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Relazione presentata in occasione del Salone della PROPRIETA’ INDUSTRIALE 2013 – www.senaf.it
Packaging e prodotti‐copia
tra “look‐alike” e inganno del pubblico
Salone della Proprietà Industriale – Parma – 30 settembre 2013
Luca Trevisan
Partner, Trevisan & Cuonzo Avvocati
,
Relazione presentata in occasione del Salone della PROPRIETA’ INDUSTRIALE 2013 – www.senaf.it
LL’importanza
importanza del packaging
del packaging
Il packaging e la forma del prodotto hanno ormai
acquisito valore in sé
Attribuiscono al prodotto pregi ulteriori rispetto a
prodotti analoghi e permettono di differenziarsi sul
mercato
t
Relazione presentata in occasione del Salone della PROPRIETA’ INDUSTRIALE 2013 – www.senaf.it
LL’importanza
importanza del packaging
del packaging
L’aspetto esteriore del prodotto veicola al pubblico molteplici
messaggi e informazioni:
• Ti
Tipologia/natura
l i / t
del
d l prodotto;
d tt
• Specificazione e riconoscibilità nell’ambito di prodotti
analoghi;
l hi
• Eventuali collegamenti tra produttore ed offerente (private
labels della GDO);
• Origine e fonte produttiva;
• Livello di prezzo;
• Datazione produzione/scadenza;
• Contenuto della confezione.
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LL’importanza
importanza del packaging
del packaging
In quest’ottica,
quest’ottica la protezione della forma esterna
((Ausstattung)
g) è necessaria anche p
prima e a
prescindere dall’eventuale inganno del pubblico
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La tutela della forma
La tutela della forma
• Quali gli interessi (ed i soggetti) tutelati?
• Quali le condizioni della tutela dell’aspetto
esteriore del prodotto?
• Quali le imitazioni sanzionate e i limiti della
tutela della forma?
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FOCUS GIURISPRUDENZA
FOCUS GIURISPRUDENZA
Il «look‐alike» del packaging
Relazione presentata in occasione del Salone della PROPRIETA’ INDUSTRIALE 2013 – www.senaf.it
Le prime decisioni
Le prime decisioni
Tribunale di Verona, (ord.), 21 settembre 1992
Caso Farmaceutici Dr. Ciccarelli S.p.A. contro Lidl Italia S.r.l.
Relazione presentata in occasione del Salone della PROPRIETA’ INDUSTRIALE 2013 – www.senaf.it
Le prime decisioni
Le prime decisioni
Caso Melitta
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Orientamento tradizionale
Orientamento tradizionale
Tutela contro fenomeni di puro «look-alike» delle confezioni dei prodotti
tradizionalmente problematica.
problematica Necessaria prova di:
1) capacità individualizzante della confezione;
2)) notorietà qualificata;
q
;
3) rischio di confusione.
Pochi problemi in caso di agganciamento palese a marchi ed estetica confezioni:
Trib.
T
ib B
Bari,
i
ord. (inedita),
22/11/2005
Ben maggiori problemi in ipotesi di «look alike» raffinato.
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Orientamento tradizionale
Orientamento tradizionale
Numerose decisioni in linea con l’orientamento
’
tradizionale:
1) Trib. Milano, 19/3/1983, Soc. Polenghi Lombardo c. Soc. Truffini-Reggè,
(CASO GALATINE)
L'imitazione servile rilevante ai fini dell'art. 2598, n.1 c.c. è solo quella attinente
agli elementi che, nel quadro delle forme esterne non standardizzate e non
dettate da esigenze di funzionalità del prodotto, specificamente
ed
unitariamente
concorrono
ad
esercitare
la
funzione
distintiva,,
determinando il conseguente collegamento tra i prodotto stesso ed una
determinata fonte produttiva.
Anche
A
h in
i materia
t i di concorrenza sleale,
l l l'accertamento
l'
t
t
della confondibilità dei prodotti non può essere
eseguito sulla base di una valutazione analitica e
separata dei singoli elementi, ma deve essere
necessariamente affidato ad un giudizio globale e di
sintesi,, e riferito all'impressione
p
d'assieme in tal modo
suscitata dalla forma del prodotto nel consumatore di
media avvedutezza e diligenza.
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Orientamento tradizionale
Orientamento tradizionale
2) Trib. Milano, 22/9/1983, Lingner und Fischer GmbH c. Soc. Bernucci Sforza
(CASO COLLA UHU)
In tema di concorrenza sleale per imitazione servile è necessario indagare se
ll'impressione
impressione generale che offre ll'aspetto
aspetto dei prodotti possa produrre nella
mente del consumatore, e in particolare quello speciale consumatore
cui il prodotto è destinato, la confusione tra l'uno e l'altro prodotto.
Costituisce imitazione servile del tubetto per adesivo dell'attrice,
recante la dicitura "Uhu" in nero e un tondino in rosso con una
scritta in caratteri piccoli di colore giallo, il contenitore della
convenuta, sul quale spiccano la scritta "Uno", anch'essa di tre
lettere e in colore nero, e la scritta ((Più),
) in colore rosso su fondo
giallo, simile al predetto tondino, sicchè nell'una e nell'altra
confezione campeggiano i colori nero e rosso distribuiti quasi a
eguale distanza nella superficie del tubetto.
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Orientamento tradizionale
Orientamento tradizionale
3) Tribunale
T ib
l di Bergamo,
B
27/11/1999 inedita
27/11/1999,
i dit (CASO GRISSINI FAGOLOSI)
Esclusa la tutela
«In materia di concorrenza sleale confusoria da imitazione di confezioni di prodotti di
largo consumo, l’apposizione del marchio del produttore in larga evidenza deve
portare ad escludere la sussistenza di un rischio di confusione»
Panoramica trends
giurisprudenziali più recenti
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Nel corso degli ultimi anni si sono avuti numerosi casi in cui sono stati applicati
criteri p
più g
generosi.
1) Trib. Napoli, 11/7/2000, Colussi c. Elledì, (CASO GRAN TURCHESE)
Tutela riconosciuta a prescindere da un rischio di confusione circa la fonte
produttiva. Rilievo dato dal Giudice a:
•
•
•
Appropriazione del messaggio positivo associato dai consumatori (anche
i
inconsciamente)
i
t )aG
Gran T
Turchese;
h
Appropriazione degli investimenti di Colussi;
Rischio di un’associazione «anche inconscia o solo subliminale» tra i
prodotti.
d tti
Panoramica trends
giurisprudenziali più recenti
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2. Trib. Napoli, (ord) 5/11/2001, Amica Chips S.p.A. c. Saiwa S.p.A. (CASO
CIPSTER).
Rilievo dato dal Giudice a:
•
Fortissima capacità individualizzante della confezione imitata
•
Rischio di un’associazione
un associazione «subliminale» da parte dei consumatori al
messaggio positivo della confezione imitata.
Panoramica trends
giurisprudenziali più recenti
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3. Trib. Roma (ord) 27/3/2006, Selectiva s.p.a. c. MGA s.p.a. (CASO
AQUOLINA).
Tutela riconosciuta a prescindere dal rischio di confusione a fronte di
una ripresa complessiva dei tratti caratterizzanti della confezione imitata,
imitata
ed in particolare: i medesimi cromatismi brillanti, la comune scelta di una
profumazione ispirata ad un gusto alimentare (fragolina di bosco da un
l t
lato,
peperoncino
i
d ll’ lt ) la
dall’altro),
l simile
i il configurazione
fi
i
esteriore
t i
d ll
delle
confezioni (medesima composizione grafica delle scritte, medesimo
colore del tappo con la striscia nera sul barattolo).
Variabilità degli esiti giurisprudenziali
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CASI SAN CARLO: Trib. Milano, 4/4/2011 e Trib. Torino 16/04/2010
Esiti contrastanti
Milano:
• Confezioni San Carlo sufficientemente
distintive e ormai dotate di forte
avviamento;
• Elementi distintivi ripresi integralmente da
imitatore;
• Diversità marchi denominativi (SAN
CARLO e AMICA CHIPS) non è rilevante.
Torino:
• Elementi grafici delle confezioni del tutto
banali;
produttori ((SAN
• Diversità tra i marchi dei p
CARLO e LA MOLE) sufficiente ad
escludere tutela.
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Ulteriori casi esemplificativi
Ulteriori casi esemplificativi
CASO NIVEA: Trib. Napoli, ord. 1 giugno 2007, inedita
Tutela esclusa
Apparentemente in contrasto con precedenti medesimo tribunale
Ragioni esito differenziato:
1) Ritardo nella reazione (prodotto imitante presente sul mercato da anni);
2) Presenza di altri prodotti con medesime caratteristiche estetiche e di
colore (mancata reazione contro precedenti imitatori).
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Ulteriori casi esemplificativi
Ulteriori casi esemplificativi
CASO TESORI D’ORIENTE: Trib. Firenze, 28/12/2011
Tutela riconosciuta
Elementi rilevanti:
i) similarità semantica marchi («Tesori
d’oriente» e «Vento del deserto»);
ii) serialità marchi «Tesori d’oriente»
( T
(«Tesori
i d’E
d’Egitto»,
i
etc.);
)
iii) largo avviamento del prodotto imitato;
iv) ridotta attenzione consumatori,
trattandosi di prodotti da banco
(prezzo limitato);
v) comunanza elementi grafici (lettering;
colori; medaglione sopra l’etichetta) e
di forma della confezione.