All. 3 - DUVRI - Fondo Assistenza Finanzieri
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All. 3 - DUVRI - Fondo Assistenza Finanzieri
Allegato 3 COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA Direzione Enti Previdenziali, Assistenziali e Protezione Sociale Segreteria Fondo di Assistenza per i Finanzieri DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI INTERFERENZE (art. 26, comma 3, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81) Affidamento di lavori relativi ad un intervento di manutenzione straordinaria volto alla pulizia e alla messa in sicurezza dei locali dell’immobile di proprietà del Fondo di Assistenza per i Finanzieri, sito in Roma, via Chopin, n. 49, mediante bonifica dai “materiali di risulta” presenti, nonché il ripristino delle chiusure perimetrali. CIG: 681678903E VISTA la Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ora ANAC) n. 3 datata 5 marzo 2008; VALUTATA la non presenza di rischi dati da interferenze di cui all’art. 26, comma 3, d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, DICHIARA che non è stato predisposto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) in quanto per le attività oggetto del servizio, non sussistono rischi da interferenze tali da intraprendere misure di prevenzione e protezione, pertanto gli oneri relativi alla sicurezza risultano pari a zero. Restano immutati gli obblighi a carico dell’Impresa in merito alla sicurezza sul lavoro, con le seguenti specifiche prescrizioni: 1. tutto il personale incaricato della società all’esecuzione dei lavori dovrà essere munito di apposito cartellino di riconoscimento, fornito dalla medesima ditta, da esporre durante l’espletamento del servizio; 2. gli addetti al servizio devono rispettare il divieto di fumo e farlo rispettare ad eventuali terzi presenti; 3. gli addetti vigileranno affinché le vie d’esodo non vengano ostruite; 4. alla fine di ogni attività dovranno essere ripristinate le condizioni di sicurezza eventualmente disabilitate; 5. eventuali disservizi od anomalie riscontrate dovranno essere segnalati ai referenti del Fondo di Assistenza per i Finanzieri o, se così convenuto, direttamente al personale di vigilanza alle struttura; 6. gli addetti non dovranno creare interferenze con il personale del servizio di vigilanza, e dovranno prendere cognizione dei rischi per la propria incolumità derivanti da situazioni provvisorie determinate dall’esecuzione dei lavori; 7. tutte le eventuali attrezzature e apparecchiature dovranno essere utilizzate in ottime condizioni e in conformità con la vigente normativa sulla sicurezza. La ditta provvederà a formare opportunamente il proprio personale nel caso si rendesse necessario l'uso di apparecchi elettrici. L'uso di prese e cavi portatili, nel caso in cui si renda necessario, dovrà avvenire senza poter costituire per i presenti rischio di contatto con Allegato 3 parti in tensione o causa d'inciampo. In caso di allagamento di locali, occorrerà accertarsi che la presenza di alimentazione elettrica agli impianti non pregiudichi l'incolumità delle persone eventualmente presenti; 8. eventuali ulteriori attività lavorative presso la sede oggetto del servizio saranno organizzate in modo da non generare sovrapposizioni con i lavori appaltati; 9. la società viene informata sull'esistenza del piano di emergenza e sulle modalità operative da adottare. Gli addetti al servizio devono prendere cognizione delle vie di esodo, dei luoghi sicuri e delle uscite, della localizzazione dei sistemi di allarme e dei mezzi per lo spegnimento, dei comportamenti da tenere in caso di emergenza e dei soggetti deputati ad intervenire in caso di incendio. Roma, 11 novembre 2016. F.to IL DIRETTORE (Col. t.ISSMI Salvatore Paiano)