APERTURA DI CREDITO CON GARANZIA IPOTECARIA
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APERTURA DI CREDITO CON GARANZIA IPOTECARIA
FOGLIO INFORMATIVO APERTURA DI CREDITO CON GARANZIA IPOTECARIA INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca di Credito Cooperativo di MARINA DI GINOSA Viale Ionio s.n. – 74025 – Ginosa (Frazione Marina di Ginosa) Tel.: 099-8272411 – Fax: 099-8272490 E-mail: [email protected] - Sito web: www.bccmarinadiginosa.it Registro delle Imprese della CCIAA di TARANTO n. 51687 Iscritta all’Albo della Banca d’Italia n. 4704 - cod. ABI 08688.4 Iscritta all’Albo delle società cooperative n. A154745 Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo CHE COS'È L'APERTURA DI CREDITO CON GARANZIA IPOTECARIA Con questa operazione la banca, a fronte di una garanzia ipotecaria, mette a disposizione del cliente, a tempo determinato o indeterminato, una somma di denaro, concedendogli la facoltà di addebitare il conto corrente fino ad un importo concordato. Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare (anche mediante l’emissione di assegni bancari), in una o più volte, il credito concessogli e può, con successivi versamenti, nonché bonifici o altri accrediti, ripristinare la disponibilità della linea di credito. L’apertura di credito garantita da ipoteca può assumere la forma dell’apertura di credito fondiaria o ipotecaria. In particolare, l’apertura di credito fondiaria è assistita da garanzia ipotecaria, normalmente di 1° grado, su immobili. L’ammontare massimo dell’affidamento è pari all’80% del valore dei beni ipotecati, elevabile fino al 100% qualora vengano prestate garanzie integrative (fideiussioni bancarie; polizze assicurative; ecc.). Preesistendo garanzie ipotecarie, dal valore dei beni deve essere detratto il residuo del finanziamento precedentemente garantito. L’apertura di credito ipotecaria è assistita da garanzia ipotecaria, non necessariamente di1° grado, su immobili. La durata medio – lunga dell’operazione permette di beneficiare di un regime fiscale agevolato (imposta sostitutiva ai sensi del D.P.R. 29/09/1973, n. 601). Tra i principali rischi, va tenuta presente la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto, in connessione con modifiche dei tassi rilevati sui mercati nazionale, comunitario o internazionale. CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUO’ COSTARE IL FIDO Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) TAEG APERTURA DI CREDITO CON GARANZIA IPOTECARIA NON SOCI - TASSO FISSO Ipotesi di calcolo: Per un affidamento di: € 1.500,00 Durata del finanziamento (mesi): 3 T.A.E.G: 13,25% Ipotesi di calcolo: Per un affidamento di: € 30.000,00 Durata del finanziamento (mesi): 3 T.A.E.G: 13,25% TAEG APERTURA DI CREDITO CON GARANZIA IPOTECARIA NON SOCI - TASSO BCE Ipotesi di calcolo: Per un affidamento di: € 1.500,00 Durata del finanziamento (mesi): 3 T.A.E.G: 11,06% Ipotesi di calcolo: Per un affidamento di: € 30.000,00 Durata del finanziamento (mesi): 3 T.A.E.G: 11,06% Per il calcolo del TAEG sono state considerate le condizioni del prodotto "Melograno imprese light non soci" Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del Cliente per la prestazione del servizio. FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 01/10/2016 (ZF/000002651) Pagina 1 di 5 Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo. TASSI Tasso debitore annuo per utilizzi entro i limiti del fido APER.CRED.C/C IPOTECARIO SOCIO: entro fido: 8,75% APER.CRED.C/C IPOTECARIO NON SOCIO: entro fido: 10% APER.CRED.C/C IPOTECARIO SOCIO - BCE: entro fido: BCE (Attualmente pari a: 0%) + 7 punti perc. Valore effettivo attualmente pari a:7% APER.CRED.C/C IPOTECARIO NON SOCIO - BCE: entro fido: BCE (Attualmente pari a: 0%) + 8 punti perc. Valore effettivo attualmente pari a: 8% Tasso debitore annuo per utilizzi oltre i limiti del fido APER.CRED.C/C IPOTECARIO SOCIO: 11,75% APER.CRED.C/C IPOTECARIO NON SOCIO: 13% APER.CRED.C/C IPOTECARIO SOCIO - BCE: BCE (Attualmente pari a: 0%) + 10 punti perc. Valore effettivo attualmente pari a: 10% APER.CRED.C/C IPOTECARIO NON SOCIO - BCE: BCE (Attualmente pari a: 0%) + 11 punti perc. Valore effettivo attualmente pari a: 11% Parametro indicizzazione BCE Tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali della Banca Centrale Europea. Le variazioni saranno effettuate in relazione al variare del predetto parametro, stabilito dalla BCE, a far tempo dal primo giorno del trimestre successivo Mancato pagamento di somme divenute esigibili da parte della Banca Applicato nella misura del tasso debitore annuo sulle somme utilizzate in caso di sconfinamenti extra-fido e/o scopertura Tasso di mora SPESE Spese per comunicazioni periodiche ex art. 119 TUB POSTA: € 2,00 CASELLARIO ELETTRONICO: € 0,00 Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica. Richiesta copia documentazione (per ogni documento) Richiesta documenti (per singolo documento) Copia di documenti: Disponibili in archivio elettronico Disponibili soltanto in archivio fisico presso la BCC Disponibili soltanto presso società esterna/corrispondenti Copia di estratti conto in formato cartaceo Copia di estratti conto in formato elettronico Dichiarazioni Dichiarazione rapporti ai fini ISEE Dichiarazioni varie Certificazioni FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 01/10/2016 € 2,00 € 6,00 € 6,00 € 3,00 per trimestre € 2,00 per trimestre Gratuita € 6,00 (ZF/000002651) Pagina 2 di 5 Certificazione interessi passivi Gratuita Spese per invio comunicazioni/documenti: con lettera € 3,00 semplice Spese per invio comunicazioni/documenti: con € 6,00 raccomandata Spese per invio comunicazioni: con telegramma € 6,00 COMMISSIONI Spesa di gestione onnicomprensiva) fido (c.d. commissione 1,6% su base annua Commissione di istruttoria veloce (extra-fido) € Commissione di Istruttoria Veloce - importo massimo € trimestrale (extra-fido) 20,00 150,00 pagamento titoli e effetti esecuzione di ordini e disposizioni di pagamento pagamento deleghe fiscali acquisto di strumenti finanziari ogni altro addebito consentito, previa valutazione del personale preposto, dalla banca La CIV non è dovuta se lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento nei confronti della banca. Se il cliente riveste la qualifica di consumatore, la CIV non è inoltre dovuta nel caso in cui lo sconfinamento, anche derivante da più addebiti, non supera contemporaneamente: l’importo complessivo di 500 euro e la durata di 7 giorni consecutivi. Questa esenzione è applicata una sola volta per trimestre. Casi in cui è svolta l’istruttoria veloce Esenzioni ALTRO Al momento della stipula del contratto, il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi Perizia tecnica: a carico del cliente che può scegliere uno dei periti di fiducia della Banca; Adempimenti notarili: a carico del cliente; Assicurazione immobile: l’immobile oggetto di ipoteca deve essere assicurato contro i rischi di incendio, scoppio e rischi accessori sull’immobile finanziato. La scelta della compagnia ed il sostenimento dei relativi costi sono a carico nel cliente. In caso di surroga, ai sensi dell’art. 120 quater del TUB, il costo della perizia e le spese notarili sono a carico della Banca. Imposta sostitutiva 0,25% o 2,00% secondo la prescrizione di legge Imposte ordinarie (in luogo dell'imposta sostitutiva) Nella misura stabilita dalle norme vigenti Tasse ipotecarie Sostenute dal cliente nella misure stabilita dalle norme vigenti Periodicità addebito spese, commissioni e altri oneri TRIMESTRALE diversi dagli interessi Conteggio interessi dare Annuale Riferimento calcolo interessi ANNO CIVILE Per le informazioni circa la decorrenza delle valute ed i termini di disponibilità sui versamenti e sui prelevamenti, nonché le altre spese e commissioni connesse al rapporto di conto corrente e ai servizi accessori, si rinvia ai fogli informativi relativi al contratto di conto corrente. Ultime rilevazioni Parametro di riferimento BCE Data Valore 16.03.2016 0% 10.09.2014 0,05% 11.06.2014 0,15% Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 01/10/2016 (ZF/000002651) Pagina 3 di 5 www.bccmarinadiginosa.it. PORTABILITA', RECESSO E RECLAMI Portabilità Nel caso in cui, per rimborsare l’apertura di credito in conto corrente, il cliente ottenga un nuovo finanziamento da altra banca/intermediario, non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio. Recesso dal contratto Nel corso della durata a tempo determinato del contratto di apertura di credito, la facoltà di recesso dal contratto di conto corrente potrà essere esercitata dalla Banca nei soli casi in cui quest’ultima può risolvere il contratto o avvalersi della decadenza della Parte Correntista dal beneficio del termine. Sia nelle ipotesi di risoluzione che in quelle di decadenza dal beneficio del termine, la Banca avrà diritto di pretendere la restituzione del capitale, degli interessi, degli accessori e di tutte le eventuali spese con un preavviso di 15 giorni, senza necessità di diversa, preventiva diffida o costituzione in mora, né di alcun altro atto o pronuncia giudiziale di insolvenza. Ove l’apertura di credito si trasformi a tempo indeterminato, la Banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento dall’apertura di credito, previo preavviso scritto (anche via fax o e-mail) di 15 giorni, nonché di ridurla o di sospenderla seguendo analoghe modalità. Decorso il termine del preavviso il Cliente è tenuto al pagamento di quanto utilizzato, degli interessi e di ogni altra spesa ed onere. Resta inteso che, in caso sussista un giustificato motivo, la Banca può recedere senza preavviso dandone immediata comunicazione per iscritto al Cliente. Analoga facoltà di recesso spetta al Cliente, il quale resta obbligato a restituire contestualmente quanto utilizzato. Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale n. 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta del cliente. Reclami I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della banca (viale Ionio s.n., 74025 – Ginosa – fraz. Marina di Ginosa (TA), indirizzo di PEC [email protected], indirizzo di posta elettronica [email protected]) che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a: Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca. Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it; o ad altro organismo di mediazione convenuto tra le parti. LEGENDA Commissione di istruttoria veloce Istruttoria Parametro di indicizzazione Spesa di gestione fido (c.d. commissione onnicomprensiva) Tasso di interesse debitore Tasso di mora Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) La Commissione di istruttoria veloce è applicata quando il cliente esegue operazioni che determinano uno sconfinamento o accrescono l’ammontare di uno sconfinamento esistente, avendo riguardo al saldo disponibile di fine giornata. Tale commissione è calcolata in misura fissa, è espressa in valore assoluto e commisurata ai costi sostenuti dalla Banca per l’attività istruttoria che precede la concessione dello sconfinamento. È prevista per i consumatori una esenzione dall’applicazione della commissione una volta nel trimestre per sconfinamenti fino a 500 euro e di durata non superiore a 7 giorni consecutivi di calendario. Analisi da parte della banca ai fini della decisione sulla richiesta di concessione dell’affidamento. Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse. La commissione onnicomprensiva ha durata pari a quella dell’affidamento, viene addebitata trimestralmente ed è calcolata in base all’importo e alla durata dell’affidamento stesso, con applicazione di un’aliquota convenzionalmente espressa su base annua. L’importo della commissione onnicomprensiva si ottiene moltiplicando l’importo dell’affidamento medio ponderato trimestrale, l’aliquota annua e i giorni di calendario compresi nel trimestre e rapportando il prodotto ottenuto all’anno civile. Corrispettivo riconosciuto alla Banca dal cliente per l’utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest’ultimo dalla Banca stessa. Tasso di interesse applicato in caso di ritardo nel pagamento. Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’economia e delle finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell’operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore. FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 01/10/2016 (ZF/000002651) Pagina 4 di 5 Valuta Data di inizio di decorrenza degli interessi. FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 01/10/2016 (ZF/000002651) Pagina 5 di 5