico
Tecnico
Operatore Tecnico Spec. Barbiere
1
Bs
Tecnico
Tecnico
Operatore Tecnico Spec. Conduttore di Caldaie
2
Bs
Tecnico
B
Tecnico
Operatore Tecnico Specializzato Idraulico
2
Bs
Tecnico
B
Tecnico
Operatore Tecnico Specializzato Elettricista
3
Bs
Tecnico
B
Tecnico
Operatore Tecnico Specializzato Centralinista
16
Bs
Tecnico
OTA
B
Tecnico
Operatore Tecnico Autista Autoambulanza
4
Bs
Tecnico
Assistente Tecnico
C
Tecnico
Coll. Professionale Assistente Sociale
2
D
Tecnico
N° Posti da
trasformare
COSTO
*
0
Ausiliario specializzato
A
Tecnico
0
Ausiliario specializzato
A
0
Ausiliario specializzato
A
0
Ausiliario specializzato
A
0
Ausiliario specializzato
A
0
Ausiliario specializzato
A
0
Operatore Tecnico
B
Tecnico
0
Operatore Tecnico
B
0
Operatore Tecnico
B
0
Operatore Tecnico
B
0
Operatore Tecnico
0
Operatore Tecnico
0
Operatore Tecnico
0
20
*
35
2
€ 2.984,10
57
€ 2.984,10
Attuale Profilo Professionale
Categoria di
provenienza
Ruolo di
provenienza
Proposta nuovo profilo
57
TOTALE
Ruolo di
Assegnazione
Tecnico
TOTALE
RUOLO AMMINISTRATIVO
N° Posti nuovi
per profilo
Categoria di
assegnazione a
seguito di art. 19
Coadiutore Amministrativo
12
B
Amm./tivo
Coadiutore Amministrativo esperto
18
Bs
Amm./tivo
Amm./tivo
Assitente Amministrativo
9
C
Amm./tivo
Bs
Amm./tivo
Assitente Amministrativo
3
C
Amm./tivo
C
Amm./tivo
Collaboratore Prof.le Amministrativo
5
D
Amm./tivo
N° Posti da
trasformare
COSTO
12
€ 3.395,94
Commesso
A
Amm./tivo
18
€ 4.937,68
Coadiutore Amministrativo
B
9
€ 4.654,72
Coadiutore Amministrativo
B
3
€ 0,00
Coadiutore Amministrativo Esperto
Assitente Amministrativo
5
€ 4.476,15
47
€ 17.464,49
Attuale Profilo Professionale
Categoria di
provenienza
Ruolo di
provenienza
Proposta nuovo profilo
47
TOTALE
* Per esigenze aziendali si concorda di ritenere utile un'anzianità di servizio di quattro anni nella mansione di autista di autoambulanza.
46
TOTALE
Ruolo di
Assegnazione
Amm./tivo
ALLEGATO " D" AL CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE 2002-2005
APPLICAZIONE ART. 17, comma 3°, CCNL 07 04 1999 - Passaggi orizzontali
N° Posti da
trasformare
COSTO
9
0
Ausiliari Spec.
7
0
Puericultrici
4
0
9
Attuale Profilo Professionale
Categoria di
provenienza
Ruolo di provenienza
Proposta nuovo profilo
N° Posti nuovi
per profilo
Categoria di assegnazione a
seguito di art. 17
Ruolo di
Assegnazione a
seguito di art. 17
A
Tecnico
Commessi
9
A
Amm./tivo
Bs
Tecnico
Coadiutori Amministrativi Esperti
7
Bs
Amm./tivo
OTA
B
Tecnico
Coadiutori Amministrativi
4
B
Amm./tivo
0
Assistenti tecnici
C
Tecnico
Assistenti Amministrativi
9
C
Amm./tivo
2
0
Infermieri Generici
Bs
Sanitari
Autisti di Autoambulanza
2
Bs
3
0
Operatori Tecnici (Ex CPR)
B
Tecnico
Coadiutori Amministrativi
3
B
Amm./tivo
1
0
Operatore Tec. (Pittore servizio sopp.sso)
B
Tecnico
Coadiutore Amministrativo
1
B
Amm./tivo
1
0
Collaboratore Prof.Sanitario Infermiere
D
Sanitario
Coll.Prof: Tecnico della Prevenzione
1
D
Sanitario
1
0
Collaboratore Prof.Tecnico Santario(Lab.Analisi)
D
Sanitario
Coll.Prof: Tecnico della Prevenzione
1
D
Sanitario
3
0
Collaboratore Tecnico Prof.(Tec. di dialisi)
D
Tecnico
Coll. Prof. Saitario (Tecnico Sanitario)
3
D
Sanitario
5
0
Collaboratore Tecnico Prof.
D
Tecnico
Coll. Prof. Saitario (Tecnico Laboratorio)
5
D
Sanitario
45
0
TOTALE
45
50
TOTALE
Tecnico