Convenzione di Istanbul
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Convenzione di Istanbul
Passaggio alla frontiera di persone residenti nella UE alla guida di autovetture immatricolate in paesi terzi per uso privato RIFERIMENTI LEGISLATIVI • • • • legge 26 ottobre 1995, n. 479 - Ratifica ed esecuzione della convenzione di Istanbul del 26 giugno 1990 sulla ammissione temporanea; art. 216 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Testo Unico delle disposizioni Legislative in materia Doganale); artt. 137 e ss. del Regolamento (CEE) del 12 ottobre 1992 n. 2913 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario; artt. 559, 560 e 561 del Regolamento (CEE) del 2 luglio 1993 n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario. Ai sensi della normativa sopra riportata, è consentito il passaggio di persone con residenza nella UE alla guida di autovetture immatricolate in paesi terzi (es. Svizzera), in esonero dal pagamento dei dazi all’importazione (e di conseguenza dell’IVA, ai sensi dell’art. 70 del D.P.R. 26 ottobre 1972 nr. 633), secondo le specifiche di seguito evidenziate: • nel caso di uso a titolo occasionale e temporaneo, ai sensi di quanto disposto dall’art. 559 del Reg. (CEE) n. 2454/93, è previsto il beneficio dell’esonero totale dai dazi all’importazione in caso di emergenza. Tale fattispecie consente l’utilizzo dell’autoveicolo immatricolato all’estero da parte dei soggetti residenti nella Comunità, e non determina alcuna contestazione a carico dei medesimi, purché sia resa dichiarazione all’atto della introduzione nella UE. Ovviamente il motivo di urgenza, che giustifica il possesso episodico dell’autoveicolo, deve essere debitamente comprovato dalla parte, soprattutto al fine del riscontro del periodo massimo di utilizzo (5 giorni); • nel caso di locazione di mezzo di trasporto, con contratto stipulato con azienda estera, avente per oggetto sociale la locazione di autoveicoli per uso privato, ai sensi dell’art. 560 del Reg. (CEE) n. 2454/93, è previsto l’esonero purché, all’atto dell’ingresso nella UE, il soggetto esibisca copia del medesimo contratto all’autorità doganale, in quanto l’utilizzo di detto mezzo è consentito per un termine massimo di otto giorni dalla data di stipulazione del contratto; • nel caso di utilizzo sistematico per motivi di lavoro, prevista dall’art. 561, l’esonero è, invece, concesso su regolare e formale istanza da presentare preventivamente, a cura dell’interessato (lavoratore frontaliero), all’autorità doganale competente, al fine dell’ottenimento dell’autorizzazione alla guida con validità biennale. A partire dal 15 gennaio 2011, per il rilascio delle autorizzazioni di cui sopra da parte degli Uffici delle Dogane di Como, Varese e Tirano, il soggetto interessato può presentare un’istanza documentata, ovvero un’istanza autocertificata, redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR n. 445/2000, in cui, in particolare, dichiari: • • • di essere dipendente della ditta svizzera; di essere in possesso del permesso di lavoro e/o titolare di un contratto di lavoro stipulato con la ditta svizzera in cui è prevista l’utilizzazione, per motivi di lavoro, di veicoli aziendali; la mancanza di precedenti penali e amministrativi in campo doganale e fiscale.