CAPITOLATO SPECIALE D`APPALTO Fotocopiatori 2012

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CAPITOLATO SPECIALE D`APPALTO Fotocopiatori 2012
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
SERVIZIO di MANUTENZIONE FULL-RISK DEL PARCO FOTOCOPIATRICI A.S.L. BN
Parte 1
NORME GENERALI E TECNICHE
ART. 1 OGGETTO DELL’APPALTO
Costituisce oggetto dell’appalto l’assistenza tecnica e la manutenzione, con la formula del full-risk, del parco
fotocopiatrici di quest’Azienda Sanitaria Locale BN, che consta delle macchine quali precisamente distinte
nell’elenco allegato al presente Capitolato sub A) e recante, tra le altre, le seguenti notizie: “categoria” di
appartenenza della macchina; marca; numero di matricola; numero d’inventario; localizzazione (struttura Asl, via,
comune).
La categorìa indica, anche ai fini della formulazione dell’offerta economica, la fascia di cui la macchina fa parte,
le categorie previste sono tre: - categoria A) -; - categoria B) -; - categoria C).
Per formula “full-risk” si intende che ogni intervento di manutenzione e di assistenza tecnica effettuato, sia di
ordinaria e preventiva manutenzione che di manutenzione post-danno, è reso dalla ditta appaltatrice nell’ambito e
per il prezzo d’aggiudicazione contrattuale, intendendosi questo comprensivo sia dell’intervento tecnico,
dell’assistenza e della manutenzione che della sostituzione di qualsiasi componente necessario a ripristinare
l’originaria funzionalità delle macchine, compresi toner ed altri materiali di consumo.
ART. 2 DURATA DELL’APPALTO E CONTRATTO
II contratto ha la durata di anni 2 (due), con decorrenza dalla data di affidamento dell’appalto.
L’aggiudicazione é immediatamente vincolante per l’aggiudicatario mentre per l’A.S.L. BN lo sarà solo dopo che il
formale provvedimento di affidamento del servizio di cui trattasi sarà divenuto esecutivo a tutti gli effetti di legge.
Tutte le spese di contratto (bolli, copia, registrazione etc.) e consequenziali sono a totale carico della ditta
aggiudicataria.
ART. 3 AMMONTARE DELL’APPALTO
La base d’asta per la gara è fissata in via presuntiva in € 92.000,00 (novantaduemila/00) oltre gli oneri della
sicurezza pari a euro 1.300,00 – non soggetti al ribasso - oltre I.V.A. come per legge (pertanto in €. 46.000,00
annui oltre oneri per la sicurezza e oltre iva).
L’importo finale dell’appalto è quello che risulterà dall’aggiudicazione definitiva.
ART. 4 PAGAMENTI
II pagamento del corrispettivo dovuto dall’A.S.L. per l’appalto in oggetto avverrà sulla scorta di fatture
bimestrali, emesse dall’aggiudicatario a norma di legge e tenendo conto delle prestazioni effettuate in esecuzione
del contratto, da inviarsi all’A.S.L. BN, Via Oderisio, n. 1, 82100 Benevento, in originale ed in copia.
Dette fatture dovranno riportare nel testo gli estremi degli interventi di manutenzione ordinaria ed eventuali
interventi straordinari effettuati, indicandone il numero e la data d’esecuzione con specifico riferimento ai
“rapporti di lavoro” che dovranno essere allegati in copia.
Le fatture saranno pagate di norma entro il termine di 90 (novanta) giorni dal ricevimento, se non vi é
contestazione.
ART. 5 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
L’appaltatore e’ tenuto ad eseguire le prestazioni oggetto del seguente appalto sulle macchine di cui al citato
elenco allegato sub A), rispettando l’ indicazioni tecnico-operative impartite dall’A.S.L. e necessarie sia allo
svolgimento del servizio che alle attività di controllo interno di cui al successivo art. 8.
Egli é parimenti tenuto a assicurare il pieno e completo svolgimento delle attività di manutenzione straordinaria
e/o post-danno senza limiti di intervento e senza soluzione di continuità, sollevando, pertanto, l’A.S.L. dall’onere
di chiamare in causa i produttori delle macchine e così garantendo sempre gli standard di regolare funzionamento
delle medesime.
In particolare, trattandosi di manutenzione full-risk,
il servizio garantisce forme di intervento
onnicomprensivo, con prestazioni economicamente predeterminate nell’offerta e, quindi, controllabili dagli
operatori A.S.L.: siano essi interventi di manutenzione preventiva ovvero interventi di
manutenzione straordinaria e/o post-danno, incluse le sostituzioni di qualsiasi componente necessario a
ripristinare l’originaria funzionalità delle fotocopiatrici, compresi toner ed altri materiali di consumo.
A tal fine, la ditta dovrà avere una comprovata organizzazione capace di assumere impegni manutentivi in
ogni forma e misura (preventivi e straordinari).
Per quanto innanzi, la ditta aggiudicataria dovrà prendere visione della tipologia, dell’ubicazione e dello stato
delle macchine oggetto del servizio de quo e di ciò dovrà dare atto in apposita dichiarazione da produrre in
sede di gara.
ART. 5.1 VISITE PERIODICHE
La ditta aggiudicataria dovrà eseguire visite periodiche bimestrali di manutenzione ordinaria, che saranno
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riportate nell’apposito registro di manutenzione in dotazione ad ogni struttura A.S.L., secondo il programma delle
verifiche di cui al successivo art. 10, punto 8.
ART. 5.2 INTERVENTI STRAORDINARI E/O POST-DANNO
L’A.S.L. in caso di anomalia di funzionamento delle macchine fotocopiatrici, prvvederà, con i mezzi più rapidi a
disposizione (telefono seguito da fax o telegramma), a richiedere l’intervento tecnico dell’appaltatore il quale è
tenuto ad intervenire tempestivamente, e comunque nei termini sotto indicati, al fine di garantire il ripristino
e, quindi, il regolare ed efficiente funzionamento delle macchine oggetto di manutenzione.
I tecnici della ditta appaltatrice dovranno, pertanto, recarsi nella sede A.S.L. ove sono richiesti, entro 12 ore – in
via ordinaria – e, per i casi di emergenza, entro e non oltre 4 (quattro) ore dalla chiamata.
ART. 5.3 TEMPI DI INTERVENTO – PERSONALE
Gli interventi di cui ai precedenti articoli 5.1 e 5.2 dovranno essere effettuati, entro i termini sopra previsti, da
personale tecnico specializzato ed a ciò autorizzato dall’A.S.L. previa formale richiesta dell’appaltatore, con
esecuzione, di norma e fatti salvi gli specifici casi indicati nel presente Capitolato, durante il normale orario di
lavoro della struttura A.S.L. richiedente.
ART. 5.4 DOCUMENTAZIONE DEGLI INTERVENTI ESEGUITI
Tutti i predetti interventi dovranno essere riportati nella scheda individuata come “Foglio notizie
fotocopiatrice” agli atti del Servizio Tecnico ASL BN, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta
sia dal tecnico manutentore che da un dipendente della struttura A.S.L. nella cui dotazione è la
fotocopiatrice oggetto di assistenza.
ART. 5.5 GARANZIA DISPONIBILITÀ PARTI DI RICAMBIO
La ditta aggiudicataria deve garantire, per l’intera durata del contratto, la disponibilità di tutte le parti di
ricambio relative alle singole macchine.
Le parti ed i materiali di ricambio forniti devono essere garantiti indenni da vizi intrinseci e di lavorazione
per un periodo di 12 mesi dalla data della loro installazione, in base a tale garanzia la ditta deve provvedere
alla riparazione ovvero alla sostituzione del materiale difettoso.
ART. 5.6 RITIRO DEL MATERIALE USATO
Tutti i materiali di scarto (parti sostituite, toner etc.) delle macchine fotocopiatrici in oggetto, non
classificabili come “rifiuti assimilabili agli urbani”, sono ritirati e smaltiti a cura e spese della ditta
appaltatrice che, in tal senso e con l’accettazione delle norme del presente Capitolato, solleva l’A.S.L. da
qualsiasi responsabilità in materia e per l’esatto adempimento di quanto innanzi ad essa prescritto.
ART. 5.7 APPARECCHIATURA IN SOSTITUZIONE
La ditta aggiudicataria si impegna ad effettuare l’intervento di riparazione, per quanto sia possibile, presso
la struttura A.S.L. nella cui dotazione è la fotocopiatrice oggetto di manutenzione. Allorquando, invece, i
suoi tecnici ritengano necessario il trasporto in officina dell’apparecchiatura o per il caso di periodo di fermo
macchina prolungato, l’appaltatore è tenuto a fornire, in sostituzione, una fotocopiatrice efficiente con
caratteristiche simili a quella ritirata o “fermata”. Ad ogni modo i tempi di ricovero in officina non dovranno
superare i 10 giorni naturali e consecutivi, salvo i casi di particolare, oggettiva difficoltà di reperimento
delle parti di ricambio: dei quali la ditta dovrà dare comunicazione all’A.S.L. con indicazione dei
presumibili tempi di ripristino.
ART. 5.8 SPESE DI TRASPORTO
Nella fattispecie di cui al comma 2, prima parte, del precedente art. 5.7, la riparazione della fotocopiatrice
presso i laboratori della ditta appaltatrice o, eventualmente, presso altre officine (casa costruttrice etc.),
il trasporto dalla sede A.S.L. di utilizzo al/i citato/i laboratorio/i tecnico/i e ritorno e’ sempre e
comunque a cura e rischio della ditta manutentrice cui fanno altresì carico le relative spese, comprese quelle
per l’imballo e la spedizione.
ART. 6 INTRODUZIONE DI ULTERIORI MACCHINE IN CONTRATTO
Se nel periodo di durata del contratto l’A.S.L. BN riterrà opportuno inserire ulteriori fotocopiatrici all’interno del
proprio parco macchine, esse saranno introdotte con applicazione del canone di manutenzione pari al 70% (settanta per
cento) di quello praticato per macchine identiche o comunque rientranti nella medesima categoria, già in contratto.
ART. 7
ESCLUSIONE DI MACCHINE DAL CONTRATTO
Qualora, invece, nel corso del periodo di vigenza del contratto, l’Azienda decidesse di non utilizzare ovvero
di porre “fuori uso” una o più macchine già in contratto, il relativo canone sarà decurtato dall’ammontare
complessivo dovuto all’appaltatore.
ART. 8 CONTROLLI
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Nel corso dell’esecuzione del contratto l’A.S.L. si riserva di vendicare l’esattezza degli adempimenti contrattuali
e la qualità del servizio svolto.
Detti controlli saranno effettuati dal proprio personale ovvero, ad insindacabile giudizio dell’A.S.L, da tecnici
esterni all’uopo incaricati.
Qualora l’appaltatore non sia in grado di ripristinare l’efficienza e la sicurezza delle apparecchiature oggetto
d’appalto, l’A.S.L. potrà avvalersi di tecnici o di imprese diverse, specializzate ed abilitate nel settore,
addebitando allo stesso l’intero costo dell’intervento.
ART. 9 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE A CARICO DELL’APPALTATORE
In caso di pericolo per gli operatori, ricorrendo la fattispecie prevista dall’ultimo cpv del precedente art. 8, l’
appaltatore ha l’obbligo di sospendere l’uso della macchina dandone immediata comunicazione al Responsabile
della struttura e, contestualmente, ai dirigenti del Servizio Prevenzione e Protezione e dell’ U.O.C. Tecnico –
Amministrativa – Manutentiva e Patrimonio.
ART. 10 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE
L’appaltatore é tenuto, oltre a quant’altro sopra specificato a:
a. applicare integralmente ai lavoratori dipendenti le condizioni normative, retributive ed assistenziali vigenti
nel posto e nel tempo in cui si svolge l’appalto, nonché tutte le norme contenute nel contratto collettivo
nazionale di lavoro e negli accordi locali integrativi dello stesso. L’impresa è altresì obbligata ad applicare il
contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se trattasi di cooperative,
anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano la ditta anche se non aderente alle associazioni stipulanti
o se receda da esse e indipendentemente dalla sua natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione e da
ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale;
b. provvedere alla pulizia nonché allo sgombero delle attrezzature, dei residui e di quant’altro utilizzato e no nel
corso dell’intervento manutentivo;
c. provvedere agli adempimenti di legge in materia di prevenzione infortuni, mettendo in atto le relative misure di
sicurezza;
d. provvedere al trasporto ed allo smaltimento, ai sensi di legge, delle parti di apparecchiatura sostituite, nonché
dei residui di materiale di consumo e di quant’altro costituisca “rifiuto non assimilabile agli urbani”;
e. provvedere alla disponibilità di apparecchi, attrezzi, materiali ed apparecchiature di ricambio, nonché di
quant’altro occorrente per lo svolgimento del servizio;
f. assumere la responsabilità civile verso terzi per il caso di danni provocati dallo svolgimento delle attività oggetto
del presente appalto. Allo scopo si richiede, ai fini della stipulazione contrattuale, polizza di R.C.T. con massimali
non inferiori ad € 500.000,00 (cinquecentomila/00). In sede di gara dovrà essere presentata specifica dichiarazione
di impegno a stipulare la polizza de qua ovvero copia della polizza RCT eventualmente già in possesso;
g. fornire all’A.S.L. un calendario indicante, per tutta la durata dell’appalto, le date stabilite per la
manutenzione bimestrale;
h. attenersi, nello svolgimento delle attività oggetto d’appalto, alle disposizioni normative riguardanti la
sicurezza sul lavoro, ed in particolare alla scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni relative alle protezione
dei lavoratori dai rischi di esposizione agli agenti chimici,fisici e biologici.
ART. 11 PREVENZIONE INFORTUNI ED IGIENÉ’DEL LAVORO
Prima dell’inizio delle attività, la ditta deve provvedere a dichiarare altresì di aver preso conoscenza dei
rischi di qualsiasi natura presenti nell’area di lavoro al fine di adottare tutti i necessari e prescritti
provvedimenti per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dei lavoratori (Decreto Legislativo n. 81/2008,
Decreto Legislativo n. 106/09 e s.m.i.). Essa è tenuta ad uniformarsi scrupolosamente ad ogni norma vigente o
che verrà emanata in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro e in particolare ai D.P.R.
27/4/1955 n. 547, n. 164 del 7/1/1956, n. 303 del 19/3/1956, D.Lgs. 626 del 19/09/1994, Decreto Legislativo
n. 81/2008, Decreto Legislativo n. 106/09 e s.m.i.. L’Impresa provvede inoltre a:
a) portare a conoscenza dei propri dipendenti tutti i rischi rilevati e di cui al primo comma;
b) fare osservare a tutti i propri dipendenti le norme e le disposizioni di cui al secondo comma;
e)
disporre e controllare che i propri dipendenti siano dotati e usino i mezzi personali di protezione
appropriati o prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e con le operazioni effettuate;
d) curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d’opera siano in regola con la normativa vigente;
e) informare immediatamente l’Azienda in caso d’infortunio o di incidente e ottemperare, in tale
evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge;
L’Azienda ha ogni più ampia facoltà di compiere ispezioni ed accertamenti nonché richiedere notizie od
informazioni alla ditta circa l’osservanza di quanto previsto nel presente articolo.
Art. 12 APPLICAZIONE DELLE NORME DI SICUREZZA SUL LAVORO
Ai sensi dell'art. 26 comma 1 del d.lgs n.81/2008 e s.m.i. è stata redatta la bozza del DUVRI (Documento Unico
di Valutazione dei Rischi Interferenti) – allegato al Disciplinare - contenente informazioni sui rischi specifici
presenti nell'ambiente di lavoro in cui il personale dell'Appaltatore è destinato ad operare e sulle misure di
prevenzione adottate dal Committente.
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La ditta che si aggiudica il presente appalto deve compilare le parti del DUVRI relative alle proprie informazione
ed ai rischi correlati all’esecuzione delle attività appaltate. Inoltre, prima dell’inizio dell’appalto la ditta deve
effettuare un sopralluogo presso le strutture dell’ASL per le integrazioni da apportare al DUVRI. Il Committente
per il tramite del RUP, in collaborazione con il Responsabile SPP, promuove la riunione di cooperazione e di
coordinamento per la redazione definitiva del DUVRI che deve essere allegato al contratto di appalto secondo
quanto previsto dall'art.26,comma 3 del d.lgs n.81/2008 e s.m.i..
La ditta si impegna a portare a conoscenza dei propri dipendenti, destinati a prestare la loro opera nelle
strutture dell’ASL, i rischi e le relative misure di prevenzione indicate nel DUVRI, e a controllare costantemente
l’applicazione delle stesse durante l’esecuzione delle attività.
Il succitato documento sarà conservato, sottoscritto in originale, con gli atti di gara a disposizione degli Organi
di vigilanza e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e una copia presso la sede della UOC SPP e
trasmesso alle articolazioni aziendali interessate al servizio per i dovuti controlli.
La ditta dovrà dichiarare per iscritto di aver provveduto a tutti gli obblighi previsti in materia di sicurezza dal
D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. e precisamente:
Valutazione dei rischi e redazione del documento di valutazione dei rischi
Nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
Nomina medico competente e sorveglianza sanitaria dei lavoratori
Informazioni e formazione dei lavoratori
Individuazione e consegna ai lavoratori dei Dispositivi di protezione individuale
L’Amministrazione ASL ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto qualora accerti l’inosservanza
delle norme di cui sopra da parte dell’impresa.
ART. 13 RELAZIONE SULLA GESTIONE
L’appaltatore si impegna a presentare all’A.S.L., alla scadenza di ciascun anno di contratto (entro e non oltre
detto termine), una relazione circa il servizio svolto e nella quale si evidenzi, altresì:
a) l’eventuale evoluzione normativo – tecnica di settore nel frattempo intervenuta;
b) lo stato tecnico – manutentivo raggiunto;
e) gli eventuali interventi da effettuare per evitare in futuro rischi, infortuni, guasti etc.;
d) quant’altro dallo stesso ritenuto utile per la migliore gestione del servizio.
ART. 14 INADEMPIMENTI O RITARDI NELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO PER ATTO DELL’IMPRESA – RISOLUZIONE DEL
CONTRATTO – ALTRI CASI
E’ facoltà dell’Azienda di risolvere il contratto:
a) quando l’Impresa si renda colpevole di frode o negligenza, quando interrompa l’esecuzione del contratto o
quando contravvenga, nell’esecuzione dello stesso, agli obblighi ed alle condizioni contrattuali (con
particolare riferimento ai precedenti artt. 9 e 10);
b) quando controlli e verifiche effettuate dall’A.S.L. sullo svolgimento delle attività oggetto d’appalto
diano esito negativo;
e) quando si renda inadempiente, per almeno tre volte, nella regolare esecuzione del servizio e fatta salva
l’applicazione delle previste penalità;
d) quando ricorra la fattispecie di cui al precedente art. 8, ultimo cpv;
e) in tutti gli altri casi specificamente previsti nel presente Capitolato. La risoluzione opera di diritto ai
sensi dell’alt. 1456 del Codice Civile.
Peraltro, nei casi previsti al precedente primo comma, lettere b), e) e d), la risoluzione non può dichiararsi
se non dopo formale diffida da parte dell’Azienda, a mezzo raccomandata a.r. o notifica, che prescriva
quanto l’Impresa debba fare per mettersi in regola con propri obblighi assegnando il relativo termine di
adempimento. Trascorso tale termine senza che l’Impresa abbia integralmente adempiuto alle prescrizioni
intimatele, può farsi dall’Azienda la dichiarazione di risoluzione espressa. L’Amministrazione potrà altresì
recedere unilateralmente dal contratto:
a) in qualunque momento dell’esecuzione, avvalendosi della facoltà prevista dall’articolo 1671 cod. civ. e
per qualsiasi motivo, tenendo indenne l’aggiudicatario delle spese sostenute, dei lavori eseguiti, dei mancati
guadagni;
b) per motivi di interesse pubblico specificati in apposito atto deliberativo;
e) in caso di cessione dell’azienda, di cessazione dell’attività oppure nel caso di concordato preventivo, di
fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico
dell’aggiudicatario;
d) in caso di morte dell’aggiudicatario, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante di
garanzia;
e) in caso di morte di qualcuno dei soci nelle imprese costituite in società di fatto o in nome collettivo, o di
uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita, allorquando l’Ente non ritenga di continuare il
rapporto contrattuale con gli altri soci.
Per qualsiasi causa si dovesse addivenire alla risoluzione del contratto, l’impresa, oltre all’immediata
perdita della cauzione definitiva a titolo di penale, sarà tenuta a risarcire l’A.S.L. di tutti i danni diretti e
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indiretti oltre che delle maggiori spese cui la stessa dovesse eventualmente far fronte per assicurare il
servizio nel restante periodo contrattuale.
ART. 15 RESPONSABILITÀ’ DELL’AGGIUDICATARIO VERSO L’A.S.L. BN E VERSO TERZI
L’Impresa aggiudicataria è responsabile dell’esatto adempimento delle condizioni contrattuali e della
perfetta esecuzione e riuscita del servizio in affidamento, restando inteso esplicitamente che le prescrizioni
contenute nel presente Capitolato e quant’altro richiamato in contratto sono da esse
riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza non limita né riduce comunque la sua
responsabilità.
Essa rispondere altresì dell’operato e del comportamento dei suoi dipendenti.
L’aggiudicatario assume, poi, ogni responsabilità per infortuni e danni a persone e/o cose arrecati, all’ASL
BN o a terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, anche esterni, nell’esecuzione degli
adempimenti assunti con il contratto, sollevando pertanto l’Ente da qualsiasi _bbligazione nei confronti di terzi.
ART. 16 PENALI
In caso di ritardo nell’esecuzione dell’appalto, sia in riferimento agli interventi programmati di manutenzione
ordinaria che a quelli di manutenzione straordinaria (su chiamata), oltre quanto sopra previsto viene applicata a
carico dell’impresa, per ogni giorno di ritardo, una penale pari allo 1% (uno per cento) dell’importo netto di
aggiudicazione.
Per gli interventi su chiamata è presa come riferimento la data e l’ora del fax o del telegramma inviato per la
richiesta di esecuzione del servizio.
La contestazione all’Impresa deve essere effettuata per iscritto e la stessa può presentare le proprie
giustificazioni, che possono essere ritenute valide dai rappresentanti dell’Amministrazione o respinte.
Nel caso in cui le giustificazioni presentate siano condivise ed accettate da parte dei rappresentanti
dell’Amministrazione, la penale non viene applicata.
L’importo corrispondente alle penali applicate è trattenuto all’Impresa sul qualunque credito ad essa spettante
per le prestazioni eseguite.
In caso di totale inadempimento del servizio, poi, l’Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, applicherà a
carico dell’appaltatore una penale pari al 2% dell’importo netto totale di aggiudicazione.
Qualora i disservizi si siano verificati più di una volta, l’Amministrazione ha facoltà, a suo insindacabile giudizio,
dopo formale diffida a mezzo raccomandata a.r. o notifica, di risolvere il contratto incamerando l’intero
deposito cauzionale, salvo il diritto di risarcimento dei maggiori danni, senza che la ditta aggiudicataria possa
pretendere risarcimenti, indennizzi o compensi di sorta. In tal caso l’Amministrazione si rivolgerà alla ditta
classificatasi seconda nella gara esperita, addebitando il maggior costo alla ditta inadempiente.
ART. 17
SUBAPPALTO – DIVIETO
L’impresa è obbligata a far fronte in modo autonomo a tutte le incombenze derivanti dalle attività oggetto
dell’appalto.
Il contratto non potrà essere ceduto a terzi pena l’annullamento.
ART. 18 REVISIONE PREZZI
I prezzi offerti e fissati al momento dell’aggiudicazione resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata del
contratto.
Parte 2
NORME PER LA GARA
ART. 19 SVOLGIMENTO DELLA GARA E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE
La gara, che si svolgerà con la procedura di cottimo fiduciario, verrà espletata ai sensi dell'art. 125 del Decreto
Legislativo 163 del 12/04/2006 e sarà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso e con il metodo delle offerte
segrete da confrontarsi con il prezzo a base d'asta di € 92.000,00 oltre I.V.A. (prezzo relativo all’affidamento
biennale del servizio).
Non saranno ammesse le offerte che nel loro importo complessivo risultino in aumento rispetto all'importo totale
previsto a base di gara.
Nel caso di offerte anormalmente basse, in presenza di n. 10 offerte o superiori ammesse a gara,
l'Amministrazione procederà, come previsto dall'alt. 86, comma 1 nonché dall’art. 124 comma 8 del D.Lgs.
163/2006, ad escluderle della gara.
L'offerente è vincolato all'offerta formulata per giorni 240 a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione
delle offerte; trascorso detto termine, senza che sia intervenuta la stipula del contratto o comunque una
definitiva determinazione da parte della stazione appaltante, gli offerenti avranno la facoltà di svincolarsi dal
proprio impegno.
Ai sensi di quanto previsto dall'alt. 69 R.D. 23/05/1924, n. 827, si precederà ad aggiudicazione anche quando
pervenga una sola offerta, salvo quanto previsto dall'alt. 81, comma 3, del D. Lgsfì63/2006.
ART. 20 OFFERTA ECONOMICA - FORMULAZIONE - DETERMINAZIONE IMPORTO
L'offerta economica dovrà essere formulata, a pena di esclusione, utilizzando il modello allegato al presente
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Capitolato sub B).
La stessa dovrà indicare il canone di manutenzione mensile, unitario offerto al netto dell'IVA per ciascuna delle
"categorie" in cui è suddiviso il parco fotocopiatrici ASL BN.
L'importo della singola offerta sarà quindi determinato in sede di gara secondo la formula che segue:
(importo canone di una macchina della Cat. A x 24 mesi x numero macchine Cat.A) + (importo canone di una
macchina della Cat. B x 24 mesi x numero macchine Cat. B) + (importo canone di una macchina della Cat. C x 24
mesi x numero macchine della Cat. C).
Nel caso in cui le offerte di più ditte risultino di pari importo, verrà richiesta in pubblica seduta offerta
migliorativa dei prezzi alle suddette ditte presenti alla seduta; se nessuno dei concorrenti è presente o nessuno
propone offerta migliorativa o in caso di ulteriore parità, si procederà a sorteggio seduta stante.
ART. 21 PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA - MODALITÀ E TERMINI
Le ditte che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire a questa stazione appaltante, all'indirizzo "ASL
BN - Ufficio Protocollo Generale -, Via Oderisio 1, 82100 Benevento, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno feriale
precedente a quello fissato per la gara, a pena di esclusione, apposito plico sigillato e controfirmato sui lembi,
recante sul frontespizio la ragione sociale completa della ditta e la dicitura "Servizio di manutenzione full • risk
del parco fotocopiatrici ASL BN 1 - Gara del 21/06/2012, h. 10.00".
Il plico potrà essere spedito a mezzo raccomandata del servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito
autorizzata oppure presentato a mani all'Ufficio Protocollo ASL entro e non oltre il termine sopra indicato. Il
recapito dello stesso rimane ad esclusivo rischio del mittente; pertanto, nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il
plico non giunga a destinazione entro il termine perentorio prescritto al precedente comma 1, esso non verrà preso
in considerazione e la ditta resterà esclusa dalla procedura di gara.
All'apertura dei plichi sono ammessi i legali rappresentanti delle ditte partecipanti o loro procuratori; detti
soggetti sono gli unici abilitati ad intervenire nel procedimento di gara, compresa la fase di apertura delle
offerte economiche.
ART. 22 PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA - FORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE
II plico di cui al precedente art. 21 dovrà contenere al suo interno due buste sigillate come sopra e recanti
entrambe sul fronte la ragione sociale completa della ditta e: - una la dicitura "Busta A-Documentazione"; l'altra la dicitura "Busta B-Offerta economica".
Busta A-Documentazìone: detta busta dovrà contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
1. Dichiarazione resa nella forma sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con la quale il legale
rappresentante della ditta concorrente, o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità attesti:
- di aver preso conoscenza delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla
raccolta, smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle
disposizioni in materia di sicurezza , di assicurazione di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in
vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
- di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa
ed eccettuata, che possono aver influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione
della propria offerta e di giudicare remunerativa l’offerta economica presentata;
- di accettare incondizionatamente tutte le condizioni indicate nella lettera di invito a gara e nel capitolato
speciale d’appalto;
- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili —art. 17 Legge n. 68/99;
- la situazione giudiziale o dei carichi pendenti per ciascuno dei soggetti indicati dall’art. 75, comma 1, dalla
lettera “a” alla lettera “h” del D.P.R. n. 554/99, come modificato dall’art. 38 comma 1, dalla lettera “a” alla
lettera “m” del D.Leg.vo n. 163/2006;
2. Certificato, o dichiarazione sostitutiva resa come sopra ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di iscrizione alla
Camera di Commercio, con dicitura di nulla osta ai fini dell'art. 10 della Legge n. 575/1965 (antimafia) di
data non anteriore a sei mesi rispetto a quella fissata per la gara. Dal predetto documento si dovrà evincere
che la ditta è abilitata allo svolgimento delle attività oggetto della gara d'appalto alla quale chiede di
partecipare: il tutto alla voce ATTIVITÀ';
3. Dichiarazione sostitutiva, resa come sopra ai sensi del D.P.R. 445/2000, recante: 3.1) l’elenco dei
principali servizi prestati negli ultimi due anni (2010 e 2011), con l'indicazione degli importi, delle date e
dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi; se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni
o enti pubblici, essi sono provati da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti
medesimi; se trattasi di servizi prestati a privati, l’effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata
da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente; 3.2) I' indicazione dei tecnici e degli organi tecnici,
facenti direttamente capo, o meno, al concorrente e, in particolare, di quelli incaricati dei controlli di
qualità e delle misure utilizzate per il controllo della qualità; 3.3) di aver preso visione della tipologia,
dell’ubicazione e dello stato delle macchine oggetto del servizio de quo; 3.4) di possedere il registro degli
infortuni, nonché di impegnarsi a rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene del lavoro ed il Piano di
Sicurezza ed a fornire, su indicazione dei competenti uffici dell’Amministrazione, adeguata informazione
ai lavoratori sul Piano di sicurezza.
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4. Certificazione sistema di qualità ISO 9001, rilasciata da soggetto abilitato, in corso di validità;
5. Deposito cauzionale provvisorio costituito ai sensi del successivo art. 24;
6. Copia, resa conforme ai sensi del D.P.R. 445/2002, della polizza RCT in possesso della ditta (per i
partecipanti non in possesso di detta polizza è prevista apposta dichiarazione di impegno a stipulare la stessa,
in conformità a quanto prescritto nel presente Capitolato, nel caso di aggiudicazione della gara).
Busta B-Offerta Economica: detta busta dovrà contenere, a pena di esclusione:
Offerta Economica redatta in lingua italiana, su carta legale o resa tale, e sottoscritta, con firma leggibile e
per esteso, dal Legale rappresentante dell'impresa o da Procuratore della stessa (in questo secondo caso dovrà
essere allegato l'originale o copia autenticata della Procura).
I prezzi offerti per canoni di manutenzione mensile di una (1) fotocopiatrice per ciascuna delle tre categorie
in cui è diviso il parco macchine ASL dovranno essere indicati, in euro, in cifre ed in lettere.
In caso di discordanza tra l'importo in cifre ed in lettere sarà considerato valido quello più vantaggioso per
l'ASL. Non sono ammesse, a pena di esclusione, correzioni o abrasioni per cui nei casi di errore materiale si dovrà
barrare e ripetere il numero o il suo importo in lettere: in mancanza l'offerta non sarà ammessa alla fase di
aggiudicazione.
I prezzi offerti si intendono al netto dell'I.V.A. e comprensivi di qualunque costo ed onere accessorio e non
potranno essere superiori, nel totale complessivo a computarsi, all'importo indicato a base di gara. Non saranno
ammesse offerte in aumento.
N.B. = L'offerta economica dovrà essere redatta, a pena di esclusione, in piena ed assoluta conformità al modello
allegato al presente Capitolato sub B). Non sono ammesse integrazioni e/o modificazioni dello stesso.
ART. 23 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED ADEMPIMENTI DELL'AGGIUDICATARIO -STIPULA
L'aggiudicazione definitiva avverrà una volta presentati dall'aggiudicatario i documenti che ad esso saranno
richiesti dall’ A.S.L (da far tenere nel termine di giorni dieci).
E' fatta comunque salva la facoltà dell'A.S.L di procedere sulla base delle dichiarazioni sostitutive presentate in
sede di gara e di richiedere successivamente le certificazioni di cui innanzi.
L'aggiudicatario dovrà inoltre osservare le disposizioni contenute nel D.Lgs. 19/04/1994, n. 626 , nel Decreto
Legislativo n. 81/2008, nel Decreto Legislativo n. 106/09 e s.m.i nonché nella normativa specifica, in materia
di sicurezza (come specificamente riportato negli articoli che precedono). In tal senso, prima della stipula del
contratto e prima dell’ inizio delle attività lavorative, prenderà contatti con il Servizio Prevenzione e Protezione
A.S.L., per tutti gli adempimenti relativi in tema di sicurezza.
La formalizzazione del rapporto contrattuale dovrà avvenire entro il termine indicato nella
comunicazione di aggiudicazione. Trascorso tale termine si procederà in danno con revoca
dell'aggiudicazione.
Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese inerenti il contratto, quali quelle di bollo e di registrazione.
ART. 24 DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO E DEFINITIVO
Le ditte offerenti, per essere ammesse alla gara dovranno costituire, nelle forme di legge, un deposito cauzionale
provvisorio pari al 2 % (due per cento) dell'importo a base d'asta.
Prima della sottoscrizione del contratto, la ditta aggiudicataria, pena decadenza dall'aggiudicazione, dovrà far
pervenire all'A.S.L. il titolo comprovante la costituzione del deposito cauzionale definitivo ai sensi e nella
misura prevista dall’art. 30 comma 2 della Legge 109/94 come modificato dalla legge n. 166/2002.
II deposito cauzionale definitivo sarà trattenuto dall’'A.S.L. fino alla regolare esecuzione dell'appalto. Tale
cauzione verrà incamerata dall'Amministrazione nei casi specificamente previsti dalla vigente normativa in
materia e dal presente Capitolato Speciale.
Detto deposito cauzionale è prestato a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni in contratto, del
risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni medesime, nonché del rimborso delle
somme che l'Ente avesse eventualmente pagato in più nei confronti di altra ditta nella prosecuzione del contratto
di affidamento del servizio fino alla naturale scadenza del medesimo. E' fatta salva ogni altra azione nel caso in cui
la cauzione risultasse insufficiente.
Il deposito cauzionale definitivo, che sarà infruttifero, potrà essere costituito, a scelta dell'impresa, in una delle
forme previste dalla legge vigente.
La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale, comprendendo in ciò tutti gli
obblighi e gli adempimenti derivanti dal contratto. La stessa sarà restituita all'aggiudicatario entro trenta giorni
dallo scadere di tale termine.
ART. 25
CESSIONE DEL CREDITO
In caso di cessione del credito, il creditore deve notificare all'ASL BN l'atto di cessione in originale o in copia
autenticata ai sensi di legge.
La cessione è irrevocabile. L'Ente non può essere chiamato a rispondere di pagamenti fatti prima della notifica
predetta. Notificando l'atto di cessione il creditore non può opporre il credito ceduto in compensazione.
ART. 26
OBBLIGO DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA
La ditta aggiudicataria ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso in
ragione del servizio effettuato, di non divulgarli e di non utilizzarli a qualsiasi titolo, conformemente alle
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disposizioni di cui al D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e s.m.i.
Parimenti, l'Amministrazione si impegna a gestire i dati personali delle ditte partecipanti alla gara nella piena e
scrupolosa osservanza del predetto D.Lgs 196/03.
ART. 27 TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI
La società aggiudicataria, ai fini del presente appalto, assume tutti gli obblighi di cui all’art. 3 L. n. 136/10
come modificato dal D.L. n.187/10 art.7 e s.m.i.
ART. 28 RISOLUZIONE UNILATERARE DEL CONTRATTO (L.R. N. 24/05)
Essendo So.Re.Sa. s.p.a. titolare in via esclusiva delle funzioni di acquisto e fornitura di beni e attrezzature
sanitarie delle AA.SS.LL. e delle AA.OO. (art. 2, comma 15, L.R. 29/12/05, n. 24) e di beni e servizi non sanitari
in caso di aggiudicazione da parte di So. Re. Sa. S.p.a. di apposita gara centralizzata e di attivazione di un
contratto del medesimo oggetto il contratto che verrà stipulato con la ditta aggiudicataria si intenderà risolto
con effetto della semplice comunicazione della Contraente.
ART. 29
FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in conseguenza e nell'esecuzione del presente appalto è
competente, in via esclusiva, il Foro Benevento.
ART. 30
NORME FINALI
Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si rinvia alle vigente normativa in materia.
Le ditte interessate potranno rivolgersi all'U.O.C. Tecnico – Manutentiva - Amministrativa e Patrimonio ASL BN per
qualsiasi chiarimento circa la gara.
Allegati:
A) = Elenco parco fotocopiatrici A.S.L. BN;
B) = Schema Offerta
c) = D.U.V.R.I.
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A.S.L. BENEVENTO PARCO FOTOCOPIATRICI
Categoria A (fino a 19 ppm)
MINOLTA
KONICA MINOLTA
RICOH
RICOH
SHARP
PANASONIC
KYOCERA
EP 1054
BIZHUB 163/162
2018
1900
5316
8016
180
22
24
1
2
2
1
1
Categoria B (da 20 a 29 ppm)
KONICA MINOLTA
CANON
PANASONIC
SHARP
SHARP
KIOCERA
KIOCERA
PANASONIC
RICOH
PANASONIC
RICOH
BIZHUB 211 / DIALTA 2011
MF 3110
7824
AR-M205
AR-200 D
KM 2020
KM 2560
7818
FT 2027
8020
AFICIO MP 2000
20
1
2
1
1
18
1
1
1
3
6
Categoria C (da 30 a 50 ppm)
MINOLTA
NASHUATEC
KIOCERA
KIOCERA
RICOH
RICOH
SHARP
SHARP
PANASONIC
PANASONIC
MINOLTA
INFOTEC
SAMSUNG
OLIVETTI
EP 4000
645
KM3530
TASKALFA 420i
AFICIO 2045
MP 3350
AR-M316
AR-M450
DP 3530
DP 8045
BIZHUB 350
4000/5000
SCX-8030
d-COPIA 4200 MF
1
1
10
5
2
12
1
4
2
4
1
2
9
2
Categoria A n.macchine: 53
Categoria B n.macchine: 55
Categoria C n.macchine: 56
Totale
macchine:164
9
10