Investimento nel piazzale dell`azienda: senza strisce
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Investimento nel piazzale dell`azienda: senza strisce
Investimento nel piazzale dell’azienda: senza strisce pedonali, il datore di lavoro è responsabile Il camion in manovra investe un dipendente dell’azienda di autotrasporto che si sta recando al lavoro. Il caso arriva alla Corte di Cassazione. I Giudici di Piazza Cavour, con sentenza n. 6363 dell’08.02.2013, hanno stabilito che “se sul piazzale non si è provveduto a separare il percorso dedicato ai veicoli da quello riservato ai pedoni, il datore di lavoro diventa responsabile di quanto accaduto e dovrà rispondere di lesioni personale colpose, reato per di più aggravato dalla circostanza di non aver rispettato le regole di prevenzione degli infortuni sul lavoro”. A nulla vale, per liberarsi dalla responsabilità, riferirsi alle ampie dimensioni del piazzale, tali da consentire il movimento dei mezzi e delle persone nel rispetto delle regole comuni di accortezza e diligenza. La Corte è stata perentoria: se non c’è corsia riservata ai pedoni non si può imputare la responsabilità alla distrazione dell’autista del veicolo!! I Giudici, inoltre, approfondiscono i sistemi di gestione del piazzale dell’impresa. In particolare precisano che “distinti percorsi riservati a veicoli e pedoni vanno non soltanto predisposti, ma anche necessariamente segnalati con cartelli e avvisi in modo da far comprendere ai lavoratori-pedoni qual è il percorso che debbono seguire per evitare (i veicoli) e, a loro volta, seguire quello ad essi destinato”. Tuttavia l’autista non è immune da responsabilità. Egli potrà essere ritenuto responsabile, anche a prescindere dal fatto che il datore di lavoro non abbia provveduto a creare percorsi separati veicoli-pedoni, laddove la sua condotta di guida abbia assunto caratteristiche assolutamente eccezionali e abnormi. Nel quadro della legislazione infortunistica, la Corte, infine, richiamando l’art. 2087 Cod. civ. precisa che “spetta al titolare della posizione di garanzia di adottare, nell’esercizio dell’impresa, tutte le misure che, in relazione all’attività prestata, si rendono necessarie a tutela dell’integrità fisica del lavoratore”. Gabriele Bracco Ufficio legale AstraCuneo