MASSAGGIATORE
Transcript
MASSAGGIATORE
BERGAMO – VIA G.B.MORONI, 255 Tel. 035.259090 – 035.4373454 Fax 035262335 Email : [email protected] Ente Formativo Accreditato dalla Regione Lombardia ID 2005607 RICONOSCIMENTO DEL PERCORSO FORMATIVO PER IL RILASCIO DELLA ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI MASSAGGIATORE E CAPO BAGNINO DEGLI STABILIMENTI IDROTERAPICI ARTE AUSILIARIA DELLE PROFESSIONI SANITARIE Decreto della Regione Lombardia, Assessorato all’Istruzione, Formazione e Lavoro, contenuti condivisi dall’Assessorato alla Sanità e Direzione Generale Affari Istituzionali e Legislativi. Regione Lombardia Decreto n. 10043 del 6.10.2009 DECRETA di consentire di attivare i percorsi formativi abilitanti all’esercizio dell’arte ausiliaria delle professioni sanitarie di massaggiatore e di capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, di cui al RD n. 1334 del 31.5.1928 Titolo inserito nell’elenco delle professioni sanitarie nel paragrado riguardante le Arti Ausiliarie delle Professioni Sanitarie trasferito alla competenza delle Regioni a statuto ordinario con Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972 n. 10 art. f “..il trasferimento predetto riguarda tra l’altro, le funzioni amministrative concernenti la formazione professionale diretta allo svolgimento di professioni sanitarie ausiliarie e di arti sanitarie ausiliarie…”. Note del Ministero della Salute - Nota Ministero della Salute protocollo 0028875 – P- 17/05/2010 “.. chiarimenti circa la possibilità di assumere il massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici presso le strutture erogatrici a contratto con il SSN e con il SSR. In merito si rappresenta che l’’attivazione dei corsi di cui trattasi è stata decisa in autonomia dalla Regione ai sensi di quanto prescritto dalle legge 23 giungo 1927 n. 1264 e dagli art 99 e 140 del T.U. delle leggi sanitarie… Nell’ambito del sistema generale dei soggetti operanti in sanità, si segnala che i massaggiatori e capo bagnini degli stabilimenti idroterapici sono arti ausiliarie delle professioni sanitarie…. Le strutture di cui trattasi…. possono, in aggiunta al personale che la normativa individua come necessario, assumere e impiegare anche massaggiatori e capo bagnini degli stabilimenti idroterapici ..” - Nota Ministero della Salute protocollo 0032682 – P – 19/07/2010 “….Si osserva che i massaggiatori e capi bagnino degli stabilimenti idroterapici sono arti ausiliarie delle professioni sanitarie e, ai sensi di quanto disposto dalla legge 23 giugno 1927, n. 1264, e dagli articoli 99 e 140 del T.U. delle leggi sanitarie, l’autorizzazione e l’organizzazione dei corsi per il conseguimento di titoli abilitanti all’esercizio di un’arte ausiliaria delle professioni sanitarie è di competenza regionale…… i massaggiatori e i capi bagnino degli stabilimenti idroterapici possono essere assunti dalle strutture private convenzionate…” Segue nel sito, in homepage, sotto la voce MASSAGGIATORE E CAPO BAGNINO DEGLI STABILIMENTI IDROTERAPICI, il pdf con i documenti istituzionali del Ministero della Salute e della Regione Lombardia.