Il Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro
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Il Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro
Il Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro Comparto Sanità per il personale A.USL BA/5 in applicazione dei : C.C.N.L. del 20 aprile 2004 C.C.N.L. del 05 giugno 2006 parte normativa 2002 – 2005 parte economica 2002 – 2005 firmato in data 27 Dicembre 2006 Sommario Art. 1 Campo di applicazione pag. 7 Art. 2 Art. 3 Durata,decorrenza, tempi applicazione del contratto Servizi pubblici essenziali pag. 7 pag. 8 Art. 4 Art. 5 Comitato paritetico sul fenomeno del Mobbing pag. 8 Tempo parziale pag. 10 Art. 6 Formazione ed aggiornamento professionale pag. 13 Art. 7 Costituzione fondi aziendali pag. 17 Art. 8 Criteri per l’incentivazione della produttività Art. 9 Art. 10 Indennità per particolari pericolo o danno Nuovi profili professionali Art. 11 e procedure di pag. 18 pag. 20 pag. 21 Valorizzazione del personale pag. 23 Art. 12 Comitato per le Pari Opportunità pag. 24 Art. 13 Criteri generali per le politiche dell’orario di lavoro pag. 25 Art. 14 Pausa pag. 27 Art. 15 Mensa pag. 27 Art. 16 Lavoro straordinario pag. 27 Art. 17 Pronta disponibilità pag. 29 Art. 18 Indennità di profilassi antitubercolare pag. 31 Art. 19 pag. 31 Art. 20 Istituzione in dotazione organica del profilo di Operatore Socio Sanitario Mutamento di profilo per inidoneità fisica all’impiego pag. 31 Art. 21 Banca delle Ore pag. 31 Art. 22 Norme transitorie e finali pag. 31 condizioni di disagio, Allegato A Regolamento per i Servizi Pubblici Essenziali pag. 33 Allegato B Costituzione Fondi contrattuali pag. 37 Dichiarazione congiunta - pag. 47 Circolare esplicativa orario di lavoro, pausa e mensa pag. 47 Applicazione art. 19 c. 1 lett. a) CCNL 2002 – 2003 – passaggi verticali Applicazione art. 17, c. 3 CCNL 7.4.99 – passaggi orizzontali pag. 49 pag. 50 Allegato C Allegato D 2 Premessa Con il presente contratto integrativo ci si prefigge, nella compiuta osservanza dei principi e delle clausole contrattuali, nonché delle disposizioni normative che disciplinano le materie e gli istituti oggetto di negoziazione, di procedere ad una piena applicazione degli istituti destinati alla promozione e sviluppo delle politiche di valorizzazione delle risorse umane della produttività in armonia agli obiettivi e alle esigenze poste dall’Azienda Sanitaria al fine di dare un impulso maggiore al già avviato processo di riordino e di riorganizzazione dell’Azienda. Le disposizioni contrattuali introdotte, ad iniziare dalle riconversioni professionali, agli incentivi la produttività e ad una revisione dell’articolazione dell’orario di lavoro, sono dirette, principalmente, a stimolare la capacità di tutti i dipendenti a rendersi parte attiva dell’Azienda Sanitaria al fine di valorizzare tutte le Strutture Operative e le Aree. In concreto gli istituti contrattuali definiti tendono, in prevalenza, ad adeguare le esigenze organizzative aziendali alle caratteristiche del servizio offerto accelerando, i processi di umanizzazione in atto al fine di dare un assetto organizzativo conforme alle esigenze dell’Azienda per promuovere l’efficienza, l’efficacia e la qualità dell’assistenza erogata 3 Art. 1 Campo di applicazione 1. Il presente contratto collettivo di lavoro integrativo si applica a tutto il personale dipendente in servizio presso la ASL BA/5 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato del comparto, esclusi i dirigenti, ivi compreso il personale comandato o distaccato o utilizzato a tempo parziale. 2. Nel testo del presente contratto il riferimento alla ASL BA/5 è riportato nel testo del presente Contratto integrativo come “ Azienda “. Art. 2 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto 1. Il presente contratto integrativo ha validità per il periodo 1 gennaio 2002 – 31 dicembre 2005 per la parte normativa ed economica per i bienni 2002/2003 e 2004/2005. L’ individuazione e l’utilizzo delle risorse finanziarie contrattuali sono determinate in sede di contrattazione integrativa con cadenza annuale. A tal riguardo le parti concordano che alla fine di ogni anno entro il mese di aprile dell’anno successivo, l’ Amministrazione certificherà, a consuntivo, alle OO.SS. ed alle RSU del comparto i residui dei fondi contrattuali. 2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione prevista nel CCNL 19 aprile 2004 e nel presente contratto. Il Direttore Generale, a seguito del perfezionamento della procedura prevista dall’art. 4 del CCNL 19 aprile 2004, dà comunicazione alle strutture e servizi dell’azienda della sottoscrizione del presente contratto in quanto destinatari dell’attuazione degli istituti a contenuto economico e normativo, nei termini prescritti dallo stesso. 3. Alla scadenza, il presente contratto si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza: In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo integrativo o da accordi sottoscritti da tutte le Parti, nessuna esclusa, che modifichi il presente contratto integrativo. 4. Le parti convengono che ogni quattro mesi ed entro e non oltre il 30 aprile, il 31 agosto ed il 31 dicembre di ciascun anno, si proceda alla verifica dell’attuazione del presente contratto, ed in particolare : a) Sistema di classificazione del personale; b) Produttività; c) Andamento dei processi occupazionali; d) Andamento dei tre fondi previsti e loro utilizzo; e) Andamento processo di formazione ed aggiornamento del personale; f) Andamento dell’organizzazione del lavoro ed orario di lavoro - almeno una volta all’anno e comunque entro il 31 marzo di ciascun anno- verificando il piano di ristrutturazione aziendale in atto. 4 5. Le Parti concordano che tutte le retribuzioni accessorie al personale, a qualsiasi titolo attribuite, debbono essere di norma liquidate con la busta paga del mese successivo. 6. Le Parti concordano che annualmente sarà consegnata certificazione attestante la quantificazione della spesa attribuita a ciascun fondo. Art. 3 Servizi pubblici essenziali 1. In caso di sciopero, sono garantiti i servizi pubblici essenziali, in ossequio delle norme vigenti. A tal fine si approva l’allegato Regolamento (Allegato A). Art. 4 Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing. 1. Il mobbing è una delle violenze più gravi che affligge il mondo del lavoro colpendolo e frustando la dignità dei lavoratori vittime di questo devastante fenomeno. E’ un’arma subdola nelle mani di coloro che hanno potere contrattuale, caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti o comportamenti, diversi e ripetuti nel tempo, aventi connotazioni aggressive, vessatorie e di violenza psicologica perpetrati con l’unico obiettivo di intimidire, indebolire, annientare la personalità del lavoratore. 2. Le parti concordano che il fenomeno del mobbing va prevenuto, rilevato e contrastato efficacemente all’interno dell’Azienda, anche con riguardo alla risoluzione del Parlamento Europeo del 20 settembre 2001; si riconosce la necessità di avviare adeguate ed opportune iniziative al fine di contrastare la diffusione di tali situazioni, che assumono rilevanza sociale, nonché prevenire il verificarsi di possibili conseguenze pericolose per la salute fisica e mentale del lavoratore interessato e, più in generale, migliorare la qualità e la sicurezza dell’ambiente di lavoro. 3. Nell’ambito delle forme di partecipazione previste dall’art. 6, comma 2 del CCNL 7/4/1999 viene pertanto istituito un Comitato Paritetico con i seguenti compiti: a) raccolta dei dati relativi all’aspetto quantitativo del fenomeno del mobbing in relazione alle materie di propria competenza; b) individuazione delle possibili cause del fenomeno, con particolare riferimento alla verifica dell’esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che possano determinare l’insorgere di situazioni persecutorie o di violenza morale; c) formulazione di proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione e alla repressione delle situazioni di criticità, anche al fine di realizzare misure di tutela del dipendente interessato; d) formulazione di proposte per la definizione dei codici di condotta; 5 e) valutazione sull’opportunità di attuare, nell’ambito dei piani generali per la formazione, previsti dall’art. 29 del CCNL 7/4/1999, idonei interventi formativi di aggiornamento del personale. 4. Le proposte formulate dal Comitato vengono presentate alla Direzione Generale per i conseguenti adempimenti. 5. La Direzione Generale nomina, di concerto con le OO.SS., entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, uno sportello di ascolto così come previsto dal regolamento formulato dal Comitato paritetico. 6. La Direzione Generale nomina, di concerto con le OO.SS., entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, il Consigliere di Fiducia, di cui all’art. 5 comma 4 del CCNL 19/4/2004, a cui affidare i seguenti compiti: a) recepimento della denuncia di fenomeno di mobbing, con conseguente predisposizione degli atti relativi alla trattazione del caso; b) avvio del procedimento disciplinare ove ne sussistano i presupposti; c) vigilare sul rispetto delle norme da parte di tutti i dipendenti, individuate dal Codice di Comportamento; d) definire azioni opportune, specifiche o generali, attraverso iniziative di formazione ed informazione volte a prevenire e/o ridurre il fenomeno del mobbing per : • affermare una cultura organizzativa che comporti una maggiore consapevolezza della gravità del fenomeno e delle sue conseguenze individuali e sociali; • favorire la coesione e la solidarietà dei dipendenti, attraverso una più specifica conoscenza dei ruoli e delle dinamiche interpersonali all’interno degli ufficio/servizi, anche al fine di incentivare il recupero della motivazione e dell’affezione all’ambiente lavorativo da parte del personale; • assistere e/o consigliare il dipendente che denuncia all’Autorità Giudiziaria casi di mobbing. 7. Per le finalità dell’art 5 del CCNL 19/4/2004 si costituisce il Comitato Paritetico sul fenomeno del mobbing, ne fanno parte: • un componente designato da ciascuna Organizzazione Sindacale firmataria del CCNL; • da due componenti designati dalla RSU Aziendale; • da un componente designato dal Comitato per le pari opportunità; • da un numero di componenti, designati dall’Azienda, sufficienti a garantire la composizione paritetica del Comitato. 8. Per ogni componente effettivo è prevista la designazione di un componente supplente. 9. Le funzioni di Presidente del Comitato vengono svolte da un componente designato dall’Azienda, le funzioni di Vice Presidente da un componente di parte sindacale. 10. Il comitato paritetico, entro 30 giorni dall’insediamento, adotta un regolamento per la disciplina dei propri lavori; è tenuto ad effettuare una relazione annuale sull’attività svolta. 6 11. L’Azienda si impegna a garantire l’operatività del Comitato mettendo a disposizione tutti gli strumenti idonei al suo funzionamento ed a valorizzare e pubblicizzare con ogni mezzo, nell’ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dalla stessa. 12. Il Comitato paritetico, di cui al presente articolo, rimane in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi. I componenti dei Comitati possono essere rinnovati nell’incarico. Per la partecipazione alle riunioni non è previsto alcun compenso; si conviene, altresì, che la partecipazione ai lavori del Comitato in coincidenza con il turno di servizio, non comporta debito orario. Art. 5 Tempo parziale 1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale viene regolamentato nei modi previsti e definito dall’art. 23 e seguenti del CCNL 7/4/1999, dall’art. 34 comma 1 del CCNL 20/9/2001 e dall’art. 22 del CCNL del 19/4/2004. 2. Il limite massimo di dipendenti a tempo parziale è fissato nella percentuale del 25% del contingente di personale a tempo pieno previsto dalla vigente dotazione organica per ogni categoria e profilo professionale; tale limite può essere arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all’unità per ciascun profilo, negli altri casi valgono le regole generali sull’arrotondamento delle frazioni di unità (tabella 1). 3. Il contingente di cui sopra può essere aumentato, tenuto conto delle esigenze organizzative dell’Azienda Sanitaria, di un ulteriore 10% in presenza di “gravi e documentate situazioni familiari”, secondo i criteri e le modalità previsti nell’articolo. 4. Per “gravi situazioni familiari” si intendono quelle che danno titolo alla fruizione dei congedi non retribuiti previsti dall’art. 4 della L .53/2000 e del relativo regolamento attuativo approvato con Decreto Ministeriale n°278 del 2000 e precisamente: a) necessità familiari derivanti dal decesso dei componenti della propria famiglia anagrafica, dei soggetti di cui all’art. 433 del codice civile anche se non convive3nti, nonché dei portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi; b) situazioni, riferite ai soggetti di cui alla lettera a) ad esclusione del richiedente, derivanti dalle seguenti tipologie: • patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell’autonomia personale, ivi escluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, metabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche; • patologie acute o croniche che richiedono assistenza sanitaria continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali; 7 • patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario; • patologie dell’infanzia e dell’età evolutiva aventi le caratteristiche di cui alle precedenti situazioni o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà. 5. Per poter accedere all’ulteriore contingente – 10% - le domande di trasformazione del rapporto devono essere integrate con la documentazione attestante la sussistenza delle gravi situazioni familiari di cui al precedente comma. 6. Il rapporto di lavoro a tempo parziale per “ gravi situazioni familiari” verrà concesso per un anno dalla data di effettiva decorrenza, al termine del quale, ai fini del conferimento di un ulteriore periodo, verrà verificato il permanere delle condizioni che hanno determinato la concessione. 7. La spesa complessiva del personale a tempo pieno e a tempo parziale non può superare l’onere annualmente previsto dal piano annuale di attività per la dotazione organica complessiva dei profili professionali interessati. 8. Il part - time può essere : a) orizzontale quando l’articolazione dell’orario di lavoro si svolge in maniera continuativa per tutte le giornate dell’anno; b) verticale quando l’orario di lavoro prevede una prestazione ridotta, svolta solamente in alcuni giorni della settimana; c) ciclico quando il lavoro viene svolto per alcune settimane o per alcuni mesi dell’anno. 9. Per quanto attiene alla durata della prestazione lavorativa del rapporto di lavoro a tempo parziale, le parti concordano che potranno essere attivati esclusivamente rapporti di 50%, 60% e 70% delle ore settimanali previste, al fine di garantire il loro ottimale utilizzo nell’ambito dell’organizzazione del lavoro. 10. Le richieste dei dipendenti già a rapporto di lavoro a tempo parziale volte a ridurre ulteriormente l’orario di lavoro non saranno prese in considerazione qualora non siano trascorsi almeno 2 anni dalla trasformazione del rapporto o dell’ultima riduzione. 11. Le varie tipologie di part-time consentite, in ordine alle diverse percentuali di prestazioni rapportate al tempo pieno, sono le seguenti: 50%,60%;70%. 12. Per il ruolo Amministrativo, Tecnico e Professionale, i contingenti di personale da destinare al tempo parziale non possono superare il 25% della dotazione organica complessiva del personale a tempo pieno, di ciascuna posizione funzionale, con i seguenti scaglioni: 5% con tipologia P.T. al 50% 10% con tipologia P.T. al 60% 10% con tipologia P.T. al 70%. 13. Per il ruolo Sanitario e gli Assistenti Sociali, i contingenti di personale da destinare al tempo parziale non possono superare il 20% della dotazione organica complessiva del personale a tempo pieno, di ciascuna posizione funzionale, con i seguenti scaglioni: 5% con tipologia P.T. 50% 10% con tipologia P.T. 60% 8 10% con tipologia P.T. 70%. 14. Il personale a tempo parziale orizzontale non può essere utilizzato nelle seguenti aree: • utic - cardiologia; • emergenza 118; • anestesia e rianimazione; • sale operatorie - terapia intensiva; • dialisi; • pronto soccorso. 15. I dipendenti addetti alle aree e servizi sopraindicati che chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale saranno assegnati in una diversa unità operativa nell’ambito della medesima Struttura. 16. Nelle Unità operative operanti in turno sulle 24 ore, il numero di part – time orizzontali ammessi non può superare la quota del 25%, i restanti saranno part – time verticali. 17. Al fine di evitare disservizi e pregiudizio al regolare funzionamento delle strutture aziendali, di norma in ogni Unità Operativa il numero di dipendenti a tempo parziale non può essere superiore al 25% del personale in servizio con il medesimo profilo professionale. Qualora i part – time richiesti superino la predetta percentuale, si darà luogo alla mobilità del personale interessato nell’ambito della medesima Struttura Operativa. 18. L’articolazione della prestazione lavorativa dei dipendenti a tempo parziale è proposta dal dipendente interessato e viene concordata con il Responsabile della propria Unità Operativa tenuto conto delle esigenze organizzative del servizio stesso. 19. La presenza in servizio nell’ambito dell’orario massimo prescelto può essere programmata sia di mattina, sia di pomeriggio, sia nei giorni festivi e sia di notte. 20. Nella domanda di trasformazione del proprio rapporto di lavoro, da presentare all’Area Gestione del Personale, il dipendente dovrà indicare i seguenti elementi: a) la quantità oraria del tempo parziale richiesto; b) la tipologia del part – time ( orizzontale, verticale o ciclico); c) la modulazione del part – time; d) le motivazioni della richiesta specificando le eventuali situazioni familiari o personale che diano titolo di precedenza ed, inoltre, specificando l’eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere. 21. La data di presentazione della domanda è desumibile dalla ricevuta di ritorno, in caso di invio tramite lettera raccomandata, o dalla data del protocollo. 22. La trasformazione del rapporto di lavoro, da parte del dipendente, avviene automaticamente entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, che può essere presentata in qualunque momento. 23. La trasformazione, corredata da atto scritto qualora fosse adottata oltre il limite dei 60 giorni, produce i suoi effetti a decorrere dal 61° giorno. 9 24. Le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale presentate dai dipendenti che si trovino nelle condizioni previste dall’art. 1, comma 64, della L. 662/96, hanno la precedenza nell’ambito dei posti trasformabili quali determinati nella allegata tabella 1. 25. I titoli di precedenza, da valutarsi anche in relazione all’articolazione richiesta, riguardano: • coloro che assistono handicappati gravi; • coloro che assistono malati di mente; • coloro che assistono anziani non autosufficienti; • i genitori di figli minori in relazione al numero, all’età e alla situazione familiare; • coloro che hanno compiuto i 60 anni di età e superato i 25 anni di effettivo servizio; • coloro per i quali sussistono motivate esigenze di studio. 26. Qualora l’orario richiesto per il part – time non superi il 50% di quello a tempo pieno, è consentito al dipendente di svolgere anche altra attività lavorativa, a condizione che l’ulteriore attività non sia in conflitto con gli interessi dell’Azienda e con le specifiche mansioni svolte, nei limiti e alle condizioni previste dalla vigente normativa. In tal caso l’Azienda, entro il termine di cui sopra, può negare per iscritto la trasformazione del rapporto. 27. Il dipendente può svolgere sia attività di lavoro autonomo che subordinato, purché non alle dipendenze di Enti Pubblici o di soggetti in qualche modo convenzionati con l’Azienda o dalla stessa accreditati. 28. Il dipendente è tenuto, inoltre, a comunicare, entro 15 giorni, all’Azienda l’eventuale successivo inizio o la variazione dell’attività lavorativa esterna. 29. Al fine di consentire a tutto il personale dipendente la possibilità di accedere al part – time, in particolare nei casi di esaurimento del contingente, i dipendenti per i quali sia scaduto il biennio dalla trasformazione del rapporto di lavoro dovranno ripresentare domanda per la eventuale conferma del rapporto. 30. Tutti i rapporti a part – time per i quali è scaduto il biennio dovranno essere rivisti al fine di renderli congruenti con le disposizioni del presente articolo. 31.L’orario di lavoro, il trattamento economico e normativo del personale a tempo parziale, sono disciplinati dal vigente contratto di lavoro e dal D.L.vo 61/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Art. 6 Formazione ed aggiornamento professionale 1. Le parti ritengono che l’obiettivo principale delle iniziative di formazione e aggiornamento professionale rivolte al personale dipendente, inteso complessivamente, sia quello di conseguire il continuo miglioramento di tutti i servizi aziendali ed in modo particolare di quelli socio – sanitari. 2. Una formazione multidisciplinare che coinvolga gli operatori nella presa in carico dei problemi di salute della popolazione, nell’effettivo riconoscimento dei 10 diritti dei cittadini fin dal momento in cui si ricolgono alle strutture dell’Azienda, nonché la realizzazione di avanzati programmi aziendali, orientati allo sviluppo dei servizi e degli interventi assistenziali sanitari e sociali erogati, anche attraverso l’utilizzo di tecniche gestionali, metodi e processi di lavoro sempre più innovati ed efficienti. 3. Il coinvolgimento e la partecipazione degli operatori, secondo i diversi livelli di responsabilità, sono il requisito per il successo di questa azione di miglioramento e per conseguire gli obiettivi di cambiamento richiesti dalla normativa e dalla programmazione regionale. E’, infatti, a partire dalle persone, dal loro apporto collaborativo e dal continuo adeguamento delle loro professionalità di successo, realizzando un salto di qualità nell’erogazione di tutti i servizi. 4. In tale ottica assume un ruolo di fondamentale azione strategica e di supporto al cambiamento la formazione permanente, in particolare se volta a : • suscitare forti motivazioni negli operatori del S.S.N.; • promuovere effettiva cultura di servizio; • valorizzare l’apporto positivo che le persone possono dare; • promuovere la razionalizzazione, l’integrazione e modificazioni nell’organizzazione dei servizi e delle prestazioni; • raggiungere una più elevata efficacia e produttività del sistema dei servizi socio-sanitari,migliorando la qualità dei servizi resi e l’uso delle risorse; • sviluppare l’umanizzazione dei servizi basata su una visione integrale della persona. 5. Pertanto l’attività formativa, coerente con la necessità di implementare l’attività in ambito aziendale ed interaziendale, si realizza mediante corsi teoricopratici da svolgersi attraverso i seguenti percorsi: a) addestramento professionale; b) aggiornamento e qualificazione professionale; c) riqualificazione professionale; d) corsi di formazione per l’inserimento lavorativo dei neo-assunti. 6. La formazione può essere : A) Obbligatoria, con un fondo pari al 90% del rispettivo fondo; B) Facoltativa, con un fondo pari al 10%. del rispettivo fondo. 7. Il fondo sarà pari all’1% del monte salari annuo. 8. La formazione obbligatoria riguarda tutto il personale a tempo indeterminato, compreso il personale collocato in distacco sindacale. Essa si conclude con una certificazione finale attestante lo stato di acquisizione del percorso formativo. Il personale che partecipa alle attività di formazione obbligatoria organizzate dall’Azienda, è considerato in servizio a tutti gli effetti. I relativi oneri sono a carico dell’azienda. I richiamati corsi sono, di norma, tenuti durante l’orario di lavoro. Se svolti fuori della sede lavorativa, ai partecipanti è riconosciuto un rimborso spese di € 5,00= per ogni giornata di effettiva presenza, finanziato dal fondo della formazione. 11 9. L’aggiornamento obbligatoria, da svolgersi sulla base delle linee generali di indirizzo dei programmi annuali e pluriennali individuati dalle Regioni e concordati in appositi progetti formativi stabiliti dall’azienda, riguarda anche: a) L’uso di testi, riviste tecniche ed altro materiale biografico messo a disposizione dal SSN; b) L’uso di tecnologie audiovisive ed informatiche; c) La ricerca finalizzata in base a programmi definiti dall’azienda, anche in relazione agli indirizzi regionali; d) Il comando finalizzato previsto dall’art. 45 del DPR 20/12/79, n. 761, con la precisazione che esso è disposto dall’azienda , cui compete di stabilire se ed in quale misura e per quale durata al dipendente competono gli assegni inerenti al rapporto di lavoro. 10. All’interno della formazione obbligatoria rientra la formazione continua ( ECM ) di cui all’art. 16 bis e segg. del D.lgt. n. 502/1992. 11. L’azienda garantisce l’acquisizione dei crediti formativi secondo quanto indicato dall’art. 20 CCNL 19/4/2001, previsti dalle vigenti disposizioni, a tutto il personale sanitario del comparto. Il personale che vi partecipa è considerato in servizio a tutti gli effetti ed i relativi oneri sono a carico dell’azienda. 12. Le parti concordano che – nel caso in cui l’azienda è impossibilitata a far acquisire nel triennio i crediti formativi al personale interessato, così come previsti dalla normativa vigente, non trova applicazione la specifica disciplina prevista dall’art. 16 quater del d.lgs 502 del 1992. L’azienda, di conseguenza, non assumerà iniziative unilaterali per la durata del presente contratto integrativo. 13. Ove, viceversa la garanzia del comma precedente venga rispettata, il dipendente che senza giustificato motivo non partecipi alla formazione ECM e non acquisisca i crediti previsti dal triennio, non potrà partecipare per il triennio successivo alle selezioni interne a qualsiasi titolo previste 14. Sono considerate cause di sospensione dell’obbligo di acquisizione dei crediti formativi il periodo di gravidanza e puerperio, le aspettative a qualsiasi titolo usufruite, ivi compresi i distacchi per motivi sindacali. Il triennio riprende a decorrere dal rientro in servizio del dipendente. 15. L’aggiornamento facoltativo, richiesto a domanda del dipendente, è svolto fuori dell’orario di lavoro. L’azienda, qualora ritenga la partecipazione del dipendente al corso d’aggiornamento facoltativo, utili ed in linea ai rispettivi programmi d’aggiornamento, può prevedere in via preventiva di concorrere nella misura del 25% delle spese sostenute dal dipendente per partecipare al corso medesimo, limitatamente alle spese di viaggio e di iscrizione. 16. L’opportunità di partecipazione a programmi d’aggiornamento facoltativo deve essere garantita, a rotazione, a tutti i dipendenti e di norma deve favorire i dipendenti non inclusi, nel periodo riferito, nell’aggiornamento obbligatorio. 17. Per l’attuazione dei programmi di formazione, aggiornamento obbligatorio e facoltativo, nonché di riqualificazione del personale di comparto, l’azienda con apposito atto deliberativo, annualmente, esaminerà l’apposito fondo di riferimento. 18. La partecipazione del personale all’attività didattica, anche come tutor, si realizza nelle seguenti tipologie di corso: 12 a) corsi d’insegnamento previsti dall’art. 6 d.lgs. n. 502/92 e sue modificazioni ed integrazioni; b) corsi d’aggiornamento professionale obbligatorio organizzati dall’Azienda tra cui anche i corsi ECM; c) corsi di formazione di base e riqualificazione. 19. L’attività di cui al comma precedente sono riservate, prioritariamente, ai dipendenti dell’azienda. Per l’individuazione di tale personale l’azienda da massima pubblicità con idonei avvisi, da emanarsi entro il mese di Novembre di ogni anno, in modo da consentire la partecipazione di tutti i dipendenti, in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti ed attinenti le attività di didattica. Per il conferimento dell’incarico all’insegnamento è necessario altresì tenere conto: I) dei titoli culturali, professionali ed anzianità di servizio; II) delle precedenti esperienze acquisite in campo didattico; III) di eventuali pubblicazioni prodotte; IV) del grado di autonomia e responsabilità delle funzioni che svolge in servizio: 20. L’attività didattica è remunerativa in via forfetaria che comprende, oltre alla partecipazione alle lezioni, la correzione degli elaborati e la partecipazione alle attività degli Organi di didattica. Qualora tale attività dovesse essere svolta fuori dall’orario di lavoro, la remunerazione lorda sarà pari a € 50,00 /ora. Mentre, se svolta durante l’orario di lavoro, la remunerazione lorda sarà pari a € 25,00 /ora. 21. Gli ambiti e programmi formativi annuali sono quelli definiti dalla contrattazione integrativa aziendale e regionale, su proposta del Comitato Tecnico Scientifico sentiti i Responsabili di Struttura e portati a conoscenza, con idonei avvisi, a tutti gli operatori entro il mese di Ottobre di ciascun anno. 22. Considerato il numero degli operatori interessati, di tutta evidenza elevato, il piano formativo, così come contrattato, deve avere una valenza annuale. Per l’accesso a detti corsi, sulla base dei posti programmati ed in coerenza con le risorse definite, si renderà necessario procedere alla selezione degli aspiranti, sulla base dei seguenti criteri: • priorità ( con il principio della rotazione ) dei dipendenti appartenenti ad aree interessate dai progetti specifici o da aree ritenute critiche nell’ambito dell’attuazione dei piani strategici; • crediti acquisiti nell’ambito dell’Azienda. 23. Per favorire con ogni possibile strumento il diritto alla formazione e all’aggiornamento professionale del personale, sono utilizzati anche gli istituti di cui agli artt. 22 e 23 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001. 24. Le parti concordano il potenziamento di personale nell’ambito dell’ attuale ufficio di formazione al fine di rendere più agevole il percorso dei corsi di formazione attraverso avviso interno. 25. Il Comitato Tecnico Scientifico, Coordinato dal Dirigente Responsabile dell’Ufficio di Formazione, è composto da sette nominativi del comparto: • n. 1 in rappresentanza del personale infermieristico; • n. 1 in rappresentanza del personale tecnico sanitario; • n. 1 in rappresentanza del personale della riabilitazione; 13 • • • n. 1 in rappresentanza del personale della prevenzione; n. 1 in rappresentanza del personale assistenti sociali; n. 1 in rappresentanza del personale del ruolo tecnico con esclusione degli Assistenti Sociali; • n. 1 in rappresentanza del personale amministrativo; indicati dalla delegazione sindacale. 26. Il Comitato Tecnico Scientifico, è convocato dal Dirigente Responsabile della Formazione e si avvale di un proprio regolamento. Art. 7 Costituzione fondi aziendali 1. Per il finanziamento degli istituti economici previsti dal vigente CCNL, sono costituiti i fondi così come previsto dal CCNL 19 aprile 2004, e riportati in calce al presente Contratto Integrativo Aziendale – Allegato “B”. 2. In attuazione di quanto previsto dall’art. 6 comma 1, CCNL 05/06/2006, le parti destinano la percentuale del 60% dell’importo di € 244.700,67 pari a € 146.820,40 sul fondo dell’art. 4 CCNL 05/06/2006, mentre il restante 40% pari a € 97.880,27 sul fondo dell’art. 5 CCNL 05/06/2006. 3. Le parti concordano che il residuo della produttività dell’anno 2004 di competenza della Direzione Generale e quello relativo all’anno 2006 di trasferirlo sul fondo della produttività a partire dal 01/01/2007. Il fondo complessivo della produttività (fondo consolidato al 31/12/2006 e residui anno 2004 e 2006 verrà ripartito al 50% come fondo di mantenimento da corrispondere in quote mensili come da vigente C.I.A. e l’altro 50% sul fondo di produttività di competenza della Direzione Generale. 4. Le parti, vista la disponibilità del fondo anno 2004 per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune dell’ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionali specifica, concordano l’erogazione della fascia retributiva, a decorrere dal 01/01/2004, a tutto il personale in servizio a tale data. 5. Le parti, concordano di riconoscere al restante personale fino al 31/12/2006, come produttività, l’importo dell’ultima fascia in godimento. Al personale reinquadrato a seguito dell’espletamento delle procedure relative alla progressione verticale (art. 12 e 5) viene garantita, dalla data del passaggio verticale, la fascia retributiva successiva alla categoria e fascia in godimento alla stessa data fermo restando, per il periodo antecedente, la produttività. 6. Le parti, concordano, che a tutti i dipendenti che al 31/12/2005 hanno usufruito degli incentivi la produttività pari alla ulteriore fascia retributiva per effetto del passaggio di fascia dal 01/01/2003, anche per l’anno 2006, dai relativi residui sarà corrisposta una ulteriore somma come produttività collettiva pari a quella corrisposta per l’anno 2005. 14 Art. 8 Criteri per l’incentivazione della produttività 1. Il sistema della produttività è lo strumento per migliorare i servizi e le prestazioni sanitarie che l’Azienda è chiamata ad offrire al cittadino utente nel quadro di un più efficiente utilizzo di tutte le risorse. 2. L’istituto della produttività dovrà essere applicato sulla base dei principi dell’equità e dell’uguaglianza fra tutti i dipendenti e nel rispetto delle professionalità e del lavoro d’equipe per il miglioramento reale dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi. 3. Sulla scorta di tali elementi, le parti concordano che, a far tempo dall’01.01.2007, l’istituto della produttività consta di due elementi strutturali: a) produttività di mantenimento: finanziata con un fondo pari al 50% del fondo totale e destinata a promuovere il miglioramento organizzativo e l’erogazione dei servizi; b) produttività per progetti finalizzati finanziata con un fondo pari al 50% del fondo totale e destinata, prioritariamente : al finanziamento di progetti finalizzati all’incremento della produttività quali quantitativa di specifiche aree di attività lavorative considerate critiche nell’ambito della valutazione gestionale dell’azienda. Alla delegazione sindacale verranno comunicati i progetti nella loro interezza. I dirigenti delle unità operative interessate, successivamente alla realizzazione del progetto finalizzato e, comunque non oltre 15 giorni dal termine dell’effettuazione,, sono tenuti ad inviare alla Direzione generale dettagliata relazione. La Direzione generale, previa verifica del progetto finalizzato e realizzato, è tenuta entro e non oltre due mesi dalla presentazione della relazione finale, previa comunicazione alla delegazione sindacale, a corrispondere ai dipendenti quanto dovuto in rapporto alla percentuale di realizzazione del medesimo progetto. al personale trasferito nell’ambito dei processi di centralizzazione delle attività delle Aree verrà assegnato un progetto finalizzato relativamente ai disagi della mobilità . nell’ambito del finanziamento dei progetti finalizzati viene definita una parametrazione economica superiore a quella del proprio profilo per il personale che effettuava, in via sperimentale, le 35 ore settimanali 4. Per favorire la produttività del fondo di mantenimento, le Parti concordano i seguenti obiettivi e criteri: a) accelerare la definizione del processo di aziendalizzazione, per poter garantire: • agli assistiti quella sanità pubblica che deve restare momento di primario riferimento della richiesta di salute; • agli operatori quella crescita professionale sostenuta dal sistema premiante aziendale; b) conseguire come obiettivo di carattere generale la Qualità e l’Umanizzazione dell’assistenza; 15 c) dare inizio ed attuazione al processo delle procedure di Qualità inerenti le attività lavorative, con l’acquisizione degli elementi finalizzati al conseguimento degli accreditamenti istituzionali e dell’ Umanizzazione dell’assistenza; d) al fine di qualificare i livelli di assistenza e di operatività delle varie articolazioni aziendali, gli obiettivi della Qualità e della Umanizzazione vengono declinati in un unico pensiero progettuale per dare contenuto alla produttività del personale del comparto; e) i due obiettivi ( Qualità e Umanizzazione ) devono essere conseguiti con interventi di informazione/formazione che vedranno coinvolti oltre al personale del comparto interessato al progetto anche la Dirigenza, in quanto il raggiungimento dell’obiettivo di carattere aziendale sarà elemento di valutazione dell’attività dirigenziale; oltre al presupposto, che il processo di Qualità (procedure documentali ) deve essere non solo condiviso integralmente, ma il Dirigente responsabile ne rappresenta l’elemento trainante e motivante. 5. L’attività di formazione e di informazione sulle problematiche connesse al raggiungimento degli obiettivi sarà effettuata dal delegato aziendale della Qualità, che coinvolgerà il personale del comparto e i Dirigenti Responsabili delle strutture. 6. A tal fine per sostenere e garantire il conseguimento degli obiettivi, secondo le indicazioni fornite dal delegato aziendale della Qualità, l’Azienda, su proposta del Responsabile dell’articolazione, previa informazione alla delegazione sindacale, individuerà i Responsabili Interni della Qualità e Formazione che coordineranno il personale del comparto alla realizzazione dell’obiettivo. 7. Mensilmente, ad ogni singolo dipendente, verrà corrisposta la propria quota di produttività del fondo di mantenimento in base alla categoria di appartenenza e alla seguente pesatura: Categoria Peso Specifico A B 1,00 1.40 B livello economico BS C D 1,70 2,00 2,40 D livello economico Ds 2,80 8. Le quote di produttività, non verranno attribuite ai dipendenti che si assentano dal servizio per più di gg. 15 nel semestre per le seguenti cause: • astensione obbligatoria ante e post- partum ; • fruizione benefici legge 104; • assenze per malattia a qualsiasi titolo; • diritto allo studio; • permessi retribuiti; 16 • altre assenze obbligatorie per legge. 9. Agli stessi nel semestre successivo non verranno attribuite quote di produttività. Tali quote non corrisposte confluiscono totalmente nel fondo della produttività per progetti finalizzati. 10. Le quote di produttività verranno ridotte in caso di tempo parziale in misura pari alla percentuale di tempo di riduzione del lavoro; 11. In applicazione dell’art. 23, comma 9, del CCNL 19/4/2004, al personale in distacco sindacale verrà garantita la sola quota di pesatura in base alla categoria di appartenenza. 12. Per favorire la produttività per progetti finalizzati, sarà cura della Direzione Generale, previa informativa alla delegazione sindacale, di stabilire, entro il mese di Ottobre di ciascun anno, gli obiettivi aziendali a cui ogni Dirigente di U.O. deve fare riferimento per la presentazione del progetto previa intesa con il personale del comparto e della dirigenza della medesima Unità Operativa. 13. Ogni Dirigente Responsabile di Unità Operativa è tenuto a presentare, entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno, un progetto finalizzato. 14. In caso contrario, previa informativa al personale della medesima Unità Operativa, il Dirigente è tenuto a fornire dettagliata relazione, relativamente alle motivazioni, alla Direzione Generale. 15. Il dipendente di Unità Operativa priva di presentazione di progetto finalizzato può comunicare alla Direzione Generale, entro e non oltre il giorno 10 dicembre di ciascun anno la propria disponibilità all’effettuazione di progetti finalizzati presso altra Unità Operativa. 16. Il Dirigente di Unità Operativa, successivamente alla realizzazione del progetto finalizzato e comunque non oltre 15 giorni dal termine dell’effettuazione, è tenuto ad inviare alla Direzione Generale dettagliata relazione. 17. La Direzione Generale previa verifica del progetto finalizzato e realizzato, è tenuta entro e non oltre due mesi dalla presentazione della relazione finale, previa informativa alla delegazione sindacale, a corrispondere ai dipendenti quanto convenuto ed in rapporto alla percentuale di realizzazione del medesimo progetto. Art. 9 Indennità per particolari condizioni di disagio, pericolo o danno 1. In applicazione dell’art. 26 del CCNL 19/4/2004, con decorrenza dall’1/1/2003, al personale del ruolo sanitario, nonché agli ausiliari specializzati addetti ai servizi socio assistenziali, agli operatori tecnici addetti all’assistenza e/o agli operatori socio sanitari che espletano in via diretta le prestazioni di assistenza domiciliare presso l’utente compete una indennità giornaliera, denominata indennità per l’assistenza domiciliare nella misura sottoindicata, per ogni giorno di servizio prestato: • € 2,58 alla categoria A o B iniziale; • € 5,16 alla categoria B, livello economico Bs, C e D, ivi compreso il livello economico Ds. 17 2. I Dirigenti delle Unità Operative, che erogano l’assistenza domiciliare, dovranno far pervenire, all’area gestione del personale, prospetto riepilogativo mensile nel quale si attesti l’espletamento in via diretta delle prestazioni di assistenza domiciliare presso l’utente, contenente i nominativi di tutti gli operatori che hanno espletato tale attività e le ore giornaliere espletate. 3. L’indennità di assistenza domiciliare verrà corrisposta esclusivamente al personale che presta servizio ogni giorno e con un orario di non meno di ore tre giornaliere di assistenza. 4. Dall’1 Gennaio 2003 viene erogata l’indennità di SERT, prevista dall’art. 27 CCNL 19/4/2004, a tutti i dipendenti assegnati al servizio per le dipendenze patologiche per ogni giorno di effettiva presenza in servizio, nella misura di : • 1,03 lordi per il personale della categoria A e B iniziale; • 5,16 lordi per il personale appartenente alle categorie B, livello economico Bs, C e D, ivi compreso il livello economico Ds. 5. I Dirigenti delle Unità Operative, che erogano attività di SERT, dovranno far pervenire, all’area gestione del personale, prospetto riepilogativo mensile nel quale si attesti l’espletamento in via diretta delle prestazioni nel servizio per le dipendenze patologiche, contenente i nominativi di tutti gli operatori che hanno espletato tale attività. Art 10 Nuovi Profili Professionali 1. Con decorrenza dal 20/4/2004, data di entrata in vigore del CCNL 19/4/2004, sono istituiti i seguenti profili professionali ascrivibili alla categoria “C”: • Puericultrice Esperta; • Infermiere Generico Esperto; • Massofisioterapista Esperto; • Operatore Specializzato Esperto; 2. I passaggi alla categoria “C” avvengono previo superamento di una selezione interna, ai sensi dell’art. 16 del CCNL 7/4/1999, riservata al personale della categoria B, livello economico Bs, del corrispondente profilo e mestiere, e precisamente della Puericultrice ; dell’Infermiere Generico; del Massofisioterapista e dell’Operatore Tecnico Specializzato (Operatore Tecnico Coordinatore.; Elettricista; Operatore .Tecnico .Coordinatore. di Cucina; Operatore Tecnico .Specializzato Elettricista; Operatore Tecnico Specializzato Cuoco; Operatore Tecnico Specializzato Conduttore di caldaie; Operatore Tecnico Specializzato Autista di ambulanze; Operatore Tecnico Specializzato Idraulico; Operatore Tecnico Specializzato Elettromedicali ). 3. Il passaggio alla categoria C del personale del ruolo sanitario (Puericultrice; Infermiere Generico e Massofisioterapista) comporta la contestuale soppressione e trasformazione del corrispondente posto della categoria B, livello economico Bs. dalla dotazione organica. 18 4. L’azienda avvierà, entro il 31/12/2006 le selezioni per la trasformazione dei suddetti posti d’organico. Le selezioni si concluderanno entro e non oltre 30 gg dalla data della stipula del presente contratto integrativo. E l’inquadramento nella Cat. C avverrà a far data 31/12/2005. 5. I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti culturali e professionali previsti dall’allegato 1 del CCNL, e Tab. 5 del CCIL 4/10/2000. 6. Per le modalità di svolgimento delle selezioni interne, di cui al presente articolo, le parti concordano di applicare i criteri di cui alle tabelle n. 6 e 7 del CCIL 4/10/2000. 7. Per una completa visione di quanto innanzi evidenziato, le parti prendo atto che il numero del personale in dotazione organica, distinto per ruolo è il seguente : Ruolo Sanitario e Profilo Infermieri Generici Puericultrici Massofisioterapista Totale N° 91 31 1 123 Ruolo Tecnico e Profilo Operatore Tecn. Coord. Elettricista Operatore Tecn. Coordinatore Cucina Operatore Tecnico Specializzato Conduttore Caldaie a Vapore Operatore Tecnico Specializzato Autista/Autoambulanza Operatore Tecnico Specializzato Cuoco Operatore Tecnico Specializzato Operatore Tecnico Specializzato Elettrom/Tubista Totale N° = 2 8 43 4 6 2 65 8. Si conviene che il mutamento del profilo professionale da Bs a C interesserà i seguenti profili professionali nelle quantità numeriche sotto indicate: RUOLO SANITARIO: Profilo Infermieri Generici Collocazione nella fascia economica • n° 91 collocati in fascia BS 5 Puericultrici Massofisioterapista • BS 5 • BS3 31 1 Totale 19 Numero Dipendenti 91 123 RUOLO TECNICO: Profilo Operatore Tecnico Coordinatore Elettricista Operatore Tecnico Coordinatore Cucina Operatore Tecnico Specializzato Conduttore Caldaie a Vapore Operatore Tecnico Specializzato Autista/Autoambulanza Operatore Tecnico Specializzato Cuoco Operatore Tecnico Specializzato Operatore Tecnico Specializzato Elettrom/Tubista • Collocazione nella fascia economica Bs5 • Bs5 Numero Dipendenti = 2 • n° 7 collocati in fascia Bs 5; • n° 3 collocati in fascia Bs 4 8 • n° 42 collocati in fascia Bs 5; • n° 1 collocati in fascia Bs 4 • n° 4collocati in fascia Bs 5; • n° 1 collocati in fascia Bs 4 • collocati in fascia Bs 5; 43 • collocati in fascia Bs 5; Totale 4 6 2 65 Art. 11 Valorizzazione del Personale 1. A decorrere dal 01/09/2003, i collaboratoti professionali sanitari caposala e capo tecnici con reali funzioni di coordinamento riconosciute al 31.08.2001 - ex art. 10 del CCNL 20/9/2001, 2° biennio economico – tenuto conto dell’effettivo svolgimento delle funzioni stesse, viene inquadrato nella categoria D livello economico Ds, con mantenimento del coordinamento e della relativa indennità. 2. Al personale della categoria D con profilo di collaboratore professionale sanitario e collaboratore professionale Assistente Sociale che, successivamente all’entrata in vigore del CCNL del 19.04.2004, viene conferita la funzione di coordinamento e lo abbia svolto per un periodo di un anno con valutazione positiva, in presenza di posto vacante nel livello economico Ds, partecipa alla selezione interna dell’art. 17 del CCNL del 07.04.1999, con precedenza nel passaggio. Le parti, inoltre, concordano che, per l’applicazione di tutto quanto previsto dal presente comma, i passaggi avverranno in modo verticale e le modalità di inquadramento avvengono nel rispetto dell’art. 31,comma10 CCNL 7/4/1999, come modificato dall’art. 23,comma 6 del CCNL 19/4/2004. 3. Il conferimento della funzione di coordinamenti di cui al comma precedente, avviene secondo le modalità previste dal comma 5 dell’art. 5 del 20 Contratto Integrativo Aziendale del 16.03.2004, in ossequio al bando già emesso dall’azienda e da espletarsi entro il 31/03/2007. 4. Le parti concordano di consentire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19, lettera d) del CCNL 19.04.2004, i processi di sviluppo verticale per il personale appartenente ai ruoli amministrativi e tecnici destinando le quote di risorse di cui all’art. 31, comma 4, lettera a), seconda alinea, pari a complessivi € 4,05 mensili, per tredici mensilità, per tutti i dipendenti in servizio, contribuendo, anche, il valore delle fasce attribuite a ciascun dipendente interessato. 5. Tale sviluppo avviene, a seguito della trasformazione dei posti del relativo organico, mediante i passaggi di livello economico o di categoria nel rispetto delle procedure degli ex artt. 16 e 17 del CCNL 07.04.1999, nonché in possesso dei requisiti di accesso dall’interno come previste dalla declaratoria del CCNL del 20.09.2001. L’inquadramento economico sarà disposto ai sensi dell’art. 31 c. 10 del CCNL 07.04.1999. 6. Le Parti concordano che i profili interessati del ruolo amministrativo e tecnico alle citate selezioni interne sono quelli riportati nell’allegato “C”, parte integrante al presente contratto. 7. L’ azienda avvierà, entro e non oltre 30 giorni dalla data di stipula del presente accordo, le procedure per le selezioni interne. Le stesse saranno definite entro e non oltre 90 giorni dalla stipula del presente contratto integrativo. 8. Nell’ambito del processo di sviluppo professionale, si concorda lo scorrimento delle graduatorie di cui alle selezioni interne ex art. 12, c. 2 del CCNL 20.09.2001- 2° biennio economico, nell’ambito del numero dei posti disponibili in organico, per tale procedura, approvati dalla Regione Puglia. 9. Si concorda, altresì, di procedere all’applicazione dell’art. 17 CCNL 07-041999 così come da allegato “D”. Art. 12 Comitato per le Pari Opportunità 1. Viene istituito, presso questa Azienda, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente contratto, il Comitato per le pari opportunità, per le finalità previste dall’art. 7 del CCNL 7 aprile 1999, ovvero con i seguenti compiti : • raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che l’amministrazione è tenuta a fornire; • formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa di cui all’art. 4, comma 2 punto X del CCNL 7 aprile 1999; • promozione di iniziative volte ad attuare le direttive dell’Unione Europea per l’affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone, nonché azioni positive ai sensi della legge n. 125/1991. 2. Il Comitato di cui al precedente comma, presieduto da un rappresentante dell’azienda, è costituito come segue: • da 5 componenti nominati dall’Azienda; 21 • da 5 componenti nominati dalle OO.SS: firmatarie del presente contratto. 3. Per ogni componente effettivo è prevista la nomina di un componente supplente. 4. Il Presidente del Comitato di cui al precedente comma 1, designa un vicepresidente. 5. Nell’ambito dei vari livelli di relazioni sindacali previsti per ciascuna delle materie sottoindicate, sentite le proposte formulate dal Comitato per le pari opportunità, sono previste misure per favorire effettive parità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, che tengano conto anche della posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia: • accesso ai corsi di formazione professionale e modalità di svolgimento degli stessi anche ai fini del perseguimento di un effettivo equilibrio, a parità di requisiti professionali, nei passaggi interni e nel conferimento degli incarichi di posizioni organizzative del sistema classificatorio; • flessibilità degli orari di lavoro in rapporto agli orari dei servizi sociali nella fruizione del part-time; • processi di mobilità. 6. L’Azienda è tenuta a fornire ogni opportuno strumento inidoneo, necessario a garantire l’operatività del Comitato di cui al precedente comma 1 7. Il prescritto Comitato deve svolgere una relazione annuale sulle condizioni delle lavoratrici all’interno dell’Azienda fornendo, in particolare, informazioni sulla situazione occupazionale in relazione alla presenza nelle varie categorie e nei vari profili nonché sulla partecipazione ai processi formativi. 8. Il Comitato per le pari opportunità rimane in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione del nuovo. I componenti del Comitato possono essere rinnovati nell’incarico per un solo mandato. ART 13 Criteri generali per le politiche dell’orario di lavoro 1. Le Parti concordano di articolare le politiche dell’orario di lavoro, del congedo ordinario, delle pause, del lavoro straordinario, del riposo giornaliero, del riposo settimanale e del lavoro notturno nell’Azienda, in armonia a quanto dettato in materia dal decreto legislativo n°66 dell’08.04.2003, integrato e modificato dal decreto legislativo n°213 del 19.07.2004 e per le parti riguardanti anche il personale della pubblica amministrazione della Circolare n. 8 del 03.03.2005 del Ministero del Lavoro d’intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica. 2.. Nel programmare l’orario di lavoro le Parti si pongono l’obiettivo di armonizzarlo e renderlo funzionale all’orario di servizio di tutte le Unità Operative all’interno dei Dipartimenti, Distretti, Strutture Ospedaliere, Aree dell’Azienda. 3. L’orario normale di lavoro è di 36 ore nell’arco della settimana, da intendersi non necessariamente come settimana di calendario ma riferibile ad un periodo non superiore a 4 mesi con la possibilità, quindi, di eseguire orari 22 settimanali superiori o inferiori all’orario normale a condizione che la media corrisponda alle 36 ore settimanali. 4. Le eventuali ore di incremento prestate e non recuperate nell’arco dei 4 mesi assumono la natura di lavoro straordinario e devono essere retribuite nel mese successivo o a richiesta del dipendente recuperate con riposi compensativi. 5. La durata massima settimanale di lavoro, comprensiva sia del lavoro ordinario sia di quello straordinario non può superare le 48 ore per ogni periodo di sette giorni calcolate, come media, su un periodo di riferimento non superiore a 4 mesi. 6. Nella settimana lavorativa si potrà superare il limite delle 48 ore settimanali purché vi siano settimane lavorative di meno di 48 ore in modo da effettuare una compensazione e non superare il limite delle 48 ore medie nei 4 mesi di riferimento. 7. La violazione di tale previsione è punita, a carico di chi ha permesso tale situazione, con la sanzione amministrativa da € 130,00 a € 780,00 per ogni dipendente e per ciascun periodo di riferimento cui si riferisca la violazione. 8. I periodi di ferie, quelli di assenza per malattia, infortunio e gravidanza e quelli che comunque si collegano allo stato di salute del dipendente, non sono presi in considerazione ai fini del computo della media. 9. Tutti i restanti periodi di assenza con diritto alla conservazione del posto restano pertanto ricompresi nell’arco temporale di riferimento, sia pure con indicazione delle ore pari a zero. 10. L’arco temporale può superare il quadrimestre in considerazione che non vanno computate le assenze dovute a ferie e malattie o periodi equiparabili alla malattia (ad esempio nel considerare il quadrimestre gennaio/aprile, tale periodo, in considerazione delle assenze dovute a malattia, potrebbe scorrere nel mese di maggio). 11. In caso di superamento delle 48 ore di lavoro settimanale, attraverso prestazioni di lavoro straordinario, nel computo della media dei quattro mesi a base del riferimento, l’Azienda è tenuta ad informare entro 30 giorni dalla scadenza del periodo di riferimento, la Direzione Provinciale del Lavoro e la delegazione Sindacale. 12. La violazione della disposizione, in relazione a ciascun quadrimestre è punita con la sanzione amministrativa da € 103,00 a € 200,00. 13. Ai fini della configurazione della fattispecie è necessario che il superamento delle 48 ore settimanali ricompresa prestazioni di lavoro straordinario, giacché se il superamento avviene sulla base di un orario normale di lavoro di media nel quadrimestre preso in considerazione, l’adempimento non è dovuto. 14. L’orario di lavoro - personale amministrativo -. Orario normale : dalle ore 7,45 alle ore 14,57 e massimo sino alle ore 17,57 su cinque giorni con flessibilità di un’ora in entrata ed in uscita. L’eventuale debito orario va recuperato nei giorni da concordarsi. 15. orario di servizio Cup -Ticket : 23 Dalle ore 7,15 alle ore 13,45 dal lunedì al sabato, con due rientri settimanali nei giorni di Martedì e Giovedì. L’ orario di lavoro verrà definito dal Dirigente in rapporto all’orario di servizio, correlato con gli ambulatori. (Radiologia, Lab. Analisi, Dialisi, ecc.). Art 14 Pausa 1. Il dipendente ha diritto ad un intervallo di pausa, non inferiore a 30 minuti, dall’esecuzione della prestazione lavorativa quando la stessa ecceda le 6 ore nell’ambito dell’orario di lavoro. 2. Le funzioni per le quali è previsto il diritto alla pausa sono individuate nell’esigenza di consentire il recupero delle energie e per la consumazione del pasto – diritto alla mensa di cui al successivo art. 15 - e nell’attenuazione del lavoro ripetitivo. 3. Il periodo di pausa deve essere fruito consecutivamente e non vanno computati come lavoro ai fini del superamento dei limiti di durata. 4. I dipendenti che utilizzano un’attrezzatura munita di videoterminali in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, hanno diritto, qualora svolgono tale attività per almeno 4 ore consecutive, ad una pausa di 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa al videoterminale, senza possibilità di cumulo all’inizio ed al termine dell’orario di lavoro. Il tempo di pausa è considerato orario di lavoro. Art 15 Mensa 1. Il diritto alla mensa viene riconosciuto a tutti i dipendenti, come da articolo 14 commi 1 e 2 del presente contratto integrativo, è sancito dall’art. 29 CCNL del 20-09-2001. 2. L’Azienda riconoscerà a far data dal 01/01/2007 il diritto alla mensa sottoforma di indennità sostitutiva nella misura prevista dal CCNL. Art. 16 Lavoro Straordinario 1. Il lavoro straordinario non è strumento di gestione ordinaria delle attività facenti capo alle singole UU.OO, pertanto il ricorso a tale istituto deve, comunque, essere ridotto al minimo indispensabile per far fronte alle esigenze, contingenti, effettivamente indilazionabili, imprevedibili e non programmabili, quali il richiamo in servizio per pronta disponibilità, unicamente, per turno notturno e/o festivo. 2. Tutte le prestazioni di lavoro straordinario devono essere, preventivamente, autorizzate per iscritto dal Dirigente Responsabile dell'Unità Operativa di appartenenza nell’ambito del budget assegnato e controfirmate dal dipendente ed inviate all’Area Gestione del Personale. 24 3. Il lavoro straordinario, fermo restando i criteri di flessibilità sull’orario di lavoro di cui al presente contratto, deve essere obbligatoriamente monetizzato entro il mese successivo ai 4 mesi presi a riferimento e solo su richiesta del personale interessato, potrà essere immesso nella banca delle ore. 4. Il Dirigente dell’Unità Operativa che obbliga il dipendente ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario superiore alle ore di budget assegnate, alla stessa Unità Operativa, dal Dirigente di Struttura, ne risponde in prima persona del relativo pagamento. 5. Fermo restando quanto innanzi enunciato, tenuto conto: a) degli obiettivi del piano programmatico aziendale; b) dell'attuale organizzazione dei servizi e risorse umane nelle UU.OO. ai diversi livelli ; c) dell’impegno dell’Azienda a nuove assunzioni di personale da definire con la nuova dotazione organica e con il relativo piano annuale sull'occupazione; si concorda di continuare ad assegnare a ciascuna Struttura un budget di ore annuali di lavoro straordinario corrispondente a: • 18 ore annuali per il numero del personale in dotazione organica operante nei Presidi Ospedalieri di Monopoli e Conversano e quello di Putignano, Gioia del Colle e Noci.; • 15 ore annuali moltiplicato per il numero del personale in dotazione organica operante nelle altre Strutture. 6. Le percentuali di quote di lavoro straordinario assegnate a livello di singolo Presidio, Distretto, Dipartimento, Area e Direzione Generale, che comprendono anche quelle riservate per far fronte alle esigenze di pronta disponibilità, seguono la gestione a budget anche con il riparto, a cura dei rispettivi dirigenti, nelle varie unità operative in rapporto ai principi generali enunciati. 7. Ogni Dirigente di Unità Operativa, così come ogni dirigente di Struttura, di Area, di Presidio, Distretto, Dipartimento, ecc., ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 4 del D.Lgs 29/93, è responsabile dell'attribuzione dei trattamenti accessori e ne risponde personalmente del maggior onere conseguente a variazione del budget e dei limiti assegnati. 8. L'Azienda, comunque, si impegna a fornire informativa alla rappresentanza sindacale, alla fine di ogni quadrimestre, entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo, relativa all'utilizzo del lavoro straordinario ed in particolare a quello fruito in pronta disponibilità, suddiviso per servizi, indicando quante ore : a) siano state effettuate per esigenze di servizio ; b) siano state liquidate e/o siano state recuperate da parte del personale dipendente . 9. Sulla base dei dati forniti, una delle Parti potrà richiedere l'esame congiunto dell'utilizzo di questo istituto contrattuale, giusto quanto previsto dal presente contratto. 10. Si concorda che nei limiti del budget assegnato ad ogni Unità Operativa dal Dirigente di Struttura Operativa e di Area, le prestazioni di lavoro straordinario in pronta disponibilità notturna e/o festiva potranno essere monetizzate fino ad un massimo di 180 ore annue e di 250 ore annue come definito dal C.I.A. precedente. 25 Art. 17 Pronta disponibilità 1. L’andamento crescente dell’utilizzo dell’istituto della pronta disponibilità e delle relative prestazioni in lavoro straordinario, impediscono e compromettono : a) forme di efficienza di organizzazione del lavoro tese a rendere, agli utenti e ai ricoverati, servizi più diretti, immediati ed efficaci, specie nelle UU.OO. di emergenza sia ospedaliere che territoriali; b) la gestione più flessibile e mirata delle risorse economiche accessorie a livello di contrattazione integrativa ai fini della nuova classificazione e degli incentivi la produttività. 2. Le Parti, al fine di tenere, stabilmente, sotto controllo sia l’andamento della spesa che l’uso del servizio di pronta disponibilità, stabiliscono di disciplinare tale istituto nel modo seguente: a) il servizio di pronta disponibilità potrà continuare ad essere effettuato, esclusivamente, nei servizi articolati nelle 12 o 24 ore e, comunque, solo nel turno notturno e/o festivo e nel limite delle 6 ( sei ) pronte disponibilità mensili pro – capite; b) i Dirigenti Responsabili delle Unità Operative interessate devono adeguare la loro organizzazione di lavoro e l’articolazione dell’orario di lavoro e di servizio a quanto previsto dalla precedente lettera a); c) continuano ad essere esclusi dall’effettuare turni di pronta disponibilità i seguenti operatori : • tutti i profili professionali della Categoria A (ausiliari specializzati ; commessi) ed il profilo professionale O.T.A. della categoria B; • tutti i profili professionali, che pur operando in servizi articolati nelle 12 o 24 ore, effettuano, esclusivamente, turno unico e non rotatorio ; • tutti i profili professionali del personale amministrativo; • tutti i profili professionali, anche quelli del ruolo tecnico, che operano in UU.OO. o Aree con attività di servizio ed orario di lavoro non continuativo nelle 12 o 24 ore; • tutto il personale in part – time; d) le disposizioni di chiamata in servizio in pronta disponibilità, per il personale del comparto interessato, sono di competenza del Dirigente Responsabile della medesima Unità Operativa o su ordine dello stesso; e) il “registro delle pronte disponibilità” in ogni Unità Operativa con ogni singolo foglio, preventivamente, numerato, timbrato e siglato dal Dirigente della stessa Unità operativa; f) ogni dipendente, autorizzato e chiamato in pronta disponibilità è tenuto ad annotare sul proprio registro di pronta disponibilità : • l’ora di chiamata; • l’Unità operativa dalla quale è pervenuta la chiamata; • l’ora di arrivo alla sede di servizio e l’ora di inizio delle prestazioni richieste; 26 • • • • g) h) i) j) k) l) • • • m) il tipo delle prestazioni richieste ed effettuate e per quale U.O.; l’indicazione se paziente interno od esterno (per le UU.OO sanitarie); il tempo impiegato per effettuare le stesse prestazioni; l’ora di uscita dalla sede di lavoro. il Dirigente Responsabile di ogni singola UU.OO, ove si effettua il servizio di pronta disponibilità, è tenuto a controfirmare le dichiarazioni certificate del proprio dipendente sul Registro delle pronte disponibilità, assumendosi, direttamente tutte le responsabilità di tipo economico ed organizzativo ed è tenuto, anche, a porre le eventuali proprie annotazioni sullo stesso Registro successivamente alle opportune verifiche. non saranno ammesse a retribuzione le prestazioni di pronta disponibilità e di lavoro straordinario nella stessa pronta disponibilità prive di firma sul Registro del Dirigente dell’Unità Operativa. il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa, è tenuto entro e non oltre il giorno 3 dell’inizio di ciascun mese alla compilazione, per quanto di propria competenza, ed invio all’Ufficio del Personale, dell’apposita scheda riportante i nominativi dei dipendenti che hanno effettuato le prestazioni in pronta disponibilità con i relativi orari di lavoro straordinario effettuato in pronta disponibilità notturna e/o festiva. é fatto diritto al dipendente, comunque, di ricorrere all’Area Gestione del Personale, per eventuali prestazioni in pronta disponibilità o lavoro straordinario, sempre in pronta disponibilità, non certificate dal proprio Dirigente responsabile. la stessa Area Gestione del Personale, entro e non oltre 10 gg. dalla ricezione del ricorso di cui al comma precedente, è tenuto a prendere le proprie determinazioni vincolanti, e a trasmetterle, per iscritto, al dipendente stesso che ha prodotto il ricorso e al Dirigente responsabile dell’Unità Operativa interessata; l’Area Gestione del Personale è tenuta, ogni 3 mesi: a verificare se le singole UU.OO. si attengono, strettamente, a quanto disciplinato nel presente articolato; ad effettuare, a campione, controlli incrociati sui Registri di Pronta disponibilità; a relazionare alla Direzione Generale l’andamento del servizio di pronta disponibilità e le situazioni sulle verifiche effettuate; la Direzione Generale, entro 5 gg. dalla ricezione della relazione trimestrale dell’Ufficio di Controllo Interno, invia, copia della stessa, alla Rappresentanza Sindacale per la eventuale concertazione. 27 Art. 18 Indennità di Profilassi Antitubercolare 1. Tale indennità nella misura di € 0,15 giornaliere per il personale che opera nelle unità operative di pneumologia ai sensi e per gli effetti della legge 310/1953, è dovuta in misura intera: • per le giornate di effettiva presenza in servizio; • per le giornate di godimento delle ferie; • per le giornate di congedo matrimoniale e di congedo straordinario retribuito. Art. 19 Istituzione in dotazione organica del profilo di Operatore Socio Sanitario 1. L’Azienda, con oneri a proprio carico, provvederà ad istituire nella propria dotazione organica posti con profilo di Operatore Socio Sanitario – categ. B livello economico Bs – pari al numero di quelli autorizzati dalla Regione Puglia alla ASL BA/5 per i corsi di formazione di tale profilo; 2. Il profilo attuale di OTA verrà considerato ad esaurimento con l’istituzione nella dotazione organica del profilo di Operatore Socio sanitario. Art. 20 Mutamento di profilo per inidoneità fisica all’impiego 1. L’Azienda sull’applicazione dell’istituto relativo al mutamento di profilo per inidoneità fisica all’impiego fornirà informazione preventiva e successiva alla delegazione sindacale. Art. 21 Banca delle Ore (Art. 40 CCNL 20.09.2001) 1. Entro due mesi dalla sottoscrizione del presente contratto integrativo aziendale, l’Azienda attiverà la banca delle ore secondo la disciplina dell’art. 40 del CCNL 20.09.2001. 2. Il numero massimo individuale annuo di ore di straordinario destinabili alla predetta banca delle ore è stabilito in 50. Art 22 Norme Transitorie e Finali 1. Per tutte le materie e gli istituti contrattuali non disciplinati dal presente contratto, ai sensi dell’art. 72 del D.Lgs. 29/93, continuano ad applicarsi così come definiti dal CCNL 7/4/1999, dal CCNL 20/6/2001, CCNL 20/9/2001 e CCNL 19/4/2004 e relativi CIA già sottoscritti. 28 2. Il presente contratto non può contrastare limiti o vincoli posti dalla normativa dei CCNL. Pertanto qualunque proposizione in contrasto con la suddetta normativa si intende come non sottoscritta. 3. Gli importi dei fondi di cui agli artt. 13-14 e 15 del presente CCIL sono quelli consolidati al 31/12/2003 e ciò in attesa che il II° biennio economico confermi o meno il finanziamento e la relativa destinazione. 4. Le parti concordano che l’erogazione della fascia retributiva a decorrere dal 01/01/2004 venga corrisposta integralmente con la busta paga di Gennaio 2007. 5. Le parti concordano, che con lo stipendio mese di Febbraio 2007 sarà corrisposto in base alle pesature previste dal C.I.A. del 16/03/2004, il residuo del fondo fasce relativo all’anno 2004 e 2005 come produttività. 6. Le parti concordano che sarà corrisposta una quota come risarcimento del mancato riconoscimento della mensa dall’anno 2002 fino all’anno 2006; la somma per tale risarcimento da ripartire pro quota-annua fra tutti i dipendenti in servizio alla data di stipula del presente C.I.A., compreso i dipendenti in distacco sindacale e in quiescenza tra gli anni 2002/2006 e’ pari a € 3.000.000 (tremilioni). La ripartizione pro quota-annua a tutti i dipendenti avverrà entro e non oltre il mese di Febbraio 2007. 7. Le parti concordano la necessità di completare l’organizzazione di cui alla delibera n. 999/06, nonché dell’area sanitaria e tecnica (area sociale) attivando laddove necessario e funzionale le posizioni organizzative dei settori e definendo, contestualmente le dotazioni organiche degli stessi, che saranno inviate alle OO.SS. per doverosa informativa. A tal fine si conferma che il finanziamento di dette posizioni sarà correlato allo specifico fondo di competenza indicato dalla normativa contrattuale (art. 5 CCNL del 05/06/2006). Inoltre si evidenzia la necessità di integrare il contratto integrativo con la regolamentazione delle attività in capo alle posizioni organizzative e ai coordinamenti. 29 Allegato A Regolamento per i Servizi Pubblici Essenziali Ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge 12 Giugno 1990, n. 146 si considerano servizi pubblici essenziali i seguenti : - assistenza sanitaria; - igiene e sanità pubblica; - veterinaria; - protezione civile; - distribuzione di energia, gestione e manutenzione di impianti tecnologici; - erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento; - prevenzione e protezione negli ambienti di lavoro. Le direzioni dei servizi predispongono e comunicano, almeno 5 giorni prima dello sciopero l’elenco nominativo dei dipendenti tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo stesso, sulla scorta dei nominativi del personale previsto in turno o in servizio nella giornata in cui cade lo sciopero, apportandovi eventuali riduzioni con il criterio della rotazione. La comunicazione agli interessati in servizio dell’esonero dallo sciopero viene effettuata mediante affissione degli elenchi suddetti a tutti gli orologi marcatempo attivati nel servizio. La comunicazione al personale in congedo ordinario, straordinario o aspettativa che cessi in data successiva a quella prevista dagli elenchi, va effettuata in forma individuale e diretta. La richiesta di sostituzione, all’interno dei contingenti di personale esonerato dallo sciopero può essere posto in sostituzione del personale individuato negli elenchi che ne ha fatto richiesta nei limiti dei contingenti fissati. Il restante personale è posto a disposizione delle direzioni dei servizi di appartenenza per qualsiasi necessità ivi compresa la sostituzione seduta stante del personale esonerato che vuole esercitare il diritto allo sciopero, fermo restando il divieto, anche alla luce del disposto dell’art. 2 della legge 20/5/70, n.300, di utilizzare detto personale in servizi diversi da quello di appartenenza, qualora questi siano compresi fra quelli non ritenuti essenziali dal presente accordo. ASSISTENZA SANITARIA Vanno considerati urgenti le prestazioni diagnostico terapeutiche indifferibili anche in relazione alla durata dello sciopero. a) Pronto Soccorso: Il servizio deve funzionare ad organico intero: altrettanto dicasi per l’astanteriaaccettazione d’urgenza. Laboratorio di analisi e radiologie devono garantire presenze di personale laureato e tecnico-sanitario in contingenti conformi a quelli festivi e comunque adeguati a far fronte alle prestazioni di urgenza che si svolgono nel presidio. 30 Attività di sala operatoria e altre specialistiche- diagnostiche, anche in relazione alla complessità e tipologia dei trattamenti di urgenza che si svolgono nel periodo ( es. neuro/radiologia,fisiopatologia respiratoria, ecc. ) va garantita la presenza, adeguata alle esigenze delle prestazioni di urgenza, di personale tecnico-sanitario ed infermieristico per le emergenze. Va prevista la presenza di un medico anestesista. b) Anestesia : Va prevista comunque la presenza di un medico anestesista. c) Rianimazione, terapie intensive ed assimilate, neonatologie, emodialisi, presidi psichiatrici ospedalieri per trattamenti sanitari obbligatori, unità coronariche. Va garantito un contingente di personale non inferiore a quello previsto nelle giornate festive. In particolare per le attività emodialitiche va garantito un contingente che assicuri i trattamenti sanitari ordinari agli utenti dializzati. d) Presidi Psichiatrici: Va garantita la presenza di almeno un turno di personale laureato ed infermieristico. Per i presidi residenziali va garantito un contingente dio personale non inferiore a quello in servizio nelle giornate festive. e) Servizio per le tossicodipendenze: Va comunque garantita la presenza continua di almeno un terno di personale laureato, infermieristico ed ausiliario conforme a quello delle giornate festive. f) Servizio Trasfusionale: Va garantita la presenza di personale laureato, tecnico e/o infermieristico conforme a quello delle giornate festive per assicurare il supporto per tutte le attività funzionali nel presidio, nonché per le altre attività terapeutiche urgenti. g) Assistenza farmaceutica anche integrativa: Va garantita la presenza diurna nelle farmacie ospedaliere di un farmacista e di un operatore tecnico. i) Servizio Ambulanze: Il servizio deve essere conforme a quello dei giorni festivi. l) Altre prestazioni indifferibili: Va garantita la continuità di tutti i trattamenti terapeutici e l’avvio di quelli non differibili. In questo ambito devono essere garantite, in particolare, le prestazioni di radioterapie e chemioterapie ai pazienti oncologi. m) Attività connesse all’assistenza sanitaria: 1)Servizio di disinfezione e disinfestazione. 31 Vanno garantiti i servizi d’urgenza sia nell’ambito ospedaliero che sul territorio. 2) Raccolta e smaltimento dei rifiuti ospedalieri. Va garantita, secondo le normali scadenze, l’allontanamento dai reparti. Ai fini del presente accordo la degenza a ciclo diurno è assimilata alla degenza a ciclo continuo. Per tutte le attività sopra individuate vanno garantite presenze di personale conforme a quelle dei girini festivi. IGIENE SANITA’ PUBBLICA E PREVENZIONE Nei servizi di Igiene, Sanità Pubblica e Prevenzione nonché per le attività di polizia mortuaria, deve essere assicurata la presenza di personale come nei giorni festivi. VETERINARIA Per le seguenti attività vanno garantite presenze minime di personale veterinario, di vigilanza e di ispezione, ausiliario ed Amm/vo non inferiore a quello previsto per i giorni festivi: a) vigilanza nei casi di urgenza sugli alimenti di origine animale. b) vigilanza sui focolai di malattie infettive del bestiame. c) controllo degli animali morsicatori ai fini della profilassi antirabbica. d) macellazione di urgenza degli animali di pericolo di vita. e) approvvigionamento carne degli ospedali. f) accertamenti, referti, denuncie, certificazioni e provvedimenti con tingibili ed urgenti. g) prestazioni urgenti svolte dal S.S.N. per la protezione civile. h) in relazione anche alla popolazione animale esistente, le presenze minime del personale su menzionato vanno garantite per ogni area funzionale. PROTEZIONE CIVILE Vanno assicurate le funzioni relative alle attività richieste nei casi di emergenza delle autorità di protezione civile. DISTRIBUZIONE DI ENERGIA, GESTIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI TECNOLOGICI. In riferimento alle attività che vanno garantite per le prestazioni essenziali di assistenza sanitaria,di igiene pubblica, prevenzione e di veterinaria, va mantenuta l’organizzazione minima volta a garantire il funzionamento dell’attività di approvvigionamento, produzione e distribuzione di beni e servizi, nonché di manutenzione degli impianti con la presenza di personale non inferiore a quella prevista nelle giornate festive ed in particolare: a) Centrali termiche Va garantita la presenza dell’operatore sulle 24 ore. b) Impianti tecnologici 32 Va garantita la presenza diurna di un contingente minimo di elettricisti e/o manutentori. EROGAZIONE DI ASSEGNI E DI INDENNITA’ DI FUNZIONI DI SOSTENTAMENTO. Va garantito il pagamento degli assegni e dei sussidi con carattere di sostentamento. Il servizio del personale, limitatamente all’erogazione degli emolumenti retributivi ed alla compilazione delle distinte per il versamento dei contributi previdenziali durante le scadenze di legge; tale servizio deve essere garantito solo nel caso che lo sciopero sia proclamato per i soli dipendenti dei servizi del personale per l’intera giornata lavorativa e nei giorni compresi tra il 10 ed il 20 di ogni mese. PREVENZIONE E PROTEZIONE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO Garantire le prestazioni d’urgenza. 33 Allegato B CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO DEL COMPARTO PERSONALE DEL SERVIZIO NAZIONALE PARTE ECONOMICA 2° BIENNIO ECONOMICO 2004-2005. COSTITUZIONE FONDI DI CUI AGLI ARTT. 3- 4 – 5 CCNL 5/6/2006 Con la sottoscrizione del CCNL – Comparto Sanità – parte economica 2° biennio economico 2004-2005 – avvenuta in data 5/6/2006 tra l’agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni ( ARAN ) e le OO.SS. : CGIL FP; CISL FPS ; UIL FPL ; FSI E FIALS si è portata a termine la trattativa per il rinnovo del 2° biennio economico 2004/2005 e riguarda unicamente aspetti economici. Gli artt. 3, 4 e 5 – CCNL 5/6/2006 – confermano, nella loro denominazione, i fondi previsti dagli artt. 29, 30 e 31 del CCNL 19/4/2004. Dettano le linee guida per la loro costituzione da valere per gli anni 2004 e 2005. Entrando nel merito si evidenzia che il loro ammontare è quello determinato e consolidato al 31/12/2003 e, pertanto, si ha : • Dal 1° Gennaio 2004 al 31/12/2005 per il fondo “ Compensi di lavoro per lo straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno “, non ci sono norme che prevedono aumenti e come tale viene confermato lo stesso importo del consolidato al 31/12/2003, per l’anno 2004 e 2005; • Dal 1° Gennaio 2004 al 31/12/2005 per il fondo “ della Produttività Collettiva per miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali “, sono confermate le norme contenute nell’art. 30, comma 3, lettera a),b),c) e d del CCNL 19/4/2004 e riguardano: a) l’art. 43 della Legge 449 del 1997 concernente i contratti di sponsorizzazione e i risparmi ottenuti , negli anni 2003 e 2004, dalle economie conseguenti al PartTime, ai sensi e nei limiti previsti dalla Legge 662 del 1996 ( 5% del risparmio ). b) sulla base di disposizioni di Legge che destinano una parte di proventi delle aziende ad incentivi del personale ovvero da vigenti disposizioni, anche regionali, che destinano una parte delle risorse ad incentivi al personale. c) l’1%, aziendale, come tetto massimo del monte salari 2001 in presenza di avanzi di amministrazione o pareggio di bilancio, secondo quanto stabilito dalla Regione negli atti di indirizzo per la formazione dei bilanci di previsione., sulla base del bilancio consuntivo degli anni 2003 e 2004. d) somme derivanti da economie di gestione accertate a consuntivo dai servizi di controllo interno o dai nuclei di valutazione e corrispondente ad effettivi incrementi di produttività o di miglioramento dei servizi o di ottimizzazione delle risorse. 34 Mentre i commi 5 e 6 dell’art. 30 confermano la possibilità ( al verificarsi ) dell’utilizzazione dei residui dei fondi degli artt. 29 e 31 ( comma 5 ), mentre per il comma 6 viene sì confermato , ma in base alla circolare della Regione Puglia del 22/5/2005, prot. n. 1050 tale vincolo è stato eliminato è riguardava l’1% regionale; ● In ultimo per il fondo “ delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica “ sono confermati gli incrementi previsti al comma 2 dell’art. 31 CCNL 19/4/2004, che sono : a) quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica. Su questo si sottolinea che la “ Regione Puglia – Assessorato alle Politiche della Salute” con circolare del 9/1/2006, prot. n. 24/97/AO5/1, su questo punto ha precisato : “ la riduzione da prendere in considerazione è quella derivante da modifiche stabili dell’assetto organizzativo, la quale dovrà risultare dagli atti aziendali di determinazione del fabbisogno del personale, e non la temporanea diminuzione del personale in servizio conseguente a limitazioni transitorie delle assunzioni. Nel quantificare gli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica, le Aziende devono tener conto dell’andamento complessivo della spesa per il personale, in relazione alle diverse tipologie di lavoro. b) risorse derivanti dal fondo relativo alle condizioni di lavoro dell’art. 29 – CCNL 19/4/2004- in presenza di stabile modifica e razionalizzazione dell’organizzazione dei servizi, anche a parità d’organico. c) Dall’importo delle risorse pari all’importo dei risparmi sulla retribuzione individuale di anzianità ( RIA ) in godimento del personale comunque cessato dal servizio negli anni 2003 e 2004. La parte più consistente dell’aumento del presente fondo è dato , a decorrere dal 1° gennaio 2004, dal 1° febbraio 2005 e dal 31/12/2005, dalla rivalutazione in base al nuovo valore delle fasce attribuite ai dipendenti, così come indicate nella tabella “ A “ e in base al numero complessivo del personale in servizio ( sia a tempo indeterminato che determinato ) alle suddette date. Inoltre, con decorrenza dal 31/12/2005 a valere per l’anno 2006, l’art. 6 CCNL 5/6/2006 mette a disposizione risorse pari allo 0,51% calcolato sul monte salari 2003 (€ 134,29 in ragione d’anno per dipendenti). L’ammontare di tale risorse sono destinate alla contrattazione integrativa che provvederà a ripartirle tra i fondi degli artt. 30 ( fondi produttività ) e 31 ( fondo fasce, ecc. ) garantendo prevalentemente il fondo della produttività. Inoltre viene ripresa la somma di € 86.541,64 relativa al finanziamento dell’ex art. 12 , comma 2, CCNL 20/9/2001 così come individuata dalla contrattazione decentrata del 13/3/2004, art. 3. Detta somma è destinata esclusivamente al finanziamento dei passaggi di livello o di categoria, giusta quanto riportato nella circolare del Presidente della Giunta Regionale del 24/1/2003, prot. n. 356/GAB/ARES. Si fa presente, altresì, che gli inquadramenti sono stati effettuati a partire dal 1° Maggio 2006. 35 RIFERIMENTI : MONTE SALARI ANNO 2001 : € 44.529.085,00 MONTE SALARI ANNO 2003 : € 47.980.523,66 Personale in servizio alle date sottoindicate, distinto per categoria e posizione economica, così come segue : All’ 1/1/2004 - n. 1.780 Categoria N° A4 B4 Bs3 Bs4 C3 C4 D D1 D2 Categoria 207 214 1 221 1 101 2 5 3 N° D3 D4 D5 Ds1 Ds2 Ds3 Ds4 Ds5 43 439 487 2 8 5 19 22 All’ 1/2/2005 - n. 1.714 Categoria N° A4 A5 B5 Bs3 Bs4 Bs5 C3 C4 C5 D D1 Categoria 4 188 206 1 6 205 1 11 84 3 5 N° D2 D3 D4 D5 D6 Ds1 Ds2 Ds3 Ds4 Ds5 Ds6 36 3 42 430 155 317 2 8 5 18 5 15 AL 31/12/2005 - n. 1.709 Categoria N° A4 A5 B5 Bs3 Bs4 Bs5 C3 C4 C5 D D1 Categoria 4 178 201 1 6 198 1 11 83 6 9 N° D2 D3 D4 D5 D6 Ds1 Ds2 Ds3 Ds4 Ds5 Ds6 13 53 439 146 310 2 7 5 18 4 14 A seguito di quanto innanzi descritto si passa alla fase della costituzione dei fondi per gli anni 2004 e 2005, nonché all’anno 2006 relativamente alle risorse destinate alla contrattazione decentrata per stabilirne la sua ripartizione. La somma pari allo 0,51% del monte salari ammonta ad € 244.700,67. In data 12/12/2206 le parti decidono di ripartire la suddetta somma, così come segue: • 60% pari ad € 146.820,40 su fondo produttività; • 40% pari ad € 97.880,27 su fondo fasce. 37 COSTITUZIONE FONDI ART. 3 Fondo per i compensi per il lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno ANNO 2004 Fondo consolidato al 31/12/2003……………………… €. 3. 395. 648, 55 INCREMENTI: Nessun incremento previsto dal CCNL 5/6/2006. €. _________ Spostamento somma da fondo Fasce retributive art. 5 € 50. 000, 00 Totale fondo spendibile per l’anno 2004……………….. € 3. 445. 648, 55= Totale fondo consolidato al 31/12/200……. ……………. € 3. 445. 648, 55= ANNO 2005 Fondo consolidato al 31/12/2004………………………………..€ 3.445.648,55= INCREMENTI: Nessun incremento previsto dal CCNL 5/6/2006. Totale fondo spendibile al 31/12/2005 Totale fondo consolidato al 31/12/2005 Totale fondo consolidato al 31/12/2006 Totale fondo consolidato al 31/12/2007 € € € € € ______ 3.445.648,55= 3.445.648,55= 3.445.648,55= 3.445.648,55= Gli importi riferiti agli anni 2006 e 2007 sono indicativi in attesa che il 1° biennio economico – 2006-2007 - confermi o meno il finanziamento e la relativa destinazione. 38 ART. 4 Fondo per la produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali ANNO 2004 Fondo consolidato al 31/12/12003…………………….. € 1.165.717,04= CONFERME: Eventuali economie di gestione attuate sulla base di quanto previsto dall’art. 43 della Legge 449/97. Eventuali economie derivanti dalla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time ( economie anno 2003 ) Art. 30, comma 3, lettera a. Quote derivanti dall’applicazione di Leggi che destinano una parte dei proventi delle Aziende ed Enti ad incentivi per il personale. Art. 30, comma 3, lettera b. Quota fino ad un massimo dell’1%, come tetto massimo, del monte salari 2001, in presenza di avanzi di amm/ne o pareggio di bilancio, sulla base del consuntivo anno 2003. La percentuale viene individuata nello 0,84%. Art. 30, comma 3, lettera c. Economie di gestione accertate a consuntivo dai servizi di controllo interno o dai nuclei di valutazione, corrispondenti ad effettivi incrementi di produttività o di miglioramento dei servizi o di ottimizzazione delle risorse. Art. 30, comma 3, lettera d. Quota parte delle risorse pari all’1,6% del monte salari 2001. Nel precedente CCIL le parti hanno stabilito che tali risorse siano destinate all’ex art. 39 e , pertanto, destinata all’art. 31. Art.30, comma 4 e art.33, comma 1. €.__________ €. 14. 957, 59 € __________ € 374. 044, 31 € ___________ € __________ DECURTAZIONI: Le stesse previste dall’art. 38, comma 7 CCNL 7/4/99. Decurtazione da un minimo del 10% ad un massimo del 15% del fondo. Disposizione ampiamente attuata, ex contrattazione decentrata. Totale fondo spendibile per l’anno 2004 Totale fondo consolidato al 31/12/2004 39 € € €. __________ 1. 554. 718, 94= 1. 165. 717, 04= ANNO 2005 TOTALE FONDO CONSOLIDATO AL 31/12/2004.. …… € 1. 165. 717, 04= CONFERME: Eventuali economie di gestione attuate sulla base di quanto previsto dall’art. 43 della Legge 449/97. Eventuali economie derivanti dalla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time ( economie anno 2004 ) Art. 30, comma 3, lettera a. Quote derivanti dall’applicazione di Leggi che destinano una parte dei proventi delle Aziende ed Enti ad incentivi per il personale. Art. 30, comma 3, lettera b. Quota fino ad un massimo dell’1%, come tetto massimo, del monte salari 2002, in presenza di avanzi di amm/ne o pareggio di bilancio, sulla base del consuntivo anno 2004. Art. 30, comma 3, lettera c. Economie di gestione accertate a consuntivo dai servizi di controllo interno o dai nuclei di valutazione, corrispondenti ad effettivi incrementi di produttività o di miglioramento dei servizi o di ottimizzazione delle risorse. Art. 30, comma 3, lettera d. Quota parte delle risorse pari all’1,6 % del monte salari 2001. Quota già destinata all’art. 31, comma 4 e art. 33, comma 1. Art.30, comma 4 e art.33, comma 1. €. ________ €. 19. 217, 91 € _________ € _________ € _________ € _________ DECURTAZIONI Le stesse previste dall’art. 38, comma 7 CCNL 7/4/99. Decurtazione da un minimo del 10% ad un massimo del 15% del fondo. Disposizione ampiamente attuata, ex contrattazione decentrata. totale fondo spendibile per l’anno 2004 totale fondo consolidato al 31/12/ 2005 € € €. _______ 1. 184. 934, 95= 1. 165. 717, 04= In attuazione di quanto previsto dall’art. 6, comma 1, CCNL 5/6/2006, e di quanto deciso contrattazione decentrata del 12/12/2006, relativamente alle risorse pari allo 0,51% del monte salari 2003 destinate alla contrattazione decentrata ed a valere per l’anno 2006, viene determinato il fondo spendibile per l’anno 2006, così come segue: totale fondo consolidato al 31/12/ 2005……….. € 1. 165. 717, 04= 40 A seguito di quanto concordato tra la parte pubblica, le OO.SS. ed RSU, il presente fondo viene incrementato del 60% della somma di € 244.700, 67. Art. 6, comma 1. totale fondo spendibile per l’anno 2006 ……. totale fondo consolidato anno 2006 …… totale fondo consolidato anno 2007…… € € € € 146. 820, 40 1. 312. 537, 44= 1. 312. 537, 44= 1. 312. 537, 44= L’ importo riferito all’anno 2007 è indicativo in attesa che il 1° biennio economico – 2006-2007 - confermi o meno il finanziamento e la relativa destinazione. ART. 5 Fondo per le Fasce Retributive, le Posizioni Organizzative, l’ indennità professionale specifica ANNO 2004 Fondo consolidato al 31/12/2003…………………. € 7. 505. 741, 81= CONFERME : Risorse derivanti da riduzione stabile della dotazione organica. Ex art. 31, comma 2, lettera a) CCNL 19/4/2004. Risorse già individuate ex contrattazione decentrata del 15/12/2005. Risorse derivanti dal fondo relativo alle condizioni di disagio, pericolo o danno, in presenza di stabile modifica o razionalizzazione dei servizi, anche a parità d’organico. Art. 31, comma 2, lettera b). ccnl 19/4/2004. Risorse derivanti dalla retribuzione individuale di anzianità ( RIA ) del personale cessato dal servizio a qualsiasi titolo. Personale cessato nell’anno 2003. Art. 31, comma 2, lettera c). CCNL 19/4/2004. Risorse derivanti da incrementi dovuti a modifiche in aumento della dotazione organica del personale o dei servizi ad invarianza del numero complessivo di essa., secondo gli indirizzi Regionali. Art. 31, comma 8. Vincolo eliminato dal Governo Regionale, giusta circolare ARES del 22/2/2005, prot. n. 1050. Risorse derivanti dal valore corrispondente all’importo necessario per i passaggi dalla categoria D (livello economico iniziale) alla categoria D (livello economico Ds) a decorrere dall’ 1/9/2003 del personale con reali funzioni di Coordinamento riconosciute al 31/8/2001. L ‘ importo si riferisce a 13 mensilità. € 1.481,02 : 12 X 13 X 43 = Risorse aggiuntive Regionali 1,2% monte salari anno 2001. 41 €._ _________ €. __________ €. 34. 862, 47 €. __ ________ € 68. 991, 78 Risorse già individuate e confermate nel presente fondo, ex contrattazione decentrata. Art. 31, comma 5, lettera a) e art. 31, comma 1. CCNL 19/4/2004, nonché art. 6, comma 2, CCNL 5/6/2006. Risorse aggiuntive Regionali 0,4% monte salari anno 2001. Risorse già individuate e confermate nel presente fondo, ex contrattazione decentrata. Art. 31, comma 5, lettera a) e art. 31, comma 1. CCNL 19/4/2004, nonché art. 6, comma 2, CCNL 5/6/2006. € __________ € __________ NUOVI INCREMENTI : Incremento nuovo valore fasce economiche attribuite ai dipendenti dall’1/1/2004 . Art. 5 CCNL 5/6/2006. €. 997. 537, 06 DECURTAZIONI: Spostamento somma su fondo compenso lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno Totale fondo spendibile per l’anno 2004…………. Totale fondo consolidato al 31/12/2004………….. €. 50. 000, 00 € 8. 557. 133, 12= € 8. 557. 133, 12= ANNO 2005 Fondo consolidato al 31/12/2004 …….. € 8. 557. 133, 12= CONFERME Risorse derivanti da riduzione stabile della dotazione organica. Spendibile su indicazione Regionale. Art. 31, comma 2, lettera a). CCNL 19/4/2004. Risorse già individuate ex contrattazione decentrata del 15/12/2005. Risorse derivanti dal fondo relativo alle condizioni di disagio, pericolo o danno, in presenza di stabile modifica o razionalizzazione dei servizi, anche a parità d’organico. Art. 31, comma 2, lettera b). CCNL 19/4/2004. Risorse derivanti dalla retribuzione individuale di anzianità ( RIA ) del personale cessato dal servizio a qualsiasi titolo. Personale cessato nell’anno 2004. Art. 31, comma 2, lettera c).CCNL 19/4/2004. Risorse derivanti da incrementi dovuti a modifiche in aumento della dotazione organica del personale o dei servizi ad invarianza del numero complessivo di essa., secondo gli indirizzi Regionali. Art. 31, comma 8. Vincolo eliminato dal Governo Regionale, giusta circolare ARES del 22/2/2005, prot. n. 1050. Risorse aggiuntive Regionali 1,2% monte salari anno 2001. 42 € ________ € _______ € 22. 489, 19 € _______ Risorse già individuate e confermate nel presente fondo, ex contrattazione decentrata. Art. 31, comma 5, lettera a) e art. 31, comma 1. CCNL 19/4/2004, nonché art. 6, comma 2, CCNL 5/6/2006. Risorse aggiuntive Regionali 1,2% monte salari anno 2001. Risorse già individuate e confermate nel presente fondo, ex contrattazione decentrata. Art. 31, comma 5, lettera a) e art. 31, comma 1. CCNL 19/4/2004, nonché art. 6, comma 2, CCNL 5/6/2006. € _______ € _______ NUOVI INCREMENTI : Incremento nuovo valore fasce economiche attribuite ai dipendenti nel mese di Gennaio 2005. Art. 5, comma 2. Incremento nuovo valore fasce economiche attribuite ai dipendenti con decorrenza dall’ 1/2/2005. L’ importo si riferisce a n. 11 mensilità + 13^. Art. 5, comma 2, CCNL 5/6/2005. Incremento nuovo valore fasce economiche attribuite ai dipendenti a decorrere dal 31 dicembre 2005. L ‘ importo di riferisce a un giorno. Art. 5, comam2, CCNL 5/6/2005. totale fondo spendibile per l’anno 2005…… totale fondo consolidato anno 2005……… € 75. 713, 45 € 908. 561, 40 € 208, 08 € 9. 564. 105, 24= € 9. 564. 105, 24= In attuazione di quanto previsto dall’art. 6, comma 1, CCNL 5/6/2006, e di quanto deciso contrattazione decentrata del 12/12/2006, relativamente alle risorse pari allo 0,51% del monte salari 2003 destinate alla contrattazione decentrata ed a valere per l’anno 2006, viene determinato il fondo spendibile per l’anno 2006. Inoltre viene ripresa la somma di € 86.541,64 relativa al finanziamento dell’ex art. 12, comma 2, CCNL 20/9/2001 così come individuata dalla contrattazione decentrata e riportata nel CCIL del 13/3/2004, art. 3. Detta somma è destinata esclusivamente al finanziamento dei passaggi di livello o di categoria, giusta quanto riportato nella circolare del Presidente della Giunta Regionale del 24/1/2003, prot. n. 356/GAB/ARES. Si fa presente, altresì, che gli inquadramenti sono stati effettuati a partire dal 1° Maggio 2006. Pertanto si ha : Totale fondo consolidato anno 2005 € 9. 564. 105, 24= A seguito di quanto concordato tra la parte pubblica, le OO.SS. ed RSU, il presente fondo viene incrementato del 40% della somma di € 244.700, 67. Art. 6, comma 1. Somma prevista per il finanziamento dell’ex art. 12, comma, CCNL 20/9/2001. 43 €. 97. 880, 27 € 86. 541, 64 totale fondo spendibile per l’anno 2006 totale fondo consolidato anno 2006 totale fondo consolidato anno 2007 € € € 9. 748. 527, 15= 9. 748. 527, 15= 9. 748. 527, 15= l’ importo riferito all’anno 2007 è indicativo in attesa che il 1° biennio economico – 2006-2007 - confermi o meno il finanziamento e la relativa destinazione. Dichiarazione a verbale congiunta Le Parti concordano che in merito alle norme transitorie di cui all’art. 22, comma 6, relativo all’indennità di risarcimento della mensa, anno 2002/2006, con la stipula del presente contratto integrativo cessa il contenzioso in atto presso l’Ufficio Provinciale del Lavoro ed il Tribunale di Lavoro di Bari dei singoli dipendenti per il tramite delle OO.SS. ed i loro legali. Circolare esplicativa IL SUB COMMISSARIO Ex Azienda U.S.L. BA/5 Putignano 19.01.2007 Premesso che: in data 28 dicembre 2006 è stato firmato il Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro per il personale del Comparto Sanità in applicazione dei CC.NN.LL. 2002-2005; l’art. 13 del predetto contratto integrativo, al 2° comma, prevede che i Dirigenti di Aree, Strutture ed UU.OO., nel programmare l’orario di lavoro dei dipendenti sono tenuti a renderlo funzionale all’orario di attività di ciascun servizio; il successivo art. 14 ha previsto un intervallo di pausa, non inferiore a trenta minuti, per tutto il personale in servizio con orario di lavoro superiore a 6,00 ore giornaliere con il conseguente diritto alla mensa come riconosciuto dall’art. 15 del predetto contratto; sono pervenute a questa Direzione numerosi quesiti in ordine all’applicazione dell’art. 14 per la giusta interpretazione dello stesso, attesa la carenza di diverse figure professionali nelle articolazioni aziendali. Sentite in data 19 gennaio 2007 le OO. SS. che hanno espresso parere in merito D I S P O N E a) b) c) che nelle articolazioni h 24 (6/14, 14/22, 22/6) tutto il personale che effettua orario di lavoro superiore alle 6 ore giornaliere non ha obbligatorietà della pausa fermo restando quanto sancito dall’art. 15 del C.I.A.; che nelle articolazioni h 12 tutto il personale che effettua orario di lavoro superiore alle 6 ore giornaliere non ha obbligatorietà della pausa fermo restando quanto sancito dall’art. 15 del C.I.A.; che nelle Aree Amministrative e Tecniche il personale osserverà l’orario di lavoro dal lunedì al venerdì con entrata alle 7,45 ed uscita alle 14,15, fermo restando l’ora di flessibilità in entrata ed uscita e senza alcuna obbligatorietà della pausa fermo restando quanto sancito dall’art. 15 del C.I.A, con rientro il martedì con entrata alle 14,45 e uscita alle 18,15 con massimo mezz’ora di flessibilità, con le rispettive quattro timbrature obbligatorie. Si precisa che l’ora di flessibilità è da intendersi orario di entrata di seguito alle ore 7,45 e non viceversa; 44 d) e) f) che il personale che presta la propria attività, esclusivamente, all’interno degli uffici delle Direzioni Sanitarie ed Amministrative degli Stabilimenti Ospedalieri, osserverà l’orario di lavoro dal lunedì al venerdì con entrata alle 7,45 ed uscita alle 14,15, fermo restando l’ora di flessibilità in entrata e uscita e senza alcuna obbligatorietà della pausa fermo restando quanto sancito dall’art. 15 del C.I.A, con rientro il martedì in entrata alle 14,45 ed uscita alle 18,15, ed un massimo di mezz’ora di flessibilità, con le rispettive quattro timbrature obbligatorie; che nei Distretti e Dipartimenti il personale osserverà l’orario di lavoro programmato dai rispettivi Direttori in rapporto all’orario di servizio delle articolazioni interessate senza escludere una programmazione oraria uguale a quella delle Aree amministrative e degli Stabilimenti Ospedalieri, senza alcuna obbligatorietà della pausa fermo restando quanto sancito dall’art. 15 del C.I.A, nei CUP e TICKET, nel ribadire che l’orario di attività di ciascun servizio è dalle ore 7,15 alle ore 13,45 dal lunedì al sabato con due aperture settimanali nei giorni di martedì e giovedì, il personale osserverà l’orario di lavoro definito dai rispettivi Direttori in rapporto all’attività di servizio correlata anche all’orario di attività degli ambulatori di radiologia, laboratorio di analisi cliniche, dialisi, ecc., senza alcuna obbligatorietà della pausa fermo restando quanto sancito dall’art. 15 del C.I.A,. 45 ALLEGATO "C" del Contratto Integrativo Aziendale USL BA/5 2002/2005 APPLICAZIONE ART. 19, comma 1 lettera a, C.C.N.L. BIENNIO 2002-2003 - Passaggi Verticali RUOLO TECNICO N° Posti nuovi per profilo Categoria di assegnazione a seguito di art. 19 Operatore Tecnico Autista Spec. 2 Bs Tecnico Operatore Tecnico Autista Autoambulanza 2 Bs Tecnico Tecnico Operatore Tecnico Terminalista 7 B Tecnico Tecnico Operatore Tecnico Centralinista 4 B Tecnico Tecnico Operatore Tecnico Servizi Generali 3 B Tecnico Tecnico Operatore Tecnico Elettricista 2 B Tecnico Operatore Tecnico Spec. Autista Autoambulanza 5 Bs Tecnico Tecnico Operatore Tecnico Spec. Cuoco 2 Bs Tecnico Tecnico Operatore Tecnico Spec. Barbiere 1 Bs Tecnico Tecnico Operatore Tecnico Spec. Conduttore di Caldaie 2 Bs Tecnico B Tecnico Operatore Tecnico Specializzato Idraulico 2 Bs Tecnico B Tecnico Operatore Tecnico Specializzato Elettricista 3 Bs Tecnico B Tecnico Operatore Tecnico Specializzato Centralinista 16 Bs Tecnico OTA B Tecnico Operatore Tecnico Autista Autoambulanza 4 Bs Tecnico Assistente Tecnico C Tecnico Coll. Professionale Assistente Sociale 2 D Tecnico N° Posti da trasformare COSTO * 0 Ausiliario specializzato A Tecnico 0 Ausiliario specializzato A 0 Ausiliario specializzato A 0 Ausiliario specializzato A 0 Ausiliario specializzato A 0 Ausiliario specializzato A 0 Operatore Tecnico B Tecnico 0 Operatore Tecnico B 0 Operatore Tecnico B 0 Operatore Tecnico B 0 Operatore Tecnico 0 Operatore Tecnico 0 Operatore Tecnico 0 20 * 35 2 € 2.984,10 57 € 2.984,10 Attuale Profilo Professionale Categoria di provenienza Ruolo di provenienza Proposta nuovo profilo 57 TOTALE Ruolo di Assegnazione Tecnico TOTALE RUOLO AMMINISTRATIVO N° Posti nuovi per profilo Categoria di assegnazione a seguito di art. 19 Coadiutore Amministrativo 12 B Amm./tivo Coadiutore Amministrativo esperto 18 Bs Amm./tivo Amm./tivo Assitente Amministrativo 9 C Amm./tivo Bs Amm./tivo Assitente Amministrativo 3 C Amm./tivo C Amm./tivo Collaboratore Prof.le Amministrativo 5 D Amm./tivo N° Posti da trasformare COSTO 12 € 3.395,94 Commesso A Amm./tivo 18 € 4.937,68 Coadiutore Amministrativo B 9 € 4.654,72 Coadiutore Amministrativo B 3 € 0,00 Coadiutore Amministrativo Esperto Assitente Amministrativo 5 € 4.476,15 47 € 17.464,49 Attuale Profilo Professionale Categoria di provenienza Ruolo di provenienza Proposta nuovo profilo 47 TOTALE * Per esigenze aziendali si concorda di ritenere utile un'anzianità di servizio di quattro anni nella mansione di autista di autoambulanza. 46 TOTALE Ruolo di Assegnazione Amm./tivo ALLEGATO " D" AL CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE 2002-2005 APPLICAZIONE ART. 17, comma 3°, CCNL 07 04 1999 - Passaggi orizzontali N° Posti da trasformare COSTO 9 0 Ausiliari Spec. 7 0 Puericultrici 4 0 9 Attuale Profilo Professionale Categoria di provenienza Ruolo di provenienza Proposta nuovo profilo N° Posti nuovi per profilo Categoria di assegnazione a seguito di art. 17 Ruolo di Assegnazione a seguito di art. 17 A Tecnico Commessi 9 A Amm./tivo Bs Tecnico Coadiutori Amministrativi Esperti 7 Bs Amm./tivo OTA B Tecnico Coadiutori Amministrativi 4 B Amm./tivo 0 Assistenti tecnici C Tecnico Assistenti Amministrativi 9 C Amm./tivo 2 0 Infermieri Generici Bs Sanitari Autisti di Autoambulanza 2 Bs 3 0 Operatori Tecnici (Ex CPR) B Tecnico Coadiutori Amministrativi 3 B Amm./tivo 1 0 Operatore Tec. (Pittore servizio sopp.sso) B Tecnico Coadiutore Amministrativo 1 B Amm./tivo 1 0 Collaboratore Prof.Sanitario Infermiere D Sanitario Coll.Prof: Tecnico della Prevenzione 1 D Sanitario 1 0 Collaboratore Prof.Tecnico Santario(Lab.Analisi) D Sanitario Coll.Prof: Tecnico della Prevenzione 1 D Sanitario 3 0 Collaboratore Tecnico Prof.(Tec. di dialisi) D Tecnico Coll. Prof. Saitario (Tecnico Sanitario) 3 D Sanitario 5 0 Collaboratore Tecnico Prof. D Tecnico Coll. Prof. Saitario (Tecnico Laboratorio) 5 D Sanitario 45 0 TOTALE 45 50 TOTALE Tecnico