regolamento - Comune di Castello di Godego
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COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO Provincia di Treviso Regione Veneto 31030 Castello di Godego (TV) - via Marconi n.58 - tel. 0423-761111 fax 0423-761139 Piano di CLASSIFICAZIONE ACUSTICA Legge 26 ottobre 1995, n. 447 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ TEMPORANEE RUMOROSE ing. Sergio Daminato geom. Michela Marighetto Dicembre 2002 INDICE Titolo 1 Attività temporanee Art. 1 - Camp o di applicazione Art. 2 - Definizioni Art. 3 - Imp ianti ed attrezzature Art. 4 - Orari Art. 5 - Limiti massimi Art. 6 - Emergenze Titolo 2 Manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pu bblico, feste popolari, luna park ed assimilabili Art. 7 - Definizioni Art. 8 – Localizzazione, impianti e orari Art. 9 - M odalità p er il rilascio delle autorizzazioni in dero ga Art. 10 - Poteri del Sind aco Titolo 3 Sistema sanzionatorio e disposizioni finali Art. 11 - Sistema sanzionatorio Art. 12 - M isurazioni e controlli Art. 13 - Fondo Comunale Art. 14 – Disp osizioni finali TITOLO 1 ATTIVITÀ T EMPORANEE ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE - Il presente rego lamento discip lina le comp etenze comunali in materia di inquinamento acustico p er le attività temp oranee. (Legge 26 ottobre 1995, n. 447; Legge R egionale 10/05/1999 n.21 “Norme in materia di inquinamento acustico”). ART. 2 DEFINIZIONI Si definisce attività temp oranea qualsiasi attività che si esaurisce in p eriodi di tempo limitati e legata ad ubicazioni variabili. Sono da escludersi le attività ripetitive. ART. 3 IMPIANTI ED ATT REZZATURE In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli imp ianti in uso dovranno essere conformi alle direttive CE recep ite dalla normativa n azionale; p er le altre attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili p er rendere meno rumoroso il loro uso (ad es.: carterature, oculati posizionamenti nel cantiere, ecc.). Gli avvisatori acustici p otranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tip o luminoso e nel risp etto delle vigenti norme antinfortunistiche. ART. 4 ORARI Nei cantieri edili i lavori con macchinari rumorosi sono consentiti dalle ore 7.30 alle ore 19.00, con interruzione pomeridiana dalle ore 12.00 alle 14.00 tenuto conto delle consuetudini locali e delle tip ologie e caratteristiche degli insediamenti. L’accensione di fuochi d’artificio ed il lancio di razzi non utilizzati p er fini tecnici o agrico li sono vietati su tutto il territorio comunale. E’ disposta la dero ga al div ieto di accensione d i fuoch i d’artificio nel territorio co munale, limitatamente alle feste p atronali del Comune e C ap odanno. L’imp iego di macchine da giardin aggio con motore a scop pio è consentito dalle ore 8.00 alle ore 20.00 con interruzione p omeridiana d alle ore 12.30 alle ore 15.00. La p ubblicità fonica nei centri ab itati e nelle strade co munali è consentita previa richiesta dalle ore 8.00 alle 20.00 con interruzione dalle 12.30 alle 15.00 e purchè non sup eri i limiti di zona. Le attività sp ortive o ricreative rumorose sono consentite dalle ore 8.00 alle ore 23.00 con interruzione dalle 12.30 alle ore 15.00, tenuto conto delle consuetudini locali e tip ologie caratteristiche degli insediamenti interessate dall’attività. Le emissioni sonore provenienti da circhi, teatri tenda ed altre strutture mobili di intrattenimento o p rodotte da festival o man ifestazioni analo ghe sono ammesse solo se p reventivamente autorizzate dal Sindaco e co munque non p ossono p rotrarsi oltre le ore 23. Deroghe p ossono essere autorizzate dal Comune su rich iesta scritta e motivata del soggetto interessato. ART. 5 LIMITI MAS S IMI Il limite assoluto da non sup erare (Leq) è 70 dB(A) salvo i limiti inferiori di area. Non si consid erano i limiti differenziali. Tale limite si intende fissato al p erimetro delle aree in cui ven gono esercitate le attività. ART. 6 EMERGEN ZE Ai cantieri edili o stradali da attivarsi p er il rip ristino urgente dell’ero gazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqu a potabile, gas, ecc.) ovvero in situazioni di p erico lo p er l’incolumità della p op olazione, è concessa deroga agli orari ed agli ademp imenti amministrativi p revisti dal p resente regolamento. TITOLO 2 MANIFES TAZIONI IN LUOGO PUBB LICO OD APERTO AL PUBBLICO, FES TE POPOLARI, LUNA PARK ED ASS IMILAB ILI ART. 7 DEFINIZIONI Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temp oraneo, oltre a quelle già indicate all’art. 2 del p resente regolamento, quelle esercitate p resso p ubblici esercizi a supporto dell’attività p rincip ale licenziata, allorquando esse si svolgano nel periodo comp reso tra il 1 giu gno ed il 30 settembre e non sup erino complessivamente le trenta giorn ate nel p eriodo considerato. ART. 8 LOCALIZZAZIONE, IMPIANT I E ORARI La lo calizzazione e gli orari saranno valutati caso p er caso, in relazione alle consuetudini lo cali, al tip o di manifestazione ed al p eriodo dell’anno in cui si svolge (estivo - invernale), ovvero tali manifestazioni dovranno essere ub icate nelle ap posite zone indicate dalla zonizzazione acustica comunale o in zone indicate dall’Ammin istrazione Comunale. Potranno essere richieste ai resp onsabili delle attività p articolari limitazioni sulle singo le sorgenti sonore, e sugli orari tali d a contenerne gli effetti esterni, p ur nel risp etto della buona riuscita delle manifestazioni. ART. 9 MODALITA’ PER IL RILAS CIO DELLE AUTORIZZAZIONE IN DEROGA L’esercizio di attività rumorosa a carattere temp oraneo sul territorio comunale nel risp etto dei limiti di rumore e di orario indicati agli artt. p recedenti non necessita di sp ecifica richiesta di autorizzazione. Tali limiti saranno rip ortati nelle concessioni o licenze (schemi allegati). Qualora, p er eccezionali e contin genti motivi documentabili, o in caso di attivazione di cantieri edili e stradali, o di attività lavorativa occasionale, ch e comp ortano il sup eramento dei limiti e/o degli orari indicati nel p resente regolamento il legale rapp resentante dell’attività rumorosa a carattere temporaneo qualora ritenga necessario sup erare i limiti d i rumore e/o di orario indicati nel rego lamento dovrà indirizzare al Sindaco sp ecifica do manda d i autorizzazione in deroga. In caso di manifestazioni in luo go p ubblico od ap erto al pubblico, feste pop olari, luna park, ecc., ch e comp ortano il sup eramento dei limiti e/o degli orari ind icati nel presente regolamento, la do manda d i autorizzazione deve essere presentata contestualmente alla domanda di licenza p er sp ettacoli e trattenimenti pubblici. L’autorizzazione sarà rilasciata unitamente alla licenza. ART. 10 POTERI D EL S INDACO Ai sensi dell’art. 9 della legge 26.10.1995 n. 447, sono fatti salvi i p oteri del Sindaco di stabilire gli orari delle attività rumorose o incomode con p rop rio p rovvedimento, qualora le circostanze ne determinino la necessità. TITOLO 3 S ISTEMA S ANZIONATORIO E DIS POS IZIONI FINALI ART. 11 S IS TEMA S ANZIONATORIO Chiunque vio li le d isposizioni rigu ardanti l’esercizio d elle attività temp oranee è punito con la sanzione ammin istrativa del p agamento di un a somma da Euro 103,29 a Euro 516,46 e l’adeguamento ai limiti o l’interruzione se fuori orario p rescritto o autorizzato; alla stessa sanzione soggiace chiunqu e violi le p rescrizioni relative alle autorizzazioni in dero ga. Per quanto riguard a le altre attività si fa riferimento al sistema sanzionatorio della legge 447/1995. ART. 12 MIS URAZIONI E CONTROLLI Per le funzioni tecniche di controllo di p rop ria comp etenza i comuni e le p rovincie si avvalgono dell’ARPAV. ART. 13 FONDO COMUNALE Il trenta p er cento delle somme d erivanti dall’ap plicazione delle sanzioni di cui ai commi 1,2 e 3 dell’artico lo 10 d ella legge n. 447/1995 è destinato a costituire presso i comuni un fondo fin alizzato alla realizzazione dei p iani di classificazione acustica, dei p iani comunali di risanamento acustico e degli interventi di bon ifica acustica p revisti in detti piani. ART. 14 DIS POS IZIONI FINALI Il p resente regolamento abro ga le disposizioni contenute in altri regolamenti comun ali p reced entemente app rovati qualora in contrasto con il presente.