Problematiche aperte in materia di personale dei Comuni e
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Problematiche aperte in materia di personale dei Comuni e
Problematiche aperte in materia di personale dei Comuni e iniziative dell’ANCI a cura di Agostino Bultrini ANCI - Dipartimento Politiche per il Personale e Relazioni Sindacali dei Comuni Lecce, 3 ottobre 2016 INDICE • Una premessa • Gli obblighi di contenimento della spesa di personale • La disciplina delle assunzioni negli Enti locali • La dirigenza • Problemi aperti e prospettive • Conclusioni Una premessa La disciplina dei vincoli di carattere finanziario al reclutamento e alla gestione del personale comunale ha da tempo raggiunto un livello di complessità e stratificazione normativa insostenibile, che rende indispensabile e urgente la revisione organica della materia. Le norme di coordinamento della finanza pubblica hanno finito per invadere il campo delle regole ordinamentali, e per ridisegnare di fatto le procedure amministrative. A questo quadro si aggiunge la non coerenza di molte delle interpretazioni rese al livello centrale, che sempre più spesso contribuiscono al disorientamento, e talvolta rendono necessari interventi normativi urgenti e misure correttive finalizzate a garantire la continuità dei servizi. 1/5 Una premessa 2/5 Il descritto circolo vizioso «norma – interpretazione – norma» costringe tutti gli attori ad inseguire l’emergenza, distogliendo l’attenzione e le energie dall’auspicata opera di revisione e semplificazione complessiva delle regole. L’ANCI si è fatta promotrice di soluzioni strutturali, auspicabilmente veicolabili già nella prossima legge di stabilità, che garantiscano, nel pieno rispetto dei vincoli di finanza pubblica, l’autonomia dei Sindaci nel determinare e attuare le politiche di servizio per i propri cittadini. Una premessa L’art. 10-bis del D.L. 113/2016 ha previsto che l’ANCI possa rivolgere direttamente richieste di parere in materia di contabilità pubblica, nell’ampia accezione che ricomprende anche le problematiche relative alla spesa per il personale, alla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti. Si tratta di un filtro importante, utile per prevenire le discrasie interpretative troppo spesso presenti nei pareri rilasciati direttamente ai Comuni delle Sezioni regionali di controllo, pareri destinati inevitabilmente a condizionare l’azione amministrativa di tutto il comparto. 3/5 Una premessa Il riavvio della contrattazione collettiva nazionale di lavoro e l’attuazione delle deleghe contenute in particolare negli artt. 11 e 17 della legge n. 124/2015 (Riorganizzazione delle Pubbliche amministrazioni) costituiscono l’occasione imperdibile per censire e risolvere le problematiche aperte, e individuare poche, semplici e condivise regole per la disciplina del contenimento delle spese di personale, del regime del reclutamento di personale e del turnover, dei trattamenti retributivi accessori, a garanzia sia della stabilità finanziaria degli Enti che della loro autonomia organizzativa, nel rispetto del necessario criterio di differenziazione per i Comuni di minori dimensioni demografiche. 4/5 Una premessa Iniziative info – formative sulle tematiche del personale di ANCI ed IFEL nel 2016: - ciclo di 19 incontri territoriali su base regionale sulle novità introdotte dalla legge di stabilità 2016; Ciclo di webinar su: Il regime delle assunzioni nel 2016; Il fondo per la contrattazione decentrata nel 2016; La nuova contabilità e le spese di personale; La previdenza complementare nel comparto pubblico. Al link: http://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/materiali-didattici/ è possibile accedere ai video e ai materiali didattici dei webinar. 5/5 Gli obblighi di contenimento della spesa di personale 1/20 Le norme sul contenimento della spesa di personale tengono conto della distinzione tra enti soggetti e non al patto di stabilità (regime vigente fino all’anno 2015). La legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) ha previsto il superamento del patto di stabilità, specificando, al comma 762, che «le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale che fanno riferimento al patto di stabilità interno si intendono riferite agli obiettivi di finanza pubblica» definiti nella disciplina del nuovo saldo di competenza tra entrate finali e spese finali. «Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le altre disposizioni in materia di spesa di personale riferite agli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno». Di conseguenza: - Enti che nel 2015 non erano soggetti al patto di stabilità interno continuano ad applicare la disciplina stabilita dal comma 562 della legge di stabilità 2007. Si tratta dei Comuni che nel 2015 avevano meno di 1.000 abitanti e delle Unioni di Comuni (N.B. anche i piccoli comuni dal 2016 sono tenuti al rispetto del nuovo saldo di competenza) . - Tutti gli altri devono far riferimento al comma 557 e ss. della legge di stabilità 2007. Gli obblighi di contenimento della spesa di personale 2/20 Art. 1, comma 562, L. 296/2006: «Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno…». Art. 1, comma 557. L. n. 296/2006: «Ai fini del concorso delle autonomie … locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) b) c) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile (ABROGATO!); razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali». Gli obblighi di contenimento della spesa di personale 3/20 Art. 1, comma 557-quater, L. 296/2006: «Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione». - Sezione delle Autonomie, del. n. 27/2013: il comma 557 va interpretato come un obbligo inderogabile di ridurre la spesa di personale rispetto al precedente anno - Sezione delle Autonomie, del. n. 25//2014: con il 557-quater si fa riferimento ad un parametro fisso ed immutabile - media del triennio 2011-2013 Art. 1, comma 557-bis, L. n. 296/2006: «Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente». Art. 1, comma 557-ter, L. n. 296/2006: In caso di mancato rispetto del comma 557 – divieto di procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale e di stipulare contratti di servizio elusivi del divieto. Gli obblighi di contenimento della spesa di personale4/20 Il D.L. 90/2014 ha introdotto tre importanti novità in materia di spesa di personale. Rispetto a ciascuna di esse si sono formati orientamenti a volte critici che hanno reso necessari ulteriori adeguamenti normativi. • • Nuovo sistema di determinazione del limite di spesa del personale. Art. 3, comma 5-bis … 557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione; art. 11 comma 4-quater: assunzioni stagionali di PM nei piccoli comuni turistici fuori tetto di spesa 557. • Abrogazione dell’obbligo di riduzione del rapporto tra spesa del personale e spese correnti. Art. 3, comma 5 …. L'art. 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. • Nuovo limite spesa per le assunzioni flessibili. Art. 11, comma 4-bis … per enti in regola con l'obbligo di contenimento delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente - dal 50% al 100% spesa 2009. • L’organo di revisione nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente certifica il rispetto degli adempimenti delle prescrizioni in materia di spese di personale e assunzioni (art. 3, comma 10-bis). Gli obblighi di contenimento della spesa di personale 5/20 La base di calcolo per la spesa di personale: ENTI GIA’ SOTTOPOSTI AL PATTO DI STABILITA’: art. 3, comma 5-bis, D.L. 90/2014 convertito in legge 114/2014 – anno in corso in rapportato al triennio 2011/2013 Per le voci da includere/escludere: SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA Documento contabile ufficiale – Delibera Corte dei Conti Sez. Aut. n. 25/2014 “… In particolare, il riferimento espresso ad un valore medio triennale - relativo, come detto, al periodo 2011/2013 - in luogo del precedente parametro di raffronto annuale, avvalora ulteriormente la necessità di prendere in considerazione, ai fini del contenimento delle spese di personale, la spesa effettivamente sostenuta. In questa prospettiva, è da escludere la possibilità di ricorso a conteggi virtuali, che potrebbero alterare l’omogeneità della base di computo negli anni. Nel delineato contesto, le eventuali oscillazioni di spesa tra un’annualità e l’altra, anche se causate da contingenze e da fattori non controllabili dall’ente, trovano fisiologica compensazione proprio nel valore medio pluriennale e nell’ampliamento della base temporale di riferimento.” (es.: non può attribuirsi «effetto prenotativo» alla spesa programmata per la quota di trattamento economico per la dipendente poi collocata in aspettativa per maternità) ENTI IN SPERIMENTAZIONE – TRIENNIO DA CONSIDERARE 2011 – 2011 – 2013 (VEDI RISPOSTA RGS – ARCONET – DOMANDA N. 68) Gli obblighi di contenimento della spesa di personale 6/20 La base di calcolo per la spesa di personale: Il personale stagionale di Polizia Municipale nei piccoli comuni DL 90/2014, art. 11, comma 4-quater. All'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, dopo il comma 31 è aggiunto il seguente: "31-bis. A decorrere dall'anno 2014, le disposizioni dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, in materia di riduzione delle spese di personale, non si applicano ai comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti per le sole spese di personale stagionale assunto con forme di contratto a tempo determinato, che sono strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale in ragione di motivate caratteristiche socio-economiche e territoriali connesse a significative presenze di turisti, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente" Gli obblighi di contenimento della spesa di personale 7/20 La base di calcolo per la spesa di personale: Il personale finanziato con risorse esterne DL 90/2014, art. 3, comma 9, modifica art. 9 comma 28 del DL 78/2010 b) al comma 28, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti». La Sezione delle Autonomie, pronunciandosi con la del. 21/2014 sulla norma introdotte dal DL 90/2014, che ha escluso dal tetto alla spesa per il lavoro flessibile il costo del personale coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea, ha affermato il principio di diritto: “In assenza di una specifica previsione normativa, l’esclusione dal computo della spesa di personale ai fini della verifica del rispetto dei limiti fissati dall’art.1, comma 557, della legge n.296/2006 deve considerarsi limitata, in ragione della specifica fonte di finanziamento, agli importi derivanti da contratti di assunzione, il cui costo sia totalmente finanziato a valere su fondi dell’Unione Europea o privati” Gli obblighi di contenimento della spesa di personale 8/20 Circolare 9/2006 Ragioneria Generale dello Stato Delibera n. 13/2015 della SS.AA. Della Corte dei Conti (Linee guida Organi di Revisione Economico Finanziaria – Relazione al Rendiconto 2014) Le componenti considerate per la determinazione della spesa ai sensi dell'art. 1 c. 557, L. n. 296/2006, sono le seguenti: • • • • • • • • • • • • • • • Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile Eventuali emolumenti a carico dell'Amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente utili Spese sostenute dall'Ente per il personale, di altri Enti, in convenzione (ai sensi degli artt. 13 e 14 del CCNL 22 gennaio 2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuto Spese sostenute per il personale previsto dall'art. 90 del d.lgs. n. 267/2000 Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, co. 1 d.lgs. n. 267/2000 Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, co. 2 d.lgs. n. 267/2000 Spese per il personale con contratti di formazione e lavoro Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori Spese destinate alla previdenza ed assistenza delle forze di polizia municipale ed ai progetti di miglioramento alla circolazione stradale IRAP Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando Spese per la formazione e rimborsi per le missioni NB. In ragione dell’entrata a regime del nuovo sistema di contabilità armonizzata le linee di indirizzo per i rendiconti 2015 (DEL. 12/2016) non contengono più queste elencazioni. Gli obblighi di contenimento della spesa di personale 9/20 Le componenti da sottrarre dall’ammontare della spesa ai sensi dell'art. 1 c. 557, L. n. 296/2006, sono le seguenti: • Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati • Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività elettorale con rimborso dal Ministero dell'Interno • Spese per la formazione e rimborsi per le missioni • Spese per il personale trasferito dalla regione o dallo Stato per l'esercizio di funzioni delegate, nei limiti delle risorse corrispondentemente assegnate • Eventuali oneri derivanti da rinnovi contrattuali pregressi • Spese per il personale appartenente alle categorie protette • Spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici • Spese per il personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato di lavoro flessibile finanziato con quote di proventi per violazione al Codice della strada • Incentivi per la progettazione • Incentivi per recupero ICI • Diritti di rogito • Spese per l'assunzione di personale ex dipendente dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (l. n. 122/2010, art. 9, co. 25) • Maggiori spese autorizzate - entro il 31 maggio 2010 - ai sensi dell'art. 3 co. 120 della l. n. 244/2007 • Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività di Censimento finanziate dall'ISTAT (circolare Ministero Economia e Finanze n. 16/2012) • Altre spese escluse ai sensi della normativa vigente (specificare la tipologia di spesa ed il riferimento normativo, nazionale o regionale) • Spese per assunzioni di personale con contratto dipendente e o collaborazione coordinata e continuativa ex art. 3-bis, c. 8 e 9 del d.l. n. 95/2012 (Sisma Emilia) Gli obblighi di contenimento della spesa di personale 10/20 Incidenza della spesa di personale sul complesso delle spese correnti • il D.L. 90/2014 ha stabilito l’abrogazione dell’. 76, comma 7, del decreto-legge n. 112/2008, che condizionava l'esercizio della capacità assunzionale alla verifica di un’incidenza della spesa di personale sulla corrente al di sotto del 50% (spesa da computarsi in modo consolidato con il personale delle partecipate). • La Sezione delle Autonomie, con la Deliberazione n. 27/2015, ha reso un’interpretazione evolutiva dell’art. 1, comma 557, lett. a), L. n. 296/2006, affermando, che la norma conterrebbe il precetto perentorio di ridurre l’incidenza della spesa di personale su quella corrente, e non avrebbe più carattere programmatorio e di principio, come invece correttamente affermato dalla RGS già con la circolare 60145/2007. • Conseguenza: tutti gli enti che abbiano attuato politiche di contenimento della spesa corrente, nonostante il contenimento della spesa di personale al di sotto del corrispondente valore medio registrato nel triennio 2011-2013, subiscono il divieto di procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo • In occasione dell’esame parlamentare del DDL di stabilità 2016 ANCI aveva proposto emendamento abrogativo della lett. a) del comma 557 • Sollecitazioni delle Sezioni regionali (Lombardia e Veneto) di riconsiderare la posizione interpretativa già espressa con la del. n. 27/2016, in considerazione degli effetti iniqui e penalizzanti per gli enti più virtuosi. Gli obblighi di contenimento della spesa di personale 11/20 Incidenza della spesa di personale sul complesso delle spese correnti CDC Sez. Lombardia, n. 78/2016 Gli obblighi di contenimento della spesa di personale 12/20 Incidenza della spesa di personale sul complesso delle spese correnti CDC Sez. Lombardia, n. 78/2016 Gli obblighi di contenimento della spesa di personale 13/20 Incidenza della spesa di personale sul complesso delle spese correnti • Sezione delle Autonomie del n. 16/2016: • “1. …deve confermarsi la vigenza e la cogenza delle disposizioni dettate dall’art. 1, comma 557 e ss., l. n. 296/2006, in materia di riduzione delle spese di personale. • 2. … permane, a carico degli enti territoriali, l’obbligo di riduzione di cui all’art. 1, comma 557, l. n. 296/2006, secondo il parametro individuato dal comma 557-quater, da intendere in senso statico, con riferimento al triennio 2011-2013. • 3. Con riferimento al parametro dell’art. 1, comma 557, lett. a), l. n. 296/2006, non è possibile, in mancanza di norme espresse, depurare il denominatore del rapporto spesa di personale/spesa corrente dalle spese di natura eccezionale o, comunque, non ricorrenti che siano dovute a scelte discrezionali degli enti. • 4. Il principio contabile di cui all’allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, punto 5.2, disciplina compiutamente la corretta imputazione degli impegni per la spesa del personale per effetto del passaggio al nuovo sistema di armonizzazione contabile. • 5. L'accantonamento al FCDE non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata e conseguentemente non assume rilevanza nella determinazione del denominatore del rapporto spesa del personale/spesa corrente.” • ANCI ha chiesto una soluzione urgente, adottata con il DL Enti Locali 2016 (art. 16, comma 1: All'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la lettera a) e' abrogata). Gli obblighi di contenimento della spesa di personale 14/20 La spesa per il lavoro flessibile Art. 9, comma 28, DL 78/2010, le innovazioni introdotte dal DL 90/2014 Ampliamento del tetto alla spesa per lavoro flessibile dal 50% al 100% della spesa sostenuta allo stesso titolo 2009 per enti in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 (Per gli Enti che nel 2009 non hanno sostenuto spese per lavoro flessibile continua a farsi riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009). Previsione che i limiti non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Gli obblighi di contenimento della spesa di personale 15/20 La spesa per il lavoro flessibile Art. 9, comma 28, DL 78/2010, le spese per i contratti ex art. 110, comma 1, TUEL Sezione delle Autonomie, del. 12/2012 «la disposizione di cui al riscritto (NB: dal DL 16/2012) comma 6-quater dell’articolo 19 del d.lgs 165/2001, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali con contratto a tempo determinato ex art. 110, comma 1 del TUEL, è norma assunzionale speciale e parzialmente derogatoria rispetto al regime vigente. Da ciò consegue che: 1. gli incarichi conferibili con contratto a tempo determinato in applicazione delle percentuali individuate dal riscritto comma 6-quater dell’articolo 19, del d.lgs 165/2001, riguardano solo ed esclusivamente le funzioni dirigenziali; 2. a detti incarichi non si applica la disciplina assunzionale vincolistica prevista dall’articolo 9, comma 28 del d. l. 78/2010» Pertanto dovevano computarsi nel tetto di spesa per il lavoro flessibile esclusivamente gli incarichi a tempo determinato su posizioni non dirigenziali conferiti in applicazione dell’art. 110, comma 1, TUEL. Gli obblighi di contenimento della spesa di personale 16/20 La spesa per il lavoro flessibile Art. 9, comma 28, DL 78/2010, le spese per i contratti ex art. 110, comma 1, TUEL Sezione delle Autonomie, del. 14/2016 In considerazione dell’abrogazione dell’art. 19, comma 6-quater del d.lgs. 165/2001 e della novella introdotta nell’art. 110, comma 1, TUEL: “Le spese riferite agli incarichi dirigenziali conferiti ex art. 110, primo comma, del decreto legislativo n. 267 del 2000 devono essere computate ai fini del rispetto del limite di cui all’art. 9, comma 28, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010”. Gli obblighi di contenimento della spesa di personale 17/20 La spesa per il lavoro flessibile Art. 9, comma 28, DL 78/2010, le spese per i contratti ex art. 110, comma 1, TUEL DL 113/2016, art. 16, comma 1-quater, integra nuovamente il comma 28 , chiarendo che: «Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267». Enti in dissesto • • • Il contratto ex art. 110 è risolto di diritto nel caso in cui l’ente dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie (art. 110, c.4, TUEL); Per gli enti in dissesto non è possibile superare il 50% della spesa media sostenuta per lavoro a tempo determinato nel triennio precedente l’anno cui si riferisce l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato (Art. 259, comma 6, D.Lgs. 267/2000); Le assunzioni di personale negli enti in dissesto sono soggette al controllo della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali – Ministero dell’interno (Artt. 155, 243 e 243-bis D.Lgs. 267/2000) Gli obblighi di contenimento della spesa di personale 18/20 Delibera n. 13/2015 della Sez.Aut. della Corte dei Conti (Linee guida Organi di Revisione Economico Finanziaria – Relazione al Rendiconto 2014) Le componenti considerate per la determinazione della spesa ai sensi dell’art. 9, comma 28, DL 78/2010 • • • • • • • • rapporti a tempo determinato ex art. 90 TUEL rapporti a tempo determinato ex art. 92 TUEL rapporti a tempo determinato ex art. 110, comma 2, TUEL (post DL 113/2016) rapporti in convenzione (eccetto voci escluse) contratti di collaborazione coordinata e continuativa contratti di formazione-lavoro e altri rapporti formativi somministrazione di lavoro e lavoro accessorio lavoratori socialmente utili (per la quota a carico del bilancio dell’Ente) Le componenti da escludere: • personale in convenzione ex art. 14 del CCNL 2004; • personale a termine per progetti finanziati dalla unione europea; • personale a termine per progetti finanziati dalla regione; • personale a termine per progetti comunque finanziati da terzi soggetti; • … Gli obblighi di contenimento della spesa di personale Delibera n. 23/2016 della Sezione delle Autonomie Costi dei dipendenti delle altre amministrazioni Il costo del personale in convezione ex art. 14 del CCNL 22/01/2004 va escluso In caso di utilizzo di personale di altri Enti ai sensi dell’art. 1, comma 557, l. 311/2004: - Sono escluse le spese per il lavoro prestato nell’ambito dell’ordinario orario di lavoro; Devono invece essere incluse le prestazioni che eccedono le 36 ore ordinarie. Comando di dipendenti: è escluso, ma le economie di spesa generate nell’Ente cedente non devono essere destinate a finanziare spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni Gli obblighi di contenimento della spesa di personale 19/20 Per le Unioni di comuni Art. 32, comma 5 TUEL: «all'unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite. Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale dell'Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale». Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 8/2011: contenimento dei costi da valutare sotto il profilo sostanziale - fermi restando i vincoli normativi imposti ai singoli comuni ed all'Unione stessa (a seconda di casi, comma 557 o comma 562), ciascun comune dovrà procedere alla verifica del rispetto di tali limiti mediante il criterio del "ribaltamento" della quota spesa di personale dell'Unione a lui riferibile. Gli obblighi di contenimento della spesa di personale 20/20 Per le Unioni di comuni A decorrere dal 1° gennaio 2015 il comma 31-quinquies dell'art. 14 d.l. n. 78/10 (inserito dalla legge di stabilità 2014) stabilisce che "nell'ambito dei processi associativi di cui ai commi 28 e seguenti, le spese di personale e le facoltà assunzionali sono considerate in maniera cumulata fra gli enti coinvolti, garantendo forme di compensazione fra gli stessi, fermi restando i vincoli previsti dalle vigenti disposizioni e l'invarianza della spesa complessivamente considerata". Assunzioni. Il quadro normativo Il D.L. n. 90/2014. - Ridefinizione delle percentuali di turn-over per Regioni ed Enti locali soggetti al patto di stabilità (60% dal 2014, 80% dal 2016; 100% dal 2018; 100% dal 2014 per gli Enti con incidenza della spesa di personale su quella corrente inferiore al 25%); - Abrogazione dell’art. 76 comma 7 del D.L. n. 112/2008 (possibilità, solo per gli enti con incidenza della spesa di personale su quella corrente inferiore al 50%, di assumere con una percentuale di turn-over pari a 40); - Individuazione di un parametro fisso per il contenimento della spesa di personale (media del triennio 2011-2013); - Incremento della spesa ammissibile per lavoro flessibile (dal 50% al 100% della spesa 2009); - Riscrittura dell’art. 110 TUEL. 1/5 Assunzioni. Il quadro normativo L. n. 190/2014 - Destinazione delle facoltà assunzionali 2015 e 2016 all’assorbimento del personale soprannumerario di Città metropolitane e Province; salvaguardia per i soli vincitori di concorso già conclusi; rinvio delle procedure di stabilizzazione in atto. D.L. n. 78/2015 - Possibilità di reclutare figure «infungibili» nel settore educativoscolastico, in deroga al blocco delle assunzioni imposto per l’assorbimento del personale soprannumerario; - Ripristino della facoltà di utilizzare i c.d. resti assunzionali (problema CDC Sez. Autonomie, del. n. 27/2014); - Misure in materia di polizia provinciale, salvaguardia per il reclutamento di personale stagionale. 2/5 Assunzioni. Il quadro normativo L. 208/2015 Comma 228. Riduzione del turn-over per il personale non dirigente. Nel triennio 2016-2018 Regioni ed Enti locali possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Si tratta di una disposizione particolarmente critica per i Comuni, in quanto abbatte drasticamente le percentuali di turn-over ridefinite dal decretolegge n. 90/2014, e interviene nella delicata fase di attuazione dell’art. 1, comma 424, della legge di stabilità 2015, che ha fortemente compresso il regime assunzionale dei Comuni a fronte dell’esigenza di ricollocare il personale soprannumerario di Città Metropolitane e Province. 3/5 Assunzioni. Il quadro normativo 4/5 Assunzioni. Il quadro normativo DL 113/2016 (art. 16) - C. 1 - Abrogazione obbligo contenimento incidenza della spesa di personale sul complesso delle spese correnti; - C. 1-bis - Disciplina delle assunzioni nei Comuni con popolazione inferiore a 10,000 abitanti; - C. 1-ter - Sblocco mobilità volontaria nelle Regioni in cui sia ricollocato almeno il 90% del personale soprannumerario; - C. 1-quater - esclusione spesa 110 comma 1 da tetto alla spesa per lavoro flessibile; - C. 1-quinquies – assunzioni nei Comuni risultanti da fusione (art. 17) - Programma straordinario di assunzioni nel settore educativo 5/5 Assunzioni. Le verifiche preliminari 1/3 Condizioni per procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo Norma Prassi applicativa 1. Assenza dello stato di deficitarietà strutturale e di dissesto Art. 243, comma 1, D.Lgs. 267/2000 2. Fino al 2016: rispetto del patto di stabilità interno nell’anno precedente o rilevato nell’anno precedente (Comuni che nel 2015 erano soggetti al patto di stabilità interno) Art. 76, c. 4, D.L. 112/2008; Art. 31, comma 26 DL 183/2011 3. Dal 2017: saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali (tutti i Comuni) Art. 1, comma 723, lett. e), L. 208/2015 Circolare RGS 5/2016 4. Rispetto del termine (anno precedente) per la trasmissione della certificazione del patto di stabilità/pareggio di bilancio Art. 31, comma 20 DL 183/2011; Art. 1, comma 720, L. 208/2015 Corte Conti Puglia 111/2016 5. Rispetto del tetto alla spesa di personale riferito alla media del triennio 2011-2013 (comuni che nel 2015 erano soggetti al patto di stabilità interno) Art. 1, commi da 557 a 557-quater, L. 296/2006 Art. 1, comma 762, L. 208/2015 Circolare 9/2006 RGS su modalità computo spesa personale Circolare RGS 5/2016 Corte Conti, Sez. Autonomie, deliberazione n. 25/2014 Note Le assunzioni devono essere autorizzate dalla COSFEL (Ministero dell’Interno) Circolare RGS 5/2016 Sisma Emilia: riferimento 2011 (art. 11, comma 4ter, DL 90/2014 Assunzioni. Le verifiche preliminari Condizioni per procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo Norma 6. Rispetto dei termini previsti per l’approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l’invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (dal 2017). 7. Rispetto del tetto alla spesa di personale riferita all’anno 2008 (comuni che nel 2015 non erano soggetti al patto di stabilità interno) Art. 9, comma 1quinquies, D.L. 113/2016 8. Programmazione triennale del fabbisogno di personale Art. 6, comma 6, D.Lgs. 165/2001 9. Ricognizione ANNUALE eccedenze di personale art. 33, comma 2, D. Lgs. 165/2001 10. Adozione del piano triennale delle azioni positive art. 48, comma 1, D. Lgs. 198/2006 2/3 Prassi applicativa Note La sanzione è rimossa con l’adempimento tardivo. Art. 1, comma 562, L. 296/2006 Art. 1, comma 762, L. 208/2015 La mancata adozione interdice anche l’assunzione di personale appartenente alle categorie protette. Nullità contratto Per quanto riguarda il Piano della performance (art. 10, comma 5, D. Lgs. 150/2009), l’art. 169, comma 3-bis, TUEL, specifica che lo steso è unificato nel PEG. Assunzioni. Le verifiche preliminari Condizioni ulteriori per le assunzioni a tempo determinato Rispetto del tetto della spesa 2009 per il lavoro flessibile art. 9, comma 28, D. L. 78/2010 Rispetto del tetto della spesa media 2007/2009 per il lavoro flessibile (enti che nel 2009 non hanno avuto contratti flessibili) art. 9, comma 28, D. L. 78/2010 Per gli enti in dissesto non è possibile superare il 50% della spesa media sostenuta per lavoro a tempo determinato nel triennio precedente l’anno cui si riferisce l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato Art. 259, comma 6, D.Lgs. 267/2000 3/3 Il turn-over 1/8 Comma 228. Riduzione del turn-over per il personale non dirigente. 1 - Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del n. 90/2014, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. 2- Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge n. 296/2006, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennalmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del TUEL, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti. 3- In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, …, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 90/2014. 4- Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge n. 90/2014 (turn-over al 100% della spesa dei cessati per gli Enti «virtuosi»), è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018. Il turn-over 2/8 Comma 228. Riduzione del turn-over per il personale non dirigente. Esclusioni (1) Occorre sottolineare come tale limitazione del turn-over: - non riguardi il personale di qualifica dirigenziale, per il quale rimangono in vigore le percentuali stabilite dall’art. 3, comma 5, del decreto legge n. 90/2014, fermi gli adempimenti di cui al comma 424 della legge n. 190/2014, relativi alla ricollocazione del personale soprannumerario di Città metropolitane e Province, e le previsioni del comma 219 della stessa legge di stabilità (vedi infra…); Pertanto: • Dipendenti: 25% (75%) nel triennio 2016-2018, 100% dal 2019 • Dirigenti: 80% nel 2016 e nel 2017, 100% dal 2018 Il turn-over 3/8 Comma 228. Riduzione del turn-over per il personale non dirigente. Esclusioni (2) … - non si applichi al personale assunto attraverso le procedure di mobilità disciplinate dall’art. 1, commi 421 e ss. della legge n. 190/2014, dalle Città metropolitane e dalle Province: anche in tal caso valgono le percentuali ordinariamente previste dalla legislazione vigente; - non valga, solo per l’anno 2016, per gli Enti la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, per i quali, ai sensi dell’art. 3, comma 5-quater del decreto legge n. 90/2014 è previsto un turn over pari al 100 per cento della spesa del personale cessato; Pertanto: • mobilità in entrata da Città metropolitane e Province: 100% nell’anno 2016 • Enti «virtuosi»: 100% nell’anno 2016, misura «sospesa» nel 2017 e 2018 Il turn-over 4/8 Comma 228. Riduzione turn-over per il personale non dirigente. Esclusioni (3) … - non riguardi il personale dei Comuni istituiti a seguito di fusioni intervenute dall’anno 2011, e le Unioni di Comuni, per i quali il successivo comma 229 stabilisce le assunzioni di personale a tempo indeterminato sono ammesse nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente; - non riguardi altresì i comuni che nel 2015 non erano soggetti al patto di stabilità, per i quali il comma 762 fa salva la disciplina di maggior favore stabilita dall’art. 1, comma 562, della legge 296/2006, che consente l'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno; Pertanto: • Fusioni post 2011 e Unioni di Comuni: 100% dall’anno 2016 • Comuni fuori patto 2015: turn-over integrale «per teste» dall’anno 2016 Il turn-over 5/8 Comma 228. Riduzione del turn-over per il personale non dirigente. Esclusioni (4) Rimane ferma per tutti gli Enti locali la possibilità di effettuare assunzioni a tempo indeterminato a valere sui residui ancora disponibile delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente, ai sensi dell’art. 3, comma 5, del decreto – legge n. 90/2014 (come modificato dal D.L. n. 78/2015). NB: trattasi di capacità assunzionali non riservate alla ricollocazione del personale soprannumerario (Nota ANCI 9/7/2015; Del. Sez. Autonomie n.ri 26 e 28/2015) Il turn-over 6/8 Comma 228. Riduzione del turn-over per il personale non dirigente - Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti La percentuale di turn-over è incrementata al 75% per i Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti che presentino nell’anno precedente un rapporto dipendenti/popolazione inferiore al rapporto medio definito triennalmente dal Ministero dell’Interno: DECRETO 24 luglio 2014 - Individuazione dei rapporti medi dipendenti popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto, per il triennio 2014-2016. Popolazione: dati ufficiali ISTAT– art. 156, comma 2 TUEL Pertanto: • Comuni che nel 2015 avevano rapporto dip/pop inferiore: 75% + capacità residue ultimo triennio • Comuni che nel 2015 avevano rapporto dip/pop superiore: 25% + capacità residue ultimo triennio Il turn-over 7/8 Comma 228. Riduzione del turn-over per il personale non dirigente - Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti DECRETO 24 luglio 2014 - Individuazione dei rapporti medi dipendenti popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto, per il triennio 2014-2016: fino a 499 abitanti 1/78 da 500 a 999 abitanti 1/103 da 1.000 a 1.999 abitanti 1/123 da 2.000 a 2.999 abitanti 1/137 da 3.000 a 4.999 abitanti 1/143 da 5.000 a 9.999 abitanti 1/151 da 10.000 a 19.999 abitanti 1/145 da 20.000 a 59.999 abitanti 1/133 da 60.000 a 99.999 abitanti 1/117 da 100.000 a 249.999 abitanti 1/107 da 250.000 a 499.999 abitanti 1/79 da 500.000 abitanti e oltre 1/75 Il turn-over 8/8 Comma 228. Riduzione del turn-over per il personale non dirigente - Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti DECRETO 24 luglio 2014 - Individuazione dei rapporti medi dipendenti popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto, per il triennio 2014-2016: Esempio 1: Comune con n. 117.091 abitanti (non applica il comma 228 2° periodo) Rapporto medio fascia da 100.000 a 249.999 abitanti 1/107 Target: 117.091/107 = 1094 dipendenti a tempo pieno Esempio 2:Comune con n. 3.722 abitanti Rapporto medio fascia da 3.000 a 4.999 abitanti 1/143 Target: 3.722/143 = 26 dipendenti a tempo pieno Esempio 3:Comune con n. 5.002 abitanti a Rapporto medio fascia da 5.000 a 9.999 abitanti 1/151 Target: 5002/151 = 33 dipendenti a tempo pieno , che diventano 35 dipendenti applicando il correttivo ai sensi dell'art. 263, comma 2, secondo periodo, TUEL, «in ogni caso agli enti spetta un numero di dipendenti non inferiore a quello spettante agli enti di maggiore dimensione della fascia demografica precedente» (4.999/143=35) La ricollocazione del personale soprannumerario Comma 234 L. 208/2015. Ripristino del regime ordinario di reclutamento del personale. Questa previsione, fortemente voluta dall’ANCI, consente il superamento del blocco assunzionale nei Comuni situati nelle Regioni presso le quali si sia completato il processo di mobilità del personale. In particolare si stabilisce lo sblocco delle procedure di reclutamento che reso noto mediante comunicazione pubblicata nel portale «Mobilita.gov». L’ANCI ha richiesto in tutte le sedi istituzionali (Osservatorio nazionale sull’attuazione della legge n. 56/2014, Conferenza Unificata), di procedere alla piena attuazione del comma 234 non appena definite le procedure di mobilità gestite dal portale. 1/7 La ricollocazione del personale soprannumerario 2/7 Comma 234. Ripristino del regime ordinario di reclutamento del personale. Regione Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Puglia Sardegna Sicilia Toscana Trentino A.A. Umbria Valle d’Aosta Veneto Sblocco PM Ripristino assunzioni 29/2/2016 11/8/2016 29/2/2016 18/7/2016 29/2/2016 18/7/2016 29/2/2016 18/7/2016 29/2/2016 18/7/2016 18/7/2016 11/8/2016 11/8/206 11/8/2016 29/2/2016 18/7/2016 Il Dipartimento della Funzione pubblica, con i provvedimenti del 29/2/2016, del 18/7/2016 e dell’11/8/2016 ha progressivamente dato attuazione al comma 234, prevedendo regione per regione lo sblocco delle assunzioni per il personale di polizia municipale, e, in alcuni casi, di tutto il personale La ricollocazione del personale soprannumerario Art. 16, DL 113/2016 Comma 1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nelle regioni in cui sia stato ricollocato il 90 per cento del personale soprannumerario delle province, i comuni e le città metropolitane possono riattivare le procedure di mobilità. 3/7 La ricollocazione del personale soprannumerario Una parentesi: la mobilità volontaria. Neutralità finanziaria Art. 1, comma 47, L. n. 311/2004: «47. In vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché' abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente.» Art. 14 comma 7 del dl 95/2012: «7. Le cessazioni dal servizio per processi di mobilità, nonché' quelle disposte a seguito dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), limitatamente al periodo di tempo necessario al raggiungimento dei requisiti previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.» 4/7 La ricollocazione del personale soprannumerario Una parentesi la mobilità volontaria. Mobilità del personale soprannumerario Circolare 1/2015 Funzione Pubblica: «Non è consentito bandire nuovi concorsi a valere sui budget 2015 e 2016, né procedure di mobilità. Le procedure di mobilità volontaria avviate prima del 1° gennaio 2015 possono essere concluse. In ogni caso devono essere favorite in via prioritaria le procedure di mobilità volontaria del personale degli enti di area vasta.» Del. 19/2015 Sezione Autonomie: «deve ritenersi che per il 2015 ed il 2016 agli enti locali è consentito indire bandi di procedure di mobilità riservate esclusivamente al personale soprannumerario degli enti di area vasta. A conclusione del processo di ricollocazione del personale soprannumerario destinatario dei processi di mobilità, è ammissibile indire le ordinarie procedure di mobilità volontaria.» 5/7 La ricollocazione del personale soprannumerario Una parentesi: la mobilità volontaria. Mobilità del personale soprannumerario Corte Conti Piemonte n. 70/2016/SRCPIE/PAR «La mobilità tra enti soggetti a divieti o limitazioni alle assunzioni è libera perché non genera una variazione della spesa complessiva a livello di comparto pubblico, risolvendosi nel mero trasferimento di un’unità di personale tra due distinti enti. La suddetta operazione, essendo neutrale dal punto di vista della complessiva finanza pubblica, non ha incidenza, per il legislatore, sulle capacità assunzionali dell’ente ricevente, che continuano ad essere computate sulla base del rapporto percentuale con le cessazioni (per pensionamento, decesso o altre cause) avvenute nel corso dell’anno precedente. Resta tuttavia il vincolo costituito dal comma 424 della legge n. 190/2014». 6/7 La ricollocazione del personale soprannumerario Comma 760 L. 208/2015. Deroga sanzioni patto 2015 per mobilità del personale soprannumerario. Al fine di favorire la ricollocazione del personale soprannumerario di Città metropolitane e Province, ai Comuni che nel 2015 non hanno rispettato il patto di stabilità non si applica la sanzione del blocco delle assunzioni. In merito ai tempi medi di pagamento, si evidenzia che con la sentenza 272/2015, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 41, comma 2, del decreto-legge n. 66/2014, che stabiliva per le amministrazioni non in regola con l’indicatore dei tempi medi di pagamento, il divieto di procedere a qualsiasi forma di reclutamento, anche a tempo determinato, nell’anno successivo alla violazione. 7/7 Polizia municipale 1/4 Il decreto legge 78/2015 ha introdotto, nell'articolo 5, misure finalizzate alla ricollocazione del personale di polizia provinciale. Si tratta di una previsione che ha generato da subito difficoltà applicative, tenendo conto peraltro che la norma implicava in origine un divieto assoluto per i Comuni di procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo per le funzioni di polizia locale. Accogliendo le richieste dell'Anci in sede di conversione del decreto legge è stata introdotta una deroga al divieto, nei termini che seguono: «Sono fatte salve le assunzioni di personale a tempo determinato effettuate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, anche se anteriormente alla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione, per lo svolgimento di funzioni di polizia locale, esclusivamente per esigenze di carattere strettamente stagionale e comunque per periodi non superiori a cinque mesi nell'anno solare, non prorogabili». Polizia municipale 2/4 Le assunzioni di Polizia Municipale Rispetto a questa formulazione i Comuni interessati da esigenze di stagionalità hanno evidenziato la necessità di chiarire come debba intendersi l'espressione "anno solare", se cioè lo stesso debba farsi decorrere dal 1° gennaio 2015, in tal caso prendendo in considerazione anche eventuali periodi di lavoro prestati dagli agenti stagionali prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina. Sul punto l'Anci, con la nota del 26 novembre 2015, ha chiarito, facendo riferimento ad orientamenti consolidati del Giudice del lavoro e alla prassi amministrativa del ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che l'espressione "anno solare" designa il periodo intercorrente tra un qualsiasi giorno dell'anno e il corrispondente giorno dell'anno successivo, in ciò distinguendosi dall'"anno civile" che invece intercorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno (Cassazione, sentenze nn. 14431/2015, 6599/1993, 5959/1995 e 13396/2002; circolare del ministero del Lavoro n. 32/2012). Polizia municipale 3/4 Le assunzioni di Polizia Municipale Altri importanti aspetti applicativi sono stati chiariti con l'accordo per l'applicazione dell'articolo 5 del decreto legge 78/2015sancito tra Governo, Regioni ed Enti locali nella Conferenza unificata del 5 novembre scorso. • province e le città metropolitane individuano il personale di polizia necessario all'esercizio delle funzioni fondamentali e lo mantengono nell'ambito delle loro dotazioni organiche nei limiti previsti dal comma 421 della legge n. 190/2014; • le leggi regionali di riordino possono riallocare il personale nelle città metropolitane e nelle province per l'esercizio delle funzioni di vigilanza collegate alle funzioni non fondamentali, con copertura delle relative spese; • in alternativa le regioni possono trasferire il personale di polizia nei ruoli regionali insieme alle funzioni; in tal caso tale personale non potrà più avere le qualifiche di polizia locale; • il personale di polizia provinciale non individuato e riallocato ai sensi dei punti precedenti transita nei ruoli dei Comuni secondo le modalità stabilite nel decreto sui criteri di mobilità del 30 settembre 2015, Polizia municipale 4/4 Le assunzioni di Polizia municipale Il Dipartimento della Funzione pubblica, in applicazione del comma 234 della legge di stabilità 2016, ha disposto il ripristino delle facoltà di assunzione a tempo indeterminato e delle procedure di mobilità per gli Enti locali situati nelle Regioni: Basilicata (nota del 29 febbraio 2016 n.10669) Emilia Romagna (nota del 29 febbraio 2016 n.10669) Lazio (nota del 29 febbraio 2016 n.10669) Marche (nota del 29 febbraio 2016 n.10669) Molise (nota del 18 luglio 2016 n. 37870) Piemonte (nota del 29 febbraio 2016 n.10669) Puglia (nota del 18 luglio 2016 n. 37870) Toscana (nota dell’11 agosto 2016 n. 42335) Veneto (nota del 29 febbraio 2016 n.10669) Le assunzioni di personale educativo Comma 424 L. 190/2014: budget assuznionale 2015-16 destinato alla ricollocazione dei soprannumerari delle Province Sezione Autonomie, del. 19/2015: «se l’ente deve coprire un posto di organico per il quale è prevista una specifica e legalmente qualificata professionalità, eventualmente attestata da titoli di studio precisamente individuati – in quanto tale assunzione è necessaria per garantire l’espletamento di un servizio essenziale, alle cui prestazioni la predetta professionalità è strettamente e direttamente funzionale - non potrà ricollocare in quella posizione unità soprannumerarie sprovviste di tale requisiti. E se questa dovesse essere l’unica esigenza di organico da soddisfare nell’arco del biennio considerato dalla norma, una volta constatata l’inesistenza di tali professionalità tra le unità soprannumerarie da ricollocare, l’ente potrà procedere ad assumere nei modi ordinari. Tale ricerca va riferita non al solo personale della Provincia di appartenenza, ma a tutto il personale delle Province interessate alla ricollocazione» Le assunzioni di personale educativo Art. 4, comma 2-bis, DL 78/2015: "E' fatta salva la possibilità di indire, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti, le procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato di personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all'organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici, con esclusione del personale amministrativo, in caso di esaurimento delle graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra le unità soprannumerarie di cui al precedente periodo, di figure professionali in grado di assolvere alle predette funzioni". Ergo: le assunzioni di insegnanti ed educatori è consentita anche a valere sui budget 2015-16. Ltr. 5/8/2015 del Ministro Madia al Presidente ANCI: ciascun Comune rivolge istanza alle Province situate nel proprio ambito regionale, e può procedere al reclutamento in caso di esito negativo della ricognizione o mancata risposta. NB: il DL 78/2016 ha ripristinato anche l’utilizzo dei c.d. resti assunzionali. Le assunzioni di personale educativo Tempi determinati e supplenze Il D.Lgs. n.81/2015 ha abrogato e sostituito il D.Lgs. 368/2001, prevedendo (l'art. 29, comma 2, lett. c) l'esclusione dalla disciplina generale del tempo determinato (limite massimo dei 36 mesi) per i contratti a tempo determinato stipulati con il personale docente ed ATA statale per il conferimento delle supplenze, non replicando l’esplicito riferimento ai servizi educativi comunali. Circolare Madia n. 3/2015: su sollecitazione dell’ANCI ha chiarito la possibilità per i Comuni di conferire gli incarichi di supplenza anche al personale docente e non docente che abbia nel corso degli anni cumulato una durata superiore a trentasei mesi, garantendo parità di trattamento rispetto al personale docente ed ATA statale, pur nel rispetto delle previsioni dell’art. 36 del D.Lgs. 165/2001. Le assunzioni di personale educativo 5/12 La disciplina dell’art. 17 del DL 113/2016 (DL EELL 2016): inserimento dei commi da 228-bis a 228-quinquies alla legge di stabilità 2016 Il comma 228-bis individua un budget assunzionale straordinario ed aggiuntivo rispetto alle ordinarie capacità assunzionali degli Enti locali (come da ultimo definite, per il triennio 2016-2018, dai commi 228 e 229 della stessa Legge di stabilità), finalizzato a garantire la continuità e assicurare la qualità del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia e negli asili nido, in analogia con quanto disposto per il sistema nazionale di istruzione e formazione dalla L. n. 107/2015. La disposizione consente ai Comuni di definire un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale insegnante ed educativo, necessario per consentire il mantenimento dei livelli di offerta formativa, nei limiti delle disponibilità di organico e della spesa di personale sostenuta per assicurare i relativi servizi nell'anno educativo e scolastico 2015-2016. Il piano straordinario può essere attuato negli anni 2016, 2017 e 2018, e non deve pregiudicare il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, e le norme di contenimento della spesa di personale. Le assunzioni di personale educativo 6/12 La disciplina dell’art. 17 del DL 113/2016 (DL EELL 2016): inserimento dei commi da 228-bis a 228-quinquies alla legge di stabilità 2016 Comma 228-ter. Con riferimento al triennio scolastico 2016-2019, è possibile procedere all’assunzione a tempo indeterminato del personale inserito in proprie graduatorie adottate in applicazione dell'articolo 4, comma 6, del D.L. n. n. 101, dell'articolo 1, comma 558, della L. n. 296/2006, e all'articolo 3, comma 90, della L. n. 244/2007, nonché del personale inserito in altre proprie graduatorie definite a seguito di prove selettive per titoli ed esami. Si ricorda che il comma 426 della L. n. 190/2016 ha prorogato al 31 dicembre 2018 il termine per attuare le procedure speciali di cui all’art. 4, comma 6, del D.L. n. 101/2013. Il secondo periodo del comma 228-ter individua la provvista finanziaria per procedere alle assunzioni disciplinate dal primo periodo: nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e delle norme di contenimento della spesa di personale, qualora le amministrazioni interessate possano sostenere a regime la spesa di personale riferita a contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale da stabilizzare, le corrispondenti risorse, in misura non superiore all'ammontare medio relativo al triennio anteriore al 2016, sono utilizzate per assunzioni a tempo indeterminato volte al superamento dei medesimi contratti a termine, con contestuale e definitiva riduzione del corrispondente valore di spesa dal tetto di spesa per il lavoro flessibile, come definito ai sensi dell’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010. Le assunzioni di personale educativo 7/12 La disciplina dell’art. 17 del DL 113/2016 (DL EELL 2016): inserimento dei commi da 228-bis a 228-quinquies alla legge di stabilità 2016 Il terzo periodo del comma 228-ter definisce un ulteriore canale di accesso, prevedendo che per le medesime finalità, i Comuni possono avviare nuove procedure selettive per titoli ed esami, per assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, riservate al personale insegnante ed educativo, che abbia maturato, alla data di entrata in vigore del decreto, tre anni di servizio, anche non continuativi, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che indice le procedure di reclutamento, nel limite massimo del cinquanta per cento delle facoltà di assunzione definite nel piano triennale del comma 228-bis, al netto di quelle utilizzate per lo scorrimento delle graduatorie. In tal caso, le graduatorie compilate in esito alle procedure selettive sono composte da un numero di soggetti pari, al massimo, al numero dei posti per i quali queste sono bandite, maggiorato del 10 per cento. Le assunzioni di personale educativo La disciplina dell’art. 17 del DL 113/2016 (DL EELL 2016): inserimento dei commi da 228-bis a 228-quinquies alla legge di stabilità 2016 Comma 228-quater. Si prevede la possibilità per gli enti locali e le istituzioni locali di esperire procedure concorsuali finalizzate a valorizzare specifiche esperienze professionali maturate all'interno dei medesimi enti e istituzioni locali che gestiscono servizi per l'infanzia. A tal fine è possibile prevedere la proroga delle graduatorie vigenti per un massimo di tre anni a partire dal 1° settembre 2016 e il superamento della fase preselettiva per coloro che hanno maturato un'esperienza lavorativa di almeno 150 giorni di lavoro nell'amministrazione che bandisce il concorso ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del D.L. n. n. 101, dell'articolo 1, comma 558, della L. n. 296/2006, e all'articolo 3, comma 90, della L. n. 244/2007. Comma 228-quinquies. I Comuni che non sono in regola con il patto di stabilità 2015 possono dar luogo al piano straordinario di assunzioni previsto dal comma 228-bis ed applicare le procedure speciali definite dal comma 228-ter. La dirigenza pubblica Comma 219, legge di stabilità 2016. I posti dirigenziali delle pubbliche amministrazioni vacanti alla data del 15 ottobre 2015 sono resi indisponibili, tenendo comunque conto del numero dei dirigenti in servizio senza incarico o con incarico di studio e del personale dirigenziale in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o aspettativa. ANCI e Conferenza delle Regioni hanno chiesto di definire in sede di Conferenza Unificata le corrette modalità applicative della disposizione in questione agli Enti territoriali e il suo necessario raccordo con il successivo comma 221 tenendo conto dei seguenti elementi. La dirigenza pubblica Elementi testuali. 1- La norma fa espresso riferimento ai “posti dirigenziali vacanti di prima e seconda fascia”. Tale articolazione è prevista per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dall’art. 15 del D.Lgs. 165/2001 (che al successivo art. 23 stabilisce conseguentemente l’articolazione del ruolo dei dirigenti dello Stato nella prima e nella seconda fascia), mentre non è presente in ambito regionale e locale. All’art. 11, comma 1, lett. b), n. 1), della legge delega n. 124/2015, si prelude alla “eliminazione della distinzione in due fasce” per la sola dirigenza dello Stato. 2- Il comma 219 fissa le dotazioni dirigenziali “congelate” come quelle rideterminate in applicazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 95/2012, il cui ambito di applicazione è dettagliatamente definito al primo comma, che ha individuato “gli uffici dirigenziali … delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonché degli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165…”, con esclusione espressa (al comma 8) degli Enti locali. La dirigenza pubblica Elementi sistematici. 1- I successivi commi 227 e 228 disciplinano il regime del turn-over nel triennio 2016-2018, rispettivamente, per le amministrazioni centrali e per le Regioni e gli Enti locali. Al fine di salvaguardare l’efficacia della previsione di cui al comma 219, al comma 227 (amministrazioni centrali) è espressamente previsto che “Per il personale delle qualifiche dirigenziali, al netto delle posizioni rese indisponibili ai sensi del comma 219, è assicurato nell'anno 2016 il turn over nei limiti delle capacità assunzionali”. Analoga previsione non si rinviene al comma 228, che regola il turn-over per le Regioni e gli Enti locali limitandolo – per il triennio 2016-2018 – al 25% del personale cessato nell'anno precedente esclusivamente con riferimento al personale non dirigente. Per tali enti, pertanto, conserva piena efficacia, rispetto al turn over del personale di qualifica dirigenziale, la disciplina contenuta nell’art. 3, comma 5, del decreto-legge n. 90/2014. La dirigenza pubblica Elementi sistematici. Per Regioni ed Enti locali è appositamente prevista una diversa disciplina (comma 221), dovendo gli stessi procedere alla ricognizione delle dotazioni organiche dirigenziali e al riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, in un’ottica di razionalizzazione, efficientamento e flessibilità. Lettura costituzionalmente orientata. La necessità di combinare il disposto delle due disposizioni deriva anche da una lettura costituzionalmente orientata delle norme, a fronte dell’esigenza di garantire l’autonomia organizzativa e regolamentare degli Enti territoriali, quale riconosciuta dalla Carta fondamentale. Il precetto di generale indirizzo ricavabile dal comma 221, infatti, nel lasciare margine all'espressione di tale autonomia nel rispetto delle norme costituzionali, non appare conciliabile con un congelamento indiscriminato dei posti dirigenziali, i quali costituiscono proprio l'oggetto delle procedure di riordino richieste dalla norma. La dirigenza pubblica Il 14 aprile u.s. la Conferenza Unificata ha approvato il documento relativo alle «Problematiche interpretative dell'articolo 1, commi 219 e 221, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in materia di dirigenza pubblica». Nel documento, preso atto delle osservazioni dell’ANCI e della Conferenza delle Regioni, si sono fissati i principi che di seguito si riportano. La dirigenza pubblica La concreta indisponibilità dei posti della dirigenza, vacanti al 15 ottobre 2015, è anche connessa al percorso ricognitivo delle rispettive dotazioni organiche, in attuazione del comma 221. Tale ricognizione è effettuata tenendo conto dei dirigenti in servizio senza incarico o con incarico di studio e il personale dirigenziale in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o aspettativa; e tenendo altresì conto che sono consentiti gli incarichi a copertura dei posti dirigenziali vacanti alla data del 15 ottobre 2015, a seguito di avvio del procedimento per il conferimento dell’incarico in data anteriore allo stesso 15 ottobre 2015 (l’atto di programmazione di copertura degli incarichi dirigenziali si può configurare come avvio del procedimento di conferimento). La dirigenza pubblica Sarà comunque possibile prevedere la copertura di posizioni dirigenziali: - appartenenti a strutture organizzative oggetto di riordino in relazione ad interventi che si concludono, entro il 31 dicembre 2016, con riduzione del numero di posti; - specificamente previste dalla legge o connesse allo svolgimento di funzioni fondamentali, in base all’art. 14, comma 27, del D.L. n. 78/2010, o di servizi essenziali. La dirigenza pubblica Art. 14, comma 27, DL 78/2010 … sono funzioni fondamentali dei comuni …: a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo; b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale; c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente; d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale; e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi; f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi; g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione; h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici; i) polizia municipale e polizia amministrativa locale; l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale; l-bis) i servizi in materia statistica. La dirigenza pubblica - Corte dei Conti Puglia, del. n. 73/2016 - A fronte di una non perfetta tecnica legislativa vi sono tuttavia argomenti testuali che depongono a favore di un’interpretazione del comma 219 applicabile a tutte le pubbliche amministrazioni. - Una volta riconosciuta l’applicabilità della disciplina in commento ai posti dirigenziali degli enti locali, deve ritenersi che ricadano nel vincolo di indisponibilità anche gli incarichi dirigenziali a tempo determinato conferiti entro i limiti di cui all’art 110 co 1 Tuel - Corte dei Conti Lombardia del. n. 209/2016 - questa sezione giudica applicabile l’articolo 1 comma 219 della legge 108/2015 anche agli enti locali per ogni tipo di assunzione dirigenziale (comprese quella ex articolo 110 del decreto legislativo 267/2000). 5 Sono escluse dall’applicazione dell’art.1 comma 219 i posti non vacanti alla data del 15 ottobre 2015. La dirigenza pubblica - Corte dei Conti Lazio, del. n. 87/2016 - per quanto di interesse degli Enti Locali, da un lato le dette eccezioni riguardano i posti già oggetto di bandi e avvisi selettivi alla data del 15 ottobre 2015, dall’altro quelli che vanno assegnati in base a norme di legge, richiamo quest’ultimo da valorizzare in concreto nell’ambito della pianificazione di competenza dei Comuni e, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata, coerente con motivate esigenze di fabbisogno minimo indefettibile per soddisfare la corretta erogazione di servizi essenziali secondo elementari principi di ragionevolezza e non contraddizione dell’ordinamento. La dirigenza pubblica Lo schema di decreto di riordino della dirigenza • La legge n. 124/2015, all’art. 11, ha conferito delega al Governo per la riorganizzazione della dirigenza pubblica. • Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 25 agosto u.s., ha approvato lo “schema di decreto legislativo recante disciplina della dirigenza della repubblica”. • Lo schema di decreto è stato esaminato nella seduta del 13 settembre u.s. dalla Commissione ANCI Pubblica amministrazione, Personale e Relazioni sindacali, e nella seduta del Consiglio Direttivo ANCI del 21 settembre u.s.. • Lo schema di decreto è stato sottoposto ai pareri delle Camere, del Consiglio di Stato, e della Conferenza Unificata, alla data attuale i pareri devono ancora essere resi. La dirigenza pubblica Il Sistema della dirigenza pubblica • Lo schema di decreto prevede l’introduzione di modifiche alla disciplina normativa della dirigenza pubblica contenuta nel D.Lgs. 165/2001. • Viene definito il “Sistema della dirigenza pubblica”, costituito dal Ruolo dei dirigenti statali, dal Ruolo dei dirigenti regionali e dal Ruolo dei dirigenti locali, alla cui gestione provvede il Dipartimento della Funzione Pubblica, che provvede altresì alla tenuta e all’aggiornamento della banca dati del Sistema della dirigenza pubblica, che contiene l’indicazione degli uffici dirigenziali presso ciascuna delle amministrazioni statali, regionali e locali e dei relativi titolari, oltre che i CV di tutti i dirigenti. • Il Ruolo dei dirigenti locali è istituito previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città e in esso confluiscono, in sede di prima applicazione, i dirigenti attualmente in servizio presso gli Enti locali e i segretari comunali di fascia A e B, mentre la figura del segretario comunale viene abolita. A regime nel Ruolo sono iscritti i dirigenti, all’atto della prima assunzione, degli Enti locali, loro consorzi e associazioni, agenzie locali, enti pubblici non economici locali. La dirigenza pubblica La Commissione per la dirigenza locale • Si prevede l’istituzione di una Commissione per la dirigenza locale Composizione: 7 componenti, tra cui: il Presidente dell’ANAC Il Ragioniere generale dello Stato Il Capo del DAIT – Ministero dell’Interno Il Segretario generale del Ministero degli Affari Esteri Il Presidente della CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università italiane) 2 componenti nominati con intesa in sede di Conferenza StatoCittà La dirigenza pubblica La Commissione per la dirigenza locale Funzioni attribuite alla Commissione: Nomina delle commissioni per l’esame di conferma dei vincitori del concorso Definizione dei criteri generali per il conferimento degli incarichi dirigenziali Accertamento dell’adozione e dell’utilizzo dei sistemi di valutazione ai fini del conferimento e revoca degli incarichi Preselezione dei candidati per il conferimento degli incarichi dirigenziali generali Valutazione di congruità successiva ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali non generali Parere sui provvedimenti sanzionatori connessi alla responsabilità dirigenziale Parere obbligatorio e non vincolante sulla decadenza dagli incarichi in caso di riorganizzazione dell’amministrazione La dirigenza pubblica Il rapporto di lavoro dei dirigenti e il reclutamento • Il rapporto di lavoro dei dirigenti è costituito con contratto di lavoro a tempo indeterminato con l’amministrazione che lo assume; il successivo conferimento di incarico dirigenziale da parte di altra amministrazione comporta la cessione del rapporto a tempo indeterminato, ferma l’iscrizione nel Ruolo di appartenenza. • Il reclutamento avviene attraverso procedure centralizzate: corsoconcorso (che dà luogo ad assunzione a tempo indeterminato con qualifica di funzionario, per tre anni, ed inquadramento dirigenziale solo in caso di successiva valutazione positiva) e concorso unico nazionale (che da luogo ad assunzione con inquadramento dirigenziale a tempo determinato, e successiva assunzione a tempo indeterminato solo in caso di superamento di un ciclo di formazione e di un esame di conferma). La dirigenza pubblica Il rapporto di lavoro dei dirigenti e il reclutamento • Lo schema di decreto precisa che le procedure concorsuali sono autorizzate annualmente dal Dipartimento per la funzione pubblica e dalla Ragioneria generale dello stato, assicurando una giusta proporzione tra personale dirigenziale e personale non dirigenziale nelle diverse amministrazioni. • L’intesa in sede di Conferenza Stato-Città disciplinano per i dirigenti locali: la programmazione del reclutamento e i contenuti specifici delle materie oggetto del corso-concorso; gli specifici contenuti formativi del corso-concorso, potendo prevedere che parte del corso-concorso si svolga dopo l’assegnazione dei vincitori alle relative amministrazioni; i contenuti del ciclo formativo dei vincitori del concorso, potendo prevedere che parte del ciclo formativo si svolga dopo l’assegnazione dei vincitori alle relative amministrazioni. La dirigenza pubblica Il conferimento e la durata degli incarichi dirigenziali • L’accesso agli incarichi dirigenziali avviene: attraverso procedure comparative ad avviso pubblico, sulla base di criteri di scelta definiti dalle singole amministrazioni, nell’ambito dei criteri generali definiti dalla Commissione per la dirigenza locale. • Gli avvisi sono pubblicati dal Dipartimento della Funzione pubblica, nel sito istituzionale del Sistema della dirigenza pubblica. • Alla selezione possono candidarsi i dirigenti iscritti ai tre Ruoli. • Gli avvisi possono indicare un periodo minimo, fino a tre anni, durante il quale l’assunzione di un successivo incarico da parte del dirigente è subordinata al consenso dell’amministrazione. • La scelta operata dalle amministrazioni è comunicata alla Commissione per la dirigenza pubblica, e l’incarico è conferito decorsi 15 giorni dalla comunicazione, salvo che la Commissione rilevi il mancato rispetto dei requisiti e criteri di selezione. La dirigenza pubblica Il conferimento e la durata degli incarichi dirigenziali • Resta ferma la disciplina prevista dall’art. 110, TUEL, (percentuali e procedure) per gli incarichi dirigenziali a tempo determinato, che possono essere conferiti anche a soggetti non appartenenti dal Ruolo della dirigenza locale o agli altri Ruoli. • La durata degli incarichi dirigenziali è definita dalla legge in 4 anni, con facoltà di rinnovare l’incarico per ulteriori due anni, una sola volta e con decisione motivata. Gli incarichi possono essere prorogati per il periodo strettamente necessario al completamento delle procedure per il conferimento del nuovo incarico. • • Alle procedure selettive di conferimento degli incarichi possono partecipare anche i dirigenti già titolari dei medesimi incarichi. La dirigenza pubblica I dirigenti privi di incarico • Ai dirigenti privi di incarico viene erogato, a carico dell’ultima amministrazione che ha conferito l’incarico, per il primo anno il trattamento economico fondamentale, importo ridotto nell’anno successivo. • Decorsi due anni dal collocamento in disponibilità, Il Dipartimento della Funzione pubblica provvede a collocare i dirigenti privi di incarico presso le amministrazioni ove vi siano posti disponibili. In tal caso, in caso di rifiuto dell’incarico, il dirigente decade dal Ruolo. • I dirigenti in disponibilità a seguito di revoca dell’incarico decadono dal ruolo decorso un anno. • Il dirigente privo di incarico è tenuto ad assicurare la presenza in servizio e rimane a disposizione dell’amministrazione per lo svolgimento di mansioni di livello dirigenziale. La dirigenza pubblica Il dirigente apicale degli Enti locali • Lo schema di decreto disciplina la nuova figura del dirigente apicale degli Enti locali. • Al dirigente apicale sono attribuiti i compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa. Egli svolge ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti dell’Ente. • L’incarico di dirigente apicale cessa se non rinnovato entro 90 giorni dall’insediamento degli organi esecutivi. • Si prevede una fase transitoria fino tre anni nella quale l’incarico di dirigente apicale può essere conferito solo ad ex segretari comunali e provinciali La dirigenza pubblica Il dirigente apicale degli Enti locali • I comuni con più di 100.000 abitanti e le città metropolitane possono nominare, in alternativa al dirigente apicale, un direttore generale, individuandolo anche al di fuori del ruolo unico. • I piccoli Comuni interessati dai processi di gestione associata delle funzioni hanno l’obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in forma associata. • Lo schema di decreto stabilisce che il dirigente apicale è nominato tra i dirigenti appartenenti ai ruoli della dirigenza. La dirigenza pubblica I segretari comunali e provinciali • Lo schema di decreto contiene disposizioni specifiche finalizzate al superamento della figura del segretario comunale e provinciale. A decorrere dalla effettiva costituzione del Ruolo unico dei dirigenti locali, la figura del segretario è abolita e l’Albo nazionale è soppresso. • Si prevede che nel Ruolo dei dirigenti locali confluiscono i segretari comunali e provinciali di fascia A e B. Lo schema di decreto specifica che gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore del decreto sono fatti salvi fino a naturale scadenza, con mantenimento del relativo trattamento economico. • Tali soggetti sono assunti dalle amministrazioni che conferiscono loro incarichi dirigenziali, nei limiti delle dotazioni organiche. • I segretari di fascia A e B in stato di disponibilità alla data di entrata in vigore del decreto restano in carico al Ministro dell’Interno sino all’attribuzione di nuovo incarico, e nel caso in cui non abbiano ottenuto un incarico dirigenziale decorso il termine di quattro anni dall’inquadramento nel Ruolo dei dirigenti locali cessano dal ruolo e i loro rapporto di lavoro si risolve. La dirigenza pubblica I segretari comunali e provinciali • • • • • I segretari di fascia C e i vincitori del concorso COA sono immessi in servizio come funzionari per due anni effettivi. Al termine dei due anni, le amministrazioni presso le quali hanno effettuato servizio trasmettono alla Commissione per la dirigenza locale una relazione sul servizio prestato, che contiene una valutazione di merito. In caso di valutazione positiva, l’amministrazione può immettere in ruolo il dipendente come dirigente, con conseguente iscrizione nel Ruolo dei dirigenti locali. In caso di valutazione negativa l’interessato rimane in servizio per un ulteriore anno, e nell’eventualità di una nuova valutazione negativa lo stesso rimane in servizio come funzionario. Come detto, lo schema di decreto prevede una fase transitoria fino tre anni nella quale l’incarico di dirigente apicale può essere conferito solo ad ex segretari comunali e provinciali. Qualora l’incarico sia conferito a segretario in fascia C o vincitore di concorso COA, quest’ultimo è iscritto nel ruolo dei dirigenti locali dopo che ha ricoperto tale incarico per una durata complessiva non inferiore a diciotto mesi. I rinnovi contrattuali per il comparto pubblico La legge di stabilità 2016 ha previsto il riavvio della Contrattazione collettiva di livello nazionale per il triennio 2016-2018: Comma 466. Sono stanziate le risorse (300 MLN €) per il rinnovo del CCNL per il personale delle amministrazioni centrali; Comma 468. Si riordinano le competenze dei Comitati di settore, nella prospettiva del riordino dei Comparti e delle Aree di contrattazione collettiva nazionale. Comma 469. Rinvia a DPCM i criteri di determinazione degli oneri per i rinnovi contrattuali per le amministrazioni diverse dallo Stato (anche Enti Locali). 1/4 I rinnovi contrattuali per il comparto pubblico DPCM 18 aprile 2016 «Gli oneri per la contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2016-2018 del personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale, da porre a carico dei rispettivi bilanci, sono determinati, a decorrere dal 2016, per l’intero triennio 2016-2018, da ciascuna delle amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici interessati, nella misura dello 0,4 per cento del “monte salari” utile ai fini contrattuali e costituito dalle voci retributive a titolo di trattamento economico principale e accessorio rilevate dai più recenti dati inviati in sede di conto annuale … al netto della spesa per l’indennità di vacanza contrattuale nei valori vigenti a decorrere dall’anno 2010.» 2/4 I rinnovi contrattuali per il comparto pubblico Definizione dei Comparti e delle Aree di contrattazione, in attuazione della L. 150/2009. - Il 12 febbraio u.s. il Ministro per la Semplificazione e la PA ha formulato l’atto di indirizzo per il riordino dei Comparti; - Il 4 aprile u.s. ARAN e Sindacati hanno sottoscritto l’ipotesi di CCNQ per la definizione dei Comparti e delle Aree di contrattazione per il triennio 2016-2018; - Si prevede l’accorpamento degli attuali 12 in 4 nuovi Comparti (e corrispondenti Aree dirigenziali): - Comparto delle Funzioni centrali; - Comparto delle Funzioni locali; - Comparto dell’Istruzione e della Ricerca; - Comparto della Sanità. 3/4 I rinnovi contrattuali per il comparto pubblico Il Comitato di settore Autonomie locali ha formulato parere positivo sull’ipotesi di CCNQ, con alcune osservazioni: - Area dirigenziale delle Funzioni locali: in sede di contrattazione collettiva nazionale di lavoro dovranno essere definite le più appropriate modalità di raccordo con l’attuazione della legge n. 124/2015 rispetto a modalità e tempi di confluenza nel ruolo unico della dirigenza locale dei segretari in fascia C; - Sezioni contrattuali del Comparto: nel Comparto delle Funzioni locali dovranno essere individuate parti speciali o sezioni contrattuali destinate a disciplinare specifiche professionalità e individuare i peculiari aspetti che caratterizzano il rapporto di lavoro nei Comuni di minori dimensioni demografiche, anche nel contesto delle forme associative tra Enti locali. 4/4 Conclusioni 1/2 Le questioni più urgenti: - Riassetto organico delle regole che governano il contenimento della spesa di personale nei Comuni. - Sblocco delle assunzioni al perfezionamento, Regione per Regione, del processo di ricollocazione del personale soprannumerario delle Province e delle Città metropolitane attraverso il portale «mobilita.gov.it»; - Superamento dei pesanti vincoli al turn-over imposti dalla legge di stabilità 2016, in particolare con riferimento ai Comuni di minori dimensioni demografiche, e comunque con riguardo all’esercizio di funzioni strettamente connesse all’erogazione di servizi alla cittadinanza (es.: soluzione adottata per l’immissione in ruolo del personale impiegato nei servizi educativi con reiterazione di contratti a tempo determinato). Conclusioni 2/2 - … le questioni più urgenti: - Semplificazione del quadro normativo e della disciplina contrattuale riguardante i fondi per la contrattazione decentrata e gli istituti del salario accessorio del personale; - Semplificazione degli oneri di comunicazione e meri adempimenti procedurali che assorbono le attività degli uffici. Grazie per l’attenzione