e principi nella normativa sul protocollo informatico
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e principi nella normativa sul protocollo informatico
tI7 NOTIZIARIO/5ó-58 RESPONSABILITÀ, STRUTTURE ORGANIZZNÎI\IE E PRINCIPI NELLA NORMATIVA SUL PROTOCOLLO INFORMATICO La stabilità del mondo archivistico è, allo stesso tempo, un motivo di orgoglio e una ragione di preoccupazione degli operatori del settore: orgogìio per la validità nel tempo dei principi e dei metodi di trattamento e tenuta dei documenti, preoccupazione rispetto all'affanno e alle difficoltà con cui si affrontano da troppo tempo Ie trasformazioni organizzative e tecniche del settore documenta- rio. Gli archivi sono oggi investiti, molto più di altri settori, dai cambiamenti radicali che hanno ormai ampiamente coinvolto le pubbliche amministrazioni e naturalmente ancor prima il mondo delle imprese con lo sviluppo di tecnologie avanzate di informazione e comunicazione. La società dell'informazíone, oggetîo di indagini anche impegnative (l'Unione europea ha, addirittura, costituito un Forum specifico permanente su questo tema) sta trasformando radicalmente i rapporti tra cittadini e amministrazioni, tra imprese e utenti, perché rende possibile il controllo dell'efficienza e della qualità, la trasparenza, la condivisione delle risorse informative in primo luogo proprio attraverso la produzione e l'uso in rete dei documenti digitali. I processi ricordati sono già attivi in molti ambienti di lavoro: archivi digitali già esistono in numerose strutture pubbliche e private, anche se limitatamente all'esercizio di attività di natura interna. Per una loro generale diffusione l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazíone ha awiato a partire dal 1997, d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica, una serie di iniziative normative che presto cambieranno completamente le forme concrete di organizzazione e conservazione degli archivi. Le pubbliche amministrazioni italiane, in base ai prowedimenti normativi già approvati (la legge 5911997 , il DPR 513 del 1997 sulla firma digitale, il DPR 42811998 sul protocollo informatico, le regole tecniche sull'archiviazione ottica dell'agosto 1998) e a quelli attuativi in fase di approvazione o di elaborazione, sono chiamate entro il 2003 a una completa informafizzazione dei documenti nella fase attiva di produzione: documenti digitali, gestiti, ricercati, utllizzati e comunicati esclusivamente in ambiente digitale, dovrebbero sostituire integralmente gli archivi cartacei del passato e costituire il nuovo patrimonio documentario del futuro. I problemi che Ie nuove norme cercano di risolvere vanno ben al di là degli aspetti archivistici, visti come strumenti funzionali per altri e più ambiziosi obiettivi (trasparenza amministrativa, semplificazione e razionalízzazione deí procedimenti, pianificazione e controllo gestionale, decentramento, ecc.). Il Ioro raggiungimento richiede un difficile, lungo, coerente programma di riforme, che comprende anche l'innovazione nella gestione documentaria, come ha recentemente ricordato Franco Bassanini partecipando alla Conferenza nazionale degli archivi del 1998'. Nel campo specifico della produzione documentaria, come del resto in altri settori, al di Ià dell'uso efficiente di strumenti e procedure informatiche, la questione centrale, il nodo da sciogliere riguarda le strutture organizzative e l'uso adeguato delle risorse umane. È, peraltro, questo il terreno di indagine su cui sarebbe necessario lavorare per valutare le ragioni dell'esito insufficiente, in particolare negli ultimi decenni, della precedente legislazione in materia di archivi pubblici. Il RD 35 del 1900, pur ottimo nell'impianto metodologico e nella definizione dei principi archivistici, non aveva affrontato con adeguata consapevolezza gli aspetti organizzativi della funzione documentale, a cominciare dall'esigenza di avere a disposizione strutture dedicate, forti e integrate nel sistema amministrativo e nuove professionalità tecniche, riconosciute e valorizzaIe. Senza voler e poter entrare in questa occasione nel merito di tutta la complessa normativa in corso di attuazione, è proprio sui problemi strutturali e organizzativi che è opportuno tornare a riflettere, considerate le significative possibilità che si aprono in particolare grazie al regolamento approvato con DPR 428 del l4 dicembre 1998 sulla gestione del protocollo informatico nel settore pubblico. Il prolvedimento, che abroga le norme sulla gestione documentaria con cui per quasi un secolo le pubbliche amministrazioni hanno governato - nel bene e nel male - Ia loro produzione archivistica, introduce significative novità, oltre a ribadire alcuni principi archivistici essenziali: - introduce l'obbligo per tutte le amministrazioni pubbliche di gestire i documenti archivistici con sistemi informativi automatizzati, identificando "aree or- ' Franco Bassanini, partecipando in qualità di Ministro per la funzìone pubblica alla Conferenza nazionale degli archivi, che si è tenuta a Roma nei giomi 1-3 luglio 1998, ha sottolineato che "l'introduzione sistematica di nuove tecniche di archiviazione non ha solo un effetto di riduzione di tempi di risposta, ma incide in modo pervasivo sull'organizzazione stessa del lavoro, innovando lo stesso modello tradizionale e gerarchico delle pubbliche amministrazioni, introducendo inoltre fattori di razionalizzazione, risparmio di tempo e mezzi" - Gli atti della Conferenza sono in corso di pubblicazione a cura dell'Ufficio centrale per i beni archivistici. NOTIZIARIO/só-58 118 ganizzative omogenee" e adottando "criteri uniformi di classificazione e archiviazione" (art.2); - stabilisce i requisiti di sicurezza e di funzionalità della registrazione di protocollo, di cui si sottolinea con chiarezza la natura certificativa, e del più ampio sistema di gestione documentaria (articoli 3-7); - definisce modalità e formati solo nei casi in cui sia opportuno garantire le condizioni per Io scambio di informazioni tra amministrazioni e favorire I'accesso interno ed esterno (articoli 8-1 1); individua le responsabilità e le strutture necessarie a rendere operativo ed ef- - ficace l'intero sistema: non solo ciascuna amministrazione dovrà istituire un servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi, ma è anche previsto che la nuova struttura sia affidata a "un dirigente owero un funzionario comunque in possesso di idonei requisiti professionali o di professionalità tecnico-archivistica" (articoli l2-14); - ribadisce la centralità di una corretta organizzazione dei documenti e degli archivi ai fini del "miglioramento dei servizi e del potenziamento dei supporti conoscitivi delle amministrazioni secondo i criteri di economicità, di efficacia dell'azione amministrativa e di pubblicità stabiliti dalla legge" (articoli 15-17); - ripropone i principi e le fasi della gestione degli archivi insistendo sulla rilevanza della conservazione della memoria documentaria e sulla necessità di coordinare - sfruttando le potenzialità delle tecnologie disponibili - gli strumenti di controllo e tenuta dei documenti: piani di conservazione degli archivi integrati con i sistemi di classificazione dovranno garantire I'ordinata accumulazione e I'opportuna selezione dei documenti in tutte le pubbliche amministrazioni, oltre alla corretta conservazione nel tempo non solo degli archivi ma anche degli strumenti di ricerca (articoli 18-22). Con la nuova normativa, trovano attuazione quei suggerimenti che da decenni ormai gli archivisti hanno proposto con insistenza ma anche con crescente rassegnazione al legislatore e al governo nella consapevolezza, che deriva loro dalla capillare conoscenza degli archivi e delle istituzioni produttrici, dello stretto legame che unisce il corretto trattamento dei documenti con il buon andamento dell'amministrazione. Aver oggi ottenuto norme nuove e aggiornate che sembrano nascere dal riconoscimento di quel nesso non è naturalmente la condizione sufficiente per ottenere i risultati sperati. Le regole, infatti, non cambiano automaticamente le strutture amministrative e I'organizzazione, se non attraverso la mediazione di una serie governata e programmata di interventi che tengano conto dei nodi ancora da sciogliere: - la disattenzione degli amministratori (soprattutto in ambito statale) per Ia corretta gestione dei documenti; - l'insufficienza delle risorse umane e finanziarie disponibili rispetto ai compiti impegnativi che il legislatore ha affidato in questi decenni alle pubbliche amministrazioni, in particolare agli enti pubblici territoriali; - la mancanza di profili adeguati alle nuove funzioni; - la necessità di un serio aggiornamento professionale sia del personale tecnico (gli archivisti di Stato) cui compete la funzione di vigilanza/sorveglianza sugli archivi correnti del settore pubblico sia degli operatori e del personale tecnico (gli archivisti delle amministrazioni).cui è affidata la gestione dei documenti; - il ritardo della professione archivistica nell'affrontare con metodi nuovi e aggiornati i problemi del trattamento documentario in ambiente digitale (in particolare, la classificazione d'archivio). Si potrebbe continuare ancora ad elencare ostacoli e difficoltà dovuti al lungo periodo durante il quale sono mancate soprattutto sensibilità per la rilevanza della questione nella concreta realtà amministrativa e capacità strategica nella definizione di una politica di intervento (anche all'interno della comunità professionale degli archivisti impegnati soprattutto nella conservazione, fruizione e valorizzazione del ricchissimo patrimonio storico accumulato). Perché la nuova normativa risulti efficace e produca le trasformazioni attese, è comunque necessaria una vigorosa azione di coordinamento e di sostegno, che dovrebbe portare alla definizione di un programma integrato di interventi su cui concentrare le forze della comunità archivistica e delle istituzioni (l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, il Dipartimento della funzione pubblica e naturalmente l'Amministrazione degli archivi di Stato) che hanno seriamente e coraggiosamente determinato quel salto di qualità da sempre auspicato e oggi finalmente possibile. Maria Guercio NOTIZIAzuO/56-58 119 I)ecreto del Presidente della Repubblica zione, nonché di comunicazione interna tra 20 ottobre 1998, n.428* Regolamento recante norvne per la gestione del protocollo informatico da p arte delle amminist razioni pubbliche le aree stesse. 3. In sede di prima applicazione le amministrazioni centrali dello Stato prowedono alla gestione informatica dei documenti presso gli uffici di registrazione di protocollo già Il esistenti presso le direzioni generali e le grandi ripartizioni che a queste corrispondono, i dipartimenti, gli uffici centrali di biÌan- PnrsroENIE oeLLa RepueeLrce Vrsro l'articolo 87 della Costituzione; Visto il regio decreto 27 maggio 1875, n. 2552; Vlsro il regio decreto 25 gennaio 1900, n. 35; Vistala legge 7 agosto 1990,n.241; Visto i\ decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29; Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39; Vista lalegge 15 marzo 1997, n. 59; Vrsto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentíta I'Attorità per f informatica nella pub- blica amministrazione; Consubato il Garante per la protezione dei dati personali; Udito i\ parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelÌ'adunanza del 14 settembre 1998; cio, le segreterie di gabinetto. art. 3 Requisiti del sistema di protocollo infomntico 1. Il sistema di protocollo informatico deve: a) garantire la sicurezza e f integrità dei dati; b) garantire la corretta e puntuale registrazione di protocollo dei documenti in entrata e in uscita; c) fornire informazioni sul collegamento esi- stente tra ciascun documento ricevuto dall'amministrazione e i documenti dalla stessa formati nell'adozione dei provvedimenti finali; d) consentire il reperimento delle informazioni riguardanti i documenti registrati; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 ottobre e) consentire, in condizioni di sicurezza, l'accesso alle informazioni da parte dei soggetti interessati, nel rispetto delle disposizioni della legge 3l dicembre 1996, n. ó75, in materia 1998; di tutela delle persone Sa//a proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali; Emana il seguente regolamento: SeztoNp pnlrtl Disposizioni sul protocollo informatico art. I Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento s'intende: a) per "amministrazioni", le pubbliche amministrazioni indicate dall'articolo l, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29; ó) per "gestione dei documenti", I'insieme delle attività Îinalizzate alla registrazione di protocollo e alla classificazione, organizzazione, assegnazione e reperimento dei documenti amministrativi (o, in forma abbreviata, "documenti"), formati o acquisiti dalle amministrazioni, nell'ambito del sistema di classifi cazione d'archivio adottato; c) per "sistema di protocollo informatico" o, in forma abbreviata, "sistema", l'insieme delle risorse di calcolo, degli apparati, delle reti di comunicazione e delle procedure informatiche utilizzati dalle amministrazioni per la gestione dei documentj; d) per "segnatura di protocollo" l'apposizione o l'associazione, all'originale del documento, in forma permanente e non modificabile, delle informazioni riguardanti il documento stesso. art.2 Gestione deí documenti con sistenú info rmat iv i a u t o mat i zza t i 1. La gestione dei documenti è effettuata mediante sistemi informativi automatizzati. 2. Ciascuna amministrazione individua, nell'ambito del proprio ordinamento, gli uffici da considerare ai fini della gestione unica o coordinata dei documenti per grandi aree organizzative omogenee, assicurando e archivia- criteri uniformi di classificazione e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; f) garantire la corretta organizzazione dei documenti nell'ambito del sistema di classifi cazione d'archivio adottato. afi.4 Registrazione di prot ocollo l. La registrazione di protocollo per ogni documento ricevuto o spedito dalle pubbliche amministrazioni è effettuata mediante la mernorizzazione in un archivio informatico delle seguenti informazioni: a) numero di protocollo del documento generato automaticamente dal sistema e registrato in forma non modificabile; b) data di registrazione di protocollo assegnata automaticamente dal sistema e registrata in forma non modificabile; c) mittente per i documenti ricelrrti o, in alternativa, il destinatario o i destinatari per i documenti spediti, registrati in forma non modificabile; d) oggetto deì documento, registrato in forma non modificabile; e) d,ata e protocollo del documento ricer,rrto, se disponibili; l) l'impronta del documento informatico, se trasmesso per via telematica, costituita dalla sequenza di simboli binari in grado di identificarne univocamente il contenuto, registrata in forma non modificabile. 2. Il sistema deve consentire la produzione del registro giornaliero di protocollo, costituito dall'elenco delle informazioni inserite con l'operazione di registrazione di protocollo nell'arco di uno stesso giorno. 3. L'assegnazione delle informazioni nelle operazioni di registrazione di protocollo è effettuata dal sistema in unica soluzione, con esclusione di interventi intermedi, anche indiretti, da parte dell'operatore, garantendo la completezza dell'intera operazione di modifica o registrazione dei dati. 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione di concerto con il Ministro per la funzio- * G.U. n.291 dell.4 dicembre 1998. NOTIZIARIO/s6-58 t20 ne pubblica, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del pre- mato e la struttura delle informazioni associate al documento informatico ai sensi del sente regolamento, sono specificate le regole tecniche, i criteri e le specifiche delle informazioni previste nelle operazioni di registrazione di protocoÌÌo. 5. Sono escÌusi dalla registrazione di proto- comma 4. collo: gazzerLe ufficiali, bollettini ufficiali e notiziari della pubblica amministrazione, note di ricezione delle circolari e altre disposizioni, materiali statistici, atti preparatori in- all'articolo 4 e le operazioni di segnatura di protocolÌo di cui all'articolo ó del presente regolamento nonché le operazioni di classificazione costituiscono operazioni necessarie e sufficienti per la tenuta del protocollo informatico da parle delle pubbliche amministrazioni. terni, giornali, riviste, libri, opuscoli, de- pliant, materiali pubblicitari, inviti a manifestazioni e tuttì i documenti già soggetti a registrazione particolare deÌl'amministrazione. art.7 Operaziorti ed informazioni rnininte 1. Le operazioni art. art. 5 Inforntazioni annullate o ntodificate 1. Le informazioni annullate, in conformità alle disposizioni del presente regolamento, devono rimanere memorizzate nella base di dati per essere sottoposte alle elaborazioni previste dalla procedura. La procedura per indicare l'annullamento riporta, secondo i casi, una dicitura o un segno in posizione sempre visibile e tale, comunque, da consentire la lettura di tutte le informazioni originarie, poi annullate, unitamente alla data, all'identificativo dell'operatore ed agli estrem i del prowedi mento d'autorizzazione. 2. Le informazioni non modificabili sono annullabili con la procedura del comma 1 di registrazione indicate 8 Fomlato del progressiuo di protocollo 1. Il progressivo di protocollo è un numpro ordinale costituito da sette cifre numeriche. La numerazione è rinnovata ogni anno solare. 2. Il progressivo di protocollo, apposto o associato al documento mediante l'operazione di segnatura di protocollo, può essere composto da un numero di cifre inferiore a sette. In tal caso il numero ordinale progressivo si ottiene anteponendo al numero specificato nelÌa segnatura una successione di simboli zefo. Sr,ztoNg sEcoNDA Accesso alle informazioni del presente articolo. arl.9 ar1..6 Segnatura di protocollo 1. Le informazioni da apporre od associare ad ogni documento attraverso l'operazione di segnatura di protocollo consentono di individuare ciascun documento in modo inequivocabile. Le inîormazioni minime previste sono: a) il progressivo di protocollo, secondo il formato discipìinato all'articolo 8; b) la data di protocollo; c) l'identificazione in forma sintetica dell'amministrazione o dell'area orgaîrzzativa individuata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del presente regolamento. 2.L'operazione di segnatura di protocollo va effettuata contemporaneamente all'operazione di registrazione di protocollo. 3. L'operazione di segnatura di protocollo può includere iÌ codice identificativo dell'ufficio cui il documento è assegnato o il codice dell'ufficio che ha prodotto il documento, l'indice di classificazione del documento e ogni altra informazione utile o necessaria, qualora tali informazioni siano disponibili già al momento della registrazione di protocollo. 4. Quando il documento è indirizzato ad altre amministrazioni ed è formato e trasmesso con stnimenti informatici, la segnatura di protocollo può includere tutte le informazioni registrate sul documento. L'amministrazione che riceve il documento informatico può utilizzare tali informazioni per automarizzare \e operazioni di registrazione di protocollo del documento ricer,rrto. 5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità per l'informatica nelÌa pubblica amministrazione di concerto con iÌ Ministro per la funzione pubblica, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono stabiliti il for- Ftutzioni di accesso alle infonnaTíoni l. L'accesso ai dati da parte degli utenti appartenenti all'amministrazione, nonché la ricerca, la visualizzazione e la stampa di tutte le informazioni relative alla gestione dei documenti sono disciplinati dai criteri di abilitazione stabiliti daì responsabile della tenuta del protocollo. 2. La ricerca delle informazioni è effettuata secondo criteri di selezione basati su tutti i tipi di informazioni registrate. I criteri di selezione possono essere costituiti da espres- sioni semplici o da combinazioni di espressioni legate tra loro per mezzo di operatori logici. Per le informazioni costituite da testi deve essere possibile la specificazione delÌe condizioni di ricerca sulle singole parole o parli di parole contenute neÌ testo. 3. Il sistema deve offrire la possibilità di elaborazioni statistiche suÌle informazioni registrate allo scopo di favorire le attività di controllo interrro di gestione. art.10 Accesso estenlo 1. Per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti, di cui al capo V della Ìegge 7 ago- sto 1990, n. 241, possono essere utilizzate tutte le informazioni del protocollo informatico anche mediante l'impiego di procedure applicative operanti al di fuori del sistema e strumenti che consentono l'acquisizione diretta delle informazioni da parle dell'interessato. 2. A tal fine le pubbliche amministrazioni determinano, nel rispetto delle disposizioni di cui alÌa legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche ed integrazioni, e nell'ambito delle misure organizzative previste dall'articolo 22, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n.241, i criteri tecnici ed organizzativi per l'impiego, anche per via telematica, del sistema di protocollo informatico t2l NOTIZIARIO/5ó-58 per il reperimento, Ìa visualizzazione e la organizzative omogenee individuate ai sensi stampa delle informazioni. 3. Nel caso di accesso effettuato mediante strumenti che consentono l'acquisizione diretta delle informazioni da parte dell'interessato, le misure organizzative e le norme tecniche indicate aÌ comma 2 determinano, al- dell'articolo 2 del presente regolamento. Il tresì, le modalità di identificazione del soggetto anche mediante l'impiego di strumenti nalità tecnico archivistica acquisita a seguito di processi di formazione definiti secondo Ìe procedure prescritte dalla disciplina vi- informatici per la firma digitale del documento informatico, come disciplinati dall'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dal decreto deì Presidente della Repubblica 10 novembre 1997,n.513, e dai relativi regolamenti di attuazione. 4. Nel caso di accesso effettuato da soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione possono utilizzarsi le funzioni di ricerca e di visualizzazione delle informazioni messe a disposizione - anche per via telematica - attraverso gli uffici relazioni col pubblico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29. art. I 1 Accesso effettuato dalle pubbliche amministrazioni l. Le pubbliche amministrazioni che, me- diante proprie applicazioni informatiche, accedono al sistema di protocollo informatico dell'area organizzativa omogenea di cui al comma 2 dell'articolo 2, adottano le mo- dalità di interconnessione stabilite nell'ambito delle nonne e dei criteri tecnici emanati per la realizzazione della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni. 2. Le pubbliche amministrazioni che accedono ai sistemi di protocollo informatico attraverso la rete unitaria delle pubbìiche am- ministrazioni ufilizzano funzioni minime e comuni di accesso per ottenere le seguenti informazioni: a) numero e data di registrazione di protocollo dei documenti, ottenuti attraverso l'indicazione alternativa o congiunta dell'ogger to, della data di spedizione, del mittente, del servizio è posto alle dirette dipendenze della stessa area or ganizzativ a omogenea. 2. Al servizio è preposto un dirigente or,vero un funzionario, comunque in possesso di idonei requisiti professionali o di professio- gente. 3. I1 servizio svolge i seguenti compiti: a) attribuisce il livelÌo di autorizzazione per l'accesso alle funzioni della procedura, distinguendo tra abilitazioni alla consultazione e abilitazioni all'inserimento e alla modifica delle informazioni; b) garantisce che le operazioni di registrazione e di segnatura di protocollo si svolgano nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento; c) garantisce la corretta produzione e la conservazione del registro giornaliero di protocollo di cui all'articolo 4; d) cura che le funzionalità del sistema in caso di guasti o anomalie siano ripristinate entro 24 ore dal blocco delle attività e, comunque, nel più breve tempo possibile; e) conserva le copie di cui agli articoli 13 e 14, in luoghi sicuri e differenti; f) garantisce il buon funzionamento degli strumenti e dell' organizzazione delle attività di registrazione di protocollo, di gestione dei documenti e dei flussi documentali, incluse le funzionalità di accesso di cui agli articoli 10 e 11 e le attività di gestione degli archivi di cui agli articoli 18, 19 e20: g) autorizza le operazioni di annullamento di cui all'articolo 5; h) vigila sull'osservanza delle disposizioni del presente regolamento da parte del personale autorizzato e degli incaricati. art. 13 Procedure di saluataggio e archiviazione dei dati Il responsabile per la tenuta del protocollo destinatario; 1. ú) numero e data di registrazione di proto- informatico dispone per la corretta esecuzione delle operazioni di salvataggio dei dati collo deÌ documento rice!'uto, ottenuti attraverso f indicazione delÌa data e deÌ numero di protocollo attribuiti dall'amministrazione al documento spedito. 3. Le funzioni minime di accesso di cui al comma I sono fornite dalla pubblica amministrazione che gestisce il sistema di protocollo informatico. 4. Ai fini del presente articolo, le pubbliche amministrazioni provvedono autonomamente, con riferimento al proprio ordinamento e sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, alla determinazione dei criteri tecnici ed organizzativi per l'accesso aÌle informazioni del protocollo informatico. SEztoNs renzl Arch iviazione e conservazione su supporto informatico rimovibile. 2. È consentito il trasferimento su supporto informatico rimovibile delle informazioni di protocollo relative ai fascicoli che fanno riferimento a procedimenti conclusi. 3. Le informazioni trasferite sono sempre consultabili. A tal fine, il responsabile per la tenuta del protocollo informatico dispone, in relazione all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, con cadenza almeno quinquennale, la riproduzione delle informazioni del protocollo informatico su nuovi supporti inlormatici. 4. Le informazioni del protocollo informati- co costituiscono parte integrante del sistema di indtcizzazione e di organizzazione dei do- cumenti che sono oggetto di procedure di archiviazione ottica sostitutiva. delle registrazioni art. 74 art. 12 Seruizio per la tenuta del protocollo infonnatico della gestione dei flussi documentali e degli archivi Registro di emergenza l. Il responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi autorizza l. Ciascuna amministrazione istituisce un lo svolgimento manuale delle operazioni di servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e registrazione di protocollo su un registro di emergenza, ogni qualvolta per cause tecniche non sia possibile ufilizzare la procedura degli archivi in ciascuna delle grandi aree NOTIZIARIO/5ó-58 t22 informatica. Sul registro di emergenza sono riportate la causa, la data e l'ora di inizio dell'interruzione nonché la data e l'ora del ripristino deìla funzionalità del sistema. 2. Qualora l'impossibilità di utilizzare la procedura informatica si prolunghi oltre ventiquattro ore, per cause di eccezionale gravità, il responsabiìe per la tenuta del protocollo può auforizzare l'uso del registro di emergenza per periodi successivi di non più di una settimana. Sul registro di emergenza vanno riportati gli estremi deÌ prowedimento di autorizzazione. 3. Per ogni giornata di registrazione manuale è riportato sul registro di emergenza il numero totale di operazioni registrate manualmente. 4. Il primo documento protocoÌlato ma- nualmente per l'impossibilità di utilizzare Ìa procedura informatica acquisisce il numero di protocoÌlo successivo all'ultimo generato automaticamente. La numerazione del protocollo riprende, al ripristino delle funzionalità del sistema informatico, dal numero successivo a I'ultimo registrato ma- il relativo responsabile, nonché la gestione delle fasi del procedimento; dimento ed c) fornire informazioni statistiche sull'attività dell'ufficio; d) consentire ìo scambio di informazioni con sistemi per la gestione dei flussi documentali di altre amministrazioni al fine di determinare lo stato e l'iter dei procedimenti complessi. arf. 17 SpecificaTione delle infommzioni previste dal sistema di gestione dei flussi documentali 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono specificate le regole i criteri e le specifiche delle informazioni previste, delle operazioni di regitecniche, strazione e del formato dei dati relativi ai si- stemi informatici per la gestione dei flussi documentali. nualmente. 5. Le informazioni relative ai documenti protocollati manualmente sono inserite nel sistema informatico, utilizzando un'apposita funzione di recupero dei dati, entro cinque giorni dal ripristino delle funzionalità del si- SEzIoNE QUINTA Disposizioni sugli archivi art. l8 Disposizioni sulla gestione dei flussi documentali Trasferintento dei documentí all'archívio di deposito l. Almeno una volta ogni anno il responsabile del servizio per la gestione dei flussi documentali e degli archivi prolvede a trasferire fascicoli e serie documentarie relativi a pro- art. l5 cedimenti conclusi in un apposito archivio di deposito costituito presso ciascuna ammi- stema. Sezrour, eUARTA Gestione dei llussi docwnentali 1. La gestione dei flussi documentali è fina- lizzata al miglioramento dei servizi e al potenziamento dei supporti conoscitivi delle amministrazioni secondo i criteri di economicità, di efficacia dell'azione amministrativa e di pubblicità stabiliti dalla legge. 2. Le pubbliche amministrazioni adottano sistemi per la gestione dei procedimenti am- ministrativi mediante sistemi informativi automatizzati, valutando i relativi progetti in termini di rapporto tra costi e benefici, sulla base delìe indicazioni fornite dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione. 3. Il sistema per la gestione dei flussi docu- mentali include il sistema di protocollo nistrazione. Il trasferimento deve essere attuato rispettando l'organizzazione che i fascicoli e le serie avevano nell'archivio corrente. 2. art. 19 Disposifoni per la conservazione degli archivi 1. IÌ servizio per la gestione dei flussi documentali e degli archivi elabora ed aggiorna il piano di conservazione degli archivi, integrato con il sistema di classificazione, per la definizione dei criteri di organizzazione dell'archivio, di selezione periodica e di conservazione permanente dei documenti, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 30 set- informatico. 4. Le amministrazioni determinano autonomamente e in modo coordinato per le aree organizzative omogenee, le modalità di attribuzione dei documenti ai fascicoli che Ìi contengono e ai relativi procedimenti, defi- tembre 19ó3, n. 1409, e successive modificazioni ed integrazioni. nendo adeguati piani di classificazione d'archivio per tutti i documenti, compresi quelli non soggetti a registrazione di protocollo. 3. Si applicano in ogni caso, per l'archiviazione e la custodia dei documenti contenenti dati personali, le disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n.675, e dei relativi regolamenti di attuazione. art. 16 Requisiti del sistema per la gestione dei llussí docuntent ali 1. Oltre ai requisiti indicati all'articolo 3, il sistema per la gestione dei flussi documenta- li deve: a) fornire informazioni sul legame esistente tra ciascun documento registrato, il fascicolo ed il singoìo procedimento cui esso è associato; ó) consentire il rapido reperimento delle informazioni riguardanti i fascicoli, il proce- 2. Dei documenti prelevati dagli archivi dev'essere tenuta traccia del movimento effettuato e della richiesta di prelevamento. arf.20 Archipi storici 1. I documenti selezionati per la conservazione permanente sono trasferiti, contestual- mente agli strumenti che ne garantiscono l'accesso, negli Archivi di Stato competenti per territorio o nella separata sezione di archivio secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settem- bre l9ó3, n. 1409. NOTIZIARIO/s6-58 t23 3l dicembre 199ó, SEzroNE sEsrA le disposizioni della legge Attuazione ed aggiornamento dei sistemi n. ó75, nonché dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997 , n. 59, e dei relativi regoÌamenti di attuazione. afr.2l Attuazione dei sistenú arl.22 Entro il 31 marzo 1999 le pubbliche amministrazioni introducono nei piani di sviluppo dei sistemi informativi automatizzati progetti per la realizzazione di sistemi di protocollo informatico in attuazione delle Aggiomantent i del sistenta disposizioni del presente regolamento. 2. Entro il 3l dicembre 1999,le pubbliche cedenti. 1. amministrazioni predispongono appositi progetti esecutivi per la sostituzione dei re- 1. Le pubbliche amministrazioni devono assicurare, per ogni aggiornamento del sistema, il pieno recupero e la riuLilizzazione delle informazioni acquisite con le versioni pre- art.23 gistri di protocollo cartacei con sistemi Abrogazioni informatici conformi alle disposizioni del no, entro 5 anni, a partire dal 1'gennaio 1999, a realizzare o revisionare sistemi i nformativi automati zzati hnalizzati alla gestione del protocollo informatico e dei procedimenti amministrativi in conformità alle 1. Sono abrogate le norme regolamentari incompatibili con il presente regolamento e, in parlicolare, le disposizioni del regio decreto 25 gennaio 1900, n. 35. IÌ presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi deÌla Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osseruarlo e di farlo osser- disposizioni del presente regolamento ed al- vare. presente regolamento. 3. Le pubbliche amministrazioni prowedo- []