regolamento - Comune di Castello di Godego

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regolamento - Comune di Castello di Godego
COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO
Provincia di Treviso
Regione Veneto
31030 Castello di Godego (TV) - via Marconi n.58 - tel. 0423-761111 fax 0423-761139
Piano di
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
Legge 26 ottobre 1995, n. 447
REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLE
ATTIVITA’ TEMPORANEE RUMOROSE
ing. Sergio Daminato
geom. Michela Marighetto
Dicembre 2002
INDICE
Titolo 1
Attività temporanee
Art. 1 - Camp o di applicazione
Art. 2 - Definizioni
Art. 3 - Imp ianti ed attrezzature
Art. 4 - Orari
Art. 5 - Limiti massimi
Art. 6 - Emergenze
Titolo 2
Manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pu bblico, feste popolari, luna park ed
assimilabili
Art. 7 - Definizioni
Art. 8 – Localizzazione, impianti e orari
Art. 9 - M odalità p er il rilascio delle autorizzazioni in dero ga
Art. 10 - Poteri del Sind aco
Titolo 3
Sistema sanzionatorio e disposizioni finali
Art. 11 - Sistema sanzionatorio
Art. 12 - M isurazioni e controlli
Art. 13 - Fondo Comunale
Art. 14 – Disp osizioni finali
TITOLO 1
ATTIVITÀ T EMPORANEE
ART. 1
CAMPO DI APPLICAZIONE
-
Il presente rego lamento discip lina le comp etenze comunali in materia di inquinamento acustico p er
le attività temp oranee. (Legge 26 ottobre 1995, n. 447; Legge R egionale 10/05/1999 n.21 “Norme
in materia di inquinamento acustico”).
ART. 2
DEFINIZIONI
Si definisce attività temp oranea qualsiasi attività che si esaurisce in p eriodi di tempo limitati e legata ad
ubicazioni variabili. Sono da escludersi le attività ripetitive.
ART. 3
IMPIANTI ED ATT REZZATURE
In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli imp ianti in uso dovranno essere conformi alle
direttive CE recep ite dalla normativa n azionale; p er le altre attrezzature non considerate nella
normativa nazionale vigente, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili
p er rendere meno rumoroso il loro uso (ad es.: carterature, oculati posizionamenti nel cantiere, ecc.).
Gli avvisatori acustici p otranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tip o luminoso e nel
risp etto delle vigenti norme antinfortunistiche.
ART. 4
ORARI
Nei cantieri edili i lavori con macchinari rumorosi sono consentiti dalle ore 7.30 alle ore 19.00, con
interruzione pomeridiana dalle ore 12.00 alle 14.00 tenuto conto delle consuetudini locali e delle
tip ologie e caratteristiche degli insediamenti.
L’accensione di fuochi d’artificio ed il lancio di razzi non utilizzati p er fini tecnici o agrico li sono
vietati su tutto il territorio comunale.
E’ disposta la dero ga al div ieto di accensione d i fuoch i d’artificio nel territorio co munale,
limitatamente alle feste p atronali del Comune e C ap odanno.
L’imp iego di macchine da giardin aggio con motore a scop pio è consentito dalle ore 8.00 alle ore 20.00
con interruzione p omeridiana d alle ore 12.30 alle ore 15.00.
La p ubblicità fonica nei centri ab itati e nelle strade co munali è consentita previa richiesta dalle ore 8.00
alle 20.00 con interruzione dalle 12.30 alle 15.00 e purchè non sup eri i limiti di zona.
Le attività sp ortive o ricreative rumorose sono consentite dalle ore 8.00 alle ore 23.00 con interruzione
dalle 12.30 alle ore 15.00, tenuto conto delle consuetudini locali e tip ologie caratteristiche degli
insediamenti interessate dall’attività.
Le emissioni sonore provenienti da circhi, teatri tenda ed altre strutture mobili di intrattenimento o
p rodotte da festival o man ifestazioni analo ghe sono ammesse solo se p reventivamente autorizzate dal
Sindaco e co munque non p ossono p rotrarsi oltre le ore 23.
Deroghe p ossono essere autorizzate dal Comune su rich iesta scritta e motivata del soggetto interessato.
ART. 5
LIMITI MAS S IMI
Il limite assoluto da non sup erare (Leq) è 70 dB(A) salvo i limiti inferiori di area. Non si consid erano i
limiti differenziali. Tale limite si intende fissato al p erimetro delle aree in cui ven gono esercitate le
attività.
ART. 6
EMERGEN ZE
Ai cantieri edili o stradali da attivarsi p er il rip ristino urgente dell’ero gazione di servizi pubblici (linee
telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqu a potabile, gas, ecc.) ovvero in situazioni di p erico lo
p er l’incolumità della p op olazione, è concessa deroga agli orari ed agli ademp imenti amministrativi
p revisti dal p resente regolamento.
TITOLO 2
MANIFES TAZIONI IN LUOGO PUBB LICO OD APERTO AL PUBBLICO, FES TE
POPOLARI, LUNA PARK ED ASS IMILAB ILI
ART. 7
DEFINIZIONI
Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temp oraneo, oltre a quelle già indicate all’art. 2 del
p resente regolamento, quelle esercitate p resso p ubblici esercizi a supporto dell’attività p rincip ale
licenziata, allorquando esse si svolgano nel periodo comp reso tra il 1 giu gno ed il 30 settembre e non
sup erino complessivamente le trenta giorn ate nel p eriodo considerato.
ART. 8
LOCALIZZAZIONE, IMPIANT I E ORARI
La lo calizzazione e gli orari saranno valutati caso p er caso, in relazione alle consuetudini lo cali, al tip o
di manifestazione ed al p eriodo dell’anno in cui si svolge (estivo - invernale), ovvero tali
manifestazioni dovranno essere ub icate nelle ap posite zone indicate dalla zonizzazione acustica
comunale o in zone indicate dall’Ammin istrazione Comunale.
Potranno essere richieste ai resp onsabili delle attività p articolari limitazioni sulle singo le sorgenti
sonore, e sugli orari tali d a contenerne gli effetti esterni, p ur nel risp etto della buona riuscita delle
manifestazioni.
ART. 9
MODALITA’ PER IL RILAS CIO DELLE AUTORIZZAZIONE IN DEROGA
L’esercizio di attività rumorosa a carattere temp oraneo sul territorio comunale nel risp etto dei limiti di
rumore e di orario indicati agli artt. p recedenti non necessita di sp ecifica richiesta di autorizzazione.
Tali limiti saranno rip ortati nelle concessioni o licenze (schemi allegati).
Qualora, p er eccezionali e contin genti motivi documentabili, o in caso di attivazione di cantieri edili e
stradali, o di attività lavorativa occasionale, ch e comp ortano il sup eramento dei limiti e/o degli orari
indicati nel p resente regolamento il legale rapp resentante dell’attività rumorosa a carattere temporaneo
qualora ritenga necessario sup erare i limiti d i rumore e/o di orario indicati nel rego lamento dovrà
indirizzare al Sindaco sp ecifica do manda d i autorizzazione in deroga.
In caso di manifestazioni in luo go p ubblico od ap erto al pubblico, feste pop olari, luna park, ecc., ch e
comp ortano il sup eramento dei limiti e/o degli orari ind icati nel presente regolamento, la do manda d i
autorizzazione deve essere presentata contestualmente alla domanda di licenza p er sp ettacoli e
trattenimenti pubblici. L’autorizzazione sarà rilasciata unitamente alla licenza.
ART. 10
POTERI D EL S INDACO
Ai sensi dell’art. 9 della legge 26.10.1995 n. 447, sono fatti salvi i p oteri del Sindaco di stabilire gli
orari delle attività rumorose o incomode con p rop rio p rovvedimento, qualora le circostanze ne
determinino la necessità.
TITOLO 3
S ISTEMA S ANZIONATORIO E DIS POS IZIONI FINALI
ART. 11
S IS TEMA S ANZIONATORIO
Chiunque vio li le d isposizioni rigu ardanti l’esercizio d elle attività temp oranee è punito con la sanzione
ammin istrativa del p agamento di un a somma da Euro 103,29 a Euro 516,46 e l’adeguamento ai limiti o
l’interruzione se fuori orario p rescritto o autorizzato; alla stessa sanzione soggiace chiunqu e violi le
p rescrizioni relative alle autorizzazioni in dero ga.
Per quanto riguard a le altre attività si fa riferimento al sistema sanzionatorio della legge 447/1995.
ART. 12
MIS URAZIONI E CONTROLLI
Per le funzioni tecniche di controllo di p rop ria comp etenza i comuni e le p rovincie si avvalgono
dell’ARPAV.
ART. 13
FONDO COMUNALE
Il trenta p er cento delle somme d erivanti dall’ap plicazione delle sanzioni di cui ai commi 1,2 e 3
dell’artico lo 10 d ella legge n. 447/1995 è destinato a costituire presso i comuni un fondo fin alizzato
alla realizzazione dei p iani di classificazione acustica, dei p iani comunali di risanamento acustico e
degli interventi di bon ifica acustica p revisti in detti piani.
ART. 14
DIS POS IZIONI FINALI
Il p resente regolamento abro ga le disposizioni contenute in altri regolamenti comun ali p reced entemente
app rovati qualora in contrasto con il presente.