Assicurazione clienti privati All Risks

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Assicurazione clienti privati All Risks
ART 3310 i IV 15 / Edizione AH 03
Condizioni Generali d’Assicurazione (CGA)
Assicurazione clienti privati All Risks Helvetia
Edizione AH 03
Helvetia Compagnia Svizzera
d'Assicurazioni SA, San Gallo
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A
A1
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A 1.3
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A 1.6
A 1.7
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A 1.9
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B
ART 3310 i IV 15 / Edizione AH 03
B1
B 1.1
B 1.2
B 1.3
B 1.4
B 1.5
B 1.6
B 1.7
B 1.8
B2
B 2.1
B 2.2
B3
B 3.1
B4
B 4.1
B5
B 5.
B6
B 6.1
Basi contrattuali
Disposizioni generali
Durata del contratto
Modifica di premi, franchigie e limiti d’indennizzo
Premi e loro rimborso
Modifica del rischio
Obblighi di diligenza e altri obblighi
Violazioni degli obblighi di diligenza e altri obblighi
Franchigia
Foro competente
Comunicazioni
Definizioni dei termini (in ordine alfabetico)
Sinistro
Obblighi in caso di sinistro
Scadenza e prescrizione degli indennizzi
Scioglimento del contratto in caso di sinistro
Assicurazione cose
Disposizioni generali
Rischi assicurati
Oggetti e costi assicurati
Validità temporale
Validità territoriale
Liquidazione del danno e procedura peritale
Basi di calcolo dell’indennizzo
Diritti di rivalsa nei confronti di terzi
Oggetti recuperati
Assicurazione di cose per stabili
Oggetti assicurati
Valore di risarcimento
Tecnica impiantistica degli stabili
Oggetti assicurati
Mobilia domestica
Oggetti assicurati
Oggetti di valore
Oggetti assicurati
Oggetti da collezione e d'arte
Oggetti assicurati
Helvetia Compagnia Svizzera
d'Assicurazioni SA, San Gallo
C
C1
C 1.1
C 1.2
C 1.3
C 1.4
C 1.5
C 1.6
C 1.7
C 1.8
C 1.9
C2
C 2.1
C 2.2
C 2.3
C 2.4
C 2.5
C 2.6
C 2.7
C 2.8
C 2.9
C 2.10
C3
C 3.1
C 3.2
C 3.3
Assicurazione responsabilità civile
Disposizioni generali
Estensione della copertura
Oggetto dell'assicurazione
Validità territoriale
Validità temporale
Prestazioni della Compagnia
Danni in rapporto con pregiudizi all'ambiente
Esclusioni generali
Liquidazione del sinistro e cause giudiziarie
Diritto di rivalsa nei confronti delle persone
assicurate
Responsabilità civile privata
Caratteristiche assicurate
Danni a oggetti presi in consegna o rimessi a
scopo di lavorazione
Danni a veicoli a motore di terzi utilizzati
Danni a natanti e tavole da surf di terzi
Danni a cavalli presi in locazione o in prestito
Danni relativi alla caccia
Persone assicurate
Prestazioni senza responsabilità legale
Protezione giuridica in caso di procedura penale
Rinuncia alla riduzione della prestazione in caso di
colpa grave
Responsabilità civile per stabili
Oggetto dell'assicurazione
Persone assicurate
Comproprietà e proprietà comune
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A Basi contrattuali
Il contenuto del presente contratto è costituito dalla polizza nonché dalle disposizioni menzionate qui di seguito; il contratto è
retto dal diritto svizzero. Per consentire una più facile lettura delle Condizioni generali d'assicurazione (CGA), tutte le denominazioni relative alle persone sono riportate in forma maschile. Le stesse denominazioni valgono ovviamente anche per le persone
di sesso femminile e per le persone giuridiche.
Qualora indicata nella polizza, la copertura assicurativa è prevista per cose annesse allo stabile, tecnica impiantistica degli stabili, mobilia domestica, oggetti di valore, collezioni e oggetti d'arte, responsabilità civile privata e per stabili.
A 1 Disposizioni generali
A 1.1 Durata del contratto
L'assicurazione inizia alla data indicata nella polizza. Se è stata accordata una copertura provvisoria, la Compagnia garantisce la copertura assicurativa a partire dalla data ivi indicata fino alla consegna della polizza. La Compagnia si riserva tuttavia il diritto di rifiutare la proposta fino alla consegna della polizza. Se la proposta viene
rifiutata, la copertura assicurativa cessa 3 giorni dopo che lo stipulante ha ricevuto la comunicazione. Il premio dovuto per la durata
della copertura provvisoria è proporzionale al periodo trascorso.
Il contratto è stipulato per la durata indicata nella polizza ed è prorogato tacitamente di 1 anno se una delle parti contraenti non provvede a disdirlo al più tardi 3 mesi prima della scadenza.
A 1.2 Modifica di premi, franchigie e limiti
d’indennizzo
La Compagnia può modificare l'importo di premi, franchigie e limiti
d'indennizzo a decorrere di un nuovo anno d'assicurazione. Essa
comunica allo stipulante le nuove disposizioni contrattuali al più tardi 25 giorni prima della scadenza dell'anno d'assicurazione.
Nel caso in cui lo stipulante contesti l'aumento dei premi o delle
franchigie, ha il diritto di disdire il contratto per la parte interessata
dalla modifica o nella sua totalità. La disdetta è valida se perviene
alla Compagnia non oltre l’ultimo giorno dell’anno d’assicurazione
corrente.
La Compagnia è autorizzata ad adeguare il contratto all'inizio di un
nuovo anno di assicurazione qualora un'autorità preveda, per una
copertura disciplinata dalla legge, la modifica dei premi, delle franchigie, dei limiti d'indennizzo, dell'estensione della copertura o delle
tasse e diritti. In questo caso non è dato alcun motivo di disdetta.
A 1.3 Premi e loro rimborso
Salvo convenzione contraria, il premio è fissato per ciascun anno
d’assicurazione e deve essere pagato in anticipo, al più tardi il primo
giorno del mese di scadenza pattuito. Il termine di pagamento del
primo premio scade alla ricezione della fattura, al più presto però,
all'inizio dell'assicurazione.
ART 3310 i IV 15 / Edizione AH 03
Se i premi non vengono pagati alle scadenze convenute, lo stipulante è diffidato dalla Compagnia per iscritto, a sue spese e sotto
comminatoria delle conseguenze in caso d’inosservanza del termine
ad effettuarne il pagamento entro 14 giorni dall'invio della diffida. Se
la diffida rimane senza effetto, l'obbligazione della Compagnia è
sospesa per i sinistri che si verificano a datare dalla scadenza del
termine di diffida fino al pagamento integrale dei premi.
Se, per una ragione contrattuale o legale, il contratto viene disdetto
prima della fine dell'anno d'assicurazione, la Compagnia rimborsa il
premio pagato per il periodo di assicurazione non trascorso. Si può
derogare da questa disposizione se
 lo stipulante disdice il contratto in caso di sinistro e a tale data il
contratto era in vigore da meno di 12 mesi;
 la Compagnia versa le prestazioni assicurative e il contratto viene
dichiarato nullo essendo venuto meno il rischio (danno totale o
esaurimento delle prestazioni).
A 1.4 Modifica del rischio
A 1.4.1 Aggravamento del rischio
Se nel corso dell’assicurazione un fatto rilevante dichiarato nella
proposta o con altre modalità subisce un aumento di rischio, lo stipulante deve darne avviso scritto alla Compagnia entro un termine
di 30 giorni. In caso di aumento del valore complessivo degli oggetti
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assicurati nell’ambito dell’assicurazione cose, durante questo termine, sussiste una copertura previdenziale supplementare del 20%
massimo della somma d’assicurazione concordata nella polizza.
La Compagnia può decidere di applicare un corrispettivo aumento
del premio per la durata contrattuale rimanente, acconsentire alla
prosecuzione dello stesso previa introduzione di condizioni supplementari o rescindere il contratto entro 14 giorni dalla ricezione della
notifica, rispettando un preavviso di 30 giorni. Ugual diritto di disdetta spetta allo stipulante, se le parti non possono accordarsi sull'aumento del premio o sulle condizioni supplementari. In entrambi i
casi la Compagnia ha il diritto al premio aumentato dal momento
dell'aggravamento del rischio fino all'estinzione del contratto. Se lo
stipulante omette di effettuare questa comunicazione nell’arco di 30
giorni, nel periodo successivo la Compagnia non è vincolata al contratto.
A 1.4.2 Diminuzione del rischio
In caso di diminuzione del rischio, la Compagnia riduce proporzionalmente il premio a datare dal ricevimento della comunicazione
scritta dello stipulante.
A 1.4.3 Cambio di domicilio
I cambi di domicilio devono essere comunicati entro 30 giorni alla
Compagnia. Essa ha la facoltà di adeguare i premi alla nuova situazione o di recedere dal contratto entro 14 giorni susseguenti la comunicazione, con un preavviso di 30 giorni.
Se lo stipulante trasferisce il proprio domicilio permanente in un
paese oltre i confini della Svizzera (incl. le enclavi di Büsingen e
Campione) o del Principato del Liechtenstein, l’assicurazione si
estingue alla fine dell’anno d’assicurazione in corso.
A 1.5 Obblighi di diligenza e altri obblighi
Lo stipulante ha l'obbligo di usare la dovuta diligenza e in particolare
di prendere i provvedimenti necessari richiesti dalle circostanze a
tutela degli oggetti assicurati contro i rischi assicurati.
A 1.5.1 Locali inutilizzati
In caso di rischio di gelo, l’impianto di riscaldamento va mantenuto
in esercizio sotto adeguato controllo. In caso contrario vanno svuotati le condutture idrauliche nonché le installazioni e gli apparecchi
che vi sono collegati,.
A 1.5.2 Condutture idrauliche
Le condutture, le installazioni e gli apparecchi che vi sono collegati
devono essere sottoposti a manutenzione a proprie spese, pulite le
installazioni idrauliche ingorgate e prese le misure atte a impedire il
congelamento.
A 1.5.3 Tecnica impiantistica degli stabili
Se l'utilizzazione di un oggetto assicurato colpito da un sinistro non
è conforme alle regole approvate dalla tecnica, quest'oggetto deve
essere rimesso in esercizio solo dopo il ripristino definitivo e quando
il funzionamento regolare dello stesso è garantito. Un'eventuale riparazione di un oggetto assicurato colpito da un sinistro effettuata in
modo provvisorio sarà considerata come aggravamento del rischio.
A 1.5.4 Eliminazione di una situazione pericolosa
La persona assicurata è tenuta ad eliminare a sue spese ed entro un
congruo termine qualsiasi situazione pericolosa che potrebbe provocare un sinistro e la cui soppressione è stata richiesta dalla Compagnia.
A 1.5.5 Gioielli
I gioielli che in caso di soggiorno in albergo non vengono portati
indosso, devono essere custoditi in una cassetta di sicurezza debitamente chiusa nell'albergo.
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A 1.5.6 Gioielli di valore complessivo superiore a CHF 100 000
Se il valore complessivo dei gioielli assicurati supera CHF 100 000, la
garanzia della Compagnia è valida oltre tale limite solo se i gioielli
vengono indossati, posti sotto costante custodia personale o se il
loro furto viene compiuto forzando una cassetta di sicurezza debitamente chiusa.
A 1.5.7 Eliminazione di difetti e danni
Gli oggetti assicurati devono sempre essere mantenuti in buono stato; i difetti e i danni che ne pregiudicano l'uso previsto devono essere eliminati senza indugio. Le stesse disposizioni valgono in particolare per i dispositivi di chiusura, i sistemi di sicurezza concordati e
gli impianti d'allarme antifurto.
A 1.5.8 Prescrizioni e obblighi di sicurezza
Lo stipulante è tenuto a rispettare tutte le prescrizioni di sicurezza
contrattuali, legali e pronunciate dalle autorità (ad es. gli obblighi
imposti dalla Compagnia in materia di sicurezza, come l’installazione
di un impianto d’allarme, ecc.).
A 1.5.9 Doppia assicurazione
Dal momento in cui ne viene a conoscenza, lo stipulante è tenuto a
comunicare per iscritto alla Compagnia l’esistenza di una doppia
assicurazione. In un tal caso la Compagnia ne risponde solo in via
sussidiaria.
A 1.5.10 Trasporto di oggetti da collezione e d'arte
Se lo stipulante intende organizzare in proprio il trasporto degli oggetti assicurati, è tenuto a farlo adottando tutte le precauzioni a
regola d’arte. Il trasporto affidato a terzi deve essere eseguito da
personale qualificato.
Inoltre occorre adottare i seguenti provvedimenti:
 l'imballaggio e il contrassegno degli oggetti da collezione e d'arte
va eseguito in modo professionale, secondo le modalità in uso nel
settore, specificando inoltre le dimensioni e le caratteristiche, il
mezzo di trasporto e l'itinerario prescelto ("imballaggio idoneo alla conservazione").
 Le opere da trasportare lungo un itinerario di viaggio devono essere caricate su un mezzo di trasporto adeguato, adottando tutte
le precauzioni a regola d’arte e le altre misure d'uso comune nel
commercio di oggetti d'arte. Sul mezzo di trasporto gli oggetti da
collezione e d'arte imballati devono essere assicurati durante il
viaggio da cinture e/o imbottiture sufficienti a proteggerli contro
gli scossoni.
 In caso di giacenze intermedie il veicolo deve restare sotto la costante sorveglianza dello stipulante o di una persona da lui incaricata. Qualora non vi fosse questa possibilità, occorre prendere
con sé gli oggetti e depositarli in un luogo sicuro.
A 1.6 Violazione degli obblighi di diligenza e
altri obblighi
In caso di violazione colposa delle disposizioni legali o contrattuali,
di altri obblighi o delle le regole generali riconosciute dell'arte edilizia e della tecnica, il risarcimento può essere ridotto nella misura in
cui il comportamento della persona assicurata ha influenzato il verificarsi del sinistro, la relativa entità o la possibilità di provarne l'esistenza, a meno che la persona assicurata non sia in grado di dimostrare la propria estraneità da qualsiasi forma di responsabilità colposa.
La violazione delle disposizioni sulla sicurezza del trasporto dispensa
l'assicuratore dai suoi obblighi.
A 1.7 Franchigia
La franchigia stabilita nella polizza è intesa per ogni sinistro e rimane
sempre a carico dello stipulante. Se in caso di sinistro si applicano
diverse franchigie, solo quella d'importo superiore va a carico dello
stipulante
ART 3310 i IV 15 / Edizione AH 03
A 1.8 Foro competente
A 1.10 Definizioni dei termini
(elenco in ordine alfabetico)
Assicurazione a primo rischio
Lo stipulante è libero di assicurare i propri valori patrimoniali convenendo una somma d‘assicurazione inferiore a quella del valore totale. Per gli stabili e la mobilia domestica, tuttavia, il valore totale viene posto alla base del calcolo dei tributi di legge.
Il sinistro viene risarcito al massimo fino a concorrenza della somma
d‘assicurazione convenuta nella polizza, senza tener conto di
un‘eventuale sottoassicurazione.
Un eventuale danno il cui importo eccede la somma d'assicurazione
concordata è a carico dello stipulante.
Beni mobili
Cose e oggetti trasportabili.
Collezioni e oggetti d'arte
Oggetti non di uso quotidiano come
 tappeti intessuti a mano, arazzi Gobelin, oggetti da collezione e
d'arte (p.es. quadri, stampe, fotografie, sculture),
 oggetti d'antiquariato e di design (inclusi i mobili),
 porcellane (p.es. statuette rifinite a mano), tessuti (p.es. abiti d'epoca), libri d'antiquariato.
Contenitore di sicurezza
Sono considerati contenitori di sicurezza le casseforti di peso superiore ai 100 kg e le casseforti da parete murate. Le chiavi come pure
il codice delle serrature a combinazione di tali contenitori devono
essere custoditi in altro luogo e chiusi a chiave o portati con sé dalle
persone responsabili.
Danno totale
Vi è danno totale quando le spese per il ripristino di un oggetto ne
superano il valore attuale.
Deprezzamento di oggetti da collezione e d'arte
La Compagnia rimborsa le necessarie spese di riparazione o restauro
e un eventuale deprezzamento permanente dell’oggetto, al massimo
tuttavia fino a concorrenza della somma d’assicurazione stabilita
dalla polizza.
Deprezzamento di valore
Il valore residuo risultante in seguito a una riparazione o un restauro
di un oggetto danneggiato viene definito deprezzamento di valore o,
più semplicemente, deprezzamento.
Eventi naturali
Piene, inondazioni, uragani (vento di almeno 75 km/h che abbatte
alberi o scoperchia stabili nelle vicinanze delle cose assicurate),
grandine, valanghe, pressione della neve, frane, caduta massi, smottamento del terreno.
Furto semplice
Furti compiuti in assenza di tracce, testimoni o altre circostanze che
possano avvalorare la tesi del furto con scasso o di una rapina.
Gioielli
Collane, bracciali, anelli, orologi (orologi da tasca e da polso con un
valore del singolo oggetto a partire da CHF 1000), spille, collier,
orecchini, perle e pietre preziose incastonate, ecc..
Libera circolazione
Libera circolazione significa che i beni mobili possono essere liberamente trasportati tra i luoghi d'assicurazione designati.
Modifica della struttura dell'atomo
Fusione o fissione nucleare e relativi effetti radioattivi diretti e indiretti, a prescindere dalla loro incidenza diretta o indiretta sul danno,
dalla dinamica e dal luogo del sinistro o dalla preterintenzionalità o
meno del danno arrecato.
Oggetti di valore
Gioielli, pellicce, strumenti musicali, orchestre private, macchine
fotografiche e apparecchi acustici.
Quale foro lo stipulante o l'avente diritto possono scegliere il foro
ordinario, il proprio domicilio o sede in Svizzera o il luogo dell'oggetto assicurato, purché questo si trovi in territorio elvetico.
Prezzo di mercato
Prezzo richiesto sul mercato per merci dello stesso tipo e della stessa qualità al momento del riacquisto.
A 1.9 Comunicazioni
Spese di riparazione
Le spese per ripristinare lo stato immediatamente precedente al
sinistro del relativo oggetto assicurato. L'indennità e tuttavia limitata
al valore attuale.
Tutte le comunicazioni e notifiche dello stipulante o dell’avente diritto devono essere indirizzate all'agenzia competente o alla sede svizzera della Compagnia. Le dichiarazioni di disdetta e di recesso devono pervenire per iscritto alla Compagnia prima della scadenza del
termine.
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Stabili
È considerato stabile ogni prodotto non mobile dell'attività edile,
comprese le sue parti integranti, che è coperto da un tetto, ospita
dei locali utilizzabili ed è costruito quale installazione permanente,
compreso le installazioni edili che, pur non essendo parte integrante
del fabbricato, ne fanno normalmente parte, appartengono al proprietario dello stabile e sono fissate al fabbricato in modo che non
possano essere separate, senza provocare danni importanti
all’edificio.
Per la delimitazione tra stabili e beni mobili, nei cantoni con
l’assicurazione cantonale incendio stabili, sono determinanti le disposizioni cantonali, negli altri cantoni valgono invece "le norme per
l’assicurazione stabili".
Terremoto
Sismi, danni provocati da incendio e acque nonché saccheggi conseguenti a terremoti.
Sono considerati terremoti le scosse improvvise che interessano la
terraferma e le cui cause naturali sono da rintracciare in un epicentro sotterraneo. In caso di dubbio spetta al Servizio Sismologico
Svizzero decidere se si tratta o meno di un movimento tellurico.
Trasporto
In caso di trasporto l’assicurazione ha inizio non appena gli oggetti
vengono rimossi dal loro luogo originario di giacenza e termina con
il loro collocamento nel nuovo luogo di giacenza definitivo (copertura "da chiodo a chiodo").
Valore a nuovo
Valore locale di costruzione (stabili); prezzo richiesto per il nuovo
acquisto o la sostituzione tecnica di un oggetto di pari valore (per
altri oggetti).
A 2.1.3 Limitazione dei danni
Durante e dopo il verificarsi di un sinistro, vanno prese, secondo
scienza e coscienza, tutte le misure volte a limitare il danno e a recuperare gli oggetti perduti, attenendosi alle disposizioni della Compagnia e della polizia.
Vengono risarcite anche le spese per la limitazione del danno. Se
queste spese e l'indennizzo superano insieme la somma
d’assicurazione, esse sono risarcite soltanto se si tratta di spese
effettuate per ordine della Compagnia.
A 2.1.4 Divieto di modifiche
Vanno tralasciate le modifiche agli oggetti danneggiati che renderebbero difficile o impedirebbero la constatazione delle cause o
dell'entità del danno. È fatta eccezione per quelle misure che permettono di contenere il danno o che sono prese nell'interesse pubblico.
A 2.1.5 Trasporti
Per i danni riscontrabili dall'esterno va presentata riserva scritta al
vettore prima dell'accettazione della merce. Inoltre occorre immediatamente richiedere all’impresa di trasporto (posta, compagnia
aerea, ferrovia, ecc.) la stesura di un verbale.
Valore attuale
Prezzo richiesto per il nuovo acquisto, dedotto il deprezzamento per
utilizzo, usura, invecchiamento o altri motivi.
Per danni non riscontrabili dall'esterno nonché per danni presunti,
vanno fatte le dovute riserve giuridicamente valide entro i termini
legali e contrattuali. In entrambi i casi, il vettore deve essere immediatamente informato per iscritto della propria responsabilità dei
danni causati.
Valore commerciale
Corrisponde al ricavato ottenuto dalla vendita dello stabile . Esso
può essere determinato anche in base alla capitalizzazione del reddito annuo immobiliare .
I sinistri che presumibilmente raggiungono il limite di CHF 5 000 devono essere ispezionati dal commissario d'avaria attivo sul luogo.
Per conoscere il nominativo del competente commissario d'avaria
occorre contattare la Compagnia.
Valore totale
Valore a nuovo, incluse le spese di dogana, trasporto, montaggio e
di tutte le altre spese supplementari.
A 2.2 Scadenza e prescrizione degli indennizzi
Eruzioni vulcaniche
Le eruzioni vulcaniche, i danni da incendio e acqua nonché i saccheggi quali conseguenza di eruzioni vulcaniche.
Sono considerate eruzioni vulcaniche la salita e la fuoriuscita improvvisa di magma, con nubi di cenere, caduta di cenere vulcanica,
nubi ardentie lava.
Valori pecuniari
Denaro, carte di credito, di debito e carte clienti, titoli, libretti di risparmio, metalli preziosi (sotto forma di scorte, lingotti e merci),
monete e medaglie, pietre preziose non incastonate e perle.
A 2 Sinistro
A 2.1 Obblighi in caso di sinistro
A 2.1.1 Obbligo d'informazione
In caso d'emergenza o di sinistro va informata subito la Compagnia tramite la:
 T 058 280 3000 (24h)
 F 058 280 3001
 www.helvetia.ch/schaden
La Compagnia provvede a prestare il necessario soccorso immediato. Gli eventuali costi sono coperti per l'ammontare delle prestazioni
assicurate. Le prestazioni non assicurate sono fatturate in addebito.
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A 2.1.2 Obbligo d'informare la polizia
In caso di furto, rapina, smarrimento, danneggiamento doloso o su
richiesta della Compagnia va subito avvisata la polizia e richiesta
un’indagine ufficiale. Senza l’autorizzazione della polizia non è permesso rimuovere o modificare alcuna traccia. Va inoltre inviato immediatamente alla polizia e alla Compagnia un elenco degli oggetti
interessati.
A 2.2.1 Scadenza
L'indennizzo è esigibile 30 giorni dopo che la Compagnia ha ricevuto
la documentazione necessaria per la determinazione del danno e
per l’accertamento del suo obbligo. Dopo 30 giorni dalla data del
sinistro si può esigere, a titolo di acconto, l'importo minimo che in
base allo stato della determinazione del sinistro dovrà comunque
essere pagato.
L'obbligo della Compagnia di effettuare il pagamento è differito fino
a quando, per colpa dello stipulante o dell'avente diritto, l'indennizzo non può essere fissato o pagato.
In particolare, il pagamento non è esigibile se
 sussistono dei dubbi sulla legittimazione dell'avente diritto a cui il
risarcimento è destinato;
 in seguito al sinistro viene condotta un’indagine da parte della
polizia o un’istruttoria penale e la procedura nei confronti dello
stipulante o dell'avente diritto non è terminata.
A 2.2.2 Prescrizione e perenzione
Le pretese derivanti dal contratto di assicurazione cadono in prescrizione due anni dopo il verificarsi del fatto su cui è fondata l'obbligazione. In caso di responsabilità civile, le pretese si prescrivono dopo
lo spirare di 2 anni a datare dalla conclusione d'una transazione extragiudiziale o giudiziale o dall'esistenza d'una sentenza passata in
giudicato.
Le pretese d'indennizzo respinte, che non vengono fatte valere in via
giudiziaria nei due anni susseguenti il sinistro, si estinguono.
La Compagnia deve essere subito informata
 in caso di ferimento o uccisione di persone;
 se vengono avanzate delle pretese di responsabilità civile nei confronti di un assicurato;
 se in seguito al verificarsi di un sinistro viene avviata un'inchiesta
di polizia o una procedura penale o se la parte lesa fa valere i
propri diritti per vie legali. La Compagnia si riserva il diritto di nominare un difensore o un avvocato al quale la persona assicurata
deve rilasciare procura.
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A 2.3 Scioglimento del contratto in caso di
sinistro
A 2.3.1 Data della disdetta
Dopo ogni sinistro per il quale la Compagnia ha fornito delle prestazioni, il contratto può essere disdetto per la parte interessata dalla
modifica o per la sua totalità,
 dallo stipulante, al più tardi 14 giorni dopo aver avuto conoscenza
del pagamento della prestazione da parte della Compagnia;
 dalla Compagnia, al più tardi nel momento in cui fornisce la prestazione.
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A 2.3.2 Estinzione della copertura assicurativa
 Se lo stipulante disdice il contratto, la copertura assicurativa cessa
14 giorni dopo che la Compagnia riceve la disdetta.
 Se la Compagnia disdice il contratto, la copertura assicurativa si
estingue 30 giorni dopo l'avvenuto ricevimento della disdetta da
parte dello stipulante.
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B Assicurazione cose
B 1 Disposizioni generali
Purché espressamente specificato nella polizza, l'assicurazione copre le cose annesse allo stabile, tecnica impiantistica degli stabili,
mobilia domestica, oggetti di valore, oggetti da collezione e d'arte.
B 1.1 Rischi assicurati


ART 3310 i IV 15 / Edizione AH 03
Sono assicurati i danni materiali dovuti a distruzione, danneggiamento o smarrimento (incl. rapina, furto e perdita) di oggetti assicurati, purché tali danni siano imputabili ad un evento verificatosi in
maniera repentino e imprevista.
Non sono assicurati
 i rischi che sono coperti da un altro assicuratore o che fruiscono o
dovrebbero fruire della copertura di un istituto cantonale di assicurazione;
 qualsiasi genere di deterioramento progressivo dello stato originario a prescindere dalla causa, nonché l'invecchiamento, l'usura
o il logoramento;
 difetti riguardanti l’oggetto già al suo stato originario o presentatisi successivamente a causa dell'utilizzo di un materiale difettoso
o in seguito a errata lavorazione;
 aggravamento di danni preesistenti;
 carente manutenzione, ossia
 omissione di misure protettive;
 danni dovuti a carente manutenzione o servizio;
 riparazione, pulizia, lavorazione, ossia
 riparazione, revisione, restauro, pulizia o trattamenti analoghi,
esecuzione difettosa o errata di lavori o uso di materiali difettosi;
 danni occorsi durante il riempimento di contenitori di liquidi o
durante i lavori di revisione o riparazione di impianti di riscaldamento e cisterne nonché di tutti gli impianti di riscaldamento
e raffreddamento (non valevole per la tecnica impiantistica degli stabili);
 danni dovuti a lavorazione ed elaborazione;
 dolo, ossia
 danni arrecati intenzionalmente dallo stipulante o dalle persone
conviventi nella stessa economia domestica;
 danni causati da persone che sono alle sue dipendenze, qualora esse, in virtù delle loro mansioni, abbiano libero accesso ai
locali assicurati;
 reati contro il patrimonio, ossia
 truffa, ricatto, amministrazione infedele;
 prelievi di contanti tramite bancomat, carta di credito, carta
postomat, carte clienti e simili, a prescindere dalla causa del
loro smarrimento;
 provvedimenti dell'autorità, ossia
 realizzazione forzata;
 espropriazione, nazionalizzazione, confisca;
 distruzione o danneggiamento di un bene proprio operati o
prescritti da un governo o in seguito a provvedimenti delle autorità;
 multe e contravvenzioni di carattere penale;
 eventi bellici, violazioni della neutralità, rivoluzioni, ribellioni, insurrezioni;
 modifica della struttura dell'atomo;
 uso di armi biologiche, biochimiche o elettromagnetiche;
 sottostanti eventi naturali
 tracimazione di acque da dighe o altri bacini artificiali senza
riguardo alla loro causa nonché inondazioni causate dal cedimento di dighe e argini;
 piene e straripamenti che, secondo l'esperienza, sono ricorrenti ad intervalli più o meno lunghi;
 i danni causati da rigurgito per i quali il proprietario della canalizzazione è responsabile;
 i danni causati dall'acqua piovana e dalla neve sciolta penetrata
nello stabile attraverso aperture nel tetto durante i lavori di costruzione, ristrutturazione o di altro genere;
 caduta di neve dai tetti;
 danni causati dalla pressione della neve che riguardano solo i
mattoni o altro materiale di rivestimento dei tetti, camini,
grondaie o tubi di scolo;
 acque sotterranee;
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





 danni provocati da tempeste e dall’acqua a natanti;
 i danni dovuti a cedimenti del suolo, erosione o cattivo stato
dell’area fabbricabile;
 movimenti artificiali del terreno;
 danni dovuti allo scioglimento del permafrost;
evaporazione di grassi e oli;
deterioramento, parassiti, influenze climatiche, ossia
 deterioramento, logoramento;
 insetti, parassiti o insetti nocivi idi qualsiasi specie;
 muffe;
 eccesso e scarsezza di umidità;
 influssi climatici come umidità e qualità dell'aria, pressione
atmosferica o sbalzi di temperatura;
 scolorimento;
 azione della luce;
 ruggine, corrosione, ossidazione;
danni ai animali in area domestica;
difetti di natura tecnica (non contano ai fini della tecnica impiantistica degli stabili) quali
 costruzione difettosa, in particolare in seguito al mancato rispetto delle norme di costruzione (norme SIA);
 difetti di produzione;
 danni causati dal gelo prodotto artificialmente;
 errori di progettazione;
cause intrinseche (non contano ai fini della tecnica impiantistica
degli stabili) quali difetti di materiale o di fabbricazione;
danni per rottura di pareti e pavimenti rivestiti di piastrelle;
danni per rottura di specchi con manico, vetri ottici, stoviglie in
vetro, corpi illuminanti di ogni genere, di lampade, lampadine, tubi fluorescenti e al neon;
danni ad accessori come rubinetteria, porta asciugamani e simili.
B 1.2 Oggetti e costi assicurati
B 1.2.1 Oggetti assicurati
Sono assicurati gli oggetti elencati esaustivamente sotto B 2.1,
B 3.1, B 4.1, B 5.1 e B 6.1.
Non sono assicurati
 veicoli a motore, rimorchi, motocicli, roulotte, abitazioni mobili e i
rispettivi accessori;
 i natanti per i quali è prescritta un'assicurazione responsabilità
civile obbligatoria, nonché i natanti che non vengono regolarmente riportati a domicilio dopo l’uso, compresi i rispettivi accessori;
 gli aeromobili soggetti all'iscrizione nel registro d’aviazione;
 gli oggetti da collezione e d'arte esposti all'aperto se non diversamente disposto nella polizza.
B 1.2.2 Costi assicurati per la mobilia domestica, gli oggetti di
valore, da collezione e d'arte
Nei limiti dell'importo figurante nella polizza sono assicurate le seguenti spese effettivamente sostenute:
 per la limitazione del danno dopo il verificarsi di un evento assicurato;
 misure d’emergenza come porte, serrature e vetri provvisori;
 di cambiamento delle serrature in seguito alla perdita di chiavi,
badge e carte magnetiche, la modifica o la sostituzione di chiavi
di porte esterne, di finestre e sistemi d’allarme o di serrature dei
luoghi assicurati menzionati nel contratto d’assicurazione e di
cassette di sicurezza prese in affitto;
 per danni agli stabili nel luogo assicurato, a condizione che lo
stipulante sia il possessore della proprietà/dell’appartamento, se
l’autore del reato si è introdotto illecitamente nell’edificio o
nell’appartamento;
 per il personale addetto alla sorveglianza dell’edificio danneggiato
se, a causa di un sinistro improvviso ed imprevisto, i locali del
luogo d’assicurazione non sono più sicuri;
 le necessarie spese di viaggio che lo stipulante deve sostenere
per raggiungere uno dei luoghi menzionati nella polizza a seguito
del verificarsi di un sinistro assicurato;
 per il rifacimento di documenti d'identità e altri documenti;
 per le ulteriori spese di sostentamento;
 per il trasporto e l'immagazzinaggio degli oggetti assicurati durante il periodo in cui il luogo d’assicurazione è inutilizzabile;
 per il recupero degli oggetti perduti o distrutti o per l’acquisto di
oggetti ad essi paragonabili da utilizzare in sostituzione (ad es.
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spese di viaggio e trasporto, dogana, tasse e spese legate alla sicurezza, spese d’avvocato);
 In caso di danni provocati dalle acque, le spese per lo scongelamento e la riparazione di condutture d'acqua e apparecchi collegati ad esse e danneggiati dal gelo che sono stati installati all'interno dello stabile dall'assicurato quale locatario;
 per lo sgombero e lo smaltimento incl. le spese per l’estinzione di
incendi.
B 1.2.3 Spese assicurate per stabili e tecnica impiantistica degli
stabili
 spese di sgombero e di distruzione: oneri occorsi per lo sgombero
dei resti dell’oggetto assicurato e il loro trasporto sino al più vicino e adeguato luogo di deposito, nonché le spese per il deposito,
lo smaltimento e la distruzione degli stessi. Saranno risarcite anche le spese per la demolizione dei resti di stabili, dichiarati senza
valore dagli esperti;
 spese di protezione e movimentazione che, per consentire la ricostituzione o il riacquisto di oggetti assicurati, derivano dalla necessità di spostare, modificare o proteggere altri oggetti assicurati (ad es. spese di smontaggio e montaggio di macchinari, rottura,
demolizione o ricostruzione di parti di uno stabile o allargamento
di aperture). L'assicurazione vale solo per i luoghi indicati nella
polizza;
 spese per misure d’emergenza come porte, serrature e vetri
provvisori;
 di cambiamento delle serrature in seguito alla perdita di chiavi,
badge e carte magnetiche, la modifica o la sostituzione di chiavi
di porte esterne, di finestre e sistemi d’allarme o di serrature dei
luoghi assicurati menzionati nel contratto d’assicurazione e di
cassette di sicurezza prese in affitto;
 per il personale addetto alla sorveglianza dell’edificio danneggiato
se, a causa di un sinistro improvviso ed imprevisto, i locali del
luogo d’assicurazione non sono più sicuri;
 spese per la riparazione o la ricostruzione dello stabile conformemente allo stato originale, per quanto queste spese superino il
danno coperto dall'assicurazione dello stabile o dall'istituto cantonale di assicurazione. Se, dopo che si è verificato il sinistro, lo
stabile non viene riparato o ricostruito entro il termine contrattuale o legale previsto, ovvero se si rinuncia a un ripristino del valore
artistico o storico, non è dovuta alcuna prestazione. Il deprezzamento causato dal danno o dalla sua eliminazione non è assicurato;
 spese fisse risultanti dall'inservibilità dei locali abitati dal proprietario stesso. Vi rientrano p. es. gli interessi ipotecari, le spese di
riscaldamento e le spese accessorie, nonché i premi dell'assicurazione. Tali prestazioni sono limitate al massimo a due anni;
 spese di ripristino di documenti amministrativi che riguardano lo
stabile assicurato e vi si trovano all'interno. Il termine di ripristino
massimo è di un anno dopo il verificarsi del danno;
 aumento dei costi della costruzione, secondo l'indice del costo
per la costruzione convenuto come base per un periodo massimo
di due anni tra l'avverarsi del sinistro e la ricostruzione eseguita.
Vengono risarcite solo le spese effettivamente sostenute;
 Le spese necessarie per cercare (spese di ricerca perdite) e mettere allo scoperto le condotte idrauliche, difettose e per rimurare
o ricoprire quelle riparate, anche all'esterno dello stabile (p.es per
una piscina), a condizione che servano allo stabile assicurato e
nell'ambito della parte per cui lo stipulante è tenuto a provvedere
alla manutenzione. Nella misura siano assicurate, sono risarcite
anche le spese di riparazione e sostituzione delle condotte con
falle.
 spese di decontaminazione, ovvero i costi
 per l'analisi, la decontaminazione nonché la sostituzione del
terreno contaminato (inclusa flora e fauna) e l'eliminazione
dell'acqua di spegnimento contaminata sul proprio fondo su cui
si è verificato il danno;
 di trasporto del terreno e/o dell'acqua di spegnimento contaminati in un impianto di trattamento e il successivo trasferimento al luogo del sinistro;
 di trasporto del terreno o dell'acqua di spegnimento contaminati alla discarica più vicina e idonea, nonché il deposito e l'eliminazione sul posto;
 di ripristino del proprio fondo nello stato in cui esso si trovava
prima del verificarsi del sinistro.
Sono assicurate le spese effettive di decontaminazione qualora
queste
 riguardino una contaminazione che, in base a prove documentabili, si sia verificata in seguito ad un sinistro assicurato sul
proprio fondo e
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 risultino necessarie in base a una disposizione di diritto pubblico che è stata emanata entro un anno a partire dal momento in
cui si è verificato il danno e che si basa su leggi o ordinanze entrate in vigore prima del verificarsi del sinistro assicurato e
 non sono risarcite da un altro contratto d'assicurazione.
Se un sinistro assicurato occorso aumenta il grado di contaminazione già esistente del terreno, saranno risarcite solo le spese eccedenti l'importo necessario per l'eliminazione della contaminazione preesistente, indipendentemente dall'eventualità e dai tempi di utilizzo di tale importo se il danno non si fosse verificato;
 perdita di reddito locativo/spese di sostentamento, ovvero
 la perdita di reddito locativo conseguente all'inservibilità dei
locali danneggiati di stabili o parti di stabili locati; in questi casi
fa stato il reddito locativo lordo al netto delle spese risparmiate;
 le pese di sostentamento;
 le prestazioni sono limitate a 24 mesi;
 il danneggiamento di stabili in occasione di un furto con scasso o
in evasione oppure di un tentativo dimostrabile. Vengono risarcite
le spese di riparazione effettivamente insorte.
Non sono assicurati
 i costi concernenti i rischi che sono coperti da un altro assicuratore o che fruiscono o dovrebbero fruire della copertura di un istituto cantonale di assicurazione;
 spese per l'eliminazione della causa del sinistro (ad eccezione dei
danni del gelo) nonché le spese per la manutenzione e la prevenzione dei danni (si fanno salvi i costi assicurati di cui B 1.2.2 e
B 1.2.3).
B 1.3 Validità temporale
L'assicurazione vale per i sinistri che si verificano nel corso della
durata del contratto.
B 1.3.1 Terremoto ed eruzioni vulcaniche
Costituisce un sinistro qualsiasi evento dannoso che si verifica entro
168 ore dalla prima scossa, risp. eruzione responsabile dei primi
danni. Sono coperti tutti i sinistri manifestatisi durante il periodo di
validità del contratto.
B 1.3.2 Tecnica impiantistica degli stabili
L'assicurazione ha inizio non appena gli oggetti assicurati sono messi in esercizio. Un oggetto è considerato pronto all'esercizio quando,
dopo il collaudo e – se previsto – dopo aver terminato il periodo di
prova, è atto all'utilizzo.
B 1.4 Validità territoriale
B 1.4.1 Stabili e tecnica impiantistica degli stabili
L'assicurazione è valevole per i danni occorsi agli oggetti assicurati
nei luoghi e nei fondi ad essi annessi designati nella polizza dello
stipulante in Svizzera (incl. le enclavi di Büsingen e Campione) e nel
Principato del Liechtenstein .
B 1.4.2 Mobilia domestica
L'assicurazione è valevole per i danni occorsi agli oggetti assicurati
 nei luoghi designati nella polizza dello stipulante in Svizzera (incl.
le enclavi di Büsingen e Campione) e nel Principato del Liechtenstein;
 in caso di soggiorni temporanei, in ogni caso di durata non superiore a un anno, e in tutto il mondo durante i viaggi verso qualsiasi
meta.
B 1.4.3 Oggetti di valore
L'assicurazione si applica ai danni occorsi
 agli oggetti assicurati nei luoghi designati nella polizza dello stipulante in Svizzera (incl. le enclavi di Büsingen e Campione) e nel
Principato del Liechtenstein;
 agli oggetti assicurati in caso di soggiorni temporanei, in ogni
caso di durata non superiore a un anno, e in tutto il mondo durante i viaggi verso qualsiasi meta;
 agli oggetti assicurati in cassette di sicurezza di una banca in
Svizzera (incl. le enclavi di Büsingen e Campione) e nel Principato
del Liechtenstein;
 alle pellicce che vengono affidate ad un pellicciaio per la loro conservazione durante l’estate in un luogo in Svizzera (incl. le enclavi
di Büsingen e Campione) e nel Principato del Liechtenstein.
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B 1.4.4 Oggetti da collezione e d'arte
L'assicurazione si applica ai danni occorsi agli oggetti assicurati
 nei luoghi designati nella polizza dello stipulante in Svizzera (incl.
le enclavi di Büsingen e Campione) e nel Principato del Liechtenstein;
 in caso di soggiorni temporanei, in ogni caso di durata non superiore a un anno, e in tutto il mondo durante i viaggi verso qualsiasi
meta.
B 1.4.5 Trasloco
L'assicurazione è valevole in Svizzera (incl. le enclavi di Büsingen e
Campione) e nel Principato del Liechtenstein in caso di trasloco come pure al nuovo domicilio dello stipulante. Si fanno salve le disposizioni di A 1.4.1.
B 1.4.6 Libera circolazione
Tra i luoghi d'assicurazione designati nella polizza sussiste libera
circolazione per gli oggetti di valore, d’arte e da collezione nonché la
mobilia domestica fino a concorrenza della rispettiva somma d'assicurazione complessiva indicata nella polizza.
B 1.6.1 Indennizzo
L'assicurazione si intende a "valore totale" o "a primo rischio".
L’indennizzo massimo corrisponde alla somma d’assicurazione più
eventuali spese stabilite nella polizza.
Mediante accordo, l'assicurazione risarcisce
 gli stabili, a valore a nuovo;
 la tecnica impiantistica degli stabili, al valore attuale;
 la mobilia domestica, al valore a nuovo;
 gli oggetti di valore, al prezzo di mercato;
 gli oggetti da collezione e d'arte, al prezzo di mercato.
Se le condizioni generali d'assicurazione contengono delle limitazioni delle prestazioni, il diritto al risarcimento sussiste una volta sola
per ogni evento assicurato, anche se una tale copertura è prevista in
più polizze della Compagnia.
Il risarcimento del danno che lo stipulante riceve da terzi viene dedotto dalla prestazione della Compagnia.
B 1.5 Liquidazione del danno e procedura
peritale
In accordo con la Compagnia, le spese di riparazione per ripristinare
lo stato precedente al sinistro possono essere rimborsate anche se i
lavori di ripristino non sono stati eseguiti.
B 1.5.1 Accertamento del danno
Sia lo stipulante sia la Compagnia possono pretendere l’immediata
determinazione del danno.
B 1.6.2 Sottoassicurazione
Non viene fatta valere alcuna sottoassicurazione.
Per l'assicurazione della perdita del reddito locativo il danno viene
determinato alla fine del periodo di garanzia. Previo accordo reciproco, può essere determinato anticipatamente.
La valutazione del danno è effettuata dalle parti stesse, da un esperto comune oppure mediante procedura peritale.
B 1.5.2 Procedura peritale
Ognuna delle parti può domandare l'applicazione della procedura
peritale. Le parti designano ognuna un perito e questi nominano a
loro volta un arbitro prima di procedere all'accertamento del danno.
I periti determinano il valore degli oggetti cose assicurati immediatamente prima e dopo il danno. Se i valori di stima divergono, l'arbitro deciderà sui punti contestati entro i limiti dei due accertamenti
peritali.
I valori di stima cui giungono i periti sono vincolanti, se non viene
provato che differiscono in modo evidente e considerevole dalla reale situazione di fatto. La parte che afferma esserci una differenza,
deve darne prova.
Ognuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e ambedue
per metà quelle dell'arbitro.
B 1.5.3 Oggetti salvati o danneggiati
La Compagnia non è obbligata a riprendere oggetti salvati o danneggiati.
B 1.5.4 Obbligo d'informazione
Alla Compagnia vanno fornite tutte le informazioni in merito al sinistro nonché tutti i dati necessari a motivare la pretesa di risarcimento e permetterle ogni inchiesta utile a tale riguardo.
B 1.6.3 Danno parziale
In caso di danno parziale (perdita o danneggiamento parziali) la
Compagnia rimborsa le necessarie spese di riparazione. In caso di
oggetti da collezione e d'arte la Compagnia rimborsa le necessarie
spese di riparazione o restauro e un eventuale deprezzamento permanente dell’oggetto, al massimo tuttavia fino a concorrenza della
somma d’assicurazione concordata.
Se un oggetto assicurato è costituito da una coppia o da un insieme
di svariati pezzi, la Compagnia rimborsa il prezzo d’acquisto di un
oggetto paragonabile che possa ricostituire la coppia o l’insieme di
pezzi che compongono l’opera e un eventuale deprezzamento permanente. L’indennizzo massimo è costituito dalla somma
d’assicurazione dell’oggetto.
Se non è possibile ricostituire la coppia o l’insieme dei pezzi, viene
rimborsato il deprezzamento che ne risulta.
In caso d’indennizzo pari all’ammontare della somma
d’assicurazione concordata per una coppia o un insieme di pezzi, la
Compagnia può pretendere dallo stipulante il trasferimento di proprietà dell’oggetto indennizzato.
Non sono assicurate le spese supplementari per modifiche, migliorie, come anche per revisioni e lavori di manutenzione che vengono
eseguiti in rapporto con il sinistro.
B 1.6.4 Danno totale
La Compagnia rimborsa il valore di sostituzione dell’oggetto assicurato al massimo fino a concorrenza del valore indicato nella polizza.
Il valore residuo dell’oggetto danneggiato viene dedotto dagli indennizzi versati dalla Compagnia.
Su richiesta, va fornito alla Compagnia un elenco delle cose esistenti
prima e dopo il danno, colpite dal sinistro, con l'indicazione del loro
valore e trasmessa la documentazione e i dati necessari (fatture,
ricevute, stime, ecc.) a giustificazione del diritto all'indennizzo.
Per gli oggetti assicurati da una garanzia forfetaria la Compagnia
rimborsa il valore di mercato (paragonabile al valore di sostituzione)
rilevato immediatamente prima del verificarsi del danno, tuttavia
fino a concorrenza della somma d’assicurazione concordata nella
polizza.
B 1.5.5 Obbligo della prova
Lo stipulante deve giustificare l’ammontare del danno (ad es. tramite
ricevute, giustificativi e stime).
Quale valore di mercato e di sostituzione è considerato il valore di
riacquisto un oggetto della medesima natura e qualità immediatamente prima del verificarsi del danno.
La somma assicurata non costituisce alcuna prova né dell'esistenza
né del valore delle cose assicurate al momento in cui si è verificato il
danno.
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B 1.6 Basi di calcolo dell’indennizzo
B 1.5.6 Riparazioni
Prima di far eseguire le riparazioni va richiesto il consenso della
Compagnia. Solo in casi urgenti si può procedere alla riparazione
senza chiedere tale consenso, a condizione che le relative spese non
superino CHF 1 000.
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Le limitazioni per il ripristino poste dall'autorità restano senza effetto.
In caso di oggetti da collezione, d'arte e oggetti di valore, con
l’indennizzo i diritti di proprietà sull’oggetto assicurato passano alla
Compagnia.
B 1.6.5 Eventi naturali
Se i risarcimenti accertati da tutte le imprese di assicurazione autorizzate a esercitare un’attività assicurativa in Svizzera
 e spettanti a un singolo stipulante eccedono per un evento assicurato in Svizzera CHF 25 mio, essi vengono ridotti a detto importo. Si fa salvo il caso di una riduzione di importo maggiore ai sensi
del seguente capoverso;
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 eccedono CHF 1 mrd per un evento assicurato in Svizzera, gli indennizzi spettanti a ogni singolo evento diritto vengono ridotti in
modo tale da non superare complessivamente detto importo.
I risarcimenti per i danni ai beni mobili e ai fabbricati non vengono
sommati.
I danni verificatisi in tempi e luoghi diversi costituiscono un unico
evento se sono riconducibili alla stessa causa atmosferica o tettonica.
Se lo stabile non viene ricostruito entro due anni nel medesimo luogo, nelle stesse proporzioni ed allo stesso scopo, l'indennizzo non
può superare il valore commerciale. Ciò vale anche se la ricostruzione non è effettuata dalla persona assicurata, dal suo successore
legale in virtù del diritto di famiglia e di successione o da una persona che possedeva al momento del sinistro un diritto legale per l'acquisto dello stabile.
B 1.6.6 Valore affettivo
Un valore affettivo può essere preso in considerazione soltanto se è
stato espressamente convenuto.
Per gli oggetti destinati alla demolizione, il valore di risarcimento
corrisponde al valore di demolizione.
B 1.7 Diritti di rivalsa nei confronti di terzi
B 3 Tecnica impiantistica degli stabili
Lo stipulante cede alla Compagnia tutti i diritti d'indennizzo nei confronti di terzi. Questa cessione diventa effettiva non appena la Compagnia ha adempiuto al suo obbligo di prestazione. Se la Compagnia
lo richiede, lo stipulante deve firmare una dichiarazione di cessione.
I diritti nei confronti di terzi che possono essere considerati responsabili del danno devono essere garantiti. Lo stipulante risponde di
ogni azione o omissione che possa pregiudicare i diritti di rivalsa
(vedi A 2.1, Obblighi in caso di sinistro).
B 1.8 Oggetti recuperati
Se gli oggetti sono ritrovati o se ne riceve notizia, lo stipulante è
tenuto a informare immediatamente per iscritto la Compagnia. Se lo
stipulante torna in possesso di un oggetto perduto, può scegliere fra
mettere a disposizione della Compagnia l’oggetto ritrovato oppure
rimborsare entro 30 giorni l’indennizzo che gli è stato versato.
B 2 Assicurazione cose per stabili
B 2.1 Oggetti assicurati
Nell’ambito dell’importo stabilito nella polizza l’assicurazione copre,
oltre agli stabili assicurati , gli oggetti elencati qui di seguito.
 piscine esterne comprensive delle relative coperture, se costruite
quali installazioni permanenti;
 installazioni da giardino, quali le superficie erbose, gli arbusti ornamentali, i cespugli, i fiori, gli alberi, le recinzioni di qualsiasi materiale, i recinti e le siepi (naturali o artificiali), le mura, le ringhiere, le porte d'entrata (anche automatiche), le scale, le statue, le
fontane e gli stagni nonché il relativo contenuto, le asti delle bandiere, gli impianti d’illuminazione, gli impianti d’allarme al di fuori
dello stabile, i sentieri lastricati e ricoperti di ghiaia, i muri di sostegno, le strade di accesso private, specchi stradali, antenne paraboliche;
 costruzioni quali baracche, capannoni per feste o bancarelle, che
non siano state edificate come installazioni permanenti, nonché
padiglioni da giardino e apiari, serre e finestre di letti di forzatura;
 attrezzi e materiali che servono alla manutenzione ed all'uso dello
stabile assicurato e del relativo areale, al valore a nuovo;
 effetti del personale addetto alla manutenzione o alla pulizia, al
valore a nuovo;
 combustibile al prezzo di mercato;
 parti integranti dello stabile, equipaggiamenti dello stabile e gli
oggetti che non sono assicurati o non devono essere assicurati
tramite un assicuratore cantonale
 distributori automatici a gettoni negli stabili (assieme al denaro);
 vetrate degli stabili, allestimenti sanitari in vetro, plastica, ceramica, porcellana o pietra;
 vetrate di chiese e vetrate artistiche;
 lucernai a cupola;
 piani di cottura in vetroceramica (incl. piani di cottura a induzione);
 piani di lavoro in cucina in vetro o pietra;
 pannelli in vetro di collettori e celle solari;
 rivestimenti di facciate e pareti.
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B 2.2 Valore di risarcimento
Non sono assicurati
 beni mobili
 roulotte, camper semoventi, abitazioni mobili;
 materiali di costruzione non fissati stabilmente all'opera edile, se
non convenuto in modo particolare;
 orti e colture;
 installazioni aziendali e commerciali;
 allestimenti edili stabilmente fissati allo stabile e applicati dagli
affittuari o locatari.
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B 3.1 Oggetti assicurati
L’assicurazione copre tutti i dispositivi, le installazioni, gli impianti e
gli apparecchi tecnici non rimovibili (cablaggio incluso)
 per la produzione di calore e freddo, per es. impianti di riscaldamento, serbatoi dell’acqua calda (bruciatore e comandi inclusi),
boiler elettrici, impianti di climatizzazione, pompe di calore, collettori solari, scaldabagno per l’acqua calda, comprese tutte le
rubinetterie, tubature e i canali di ventilazione;
 per la produzione di energia fotovoltaica collegata alla rete di distribuzione (incl. gli invertitori);
 dei sistemi d’allarme e di sicurezza, per es. impianti d’allarme
antifurto e antincendio, impianti di monitoraggio volumetrico e
dell’area circostante, impianti di controllo degli accessi, impianti e
dispositivi per l’apertura delle porte;
 dell’area di parcheggio e del trasporto di persone, come i portoni
automatici dell’autorimessa, le barriere, le telecamere di sorveglianza e le biglietterie automatiche, gli ascensori e i montascale;
 per piscine e whirlpool, saune e docce a vapore (pareti e rivestimenti inclusi) per es. pompe, riscaldamento, condutture, rubinetterie, compressori, depuratori, a condizione che questi oggetti
siano collegati in modo fisso con lo stabile o installati sul terreno
appartenente allo stabile;
 dell'area della cucina, della lavanderia e dell'asciugatoio, p. es.
frigoriferi e congelatori, piani di cottura, forni, steamer, forni a
microonde, lavatrici, tumbler e ferri da stiro.
Non sono assicurati
 i danni che possono essere coperti da un'assicurazione incendio/eventi naturali, furto con scasso/rapina, danni causati dalle
acque o dalla rottura dei vetri;
 i danni per i quali il fabbricante, il venditore, la ditta incaricata
della riparazione, del montaggio o della manutenzione sono responsabili legalmente o in virtù di un contratto;
 articoli commerciali, articoli d'esposizione nonché impianti ed
apparecchi per i quali lo stipulante non si assume il rischio, ad es.
in caso di cose prese in affitto o in leasing;
 impianti multimediali, p. es. TV, apparecchi per la registrazione e
la riproduzione di immagini, decoder per la ricezione digitale dei
segnali televisivi, impianti Hi-fi, proiettori.
B 4 Mobilia domestica
B 4.1 Oggetti assicurati
Sono assicurati fino all’importo stabilito nella polizza tutti i beni mobili destinati all'uso personale di proprietà dello stipulante e delle
persone con lui conviventi in comunione domestica. Rientrano nella
mobilia domestica anche le costruzioni mobili, gli oggetti presi in
leasing o in affitto, gli indumenti e gli utensili da lavoro, gli effetti
personali di ospiti, gli oggetti affidati in custodia, nonché i gioielli
fino all’importo menzionato nella polizza.
Non sono assicurati gli oggetti di valore per i quali sussiste
un’assicurazione speciale.
B 5 Oggetti di valore
B 5.1 Oggetti assicurati
L’assicurazione copre, fino all’importo stabilito nella polizza, gli oggetti di valore designati nella polizza di proprietà dello stipulante o in
suo o in possesso delle persone con lui conviventi in comunione
domestica.
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Non sono assicurati il furti di gioielli prelevati da veicoli (veicoli a
motore, camper, abitazioni mobili o imbarcazioni a vela o a motore),
anche se chiusi a chiave.
B 6 Oggetti da collezione e d'arte
B 6.1 Oggetti assicurati
L’assicurazione copre, fino all’importo stabilito nella polizza, gli oggetti da collezione e d'arte designati nella polizza di proprietà dello
stipulante o in suo o in possesso delle persone con lui conviventi in
comunione domestica
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Non è assicurato il furto di oggetti prelevati da veicoli (veicoli a motore, camper, abitazioni mobili o imbarcazioni a vela o a motore),
anche se chiusi a chiave.
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C Assicurazione responsabilità civile
C 1 Disposizioni generali
C 1.1 Estensione della copertura
Purché specificato nella polizza, la copertura assicurativa si estende
 all'assicurazione responsabilità civile privata (disposizioni secondo C 1 e C 2) e/o
 all'assicurazione responsabilità civile per stabili (disposizioni secondo C 1 e C 3)
C 1.2 Oggetto dell'assicurazione
È assicurata la responsabilità civile legale
 per le azioni compiute dalle persone assicurate in veste di persone private (assicurazione responsabilità civile privata ai sensi di
C 2),
 per gli stabili e fondi designati nella polizza con riferimento all'assicurazione responsabilità civile per stabili (ai sensi di C 3), se il
danno ha un nesso causale con lo stato o la manutenzione degli
stabili e fondi assicurati oppure con l’esercizio dei diritti di proprietà ad essi relativi,
per
Le prestazioni della Compagnia consistono nella tacitazione delle
pretese fondate e nella difesa contro quelle infondate; esse comprendono pure gli interessi sull’ammontare del danno, le spese per
ridurre il danno, le spese di perizia, di avvocato, giudiziarie, di arbitrato, di conciliazione come pure le spese aggiudicate alla parte avversa ed eventuali spese di prevenzione di danni assicurate, nonché
eventuali altre spese assicurate, il tutto nei limiti della somma di
assicurazione o del limite inferiore stabiliti nella polizza, dedotta la
franchigia concordata. In caso di copertura sussidiaria assume validità C 1.4, capoverso 5.
La somma assicurata vale come garanzia unica per anno d'assicurazione, ossia viene accreditata al massimo una volta per tutti i danni
e le spese di prevenzione dei danni che si verificano nel medesimo
anno d'assicurazione nonché per eventuali ulteriori spese assicurate. Se nella polizza, per singole coperture sono indicate delle somme
differenti, queste sono considerate dei limiti inferiori che valgono
però sempre nell'ambito della somma assicurata.
C 1.2.1 Danni corporali: uccisione, ferimento o altri danni alla salute
di persone;
L'insieme di tutte le pretese derivanti da danni aventi la medesima
causa (per es. più danni attribuibili allo stesso difetto, alla stessa
azione od omissione) è considerato un unico danno (danno di serie).
Il numero dei danneggiati, di coloro che avanzano pretese o degli
aventi diritto è irrilevante.
C 1.2.2 Danni materiali: distruzione, danneggiamento o perdita di
oggetti. Il pregiudizio del funzionamento di un oggetto senza danneggiamento della sostanza non è considerato danno materiale.
Equiparati al danno materiale sono l'uccisione, il ferimento o altri
pregiudizi della salute, nonché lo smarrimento di animali.
In conformità al capoverso precedente, per i danni facenti parte di
una serie verificatisi dopo la scadenza del contratto sussiste una
copertura per una durata massima di 60 mesi a partire dalla fine del
contratto nel caso in cui il primo di questi danni si sia verificato
quando il contratto era ancora valido.
C 1.3 Validità territoriale
C 1.3.1 Responsabilità civile privata: l'assicurazione è valevole nel
mondo intero.
C 1.3.2 Responsabilità civile per stabili: L'assicurazione ha validità
nei luoghi elencati nella polizza , compresi i fondi ivi appartenenti.
C 1.4 Validità temporale
L'assicurazione comprende i sinistri che si verificano durante il periodo di validità del contratto e che vengono notificati alla Compagnia al più tardi entro 60 mesi dalla fine del contratto.
Il momento in cui si è verificato il danno è considerato quello in cui il
danno viene constatato per la prima volta. Se si tratta di un danno
corporale, in caso di dubbio, viene presa in considerazione la prima
consultazione di un medico da parte del danneggiato per i sintomi
relativi al pregiudizio riportato anche se il nesso causale viene accertato solo in un secondo tempo.
Tutti i danni facenti parte di una serie si considerano verificati nel
momento in cui sopraggiunge il primo di questi danni in conformità
al precedente capoverso.
I danni causati prima dell'entrata in vigore del presente contratto
sono assicurati solo se l'assicurato è in grado di provare che al momento dell'entrata in vigore del contratto, tenuto conto delle circostanze, egli non era o non poteva essere a conoscenza di un atto o
di un'omissione che avrebbe potuto motivare la sua responsabilità
civile. Lo stesso dicasi per i danni facenti parte di una serie nel caso
in cui uno di questi danni è stato cagionato prima dell'entrata in vigore del contratto.
ART 3310 i IV 15 / Edizione AH 03
C 1.5 Prestazioni della Compagnia
Se i danni in conformità al precedente capoverso sono coperti da
un'eventuale assicurazione antecedente, in base alle disposizioni del
presente contratto è prevista la copertura della differenza delle
somme assicurate (assicurazione complementare). Le prestazioni
della precedente assicurazione hanno la priorità su quelle del presente contratto e vengono dedotte dalla somma assicurata in esso
stabilita (copertura sussidiaria).
Il precedente capoverso si applica per analogia se nel corso della
durata del contratto, l'estensione della copertura (inclusa la somma
assicurata e/o la franchigia) viene modificata.
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d'Assicurazioni SA, San Gallo
Le prestazioni e i loro limiti sono regolati in base alle disposizioni del
contratto d'assicurazione (comprese quelle relative alla somma
d’assicurazione e alla franchigia) che erano in vigore al momento del
verificarsi del danno.
C 1.6 Danni in rapporto con pregiudizi
all'ambiente
C 1.6.1 È considerato pregiudizio all'ambiente la perturbazione durevole dello stato naturale dell'aria, dei corsi d'acqua (anche delle
acque sotterranee), del suolo, della flora o della fauna, cagionata da
immissioni, purché tale perturbazione possa produrre o abbia prodotto
contaminazioni o altri effetti nocivi alla salute dell'uomo, ai beni materiali o agli ecosistemi. È parimenti considerato pregiudizio all'ambiente
uno stato di cose che il legislatore designa come danno all'ambiente.
C 1.6.2 Sono assicurate – facendo salvo C 1.7 – le pretese derivanti
da danni in rapporto a un pregiudizio all'ambiente, se questi sono la
conseguenza di un unico evento, repentino e imprevisto, che richiede misure immediate.
L’assicurazione non copre
 la concorrenza di più eventi simili quanto ai loro effetti (ad es.
penetrazione occasionale e graduale di sostanze nocive nel suolo,
traboccamento ripetuto di liquidi da recipienti mobili) che richiedono misure, nel senso succitato, che non sarebbero necessarie
per eventi isolati dello stesso tipo;
 le pretese di risarcimento derivanti dalla violazione colposa di
prescrizioni di legge o decretate dalle autorità.
C 1.6.3 Se, in rapporto con un pregiudizio all'ambiente, è imminente
il verificarsi di un danno assicurato, la Compagnia assume anche le
spese che, a norma di legge, sono a carico della persona assicurata
e che derivano dall'adozione immediata di misure adeguate atte a
scongiurare tale pericolo (spese di prevenzione danni).
L’assicurazione non copre le spese per la prevenzione dei danni
 derivanti dal rilevamento di falle, difetti di funzionamento e cause
del danno, svuotamento e riempimento di impianti, recipienti e
condutture nonché per i conseguenti lavori di riparazione e modifiche (ad es. spese di risanamento);
 le spese per eventi causati da veicoli a motore, natanti e aeromobili nonché da parti o accessori degli stessi;
 in relazione a danni di origine nucleare ai sensi della legislazione
svizzera sulla responsabilità civile in materia nucleare;
 le spese causate dalla caduta di neve o formazione di ghiaccio.
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C 1.6.4 Lo stipulante è tenuto a provvedere che
 la raccolta, il deposito e lo smaltimento di sostanze nocive
all'ambiente siano eseguiti nel rispetto delle disposizioni legali e
delle autorità;
 la manutenzione e il funzionamento delle attrezzature utilizzate
per le suddette attività, compresi i dispositivi di sicurezza e di allarme, siano eseguiti e garantiti nel rispetto delle prescrizioni tecniche, legali e delle autorità;
 le disposizioni emesse dalle autorità in merito al risanamento e ad
altri provvedimenti simili siano messe in atto entro i termini previsti.
ART 3310 i IV 15 / Edizione AH 03
C 1.7 Esclusioni generali
L’assicurazione non copre
 la responsabilità civile per danni concernenti la persona o gli oggetti di una persona assicurata ai sensi di C 2.7.1 nonché una persona che convive con lo stipulante;
 la responsabilità civile derivante dall’esercizio di ogni attività lavorativa principale o a tempo pieno, eccetto l’attività di casalinga o
casalingo e del personale domestico assicurato;
 la responsabilità civile in qualità di titolare di un’impresa o derivante da un’attività lucrativa secondaria nella misura in cui non
sia assicurata ai sensi di C 2.1.10;
 la responsabilità civile in qualità di detentore di animali nella misura in cui non sia assicurata ai sensi di C 2.1.7;
 la responsabilità civile derivante dalla comproprietà per piani e
dall’esercizio dei relativi diritti e obblighi, nella misura in cui non
sia assicurata ai sensi di C 2.1.2, punto 3;
 la responsabilità civile dell'autore per danni derivante dall'esecuzione intenzionale di crimini o delitti;
 le pretese fondate su una responsabilità assunta per contratto
che eccede le prescrizioni legali, come pure le pretese derivanti
dall'inadempimento di un obbligo legale o contrattuale di assicurazione;
 la responsabilità civile in qualità di detentore o utente di
 veicoli a motore e biciclette (con riserva di C 2.1.12, C 2.1.13 e
C 2.3, purché concordato) nonché di rimorchi da loro trainati e
di veicoli rimorchiati o spinti,
 natanti di ogni genere (con riserva di C 2.4, purché concordato),
 aeromobili,
per i quali in Svizzera esiste un obbligo legale o stabilito dalle autorità di concludere un'assicurazione responsabilità civile;
 la responsabilità civile derivante dall'utilizzazione di veicoli a motore propri, inclusi i go-kart, non menzionati al capoverso precedente, per i danni durante la partecipazione a gare sportive, il rispettivo allenamento e altre corse su percorsi di gara;
 la responsabilità civile per i danni insorti progressivamente (ad es.
danni da usura);
 la responsabilità civile per danni il cui verificarsi lo stipulante doveva aspettarsi con forte probabilità oppure ha coscientemente
accettato;
 le pretese per danni arrecati alle chiavi d’ufficio e derivanti dalla
perdite delle stesse o di altri strumenti per l’apertura di sistemi di
chiusura aziendali come badges, comprese le spese consecutive;
 le pretese relative all'adempimento di contratti o in loro vece le
domande di risarcimento per l'inadempimento o l'adempimento imperfetto (in particolare derivanti da garanzie) nonché le pretese extracontrattuali fatte valere in loro vece o in concorrenza con esse;
 le pretese derivanti da danni patrimoniali che non sono riconducibili né a un danno corporale assicurato né a un danno materiale
assicurato, arrecato alla parte lesa, nella misura in cui non siano
assicurate ai sensi di C 2.1.6;
 pretese derivanti dal pregiudizio (quali alterazione, cancellazione
o messa fuori uso) di software o di dati elaborati al computer, a
meno che non siano la conseguenza di un danno assicurato dal
presente contratto arrecato ai supporti di dati;
 la responsabilità civile per i danni causati da radiazioni ionizzanti
o da raggi laser;
 la responsabilità per danni nucleari in rapporto con impianti nucleari o materiale fissile per tali impianti;
 gli oneri per la prevenzione dei danni (spese di prevenzione dei
danni), nella misura in cui non siano assicurate ai sensi di C 1.6.3;
 le pretese per i danni causati a fondi, stabili e altre opere, in seguito a lavori di demolizione, di scavo o di costruzione, se lo stipulante è il committente della costruzione, nella misura in cui non
siano assicurate ai sensi di C 2.1.4;
 Pretese in seguito alla trasmissione di malattie contagiose di esseri umani, animali e piante nonché in relazione a mutazioni genetiche;
 le pretese per danni in relazione ad amianto;
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 le pretese per danni a oggetti, ivi compresi i beni ambientali (ad
es. aria, animali) non appartenenti a nessuno;
 la responsabilità civile per pretese in relazione con pregiudizi
all'ambiente, nella misura in cui queste pretese non usufruiscano
della copertura assicurativa ai sensi di C 1.6, nonché le pretese in
relazione a scorie di produzione;
C 1.8 Liquidazione del sinistro e cause
giudiziarie
La Compagnia si assume la liquidazione di un sinistro solo se le pretese di risarcimento avanzate sono superiori alla franchigia pattuita.
La Compagnia conduce a sua scelta e in modo vincolante, quale
rappresentante della persona assicurata o in proprio nome, le trattative con la parte lesa. La liquidazione delle pretese della parte lesa
da parte della Compagnia è in tutti i casi vincolante per la persona
assicurata.
La Compagnia ha il diritto di versare l'indennizzo direttamente alla
parte lesa, senza dedurre un'eventuale franchigia; in questo caso, la
persona assicurata è tenuta a rimborsare la franchigia alla Compagnia, rinunciando a qualsiasi obiezione.
La persona assicurata ha l'obbligo di collaborare con la Compagnia
per l'accertamento dei fatti e di astenersi da qualsiasi presa di posizione arbitraria in merito alle pretese della parte lesa (rispetto del
contratto). In particolare modo essa non deve né riconoscere delle
pretese di responsabilità civile né effettuare pagamenti alla parte
lesa o cedere diritti provenienti da questo contratto a una parte lesa
o a terzi; inoltre, essa deve lasciare alla Compagnia la cura di un
processo civile.
Se a una persona assicurata viene accordato un risarcimento delle
spese processuali, questo spetta alla Compagnia, purché non si tratti di spese personali della persona assicurata.
C 1.9 Diritto di rivalsa nei confronti delle
persone assicurate
Se, a norma di legge, non possono essere opposte alla parte lesa le
disposizioni del presente contratto o delle legge sul contratto
d’assicurazione che limitano o annullano la copertura, alla Compagnia spetta il diritto di rivalsa contro la persona assicurata, nella misura in cui la Compagnia sarebbe stata autorizzata a ridurre o rifiutare le sue prestazioni.
C 2 Responsabilità civile privata
C 2.1 Qualità assicurate
L’assicurazione copre la responsabilità civile delle persone assicurate
C 2.1.1 In qualità di persona privata e capofamiglia
L’assicurazione copre la responsabilità civile derivante dal comportamento nella vita quotidiana privata, dall’attività per la propria economia domestica nonché a titolo di capofamiglia.
C 2.1.2 In qualità di proprietario
L’assicurazione copre la responsabilità civile in qualità di proprietario
 dello stabile abitato dallo stipulante in Svizzera e nel Principato
del Liechtenstein e del fondo che vi appartiene, a condizione che
lo stabile non contenga un esercizio professionale di qualsiasi natura e più di tre appartamenti;
 di una casa di vacanza e del fondo che vi appartiene in Svizzera o
nel Principato del Liechtenstein, a condizione che si tratti di una
casa unifamiliare;
 di un appartamento e appartamento di vacanze in comproprietà
per piani abitati dallo stipulante in Svizzera e nel Principato del
Liechtenstein, a condizione che il danno superi la somma d'assicurazione stipulata nell'ambito dell'assicurazione responsabilità
civile per stabili della comunione dei proprietari (assicurazione
sussidiaria delle differenze di somme). L’assicurazione copre unicamente le pretese di risarcimento fondate sulla responsabilità
civile per i danni la cui causa risiede
 in parti dello stabile di cui lo stipulante vanta un diritto esclusivo;
 in parti, locali o impianti comuni dello stabile, nell’ambito della
quota di proprietà del comproprietario assicurato.
A complemento di C 1.7 in caso di pretese della comunità di proprietari nei confronti del comproprietario assicurato in base alla
presente assicurazione, è esclusa dalla copertura la parte del
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danno che corrisponde alla quota di proprietà della persona assicurata secondo l’iscrizione nel registro fondiario;
 di un fondo non edificato (ad es. un giardino e un bosco) fino a
5 000 m2 in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein;
 di case mobili, caravan e tende in Svizzera e nel Principato del
Liechtenstein.
C 2.1.3 In qualità di superficiario
L’assicurazione copre la responsabilità civile in veste di superficiario
di proprietà di fondi ad uso privato in Svizzera e nel Principato del
Liechtenstein, a condizione che le persone assicurate siano solo
proprietarie dello stabile, ma non del fondo.
C 2.1.4 In qualità di committente della costruzione
L’assicurazione copre la responsabilità civile in veste di committente
della costruzione per progetti edili in Svizzera e nel Principato del
Liechtenstein, in relazione alle caratteristiche delle persone assicurate, secondo C 2.1.2 e C 2.1.3, nella misura in cui il relativo costo
totale non superi la somma concordata nella polizza.
A complemento di C 1.7 l’assicurazione non copre
 le pretese derivanti da danni a fondi stabili e opere sorti in relazione a lavori di scavo o trivellazioni sotterranee;
 le pretese per danni al progetto edile stesso e ai fondi e stabili
che vi appartengono (compresi gli allestimenti collocati al loro interno).
C 2.1.5 In qualità di affittuario o locatario di locali, stabili o fondi
C 2.1.5.1 L’assicurazione copre la responsabilità civile in veste di
affittuario e locatario di locali (come appartamenti o camere), stabili
e fondi, nella misura in cui non vengano utilizzati a scopo commerciale dalle persone assicurate.
C 2.1.5.2 L’assicurazione copre le pretese derivanti da danni a locali
presi in affitto o locati dalle persone assicurate (danni causati dagli
affittuari e dai locatari), nella misura in cui non vengano utilizzati a
scopo commerciale dalle persone assicurate.
La copertura assicurativa si estende anche alle pretese per danni a
parti dello stabile, impianti e installazioni ad uso comune, (come
cantine, mansarde e garage).
Per ogni sinistro, la persona assicurata deve farsi carico della franchigia convenuta nella polizza per i danni causati dagli affittuari e
locatari. In caso di trasloco da un appartamento abitato dallo stipulante stesso, la franchigia convenuta nella polizza è calcolata una
sola volta, anche se nel corso della durata dell’affitto/della locazione
si sono verificati più danni.
Se al trasloco dall'oggetto affittato o locato non è possibile determinare il momento esatto in cui è stato causato il danno e la durata
della copertura assicurativa è più breve della durata dell’affitto o
della locazione, l'indennizzo è calcolato in base al rapporto tra la
durata complessiva del contratto d’affitto o di locazione e la durata
della copertura assicurativa.
ART 3310 i IV 15 / Edizione AH 03
C 2.1.5.3 A complemento di C 1.7 l’assicurazione non copre la responsabilità civile per danni derivanti da modifiche intenzionali
dell’oggetto in affitto o locazione nonché il ripristino dello stato originale.
C 2.1.6 Praticando un hobby o uno sport amatoriale
L’assicurazione copre la responsabilità civile per i danni derivanti
dalla pratica di hobby o uno sport Per i tipi di sport sottoelencati, si
applica quanto segue:
 ippica: l’assicurazione copre la responsabilità civile derivante dalla
pratica dell’ippica, anche in relazione alla partecipazione a manifestazioni di ippica;
 kite-surf: l’assicurazione copre la responsabilità civile – nonostante il sussistere di un obbligo assicurativo legale –per danni occorsi
durante la pratica del kite-surf su acque autorizzate dalle autorità
a tale scopo.
 golf (Hole-in-One): se convenuto nella polizza, anche in assenza di
una responsabilità civile legale, la Compagnia, nell'ambito di tornei di golf ufficiali, si assume le spese di consumazione nel club
house in occasione dei festeggiamenti per il raggiungimento di un
hole-in-one di una persona assicurata. Il raggiungimento dell'holein-one deve essere comprovato inoltrando la score card timbrata
e firmata del golf club.
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A complemento di C 1.7 l’assicurazione non copre le pretese
 per danni a cavalli presi a noleggio o in prestito (sotto riserva di
un accordo speciale nella polizza ai sensi C 2.5);
 per danni che si verificano in relazione alla caccia (sotto riserva di
un accordo speciale nella polizza ai sensi C 2.6).
C 2.1.7 In qualità di detentore di animali
L’assicurazione copre la responsabilità civile in veste di detentore di
animali domestici.
A complemento di C 1.7 l’assicurazione non copre la responsabilità
civile per danni
 in qualità di detentore di animali utilizzati per la caccia (sotto riserva di un accordo speciale ai sensi di C 2.6);
 in qualità di detentore di animali feroci e velenosi;
 in qualità di detentore di animali per i quali al domicilio dello stipulante è necessario un accordo speciale delle autorità, di cui la
persone assicurate non dispongono.
C 2.1.8 In qualità di possessore di armi
L’assicurazione copre la responsabilità civile in qualità di tiratore e
possessore di armi e munizioni.
A complemento di C 1.7 l’assicurazione non copre la responsabilità
civile in qualità di cacciatore (sotto riserva di un accordo speciale
nella polizza ai sensi di C 2.6).
C 2.1.9 In qualità di membro dell’esercito, dei vigili del fuoco o della
protezione civile
L’assicurazione copre la responsabilità civile in veste di membro
dell’esercito svizzero, della protezione civile e del servizio dei vigili
del fuoco pubblico.
A complemento di C 1.7 l’assicurazione non copre i danni che occorrono in relazione a eventi bellici.
C 2.1.10 Da attività lucrativa secondaria
L'assicurazione copre la responsabilità civile delle persone assicurate derivante da un'attività lucrativa secondaria indipendente in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, nella misura in cui il reddito
annuo dell'attività lucrativa secondaria non superi l'importo concordato nella polizza per anno.
A complemento di C 1.7 l’assicurazione non copre la responsabilità
civile
 derivante da attività lucrativa dipendente (contratto di lavoro);
 per danni a oggetti presi in consegna o rimessi a scopo di lavorazione ai sensi di C 2.2;
 in relazione a un’attività medica o paramedica nonché a tatuaggi,
piercing, trucco permanente e trattamenti laser;
 in relazione all’organizzazione, preparazione ed esecuzione di
attività del tempo libero (ad esempio in veste di guida alpina,
maestro di sci o di viaggi in carrozza) e attività di trasporto (ad
esempio bungee-jumping, river rafting o canyoning);
 per attività per cui è obbligatoria una copertura assicurativa;
 per danni che si verificano in Canada e negli USA.
C 2.1.11 In qualità di datore di lavoro di personale domestico privato
L’assicurazione copre le pretese per danni causati da impiegati privati, dipendenti e altro personale ausiliare dello stipulante in occasione di lavori eseguiti in relazione all'economia domestica, allo stabile, al fondo o alle relative installazioni assicurate.
A complemento di C 1.7 l’assicurazione non copre gli imprenditori
indipendenti e i professionisti nonché i loro subappaltatori.
C 2.1.12 In qualità di conducente di biciclette e motocicli
L’assicurazione copre la responsabilità civile in qualità di conducente
di biciclette e veicoli a queste equiparati ai sensi dell'Ordinanza
sull'assicurazione dei veicoli svizzera.
L’assicurazione copre la responsabilità civile in qualità di utente di
motocicli esclusivamente per danni coperti dall’assicurazione responsabilità civile del motociclo utilizzato, nella misura in cui questi
superano la somma d’assicurazione convenuta.
A complemento di C 1.7 l’assicurazione non copre la responsabilità
civile
• in qualità di utente di veicoli per i quali non è stata stipulata
un’assicurazione responsabilità civile prescritta dalla legge o dalle
autorità;
• durante corse non autorizzate dalla legge, dalle autorità o vietate
per altre ragioni.
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C 2.1.13 In qualità di conducente di veicoli a motore appartenenti a
terzi
L’assicurazione copre la responsabilità civile in qualità di conducente
di veicoli a motore appartenenti a terzi fino a un peso complessivo di
3,5 tonnellate (incl. motocicli e ciclomotori) per
 danni coperti dall’assicurazione di responsabilità civile del veicolo
usato, nella misura in cui questi superano la somma
d’assicurazione stabilita nella stessa e danni di persone, le cui
pretese sono parzialmente o totalmente escluse
dall’assicurazione di responsabilità civile del veicolo usato;
 sovrappremi per l’assicurazione di responsabilità civile del veicolo
usato, dovuti a un peggioramento del grado di premio. I sovrappremi sono calcolati in base al numero di anni d’assicurazione necessari per raggiungere il grado di premio valevole prima del sinistro. Per questo calcolo si tiene conto del premio di base e del
grado di premio valevoli al momento del sinistro. Eventuali altri
sinistri non vengono presi in considerazione. Il risarcimento per
sovrappremi non ha luogo se la Compagnia rimborsa
all’assicuratore di responsabilità civile l’importo die suoi oneri (detratta la franchigia).
L'assicurazione copre pure le pretese per danni che una persona
assicurata causa, in qualità di passeggero, a un veicolo a motore di
terzi da essa usato. Se i danni sono già stati risarciti da un'assicurazione casco, la Compagnia paga solo un'eventuale franchigia e un
sovrappremio. Il relativo calcolo avviene in base al capoverso 1, punto 2 di cui sopra.
A complemento di C 1.7 l’assicurazione non copre
 i danni al veicolo usato, nella misura in cui non siano assicurati ai
sensi di C 2.1.13, capoverso 2 o di C 2.3;
 i danni a oggetti trasportati, eccetto a bagagli ed effetti personali
di passeggeri;
 i danni insorti in seguito all’utilizzo di veicoli, i cui proprietari corrispondono ad una persona assicurata ai sensi di C 2.7.1 o C 2.7.3;
 i danni causati durante corse non autorizzate dalle legge, dalle
autorità o vietate per altre ragioni;
 i danni causati durante la partecipazione a gare di motorismo e il
rispettivo allenamento come pure altre corse su percorsi di gara;
 i danni durante viaggi che una persona assicurata effettua dietro
compenso;
 le pretese di regresso e di compensazione delle assicurazioni
concluse per il veicolo a motore in questione.
C 2.1.14 In qualità di detentore e utente di aeromodelli
L’assicurazione copre la responsabilità civile della persona assicurata in qualità di detentore e derivante dall’utilizzo privato di aeromodelli fino a un peso complessivo massimo di 30 kg.
A complemento di C 1.7 l’assicurazione non copre i danni ad aeromodelli che una persona assicurata ha preso in consegna o che le
sono stati affidati.
C 2.2 Danni a oggetti presi in consegna o
rimessi a scopo di lavorazione
ART 3310 i IV 15 / Edizione AH 03
L’assicurazione copre le pretese per danni
 a oggetti che una persona assicurata ha temporaneamente e legalmente preso in consegna o che le sono stati affidati;
 causati a oggetti in seguito all'esercizio o al mancato esercizio di
un'attività di una persona assicurata sugli o con gli oggetti stessi.
A complemento di C 1.7 l’assicurazione non copre
 i danni a veicoli a motore per cui in Svizzera è prescritta
un’assicurazione responsabilità civile nonché ai rimorchi (sotto riserva di un accordo speciale nella polizza ai sensi di C 2.3);
 i danni a natanti di qualsiasi tipo per cui in Svizzera è prescritta
un’assicurazione di responsabilità civile nonché alle tavole da
surf( sotto riserva di un accordo speciale nella polizza ai sensi di C
2.4);
 i danni ad aeromobili di qualsiasi tipo per cui in Svizzera è prescritta
un’assicurazione responsabilità civile;
 i danni a cavalli ( sotto riserva di un accordo speciale nella polizza
ai sensi di C 2.5);
 i danni a locali, stabili e fondi presi in affitto o locati, purché non
siano assicurati ai sensi di C 2.1.5;
 i danni a oggetti con o su cui una persona assicurata svolge
un’attività dietro compenso o che appartengono al suo datore di
lavoro;
 i danni a oggetti per cui sussiste una riserva di proprietà, presi in
leasing o che sono oggetti di un contratto di compravendita;
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 i danni al materiale dell’esercito, dei vigili del fuoco e della protezione civile;
 i danni a oggetti preziosi, oggetti d’arte (come dipinti, sculture),
gioielli, orologi, contanti, assegni di viaggio, carte di credito e di
clienti, cartevalori, software, supporto dati, documenti e piani;
 pretese di regresso e compensazione di terzi per prestazioni che
questi hanno fornito alle parti lese
C 2.3 Danni a veicoli a motore di terzi utilizzati
C 2.3.1 Solo se indicate nella polizza e fino a concorrenza della
somma d’assicurazione concordata nella stessa, l’assicurazione copre le pretese derivanti da danni che la persona assicurata, in conformità a C 2.7.1 o C 2.7.3 causa in qualità di conducente a un veicolo a motore di peso complessivo fino a 3,5 tonnellate e al relativo
rimorchio appartenenti a terzi. Tali danni sono assicurati in caso di
utilizzo occasionale, al massimo però durante 30 giorni per anno
civile, indipendentemente se tale uso avviene durante giorni singoli
o consecutivi.
Non sono considerati veicoli di terzi e pertanto non sono assicurati a
complemento di C 1.7 i veicoli il cui detentore è una persona assicurata ai sensi di C 2.7.1 o C 2.7.3.
C 2.3.2 Se i danni sono coperti dall'assicurazione casco del veicolo a
motore di terzi utilizzato, la Compagnia paga solo un'eventuale franchigia nonché un sovrappremio. Quest'ultimo viene determinato
analogamente ai danni dovuti all'uso di veicoli a motore di terzi ai
sensi di C 2.1.13, capoverso 1, punto 2. La franchigia concordata nella polizza vale anche se le prestazioni della Compagnia consistono solo
nel pagamento della franchigia o del sovrappremio per l'assicurazione
casco.
A complemento di C 1.7 l’assicurazione non copre le pretese per
 danni causati durante le corse non autorizzate dalla legge, dalle
autorità o vietate per altre ragioni;
 danni causati durante la partecipazione a gare di motorismo e il
rispettivo allenamento come pure altre corse su percorsi di gara;
 danni durante corse che una persona assicurata effettua dietro
compenso e per danni a veicoli il cui detentore è il datore di lavoro di una persona assicurata;
 danni a veicoli il cui detentore è un noleggiatore professionale;
 danni a veicoli il cui detentore è un’azienda dell’industria dei veicoli a motore, tranne che si tratti di danni occorsi a un veicolo di
sostituzione messo a disposizione durante dei lavori di riparazione
o manutenzione;
 spese derivanti dall’impossibilità di utilizzare il veicolo danneggiato;
 le pretese di regresso e di compensazione delle assicurazioni
concluse per il veicolo in questione.
C 2.4 Danni a natanti e tavole da surf di terzi
utilizzati
C 2.4.1 Solo se indicate nella polizza e fino a concorrenza della
somma d’assicurazione concordata nella stessa, l’assicurazione copre le pretese derivanti da danni che una persona assicurata, in conformità a C 2.7.1 o C 2.7.3, causa al natante o alla tavola da surf da
essa utilizzati e appartenenti a terzi. Tali danni sono assicurati in
caso di utilizzo occasionale, al massimo però durante 30 giorni per
anno civile, indipendentemente se tale utilizzo avviene durante giorni singoli o consecutivi.
A complemento di C 1.7 non sono considerati di terzi e pertanto non
coperti dall’assicurazione i natanti, il cui detentore convive con lo
stipulante o il cui detentore è una persona assicurata ai sensi di C
2.7.1 o C 2.7.3.
C 2.4.2 Se i danni sono coperti da un’assicurazione casco per il natante o della tavola da surf di terzi utilizzati, la Compagnia paga solo
un’eventuale franchigia nonché un sovrappremio. Quest’ultimo viene
determinato analogamente ai danni dovuti all’uso di veicoli a motore
di terzi ai sensi di C 2.1.13, capoverso 1, punto 2. La franchigia concordata nella polizza vale anche se le prestazioni della Compagnia
consistono solo nel pagamento della franchigia o del sovrappremio per
l’assicurazione casco. Eventuali altri sinistri non vengono presi in considerazione.
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A complemento di C 1.7 l’assicurazione non copre le pretese per
 danni causati durante corse non autorizzate dalla legge, dalle
autorità o vietate per altre ragioni;
 danni insorti in occasione di competizioni o regate e dei relativi
allenamenti;
 danni durante navigazioni che una persona assicurata effettua
dietro compenso;
 danni a natanti o a tavole da surf di noleggiatori professionali;
 spese derivanti dall’impossibilità di utilizzare il natante o la tavola
da surf danneggiati;
 le pretese di regresso e di compensazione delle assicurazioni
concluse per il natante o la tavola da surf in questione.
C 2.5 Danni a cavalli presi in locazione o in
prestito
C 2.5.1 Solo se indicata nella polizza l'assicurazione copre la responsabilità civile delle persone assicurate ai sensi di C 2.7.1 und C 2.7.3
per danni a cavalli presi in locazione o in prestito.
C 2.5.2 La protezione assicurativa si estende alle pretese avanzate in
caso di morte, perdita di valore, impossibilità temporanea di utilizzo,
spese di veterinario in seguito a danni verificatisi accidentalmente.
Le prestazioni in caso di sinistro sono limitate dalla somma d’assicurazione convenuta a questo scopo nonché, in caso di perdita di
salario in seguito alla temporanea impossibilità d’utilizzo del cavallo,
dall’indennizzo giornaliero concordato per ogni giorno lavorativo.
C 2.5.3 In caso di morte di un cavallo la Compagnia deve essere informata tempestivamente affinché si possa procedere a un’autopsia
eseguita sul corpo dell’animale o a un esame. Tale obbligo vale anche per i casi in cui bisogna disporre l’uccisione del cavallo.
C 2.6 Danni relativi alla caccia
Solo se indicata nella polizza l'assicurazione copre la responsabilità
civile delle persone assicurate ai sensi di C 2.7.1 e C 2.7.3 in qualità
di cacciatori, guardiacaccia, affittuari di una riserva di caccia e partecipanti a manifestazioni sportive di caccia (come esercitazioni di tiro).
L’assicurazione copre altresì la responsabilità civile di ausiliari di
caccia, quali i guardiacaccia e mandriani, nell’esercizio delle loro
funzioni al servizio della persona assicurata.
A complemento di C 1.7 l’assicurazione non copre
 la responsabilità civile derivante dalla caccia senza permesso di
caccia valevole e dalla consapevole violazione di prescrizioni legali o delle autorità concernenti la caccia e la protezione della selvaggina;
 la responsabilità civile in Stati che non riconoscono gli attestati di
assicurazione di compagnie assicurative svizzere in seguito a
mancanza d’ammissione (ad es. Francia);
 le pretese per danni alle foreste e alle colture.
C 2.7 Persone assicurate
C 2.7.1 Assicurazione individuale o familiare
A seconda della convenzione conclusa, l'assicurazione copre
la responsabilità civile
 del solo stipulante sotto forma di assicurazione individuale,
 dello stipulante e della sua famiglia sotto forma di assicurazione
familiare.
ART 3310 i IV 15 / Edizione AH 03
Fanno parte della famiglia
 le persone che convivono con lo stipulante nella stessa economia
domestica e che non esercitano un’attività lucrativa;
 il suo coniuge o il suo partner. È ritenuto partner la persona che
convive con lo stipulante nella stessa economia domestica;
 i suoi figli celibi non esercitanti un’attività lucrativa nonché i figli
celibi che svolgono un’attività lucrativa e convivono nella stessa
economia domestica. I figli del partner sono equiparati ai propri figli.
C 2.7.2 Cerchia di persone inoltre assicurate in entrambi i generi di
assicurazione
L'assicurazione copre anche indipendentemente dal genere di assicurazione scelto (assicurazione individuale o familiare) la responsabilità civile
 dei bambini minorenni che soggiornano temporaneamente presso
lo stipulante;
Helvetia Compagnia Svizzera
d'Assicurazioni SA, San Gallo
 di un terzo quale capo famiglia, per danni causati da una persona
assicurata che soggiorna temporaneamente presso di lui se
l’ospitalità non è concessa per scopi professionali;
 delle persone impiegate nell’economia domestica dello stipulante,
derivante dall’esercizio delle loro incombenze contrattuali di lavoro;
 delle persone incaricate dell’amministrazione, del servizio e della
manutenzione degli stabili, fondi, locali e installazioni assicurati,
per danni derivanti dall’esercizio delle loro incombenze contrattuali di lavoro. L’assicurazione non copre tuttavia gli imprenditori
indipendenti (amministrazioni di proprietà, imprese artigianali,
ecc.) e le persone che lavorano per queste imprese;
 di un terzo quale detentore temporaneo di animali domestici appartenenti a una persona assicurata, a condizione che gli animali
non siano accolti per scopi professionali;
 del proprietario del fondo, se la persona assicurata è proprietaria
di uno stabile assicurato, ma non del fondo che vi appartiene (diritto di superficie).
C 2.7.3 Inclusione di altre persone
L’assicurazione copre la responsabilità civile di altre persone solo in
base a convenzione speciale.
C 2.7.4 Cambio del genere d‘assicurazione
 Dall’assicurazione individuale all’assicurazione familiare
Se lo stipulante si sposa o inizia un regime di convivenza nel corso della durata dell'assicurazione, a partire da quella data l'assicurazione è considerata assicurazione familiare. La relativa comunicazione alla Compagnia deve essere effettuata nel giro di 12
mesi, in modo che sia possibile modificare il contratto. Il sovrappremio ha effetto a partire dalla data di modifica del corrispettivo
rapporto di rischio.
 Dall’assicurazione familiare all’assicurazione individuale
Se nel corso della durata dell'assicurazione lo stipulante dovesse
ritrovarsi a vivere da solo, a partire dal momento che la Compagnia riceve la sua comunicazione sarà valevole l'assicurazione individuale. A partire da questo giorno, il premio sarà ridotto in corrispondenza.
C 2.8 Prestazioni senza responsabilità legale
C 2.8.1 Per persone incapaci di discernimento
L'assicurazione copre, fino all'importo indicato nella polizza per ogni
sinistro le pretese derivanti da danni materiali e corporali causati da
membri della comunione domestica privi della facoltà di discernimento, anche se il capo famiglia ha ottemperato ai suoi obblighi di
sorveglianza e non ne è dunque responsabile, nella misura in cui lo
stesso atto avrebbe giustificato una responsabilità legale.
C 2.8.2 Altro
L’assicurazione copre anche senza responsabilità legale fino
all’importo indicato nella polizza per ogni sinistro le pretese per
 danni materiali che una persona assicurata arreca a terzi durante
la pratica di uno sport o un gioco;
 danni causati a un terzo assicurato quale capo famiglia ai sensi di
C 2.7.2, punto 2 da una persona assicurata che soggiorna temporaneamente e gratuitamente presso di lui;
 danni causati a un terzo assicurato quale detentore di animali
domestici ai sensi di C 2.7.2, punto 5 da un animale da lui accolto
temporaneamente e gratuitamente.
C 2.8.3 A complemento di C 1.7 l’assicurazione non copre le pretese
di regresso e di compensazione di terzi per prestazioni da loro accordate alle parti lese.
C 2.9 Protezione giuridica in caso di procedura
penale
C 2.9.1 Se in seguito ad un evento assicurato viene avviato un procedimento penale, la Compagnia assume, nei limiti dell'importo
concordato nella polizza, gli oneri che ne risultano per la persona
assicurata (ad es. onorari di avvocati, spese legali e peritali, spese
legali aggiudicate al querelante) nonché le spese a carico della stessa in seguito alla procedura penale.
A complemento di C 1.7 l’assicurazione non copre gli oneri penali o
analoghi (ad es. le multe).
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C 2.9.2 Assieme alla persona assicurata la Compagnia incarica un
avvocato della difesa penale di quest'ultima. Se la persona assicurata non accetta uno degli avvocati proposti dalla Compagnia, sarà
essa stessa a dover presentare tre proposte alla Compagnia, che a
sua volta sceglierà l'avvocato incaricato della difesa. L'assicurazione
non copre le spese per un avvocato incaricato della difesa senza
l'autorizzazione della Compagnia.
C 2.9.3 Se in base all'incarto ufficiale, la Compagnia ritiene che un
ricorso o l'appello a un'istanza superiore sarebbe del tutto infruttuoso, essa può rifiutare l'avvio di una simile procedura.
C 2.9.4 Le spese processuali e le altre spese legali attribuite alla persona assicurata spettano alla Compagnia sino a concorrenza delle
sue prestazioni, purché esse non rappresentino un indennizzo per le
spese personali sostenute dalla persona assicurata stessa o un
compenso per i servizi da essa prestati. La persona assicurata è tenuta a trasmettere immediatamente alla Compagnia tutte le comunicazioni e ordinanze riguardanti il procedimento disciplinare o penale e attenersi alle sue disposizioni. La persona assicurata che
prende provvedimenti di propria iniziativa o trasgredisce le disposizioni della Compagnia, in particolare se ricorre a mezzi legali senza il
consenso esplicito della Compagnia, agisce a proprio rischio e pericolo. Se tuttavia è provato che tale condotta della persona assicurata dà un risultato nettamente più favorevole, la Compagnia rimborserà successivamente le spese nell'ambito delle precedenti disposizioni.
C 2.10 Rinuncia alla riduzione della prestazione
in caso di colpa grave
C 2.10.1 Solo se convenuto nella polizza, la Compagnia rinuncia al suo
diritto legale di rivalsa e di riduzione della prestazione assicurativa verso
lo stipulante e le persone assicurate se il sinistro è stato causato per
colpa grave ai sensi dell'art. 14 della Legge federale sul contratto d'assicurazione.
C 2.10.2 La rinuncia al diritto di rivalsa o di riduzione della prestazione assicurativa non ha luogo se
 la persona assicurata ha provocato il sinistro in stato di ebbrezza
o sotto l’effetto di stupefacenti o medicinali o se, utilizzando un
veicolo a motore di terzi si è opposta o sottratta intenzionalmente
a una prova del sangue, a un’analisi dell’alito o a un altro esame
che è stato ordinato oppure ha eluso lo scopo di tali provvedimenti;
 utilizzando un veicolo a motore di terzi ha superato in modo rilevante la velocità massima ammessa, ai sensi dell’art. 90, capoverso 4 della LCStr;
 il furto del veicolo a motore, del rimorchio o del motociclo di terzi
è da ricondurre a un’azione o un’omissione per colpa grave (in
particolare non chiudere a chiave il veicolo, lasciare inserite le
chiavi nel quadro d’accensione, non attivare un impianto antifurto
o l’immobilizzatore e simili);
 in caso di utilizzo di veicoli a motore o motocicli di terzi il conducente del veicolo al momento del verificarsi dell’evento assicurato
non ha ancora compiuto il 25° anno d’età e non è in possesso da
almeno 2 anni della licenza di condurre che lo autorizza a guidare
il veicolo assicurato.
C 3 Responsabilità civile per stabili
C 3.1 Oggetto dell‘assicurazione
ART 3310 i IV 15 / Edizione AH 03
L’assicurazione copre la responsabilità civile legale per gli stabili e
fondi designati nella polizza, nella misura in cui il danno abbia un
nesso causale con lo stato o la manutenzione di tali stabili e fondi
oppure con l'esercizio dei diritti di proprietà ad essi relativi.
A complemento di C 1.7 l’assicurazione non copre
 le pretese avanzate dallo stipulante (con riserva di C 3.3, capoverso 2) nonché le pretese per i danni che colpiscono lo stipulante
stesso;
 le pretese del coniuge e dei parenti di una persona assicurata nei
confronti di quest’ultima. Sono considerati parenti i familiari in linea ascendente e discendente e, qualora conviventi nella stessa
comunione domestica, suoi i fratelli e le sue sorelle;
 le pretese derivanti da
 danni a oggetti che una persona assicurata ha rilevato per scopi d'uso, di lavorazione, di custodia o di trasporto o per altre
ragioni (per es. in commissione, per esposizione) o che essa ha
preso in affitto o in locazione;
 danni a oggetti con o sui quali la persona assicurata esercita o
omette di esercitare un'attività (per es. lavorazione, riparazione, carico o scarico di un veicolo);
 la responsabilità civile per danni causati da sostanze introdotte in
impianti destinati al deposito, alla preparazione o alla rimozione di
residui o di altri prodotti di rifiuto. Tale disposizione non si applica
alle pretese derivanti da danni causati agli impianti di depurazione
e di trattamento preliminare delle acque di scolo.
C 3.2 Persone assicurate
L’assicurazione copre la responsabilità civile delle seguenti persone:
C 3.2.1 dello stipulante, in qualità di proprietario degli stabili e dei
fondi. Se lo stipulante è una comunione di proprietari di tutti i beni
(ad es. una comunione ereditaria ), o se egli ha concluso l'assicurazione per conto di terzi, i membri della comunione di proprietari di
tutti i beni, o le altre persone a cui è stata intestata l'assicurazione,
hanno gli stessi diritti e obblighi dello stipulante;
C 3.2.2 dei dipendenti e di altro personale ausiliare dello stipulante
(ad eccezione di imprenditori e professionisti indipendenti ai quali
ricorre lo stipulante) nell'esercizio delle loro incombenze riguardanti
gli stabili, i fondi e gli impianti assicurati.
A complemento di C 1.7 l’assicurazione non copre le pretese di regresso e di compensazione di terzi per prestazioni che questi hanno
fornito alle parti lese;
C 3.2.3 del proprietario del fondo, se lo stipulante è soltanto proprietario dello stabile, ma non del fondo (diritto di superficie).
C 3.2.4 Nella polizza o nelle CGA, il termine "stipulante" designa le
persone menzionate in C 3.2.1, mentre il termine "persone assicurate" comprende tutte le persone menzionate da C 3.2.1 a C 3.2.3.
C 3.3 Comproprietà e proprietà comune
Nel caso di comproprietà o proprietà comune dello stabile o del fondo assicurato o di parti di essi (per es. fabbricati adibiti a parcheggio
per autoveicoli, strade, piazze, antenne) l’assicurazione copre la
relativa responsabilità civile di tutti i proprietari.
In caso di comproprietà l’assicurazione copre anche le pretese per i
danni subiti dai comproprietari.
Sono equiparati al comproprietario o proprietario comune i membri
delle loro famiglie.
A complemento di C 1.7 l’assicurazione non copre le pretese
 in caso di comproprietà:
 per la parte del danno corrispondente alla quota di proprietà
del comproprietario in questione,
 per i danni allo stabile o al fondo assicurato stesso;
 in caso di proprietà comune: per danni imputabili ai comproprietari.
L'assicurazione include anche la responsabilità civile derivante dalla
proprietà degli impianti e delle installazioni appartenenti agli stabili e
ai fondi assicurati, quali in particolare
 cisterne e contenitori analoghi;
 ascensori per persone e merci;
 posti di parcheggio e fabbricati adibiti a parcheggio per autoveicoli;
 parchi giochi per bambini (con attrezzi, piscina per bambini, ecc.),
piscine coperte e scoperte ad uso privato, senza accesso per il
pubblico, luoghi per bricolage e di ricreazione;
 edifici annessi (ripostigli per arnesi, box auto, serre, ecc.).
Helvetia Compagnia Svizzera
d'Assicurazioni SA, San Gallo
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