Organizzazione di produttori

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Organizzazione di produttori
Lo Sviluppo Rurale 2014-2020:
opportunità e criticità per il sistema del
settore ortofrutta
Dott. Agr. Adriano Antinelli
Esperto dello Sviluppo Rurale
Bologna, 13 gennaio 2014
LE NOVITA’ DEL REG. (UE) 1305/2013
La struttura della programmazione
La condizionalità amministrativa e la riserva
di performance
Le misure per la gestione del rischio in
agricoltura
La revisione delle Zone Svantaggiate
Il LEADER
Gli strumenti per incentivare l’innovazione
(PEI)
LA NUOVA STRUTTURA DELLA PROGRAMMAZIONE:
3 LIVELLI DI PROGRAMMAZIONE
A livello comunitario definizione di un “Common
Strategic Framework” comune per la politica di
coesione, di sviluppo rurale e della pesca
A livello nazionale stesso tipo di approccio
attraverso l’elaborazione di un Contratto di
Programma
Possibilità
di
elaborare
un
nazionale” per lo sviluppo rurale
Programmi
regionali
di
Sviluppo
Rurale
“Framework
nazionali
o
IL CONTRATTO DI PROGRAMMA:
È un documento di programmazione che delinea le modalità
di utilizzo dei Fondi per il raggiungimento degli obiettivi di
EU2020
È un accordo Stato membro – Commissione, approvato
entro 6 mesi dalla sua presentazione
Prevede un forte coinvolgimento del partenariato. È un
accordo tra Stato membro e CE che includerà:
- il contributo dei Fondi rispetto agli obiettivi tematici
- indicatori specifici collegati agli obiettivi
- un approccio per lo sviluppo territoriale integrato supportato
- soluzioni concrete per l’implementazione delle condizionalità exante e della riserva di performance
- soluzioni per migliorare la capacità amministrativa e ridurre i
costi amministrativi
QUADRO STRATEGICO NAZIONALE PER LO SVILUPPO RURALE:
Cosa contiene?
Piano
finanziario
nazionale
per
gestione
compensazioni per evitare disimpegno automatico
(n+3)
Modalità di gestione della riserva di performance
“Norme” di attuazione comuni (es. sistema dei controlli
e sanzioni, monitoraggio, spese ammissibili, ecc.)
Misure tipo
Cofinanziamento diverso misure nazionali v/s misure
regionali
I PROGRAMMI DI SVILUPPO RURALE
• 6 nuove priorità in linea con obiettivi di Europa
2020
• Eliminazione degli Assi
• Possibilità elaborare sotto-programmi (giovani,
piccole aziende agricole, filiere corte, le zone
montane, le donne nelle zone rurali, la
mitigazione
dei
cambiamenti
climatici
e
l’adattamento ad essi nonché la biodiversità)
VECCHI E NUOVI STRUMENTI DI INTERVENTO
Introduzione misure per la gestione dei rischi
Revisione delle zone svantaggiate e phasing out
Misure agro-ambientali e complementarietà con
primo pilastro (greening)
Pacchetti, progetti
innovazione
integrati,
cooperazione
e
LEADER: “nuovo strumento” di sviluppo locale
con FESR e FSE
Razionalizzazione di alcune misure
AIUTI ALLE GRANDI IMPRESE
Rif. Articolo
materiali:
17
-
Investimenti
in
immobilizzazioni
Richiesta allo Stato membro di fissare un limite dimensionale per
gli investimenti nella ristrutturazione delle aziende agricole
Rimozione dei vincoli dimensionali per gli investimenti nella
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
Vantaggi e svantaggi
Per le aziende agricole: rischio discriminazione tra aziende di
regioni
diverse;
fissazione
del
limite
esclude
aziende
indipendentemente dal progetto di investimento; meglio la
fissazione di un massimale di investimento come nell’attuale
programmazione
Per le imprese di trasformazione e commercializzazione:
tasso di cofinanziamento uguale per tutte le imprese
indipendentemente dalla dimensione; l’articolo non prevede atti
delegati da parte della CE, quindi assenza di rischi su
reintroduzione limiti in un momento successivo
MISURE AGRO-AMBIENTALI
Pagamenti
Agroamb.
Perdita di reddito e
maggiori costi derivanti dagli impegni
(+ costi di transazione)
Requisiti minimi su utilizzo dei fertilizzanti e dei
pesticidi + altri requisiti obbligatori nazionali
Baseline x
Pagamenti
Agroamb.
Greening
(diversificazione colture, aree ecologiche,
Prati e pascoli permanenti)
Cross-compliance (SM + BCCA)
Fonte: DG AGRI
COOPERAZIONE E INNOVAZIONE
Obiettivo favorire la cooperazione tra i diversi attori nel settore
agricolo e della food chain, della filiera forestale e altri attori,
comprese le organizzazioni interprofessionali, favorire la creazione
di cluster e di reti, sostenere la creazione di European Innovation
Partenrship (EIP) in tema di agricoltura e sviluppo sostenibile
Cosa si può finanziare:
Progetti pilota
Lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel campo
agricolo, alimentare e forestale
La cooperazione tra piccoli operatori e quella orizzontale e
verticale tra attori della supply food chain, così come quella nel
campo della produzione sostenibile di biomasse
Azioni comuni per la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti
climatici e più in generale le “pratiche ambientali”
L’elaborazione di Piani di gestione forestale o di strumenti
equivalenti
QUESTIONI APERTE
Piano
finanziario
nazionale
e
la
ripartizione
tra
Regioni/P.A.
Regole per “condizionalità amministrativa” e riserva di
performance
Misure
nazionali
Irrigazione)
(RRN;
Rischio;
Biodiversità;
Complementarietà con gli altri Fondi (PAC, OCM, ecc.)
Potere di delega “eccessivo” lasciato alla Commissione
su molte questioni non ancora definite nei
Regolamenti
IL RUOLO DELLE OP/AOP NEL PSR 2014/2020
Il termine “Organizzazione di produttori” non veniva mai
menzionato nel precedente Regolamento sullo Sviluppo Rurale
(Reg. 1698/05), mentre nel nuovo Reg. 1305/2013 tale parola
configura ben 21 volte.
Si fa riferimento alle “Organizzazioni/e di Produttori” nei
seguenti articoli/considerando:
•Considerando 21
•Art. 5 Priorità dell’Unione in materia di Sviluppo Rurale
•Art. 17 Investimenti in immobilizzazioni materiali
•Art. 27 Costituzione di associazioni e Organizzazioni di
produttori
•Allegati
Di seguito sono riportati gli articoli che fanno riferimento alle
organizzazioni di produttori del Reg. 1698/2005 e del Reg.
1305/2013.
Considerando 21
Le associazioni e le organizzazioni di produttori consentono agli
agricoltori di affrontare insieme le sfide poste dall'inasprirsi della
concorrenza e dalla necessità di consolidare gli sbocchi di mercato a
valle per lo smercio dei loro prodotti, anche sui mercati locali. La
costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori
dovrebbe essere pertanto incoraggiata. Per garantire che le
limitate risorse finanziarie siano utilizzate al meglio, il sostegno
dovrebbe essere limitato alle sole associazioni e organizzazioni di
produttori che si qualificano come PMI. Gli Stati membri hanno la
possibilità di dare priorità alle associazioni e organizzazioni di
produttori relative ai prodotti di qualità di cui alle misure sui
regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ai sensi del
presente regolamento. Per assicurare che l'associazione o
l'organizzazione di produttori diventi un'entità vitale, la concessione di
un sostegno da parte dello Stato membro dovrebbe essere subordinata
alla presentazione di un piano aziendale. Affinché il sostegno non si
trasformi in aiuto al funzionamento ma conservi la sua funzione
d'incentivo, occorre limitarne la durata ad un massimo di cinque anni a
decorrere
dalla
data
di
riconoscimento
dell'associazione
o
dell'organizzazione di produttori in base al suo piano aziendale.
Articolo 5 - Priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale
Gli obiettivi della politica di sviluppo rurale, che contribuiscono alla
realizzazione della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente,
sostenibile e inclusiva, sono perseguiti tramite le seguenti sei priorità
dell'Unione in materia di sviluppo rurale, che a loro volta esplicitano i
pertinenti obiettivi tematici del QSC:
3) promuovere l'organizzazione della filiera alimentare,
comprese la trasformazione e la commercializzazione dei
prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei
rischi nel settore agricolo, con particolare riguardo ai seguenti
aspetti:
a) migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli
meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità,
la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la
promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le
associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni
interprofessionali;
b) sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali.
Articolo 17 - Investimenti in immobilizzazioni materiali
1. Il sostegno nell'ambito della presente misura è destinato a
investimenti materiali e/o immateriali che:
a) migliorino le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda
agricola;
2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a) concesso agli agricoltori o
alle associazioni di agricoltori.
Articolo 27 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori
1.Il sostegno nell'ambito della presente misura è inteso a favorire la
costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nei
settori agricolo e forestale aventi come finalità:
a) l'adeguamento della produzione e dei prodotti dei soci di tali
associazioni o organizzazioni alle esigenze del mercato;
b) la commercializzazione in comune dei prodotti, compresi il
condizionamento per la vendita, la vendita centralizzata e la fornitura
all'ingrosso;
c) la definizione di norme comuni in materia di informazione
sulla produzione, con particolare riguardo al raccolto e alla
disponibilità dei prodotti, nonché
d) altre attività che possono essere svolte dalle associazioni e
organizzazioni di produttori, come lo sviluppo delle competenze
imprenditoriali
e
commerciali
o
la
promozione
e
l'organizzazione di processi innovativi.
2. Il sostegno è concesso alle associazioni e organizzazioni di produttori
ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti degli Stati membri
sulla base di un piano aziendale ed è limitato alle associazioni e
organizzazioni di produttori che sono PMI.
3. Il sostegno è concesso sulla base di un piano aziendale sotto
forma di aiuto forfettario erogato in rate annuali per un periodo
che non supera i cinque anni successivi alla data di
riconoscimento dell'associazione o organizzazione di produttori
ed è decrescente. Esso è calcolato in base alla produzione annuale
commercializzata dell'associazione o organizzazione. Gli Stati membri
versano l'ultima rata soltanto previa verifica della corretta attuazione
del piano aziendale.
Nel primo anno gli Stati membri possono calcolare il sostegno da
erogare alle associazioni o organizzazioni di produttori in base al valore
medio annuo della produzione commercializzata dei soci durante i tre
anni precedenti la loro adesione.
4. Il sostegno è limitato ai seguenti massimali:
10 % = In percentuale della produzione commercializzata
durante i primi cinque anni successivi al riconoscimento. Il
sostegno è decrescente.
100 000 Euro = Importo massimo annuo in tutti i casi.
5. Gli Stati membri possono mantenere il sostegno alla costituzione di
associazioni di produttori anche dopo il loro riconoscimento in quanto
organizzazioni di produttori alle condizioni specificate nel Reg. (UE) n.
1308/2013 (OCM).
Articolo 35 – Cooperazione
1. Il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso al
fine di incentivare ogni forma di cooperazione tra almeno
due soggetti e in particolare:
a) rapporti di cooperazione tra diversi operatori del
settore agricolo, del settore forestale e della filiera
alimentare nell'Unione, e altri soggetti che contribuiscono alla
realizzazione degli obiettivi e delle priorità della politica di
sviluppo rurale, tra cui le associazioni di produttori, le
cooperative e le organizzazioni interprofessionali;
b) la creazione di poli e di reti;
c) la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del
PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura di
cui all'articolo 56.
IL SETTORE ORTOFRUTTICOLO, QUINDI, ASSUME UN RUOLO
IMPORTANTE NELLA NUOVA PROGRAMMAZIONE SIA COME
SINGOLO OPERATORE/SOCIO, SIA COME OP/AOP.
Nel periodo di Programmazione 2007/2013 i produttori
associati alle OP sono stati penalizzati rispetto agli altri
produttori non associati per una demarcazione tra OCM e PSR
iniqua ed applicata in modo differente tra Regione e Regione: è
necessaria una maggiore uniformità per rilanciare la nostra
competitività (De Ponti).
TRA
LE
QUESTIONI
APERTE
RIMANE
QUELLO
DEL
SUPERAMENTO DELLA LOGICA DELLA “DEMARCAZIONE” TRA I
FONDI: è necessario garantire la “COERENZA” a livello nazionale
degli interventi mediante l’utilizzo dei diversi strumenti di
sostegno con l’adozione di regole di demarcazione che integrino
l’utilizzo di diversi Fondi, garantendo il controllo circa il divieto
di doppio finanziamento.
E’ necessario superare la logica del “DIVIETO”.
Si è aperto un tavolo di discussione presso il MIPAAF
denominato: ORTOFRUTTA: COMPLEMENTARIETÀ E COERENZA
TRA OCM E POLITICHE DI SVILUPPO RURALE - DEFINIZIONE DI
PROPOSTE E MODALITÀ OPERATIVE NELLA PROGRAMMAZIONE
2014/2020.
Sono oggetto di discussione TRE ipotesi di gestione:
-Mantenimento dello status-quo;
-Aggiustamenti nel modello di demarcazione in vigore;
-Un nuovo approccio alla demarcazione.
La convinzione è quella di addivenire ad un nuovo approccio che superi
le vecchie logiche della demarcazione.
Si ritiene che la coerenza tra i Fondi si possa garantire assegnando
all’Ortofrutta la titolarità della strategia per la gestione del
settore stabilendo obiettivi, strategie, priorità, efficienza.
COMPLEMENTARIETÀ E COERENZA TRA OCM E POLITICHE DI
SVILUPPO RURALE: IL NUOVO APPROCCIO
Assunto:
La “politica di indirizzo del sistema organizzato” viene definita
nella STRATEGIA DELL’ORTOFRUTTA e finanziata con l’OCM ed
il PSR.
Pertanto, con lo SR non si dovrebbero finanziare ai soci delle OP spese
od attività in contrasto con la linea di indirizzo della Organizzazione
stessa, in quanto si avrebbe uno “spiazzamento” delle finalità di
indirizzo.
Nuovo approccio:
Si ritiene necessario che le norme di demarcazione siano definite
ed inserite nel ambito della Strategia nazionale dell’OCM
ortofrutta e solo riprese nei Programmi Sviluppo Rurale e nei
relativi bandi di misura.
Attuazione:
L’OP/AOP valuta il progetto del potenziale beneficiario e una
volta approvato questo troverà il finanziamento dall’OCM o
dal PSR a seconda delle regole stabilite (ad esempio:
investimenti immobili/fissi nel PSR – investimenti mobili e lotta
integrata volontaria nell’OCM).
Se il potenziale beneficiario che partecipa alle misure del PSR è
anche socio di una OP, la coerenza e la complementarietà tra ciò
che viene chiesto nei PSR e la politica di investimento dell’OP, attuata
con il Programma Operativo, verrebbe ad essere garantita
mediante la preventiva acquisizione di una dichiarazione
dell’OP attestante che quanto chiesto non sia in contrasto con
il Programma Operativo e con le linee di indirizzo e sviluppo
dell’Organizzazione dei Produttori. Tale attestazione, al pari degli
altri documenti per la partecipazione alla specifica misura del PSR,
andrebbe presentata dal potenziale beneficiario insieme alla
domanda di partecipazione al bando.
Effetti:
In tale situazione l’OP verrebbe responsabilizzata impegnandosi
a “certificare” il progetto del socio indirizzandolo verso il relativo
Fondo (OCM o PSR) per il finanziamento dello stesso.
Cosi facendo si verrebbe a determinare un sistema virtuoso di
controllo che annullerebbe di fatto il rischio del doppio
finanziamento.
I produttori che vorranno fare investimenti mobili saranno
incentivati ad aderire all’OP per la maggiore garanzia di
finanziamento che l’OCM garantisce rispetto al PSR.
Conseguenze pratiche:
Gli Uffici di UNAPROA, sulla base di un’indagine campionaria, hanno
determinato l’incidenza degli investimenti immobili/fissi che andrebbero
finanziati dal PSR e di quelli mobili che rimarrebbero finanziati dall’OCM:
- DATI RENDICONTAZIONE PO 2011:
Investimenti realizzati = Euro 64.655.058.
Campione di riferimento = 66,84% del totale in termini di VPC.
Beni immobili =
Beni mobili
=
2,04%
97,96%
- DATI RENDICONTAZIONE PO 2012:
Investimenti realizzati = Euro 42.189.545.
Campione di riferimento = 36,64% del totale in termini di VPC.
Beni immobili =
Beni mobili =
1,84 %
98,16 %
Grazie per l’attenzione
Dott. Agr. Adriano Antinelli
Esperto dello Sviluppo Rurale
E-mail: [email protected]