Lavoratori Autonomi Agricoli

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Lavoratori Autonomi Agricoli
LAVORATORI AUTONOMI AGRICOLI
L’ASSICURAZIONE PER I COLTIVATORI DIRETTI, COLONI E MEZZANI
I coltivatori diretti e i coloni e mezzadri con legge 22 novembre 1954 n. 1136 vengono riconosciuti,
sul piano giuridico, come categoria autonoma e viene estesa ad essi l'assistenza malattia.
Successivamente, con la legge 26 ottobre 1957 n. 1047 viene estesa alla categoria l'assicurazione
per l'invalidità e la vecchiaia
Il riordino dell'intera normativa in materia di previdenza dei lavoratori autonomi ha rimodulato il
sistema impositivo per l'invalidità e la vecchiaia ed ha introdotto quattro fasce di reddito
convenzionale individuate in base alla tabella "D" allegata alla legge 233/1990.
Ciascuna azienda è inclusa nella fascia di reddito convenzionale corrispondente al reddito agrario
dei terreni condotti. Il contributo annuo per le singole unità attive è determinato:
• moltiplicando il reddito medio convenzionale (determinato con decreto del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale) per il numero delle giornate indicate nella citata tabella D
in corrispondenza della fascia di appartenenza;
• applicando al reddito medio convenzionale annuo, così determinato, le aliquote contributive
in vigore, ridotte per le imprese ubicate in territori montani o nelle zone svantaggiate.
Le aliquote sono ridotte ulteriormente per i soggetti assicurati di età inferiore ai 21 anni
GLI ISCRITTI
Ai fini pensionistici sono iscritti alla gestione speciale:
• i titolari del nucleo diretto-coltivatore o il titolare del nucleo mezzadrile se si dedicano
all'attività;
• parenti ed affini entro il quarto grado
CHI SONO I COLTIVATORI DIRETTI
Sono proprietari, affittuari, enfiteuti, usufruttuari, pastori e assegnatari e appartenenti ai rispettivi
nuclei familiari che direttamente e abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi,
all'allevamento e al governo del bestiame e allo svolgimento delle attività connesse.
CHI SONO I MEZZADRI
Sono mezzadri coloro che, in proprio o quali capi della famiglia colonica, si associano al
concedente apportando all'impresa agricola soprattutto il lavoro personale della famiglia. La
famiglia, che è tenuta, pertanto, ad apportare il proprio lavoro nella mezzadria e partecipare alla
divisione dei prodotti secondo le disposizioni legislative e contrattuali, deve stabilmente risiedere
nel podere della casa colonica.
CHI SONO I COLONI
I coloni si differenziano dal mezzadro nell'apporto parziale del lavoro del nucleo familiare sul
podere e nella mancanza della casa colonica e del podere vero e proprio essendo sufficiente
qualsiasi fondo o terreno in stato di produttività con fabbisogno di almeno 120 giornate annue.
CARATTERISTICHE DELL’ATTIVITA’
Ai fini previdenziali i coltivatori diretti devono possedere i seguenti requisiti soggettivi ed oggettivi.
Per quanto riguarda i requisiti soggettivi, l'attività deve essere svolta abitualmente, cioè in forma
esclusiva o almeno prevalente. Per attività prevalente deve intendersi quella che impegni il
coltivatore diretto per il maggior periodo di tempo nell'anno e che costituisca per essi la maggior
fonte di reddito. Altro requisito soggettivo è il rapporto di parentela o affinità entro il quarto grado.
Per quanto concerne, invece, i requisiti oggettivi, il fabbisogno di lavoro dell'azienda non deve
essere inferiore a 104 giornate annue (120 giornate per i mezzadri) e la capacità lavorativa del
nucleo familiare non deve essere inferiore ad un terzo del fabbisogno di lavoro occorrente
all'azienda.
COME SI OTTIENE L’ISCRIZIONE ALL’INPS
Il titolare d'azienda, in qualità di responsabile del pagamento dei contributi, presenta richiesta di
iscrizione sull'apposito modello CD1 predisposto dall'Istituto, entro 90 giorni dall'inizio dell'attività,
alla sede INPS della zona in cui sono ubicati i fondi o condotti la parte prevalente degli stessi.
Infatti, la legge ha previsto che l'azienda coltivatrice diretta va iscritta dove ha la maggioranza dei
terreni. In seguito alla presentazione della domanda inizia la fase accertativa a cura della Sede.
Contro la decisione è data facoltà agli interessati di fare ricorso in unico grado alla Commissione
Centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati.
LA CONTRIBUZIONE
Nel settore agricolo la contribuzione è unificata in quanto i contributi previdenziali ed assistenziali
sono accertati con un'unica procedura. I contributi, alle scadenze di legge vengono versati con il
modello F24, inviato dall'INPS agli interessati. Dal gennaio 2001 il modello F24 è esclusivamente
in versione EURO.
IMPRENDITORI AGRICOLI A TITOLO PRINCIPALE
L'imprenditore agricolo a titolo principale (IATP) è colui che dedica all'attività agricola almeno due
terzi del proprio tempo di lavoro complessivo e ricava dall'attività medesima almeno due terzi del
proprio reddito globale da lavoro risultante dalla propria posizione fiscale.
Nelle zone montane e svantaggiate il tempo di lavoro e la quota di reddito si riducono a un mezzo.
La decorrenza della tutela pensionistica a favore di tale categoria è fissata al 1° luglio 1990.
GLI ISCRITTI
Ai fini pensionistici sono iscritti alla gestione unicamente i titolari delle aziende e non anche i
familiari degli stessi che eventualmente collaborino all'opera direzionale dell'azienda medesima.
CHI SONO
Sono coloro che autonomamente, con capacità professionale, svolgono attività di conduzione
dell'azienda agricola.
In sostanza l'attività imprenditoriale è un'attività di direzione che non richiede necessariamente
l'esecuzione manuale dei lavori agricoli.
ISCRIZIONE ALL’INPS
L'imprenditore presenta richiesta di iscrizione sull'apposito modello 1-IATP entro 90 giorni
dall'inizio dell'attività alla sede INPS della zona in cui sono ubicati i terreni o la parte prevalente
degli stessi. In seguito alla presentazione della domanda inizia la fase accertativa a cura della Sede.
Contro la decisione è data facoltà agli interessati di fare ricorso in unico grado alla Commissione
Centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati.
CONTRIBUZIONE
Sono assicurati per l'invalidità, vecchiaia e superstiti e sono esclusi dall'assicurazione ai fini
infortunistici (INAIL).
Dal 1° gennaio 2001 sono tenuti al pagamento del contributo per maternità.
I contributi, alle scadenze di legge vengono versati con il modello F24, inviato dall'INPS agli
interessati.
Dal gennaio 2001 il modello F24 è esclusivamente in versione EURO.
I CONTRIBUTI PER I LAVORATORI AUTONOMI AGRICOLI
CHI VERSA
• Sono tenuti al versamento:
1. coltivatori diretti;
2. coloni e mezzadri
3. imprenditori agricoli a titolo principale
QUANDO SI VERSA
L'importo dei contributi da versare si calcola su un reddito medio convenzionale che viene
determinato a sua volta sulla base della media tra le medie salariali giornaliere degli operai agricoli
a tempo determinato, per il numero di giornate corrispondenti alla fascia di reddito di appartenenza
dell'azienda per l'aliquota di riferimento. Il reddito medio convenzionale giornaliero su cui calcolare
i contributi da versare per l'anno 2002 è stato determinato in € 40,61
IL CACOLO DELL’IMORTO DA VERSARE PER IL 2002
La contribuzione viene calcolata in base alle aliquote da applicare al reddito e da altri oneri sociali.
Vediamo le diverse voci.
• 19,80% (ridotta al 17,30% per i soggetti di età inferiore a 21 anni) per la generalità delle
imprese
• 16,80% (ridotta al 12,30% per i soggetti di età inferiore a 21 anni) per le imprese ubicate
nei territori montani o zone svantaggiate;
• € 0,52 a giornata come contributo addizionale;
• € 7,49 annue come contributo dovuto per l'erogazione dell'indennità di maternità;
• € 640,41 annue, ridotte a € 443,4830 per le aziende situate nei territori montani e nelle zone
agricole svantaggiate.
LA SCADENZE DI VERSAMENTO
I versamenti per le quote contributive sul reddito convenzionale devono essere effettuati alle
seguenti scadenze:
1. il 16 luglio
2. il 16 settembre
3. il 16 novembre
4. il 16 gennaio dell’anno successivo.
La riscossione viene effettuata tramite il modello F24. A partire da gennaio 2002 l'importo dei
contributi viene indicato in euro e dovrà essere pagato in euro.
PIU’ DI 65 ANNI
I soggetti ulta 65enni, già pensionati nella gestione dei lavoratori autonomi, possono chiedere
che il contributo previdenziale sia applicato nella misura del 50%; in questo caso viene ridotto il
supplemento di pensione della metà.
Sono esclusi da questa agevolazione i titolari di pensione di reversibilità.
Contributi Previdenziali Dovuti Dai Coltivatori Diretti,
Mezzadri E Coloni E Rispettivi Concernenti E Dagli Imprenditori Agricoli A
Titolo Principale
ETA
TERRITORI NON
AGEVOLATI
TERRITORI
MONTANI E ZONE
AGRICOLE SVAN.
Almeno 21 anni
17,80%
14,80%
Meno di 21 anni
15,30%
10,30%
Addizionale IVS legge
233/1990
-
2%
2%
Addizionale IVS legge
160/1975
-
€ 0,52
€ 0,52
Indennità gravidanza e
puerperio
-
€ 7,49
€ 7,49
Assicurazione INAIL
-
€ 640,41
€ 443,48
CONTRIBUTI
Assicurazione IVS
(invalidità, vecchiaia e
superstiti)
A- TERRITORI NON AGEVOLATI
1 – Soggetti di età da 21 anni in poi
IMPORTO DEI CONTRIBUTI AGRICOLI
ANNO 2002
Coltivatori diretti, coloni
e mezzadri
Imprenditori agricoli a
titolo principale
1^Fascia
1.983,38
1.342,97
2^Fascia
2.401,50
1.761,09
3^Fascia
2.819,62
2.179,21
4^Fascia
3.237,75
2.597,34
2 – Soggetti di età inferiore ai 21 anni
IMPORTO DEI CONTRIBUTI AGRICOLI
ANNO 2002
Coltivatori diretti, coloni
e mezzadri
Imprenditori agricoli a
titolo principale
1^Fascia
1.825,00
1.184,59
2^Fascia
2.190,33
1.549,92
3^Fascia
2.555,66
1.915,25
4^Fascia
2.920,99
2.280,58
B- TERRITORI AGEVOLATI
1 – Soggetti di età da 21 anni in poi
IMPORTO DEI CONTRIBUTI AGRICOLI
ANNO 2002
Coltivatori diretti, coloni
e mezzadri
Imprenditori agricoli a
titolo principale
1^Fascia
1.596,39
1.152,91
2^Fascia
1.951,17
1.507,69
3^Fascia
2.305,93
1.862,45
4^Fascia
2.660,71
2.217,23
2 – Soggetti di età inferiore ai 21 anni
IMPORTO DEI CONTRIBUTI AGRICOLI
ANNO 2002
Coltivatori diretti, coloni e Imprenditori agricoli a titolo
mezzadri
principale
1^Fascia
1.311,31
867,83
2^Fascia
1.571,06
1.127,58
3^Fascia
1.830,80
1.387,32
4^Fascia
2.090,54
1.647,06