- Comune di Casalmaggiore

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COMUNE DI CASALMAGGIORE
PROVINCIA DI CREMONA
COPIA
DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 07/04/2010
OGGETTO: Regolamento Comunale per l'esercizio del Commercio su Aree Pubbliche: modifica
degli articoli 2 - 7 e 11 nonché introduzione dell'art. 14 bis al fine di riequilibrare il numero dei
posteggi attinenti il settore non alimentare-abbigliamento.
Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione.
L'anno DUEMILADIECI questo giorno SETTE del mese di APRILE alle ore 21:00 convocato con
le prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.
All'appello risultano presenti:
Cognome e Nome
Pr
Cognome e Nome
Pr
Dott. SILLA CLAUDIO
S
CAPRA CHIARA
S
Sig. PASOTTO PIERLUIGI
S
ROMANETTI CLAUDIO
S
Dott. GIALDI ETTORE
S
CERATI CLAUDIO
S
Dott. BORGHESI LUIGI
S
GARDANI CARLO
S
BARILI GLORIA
S
Rag. ROSSI MATTEO
S
BERNINI MAURIZIO
S
Rag. CASALI ERMELINDA
S
Prof. TASCARELLA CALOGERO
S
BONGIOVANNI FILIPPO
S
DAINA PAOLA
N
MANTOVANI MATTEO
S
Dott. FEDERICI FABIO
S
CONTINI ALBERTO
S
VISIOLI CARLA
S
FERRONI ORLANDO
S
VALENTI ENRICO
S
Presenti n. 20
Assenti n. 1
Assiste alla seduta incaricato della redazione del verbale il SEGRETARIO GENERALE del
Comune, DOTT.SSA GORINI LUISA.
In qualità di PRESIDENTE, il PROF. TASCARELLA CALOGERO assume la presidenza e,
constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare
sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.
OGGETTO:
Regolamento Comunale per l'esercizio del Commercio su Aree Pubbliche: modifica degli articoli 2
- 7 e 11 nonché introduzione dell'art. 14 bis al fine di riequilibrare il numero dei posteggi attinenti
il settore non alimentare-abbigliamento.
Il Presidente del Consiglio lascia la parola al Sindaco, il quale illustra l’argomento. In particolare
precisa che la modifica al Regolamento in oggetto ha la finalità di andare a riequilibrare una
situazione di fatto cioè quella di limitare la crescente assegnazione, fra gli spazi del settore non
alimentare, all’abbigliamento. Per fare ciò ci si avvale di una normativa regionale che consente ai
Comuni di individuare le tipologie merceologiche in relazione alle esigenze dei consumatori. Nel
vecchio regolamento vigeva una unica distinzione fra alimentare e non alimentare. Con la modifica
che andiamo ad introdurre poniamo una ulteriore distinzione nel non alimentare fra “non alimentare
abbigliamento” e “non alimentare - non abbigliamento”. Andiamo anche ad introdurre modifiche
all’art. 11 per quanto riguarda il sub ingresso nella titolarità come da proposta.
Il Sindaco fa presente che esiste un errore nel dispositivo al punto 5) capoverso 12 che viene così
modificato:
Le concessioni dei posteggi del settore alimentare di Piazza Turati riservati alla vendita di piante e
fiori, come evidenziate nell’Allegato B, possono essere volturate ai soli operatori del settore
alimentare secondo la tipologia attualmente esistente (fiori e piante)
Questo perché nel vecchio regolamento avevamo nel settore alimentare la tipologia di “piante e
fiori” quindi la manteniamo.
Il Sindaco propone un’altra modifica, perché come fatto notare dal Cons. Rossi prima del Consiglio,
non c’è coerenza tra quando indicato e gli allegati. Per tale motivo il punto 3 del dispositivo viene
così modificato:
3) Di modificare l’ART. 2: DIMENSIONAMENTO ED ARTICOLAZIONE MERCEOLOGICA
come segue :
L’area complessiva del mercato è definita come da allegati A e B planimetria e relativa legenda
(dimensioni e tipologia merceologica).
All’interno del settore non alimentare viene introdotta la distinzione tra settore non alimentare –
abbigliamento, intendendosi come tale quello comprendente esclusivamente i capi di vestiario
tradizionalmente intesi e settore non alimentare di generi diversi dall’abbigliamento.
A titolo esemplificativo si precisa che non rientrano nell’abbigliamento la biancheria intima, le
scarpe, le borsette, i cappelli, le cinture e i pigiami, che pertanto passano a far parte del settore
non alimentare di generi diversi dall’abbigliamento.
Per l’attribuzione di un operatore ad un settore piuttosto che ad un altro viene introdotto il
criterio delle prevalenza dei prodotti venduti, quantificata nell’80 % del totale della merceologia
venduta.
Il numero dei posteggi può essere incrementato con apposita deliberazione consiliare nella misura
consentita dalla programmazione regionale.
Il numero dei posteggi isolati è pari a 12 distribuiti come segue:
4 nella frazione “Vicomoscano”;
4 nella frazione “Casalbellotto”;
4 nella frazione “Roncadello”;
come meglio indicato nelle planimetrie qui allegate sotto le lettere C, D ed E.
Il Cons. Alberto Contini concorda con l’obiettivo perseguito dalla modifica in argomento e ricorda
l’interrogazione presentata dal Gruppo Lega Nord presentata in una seduta scorsa. Chiede poi se
fosse possibile precisare meglio nell’art. 14 bis l’obiettivo dell’Amministrazione come segue:
Viene fissato l’obiettivo amministrativo di ridurre la tipologia merceologica “abbigliamento” al 50
% del totale dei posteggi del settore non alimentare anche al fine di preservare la qualità
merceologica del mercato a tutela dei consumatori.
Il Sindaco propone di inserire la seguente frase:
1
Viene fissato l’obiettivo amministrativo di ridurre la tipologia merceologica “abbigliamento” al 50
% del totale dei posteggi del settore non alimentare con l’obiettivo di adeguare le tipologie
merceologiche in relazione alle esigenze dei consumatori.
Il Cons. Matteo Rossi chiede di consegnare la deliberazione ed il Regolamento a tutti gli operatori
del mercato e di acquisire firma per ricevuta una volta affissa all’albo pretorio. Questo perché ci
potrebbero essere problemi in caso di sub ingressi.
Il Presidente del Consiglio ritiene la proposta corretta.
Il Cons. Matteo Rossi chiede venga inserita nel Regolamento la possibilità di dare la possibilità ad
un operatore di cambiare tipologia merceologica.
Il Sindaco concorda con la proposta del Cons. Rossi di consegnare il Regolamento agli operatori del
mercato; per quanto riguarda la seconda proposta non concorda.
Il Cons. Claudio Romanetti non concorda con la seconda proposta del Cons. Rossi, perché potrebbe
contrastare con gli obiettivi del regolamento.
Il Cons. Filippo Bongiovanni fa presente che la proposta del Cons. Rossi trova molte difficoltà,
soprattutto per il fatto che nella planimetria allegata al Regolamento sono già individuati i posteggi
per le varie categorie, pertanto un operatore che si trova nel settore alimentare non può cambiare
nella tipologia del settore non alimentare perché il suo posteggio non la prevede.
Il Sindaco fa presente che nel Regolamento è prevista la possibilità di scambio di posteggio.
Il Presidente del Consiglio mette in votazione l’emendamento proposto dal Sindaco e precisamente:
introdurre, dopo l’art. 14 del Regolamento, il seguente art. 14 – bis OBIETTIVI
AMMINISTRATIVI:
Viene fissato l’obiettivo amministrativo di ridurre la tipologia merceologica “abbigliamento” al 50
% del totale dei posteggi del settore non alimentare con l’obiettivo di adeguare le tipologie
merceologiche in relazione alle esigenze dei consumatori.
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 30/03/01 con la quale è stato
approvato il Regolamento per l’esercizio del commercio su aree pubbliche e per la fiera
merceologica che comprendeva, all’Allegato A, la planimetria di Piazza Garibaldi con il numero
complessivo dei posteggi e la relativa metratura;
VISTO il punto IV.1 della D.G.R. 03/12/2008 recante disposizioni concernenti i mercati;
VISTO in particolare il comma 6 del predetto punto IV.1, che stabilisce che, nell’ambito dei settori
merceologici alimentare e non alimentare i Comuni possono determinare le tipologie merceologiche
in relazione alle esigenze dei consumatori;
PRESO ATTO del parere della Commissione consultiva di cui all’art 2 – bis del vigente
regolamento comunale in data 20 febbraio 2010;
VISTA la L.R. 21 marzo 2000 n. 15 – Allegato “A” Punto VI il quale prevede che il Comune, per
l’esercizio del commercio nei mercati adotta il Relativo Regolamento;
VISTA la D.G.R. 3/12/2008 N. 8/8750;
VISTO il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio sotto il profilo della
regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione e ciò ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs.
18.8.2000 n. 267;
2
VISTO l’esito della votazione concernente l’emendamento proposto dal Sindaco e precisamente:
l’art. 14 – bis OBIETTIVI AMMINISTRATIVI:
Viene fissato l’obiettivo amministrativo di ridurre la tipologia merceologica “abbigliamento” al 50
% del totale dei posteggi del settore non alimentare con l’obiettivo di adeguare le tipologie
merceologiche in relazione alle esigenze dei consumatori.
Presenti 20
Votanti 20
Voti favorevoli 20
Voti contrari 0
Astenuti 0
VISTO l’esito della votazione concernetela proposta di modifica degli articoli 2-7-11-14 nonché
l’introduzione dell’art. 14 bis così come modificata ed emendata;
Presenti 20
Votanti 20
Voti favorevoli 20
Voti contrari 0
Astenuti 0
espressi palesemente e per alzata di mano
Delibera
1) Di approvare la modifica dell’Allegato A che introduce, all’interno del settore non alimentare,
una differenziazione tra settore non alimentare abbigliamento e settore non alimentare di generi
diversi dall’abbigliamento
2) Di approvare di modifica dell’Allegato B che introduce all’interno del solo settore alimentare,
la determinazione dettagliata della tipologia merceologica di ogni singolo posteggio
3) Di
modificare
l’ART.
2:
DIMENSIONAMENTO
ED
ARTICOLAZIONE
MERCEOLOGICA come segue :
L’area complessiva del mercato è definita come da allegati A e B planimetria e relativa legenda
(dimensioni e tipologia merceologica).
All’interno del settore non alimentare viene introdotta la distinzione tra settore non
alimentare – abbigliamento, intendendosi come tale quello comprendente esclusivamente i
capi di vestiario tradizionalmente intesi e settore non alimentare di generi diversi
dall’abbigliamento.
A titolo esemplificativo si precisa che non rientrano nell’abbigliamento la biancheria
intima, le scarpe, le borsette, i cappelli, le cinture e i pigiami, che pertanto passano a far
parte del settore non alimentare di generi diversi dall’abbigliamento.
Per l’attribuzione di un operatore ad un settore piuttosto che ad un altro viene introdotto
il criterio delle prevalenza dei prodotti venduti, quantificata nell’80 % del totale della
merceologia venduta.
Il numero dei posteggi può essere incrementato con apposita deliberazione consiliare nella
misura consentita dalla programmazione regionale.
Il numero dei posteggi isolati è pari a 12 distribuiti come segue:
4 nella frazione “Vicomoscano”;
4 nella frazione “Casalbellotto”;
4 nella frazione “Roncadello”;
come meglio indicato nelle planimetrie qui allegate sotto le lettere C, D ed E.
4) di modificare l’art. 7 del Regolamento “ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI
PROVVISORIAMENTE LIBERI come segue :
3
I posteggi del settore alimentare temporaneamente non occupati dai rispettivi assegnatari entro
le ore 8.00 per il periodo di vigenza dell’ora legale, 8.30 per il restante periodo, sono
giornalmente assegnati agli operatori presenti titolari di autorizzazione di cui all’art. 28 lettere ab del D. Lgvo n. 114/98, secondo la tipologia merceologica definita nell’Allegato B che
vantino il maggior numero di presenze sul mercato.
In caso di parità si farà riferimento all’anzianità di iscrizione al registro imprese.
I posteggi del settore non alimentare temporaneamente non occupati dai rispettivi assegnatari
entro le ore 8.00 per il periodo di vigenza dell’ora legale, 8.30 per il restante periodo, sono
giornalmente assegnati in via prioritaria agli operatori presenti titolari di autorizzazione di
cui all’art. 28 lettere a-b del D. Lgvo n. 114/98, che mettano in vendita generi diversi
dall’abbigliamento e in subordine a coloro che vantino il maggior numero di presenze sul
mercato.
L’operatore utilmente collocato nella graduatoria di anzianità che si assenti dal mercato senza
giustificato motivo per un periodo superiore a tre mesi, decade da ogni diritto e viene cancellato
dalla graduatoria.
5) Di modificare l’art.11 del Regolamento “ SUBINGRESSO NELLA TITOLARIETA’
DELL’AUTORIZZAZIONE come segue
Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell’azienda o di un suo ramo, per l’esercizio del
commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta diritto il
trasferimento della titolarità dell’autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento
dell’attività, a condizione che sia provato l’effettivo trasferimento dell’azienda ed il subentrante
sia in possesso dei requisiti soggettivi di legge per gestire l’attività.
Il trasferimento dell’azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato
per atto pubblico o con scrittura privata autenticata; se avviene per causa di morte, nelle forme e
modi previsti dalla normativa vigente, per la devoluzione dell’eredità.
Qualora l’azienda sia esercitata su area pubblica, in un posteggio fruito in concessione, il
trasferimento , per atto tra vivi od a causa di morte, dell’azienda stessa, o di un suo ramo,
comporta anche, per il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di legge per l’esercizio
dell’attività, il diritto di intestarsi, a richiesta, la concessione dell’area sede di posteggio, per il
periodo residuo del decennio in corso.
Per il subentro nella titolarità dell’autorizzazione esercitata a posto fisso e della corrispondente
concessione del suolo pubblico, può essere presentata un’unica domanda che sarà assegnata, in
istruttoria, al Settore Affari Generali.
Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell’azienda o di un suo ramo, comporta anche il
trasferimento al subentrante dei titoli di priorità del dante causa, relativi all’azienda ceduta.
Il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 5 del Decreto Legislativo per
l’esercizio del commercio su aree pubbliche, alla data dell’atto di trasferimento dell’attività o,
nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l’attività
a condizione che comunichi al Comune l’avvenuto subingresso.
Il subentrante per atto tra vivi, qualora non ottenga il possesso dei requisiti soggettivi per
l’esercizio dell’attività di cui all’art. 5 del Decreto Legislativo e non comunichi il subingresso
entro quattro mesi dalla data di acquisto del titolo, decade di diritto di esercitare l’attività del
dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni, concedibile per motivi di comprovata
necessità. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all’interessato, con nota raccomandata
con avviso di ricevimento, dal dirigente del Settore Affari Generali o suo delegato.
Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti soggettivi per l’esercizio
dell’attività di cui all’art. 5 del Decreto Legislativo alla data di acquisto del titolo, ha comunque
facoltà di continuare, a richiesta, a titolo provvisorio, l’attività del dante causa, a condizione
che, entro un anno dalla data predetta, pena la decadenza, acquisisca detti requisiti e comunichi
la prosecuzione dell’attività , chiedendo l’intestazione del titolo già intestato al dante causa. La
decadenza opera di diritto ed è comunicata entro 15 giorni dal termine prima citato
4
all’interessato con nota raccomanda con avviso di ricevimento, dal dirigente del Settore Affari
Generali o suo delegato.
Le concessioni dei posteggi del settore non alimentare – abbigliamento, possono essere
volturate nei confronti degli operatori del medesimo settore e di quelli del settore non
alimentare di generi diversi dall’abbigliamento;
Le concessioni dei posteggi del settore non alimentare – generi diversi dall’abbigliamento,
possono essere volturate solo nei confronti degli operatori del medesimo settore
Le concessioni dei posteggi del settore alimentare possono essere volturate ai soli operatori
del medesimo settore alimentare secondo la tipologia merceologica dei posteggi evidenziata
nell’Allegato B
Le concessioni dei posteggi del settore alimentare di Piazza Turati riservati alla vendita di
piante e fiori, come evidenziate nell’Allegato B, possono essere volturate ai soli operatori del
settore alimentare secondo la tipologia attualmente esistente (fiori e piante)
La cessione e l’affidamento in gestione dell’attività commerciale da parte del titolare ad altro
soggetto, comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze. Le stesse
potranno essere vantate dal subentrante al fine dell’assegnazione in concessione dei posteggi nei
mercati, nelle fiere, nei posteggi fuori mercato, nonchè ai fini dell’assegnazione dei posteggi
occasionalmente liberi. Nell’ipotesi di autorizzazioni di tipologia b) di cui alla abrogata Legge
112/1991, riferite a più posteggi, convertite nelle autorizzazioni di cui al decreto legislativo, con
le modalità indicate nella legge regionale, le presenze complessive maturate dall’operatore con
il titolo originario devono considerarsi collegate al soggetto titolare e non alle singole
autorizzazioni provenienti dalla conversione. In caso di trasferimento dell’autorizzazione in
gestione o in proprietà a terzo, il dante causa dovrà indicare, nell’atto di cessione o in un
successivo atto integrativo, le presenze che intende eventualmente trasferire al subentrante.
6) Di introdurre, dopo l’art. 14 del Regolamento, il seguente art. 14 – bis OBIETTIVI
AMMINISTRATIVI:
Viene fissato l’obiettivo amministrativo di ridurre la tipologia merceologica “abbigliamento”
al 50 % del totale dei posteggi del settore non alimentare con l’obiettivo di adeguare le
tipologie merceologiche in relazione alle esigenze dei consumatori. Pertanto eventuali
posteggi che dovessero liberarsi per rinuncia del concessionario passano in automatico al
genere non alimentare di generi diversi dall’abbigliamento, fino al raggiungimento
dell’obiettivo prefissato
5
Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to PROF. TASCARELLA CALOGERO
F.to DOTT.SSA GORINI LUISA
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
CHE la presente deliberazione
È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 4° comma - D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000)
X
Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del comune il 18/05/2010 e
ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs. N. 267 del
18/08/2000;
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA GORINI LUISA
CHE la presente deliberazione non acquista efficacia con delibera di Consiglio n. ........
......................... (Art. 127 comma 2 D.Lgs. 267 del 18/08/2000)
in data
CHE la presente deliberazione è stata revocata/annullata con delibera di Consiglio n. ........ in data
......................... (Art. 127 comma 2 D.Lgs. 267 del 18/08/2000)
CHE la presente deliberazione è stata ripubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal ................ al
................
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA GORINI LUISA
È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA GORINI LUISA
CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29/05/2010
X
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134 comma 3 D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000)
Dopo l'approvazione a maggioranza assoluta dell'atto confermato dal Consiglio
delibera n. del divenuta esecutiva il (Art. 127, comma 2 D.Lgs. 267 del 18/08/2000)
Comunale
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA GORINI LUISA
con
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 16 DEL
07/04/2010
OGGETTO:
Regolamento Comunale per l'esercizio del Commercio su Aree Pubbliche: modifica
degli articoli 2 - 7 e 11 nonché introduzione dell'art. 14 bis al fine di riequilibrare il
numero dei posteggi attinenti il settore non alimentare-abbigliamento.
ALLEGATO A
SETTORE NON ALIMENTARE Dimensione dei posteggi per il commercio su aree pubbliche
1) m 8 x m 5 = 40 generi diversi dall’abbigliamento (libero da assegnare)
2) m 8 x m 5 = 40 generi diversi dall’abbigliamento (borsette, pelletteria)
3) m 8 x m 5 = 40 generi diversi dall’abbigliamento (bianch.int, pigiami)
4) m 7 x m 5 = 35 generi diversi dall’abbigliamento
5) m 9 x m 5 = 45*abbigliamento
6) m 8 x m 5 = 40 generi diversi dall’abbigliamento (bigiotteria)
7) m 7,5 x m 5 = 37,5 abbigliamento
8) m 8 x m 5 = 40 abbigliamento
9) m 7,30 x m 5 =36,5* abbigliamento
10) ELIMINATO (DCC 70/02)
11) m 8 x m 5 = 40 generi diversi dall’abbigliamento (articoli per la casa)
12) m 7 x m 5 =35 generi diversi dall’abbigliamento (calzature)
13) m 9,5 x m 6 = 57 generi diversi dall’abbigliamento pellett., calzature
14) m 8 x m 5 = 40 abbigli. bimbo
15) m 8 x m 5 =40 abb.to, calzature, cappelli
16) m 7,5 x m 6,2 = 46,5 abbigliamento
17) m 8 x m 5 = 40 abbigliamento
18) m 8 x m 5 = 40 abbigliamento
19) m 6,5 x m 5 = 32,5 abbigliamento
20) m 6,5 x m 5 = 32,5 abbigliamento
21) m 8 x m 5 =40 LIBERO
22) m 8 x m 5 = 40 abbigliamento
23) m 8 x m 4,5 = 36 abbigliamento e tessuti
24) m 9,5 x m 5,5 =52,25 abbigliamento
25) m 9,5 x m 6 =57 generi diversi dall’abbigliamento (casalinghi arredo casa)
26) m 8 x m 5 = 40 biancheria per la casa, intimo, abbigliamento
27) m 8 x m 5 = 40 abbigliamento
28) m 8 x m 5 = 40 abbigliamento
29) m 8 x m 5 = 40 abbigliamento
30) m 8 x m 5 = 40 abbigliamento
31) m 8 x m 4,5 = 36 abbigliamento
32) m 9 x m 5,8 =52,2 generi diversi dall’abbigliamento (calzature)
33) m 8 x m 5 = 40 abbigliamento
34) m 8 x m 5 = 40 abbigliamento
35) m 8 x m 5 = 40 generi diversi dall’abbigliamento pelletteria
36) m 8 x m 5 = 40 generi diversi dall’abbigliamento biancheria intima e accessori
37) m 8 x m 5 = 40 abbigliamento
38) m 8 x m 5 = 40 generi diversi dall’abbigliamento LIBERO
39) m 8 x m 5 = 40 abbigliamento
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 16 DEL
07/04/2010
40) m 8 x m 5 = 40 c generi diversi dall’abbigliamento calzature
41) m 8 x m 5 = 40 generi diversi dall’abbigliamento casalinghi – articoli per la casa
42) ELIMINATO (D.C.C. N. 40/04)
43) ELIMINATO (D.C.C. 70/02)
44) ELIMINATO (D.C.C 70/02)
45) m 8,60 x m 5 = 43 abbigliamento
46) m 9,7 x m 5 = 48,5 abbigliamento
47) m 8,6 x m 5 = 43 abbigliamento
48) m 7,5 x m 5 = 37,5 generi diversi dall’abbigliamento
49) m 8 x m 5 = 40 abbigliamento
50) SOPPRESSO DEL. C.C. 83/04
51) m 8 x m 5 = 40 abbigliamento
52) m 8 x m 5 = 40 generi diversi dall’abbigliamento materassi
53) m 8 x m 5 = 40 abbigliamento
54) m 8 x m 5 = 40 abbigliamento intimo
55) m 8 x m 5 = 40 generi diversi dall’abbigliamento biancheria per la casa
56) m 9 x m 5 = 45 abbigliamento
57) m 8 x m 5 = 40 abbigliamento
58) mq. 18 generi diversi dall’abbigliamento LIBERO
59) m 8 x m 5 = 40 generi diversi dall’abbigliamento articoli per la casa (quadri, cornici)
60) m 8 x m 5 = 40 abbigliamento
61) m 10 x m 6 =60 abbigliamento
62) m 9,6 x m 5 =48 abbigliamento
63) m 8 x m 5 = 40 abbigliamento e articoli in pelle
64) m 8 x m 5 = 40 generi diversi dall’abbigliamento tendaggi
65) m 8 x m 5 = 40 abbigliamento
66) m 8 x m 5 = 40 generi diversi dall’abbigliamento biancheria per la casa
67) m 8 x m 5 = 40 generi diversi dall’abbigliamento (abbigliamento intimo)
68) m 9,3 x m 5 =46,5 generi diversi dall’abbigliamento (ferramenta)
69) m 8 x m 5 = 40 abbigliamento, borsette, pelletteria
70) m 8 x m 5 = 40 = generi diversi dall’abbigliamento (calze )
71) m 6,2 x m 6 =37,2 generi diversi dall’abbigliamento borsette, cinture, articoli in pelle
72) m 8 x m 5 = 40 generi diversi dall’abbigliamento abbigliamento intimo
73) m 6,5 x m 4 =26 generi diversi dall’abbigliamento
74) m 8 x m 5 = 40 generi diversi dall’abbigliamento
75) m 8 x m 5 = 40 filati (lana e cotone) + abbigliamento
76) m 8 x m 5 = 40 abbigliamento
77) m 8 x m 5 = 40 abbigliamento
78) m 8 x m 5 = 40 abbigliamento e accessori (sciarpe, borsette, cinture bigiotteria)
79) m 8 x m 5 = 40 abbigliamento
80) m 5,5 x m 3,6 =19,8 generi diversi dall’abbigliamento articoli per la casa
81) m 3 x m 5 =15 abbigliamento
82) m 8 x m 5 = 40 generi diversi dall’abbigliamento (abbigliamento intimo, calze ecc..)
83) m 8 x m 5 =40 abbigliamento
84) m 8 x m 5 = 40 generi diversi dall’abbigliamento biancheria per la casa e tappeti
85) m 8 x m 5 = 40 abbigliamento
86) m 8 x m 5 = 40 Generi diversi dall’abbigliamento (abbigliamento intimo)
87) m 8 x m 5 = Generi diversi dall’abbigliamento (libero)
88) m 8 x m 5 =40 abbigliamento bimbo
89) m 8 x m 5 = 40 abbigliamento
90) m 8 x m 5 = 40 abbigliamento, calzature, cappelli, cinture
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 16 DEL
07/04/2010
91) m 8 x m 5 = 40 Generi diversi dall’abbigliamento LIBERO
92) m 8 x m 5 = 40 generi diversi dall’abbigliamento LIBERO
93) SOPPRESSO * (C.C. 73/2005)
94) m 7 x m 5=35 bigiotteria, occhiali e borse e abbigliamento
PRODUTTORI AGRICOLI
95) m 8 x 5 = 40
96) m. 8 x 5 = 40
* Variata dimensione con Deliberazione di C.C. n. 6 del 24/01/2003
Totale posteggi complessivi non alimentari n. 89
Totale posteggi generi diversi dall’abbigliamento n. 36
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 16 DEL 07/04/2010
OGGETTO:
Regolamento Comunale per l'esercizio del Commercio su Aree Pubbliche: modifica degli articoli 2
- 7 e 11 nonché introduzione dell'art. 14 bis al fine di riequilibrare il numero dei posteggi attinenti
il settore non alimentare-abbigliamento.
ALLEGATO B
DIMENSIONE DEI POSTEGGI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE PIAZZA
GARIBALDI, PIAZZA TURATI E VIE ADIACENTI SETTORE ALIMENTARE
1) m 8 x m 4,5= 36 DOLCIUMI
2) m 7,3 x m 4 = 29,2 SALUMI E FORMAGGI
3) m 6,5 x m 3,7 = 24,05 SALUMI E FORMAGGI
4) m 6,5 x m 3,5 = 22,75 FRUTTA E VERDURA
5) m 5,5 x m 5,5 = 30,25 FRUTTA E VERDURA
6) m 5,2 x m 3,5 = 18,2 SALUMI FORMAGGI GASTRONOMIA
7) m 8 x m 5 = 40 FRUTTA E VERDURA
8) m 8 x m 5 = 40 FIORI E PIANTE
9) m 10 x m 6 = 60 (amp. Del. Ag. 2005) FIORI E PIANTE
10) m 10 x m 5 = 50 (ampliamento Del. Ago 2005) FIORI E PIANTE
11) m 8 x m 5 = 40 FIORI E PIANTE
12) m 8 x m 5 = 40 FRUTTA E VERDURA
13) ELIMINATO
14) m 9,4 x m 4,5 = 42,3 ROSTICCERIA POLLI ALLO SPIEDO
15) m 9,8 x m 4,8 =47,04 SALUMI E FORMAGGI
16) m 10 x m 4,8 = 48 ROSTICCERIA
17) m 8 x m 5 = 40 ROSTICCERIA
18) m 7,5 x m 4 = 30 ROSTICCERIA
19) m 8 x m 6 =48 (ampliamento Del. C.C. ago 2005) FIORI E PIANTE
20) m 5 x m 2 = 10 LIBERO
20b)m 6 x m 3 = 18 POLLAME CRUDO
21) m 8,5 x 5 = 42,5 DOLCIUMI
22) m 8 x m 4,5 =36 SALUMI E FORMAGGI
23) m 8 x m 4,7 =37,6 SALUMI FORMAGGI E MIELE
24) m 10 x m 6,5 =65 FRUTTA E VERDURA
25) m 5,5 x m 5,5 =30,25 SALUMI E FORMAGGI
44 bis) 9,90 x 5,50 = 54,45 FRUTTA E VERDURA