Legge 598/94 - Liguria
Transcript
Legge 598/94 - Liguria
Legge 598/94 - Liguria FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER LA TUTELA AMBIENTALE BENEFICIARI Micro, piccole e medie Imprese, secondo i parametri di cui al D.M. 18 aprile 2005, iscritte al registro delle imprese, aventi sede operativa (oggetto del programma d’investimento) regolarmente censita presso la CCIAA e localizzata nel territorio della Regione Liguria, operanti nei seguenti settori (classificazione Istat 2002): - C: estrazioni di minerali (limitazioni ed esclusioni sono previste sui codici 10.1, 10.2, 10.3, 13.10 e 13.20) - D: attività manifatturiere (limitazioni ed esclusioni sono previste sui codici 15.20, 15.41.3, 23.10, 24.14, 24.70, 27.10, 27.22.1, 27.22.2, 35.11.1, 35.11.3) - E: produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua - F: costruzioni - H: alberghi e ristoranti, limitatamente ai codici 55.51 e 55.52 - I: trasporti, magazzinaggio e comunicazioni, limitatamente ai codici 63.11, 63.12, 63.21, 63.22, 63.23, 63.40 e 64.20 - K: attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre attività professionali ed imprenditoriali di cui ai codici: 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 73.10, 73.20, 74.11, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20, 74.30, 74.40, 74.50, 74.60.1, 74.81.2, 74.81.3, 74.82, 74.85.1, 74.85.2, 4.85.3, 74.85.4, 74.87.5, 74.86, 74.87.7, 74.87.8 - M: istruzione, limitatamente ai codici 80.22, 80.30.2, 80.30.3 - O: altri servizi pubblici, sociali e personali, limitatamente ai codici 90.01, 90.02, 92.10, 92.20, 93.01.1 Sono escluse le imprese in difficoltà1 e quelle destinatarie di ordini di recupero di aiuti dichiarati illegali o incompatibili. AGEVOLAZIONE A fronte di un finanziamento o leasing, erogato da una Banca o Intermediario finanziario (Soc. di leasing), erogazione di un contributo in c/interessi, calcolato sul 100% dell’importo del finanziamento/leasing, pari al tasso di riferimento comunitario2 vigente alla data di pervenimento della richiesta di agevolazione a MCC. L’ammontare del contributo non potrà superare i limiti de minimis di cui al Regolamento (CE) 1998/2006 e non potrà comunque essere superiore al 20% dell’importo dell’investimento. Il contributo è erogato in unica soluzione anticipata, previa attualizzazione. L’importo dell’operazione finanziaria non può essere inferiore al 25% dei costi ammissibili. Il contributo è calcolato su un finanziamento standard di importo pari al costo ammissibile dell’investimento, con durata fissa di 7 anni, di cui due di preammortamento. REGIME De minimis ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006. CUMULABILITA’ Non ammessa con altre agevolazioni contributive o finanziarie comunitarie, nazionali, regionali o locali dirette sullo stesso investimento. 1 2 Secondo la definizione di cui al Regolamento (CE) 800/2008 Attualmente 2,77%. Copyright © Eurogroup – Tutti i diritti riservati http://www.eurogroup.biz SPESE AMMISSIBILI Sono agevolabili tutti gli investimenti avviati3 successivamente alla data di presentazione della domanda di finanziamento alla banca/intermediario finanziario, relativi a: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) installazioni di raccolta, trattamento ed evacuazione dei rifiuti inquinanti solidi, liquidi o gassosi; installazione di dispositivi di controllo dello stato dell’ambiente; opere per la protezione dell’ambiente da calamità naturali; interventi per la razionalizzazione degli usi di acqua potabile e la protezione delle fonti; laboratori ed attrezzature di ricerca specializzati nei problemi di protezione dell’ambiente; fabbricazione di attrezzature ed apparecchiature destinate alla protezione o al miglioramento ambientale; installazione di impianti ed apparecchiature anti inquinamento in stabilimenti industriali, sia volti alla riduzione delle immissioni nell’ambiente esterno di sostanze inquinanti, sia destinati al miglioramento diretto dell’ambiente di lavoro e della sicurezza contro gli infortuni; creazione di capacità produttiva di sostanze “sicure” da impiegare nel processo produttivo e sostitutiva di sostanze inquinanti o nocive attualmente utilizzate; conversione e modifica di impianti e/o processi produttivi inquinanti in impianti e/o processi produttivi sicuri; eliminazione dell’impiego di sostanze inquinanti o nocive durante il ciclo produttivo; delocalizzazione per esigenze ambientali connesse ad obiettivi pubblici di interesse collettivo (sono considerate ammissibili le spese per opere murarie nonché le spese per acquisto di terreni, queste ultime se funzionalmente correlate alla delocalizzazione); installazione di impianti per la produzione di energia elettrica e/o di calore da fonte rinnovabile riconducibile alle tipologie tecnologiche indicate nei punti seguenti: Impianti fotovoltaici integrati o parzialmente integrati connessi alla rete per la produzione di energia elettrica di potenza nominale complessiva compresa tra 20 kWp e 50 kWp. Un impianto fotovoltaico suddiviso in più impianti deve avere un unico punto di connessione. Non sono ammissibili gli impianti i cui moduli fotovoltaici siano posizionati al suolo. Impianti eolici connessi alla rete per la produzione di energia elettrica di potenza nominale complessiva compresa tra 20 kWp e 100 kWp. Un impianto eolico costituto da più aerogeneratori deve avere un unico punto di connessione. La taglia minima di ogni singolo aerogeneratore dovrà essere superiore o uguale a 10 kW. Impianti solari termici per la produzione di calore a bassa temperatura che impiegano collettori piani vetrati, sottovuoto e piani non vetrati, di superficie lorda compresa tra 50 e 500 m2, equivalenti a 35 e 350 kW (Sx0,7 kW·m2 in accordo con quanto stabilito nel documento predisposto dall’International Energy Agency “Recommendation: Converting solar thermal collector area into installed capacity (m2 to kWth)”). Impianti termici a cippato o pellets da biomasse per la produzione di calore di potenza nominale compresa tra 150 e 1000 kW. La taglia minima di ogni singolo bruciatore dovrà essere superiore a 150 kW. Saranno esclusi dall’agevolazione i progetti relativi ad impianti con dimensioni superiori o inferiori a quelle sopra indicate. Concorrono a determinare il costo ammissibile i costi sostenuti per: o realizzazione di diagnosi energetiche e studi di fattibilità (max 5% del totale complessivo), o progettazione dell’intervento, o fornitura di materiali e componenti necessari alla realizzazione dell’intervento nonché quelli di consumo specifico, o installazione e posa in opera degli stessi, o eventuali opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell’intervento. CARATTERISTICHE SPESE AMMISSIBILI. 1. “Avvio dell’investimento” indica la prima, in ordine cronologico, delle attività che presuppongono l’inizio di esecuzione dell’investimento: emissione fattura di acquisto, stipula del contratto di acquisizione, pagamenti a qualsiasi titolo ad eccezione della costituzione di cauzione.. Copyright © Eurogroup – Tutti i diritti riservati http://www.eurogroup.biz I beni oggetto di agevolazione devono essere di nuova fabbricazione ed inseriti nella struttura logistica dell’unità produttiva regolamene censita presso la CCIAA situata nel territorio regionale. Sono esclusi i beni acquistati per fini dimostrativi, i veicoli, le imbarcazioni e i velivoli iscritti a Pubblici registri, i macchinari ceduti in comodato e i macchinari destinati ad essere noleggiati senza operatore. PROCEDURA - - Presentazione della richiesta di finanziamento/leasing a valere sull’agevolazione prevista dalla legge 598; da questo momento è possibile avviare il programma d’investimento; Stipula del contratto finanziamento/leasing; Presentazione da parte della Banca/Società di leasing/Confidi della richiesta di ammissione al contributo a MCC, entro 12 mesi dalla data di avvio dell’investimento. La richiesta di intervento può essere presentata senza preventiva delibera di concessione dell’operazione finanziaria; a realizzazione totale4 del programma d'investimento, invio da parte della Banca/Società di leasing5 a MCC SpA della richiesta di erogazione del contributo. Tale richiesta di erogazione, a pena di decadenza, deve pervenire a MCC SpA nei 12 mesi successivi alla data di accoglimento della domanda (data di concessione).; Erogazione del contributo all’impresa beneficiaria in unica soluzione in via anticipata, previa attualizzazione, per il tramite della Banca finanziatrice o dell’Intermediario finanziario. OPERATIVITA’ Dalla pubblicazione della delibera sul Bollettino Ufficiale (attesa a breve). In caso di esaurimento delle risorse finanziarie, la pratica potrà essere deliberata con riserva. La concessione con riserva decade se l’erogazione non avviene entro il termine di due anni dalla data di delibera. 4 l’investimento si intende realizzato quando il contratto di acquisto è stato stipulato, il macchinario consegnato, il relativo costo è stato fatturato e pagato ed il finanziamento erogato. In caso di leasing l’investimento è realizzato quando il contratto di leasing è stato stipulato e il verbale di consegna è stato sottoscritto dall’utilizzatore. 5 I Confidi non possono presentare richiesta di erogazione. Copyright © Eurogroup – Tutti i diritti riservati http://www.eurogroup.biz