Colture da seme, le norme per la produzione biologica
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Colture da seme, le norme per la produzione biologica
I FATTI / AGGIORNAMENTI Colture da SEME, le NORME per la PRODUZIONE BIOLOGICA Piroquette di cavolo da seme. (Foto Arch.Crpv ) I regolamenti comunitari stabiliscono i principi da rispettare per la coltivazione. Come e quando richiedere la deroga per utilizzare le sementi convenzionali. ANDREA ASIRELLI PROBER (Associazione produttori biologici e biodinamici dell’EmiliaRomagna), Bologna R iduzione degli input esterni al sistema, adozione di idonee pratiche agronomiche (concimazione organica, adeguate rotazioni, ecc.) e utilizzazione di specie e varietà vocate alle differenti condizioni ambientali: sono 10 questi i “segreti” dell’agricoltura biologica, che si pone come obiettivo quello di perseguire un maggior rispetto dell’ambiente e del suo fruitore principale, l’uomo. Il coltivatore-moltiplicatore biologico, che si appresta a produrre seme su contratto, e le ditte sementiere sono tenuti a rispettare il regolamento Ce 2092/91 e le successive modifiche riportate negli articoli 6 e 6 bis, il regolamento Ce 1452/03 e la circolare Mipaf n. 3 del 6 agosto 2001. A questi si aggiun- gono ovviamente tutte le norme europee, nazionali e regionali relative al settore sementiero. Tali normative stabiliscono le distanze minime per la realizzazione di un corretto isolamento spaziale, le aree di pre-uso, le zone chiuse, ecc. In questo contesto è fondamentale ribadire che l’agricoltore può esclusivamente produrre materiale da propagazione per autoconsumo, mentre non può distribuirlo, neanche a titolo gratuito, né tanto meno commercializzarlo. IL REGOLAMENTO CE 1452/03 Poiché per alcune specie coltivate non vi sono quantitativi sufficienti di sementi e di materiali di riproduzione vegetativa ottenuti con il metodo biologico, il regolamento Ce 1452/03 prevede la possibilità di utilizzare sementi e materiali di riproduzione vegetativa ottenuti con il metodo convenzionale. Il nuovo provvedimento modifica l’articolo 6 (paragrafo 3, lettera a) del regolamento Ce 2092/91, stabilendo tuttavia il mantenimento della deroga in esso prevista, oltre la data del 31 dicembre 2003. È tuttavia prevista la costituzione di un allegato (ancora in fase di elaborazione), che esclude le specie oggetto di future deroghe. Gli Stati membri dunque possono autorizzare l’utilizzo di sementi o tuberi-seme di patate non biologici, purché tale materiale sia ottenuto ovviamente senza l’uso di organismi geneticamente modificati e/o eventuali prodotti derivati da questi organismi. Questo regolamento specifica che l’autorizzazione alla deroga può essere concessa nel caso in cui il materiale non sia stato trattato con prodotti fitosanitari diversi da quelli ammessi nell’allegato II parte B del regolamento Ce 2092/91, a meno che l’autorità competente (in pratica ogni singolo Stato membro dell’Ue), non prescriva, per motivi fitosanitari, un trattamento chimico a norma della direttiva 2000/29/Ce. Nell’ambito del regolamento Ce 1452/03, all’articolo 5, vengono riportate le condizioni che consentono la richiesta di deroga per l’utilizzo di sementi convenzionali. In particolare, si fa riferimento alla condizione che nessuna varietà della specie che l’agricoltore intende coltivare sia registrata nella banca dati, oppure al caso in cui il fornitore non sia in grado di consegnare le sementi o i tuberi-seme prima della semina o della piantagione per tempo. Altra condizione valida per la richiesta della deroga è che l’utilizzatore dimostri che non solo la varietà I FATTI / AGGIORNAMENTI Cipolla da seme. (Foto Arch. Crpv) che intende procurarsi non è registrata nella banca dati, ma che nessuna delle varietà alternative della stessa specie registrate nella base dati è idonea alla produzione che si prefigge di attuare. Infine, l’autorizzazione alla deroga è concessa per attuazione di programmi di ricerca e sperimentazione, riconosciuti dall’autorità competente dello Stato membro, o al fine di conservare la varietà. QUANDO RIVOLGERSI ALL’ENSE La richiesta di deroga deve essere indirizzata all’Ense (Via F. Wittgens n. 4 - 20123 Milano), utilizzando l’apposito modulo inviato tramite posta (raccomandata con avviso di ricevimento), tramite fax (02/80691649) o tramite e-mail (aff12 [email protected]) almeno 30 giorni prima della semina per le sementi e l’impiego del materiale di moltiplicazione vegetativo, e almeno 10 giorni prima dell’impianto per le sementi ortive. L’Ense deve rispondere all’operatore interessato e all’organismo di controllo di riferimento (secondo le stesse modalità sopra indicate) non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta di deroga per le sementi con l’obbligo di certificazione di materiale di moltiplicazione vegetativo, e non oltre 10 giorni per le sementi ortive, esplicitando le motivazioni, nel caso di diniego e indicando eventualmente ditte sementiere o vivaisti che hanno segnalato la disponibilità del materiale richiesto. In assenza di risposta dell’Ense nei termini previsti la deroga si può considerare concessa. La deroga per l’utilizzo di sementi e/o materiale di moltiplicazione convenzionale deve intendersi ugualmente concessa nel caso in cui l’operatore possa comprovare, attraverso adeguata documentazione cartacea (dichiarazione rilasciata dalla ditta sementiera o, in assenza di questa, copia della richiesta di dichiarazione inviata alla ditta stessa) che la ditta sementiera o il vivaista, indicati dall’Ense, all’atto della negazione della deroga, non ha più disponibilità del materiale richiesto. Se le informazioni fornite all’Ense, risultanti dal modulo di richiesta di deroga, dovessero risultare incomplete, la richiesta di deroga viene respinta. QUALCHE COMPLICAZIONE Ma non solo. Il modello nazionale di raccolta dati commissionato all’ Ense (Ente nazionale sementi elette), relativo alla produzione di sementi o di tuberi-seme di patate, è stato talmente apprezzato a livello comunitario, grazie al buon livello di efficienza e funzionalità, tanto da consigliarne la applicazione sull’intero territorio dell’Ue. La registrazione e l’accesso all’intero sistema è regolamentata dagli articoli 6-11 del regolamento Ce 1452/2003. Che il sistema italiano di banca dati per le sementi venga preso come modello a livello comunitario è sicuramente indice del “benessere” nazionale per il settore biologico; desta maggiori preoccupazioni la compilazione dell’allegato, relativo alle specie non soggette a deroga, citato nell’articolo 1 del regolamento Ce n. 1452/03. Come riporta tale articolo al paragrafo 2, “nell’allegato del presente regolamento sono elencate le specie per le quali viene stabilito, conformemente alla procedura di cui all’articolo 14 del regolamento (Cee) n. 2092/91, che le sementi o i tuberiseme di patate ottenuti con il metodo di produzione biologico sono disponibili in quantità sufficienti e per un numero significativo di varietà nell’intero territorio della Comunità”. Non si sa se tale affermazione sarà in grado di tranquillizzare i produttori e soprattutto gli orticoltori biologici, data la moltitudine di varietà e il continuo aggiornamento a cui sono soggetti. Per la campagna in corso (anno 2004) e in particolare per alcune specie orticole (pomodoro e peperone, ad esempio), c’è il rischio di non trovare sementi conformi al nuovo regolamento. Per questo è stata fatta una proposta al Mipaf da parte delle associazioni di produttori Apofruit di Cesena e Prober e di altre strutture (come la Fiao, Federazione italiana agricoltura organica) di poter impiegare le sementi convenzionali prodotte nell’annata 2002 (anche conciate con prodotti non conformi) per dare continuità alle produzioni, in attesa di poter impiegare materiale a norma dell’attuale regolamen-to Ce 1452/03. ■