regolamento comitato valutazione docenti

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regolamento comitato valutazione docenti
Regolamento “Comitato per la valutazione dei docenti”
deliberato in data 31 maggio 2016
Art.1- Natura giuridica del Comitato di valutazione
Il comitato per la valutazione dei docenti è istituito in ogni scuola ai sensi dell'articolo 11 del testo
unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 129 dell’art. 1
della legge n. 107/2015.
Art.2- Composizione e nomina del Comitato di valutazione
• il Comitato di valutazione è istituito presso l’istituto comprensivo Oregina senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica; nessun compenso è previsto per i membri;
• dura in carica tre anni scolastici: 2015/16, 2016/17, 2017/18.
• è presieduto dal dirigente scolastico;
• i componenti dell’organo sono: tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal
collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto, due rappresentanti dei genitori, un
componente esterno individuato dall’ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici
e dirigenti tecnici;
• Il Comitato è composto dal dirigente scolastico e dai docenti, ed è integrato dal docente cui
sono affidate le funzioni di tutor, quando è chiamato ad esprimere il proprio parere sul
superamento del periodo di formazione e prova per il personale docente ed educativo.
• Non sono previsti membri supplenti. La funzione di segretario verrà espletata da un docente
membro del comitato.
• La cessazione dalla carica dei componenti potrà essere determinata da rinuncia o da decadenza. La
rinuncia da parte dei componenti del Comitato può essere esercitata in qualsiasi momento e deve
essere comunicata per iscritto. Qualsivoglia motivazione che renda uno dei componenti decaduto
dall’organo di appartenenza comporta la decadenza dal Comitato di Valutazione. Nei casi di
decadenza o di rinuncia si procede alla sostituzione del componente attraverso l’elezione operata
dall’ organo competente.
Art.2- Ruolo del Dirigente Scolastico
Il dirigente scolastico:
a) Cura le operazioni preordinate e di processo affinché tutti i membri interni del comitato
vengano scelti, rinnovati o surrogati dagli organi competenti;
b) a composizione completata, il dirigente scolastico provvede alla formale costituzione del
Comitato mediante decreto di nomina tenendo conto delle scelte e designazioni dei tre
soggetti istituzionali;
c) cura la predisposizione di quanto necessario per le riunioni del Comitato (convocazioni,
preparazione del materiale, ecc.);
d) custodisce tutti gli atti inerenti l'attività del Comitato (delibere, verbali, esiti di controlli,
report inviati e ricevuti);
e) convoca il Comitato con comunicazione individuale almeno tre giorni prima rispetto alla
data di svolgimento della seduta; la convocazione riporta l’ordine del giorno della seduta;
f) nella prima seduta nomina:
a. il segretario nell’ambito della componente docente; il segretario redige il verbale
delle sedute che sarà firmato dal presidente e dal segretario stesso e steso su
apposito registro a pagine numerate conservato agli atti della scuola;
b. Il vicepresidente individuandolo nell’ambito della componente docente che avrà il
compito di sostituire il presidente in caso di assenza
g) effettua le relazioni introduttive, di processo e conclusive nelle sedute del Comitato,
fornisce informazioni, chiarimenti, indicazioni di lavoro ai membri del comitato.
Art.3-Convocazione, validità delle convocazioni e delle deliberazioni
Il comitato è convocato dal presidente:
• in periodi programmati per individuare i criteri per la valorizzazione dei docenti i quali
dovranno essere desunti sulla base di quanto indicato nelle lettere a),b),e c) dell’art.11
• alla conclusione dell'anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli
insegnanti, ai sensi dell'art. 58 del D.P.R. 31 maggio 1974 n. 417;
• ogni qualvolta se ne presenti la necessità in relazione alla valutazione del servizio di cui
all’art.448 del D.lvo 297/94 e all’esercizio delle competenze per la riabilitazione del
personale docente, di cui all’art.501 D.lvo 297/94;
La convocazione del comitato deve essere disposta con un congruo preavviso - di massima non
inferiore ai 5 giorni - rispetto alla data delle riunioni, salvo per convocazioni con carattere di
urgenza.
La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell'organo e
mediante pubblicazione all'albo di apposito avviso; in ogni caso, la pubblicazione all'albo
dell'avviso è adempimento sufficiente per la regolare convocazione del comitato.
La lettera e l'avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta del
comitato.
La seduta del Comitato regolarmente convocato è valida quando interviene almeno la metà più
uno dei componenti in carica. In tal caso il presidente, constatata la presenza del numero legale,
può dare avvio ai lavori.
Per qualsiasi decisione da assumere il voto è palese; la votazione è segreta solo quando si faccia
questione di persone;
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi dai
componenti presenti, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità,
prevale il voto del presidente.
Relativamente alla natura del voto validamente espresso, si precisa che l'astensione non può
essere considerata una manifestazione di "volontà valida".
Art.4-Compiti del Comitato
Al comitato sono attribuiti i compiti di cui all’art.1 comma 129 della legge 107/2015 che sostituisce ed
integra l’art. 11 del D.Lgs. n. 297/1994.
Art. 5- Criteri di valutazione
Il Comitato opera nell’individuazione dei criteri di valutazione sulla base di quanto previsto dalle lettere
a),b) e c) dell’art.1 comma 129 della legge 107/2015 operando su tutte e tre le aree, anche assegnando
valore e pesi diversi.
Il Comitato può decidere, con adeguata motivazione, di definire criteri valutativi non per tutte e tre le aree
in cui si esplica la qualità professionale degli insegnanti. Tale decisione preliminare, unitamente ai criteri
che verranno adottati, viene resa pubblica.
I criteri potranno essere confermati o modificati su proposta del membri del Comitato di norma entro il 31
ottobre dell’anno scolastico di riferimento.
Art. 6 - Convocazione, voto e delibere del comitato di cui all’art. 11 c.4 del d.lgs. n. 294/1997
Il Comitato, nella composizione di cui all’art. 11 c. 4 del D.Lgs. 294/1997, si riunisce per le procedure della
valutazione del periodo di formazione e di prova dei docenti neo-immessi in ruolo, ai sensi dell’art. 13 del
D.M. del 27/10/2015 n.850.
Art. 7 - Convocazione, voto e delibere del comitato di cui all’art. 11 c.5 del d.lgs. n. 294/1997
Il Comitato di Valutazione, ai sensi dell’art. 11 c. 5 del D.Lgs. n. 294/1997, valuta il servizio su richiesta
dell'interessato di cui all'articolo 448 del D.Lgs. n. 294/1997. Il Comitato esercita altresì competenze
per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501. Le modalità di convocazione,
votazione e delibera sono le stesse di cui all’art. 3 del presente Regolamento.
Art. 8- Trattamento dati
La richiesta di accesso al bonus deve essere corredata da adeguata documentazione relativa agli
indicatori previsti dalla scheda predisposta dal Comitato. Alle dichiarazioni false e mendaci si apllicano
le sanzioni previste dal D.P.R. 445/2000.
Art.9 -Disposizioni finali
Il presente Regolamento viene assunto dal Comitato di valutazione e deliberato dallo stesso. Eventuali
variazioni al presente regolamento verranno proposte dal Comitato e successivamente rideliberate.