All. 3 - DUVRI - Fondo Assistenza Finanzieri

Transcript

All. 3 - DUVRI - Fondo Assistenza Finanzieri
Allegato 3
COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Direzione Enti Previdenziali, Assistenziali e Protezione Sociale
Segreteria Fondo di Assistenza per i Finanzieri
DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI INTERFERENZE
(art. 26, comma 3, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81)
Affidamento di lavori relativi ad un intervento di manutenzione straordinaria volto
alla pulizia e alla messa in sicurezza dei locali dell’immobile di proprietà del Fondo
di Assistenza per i Finanzieri, sito in Roma, via Chopin, n. 49, mediante bonifica dai
“materiali di risulta” presenti, nonché il ripristino delle chiusure perimetrali.
CIG: 681678903E
VISTA
la Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture (ora ANAC) n. 3 datata 5 marzo 2008;
VALUTATA la non presenza di rischi dati da interferenze di cui all’art. 26, comma 3, d.lgs.
9 aprile 2008 n. 81,
DICHIARA
che non è stato predisposto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze
(DUVRI) in quanto per le attività oggetto del servizio, non sussistono rischi da interferenze
tali da intraprendere misure di prevenzione e protezione, pertanto gli oneri relativi alla
sicurezza risultano pari a zero.
Restano immutati gli obblighi a carico dell’Impresa in merito alla sicurezza sul lavoro, con
le seguenti specifiche prescrizioni:
1. tutto il personale incaricato della società all’esecuzione dei lavori dovrà essere munito
di apposito cartellino di riconoscimento, fornito dalla medesima ditta, da esporre
durante l’espletamento del servizio;
2. gli addetti al servizio devono rispettare il divieto di fumo e farlo rispettare ad eventuali
terzi presenti;
3. gli addetti vigileranno affinché le vie d’esodo non vengano ostruite;
4. alla fine di ogni attività dovranno essere ripristinate le condizioni di sicurezza
eventualmente disabilitate;
5. eventuali disservizi od anomalie riscontrate dovranno essere segnalati ai referenti del
Fondo di Assistenza per i Finanzieri o, se così convenuto, direttamente al personale di
vigilanza alle struttura;
6. gli addetti non dovranno creare interferenze con il personale del servizio di vigilanza, e
dovranno prendere cognizione dei rischi per la propria incolumità derivanti da
situazioni provvisorie determinate dall’esecuzione dei lavori;
7. tutte le eventuali attrezzature e apparecchiature dovranno essere utilizzate in ottime
condizioni e in conformità con la vigente normativa sulla sicurezza. La ditta provvederà
a formare opportunamente il proprio personale nel caso si rendesse necessario l'uso
di apparecchi elettrici. L'uso di prese e cavi portatili, nel caso in cui si renda
necessario, dovrà avvenire senza poter costituire per i presenti rischio di contatto con
Allegato 3
parti in tensione o causa d'inciampo. In caso di allagamento di locali, occorrerà
accertarsi che la presenza di alimentazione elettrica agli impianti non pregiudichi
l'incolumità delle persone eventualmente presenti;
8. eventuali ulteriori attività lavorative presso la sede oggetto del servizio saranno
organizzate in modo da non generare sovrapposizioni con i lavori appaltati;
9. la società viene informata sull'esistenza del piano di emergenza e sulle modalità
operative da adottare. Gli addetti al servizio devono prendere cognizione delle vie di
esodo, dei luoghi sicuri e delle uscite, della localizzazione dei sistemi di allarme e dei
mezzi per lo spegnimento, dei comportamenti da tenere in caso di emergenza e dei
soggetti deputati ad intervenire in caso di incendio.
Roma, 11 novembre 2016.
F.to
IL DIRETTORE
(Col. t.ISSMI Salvatore Paiano)