- Comune di Casalmaggiore
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COMUNE DI CASALMAGGIORE PROVINCIA DI CREMONA COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 07/04/2010 OGGETTO: Regolamento Comunale per l'esercizio del Commercio su Aree Pubbliche: modifica degli articoli 2 - 7 e 11 nonché introduzione dell'art. 14 bis al fine di riequilibrare il numero dei posteggi attinenti il settore non alimentare-abbigliamento. Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione. L'anno DUEMILADIECI questo giorno SETTE del mese di APRILE alle ore 21:00 convocato con le prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale. All'appello risultano presenti: Cognome e Nome Pr Cognome e Nome Pr Dott. SILLA CLAUDIO S CAPRA CHIARA S Sig. PASOTTO PIERLUIGI S ROMANETTI CLAUDIO S Dott. GIALDI ETTORE S CERATI CLAUDIO S Dott. BORGHESI LUIGI S GARDANI CARLO S BARILI GLORIA S Rag. ROSSI MATTEO S BERNINI MAURIZIO S Rag. CASALI ERMELINDA S Prof. TASCARELLA CALOGERO S BONGIOVANNI FILIPPO S DAINA PAOLA N MANTOVANI MATTEO S Dott. FEDERICI FABIO S CONTINI ALBERTO S VISIOLI CARLA S FERRONI ORLANDO S VALENTI ENRICO S Presenti n. 20 Assenti n. 1 Assiste alla seduta incaricato della redazione del verbale il SEGRETARIO GENERALE del Comune, DOTT.SSA GORINI LUISA. In qualità di PRESIDENTE, il PROF. TASCARELLA CALOGERO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno. OGGETTO: Regolamento Comunale per l'esercizio del Commercio su Aree Pubbliche: modifica degli articoli 2 - 7 e 11 nonché introduzione dell'art. 14 bis al fine di riequilibrare il numero dei posteggi attinenti il settore non alimentare-abbigliamento. Il Presidente del Consiglio lascia la parola al Sindaco, il quale illustra l’argomento. In particolare precisa che la modifica al Regolamento in oggetto ha la finalità di andare a riequilibrare una situazione di fatto cioè quella di limitare la crescente assegnazione, fra gli spazi del settore non alimentare, all’abbigliamento. Per fare ciò ci si avvale di una normativa regionale che consente ai Comuni di individuare le tipologie merceologiche in relazione alle esigenze dei consumatori. Nel vecchio regolamento vigeva una unica distinzione fra alimentare e non alimentare. Con la modifica che andiamo ad introdurre poniamo una ulteriore distinzione nel non alimentare fra “non alimentare abbigliamento” e “non alimentare - non abbigliamento”. Andiamo anche ad introdurre modifiche all’art. 11 per quanto riguarda il sub ingresso nella titolarità come da proposta. Il Sindaco fa presente che esiste un errore nel dispositivo al punto 5) capoverso 12 che viene così modificato: Le concessioni dei posteggi del settore alimentare di Piazza Turati riservati alla vendita di piante e fiori, come evidenziate nell’Allegato B, possono essere volturate ai soli operatori del settore alimentare secondo la tipologia attualmente esistente (fiori e piante) Questo perché nel vecchio regolamento avevamo nel settore alimentare la tipologia di “piante e fiori” quindi la manteniamo. Il Sindaco propone un’altra modifica, perché come fatto notare dal Cons. Rossi prima del Consiglio, non c’è coerenza tra quando indicato e gli allegati. Per tale motivo il punto 3 del dispositivo viene così modificato: 3) Di modificare l’ART. 2: DIMENSIONAMENTO ED ARTICOLAZIONE MERCEOLOGICA come segue : L’area complessiva del mercato è definita come da allegati A e B planimetria e relativa legenda (dimensioni e tipologia merceologica). All’interno del settore non alimentare viene introdotta la distinzione tra settore non alimentare – abbigliamento, intendendosi come tale quello comprendente esclusivamente i capi di vestiario tradizionalmente intesi e settore non alimentare di generi diversi dall’abbigliamento. A titolo esemplificativo si precisa che non rientrano nell’abbigliamento la biancheria intima, le scarpe, le borsette, i cappelli, le cinture e i pigiami, che pertanto passano a far parte del settore non alimentare di generi diversi dall’abbigliamento. Per l’attribuzione di un operatore ad un settore piuttosto che ad un altro viene introdotto il criterio delle prevalenza dei prodotti venduti, quantificata nell’80 % del totale della merceologia venduta. Il numero dei posteggi può essere incrementato con apposita deliberazione consiliare nella misura consentita dalla programmazione regionale. Il numero dei posteggi isolati è pari a 12 distribuiti come segue: 4 nella frazione “Vicomoscano”; 4 nella frazione “Casalbellotto”; 4 nella frazione “Roncadello”; come meglio indicato nelle planimetrie qui allegate sotto le lettere C, D ed E. Il Cons. Alberto Contini concorda con l’obiettivo perseguito dalla modifica in argomento e ricorda l’interrogazione presentata dal Gruppo Lega Nord presentata in una seduta scorsa. Chiede poi se fosse possibile precisare meglio nell’art. 14 bis l’obiettivo dell’Amministrazione come segue: Viene fissato l’obiettivo amministrativo di ridurre la tipologia merceologica “abbigliamento” al 50 % del totale dei posteggi del settore non alimentare anche al fine di preservare la qualità merceologica del mercato a tutela dei consumatori. Il Sindaco propone di inserire la seguente frase: 1 Viene fissato l’obiettivo amministrativo di ridurre la tipologia merceologica “abbigliamento” al 50 % del totale dei posteggi del settore non alimentare con l’obiettivo di adeguare le tipologie merceologiche in relazione alle esigenze dei consumatori. Il Cons. Matteo Rossi chiede di consegnare la deliberazione ed il Regolamento a tutti gli operatori del mercato e di acquisire firma per ricevuta una volta affissa all’albo pretorio. Questo perché ci potrebbero essere problemi in caso di sub ingressi. Il Presidente del Consiglio ritiene la proposta corretta. Il Cons. Matteo Rossi chiede venga inserita nel Regolamento la possibilità di dare la possibilità ad un operatore di cambiare tipologia merceologica. Il Sindaco concorda con la proposta del Cons. Rossi di consegnare il Regolamento agli operatori del mercato; per quanto riguarda la seconda proposta non concorda. Il Cons. Claudio Romanetti non concorda con la seconda proposta del Cons. Rossi, perché potrebbe contrastare con gli obiettivi del regolamento. Il Cons. Filippo Bongiovanni fa presente che la proposta del Cons. Rossi trova molte difficoltà, soprattutto per il fatto che nella planimetria allegata al Regolamento sono già individuati i posteggi per le varie categorie, pertanto un operatore che si trova nel settore alimentare non può cambiare nella tipologia del settore non alimentare perché il suo posteggio non la prevede. Il Sindaco fa presente che nel Regolamento è prevista la possibilità di scambio di posteggio. Il Presidente del Consiglio mette in votazione l’emendamento proposto dal Sindaco e precisamente: introdurre, dopo l’art. 14 del Regolamento, il seguente art. 14 – bis OBIETTIVI AMMINISTRATIVI: Viene fissato l’obiettivo amministrativo di ridurre la tipologia merceologica “abbigliamento” al 50 % del totale dei posteggi del settore non alimentare con l’obiettivo di adeguare le tipologie merceologiche in relazione alle esigenze dei consumatori. IL CONSIGLIO COMUNALE RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 30/03/01 con la quale è stato approvato il Regolamento per l’esercizio del commercio su aree pubbliche e per la fiera merceologica che comprendeva, all’Allegato A, la planimetria di Piazza Garibaldi con il numero complessivo dei posteggi e la relativa metratura; VISTO il punto IV.1 della D.G.R. 03/12/2008 recante disposizioni concernenti i mercati; VISTO in particolare il comma 6 del predetto punto IV.1, che stabilisce che, nell’ambito dei settori merceologici alimentare e non alimentare i Comuni possono determinare le tipologie merceologiche in relazione alle esigenze dei consumatori; PRESO ATTO del parere della Commissione consultiva di cui all’art 2 – bis del vigente regolamento comunale in data 20 febbraio 2010; VISTA la L.R. 21 marzo 2000 n. 15 – Allegato “A” Punto VI il quale prevede che il Comune, per l’esercizio del commercio nei mercati adotta il Relativo Regolamento; VISTA la D.G.R. 3/12/2008 N. 8/8750; VISTO il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; ACQUISITO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio sotto il profilo della regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione e ciò ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 2 VISTO l’esito della votazione concernente l’emendamento proposto dal Sindaco e precisamente: l’art. 14 – bis OBIETTIVI AMMINISTRATIVI: Viene fissato l’obiettivo amministrativo di ridurre la tipologia merceologica “abbigliamento” al 50 % del totale dei posteggi del settore non alimentare con l’obiettivo di adeguare le tipologie merceologiche in relazione alle esigenze dei consumatori. Presenti 20 Votanti 20 Voti favorevoli 20 Voti contrari 0 Astenuti 0 VISTO l’esito della votazione concernetela proposta di modifica degli articoli 2-7-11-14 nonché l’introduzione dell’art. 14 bis così come modificata ed emendata; Presenti 20 Votanti 20 Voti favorevoli 20 Voti contrari 0 Astenuti 0 espressi palesemente e per alzata di mano Delibera 1) Di approvare la modifica dell’Allegato A che introduce, all’interno del settore non alimentare, una differenziazione tra settore non alimentare abbigliamento e settore non alimentare di generi diversi dall’abbigliamento 2) Di approvare di modifica dell’Allegato B che introduce all’interno del solo settore alimentare, la determinazione dettagliata della tipologia merceologica di ogni singolo posteggio 3) Di modificare l’ART. 2: DIMENSIONAMENTO ED ARTICOLAZIONE MERCEOLOGICA come segue : L’area complessiva del mercato è definita come da allegati A e B planimetria e relativa legenda (dimensioni e tipologia merceologica). All’interno del settore non alimentare viene introdotta la distinzione tra settore non alimentare – abbigliamento, intendendosi come tale quello comprendente esclusivamente i capi di vestiario tradizionalmente intesi e settore non alimentare di generi diversi dall’abbigliamento. A titolo esemplificativo si precisa che non rientrano nell’abbigliamento la biancheria intima, le scarpe, le borsette, i cappelli, le cinture e i pigiami, che pertanto passano a far parte del settore non alimentare di generi diversi dall’abbigliamento. Per l’attribuzione di un operatore ad un settore piuttosto che ad un altro viene introdotto il criterio delle prevalenza dei prodotti venduti, quantificata nell’80 % del totale della merceologia venduta. Il numero dei posteggi può essere incrementato con apposita deliberazione consiliare nella misura consentita dalla programmazione regionale. Il numero dei posteggi isolati è pari a 12 distribuiti come segue: 4 nella frazione “Vicomoscano”; 4 nella frazione “Casalbellotto”; 4 nella frazione “Roncadello”; come meglio indicato nelle planimetrie qui allegate sotto le lettere C, D ed E. 4) di modificare l’art. 7 del Regolamento “ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI PROVVISORIAMENTE LIBERI come segue : 3 I posteggi del settore alimentare temporaneamente non occupati dai rispettivi assegnatari entro le ore 8.00 per il periodo di vigenza dell’ora legale, 8.30 per il restante periodo, sono giornalmente assegnati agli operatori presenti titolari di autorizzazione di cui all’art. 28 lettere ab del D. Lgvo n. 114/98, secondo la tipologia merceologica definita nell’Allegato B che vantino il maggior numero di presenze sul mercato. In caso di parità si farà riferimento all’anzianità di iscrizione al registro imprese. I posteggi del settore non alimentare temporaneamente non occupati dai rispettivi assegnatari entro le ore 8.00 per il periodo di vigenza dell’ora legale, 8.30 per il restante periodo, sono giornalmente assegnati in via prioritaria agli operatori presenti titolari di autorizzazione di cui all’art. 28 lettere a-b del D. Lgvo n. 114/98, che mettano in vendita generi diversi dall’abbigliamento e in subordine a coloro che vantino il maggior numero di presenze sul mercato. L’operatore utilmente collocato nella graduatoria di anzianità che si assenti dal mercato senza giustificato motivo per un periodo superiore a tre mesi, decade da ogni diritto e viene cancellato dalla graduatoria. 5) Di modificare l’art.11 del Regolamento “ SUBINGRESSO NELLA TITOLARIETA’ DELL’AUTORIZZAZIONE come segue Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell’azienda o di un suo ramo, per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta diritto il trasferimento della titolarità dell’autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell’attività, a condizione che sia provato l’effettivo trasferimento dell’azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi di legge per gestire l’attività. Il trasferimento dell’azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato per atto pubblico o con scrittura privata autenticata; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente, per la devoluzione dell’eredità. Qualora l’azienda sia esercitata su area pubblica, in un posteggio fruito in concessione, il trasferimento , per atto tra vivi od a causa di morte, dell’azienda stessa, o di un suo ramo, comporta anche, per il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di legge per l’esercizio dell’attività, il diritto di intestarsi, a richiesta, la concessione dell’area sede di posteggio, per il periodo residuo del decennio in corso. Per il subentro nella titolarità dell’autorizzazione esercitata a posto fisso e della corrispondente concessione del suolo pubblico, può essere presentata un’unica domanda che sarà assegnata, in istruttoria, al Settore Affari Generali. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell’azienda o di un suo ramo, comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità del dante causa, relativi all’azienda ceduta. Il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 5 del Decreto Legislativo per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, alla data dell’atto di trasferimento dell’attività o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l’attività a condizione che comunichi al Comune l’avvenuto subingresso. Il subentrante per atto tra vivi, qualora non ottenga il possesso dei requisiti soggettivi per l’esercizio dell’attività di cui all’art. 5 del Decreto Legislativo e non comunichi il subingresso entro quattro mesi dalla data di acquisto del titolo, decade di diritto di esercitare l’attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni, concedibile per motivi di comprovata necessità. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all’interessato, con nota raccomandata con avviso di ricevimento, dal dirigente del Settore Affari Generali o suo delegato. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti soggettivi per l’esercizio dell’attività di cui all’art. 5 del Decreto Legislativo alla data di acquisto del titolo, ha comunque facoltà di continuare, a richiesta, a titolo provvisorio, l’attività del dante causa, a condizione che, entro un anno dalla data predetta, pena la decadenza, acquisisca detti requisiti e comunichi la prosecuzione dell’attività , chiedendo l’intestazione del titolo già intestato al dante causa. La decadenza opera di diritto ed è comunicata entro 15 giorni dal termine prima citato 4 all’interessato con nota raccomanda con avviso di ricevimento, dal dirigente del Settore Affari Generali o suo delegato. Le concessioni dei posteggi del settore non alimentare – abbigliamento, possono essere volturate nei confronti degli operatori del medesimo settore e di quelli del settore non alimentare di generi diversi dall’abbigliamento; Le concessioni dei posteggi del settore non alimentare – generi diversi dall’abbigliamento, possono essere volturate solo nei confronti degli operatori del medesimo settore Le concessioni dei posteggi del settore alimentare possono essere volturate ai soli operatori del medesimo settore alimentare secondo la tipologia merceologica dei posteggi evidenziata nell’Allegato B Le concessioni dei posteggi del settore alimentare di Piazza Turati riservati alla vendita di piante e fiori, come evidenziate nell’Allegato B, possono essere volturate ai soli operatori del settore alimentare secondo la tipologia attualmente esistente (fiori e piante) La cessione e l’affidamento in gestione dell’attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto, comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze. Le stesse potranno essere vantate dal subentrante al fine dell’assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati, nelle fiere, nei posteggi fuori mercato, nonchè ai fini dell’assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi. Nell’ipotesi di autorizzazioni di tipologia b) di cui alla abrogata Legge 112/1991, riferite a più posteggi, convertite nelle autorizzazioni di cui al decreto legislativo, con le modalità indicate nella legge regionale, le presenze complessive maturate dall’operatore con il titolo originario devono considerarsi collegate al soggetto titolare e non alle singole autorizzazioni provenienti dalla conversione. In caso di trasferimento dell’autorizzazione in gestione o in proprietà a terzo, il dante causa dovrà indicare, nell’atto di cessione o in un successivo atto integrativo, le presenze che intende eventualmente trasferire al subentrante. 6) Di introdurre, dopo l’art. 14 del Regolamento, il seguente art. 14 – bis OBIETTIVI AMMINISTRATIVI: Viene fissato l’obiettivo amministrativo di ridurre la tipologia merceologica “abbigliamento” al 50 % del totale dei posteggi del settore non alimentare con l’obiettivo di adeguare le tipologie merceologiche in relazione alle esigenze dei consumatori. Pertanto eventuali posteggi che dovessero liberarsi per rinuncia del concessionario passano in automatico al genere non alimentare di generi diversi dall’abbigliamento, fino al raggiungimento dell’obiettivo prefissato 5 Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto. IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE F.to PROF. TASCARELLA CALOGERO F.to DOTT.SSA GORINI LUISA Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio ATTESTA CHE la presente deliberazione È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 4° comma - D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000) X Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del comune il 18/05/2010 e ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000; IL SEGRETARIO GENERALE F.to DOTT.SSA GORINI LUISA CHE la presente deliberazione non acquista efficacia con delibera di Consiglio n. ........ ......................... (Art. 127 comma 2 D.Lgs. 267 del 18/08/2000) in data CHE la presente deliberazione è stata revocata/annullata con delibera di Consiglio n. ........ in data ......................... (Art. 127 comma 2 D.Lgs. 267 del 18/08/2000) CHE la presente deliberazione è stata ripubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal ................ al ................ IL SEGRETARIO GENERALE F.to DOTT.SSA GORINI LUISA È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE. IL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA GORINI LUISA CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29/05/2010 X decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134 comma 3 D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000) Dopo l'approvazione a maggioranza assoluta dell'atto confermato dal Consiglio delibera n. del divenuta esecutiva il (Art. 127, comma 2 D.Lgs. 267 del 18/08/2000) Comunale IL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA GORINI LUISA con ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 16 DEL 07/04/2010 OGGETTO: Regolamento Comunale per l'esercizio del Commercio su Aree Pubbliche: modifica degli articoli 2 - 7 e 11 nonché introduzione dell'art. 14 bis al fine di riequilibrare il numero dei posteggi attinenti il settore non alimentare-abbigliamento. ALLEGATO A SETTORE NON ALIMENTARE Dimensione dei posteggi per il commercio su aree pubbliche 1) m 8 x m 5 = 40 generi diversi dall’abbigliamento (libero da assegnare) 2) m 8 x m 5 = 40 generi diversi dall’abbigliamento (borsette, pelletteria) 3) m 8 x m 5 = 40 generi diversi dall’abbigliamento (bianch.int, pigiami) 4) m 7 x m 5 = 35 generi diversi dall’abbigliamento 5) m 9 x m 5 = 45*abbigliamento 6) m 8 x m 5 = 40 generi diversi dall’abbigliamento (bigiotteria) 7) m 7,5 x m 5 = 37,5 abbigliamento 8) m 8 x m 5 = 40 abbigliamento 9) m 7,30 x m 5 =36,5* abbigliamento 10) ELIMINATO (DCC 70/02) 11) m 8 x m 5 = 40 generi diversi dall’abbigliamento (articoli per la casa) 12) m 7 x m 5 =35 generi diversi dall’abbigliamento (calzature) 13) m 9,5 x m 6 = 57 generi diversi dall’abbigliamento pellett., calzature 14) m 8 x m 5 = 40 abbigli. bimbo 15) m 8 x m 5 =40 abb.to, calzature, cappelli 16) m 7,5 x m 6,2 = 46,5 abbigliamento 17) m 8 x m 5 = 40 abbigliamento 18) m 8 x m 5 = 40 abbigliamento 19) m 6,5 x m 5 = 32,5 abbigliamento 20) m 6,5 x m 5 = 32,5 abbigliamento 21) m 8 x m 5 =40 LIBERO 22) m 8 x m 5 = 40 abbigliamento 23) m 8 x m 4,5 = 36 abbigliamento e tessuti 24) m 9,5 x m 5,5 =52,25 abbigliamento 25) m 9,5 x m 6 =57 generi diversi dall’abbigliamento (casalinghi arredo casa) 26) m 8 x m 5 = 40 biancheria per la casa, intimo, abbigliamento 27) m 8 x m 5 = 40 abbigliamento 28) m 8 x m 5 = 40 abbigliamento 29) m 8 x m 5 = 40 abbigliamento 30) m 8 x m 5 = 40 abbigliamento 31) m 8 x m 4,5 = 36 abbigliamento 32) m 9 x m 5,8 =52,2 generi diversi dall’abbigliamento (calzature) 33) m 8 x m 5 = 40 abbigliamento 34) m 8 x m 5 = 40 abbigliamento 35) m 8 x m 5 = 40 generi diversi dall’abbigliamento pelletteria 36) m 8 x m 5 = 40 generi diversi dall’abbigliamento biancheria intima e accessori 37) m 8 x m 5 = 40 abbigliamento 38) m 8 x m 5 = 40 generi diversi dall’abbigliamento LIBERO 39) m 8 x m 5 = 40 abbigliamento ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 16 DEL 07/04/2010 40) m 8 x m 5 = 40 c generi diversi dall’abbigliamento calzature 41) m 8 x m 5 = 40 generi diversi dall’abbigliamento casalinghi – articoli per la casa 42) ELIMINATO (D.C.C. N. 40/04) 43) ELIMINATO (D.C.C. 70/02) 44) ELIMINATO (D.C.C 70/02) 45) m 8,60 x m 5 = 43 abbigliamento 46) m 9,7 x m 5 = 48,5 abbigliamento 47) m 8,6 x m 5 = 43 abbigliamento 48) m 7,5 x m 5 = 37,5 generi diversi dall’abbigliamento 49) m 8 x m 5 = 40 abbigliamento 50) SOPPRESSO DEL. C.C. 83/04 51) m 8 x m 5 = 40 abbigliamento 52) m 8 x m 5 = 40 generi diversi dall’abbigliamento materassi 53) m 8 x m 5 = 40 abbigliamento 54) m 8 x m 5 = 40 abbigliamento intimo 55) m 8 x m 5 = 40 generi diversi dall’abbigliamento biancheria per la casa 56) m 9 x m 5 = 45 abbigliamento 57) m 8 x m 5 = 40 abbigliamento 58) mq. 18 generi diversi dall’abbigliamento LIBERO 59) m 8 x m 5 = 40 generi diversi dall’abbigliamento articoli per la casa (quadri, cornici) 60) m 8 x m 5 = 40 abbigliamento 61) m 10 x m 6 =60 abbigliamento 62) m 9,6 x m 5 =48 abbigliamento 63) m 8 x m 5 = 40 abbigliamento e articoli in pelle 64) m 8 x m 5 = 40 generi diversi dall’abbigliamento tendaggi 65) m 8 x m 5 = 40 abbigliamento 66) m 8 x m 5 = 40 generi diversi dall’abbigliamento biancheria per la casa 67) m 8 x m 5 = 40 generi diversi dall’abbigliamento (abbigliamento intimo) 68) m 9,3 x m 5 =46,5 generi diversi dall’abbigliamento (ferramenta) 69) m 8 x m 5 = 40 abbigliamento, borsette, pelletteria 70) m 8 x m 5 = 40 = generi diversi dall’abbigliamento (calze ) 71) m 6,2 x m 6 =37,2 generi diversi dall’abbigliamento borsette, cinture, articoli in pelle 72) m 8 x m 5 = 40 generi diversi dall’abbigliamento abbigliamento intimo 73) m 6,5 x m 4 =26 generi diversi dall’abbigliamento 74) m 8 x m 5 = 40 generi diversi dall’abbigliamento 75) m 8 x m 5 = 40 filati (lana e cotone) + abbigliamento 76) m 8 x m 5 = 40 abbigliamento 77) m 8 x m 5 = 40 abbigliamento 78) m 8 x m 5 = 40 abbigliamento e accessori (sciarpe, borsette, cinture bigiotteria) 79) m 8 x m 5 = 40 abbigliamento 80) m 5,5 x m 3,6 =19,8 generi diversi dall’abbigliamento articoli per la casa 81) m 3 x m 5 =15 abbigliamento 82) m 8 x m 5 = 40 generi diversi dall’abbigliamento (abbigliamento intimo, calze ecc..) 83) m 8 x m 5 =40 abbigliamento 84) m 8 x m 5 = 40 generi diversi dall’abbigliamento biancheria per la casa e tappeti 85) m 8 x m 5 = 40 abbigliamento 86) m 8 x m 5 = 40 Generi diversi dall’abbigliamento (abbigliamento intimo) 87) m 8 x m 5 = Generi diversi dall’abbigliamento (libero) 88) m 8 x m 5 =40 abbigliamento bimbo 89) m 8 x m 5 = 40 abbigliamento 90) m 8 x m 5 = 40 abbigliamento, calzature, cappelli, cinture ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 16 DEL 07/04/2010 91) m 8 x m 5 = 40 Generi diversi dall’abbigliamento LIBERO 92) m 8 x m 5 = 40 generi diversi dall’abbigliamento LIBERO 93) SOPPRESSO * (C.C. 73/2005) 94) m 7 x m 5=35 bigiotteria, occhiali e borse e abbigliamento PRODUTTORI AGRICOLI 95) m 8 x 5 = 40 96) m. 8 x 5 = 40 * Variata dimensione con Deliberazione di C.C. n. 6 del 24/01/2003 Totale posteggi complessivi non alimentari n. 89 Totale posteggi generi diversi dall’abbigliamento n. 36 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 16 DEL 07/04/2010 OGGETTO: Regolamento Comunale per l'esercizio del Commercio su Aree Pubbliche: modifica degli articoli 2 - 7 e 11 nonché introduzione dell'art. 14 bis al fine di riequilibrare il numero dei posteggi attinenti il settore non alimentare-abbigliamento. ALLEGATO B DIMENSIONE DEI POSTEGGI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE PIAZZA GARIBALDI, PIAZZA TURATI E VIE ADIACENTI SETTORE ALIMENTARE 1) m 8 x m 4,5= 36 DOLCIUMI 2) m 7,3 x m 4 = 29,2 SALUMI E FORMAGGI 3) m 6,5 x m 3,7 = 24,05 SALUMI E FORMAGGI 4) m 6,5 x m 3,5 = 22,75 FRUTTA E VERDURA 5) m 5,5 x m 5,5 = 30,25 FRUTTA E VERDURA 6) m 5,2 x m 3,5 = 18,2 SALUMI FORMAGGI GASTRONOMIA 7) m 8 x m 5 = 40 FRUTTA E VERDURA 8) m 8 x m 5 = 40 FIORI E PIANTE 9) m 10 x m 6 = 60 (amp. Del. Ag. 2005) FIORI E PIANTE 10) m 10 x m 5 = 50 (ampliamento Del. Ago 2005) FIORI E PIANTE 11) m 8 x m 5 = 40 FIORI E PIANTE 12) m 8 x m 5 = 40 FRUTTA E VERDURA 13) ELIMINATO 14) m 9,4 x m 4,5 = 42,3 ROSTICCERIA POLLI ALLO SPIEDO 15) m 9,8 x m 4,8 =47,04 SALUMI E FORMAGGI 16) m 10 x m 4,8 = 48 ROSTICCERIA 17) m 8 x m 5 = 40 ROSTICCERIA 18) m 7,5 x m 4 = 30 ROSTICCERIA 19) m 8 x m 6 =48 (ampliamento Del. C.C. ago 2005) FIORI E PIANTE 20) m 5 x m 2 = 10 LIBERO 20b)m 6 x m 3 = 18 POLLAME CRUDO 21) m 8,5 x 5 = 42,5 DOLCIUMI 22) m 8 x m 4,5 =36 SALUMI E FORMAGGI 23) m 8 x m 4,7 =37,6 SALUMI FORMAGGI E MIELE 24) m 10 x m 6,5 =65 FRUTTA E VERDURA 25) m 5,5 x m 5,5 =30,25 SALUMI E FORMAGGI 44 bis) 9,90 x 5,50 = 54,45 FRUTTA E VERDURA