Colture da seme, le norme per la produzione biologica

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Colture da seme, le norme per la produzione biologica
I FATTI / AGGIORNAMENTI
Colture da SEME, le NORME
per la PRODUZIONE
BIOLOGICA
Piroquette di cavolo da seme.
(Foto Arch.Crpv )
I regolamenti comunitari stabiliscono i principi da rispettare per la coltivazione.
Come e quando richiedere la deroga per utilizzare le sementi convenzionali.
ANDREA ASIRELLI
PROBER (Associazione produttori
biologici e biodinamici dell’EmiliaRomagna), Bologna
R
iduzione degli input esterni al sistema, adozione di
idonee pratiche agronomiche (concimazione organica, adeguate rotazioni, ecc.) e utilizzazione
di specie e varietà vocate alle differenti condizioni ambientali: sono
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questi i “segreti” dell’agricoltura
biologica, che si pone come obiettivo quello di perseguire un maggior rispetto dell’ambiente e del suo
fruitore principale, l’uomo.
Il coltivatore-moltiplicatore biologico, che si appresta a produrre
seme su contratto, e le ditte sementiere sono tenuti a rispettare il regolamento Ce 2092/91 e le successive modifiche riportate negli articoli 6 e 6 bis, il regolamento Ce
1452/03 e la circolare Mipaf n. 3
del 6 agosto 2001. A questi si aggiun-
gono ovviamente tutte le norme
europee, nazionali e regionali relative al settore sementiero. Tali normative stabiliscono le distanze minime per la realizzazione di un corretto isolamento spaziale, le aree
di pre-uso, le zone chiuse, ecc. In
questo contesto è fondamentale
ribadire che l’agricoltore può esclusivamente produrre materiale da
propagazione per autoconsumo,
mentre non può distribuirlo, neanche a titolo gratuito, né tanto meno
commercializzarlo.
IL REGOLAMENTO
CE 1452/03
Poiché per alcune specie coltivate non vi sono quantitativi sufficienti di sementi e di materiali di
riproduzione vegetativa ottenuti
con il metodo biologico, il regolamento Ce 1452/03 prevede la
possibilità di utilizzare sementi e
materiali di riproduzione vegetativa ottenuti con il metodo convenzionale. Il nuovo provvedimento modifica l’articolo 6 (paragrafo 3, lettera a) del regolamento Ce 2092/91, stabilendo tuttavia
il mantenimento della deroga in
esso prevista, oltre la data del 31
dicembre 2003. È tuttavia prevista la costituzione di un allegato
(ancora in fase di elaborazione),
che esclude le specie oggetto di
future deroghe.
Gli Stati membri dunque possono autorizzare l’utilizzo di sementi o tuberi-seme di patate non biologici, purché tale materiale sia
ottenuto ovviamente senza l’uso
di organismi geneticamente modificati e/o eventuali prodotti derivati da questi organismi.
Questo regolamento specifica che
l’autorizzazione alla deroga può
essere concessa nel caso in cui
il materiale non sia stato trattato con prodotti fitosanitari
diversi da quelli ammessi nell’allegato II parte B del regolamento Ce 2092/91, a meno che
l’autorità competente (in pratica
ogni singolo Stato membro dell’Ue), non prescriva, per motivi
fitosanitari, un trattamento chimico a norma della direttiva
2000/29/Ce.
Nell’ambito del regolamento Ce
1452/03, all’articolo 5, vengono
riportate le condizioni che consentono la richiesta di deroga per
l’utilizzo di sementi convenzionali. In particolare, si fa riferimento alla condizione che nessuna varietà della specie che l’agricoltore intende coltivare sia registrata nella banca dati, oppure al
caso in cui il fornitore non sia in
grado di consegnare le sementi o
i tuberi-seme prima della semina
o della piantagione per tempo.
Altra condizione valida per la richiesta della deroga è che l’utilizzatore dimostri che non solo la varietà
I FATTI / AGGIORNAMENTI
Cipolla da seme.
(Foto Arch. Crpv)
che intende procurarsi non è registrata nella banca dati, ma che nessuna delle varietà alternative della
stessa specie registrate nella base
dati è idonea alla produzione che
si prefigge di attuare.
Infine, l’autorizzazione alla deroga è concessa per attuazione di programmi di ricerca e sperimentazione, riconosciuti dall’autorità
competente dello Stato membro, o
al fine di conservare la varietà.
QUANDO RIVOLGERSI
ALL’ENSE
La richiesta di deroga deve essere
indirizzata all’Ense (Via F. Wittgens n. 4 - 20123 Milano), utilizzando l’apposito modulo inviato
tramite posta (raccomandata con
avviso di ricevimento), tramite fax
(02/80691649) o tramite e-mail (aff12
[email protected]) almeno 30 giorni prima della semina per le sementi e
l’impiego del materiale di moltiplicazione vegetativo, e almeno 10
giorni prima dell’impianto per le
sementi ortive.
L’Ense deve rispondere all’operatore interessato e all’organismo di
controllo di riferimento (secondo
le stesse modalità sopra indicate)
non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta di deroga per le
sementi con l’obbligo di certificazione di materiale di moltiplicazione vegetativo, e non oltre 10 giorni per le sementi ortive, esplicitando le motivazioni, nel caso di
diniego e indicando eventualmente ditte sementiere o vivaisti che
hanno segnalato la disponibilità
del materiale richiesto. In assenza
di risposta dell’Ense nei termini
previsti la deroga si può considerare concessa.
La deroga per l’utilizzo di sementi e/o materiale di moltiplicazione convenzionale deve intendersi ugualmente concessa nel caso
in cui l’operatore possa comprovare, attraverso adeguata documentazione cartacea (dichiarazione rilasciata dalla ditta sementiera o, in assenza di questa, copia
della richiesta di dichiarazione
inviata alla ditta stessa) che la ditta sementiera o il vivaista, indicati dall’Ense, all’atto della negazione della deroga, non ha più
disponibilità del materiale richiesto. Se le informazioni fornite
all’Ense, risultanti dal modulo di
richiesta di deroga, dovessero risultare incomplete, la richiesta di
deroga viene respinta.
QUALCHE COMPLICAZIONE
Ma non solo. Il modello nazionale
di raccolta dati commissionato
all’ Ense (Ente nazionale sementi
elette), relativo alla produzione di
sementi o di tuberi-seme di patate,
è stato talmente apprezzato a livello comunitario, grazie al buon livello di efficienza e funzionalità, tanto da consigliarne la applicazione
sull’intero territorio dell’Ue. La registrazione e l’accesso all’intero sistema è regolamentata dagli articoli
6-11 del regolamento Ce 1452/2003.
Che il sistema italiano di banca dati
per le sementi venga preso come
modello a livello comunitario è sicuramente indice del “benessere”
nazionale per il settore biologico;
desta maggiori preoccupazioni la
compilazione dell’allegato, relativo alle specie non soggette a deroga, citato nell’articolo 1 del regolamento Ce n. 1452/03.
Come riporta tale articolo al paragrafo 2, “nell’allegato del presente
regolamento sono elencate le specie
per le quali viene stabilito, conformemente alla procedura di cui all’articolo 14 del regolamento (Cee) n.
2092/91, che le sementi o i tuberiseme di patate ottenuti con il metodo di produzione biologico sono
disponibili in quantità sufficienti e
per un numero significativo di varietà
nell’intero territorio della Comunità”.
Non si sa se tale affermazione sarà
in grado di tranquillizzare i produttori e soprattutto gli orticoltori
biologici, data la moltitudine di
varietà e il continuo aggiornamento a cui sono soggetti.
Per la campagna in corso (anno
2004) e in particolare per alcune
specie orticole (pomodoro e peperone, ad esempio), c’è il rischio di
non trovare sementi conformi al
nuovo regolamento. Per questo è
stata fatta una proposta al Mipaf
da parte delle associazioni di produttori Apofruit di Cesena e Prober e di altre strutture (come la Fiao,
Federazione italiana agricoltura
organica) di poter impiegare le
sementi convenzionali prodotte nell’annata 2002 (anche conciate con
prodotti non conformi) per dare
continuità alle produzioni, in attesa di poter impiegare materiale a
norma dell’attuale regolamen-to Ce
1452/03. ■